Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo con il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della Marina militare degli Stati Uniti Messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018
Riferimenti: AC N.1626/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 155
Data: 05/06/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo con il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della Marina militare degli Stati Uniti Messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018

5 giugno 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'Accordo|Contenuto del disegno di legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'Accordo

L'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, è finalizzato al consolidamento della collaborazione in materia di sicurezza, nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

Va rammentato che il 24 maggio 2012 Italia e Messico, in occasione della III Riunione della Commissione binazionale svoltasi a Roma, hanno firmato una Dichiarazione congiunta di partenariato Strategico, che sancisce l'impegno tra i due Paesi nella cooperazione bilaterale in numerosi ambiti, tra i quali anche quello della sicurezza. In tema di sicurezza e giustizia, in particolare, le Parti hanno confermato l'interesse a rafforzare la collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, un fenomeno di portata globale che rappresenta un pericolo per l'economia, la democrazia, la stabilità e il progresso dell'intera comunità internazionale.

Il 3 marzo 2016, inoltre, è stato siglato un memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana, da una parte, e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani, dall'altra parte, sulla cooperazione nel settore della difesa.

Scopo del documento - che si configura come passaggio propedeutico all'avvio della negoziazione di un vero e proprio accordo governativo di cooperazione nel settore della Difesa tra i due Paesi - è quello di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza. Il memorandum ha posto le basi per la cooperazione nei settori di competenza delle forze terrestri, aeree e marittime e riguarda, tra i vari ambiti di intervento, le operazioni umanitarie e di soccorso, le operazioni di mantenimento della pace, la formazione e l'addestramento.

La cooperazione tra Italia e Messico prevista dall'Accordo del 17 agosto 2018 in esame mira a incrementare le relazioni a livello tecnico-industriale con uno Stato con il quale esistono solidi legami istituzionali e che risulta un attore di rilievo nel panorama politico, economico e tecnologico del continente americano. In particolare, il perfezionamento dell'Accordo consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore anche in direzione dei mercati dei Paesi terzi.

Nella relazione illustrativa si sottolinea, in proposito, che in più occasioni le due componenti della difesa messicana (il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare) hanno mostrato interesse all'acquisizione di materiali militari prodotti dall'industria italiana.
  La relazione evidenzia, altresì, che l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo messicano in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali di armamento stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).

Con riferimento al contenuto, l'Accordo è composto da undici articoli, preceduti da un breve preambolo in cui vengono richiamati i documenti negoziali bilaterali del 2012 e del 2016 sopra ricordati, nonché l'Accordo generale di cooperazione tra Italia e Messico firmato a Roma l'8 luglio 1991 (ratificato dalla legge n. 204/1994).

L'articolo I enuncia gli obiettivi dell'Accordo, dichiarando che esso intende disciplinare la reciproca fornitura di supporto tecnico e amministrativo a iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla normativa internazionale di settore. E' previsto che le Parti individuino le aree di cooperazione allo scopo di realizzare la collaborazione e stabiliscano un dettagliato processo per l'acquisizione e/o la fornitura di attrezzature militari.

L'articolo II, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nel corpo dell'articolato, individua quali strumenti di attuazione dell'Accordo le intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia

L'articolo III individua l'ambito di applicazione della cooperazione bilaterale, basata sui princìpi di reciproco rispetto e interesse e di eguaglianza; è previsto che ciascuna Parte offra sostegno all'altra in ogni fase del processo dell'eventuale acquisizione di materiali e servizi prodotti da un'industria nazionale, dalla specificazione dei requisiti tecnici alle fasi relative alla produzione, comprese le attività di prova e quelle iniziali di qualificazione e certificazione, di aeronavigabilità e di gestione della configurazione dei sistemi eventualmente acquisiti

L'articolo IV elenca le possibili aree di cooperazione tra le Parti, il novero delle quali potrà essere ulteriormente ampliato. Si tratta, in particolare, di sistemi terrestri, sistemi di monitoraggio atmosferico ed oceanico, sistemi di previsione atmosferica e oceanica, aeromobili e sistemi di addestramento a terra, elicotteri, sistemi di difesa aerea, sistemi senza equipaggio, navi ed equipaggiamenti militari, sottomarini, attrezzature per il rilevamento subacqueo, sistemi e sensori di controllo dei confini e delle coste, sistemi satellitari di osservazione della terra, armi automatiche e relativo munizionamento, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (escluse le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi e propellenti, sistemi elettronici, materiali speciali blindati, materiali per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamenti per la fabbricazione e il collaudo, monitoraggio di armi e munizioni, equipaggiamenti speciali oltre a ulteriori aree militari che potessero essere di reciproco interesse. La norma stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti in osservanza delle rispettive legislazioni nazionali, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.

Ai sensi dell'articolo V le procedure di dettaglio, necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo, saranno oggetto di ulteriori strumenti di attuazione da stabilire separatamente tra le Parti.

L'articolo VI, dedicato agli aspetti finanziari, stabilisce che l'Accordo non prevede alcun obbligo finanziario per le Parti e che gli aspetti finanziari per ciascuna attività di attuazione saranno definiti nei singoli strumenti di attuazione.

L'articolo VII disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo; essa avverrà ai sensi delle rispettive normative nazionali, nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali governativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente da chi abbia una specifica necessità di conoscerle e sia provvisto di un'adeguata abilitazione di sicurezza, nonché per gli scopi contemplati dall'Accordo, e che tali informazioni non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. La regolamentazione di ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'articolo in commento è demandata ad uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo IX dispone che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno imposti dalle parti nel cui territorio esse si applicano.

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale previsione è a favore della Parte italiana, atteso che il trasferimento di materiali avverrà esclusivamente dall'Italia al Messico, nazione in via di sviluppo che sta attuando una politica di ammodernamento degli equipaggiamenti militari e che ha una produzione di materiali di difesa fortemente limitata e non di interesse per le Forze armate italiane.
  

L'articolo X rimette alla consultazione tra le Parti la risoluzione delle controversie che dovessero derivare dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo XI, infine, contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso entrerà in vigore, fino a un'eventuale denuncia di una Parte, a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali. L'eventuale denuncia di una Parte sarà effettiva a partire dal novantesimo giorno della sua notifica all'altra Parte. L'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo).


Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo, pari a euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019, ai quali si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI (comma1).  Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa (comma 1) che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo - ad esclusione di quelle contenute nell'articolo V - non devono derivare nuovi o maggiori neri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri connessi alle eventuali modifiche apportate all'Accordo come previsto dall'articolo XI del medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, che sono imputati esclusivamente alle disposizioni dell'art. V dell'Accordo. Tali disposizioni  rimandano a specifici strumenti di attuazione la disciplina delle attività di acquisizione, formazione e supporto logistico operativo e pertanto implicano - si legge nella relazione tecnica - lo svolgimento di eventuali incontri e riunioni operativi finalizzate alla negoziazione ed elaborazione degli strumenti attuativi. A tali riunioni, nella sola ipotesi che si svolgano a Città del Messico e che vi partecipino due rappresentanti nazionali, la relazione ascrive spese di missione per 1.184 euro e spese di viaggio per 6.510 euro, per un onere totale annuo, a decorrere dal 2019, di euro 7.694. Quanto alle riunioni tenute in Italia, da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nell'analisi tecnico-normativa (ATN), che pure correda il provvedimento, si sottolinea la necessità della ratifica dell'Accordo internazionale in esame mediante legge formale, come previsto dall'articolo 80 Cost. 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.