Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere, fatto a Roma il 10 e 24 aprile 2017 6 aprile 2021 |
Indice |
Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto dell'accordoIl disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di note sottoscritto dall'Italia e dalla Confederazione svizzera nell'aprile 2017, inteso a modificare la Convenzione bilaterale tra i due Paesi del 19 marzo 1986 riguardante la pesca nelle acque italo-svizzere, ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge 22 novembre 1988, n. 530. La Convenzione, composta di 28 articoli, rappresenta lo strumento normativo bilaterale finalizzato, come riportato nel Preambolo, alla gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano e del fiume Tresa, a favorire lo sviluppo delle categorie che operano nei settori della pesca professionale e sportiva, nonché a contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico. Lo Scambio di note in esame, frutto di un intenso negoziato svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), modifica l'intesa bilaterale del 1986 per adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima. Venendo ai contenuti dell'intesa, l'articolo 1, concernente il campo di applicazione dell'intesa, viene modificato nel senso di precisare meglio i limiti territoriali di applicazione della Convenzione. In particolare, il nuovo capoverso 2 precisa che il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine, rispettivamente, al Ponte della Ferrovia nel Comune di Sesto Calende ed al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera. L'articolo 2 - riguardante l'organizzazione e le competenze CISPP - viene integrato al cpv. 5 conferendo a tale organismo tre nuove competenze: 1) elaborare i regolamenti previsti dalla Convenzione così come novellata, nonché un regolamento interno; 2) raccogliere ed elaborare i dati del pescato e quelli relativi alla pesca; 3) approntare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale.
Si ricorda che la CISPP è composta da un Commissario e da due Vice Commissari nominati dai Governi dei rispettivi Stati e si avvale di una Sottocommissione di esperti in pesca e idrobiologia. I Commissari hanno il compito di svolgere attività consultiva e di proposta nei confronti delle autorità competenti dei due Stati, scambiarsi informazioni, curare che la Convenzione e le prescrizioni emanate in virtù di essa vengano applicate in modo uniforme, sottoporre raccomandazioni alle autorità competenti e nominare gli esperti componenti delle Sottocommissioni. Attualmente la CISSP esercita, ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 2, cpv 5, le seguenti competenze: a) preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione; b) dirimere controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione della presente Convenzione; c) elaborare un regolamento interno; d) approntare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale per le spese comuni.
All'articolo 3, relativo alla licenza di pesca, viene aggiunto un secondo capoverso che riconosce alla CISPP il potere di promuovere i passi necessari per consentire la pesca nei due Stati con un'unica patente, qualora l'evoluzione del settore ittico ed una futura armonizzazione del regime autorizzatorio e vi sia l'accordo delle autorità amministrative competenti e dei componenti della CISSP stessa. L'articolo 4, sugli attrezzi di pesca consentiti, viene novellato prevedendo al primo capoverso l'adozione di un regolamento di applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l'esercizio della pesca, l'elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione; il secondo capoverso vieta invece il trasporto e la detenzione di attrezzi e mezzi di pesca e cattura non consentiti dal suddetto regolamento di applicazione. La nuova formulazione dell'articolo precisa meglio quindi le materie affidate alla fonte regolamentare, sopprime riferimenti ad attrezzi e mezzi di cattura ormai in disuso e rimette alla richiamata fonte regolamentare la definizione delle questioni gestionali relative alle zone di divieto e protezione che necessitano d'interventi tempestivi L'articolo 5 dispone che la disciplina dei sistemi e delle modalità della pesca sia demandata al richiamato regolamento di applicazione al quale viene parimenti rimessa, ai sensi del novellato articolo 6 l'individuazione e la disciplina delle aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi ritenute meritevoli di particolare protezione e tutela della fauna ittica, L'articolo 7 rinvia al regolamento di applicazione la definizione delle lunghezze minime che i pesci debbono raggiungere affinché possano essere pescati e commercializzati, mentre l'articolo successivo rimette alla fonte regolamentare richiamata l'articolazione dei periodi di divieto di pesca delle specie protette. L'articolo 9, in tema di violazione delle limitazioni protettive, disciplina il comportamento da adottare da parte dei pescatori che catturino accidentalmente pesci nel periodo di divieto o che non abbiano ancora raggiunto la lunghezza minima prescritta: se vivi debbono essere rimessi con cura in acqua (capoverso 1), se morti debbono essere messi in un contenitore separato e destinati al solo consumo familiare del pescatore (capoverso 2). L'articolo 10 conferma il vigente divieto di pesca dei gamberi autoctoni (capoverso 1), rinviando al regolamento di applicazione la disciplina della pesca e de trasporto di gamberi non autoctoni (capoverso 2), adeguandosi quindi alla mutata situazione faunistica. Restano immutati rispetto al testo convenzionale vigente gli articoli 11, sui provvedimenti maggiormente restrittivi che ciascun Commissario può adottare nel territorio di propria competenza compatibilmente alla normativa vigente nel proprio Stato e informando l'altro Commissario, e 12 che prevede invece la possibilità, d'intesa tra i Commissari, d'introdurre per ragioni tecniche o scientifiche e per periodi limitati provvedimenti estensivi rispetto a quanto stabilito nei precedenti articoli da 3 a 10. I novellati articoli 14, 15 e 16 modificano intensivamente il quadro delle prescrizioni finalizzate alla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto attiene agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione, agli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale ed alle semine di materiale ittico. L'articolo 14 sugli interventi vietati e da sottoporre ad autorizzazione infatti, sancisce il divieto di smuovere il substrato di fondo ed estirpare o rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, esclusi gli attrezzi di pesca consentiti dal regolamento di attuazione e gli interventi a favore della navigabilità e della balneazione; viene altresì vietata l'asportazione del cosiddetto "canneto" (capoverso 1). Il capoverso 2 stabilisce che gli interventi per il mantenimento della navigabilità e della balneazione, nonché le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento e quelle di pulizia e sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, siano sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Commissario o dell'autorità a ciò delegata, oltre a necessitare delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge. Secondo il capoverso 3, i manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua, dovranno essere realizzati in modo da permettere il passaggio dei pesci e i progetti di tali manufatti saranno anch'essi sottoposti al parere vincolante e obbligatorio del Commissario o dell'autorità da esso delegata. L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 possano essere integrate da prescrizioni di obblighi ittiogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale (capoverso 1). In caso di infrazioni dell'articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere, a titolo di risarcimento, obblighi ittiogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati e, se possibile, il ripristino della situazione originaria, con facoltà, in caso di reati ambientali, di costituirsi parte civile in processi penali (capoverso 2).
Nella relazione illustrativa del provvedimento viene precisato in proposito che i poteri del Commissario riguardano esclusivamente la pesca, oggetto della Convenzione, e che sono esercitati conformemente a quanto previsto dall'ordinamento nazionale. Tale tutela trova la propria matrice nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 in materia di danno ambientale. Inoltre le eventuali azioni giudiziarie per danno ambientale, civili o penali, saranno esercitate esclusivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (come previsto dalla parte VI del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
L'articolo 16 prevede che la semina di materiale ittico sia effettuata da enti pubblici, associazioni o privati preventivamente approvati dal Commissario o dall'autorità da esso delegata e comunque immettendo solo specie ittiche già presenti nelle acque in questione (capoverso 1). Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittiogeniche sono stabilite in un apposito Regolamento delle Semine, approvato dalla Commissione, che deve armonizzare i ripopolamenti ittici dei laghi e del fiume oggetto della Convenzione, tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione di tali semine sulla base del materiale ittico disponibile nelle piscicolture svizzere e italiane (capoverso 2). E' invece rimasto invariata la formulazione dell'articolo 17, che prevede che la Commissione fornisca orientamenti sulle pratiche ittiogeniche, sul controllo delle specie, sul miglioramento ambientale, sulla pressione della pesca e sulle malattie dei pesci (capoverso 1): a tal fine i Commissari si scambiano annualmente le necessarie informazioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno(capoverso 2). L'articolo 18, anch'esso invariato, detta norme sulla promozione della ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della Convenzione. L'articolo 19, sugli stabilimenti di piscicoltura, configura l'impegno dei due Stati ad incrementare il patrimonio ittico mediante ripopolamenti ed altre pratiche ittiogeniche. Gli articoli da 20 a 23 non subiscono modificazioni: resta così invariato l'articolo 20 che affida l'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico, al controllo della pesca e della corretta applicazione della Convenzione, agli agenti di vigilanza competenti per territorio (capoverso 1), i quali possono operare solo nel territorio del proprio Stato, salvo il caso di flagranza di reato, che tuttavia non consente il ricorso a misure coercitive (capoverso 2). L'utilizzo delle armi da parte degli agenti di vigilanza è consentito solo per legittima difesa (capoverso 3); gli agenti possono domandare alle Autorita' competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente (capoverso 4). L'articolo 21 sugli atti a danno degli agenti, specifica che quando gli agenti si trovino ad agire sulle acque dell'altro Stato (capoverso 2) sono protetti e assistiti da quelli di questo Stato (capoverso 1) e che per gli atti commessi contro di loro si applicano le norme previste dall'ordinamento dello Stato in cui tali atti si verificano. L'articolo 22 sul procedimento in caso di infrazione, stabilisce che ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato, le norme previste dalla Convenzione (capoverso 1) e che al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove questa è stata commessa, a seguito della trasmissione del relativo processo verbale (capoverso 2). Se il contravventore è già stato giudicato con sentenza o provvedimento amministrativo definitivi e non più impugnabili o ci sia stata estinzione del reato o della pena, salvo il caso in cui il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena o al pagamento della sanzione, non si procederà a perseguire l'infrazione (capoverso 3). Le somme riscosse in esecuzione delle sanzioni vanno allo Stato che ha perseguito l'infrazione, le spese del procedimento non danno luogo a rimborso e la parte lesa ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni con i relativi interessi (capoverso 4). L'articolo 23 sui rapporti tra autorità, stabilisce che i Commissari si consultino e prendano le decisioni di comune accordo (capoverso 1) e che possano corrispondere direttamente tra loro (capoverso 2). L'articolo 24 sulle spese di funzionamento, dispone che ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione (capoverso 1). Il secondo capoverso viene novellato specificando che non solo le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18 ma anche quelle delle semine e delle attività ittiogeniche previste dall'articolo 19, saranno erogate dai Governi su proposta della Commissione, la quale (capoverso 3) stabilirà come ripartire tali spese quando non sia possibile farlo in base al precedente capoverso. L'articolo 25 sulle disposizioni esecutive, al primo capoverso stabilisce che ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della Convenzione emanando entro un anno dallo scambio delle ratifiche le relative disposizioni. Il testo viene integrato da un secondo capoverso in forza del quale la Convenzione trova applicazione nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. L'articolo 26 - che ha non subito modificazioni - abroga alcune previgenti disposizioni relative alla pesca nelle acque italo-svizzere. L'articolo 27 - parimenti non novellato - chiarisce che i Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche avranno luogo luogo con Scambio di note Infine l'articolo 28 specifica i termini dell'entrata in vigore e della possibilità di denuncia della Convenzione in oggetto. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge, già approvato dal Senato il 12 gennaio 2021 (A.S. 1222), si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, contenente una clausola di invarianza finanziaria, è stato modificato durante l'esame al Senato, prevedendo che per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provveda con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente". L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge, oltre che dalla relazione illustrativa, è corredato di una relazione tecnica in cui si precisa che dall'attuazione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si è comunque visto precedentemente come il Senato abbia modificato l'articolo 3 del disegno di legge "rafforzando" la clausola di invarianza finanziaria.
Correda il provvedimento anche un'Analisi tecnico-normativa (ATN), relativa agli aspetti tecnico-normativi di diritto interno ed al contesto normativo comunitario ed internazionale, recante altresì alcuni elementi di qualità sistemica e redazionale del testo. In ultimo, il disegno di legge è corredato anche da una Dichiarazione di esclusione dall'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto si tratta appunto di un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |