Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo bilaterale con Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione
Serie: Progetti di legge   Numero: 35
Data: 26/09/2018
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo bilaterale con Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione

26 settembre 2018
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo bilaterale tra Italia e Bosnia ed Erzegovina fatto a Roma il 19 giugno 2015  è aggiuntivo rispetto alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed è finalizzato ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

Si ricorda che nella scorsa  legislatura, un analogo disegno di legge (A.C. 4627) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2017: il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame a causa della conclusione della legislatura.

La Convenzione europea di estradizione del 1957 (European Convention on Extradition, Treaty n. 24) in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300/1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina.  La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.

La relazione illustrativa che correda il disegno di legge (AC 1126) sottolinea che l'Accordo aggiuntivo in esame rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale particolarmente per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. L'accordo aggiuntivo infatti, contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, e del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Il testo dell'Accordo aggiuntivo si compone di un breve preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.

Con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con  riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni. 

L'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

L'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.

L'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo. 

 L'articolo 7, infine, stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima. L'Accordo in esame si applicherà alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957) firmato a Roma il 19 giugno 2015 consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati a spese di missione valutate in euro 8.729 annui a decorrere dall'anno 2018, ed a rimanenti spese pari ad euro 5.000 annui, sempre a decorrere dal 2018. La copertura è rinvenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge medesima n.196/ 2009). 

Corredano il disegno di legge, oltre alla relazione illustrativa, una relazione tecnica dove vengono analiticamente quantificati gli oneri ascrivibili al provvedimento e complessivamente  ammontanti ad euro 13.729 annui a decorrere dal 2018, dei quali euro 8.729 (spese di missione) hanno natura di oneri valutati ed euro 5.000 (spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti) sono oneri autorizzati.

Il provvedimento è accompagnato anche da un'Analisi tecnico-normativa-ATN che, sotto il profilo del quadro normativo nazionale evidenzia che l'intervento si inserisce nel contesto delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; dagli articoli 697-722 del codice di procedura penale e 202 e 203 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero; dagli articoli 730-746 del codice di procedura penale che disciplinano gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane. Nell'ATN viene evidenziato, inoltre,  che l'Accordo in esame rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26 Cost. e che la ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 Cost


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.