Accordo di cooperazione militare e tecnica con il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 29 maggio 2019 |
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Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
La Repubblica del Congo (4.620.000 abitanti, capitale: Brazzaville) è uno Stato dell'Africa centrale e un'ex colonia francese, indipendente dal 1960.
Il sistema politico si caratterizza per un potere quasi assoluto del suo presidente, Denis Sassou-Nguesso, il quale domina dal 1997 la scena nazionale. L'affermazione del regime personalistico di Sassou-Nguesso è avvenuta tanto politicamente – con la cooptazione delle forze antagoniste all'interno del governo – quanto militarmente – tramite l'annientamento dei gruppi ribelli locali, come quello guidato da Frédéric Bintsangou, noto come Pastore Ntoumi.
Il maggiore sostegno al presidente deriva, anche, dal proprio ceppo etnico, quello m'boshi, concentrato nella zona settentrionale del paese. L'unico, parziale limite all'azione presidenziale è rappresentato dalla necessità di avere l'appoggio del Partito congolese dei lavoratori (PCT) – riconfermatosi nelle legislative di luglio 2017 come prima forza a favore del Presidente – e di altri partiti a lui favorevoli, al fine di far approvare le leggi dell'assemblea nazionale.
L'economia si regge principalmente sul petrolio, che costituisce circa il 90% delle esportazioni e l'80% delle entrate. Fattore di ricchezza, il petrolio è anche causa di tensione, corruzione e interferenze esterne. Gli investimenti nel settore non-oil – che nel 2013-14 raggiungeranno l'8% del pil totale – hanno favorito una crescita del pil nel 2014 intorno al 6%. Altri prodotti esportati sono il legname e lo zucchero. La ricchezza di petrolio fa della Repubblica del Congo uno degli Stati con il maggior pil pro capite dell'Africa centrale e si stima che il paese riuscirà a mantenere l'attuale livello di produzione (275.000 barili giornalieri), almeno per i prossimi vent'anni.
Rimane critico lo stato delle infrastrutture, in relazione sia alla rete dei trasporti, sia alla produzione industriale. In particolare, a fronte di un'elevata capacità estrattiva, il paese gode di una scarsa capacità di produzione elettrica che lo rende dipendente dalla confinante Repubblica democratica del Congo (RDC) per circa due terzi del proprio fabbisogno.
Tanto per ragioni di ordine storico quanto per i profondi legami economici, la Francia rappresenta il principale alleato del Congo. Tuttavia la Cina sta emergendo come un partner sempre più importante e si prevede che gli investimenti cinesi, diretti ai settori delle materie prime, aumenteranno nei prossimi anni. Il Congo sta cercando di stringere legami più consistenti con varie economie emergenti, asiatiche e sudamericane, per ridurre la dipendenza commerciale da Francia, Usa e Eu. Dal punto di vista strategico, la RDC – data la sua condizione di perdurante belligeranza – costituisce una potenziale minaccia per il Congo.
Sempre sul piano regionale, l'Angola ha rappresentato un partner privilegiato e primo sostenitore del governo di Brazzaville sin dall'intervento armato del 1997.
Le Forze armate congolesi contano complessivamente 10.000 effettivi (8.000 nell'Esercito, 1.200 nell'Aeronautica e 800 nella Marina militare), cui si aggiungono i 2.000 effettivi della Gendarmeria. Il bilancio per la Difesa è stato nel 2016 di 565 milioni di dollari, pari al 6,37% del PIL.
Il nostro Paese è un partner storico del Congo, sia perché il suo principale esploratore, Pietro Savorgnan di Brazzà (1852-1905) era un italiano naturalizzato francese, sia per la storica presenza di ENI, che fin dai primi anni dell'indipendenza del Congo ha accompagnato la politica di sviluppo industriale ed energetico del Paese. L'Italia si è sempre distinta per una particolare vicinanza al Congo Brazzaville: è stato infatti il primo Paese a cancellare il debito congolese nell'ambito del Club di Parigi e, assieme a Francia e Belgio, ad avere sempre mantenuto aperta una propria rappresentanza diplomatica a Brazzaville, anche durante le lunghe fasi d'instabilità. In parallelo, gli ultimi anni hanno visto una diversificazione della presenza italiana,sempre più articolata, per la presenza di altre imprese nei settori dell'ingegneria, delle costruzioni e dei servizi, con oltre 700 connazionali presenti sul territorio congolese e che contribuiscono allo sviluppo in atto nel Paese.
Contenuto dell'accordoL'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, firmato a Roma il 27 giugno 2017, è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Inoltre, la sottoscrizione di atti bilaterali quali quello all'esame della Commissione esteri mira a produrre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti. L'Accordo in esame, una volta entrato in vigore, rappresenterà l'unico Accordo in materia di cooperazione militare e tecnica con il Congo, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito. Quanto al contenuto, l'Accordo di cooperazione militare e tecnica in esame si compone di un breve preambolo e dodici articoli. L'articolo 1 riguarda lo scopo dell'Accordo, che è quello di stabilire le condizioni generali per la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici. Con l'articolo 2 viene individuato il campo di applicazione, che comprende le seguenti aree e modalità di cooperazione:
L'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2. Ai sensi dell'articolo 4 viene istituita una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi. L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte – fatta eccezione per l'assistenza sanitaria d'urgenza, da fornire se possibile presso le infrastrutture militari – sosterrà le spese di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, subordinatamente alla disponibilità dei necessari fondi. L'articolo 6 riguarda la giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale civile e militare ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. La giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite. L'articolo 7 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti. Per gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo in esame si rimanda alla stipulazione di uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati. L'articolo 9 disciplina la durata dell'Accordo, che è stabilita in 5 anni rinnovabili automaticamente salvo denuncia. L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore (definita come qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, ovvero che comprometta gravemente una delle Parti, come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale), le Parti possano, previo incontro, decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria. L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di persistente disaccordo, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali che regolano la materia. L'articolo 12, infine, prevede che l'Accordo e le successive modifiche entreranno in vigore dopo lo scambio delle notifiche, attraverso i canali diplomatici, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, ascrivibili alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo (Commissione tecnica mista). A tali oneri si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI (comma1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa (comma 1) che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo - ad esclusione di quelle contenute nell'art. 4 - non devono derivare nuovi o maggiori neri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri eventualmente connessi a spese mediche ed odontoiatriche o derivanti dalla rimozione o evacuazione di proprio personale infortunato, malato o deceduto (art. 5, comma 1 lett. b dell'Accordo) ovvero da modifiche all'Accordo stesso (art. 9) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è accompagnato da una relazione illustrativa, da una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri e di un'analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si sottolinea la necessità della ratifica dell'Accordo internazionale in esame mediante legge formale ex articolo 80 Cost. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |