Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo con il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
Riferimenti: AC N.2322/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 267
Data: 04/02/2020
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo con il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019

4 febbraio 2020
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'Accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Il Burkina Faso ("terra degli uomini onesti") è uno stato dell'Africa occidentale incastonato tra Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana e Costa D'Avorio e dunque privo di accesso diretto al mare. Ex colonia francese, ottenne l'indipendenza nel 1960 con il nome di Repubblica dell'Alto Volta.

Il Burkina Faso è una Repubblica presidenziale, con capitale Ouagadougou. Nel 2014 il tentativo di modificare la Costituzione del 1991 per consentire al presidente Blaise Compaoré, in carica dal 15 ottobre 1987, di estendere il proprio mandato oltre il termine previsto per la fine del 2015 ha provocato una sollevazione popolare che ha costretto Compaoré a rassegnare le dimissioni il 31 ottobre 2014. Le elezioni presidenziali del novembre 2015, celebrate dopo un fallito golpe dell'ex presidente, hanno visto la vittoria di Roch Marc Christian Kaboré. Un referendum costituzionale finalizzato a modificare l'assetto istituzionale del Paese in senso semi presidenziale, inizialmente previsto per marzo 2019, è stato posposto al 2020.

Nell'attuale assetto istituzionale, il Presidente  della Repubblica, che esercita le funzioni di Capo dello Stato, è eletto a suffragio universale diretto per 5 anni con mandato rinnovabile per una seconda volta. La nomina del Primo Ministro spetta al Capo dello Stato e deve essere convalidata dall'Assemblea Nazionale. Il Primo Ministro è Christophe Dabire in carica dal 24 gennaio 2019.

Il Parlamento monocamerale (Assemblea Nazionale) è costituito da 127 membri eletti a suffragio universale diretto con sistema proporzionale per 5 anni.

Il Paese, con un'età media della popolazione (circa 19 milioni) pari a 17 anni è, da un lato, tra i dieci stati più giovani del pianeta e, dall'altro, tra i più poveri, nonostante la crescita economica legata allo sfruttamento delle ingenti risorse minerarie (oro in primis) e alla ripresa del settore cotonifero. Il Burkina Faso dipende fortemente dalle importazioni provenienti dalla Costa D'Avorio, dove risiede peraltro un'ampia minoranza burkinabé, dal Ghana e dalla Francia.

Il Burkina Faso fa parte - insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad – del G5 SahelSi tratta di un'organizzazione regionale (creata nel febbraio 2014) per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri, nell'ambito di un partenariato strategico con la Francia impegnata nell'Opération Barkhane. L'operazione è stata lanciata da Parigi (1° agosto 2014) nell'area sahelo-sahariana, a contrasto della minaccia terroristica una volta terminato il mandato della precedente Operation Servala (iniziata a gennaio 2013) a sostegno del governo del Mali sotto minaccia jiadista.

Quanto alle relazioni bilaterali, il crescente rilievo italiano per lo Stato saheliano è evidenziato dalla recente apertura di una nostra ambasciata nella capitale burkinabè. Il Burkina Faso  si è inoltre confermato nel triennio 2017-2019tra i 22 Paesi prioritari della Cooperazione italiana individuati nel relativo documento di triennale di programmazione ed indirizzo; tale posizionamento  evidenza il ruolo di primo piano del Paese nel contesto della regione saheliana e la volontà; dell'Italia di rafforzare il proprio partenariato, anche in risposta alla crisi alimentare determinata dalle emergenze climatiche ed ambientali, dalla dinamica dei prezzi delle derrate alimentari e, da ultimo, dall'afflusso di popolazioni provenienti dal Mali. Nella capitale Ouagadougou è ubicata una delle 20 sedi estere dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), competente per le iniziative di cooperazione in Burkina Faso e Niger. La presenza della cooperazione italiana in Burkina Faso data oltre 25 anni, durante i quali il Paese è; stato destinatario di 107 milioni di euro a dono; gli interventi hanno riguardato, in particolare, i settori sanitario e dello sviluppo rurale, oltre alle iniziative di emergenza.

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.


Quanto al contenuto, l'Accordo è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo.
  

Con l'articolo 1 vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.


  L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione. La norma prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso; sarà possibile stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree di cooperazione, che sono:

  • politica di sicurezza e di difesa;
  • sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
  • operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
  • organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;
  • questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari;
  • sanità, storia e sport militare;
  • formazione e addestramento militare;
  • altri settori di interesse delle Parti.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono di  visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie; visite di aeromobili militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari, con oneri a carico della parte inviante. E' espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
  

Con l'articolo 4 vengono disciplinate le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi dal medesimo personale che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.


 Ai sensi dell'articolo 5 in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.

Con l'articolo 6 viene disciplinata la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa che, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, sarà possibile instaurare con riferimento a:

  1. aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;
  2. carri e veicoli per uso militare;
  3. armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
  4. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
  5. bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
  6. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
  7. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
  8. materiali speciali blindati costruiti per uso militare;
  9. materiali specifici per l'addestramento militare;
  10. sistemi e attrezzature per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
  11. equipaggiamenti specializzati specialmente concepiti per uso militare.

 Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.

La relazione illustrativa  precisa che tali attività saranno svolte nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
  Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

  1. ricerca scientifica, prove e progettazione;
  2. scambio di esperienze nel settore tecnico;
  3. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori identificati dalle Parti;
  4. supporto alle industrie della difesa e agli enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

L'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti), che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.


  L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate che non sono previsti dall'articolo in esame saranno regolati tramite specifico accordo.


  Ai sensi dell'articolo 9 le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.


  L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure nazionali (articolo 10).
  

L'articolo 11 prevede la possibilità che le Parti stipulino protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo in esame, il testo del quale potrà essere emendato o rivisto attraverso uno scambio di Note. I programmi di sviluppo, che consentiranno l'attuazione dell'Accordo, saranno messi a punto e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa e in stretta coordinazione con i Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza.


  L'articolo 12, infine, stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà di denunciarlo, con effetto a 90 giorni. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso, previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. 

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, valutati in 6.210 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria dove viene ribadita la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo in esame, con la sola esclusione di quelle dell'articolo 2, paragrafo 1 relative alle consultazioni tra le Parti (comma 1). Agli oneri eventualmente derivanti da spese mediche, risarcimento dei danni e protocolli aggiuntivi (di cui, rispettivamente agli articoli 3, paragrafo 1, lett. b, 5 e 11 dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accompagnano il disegno di legge una relazione illustrativa, una relazione tecnica, che reca una puntuale quantificazione degli oneri, e un'analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si evidenzia la necessità di dare attuazione legislativa all'Accordo in esame ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.