Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo fra l'Italia e il Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
Riferimenti: AC N.1909/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 201
Data: 24/09/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo fra l'Italia e il Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

24 settembre 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Il Centro spaziale Luigi Broglio, con sede a Malindi, in Kenia, è stato creato nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal Professor Luigi Broglio della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Il Centro rappresenta per la sua localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano un sito ideale sia per attività di lancio che di controllo di satelliti da terra. La struttura è composta da due segmenti: il segmento marino, rappresentato dalla piattaforma di lancio oceanica, e il segmento terrestre, rappresentato dal centro di ricezione dati. Dal 1966 sono stati lanciati 23 satelliti, di cui quattro italiani e sono state svolte numerose attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali ed all'acquisizione di dati satellitari.

Il Centro – gestito prima dall'Università e poi, dal 2004, dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) – è un importante centro per il controllo da terra delle missioni spaziali. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea firmato il 13 settembre 1995 sull'installazione e l'utilizzo operativo delle attrezzature dell'ESA nel perimetro della stazione e rinnovato solo fino al 30 giugno 2015, in attesa della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.
L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016.

L'Accordo in esame riprende i contenuti del precedente, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'ASI.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo principale e i cinque protocolli attuativi, a carattere tecnico, mirano a definire una collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra i due Paesi. La prospettiva di rendere la Base di Malindi, e più in generale il Kenya, fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, conferisce all'Accordo ricadute strategiche a carattere anche regionale, oltre che scientifico, tecnologico e programmatico. Le attività spaziali svolgono infatti, tra l'altro, una funzione di traino dell'innovazione tecnologica, con importanti implicazioni in vari campi, inclusa la possibilità di sfruttare le grandi potenzialità in materia mineraria ed energetica dello spazio.La nuova intesa in campo spaziale è destinata, inoltre, a divenire un elemento centrale della collaborazione bilaterale più vasta tra Italia e Kenya.

Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 18 articoli.

Articolo I: definisce i termini utilizzati nel testo dell'Accordo. In particolare, i Protocolli attuativi a corredo vengono definiti strumenti stipulati per dare concretezza alle aree di collaborazione.
Articolo II: fornisce le specifiche della Base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso ed individua i campi di cooperazione, tra cui scienza e tecnologia dello spazio, osservazione della Terra: applicazioni e servizi, supporto ai servizi di sorveglianza, comunicazioni spaziali, telemedicina, acquisizione dei dati satellitari, servizi di tracciamento e telemetria, attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, servizi di navigazione e posizionamento, lancio e controllo di satelliti, istruzione e formazione, telerilevamento. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base per soli scopi pacifici. Dell'Accordo fa parte integrante l'Allegato 1 « Descrizione tecnica delle Attrezzature della Base », nel quale viene descritta l'infrastruttura di maggiore importanza.
Articolo III: delinea altre aree e forme di cooperazione tra le Parti, quali: il potenziamento dell'attività dell'Agenzia che il Governo della Repubblica del Kenya istituirà per occuparsi di attività di ricerca, e applicazioni, tecnologia e scienza nel settore spaziale e aerospaziale; l'istituzione in Kenya di un centro regionale per l'osservazione della Terra, che formerà oggetto di un apposito accordo attuativo e la promozione del suo ruolo nell'ambito della collaborazione strategica tra Europa ed Africa in campo spaziale; l'attuazione di programmi di formazione per cittadini keniani; il sostegno allo sviluppo dell'area di Malindi, in cui è ubicato il Centro. Viene inoltre sancito l'impegno delle Parti a concludere, tramite i rispettivi Enti esecutori, tutti i Protocolli attuativi necessari a strutturare la collaborazione nei settori sopradetti. Inizialmente, verranno firmati contestualmente all'Accordo i seguenti cinque Protocolli attuativi: sostegno alla costituzione dell'Agenzia spaziale keniana, accesso ai dati scientifici e di osservazione della terra, istruzione e formazione, telemedicina, istituzione del centro regionale per l'osservazione della terra. Gli protocolli attuativi entreranno in vigore contestualmente all'entrata in vigore dell'Accordo.
Articolo IV: disciplina l'istituzione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio congiunto dei ministri, organo responsabile per gli indirizzi di politica strategica riguardanti la Base e le rimanenti aree di cooperazione. Vengono, altresì, designati gli Enti responsabili per l'attuazione dell'Accordo, rispettivamente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per parte italiana ed il Ministro con responsabilità per la difesa per parte keniana.
Articolo V: disciplina l'istituzione, le competenze ed il funzionamento del Comitato direttivo congiunto, per facilitare l'attuazione del presente Accordo. Italia e Kenya si alterneranno alla Presidenza.
Articolo VI: disciplina l'istituzione, le competenze ed il funzionamento dell'Organo di gestione congiunto della Base.
Articolo VII: regolamenta la gestione della Base, affidata ad un Direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI. Il suddetto funzionario sarà responsabile, tra l'altro, della gestione quotidiana delle attività della Base e della sua sicurezza. Viene istituita altresì la posizione di Vice-Direttore, che sarà nominato dal Kenya. Il Governo italiano, tramite l'ASI e di concerto con l'Organo di gestione, potrà assumere o distaccare personale tecnico presso la Base. Analogamente, il Governo keniano potrà distaccare personale tecnico, previo accordo tra le parti. Il personale con profilo non tecnico sarà reclutato tra la popolazione locale opportunamente selezionata.
Articolo VIII: definisce le prerogative ed obblighi del Governo italiano, che si impegna tra l'altro a: avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e promuovere progetti di sviluppo nell'area di Ngomeni (Contea di Kilifili) dove è ubicata la Base. In particolare, tramite l'Agenzia spaziale italiana:il Governo italiano nominerà il Direttore della Base, il personale di cui all'articolo VII dell'Accordo e i rappresentanti italiani negli organi di Governo (Consiglio, Comitati e Board); sosterrà i costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base; contribuirà ai costi di istituzione e funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra; corrisponderà al Kenya la somma annuale di 250.000 USD per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base, con un incremento quinquennale di 50.000 USD e compensazioni aggiuntive nel caso di ulteriori acquisizioni di terreni; verserà alla controparte il 50 per cento dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base; raccoglierà da Terzi e verserà al Kenya una quota annuale pari a 50.000 USD per l'utilizzo della Base, quota soggetta a revisione ogni cinque anni; richiederà al Governo keniano, fornendo le necessarie informazioni tecniche, la concessione delle radio frequenze; sottoporrà al Governo del Kenya e all'aviazione civile tutte le informazioni relative ad attività di lanci orbitali e suborbitali pianificati con un anticipo di almeno sessanta giorni; fornirà alla controparte dati sul personale non keniano, impiegato presso la Base, e su tutte le attrezzature destinate alla Base, prima del loro arrivo in Kenya e, su base annuale, sullo stato di avanzamento delle attività.
Articolo IX: definisce le prerogative e gli obblighi del Governo keniano, che si impegna tra l'altro a: nominare un Vice-Direttore della Base, il personale keniano da distaccare alla Base, in conformità all'articolo VII, e i rappresentanti keniani negli organi di Governo (Consiglio, Comitati e Board); assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della Base, nonché la protezione di beni e delle persone che ivi si trovano; fornire l'autorizzazione al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali; valutare per l'approvazione l'utilizzo di tutte le attrezzature destinate ad essere utilizzate presso la Base; favorire il leasing o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi per l'espansione della Base; individuare, di concerto con la controparte, progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi; facilitare il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad importazione, esportazione, trasporto, installazione ed utilizzo delle attrezzature da installare presso la Base; facilitare il rilascio di visti e permessi di lavoro a personale non keniano impiegato presso la Base; autorizzare i Protocolli per l'utilizzo della Base da parte di Terzi; fornire al Governo italiano aggiornamenti, con periodicità annuale, sulle attività di cooperazione oggetto dell'Accordo, da sottoporre al Comitato di Gestione congiunta della Base.
Articolo X: regolamenta l'utilizzo della Base da parte di Terzi, che dovrà essere analizzato e raccomandato da parte del Joint Management Board di cui all'articolo VI e dal Joint Steering Commitee di cui all'articolo V, ed approvato da parte del Governo del Kenya.
Articolo XI: è relativo alle responsabilità e regolamenta il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, esso sarà a carico del Governo italiano sempreché non ci si trovi in presenza di colpa grave, atto o omissione intenzionale della controparte. A questo proposito l'Italia è tenuta, attraverso l'ASI, a stipulare opportune polizze assicurative con compagnie riconosciute dalle autorità locali.
Articolo XII: attesta la prerogativa del Governo keniano a condurre, tramite personale esplicitamente autorizzato, tutte le verifiche ed ispezioni ritenute necessarie al fine di assicurare la conformità del funzionamento della Base con le disposizioni dell'Accordo.
Articolo XIII: è relativo alle misure di riservatezza e assoggetta il trattamento delle informazioni scambiate od originate nell'ambito di applicazione dell'Accordo alle regolamentazioni in materia di entrambe le Parti.
Articolo XIV: stabilisce i criteri adottati dalle Parti per la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. In caso di impossibilità a risolvere la disputa da parte degli Organi preposti o tra i due Governi, si applicherà l'arbitrato internazionale.
Articolo XV: relativo al Conferimento di beni dispone che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo del 1995, alla scadenza od in caso di risoluzione del presente Accordo, ovvero in un periodo formalmente concordato in seno al Consiglio, la proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la Base venga trasferita al Governo della Repubblica del Kenya. Ala scadenza dell'Accordo, le Parti potranno accordarsi sull'utilizzo congiunto della Base. Il Governo italiano conserverà la proprietà dei beni e delle attrezzature nel corso della validità dell'Accordo, mentre il terreno resterà di proprietà del Governo keniano, che non potrà assoggettare i beni della Base ad alcuna forma di sequestro o requisizione.
Articolo XVI: in materia di legislazione applicabile o di riferimento, prevede che tutte le attività connesse al funzionamento della Base vengano regolate in conformità con le leggi keniane. Inoltre, l'esecuzione dell'Accordo dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti, in particolare, per l'Italia, quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
Articolo XVII: stabilisce i criteri adottati dalle Parti in caso di modifiche e revisioni dell'Accordo, nonché la tempistica per la conduzione di un esame di medio periodo sul funzionamento e grado di attuazione dell'Accordo.
Articolo XVIII: disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata, che sarà pari a quindici anni, rinnovabile per lo stesso periodo e le modalità di denuncia e cessazione.
Le disposizioni finali prevedono la stesura nelle versioni linguistiche, inglese ed italiana, ugualmente facenti fede; in caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo inglese.

L'Accordo è corredato da un Allegato che aggiorna il precedente e da cinque protocolli attuativi dedicati a:

  • istituzione di un centro regionale per l'osservazione della terra: prevede una collaborazione volta all'istituzione di un Centro suddiviso in due segmenti operativi, uno all'interno del Broglio Space Centre(BSC) e un altro, analogo, a Nairobi o in altra sede designata. La collaborazione permetterà di incrementare le potenzialità tecniche del BSC nel settore e, più in generale, consentirà al Kenya di usufruirne insieme all'ASI, di assumere un ruolo di leadeship nella cooperazione più allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, conferendo al Protocollo attuattivo eventuali ricadute strategiche regionali di carattere scientifico, applicativo e programmatico.
  • supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana: prevede una collaborazione tra l'ASI e il Ministero della difesa keniano relativamente al supporto per l'istituzione dell'Agenzia spaziale keniana e per il suo avvio.
  • telemedicina: prevede l'assistenza da parte dell'ASI nel supportare la promozione e il sostegno alla ricerca nel campo della telemedicina e delle sue applicazioni in territorio keniano, soprattutto ove i servizi di supporto medico sono meno presenti, partendo dall'utilizzo del Broglio Space Centre come nodo di coordinamento. L'ASI, per lo svolgimento di tale attività, potrà essere supportata da istituzioni universitarie e ospedaliere italiane, nella misura in cui sarà ritenuto necessario. Per le sue alte ricadute sociali, il Protocollo rappresenta uno degli elementi salienti della collaborazione tra Italia e Kenya.
  • accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici: prevede una collaborazione ad ampio spettro nel settore dell'osservazione della Terra e dell'utilizzo di dati di missioni spaziali scientifiche. Le attività costituiscono un importante trasferimento di know how e svolgono una funzione di traino per l'innovazione tecnologica con importanti implicazioni e ricadute in vari campi, inclusa la sicurezza della regione.
  • istruzione e formazione: prevede l'assistenza da parte dell'ASI nel supportare le attività di istruzione e di formazione di studenti e personale tecnico keniani presso le istituzioni italiane nelle aree tematiche relative all'ingegneria e alla tecnologia aerospaziali, all'osservazione della Terra, alle scienze, alla politica e al diritto spaziali, alla telemedicina e alle telecomunicazioni.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge,  in commento,si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di di esecuzione della Convenzione. 

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalle legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, che riprende i contenuti di un analogo disegno di legge (A.C. 4717), presentato nella pregressa legislatura, è stato approvato dal Senato il 12 giugno scorso. Esso è corredato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica nella quale si precisa che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo e quantificati in euro 800.300 annui, l'Agenzia spaziale italiana farà fronte nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa e da una Dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. 

Un progetto di legge, d'iniziativa della deputata Quartapelle Procopio, di analogo contenuto, è stato presentato alla Camera il 6 agosto 2018.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.