Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 7 maggio 2019 |
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Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto dell'accordoLa Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace. Adottata dal Consiglio il 27 settembre 1996, la Convenzione è stata firmata lo stesso giorno, a Dublino, dagli Stati membri dell'Ue. Si tratta della seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. La prima convenzione era stata stabilita e firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e verteva sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione. L'Italia non ha ratificato la Convenzione di Bruxelles (qui il link allo status delle ratifiche).
Come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso. La Convenzione all'esame della Commissione esteri è volta, infatti, a completare e migliorare il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: si tratta, in particolare, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e anche della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977.
La
Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, è in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960. L'Italia ha proceduto alla ratifica - con talune riserve - ai sensi della legge n. 300/1963. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia la condanna a morte nello Stato richiedente. Alla Convenzione hanno aderito, oltre agli Stati membri del Consiglio d'Europa, anche Israele, Sudafrica e Repubblica di Corea.
La
Convenzione europea per la repressione del terrorismo è stata firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 ed è in vigore dal 4 agosto 1978. La ratifica - con riserva - da parte dell'Italia è intervenuta con la legge n. 719/1985.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione - si legge nella relazione illustrativa - gli Stati membri considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione d'interesse comune "che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea (nella forma vigente alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c)". La Convenzione di Dublino nasce dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune - che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - e di considerare necessario, inoltre, integrare la disciplina prevista dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi (1957, vedi supra). La Convenzione in esame, che ha come obiettivo l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'estradizione, riguarda realtà nazionali la cui normativa interna - quanto a diritti dell'imputato e del condannato - è caratterizzata da un elevato grado i omogeneità. In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. In particolare, vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina che garantiscono lo svolgimento delle procedure di estradizione dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci. Nella relazione illustrativa si afferma, in proposito, che "l'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito".
Con riferimento al contenuto, la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 consta di 20 articoli L'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il riferimento è ai seguenti atti pattizi:
Il paragrafo 2 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro. L'articolo 13 stabilisce le procedure di individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un'autorità centrale incaricata della trasmissione e ricezione delle domande di estradizione e dei relativi documenti giustificativi e di ogni altra corrispondenza ufficiale riguardante la domanda in questione. È consentita la trasmissione via fax della domanda di estradizione e dei documenti. È altresì previsto che gli Stati membri si consultino in merito alle disposizioni pratiche di applicazione dell'articolo e che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifichi nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali.
Dei quattordici Paesi membri dell'Unione europea alla data di adozione della Convenzione
solo l'Italia non ha proceduto alla notifica di cui al par. 2 dell'art. 18 in commento; conseguentemente
la Convenzione non è in vigore. Gli altri 13 Paesi membri Ue nel 1996 hanno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali tra il 1997 e il 2005 (la notifica più recente è della Francia), tutti accompagnando la notifica con la dichiarazione di applicabilità di cui al comma 4 (qui il
link alla pagina del Consiglio europeo contenente lo status delle ratifiche).
L'articolo 19 stabilisce che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.
Si rammenta che tra gli Stati divenuti membri Ue successivamente alla data di adozione della Convenzione
hanno aderito alla medesima
Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia.
L'articolo 20, infine, individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.
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Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 si compone di quattro articoli.
Si segnala che nella XIII Legislatura era stato presentato al Senato ed assegnato alle Commissioni Giustizia e Affari esteri il disegno di legge
AS 4820 recante
ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 10 marzo 1995) e della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, (Dublino il 27 settembre 1996), e norme di adattamento interno. L'iter del provvedimento non è stato avviato.
Nella XIV Legislatura, alla Camera, l'
AC 4267 recante anch'esso ratifica di entrambe le convenzioni di estradizione è stato assegnato alle C
ommissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, che non ne hanno avviato l'esame.
Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni della Convenzione, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dal 2019 per spese di missione ed euro 4.000 annui a decorrere dalla medesima annualità per altre spese, si provveda mediante riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è corredato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnica, che contiene un'analitica quantificazione degli oneri ammontanti, complessivamente, ad euro 19.231 annui a decorrere dal 2019 di cui euro 15.231 aventi natura di oneri valutati ed euro 4.000 di oneri autorizzati. Accompagna il provvedimento anche un'Analisi tecnico-normativa (ATN) ove si evidenzia che la ratifica e l'esecuzione della Convenzione risulta essere in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo ed internazionale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |