Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: La riabilitazione storica dei militari italiani fucilati durante la I Guerra Mondiale
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 150
Data: 23/03/2021
Organi della Camera: IV Difesa


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La riabilitazione storica dei militari italiani fucilati durante la I Guerra Mondiale

23 marzo 2021
Schede di lettura


Indice

Premessa storica|Attività parlamentare|Progetti e provvedimenti legislativi in Francia e Regno Unito (a cura del Servizio Biblioteca)|


Premessa storica

 

Nel corso della prima guerra mondiale numerose furono le Le fucilazioni nella prima guerra mondiale fucilazioni disposte nei confronti di militari italiani. Varie erano le ragioni e le procedure della sanzione capitale. La bibliografia più accreditata ha individuato tre distinte categorie: fucilazioni per sentenze emanate da tribunali militari, in base a processi regolari secondo le norme del tempo; fucilazioni costituenti esecuzioni sommarie da parte direttamente di ufficiali o per ordine degli stessi nella flagranza di particolari reati; fucilazioni eseguite con il metodo della "decimazione" (cfr.: Sergio Dini ed altri, Fucilazione e decimazione nel diritto italiano del 1915-1918, http://www.lorenzopasculli.com/uploads/2/7/3/8/27389245/pasculli-dini-riondato_fucilazione.pdf).
In relazione alla prima di queste tre categorie secondo i dati statistici elaborati dall'Ufficio Disciplina del Ministero della Guerra furono circa tremila le condanne a morte per fucilazione emanate dai tribunali militari nel corso della prima guerra mondiale, di cui all'incirca settecentocinquanta ebbero esecuzione.
Per quanto concerne, invece Le esecuzioni sommarie le esecuzioni sommarie, la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, redatta nel 1919 dall'Avvocato Generale Militare Donato Tommasi su incarico del Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, stima in circa trecento i casi di esecuzioni senza processo. All'epoca dei fati il fondamento giuridico di tali esecuzioni veniva individuato nell' articolo 40 del codice penale dell'esercito in base al quale nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzasse qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. Rispetto alle pene capitali irrogate da un tribunale militare con la partecipazione, l'apporto e la valutazione condivisa di tre persone, nell'ipotesi di esecuzione sommaria la morte del militare poteva essere deliberata sulla base del giudizio di un singolo superiore, senza che venisse seguita alcuna regola, senza sentire le discolpe, senza intervento di un difensore, senza assunzione di prove, senza redazione di atti e/o verbali che potessero essere oggetto di controllo (ed eventualmente di sanzione) successivo sull'operato del superiore/giudice. Nell'esecuzione sommaria sia il giudizio che l'esecuzione erano sostanzialmente contestuali.
Al riguardo si osserva che il 28 settembre del 1915 il Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando Supremo, con la circolare 3525, poneva le basi per le fucilazioni sommarie, dettando la procedura per l'intervento di repressione di fronte all'apparire di gravi sintomi di "indisciplina individuale o collettiva nei reparti al fronte". Al punto terzo delle circolare 3525 era scritto che "… il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà inesorabile quella dei tribunali militari".      
Quasi tutte le legislazioni penali militari dell'epoca prevedevano in sostanza poteri analoghi per i superiori che si trovassero ad assistere a determinati reati.
Per quanto riguarda, infine, la pratica della decimazione, in forza dell'articolo 251 del codice penale per l'esercito, al Comandante Supremo era conferita la facoltà di emanare circolari e bandi aventi forza di legge nella zona di guerra, facoltà di cui si fece uso per legittimare la decimazione (cfr.: Paolo Antolini: Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale http://www.storiaememoriadibologna.it/files/vecchio_archivio/prima-guerra/f/fucilazioni.pdf, a cura del Museo del risorgimento di Bologna).
In relazione al fenomeno della Le decimazioni nella prima guerra mondiale decimazione la bibliografia più accredita ha posto in evidenza come a tale pratica si ricorse anche nell'ipotesi in cui non si riuscisse ad individuare i colpevoli. In alcuni casi, infatti, "si accettava il rischio di colpire degli innocenti sorteggiati casualmente fra gli appartenenti al reparto in cui si erano verificati i fatti. La pretesa funzione di questa decimazione era appunto quella di ricondurre all'obbedienza i soldati scampati all'estrazione, nonché tutti gli altri militari, mediante l'esempio intimidatorio della sorte toccata ai propri compagni" (Cfr. Dini cit)".
In particolare, con la La circolare Cadorna del 1°novembre 1916 circolare riservata nr. 2910 del 1° novembre 1916, il generale Cadorna affermava che: "(...) ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili, allorché l'accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la  pena di morte".
Si ricorda che il codice penale dell'esercito in vigore durante la prima guerra mondiale ricalcava sostanzialemnte quello del 1859 che a sua volta era il frutto di una riforma finalizzata ad adeguare il diritto penale militare ai principi dello statuto albertino. ll codice penale militare del 1° ottobre 1859 prevedeva la giustizia militare amministrata da commissioni di inchiesta, da tribunali militari territoriali, da tribunali presso truppe e da un tribunale supremo di guerra; quest'ultimo, destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari, ebbe, nella legislazione di un decennio successiva (Codice penale militare per l'Esercito e Codice penale militare marittimo, entrambi del 28 novembre 1869), la denominazione di tribunale supremo di guerra e di marina e, quindi, dal 1923, la denominazione, durata fino al 1981, di tribunale supremo militare.  I tribunali militari erano composti da sei ufficiali in servizio, compreso il presidente, colonnello o tenente colonnello, e assistiti nella deliberazione da un segretario, estensore della sentenza. L'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale militare era affidato ad un avvocato fiscale militare, facente capo all'avvocato generale militare, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo militare di guerra.

Si ricorda, inoltre, che nella precedente legislatura è stato costituito, presso il Ministero della Difesa un apposito I lavori del comitato tecnico scientifico sul comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del "fattore umano" nella Grande Guerra, presieduto dal prof. Arturo Parisi. Al termine della prima fase dei lavori il Comitato aveva chiesto al Ministero della Difesa di sostenere, nell'ambito delle sue competenze, "ogni iniziativa capace di alimentare una matura e rinnovata memoria condivisa delle passioni e delle sofferenze che segnarono la partecipazione alla prima guerra mondiale di milioni di uomini e di donne appartenenti a tutte le componenti della comunità nazionale." 

 
Per un approfondimento si veda qui

 

 


Attività parlamentare

Nella legislatura corrente la La risoluzione approvata al Senato Commissione Difesa del Senato, a conclusione dell'esame sulle prospettive della riabilitazione storica dei militari fucilati durante la Prima guerra mondiale, ha approvato, lo scorso 10 marzo,  all'unanimità la risoluzione  Doc. XXIV n.31 con la quale si impegna il Governo:
-a provvedere, tramite il Ministero della difesa, ad affiggere, nel Complesso del Vittoriano a Roma, un'iscrizione in memoria dei militari italiani fucilati nel corso della Prima guerra mondiale per reati contro la disciplina, a seguito di processi sommari e senza l'accertamento della loro responsabilità, per offrire una testimonianza di solidarietà ai militari caduti, ai loro familiari e alle popolazioni interessate;
-a provvedere che tale iscrizione venga svelata nel corso di una cerimonia pubblica, da tenersi auspicabilmente nell'ambito delle comme­morazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, previste per il mese di novembre del 2021;
-a provvedere, sempre tramite il Ministero della difesa, dopo gli opportuni approfondimenti storici, alla pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comune di nascita, per l'eventuale pubblicazione nell'albo comunale;
-a garantire la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato; a promuovere ogni iniziativa volta al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti e ogni attività di ricerca storica che contribuisca alla ricostruzione del primo conflitto mondiale, con specifico riferimento alle vicende dei militari italiani condannati alla pena capitale.
Analoga iniziativa è stata presentata alla Camera (risoluzione 7-00616Roberto Rossini,   Rizzo,   Aresta,   Dori,   D'Uva) ed è iscritta all'ordine del giorno della Commissione Difesa a partire dalla seduta del 23 marzo 2021.
Per quanto riguarda la passata legislatura, si ricorda che  Attività svolta alla Camera nella XVI legislatura la Camera aveva approvato in prima lettura la proposta di legge Scanu A.C. 2741 - A, volta a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato alla pena capitale nel corso della prima guerra mondiale.
Dal provvedimento di riabilitazione erano espressamente esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate. Il provvedimento recava, inoltre, ulteriori disposizioni volte a mantenere vivo il ricordo di quei fatti.
Per un approfondimento si veda qui

Progetti e provvedimenti legislativi in Francia e Regno Unito (a cura del Servizio Biblioteca)

Francia

Il Presidente Sarkozy nel novembre del 2008 ha riabilitato politicamente i 675 militari giustiziati tra il 1914 e 1918 , compresi "i fucilati per l'esempio", che erano stati condannati per ammutinamento, diserzione, disobbedienza o automutilazioni.

Un omaggio già suggeritO dieci anni prima da Lionel Jospin secondo il quale quei soldati dovevano essere reintegrati pienamente nella memoria collettiva nazionale.

 Per un approfondimento sull'argomento si veda l'articolo di A. Flandrin, "Le nombre des fusillés de la Grande Guerre est revu à la hausse" pubblicato su Le Monde del 27 ottobre 2014.

Regno Unito

 Nel Regno Unito è stata promulgata nel 2006 una legge, l'Armed Forces Act 2006, il cui articolo 359 dispone che siano previste "forme di perdono per membri delle forze armate giustiziati per reati disciplinari: riconoscimento come vittime della Prima Guerra Mondiale" (Pardons for servicemen executed for disciplinary offences: recognition as victims of First World War).

L'articolo 359 si applica a ciascun membro delle forze armate che sia stato giustiziato per una violazione disciplinare di rilievo commessa durante il periodo che decorre dal 4 agosto 1914 all'11 novembre 1918. Nell'articolo 359 sono inoltre specificati i reati disciplinari di rilievo (relevant offences) presi in considerazione, come ad esempio la diserzione, la disobbedienza e l'insubordinazione, l'ammutinamento e la sedizione, l'abbandono della postazione senza averne ricevuto l'ordine, gli atti di vigliaccheria, ecc. (cfr. Armed Forces Act 2006, Section 359), (cfr. inoltre le Explanatory Notes del provvedimento). Per un approfondimento sull'argomento si veda l'articolo di M. Ricci Sargentini, "Londra ha perdonato "i codardi" fucilati nella Grande Guerra", pubblicato sul Corriere della Sera, 17 agosto 2006.