Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale - Sintesi delle audizioni
Riferimenti: AC N.1074/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 27/2
Data: 09/11/2018
Organi della Camera: VI Finanze


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Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale

9 novembre 2018
Sintesi delle audizioni


Indice

Proposte di modifica del provvedimento|Ulteriori proposte di intervento legislativo|


Proposte di modifica del provvedimento

Articolo 1 -Comunicazioni dati LiPe Iva

Si propone di sanare la comunicazione errata con sanzioni ridotte da ravvedimento operoso. (ConfImi)

Si propone di integrare la comunicazione LiPe con compensazione credito Iva e di inserire nella LiPe la gestione del credito Iva a rimborso/compensazione eliminando il modello TR (ConfImi).

Si segnala che, limitatamente ai commercianti al minuto, esentati dall'obbligo dell'emissione della fattura se non richiesta dal cliente, potrebbe risultare utile mantenere in vigore la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Guardia di finanza).

Si segnala che l'abolizione della comunicazione determina effetti negativi di gettito (Dip. Finanze Mef).

Si chiede di introdurre un credito d'imposta a favore delle Pmi per compensare i costi derivanti dall'adeguamento all'obbligo di invio della fatturazione elettronica (Confapi).

Si suggerisci come misura alternativa di mettere a disposizione del contribuente, oltre agli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA, una bozza di comunicazione periodica modificabile. La proposta di liquidazione, predisposta inizialmente con il flusso informativo della fatturazione elettronica, dei dati delle operazioni transfrontaliere e con il flusso dei corrispettivi, potrebbe essere messa a disposizione degli operatori attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, prima dei termini di scadenza stabiliti. In sostanza, il contribuente non sarebbe tenuto a predisporre e trasmettere la comunicazione bensì a controllare ed integrare quella precompilata messa a disposizione dall'Agenzia. (Agenzia delle entrate, Sogei).

 

Articolo 2 - Comunicazione dati fatture

Si segnala che l'articolo 1, comma 916, della legge di bilancio 2018 ha previsto l'abolizione dello spesometro (mediante abrogazione dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010 a partire dal 1 gennaio 2019, contestualmente alla introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra privati. Per l'anno 2018, ultimo anno per il quale vige l'adempimento comunicativo, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, ha disposto che i dati relativi al terzo trimestre possono esArticolo 1 - sere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. Pertanto non risulta chiara la portata della proposta, atteso che verrebbe modificata una disposizione normativa abrogata e verrebbe reintrodotto, seppure con una diversa cadenza temporale, l'adempimento dello spesometro non più in vigore dal 2019. Inoltre, per il 2018, la previsione di una comunicazione annuale non si coordinerebbe con i termini delle comunicazioni periodiche, attualmente previsti e  già scaduti per il primo semestre (Dip. Finanze Mef).

Si propone di rendere annuale il "mini-spesometro" mensile transfrontaliero (ConfImi, Confindustria, Ancot, Associazione nazionale revisori contabili, Confapi)

Si chiede l'abolizione di ogni adempimento analogo allo spesometro, a partire dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. L'introduzione della fattura elettronica, che comporterà l'immediata disponibilità dei dati in essa contenuti da parte degli Uffici, rende inutile tale strumento (Lapet, ANCE, Unione nazionale revisori legali, ANREC).

Si chiede che ci sia l'obbligo dell'emissione e registrazione della fattura elettronica entro il periodo di liquidazione dell'IVA e non entro le ore 24 del giorno di emissione, che contestualmente venga meno il visto di conformità per la richiesta in compensazione dei crediti (art. 36) e che la fattura elettronica sia obbligatoria anche per i soggetti non residenti e non stabiliti ancorché identificati. (Ancot).

In proposito si segnala che l'articolo 11 del D.L. 119 del 2018 introduce una norma di valenza generale, la quale consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, 1'emissione delle fatture entro l0 giorni dall'effettuazione delle operazioni.

Si chiede l'eliminazione di numerosi adempimenti (comunicazione dati, reverse charge, split payment, limite di 5.000 euro per la compensazione crediti Iva, elenchi Intrastat, registri Iva, ecc) alla luce dell'introduzione della fattura elettronica (ReteImprese, Confindustria, Ancot).

Si chiede di inviare in via telematica anche le note di variazione e atri documenti e  di ampliare l'uso della fattura semplificata (Ancot).

Si chiede di gestire gli insoluti attraverso la fatturazione elettronica (Ancot).

 

Articolo 3 -Controlli formali e 770

Si segnala che già l'art. 6, comma 4, della l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell'Amministrazione, la quale è tenuta d'ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso (Dip. Finanze Mef).

Analoga norma è già contenuta all'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 70 del 2011 (Lapet)

Si segnala che la norma potrebbe impedire eventuali richieste documentali utili x la verifica di detrazioni o deduzioni  (Agenzia delle entrate).

Si chiede di inserire la previsione della sanzione dell'inefficacia delle richieste documentali che sono già in possesso dell'amministrazione (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili).

Si segnala la necessità di rendere disponibili i modelli operativi e i software dell'Amministrazione finanziaria in tempi congrui per consentire il rispetto delle scadenze fiscali; lo spostamento al 31 dicembre potrebbe comportare criticità nella fase di trasmissione telematica in concomitanza con le festività della fine dell'anno e delle chiusure annuali (ConfProfessioni, Uncat, ReteImprese, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili). Si segnala la necessità di introdurre la modifica direttamente all'art. 2, comma 1, del DPR 322 del 1998 con effetto dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (I.N.T.). Si segnala che lo spostamento al 31 dicembre comporterebbe ritardi nell'erogazione di rimborsi e nella liquidazione e controllo delle dichiarazioni  (Agenzia delle entrate).

Si chiede un modello dichiarativo unico e un conseguente versamento unico dei vari tributi (quest'ultimo rateizzabile, a scelta del contribuente fino ad un massimo di dodici mesi con eventuale addebito diretto in conto corrente), lasciando all'amministrazione centrale il compito di ridistribuire le somme ai vari Enti aventi diritto (CAF).

 

Articolo 4 -Estensione F24

Con riferimento alla proposta di inserimento nell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 della lettera "h-bis.5), che comporta l'estensione della disciplina anche ai tributi locali, comprese le tariffe per i servizi, si segnala che  tale previsione risulterebbe ultronea, atteso che la disciplina generale prevista per i tributi locali già consente l'utilizzo dei versamenti unitari (art. 2-bis, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016) (Dip. Finanze Mef).

Si chiede la possibilità di utilizzare tutti i crediti in compensazione (ReteImprese, Lapet, Ancot)

Si suggerisce, nell'ottica di semplificazione delle modalità di versamento dei tributi, di estendere l'utilizzo del modello F24 anche per il pagamento di entrate tributarie, attualmente pagate con diverse modalità, quali le tasse sulle concessioni governative le tasse scolastiche, attualmente versate tramite bollettino di conto corrente postale. Tale evoluzione permetterebbe la costituzione di una base dati completa e informatizzata dei versamenti delle tasse sulle CC.GG., agevolando notevolmente l'attività di controllo della correttezza dei pagamenti da parte degli enti impositori. I versamenti delle tasse scolastiche potrebbero essere utilizzati per la dichiarazione precompilata (Agenzia delle entrate).

 

Articolo 5 - Rinnovo contratti di locazione

Si segnala che le norme dell'articolo potrebbero peggiorare la situazione degli inquilini dato che la giurisprudenza già assegna un tacito rinnovo della locazione per 3+2 anni (Cgil).

 

Articolo 6 - Semplificazione dichiarazioni

Con riferimento al comma 1, si segnala che semplificare la dichiarazione senza semplificare il tributo non è sufficiente (ReteImprese).

Riguardo al comma 3, si segnala che l'abolizione del 770 potrebbe non essere una vera semplificazione, in quanto sarebbe sostituito dall'indicazione del codice fiscale dei sostituiti nell'F24 (ConfProfessioni, Confedilizia, Ancot, ConfImi, ReteImprese, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Associazione nazionale revisori contabili, Confindustria, I.N.T., Confapi).

Si chiede di sostituire il termine di 90 giorni di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322 del 1998 che determina la dichiarazione "omessa", con il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (di conseguenza andrebbe modificato l'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 472 del 1997). Quest'ultima riforma sarebbe opportuna anche in materia di dichiarazione Iva (Lapet)

Si chiede di salvaguardare la possibilità di effettuare il cosiddetto "ravvedimento" secondo l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nonché il mantenimento della franchigia sulla sanzione penale prevista dall'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 corrispondente a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta relative all'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sulla base della dichiarazione del sostituto d'imposta e non versate entro il termine di presentazione annuale della predetta dichiarazione (attualmente 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento) (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si segnala che con provvedimento del 15 gennaio 2018 è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il modello 730 di dichiarazione dei redditi che, così come il modello Redditi PF non richiede più l'indicazione degli estremi dei contratti di locazione in essere, se non nel caso di immobili siti nella regione Abruzzo e dati in locazione a residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni siano andate distrutte o risultino inagibili (Altroconsumo).

Si segnala che il contenuto del Modello 770, oltre ai dati delle ritenute dovute alle scadenze mensili da parte dei sostituti d'imposta, reca una serie di quadri dichiarativi relativi ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. Si propone, in luogo dell'abolizione del 770, una riduzione degli adempimenti dei sostituti d'imposta, ad esempio eliminando dal Modello 770 le tipologie di reddito più ricorrenti, cioè quelle riguardanti il lavoro dipendente ed autonomo e quelle sui pagamenti effettuati dalle amministrazioni di condominio, sostituendole con il versamento mensile delle ritenute attraverso un apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che preveda l'invio di un elenco contenente le informazioni salienti sul percipiente, nonché le ritenute operate e versate per ciascuna tipologia di reddito. (Agenzia delle entrate, Sogei).

 

Articolo 7 - Semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche

Si segnale l'eccessiva gravosità del regime sanzionatorio e l'opportunità di prevedere la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili).

Si chiede che il CONI provveda con un proprio registro a farsi carico delle varie indennità corrisposte dai propri affiliati come per i tesserati che sono oggetto della certificazione Unica che potrebbe essere inviata telematicamente, attraverso procedure informatiche del registro dello stesso CONI, che così potrebbe certificare anche le attività svolte nell'ambito del volontariato sportivo (Ancot).

 

Articolo 8 - Dichiarazione d'intento IVA

Si chiede di reintrodurre le dichiarazioni d'intenti a tempo (ConfImi).

Si segnala che la norma impone nuovi adempimenti e che la sanzione proporzionale è eccessiva; si chiede di mantenere la sanzione in misura fissa (ReteImprese, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Confindustria, Confapi).

Si segnala che secondo la nuova disciplina non sarebbe più:

  1. richiesta l'indicazione del numero di partita IVA del soggetto dichiarante nella dichiarazione d'intento presentata dall'esportatore abituale;
  2. contemplato il rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una ricevuta telematica attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione, ricevuta da consegnare al fornitore o al prestatore all'atto della spendita della dichiarazione stessa;
  3. previsto l'obbligo, per l'esportatore abituale, di indicare al proprio fornitore o prestatore gli estremi della dichiarazione d'intento, i quali, tuttavia, devono essere obbligatoriamente riportati nelle fatture emesse in base ad essa;
  4. relativamente al punto a), si rileva che l'indicazione del numero di partita IVA del soggetto dichiarante nella dichiarazione d'intento è necessaria ai fini della corretta ed univoca identificazione del titolare (soggetto d'imposta) della dichiarazione medesima; relativamente alle prescrizioni dei punti b) e c), si osserva che sono entrambe necessarie per consentire al fornitore o prestatore la corretta fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del cessionario "esportatore abituale" che intende avvalersi del plafond IVA (Agenzia Dogane).

Con l'entrata a regime della fatturazione elettronica, potranno essere realizzati interventi idonei a garantire la possibilità di effettuare i necessari riscontri automatici tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento e i dati delle fatture elettroniche. Si segnala inoltre che già esiste la possibilità di fruire di un servizio di riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento (Agenzia delle entrate).

 

Articolo 9 - Addizionale comunale Irpef

Si chiede di prevedere delibere e modalità di comunicazione telematica uniformi per tutti i comuni italiani, al fine di consentire ai contribuenti e alle software house il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi locali (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si suggerisce di inserire nell'articolo, dopo le parole "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", le parole "e senza nuovi adempimenti a carico di contribuenti e sostituti d'imposta" (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili).

Occorre garantire che il riparto dei fondi spettanti a ciascun Comune sia fatto in tempi certi (Anci).

Si segnala che la disposizione proposta debba essere armonizzata con quella contenuta nell'articolo 6 del testo legislativo in esame che prevede la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata versata la ritenuta d'acconto, in quanto l'indicazione del codice fiscale sarebbe richiesta anche per le ritenute relative all'addizione comunale all'IRPEF. In sintesi, si ritiene che l'obiettivo di semplificazione possa essere conseguito con la proposta illustrata all'articolo 6 sulle modalità alternative di comunicazione dei dati relativi alle ritenute fiscali, con un canale telematico dedicato, all'Agenzia delle entrate (Agenzia delle entrate).

Per quanto riguarda le proposte degli artt. 6 e 9 si deve evidenziare una incompatibilità in quanto i dati delle ritenute per le addizionali comunali, se dichiarate come richiesto nell'art. 9 per tutti i comuni di riferimento, non potrebbero contenere l'indicazione del codice fiscale del sostituito, come richiesto nell'art. 6. La gestione di un versamento unico per le addizionali e la successiva ripartizione a cura dell'Agenzia delle Entrate introduce notevoli semplificazioni relativamente ai controlli automatizzati (Sogei).

 

Articolo 10 - Conoscenza degli atti

Si suggerisce di specificare che nei casi di ritardo della messa a disposizione della modulistica, delle istruzioni e dei servizi telematici da parte dell'Amministrazione finanziaria, tutte le scadenze di riferimento sono di diritto prorogate in misura uguale al ritardo stesso (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro). Si chiede di precisare che in tal caso non si applicano sanzioni per un periodo uguale al ritardo (ConfImi).

Al riguardo si osserva che, relativamente agli obblighi di messa a disposizione della modulistica dichiarativa prima dell'inizio del periodo d'imposta interessato, potrebbero insorgere delle criticità, dato che, annualmente, occorre tener conto delle novità fiscali recate dalla legge di bilancio pubblicata normalmente a ridosso della fine del mese di dicembre (Agenzia delle entrate).

Si chiede la costituzionalizzazione dello Statuto del contribuente (ReteImprese, Unione nazionale revisori legali, Lapet, Uil, Altroconsumo) e l'ampliamento del catalogo dei diritti del contribuente (ANTI).

Articolo 11 -Invito al contraddittorio endoprocedimentale

Si propone di espungere la deroga per i casi di accertamento parziale (articolo 41-bis, DPR n. 600 del 1973 - Accertamento) e di pericolo per la riscossione dell'imposta (articolo 54, quarto comma, DPR n. 633 del 1972 – decreto IVA) dall'istituto del contraddittorio obbligatorio, in quanto potrebbe costituire un mezzo per eludere l'obbligo (Uncat, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Confindustria, ANTI).

Si propone la proroga del termine per il diritto alla difesa a 60 giorni (comma 1, lettera c) (ANTI).

Si auspica che il diritto al contraddittorio venga garantito prima dell'emissione di qualunque atto capace di incidere sulla sfera giuridica del destinatario, facendo sorgere un debito, ovvero prima dell'emissione di un atto di irrogazione di sanzioni (ANTI).

Si chiede di limitare la proposta normativa al contraddittorio successivo alla chiusura della fase istruttoria, prevedendo che l'invito al contraddittorio notificato al contribuente contenga anche la motivazione del potenziale avviso di accertamento (Uncat, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili).

Si segnala che la procedura individuata dal comma 4 (oltre a sovrapporsi a quella del vigente articolo 32 del DPR 600/1973) sembra estendere la inutilizzabilità dei dati e notizie non addotti e dei documenti non esibiti anche alla fase del contraddittorio endoprocedimentale attivato a seguito dell'avviso di conclusione della fase istruttoria, in tal modo limitando il diritto alla difesa del contribuente (Uncat, ANTI).

Si segnala l'opportunità di coordinare la proposta con le forme di contraddittorio endoprocedimentale vigenti, quali quelle attivate mediante inviti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, inviti a comparire nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui agli articoli 5 e 11 del dlgs. n. 218/1997, richieste di chiarimenti nell'ambito del procedimento di accertamento finalizzato alla contestazione dell'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis del 27 luglio 2000, n. 212, inviti a comparire nell'ambito del procedimento di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, per fornire dati e notizie rilevanti e ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (art. 38, settimo comma del D.P.R. n. 600/1973) (Agenzia delle entrate).

Al fine di contemperare le esigenze di tutela nei confronti del contribuente e dell'Erario, potrebbe essere valutata una disciplina analoga a quella attualmente prevista dall'articolo 10-bis, comma 7, dello statuto del contribuente: "Tra la data di ricevimento delle osservazioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni" (Agenzia delle entrate).

Non appare condivisibile la previsione della trasformazione dell'invito a comparire in avviso di accertamento, come previsto dal comma 6; in tal caso l'invito dovrebbe contenere l'intimazione ad adempiere e il termine di decorrenza per l'impugnazione (Uncat, ANTI).

Non si condivide la riduzione del termine per il ravvedimento a 60 giorni (ANTI).

Si evidenzia che l'eventuale rigetto da parte dell'ufficio delle ragioni esposte dal contribuente deve essere motivato in modo circostanziato a pena di nullità dello stesso (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si chiede che il preventivo invito sia motivato e contenga i risultati dell'istruttoria (ANTI).

Si evidenzia come un'interlocuzione che si attua non in adempimento di un obbligo di legge, ma per scelta dell'Agenzia (ad esempio al comma 2: "nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio"), non sia un contraddittorio, ma uno strumento dell'istruttoria che può essere utilizzato o non utilizzato (ANTI, I.N.T.).

Riguardo al comma 5, si esprime perplessità sul fatto che decorsi 60 giorni l'ufficio può emettere un invito che assume valore di atto impositivo. Bisogna emettere un atto autonomo (Magistrati tributari). Non è prevista la nullità in caso di atto notificato anzi tempo (ANTI).

Si segnala che il termine di 90 giorni dalla notifica previsto per la chiusura del procedimento al comma 7, lettera b) è insufficiente a garantire un reale dialogo tra le parti (I.N.T.). Non si condivide la sospensione ei termini di decadenza di cui alla lettera c), che deve essere prorogato fino a concorrenza dei 60 giorni assegnati al contribuente per rispondere. Non si condivide la preclusione alla definizione dell'accertamento con adesione (ANTI):

Si evidenziano perplessità sull'applicazione dell'istituto anche ai controlli automatici delle dichiarazioni, procedure che per la loro capacità di individuare errori e violazioni già dal contenuto della dichiarazione meriterebbero, forse, una maggiore speditezza e flessibilità (Guardia di finanza).

Si propone una norma di carattere generale volta a introdurre il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale, eventualmente nello Statuto del contribuente (Uncat, I.N.T. ANTI). Occorre chiarire il rapporto con l'obbligo di contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente (Magistrati tributari).

Si osserva che nel comma 6 si fa impropriamente riferimento all'accertamento di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 come "accertamento esecutivo". Invero, l'accertamento c.d. "esecutivo" è disciplinato dall'art. 29 del decreto legge n. 78 del 2012 (Dip. Finanze Mef).

 

Articolo 12 - Bilancio complessivo degli oneri amministrativi

Si esprimono perplessità in ordine alla possibile applicazione alla materia tributaria, creditizia e dei giochi pubblici dell'art.8, comma 2-ter, il quale prevede che quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta uno o più regolamenti di delegificazione per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi (Dip. Finanze Mef).

 

Articolo 13 - Efficacia deliberazioni enti locali

Si propone la soppressione della norma, che limiterebbe l'operatività e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate da parte degli enti locali (Anci).

Si propone l'unificazione di Imu e Tasi (Anci).

Si chiede di unificare Imu e Tasi rendendo la nuova imposta deducibile. Si chiede inoltre l'invio di modelli precompilati per il versamento di Imu e Tasi (ReteImprese, ConfImi)

Si chiede l'esenzione dalla Tasi per gli immobili-merce (Confindustria).

Si chiede che il Mef pubblichi le aliquote deliberate dai Comuni, in luogo delle delibere in Pdf (Ancot).

 

Articolo 14 - Contabilità in forma meccanizzata

Non si condivide l'eliminazione dell'obbligo dei registri vendite e acquisti (ConfImi).

 

Articolo 15 -Sanzioni per violazioni tributarie

Si osserva che la previsione di sanzioni particolarmente esigue per tutto il periodo d'imposta 2019 potrebbe avere l'effetto di rendere non cogente l'obbligo di fatturazione elettronica previsto in via generalizzata per le operazioni tra privati a partire dal 1 gennaio di tale anno. La norma richiederebbe quindi una copertura finanziaria (Dip. Finanze Mef).

Si propone l'introduzione di una moratoria di un anno delle sanzioni per gli errori formali relativi alla documentazione e registrazione della fattura elettronica che non incidono sulla liquidazione del tributo, fatto salvo i comportamenti contrari alla buona fede (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, ConfImi, ReteImprese, Associazione nazionale revisori contabili). Inserire la disciplina all'articolo 6 del D.Lgs. 471/97 e richiamare ulteriori casistiche (ConfImi).

Si chiede la completa disapplicazione delle sanzioni in caso di emissione di fattura cartacea, anziché elettronica, sino al 31 dicembre 2019, sempre che l'imposta sia stata comunque assolta (Ance, ConfImi).

Si chiede l'esclusione dall'obbligo per i soggetti minori, con un fatturato fino a 200.000 euro (Associazione nazionale revisori contabili).

Si propone di far decorrere i tempi per la detrazione dell'Iva, oggi prevista a far data dalla ricezione della fattura, dalla data di emissione della fattura (Unappa).

Si segnala la necessità di risolvere i dubbi interpretativi in relazione alla datazione di invio (sistema SDI) e produzione delle fatture quando si usano sistemi propri delle aziende (Unappa).

Più in generale, si chiede una revisione del sistema sanzionatorio penale, anche prevedendo specifiche soglie di rilevanza penale e un allineamento tra la comunicazione della notizia di reato e la liquidazione della maggiore imposta dovuta (Confindustria).

Si rileva la sovrapposizione delle norme sulle sanzioni per la fattura elettronica con il decreto-legge n. 119 del 2018 in discussione al Senato e la necessità di coordinare le proposte in corso di valutazione. Sul reverse charge si osserva che la norma attuale già contempla una gradazione delle sanzioni applicabili in relazione al disvalore della condotta tenuta nell'applicare il sistema dell'inversione contabile (Agenzia delle entrate).

 

Articolo 16 - Scarto d'archivio nell'anagrafe tributaria

Si chiede di prevedere che i contribuenti abbiano diritto di accedere alle informazioni sulla propria posizione fiscale detenute dall'amministrazione fiscale ed alla rimozione nei casi previsti dal presente articolo. Le informazioni non rimosse dall'amministrazione fiscale dovrebbero essere inutilizzabili contro i contribuenti (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si segnala che il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), all'articolo 43, dispone che i cittadini sono sollevati dall'obbligo di conservazione dei documenti nel caso questi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione; cittadini ed imprese possono chiedere l'estrazione e l'esibizione di questi documenti in ogni momento alla PA. In questi termini, l'eliminazione delle informazioni da parte della PA potrebbe implicare un danno per lo stesso cittadino e per le imprese, che si troverebbero nella necessità, per eventuali usi futuri, di dover conservare documenti ed informazioni non più in possesso della PA. Inoltre, molte informazioni trattate sono utilizzate da altre istituzioni e da queste ultime richieste all'Agenzia delle Entrate in tempi non noti a priori (che possono anche superare i 10 anni). Nell'ottica di ottenere l'alleggerimento della mole di dati in possesso della PA, si potrebbero limitare gli scambi delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con riguardo ai dati di profondità storica inferiore ai 10 anni, salvo specifiche e comprovate esigenze, mantenendone la memorizzazione, conservazione ed esibizione a carico della Pubblica Amministrazione responsabile del relativo processo amministrativo (Agenzia delle entrate).

Si segnala che sono frequenti le richieste di esibire documenti anche dopo diversi anni e che, al momento, non è mai stata limitata da una obsolescenza nel tempo (Sogei).

 

Articolo 17 - Scissione dei pagamenti

Si segnala che l'istituto del plafond è una disciplina derogatoria consentita ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 164 della direttiva 2006/112 in materia di IVA che non si ritiene applicabile per analogia. Si stima inoltre una perdita di gettito di cassa per il primo anno, dovuta al venir meno del versamento dell'imposta non pienamente compensato dalla diminuzione nella richiesta dei rimborsi. Si suggerisce, in alternativa, un miglioramento delle procedure di rimborso. (Dip. Finanze Mef).

Si auspica l'abolizione completa del meccanismo dello split payment (ANCE, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Confindustria, ConfImi, Confapi).

Si segnala che la previsione di introdurre un meccanismo simile al plafond utilizzato dagli esportatori abituali anche per evitare le fisiologiche posizioni creditorie di chi fattura in regime di split payment, dovrebbe essere estesa anche ai soggetti che fatturano in reverse charge nelle diverse situazioni in cui si applica questa forma di applicazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.N.T., Associazione nazionale revisori contabili).

Si ritiene che la norma scarichi sui fornitori della PA (PMI) i problemi finanziari generati dallo split payment. Occorre abrogare lo split payment con l'entrata in vigore della fattura elettronica (ReteImprese)

Si segnala che il meccanismo necessita di apposita autorizzazione europea (Agenzia delle entrate).

 

Articolo 18 - Trasmissione telematica dei corrispettivi

Si chiede di prorogare il periodo transitorio per l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (ConfImi).

Si ritiene che, limitatamente ai soggetti passivi per i quali esso è obbligatorio, il nuovo regime di memorizzazione dei dati dei corrispettivi che si affianca all'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico e della loro trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, nonché la disponibilità da parte di quest'ultima alla loro conservazione e messa a disposizione del soggetto passivo, possano congiuntamente consentire, in ottica di concreta semplificazione, la totale "dematerializzazione" dei registri cartacei (Comufficio).

Si segnala che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015 stabilisce già che la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972 (Agenzia delle entrate).

 

Articolo 19 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Si esprime qualche perplessità in ordine alla esclusione della punibilità del soggetto che incassi un assegno privo della clausola di non trasferibilità, qualora questi sia il beneficiario originario (Guardia di finanza).

Si chiede la rideterminazione della sanzione massima (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si chiede la riformulazione dell'articolo e, in particolare, che si conservino le attuali sanzioni da 3.000 euro a 50.000 euro non applicabili se l'assegno è portato all'incasso dal soggetto beneficiario originario (Altroconsumo).

 

Articolo 20 -Limiti di pignorabilità

Si chiede di introdurre un'area di impignorabilità in favore dei lavoratori subordinati, parasubordinati, degli imprenditori e dei liberi professionisti, prevedendo, ad esempio, che non siano pignorabili le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, entro il limite annuo della misura dell'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per dodici (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si propone di introdurre accorgimenti che impediscano gli effetti immediati connessi a questa procedura (blocco dei pagamenti della P.A. per intero e in via immediata) (Uncat).

La disposizione proposta comporterebbe per l'agente della riscossione l'onere di effettuare singoli pignoramenti per singoli debiti di uno stesso codice fiscale, con aggravio gestionale e maggiori oneri a carico del debitore. Quest'ultimo, infatti, sarebbe tenuto a corrispondere le spese di pignoramento per ciascuno dei pignoramenti attivati. Tali spese, ove non recuperate dal debitore, non potrebbero che gravare, peraltro, su ciascun ente impositore, ai sensi della disciplina di settore. Si suggeriscono alcune modifiche riguardanti possibili oneri a carico del creditore e del terzo pignorato per garantire l'efficacia della norma (Agenzia delle entrate).

 

Articolo 21 - Imposta sul reddito professionale

Si propone di sostituire l'IRI per i professionisti – che appare meno vantaggiosa della flat tax e destinata a determinare tassazione aggiuntiva in caso di uscita dal regime - con un'agevolazione richiesta già da tempo, vale a dire l'esclusione dall'IRAP dei professionisti. Si ricorda inoltre che tali soggetti sono esclusi da Industria 4.0 (ConfProfessioni). Si propone l'esclusione dall'IRAP dei professionisti (ANASF).

Andrebbe specificato il numero dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata (Uncat).

Con riferimento al comma 5 si evidenzia che l'attuale formulazione non tiene conto dell'ipotesi nella quale il lavoratore autonomo abbia, mediante un comportamento concludente, dimostrato di aderire al regime di contabilità ordinaria (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si propone di mantenere l'IRI sia per i professionisti che per le imprese (ReteImprese)

Si propone (i) per imprese e professionisti fino ad un volume d'affari non superiore ad euro 65.000, l'esenzione ai fini IVA ed un sistema flat tax con determinazione forfettaria del reddito di impresa e di lavoro autonomo, con l'esclusione di ogni comunicazione ai fini IVA ed un modello semplificato di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi(ii) per imprese e professionisti con un volume d'affari superiore ad euro 65.000 e non superiore ad euro 100.000, l'applicazione del regime ordinario IVA ed un sistema flat tax con determinazione analitica del reddito di impresa e di lavoro autonomo. Si propone l'abolizione dell'Irap (Lapet).

Si segnala che la norma sarebbe penalizzante per i piccoli professionisti che per usufruire dell'agevolazione dovrebbero tenere una contabilità ordinaria (Associazione nazionale revisori contabili).

Si chiede un dialogo costruttivo con le Associazioni di consumatori sull'eliminazione o rimodulazione dei regimi di esenzione esclusione o favore fiscale, per evitare di destinare risorse vitali per le famiglie italiane a soggetti che, già con la manovra finanziaria 2019, dovrebbero beneficiare di nuovi regimi fiscali decisamente agevolati (Altroconsumo).

 

Articolo 22 - Misure di sostegno economico in favore delle famiglie

Si chiede di chiarire se il beneficio vigente di durata triennale continui ad essere in vigore per i nati tra il 2015 e il 2017, nonché il reinserimento del beneficio fino ai primi tre anni di vita del bambino (UDiCon).

Si propone la conferma del "bonus asili nido", consistente nell'erogazione della somma di 1000 euro per tre anni a sostegno delle famiglie con nuovi nati dal 2016, nonché del voucher babysitter, previsti dalla Legge di bilancio 2017 (UDiCon).

 

Articolo 23 - Redditi fondiari percepiti

Il campo di applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 26 Tuir dovrebbe essere esteso anche ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione (Uncat, ANCE, Associazione nazionale revisori contabili).

Occorre chiarire il momento in cui acquisisce efficacia la domanda di sfratto (Magistrati tributari)

Si osserva che per i canoni non percepiti a partire dalla data di approvazione della legge, occorrerebbe abrogare l'ultimo comma dell'articolo 26 Tuir, laddove si riconosce un credito d'imposta per le imposte versate, in quanto tale fattispecie non sarebbe più possibile. Si segnala inoltre una possibile perdita di gettito (Dip. Finanze Mef).

Si ritiene necessario rendere obbligatorio l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. A tal fine, si propone di vincolare la scelta per la cedolare secca sugli affitti all'introduzione nel contratto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e il conseguente divieto di utilizzo del contante, pena la perdita del regime agevolato; vincolare la deduzione forfetaria del 5% (o più alta) del reddito da locazione in caso di opzione per la tassazione ordinaria all'introduzione nel contratto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e il conseguente divieto di utilizzo del contante, pena la tassazione sul 100% del reddito percepito (Altroconsumo).

Si segnala la necessità di individuare con precisione le modalità per provare la mancata percezione del reddito e, ciò, per eliminare possibili contenziosi. Si potrebbe fare riferimento, ad esempio, ad atti formali come l'"intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione in udienza per la convalida" ovvero l' "ingiunzione di pagamento" da esibire a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Dovrebbero essere definite, altresì, le modalità per la tassazione dei canoni, che dovessero essere eventualmente percepiti dal locatore in un momento successivo (Agenzia delle entrate).

 

Articolo 24 - Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati

Si segnala che la possibilità di applicare il regime agevolativo anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è stata già affermata dall'Agenzia delle entrate sulla base di un consolidato orientamento interpretativo (cfr. da ultimo la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017) L'agevolazione è già applicabile anche ai dipendenti delle holding estere che operano in Italia attraverso stabili organizzazioni (Dip. Finanze Mef, Agenzia delle entrate).

 

Articolo 25 - Agevolazione per la riapertura delle attività

Si propone di estendere l'agevolazione per la riapertura delle attività commerciali, artigianali e di servizi anche ai professionisti (ConfProfessioni).

Si propone di limitare l'agevolazione ai soli soggetti di dimensioni minori, che corrispondono agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, e chiarire che non si deroga ai regimi autorizzatòri previsti dal D.Lgs. 114/98 e dalle leggi regionali sul commercio (ReteImprese).

Si segnala che dovrebbe essere evitata la fruizione delle agevolazioni a soggetti che in modo contrario alla buona fede subentrano o riavviano attività che sotto il profilo sostanziale erano già sotto il loro controllo giuridico e/o economico (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si propone di innalzare la soglia per la concessione delle agevolazioni ai comuni con almeno 50 mila residenti (UGL).

Si segnala che l'onere di determinare e verificare il contributo ricade sugli enti locali (Associazione nazionale revisori contabili).

 

Articolo 26 - Agevolazioni

Al comma 4, al posto del generico riferimento relativo alla "data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente", si propone uno specifico riferimento normativo adottabile sia per imprese che per lavoratori autonomi, ovvero la data di inizio attività ai fini IVA ex articolo 35, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

 

Articolo 27 - Soggetti beneficiari

 Nulla da segnalare

Articolo 28 - Procedure

Con riferimento al comma 1 si propone l'individuazione di termini specifici di presentazione della richiesta per coloro che avviano una nuova attività in corso d'anno. Nello specifico, si propone un termine di presentazione della richiesta di 120 giorni da far decorrere dalla data di inizio dell'attività ai fini IVA ex articolo 35, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro)

Con riferimento al comma 2 si propone l'individuazione di un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il quale il comune deve determinare e comunicare al soggetto richiedente la misura del contributo spettante (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro)

 

Articolo 29 - Ulteriori condizioni

  Nulla da segnalare

Articolo 30 - Copertura finanziaria

Si segnala che l'ulteriore inasprimento della tassazione del gioco legale rischia di minare la competitività e la tutela economica del settore (Confindutria).

Si osserva che eventuali incrementi del livello di tassazione dei giochi meglio potrebbero essere valutati nell'ambito della riforma complessiva dei giochi pubblici prevista dall'articolo 9, comma 6-bis del decreto legge n. 87/2018 (Agenzia Dogane).

 

Articolo 31 - IVA agevolata sui beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti

Si segnala che alcune fattispecie proposte non trovano riscontro nell'allegato III della direttiva IVA, che elenca i casi in cui è consentita l'introduzione di aliquote ridotte, e pertanto la loro introduzione rischia di condurre ad una procedura di infrazione. Si precisa che la proposta determina una perdita di gettito di circa 564 milioni di euro su base annua. Si rammenta che l'introduzione di aliquote ridotte ai fini dell'IVA, deve avvenire nel rispetto della direttiva IVA e pertanto, non risulta essere sufficiente il richiamo all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE di cui all'art. 34 del provvedimento legislativo proposto (Dip. Finanze Mef, Agenzia delle entrate).

Si ritiene che le disposizioni in esame non siano sufficientemente chiare e circostanziate nel definire i soggetti beneficiari (non è definita l'età dei bambini, vengono inseriti anche i soggetti allergici e intolleranti, si fa riferimento a bambini non autosufficienti o disabili (articolo 1-sexies) (Agenzia delle entrate).

Si chiede di far partecipare alla definizione degli elenchi dei prodotti oggetto del beneficio (comma 2) le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela della disabilità. Si propone di eliminare il mite dei tre anni (Altroconsumo).

 

Articolo 32 - Riduzione delle rette delle strutture accreditate per l'assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti

Si propone di fissata una misura percentuale minima di riduzione delle rette e indicare i criteri per conseguire il risparmio che le regioni dovranno applicare, nonché le modalità di controllo (UDiCon).

 

Articolo 33 - Disposizioni finanziarie

  Nulla da segnalare

Articolo 34 Disposizioni finali

  Nulla da segnalare

Articolo 35 - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici

Si segnala che l'introduzione dell'obbligo della denuncia non pare consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni sui quantitativi di bevande alcoliche somministrate, circostanza che, nel passato, ha connotato come poco efficace il predetto censimento. In ogni caso occorre evidenziare che la norma non prevede alcun periodo transitorio necessario per gli operatori per adeguarsi alle nuove disposizioni, circostanza che comporterebbe l'immediata sanzionabilità di tutti i soggetti che oggi effettuano la minuta vendita dei prodotti in questione. La norma comporta un incremento del gettito relativamente all'imposta di bollo dovuta in relazione ai procedimenti amministrativi avviati con la richiesta di parte, quantificabile, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e monopoli, in 900.000 euro annui. (Dip. Finanze Mef).

Il ripristino dell'obbligo risponde ad esigenze di tutela fiscale, permettendo di riespandere i controlli anche nella fase a valle della filiera distributiva dei prodotti assoggettati ad accisa (Agenzia Dogane).

 

Articolo 36 - Misure per il contrasto delle indebite compensazioni

Si ritiene opportuno mantenere la validità della compensazione effettuata limitatamente all'ammontare del credito realmente esistente, prevedendo che il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato limitatamente all'indebita compensazione (Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro).

Si ritiene la disposizione superflua alla luce della normativa vigente e si ribadisce la necessità di ripristinare a 15.000 euro la soglia per le compensazioni senza visto di conformità (ConfImi)

Si ricorda che il comma 49–ter dell'art. 37 del decreto legge n. 223/2006, introdotto dalla legge di bilancio 2018 dispone che l'Agenzia delle entrate ha facoltà di sospendere, per un periodo di trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento (mod. F24) contenenti compensazioni, per verificare la presenza di eventuali profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato (ovvero decorsi i trenta giorni) la delega è eseguita; diversamente, "la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati". Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195385/2018 dello scorso 28 agosto, peraltro, sono stati individuati i criteri e le modalità tecniche per la sospensione delle deleghe di pagamento (Dip. Finanze Mef, Agenzia delle entrate).

Si segnala che i modelli F24 contengono molto frequentemente diversi codici tributo a debito che possono essere pagati con diversi crediti compensati e per la differenza con addebito su conto corrente. Nel modello F24, non si può quindi stabilire una correlazione tra crediti compensati e debiti pagati e, pertanto, nel caso in cui solo uno dei crediti dovesse risultare inesistente, non sarebbe possibile individuare, in presenza di più debiti pagati, quale di questi (e in quale misura) debba essere considerato "non pagato" (Agenzia delle entrate).

Si segnala che considerare il pagamento delle somme dovute come non effettuato in caso di indebita compensazione, introduce notevoli elementi di complessità gestionali, soprattutto nel caso in cui i crediti siano relativi a più enti. La ripartizione delle somme oggi avviene in tempi estremamente brevi e, considerare il debito come non pagato, implica la possibilità di riconoscere in tempi ristretti l'insussistenza del credito. Anche nei casi di crediti erariali utilizzati per compensare debiti sempre dell'erario, la proposta appare di difficile attuazione tecnica in quanto il modello F24 non consente di dire quale debito sia stato effettivamente compensato, a meno dei casi in cui la delega sia a saldo zero (Sogei).


Ulteriori proposte di intervento legislativo

Riscossione coattiva

Si propone di colmare il vuoto di informazione al contribuente dell'avvio delle procedure esecutive e cautelari sussistente nell'ipotesi attualmente prevista dall'art. 29 lett. c) del D.L. n. 78/2010 di "fondato pericolo della riscossione" (Uncat).

 

Modello 730 precompilato

Si chiede l'abolizione del modello 730 precompilato (Lapet, Ancot, Unione nazionale revisori legali). Si suggerisce di sostituire il modello 730 (il cui utilizzo andrebbe comunque esteso ai contribuenti con partita non obbligati alle scritture contabili quali sono i c.d. forfetari e i minimi) con il modello dichiarativo unico (CAF). Si propone di posticipare il termine di presentazione del Modello 730 dal 23 luglio al 30 settembre, prevedendo che il sostituto d'imposta effettui il conguaglio d'imposta (a debito o a credito) non a termine fisso (che oggi coincide con la busta paga di competenza di luglio o con la rata di pensione di agosto o settembre), bensì a termine mobile, ossia con la retribuzione o la pensione relativa al mese in cui l'Agenzia delle Entrate gli ha trasmesso il prospetto di liquidazione (CAF).

 

Trattamento economico del giudice tributario

Si chiede la revisione del trattamento economico del giudice tributario cui si sono aggiunte quote del contributo unificato: 50% sentenze, 25% amministrativi, 25% giudici di commissioni virtuose, per ridurre i tempi di pagamento (Magistrati tributari)

 

Riforma della giustizia tributaria

Si chiede di separare le Commissioni tributarie dal Mef e di consentire ai soli giudici togati di farne parte (Lapet, Anti).

 

Riconoscimento della rappresentanza tributaria

Si chiede che sia estesa l'abilitazione all'assistenza tecnica nel processo tributario anche ai soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale (Istituto nazionale revisori legali, Unione nazionale revisori legali) e ai tributaristi qualificati e certificati (Lapet).

 

Introduzione della testimonianza scritta

Si chiede l'introduzione nel processo tributario dell'istituto della testimonianza scritta, di cui all'articolo 257-bis C.p.c., la quale, peraltro, non andrebbe neppure ad alterare la natura documentale del processo tributario (Lapet).

 

Abolizione della presenza ispettiva minima

Si chiede l'abrogazione del vincolo stabilito dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78, che stabilisce per l'amministrazione finanziaria l'obbligo di assicurare annualmente un'attività minimale di vigilanza nei confronti di un quinto dell'intera platea delle imprese di medie dimensioni (Guardia di finanza).

 

Accesso all'anagrafe tributaria

Si chiede di rendere disponibili anche alla Guardia di finanza i dati che gli intermediari finanziari devono periodicamente trasmettere all'Agenzia delle entrate circa le movimentazioni che hanno interessato i rapporti intrattenuti con i loro clienti e ogni altra informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali (Guardia di finanza).

 

Accesso alle informazioni sui conti finanziari esteri in possesso dell'Agenzia dell'entrate

Si chiede di avere accesso alle informazioni relative ai conti finanziari esteri in possesso dell'Agenzia dell'entrate (Guardia di finanza).

 

Abilitazione al rilascio del visto di conformità

Si chiede di estendere l'abilitazione al rilascio del visto di conformità anche ai Tributaristi Qualificati e Certificati a norma dell'articolo 63, comma 2, D.p.r. 600/1973 e quindi a norma della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Lapet).

 

Società di comodo

Si chiede la revisione o abrogazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistemica (ReteImprese, Lapet).

 

Deduzione dei costi dei veicoli

Si chiede la semplificazione delle norme per la deduzione dei costi dei veicoli di cui all'articolo 164 Tuir (ReteImprese) e la reintroduzione del maxiammortamento fiscale delle auto (ANASF).

 

Accorpamento dell'Irap all'imposta sui redditi

Si chiede l'accorpamento dell'Irap all'imposta sui redditi (ReteImprese, Confapi).

 

Tax expenditures

Si chiede il riordino delle agevolazioni fiscali (ReteImprese).

 

Reverse charge nell'edilizia

Si propone una semplificazione di tale regime, ad esempio limitandolo alle sole forniture con intervento di manodopera (ConfImi).

 

Soglie compensazione e recupero IVA nelle procedure concorsuali

Si chiede di introdurre delle misure di premialità per i comportamenti trasparenti e collaborativi, come l'innalzamento della soglia di compensazione dei crediti fiscali fino a 1 milione di euro e un intervento sulle modalità di recupero dell'IVA relativa ai crediti non riscossi a causa del coinvolgimento dei debitori in procedure concorsuali (Confindustria).

 

Testo Unico delle imposte locali

Si propone la codificazione di un Testo Unico che raccolga, consolidandole, le discipline vigenti per le imposte locali (Confindustria).

 

Codice tributario

Si chiede la redazione di un Codice tributario e la riforma del Garante del contribuente (Lapet, Ancot).

 

Istituzione Commissione di verifica misure di contrasto all'evasione

Si chiede di istituire una commissione che verifichi periodicamente l'efficacia e l'utilità delle misure di contrasto all'evasione (Confindustria, Confapi).

 

Autotutela

Si chiede di rendere obbligatoria e motivata, con termine perentorio, la risposta dell'Amministrazione finanziaria all'istanza del contribuente su presunti errori dell'Amministrazione (Confindustria).

 

Strumenti deflattivi e semplificazioni

Si chiede di:

• inserire un termine all'autotutela o sospendere i termini del ricorso relativo;

• differenziare il peso delle sanzioni tra il dichiarato e non versato e quanto non dichiarato o omesso;

• si chiede di ricondurre la mediazione tributaria nell'ambito amministrativo davanti agli uffici preposti, creando una figura che sia veramente "terza" nel volere una mediazione reale (Ancot).

 

Istituzione procura nazionale contro l'evasione e inasprimento pene

Si chiede l'istituzione di una procura nazionale contro l'evasione, con un'agenzia dedicata esclusivamente all'accertamento del fenomeno, e l'introduzione della sospensione del diritto di voto per gli evasori (Uil).

 

Introduzione assegno familiare

Si propone, nell'ambito degli interventi a sostegno della famiglia, l'introduzione di un nuovo assegno familiare (Cisl).

 

Cooperative compliance

Si chiede il rafforzamento della cooperative compliance, rafforzando la spinta incentivante, attraverso la riduzione dei termini dell'accertamento ovvero l'esclusione della punibilità penale sui rischi fiscali comunicati dal contribuente all'Amministrazione finanziaria (Confindustria).

 

Detraibilità e deducibilità carburanti e lubrificanti

Si chiede di razionalizzare la detraibilità e deducibilità carburanti e lubrificanti riportando anche la deducibilità al 50%, considerata la tracciabilità dei costi sostenuti (Ancot, Associazione nazionale revisori contabili).

 

Ritenuta lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, si chiede l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20%, sul 20% del compenso; così come già stabilito, per analogia, per gli agenti e rappresentati, ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 600/73 (Ancot).

 

Agevolazioni per investimenti nel digitale

Come previsto già per le imprese, si chiede una normativa di vantaggio anche per i lavoratori autonomi che investano nel digitale, in analogia con gli investimenti 4.0.

 

Riporto delle perdite

Si chiede di risolvere la questione del mancato riporto delle perdite per le aziende in regime semplificato (Ancot, ConfImi).

 

Regime di cassa

Si chiede di tornare al principio di competenza con facoltà di sospensione monitorata dei mancati incassi documentati che leghi la capacità contributiva alla capacità finanziaria (ConfImi).

 

Registratori telematici mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17, DL 119 del 2018)

Si chiede di porre il riconoscimento del relativo credito d'imposta, documentato dalla fattura d'acquisto, direttamente a favore del cessionario o committente (Comufficio).

Si fa presente che eventuali modificazioni che dovessero essere introdotte nelle specifiche tecniche dei file da trasmettere all'Agenzia delle entrate, se non accompagnate da uno snellimento delle procedure di approvazione, costringerebbero i Fabbricanti ad una revisione tecnica dei modelli con necessità di ripetere in tutto o in parte la procedura di approvazione con conseguente dilatazione dei tempi della immissione nel mercato dei relativi esemplari (Comufficio).

 

Riordino fiscalità comunale

Si propone un riordino complessivo della fiscalità comunale, a partire dal catasto, dall'unificazione di Imu e Tasi, nonché dalla riscossione locale, con il passaggio dall'ingiunzione fiscale al ruolo.

In merito all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, a seguito della sentenza n.15 del 2018 della Corte Cost., che ha annullato gli aumenti delle tariffe 2013-2018, si propone di ripristinare, a partire dal 2019, la facoltà di prevedere gli aumenti tariffari resi illegittimi dalla sentenza; la rateizzazione dei rimborsi delle maggiorazioni introdotte; l'eventuale introduzione di una misura compensativa del gettito perduto.

Si propone di applicare la maggiorazione Tasi per tutti i Comuni entro il limite dello 0,4 per mille, inferiore a quello originario (0,8 per mille), elevato fino al livello effettivamente raggiunto nel 2018, se superiore allo 0,4.

È necessario prevedere una revisione degli importi delle tariffe Cosap anche al fine di consentire agli enti un'adeguata manutenzione degli spazi e delle aree pubbliche.

Si propone di introdurre un obbligo da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi di trasmettere il numero complessivo delle utenze agli enti richiedenti, ancorché in forma anonima.

Per la Tari, si propone l'estensione 2019 e 2020 della possibilità di applicare il metodo normalizzato con la deroga del 50 per cento prevista per gli anni precedenti.

Si chiede di stabilire il 30 aprile come data fissa di approvazione delle tariffe Tari, indipendentemente dal bilancio.

Si propone di consentire ai soggetti affidatari della gestione del servizio rifiuti di riscuotere il tributo tramite ingiunzione fiscale a condizione che si tratti di società in house o di aziende controllate da soggetti pubblici.

L'ANCI è inoltre disponibile a discutere l'inserimento di una normativa che stabilisca criteri uniformi per la tassazione delle pertinenze ai fini Tari, come già avviene nell'ambito della disciplina IMU-Tasi.

Si chiede di introdurre più razionali procedure di riparto dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali.

Si propongono alcune misure a sostegno delle attività di contrasto all'evasione fiscale (avvisi bonari, misure di incentivazione, requisiti di regolarità fiscale).

Si chiede di esentare i Comuni dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali e dal pagamento del contributo unificato.

Si chiede di ancorare l'individuazione della commissione tributaria competente alla territorializzazione del soggetto attivo d'imposta

Si chiede la semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni del Codice della strada (Anci).

 

Ulteriori interventi di semplificazione in materia doganale

  • semplificare il pagamento di alcuni tributi riscossi in dogana (es. tasse portuali) estendendo le modalità di pagamento dei dazi e dell'IVA all'importazione: strumenti di pagamento elettronici (come il bonifico bancario) con accredito delle somme sulla "contabilità speciale" appositamente istituita presso gli uffici doganali;
  • armonizzazione dei tassi degli interessi di credito e di mora applicabili ai diritti doganali, commisurandoli ai tassi previsti a livello UE;
  • adozione di norme volte a salvaguardare le somme offerte in garanzia dai debitori doganali e quelle che il MEF trasferisce ad ADM per la copertura degli oneri di gestione, prevedendone l'impignorabilità per crediti vantati da terzi nei confronti dello Stato;
  • rendere più trasparente e disponibile tramite il sistema informatico doganale il flusso delle informazioni che occorrono a tutti i soggetti che intervengono nelle esportazioni c.d. "triangolari" per legittimare la costituzione del c.d. "plafond" IVA in funzione dell'effettiva esportazione della merce;
  • organica rivisitazione della normativa nazionale in materia di tributi doganali, incluso il sistema sanzionatorio, con apposita delega al Governo;
  • armonizzazione della disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni in materia di accisa sull'energia elettrica con quella in materia di accisa sul gas naturale, superando in relazione a quest'ultimo le vigenti disposizioni sanzionatorie penali per introdurre un sistema fondato su sanzioni amministrative, come è attualmente stabilito per l'accisa sull'energia elettrica;
  • introdurre, analogamente a quanto avvenuto per i soggetti titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, precisi requisiti soggettivi di affidabilità che l'esercente deve possedere per il rilascio dell'autorizzazione a gestire i depositi fiscali di prodotti alcolici (Agenzia Dogane).

 

Interventi in materie finanziarie

Si propongono i seguenti interventi:

  • unificazione delle definizioni di "redditi da capitale" e "redditi diversi" in "redditi finanziari" (salvo casi specifici, come le partecipazioni qualificate), giungendo così all'armonizzazione e alla perequazione della tassazione generale delle rendite finanziarie;
  • possibilità di compensare le rinvenienze attive e passive generate dai titoli di stato;
  • l'introduzione di agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale a beneficio dei risparmiatori che optino per l'investimento in soluzioni SRI (Socially Responsible Investment);
  • aumento dell'importo massimale deducibile nei fondi pensione;
  • armonizzazione delle aliquote in materia di rendite finanziarie;
  • fiscalità dedicata per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
  • trattamento fiscale agevolato per proventi straordinari(ANASF).