Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana
Riferimenti: SCH.DEC N.51/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 51
Data: 05/06/2020
Organi della Camera: IV Difesa


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Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana

5 giugno 2020
Proposte di nomina


Indice

Introduzione|Presupposti normativi|Contenuto|


Introduzione

In data 25 maggio 2020 il Governo ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana ( P.N. 51), ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La richiesta di parere è stata annunciata all'Assemblea il 26 maggio 2020 ed è stata assegnata alla Commissione Difesa, che ha, come previsto dall'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, venti giorni per esprimere il parere (il termine è il 15 giugno 2020). La procedura di nomina è stata avviata dal Consiglio dei Ministri n. 47 nella riunione del 21 maggio 2020.
In data 24 maggio 2020 è scaduto il mandato dell'ammiraglio Maurizio Gemignani, conferito con D.P.R. 25 maggio 2017 ( proposta di nomina n. 105).
La proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto dell'ente, viene effettuata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina Militare.
L'incarico, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, sarà svolto a titolo gratuito.
All'atto è allegata una scheda biografica dell'interessato.

Presupposti normativi

A norma dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Al riguardo, si segnala che Il parere parlamentare sulle nomine, proposte o designazioni da parte del Governo, di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La legge prevede che il parere sia espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia e che sia motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (articolo 2).

Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l'organo governativo competente può procedere alla nomina anche nel caso di mancata espressione del parere (articolo 3).

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato (articolo 4).

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).

Nel caso in cui il Governo, dopo l'espressione del parere parlamentare, ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, occorre l'avvio di una nuova procedura di parere. Il rinnovo della nomina necessita di un nuovo parere parlamentare e non può essere effettuato per più di due volte (articolo 6).

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici sono incompatibili con le funzioni di:

1. membro del Parlamento e dei consigli regionali;

2. dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o del Ministero dell'Economia e delle finanze;

3. dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

4. membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

5. magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

6. avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

7. appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo (articolo 7).

I soggetti nominati sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità; la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. I nominati devono trasmettere copia di tali comunicazioni anche ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l'infedeltà di tali comunicazioni comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti (articolo 8).

Si ricorda che il comma 9 dell' articolo 5 del D.L. 95/2012 stabilisce il divieto per le Amministrazioni Pubbliche,  di assegnare incarichi dirigenziali, a titolo oneroso, a personale in quiescenza, ad eccezione di incarichi  a titolo gratuito. Inoltre gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, non possono avere una durata superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.


Contenuto

La proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana ( P.N. 51) contiene una scheda biografica dell'interessato e l'indicazione che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 (cd. Spending review). La procedura di nomina è stata avviata dal Consiglio dei Ministri n. 47 nella riunione del 21 maggio 2020, in vista della scadenza del mandato (in data 24 maggio 2020) dell'ammiraglio Maurizio Gemignani, conferito con D.P.R. 25 maggio 2017.
La proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto dell'ente, viene effettuata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina Militare.
La Lega Navale Italiana

La Lega Navale Italiana (LNI) è un Ente pubblico fondato a La Spezia nel 1897, a base associativa e senza finalità di lucro, preposto a servizi di pubblico interesse e che opera sotto la vigilanza del ministero della Difesa, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 15 marzo 2010 n.66 (Codice dell'Ordinamento militare). La regolamentazione della Lega Navale italiana è disciplinata dagli articoli 65-72 del DPR 15 marzo 2010 n.90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Con circa 50.000 soci ordinari ed un parco imbarcazioni sociali a vela e a motore che raggiunge le 14.000 unità, la Lega navale ha lo scopo di diffondere, in particolare fra i giovani, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi nonchè promuovere la partecipazione dei cittadini a tutte le forme di attività che hanno sul mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.

La Lega Navale Italiana sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'associazione. La LNI opera anche di concerto con le amministrazioni pubbliche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali Marittime straniere.

La LNI è articolata in una Presidenza Nazionale e in oltre 230 tra Sezioni e Delegazioni ubicate su tutto il territorio nazionale sia sulle coste che nelle zone interne. La sua organizzazione può essere rappresentata nel seguente diagramma:

Lo Statuto della Lega Navale Italiana è la norma fondamentale dell'Associazione, approvato con Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 21 maggio 2012. Il Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana è la principale norma interna, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea Generale dei Soci.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della LNI, il Presidente nazionale è nominato con D.P.R., secondo le procedure della legge n. 400 del 1988 (articolo 3), su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina.

Il Presidente nazionale è coadiuvato dal Vice Presidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978.

Il Presidente nazionale e il Vice Presidente nazionale restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

L'articolo 12 dello Statuto definisce le attribuzioni del Presidente nazionale, e al comma 2 precisa che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nazionale.