Le proposte per la nuova politica agricola comune (PAC) 2021-2027 10 settembre 2018 |
Indice |
Contesto|Contenuti|Esame presso altri Parlamenti nazionali| |
Contesto
Secondo i dati della Commissione europea, il
settore agricolo e le zone rurali dell'UE contribuiscono in modo fondamentale al benessere e al futuro dell'Unione. In particolare, la Commissione europea evidenzia che:
Tuttavia, la Commissione europea rileva che, a differenza della maggior parte degli altri settori economici, l'agricoltura è fortemente influenzata dalle
condizioni meteorologiche ed è spesso messa a dura prova dalla
volatilità dei prezzi e da
calamità naturali,
parassiti e
malattie, il che fa sì che ogni anno almeno il 20% degli agricoltori perdano più del 30% del reddito rispetto alla media degli ultimi tre anni. Allo stesso tempo, la
pressione sulle risorse naturali, in parte per effetto di alcune attività agricole, e i
cambiamenti climatici minacciano di aggravare ulteriormente la situazione.
La politica agricola comune, pertanto, dovrebbe favorire la transizione verso
un'agricoltura più sostenibile. Il settore si trova ad affrontare anche problemi di
bassa redditività (dovuta anche agli elevati standard di produzione dell'UE), di costo elevato dei fattori di produzione e della frammentarietà del settore primario.
Di seguito, vari
grafici della Commissione europea su
alcuni dei principali problemi evidenziati:
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Contenuti
La presente sezione fornisce informazioni
sul contenuto specifico delle tre
proposte di regolamento.
Al riguardo, occorre innanzitutto segnalare che, a giudizio del Governo, l'obiettivo della Commissione europea di approvare le proposte entro la scadenza del suo mandato appare ambizioso e, se rispettato, non permetterebbe al Parlamento europeo che sarà eletto nel 2019 di esprimersi in merito.
Regolamento sui piani strategici della PAC (COM(2018)392)
La proposta si compone di
nove titoli e
142 articoli. Il
titolo I (
articoli 1-4) prevede, in particolare:
Il
titolo II (articoli 5-7) definisce gli
obiettivi generali e specifici della PAC e gli
indicatori comuni di output, risultato e impatto (fissati nell'
allegato I, che la Commissione europea può modificare con atti delegati) per loro
valutazione.
Il
titolo III (
articoli 8-78), al
capo I (
articoli 8-13), in particolare:
- introduce una serie di requisiti comuni per i piani strategici nazionali della PAC (l'osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali dell'UE, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione e il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul sostegno interno); - descrive gli obblighi in materia di "condizionalità" (i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare riguardo le buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti dalla normativa dell'Unione);
Secondo la Commissione europea, basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA).
- impone agli Stati membri di includere nel piano strategico servizi di consulenza aziendale.
Il
capo II (
articoli 14-38) reca i tipi di interventi sotto forma di
pagamenti diretti che possono assumere la forma di
pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati. In pratica, è confermata parte della struttura vigente con un sostegno base, un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori e la possibilità di concedere dei pagamenti accoppiati a settori in difficoltà.
I
pagamenti diretti disaccoppiati (gli Stati membri devono fissare una soglia di superficie e concedere pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia) sono i seguenti:
I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:
Tra l'altro, come segnalato in precedenza, la ridistribuzione obbligatoria dei pagamenti verso le PMI sarà finanziata mediante una
riduzione crescente della quota dei pagamenti eccedenti i 60 mila euro fino ad azzerare i pagamenti oltre i 100 mila euro nel modo seguente:
Gli importi da ridurre o azzerare devono essere al netto delle retribuzioni imposte ed oneri sociali sul lavoro.
Infine, si ribadisce che viene
riconfermato il processo di
convergenza esterna, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE: le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell'Unione del 90%.
Il
capo III (articoli
39-63) stabilisce le norme concernenti i tipi di
interventi settoriali seguenti:
Una novità è rappresentata dalla possibilità anche per le organizzazioni dei produttori e loro associazioni del settore zootecnico di costituire un fondo di esercizio con l'aiuto finanziario dell'UE.
Il
capo IV (
articoli 64-78) disciplina i tipi di
interventi per lo sviluppo rurale che sono i seguenti:
Secondo la Commissione europea, per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli
Stati membri dovrebbero disporre, tuttavia, di un
ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.
Gli
articoli 73-78 definiscono gli elementi applicabili ai vari tipi di interventi.
Il
titolo IV (
articoli 79-90) stabilisce le
disposizioni finanziarie (spese del FEAGA e del FEASR): il
FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il
FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale). Esso comprende, in particolare, le dotazioni per Stato membro e per Fondo
(Si veda, al riguardo, la parte introduttiva del presente dossier) e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi
(Si veda, al riguardo, la parte introduttiva del presente dossier). Esso inoltre definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri.
In particolare, salvo deroghe specifiche, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013; al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate; al 65% della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici; al 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.
Infine, si stabiliscono alcune
dotazioni finanziarie minime o massime per scopi specifici.
Il
titolo V (
articoli 91-109) contiene norme sui
piani strategici nazionali della PAC che gli Stati membri devono stabilire per la totalità del loro territorio per il periodo 2021-2027. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico e il relativo
contenuto minimo, inclusi i
target finali e la
pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione europea applichi per l'approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.
In particolare,
ciascun piano strategico deve contenere:
Ogni Stato membro deve presentare alla Commissione europea una
proposta di piano strategico della PAC contenente le suddette informazioni
entro il 1° gennaio [2020]. La Commissione europea lo
valuta sulla base della sua esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza e del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione
ex ante. In funzione dei risultati della valutazione, la Commissione europea
può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico. Lo Stato membro fornisce alla Commissione europea tutte le
informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto. Se la Commissione europea approva la proposta di piano strategico, deve farlo al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.
Il
titolo VI (
articoli 110-114) stabilisce le norme per il
coordinamento e la
governance.
In particolare, gli
Stati membri devono designare un'autorità di gestione per i piani strategici della PAC che è
responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del
piano strategico stesso. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più
organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico. L'autorità di gestione rimane, tuttavia, pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.
Inoltre,
ogni Stato membro deve istituire un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "
comitato di monitoraggio") prima della presentazione del piano strategico della PAC, che, tra l'altro, si riunisce almeno una volta l'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico verso il conseguimento dei suoi target finali.
Ogni Stato membro deve istituire, poi, una rete nazionale della politica agricola comune (
rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione europea. Viene anche istituita una rete europea della politica agricola comune (
rete europea della PAC) per il
collegamento in rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle amministrazioni nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.
Infine, la
Commissione europea deve istituire un
partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (
PEI) che ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.
Il
titolo VII (
articoli 115-129) stabilisce le norme per il quadro di
monitoraggio, la
rendicontazione e la
valutazione.
In particolare, gli
Stati membri devono istituire un
quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione che consenta la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende i seguenti elementi: una serie di indicatori comuni di contesto, di output, di risultato e di impatto, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione; i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato; la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati; relazioni periodiche sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione; meccanismi per ricompensare le buone prestazioni e porre rimedio ai bassi livelli di attuazione; le valutazioni
ex ante, intermedie ed
ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.
Gli
Stati membri devono anche istituire un
sistema d'informazione elettronico nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico sulla base degli indicatori di output e di risultato.
Inoltre, entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli
Stati membri devono presentare alla Commissione europea una
relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico nel corso del precedente esercizio finanziario. L'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da presentare entro il 15 febbraio 2030, deve comprendere una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.
Ogni anno gli Stati membri devono organizzare, poi, una
riunione di riesame con la Commissione europea, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione. La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.
Infine, nel
2026 potrà essere assegnato agli Stati membri un
premio per l'efficacia dell'attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici (il premio è pari al 5% dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX).
Gli Stati membri devono, infine, effettuare delle
valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC, mentre la Commissione europea deve predisporre un
piano pluriennale di valutazione della PAC. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione della PAC.
Il
titolo VIII (
articoli 130-133) reca le disposizioni in materia di concorrenza, precisando, in particolare, come debbano essere applicate le norme sugli aiuti di Stato. Infine, il
titolo
IX (
articoli 134-142) reca le disposizioni generali e finali, concernenti, in particolare, il Sistema di informazione e protezione dei dati personali, la delega di poteri e le misure di esecuzione e l'entrata in vigore.
Prospettive negoziali secondo il Governo
Secondo il Governo italiano, sotto il profilo delle
prospettive negoziali, gli
obiettivi e gli
elementi
specifici della proposta
dovranno essere valutati in funzione della loro efficacia e della loro compatibilità con le esigenze del settore agricolo nazionale.
In particolare, il Governo segnala che
l'obiettivo della proposta di ridistribuzione dei pagamenti diretti
verso le aziende di piccole e medie dimensioni e verso le
aree soggette a vincoli ecologici con una minore produttività potrebbe portare, nel breve periodo, a una
riduzione della competitività dell''UE, rafforzando, nello stesso tempo, la protezione dell'ambiente. A giudizio del Governo, sarà fondamentale individuare la
giusta combinazione di misure per attenuare gli effetti negativi sul reddito e, al tempo stesso, rispondere meglio alle sfide proprie anche dell'agricoltura (quali l'ambiente, il clima e le aspettative sociali). Ciò richiederebbe di incentivare gli interventi tesi al miglioramento dei risultati socioeconomici e ambientali del settore. Secondo il Governo è fondamentale che le misure necessarie per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima siano accompagnate dall'
adozione di migliori pratiche, che includano l'accrescimento delle conoscenze, l'innovazione e l'adozione delle ultime tecnologie pertinenti.
Regolamento orizzontale della PAC (COM(2018)393)
La proposta si compone di
sette titoli e
104 articoli.
Il
titolo I (
articoli 1-3) prevede
l'ambito di applicazione, le
definizioni e le
deroghe in caso di
forza maggiore e in
circostanze eccezionali.
In particolare, il regolamento proposto stabilisce le regole applicabili: al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale; ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri; alle procedure di liquidazione e di conformità.
Inoltre, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "
forza maggiore" e le "
circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi: una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Il
titolo II (
articoli 4-11) reca le
disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli. Il
capo I disciplina i
Fondi agricoli attraverso cui finanziare i vari interventi e le misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione: il Fondo europeo agricolo di garanzia (
FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (
FEASR). Essi sono gestiti in
regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione europea.
La Commissione europea prevede di
mantenere l'attuale struttura nei due fondi FEAGA e FEASR, puntando, tuttavia, verso una maggiore sussidiarietà in modo che gli Stati membri possano adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie realtà e alle situazioni concrete degli agricoltori.
Il
capo II, invece, disciplina gli
organismi di governance: organismi pagatori e organismi di coordinamento; l'autorità competente a livello ministeriale; la Commissione europea; gli organismi di certificazione.
La Commissione europea prevede, quindi, il
mantenimento dell'attuale assetto organizzativo degli organismi coinvolti nella
governance della PAC (autorità competente, organismi pagatori, organismo di coordinamento e organismo di certificazione, oltre alla Commissione europea), mirando, tuttavia, alla
riduzione del numero degli organismi pagatori (
uno solo a valenza nazionale o, eventualmente, uno per regione, e un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, mentre nessun nuovo riconoscimento sarà ammesso dall'entrata in vigore del regolamento). Viene, inoltre, proposto un
rafforzamento del ruolo dell'organismo di coordinamento connesso all'attuazione del piano strategico nazionale mentre, in relazione al meccanismo disposto dal contesto attuativo della nuova PAC (obiettivi - indicatori - performance), si prefigura la necessità di un sistema di controlli che assicuri un elevato standard qualitativo. Infine, si prevede un
rafforzamento del ruolo e dei compiti dell'organismo di certificazione, anche in funzione dell'attuazione del previsto modello di "
audit unico".
Il
titolo III (
articoli 12-56) disciplina la
gestione finanziaria dei Fondi:
Si dovrebbe avere, quindi, il passaggio dall'attuale modello di garanzia, basato sulla conformità della spesa, a quello basato sulla
performance della spesa, con conseguenti modifiche alle procedure di liquidazione degli esercizi contabili annuali, nell'ambito delle quali dovrebbero ridursi le rettifiche finanziarie operate dalla Commissione europea nei confronti degli Stati membri.
Il
titolo IV (
articoli 57-87) fissa disposizioni sui sistemi di
controllo e
sanzioni:
Il
titolo V (
articoli 88-99) reca le disposizioni comuni circa le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, l'uso dell'euro, la relazione finanziaria annuale sull'amministrazione dei Fondi che la Commissione europea deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, la trasparenza e la protezione dei dati personali.
Il
titolo VI (
articoli 100-101) disciplina gli atti delegati e atti di esecuzione, mentre il
titolo VII (
articoli 102-104) reca le disposizioni finali.
Prospettive negoziali secondo il Governo
Secondo il Governo, saranno
valutati e considerati, in relazione agli interessi nazionali,
gli aspetti specifici della proposta nell'ottica dell'effettiva semplificazione delle procedure di liquidazione contabile annuale, di conformità della spesa e delle procedure di verifica dei risultati, previste ai fini della idonea e pertinente misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla PAC.
Regolamento di modifica (COM(2018)394)
La proposta si compone di
7 articoli.
L'articolo 1 propone
modifiche al
regolamento (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La Commissione europea prevede di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando però un numero limitato di disposizioni in considerazione di evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014. In particolare, la Commissione europea propone di:
Secondo la Commissione europea, tenuto conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017 e della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.
Secondo la Commissione europea, le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà
Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli
incroci tra
Vitis vinifera,
Vitis Labrusca e altre specie del genere
Vitis per la produzione di vino nell'Unione.
Secondo la Commissione europea, per consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche e con una maggiore resistenza alle malattie, occorre prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni di origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie
Vitis vinifera, ma anche da
varietà di viti ottenute da un incrocio tra
Vitis vinifera e altre specie del genere
Vitis.
L
'articolo 2 reca modifiche al
regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'
articolo 3 modifiche al
regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti vitivinicoli aromatizzati; l'
articolo 4 una modifica al
regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle
regioni ultraperiferiche dell'Unione; l'
articolo 5 una modifica al
regolamento (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle
isole minori del Mar Egeo; l'
articolo 6 reca le disposizioni transitorie e
l'articolo 7, infine, le norme concernenti l'entrata in vigore e l'applicazione.
Prospettive negoziali secondo il Governo
Innanzitutto, secondo il Governo, la proposta
non sembra rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, poiché le norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria rischiano di tradursi in oneri aggiuntivi e in maggiorazione di spesa. Inoltre, la proposta si pone degli obiettivi che vanno oltre lo spirito dell'OCM, che è ispirato ad altri principi, quali ad esempio la competitività. Riguardo
ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sembrerebbero emergere, secondo il Governo, alcune
criticità su tematiche rilevanti per il settore vitivinicolo nazionale. In particolare, gli aspetti critici riguarderebbero il
sistema delle autorizzazioni di varietà cosiddette "ibride", la
possibilità di produrre vini "dealcolizzati" e la
superficie relativa alle autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli.
Quindi, secondo il Governo, è assolutamente opportuno
approfondire alcuni aspetti
relativi alle suddette modifiche proposte all'articolo 1. Si tratta, a giudizio del Governo, di tematiche di estrema sensibilità (ibridi nelle DOP; denominazione di vino, spumante etc. per prodotti dealcolizzati), che richiedono cautela nelle valutazioni nazionali ed un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati, anche per le possibili
conseguenze economiche derivanti dall'adozione di queste nuove disposizioni.
Tra le novità che verrebbero introdotte dalla proposta, infatti, vi sarebbe la
possibilità di riconoscere come denominazioni di origine vini prodotti a partire da varietà cosiddette "ibride", ossia provenienti da incroci di varie
species, non necessariamente vinifere. Le conseguenze di tale possibilità, secondo il Governo, vanno valutate attentamente, poiché incidono direttamente sulla definizione stessa di
qualità di cui il nostro Paese è grande sostenitore. Inoltre, le nuove norme consentirebbero di produrre vini a denominazione di origine in Paesi dove oggi, per condizioni climatiche non favorevoli o per caratteristiche morfologiche, non è possibile farlo, spostando verso il nord Europa le produzioni vitivinicole; l'utilizzo di varietà ibride e, quindi, resistenti, potrebbe, poi, comportare una
sovrapproduzione vinicola, con conseguente abbattimento dei prezzi di mercato, senza contare le possibili ripercussioni sulla qualità, in quanto studi scientifici dimostrano, sempre secondo il Governo, come un vino prodotto a partire da varietà ibride non presenti le identiche qualità organolettiche di un vino DOP, prodotto con varietà della
species vinifera.
Per il Governo, considerazioni dello stesso tenore valgono per l'altra novità rappresentata dalle
produzioni dealcolizzate, che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle
stesse denominazioni (vino, spumante, vino frizzante, etc.) tradizionalmente e universalmente riferite al vino.
Altra novità è rappresentata dalla
possibilità di produrre vini con basso o inesistente tenore alcolico; si tratterebbe di un cambiamento rilevante, in quanto oggi il vino ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo. Al di sotto di tale limite, vi sono bevande a base di vino o altri prodotti non classificabili come "vino". Pertanto, è consentita la produzione di tali prodotti, ma non la loro designazione con il termine "vino". Con la proposta in esame, invece, avverte il Governo, si vogliono equiparare tali preparazioni al vino, eliminando, ogni distinzione esistente in termini di designazione e presentazione dei prodotti.
Per quanto riguarda le
autorizzazioni ai nuovi impianti, la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe le attuali difficoltà e potrebbe non rappresentare una valida soluzione delle problematiche emerse in questi due anni di applicazione del sistema autorizzativo.
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX,
l'esame del COM(2018)392 risulta avviato da parte di: Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia;
l'esame del COM(2018)393 risulta avviato da parte di: Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia;
l'esame del COM(2018)394 risulta avviato da parte di: Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia.
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