Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo con la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014
Riferimenti: AC N.3538/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 560
Data: 20/04/2022
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo con la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

20 aprile 2022
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale. Esso sostituirà la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885,

L'articolo 1, «Definizioni», stabilisce le definizioni convenute tra le due Parti per l'applicazione dell'Accordo. In particolare, sono individuate le Autorità competenti ad applicare l'Accordo in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, viene chiarito che per «residenza» si intende la dimora abituale e sono resi più attuali i termini di «prestazioni» e «prestazioni familiari» per facilitare l'attività delle Istituzioni incaricate di applicare l'Accordo. Vi è infine un rinvio alla legislazione applicabile per i termini non espressamente definiti.

L'articolo 2, «Campo di applicazione materiale», individua l'ambito di applicazione ratione materiae in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, sia in positivo, sia in negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea. L'articolo determina le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento. Esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia e le cure mediche, l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.

L'articolo 3, «Campo di applicazione personale», delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo, individuandolo in tutte le persone assicurate, al di là della loro nazionalità.

L'articolo 4, «Parità di trattamento», garantisce agli assicurati, ai quali verrà applicato l'Accordo, l'eguaglianza di trattamento. Inoltre, per l'Italia l'eguaglianza di trattamento si applicherà anche ai cittadini dell'Unione europea, mentre l'articolo 5, «Disposizioni generali», stabilisce il principio della lex loci laboris.

L'articolo 6, «Disposizioni particolari», fissa alcune eccezioni per i lavoratori distaccati; per i lavoratori autonomi; per il personale viaggiante delle imprese di trasporto; per i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazioni e di trasporto; per i membri di equipaggi e i lavoratori assunti nei porti dell'altra Parte contraente; per gli agenti diplomatici, i consoli di carriera, il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e i loro familiari; per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equiparati e loro familiari.

L'articolo 7, «Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche», disciplina il personale che non rientra fra le eccezioni di cui all'articolo 6 e il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari. L'articolo 8, «Eccezioni agli articoli 5 e 6», prevede che le Autorità competenti possano prevedere, di comune accordo, eccezioni ai due articoli richiamati.

L'articolo 9, «Esportabilità delle prestazioni in denaro», garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 10, «Assicurazione volontaria», disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.

L'articolo 11, «Totalizzazione», introduce l'istituto della totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati nei due Stati contraenti.

L'articolo 12, «Prestazioni», prevede il diritto alle prestazioni sanitarie in natura nel luogo di residenza o soggiorno per i lavoratori e i rispettivi familiari.

L'articolo 13, «Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata», disciplina il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata nel territorio dell'altro Stato contraente.

L'articolo 14, «Prestazioni per i pensionati», riguarda le prestazioni sanitarie da erogare ai pensionati e ai loro familiari, a seconda che essi siano titolari di pensioni o rendite in virtù della legislazione di entrambi o di uno solo degli Stati contraenti.

L'articolo 15, «Prestazioni per i familiari», disciplina le prestazioni sanitarie per i familiari del lavoratore.

L'articolo 16, «Protesi e grandi apparecchi», disciplina la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefìci sanitari. Tale concessione è sottoposta al consenso dell'Autorità competente, salvi casi di assoluta urgenza.

L'articolo 17, «Rimborsi», stabilisce le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra le Istituzioni che le hanno erogate.

L'articolo 18, «Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome)», prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione. L'articolo successivo, «Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e pro-rata)», disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 20, «Periodi di assicurazione inferiori ad un anno», regola il caso in cui un assicurato abbia periodi contributivi inferiori ad un anno. In questo caso l'Istituzione dell'altro Paese li prenderà a carico.

L'articolo 21, «Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti», riguarda i casi in cui la persona non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti per conseguire la pensione.

L'articolo 22, «Pensioni minime», regola l'erogazione dei trattamenti minimi nel territorio in cui il beneficiario risiede.

L'articolo 23, «Disposizioni particolari», prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti.

L'articolo 24, «Prestazioni», indica gli articoli del capitolo «Malattia» a cui deve farsi riferimento per le prestazioni in natura e in denaro conseguenti a infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'articolo 25, «Malattie professionali», disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

L'articolo 26, «Eventi pregressi per valutazione dell'incapacità», riguarda gli eventi pregressi occorsi nell'altro Stato contraente che devono essere considerati per la valutazione del grado di incapacità.

L'articolo 27, «Infortunio in itinere», disciplina la competenza per il risarcimento dell'infortunio in itinere subìto dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro per assumere lavoro o che ritorni nello Stato di provenienza alla cessazione del rapporto di lavoro per cui si era recato nell'altro Stato.

L'articolo 28, «Accertamenti medici», prevede la collaborazione tra le Istituzioni nell'effettuare esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa.

L'articolo 29, «Diritto di surroga», regola il diritto di surroga nel diritto al risarcimento del dann

L'articolo 30, «Notifiche», prevede la notificazione degli infortuni che abbiano causato o possano causare la morte o l'incapacità permanente all'Istituzione dell'altro Stato

L'articolo 31, «Diritto alle prestazioni», disciplina il diritto alle prestazioni di disoccupazione, attraverso la totalizzazione, nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni per beneficiarne in base alla legislazione di un solo Stato.

L'articolo 32, «Totalizzazione», disciplina la possibilità di avvalersi della totalizzazione fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari.

L'articolo 33, «Residenza dei familiari», stabilisce il diritto a ricevere le prestazioni familiari anche nel caso in cui i familiari siano residenti nell'altro Stato contraente.

L'articolo 34, «Regole di priorità in caso di cumulo», stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni o benefìci previdenziali o assistenziali familiari.

L'articolo 35, «Intesa amministrativa», prevede l'impegno a concordare la normativa di attuazione dell'Accordo mediante la stipulazione di un'intesa amministrativa.

L'articolo 36, «Scambio di informazioni», prevede che le Autorità competenti si scambino le informazioni relative ai provvedimenti presi in applicazione dell'Accordo, ad eventuali difficoltà applicative e alle modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 37, «Collaborazione amministrativa», prevede la reciproca assistenza e la collaborazione tra le varie Istituzioni competenti, le Autorità e gli Organismi di collegamento dei due Stati, anche per il tramite delle autorità diplomatiche qualora siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato contraente.

L'articolo 38, «Assistenza diplomatica e consolare», prevede che le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato possano rivolgersi alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per la tutela dei propri cittadini. 

L'articolo 39, «Esenzioni e riconoscimento degli attestati», prevede un regime di esenzione da imposte, tasse e tributi e il riconoscimento degli attestati necessari per ottenere le prestazioni.

L'articolo 40, «Organismi di collegamento», prevede che le Autorità competenti designino gli Organismi di collegamento, deputati a facilitare l'applicazione dell'Accordo e a consentire il collegamento fra le Istituzioni degli Stati contraenti.

L'articolo 41, «Domande, dichiarazioni e ricorsi», regola le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi presentati in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 42, «Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento», prevede il regime linguistico della corrispondenza tra le Autorità, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, che deve essere redatta in italiano e in macedone.

L'articolo 43, «Pagamenti», disciplina le modalità, la valuta e il tasso di cambio dei pagamenti agli aventi diritto e tra le Istituzioni.

L'articolo 44, «Recuperi», prevede la collaborazione tra le Istituzioni nel caso in cui debbano eseguirsi recuperi su arretrati o su ratei di pensione.

L'articolo 45, «Protezione dei dati personali», prevede la riservatezza dei dati personali che vengono trasmessi da uno Stato all'altro e rinvia alla normativa nazionale di entrambi gli Stati in materia di protezione dei dati personali.

Gli articoli da 46 a 48, disciplinano, rispettivamente, il regime transitorio sul requisito minimo contributivo necessario per le pensioni ai superstiti, al fine di salvaguardare diritti acquisiti sotto il regime della precedente Convenzione, l'applicazione temporale delle disposizioni dell'Accordo e la sua entrata in vigore (il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica).


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3538 è costituito da 3 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua  pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge è accompagnato, oltre che dalla relazione, dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.