Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004
Riferimenti: AC N.1469/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 95
Data: 12/02/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004

12 febbraio 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Lo Scambio di note verbali fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 all'esame della Commissione ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la vigenza dell' Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004, ratificato ai sensi della legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006.

L'Contenuto dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Libano (Beirut, 21 giugno 2004)Accordo italo-libanese del 2004, finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi e alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate, si compone di 11 articoli preceduti da un Preambolo.

La collaborazione tra le Parti si basa, ai sensi dell'articolo 1, sul principio di reciprocità, ed investe (articolo 3) i seguenti settori: operazioni umanitarie e peace-keeping; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari.

L'articolo 2 affida ai Ministeri della difesa dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. E' inoltre prevista l'eventualità che si stipulino successive Intese a completamento dell'Accordo in esame e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L'articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi Ministeri della Difesa e del personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive.

L'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; tali scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso "operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi".

L'articolo 6 disciplina le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, stabilendo i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo scambio di visite previste dall'Accordo.

Il Paese ospitante si farà carico delle spese di trasporto interno, di vitto e, se esiste disponibilità di strutture militari, dell'alloggio da offrire alle delegazioni invitate. Il paese ospite deve invece provvedere al viaggio di andata e ritorno, alla retribuzione e ad eventuali compensi da versare al personale inviato, nonché alle spese per assicurazione in caso di malattia o incidente. L'assistenza sanitaria d'urgenza è assicurata dal Paese ricevente, mentre gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Paese ospite.

Per il personale non appartenente a delegazioni ufficiali le modalità di copertura dei costi saranno stabilite di volta in volta da singole intese.

Gli eventuali danni provocati dal personale militare in missione saranno risarciti dalla Parte inviante (articolo 7).

L'articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame, che spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione, e allo Stato di invio per i restanti profili.

L'articolo 9 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l'uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi contemplati ammessi dalla Parte di origine di essi, nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.

In tema di controversie sull'applicazione dell'Accordo, l'articolo 10 rinvia a negoziati tra le Parti.

L'articolo 11, infine, reca le clausole di rito relative all'entrata in vigore e alla durata dell'accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di sei mesi. L'Accordo potrà inoltre essere modificato previo consenso delle Parti, e le eventuai modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, ossia alla data i ricezione della seconda delle due notifiche conle quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Lo Lo scambio di Note tra Italia e Libano Scambio di Note verbali in esame è composto dalla Nota verbale dell'ambasciata d'Italia a Beirut n. 1331 del 25 luglio 2016 e dal riscontro positivo del Ministero degli esteri e degli emigrati della Repubblica del Libano con Nota n. 887/15 del 16 settembre 2016, ricevuta in pari data dalla nostra rappresentanza diplomatica.
Con la Nota n. 1331 l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha proposto all'altra Parte la proroga dell'Accordo di cooperazione del 2004 nel settore della difesa per un periodo addizionale di cinque anni. La Nota prevede che l'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell'Italia della Nota Verbale di risposta da parte libanese; l'entrata in vigore dell'Accordo così prorogato è fissata al ricevimento della notifica del completamento delle procedure di ratifica italiane. In attesa di tale notifica l'Italia chiede alla Repubblica Libanese di assicurare che l'Accordo continui provvisoriamente a produrre i propri effetti.
Con Nota n. 887/15 del 16 settembre 2016, il Ministero degli esteri e degli emigrati della Repubblica del Libano dà riscontro positivo alla Nota italiana.
Nella relazione illustrativa che accompagna il ddl viene evidenziato che il Libano è un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale, e viene sottolineata la partecipazione dell'Italia, con un contingente di circa 1.100 militari, alla missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), di cui il nostro Paese detiene nuovamente il comando dall'agosto 2018. 
La relazione rammenta altresì, nel quadro dell'impegno delle Nazioni Unite in Libano, l'International Support Group (ISG) for Lebanon, costituito dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con l'aggiunta di Italia, Germania, Unione europea e Lega Araba, su impulso dell'allora Segretario generale ONU Ban Ki-Moon e dell'allora presidente libanese, Michel Suleiman, nel settembre 2013. L'ISG si propone di supportare il Libano che, alla luce del conflitto siriano, è affetto da gravi disagi sociali ed economici, con forti ripercussioni sulla situazione di stabilità e sicurezza.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 consta di 4 articoli.

Si rammenta che nel corso della XVII Legislatura un ddl di analogo contenuto era stato presentato al Senato (AS 2972) ed assegnato alla Commissione Affari esteri, che ne aveva soltanto avviato l'esame (seduta del 7 dicembre 2017).

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie e prevede che all'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note si provveda con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge n. 126/2006.

Si rammenta che l'articolo 3 della legge n. 126 del 2006, (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004), prevede la copertura finanziaria della spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2006, relativa all'attuazione delle previsioni dell'Accordo del 2004, con particolare riferimento alle consultazioni bilaterali regolamentate dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo.

La relazione tecnica che correda il ddl in esame ribadisce che, attese le disposizioni dell'art. 3 della legge 126/2006 sopra richiamate, l'esecuzione dello Scambio di Note non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 4 dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica dello Scambio di Note entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il ddl è accompagnato anche da una analisi tecnico-normativa nella quale viene sottolineato che la ratifica ed esecuzione del prolungamento della vigenza dell'Accordo italo-libanese risponde al dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale, nonché dell'articolo 11 dell'Accordo medesimo, ai sensi del quale "le eventuali modifiche al testo dovranno entrare in vigore con le medesime modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo e cioè alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuta esecuzione delle rispettive procedure interne".


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge in esame costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.