Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017
Riferimenti: AC N.2118/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 210
Data: 15/10/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

15 ottobre 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del progetto di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM, secondo l'acronimo inglese) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente oltre 130 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. L'ICCROM è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 e e' attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.

 

Gli organi di governo dell'ICCROM sono il Segretariato, l'Assemblea generale, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, e il Consiglio. Quest'ultimo è composto da membri eletti dall'Assemblea generale, nella proporzione di uno ogni cinque Stati membri, da un rappresentante del Governo italiano, un rappresentante dell'Istituto superiore per il restauro e la conservazione, un rappresentante dell'UNESCO, un rappresentante dell' International Council of Museums (ICOM), un rappresentante dell'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) e un rappresentante dell'International Union for the Conservation of Nature (IUCN). L'Organizzazione ha attualmente in organico 35 dipendenti, di cui 14 di nazionalita' italiana (13 strutturati e un consulente esterno).

 

Lo scambio di lettere tra Governo italiano ed ICCROM in esame consiste nella modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce al Direttore ed ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia e tutti i funzionari (quindi anche i funzionari italiani) godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.

 

La relazione illustrativa rammenta che l'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalita' italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.

 

Di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalita'. L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, 28 anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si e' riservato la facolta' di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.

 

La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva infatti l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali. Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani e' possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992.
 

Con l'inserimento di un nuovo comma (comma 2) nel testo dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, il Governo italiano si impegna a pagare con un unico versamento una tantum, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.

 

La relazione illustrativa sottolinea che per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione e tale aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM del novembre 2013, che in quell'occasione, ha approvato una mozione, votata all'unanimita' e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunita' degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

 

L'estensione ai funzionari italiani dell'ICCROM dei benefici fiscali riconosciuti ai funzionari degli istituti specializzati dell'ONU presenti sul territorio italiano appare peraltro coerente, come si legge nella relazione illustrativa, con quanto gia' previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.

 

L'esenzione fiscale sugli emolumenti percepiti per tutti i dipendenti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, e' assicurata ai funzionari della FAO, del Programma alimentare mondiale (WFP), dell'IFAD; del Centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro; a quelli impiegati nella base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi; dello United Nations System Staff College (UNSSC); dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del World Water Assessment Programme dell'UNESCO, con sede a Perugia.


Contenuto del progetto di legge di ratifica

Il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo in esame, d'iniziativa dei senn. Airola ed altri, già approvato dal Senato il 25 settembre scorso, si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, autorizzando la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 e valutando un onere di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento  è corredato di una relazione illustrativa, mentre una nuova relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato (che recepiva i rilievi mossi dalla relatrice presso la Commissione Bilancio), è stata acquisita dalla Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 25 marzo 2019.

Si segnala che il progetto di legge ripropone parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. n. 4609), e successivamente esaminato e approvato dalla 3ª Commissione del Senato (A.S. 2978), senza che si completasse l'iter a causa della fine della legislatura.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.