Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017
Riferimenti: AC N.1814/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 164
Data: 18/06/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017

18 giugno 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto della proposta di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Lo Scambio di Note tra Governo italiano e la Multinational Force and Observers (MFO) apporta una modifica al comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 968/1982 ed emendato con un Addendum nel 1995.

La modifica è finalizzata ad  incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.

Il comma 2 in commento, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta nel 1995.

La MFO è un'operazione multinazionale che svolge attività di peacekeeping nella penisola del Sinai. Essa trae origine dall'Annesso I al Trattato di pace del 1979 tra Egitto ed Israele, nel quale le parti richiedono alle Nazioni Unite di fornire una forza ed osservatori per sovrintendere all'applicazione del Trattato. Una volta divenuta chiara l'impossibilità di ottenere l'approvazione del Consiglio di Sicurezza allo spiegamento di una forza di peacekeeping delle Nazioni Unite, le parti hanno negoziato nel 1981 un Protocollo aggiuntivo che crea la MFO come "un'alternativa" ("as an alternative") alla prevista forza delle Nazioni Unite.

La MFO, il cui Quartier Generale ha sede a Roma, è composta da personale proveniente da dodici nazioni. Al finanziamento del MFO contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti e alcune Contributing Nations (Corea del Sud, Regno Unito, Svizzera, Germania, Giappone, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Olanda). La MFO è composta da 1700 unità di personale militare e civile

L'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini (75, dopo USA, Colombia e Fiji), con la qualificata partecipazione della Marina Militare che fornisce tre pattugliatori classe Esploratore che costituiscono la Coastal Patrol Unit della MFO (unico contingente Navale del MFO), dispiegati a garanzia della libera navigazione dello stretto di Tiran, con il compito di riportare le violazioni agli accordi di Camp David e al Trattato di pace tra Egitto e Israele. La partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi naturalmente gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Sulla base di uno scambio di lettere del 2007, la partecipazione è di durata indefinita, salvo denuncia unilaterale con un anno di preavviso.

Alla MFO sono assegnati quattro compiti:

1)  pattugliamento e controllo della zona di confine tra Egitto ed Israele;

2)  verifica periodica dell'implementazione delle disposizioni dall'Allegato I al Trattato di Pace, da effettuare non meno di due volte al mese, ove non diversamente concordato tra le parti;

3)  su richiesta di una delle due parti, effettuare verifiche entro 48 ore dalla ricezione;

4)  assicurare la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Tiran.

 

Il fabbisogno finanziario della partecipazione italiana alla missione riferito al 2019 è stimato in 6.392.575 euro, secondo quanto riportato nella Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche ai fini della loro proroga per l'anno 2019 (DOC XXVI, n. 2), allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019, attualmente all'esame delle Camere. 

Il nostro Paese ha inteso accordare la modifica all'Accordo di sede originario per aggiornarne i contenuti all'evoluzione nel frattempo intercorsa e e resa necessaria a seguito del peggioramento delle condizioni di sicurezza della regione del Sinai.


Contenuto della proposta di legge di ratifica

La proposta di legge, d'iniziativa della sen. Pacifico e altri, approvata all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso (A.S. 961), riproduce parzialmente  il testo del disegno di legge A.C. 4609, approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2017 (XVII Legislatura)  ma il cui iter al Senato (A.S. 2978) si è interrotto al temine dell'esame in Commissione esteri in seguito alla conclusione della legislatura.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria dell'onere derivante dal provvedimento, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI (comma1).  Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento originario (A.S. 961) è corredato di relazione illustrativa; nel corso dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere, la Commissione Bilancio del Senato ha chiesto una Relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, che è stata depositata nella seduta della commissione medesima del 5 marzo 2019.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.