Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Decisione 2018/994 del Consiglio dell'UE che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: /17
Data: 07/12/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali, XIV Unione Europea

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto7 dicembre 2018

marzo 2018


 


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Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

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I N D I C E

 

Schede di lettura.. 7

la decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto.. 9

Introduzione. 9

Contenuto della decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE. 11

Esame presso gli altri Parlamenti nazionali 12

Il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: la disciplina vigente. 12

1. Le norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo. 12

2. Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 14

3. Le circoscrizioni elettorali 15

4. La data di svolgimento delle elezioni 16

5. L’elettorato attivo. 17

6. L’elettorato passivo. 18

7. Le modalità di presentazione delle liste e delle candidature. 18

8. Le modalità di espressione del voto. 20

9. La ripartizione dei seggi 20

Il sistema per l’elezione dei membri del Parlamento europeo: elementi di diritto comparato. 27

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede di lettura

 


 

la decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto

 

Introduzione

Il Consiglio dell’UE ha adottato, il 13 luglio 2018, la decisione (UE, Euratom) 2018/994 che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976.

La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 16 luglio 2018.

L’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio è entrato in vigore il 1° luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002.

La decisione (UE, Euratom) 2018/994 è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali ed entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica.

La decisione è stata adottata sulla base dell’articolo 223, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo elabori un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Si ricorda che le prossime elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno tra il 23 e il 26 maggio 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati la decisione (UE, Euratom) 2018/994 il 29 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La richiamata disposizione prevede che nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

Nel trasmettere l’atto in oggetto il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha dunque allegato una nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell’interno con cui si evidenzia che l’adempimento delle procedure interne negli Stati membri è necessario per l’entrata in vigore della decisione 2018/994 e che la decisione in questione non necessita di interventi normativi di adeguamento dell’ordinamento italiano, essendo tali previsioni già rinvenibili nella vigente normativa italiana (è allegata alla Nota una tabella di concordanza).

 

Si ricorda, inoltre che in materia di composizione del Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE ha, inoltre, adottato il 28 giugno 2018 la decisione (UE) 2018/937 che stabilisce l’attribuzione dei seggi al Parlamento europeo, in vista del recesso del Regno Unito dall’UE che si dovrebbe completare entro il 29 marzo 2019.

La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 2 luglio 2018 ed è entrata direttamente in vigore il 3 luglio 2018 (per la sua entrata in vigore non era prevista approvazione da parte degli Stati Membri).

In base a tale decisione il numero dei seggi spettanti all’Italia a partire dalla legislatura 2019-2024 sarà 76 (rispetto a 73 seggi attuali).

La decisione (UE) 2018/937 prevede tuttavia che, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno rimanga quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo - che ha stabilito la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019 - fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sia divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito dalla decisione (UE) 2018/937.

 

 

 

 

Contenuto della decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE

La decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, EURATOM del Consiglio del 20 settembre 1976, introducendo le seguenti disposizioni:

·    previsione che i membri del Parlamento europeo siano eletti come rappresentanti dei cittadini dell’Unione, in conformità all’art. 14 del Trattato sull’Unione europea come modificato dal Trattato di Lisbona, (nuovo art. 1 dell’atto elettorale).

Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, il Trattato sull’Unione europea prevedeva che il Parlamento europeo fosse composto da “rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità”;

·    obbligo, negli Stati in cui si utilizza lo scritinio di lista, di prevedere una soglia minima obbligatoria per l’attribuzione dei seggi tra il 2% e il 5% per le circoscrizioni con più di 35 seggi, compresi gli Stati membri Stato con collegio unico nazionale (nuovo art. 3 dell’Atto elettorale), ferma restando la facoltà, già prevista nell’Atto elettorale vigente, di stabilire una soglia minima non superiore al 5% per l’attribuzione dei seggi[1];

·    durata non inferiore alle tre settimane antecedenti alla data fissata dallo Stato membro interessato per il voto del termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, ove sia previsto un termine dalla normativa nazionale (nuovo art. 3 bis dell’atto elettorale);

·    facoltà per gli Stati membri di consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato (nuovo art. 3 ter dell’atto elettorale);

·    facoltà per gli Stati membri di prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile (nuovo art. 4-bis dell’atto elettorale);

·    obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che il doppio voto (ossia il caso di un cittadino europeo voti in più di uno Stato membro dell’UE) alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (nuovo art. 9 dell’atto elettorale);

·    facoltà per gli Stati membri, conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, di adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in Paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo (nuovo art. 9-bis dell’atto elettorale);

·    obbligo per ciascuno Stato membro di designare un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, la sopracitata autorità inizia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini (nuovo art. 9 ter dell’atto elettorale).

La Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, ha stabilito le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Esame presso gli altri Parlamenti nazionali

L’articolo 2 della decisione 2018/994 del Consiglio dell’UE prevede che gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio dell’UE l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie relative all’approvazione della suddetta decisione.

Al 7 dicembre 2018 hanno proceduto a tale notifica i seguenti Stati membri: Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca e Ungheria.

 

Il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: la disciplina vigente

1. Le norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo

La principale fonte normativa riguardante l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo è costituita – a livello di Unione europea - dall’Atto del 20 settembre 1976 (Atto di Bruxelles) che ha sancito, tra gli altri, l’elezione diretta del Parlamento europeo.

L’Atto fissa alcuni princìpi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

L’Atto dispone in particolare che:

·    in tutti gli Stati membri l’elezione deve avere luogo durante un medesimo periodo, con inizio il giovedì mattina e termine la domenica successiva; tale periodo deve essere lo stesso per tutte le elezioni successive;

·    i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni;

·    la carica di rappresentante al Parlamento europeo è compatibile con quella di membro del parlamento di uno Stato membro (tale compatibilità è venuta meno con la decisione del 2002), mentre sono fissate alcune incompatibilità sia nell'ambito delle Comunità europee, sia in ambito nazionale. Ulteriori cause di incompatibilità sono disposte dai singoli Stati membri.

L’Atto di Bruxelles è stato modificato dalla decisione 2002/772/CE Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002.

Le principali innovazioni introdotte da tale decisione ai principi comuni per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo sono le seguenti:

·    elezione di tipo proporzionale;

·    possibilità di fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi);

·    possibilità di fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale;

·    incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale (a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004);

·    disciplina della vacanza dei seggi.

Fatte salve le disposizioni contenute nella decisione, la procedura elettorale è disciplinata in ciascun Stato membro dalle disposizioni nazionali, che nel tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

In Italia il sistema elettorale è stato definito dalla L. 18/1979, e integrato dal D.L. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 483/1994, che contiene norme attuative della direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 (Direttiva 93/109/CE) relativa alle modalità d’esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità.

Con la L. 78/2004 sono state recepite le norme precettive[2] recate dalla citata decisione 2002/772 non presenti nel nostro ordinamento ed è stata introdotta, in particolare, l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Parlamento nazionale. Inoltre, la L. 90/2004, novellando anch’essa la L. 18/1979, ha innovato in diverse parti la disciplina dell’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, individuando ulteriori incompatibilità tra il mandato europeo e alcune cariche elettive territoriali (consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e modificando le norme per la sottoscrizione delle liste di candidati e per l’espressione delle preferenze.

Successivamente, la L. 10/2009 ha introdotto una soglia di sbarramento pari al 4% per concorrere all’assegnazione dei seggi e la legge 65/2014 ha previsto norme per la rappresentanza di genere.La

La soglia di sbarramento del 4% ha superato scrutinio di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale - con decisione (la  cui motivazione non è stata ancora pubblicata) assunta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018 - ha giudicato infatti non fondate le questioni di costituzionalità (sollevate dal Consiglio di Stato, con riferimento ai principi democratico, di ragionevolezza, di eguaglianza del voto) delle disposizioni della legge n. 18 del 1979 (come introdotte dalla legge n. 10 del 2009) che limitano l’accesso alla distribuzione dei seggi ai partiti che hanno ottenuto a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi.

La Corte ha ritenuto, secondo quanto risulta dal comunicato stampa, che la previsione di questa limitazione non sia manifestamente irragionevole e rientri pertanto nella discrezionalità del legislatore.

2. Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

La composizione del Parlamento europeo è fissata dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007. L’art. 14, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, dispone che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell’Unione in numero non superiore a 750, più il Presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La distribuzione dei seggi tra gli Stati non è fissata dal Trattato, ma è rimessa a una decisione del Consiglio europeo adottata all’unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione.

Il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 ha formalmente adottato la decisione, approvata dal Parlamento europeo il 12 giugno 2013, recante la nuova ripartizione dei seggi, dopo l’ingresso della Croazia, tra i 28 paesi dell'Unione europea a partire dalle elezioni europee del 2014. Il numero dei seggi attribuiti all’Italia è 73.

Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dopo le elezioni europee del giugno di quell’anno, e pertanto il limite di 751 membri è entrato in vigore in occasione delle elezioni europee del 2014.

Nella Nota trasmessa alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta viene altresì richiamata la decisione (UE) 2018/937 che disciplina la composizione del Parlamento europeo stabilendo l'attribuzione dei seggi tenuto conto del recesso del Regno Unito anche nel caso in cui non sia giuridicamente efficace all'inizio della prossima legislatura. Da un punto di vista tecnico, nella Nota si evidenzia che le decisioni in argomento non ·necessitano, ai fini dell'organizzazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, di norme di adeguamento interno, atteso che le disposizioni ivi previste sono già rinvenibili nell'attuale normativa. Tanto vale anche nell'ipotesi in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all’inizio della legislatura 2019-2024. Infatti, anche l’individuazione degli eventuali 3 seggi supplementari di parlamentare europeo spettanti all’Italia - risultanti dalla differenza tra i 76 previsti dall'art. 3, par. l, della decisione 2018/937 e i 73 che, nella suddetta ipotesi, si insedierebbero immediatamente ai sensi del medesimo art. 3, par. 2 – risulta dalle vigenti disposizioni in materia di assegnazione dei seggi (v. infra).

 

3. Le circoscrizioni elettorali

I membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale. A tale scopo, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (indicate nella Tabella A della L. 18/1979) di dimensione sovra regionale.

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata – ai sensi dell’articolo 2 della L. 18/1979 - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’ISTAT, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. “La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

Le due tabelle che seguono  espongono, la prima, il riparto dei seggi effettuato nel 2014 sulla base di 73 seggi, la seconda, invece, come dovrebbero essere ripartiti  i 76 seggi assegnati all'Italia (sempre sulla base del censimento della popolazione 2011) per effetto della decisione (UE) 2018/937 tenuto conto del recesso del Regno Unito.

 

 

I.                 ITALIA NORD OCCIDENTALE: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia;

II.                ITALIA NORD-ORIENTALE: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

III.              ITALIA CENTRALE: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

IV.          ITALIA MERIDIONALE: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

V.           ITALIA INSULARE: Sardegna, Sicilia.

 

4. La data di svolgimento delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell’ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (artt. 9 e 10 dell’Atto di Bruxelles).

Il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea del 22 maggio 2018 ha fissato la data delle prossime elezioni che si svolgeranno nel periodo dal 23 al 26 maggio 2019.

I comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione (art. 7, commi primo e secondo, della legge n. 18 del 1979).

5. L’elettorato attivo

Il diritto di voto può essere esercitato dai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni nel territorio nazionale e risultino iscritti nelle liste elettorali (art. 3, primo comma, della L. 18/1979).

Possono inoltre votare per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni, una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l’iscrizione nella apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (art. 3, secondo comma, della L. 18/1979).

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l’altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l’assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo (art. 2, comma 2, del D.L. 408/1994).

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo ivi presentatisi. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (art. 3, comma 1, del D.L. 408/1994).

Quest’ultima facoltà è prevista anche per gli elettori italiani (e per i loro familiari conviventi) comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell’Unione. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all’estero entro l’80° giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell’interno (art. 3, comma 3, del D.L. 408/1994).

Secondo quanto prescritto dall’art. 49 della legge n. 18/79, come modificato dalla legge 78/2004, chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto sia per l'elezione dei membri spettanti all'Italia, sia per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro dell’UE, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 52 a euro 258.

6. L’elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono eleggibili alla stessa carica quali rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni nazionali (art. 4, commi primo e secondo, della L. 18/1979).

I candidati dei Paesi membri dell’UE diversi dall’Italia devono presentare alla corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell’Unione (art. 2, comma 6, del D.L. 408/1994).

7. Le modalità di presentazione delle liste e delle candidature

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del 49° giorno e non oltre le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione (art. 11 legge 18/1979).

In particolare, l’art. 14 del TU Camera (DPR 361/1957) prevede che i partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata per ogni circoscrizione fra le ore 8 del 40° giorno e le ore 20 del 39° giorno antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della Corte d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale (art. 12, primo comma, della L. 18/1979).

Ciascuna lista deve essere presentata dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, allo scopo designati all’atto del deposito del contrassegno di lista, con una apposita dichiarazione sottoscritta da almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione (art. 12, secondo e terzo comma, della L. 18/1979).

Le sottoscrizioni non sono richieste (art. 12, quarto comma, della L. 18/1979) per:

·    i partiti e i gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima elezione politica nazionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;

·    i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo;

·    i partiti o gruppi politici che, nell’ultima elezione della Camera dei deputati, abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi nella quota proporzionale anche quando non abbiano ottenuto alcun seggio, purché a tali liste si sia collegato, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale;

·    le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall’onere di sottoscrizione delle candidature[3].

Per i partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, è prevista la possibilità di collegarsi con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico che risulti presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art. 12, nono comma, della L. 18/1979).

Ciascuna lista deve essere composta di un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione (art. 12, ottavo comma, della L. 18/1979).

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (art. 12, settimo comma, della L. 18/1979).

Nessun candidato può comunque essere compreso in liste aventi contrassegni diversi (art. 12, sesto comma, della L. 18/1979).

La legge 22 aprile 2014 n. 65 sulla rappresentanza di genere per le elezioni europee ha introdotto disposizioni finalizzate ad assicurare l’equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali. La legge prevede che all’atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all’unità e che i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso (art. 1, comma 2, lett. a).

8. Le modalità di espressione del voto

L’elettore ha a disposizione una sola scheda, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse. L’ordine dei contrassegni è quello stabilito mediante sorteggio dall’ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/1979, art. 15).

Ogni elettore può esprimere non più di 3 preferenze. Per i candidati di una lista di minoranza linguistica collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni (ai sensi dell’art. 12, nono comma) può essere espressa una sola preferenza (L. 18/1979, art. 14).

La L. 65/2014 sulla rappresentanza di genere per le elezioni europee ha stabilito che nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza (art. 1, comma 2, lett. c) e comma 3).

Gli elettori votano dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per la votazione (L. 147/2013, art. 1, comma 399).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio (L. 18/1979, art. 16, terzo comma).

9. La ripartizione dei seggi

L’Atto di Bruxelles fissa alcuni principi comuni sull’elezione dei membri del Parlamento europeo, tra i quali un’opzione a favore del “carattere proporzionale del voto”, e rimette alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

L’Italia ha adottato un sistema elettorale proporzionale accompagnato (dal 2009) da una soglia di sbarramento pari al 4%.

I seggi sono attribuiti a liste di candidati presentate nelle cinque circoscrizioni, con riparto dei seggi in sede di Collegio unico nazionale.

L’elettore può votare soltanto per una delle liste presentate nella circoscrizione e può esprimere la propria preferenza per uno o più candidati; il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a tre.

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Il procedimento per l’assegnazione dei seggi è il seguente (art. 21 della L. 18/1979):

·    si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni;

·    si individuano le liste che hanno conseguito a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi;

·    si sommano quindi le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale;

·    il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente;

·    i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l’ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell’attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale pieno.

In relazione alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, la legge n. 18 del 1979 stabilisce dunque che, per ciascuna lista, i seggi siano ripartiti nelle circoscrizioni sulla base del quoziente elettorale di lista con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Questo metodo, applicato fino alle elezioni europee del 2009, prescindendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in proporzione alla popolazione (determinato con D.P.R.) ha portato, in tutte le elezioni precedenti a quella del 2014, ad uno ‘slittamento’ di seggi dalle circoscrizioni meno popolose (e con più astensionismo) a quelle più popolose del centro nord.

In prossimità delle elezioni europee del 2014, alla luce di pronunce giurisprudenziali nel frattempo intercorse (v. infra paragrafo L’evoluzione normativa e giurisprudenziale), il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dell’interno, si è espresso sulla norma da applicare per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni.

Nelle elezioni europee del 2014, su indicazione del Consiglio di Stato, è stata pertanto applicata la normativa prevista dal Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 9, allora vigente). Tale sistema è basato sul quoziente di attribuzione circoscrizionale e consiste, in estrema sintesi, nell’attribuire i seggi alle liste nelle circoscrizioni sempre in proporzione ai voti ottenuti, ma rapportati alla grandezza delle circoscrizioni stesse, in termini di seggi.

In Consiglio di Stato ha infatti ritenuto applicabile, in virtù del generale rinvio al testo unico per le elezioni alla Camera espresso nell'art. 51 della legge n. 18 del 1979, le disposizioni del suddetto testo unico sul riparto dei seggi nelle circoscrizioni, nella parte in cui contengono meccanismi volti a evitare “slittamenti” di seggi da una circoscrizione all'altra in ossequio al principio generale di rappresentatività dei territori in materia elettorale, espresso dall'art. 57 della Costituzione.

I seggi attribuiti nelle cinque circoscrizioni sono stati, nel 2014, in numero uguale ai seggi assegnati sulla base della ripartizione in proporzione alla popolazione, senza “slittamenti” tra circoscrizioni.

Sono proclamati eletti, nell’ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge, come già accennato, prevede che le liste di candidati presentate da partiti o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un’altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art. 12, comma nono, della L. 18/1979).

Per l’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell’ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un’unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l’ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (art. 22, commi secondo e terzo, della L. 18/1979).

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell’Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall’Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto (art. 41 della L. 18/1979).

 

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul riparto dei seggi nelle circoscrizioni nella legge per l’elezione al Parlamento europeo

Sulla questione che attiene alla disciplina applicabile per definire la procedura di riparto dei seggi tra le circoscrizioni per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo – questione che si riverbera anche sulla disciplina normativa applicabile, per il riparto dei seggi tra le circoscrizioni, nelle prossime elezioni dei membri dell’Italia al Parlamento europeo - giova ripercorrere nel dettaglio l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni.

L'art. 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) prevede che l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna delle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il collegio unico nazionale, "è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi si effettua "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti". Tale formulazione, introdotta dall'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, ha dunque previsto per la ripartizione degli stessi un criterio di "proporzionalità territoriale", attinente al rapporto tra cittadini residenti e il numero degli eletti per ciascuna circoscrizione.

Tale criterio si aggiunge a quello di "proporzionalità politica" per l'assegnazione dei seggi a livello nazionale tra le liste concorrenti, previsto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1979, e dai successivi artt. 21 e 22 che disciplinano anche l'assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni. Come ricordato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 4748 del 2013, infatti, “l'ordinamento dell’Unione europea, in attesa dell'approvazione di una procedura uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, consente, in virtù dell'Atto di Bruxelles, che le discipline dei Paesi dell'UE, purché salvaguardino il carattere di proporzionalità politica del voto, possano prevedere la ripartizione del territorio nazionale in più circoscrizioni elettorali”.

Nel 2011, tenuto conto del criterio di proporzionalità territoriale introdotto dal citato art. 1 della legge n. 61/1984, il Consiglio di Stato, con sentenza della V Sezione, 13 maggio 2011 n. 2886, ha accolto il ricorso in appello di un candidato alle elezioni 2009 dei membri dei Parlamento europeo, presentatosi nella circoscrizione territoriale meridionale e non eletto per effetto del cosiddetto "slittamento" di alcuni seggi dalle circoscrizioni con minor affluenza (in genere le due dell'Italia Meridionale e dell'Italia Insulare) alle tre solitamente con percentuale di votanti maggiore (Italia Nord-Ovest, Nord-Est e Centrale).

Nella suddetta pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che la disciplina della distribuzione dei seggi, nella parte prevista dall'art. 21, primo comma, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), non sia più applicabile, in quanto - non prevedendo meccanismi che "chiudono" il riparto del seggi nell'ambito della circoscrizione di relativa assegnazione – “risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dalla legge 9 aprile 1984, a 61 che, modificando l'art. 2 della legge n. 18 del 1979, ha previsto un numero predeterminato di seggi da assegnare ad ogni circoscrizione in base alla popolazione; al contempo, con la legge n. 61 del 1984, il legislatore non ha introdotto alcuna disposizione per garantire che, in applicazione del criterio di rappresentanza territoriale, a ciascuna circoscrizione sia assegnato il numero di seggi predeterminato, tant'è che si sono continuati a verificare sistematici slittamenti: nel 1994 hanno cambiato circoscrizione complessivamente 7 seggi su 87 assegnati all'Italia; nel 1999, 4 su 87; nel 2004, 4 su 78; nel 2009, 5 su 72”.

Il Consiglio di Stato, dunque, con un'interpretazione, da una parte, abrogativa della disposizione di cui al primo comma, numero 3, del citato articolo 21, ha ritenuto, dall’altra parte, applicabile, in virtù del generale rinvio al testo unico per le elezioni alla Camera espresso nell'art. 51 della legge n. 18 del 1979, le disposizioni del suddetto testo unico sul riparto dei seggi nelle circoscrizioni, nella parte in cui contengono meccanismi volti a evitare slittamenti di seggi da una circoscrizione all'altra e, quindi, effetti distorsivi nei confronti del principio della rappresentanza territoriale.

A seguito di “detta pronuncia giurisdizionale ed al fine di prevenire ulteriore contenzioso” il Ministero dell’interno – prima dello svolgimento delle elezioni al Parlamento europeo del 2014 – ha chiesto al Consiglio di Stato se ci si dovesse attenere, per l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, alla disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, n. 8, del d.P.R. n. 361 del 1957 (TU Camera) - in forza dell'abrogazione tacita dell'art. 21, primo comma, n. 3, della legge n. 18 del 1979 - oppure se, in mancanza di un'espressa modifica normativa in tal senso, si dovessero continuare ad applicare, in materia di riparto dei seggi per le elezioni europee, le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 3, nella sua attuale formulazione.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 4747/13 del 5 dicembre 2013 ha concluso per l'applicabilità dell’art. 83 del TU Camera alle elezioni dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia, richiamando altresì la giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, la pronuncia n. 271 del 2010, dove la Corte, pur osservando che spetta al legislatore la scelta dei possibili sistemi volti a contemperare il principio di proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale, ha implicitamente convenuto che la disciplina prevista per la Camera dei deputati dall’art. 83 TU Camera è in grado di ridurre l'effetto di slittamento dei seggi da una circoscrizione all'altra. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infatti tale interpretazione conforme al principio generale di rappresentatività dei territori in materia elettorale, espresso dall'art. 57 della Costituzione, che fa espresso riferimento alla consistenza della popolazione residente, e non in contrasto con l'ordinamento UE che richiede la salvaguardia del carattere di proporzionalità politica del voto.

Nelle argomentazioni rappresentate nel parere, il Consiglio di Stato ha evidenziato, in particolare, come la questione nasca dalla circostanza per cui, come già detto, la riforma dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 non è stata seguita dalla revisione delle disposizioni contenute dall'art. 21 della stessa legge, il quale disciplina nel dettaglio l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi, quale riflesso della proporzionalità politica, e non prevede meccanismi che consentano la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna.

Ha quindi ritenuto di aderire alla soluzione, applicata dal giudice amministrativo con la citata sentenza n. 286 del 2011, che ha risolto il rapporto tra le norme considerate, ricorrendo al criterio cronologico e a quello dell'abrogazione per incompatibilità.

Si ricorda infine che l’art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957 (TU Camera), applicato, come si è detto, alla procedura di attribuzione dei seggi tra le circoscrizioni per le elezioni per i membri italiani del Parlamento europeo in virtù della suesposta giurisprudenza amministrativa, è stato oggetto di modifica, da ultimo, da parte della legge n. 165/2017.

La distribuzione nelle single circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste ed alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento ai fini del riparto proporzionale è infatti attualmente disciplinata dal nuovo art. 83, comma 1, lett. h).

Rispetto al precedente testo - che era stato introdotto dalla legge n. 270/2005 - le modifiche nella procedura di riparto sono, da una parte, connesse al fatto che in precedenza l’attribuzione di un premio di maggioranza rendeva necessario basarsi sulla determinazione, per ogni lista, di un indice proporzionale e, dall’altra parte, sono correlate all’attuazione del principio in base al quale la lista ‘eccedentaria’ cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie. Tale ultima previsione, in particolare, è stata introdotta al fine di ridurre quanto più possibile la necessità di attribuire, in altra circoscrizione, il seggio assegnato in eccesso alla lista deficitaria e di evitare quindi slittamenti di seggi tra circoscrizioni nel rispetto dell’art. 56 Cost.

Si ricorda infine che su tale ultima previsione - introdotta dalla legge n. 52/2015 e ripresa nella legge n. 165/2107 -  ha avuto modo anche di esprimersi la Corte costituzionale nella sentenza n. 35/2017.

Un’ulteriore modifica rispetto alla legge n. 270 del 2005, per quanto attiene al riparto dei seggi, ha riguardato la previsione espressa dell’esclusione dalle operazioni successive di assegnazione dei seggi con i resti la lista o coalizione che ha già ottenuto tutti i seggi spettanti (così come determinati a livello nazionale) attraverso la procedura della ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni sulla base dei quozienti interi, sempre al fine di evitare disallineamenti o “spostamenti” nel relativo calcolo.

 


 

Il sistema per l’elezione dei membri del Parlamento europeo:
elementi di diritto comparato

La presente tabella è stata elaborata sulla base delle risposte pervenute tramite il circuito European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), e descrivono la situazione vigente al momento della pubblicazione del presente dossier.

 

Paese

Circoscrizioni

Preferenze

Soglia di sbarramento

Sottoscrizioni per candidature

Sistema di attribuzione dei seggi

Austria

Unica

4%

Sottoscrizioni

d’Hondt

Finlandia

Unica

No

No

d’Hondt

Francia

Unica

No

5%

No

 

d’Hondt

Germania

Unica1

No

 

No

Sottoscrizioni2

Sainte Laguë

Irlanda

3

No

Sottoscrizioni o deposito pecuniario3

Voto singolo trasferibile

Lettonia

Unica

4

5%

No5

Sainte-Laguë

Lituania

Unica

5%

Sottoscrizioni

Quoziente di Hare

Polonia

13

No

5%

Sottoscrizioni

d’Hondt

Regno Unito (eccetto Irlanda del Nord)

12

No

No

No (solo deposito pecuniario)

d’Hondt

Rep. Ceca

Unica

5%

n.d.

d’Hondt

Slovacchia

Unica

6

5%

No (solo deposito pecuniario)

Quoziente Hagenbach-Bischoff

Slovenia

Unica

7

No

Sottoscrizioni

d’Hondt

Spagna

Unica

No

No

Sottoscrizioni

d’Hondt

Svezia

Unica

4%

No

Sainte-Laguë

 

1 L’intero territorio federale costituisce un'unica circoscrizione. I singoli partiti hanno la facoltà di presentare un'unica lista a livello federale oppure una lista in ogni singolo Lander. Nel secondo caso, dopo che i seggi sono stati distribuiti a livello nazionale tra i vari partiti (quozienti interi e più alti resti, quoziente di Sainte-Laguë) i seggi spettanti ad ogni partito sono distribuiti con lo stesso metodo a livello locale.

2 Le sottoscrizioni non sono necessarie per i partiti che hanno l’appoggio di almeno 5 parlamentari, europarlamentari o componenti di un Land.

3 Solo per i candidati che non presentano il certificato di appartenenza politica ad un partito.

4 Ogni elettore dispone di una preferenza, essa può essere positiva oppure negativa. Le preferenze di un candidato sono date dalla somma delle preferenze positive a cui sono sottratte quelle negative.

5 È sufficiente che le candidature siano presentate da un partito con almeno 500 iscritti.

6 Due preferenze per elettore, le preferenze sono rilevanti per l’elezione solo se un candidato ottiene un numero di preferenze superiori al 3% dei voti ottenuti dal suo partito. Se un partito elegge un numero di parlamentari maggiore del numero dei candidati con un numero di preferenze superiore al 3% dei voti, i seggi restanti sono assegnati in ordine di lista.

7 Ogni elettore può esprimere una singola preferenza per un candidato della lista che intende votare. All’interno di una determinata lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto più preferenze, purché le preferenze così ottenute siano superiori al quoziente ottenuto dividendo i voti della lista per il doppio dei candidati della lista stessa. In caso contrario i parlamentari sono eletti seguendo l’ordine di lista.

 

Nel metodo d’Hondt o metodo del divisore il numero di voti totali di ogni lista viene diviso per unità successive fino al numero dei seggi da assegnare. I seggi sono assegnati alle cifre più elevate che risultano dall’operazione di divisone.

Il Sainte Laguë method detto anche metodo della media più alta è stato definito come una variante del metodo d’Hont e si basa sul principio dell’utilizzo di un divisore applicato iteratamente alle cifre elettorali di ciascuna lista. A mutare è soltanto il divisore applicato interamente alle cifre elettorali rispetto al metodo d’Hont (dove il numero di voti è rapportato al valore x+1 dove x è l’unità incrementata ad ogni divisione) considerato che il valore viene fissato dall’equazione 2x+1.

Il Quoziente di Hare detto anche metodo dei resti più alti si articola in due operazioni. La prima consiste nell’individuazione del quoziente, il quoziente di Hare è dato dal rapporto tra voti espressi e seggi da assegnare. Nel risultato il numero intero corrisponde ai seggi assegnati nella prima fase mentre i decimali vengono accantonati. Nella seconda fase i resti sono presi in considerazione per assegnare i seggi residui a quelli più elevati.

Il metodo del Quoziente Hagenbach-Bischoff è una variante del metodo di Hare nella parte che riguarda il calcolo del quoziente, che in questo caso è calcolato dividendo il totale dei voti per il totale dei seggi aumentato di un’unità.

Nel sistema del voto singolo trasferibile si procede innanzitutto a stabilire la “quota”, ossia il numero minimo di voti necessario per garantire l'elezione di un candidato, solitamente dividendo il numero totale di schede valide per il numero dei seggi aumentati di uno. Vengono eletti, in primo luogo, tutti i candidati che abbia ottenuto un numero di voti pari o superiore alla quota. Se un candidato riceve più della quota, i voti eccedenti vengono trasferiti proporzionalmente ai restanti candidati.

 



[1]   Nessuna delle cinque circoscrizioni italiane ha più di trentacinque seggi. La circoscrizione più popolata (quella dell'Italia nord-occidentale) ha venti seggi (v. la tabella di cui al par. 3). La previsione di cui all'articolo 3 della decisione (UE)2018/937 riguarda solo i seguenti paesi: Germania, Francia e Spagna che hanno un'unica circoscrizione nazionale con più di trentacinque seggi. In Francia è già prevista una soglia di sbarramento del 5 per cento. Pertanto i soli Paesi che dovrebbero adeguare la propria legislazione a questa decisione, sotto questo profilo sono Germania e Spagna.

 

[2]   Le altre disposizioni contenute nella decisione (tutte non precettive) non sono state recepite da questa legge in quanto ritenute già presenti nel nostro ordinamento ovvero in quanto aventi un contenuto meramente programmatico o facoltizzante nei confronti degli Stati membri.

[3]   Si ricorda che per le elezioni politiche (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2) sono esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni: a) i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Limitatamente alle elezioni politiche del 2018 sono stati esonerati dalla raccolta delle firme anche i partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera alla data del 15 aprile 2017 (L. 52/2015, art. 2, comma 36, come modificato dalla L. 165/2017, art. 6, comma 1); b) i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.