Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
Riferimenti: AC N.2523/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 304
Data: 09/06/2020
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

9 giugno 2020
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del'Uruguay relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.


Quanto al contenuto, l'Accordo è composto da 13 articoli preceduti da un breve preambolo.
  

Con l'articolo I vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.


  L'articolo II è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione,che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il paragrafo 2 individua i campi di cooperazione che saranno concentrati, in particolare su:

  • sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
  • operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
  • organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;
  • questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari;
  • conoscenze in scienza e tecnologia;
  • formazione e addestramento militare;
  • questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, organizzazione e impiego di sistemi militari;
  • sanità, storia e sport militare.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono di  visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie; visite di aeromobili militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'articolo III è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui,  navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.
 L'articolo IV  è relativo alla giurisdizione e alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile nel caso i reati nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso.

L'articolo V prevede che le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di ciascuno o contro qualcuno dei membri delle proprie Forze armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. Inoltre, stabilisce che ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. Infine, in caso di responsabilità congiunta delle Forze armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato.

L'articolo VI regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L'articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo IX prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo X stabilisce che l'Accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi, stabiliti tra le Parti, in ambiti specifici in materia di difesa; l'Accordo potrà essere emendato per iniziativa di una delle due Parti, mediante uno scambio di note che dovrà avvenire attraverso i canali diplomatici.

L'articolo XI stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo  novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto.

L'articolo XII prevede che l'Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal ricevimento dell'ultima notifica del completamento della procedura interna di ratifica dell'Accordo.

L'articolo XIII riguarda la registrazione dell'Accordo presso le Nazioni Unite che dovrà essere effettuata dalla Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma all'Accordo.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, è composto da 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione  alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, in materia di copertura finanziaria, stabilisce, al comma 1, che l'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2, autorizza il Ministro delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 precisa chei eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato