Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 37
Data: 15/06/2020
Organi della Camera: XIV Unione Europea, II Giustizia, VI Finanze


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Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

15 giugno 2020


Indice

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Finalità/Motivazione

La Commissione europea stabilisce una serie di obiettivi e delinea un insieme di proposte per realizzarli al fine di rafforzare le attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo. L'iniziativa si colloca nel solco di una continua manutenzione della normativa a livello UE, che ha registrato negli anni molteplici revisioni (attualmente costituita dalle direttive quarta e quinta antiriciclaggio), oltre a una serie di provvedimenti legislativi che rafforzano il quadro con riferimento a specifici aspetti, come il quadro giuridico penale o i profili di cooperazione di polizia e giudiziaria. La Commissione, inoltre, fa periodicamente il punto sull'efficacia degli strumenti esistenti, segnalando i livelli di rischio cui sono esposti sia gli ambiti economici più tradizionalmente esposti al fenomeno, sia quelli di recente sviluppo (specie, a seguito del sorgere di nuove categorie di transazioni o di strumenti derivanti dal progresso tecnologico nel mondo della comunicazione e dell'informazione).
Gli elementi chiave del piano d'azione (C(2020)2800) sono essenzialmente:
  • la proposta di superare l'attuale situazione di frammentazione normativa all'interno dell'UE, determinata dalla ampiezza degli spazi conferiti agli Stati membri in sede di recepimento delle direttive cui gli stessi Stati hanno provveduto in modo eterogeneo, con il risultato di favorire comportamenti opportunistici tradottisi in una sorta di "shopping normativo" (ovverosia la scelta di stabilirsi nei Paesi dell'UE meno impegnativi dal punto di vista dei costi e degli oneri aggiuntivi per le imprese);
  • la proposta di realizzare un sistema a livello UE di vigilanza sulle attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, che prefigurerebbe sostanzialmente l'attribuzione ad un organismo sovranazionale (ampliando il mandato istituzionale di un organismo europeo preesistente, o, diversamente, prevedendone uno ex novo) che rimedi all'attuale situazione frastagliata dell'esercizio di molteplici ed eterogenee competenze in capo a più soggetti istituzionali;
  • la realizzazione di un sistema di coordinamento e sostegno alle Unità di informazione finanziaria, le cui attività spesso risentono di una mancanza di scambio efficace di informazioni a livello nazionale e transfrontaliero (sia con gli organismi omologhi degli altri Stati membri, sia con le altre autorità competenti per distinti profili della lotta al riciclaggio), compromettendo, tra l'altro, la capacità di analizzare in maniera congiunta i casi di riciclaggio sovranazionale.
Le ipotesi di riforma messe in campo dalla Commissione europea devono ancora trovare una precisa definizione, atteso che la comunicazione - in linea di massima – si limita a stabilire i requisiti generali delle future misure (alle volte indicate in maniera alternativa) e a stabilire una tabella di marcia, recante scadenze per la presentazione di proposte più dettagliate. Il processo di definizione di tali misure dovrebbe, tra l'altro, essere arricchito con il contributo derivante dai risultati di una consultazione pubblica.
In proposito, sarebbe opportuno conoscere le intenzioni del Governo, vale a dire se le autorità nazionali competenti intendono partecipare con un proprio contributo alla consultazione e, in caso affermativo, quale orientamento intenderebbero manifestare.

Dimensione del fenomeno a livello globale, europeo e nazionale

La quantificazione del volume dei flussi finanziari riciclati viene solitamente determinata in modo piuttosto approssimativo. La Commissione europea e gli altri organismi europei che si occupano della materia sono soliti fare riferimento alle stime dell' Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine: si tratterebbe di una dimensione equivalente a una percentuale compresa tra il 2 e il 5 per cento del PIL mondiale, ovvero una cifra compresa tra circa 715 e 1.870 miliardi di euro all'anno.
 
Per quanto concerne più specificamente l'UE, in un rapporto del 2017, Europol (l'ufficio dell'UE che sostiene le attività di contrasto al crimine, tra l'altro supportando le attività delle Unità di informazione finanziaria) ha indicato in una percentuale tra lo 0,7 e l'1,28 la percentuale di PIL annuale dell'UE individuata come attività finanziaria sospetta.
Le segnalazioni sul finanziamento del terrorismo hanno rappresentato meno dell'1% delle segnalazioni ricevute dalle UIF nel 2013-14.
Secondo il rapporto Europol, il numero complessivo di segnalazioni inviate dal settore regolamentato continua ad aumentare. In particolare, nel 2014, le UIF dell'UE hanno ricevuto quasi 1 milione di segnalazioni; Europol ritiene probabile che a partire da tale rilevazione i volumi siano aumentati, in particolare a seguito dell'estensione del quadro normativo ai fornitori di valuta virtuale, nonché del fenomeno dei servizi che utilizzano la tecnologia di contabilità distribuita (DLT). Nel rapporto del 2017 si precisa che oltre il 65 per cento delle segnalazioni è stato ricevuto da soli due Stati membri: Regno Unito e Paesi Bassi. Europol rileva inoltre che l' uso di liquidità sia il motivo principale che ha indotto le entità segnalanti a comunicare operazioni sospette, sebbene in Lussemburgo, dove l'emissione di liquidità è quasi il doppio del suo PIL, l'uso di liquidità non è un motivo comune per la segnalazione.
 
I dati più aggiornati relativamente all'Italia sono contenuti nel Rapporto annuale 2018 dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Nel corso del 2018 l'Unità ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), circa 4.200 in più rispetto all'anno precedente ( +4,5 per cento); secondo l'Unità, l'andamento del flusso segnaletico presenta nuovamente segno positivo grazie all'accresciuto contributo di operatori nel comparto dei giochi ( +94,9 per cento) e degli intermediari e altri operatori finanziari ( +20,9 per cento), a fronte della sostanziale stabilità delle segnalazioni di matrice bancaria (- 1,5 per cento).
Le segnalazioni trasmesse dagli operatori bancari e da Poste Italiane si confermano la principale componente dell'aggregato, attestandosi al 72,5 per cento delle segnalazioni pervenute nell'anno (76,9% nel 2017). Gli intermediari e altri operatori finanziari restano la seconda categoria di soggetti obbligati per contributo di segnalazioni inoltrate, con un incremento dal 14,2 al 16,5 per cento. Dal rapporto emerge che rimane limitata, in termini relativi, la componente di SOS proveniente dai professionisti (4,9 per cento), mentre gli operatori di gioco presentano un'incidenza del 5,2 per cento, quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente (2,8 per cento nel 2017). Infine, le comunicazioni trasmesse dalla pubblica amministrazione, già numericamente esigue nel 2017, si ridimensionano ulteriormente nel 2018.
Le segnalazioni pervenute nel 2018 hanno riguardato operazioni eseguite per un valore di 71 miliardi di euro contro i 69 dell'anno precedente. Tenendo conto anche della componente di operazioni sospette solo prospettate e non eseguite, il valore complessivo del flusso dell'anno si attesta a 90 miliardi di euro rispetto agli 83 del 2017. Pur rimanendo su valori assoluti molto più contenuti, le segnalazioni di finanziamento del terrorismo superano per la prima volta la soglia di mille unità (+8,7 per cento). Le segnalazioni per finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa rimangono marginali, attestandosi ad appena 18 unità.
Secondo la UIF per l'Italia, l' incremento del numero di operazioni sospette segnalate è proseguito anche nel corso del 2019. Nel primo trimestre la UIF ha ricevuto 25.446 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento di 339 unità rispetto allo stesso periodo del 2018.
Si ricorda, infine, che nel giugno del 2019 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/OECD) ha aggiornato il Manuale per autorità fiscali in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, pubblicato per la prima edizione risale al 2009.
Elementi chiave del manuale sono:lo stretto collegamento tra i reati fiscali e gli altri reati finanziari; il ruolo centrale svolto dalle autorità fiscali nell'identificazione e nella segnalazione del riciclaggio del denaro; la necessità di rafforzare la cooperazione intergovernativa in questo settore.
Il manuale fornisce, inoltre, orientamenti orientamenti aggiornati sugli indicatori che possono far emergere transazioni insolite o sospette. Accanto a strumenti tradizionali di riciclaggio (tra l'altro, investimenti immobiliari, commercio di beni preziosi, prestiti, etc), il manuale mette in evidenza metodi più raffinati , come l'intervento di soggetti intermediari, i quali attraverso l'elaborazione di strutture proprietarie complesse sono in grado di occultare l'origine dei fondi e gli effettivi beneficiari. Una parte significativa del manuale è inoltre dedicata agli indicatori relativi alle attività in criptovaluta.

Obiettivi del Piano

Il piano della Commissione per il rafforzamento del contrasto al riciclaggio si articola nei seguenti sei pilastri:
  • garantire l' effettiva attuazione del quadro giuridico vigente a livello europeo;
  • istituire un corpus normativo unico dell'UE;
  • realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
  • istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria;
  • attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale;
  • rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

Contenuti


Attuazione del quadro esistente dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo

Il fulcro del regime di antiriciclaggio a livello UE è la direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ( quarta direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849 nel testo consolidato a seguito della quinta direttiva (UE) 2018/843).
In sintesi, la direttiva si applica a una serie di soggetti (tra l'altro, enti creditizi, istituti finanziari, revisori dei conti, ragionieri esterni, consulenti fiscali, notai e avvocati, agenti immobiliari, commercianti di beni, prestatori di servizi di gioco d'azzardo, mercanti d'arte, prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali) ai quali è fatto obbligo di: segnalare i casi sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo alle autorità pubbliche, normalmente l'unità di informazione finanziaria; adottare misure di supporto, atte ad esempio a garantire la presenza di personale di formazione adeguato e l'istituzione di politiche e procedure preventive interne appropriate; adottare misure di salvaguardia aggiuntive, come ad esempio misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per le situazioni a rischio più elevato, quali le operazioni commerciali con banche situate in Paesi terzi identificati dalla Commissione come Paesi terzi ad alto rischio. La direttiva rafforza inoltre le regole riguardanti l'identificazione dei clienti e in particolare dei titolari effettivi di società e soggetti giuridici ( trust); richiede che le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro; prevede che, oltre alle valutazioni dei rischi nazionali che devono essere effettuate dagli Stati membri, la Commissione europea conduca valutazioni dei rischi di ML e TF che potrebbero incidere sul mercato interno e connessi ad attività transfrontaliere; prevede una politica europea coordinata per trattare con i Paesi terzi che hanno regimi AML/CFT inefficienti, per proteggere il sistema finanziario dell'UE (tra l'altro, mediante un elenco di paesi terzi ad alto rischio)
Il quadro giuridico in materia di antiriciclaggio è stato progressivamente rafforzato, tra l'altro, con: l' ampliamento del mandato dell'Autorità bancaria europea; le modifiche apportate alla direttiva sui requisiti patrimoniali, le nuove norme in materia di accesso alle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto e una definizione armonizzata dei reati e delle sanzioni relativi al riciclaggio di denaro.

L'intervento della Commissione per garantire il corretto recepimento della direttiva
La comunicazione approfondisce le criticità che sono emerse nel processo di recepimento del regime europeo dell'antiriciclaggio da parte dei vari Stati membri, sottolineando il fatto che sono tuttora in corso una serie procedure di infrazione a carico di più Paesi, con riferimento all'attuazione sia della quarta che della quinta direttiva in materia.
La Commissione in ogni caso preannuncia che pubblicherà nel 2021 sia uno studio (nel primo semestre dell'anno) recante il punto sull'attuazione della normativa da parte degli Stati membri sia una valutazione sovranazionale del rischio.

La procedura a carico dell'Italia

Con lettera di costituzione in mora trasmessa al Governo italiano l'8 marzo 2019, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2019_2042, la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento di una ampia serie di disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio.
Tra di esse, si ricordano le disposizioni concernenti:
  • le misure da attuare per incoraggiare le segnalazioni;
  • il requisito relativo alla soglia dell'attività finanziaria non oltre il 5 per cento del fatturato complessivo di determinati soggetti, in base al quale gli Stati membri possono escluderli dal campo di applicazione della direttiva;
  • i profili di responsabilità delle persone giuridiche;
  • i meccanismi di scambio di informazioni tra FIU e tra FIU e soggetti obbligati;
  • il margine di discrezionalità del soggetto obbligato e valutazione del rischio che ne è alla base;
  • la portata dei poteri delle autorità di vigilanza;
  • i requisiti di professionalità e di onorabilità di chi volge funzioni dirigenziali per le autorità di vigilanza.
 Il Governo italiano, con una prima nota del 9 luglio 2019 ha, da un lato, indicato alla Commissione le disposizioni già previste nell'ordinamento italiano ritenute in grado di recepire correttamente il regime europeo, dall'altro – per la parti non ancora attuate – ha rinviato all'emanazione di un decreto correttivo; tale ultimo provvedimento (decreto legislativo 4 ottobre 2019 n 125), volto sia a superare le censure della Commissione rispetto alla quarta direttiva antiriciclaggio, sia a recepire le modifiche previste nell'omonima quinta direttiva, è stato successivamente comunicato alla Commissione europea, la quale ne sta tuttora valutando la portata rispetto alle censure mosse nella lettera di messa in mora.

Il contrasto al riciclaggio nell'ambito del Semestre europeo
Nella comunicazione si sottolinea inoltre come le attività di riciclaggio non si limitino a recar pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, ma rechino pregiudizio all' economia nel suo complesso, tra l'altro, compromettendo l'obiettivo della buona governance e della fiducia degli investitori. Fatta tale premessa, la Commissione prefigura l'inserimento del tema della corretta applicazione delle disposizioni europee sul riciclaggio nel più ampio contesto del ciclo del Semestre europeo, impegnandosi a proporre nel secondo trimestre del 2020 raccomandazioni specifiche per Paese concernenti le principali lacune nei sistemi nazionali di antiriciclaggio.
A titolo di esempio la Commissione europea si riferisce, tra l'altro, a problemi quali l' organico insufficiente delle autorità competenti, carenze nell'applicazione dell' approccio basato sul rischio e problemi più specifici come gli abusi che possono derivare da società di comodo, dai visti d'oro, e dai programmi di cittadinanza.

Creare un corpus normativo rafforzato

Secondo la Commissione europea, l'attuale approccio alla legislazione dell'UE si è tradotto in un' applicazione divergente del quadro comune nei diversi Stati membri e, in parte, nella fissazione di ulteriori requisiti che vanno oltre quanto previsto dal diritto dell'UE.
Esempi di tali misure sono: l'individuazione di altri soggetti obbligati, quali le piattaforme di crowdfunding e i commercianti di diamanti; i poteri concessi alle unità di informazione finanziaria ai fini del congelamento dei beni; l'introduzione di limitazioni ai pagamenti in contanti.
Tale frammentazione normativa tra Stati membri determinerebbe costi e oneri aggiuntivi per coloro che forniscono servizi transfrontalieri, determinando una sorta di shopping normativo che vedrebbe le imprese registrarsi laddove le regole sarebbero più flessibili.
La mancanza di dettagli stabiliti a livello UE determinerebbe altresì il rischio di interpretazioni divergenti della direttiva da parte degli Stati membri, compromettendo a livello nazionale e transfrontaliero la cooperazione tra autorità competenti e il buon funzionamento del complessivo sistema europeo antiriciclaggio.
Per superare tali problemi la Commissione europea prevede di mettere in campo una normativa UE più articolata, precisa e meno soggetta ad attuazione divergente, in particolare, trasformando alcune parti della direttiva citata in disposizioni direttamente applicabili stabilite con un regolamento.
Le disposizioni regolamentari dovrebbero comprendere almeno:
  • l'elenco dei soggetti obbligati;
  • i requisiti di adeguata verifica della clientela;
  • i controlli interni;
  • gli obblighi di segnalazione;
  • i registri sulla titolarità effettiva e i registri centralizzati dei conti bancari.
La Commissione intende inoltre disciplinare nuovi ambiti, tra l'altro, ampliando il novero dei settori o soggetti interessati dalle norme. È prevista, in particolare, una valutazione circa l'applicazione del regime europeo ai fornitori di servizi di attività virtuali finora esclusi (attualmente vi rientra, come accennato, l'attività di scambio di valuta virtuale con quella avente corso legale).
Di particolare rilievo, inoltre, le proposte delineate dalla Commissione europea recanti misure per: agevolare l'uso della identificazione digitale per verificare a distanza l' identità dei clienti; introdurre un massimale per i pagamenti in contanti di grossa entità; facilitare il congelamento amministrativo per le unità di informazione finanziaria.
Infine la Commissione europea sottolinea la necessità di chiarire meglio il rapporto tra la normativa antiriciclaggio e le altre disposizioni legislative nel settore finanziario.
Si tratta sostanzialmente di coordinare e individuare un giusto bilanciamento di interessi tra la ratio del regime antiriciclaggio e le finalità perseguite da altre direttive, quali:
  • la direttiva relativa al risanamento delle banche;
  • la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi;
  • la direttiva sui conti di pagamento.
 
Secondo la Commissione, da un lato, le nuove misure dovrebbero rispettare il principio della riduzione al minimo degli oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi; dall'altro, il processo di miglioramento dello scambio delle informazioni tra autorità e soggetti obbligati dovrebbe in ogni caso tener conto del regime sulla protezione dei dati personali.
La roadmap della Commissione stabilisce la presentazione del corpus normativo unico nel primo trimestre del 2021.

Vigilanza a livello UE in materia di AML/CFT

Sono frequenti gli interventi della Commissione negli ultimi anni volti a mettere in evidenza significative carenze per quanto riguarda la gestione del rischio da parte degli enti creditizi e la loro sorveglianza, sia da parte delle autorità di vigilanza AML/CFT, sia da parte delle autorità di vigilanza prudenziale. L'esperienza ha peraltro fatto emergere lacune anche per quanto riguarda il monitoraggio di entità non finanziarie.
Le criticità segnalate sarebbero riconducibili a una sorveglianza nell'UE esercitata essenzialmente dai singoli Stati membri, i quali differirebbero notevolmente per livello di qualità ed efficacia del contrasto al riciclaggio; in particolare, si riscontrano rilevanti differenze con riferimento all'impiego di risorse umane e finanziarie, e delle competenze a disposizione dei sistemi nazionali. Secondo la Commissione, ne consegue che gli Stati meno efficaci nella lotta al riciclaggio indeboliscono in definitiva il sistema nel suo complesso a livello UE.
Al riguardo, potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla valutazione della Commissione circa le carenze strutturali individuate negli ordinamenti nazionali in materia di sorveglianza
Il sistema antiriciclaggio italiano (profili istituzionali )
 
Il sistema è disciplinato dal d.lgs. 231/2007 secondo i principi della separazione tra funzione politica e autorità tecniche e della cooperazione istituzionale a livello domestico e internazionale.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Ministero dell'economia e finanze promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali e le forze di polizia, nonché tra soggetti pubblici e settore privato. Il Ministero cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali, segue la materia delle limitazioni all'utilizzo del contante, esercita i poteri sanzionatori, acquisendo elementi utili presso i soggetti obbligati, anche attraverso proprie ispezioni. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito con d.l. 369/2001 (convertito nella legge 431/2001) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, elabora l' analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo; esercita poteri specifici in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza, detiene un ruolo centrale nel sistema: riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari, professionisti e operatori non finanziari; effettua l' analisi finanziaria di dette informazioni, e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e alla Direzione Investigativa Antimafia-DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi. Ai fini dello svolgimento delle analisi di competenza la UIF può altresì acquisire dati investigativi al ricorrere di determinate condizioni.
Oltre all'analisi operativa volta all'approfondimento dei singoli casi, la UIF effettua l' analisi strategica, individuando fenomeni, tendenze, e vulnerabilità sistemiche. Inoltre, al fine di agevolare i soggetti obbligati, la UIF emana indicatori di anomalia e diffonde specifici modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali. L'Unità è anche il soggetto deputato agli scambi informativi internazionali, tra l'altro, mediante le Financial Intelligence Unit (FIU).
Le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Ivass, Consob) provvedono all'emanazione della regolamentazione di rispettiva competenza sui diversi aspetti della materia ( adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni) e sovraintendono al rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa da parte dei soggetti vigilati, esercitando i connessi poteri sanzionatori.
Sono coinvolti anche gli organismi di autoregolamentazione (enti esponenziali di categorie professionali), i quali tra l'altro promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, anche adottando sanzioni in caso di violazione.
La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV), nell'ambito delle proprie competenze, svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dalla UIF. La UIF può indirizzare le proprie analisi agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica, laddove ricorrano casi di specifico interesse. Il NSPV effettua inoltre controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati, esegue controlli su determinate categorie di soggetti e può collaborare con la UIF, quando l'Unità ne richieda l'intervento.

 

La Commissione europea ritiene che per superare i limiti dell'attuale assetto della sorveglianza sia necessario realizzare un sistema integrato a livello UE di vigilanza: ciò prevedrebbe, accanto alle autorità nazionali responsabili per la maggior parte delle funzioni AML CFT, l'istituzione di un nucleo centrale a livello UE, con funzioni, competenze, e sistema di relazioni con gli organismi nazionali che troverebbero definizione tramite una proposta normativa calendarizzata nel primo trimestre del 2021.
Funzioni e ambito di applicazione della vigilanza a livello UE
La Commissione mette in campo alcune ipotesi alternative, riservandosi di adottare l'opzione definitiva a seguito di una valutazione di impatto che dovrebbe tener conto tra l'altro, di una consultazione pubblica prevista entro la fine luglio.
Per garantire una vigilanza di qualità, specie in contesti transfrontalieri, secondo la Commissione potrebbe essere opportuno assegnare a un organo UE compiti diretti di vigilanza AML/CFT su determinati soggetti obbligati, nella forma di una responsabilità esclusiva o congiunta.
Tale organismo dovrebbe avere il potere di riesaminare politiche, procedure e controlli interni, e la loro effettiva attuazione da parte dei soggetti sottoposti a vigilanza, nonché di verificare la documentazione relativa alle transazioni e ai clienti. Secondo la Commissione europea, l'autorità di vigilanza dell'Unione potrebbe essere incaricata, da sola o in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali, di esercitare per un determinato periodo di tempo il controllo su soggetti obbligati o tipi di attività chiaramente definiti, in funzione del grado di rischio.
In alternativa, la Commissione europea ipotizza di assegnare all'organismo UE una combinazione di funzioni di natura diversa: si tratterebbe, da un lato, di poteri di vigilanza diretta per alcuni tipi di soggetti obbligati, da effettuarsi in coordinamento con gli Stati membri, dall'altro, di poteri di coordinamento e sorveglianza per altri soggetti.
 
Secondo una prima ipotesi della Commissione europea, il mandato conferito all'organismo a livello UE potrebbe comprendere tutte le aree di rischio, eventualmente acquisendo in modo progressivo le competenze in tutti i settori, finanziari e non. Come opzione alternativa, la comunicazione prefigura un'autorità di vigilanza a livello UE investita della responsabilità diretta per il solo settore finanziario, come parte di un sistema integrato con le autorità nazionali, mentre per il settore non finanziario potrebbe esercitare la vigilanza indiretta (con la possibilità di intervento ove necessario per garantire una vigilanza di elevata qualità in questa area).
Infine, la Commissione preannuncia l'intenzione di valutare se assegnare alla autorità di vigilanza europea anche specifici poteri per monitorare e sostenere l'attuazione di decisioni di congelamento di beni nell'ambito di misure restrittive dell'UE (sanzioni) in tutti gli Stati membri.
La Commissione europea non precisa meglio la natura del potere da ultimo proposto, sottolineando tuttavia che tale misura dovrebbe essere particolarmente ponderata alla luce dei "problemi e delle sinergie comuni" di cui tenere conto.
Individuazione dell'organismo UE
La questione posta dalla Commissione, si risolve essenzialmente nell'alternativa tra l'attribuzione delle funzioni sopra descritte a un organismo già esistente, che in sostanza la Commissione individuerebbe nell'ABE - l'Autorità bancaria europea, oppure nell'istituzione di un organismo ex novo per la sorveglianza AML CFT a livello UE.
La Commissione europea preannuncia che nel primo trimestre 2021 presenterà proposte per l'istituzione di un'autorità di vigilanza AML CFT a livello UE sulla base di una approfondita valutazione di impatto delle opzioni relative alle funzioni, l'ambito di attività e la struttura.
In particolare, una prima ipotesi prefigurata nella comunicazione prevede di assegnare all' ABE responsabilità supplementari di vigilanza in materia di AML CFT; la scelta presenterebbe vantaggi in termini di continuità e di rapidità di intervento, ma anche una serie di criticità per la complessità dell'operazione di riforma del preesistente organismo europeo: in particolare, occorrerebbero significativi sviluppi circa le competenze, la governance, i processi decisionali anche ai fini della garanzia di indipendenza dell'attività di vigilanza, nonché l'attribuzione di poteri di indagine. Inoltre, la Commissione sottolinea come l'attuale assetto dell'ABE richieda un particolare sforzo di revisione per poter avviare la vigilanza dei soggetti obbligati estranei al settore finanziario.
L'ABE è attualmente un'autorità indipendente dell'Unione europea, con il mandato di assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli obiettivi generali dell'Autorità sono garantire la stabilità finanziaria nell'UE, nonché l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. Fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che è costituito anche dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Il sistema comprende inoltre il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e le autorità di vigilanza nazionali. L'ABE è in ogni caso responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea. L'ABE è attualmente un'autorità indipendente dell'Unione europea, con il mandato di assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli obiettivi generali dell'Autorità sono garantire la stabilità finanziaria nell'UE, nonché l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. Fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che è costituito anche dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Il sistema comprende inoltre il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e le autorità di vigilanza nazionali. L'ABE è in ogni caso responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
L'opzione alternativa prospettata nella comunicazione consiste nell'istituzione di un organismo ad hoc competente per la vigilanza nel settore finanziario e non. Secondo la Commissione la creazione di un soggetto nuovo potrebbe richiedere maggior tempo e costi relativamente più elevati, oltre a uno sforzo volto a evitare sovrapposizioni e incongruenze rispetto alle attività di autorità preesistenti.
Anche su questi profili appare opportuno acquisire le valutazioni del Govern o.

Meccanismo di coordinamento e sostegno per le Unità di informazione finanziaria

Limiti dell'attuale sistema
La Commissione europea descrive a grandi linee il meccanismo di base su cui si fonda il sistema di vigilanza AML/CFT.
In sintesi, i soggetti obbligati segnalano alle unità di informazione finanziaria i dati relativi alle operazioni sospette, sulla base dei quali tali organismi producono analisi, che possono essere successivamente trasmesse ad autorità di contrasto, di vigilanza, fiscali, o ad altre unità di informazione finanziaria. Le unità di informazione finanziaria elaborano altresì analisi strategiche con le quali sono individuati modelli e tendenze di cui possono fruire i soggetti obbligati per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette.
Sono molteplici le criticità che l'attuale sistema presenta, secondo la Commissione europea ( di seguito, le più significative):
  • l'uso limitato di modelli per la segnalazione da parte dei soggetti obbligati;
  • la mancanza o estreme carenza di riscontro da parte delle UIF ai soggetti obbligati quando le relazioni di tali soggetti riguardano uno Stato membro diverso;
  • lo scambio limitato di informazioni tra UIF e altre autorità competenti nei casi transfrontalieri;
  • i problemi di funzionamento e hosting della rete FIU.net, la piattaforma di interscambio tra UIF;
  • il limitato uso dell' analisi congiunta nei casi di operazioni sospette a carattere transfrontaliero.
Meccanismo di coordinamento
Alla luce dei limiti sopradescritti, secondo la Commissione europea, il meccanismo di coordinamento e sostegno delle UIF a livello UE dovrebbe comprendere:
  • l'individuazione e l'analisi congiunta di transazioni sospette a dimensione transfrontaliera;
  • lo studio di tendenze e fattori per valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello nazionale o sovranazionale;
  • l'adozione o la proposta di misure di esecuzione del regime UE;
  • il sostegno alla cooperazione tra UIF e altre autorità competenti sia a livello nazionale che transfrontaliero.
L a Commissione europea prospetta varie soluzioni riguardo all' organismo cui assegnare il meccanismo di coordinamento e sostegno, a seconda del ruolo che quest'ultimo dovrà rivestire. In sostanza, nel caso in cui il meccanismo dovesse svolgere tutte le funzioni sopradescritte, la Commissione propenderebbe per assegnare la sua gestione ad un' agenzia esistente dell'UE o a un organismo istituito ad hoc, da indentificarsi nello stesso soggetto competente per la vigilanza a livello UE sopra prefigurato. In subordine, potrebbe essere prevista l'istituzione di una rete ufficiale di UIF con un mandato e compiti propri. La Commissione intende definire la sua proposta in merito nel primo trimestre 2021.
In subordine, potrebbe essere prevista l'istituzione di una rete ufficiale di UIF con un mandato e compiti propri. La Commissione intende definire la sua proposta in merito nel primo trimestre 2021.

Diritto penale e scambio di informazioni a livello unionale

In tale sezione la Commissione ricapitola i principali strumenti di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alcuni dei quali di recente adozione.
Il quadro giuridico è piuttosto articolato, comprendendo tra l'altro, l' inquadramento penale a livello UE del riciclaggio di denaro, profili di cooperazione giudiziaria e di polizia, l'uso potenziato di informazioni finanziarie per i reati gravi, attraverso l' accesso diretto garantito alle autorità di contrasto al registro centrale dei conti bancari.
Secondo la Commissione europea esistono ancora margini per migliorare e promuovere lo scambio di informazioni tra tutte le autorità competenti (unità di informazione finanziaria, autorità di vigilanza, autorità di contrasto). In particolare, nel contesto di un migliore utilizzo dell' intelligence finanziaria, la Commissione europea mira a promuovere il ruolo dei partenariati pubblico-privato.
Tali partenariati prevedono la condivisione delle informazioni tra le autorità di contrasto, le unità di informazione finanziaria e il settore privato: si tratta, ad esempio, della comunicazione di informazioni sulle tipologie e sulle tendenze da parte delle UIF e delle autorità di contrasto ai soggetti obbligati.; talvolta consistono nella comunicazione — da parte delle autorità di contrasto ai soggetti obbligati — di informazioni operative sui soggetti sospettati, ai fini del controllo delle transazioni di tali soggetti. Tra le principali criticità che emergono in tali attività, vi è la necessita che la condivisione di informazioni sia conforme al regime sulla protezione dei dati, nonché quella di rispettare il mandato delle autorità interessate.
Secondo la Commissione europea potrebbe essere chiarito e rafforzato l' obbligo previsto per le IUF di condividere con il settore privato informazioni su tipologie e tendenze. Nella comunicazione si preannuncia altresì la pubblicazione da parte della Commissione europea (entro il primo trimestre 2021) di orientamenti per i partenariati pubblico-privato che potrebbero avere ad oggetto, in particolare, le norme antitrust, le garanzie e le limitazioni in materia di protezione dei dati e di garanzie sui diritti fondamentali, doganali e fiscali, sia a livello nazionale che transfrontaliero.

Dimensione internazionale

La Commissione europea intende anzitutto rafforzare il proprio impegno all'interno del GAFI, l'autorità internazionale di normazione che guida la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello globale.
Istituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il GAFI è un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Fanno parte del GAFI Stati e organizzazioni regionali, nonché, come osservatori, organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali Nazioni unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca centrale europea, Europol, Egmont).
A tal fine, nella comunicazione si prospetta, tra l'altro, la possibilità di assegnare alla Commissione il compito di rappresentare l'Unione europea in seno al GAFI, in linea con le disposizioni del Trattato. Tale obiettivo può essere conseguito anzitutto istituendo un meccanismo rafforzato di coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri per disporre in seno al GAFI di rappresentanti dell'UE che esprimano posizioni coordinate.
Nella comunicazione si ribadisce, altresì, l'importanza di una politica autonoma della Commissione nei confronti dei Paesi terzi per tutelare il sistema finanziario dell'UE.
La Commissione ricorda che i soggetti obbligati devono adottare misure di mitigazione basate su fattori di rischio geografici ed altri fattori di rischio pertinenti, applicando, tra l'altro, una vigilanza rafforzata nel caso di transazioni o rapporti economici che coinvolgono Paesi con carenze strategiche nei rispettivi quadri AML/CFT. Nella comunicazione si sottolinea, inoltre, l'impegno a carico della Commissione europea, previso dalla V direttiva antiriciclaggio, a creare una capacità autonoma per individuare i Paesi considerati a rischio.
A tal proposito, la Commissione si impegna a individuare i Paesi terzi che costituiscono una minaccia specifica per il sistema finanziario dell'Unione utilizzando:
  • una metodologia autonoma (pubblicata contestualmente al piano di azione) che tenga conto della sinergia con il processo GAFI di elaborazione delle liste;
  • un dialogo rafforzato con i Paesi terzi condotto in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
  • una consultazione costante degli esperti degli Stati membri.
Ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea in tale ambito sono:
  • una revisione dell' approccio ai rischi presentati dai Paesi terzi, tra l'altro assegnando all'autorità di vigilanza a livello UE il compito di mettere a punto misure adeguate di riduzione dei rischi per i soggetti obbligati in funzione del tipo e della gravità delle carenze;
  • uno strumento di assistenza tecnica ai Paesi terzi per consentire a quest'ultimi di aumentare le loro capacità e ovviare alle carenze dei rispettivi quadri nazionali di AML/CFT;
  • l'impiego della politica commerciale per sviluppare adeguate misure di salvaguardia per quanto riguarda gli investimenti e i flussi commerciali, facendo in modo che i partner commerciali dell'UE si impegnino ad attuare misure in materia di AML/CFT.