Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri |
Titolo: | Strumenti pattizi internazionali in materia di contrasto al terrorismo globale |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 151 |
Data: | 29/03/2021 |
Organi della Camera: | III Affari esteri |
Camera dei deputati |
XVIII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche
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Strumenti pattizi internazionali in materia di contrasto al terrorismo globale
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n. 151 |
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29 marzo 2021 |
Servizio responsabile:
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Servizio Studi
Dipartimento Affari esteri
( 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it
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ES0293
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INDICE
Convenzioni a carattere universale
Convenzioni a carattere regionale
Altre convenzioni non ratificate dal nostro Paese
Convenzione relativa alle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili, fatta a Tokyo il 14 settembre 1963 e quello stesso giorno firmata dall’Italia, ratificata il 18 ottobre 1968 ai sensi della legge 11 giugno 1967, n. 468. La Convenzione – in vigore internazionale dal 4 dicembre 1969, e di cui sono Parti 187 Stati - ha durata illimitata.
La Convenzione è applicabile ai reati contro il diritto penale e ad ogni atto che metta a repentaglio la sicurezza di persone o cose a bordo di aeromobili civili durante il volo nella navigazione aerea internazionale. L’ambito della Convenzione include la commissione o l'intenzione di commettere reati e taluni altri atti a bordo di aeromobili registrati in uno Stato contraente in volo sull’alto mare e in qualsiasi altra area al di fuori del territorio di qualsiasi Stato, oltre allo spazio aereo appartenente a qualsiasi Stato contraente. La giurisdizione penale può essere esercitata dagli Stati contraenti diversi dallo Stato di registrazione a condizioni limitate, vale a dire quando l'esercizio della giurisdizione è richiesto da obblighi internazionali multilaterali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e così via. La Convenzione, per la prima volta nella storia del diritto internazionale dell'aviazione, riconosce determinati poteri e immunità del comandante dell'aeromobile che sui voli internazionali può trattenere qualsiasi persona nei cui confronti abbia ragionevoli motivi di ritenere stia commettendo o stia per commettere un reato che possa interferire con la sicurezza delle persone o dei beni a bordo, ovvero che metta a repentaglio il buon ordine e la disciplina. In casi strettamente nazionali la Convenzione non ha applicazione, e gli atti e i reati commessi nello spazio aereo dello Stato di immatricolazione sono pertanto esclusi - tranne quando il punto di partenza o di atterraggio previsto si trovi al di fuori di tale Stato, l'aereo entra nello spazio aereo di uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione (ad esempio su un volo interno che attraversa il confine di un altro Stato).
Convenzione per la repressione del sequestro illegale di aeromobili, fatta a l’Aja il 16 dicembre 1970 e ratificata dall’Italia ai sensi della Legge n. 906 del 22 ottobre 1973. La Convenzione è in vigore internazionale dal 14 ottobre 1971, e di essa sono Parti 185 Stati. Per il nostro Paese la Convenzione è in vigore dal 21 marzo 1974.
In base alla Convenzione dell'Aja, gli Stati parti concordano di vietare e punire il dirottamento di aeromobili. La Convenzione non si applica alle dogane, alle forze dell'ordine o agli aerei militari, quindi si applica esclusivamente agli aeromobili civili. La Convenzione riguarda solo le situazioni in cui un aeromobile decolla o atterra in un luogo diverso dal suo paese di immatricolazione. La Convenzione stabilisce tra l’altro il principio dell'aut dedere aut judicare: una Parte del trattato deve perseguire un dirottatore di aeromobili se nessun altro Stato richiede la sua estradizione per perseguire lo stesso crimine.
Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile internazionale e atto finale della Conferenza di Montreal, fatti a Montreal il 23 settembre 1971 e firmati dall’Italia quello stesso giorno, ratificati il 19 febbraio 1974 ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 906. La Convenzione – in vigore internazionale dal 26 gennaio 1973, e di cui sono Parti 188 Stati - ha durata illimitata.
Protocollo di Montreal sulla repressione degli atti di violenza negli aeroporti che servono l’aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione del 23 settembre 1971 sulla repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell’aviazione civile, fatto il 24 febbraio 1988 e in quella data firmato dal nostro Paese, da cui è stato ratificato il 13 marzo 1990 (Legge n. 394 del 30 novembre 1989). In vigore internazionale dal 6 agosto 1989, il Protocollo ha durata illimitata, e di esso sono Parti attualmente 176 Stati.
La Convenzione non si applica alle dogane, alle forze dell'ordine o agli aerei militari, quindi si applica esclusivamente agli aeromobili civili. La Convenzione criminalizza i seguenti comportamenti, anche se solo tentati o se se ne sia complici:
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commettere un atto di violenza contro una persona a bordo di un aeromobile in volo se ciò rischia di mettere in pericolo la sicurezza dell'aeromobile;
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distruggere un aeromobile sottoposto a manutenzione o danneggiarlo in modo tale da renderlo incapace di volare o da mettere in pericolo la sua sicurezza durante il volo;
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collocare o far collocare su un aeromobile un dispositivo o una sostanza che potrebbe distruggere o causare danni a un aeromobile;
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distruggere o danneggiare gli impianti di navigazione aerea o interferire con il loro funzionamento se è probabile che ciò metta in pericolo la sicurezza dell'aeromobile;
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comunicare informazioni notoriamente false, mettendo così in pericolo la sicurezza di un aeromobile in volo;
La Convenzione stabilisce il principio dell'aut dedere aut judicare: una Parte del trattato deve perseguire una persona che commette uno dei reati, ovvero inviare l'individuo in un altro Stato che richieda la sua estradizione per l'azione penale relativa allo stesso crimine.
Il Protocollo mira sostanzialmente ad estendere agli aeroporti civili la criminalizzazione dei comportamenti previsti dalla Convenzione.
Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei crimini contro persone protette a livello internazionale, compresi gli agenti diplomatici, fatta a New York il 28 dicembre 1973, e in vigore internazionale dal 20 febbraio 1977. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 8 luglio 1977, n. 485, e il trattato è entrato in vigore per il nostro Paese il 30 agosto 1985. La Convenzione conta attualmente 180 Parti.
Le Parti della Convenzione convengono di criminalizzare la commissione di omicidi o rapimenti di persone protette a livello internazionale, nonché attacchi violenti contro i locali ufficiali, gli alloggi privati o i mezzi di trasporto di tali persone. Le Parti stabiliscono inoltre di criminalizzare il tentativo o la minaccia di commettere tali atti. "Persone protette a livello internazionale" è un termine creato dalla Convenzione e si riferisce esplicitamente a Capi di Stato, Capi di governo, Ministri degli esteri, Ambasciatori, altri diplomatici ufficiali e membri delle loro famiglie. Una disposizione centrale della Convenzione è il principio dell'aut dedere aut judicare: una Parte del trattato deve perseguire una persona che commette un reato contro una persona protetta a livello internazionale, ovvero inviare la persona in un altro Stato che lo richieda la sua estradizione per il perseguimento dello stesso crimine.
Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, fatta a Vienna il 26 ottobre 1979, e in vigore internazionale dall’8 febbraio 1987 – conta attualmente 162 Parti. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 7 agosto 1982, n. 704, e per il nostro Paese la Convenzione risulta in vigore dal 6 ottobre 1991.
La Convenzione prevede determinati livelli di protezione fisica durante il trasporto internazionale di materiale nucleare. Stabilisce inoltre un quadro generale per la cooperazione tra gli Stati nella protezione, recupero e restituzione del materiale nucleare trafugato. Inoltre, la Convenzione elenca alcuni reati gravi che coinvolgono materiale nucleare, e che gli Stati parti devono rendere punibili e per i quali i trasgressori saranno soggetti a un sistema di estradizione o di sottomissione all'azione penale.
Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, fatta a New York il 17 dicembre 1979 e in vigore, sul piano internazionale dal 3 giugno 1983; ratifica italiana il 20 marzo 1986 (Legge n. 718 del 26 novembre 1985).
In base alla Convenzione gli Stati accettano di vietare e punire la presa di ostaggi. Il trattato include definizioni di "ostaggio" e "presa di ostaggi" e stabilisce il principio di aut dedere aut judicare: ciascuna Parte della Convenzione deve perseguire un sequestratore se nessun altro Stato ne richiede l'estradizione per il perseguimento dello stesso crimine
Convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988 ratificato il 26 gennaio 1990 ai sensi della legge 28 dicembre 1989 n. 422. Ha durata illimitata.
Protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale fatto e firmato a Roma il 10 marzo 1988, ratificato il 26 gennaio 1990 ai sensi della richiamata legge n. 422/1989. Ha durata illimitata.
La Convenzione criminalizza i seguenti comportamenti, anche se solo tentati o se se ne sia complici, ovvero si costringa sotto minaccia una terza parte ad adottare quei comportamenti:
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prendere il controllo di una nave con la forza o con la minaccia della forza;
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commettere un atto di violenza contro una persona a bordo se è probabile che ciò possa mettere in pericolo la sicurezza della nave;
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distruggere o danneggiare una nave o il suo carico in modo tale da mettere in pericolo la navigazione sicura della nave;
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collocare o far collocare su una nave un dispositivo o una sostanza che potrebbe distruggere o causare danni alla nave o al suo carico;
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distruggere o danneggiare le strutture di navigazione di una nave o interferire con il loro funzionamento, se è probabile che ciò possa mettere in pericolo la sicurezza della nave;
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comunicare informazioni notoriamente false, mettendo così in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave;
La Convenzione stabilisce il principio dell'aut dedere aut judicare, in base al quale uno Stato parte del trattato deve perseguire una persona che commetta uno dei reati sopra elencati, ovvero inviare l'individuo in un altro Stato che richieda la sua estradizione per il perseguimento dello stesso crimine.
La Convenzione non pregiudica le immunità delle navi da guerra e di altre navi governative utilizzate per scopi non commerciali.
Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in fogli ai fini del rilevamento, con atto finale, fatta a Montreal il 1° marzo 1991 e in vigore, sul piano internazionale dal 21 giugno 1998 ed in Italia dal 25 novembre 2002, adesione italiana il 26 settembre 2002 ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420. La Convenzione conta attualmente 156 Parti.
Convenzione per la repressione del terrorismo a mezzo bombe fatta a New York il 15 dicembre 1997, in vigore a livello internazionale dal 23 maggio 2001 ed in Italia dal 15 luglio 2003; ratificata dal nostro Paese il 16 aprile 2003 ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 34. In vigore internazionale dal 23 maggio 2001, la Convenzione ha durata illimitata e conta attualmente 170 Parti.
La Convenzione mira a criminalizzare gli attentati terroristici perpetrati mediante ordigni esplosivi. La Convenzione descrive gli attentati terroristici come l'uso illecito e intenzionale di esplosivi in luoghi pubblici con l'intenzione di uccidere, ferire o causare ampie distruzioni, per costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un'azione. La Convenzione cerca inoltre di promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia per prevenire, indagare e punire tali atti.
Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999, in vigore a livello internazionale dal 10 aprile 2002 ed in Italia dal 26 aprile 2004, ratificata dal nostro Paese il 27 marzo 2003 ai sensi della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Durata illimitata. La Convenzione conta attualmente 189 Parti.
In particolare, l'articolo 2.1 definisce il reato di finanziamento del terrorismo come il reato commesso da qualsiasi persona che con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi da utilizzare, in tutto o in parte, al fine di compiere un atto destinato a causare la morte o gravi lesioni personali a un civile, o a qualsiasi altra persona che non prende parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per sua natura o contesto, è intimidire una popolazione, o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi azione. Gli Stati Parti di questo trattato si impegnano anche al congelamento e al sequestro dei fondi destinati ad essere utilizzati per attività terroristiche, e a condividere i fondi incamerati con tutti gli Stati Parti. Inoltre, gli Stati parti si impegnano a non utilizzare il segreto bancario come giustificazione per rifiutarsi di cooperare alla repressione del finanziamento del terrorismo.
Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 13 aprile 2005 e in vigore, sul piano internazionale dal 7 luglio 2007 ed in Italia dal 20 novembre 2016; la ratifica da parte italiana è intervenuta il 21 ottobre 2016 ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 153.
Le fattispecie considerate reato sono descritte dall’articolo 2, che le individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità. L’articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione e l’articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in virtù del diritto internazionale, esenta dall’applicazione di tali norme l’attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell’esercizio dei propri doveri, in ragione del fatto che la Convenzione non affronta la questione della legalità dell’uso (o della minaccia dell’uso) di armi nucleari da parte degli Stati.
L’articolo 5 prescrive l’obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all’articolo 2 e l’articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi. Con l’articolo 7 è disciplinata l’attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna.
L’articolo 8 prescrive l’adozione di misure opportune volte a proteggere il materiale radioattivo e l’articolo 9 elenca i casi in cui la competenza di un reato ricade (o può essere richiesto che ricada) in capo ad uno Stato parte. Con l’articolo 10 viene disciplinata la fase del recepimento delle informazioni e, in base all’articolo11, qualora lo Stato non conceda l’estradizione del colpevole, ha l’obbligo di attivare tempestivamente le autorità competenti interne al fine dell’esercizio dell’azione penale così come prevista dal suo ordinamento. L’articolo 12 garantisce un equo trattamento e la salvaguardia dei diritti fondamentali a colui che viene preso in custodia.
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977 e in vigore, sul piano internazionale dal 4 agosto 1978 ed in Italia dal 1° giugno 1986, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 1985, n. 719.
La Convenzione tende ad agevolare l’estradizione degli autori di atti di terrorismo. A tale scopo, essa indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato inspirato da motivi politici: si tratta di atti di particolare gravità, quali dirottamento aereo, rapimento di bambini, presa di ostaggi o uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone. In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischi di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.
Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e in vigore, sul piano internazionale dal 1° luglio 2007 ed in Italia dal 1° giugno 2017, ratifica da parte italiana il 21 febbraio 2017 ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 153.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo – Protocollo di Riga, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 e in vigore, sia sul piano internazionale che per l’Italia dal 1° luglio 2017, che ha provveduto a ratificarla ai sensi della richiamata legge n. 153/2016.
La Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. La Convenzione mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo - quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l’addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale(modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).
Ai fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei 10 Trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo; agli Stati che non siano ancora Parte di alcuni di tali Trattati è riconosciuta la facoltà, da esplicitare, di non tenere conto dei reati in essi contemplati (articolo 1).
I dieci Trattati, elencati nell'allegato alla Convenzione, sono:
1.
Convenzione sulla repressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata a l’Aia il 16 dicembre 1970;
2.
Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971;
3.
Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 4 dicembre 1973;
4.
Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;
5.
Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;
6.
Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti in servizio per l’aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988;
7.
Convenzione per la repressione di atti illeciti contrari alla sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988;
8.
Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988;
9.
Convenzione internazionale per la repressione di atti terroristici dinamitardi, adottata a New York il 15 dicembre 1997;
10.
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.
La Convenzione è applicabile ai soli reati di natura transnazionale.
La Convenzione contiene anche disposizioni relative ai reati accessori (articolo 9) prevedendo che ciascuna delle Parti provveda alla penalizzazione, nel proprio ordinamento, anche della complicità, ovvero dell'organizzazione o direzione, in relazione ai reati previsti dagli articoli 5-7; ciascuna delle Parti, infine, si impegna a penalizzare nel proprio diritto interno anche il semplice tentativo di commissione di uno dei reati di cui in precedenza, ad eccezione di quello di istigazione. In base all'articolo 10 ciascuna delle Parti adotta misure che prevedano la responsabilità - penale, civile o amministrativa - degli enti giuridici (quali comitati di sostegno o associazioni varie) che partecipino quale copertura degli autori dei reati previsti dagli articoli 5-7 e 9 della Convenzione, ferma restando, naturalmente, la responsabilità penale degli effettivi autori dei reati terroristici.
Le incriminazioni per i reati di cui agli articoli 5-7 e 9 della Convenzione devono essere formulate nel rispetto della libertà di espressione, di associazione e di religione, come sancite dai principali strumenti internazionali per la salvaguardia dei diritti umani (articoli 11 e 12). L'articolo 13 prevede che ciascuna delle Parti metta in atto misure di protezione e sostegno alle vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio, inclusi l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai parenti più stretti.
Il Protocollo aggiuntivo si propone di completare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005, attribuendo rilievo penale a una serie di atti descritti negli articoli da 2 a 6, migliorando nel contempo gli sforzi delle Parti nella lotta al terrorismo, al tempo stesso tramite misure penali a livello nazionale e misure nel quadro della cooperazione internazionale. Per quanto concerne gli atti da configurare alla stregua di reati, gli articoli da 2 a 6 li delineano come segue: partecipare a un'associazione a fini terroristici; sottoporsi a un addestramento a fini terroristici; recarsi all'estero con finalità terroristiche; finanziare viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo; organizzare e facilitare in qualunque altro modo tali viaggi. Come già detto, è previsto all'articolo 7 il rafforzamento degli scambi rapidi di informazioni tra le Parti del Protocollo in relazione a persone che si rechino all'estero a fini di terrorismo. A questo scopo ciascuna delle Parti del Protocollo designa un punto di contatto disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24.
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e in vigore, sul piano internazionale dal 1° maggio 2008 ed in Italia dal 1° giugno 2017, ratificata da parte italiana il 21 febbraio 2017 ai sensi della citata legge n. 153/2016.
La Convenzione rappresenta l’aggiornamento e l’ampliamento della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990, in vigore sul piano internazionale dal 1° novembre 1993 e in Italia dal 1° maggio 1994, (ratificata con legge n. 328 del 9 agosto 1993). Tale aggiornamento è finalizzato a mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
L’urgenza del contrasto al terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell’11 settembre 2001 è il retroterra della firma, avvenuta il 15 maggio 2003, a Strasburgo, del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo.
Il Protocollo non è ancora in vigore internazionale, e conseguentemente non risulta in vigore neanche per gli Stati – tra cui l’Italia – che lo hanno ratificato. Ai sensi dell’articolo 18, infatti, l’entrata in vigore dell’atto pattizio è stabilita dopo tre mesi dall’espressione, da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (tra i quali l’Italia), del consenso ad essere vincolati dal Protocollo. Attualmente solo 35 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato il Protocollo.
Il Protocollo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l’elenco dei reati da "depoliticizzare" sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all’adesione degli Stati osservatori(Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d’Europa dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo ("COSTER") per l’applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell’applicazione della Convenzione: tale meccanismo è destinato a completare le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.
Protocollo del 2005 al Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Prot. SUA 2005), fatto a Londra il 14 ottobre 2005, e in vigore internazionale dal 28 luglio 2010, ma non per il nostro Paese, che risulta aver finora solo firmato il Protocollo in data 1° febbraio 2007.
Convenzione sulla repressione di atti illegali relativi all'aviazione civile internazionale, fatta a Pechino il 10 settembre 2010, e in vigore internazionale dal 1° luglio 2018. L’Italia non risulta aver firmato la Convenzione.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la repressione del sequestro illegale di aeromobili, fatto a Pechino il 10 settembre 2010, e in vigore internazionale dal 1° gennaio 2018. L’Italia non risulta aver firmato il Protocollo.
Si ricorda conclusivamente che sono in vigore per l’Italia numerosi accordi bilaterali incentrati sulla lotta al terrorismo, ovvero nei quali il contrasto al terrorismo rappresenta uno dei principali focus.