Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996
Riferimenti: AC N.1797/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 138
Data: 07/05/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996

7 maggio 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

La Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace.

Adottata dal Consiglio il 27 settembre 1996, la Convenzione è stata firmata lo stesso giorno, a Dublino, dagli Stati membri dell'Ue. Si tratta della seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. La prima convenzione era stata stabilita e firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e verteva sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione. L'Italia non ha ratificato la Convenzione di Bruxelles (qui il link allo status delle ratifiche).

Come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso.

La Convenzione all'esame della Commissione esteri è volta, infatti, a completare e migliorare il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: si tratta, in particolare, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e anche della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977.

La Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, è in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960. L'Italia ha proceduto alla ratifica - con talune riserve -  ai sensi della legge n. 300/1963. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia la condanna a morte nello Stato richiedente. Alla Convenzione hanno aderito, oltre agli Stati membri del Consiglio d'Europa, anche Israele, Sudafrica e Repubblica di Corea.
La Convenzione europea per la repressione del terrorismo è stata firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 ed è in vigore dal 4 agosto 1978. La ratifica - con riserva - da parte dell'Italia è intervenuta con la legge n. 719/1985.

 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione - si legge nella relazione illustrativa - gli Stati membri considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione d'interesse comune "che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea (nella forma vigente alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c)". La Convenzione di Dublino nasce dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune - che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - e di considerare necessario, inoltre, integrare la disciplina prevista dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi (1957, vedi supra).

La Convenzione in esame, che ha come obiettivo l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'estradizione, riguarda realtà nazionali la cui normativa interna - quanto a diritti dell'imputato e del condannato - è caratterizzata da un elevato grado i omogeneità. In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. In particolare, vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina che garantiscono lo svolgimento delle procedure di estradizione dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci. Nella relazione illustrativa si afferma, in proposito, che "l'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito".

 Con riferimento al contenuto, la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 consta di 20 articoli
preceduti da un preambolo.

 L'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il riferimento è ai seguenti atti pattizi:

  • la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (vedi supra);
  • la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (cfr. supra);
  • la Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni:
  • il "Trattato Benelux" (tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo  e il Regno dei Paesi Bassi) di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962,  modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione Benelux.

Il paragrafo 2 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro.
  L'articolo 2 individua i fatti che danno luogo all'estradizione specificando (par. 2) che essa non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.
  L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere.
  L'articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.
  Ai sensi dell'articolo 5 nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici.
  L'articolo 6 disciplina l'estradizione in materia di reati fiscali e prevede che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.
  Con l'articolo 7 viene dettata la disciplina dell'estradizione dei nazionali. E' stabilito che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello stato membro richiesto, come invece previsto dall'articolo 6, lett. a) della Convenzione europea di estradizione.
  L'articolo 8 dispone che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte. È espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro.
  L'articolo 9 prevede che l'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto, qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.
  L'articolo 10 stabilisce che per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto in alcuni casi specificamente individuati (par. 1, lettere a), b), c) e d))
  L'articolo 11 riguarda la presunzione di consenso dello Stato membro richiesto.
  L'articolo 12 concerne la riestradizione da uno Stato membro verso un altro.

 L'articolo 13 stabilisce le procedure di individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un'autorità centrale incaricata della trasmissione e ricezione delle domande di estradizione e dei relativi documenti giustificativi e di ogni altra corrispondenza ufficiale riguardante la domanda in questione. È consentita la trasmissione via fax della domanda di estradizione e dei documenti. È altresì previsto che gli Stati membri si consultino in merito alle disposizioni pratiche di applicazione dell'articolo e che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifichi nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali.
  L'articolo 14 riguarda le informazioni complementari mentre l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione.
  L'articolo 16 disciplina le ipotesi in cui l'individuo estradato verso lo Stato richiedente viene fatto transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente.
  L'articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.
  L'articolo 18 che riguarda l'entrata in vigore della Convenzione,  stabilisce che essa è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali (par. 1). L'espletamento delle procedure costituzionali sarà notificato dagli Stati membri al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (par. 2). L'entrata in vigore è stabilita 90 giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione - da parte del Consiglio - dell'atto che stabilisce la Convenzione (avvenuta il 27 settembre 1996), che per ultimo procede a tale formalità (par. 3). (I  Paesi membri dell'Unione europea alla data del 27 settembre 1996 erano quattordici: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria e Finlandia). Il par. 4 prevede che sino all'entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato membro, all'atto della notifica o in qualsiasi altro momento, può dichiarare che la convenzione è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.

Dei quattordici Paesi membri dell'Unione europea alla data di adozione della Convenzione solo l'Italia non ha proceduto alla notifica di cui al par. 2 dell'art. 18 in commento; conseguentemente la Convenzione non è in vigore. Gli altri 13 Paesi membri Ue nel 1996 hanno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali tra il 1997 e il 2005 (la notifica più recente è della Francia), tutti accompagnando la notifica con la dichiarazione di applicabilità di cui al comma 4 (qui il link alla pagina del Consiglio europeo contenente lo status delle ratifiche).

L'articolo 19 stabilisce che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

Si rammenta che tra gli Stati divenuti membri Ue successivamente alla data di adozione della Convenzione hanno aderito alla medesima Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia.

L'articolo 20, infine, individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.


  L'Allegato alla Convenzione contiene la dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo; la dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della Convenzione; la dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»; la dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5 della Convenzione; la dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo; la dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della Convenzione, con la quale il Consiglio afferma che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione, della possibilità di modificare le riserve espresse o di ritirare tali riserve e del funzionamento delle procedure di estradizione in una prospettiva generale.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 si compone di quattro articoli.

Si segnala che nella XIII Legislatura era stato presentato al Senato ed assegnato alle Commissioni Giustizia e Affari esteri il disegno di legge AS 4820 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 10 marzo 1995) e della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, (Dublino il 27 settembre 1996), e norme di adattamento interno. L'iter del provvedimento non è stato avviato.
 Nella XIV Legislatura, alla Camera, l' AC 4267 recante anch'esso ratifica di entrambe le convenzioni di estradizione è stato assegnato alle C ommissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, che non ne hanno avviato l'esame.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni della Convenzione, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dal 2019 per spese di missione ed euro 4.000 annui  a decorrere dalla medesima annualità per altre spese, si provveda mediante riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica, che contiene un'analitica quantificazione degli oneri ammontanti, complessivamente, ad euro 19.231 annui a decorrere dal 2019 di cui euro 15.231 aventi natura di oneri valutati ed euro 4.000 di oneri autorizzati.

Accompagna il provvedimento anche un'Analisi tecnico-normativa (ATN) ove si evidenzia che la ratifica e l'esecuzione della Convenzione risulta essere in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo ed internazionale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a)  della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.