Disposizioni concernenti i giudizi di idoneità all'avanzamento degli ufficiali e il conferimento di encomi ed elogi 29 marzo 2021 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Analisi di impatto di genere| |
ContenutoL'articolo 1 della proposta di legge inserisce un nuovo comma all'articolo 1058 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (di seguito denominato "Codice"), concernente il giudizio di idoneità all'avanzamento degli ufficiali e l'attribuzione del punteggio di merito.
Per
L'avanzamento del personale militre
avanzamento del personale si intende la
progressione nei gradi della carriera militare.
Le forme di avanzamento hanno caratteristiche particolari per ciascuna categoria di militari. Per gli
Ufficiali corrispondono a criteri di anzianità, di scelta e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d'istituto);
per i Sottufficiali ad anzianità, a scelta, per concorso per titoli di servizio ed esami e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d'istituto).
Per poter essere promosso il personale
viene inserito in apposite aliquote di valutazione in cui sono iscritti tutti coloro che alla data di formazione delle stesse soddisfino i requisiti richiesti (tra i quali l'assolvimento dei periodi di comando/attribuzioni specifici che e i periodi minimi di servizio).
In relazione all'avanzamento a scelta degli ufficiali il procedimento definito dall'articolo 1058 del Codice si articola
in due fasi.
In via preliminare la commissione è tenuta ad accertare
l'idoneità di ciascun ufficiale all'avanzamento al grado superiore (commi da 1 a 4).
Successivamente, la commissione attribuisce al personale valutato un
punteggio di merito e, quindi, procede alla formazione della graduatoria di merito.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1058 affinché un
ufficiale sia valutato idoneo è necessario che riporti un
numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
I punti di merito vanno
da uno a trenta e sono attribuiti valutando, oltre all'attitudine dell'ufficiale ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione (lettera
d) del comma 5 dell'articolo 1058), anche le
qualità morali, di
carattere e fisiche dell'ufficiale (lettera
a) del comma 5 dell'articolo 1058); eventuali
benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal Codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco (lettera
b) del comma 5 dell'articolo 1058);
le doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (lettera
c) del comma 5 dell'articolo 1058).
Ai fini
dell'attribuzione del punteggio di merito, l'articolo 1058 distingue a seconda che l'ufficiale da valutare sia un militare avente grado non superiore a colonnello (o grado corrispondente) o sia un ufficiale avente grado di generale di divisione o di brigata (o ufficiale di grado corrispondente).
Nella prima ipotesi il punteggio si otterrà sommando i punti assegnati per ciascun complesso degli elementi sopra richiamati, tale somma sarà poi divisa per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di loro. Il totale sarà diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo, che costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
Nella seconda ipotesi, la somma dei punti assegnati è divisa per il numero dei votanti.
Il quoziente, al centesimo, costituisce
il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
Formata la graduatoria, l'avanzamento si effettuerà promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima o nell'ordine di iscrizione in ruolo.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1034 del Codice dell'ordinamento militare
esprimono giudizi sull'avanzamento
degli ufficiali le
Le Commissioni di valutazione dell'avanzamento
Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento
sono costituite presso ciascuna Forza armata. Per quanto riguarda l'Esercito la disciplina delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 1037 e 1042 del Codice dell'ordinamento militare. Per la valutazione del personale appartenente a ciascuno dei
ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente,
sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare apposite
Commissioni permanenti (artt. 1047 e ss. del Codice dell'ordinamento militare).
Nello specifico, il nuovo comma 7-bis dell'articolo 1058 del Codice fissa il principio generale in forza del quale la Commissione esaminatrice è tenuta a redigere il Processo verbale dei giudizi di avenzamentoprocesso verbale del procedimento di attribuzione del punteggio di merito dell'ufficiale. Al processo verbale dovrà essere allegato uno statino contenente sia gli elementi e le motivazioni del giudizio di idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore (fase preliminare del procedimento di valutazione), sia i punti di merito attribuiti e la valutazione di sintesi espressa da ciascun componente della commissione con riferimento al complesso degli elementi posti alla base del giudizio (cfr. sopra). Come precisato nella relazione allegata alla proposta di legge in esame la modifica normativa "consentirà di rendere trasparenti i giudizi di merito" che hanno determinato o no l'idoneità dell'ufficiale all'avanzamento al grado superiore. Alla medesima finalità di Finalità dell'intervento legislativotrasparenza amministrativa sono volte le modifiche che l'articolo 2 della proposta di legge intende apportare alla disciplina degli encomi ed elogi prevista dall'articolo 1462 del Codice. Si prevede, infatti, che gli atti di "attestata eccezionalità" posti alla base del conferimento di un "encomio solenne" vengano dettagliatamente trascritti nel testo della motivazione (nuovo comma 2). Inoltre, affinché siano di esempio per l'intera comunità, si prevede che ne sia data conoscenza e pubblicità in una apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della Difesa. Si prevede, altresì, che la pubblicazione on line avvenga in forma anonima, al fine di impedire un'identificazione indiretta dei soggetti interessati (nuovo comma 2-bis).
La disciplina relativa all'attribuzione delle ricompense in esame è dettata dall'articolo 1462 del Codice (cfr.
infra testo a fronte). Su questa materia si ricorda, inoltre, la
Le circolari del Ministero della Difesa in materia di riconoscimento di ricompense
circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, del 19 febbraio 2014 recante "Attività premiale; attribuzione di encomi semplici ed encomi solenni" laddove si precisa che "l'encomio solenne, ai sensi dell' art. 1462 del Codice, deve essere riconducibile al compimento di un
atto eccezionale, che deve essere
chiaramente rinvenibile nel testo della motivazione e può essere tributato, esclusivamente, da autorità di grado non inferiore a Generale di Corpo d'Armata o equivalente. Anche l'encomio semplice deve essere sostenuto da una motivazione dal cui testo sia chiaramente individuabile l'atto speciale o i meriti particolari che esaltino il prestigio del Corpo o dell'Ente di appartenenza, che hanno indotto un Generale o Ammiraglio della linea gerarchica a concederlo".
Nella medesima
circolare si precisa che "
l'aver impiegato particolare e spiccata diligenza nell'assolvimento dei propri incarichi, compiti o mansioni,
non può costituire elemento di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione di una di tali ricompense che, pertanto, deve premiare attività che travalichino il rendimento meritorio e in cui sia rinvenibile un comportamento caratterizzabile per rilevanza e straordinarietà".
Ai sensi del nuovo comma 7-bis dall'articolo 1462 del Codice l'encomio solenne e l'encomio semplice Limiti al conferimento di encominon possono essere conferiti all'atto delle valutazioni o del trasferimento del soggetto valutato o del soggetto che li conferisce.
Al riguardo, nella richiamata
circolare la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) fa presente che "non di rado i Superiori, nell'approssimarsi delle valutazioni o all'atto del trasferimento, sono soliti tributare ricompense ai collaboratori, limitandosi a esaltarne le qualità e l'impegno nello svolgimento dei propri incarichi e nell'assolvimento delle mansioni a essi devolute, per fatti, quindi, nei quali non appaiono riscontrabili quei caratteri di straordinarietà ed eccezionalità richiesti dalla normativa sopra richiamata". La Direzione Generale per il Personale Militare nel rilevare che l'insussistenza dei requisiti richiesti e l'inosservanza dei criteri di attribuzione
costituiscono elementi di impedimento per l'annotazione di tali ricompense sulla documentazione matricolare, ricorda, altresì, come rientri nel "proprio potere di controllo di legittimità" lo stralcio di alcuni encomi solenni e semplici,
non sorretti da motivazioni idonee nel senso sopra indicato.
Sul tema della pubblicità della concessione degli encomi si veda anche la circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, del
30 ottobre 2020 .
Infine, si prevede che la PERSOMIL istituisca un archivio digitalizzato per il monitoraggio delle attività premiali (nuovo comma 9-bis).
Testo a fronteTesto a fronte
Testo a fronte |
Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è corredata dalla relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con fonte di rango primario si giustifica in considerazione del fatto che la proposta di legge apporta modifiche ed integrazioni a taluni articoli del decreto legislativo n. 66 del 2010. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento in esame, novellando alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare concernenti il giudizio di avanzamento degli ufficiali e il riconoscimento di encomi ed elogi, è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettere d) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
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Analisi di impatto di genereIn relazione alla proposta di legge in esame si ricorda che ai sensi dell'articolo 1033 del Codice, "L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile".
A tal proposito si osserva che la proposta di legge in esame, all'articolo 1, lascia immutata l'attuale disciplina sostanziale che regola i giudizi di avanzamento degli ufficiali, prescrivendo unicamente taluni adempimenti di carattere amministrativo volti a garantire maggiore trasparenza ai procedimenti che regolano la progressione di carriera degli ufficiali, a garanzia di tutto il personale militare, femminile e maschile, sottoposto ai giudizi di valutazione di cui all'articolo 1462 del Codice. Analoghe considerazioni con riferimento all'articolo 2 della proposta di legge che interviene sull'articolo 1462 del Codice in materia di "Encomi ed elogi" allo scopo di assicurare maggiore pubblicità, trasparenza ed equità alle procedure che regolano la concessione di tali ricompense, vietandone al contempo il loro riconoscimento all'atto delle valutazioni o del trasferimento del soggetto valutato o del soggetto che le conferisce. In relazione a tali finalità si osserva che la trasparenza amministrativa contribuisce a garantire il rispetto del principio delle pari opportunità come stabilito anche dal Codice per le pari opportunità (cfr. art. 48 del d. lgs n. 198 del 2006).
Giova a questo
Dati sulla presenza femminile nelle Forze armate
proposito ricordare che secondo quanto riportato nell'ultima Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate (anno 2019 –
Doc. XXXVI n. 4, pagg. 45-48), alla data del 31 dicembre
2019, le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri, incluse le capitanerie di porto, hanno registrato la presenza di
17.707 unità di personale femminile (rispetto alle 15.995 unità presenti alla fine del 2018), così ripartite:
Relativamente alla
progressione di carriera nella richiamata Relazione si evidenzia che, secondo una proiezione teorica,
il primo Ufficiale donna sarà valutato per l'avanzamento
al grado di Colonnello tra circa 4 anni. L'Arma dei Carabinieri ha già Ufficiali donna nei gradi di Generale di Brigata e Colonnello provenienti dal Corpo Forestale e dalla Polizia di Stato.
.
Tabella 1 – Personale femminile al 31 dicembre 2019
*C.E.M.M.= Corpo degli equipaggi militari marittimi
Fonte: Rielaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa – su dati tratti dalla Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate (anno 2019) –
Doc. XXXVI n. 4.
Grafico 1 – Composizione del personale femminile per grado (anno 2019)
Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa – su dati tratti dalla Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate (anno 2019) –
Doc. XXXVI n. 4.
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