Programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e dei radar LRR 1 ottobre 2021 |
Indice |
Premessa|Presupposti normativi|Contenuto| |
PremessaLo scorso 21 settembre 2021 il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 312021, relativo all' "Ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea Principal Anti Air Missile System (PAAMS) ed ai radar Long Range Radar (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio)" (A.G. 309). Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissioni parlamentari è il 2 novembre 2021. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio è il 13 ottobre 2021.
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Presupposti normativiL'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
Il
Il documento programmatico pluriennale della difesa
Documento programmatico pluriennale della difesa
(DPP
) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla
legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 9 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, il Ministro della Difesa, il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (
Doc. CCXXXIV, n. 4). Per approfondimenti si rinvia al relativo
dossier.
Per quanto concerne
I programmi presentati nel corso della XVII legislatura
l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "
Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-
bis sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza,
procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e
propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.
In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. |
ContenutoIl programma pluriennale in esame è relativo all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS 1 e dei radar LRR 2 per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo Early Warning) installati sulle Unità cl. Orizzonte (Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio).
Si ricorda che il
Il programma PAAMS
Programma PAAMS (
Principal Anti Air Missile System) trae le sue origini nel 1996 come programma di cooperazione tra Francia, Regno Unito e Italia per lo sviluppo e la produzione di sistemi navali per la Difesa aerea. Il programma fa seguito al programma di cooperazione FSAF (
Family of Systems Surface-Air Future) avviato nel 1988 come programma di cooperazione tra Francia e Italia per lo sviluppo, la produzione ed il mantenimento in servizio di una famiglia di sistemi missilistici, per impieghi terrestri e navali. Successivamente, nel 2012, i due programmi (FSAF-PAAMS ) sono stati unificati sotto l'egida dell'Agenzia europea OCCAR.
Si ricorda che la « Famiglia » di sistemi missilistici superficie/aria futuri (FSAF) è stata sviluppata verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso allo scopo di sostituire, a partire dal 2007, il sistema missilistico di difesa aerea HAWK con un nuovo mezzo antiaereo ed antimissile di concezione avanzata (SAMP-T) e con un sistema navale a medio raggio (SAMP-N) che si è poi evoluto nel PAAMS, destinato ad armare la classe di Fregate antiaeree Orizzonte. Il programma, suddiviso in tre fasi, è stato sottoposto all'autorizzazione del Parlamento attraverso diversi passaggi parlamentari. In particolare, la Commissione Difesa della Camera ha espresso parere favorevole sulla fase 1 nella seduta del 19 ottobre 1989; parere favorevole sulla fase 2 nella seduta dell'11 ottobre 1995; e parere favorevole con condizioni sulla fase 3 nella seduta del 14 ottobre 2003. Nel 2016 le Commissioni difesa della Camera e del Senato hanno da ultimo espresso parere favorevole sull'Atto del Governo n. 315, recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione del programma FSAF/PAAMS. La « Famiglia » è composta da tre sistemi basati su blocchi di base comuni: il primo è un sistema navale di difesa di punto, chiamato SAAM (Superficie Aria Anti Missile); il secondo è un M-SAM (missile superficie aria media portata) navale, di difesa di area confluito nel programma PAAMS (Principal Anti Air MissileSystem); il terzo è un sistema terrestre antiaereo a medio raggio, chiamato SAM-P-T (Superficie Aria Media Portata Terrestre).
Il PAAMS può utilizzare la doppia
munizione Aster (A30 + A15
cfr. infra) per la difesa di area locale e difesa di punto. Prevede due versioni di
radar multifunzionale: EMPAR sulle navi HORIZON francesi ed Italiane (Andrea Doria e Caio Duilio ) ed il SAMPSON per le fregate Type 45 (UK).
Riguardo alla Finalità del programmafinalità operativa, lo Stato maggiore della Difesa, nella relazione allegata allo schema di decreto in esame, nel sottolineare l'esigenza di ammodernamento degli attuali sistemi di difesa antiaerea presenti nelle unità navali Andrea Doria e Caio Duilio sottolinea, altresì, l'esigenza di acquisire capacità sempre più avanzate nella scoperta e nel contrasto di bersagli particolarmente veloci (velocità supersonica elevata), come ad esempio i missili balistici intermedi e intercontinentali, chiamati anche missili strategici perché capaci di colpire obiettivi molto distanti (Strategic Ballistic Missile, Sbm).
Per un approfondimento si rinvia al seguente lavoro dell'Istituto affari internazionali:
La difesa missilistica e l'Italia. In tale approfondimento (cfr. pagina 9) si ricorda che i sistemi missilistici possono distinguersi in diverse categorie, a seconda della caratteristica presa in considerazione:
sulla base della portata, si differenziano missi
I missili balistici
li a corto, medio o lungo raggio, mentre
la piattaforma di lancio permette di distinguere tra testate aria-superficie, superficie-superficie, o anche tra sistemi di tipo terrestre e navale e così via. In particolare i
missili balistici sono classificabili sulla base della portata, ovvero
la massima distanza che sono in grado di percorrere, risultante dal rapporto fra la potenza dei motori a razzo ed il peso del carico utile trasportato. Tale proprietà consente la tradizionale classificazione dei missili balistici in:
a corto raggio, capaci di percorrere fino ai 1.000 chilometri;
a medio raggio, in grado di percorrere una distanza compresa tra i 1.000 ed i 3.000 chilometri; a
raggio intermedio, con una portata compresa fra i 3.000 e i 5.500 chilometri;
intercontinentali, capaci di colpire un bersaglio ad oltre 5.500 chilometri. Mentre i missili balistici a corto e a medio raggio sono comunemente definiti missili di teatro (
Theatre Ballistic Missile,
Tbm) in quanto impiegabili per finalità esclusivamente tattiche, i missili intermedi e intercontinentali, sono chiamati missili strategici perché capaci di colpire obiettivi molto distanti (
Strategic Ballistic Missile,
Sbm).
Nello specifico il programma in esame fa riferimento al rinnovamento e ammodernamento dOggetto del programma di ammodernamentoi 2 sistemi missilistici PAAMS (compresivi dei 2 radar multi funzione MFR), installati sulle Unità navali Andrea Doria e Caio Duilio.
Le richiamate uni
Le unità navali Andrea Doria e Caio Duilio
tà navali sono state costruite tra il 2000 al 2010 nell'ambito di un programma congiunto tra Fincantieri e Naval Group. Presentano una lunghezza "fuori tutto" di 153 metri, una larghezza massima di 20,3 metri e un dislocamento a pieno carico di circa 7.770 tonnellate. Esse sono in grado di raggiungere una velocità di 29 nodi e hanno un'autonomia di circa 7000 miglia marine (alla velocità di 18 nodi).
Il compito principale per il quale sono state concepite
è quello della difesa antiaerea (e antimissile) della flotta. Per assolvere il quale sono state equipaggiate con il sistema missilistico integrato PAAMS, capace (grazie all'ausilio del radar
EMPAR cfr.
infra) di tracciare simultaneamente fino a dodici bersagli e di utilizzare i missili superficie-aria Aster 15 ed Aster 30.
Le attività oggetto del programma in esame riguardano, in particolare:
A tal proposito si ricorda che il Sistema missilistico antiaereo PAAMS è composto da
lanciatore verticale Sylver,
un Radar multi-funzionale
EMPAR e un
Radar a lunga portata LRR S-1850 M.
In particolare l'
European Multifunction Phased Array Radar (EMPAR) è un
radar navale multifunzione di ultima generazione per navi di tonnellaggio medio-alto L'EMPAR può simultaneamente svolgere compiti di sorveglianza aerea a medio raggio e rilevamento tridimensionale, tracciamento di bersagli multipli e guida dei missili antiaerei per l'
uplink dei dati.
Il missile Aster
Aster è una famiglia di missili antiaerei superficie/aria costruiti da Eurosam, un consorzio Europeo formato da MBDA Italia, MBDA Francia e Thales. La famiglia è composta da due varianti Aster 15 con gittata di 30 km e Aster 30 con gittata di 120 km. I missili Aster sono progettati per essere utilizzati sia da unità navali che da lanciatori terrestri. Aster è un missile in grado di intercettare minacce quali AEREI, UAV, missili balistici, missili da crociera e missili anti-nave a distanze fino a 120 km.
Come precisato nel DPP 2021-2023 (cfr. pag.63) l'acquisizione dei radar per le Unità Navali è di previsto finanziamento: - sul bilancio del Ministero dello SvCosto del programmailuppo Economico per mezzo delle risorse recate dal fondo di cui all'art.1 co.14 della LdB 2020 per 367,82 M€; - sul bilancio del Ministero della Difesa per mezzo delle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" per 134,32 M€. Il costo complessivo del programma, secondo quanto previsto nel DPP DPP 2021-2023 è dunque pari a 502,14 milioni di euro.
Si ricorda che il richiamato
comma 140 dell'articolo 1
legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un
Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555),
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La
legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072 della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MiSE).
In relazione ai costi del programma si segnala che lo schema di decreto in esame dà conto di una ulteriore tranche, del costo di 137,86M€, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico e subordinata all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari. Al riguardo si precisa però che "in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Per lo schema di decreto in esame il costo complessivo del programma è dunque pari a 640 milioni di euro.
Viene riportato il seguente cronoprogramma dei pagamenti:
(in milioni di euro)
Per quanto riguarda i sSettori industriali interessati dal programma e profili di cooperazione internazionaleettori industriali interessati la scheda illustrativa indica che tali settori sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica. Il Prime Contractor è il GIE EUROSAM, composto da MBDA Italia, MBDA Francia e Thales Group. Ad MBDA IT è collegata, quale industria italiana subcontraente, LEONARDO. Si valutano, inoltre, positivamente i ritorni industriali del programma soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del know-how per la progettazione e produzione in Italia dei radar, dei componenti dei sistemi C27 e dei servizi per il supporto logistico. Sul piano della cooperazione internazionale si fa, inoltre, presente che il programma consente il proseguimento della pluriennale cooperazione internazionale avviata alla fine degli anni '90 con Francia e Regno Unito nell'ambito del Programma FSAF-PAAMS. Riguardo alle Condizioni contrattuali e facoltà di recessocondizioni contrattuali, la relazione precisa che l'emanazione del Decreto Interministeriale di approvazione precede l'avvio delle discendenti attività tecnico-amministrative da parte degli organi del Ministero della Difesa all'uopo deputati, finalizzate alla negoziazione e formalizzazione di un atto contrattuale che abbia per oggetto la fornitura.Tale iter di acquisizione comporta, allo stato attuale del processo, l'assenza di un atto contrattuale cui riferirsi per illustrarne condizioni ed eventuali clausole penali.
Le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nel nostro ordinamento sono di derivazione comunitaria e sono rappresentate dal Codice dei Contratti (
D.Lgs. n. 50 del 2016) e relativi regolamenti di attuazione generale (
D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale per il settore della Difesa (
D.P.R. n. 236 del 2012). A queste si affiancano, per quel che concerne la disciplina degli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/UE (
D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relativo regolamento di attuazione (
D.P.R. n. 49 del 2013). Tali ultimi provvedimenti normativi, che per il settore del
procurement militare costituiscono la principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contratti e dei relativi regolamenti di attuazione per ciò che concerne specifici istituti come, ad esempio, il recesso.
Per quel che concerne la disciplina del r ecesso dal contratto in ambito nazionale questa è, infatti, riconducibile principalmente a quanto previsto dall' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 e dall' articolo 1373 del Codice Civile fatto salvo, ovviamente, quanto stabilito nello specifico atto negoziale circa le eventuali condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di riferimento è completato dalle disposizioni in materia dettate dalla Legge di contabilità generale dello Stato ( R. D. n. 2440 del 1923) e dal relativo regolamento di attuazione del Libro IV del Codice Civile. L' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 detta i principi in base ai quali determinare le possibili conseguenze economiche discendenti dall'esercizio della facoltà di recesso. In particolare, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Ulteriore condizione è rappresentata dall'obbligo per l'Amministrazione di assumere la proprietà e il carico contabile dei materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore. |