Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea
Riferimenti: SCH.DEC N.143/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 143
Data: 20/01/2020
Organi della Camera: II Giustizia, VI Finanze


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Risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea

20 gennaio 2020
Atti del Governo


Indice

La norma di delega|Contenuto|


La norma di delega

L'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - legge di delegazione europea 2018 - reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. Direttiva DRM - Dispute Resolution Mechanism) il cui recepimento era previsto entro il 30 giugno 2019.

 

A tale proposito si segnala che il 27 novembre 2019 nel Pacchetto infrazioni di novembre 2019 la Commissione ha reso noto di avere deciso di inviare pareri motivati a Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Spagna per non aver comunicato entro il 30 giugno 2019 le misure nazionali di recepimento relative ai meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea (Direttiva 2017/1852 del Consiglio). Se tali Stati membri non si attiveranno entro 2 mesi dalla data di comunicazione del parere, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE.
Si ricorda che l' articolo 1 della legge di delega rinvia per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che recano le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'articolo 31, comma 3, in particolare, dispone che sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel termine di 40 giorni (per il decreto in esame il 22 febbraio 2020) decorsi i quali i decreti sono comunque emanati. Si rammenta inoltre che il comma 1 del richiamato articolo 31 precisa che il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (ovvero dal 2 novembre 2019) termine prorogato di ulteriori tre mesi dal comma 3 (nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente).

 

Il comma 1, dell'articolo 8, della legge delega individua princìpi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega. È affidato al Governo il compito di:

  • procedere al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, con riguardo tra l'altro agli adempimenti attribuiti dalla Direttiva DRM ai tribunali nazionali;
  • coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
  • procedere alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/1852, anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale;
  • fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali previsto dalla Direttiva DRM con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva DRM con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 16 della stessa che stabilisce, tra l'altro, che spetta ai singoli Stati membri regolamentare le interazioni tra le decisioni dei giudici nazionali e la percorribilità della procedura.

 

Sinteticamente si ricorda che la Direttiva DRM è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni.
Nel merito, la direttiva ripropone la struttura generale della vigente convenzione n. 90/436/UEE:
  • presentazione dell'istanza da parte del contribuente;
  • valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza;
  • raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione;
  • in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.
 
Rispetto all'impianto della richiamata convenzione n. 90/436/UEE, con la Direttiva vengono introdotti i seguenti elementi di novità:
  • ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (articolo 1 della Direttiva);
  • introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura. In particolare si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa l'instaurazione della procedura, la possibilità di adire una Commissione consultiva competente ad esprimersi sull'ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della Commissione consultiva, la possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici (articolo 5);
  • previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una Commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale.

 


Contenuto

L'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto. Viene precisato che la disposizione è volta a stabilire le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte e della Convenzione 90/436/UEE, del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Il decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

 

In particolare, l'articolo 2, al comma 1, fornisce le definizioni rilevanti utilizzate nel decreto nei seguenti termini:

  • Autorità competente, l'Autorità competente dello Stato membro interessato;
  • tribunale competente, l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato;
  • doppia imposizione, l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o una convenzione sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti: un'imposizione aggiuntiva; un aumento delle imposte dovute; l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;
  • soggetto interessato, qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa;
  • procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente, procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia;
  • procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale, procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorità competente coinvolta nella controversia.

In particolare per l'Italia l'Autorità competetente è l'Agenzia delle entrate (comma 2), mentre il tribunale competente è individuato nella Commissione tributaria territorialmente competente (comma 3).

Il comma 4 stabilisce che i termini non espressamente definiti dal decreto in esame hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio stipulati dall'Italia, ovvero in assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, il termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato.

 

L'articolo 3 disciplina la prima fase della procedura, quella relativa alla presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole da parte del soggetto interessato.

L'istanza di procedura amichevole relativa a una questione controversa va presentata all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri entro il termine di tre anni dalla data in cui si è ricevuta la prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui si verifica la misura che ha comportato o potrebbe comportare la questione controversa (comma 1).

Il comma 2 chiarisce che la presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto il Governo sottolinea che, rispetto all'assetto vigente in materia di controversie fiscali internazionali, uno degli elementi più innovativi introdotti dal decreto di recepimento è il superamento della definitività dell'imposta ai fini dell'attivazione delle procedure previste dalla direttiva. La possibilità di ottenere l'eliminazione della doppia imposizione viene estesa anche alle ipotesi in cui la controversia fiscale sia già stata oggetto di definizione in via amministrativa.

 

Il comma 3 esclude che possa essere presentata l'istanza qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza di merito da parte della Commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione.

Il comma 4 chiarisce che la presentazione dell'istanza non preclude il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, mentre il comma 5 assicura al soggetto interessato, in caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla Commissione tributaria competente, la possibilità di ottenere la sospensione del processo tributario e della riscossione.

I commi da 6 a 10 disciplinano le modalità di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate e alle altre Autorità competenti coinvolte, le informazioni e la documentazione che deve contenere e alcuni adempimenti comunicativi a cui sono tenute le Autorità competenti (attestato di ricevimento, scelta della lingua che si intende utilizzare).

Il comma 11 prevede la possibilità di ritiro dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata specificando che tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure previste dal decreto.

I commi 12 e 13 introducono, nel caso in cui il soggetto interessato sia una persona fisica o non sia una grande impresa e non faccia parte di un grande gruppo (ai sensi della Direttiva 2013/34/UE), una procedura semplificata: l'istanza, nonché l'eventuale comunicazione del ritiro della stessa, possono essere presentate anche alla sola Agenzia delle entrate che a sua volta provvede a notificarle a tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

 

L'articolo 4 chiarisce i rapporti tra le diverse procedure amichevoli che sono a disposizione del soggetto interessato.

Il comma 1 stabilisce che qualora la procedura amichevole sia richiesta ai sensi di più basi giuridiche (presente decreto legislativo,  Convenzione 90/436/UEE, accordi o convenzioni internazionali) viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi del decreto.

Il comma 2 precisa che in caso di ritiro dell'istanza, e in qualsiasi altro caso di cessazione delle procedure previste dal decreto, il  contribuente potrà chiedere l'attivazione di una procedura amichevole ai sensi di una diversa base giuridica (accordi o convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio o la Convenzione 90/436/UEE) nei termini e alle condizioni previste da quest'ultima.

Il comma 3 dispone che la presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito di altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli accordi o convenzioni internazionali o della Convenzione 90/436/UEE.

 

L'articolo 5 disciplina la fase istruttoria dell'istanza specificando i termini e le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate può richiedere informazioni supplementari nonché i tempi entro i quali il contribuente è tenuto a fornire i riscontri.

Il comma 3 dell'articolo stabilisce inoltre la possibilità per l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla ricezione dell'istanza o dalla ricezione di informazioni supplementari, di decidere di risolvere il caso in via unilaterale e di provvedere pertanto all'eliminazione della doppia imposizione senza coinvolgere le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

 

L'articolo 6 prevede che la decisione dell'Agenzia delle entrate in merito all'accoglimento dell'istanza di apertura della procedura amichevole debba essere adottata entro i sei mesi successivi dalla ricezione dell'istanza o delle informazioni supplementari.

Inoltre (comma 2) vengono elencati i casi di rigetto dell'istanza, viene disposto l'obbligo di motivazione del rigetto (comma 3) e introdotto l'istituto del silenzio assenso (l'istanza si considera accolta in assenza di notifica da parte dall'Agenzia delle entrate).

 

L'articolo 7 disciplina la fase successiva a quella dell'accoglimento dell'istanza ovvero quella della procedura amichevole. In tale fase l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri si adoperano per risolvere la questione controversa (entro due anni dalla notifica dell'accoglimento dell'istanza con possibilità di proroga di un altro anno).

Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza di merito della Commissione tributaria o una decisione del Giudice a seguito di conciliazione tributaria, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati, ponendo termine alla procedura amichevole.

Il comma 5 regolamenta le modalità con le quali viene comunicato al contribuente l'accordo raggiunto o i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.

Il comma 6 prevede che, nel caso in cui la questione controversa è stata oggetto di una definizione anche agevolata, l'Agenzia delle entrate ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.

 

L'articolo 8 regolamenta le modalità della presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto dell'istanza.

Il comma 2 specifica che il soggetto interessato che ha presentato ricorso non può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva (prevista all'articolo 9 del decreto in esame) nei casi di: pendenza di ricorso interno o decisione di rigetto confermata dalla Commissione tributaria competente con sentenza passata in giudicato o da un tribunale di uno Stato membro con sentenza non impugnabile.

 

L'articolo 9 stabilisce la modalità attraverso le quali il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle Entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti richiesta di istituzione di una Commissione consultiva ai fni dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie (comma 1).

Il comma 2, analogamente all'articolo 3, comma 12, prevede una deroga a favore delle persone fisiche e dellle imprese che non rientrano nella definizione di grande imprese: questi soggetti possono richiedere di istituire una Commissione consultiva anche soltanto rivolgendosi all'Agenzia delle entrate.

I commi 3 e 4 elencano i casi in cui può essere istituita la Commissione, mentre il comma 5 disciplina le modalità e i termini di presentazione della richiesta.

Il comma 6 stabilisce che nel caso in·cui sulla questione controversa intervenga una sentenza di merito della Commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione, prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva, l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

I commi 7 e 8 dispongono che l'Agenzia delle entrate rifiuti l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate pene per uno dei delitti in materia di dichiarazione e delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (di cui al Titolo II del decreto legislativo l0 marzo 2000, n.74 sui reati tributari) o qualora la questione controversa non comporti una doppia imposizione.

 

L'articolo 10 regolamenta i termini per l'istituzione della Commissione consultiva, la sua composizione, nonché le modalità di nomina delle personalità indipendenti.

In particolare, il comma 5 elenca le ragioni per cui l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di opporsi alla nomina di una personalità indipendente, mentre il comma 6 prevede che l'Agenzia delle entrate può chiedere a una personalità nominata o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nella procedura.

Il comma 7 disciplina le modalità di elezione del presidente della Commissione consultiva.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 consentono al soggetto interessato di ricorrere al presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione della Commissione consultiva nel caso in cui non sia stata istituita. Il contribuente può inoltre chiedere sempre al presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio la nomina di una personalità indipendente e di un sostituto nel caso in cui  l'Agenzia delle entrate non abbia proceduto.

Il comma 3 disciplina il caso in cui l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di nominare le personalità indipendenti: il soggetto interessato può presentare ricorso al presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalità indipendenti.

Il comma 4 stabilisce che qualora vi sia più di un soggetto interessato la  richiesta di nomina delle personalità indipendenti è presentata da ogni soggetto nel proprio Stato membro di residenza.

Il comma 5 stabilisce i termini entro i quali è ammessa la proposizione dei ricorsi di cui ai commi precedenti mentre il comma 6 disciplina le modalità con cui il presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio si pronuncia in merito alla nomina (provvedimento reclamabile).

Il comma 7 dispone infine che per quanto non previsto nell'articolo in esame si applicano le norme relative alla nomina degli arbitri (Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile).

 

L'articolo 12 istituisce ai fini dell'istituzione della Commissione consultiva l'elenco delle personalità indipendenti, composto da personalità indipendenti nominate dagli Stati membri.

I commi 2 e 3 stabiliscono i requisiti necessari ai fini della nomina come personalità indipendente all'interno dell'elenco.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale nonché alla rimozione delle stesse.

 

L'articolo 13, comma 1, concede la possibilità alle Autorità competenti degli Stati membri interessati di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (anche sotto forma di Comitato permanente), in luogo della Commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Tale Commissione, ferme restando le norme dell'articolo 10 che riconoscono all'Agenzia delle entrate la possibilità di opporsi alla nomina di una personalità indipendente, può essere diversa nella sua composizione e forma dalla Commissione consultiva (comma 2).

Inoltre (comma 3) la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare procedure o tecniche di risoluzione delle controversie diverse dalla procedura di risoluzione con parere indipendente applicata dalla Commissione consultiva, compresa la procedura arbitrale con offerta finale (ciascuna Autorità propone la propria soluzione e la Commissione ne sceglie una delle due senza possibilità di modifiche).

Le Autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento della Commissione (commi 4 e 5).

 

L'articolo 14, comma 1, stabilisce che le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.

I commi 2 e 3 stabiliscono ciò che le norme di funzionamento dovono includere:

  • la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;
  • il mandato concordato dalle Autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;
  • la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero Commissione consultiva o Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonché il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con parere indipendente applicata da una Commissione consultiva;
  • il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;
  • la composizione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, l'indicazione delle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse);
  • le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative;
  • gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla Commissione consultiva e alle modalità con cui quest'ultima esprime il suo parere.

 

Il comma 4 regolamenta il termine entro cui l'Agenzia delle entrate deve comunicare al soggetto interessato le norme di funzionamento concordate, nonché le ulteriori informazioni in merito alla data di adozione del parere da parte della Commissione e i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri o dagli accordi o Convenzioni.

Il comma 5 prevede che qualora le Autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate, i soggetti interessati possono adire il presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio o il tribunale competente di uno degli altri Stati membri.

 

L'articolo 15 disciplina i costi della procedura di risoluzione delle controversie (c.d. "fase arbitrale") disponendo che, in linea di principio generale, gli Stati membri interessati debbono ripartire equamente sia il rimborso delle spese sostenute dalle personalità indipendenti, sia i compensi a queste corrisposti. È ferma la possibilità per le Autorità competenti di accordarsi per una diversa ripartizione dei costi. Rimangono, invece, a carico del soggetto interessato le spese da questo sostenute. In alcuni casi particolari, rimangono a carico del soggetto interessato anche le spese e i compensi riguardanti le personalità indipendenti di cui sopra.

 

L'articolo 16 disciplina l'attività della Commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 9 con riferimento, fra l'altro, ai tempi della decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di una procedura amichevole; alle comunicazioni alle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti e al soggetto interessato; all'emissione di un parere su come risolvere la questione controversa; agli Accordi, Convenzioni e norme di diritto interno su cui debbono essere basati i pareri; alle informazioni, prove o documenti che possono essere rilevanti che possono essere inviati dai soggetti interessati alla Commissione in quanto rilevanti ai fini della decisione o del parere; all'intervento, personalmente o tramite propri rappresentanti, dei soggetti interessati dinanzi alla Commissione medesima.

 

L'articolo 17 stabilisce che i membri della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie siano tenuti al segreto d'ufficio, prevedendo l'applicazione dell'articolo 622 del codice penale (punibilità della fattispecie di rivelazione del segreto professionale) in caso di violazione del suddetto obbligo.

La Direttiva 2017/1852 prevede all'art. 13, par. 3, che le personalità indipendenti o qualsiasi altro membro sono soggetti agli obblighi del segreto professionale conformemente al diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri da una commissione consultiva o dalla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Al riguardo, il codice penale (art. 622) prevede la pena  della reclusione fino a un anno o la multa da euro 30 a euro 516 per chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo riveli, senza giusta causa, ovvero lo impieghi a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

L'articolo 17 prevede inoltre che i soggetti interessati e i loro rappresentanti siano tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti ricevuti durante le procedure di risoluzione delle controversie. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro venticinquemila euro a euro centoventicinquemila da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

La disposizione in esame attua il citato articolo 13, par. 3, della Direttiva nella parte in cui demanda agli Stati l'adozione delle sanzioni opportune per le violazioni degli obblighi di riservatezza a carico dei soggetti interessati e, se del caso, dei loro rappresentanti. Per l'applicazione della sanzione amministrativa è richiamata la legge n. 689 del 1981. Tale legge disciplina nel dettaglio il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative: accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione); eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

 

L'articolo 18 riguarda la decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie. Viene in particolare fissato il termine di sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie per l'accordo tra le Autorità competenti. Le Autorità interessate possono adottare una decisione difforme dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, ma se non raggiungono un accordo sono vincolate dal parere stesso. Nel caso in cui la controversia è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute. La decisione adottata non costituisce un precedente. Qualora intervenga una sentenza di merito della Commissione tributaria o una decisione del giudice a seguito di conciliazione, l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie. Il termine per la notifica della decisione al soggetto interessato da parte dell'Agenzia delle entrate è di trenta giorni. Qualora tale termine non venga rispettato, il soggetto interessato può presentare ricorso alla commissione tributaria competente.

 

L'articolo 19 disciplina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie, con riguardo, fra l'altro, al rimborso o sgravio delle imposte non dovute ovvero alla riscossione di quelle dovute; all'applicazione delle sanzioni e degli interessi; all'accettazione - e contestuale rinuncia all'impugnazione - della decisione da parte del soggetto interessato; al titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato.

 

L'articolo 20 riguarda la pubblicità e stabilisce che le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati. In assenza del consenso, le Autorità pubblicano una sintesi delle decisioni (comma 2). Il comma 3 specifica che, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere all'Agenzia delle entrate di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico. L'Agenzia delle entrate notifica tempestivamente alla Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei commi 2 e 3.

 

L'articolo 21 reca disposizioni varie riguardanti, in particolare, la protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali relativamente alle informazioni richieste (comma 1); l'instaurazione o la continuazione nell'ordinamento interno di procedimenti relativi alla medesima questione controversa oggetto di trattazione nella procedura amichevole o nella procedura di risoluzione delle controversie (comma 2); la possibilità di sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate dei procedimenti per reati tributari in caso di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole (comma 3); la conclusione con effetto immediato delle procedure di cui al presente decreto legislativo nel caso in cui, per qualunque motivo, una questione controversa non sussista più (comma 4).

 

L'articolo 22 reca le modifiche alla legislazione vigente conseguenti alla attuazione della direttiva recepita dal decreto in esame.

 

L'articolo 23 rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e delle procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto.

 

L'articolo 24 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, nonché la necessaria copertura, individuata nella corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

 

L'articolo 25, infine, fissa la decorrenza delle disposizioni del decreto con l'applicazione alle istanze di apertura di procedeura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.