La proposta di legge A.C. 3158, composta da sette articoli, reca una serie di disposizioni finalizzate a consentire l'impiego di personale militare, già collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri, in compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa.
Gli istituti dell'ausiliaria e dell'aspettativa per riduzione quadri nel Codice dell'ordinamento militare
In linea generale si ricorda che la categoria L'istituto dell'ausiliariadell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito della cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito abbia manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza, ovvero presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. (cfr. articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).
Agli obblighi di disponibilità e a quelli eventuali di servizio l'amministrazione garantisce come controprestazione un'indennità annua, in aggiunta al maturato trattamento di quiescenza.
Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.
Al termine del periodo indicato il militare viene collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.
È previsto, altresì, che il personale collocato in ausiliaria transiti anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi per due volte l'accettazione degli impieghi assegnati (articolo 995 del Codice dell'ordinamento militare).
Per il personale militare in ausiliaria valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto già visto per il personale militare in servizio permanente, specificate nell'impossibilità di assumere impieghi e di rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva.
Per gli ufficiali dell'ausiliaria è previsto l'avanzamento al grado superiore, ad anzianità, fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da cui proviene l'ufficiale interessato.
L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve possedere i requisiti di comando e di servizio previsti per l'avanzamento dei pari grado in servizio permanente e, quando non siano previsti particolari requisiti di comando o di servizio, può essere valutato per l'avanzamento dopo aver prestato nel grado almeno un anno di servizio, tranne che si tratti della prima promozione nell'ausiliaria per cui non sono richieste le condizioni sopra descritte. L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro e promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali del servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
Per quanto concerne, poi, lL'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri questo è stato introdotto nell'ordinamento giuridico vigente nel 1997. Al medesimo potevano originariamente accedere solo gli alti ufficiali: generali/ammiragli e colonnelli/capitani di vascello.
Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina delle eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal Codice (cfr. articolo 906 del Codice dell'ordinamento militare).
Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
Da un punto di vista normativo si ricorda che il comma 1 delll'articolo 909 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce che il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
Ai sensi del successivo comma 2 sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa il Capo di stato maggiore della difesa; i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Segretario generale del Ministero della difesa; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età e possono essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995 riguardanti i richiami in servizio del personale militare collocato in ausiliaria e il transito anticipato nella riserva nel caso di rifiuto dell'impiego, ovvero di revoca dell'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 8 del 2014 ha inserito nel Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 2209-septies, successivamente novellato nel 2016, in base la quale sino all'anno 2024 è collocato a domanda in aspettativa per riduzione di quadri il personale militare, non altrimenti riassorbibile (2209-quinquies) che indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza. Il richiamato personale è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Nello specifico l'Finalità della proposta di legge e ambito di riferimentoarticolo 1 della proposta di legge individua le finalità del provvedimento e ne definisce l'ambito soggettivo e oggettivo di riferimento. Con riferimento agli obiettivi perseguiti si prevede, in particolare, che le nuove disposizioni agevolino le esportazioni delle imprese operanti nei settori aerospaziale e della difesa consolidando la loro posizione nei mercati internazionali. La proposta di legge mira, inoltre, ad ampliare gli ambiti di cooperazione con gli Stati esteri firmatari di accordi di cooperazione nel settore della difesa, previsti dall'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (vedi infra). In relazione alle richiamate finalità l'articolo 1 autorizza il Governo a disporre il richiamo in servizio e su base volontaria del personale militare già collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri, specificando che il medesimo potrà svolgere compiti di addestramento, consulenza, affiancamento e supporto presso i Ministeri della difesa, i comandi militari, i reparti e le unità navali militari e le scuole militari degli Stati esteri firmatari di accordi di cooperazione nel settore della difesa, di cui all'articolo 537- ter del Codice dell'ordinamento militare.
Gli accordi G2G nell'ordinamento italiano ex articolo 537- ter del Codice dell'ordinamento militare.
Nel 2013 il D.L. per il rilancio dell'economia (D.L. n. 69/2013) ha inserito nel Codice dell'ordinamento militare (COM), il nuovo articolo 537-ter, rubricato "Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale", in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento, concernente il supporto tecnico-amministrativo e nell'attività contrattuale (vedi infra).
In dettaglio, l'attuale formulazione dell'art. 537-ter del COM stabilisce che il Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185/90, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.
Si ricorda che il testo originario dell'articolo 573 – ter contemplava esclusivamente la possibilità, da parte del Ministero della Difesa di svolgere attività di supporto amministrativo. L'estensione del supporto ministeriale anche ad attività di natura contrattuale è stato introdotto dall'articolo 55 del decreto legge n. 124 del 2019 (collegato fiscale), oggetto di esame in sede consultiva da parte della Commissione difesa della Camera dei deputati. Il comma 1 di tale articolo ha, infatti integrato l'originaria previsione normativa in forza della quale il Ministero della Difesa poteva svolgere solamente attività di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito dei suddetti accordi, nel rispetto della normativa nazionale sull'esportazione dei sistemi d'arma.
La relazione tecnica allegata alla richiamata disposizione ha chiarito che per lo svolgimento delle attività di natura contrattuale il Ministero della Difesa agisce attraverso le stazioni appaltanti specializzate in procurement militare facenti capo al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, con risorse disponibili a legislazione vigente. A sua volta la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del Dl 124 del 2019 ha ricordato che operazioni tipicamente associate alle attività di export dell'operatore economico che produce il sistema d'arma sono le eventuali operazioni di credito all'esportazione (a cura di SACE) o di prestito (a cura di CDP). Queste ultime hanno la finalità di assicurare verso l'industria esportatrice il cd. "rischio Paese" e di adeguare, su richiesta del Paese acquirente, il profilo finanziario dell'operazione di acquisto alle disponibilità di bilancio di quello Stato: le citate operazioni svolte da SACE e da CDP sono neutre rispetto alla gestione finanziaria che il Ministero della difesa italiano effettua per il soddisfacimento dell'esigenza dell'omologo estero. Quella gestione finanziaria, chiarisce ha precisato il Governo nella richiamata relazione, deve essere effettuata in maniera da non generare assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice. Ciò significa, da un lato, che la disponibilità delle risorse dello Stato acquirente viene ricondotta a strumenti (del tipo deposito a garanzia) che assicurino la segregazione della provvista finanziaria dello Stato estero per la realizzazione dell'acquisto di cui si tratta e, dall'altro lato, che nelle intese tra Stati e nei contratti con le industrie produttrici vengano inserite, come da prassi consolidata, clausole che assicurino l'assenza di responsabilità della stazione appaltante nazionale per gli eventuali inadempimenti degli obblighi facenti capo, rispettivamente, all'industria italiana e all'acquirente estero.
Anche alla luce di queste considerazione la novella del 2019 ha previsto l'intesa del Ministero dell'economia, oltre a quella già prevista del MAECI, ai fini dello svolgimento delle richiamate attività di supporto tecnico contrattuale da parte del Ministero della Difesa. Si veda in proposito anche la seguente audizione informale presso la Commissione Difesa della Camera.
Si segnala, infine, che il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 23 del 2020 ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze, a rilasciare, per l'anno 2020 la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso. Il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere il 29 per cento dell'intero portafoglio rischi (complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato). Nella seduta del 6 maggio 2020 la Commissione Difesa della Camera ha espresso parere favorevole, con una condizione, su tale provvedimento.
Il tema dell'esportazione di sistemi d'arma ha formato l'oggetto di affari assegnati allaAttività parlamentare riguardante il GtoG Commissione Difesa del Senato nella XVII legislatura (Affare assegnato 912, "Normativa in materia di esportazione di sistemi d'arma") e nella XVIII legislatura, Affare assegnato n. 56 "Prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza"; a conclusione di quest'ultimo la Commissione difesa del Senato ha approvato in data 3 luglio 2019 la Risoluzione DOC XXIV n. 10. Tale Risoluzione, in sintesi, impegna il governo a: 1) predisporre le opportune iniziative al fine di permettere allo Stato italiano di svolgere anche attività contrattuale; 2) introdurre, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 537-ter COM, anche per i Paesi terzi (e non solo per gli Stati membri dell'UE e della NATO) lo strumento autorizzativo della licenza globale di progetto di cui all'art. 13 della legge n. 185/90; 3) a modificare conseguentemente la normativa di attuazione recata dal D.P.R. n. 104/2015; 4) a prevedere adeguate forme di coordinamento istituzionale a sostegno del comparto dell'industria difesa anche attraverso "cabine di regia" interministeriali; 5) a prevedere un nucleo tecnico-operativo di ausilio alla struttura di coordinamento di cui all'impegno 4 che costituisca l'interfaccia tra i vertici del Governo e il sistema delle imprese.
Sulla genesi dell'articolo 537-ter, cfr. IAI (a cura di), I regimi di esportazione GtoG di sistemi d'arma: uno studio comparativo, in Osservatorio di politica internazionale, Approfondimenti, n. 131 (maggio 2017) .Sul tema, cfr. anche ICSA (a cura di), Esportazione dei sistemi d'arma: G2G, modelli comparati, opzioni per l''Italia, in Osservatorio di Politica internazionale, Approfondimenti, n. 150 (luglio 2019).
I successivi articoli Novelle al Codice dell'ordinamento militare2, 3 e 4 della proposta di legge recano, poi, novelle agli articoli 886, 909 e 993 del Codice dell'ordinamento militare che attualmente disciplinano, rispettivamente, l'istituto dell'ausiliaria, del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri e del richiamo in servizio. In particolare, l'Novella all'articolo 886 del COMarticolo 2 inserisce un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare al fine di specificare che il personale militare collocato in ausiliaria può essere richiamato in servizio e impiegato su base volontaria per esigenze del Ministero della difesa derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, compresi quelli di cui all'articolo 537-ter (vedi sopra). Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare il principio della volontarietà del richiamo in servizio stabilito dall'articolo in esame con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 995 del Codice dell'ordinamento militare secondo il quale "il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte".
Come risulta dal successivo testo a fronte, attualmente il comma 1 dell'articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare fissa il principio generale in forza del quale "La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".
Testo a fronte
D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare |
A.C. 3158 |
Art. 886 (Ausiliaria) |
Art.2 (Modifica all'articolo 886 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010) |
1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. |
1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Tale personale può essere richiamato in servizio e impiegato su base volontaria per esigenze del Ministero della difesa derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel della difesa, compresi quelli di cui all'articolo 537-ter. |
2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo. |
Identico |
A sua volta l'
Novella all'articolo 909 del COMarticolo 3 della proposta di legge sostituisce il comma 6 dell'articolo 909 al fine di contemplare espressamente
la facoltà del Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, comprese quelle derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, inclusi quelli di cui all'articolo 537-
ter,
di richiamare,
a domanda, gli
ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
Attualmente (cfr. testo a fronte) il comma 1 dell'articolo 909 del Codice dell'ordinamento militare prevede che il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, può richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Il comma 5 fissa, invece, il principio generale in forza del quale gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri.
Testo a fronte
D.Lgs. 15/03/2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
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A.C. 3158
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Art. 909
(Norme comuni alla riduzione dei quadri)
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Art. 3
(Modifica all'articolo 909 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010)
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1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
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Identico
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2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali
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Identico
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3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.
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Identico
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4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
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Identico
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5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995
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Identico
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6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
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6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate,
comprese quelle derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, inclusi quelli di cui all'articolo 537-ter, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione.
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7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
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Identico
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8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.
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Identico
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9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto.
Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
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Identico
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Analoga novella legislativa è prevista dall'Novella all'articolo 993 del COMarticolo 4 della proposta di legge che attualmente disciplina il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa del personale collocato in ausiliaria (la norma trova applicazione anche per il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri). Il nuovo comma 3-bis dell'rticolo 993 precisa, infatti, che il richiamo in servizio può essere disposto anche in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, compresi quelli di cui all'articolo 537-ter. L'articolo 4 della proposta di legge sopprime, inoltre, al comma 4 dell'articolo 909 la previsione normativa che attualmente non consente la riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei confronti del personale militare richiamato in servizio che abbia accettato l'impiego. Testo a fronte
D.Lgs. 15/03/2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
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A.C. 3158 |
Art. 993 (Richiami in servizio) |
Art.4
(Modifiche all'articolo 993 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010)
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1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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Identico
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2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'
articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.
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Identico
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3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.
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3-bis. Il richiamo in servizio può essere disposto anche in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, compresi quelli di cui all'articolo 537-ter.
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4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione,
ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicur
ezza.
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4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.
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5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria
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Identico
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L'articolo 5 disciplina ilTrattamento economico trattamento economico applicabile al personale richiamato in servizio ai sensi della proposta di legge in esame. Al riguardo, la disposizione rinvia alle norme stabilite per il personale militare dei gruppi II, III e IV di cui alla tabella A del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998 (Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle Universita' e della scuola).
La richiamata Tabella è consultabile
qui
Viene, altresì, precisato che l'impiego effettivo del personale richiamato in servizio è subordinato alla disponibilità dello Stato ricevente a provvedere alla copertura degli oneri conseguenti. L'articolo 6 dispone che al personale richiamato in base alla legge si applichinoNorme penali applicabili al personale militare richiamato in servizio le norme penali previste dall'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) in quanto compatibili, salva diversa intesa con gli Stati interessati. In linea generale si ricorda che ai sensi del comma 1 di tale articoli Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma. Da ultimo l'articolo 7 Novelle al TUOMautorizza il Governo ad apportare al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame. |
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