Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996
Riferimenti: AC N.1704/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 335
Data: 01/09/2020
Organi della Camera: III Affari esteri


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Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996

1 settembre 2020
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Gli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS) sono finalizzati ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le alle acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi.

Tali modifiche consentiranno agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che prevede misure per proteggere i cetacei contro la caccia, la cattura o la detenzione, nonché contro qualsiasi perturbazione intenzionale o scambio commerciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi.

In particolare le modifiche riguardano:

  1. la denominazione dell'Accordo per adeguarla all'estensione alle acque territoriali di Spagna e ZEE del Portogallo che interrompe di fatto la contiguità territoriale con il Mediterraneo, comportando pertanto la necessità di modificarne la denominazione rinominando l'Area atlantica contigua in "Area atlantica vicina" (Neighbouring Atlantic Area); 
  2. la sostituzione dell'articolo 1.a), relativo alla portata della definizione geografica, precisando estensione e delimitazioni delle acque marittime interessate del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica.
  3. la sostituzione dell'art. I, par 3.j) precisando che per "sub-regione", a seconda dei vari contesti, si intende sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero, sia la regione comprendente gli stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona atlantica.
  4. la sostituzione dell'articolo XIV, relativo all'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo che l'Accordo entra in vigore nel terzo mese successivo alla ratifica di almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo, o di organizzazioni di integrazione economica regionale dell'area che hanno firmato senza riserva di ratifica o abbiano già depositato gli strumenti di ratifica;
  5. la sostituzione della seconda parte dell'Annesso 1 con la "Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica vicina" cui si applica l'Accordo;
  6. la sostituzione del paragrafo 3 dell'Annesso 2 relativo alla "Conservazione dei cetacei" con "Protezione dell'habitat", con il quale le Parti si sforzano di creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei, corrispondenti alle aree che costituiscono il loro habitat. Nell'istituzione di tali aree, dovrebbero essere istituite nel quadro delle convenzioni marittime regionali  di settore e di altri strumenti giuridico-internazionali appropriati.

La relazione di accompagnamento presentata dal Governo precisa che l'emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base all'articolo X, paragrafo 4, dell'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato una riserva. Diversamente, le modifiche al testo dell'Accordo, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dello stesso, entrano in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Ad oggi, solo sette Stati Parte hanno depositato il loro strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli Emendamenti all'Accordo e anche all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli Emendamenti al testo principale.

La relazione sottolinea l'esigenza di procedere alla ratifica dell'Emendamento e, di conseguenza, approvare l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo, contribuendo così a estendere i regimi di tutela ambientale, anche in considerazione della raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP/EA.2/Res.10), che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale. Inoltre, l'avvio dell'iter di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutti i Paesi firmatari, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli Emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 1704 si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010.

L'articolo 3, comma 1 contiene la clausola di invarianza finanziaria per la quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, da una Relazione tecnica, da un'Analisi tecnico-normativa e da una Dichiarazione di esclusione all'AIR.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.