Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra
Serie: Progetti di legge   Numero: 85
Data: 22/01/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra

22 gennaio 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto della proposta di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria per le parti di competenza dell'Unione europea il 1° novembre 2017, è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti. Oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un gran numero di settori, l'accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali. L'Accordo stabilisce inoltre i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba e crea una struttura istituzionale per la sua gestione. L'Accordo entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli stati membri dell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017.

Attualmente le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono disciplinate dalla Posizione comune del 2 dicembre 1996 (96/697/PESC) che, al fine di incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del popolo cubano, prevede  l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

Il testo dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione si compone di 89 articoli,suddivisi in cinque parti.

La Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (art. 1 e art.2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Parte II, relativa al dialogo politico (artt. 3-14), ne definisce gli obiettivi  - tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite come fulcro del sistema multilaterale - e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico:

  • diritti umani;
  • commercio illegale di armi;
  • disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa;
  • lotta contro il terrorismo;
  • gravi crimini di portata internazionale;
  • misure coercitive unilaterali;
  • lotta contro la tratta di esseri umani e traffico di migranti;
  • lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite;
  • lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esso associate;
  • sviluppo sostenibile. 

La Parte III è dedicata alla cooperazione e dialogo strategico settoriale  e si articola in sette titoli: il Titolo primo (artt. 15 - 21) che ne fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione (istituzioni del governo cubano e gli organismi pubblici da essi designati, ammnistrazioni locali, organizzazioni internazionali e rispettive agenzie, agenzie di sviluppo degli stati membri dell'UE, rappresentanti della società civile),  i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo; sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione della conoscenza) e le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.

Il Titolo secondo (artt. 22 - 26) è relativo alla democrazia, diritti umani e buon governo, al rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, alla modernzzazione della pubblica amministrazione e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti e individua obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento.

Il Titolo terzo (artt. 27 - 36), dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione, stabilisce meccanismi di cooperazione nei settori della: protezione dei dati personali, prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro, della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, la migrazione, il traffico di persone e di migranti. Viene sottolineato inoltre il potenziale contributo della società civile per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Accordo e si stabilisce il comune impegno a promuovere una maggiore partecipazione della società civile alle attività di cooperazione.

Il Titolo IV è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di cooperazione nei seguenti ambiti:

  • politiche economiche;
  • politiche commerciali ispirate a principi di sviluppo sostenibile, equo e solidale;
  • politiche di bilancio che consentano una ridistribuzione della ricchezza;
  • politiche sociali e  dell'occupazione;
  • strategie e politiche di lotta contro la xenofobia e la discriminazione;
  • politiche per i giovani.

Nel settore dell'istruzione le Parti si impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Inoltre iniziative di cooperazione sono previste nel settore della sanità pubblica, della protezione dei consumatori, della cultura e del patrimonio culturale. Iniziative di cooperazione siono anche previste a favore delle persone in stato di vulnerabilità, anche al fine di garantire pari opportunità e a creare  opportunità economiche e plitiche sociali specifiche.

Le Parti si impegnano ad azioni di cooperazione volte a rafforzare la politica di genere in tutti gli ambiti e a promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale e culturale. Particolare attenzione viene rivolta ai programmi volti alla prevenzione e al contrasto delle violenza di genere. L'Unione europea e Cuba si impegnano a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società e a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili.

Il Titolo V (artt. 47-49) si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catatrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo know-how, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative poste in essere da Cuba volte a aumentare la resistenza alle catastrofi e miglioramento della capacità di gestione sostenibile dell'approvigionamento idrico.

Il Titolo VI (artt. 50-58) si occupa dello sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovaziona, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione el modello economici e sociale e della buona governance in materia fiscale.

Il Titolo VII (art. 59) ha per oggetto l'integrazione e cooperazione regionali e sottolinea l'importanza della cooperazione tra Cuba ed i suoi vicini caraibici, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE.

La Parte IV (artt. 60-80) relativa a scambi e cooperazione commerciale definisce gli obiettivi della cooperazione nel settore, prefiggendosi in particolare di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, di promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, di rafforzare il contributo del commercio sostenibile e sostenere la diversificazione dell'economia cubana, in un clima di miglioramento per gli investimenti. Le disposizioni prevedono l'agevolazione degli scambi e la cooperazione su questioni quali gli ostacoli tecnici agli scambi e le norme al finedi migliorare le prospettive di rafforzamento delle relazioni economiche.

La Parte V (artt. 81-89) relativa a disposizioni istituzionali e finali istituisce un quadro istituzionale, composto da un Consiglio congiunto (art. 81), riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba,  i cui compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, nel guidarne l'attuazione e nell'esaminare i principali problemi insorti nell'ambito dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse, e da un Comitato misto (art. 82), che assiste il Comitato congiunto, composto da rapresentanti delle Parti e da alti funzionari. Il Comitato misto può costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nelle sue funzioni (art. 83).  Gli articoli 84, 85 e 86 rispettivamente sono relativi alla definizione delle Parti, all'adempimento deli obblighi e all'entrata in vigore dell'Accordo che può essere modificto mediante accordo scritto tra le Parti (art. 87) e la cui applicazione è relativa ai territori dell'Unione europea e della Repubblica di Cuba (art.88). Infine l'art.89 riguarda i testi dell'Accordo facenti fede.


Contenuto della proposta di legge di ratifica

La proposta di legge di ratifica, presentata in prima lettura alla Camera dei deputati dalla Presidente della Commissione Affari esteri, Marta Grande, consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.