Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea |
Titolo: | Fondo europeo per la difesa |
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 6 |
Data: | 05/07/2018 |
Organi della Camera: | IV Difesa, X Attività produttive, XIV Unione Europea |
Fondo europeo per la difesa
Dossier n° 6 -
5 luglio 2018
Finalità/Motivazione
La proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa è volta a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia dell'industria della difesa dell'Unione, mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo.
La proposta di regolamento ha l'obiettivo di finanziare progetti collaborativi a livello europeo, sia di ricerca sia di sviluppo, che coinvolgano almeno 3 imprese in almeno tre diversi paesi membri e/o associati. La Commissione europea propone una dotazione di bilancio per il Fondo di 13 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, di cui 8,9 miliardi di euro per le azioni di sviluppo e 4,1 miliardi di euro per le azioni di ricerca.
La proposta integra in un unico Fondo, sviluppando - nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - le iniziative attualmente previste dall'azione preparatoria in materia sulla ricerca in materia di difesa 2017-2019 e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, in corso di approvazione, ma che verrà poi abrogato e sostituito della proposta di regolamento sul Fondo europeo per la difesa a partire dal 1° gennaio 2021 (v. infra).
Recenti iniziative dell'UE nel settore della difesa
Nella Dichiarazione di Roma, adottata dai Capi di Stato e di governo il 25 marzo 2017, in occasione del 60° anniversario dei Trattati si afferma l'impegno dell'UE ad assumersi maggiori responsabilità e a contribuire alla creazione di un'industria della difesa più competitiva e integrata, rafforzando la sicurezza e difesa comuni, anche in cooperazione e complementarità con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2017, pronunciato al Parlamento europeo nel settembre
2017, il Presidente della Commissione europea Juncker ha sottolineato la necessità di dare vita a un'autentica Unione europea della difesa entro il 2025.
Le iniziative delle Istituzioni dell'UE volte a promuovere una più forte integrazione degli Stati membri dell'UE nel settore della difesa si articolano al momento su tre filoni:
attuazione delle priorità indicata dalla nuova Strategia globale, in particolare attraverso il piano di attuazione per la sicurezza e difesa, presentato dall'Alta Rappresentante il 14 novembre 2016;
il piano di azione per la difesa europea (European Defence Action Plan – EDAP), presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, che si concentra in particolare sul profilo degli aspetti industriali della politica per la difesa europea;
i lavori per l'attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO sul rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e difesa, adotta a margine del Vertice NATO che si è svolto l'8 e 9 luglio 2016 a Varsavia.
Il piano d'azione per la difesa europea (European Defense Action Plan -EDAP) si articola su
tre assi principali:
l'istituzione di un fondo europeo per la difesa;
la promozione di investimenti nelle catene di approvvigionamento della difesa;
il rafforzamento del mercato unico della difesa.
La cooperazione strutturata permanente (PESCO)
Il Consiglio dell'UE dell'11 dicembre 2017 - sulla base di una proposta presentata da Francia, Germania, Italia e Spagna - ha adottato una decisione con la quale è stata istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di difesa, alla quale partecipano tutti gli Stati membri UE tranne Gran Bretagna, Danimarca e Malta.
Nella decisione del Consiglio dell'UE istitutiva della PESCO si stabiliscono una serie di impegni
vincolanti:
cooperare al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa. In particolare, si prevede l'impegno degli Stati partecipanti alla PESCO ad aumentare i bilanci per la difesa, al fine di conseguire l'obiettivo di un aumento a medio termine della spesa per investimenti nel settore della difesa del 20% e del 2% del totale della spesa per la difesa destinata alla ricerca. In ambito NATO l'obiettivo concordato del 2% del PIL per la spesa per la difesa è stato raggiunto tra gli Stati dell'UE solo da Grecia, Regno Unito, Estonia, Romania e Polonia, a fronte di una spesa degli USA pari al 3,58% del PIL. L'Italia al 2017 si colloca all'1,13% (con una una spesa pari a circa 21 miliardi di euro, contro i circa 49 del Regno Unito,
41 della Francia e 40 della Germania – Fonte NATO);
ravvicinare gli strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari e promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità e la schierabilità delle forze;
cooperare per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio della NATO, le lacune constatate nel quadro del piano di sviluppo delle capacità, definito dall'Agenzia europea per la difesa (European Defence Agency - EDA), in collaborazione con gli Stati membri;
partecipare allo sviluppo di programmi comuni di equipaggiamenti nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.
Contestualmente alla decisione istitutiva della PESCO, sono stati indentificati una prima serie di 17
progetti di cooperazione, approvati dal Consiglio dell'UE il 6 marzo 2018. L'Italia è capofila in 4 progetti (come la Germania) e partecipa ad 11 progetti. I progetti di cui l'Italia è capofila riguardano: centro europeo di formazione e certificazione per eserciti; sostegno militare in caso di catastrofi, emergenze civili e pandemie; sorveglianza marittima e protezione dei porti; sviluppo di veicoli militari di combattimento.
Procedura di revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD)
Nell'ambito del piano di attuazione della Strategia globale in materia di sicurezza e difesa, presentato dall'Alta Rappresentante si prevede, in particolare, l'istituzione di una procedura di revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) da parte degli Stati membri, volta a promuovere lo sviluppo delle capacità ovviando alle carenze, e garantire la coerenza dei piani di spesa nazionali. Si tratterebbe di una sorta di "semestre europeo della difesa", con l'obiettivo di aiutare gli Stati membri a sincronizzare i loro bilanci per la difesa, a pianificare insieme i loro investimenti futuri e a evitare duplicazioni.
La CARD è stata avviata in una fase sperimentale a partire dall'autunno 2017, sulla base di una decisione del Consiglio dell'Ue del 18 maggio 2017 e con l'obiettivo di consolidare la procedura in modo stabile a partire dall'autunno del 2019. La CARD è coordinata dall'EDA incaricata di presentare una relazione al Consiglio dell'UE, sulla base dei contatti bilaterali con ciascuno Stato membro.
Il contesto di riferimento
Nella comunicazione sul Fondo europeo per la difesa del giugno 2017 la Commissione ha rilevato che:
l'UE a 28 membri investe nella difesa il 1,34% del PIL (rispetto all'obiettivo del 2% fissato in ambito NATO);
oltre 80% degli appalti nel settore della difesa sono a livello nazionale:
oltre il 90% dei fondi per la ricerca tecnologica per la difesa sono a livello nazionale; l'Europa conta 178 sistemi d'arma diversi, rispetto ai 30 degli Stati uniti (per un confronto tra UE e USA si veda infografica in allegato).
Nella scheda finanziaria che accompagna la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, la Commissione europea fornisce le seguenti motivazioni per la proposta: attualmente i progetti di R&S nel settore della difesa sono gestiti quasi esclusivamente
a livello nazionale e le fasi di ricerca e sviluppo sono le più rischiose. Data la penuria delle risorse di bilancio a livello nazionale, nella maggior parte degli Stati membri tali fasi non vengono finanziate; questa situazione provoca la dipendenza dai prodotti disponibili e dai relativi fornitori;
il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che determina il persistere da un lato, di duplicazioni e dall'altro, di carenze strutturali. La cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari;
la mancanza di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri, oltre a costituire un'importante fonte di costi per il bilancio nazionale e ad ostacolare in modo significativo l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), è fonte di svantaggio competitivo per l'industria europea della difesa rispetto alle sue controparti internazionali.
Il contesto della proposta
Il 7 giugno 2017 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sul Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295) e la proposta di regolamento relativa proposta di regolamento sul programma europeo di sviluppo del settore della difesa (COM(2017) 294) attualmente in corso di approvazione.
Nella comunicazione, la Commissione europea ha proposto un approccio a due fasi, che comprende:
fase 1: un iniziale periodo di prova nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-
2020, durante il quale un'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa promuoverà la collaborazione in tale ambito, mentre il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa cofinanzierà progetti collaborativi di sviluppo (v. infra);
fase 2: l'istituzione - nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - di un fondo dedicato che promuova finanziamenti a favore della ricerca collaborativa in prodotti e tecnologie innovativi della difesa e delle successive fasi del ciclo di sviluppo, tra cui lo sviluppo di prototipi.
La proposta in esame, relativa al Fondo europeo per la difesa, costituisce, dunque, la
seconda fase dell'approccio prospettato dalla Commissione europea.
Azione preparatoria per la ricerca
La Commissione europea, nell'aprile 2017, ha avviato un'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa per il periodo 2017-2019 (Preparatory Action for Defence Research – PADR) con uno stanziamento di 90 milioni di euro per l'intero periodo (25 milioni nel 2017, 40 milioni nel 2018 e 25 milioni nel 2019).
Il 15 marzo 2018 l'Agenzia europea per la difesa (EDA) ha pubblicato l'invito a presentare proposte per
partecipare all'azione preparatoria relativamente al programma di lavoro per il 2018, che è terminato il 28 giugno 2018.
La proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore della difesa
La Commissione ha presentato, il 7 giugno 2017, la proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa con una dotazione di
500 milioni di euro per il 2019 e il 2020.
L'accordo informale raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE il 22 maggio 2018 è stato approvato dal Parlamento europeo il 3 luglio 2018 e risulta in attesa del via libera formale del Consiglio. I primi progetti dovrebbero, quindi, essere finanziati nel 2019.
Il programma cofinanzierà i progetti realizzati dai consorzi di almeno tre imprese pubbliche o private con
sede in almeno tre diversi Stati membri dell'UE (originariamente la proposta della Commissione prevedeva che le imprese dovessero avere sede in soli 2 Stati membri). I promotori dovranno dimostrare il contributo all'eccellenza, all'innovazione e alla competitività del proprio progetto. I progetti specificatamente dedicati alle PMI (piccole e medie imprese) e alle imprese di media capitalizzazione (ovvero, le imprese che non rientrano nelle PMI ma impiegano fino a 3.000 dipendenti), così come i progetti nel quadro della PESCO , beneficeranno di tassi di cofinanziamento più elevati.
Il Programma europeo di sviluppo industriale della difesa finanzierà le fasi che vanno dalla ricerca alla produzione di nuovi e avanzati strumenti di difesa all'interno dell'Ue, dagli studi alla progettazione, fino ai test e alle fasi di certificazione e sviluppo, in settori quali: i sistemi pilotati a distanza ; le comunicazioni via satellite; l'accesso autonomo allo spazio e l'osservazione permanente della terra; la sostenibilità energetica; la sicurezza cibernetica e marittima ; le capacità militari di alto livello nei settori aereo, terrestre e marittimo; i sistemi di dominio comuni, compresi gli abilitatori strategici.
In esito all'esame della proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, le Commissioni riunite IV e X della Camera dei deputati, nella XVII legislatura, hanno approvato l'8 novembre 2017 un documento conclusivo con il quale impegnano il Governo, in particolare, a:
realizzare una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria favorendo la crescita delle dimensioni di scala del comparto;
operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa;
seguire i negoziati con un approccio proattivo, identificando per tempo le tecnologie, le
capacità e i programmi di eccellenza nazionali che possano essere riconosciuti di interesse prioritario per le future capacità militari europee prevedendo risorse aggiuntive che consentano di rispettare gli impegni assunti in sede Nato ed europea, di cofinanziare i nuovi programmi di sviluppo che saranno avviati e di valutare l'opportunità di acquisire successivamente tali capacità in base alle effettive necessità;
assicurare che i programmi che saranno finanziati dovranno essere selezionati anche tenendo contro delle competenze e delle specializzazioni di cui sono portatori le PMI, i centri di ricerca e le università;
perseguire concretamente l'obiettivo del carattere transnazionale, in particolare garantendo che le azioni debbano essere promosse da imprese stabilite in almeno tre diversi Stati membri, e non due, come previsto attualmente;
prevedere che i beneficiari debbano essere imprese europee in termini di presenza effettiva delle capacità tecnologiche, industriali e manageriali sul territorio europeo e che le attività nell'ambito dei programmi di sviluppo europei debbano essere svolte prevalentemente in Europa, sfruttando know-how e proprietà intellettuali europei, consentendo ai gruppi industriali europei di utilizzare capacità tecnologiche da loro controllate anche in Paesi non UE, a condizione che i risultati siano poi utilizzati solo all'interno dell'Unione o sotto il controllo del proprio Governo;
assicurare adeguata copertura finanziaria e costante nel tempo, senza incidere su risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo;
chiarire in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale.
Contenuto della proposta che istituisce il Fondo europeo per la difesa
Obiettivi del Fondo
Obiettivo generale del Fondo europeo della difesa è quello di promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, sostenendo azioni di collaborazione e la cooperazione transfrontaliera in tutta l'Unione, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, nonché favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione.
Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:
sostenere i progetti di ricerca collaborativa che potrebbero migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future, al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie della difesa;
sostenere i progetti collaborativi di sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, contribuendo in ad aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di duplicazioni e la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa e promuovendo una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri.
Bilancio
Il Fondo europeo per la difesa ha una dotazione finanziaria complessiva di 13 miliardi di euro (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027, con una ripartizione indicativa di 4,1 miliardi di euro per le azioni di ricerca e 8,9 miliardi di euro per le azioni di sviluppo.
Fino al 5% di tale dotazione finanziaria è destinato al sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa (tecnologie la cui applicazione può cambiare radicalmente la nozione e la gestione delle
operazioni inerenti alla difesa).
Paesi associati
Il Fondo è aperto anche alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia (non dunque la Svizzera che è parte dell'EFTA, ma non del SEE).
Etica
Le azioni svolte nel quadro del Fondo devono rispettare i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale. Le azioni che non sono accettabili dal punto di vista etico possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento. Le proposte sono oggetto di una valutazione etica effettuata dalla Commissione europea, con il sostegno di esperti in materia di etica della difesa.
Soggetti idonei
Per essere idonei al finanziamento i richiedenti e i loro subappaltatori devono:
essere stabiliti nell'Unione o in un paese associato;
essere dotati di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato;
non essere controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato.
In deroga a tali disposizioni, un richiedente stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può essere idoneo al finanziamento se ciò è: a) necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione e b) la sua partecipazione non mette a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati in azioni finanziate nel quadro del
Fondo devono essere situati sul territorio dell'Unione o di paesi associati.
Nell'esecuzione di un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori cooperano solo con soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato e non controllati da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati.
In deroga a tali disposizioni e se necessario per conseguire gli obiettivi di un'azione e purché ciò non metta a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, i beneficiari e i subappaltatori coinvolti nell'azione:
possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti nel territorio di un paese terzo non associato;
possono cooperare nell'esecuzione di un'azione ammissibile con un soggetto stabilito in un paese terzo non associato.
In tali casi di deroga, i costi connessi all'uso di tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse, nonché quelli connessi a tale cooperazione, non sono però ammissibili al finanziamento a a velere sul Fondo.
Al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'invito a presentare proposte o la convenzione di sovvenzione può precisare ulteriori condizioni quali, in particolare, le disposizioni concernenti la proprietà dei risultati dell'azione, l'accesso alle informazioni sensibili, classificate e non classificate, nonché le garanzie in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.
Azioni ammissibili
Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti (laddove l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per realizzare la modernizzazione non sia sottoposto, direttamente o
indirettamente, a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati).
Le azioni ammissibili possono riguardare uno o più dei seguenti elementi:
attività intese a creare, sostenere e migliorare nuove conoscenze e tecnologie nel settore della difesa che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;
attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, acquisire padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie della difesa;
studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, soluzioni o statistiche sull'industria della difesa nuovi o migliorati, nonché progetti per organizzare la raccolta dei dati;
la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;
lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (cosiddetto prototipo di sistema);
il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;
la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa (la qualificazione è il processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa è conforme ai requisiti specificati);
la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa (la certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia della difesa è conforme alla normativa applicabile);
lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa;
attività di divulgazione, eventi di rete e attività di sensibilizzazione.
Salvo diverse previsioni nel programma di lavoro (e ad eccezione delle azioni qualificabili come studi o come attività di divulgazione), l'azione deve essere intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti, stabiliti in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Per tutto il periodo di esecuzione dell'azione, almeno tre di tali soggetti idonei stabiliti in almeno due Stati membri e/o paesi associati non devono essere effettivamente controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, né devono controllarsi a vicenda. Non sono ammissibili le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale.
Per le azioni di sviluppo sono previsti ulteriori criteri di ammissibilità (v. infra).
Criteri di attribuzione generali
Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:
a. contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie esistenti;
b. contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;
c. contributo alla competitività dell'industria europea della difesa, in particolare creando nuove opportunità di mercato e accelerando la crescita delle società in tutta l'Unione;
d. contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione;
e. contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici, in particolare a favore delle PMI stabilite in Stati membri e/o paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i soggetti del consorzio che non sono PMI;
f. qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione.
Per le azioni di sviluppo sono possibili ulteriori criteri di attribuzione (v. infra).
Tasso di cofinanziamento
Il Fondo può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
In deroga a tale disposizione l'assistenza finanziaria del Fondo non può superare:
il 20 % dei costi ammissibili dell'azione per le azioni di sviluppo di un prototipo di sistema;
l'80 % dei costi ammissibili dell'azione per le azioni di collaudo, qualificazione o certificazione (azioni successive alla fase dei prototipi).
Per le azioni di sviluppo il tasso di finanziamento è aumentato nei seguenti casi:
un'azione sviluppata nel quadro della cooperazione strutturata permanente può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali;
un consorzio beneficia di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del totale dei costi ammissibili destinata alle PMI stabilite in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui sono stabiliti i membri del consorzio che non sono PMI;
un consorzio beneficia di un tasso di finanziamento aumentato di punti percentuali equivalenti a un quarto della percentuale del totale dei costi ammissibili destinata alle imprese a media capitalizzazione stabilite in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui sono stabiliti gli altri membri del consorzio che non sono PMI o imprese a media capitalizzazione.
Per impresa di media capitalizzazione si intende un'impresa che non è né una microimpresa né una piccola né una media impresa ("PMI"), quali definite nella raccomandazione
2003/361/CE della Commissione e che ha un numero di dipendenti fino a 3.000 unità.
L'aumento complessivo del tasso di finanziamento di un'azione non può superare i 30 punti percentuali.
I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.
Disposizioni specifiche applicabili alla ricerca
Proprietà dei risultati
I risultati delle azioni sono di proprietà dei beneficiari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati.
Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico, i risultati sono di proprietà dell'Unione e gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito.
La convenzione di sovvenzione:
può esigere che i risultati delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo non siano soggetti ad alcun controllo o restrizione, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato;
stabilisce il diritto della Commissione di essere informata del trasferimento di proprietà dei risultati o della concessione di una licenza relativa ai risultati a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato, nonché di poter sollevare obiezioni al riguardo. Tali trasferimenti non devono essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi Fondo europeo per la difesa.
Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale di un progetto che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione (la relazione speciale di un progetto è un documento specifico relativo a un'azione di ricerca che sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa).
Disposizioni specifiche applicabili allo sviluppo
Ulteriori criteri di ammissibilità
Per quanto riguarda le azioni relative alla progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia di difesa, l'azione si deve basare su requisiti armonizzati in materia di capacità, stabiliti di comune accordo dai pertinenti Stati membri e/o paesi associati.
Per quanto riguarda le azioni di sviluppo, collaudo, qualificazione o certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia di difesa, il consorzio deve dimostrare, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che:
almeno due Stati membri e/o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti;
l'azione si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri e/o dai paesi associati che cofinanziano l'azione.
Ulteriori criteri di attribuzione
In aggiunta ai criteri generali di attribuzione (v. supra) con le quali valutare le proposte, il
programma di lavoro (v. infra) può anche prendere in considerazione:
il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, compresi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;
il livello di cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito dell'azione ammissibile.
Proprietà dei risultati
L'Unione europea non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dalle azioni di sviluppo, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle azioni.
In deroga a tale disposizione, se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico, l'Unione
è proprietaria dei risultati e gli Stati membri e/o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dei risultati.
I risultati delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.
Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari, la Commissione è informata di qualsiasi trasferimento di proprietà o concessione di una licenza a paesi terzi non associati. Tale trasferimento di proprietà o concessione di una licenza non deve essere in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del Fondo europeo per la difesa altrimenti si renderà necessario il rimborso del finanziamento erogato a titolo del Fondo.
Governance, monitoraggio, valutazione e controllo
Programmi di lavoro
Il Fondo è attuato mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali adottati dalla Commissione europea, sulla base del parere di un comitato di rappresentanti degli Stati membri e inviti annuali a presentare proposte.
Comitato e esperti indipendenti
La Commissione europea nella gestione del Fondo è assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore a fornire le proprie opinioni e competenze. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare.
La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nella valutazione delle proposte e per fornire consulenza o assistenza in merito al monitoraggio dell'attuazione delle azioni eseguite.
Gli esperti indipendenti sono cittadini dell'Unione, individuati e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse rivolti a pertinenti organizzazioni quali Ministeri della difesa e agenzie subordinate, istituti di ricerca, università, associazioni di categoria o imprese del settore della difesa al fine di stabilire un elenco di esperti.
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate
Ogni Stato membro o paese associato assicura che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE della Commissione (decisione 2015/444) e del Consiglio (decisione 2013/488);
Le persone fisiche residenti in paesi non associati e le persone giuridiche stabilite in paesi non associati possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione e del Consiglio sopra citate.
È possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione e fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione.
Monitoraggio e Valutazione del Fondo
La Commissione monitora regolarmente l'attuazione del Fondo e rende conto annualmente dei progressi compiuti sulla base di specifici indicatori relativi a numero di imprese coinvolte, numero e valore dei progetti finanziati, percentuali di contratti aggiudicati a PMI e imprese di media capitalizzazione e valore dei contratti transforntalieri, numero di brevetti derivanti da progetti finanziati dal Fondo, creazione di posti di lavoro/sostegno all'occupazione. La proposta di regolamento prevede che la Commissione europea effettui una valutazione intermedia del Fondo effettuata non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione e una valutazione finale dell'attuazione del Fondo al termine del periodo di attuazione, e comunque non oltre quattro anni dopo il 31 dicembre 2031.
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