Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e FEAGA nell'anno 2021 - COM(2019)581
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 27
Data: 25/11/2019
Organi della Camera: XIII Agricoltura, XIV Unione Europea


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e FEAGA nell'anno 2021 - COM(2019)581

25 novembre 2019


Indice

Finalità/Motivazione|Contenuti|Base giuridica|Sussidiarietà|Proporzionalità|Esame presso altri Parlamenti nazionali|


Finalità/Motivazione

Alla luce del prolungarsi dei negoziati tra gli Stati membri sulle proposte legislative per la nuova politica agricola comune ( PAC) 2021-2027, che potrebbe ritardarne l'approvazione e l' avvio dell'applicazione a partire dal 2021, la Commissione europea ha deciso di adottare un pacchetto di misure volto a definire il regime da applicare, per un periodo transitorio, in attesa della definitiva approvazione della riforma della PAC 2021-2027 nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea.
Si tratta delle seguenti proposte:
  • proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019)580);
    Tale proposta è stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati che ne ha avviato l'esame in data 20 novembre 2019. Per ulteriori approfondimenti si veda il relativo bollettino.
  • proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019)581), che è oggetto del presente bollettino.
La proposta di regolamento in oggetto (COM(2019)581) si pone l'obiettivo di garantire la continuità di determinati elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027.
Tali norme prevedono, in particolare, che gli Stati membri inizino ad attuare i rispettivi piani strategici nazionali della PAC a decorrere dal 1° gennaio 2021, presentandoli alla Commissione europea per la relativa approvazione entro il 1º gennaio 2020.
Considerato che il quadro legislativo della nuova PAC e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non saranno adottati formalmente entro gennaio 2020, la Commissione europea ritiene necessario prorogare l'applicazione del quadro giuridico esistente e, al contempo, apportare allo stesso alcune modifiche, al fine di garantire la continuità della PAC fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.

In particolare, con riferimento al quadro giuridico esistente, il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale e il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti non stabiliscono l'importo del sostegno dell'Unione né i massimali nazionali e netti per gli anni successivi al 2020. Pertanto, la Commissione europea propone di modificarli, per includere gli importi e i massimali relativi al 2021 fissati dal nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, attualmente oggetto di esame presso le istituzioni europee.

Stesso discorso con riferimento ai regolamenti (UE) n. 228/2013 recante a misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 contenente disposizioni specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

Inoltre, poiché la nuova PAC prevede rilevanti cambiamenti, la Commissione europea ritiene necessario garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo, attraverso specifiche norme transitorie che modificano il regolamento (UE) 1308/2013 recante norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, compresi i regimi di aiuti a favore di specifici settori.
In particolare, la Commissione europea intende stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda l'entrata in applicazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri.
Con riferimento ai regimi di aiuti nel settore ortofrutticolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, la Commissione intende regolamentare il proseguimento e la modifica dei programmi operativi e dei programmi di attività.

Contenuti

La proposta in oggetto modifica i seguenti regolamenti:
  • regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento RDC);
  • il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (regolamento sullo sviluppo rurale);
  • il regolamento (UE) n. 1306/2013, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
  • il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (il regolamento sui pagamenti diretti);
  • il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (in appresso: il regolamento OCM);
  • il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio;
  • il regolamento (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio.
 
La proposta è divisa in tre titoli.
Il Titolo I ( Disposizioni transitorie – artt. 1-7) reca misure volte a prorogare l'attuale quadro giuridico per coprire il periodo aggiuntivo fino a quando non saranno applicabili i nuovi regimi della PAC, nonché disposizioni transitorie specifiche per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo.
Il Titolo II ( Modifiche – artt. 8-13) modifica alcune disposizioni esistenti e riguarda principalmente le disposizioni che prorogano il quadro giuridico attuale.  
Il Titolo III (Diposizioni finali - art. 14) regola l'entrata in vigore della proposta.
 
L 'articolo 1 prevede la possibilità per gli Stati membri che, a causa della mancanza di risorse finanziare, rischiano di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici, a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013, di prorogare i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale possibilità, devono notificare la decisione alla Commissione che può non concedere tale proroga qualora la ritenga ingiustificata (paragrafo 1).
Nel caso in cui gli Stati membri decidano di non avvalersi di tale proroga, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021 si applicherebbe l'articolo 8 del regolamento sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( COM(2018)322), in base al quale gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali sugli anni da 2022 a 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza (paragrafo 2).
Si segnala l'opportunità di acquisire dal Governo elementi circa l'eventuale intenzione di avvalersi di tale facoltà e, in particolare, se si prospetti il rischio di una carenza di risorse finanziarie per l'assunzione di nuovi impegni. Si può peraltro osservare che la previsione di cui al paragrafo 2 rinvia alla nuova disciplina del prossimo quadro finanziario pluriennale che, tuttavia, è ancora in corso di negoziato.
 
L'articolo 2 stabilisce la proroga del regolamento (UE) n. 1303/2013 per i paesi che decidono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 1.
Conseguentemente, sono prorogati di un anno gli obblighi previsti per gli Stati membri ai sensi degli artt. 50, 51, 57 65 e 76 del regolamento (UE) 1030/2013, riguardanti le relazioni annuali di attuazione dei programmi, le riunioni annuali di riesame, le valutazioni ex post, l'ammissione delle spese e gli impegni di bilancio.
Si prevede, altresì, che per gli stessi paesi resti ferma la validità dell' accordo di partenariato valido fino al 31 dicembre 2020 che stabilisce la cornice nell'ambito della quale ogni Stato membro definisce la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020.
 
Per quanto riguarda l'articolo 3, si prevede la possibilità per gli Stati membri, che decidano di avvalersi della proroga, di ammettere al contributo FEASR alcune tipologie di spesa  e in particolare quelle di cui dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 (ad esempio, relative ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, alla   gestione del rischio e al miglioramento della vita nelle zone rurali), subordinatamente ad alcune condizioni specificamente indicate.
 
L'articolo 4 prevede l'applicazione degli articoli da 25 a 28 della proposta di regolamento ( COM(2018)375) recante disposizioni comuni applicabili a diversi fondi europei per il periodo 2021-2027.
In particolare, si prevede la possibilità per il FEASR di sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è uno strumento che ha come obiettivo il coinvolgimento, a livello locale, dei cittadini che, in tal modo, attraverso un partenariato locale, hanno la possibilità di sviluppare risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche. Esso è sostenuto dal FEASR, ma può essere sostenuto anche dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.

Le disposizioni contenute nell 'articolo 5 stabiliscono la legittimità e la regolarità, a partire dal 1° gennaio 2021, dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020.
Nel 2015, nell'assegnazione dei diritti all'aiuto (o del ricalcolo per gli Stati membri che mantenevano i diritti esistenti), alcuni Stati hanno commesso errori per quanto riguarda sia il numero sia il valore degli stessi. Molti di questi errori, pur essendo relativi ad un singolo agricoltore, influiscono sul valore dei diritti all'aiuto per tutti gli agricoltori e per tutti gli anni. Tenuto conto del tempo trascorso dal momento dell'assegnazione, nonché degli sforzi compiuti dagli Stati membri per stabilire ed eventualmente rettificare i diritti, il numero e il valore dei diritti all'aiuto vengono considerati legittimi e regolari a partire dal 1° gennaio 2021.
La Commissione si riserva, comunque, la facoltà di adottare atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento, qualora tali spese non siano state eseguite in conformità del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Gli articoli 6 e 7 contengono norme transitorie relative, rispettivamente, allo sviluppo rurale e al regime di aiuti.
In particolare, l' articolo 6 garantisce l'ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel nuovo periodo di programmazione 2022-2027, ai sensi della proposta di regolamento sui piani strategici della PAC ( COM(2018)392), ancora oggetto di negoziato presso le istituzioni dell'UE.
 
L' articolo 7 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore ortofrutticolo, la Commissione intende stabilire la modifica o la sostituzione dei programmi operativi. Si dispone che tale modifica debba essere notificata alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2020.
Inoltre, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore vitivinicolo e dell' apicoltura, è prevista la loro applicazione fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione.
 
Con l' articolo 8, la Commissione intende limitare ad un periodo massimo di tre anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali e silvoambientali e l'agricoltura biologica. Questo allo scopo di evitare un riporto consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC.
La norma garantisce, inoltre, la continuità del finanziamento degli impegni assunti sulla base del quadro normativo vigente, attingendo alle risorse finanziarie previste per il sostegno rurale nel prossimo periodo di programmazione.
In particolare, la norma modifica l'articolo 58 del regolamento (UE) 1305/2013, prevedendo che l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo di proroga (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) sia, al massimo, di circa 11.2 miliardi di euro a prezzi correnti. La dotazione corrisponde a quelle prevista nella proposta sul nuovo piano della PAC 2021-2027 ( Allegato IX della proposta di regolamento sui piani strategici (COM(2018)392) e sono coerenti con la proposta della Commissione sul QFP 2021-2027.
In particolare per l 'Italia, per il 2021, una dotazione finanziaria di circa 1.27 miliardi di euro contro i circa 1.5 miliardi di euro previsti per il 2020 ( Allegato IX della proposta di regolamento sui piani strategici (COM(2018)392)).
L'articolo 9 reca disposizioni per adeguare la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione propone di mantenere invariata per tutto il 2021 la riserva prevista per il periodo attuale di programmazione 2014-2020. L'importo totale attuale è pari a 2.800 milioni di euro frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011).
Inoltre, la norma modifica una serie di scadenze regolamentari che necessitano di un adattamento per coprire il periodo transitorio.
Il successivo articolo 10 reca modifiche al regolamento (UE) 1307/2013 che stabilisce i massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020 compreso ( allegati II e III del regolamento (UE) 1307/2013).
Per tale motivo, la Commissione ritiene necessario aggiungere i massimali nazionali e netti relativi all'anno civile 2021 (e adeguare anche gli importi di riferimento per il pagamento specifico per il cotone per l'anno civile 2021). I nuovi massimali nazionali e netti sono contenuti nell' allegato II della proposta di regolamento in oggetto.
Da un confronto delle tabelle, si evince che, per l'Italia, il massimale nazionale dei pagamenti diretti previsto per il 2021 è di circa 3.5 miliardi di euro, più basso rispetto ai circa 3.7 miliardi di euro previsti per il 2019 e per il 2020. Per quanto riguarda il massimale netto, per il 2021 è di circa 3.5 miliardi di euro contro i circa 3.7 miliardi di euro del 2019 e 2020.
La norma introduce, altresì, la possibilità per gli Stati membri di continuare a trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale ( flessibilità tra i pilastri) dopo il 2020.
Conseguentemente, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto 2020, di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR, fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022), fissati nell'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013.
Gli Stati membri che non adottano tale decisione, possono stabilire di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti ( FEAGA), fino al 15% (e nel caso di Bulgaria, Estonia Spagna Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo. Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia fino al 25%) dell'importo destinato a sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022).
Tale decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2020. 
La proposta stabilisce, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di proseguire il processo di convergenza interna dopo il 2019. Gli Stati membri devono comunicare annualmente la loro decisione per l'anno successivo.
La proposta prevede, infine, una proroga del regime di pagamento unico per superficie nel periodo transitorio.
 
L'articolo 11 sostituisce l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013, prevedendo per i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola finanziamenti per il 2021 pari a circa 10,6 milioni di euro per la Grecia, 554 mila euro per la Francia e circa 34,6 milioni di euro per l'Italia (l'importo relativo al 2020 ammonta invece a 35.9 milioni di euro)
Inoltre, l'articolo 11 sostituisce l'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, prevedendo, sempre per l'anno 2021, un finanziamento da parte dell'UE alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo della Germania pari circa 2,18 milioni di euro.
Infine, si modifica l'allegato VI del regolamento (UE) 1308/2013 concernente i limiti di bilancio dei programmi di sostegno, aggiungendo gli esercizi di bilancio dal 2021 in poi ( allegato III della presente proposta di regolamento).
In linea generale, per quanto concerne i profili finanziari, si segnala che la proposta ridetermina gli importi alla luce del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Va tuttavia osservato che tale quadro, che prospetta una contrazione complessiva delle risorse assegnate alla PAC, su cui il Governo italiano ha già espresso la sua contrarietà, è ancora oggetto di negoziato i cui esiti non appaiono allo stato certi. In sostanza, la proposta in esame prefigura una rideterminazione in riduzione dei massimali che presuppone l'accoglimento definitivo delle proposte avanzate dalla Commissione europea su cui però non si registra un consenso.
L'articolo 12 modifica il regolamento (UE) 228/2013, recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, mentre l'articolo 13 modifica il regolamento (UE) n. 229/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, al fine di adeguarne gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2021 in linea con il QFP 2021-2027.

Base giuridica

La proposta di regolamento è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, con la previa consultazione del Comitato economico e sociale, per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Sussidiarietà

Il TFUE stabilisce che in materia di agricoltura l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. L'Unione esercita le sue competenze mediante l'adozione di vari atti legislativi e in questo modo definisce e attua la politica agricola comune dell'UE come stabilito negli articoli da 38 a 44 del TFUE. Secondo la Commissione, l'obiettivo della proposta è di coprire il periodo fino a quando diventerà applicabile la nuova PAC, prorogando l'attuale quadro giuridico, e di garantire una transizione agevole dal periodo PAC attuale al prossimo.
La Commissione ritiene pertanto che tali obiettivi possono essere conseguiti solo modificando i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013, n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 e fissando alcune disposizioni transitorie.

Proporzionalità

Secondo la Commissione europea la proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto agli atti legislativi che intende modificare e al quadro legislativo al quale intende passare. Essa modifica i regolamenti vigenti soltanto nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di cui sopra.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei Parlamenti di Finlandia, Lituania, Slovacchia e Svezia.