Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 26 novembre 2018 |
Indice |
Finalità/Motivazione|Contenuti|Base giuridica|Sussidiarietà|Proporzionalità|Valutazione d'impatto|Esame presso altri Parlamenti nazionali| |
Finalità/Motivazione
La proposta di regolamento (
COM(2018)390) ha lo scopo di istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027; obiettivo del Fondo è di dirigere, in modo mirato, i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di
governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
Il sostegno sarà integrato da finanziamenti specifici a favore dell'Agenzia europea di controllo della pesca, degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e della partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali che contribuiscono, altresì, all'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori marittimi e della pesca.
Per valutare la possibilità di proseguire il sostegno finanziario per il settore della pesca dopo il 2020, la Commissione ha tenuto conto, quale elemento chiave della valutazione d'impatto, dei risultati della
valutazione restrospettiva del Fondo europeo per la pesca (FEP) per i periodo 2007-2013: tale valutazione è basata sulla consulatazione dei portatori di interessi realizzata tra febbraio e maggio 2016.
Inoltre, la Commissione ha tenuto conto dei
risultati della conferenza dei portatori di interessi del FEAMP tenutasi a Tallin nell'ottobre del 2017. Tale evento ha permesso ai portatatori di interessi di contribuire alla valutazione del sostegno finaziario FEAMP a favore della Politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima dell'Unione per il periodo di programmazione 2014-2020.
Rispetto al precendente Fondo 2014-2020, dunque, il sostegno finanziario FEAMP 2021-2027 si pone i seguenti obiettivi:
Inoltre, la Commissione ritiene necessario adottare un approccio più strategico per rendere più competitiva l'acquacoltura, aumentare la produzione e tenere in maggiore considerazione le sfide specifiche cui deve far fronte la piccola pesca costiera.
Per quanto riguarda la
ripartizione delle risorse, la Commissione prevede di mantenere la distinzione delle risorse tra gestione concorrente e gestione diretta già prevista per il 2014-2020. In tale contesto, si propone di assegnare un importo di 5.311.000.000 euro alla gestione concorrente (86,5%) e un importo di 829.000.000 euro alla gestione diretta della Commissione (13,5%). Secondo la Commissione, tale nuova ripartizione consentirà di mantenere un adeguato equilibrio tra risorse condivise e risorse gestite direttamente. Nella
ripartizione attuale la suddivisione percentuale tra le due voci è pari, rispettivamente, all'89% per la gestione concorrente e all'11% per quella diretta da parte della Commissione. Alla luce di tale previsione,
all'Italia dovrebbe spettare un importo pari a circa 518 milioni rispetto ai 537 milioni della programmazione precedente, con una flessione di circa il 3,5%).
Nel complesso, la
dotazione finanziaria prevista complessiva è di 6.140.000.000 euro rispetto ai 6.400.000.000 euro (con una flessione di circa il 4% rispetto alla programmazione in corso) del FEAMP 2014-2020. Per quanto rigarda la gestione concorrente, per garantire stabilità, la Commissione prevede che le dotazioni nazionali siano definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020.
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Contenuti
La proposta di regolamento della Commissione consta complessivamente di
56 articoli suddivisi in
5 titoli.
Il
TITOLO I, riguardante il
quadro generale della proposta, è composto dai capi I, II e III.
Il
capo I (artt. 1-4) contiene le
disposizioni generali e riguarda: l'oggetto della proposta, il suo ambito di applicazione, le definizioni e le priorità.
In particolare, secondo la Commissione europea, la proposta contribuisce all'attuazione della Politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima attraverso il perseguimento di
quattro priorità (art. 4):
La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire i vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
La PCP mira a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Deve garantire, inoltre, che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo e che le attività di pesca e di acquacoltura non siano causa di degrado dell'ambiente marino.
Il sostegno da parte del FEAMP comprenderà investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. La proposta della Commissione fissa un obiettivo globale ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'Unione, portando al 25% il contributo della spesa dell'Unione agli obiettivi in materia di clima. Tale contributo sarà monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e sarà oggetto di relazioni periodiche nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale sulla performance.
Il
capo II (artt. 5-8) contiene norme relative al
quadro finanziario. Secondo la Commissione, il FEAMP sarà attuato nell'ambito di due regimi: in regime di gestione concorrente attuata dagli Stati membri attraverso programmi del FEAMP basati su strategie nazionali e direttamente dalla Commissione nel quadro della gestione diretta.
Il
capo III (artt. 9 e10) riguarda la
programmazione
del sostegno del FEAMP in regime di gestione concorrente e in regime di gestione diretta e indiretta.
Il
TITOLO
II disciplina in modo specifico il sostegno del FEAMP
in regime di gestione concorrente ed è composto dai capi I, II, III, IV, V e VI.
Il
capo I (artt. 11-13) contiene i
principi generali del sostegno:
Per la Commissione è necessario stabilire un elenco di
operazioni non ammissibili al sostegno del FEAMP allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. In particolare, non sono ammissibili le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Inoltre, per la Commissione gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta peschereccia (arresto definitivo delle attività di pesca, arresto straordinario delle attività di pesca, acquisto di imbarcazioni, sostituzione del motore) saranno rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.
I
capi II-V (artt. 14-29) della proposta di regolamento riguardano il sostegno del FEAMP, in regime di gestione concorrente, nell'ambito delle
quattro priorità succitate (o obiettivi strategici).
In particolare, il
capo II (artt. 14-22) riguarda il primo obiettivo, la
promozione della pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine, e si suddivide in tre sezioni: nella
sezione 1 vengono stabilite le condizioni generali (ambito di applicazione del sostegno); nella
sezione 2 la Commissione stabilisce norme relative alla piccola pesca costiera, prevedendo che gli Stati membri elaborino, nell'ambito del loro programma, un piano d'azione per la piccola pesca costiera redditizia e sostenibile, e investimenti a favore dei piccoli pescherecci costieri; infine, nella
sezione 3 si stabiliscono i settori specifici di sostegno del FEAMP, vale a dire:
Il
capo III (artt. 23-25) riguarda la seconda priorità, che è di
contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili.
Il
capo IV (artt. 26 e 27) concerne la terza priorità, vale a dire
consentire la crescita di una blue economy sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; in particolare, il FEAMP può sostenere lo sviluppo sostenibile di economie e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la raccolta, la gestione e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino.
Il
capo V (artt. 28 e 29) riguarda la quarta priorità:
rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile attraverso la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera.
Il
capo VI (artt. 30-38) reca norme sulla
modalità di attuazione del sostegno FEAMP in regime di gestione concorrente e si suddivide in:
Il
TITOLO III (capi I, II, III, IV e V) (art. 39-51) disciplina in modo specifico il
sostegno del FEAMP in regime di gestione diretta e indiretta, al fne di attuare le quattro priorità. Anche in regime di gestione diretta e indiretta, il FEAMP sostiene:
Nel Capo V vengono disciplinate le modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta attraverso forme di finanziamento dell'Unione, operazioni di finanziamento misto, valutazioni della Commissione, audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione, informazione, comunicazione e pubblicità.
Il
TITOLO IV (artt. 52 e 53) contiene disposizioni procedurali (esercizio della delega e procedura di comitato).
Infine, il
TITOLO V (artt. 54-56) contiene le disposizioni finali, l'entrata in vigore del regolamento e la relativa data di applicazione (dal 1° gennaio 2021).
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Base giuridica
La proposta di regolamento è basata sull'articolo 42 e sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'applicazione della procedura legislativa ordinaria con la previa consultazione del Comitato economico e sociale per le diposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. La proposta si basa, altresì, sull'articolo 91, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 2, articolo 173, paragrafo 3, articolo 175, articolo 188, articolo 192, paragrafo 1, articolo 194, paragrafo 2, articolo 195, paragrafo 2, e articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Sussidiarietà
La proposta di regolamento si attua nel quadro della gestione concorrente, della gestione diretta e della gestione indiretta, in conformità del regolamento finanziario.
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Proporzionalità
Le disposizioni proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre, non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.
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Valutazione d'impatto
Valutazione del Governo
Il Governo, nella relazione presentata il 6 luglio 2018 ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritiene che la proposta dovrebbe essere oggetto di modifiche nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee. Il Governo propone alcune possibili modifiche riguardanti ambiti specifici della proposta di regolamento e in particolare:
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal
sito IPEX, l'esame dell'atto risulta
concluso da parte dei Parlamenti di Regno Unito (Camera dei Lords), Spagna, Lituania e dalla Camera alta (
Bundesrat) del Parlamento tedesco; l'atto è
stato
avviato ed ancora in corso presso i Parlamenti di Regno Unito (Camera dei Comuni), Finlandia, Germania (
Bundestag) Irlanda, Malta, Polonia, Slovacchia e Svezia.
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