Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Kenya
Riferimenti: AC N.1539/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 109
Data: 06/03/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Kenya

6 marzo 2019
Schede di lettura


Indice

Quadro generale|Contenuto degli accordi|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Quadro generale

Indipendente dal 1963 dalla Gran Bretagna, il Kenya è una Repubblica presidenziale: il Capo dello Stato viene eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto con eventuale ballottaggio.

Il presidente della Repubblica, Uhuru Kenyatta, è stato confermato per un secondo mandato il 26 agosto 2017, in una consultazione elettorale che ha visto la partecipazione di meno del 50% degli aventi diritto. Le elezioni presidenziali del precedente 8 agosto, svoltesi congiuntamente alle elezioni politiche, erano state annullate dalla Corte suprema per irregolarità nello svolgimento delle votazioni.

Il Parlamento è composto dall'Assemblea nazionale e dal Senato. L'Assemblea nazionale (Bunge) conta 350 deputati, di cui 337 direttamente eletti con sistema maggioritario per un mandato di 5 anni, 13 deputati sono nominati dai partiti politici, proporzionalmente alla loro consistenza. Il Senato è composto da 68 senatori, di cui 47 eletti con sistema maggioritario, 21 nominati dai partiti politici proporzionalmente ai risultati ottenuti. Le ultime elezioni politiche, svoltesi l'8 agosto 2017, hanno visto la conferma della Jubilee Coalition del Presidente Kenyatta e dei suoi alleati che ha conquistato la maggioranza sia all'Assemblea nazionale, sia al Senato.

Le relazioni tra Kenya e Italia hanno radici profonde e sono tradizionalmente improntate ad amicizia e collaborazione in un ampio spettro di settori: dal dialogo politico alla cooperazione allo sviluppo passando per un sempre più intenso interscambio commerciale.

Il significativo miglioramento nelle relazioni bilaterali si è registrato all'inizio degli anni Ottanta quando sono stati firmati i primi accordi bilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo.

Sui temi di politica estera, la collocazione strategica del Kenya e la sua tradizione di stabilità politica ne fanno un partner privilegiato per l'Italia nell'Africa orientale. Nella dimensione regionale esiste una consolidata collaborazione tra Italia e Kenya frutto di una visione condivisa sulla natura delle questioni che interessano l'area, dalla sicurezza all'integrazione regionale, fino all'affermazione dei diritti fondamentali.


Contenuto degli accordi

Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015

      

Il primo dei due accordi, il Trattato di estradizione tra Italia e il Kenya  va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. L'Accordo avvia un processo di sviluppo significativo nei rapporti bilaterali, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

 Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).

L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Costituisce, infine, motivo di rifiuto obbligatorio la circostanza che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando, o se la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della sua legislazione nazionale.

Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato  il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In base al principio aut dedere aut iudicare, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.

Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.

L'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni suppletive, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedenti siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di 45 giorni , decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.

L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

Come precisato all'articolo 11, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.

L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.

L'articolo  13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

 

 L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato

L'articolo 15  stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente.  È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute

L'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione che viene adottata  nei casi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore.  Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.

L'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. L'articolo 22  impegna a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altre Parte. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).

L'articolo 24, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015

Il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kenya, composto da un breve preambolo e da 27 articoli, prevede che Italia e Kenya s'impegnino a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente

Ai sensi dell'articolo 1 le Parti le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purchè non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nell'Ufficio dell'Attorney General le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.

 

Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.  In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).

L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente.  In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11).

  

L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività - oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto - presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 12).  

Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13).

Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).

L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22). E' esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23). 

L'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza e di segretezza delle informazioni e dei documenti ricevuti, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.
      

L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata, che è illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, entrambi fatti ad Milano l'8 settembre 2015, si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare, il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14, 17 e 19  del Trattato di estradizione, valutati in euro 24.826 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale valutati in euro 26.126 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (legge 196/2009, art. 17, commi da 12 a 12-quater) per la compensazione degli oneri valutati, di cui al precedente comma 1.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni
I successivi commi da 12- bis a 12- quater dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento è corredato da una relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due trattati con il Kenya, a decorrere dal 2019, in euro 66.802, di cui euro 50.952 per gli oneri valutati ed euro 15.850 per gli oneri autorizzati.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'Analisi tecnico normativa (ATN) che accompagna il provvedimento rileva che il Trattato di estradizione con il Kenya si inquadra nel contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

L'ATN evidenzia inoltre che l'Italia è parte della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakhstan non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo. Relativamente al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, nell'ATN viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.