Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157) 30 gennaio 2019 |
Indice |
Premessa|L'iniziativa dei cittadini|La relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011|La revisione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini| |
Premessa
La
Commissione europea ha presentato il
28 marzo 2018 la
relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 (
COM (2018)157
) riguardante
l'iniziativa dei cittadini, istituto introdotto dal Trattato di Lisbona, per il
periodo 2015-2018.
Occorre ricordare che la
Commissione europea,
il 13 settembre 2017, ha
presentato una
proposta di revisione del regolamento
(UE) n. 211/2011, sulla quale il
13 dicembre 2018, dopo una serie di negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione a livello di trilogo, è stato raggiunto un
accordo.
Il testo dell'accordo raggiunto in sede di trilogo dovrebbe essere approvato dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del marzo 2019 e successivamente dal Consiglio dell'UE.
Le disposizioni del
nuovo regolamento, una volta approvato definitivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed entrato in vigore,
si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2020
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L'iniziativa dei cittadini |
Le disposizioni del Trattato sull'Unione europea
L'
articolo 11, paragrafo 4, del
Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che
1 milione di cittadini
dell'Unione possa prendere l'iniziativa di
invitare la Commissione europea a presentare una proposta in settori di sua competenza, ossia in ambiti nei quali, ai sensi dei Trattati europei, la Commissione europea ha titolarità a presentare una proposta.
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Il regolamento UE n. 211/2011
Il
regolamento UE n. 211/2011 del 16 febbraio 2011, entrato in vigore il 1° aprile 2012, ha definito norme e procedure che disciplinano questo nuovo strumento. In particolare, il regolamento prevede che
1
milione di cittadini di almeno un quarto degli Stati membri dell'UE (attualmente almeno
7 Stati membri) - secondo una
soglia minima fissa stabilita per ciascun Stato membro, pari al numero dei parlamentari europei per quella nazione moltiplicato per 750 (per l'
Italia occorrono
54.750 sottoscrizioni) – possa invitare la Commissione europea a proporre atti giuridici.
Gli
organizzatori di un'iniziativa, dopo aver costituito un comitato composto da almeno
7 cittadini dell'UE residenti in almeno 7 diversi Stati membri, hanno 1 anno per raccogliere le dichiarazioni di sostegno necessarie. Il
numero delle dichiarazioni di sostegno deve essere
certificato dalle autorità competenti degli Stati membri.
Possono sostenere l'iniziativa tutti i
cittadini dell'UE (cittadini di uno Stato membro) che hanno
raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni al Parlamento europeo (18 anni in ogni paese, salvo l'Austria, dove ne bastano 16).
Per sostenere un'iniziativa, i cittadini devono compilare un apposito
modulo di dichiarazione di sostegno messo a disposizione dagli organizzatori, su carta oppure
online.
La Commissione europea è tenuta a:
Gli organizzatori hanno la possibilità di presentare la loro iniziativa in un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. La Commissione europea ha creato un sito internet con tutte le informazioni relative alle iniziative aperte alle firma, a quelle che hanno raggiunto il numero richiesto di dichiarazione di sostegno e al modulo di registrazione di una nuova iniziativa. Sul sito è, inoltre, disponibile una guida all'iniziativa dei cittadini. A partire dall'aprile 2012, data di entrata in vigore del regolamento sull'iniziativa dei cittadini, al 23 gennaio 2019 risultano:
Dall'entrata in vigore del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, le iniziative presentate hanno raccolto complessivamente 9 milioni di dichiarazioni di sostegno. |
La relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011
La relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini per il è stata presentata dalla Commissione europea il 28 marzo 2018, come previsto dall'articolo 22 del citato regolamento, che prevede che la Commissione presenti ogni tre anni una relazione sulla sua applicazione.
La relazione, che copre il
periodo marzo 2015-marzo 2018, descrive la situazione attuale della procedura ICE ed offre una breve
analisi dei principali problemi riscontrati dalle parti interessate.
A seconda dei casi, vengono
indicati alcuni miglioramenti già apportati o quelli
proposti dalla Commissione nella sua
proposta di nuovo regolamento.
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Registrazione di iniziative
La relazione ricorda i
miglioramenti che la
Commissione europea ha introdotto in via di prassi, a partire dal 2015, per facilitare la procedura di registrazione di una ICE da parte agli organizzatori. Si tratta in particolare: a) della previsione per la quale le
decisioni in merito alla registrazione delle proposte d'iniziativa dei cittadini vengono
adottate dal collegio dei commissari; b) della
pubblicazione di comunicati stampa da parte della Commissione volti a rafforzare la visibilità delle registrazioni; c) della prassi per la quale la
Commissione registra parzialmente le iniziative, nei casi opportuni. In tali casi, la Commissione adotta una decisione che stabilisce le condizioni per la registrazione e indica gli elementi registrati dalla Commissione, nonché su quali basi le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa possono essere raccolte.
La proposta della Commissione di adottare un nuovo regolamento intende migliorare la procedura di registrazione, includendo la possibilità di fornire informazioni (preliminari) agli organizzatori nel caso in cui l'iniziativa esuli dalla sfera di competenza della Commissione. Essa chiarisce inoltre le condizioni per la registrazione parziale delle iniziative, attuabile soltanto quando parte dell'iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell'applicazione dei trattati.
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Raccolta delle dichiarazioni di sostegno
Requisiti in materia di dati
Nella relazione, si rileva che i firmatari devono soddisfare l'obbligo di un legame di cittadinanza o di residenza con uno Stato membro e fornire i loro dati personali per la verifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Queste condizioni variano da uno Stato membro all'altro. Tali
differenze, a livello di dati richiesti ai cittadini per sostenere un'iniziativa, hanno inciso negativamente sull'efficienza e sull'efficacia dell'iniziativa dei cittadini: ad esempio in alcuni paesi è richiesta un'elevata quantità di dati personali oppure i tipi di dati richiesti possono essere ritenuti sensibili e possono quindi dissuadere i cittadini dall'esprimere il loro sostegno all'iniziativa; attualmente si utilizzano 13 moduli che richiedono dati personali differenti, il che rende la
raccolta delle dichiarazioni di sostegno una pratica laboriosa, soprattutto se le informazioni sono fornite su carta.
Raccolta per via elettronica
Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica, gli organizzatori devono attivare un proprio sistema (incluso il
software e il
server ospitante) e farlo certificare da un'autorità competente dello Stato membro in cui i dati saranno archiviati. I sistemi di raccolta devono inoltre avere le caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per proteggere i dati personali dei firmatari.
La Commissione ha offerto ampia assistenza alla raccolta per via elettronica prevista dall'ICE. Come previsto dal regolamento, nel dicembre 2011, la Commissione ha messo a disposizione gratuitamente un software
open source, che gli organizzatori possono usare con o senza modifiche. Gli organizzatori possono usare anche altri
software di loro scelta.
L'identificazione di un
server ospitante per installarvi il
software è stato un problema ricorrente per gli organizzatori, in termini di costi ma soprattutto in termini di organizzazione, ritardando l'avvio della raccolta elettronica. Nel
2012 la Commissione ha deciso di ospitare gratuitamente sui propri server i sistemi di raccolta per via elettronica degli organizzatori, anche se ciò non rientrava tra gli obblighi che le incombono a norma dell'attuale regolamento.
Calendario per la raccolta
Gli organizzatori dispongono di un anno di tempo per raccogliere le dichiarazioni di sostegno, a partire dalla data in cui la Commissione registra la loro iniziativa. In realtà, gli organizzatori hanno sovente meno di un anno per la raccolta, visti i requisiti logistici da soddisfare per avviare la raccolta. L'esperienza acquisita mostra che il
risultato del processo di raccolta è anche
influenzato in misura significativa dal livello e dalla qualità dell'organizzazione della
campagna di sostegno.
La proposta di revisione del regolamento ICE include una serie di miglioramenti, quali la possibilità per gli organizzatori di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta entro tre mesi dalla data di registrazione, nonché la messa a disposizione di un sistema centrale di raccolta per via elettronica, istituito e gestito gratuitamente dalla Commissione, in alternativa ai singoli sistemi.
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Verifica delle dichiarazioni di sostegno e presentazione alla Commissione
Quando gli organizzatori hanno raccolto il numero necessario di dichiarazioni di sostegno (un milione in totale e soglie minime da raggiungere in almeno 7 paesi), le presentano alle autorità nazionali competenti, che hanno tre mesi di tempo per verificare ed attestare il numero di dichiarazioni di sostegno valide. Se viene confermato che il numero minimo di firmatari è stato raggiunto, gli organizzatori presentano la loro iniziativa alla Commissione.
Nella relazione si rileva che,
malgrado divergenze tra i vari Stati membri a livello dei dati richiesti ai firmatari e del processo di verifica,
l'attuale approccio alla verifica, come previsto dal regolamento, è
ben concepito rispetto a strumenti simili esistenti a livello regionale e nazionale. Inoltre,
non è stato finora segnalato alcun caso di frode significativa.
La proposta della Commissione rimedia alla potenziale fonte di confusione e di incertezza provocata dall'assenza nel vigente regolamento di un termine specifico per presentare alla Commissione un'iniziativa che ha avuto buon esito fissando una scadenza di tre mesi per la presentazione di un'iniziativa.
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Esame e seguito da parte della Commissione
In questa fase gli organizzatori sono invitati a una riunione con la Commissione e un'audizione pubblica viene organizzata al Parlamento europeo. Il risultato di questa
fase di esame di tre mesi è l'adozione di una comunicazione nella quale la Commissione spiega le eventuali azioni che intende intraprendere e i suoi motivi.
Nella proposta di revisione del regolamento ICE, la Commissione ha incluso una serie di miglioramenti, in particolare la trasmissione dell'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, un'audizione pubblica al Parlamento europeo più inclusiva per assicurare una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate all'iniziativa e l'estensione della fase di esame da tre a cinque mesi per concedere più tempo al dibattito che servirà da base per la risposta della Commissione.
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Sostegno e sensibilizzazione
Punto di contatto
Il regolamento in vigore prevede che sia disponibile un punto di contatto presso il centro di contatto «
Europe Direct». Da aprile 2015 il centro di contatto ha risposto a 257 richieste di informazioni da parte dei cittadini. Le domande vengono reindirizzate alla Commissione quando il centro di contatto «
Europe Direct» non può rispondervi direttamente. Da aprile 2015, 66 domande sono state reindirizzate alla Commissione.
Account degli organizzatori
Quando la proposta di iniziativa è stata formalmente registrata, la Commissione risponde alle domande degli organizzatori direttamente tramite il loro
account sul sito
web dell'ICE. Le risposte vengono fornite anche per posta elettronica e per telefono su base continua.
Assistenza informatica
L'uso del
software della Commissione per la raccolta per via elettronica e i servizi di
hosting dei sistemi di raccolta per via elettronica sui propri server sono stati oggetto di assistenza tecnica: negli ultimi tre anni sono state evase quasi 300 richieste relative a tali questioni.
Assistenza alla traduzione
La traduzione delle iniziative è di competenza degli organizzatori e sin dall'inizio si è rivelata un processo laborioso. Dal 2015 il sostegno in materia di traduzioni, offerto agli organizzatori dal Comitato economico e sociale europeo, è stato accolto con favore e ha contribuito a migliorare notevolmente la situazione.
Come indicato nella proposta di nuovo regolamento, la Commissione intende tradurre autonomamente il contenuto delle iniziative e ha già cominciato nel 2018 a offrire tali traduzioni agli organizzatori.
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Varie
Un nuovo importante elemento della nuova proposta di revisione della Commissione (v.infra) è la
creazione di una piattaforma online collaborativa per sostenere lo scambio di buone pratiche sull'ICE, in particolare tramite un forum di discussione. Il lancio della piattaforma collaborativa avverrà inoltre in concomitanza con una campagna di comunicazione più generale sull'iniziativa dei cittadini, che includerà l'uso di strumenti e prodotti mirati per sostenere la visibilità dello strumento, la promozione tra il grande pubblico attraverso i
social media e l'organizzazione di eventi negli Stati membri con particolare attenzione per i potenziali moltiplicatori.
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La revisione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini |
La proposta di revisione presentata dalla Commissione europea
Il
13 settembre 2017 la
Commissione europea – sulla base di una consultazione pubblica svoltasi nel 2017 - ha adottato una
proposta di regolamento (
COM(2017)482) volta a
sostituire il regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. L'obiettivo della proposta è migliorare il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) rendendola più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo. La nuova proposta dovrebbe contribuire all'obiettivo di accrescere la legittimità democratica nell'UE attraverso maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.
La proposta della Commissione europea è volta ad introdurre, in particolare, i seguenti elementi:
A seguito dei
negoziati interistituzionali, svoltisi a livello di trilogo, Parlamento europeo, Commissione e Consiglio hanno da ultimo
raggiunto il
13 dicembre 2018 un
accordo che accoglie sostanzialmente le proposte iniziali della Commissione con le seguenti
principali modifiche:
Il testo dell'accordo raggiunto in sede di trilogo dovrebbe essere approvato dal Parlamento europeo in occasione della plenaria del marzo 2019 e successivamente dal Consiglio dell'UE.
Le disposizioni del
nuovo regolamento, una volta approvato definitivamente ed entrato in vigore,
si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2020
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