Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Riferimenti: AC N.2806/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 422
Data: 07/04/2021
Organi della Camera: III Affari esteri


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Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

7 aprile 2021
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è stata adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma, entrata in vigore il 17 maggio 2004 è stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Rimane tuttavia aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati che non abbiano firmato e desiderino diventarne parti. Attualmente è stata sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli altri Stati dell'UE. 

Le misure previste dalla Convenzione sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) l'UE ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenuto nel menzionato regolamento,

Il testo si apre on una valutazione sulla natura degli inquinanti organici persistenti (POP secondo l'acronimo inglese di Persistent Organic Pollutants) che emerge dal punto 1 del preambolo della Convenzione dei quali è oggetto e sulle problematiche che presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune ma differenziata emergente dalla Dichiarazione di Rio del 1992 e proponendosi l'obiettivo di proteggere ambiente e salute umana in accordo con l'approccio precauzionale.

 

La Convenzione prevede all'articolo 3, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A. È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.

E' inoltre prevista, all'articolo 5, la definizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione.
L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la loro raccolta, movimentazione e stoccaggio in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, e infine una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. In particolare viene chiesto di determinare e applicare le strategie appropriate per l'identificazione di prodotti, articoli e rifiuti contenenti POP e dei siti da essi contaminati.

A tal fine, la Conferenza delle Parti ha il compito di sviluppare le linee guida per l'identificazione dei sistemi appropriati di smaltimento alternativi alla distruzione, dei livelli minimi di contaminazione dei rifiuti e dei livelli di distruzione del contenuto di POP che è necessario raggiungere.

Il testo originariamente adottato prevedeva misure di controllo, restrizione all'uso e produzione di una lista aperta di 12 sostanze o classi di sostanze tossiche, tra le quali insetticidi clorurati di prima generazione (dieldrin, DDT, toxafene, clordano) e prodotti e sottoprodotti chimici industriali (PCB, PCDD e PCDF). E' stato inoltre stabilito l'obbligo generale di adottare misure atte a prevenire la produzione e l'uso di nuovi composti che possano avere caratteristiche chimico-fisiche e di tossicità simili a quelle dei composti messi al bando 
Nel corso del tempo la Convenzione ha visto aumentare la propria area di operatività attraverso l'ampliamento della lista di sostanze POP. Durante la VII riunione tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, a Conferenza delle Parti ha approvato alcuni emendamenti agli allegati A e C della Convenzione per includere l'esaclorobutadiene senza specificare deroghe specifiche (decisione SC-7/12), pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri con deroghe specifiche (decisione SC-7/13) e naftaleni policlorurati (decisione SC-7/14).  Precedenti ampliamenti erano stati effettuati negli anni 2009, 2011 e 2013 con l'inclusione di esabromociclododecano, esaclorocicloesano, clordecone, esabromobifenile, esabromodifenile, ptabromodifenile, lindano, pentaclorobenzene, acidi sulfonico e perfluoroottano (PFOS), tetrabromodifenile e pentabromodifenile. Ulteriori vincoli imposti dalla Convenzione attengono obblighi di sensibilizzazione ed educazione del pubblico a carico dei singoli Stati ed in misura delle loro possibilità la previsione di intraprendere per le parti opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti la questione dei POP.

Ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della Convenzione, le Parti assumono i seguenti ulteriori impegni. In particolare, l'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento. La definizione di tale Piano consiste nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione (comprese l'importazione e l'esportazione), nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare.

L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. A tal fine ogni Parte designa un punto di contatto nazionale preposto alla trasmissione delle informazioni. Il Segretariato della Convenzione agisce come punto di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa.

L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente

L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni. 

La Convenzione promuovere altresì metodi, meccanismi e dispositivi rivolti alla mobilitazione di fonti diversificate di finanziamento anche attraverso interventi finanziari che facilitino l'accesso alla Global Environment Facility e altri meccanismi finanziari multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi con economia in transizione, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articoli 13 e 14);

La partecipazione diretta delle Parti alle procedure disciplinate nell'articolo 8, volte all'identificazione di nuove sostanze da aggiungere alla lista dei POP, è facoltativa.

Tale attività consiste nella presentazione al Segretariato delle proposte di inserimento di nuove sostanze, esaminate da un comitato scientifico composto da esperti designati dalle Parti ( POPs Review Committee), preposto ad attuare le procedure di valutazione. L'Unione europea partecipa alle attività di tale comitato attraverso esperti indicati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

  

Le Parti possono anche fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articolo 12).

L'organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19,  la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica. La Conferenza si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari (ogni due anni) e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono Parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. 

Durante le riunioni della Conferenza delle Parti hanno diritto ad esprimere il proprio voto soltanto i rappresentanti degli Stati Parte che hanno ratificato la Convenzione. 

La X riunione della Conferenza si terrà  dal 26 al 30 luglio prossimi da remoto ed in presenza, a Ginevra, nel giungo 2022.

Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti (POPs Review Committee), composto da un ristretto numero di esperti, designati dai Governi e nominati dalla Conferenza delle Parti sulla base di un'equa ripartizione geografica; le riunioni di tale Comitato sono aperte agli osservatori accreditati. Il Comitato ha il compito di attuare la procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli: oltre alle consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2), il provvedimento individua, all'articolo 3, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 (art. 3, comma). Il medesimo articolo, al comma successivo, dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa: il piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali .delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

Ai fini della predisposizione del piano di attuazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (art. 3, comma 3). 

Si segnala al riguardo che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, attualmente in corso di conversione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la nuova denominazione di "Ministero della transizione ecologica" (art. 2 del decreto-legge).

L'articolo 4, recante le disposizioni finanziarie, precisa che agli oneri derivanti dalle spese di missione previsti dalla Convenzione, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, valutati in euro 230.307 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021, e alle rimanenti spese, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ll provvedimento è accompagnato, come di consueto, oltre che dalla relazione, da una relazione tecnica, da un'Analisi tecnico normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

Nel corso di questa legislatura - come già nelle precedenti - sono state presentati alcuni progetti di legge aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Stoccolma: si tratta delle proposte di legge C. 531, d'iniziativa della deputata Mura, C. 1080, d'iniziativa della deputata Quartapelle Procopio e della C. 1360, d'iniziativa della deputata Benedetti ed altri.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.