Parere sulla proposta di nomina del Generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) 31 luglio 2020 |
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Contenuto|Presupposti normativi| |
ContenutoIl Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso in data 27 luglio 2020 la richiesta di parere parlamentare sulla conferma della nomina del Generale di squadra aerea in ausiliaria Paolo Magro a Presidente dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La richiesta di parere è stata annunciata all'Assemblea il 28 luglio ed è stata assegnata alla Commissione difesa, che ha, come previsto dall'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, venti giorni per esprimere il parere (17 agosto 2020). La procedura di conferma della nomina è stata avviata dal Consiglio dei ministri n. 57 del 22 luglio scorso. Si ricorda che il Generale di squadra aerea in ausiliaria Paolo Magro è stato nominato Presidente dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori con DPR 20 luglio 2017 per il triennio 2017/2020. Sulla proposta di nomina era stato chiesto il parere delle Commissioni parlamentari (si veda in proposito il relativo dossier).
L'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) è un ente pubblico non economico, finalizzato alla formazione culturale e professionale degli orfani e al sollievo di particolari situazioni di disagio economico familiare degli stessi. E' riservata, esclusivamente, agli orfani figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) del personale militare A.M. deceduto per qualsiasi causa, nonché ai figli dei militari A.M. grandi invalidi di 1ª categoria. La concessione di sussidi economici ai citati soggetti, inizia dall'iscrizione e può protrarsi fino al ventisettesimo anno di età per il conseguimento di specializzazioni post laurea ed anche oltre il ventisettesimo anno di età per i portatori di handicap psico-fisici inabilitanti al lavoro. Sul sito internet è disponibile lo
statuto.
Si ricorda che il nuovo Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori approvato con decreto del ministero della difesa del 13 gennaio 2011 è stato successivamente modificato dal decreto del ministero della difesa dell' 11 dicembre 2015.
L'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), sottoposta alla vigilanza del ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 20 del DLgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), è attualmente contemplata dagli articoli 54-58 del DPR n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). Si segnala che sul prospetto pubblicato sul sito del Ministero della Difesa, relativo alla vigilanza sull'ente che mostra i dati relativi all'esercizio finanziario 2020, si precisa che il Presidente, tutto il Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Revisori, esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. La stessa precisazione è presente sul sito dell'ONFA.
In particolare,
l'articolo 54 ne stabilisce la natura e finalità, stabilendo che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile, avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa. L'organizzazione e il funzionamento di tale ente è disciplinato con lo statuto di cui al successivo articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. L'articolo precisa altresì che ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.
Il successivo
articolo 55
del citato TU stabilisce che
l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è composta dai seguenti organi: il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. Precisando che il consiglio di amministrazione, il quale ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo, è formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.
Il medesimo articolo stabilisce altresì che il presidente nazionale sia scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'
articolo 3 della legge n.400 /1988, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Il presidente dell'ONFA ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto ed è coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale, avvalendosi del segretario generale di cui all'
articolo 58 comma 3.
I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.
L'
articolo 56
del TU reca norme sullo Statuto dell'ONFA, stabilendo che l'organizzazione e il funzionamento dell'ente sia disciplinato con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella
legge n.70/1975, nel Dlgs n.419/1999 e nel
Dlgs n.165/2001. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) modalità di svolgimento delle attività di istituto; b) compiti e funzionamento degli organi di cui all' articolo 55, nonché degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione; c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio; d) i piani di impiego previsti dall' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.
Il successivo
articolo 57 prevede che le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori siano costituite da:
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; b) rendite patrimoniali; c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell' articolo 738 di cui al presente DPR. |
Presupposti normativiIl Consiglio dei ministri n. 57, nella seduta del 22 luglio 2020, ha deliberato la conferma della nomina in esame a norma dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. Ai sensi di tale disposizione le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Ai sensi di tale disposizione resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo, si segnala che Il parere parlamentare sulle nomine, proposte o designazioni da parte del Governo, di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La legge prevede che il parere sia espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia e che sia motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (articolo 2). Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l'organo governativo competente può procedere alla nomina anche nel caso di mancata espressione del parere (articolo 3). La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato (articolo 4). Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5). Nel caso in cui il Governo, dopo l'espressione del parere parlamentare, ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, occorre l'avvio di una nuova procedura di parere. Il rinnovo della nomina necessita di un nuovo parere parlamentare e non può essere effettuato per più di due volte (articolo 6). Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici sono incompatibili con le funzioni di:
I soggetti nominati sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità; la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. I nominati devono trasmettere copia di tali comunicazioni anche ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l'infedeltà di tali comunicazioni comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti (articolo 8). Si ricorda che il comma 9 dell' articolo 5 del D.L. 95/2012 stabilisce il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, esclusi gli Organi Costituzionali, di assegnare incarichi dirigenziali, a titolo oneroso, a personale in quiescenza, ad eccezione di incarichi a titolo gratuito. Inoltre gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, non possono avere una durata superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. |