Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Difesa |
Titolo: | D.L. 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Rilancio") |
Riferimenti: | AC N.2500/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 295/0/4 |
Data: | 27/05/2020 |
Organi della Camera: | IV Difesa |
XVIII LEGISLATURA
Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia
(cd. “Decreto Rilancio”)
Profili di interesse della IV Commissione Difesa
D.L. 34/2020 – A.C. 2500
27 MAGGIO 2020
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it -
@SR_Studi
Dossier n. 256/0/4
Servizio Studi
Dipartimento Difesa
Tel. 06 6760-4172 - * - st_difesa@camera.it -
@CD_difesa
Progetti di legge n. 295/0/IV
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DI0255
INDICE
Articolo 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)
Articolo 22 (Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione “Strade sicure”)
Titolo III – Misure in favore dei lavoratori
Articolo 66 (Dispositivi di protezione individuale)
Articolo 72 (Congedo parentale e bonus baby-sitting)
Articolo 73 (Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili)
Capo II - Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
Articolo 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
Articolo 164 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare)
Capo III - Misure per le infrastrutture e i trasporti
Articolo 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)
Articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)
Per quanto concerne il comparto della Difesa il decreto legge n. 34 del 2020 reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dai decreti legge adottati nella “Fase 1” dell’emergenza sanitaria, le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19.
Per un approfondimento sulle misure di interesse del comparto Difesa, adottate nella “Fase 1 dell’emergenza Covit 19”, si veda qui
[1]
:
Si prevedono, inoltre, norme concernenti il personale militare, il reclutamento, la semplificazione amministrativa ed il patrimonio immobiliare ed ulteriori forme di collaborazione di talune strutture della Difesa nella Fase 2 dell’emergenza Covit 19.
Nello specifico:
Ø si autorizza per l’anno 2020:
1. l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare);
2. la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (art. 19);
Ø
si stanzia l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (articolo 20);
Ø
in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l’accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell’ambito delle misure di contenimento del virus Covid - 19, si prolungano i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all’accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all’inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l’anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale (articolo 21);
Ø
si dispone l’ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell’impiego di 253 di unità di personale militare posto a disposizione dell’operazione “Strade sicure” nella fase 1 dell’emergenza “Covit 19”). Integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1). Si autorizza, inoltre, per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all’impiego del personale (articolo 22);
Ø
si prevedono disposizioni transitorie, relativa all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle tipologie delle stesse (articolo 66).
Ø
si aumenta (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall'articolo 23 del Decreto cura Italia a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1 articolo 72);
Ø
si aumenta da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2 lettera a dell'artico 72); (comma 2 lettera a dell’artico 72);
Ø
si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati (articolo 73);
Ø
si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (articolo 100);
Ø
si prevedono disposizioni per la vendita “in blocco” di unità immobiliari libere della Difesa, al fine di intercettare settori del mercato immobiliare non interessati all’acquisto di singole unità (articolo 164);
Ø
si autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l’anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto. Le risorse sono destinate, nella misura di 1.550.000, per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e nella misura di euro 320.000 per l’acquisto di attrezzature tecniche (articolo 207, comma 1);
Ø
nell’ambito delle misure volte alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e logistico della difesa, si riconosce al Ministero della difesa la facoltà di stipulare, attraverso Difesa servizi S.p.A. , convenzioni, ovvero accordi, con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari (articolo 211, commi 2 e comma 3);
Ø
si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno - previe intese con il Ministero della Difesa - ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati (articolo 258, comma 1);
Ø
si interviene sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un’ ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID -19 (articolo 259);
Ø
si autorizza la rimodulazione, l’anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Specifica previsione riceve la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e per allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 260).
Ø
si aggiornano le disposizioni concernenti le presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro (articolo 263).
Articolo 19
(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)
L’articolo 19 è volto ad autorizzare, per l’anno 2020:
§ l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare).
§ la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari.
In particolare, il comma 1 autorizza per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
La disposizione richiama l’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020, per quanto concerne le finalità e per le modalità, i requisiti, le procedure ed il trattamento giuridico ed economico.
Si ricorda che l’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020, e i successivi articoli 8 e 9, hanno introdotto una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l’emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19. In particolare, l’articolo 7 prevede una procedura semplificata per l’arruolamento, eccezionale e temporaneo (di un anno, dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell’Esercito (mentre l’articolo 19 in esame coinvolge le altre Forze armate), definendone il relativo stato giuridico ed economico. Si tratta di 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri), in servizio temporaneo (ferma attiva della durata di un anno), a cui sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente. Per quanto attiene alle modalità di arruolamento, il richiamato articolo 7 delinea un procedimento particolarmente semplificato in quanto, al fine di velocizzare la selezione delle professionalità. Il comma 2 prevede che la selezione del personale si basi sui giudizi formulati dalle Commissioni di avanzamento istituzionalmente competenti per tali necessità.
Tali Commissioni, ai sensi dell’articolo 1034 del Codice dell’ordinamento militare, esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento sono costituite presso ciascuna Forza armata. Per quanto riguarda l’Esercito la disciplina delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 1037 e 1042 del Codice dell’ordinamento militare. Per la valutazione del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare apposite Commissioni permanenti (artt. 1047 e ss. del Codice dell’ordinamento militare).
Per quanto, attiene, ai requisiti per la partecipazione alla selezione, il richiamato comma 2 dell’articolo 7 prevede che gli aspiranti all’arruolamento siano cittadini italiani di età non superiore ai 45 anni, in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia, con l’abilitazione professionale, per gli aspiranti ufficiali medici e in infermieristica, con l’abilitazione professionale, per gli aspiranti sottufficiali infermieri. Si prevede, inoltre, che i candidati:
§
non siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare, non siano stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
§
non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ai sensi del comma 2, le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it), e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
Il comma 3 prevede che i periodi di servizio prestato in virtù sia dell’articolo 19 in esame che dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
Il comma 4 autorizza la spesa di euro 4.682.845 per l’anno 2020 e euro 3.962.407 per l’anno 2021 per l’attuazione del comma 1.
La relazione illustrativa precisa che, a seguito dell’evolversi della situazione emergenziale in atto, le disposizioni recate dai commi 1-4 sono volte a rafforzare i presidi già apprestati dall’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020, allo stato non del tutto adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Il rafforzamento degli strumenti predisposti consentirà alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con la necessità di dislocare e contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull’intero territorio nazionale.
Dal momento che si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione, e tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, vengono confermati gli istituti e le modalità eccezionali già posti in essere con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020.
La relazione tecnica elenca nel dettaglio gli oneri per categoria professionale e per forza armata, ipotizzando l’immissione in servizio per il 15 giugno 2020.
Il comma 5 autorizza inoltre l’ulteriore spesa di 84.132.000 per l’anno 2020, per sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, che a sua volta ha previsto per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, lo stanziamento di 84,13 milioni riguarda per 14,49 milioni la spesa corrente e per 69,64 milioni la spesa in conto capitale. La relazione tecnica fornisce un elenco dettagliato delle esigenze e delle tipologie di acquisti previsti.
La relazione illustrativa evidenzia come il rapido sviluppo e la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 richieda un ulteriore potenziamento della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l’epidemia sta producendo.
Per realizzare l’efficiente potenziamento della Sanità militare occorrono, sempre secondo la Relazione, interventi volti alla realizzazione di strutture sanitarie dedicate, all’adeguamento infrastrutturale dei Poli ospedalieri militari esistenti, all’acquisto di dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l’emergenza, e soprattutto degli ulteriori assetti per il trasporto in sicurezza e la gestione a terra, su unità navali, negli aeroporti militari e in volo di pazienti con malattie infettive contagiose. Più in particolare, la relazione illustrativa elenca alcune esigenze:
§ l’acquisto di 2 ospedali da campo Role 1+ [2] oltre a moduli aggiuntivi per incrementare la capacità di risposta e di dispiegamento su ogni parte del territorio nazionale di altri ospedali da campo già nella disponibilità delle Forze armate;
§ l’acquisto di materiale specifico e assetti per trasporti aerei in biocontenimento;
§ l’acquisito di materiali e dispositivi medici per gestione di pazienti sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria;
§ il potenziamento di strutture ospedaliere militari, al fine di pervenire anche ad un incremento dei posti letto degenza disponibili, con necessità di effettuare anche connesse opere infrastrutturali. I lavori di adeguamento infrastrutturali riguarderanno principalmente le strutture del Policlinico Militare del Celio, del polo Ospedaliero di Milano Baggio, del Centro Ospedaliero Militare di Taranto;
§ la costruzione di un APOD (Air Port of Debarkation) /ATOC (Air Terminal Operation Center) nazionale (con relativo alternato), per garantire la gestione di personale contagiato trasportato con assetti aerei all’interno o all’esterno del territorio nazionale;
§ il potenziamento delle capacità di accoglienza di pazienti in biocontenimento epidemiologico e di decontaminazione delle strutture.
In particolare, è necessario incrementare le capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia nelle strutture sanitarie militari esistenti (il Centro ospedaliero militare di Taranto, il Polo ospedaliero militare di Milano Baggio e il Policlinico militare del Celio di Roma), comprese quelle presenti sulle unità navali della Marina militare, sia nelle strutture ospedaliere campali ad hoc (l’ospedale militare da campo a Piacenza allestito dall’Esercito, capace di ospitare dai 40 ai 60 posti letto e quello vicino all’Ospedale Carlo Urbani a Jesi nelle Marche, allestito dalla Marina militare). Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento (anche in condizioni di assistenza intensiva), la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia, farmaci e dispostivi di protezione individuale per l’assistenza dei malati e dei contagiati, la sanificazione delle aree e delle strutture.
Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.
Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.
La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.
Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”.
La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.
L’attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:
Fonte: Corte dei conti (delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa
1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)
2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma
3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale
4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)
5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare “Celio”
6 Dipende dall’Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN
7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l’assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)
Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.
Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35). Nell’anno 2018:
§ per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;
§ per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;
§ per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;
§ per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.
In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018.
Il comma 6, infine, reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari complessivamente a 88.814.845 euro per l’anno 2020 e 3.962.407 per l’anno 2021, a cui si provvede:
§ quanto a 88.814.845 euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 265 del decreto-legge in esame;
§ quanto a 3.962.407 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (tabella A) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Ai fini della formulazione del testo, si segnala che il comma 6, nel riepilogare gli oneri per l’anno 2021, riporta erroneamente l’importo di 3.241.969, in luogo di 3.962.407 (cifra coerente sia con il comma 4 che con il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari).
L’articolo 20 stanzia l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione, ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, autorizza, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (comma 1).
La relazione illustrativa specifica che il finanziamento riguarda gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio (“Strade sicure”, attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio), sia del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 74, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 ha autorizzato la spesa di 59.938.776 euro, per l’anno 2020, in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria). Di questa cifra, 34.380.936 euro sono per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale suddetto e 25.557.840 euro per altri oneri connessi all’impiego del personale.
Secondo la relazione tecnica al citato decreto-legge, all’interno dello stanziamento complessivo la somma di 1.757.336 euro è destinata al pagamento degli straordinari per il personale medico e paramedico (200 unità) e per il personale di sala operativa (130 unità) delle Forze armate, calcolando 80 ore di straordinario mensili per tre mesi.
La suddetta spesa è finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID -19, per un periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere della scadenza dei 30 giorni di cui al comma 01, che a sua volta autorizza la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri dell’integrazione, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dell’operazione Strade Sicure (per approfondimenti si veda la scheda dell’articolo 22 del decreto-legge in esame) di 253 unità.
La relazione tecnica precisa di aver preso in considerazione nella quantificazione degli oneri le medesime unità impiegate per effetto del citato articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Nello specifico, sono state considerate:
§ 220 unità di personale medico/paramedico militare, tenendo conto dell’aumentato numero di personale sanitario impiegato per l’emergenza anche a seguito degli arruolamenti straordinari in virtù dell’art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2020;
§ 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative.
La proiezione contempla la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per il periodo dal 15 giugno (cioè a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni già finanziati dal citato decreto-legge dal 17 marzo) al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza deliberato Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.
Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265 del decreto-legge in esame (comma 2).
L’articolo 21, in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l’accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell’ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, prolunga i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all’accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all’inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate (nuovo articolo 2204-ter del d.lgs. n. 66 del 2010).
Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l’anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale (nuovo articolo 2197-ter.1 del D.Lgs. n. 66 del 2010).
Nello specifico l’articolo 21 novella il Codice dell’ordinamento militare di cui decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di inserirvi i nuovi articoli 2204-ter e 2197-ter.1.
Il nuovo articolo 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata):
§
al comma 1, prolunga, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile per una sola volta, la durata della ferma dei volontari in ferma prefissata annuale che negli anni 2020, 2021 e 2022 termineranno il periodo di rafferma annuale, ovvero l’eventuale rafferma (artt. 954, co. 1, e 2204 del codice ordinamento militare).
Come si vedrà più diffusamente in seguito, la ferma annuale, che può essere rinnovata per due successive ferme annuali (per un totale, quindi, di tre anni), è propedeutica per l’accesso, tramite concorso, alla successiva ferma quadriennale la quale, a sua vota, può essere prolungata per due successivi bienni. La ferma quadriennale è preliminare all’accesso nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate.
Il prolungamento può aver luogo:
1.
nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente;
2.
su proposta della Forza armata di appartenenza;
3.
previo consenso degli interessati.
§
Al comma 2 si dispone il prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, successivo alla ferma prefissata quadriennale (art. 954, co. 2, del codice ordinamento militare, cfr. infra), che negli anni 2020, 2021 e 2022 parteciperanno alle procedure per il transito in servizio permanente, per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.
Il richiamato prolungamento può aver luogo:
1.
nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente;
2.
previo consenso degli interessati.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 15 aprile 2020, in sede di espressione del parere sull’ Atto Camera 2463, recante la conversione in legge del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”) aveva espresso un’osservazione (n. 12) volta a “valutare l'opportunità di prevedere nei successivi provvedimenti, qualora verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di nuovo personale, di estendere la ferma del personale militare volontario sino alla conclusione dell'emergenza da COVID-19".
La legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale (il cui contenuto è poi confluito nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano (resa effettiva dal 2005), con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa.
??Sono state quindi istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e sono state conseguentemente abolite le figure del volontario in ferma breve e del volontario in ferma annuale.
La relativa disciplina normativa è attualmente contenuta nel Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
La ferma prefissata è strutturata su base modulare, annuale con possibilità di due proroghe di un anno ciascuno a domanda dell’interessato; quadriennale con possibilità di due proroghe biennali, sempre a domanda dell’interessato.
Nello specifico: i Volontari in Ferma di un anno, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno.
A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato.
Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.
Come precisato dal Capo di stato maggiore della difesa, Generale Vecciarelli, nel corso della sua audizione presso la Commissione difesa della Camera (17 aprile 2019), “questo passaggio è molto selettivo, posto che in media solo un volontario in ferma prefissata su cinque reclutati ogni anno riesce ad accedere al rapporto a tempo indeterminato; questo in ragione del limitato numero di posti disponibili”.
In termini numerici, con riferimento alle esigenze del 2018 e al netto delle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, su 10.000 posti a concorso per VFP1, soltanto 2.000 circa accedono successivamente alla ferma quadriennale e, quindi, al servizio permanente. Per il restante personale, l’attuale quadro normativo prevede appositi strumenti per il ricollocamento nel mercato del lavoro, tra i quali la riserva di posti per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, che ad oggi, considerando la media delle assunzioni annue operate negli ultimi anni, consente di stabilizzare solo un ulteriore 30 per cento dei volontari in ferma prefissata.
In termini numerici la categoria dei volontari (VFP1 E VFP4) assorbe il 60% dell'organico mentre i sottufficiali il 27% e gli ufficiali il 12%.
Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare, Servizio Studi Camera dei deputati, Dipartimento Difesa.
Più nel dettaglio, considerando che nell'ambito della categoria dei sottufficiali ci sono i primi marescialli, marescialli e sergenti e che nella categoria dei volontari ci sono quelli in servizio permanente e in ferma prefissata, il grafico sottostante ripartisce ulteriormente:
Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare, Servizio Studi Camera dei deputati, Dipartimento Difesa.
Per un approfondimento di questi temi si veda:
§ il Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, approvato dalla Commissione Difesa della Camera lo scorso 28 gennaio;
§
il tema web Il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate
Si segnala, inoltre, che sono in corso di esame, presso la IV Commissione difesa della Camera dei deputati le proposte di legge A.C. 1870, A.C. 204 e A.C. 2051 in materia di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale.
A sua volta la lettera b) del comma 1 dell’articolo 21, introduce l’articolo 2197-ter.1. volto a consentire, in via eccezionale per l’anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare (comma 1). Il reclutamento avrà luogo mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale, che non abbiano riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso (comma 3).
Articolo 22
(Misure per la funzionalità delle Forze armate
- Operazione “Strade sicure”)
L’articolo 22 dispone l’ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell’impiego di 253 di unità di personale militare posto a disposizione dell’operazione “Strade sicure” nella fase 1 dell’emergenza “Covid 19”). Integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1). Autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame, proroga, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (ovvero il 31 luglio 2020), l’impiego del contingente di 253 unità di personale militare che, fin dall’inizio della fase 1 dell’emergenza Covid 19, integra il contingente delle Forze armate (pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019) impegnato nel controllo del territorio, in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia (secondo il dispositivo cd. 'Strade sicure', approntato dal decreto legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
La richiamata integrazione è stata disposta per la prima volta dall’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 per un periodo di trenta giorni a partire dalla data di effettivo impiego, ed è stata ,da ultimo, prorogata per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, dall’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”).
A seguito dell’abrogazione del decreto legge n. 9 del 2020, disposta dall'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020, il contenuto dell’articolo 22, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 9 del 2020 è confluito nel comma 01 dell’articolo 74 del decreto legge n. 18 del 2020.
A sua volta la lettera b) dell’articolo 22 integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
Al riguardo, si ricorda che il comma 5 dell'articolo 3, oggetto di abrogazione da parte del D.L n. 19 del 2020, aveva previsto che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, potesse avvalersi delle Forze di polizia e, ove necessario, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento adottate per far fronte all'emergenza Covit-19.
In attuazione di una specifica condizione formulata dalla Commissione difesa della Camera, testo originario della disposizione è stato novellato nel corso dell’esame parlamentare al fine di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale Forze armate impiegato nelle richiamate misure di contenimento.
Il contenuto della disposizione in esame, come novellata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è rifluito nel comma 9 dell'articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020.
Il comma 2 dell’articolo in esame autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare l’integrazione di 253 unità di personale delle Forze armate nel dispositivo "Strade sicure", ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. Ha, pertanto, autorizzato per il 2020, in ragione dei maggiori compiti assegnati al dispositivo, la spesa di euro 10,2 milioni di euro, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione in esame, il comma 3 rinvia al successivo articolo 265 che reca le disposizioni finanziarie finali.
L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.
Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.
Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".
La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).
Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza
Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.
Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 , recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
Per un approfondimento dell'operazione "Strade si cure" al seguente link il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione «Strade Sicure» (seduta del 19 dicembre 2019) in corso di esame presso la Commissione difesa della Camera dei deputati. Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio
L'articolo 66 concerne l'ambito di applicazione di una norma transitoria, relativa all’uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle tipologie delle stesse.
La versione finora vigente della norma transitoria (norma di cui all'articolo 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) prevede che, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (termine che, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, scade il 31 luglio 2020), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano inclusi tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale prescrizione è in sostanza relativa ad un livello minimo di protezione (salve le norme e le valutazioni specifiche, relative ad un livello più elevato).
La novella di cui al presente articolo 66 specifica che la disposizione transitoria si applica anche ai volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti) e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Si ricorda che la norma transitoria oggetto della novella consente, mediante il richiamo del comma 3 dell'articolo 5-bis del citato D.L. n. 18, il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la nozione generale dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori è costituita dall’attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante la sua attività, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Per le attrezzature che rientrano in tale nozione si applicano gli obblighi previsti dal medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.
Come norma transitoria generale, il comma 2 dell’articolo 5-bis del citato D.L. n. 18 consente, con riferimento allo stato di emergenza in oggetto e fino al relativo termine finale (posto, come detto, al 31 luglio 2020), l'impiego di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista (per i medesimi dispositivi di protezione individuale) dalla normativa vigente, previa valutazione dell'efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Si ricorda altresì che il comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 18 consente, fino al termine del suddetto stato di emergenza, l’impiego, da parte delle persone presenti sull’intero territorio nazionale, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Articolo 72
(Congedo parentale e bonus baby-sitting)
L’articolo 72 aumenta (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall’articolo 23 del Decreto cura Italia ed incrementa da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all’infanzia.
In dettaglio, l’articolo in commento – che modifica gli articoli 23 e 25 del D.L. 18/2020 - interviene sugli aspetti di seguito elencati.
Congedi parentali
La disposizione in commento aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del suddetto congedo parentale – introdotto dall’art. 23 c. 1, del D.L. 18/2020 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età [3] , che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza rimane al 5 marzo, è fissato al 31 luglio 2020 (comma 1, lett. a)).
La lettera in commento modifica il comma 1 dell’articolo 23 del D.L. 18/2020, ma, per effetto dei richiami al medesimo comma 1 contenuti nei commi successivi dell’art. 23 e nell’art. 25, l’estensione della durata massima del predetto congedo parentale a 30 giorni complessivi sembrerebbe applicabile anche alle altre categorie di lavoratori richiamate dai medesimi articoli, ossia ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (per i quali il calcolo della relativa indennità è diverso a seconda della categoria considerata).
Si ricorda, inoltre, che, in base a quanto disposto dall’art. 25, c. 1, del D.L. 18/2020 (non modificato dalla disposizione in commento), la fruizione del suddetto congedo da parte dei dipendenti pubblici è concessa per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici – sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal DPCM del 26 aprile 2020 – e non fino al 31 luglio 2020, come previsto per i dipendenti privati dall’art. 23, c. 1, del D.L. 18/2020, richiamato dal medesimo art. 25.
In relazione al nuovo termine del 31 luglio 2020, posto per il settore privato, si valuti l’opportunità di specificare quale sia il termine finale di applicazione del congedo parentale in esame per i dipendenti pubblici.
Si ricorda che, in base al comma 4 del richiamato art. 23, non modificato dalla norma in commento, la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - per un totale complessivo di quindici giorni.
Al riguardo, sembrerebbe opportuno un chiarimento in merito all’applicabilità anche al congedo fruito alternativamente da entrambi i genitori dell’estensione a 30 giorni della durata massima del congedo parentale di cui all’art. 23, c. 1, operata dall’articolo in commento.
La norma in commento conferma, inoltre, quanto previsto dall’art. 23 che dispone la conversione nel suddetto congedo speciale dei periodi di congedo parentale disciplinati dal D.Lgs. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi, con diritto alla relativa indennità e che non sono computati o indennizzati a titolo di congedo parentale.
La disposizione in esame – modificando l’art. 23, c. 6, del D.L. 18/2020 – dispone, infine, che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole - fruibile, come specificato, in aggiunta al predetto congedo parentale speciale - si possa godere in presenza di figli minori di 16 anni e non più, come previsto nel testo previgente, di figli di età ricompresa tra 12 e 16 anni (comma 1, lett. b)).
In base a quanto previsto dal richiamato art. 23, c. 6, il predetto congedo non è coperto da contribuzione figurativa e dà diritto alla conservazione del posto di lavoro con divieto di licenziamento.
Voucher baby-sitting
L’articolo in commento – modificando l’art. 23, c. 8, del D.L. 18/2020 - incrementa da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo dei bonus riconosciuti, ai medesimi soggetti summenzionati [4] , in alternativa al suddetto congedo, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche (erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017) [5] , nonché, come aggiunto dal presente articolo, in alternativa e con erogazione diretta al richiedente, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Viene inoltre specificato che nel caso in cui il bonus venga utilizzato per servizi integrativi per l’infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del cosiddetto bonus asilo nido [6] (di cui all’art. 1, c. 355, della L. 232/2016), che rimane invece cumulabile negli altri casi, come specificato dalla circolare INPS 44/2020 [7] (comma 1, lett. c)).
Alle medesime condizioni, la disposizione in commento aumenta, altresì, da 1.000 a 2.000 euro l’importo massimo del bonus per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza epidemiologica [8] (comma 2, lett. a)).
Limiti di spesa
A seguito delle predette estensioni, la norma in commento incrementa i limiti di spesa originariamente disposti dagli art. 23, c. 11, e 25, c. 5, del D.L. 18/2020 nel modo seguente (comma 1, lett. d), comma 2, lett. b)):
§ da 1.261,1 a 1.569 mln di euro per il 2020 con riferimento alla fruizione dei suddetti benefici da parte dei dipendenti privati, degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dei lavoratori autonomi;
§ da 30 a 67,6 mln di euro per il medesimo anno con riferimento alla fruizione dei suddetti benefici da parte dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato) e della Polizia di Stato.
Ai relativi oneri, pari a 676,7 per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (alla cui scheda di lettura si rimanda).
Articolo 73
(Estensione della durata dei permessi retribuiti
per assistenza familiari disabili)
L’articolo 73 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa.
I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati (comma 1).
La norma in commento estende quindi anche ai mesi di maggio e giugno 2020 quanto già previsto dall’art. 24 del D.L. 18/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020 [9] .
Il richiamato art. 24 riconosce il suddetto beneficio anche al personale sanitario, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità, nonché al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. In quest’ultimo caso, il beneficio non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza epidemiologica, di cui all’art. 87, c. 6, del D.L. 18/2020.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo in commento, pari a 604,7 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2).
I suddetti permessi retribuiti sono disciplinati dall’articolo 33, comma 2, della L. 104/1992 che riconosce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (anche in maniera continuativa), coperto da contribuzione figurativa, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il suddetto diritto è riconosciuto a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno e non può essere attribuito a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Inoltre, il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Articolo 100
(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
L’articolo 100 dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico
Tale facoltà è prevista, eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021)
[10]
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L’avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell’ambito dell’attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall’Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 164
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)
L’articolo 164 provvede innanzitutto ad apportare alcune modifiche terminologiche alla disciplina del conferimento di beni pubblici ai fondi comuni d'investimento immobiliare al fine di precisare i soggetti coinvolti (comma 1).
Inoltre (comma 2), prevede che il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, possa procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa stesso.
Infine (comma 3), si modifica la disciplina le concessioni di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del Ministero della difesa.
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011:
a) le parole “degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000), e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti”;
b) le parole “ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuno di detti soggetti”.
L’articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 disciplina la destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi comuni d'investimento immobiliare, di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo 33, fondi promossi al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico.
Secondo quanto chiarito dal Governo nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, le modifiche avrebbero lo scopo di precisare i soggetti coinvolti nelle operazioni di apporto ai fondi, allineando così la terminologia a quella usata nei predetti commi 2, 8-ter e 8-quater.
Il comma 2 aggiunge all’articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010 il seguente comma:
"5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all’articolo 297 (Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale) ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d’asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.".
L'articolo 306 (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa) del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) disciplina la dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.
Nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, il Governo chiarisce che il comma 2 si propone di razionalizzare le procedure di dismissione del patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa rendendo più appetibile sul mercato la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private.
Il Governo evidenzia che l'articolo 297, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 66 del 2010 stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4, il quale attiene agli immobili appartenenti al demanio militare e al demanio culturale in consegna alla Difesa.
Lo stesso Ministero, allo scopo di conseguire tale obiettivo, ha avviato l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate, individuando 3.022 alloggi da alienare.
Ad oggi, prosegue il Governo, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all'asta di quelli liberi si è dovuta confrontare con un mercato immobiliare non sempre favorevole.
La disposizione in esame si renderebbe necessaria a causa della non completa efficacia dei meccanismi di vendita delle singole unità immobiliari.
Il comma 3 inserisce all’articolo 3-ter, comma 13, del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il primo periodo, il seguente periodo:
"In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 e seguenti del codice civile".
Conseguentemente, al quinto periodo dell’articolo 3-ter, comma 13, del decreto-legge n. 351 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie".
Si rammenta che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 351 del 2001 disciplina le concessioni di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili. In particolare, il predetto articolo 3-bis stabilisce, tra l'altro, che i beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 4, in particolare, stabilisce che le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
Il successivo articolo 3-ter, comma 13, del medesimo decreto-legge 351 del 2001, dispone che, per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis sopra richiamato.
La relazione tecnica non ascrive all'articolo alcun effetto sulla finanza pubblica.
Articolo 207
(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)
L’articolo 207 dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni caso per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (comma 1).
Si prevede inoltre che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione (comma 2).
Più nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista a favore dell’appaltatore dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) può essere incrementato fino al 30 per cento (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, e che l’anticipazione si applica alle seguenti procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016:
§ procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
§ in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
§ e, in ogni caso, procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021.
Si ricorda che il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
Si ricorda altresì che l’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con novella all’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, ha previsto che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
Si ricorda, in proposito, che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
Il comma 2 prevede che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche:
§ agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista;
Si valuti l’opportunità di chiarire se entro il limite massimo del 30 per cento debba essere computata anche la eventuale anticipazione già usufruita in precedenza, come parrebbe doversi ritenere alla luce della previsione (v. infra) secondo cui la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata “tenendo conto” delle eventuali somme già versate all’appaltatore.
§ ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione:
§ si applicano le previsioni in materia di garanzia fideiussoria di cui al secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016;
L’art. 35, comma 18 secondo, terzo, quarto e quinto periodo, stabilisce che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
§ la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.
Articolo 211, commi 1 e 4
(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)
Il comma 1 dell'articolo 211 autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l’anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 4 reca la copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge.
Il comma 1 autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l’anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto.
Si prevede la seguente specifica destinazione delle risorse:
§ euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale;
§ euro 320.000 per l’acquisto di attrezzature tecniche;
Si valuti la formulazione letterale del testo laddove si fa riferimento alla destinazione delle risorse per 'acquisto di spese' .
§ ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
Si indica la finalità di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato.
Il comma 4 reca la copertura degli oneri di cui al comma 1, in base a quanto disposto dall'articolo 265 del decreto.
La relazione illustrativa ricorda che con l’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia) è stata autorizzata a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto la spesa complessiva di euro 2.230.000 per far fronte alla situazione emergenziale. Il perdurare della situazione emergenziale, nella cosiddetta “FASE 2” anche in considerazione della progressiva riapertura degli Uffici al pubblico, richiede - evidenzia la Relazione - il rafforzamento delle attività di prevenzione e sanificazione attuate per contenere il contagio, al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera , e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, nella fase due dell’emergenza nazionale, lo svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l’assolvimento della missione “ordine pubblico e sicurezza” nel programma di spesa Sicurezza e controllo nei mari, e sulle coste, prevedendosi quindi il rifinanziamento degli stanziamenti già disposti ai sensi dell’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 che - prosegue la relazione- risultano ad oggi esauriti.
Articolo 211, commi 2 e 3
(Convenzione Difesa Servizi Spa per infrastrutture
industriali e logistiche militari)
I commi 2 e 3 dell’articolo 211 attribuiscono al Ministero della difesa la possibilità di stipulare, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., convenzioni con soggetti pubblici o privati finalizzate ad affidare, in uso temporaneo, infrastrutture industriali e logistiche militari, ferme restando le esigenze operative e manutentive delle Forze armate.
Nello specifico, il comma 2 riconosce al Ministero della difesa, nell’ambito delle misure volte alla valorizzazione del proprio patrimonio infrastrutturale e logistico, la facoltà di stipulare, attraverso, Difesa servizi S.p.A., convenzioni o accordi negoziali con soggetti pubblici o privati finalizzati ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari Tali accordi devono aver luogo “nel rispetto delle prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate” (comma 1).
Nel merito delle convenzioni, il comma 2 precisa che le medesime dovranno esplicitare l’oggetto dell’accordo (ovvero le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell’affidamento in uso temporaneo), le obbligazioni pattuite tra le parti, le penali, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, gli aspetti economici dell’accordo nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
L'istituzione della società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" è stata originariamente disposta dai commi 27, 32, 33, 34, 35 e 36 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). Tali disposizioni sono state abrogate dall'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) e il loro contenuto è stato trasposto nell'articolo 535 del medesimo Codice.
Con il decreto 10 febbraio 2011, Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato lo Statuto della società "Difesa Servizi Spa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011 (https://www.difesa.it/Content/DSspa/Pagine/Statuto.aspx). Il decreto, oltre all'approvazione dello Statuto di "Difesa Servizi Spa", contiene la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società. La società è divenuta operativa con la prima riunione dell'assemblea ordinaria, che si è tenuta, l'8 marzo 2011.
L'articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare ha previsto la costituzione della società per azioni denominata "Difesa Servizi spa" ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate. Le richiamate attività sono state specificate con il richiamato decreto del Ministro della difesa del 10 febbraio 2011. Spetta, inoltre alla società "Difesa Servizi spa" la concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985.
A tal proposito si ricorda che l'articolo 7, comma unico (Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad esempio mostre o visite di alte personalità straniere. Sempre ai sensi del comma 1, sono affidate inoltre, alla società "Difesa servizi Spa", attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari. Viene tuttavia esclusa da tale ambito di attività l'alienazione degli immobili medesimi. Tali attività di valorizzazione e di gestione potranno essere svolte anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.
A seguito di una novella all'articolo 535 del Codice, intervenuta con la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190 del 2014) è stato specificato che le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.
La società, che ha sede in Roma, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed ha un capitale sociale stabilito in un milione di euro. Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Inoltre, la società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate (comma 3).
In base al comma 4 dell'articolo 535, la società, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza utilizza, come limiti massimi, i parametri di prezzo-qualità, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).
Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).
A sua volta il comma 5 ha dettato le disposizioni concernenti lo statuto della società – che, come in precedenza ricordato, è stato approvato con il decreto del Ministro della difesa del 10 febbraio 2011. Ai sensi del comma 5 le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 6 prevede alcuni vincoli statutari, tra i quali:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
Il comma 7 prevede che la pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale rispetti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente mentre il comma 8 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale, mentre il comma 9 prevede che la società possa sciogliersi solo per legge. Il comma 10 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. È consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.
In relazione alla durata della Società l'articolo 3 dello Statuto stabilisce che "la Società è a tempo indeterminato e può essere sciolta per legge o per le altre cause previste dal codice civile".
Articolo 258
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 258 concerne il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare:
§
autorizza l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato, per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020;
§ abbrevia il periodo di prova dei vincitori del concorso a vice direttore indetto con decreto del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco del 27 dicembre 2017, sopprimendo il tirocinio trimestrale tecnico-operativo (nonché il previo giudizio di idoneità per frequentarlo).
L'articolo contiene due distinti ordini di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per un primo riguardo - oggetto del comma 1 - si autorizza l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato, per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020.
Il rapporto lavorativo che si instaura è definito dalla disposizione come "rapporto di servizio" - con esecuzione immediata rispetto alla decorrenza prevista, e per la durata di sette mesi - non già come rapporto di impiego (come la disposizione esplicitamente esclude).
I medici - assegnati alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione - fruiscono del trattamento giuridico ed economico previsto per i vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. l'articolo 178 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come integrato dal decreto legislativo n. 127 del 2018).
Quanto alla selezione dei 25 medici, si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno - previe intese con il Ministero della Difesa - ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Qui richiamate sono le procedure delineate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 circa l'arruolamento temporaneo di medici (e infermieri) militari.
Le attività professionali sanitarie svolte da questi medici costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per copertura degli oneri conseguenti al comma 1, il comma 3 - che li determina in 706.625 euro nel 2020 - prevede si attinga mediante riduzione di autorizzazione di spesa destinata alla operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (quale recata dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009.
L'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto circa un arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
Si tratta di un arruolamento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno.
Per quanto riguarda i medici, sono 120 ufficiali medici, con il grado di tenente. È personale non fornito di rapporto d'impiego, che presta servizio attivo per la durata della ferma (con trattamento giuridico ed economico equivalente ai pari grado in servizio permanente).
Essi sono arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, a condizione abbiano alcuni requisiti (cittadinanza italiana; età non superiore a quarantacinque anni; assenza di inidoneità permanente al servizio militare; non dimissione d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate; assenza di condanne o imputazioni per delitti non colposi).
Secondo il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) il Servizio sanitario militare (cfr. suoi artt. 181-213), tra le sue funzioni, concorre all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale (ed internazionale) nei casi di pubbliche calamità.
Il comma 2 abbrevia il periodo di prova, per i vincitori del concorso pubblico a vice direttore (si intende, il concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale Concorsi ed esami, n. 5 del 16 gennaio 2018).
Il periodo di prova, secondo la disposizione vigente (contenuta nell'articolo 144 del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'atto che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), si articola in: un corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, al termine del quale si sostiene un esame e consegue un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio; nel successivo tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco, di tre mesi, al termine del quale si consegua il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.
Ebbene, la disposizione del decreto-legge in esame pone una deroga, al fine di contrarre i tempi di copertura dei posti vacanti in organico.
Essa sopprime - per i soggetti sopra ricordati, dunque limitatamente ai vincitori del concorso a vice direttore indetto con decreto del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco del 27 dicembre 2017 - il tirocinio trimestrale tecnico-operativo.
Secondo la scansione derogatoria, si prevede così che la fase della formazione teorico-pratica - unica rimasta, del periodo di prova - conduca ad un esame, il cui esito positivo direttamente immetta alla idoneità ai servizi di istituto.
Il giudizio di idoneità permane espresso dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
La disposizione incide sul corso di formazione per 41 vice-direttori in prova, in corso di svolgimento presso l'Istituto superiore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si ricorda che disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incidenti sulla durata dei corsi di formazione, si rinvengono altresì nell'articolo 260 infra.
Articolo 259
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia
di procedure concorsuali)
L’articolo 259 interviene su procedure concorsuali - in atto o da indire - delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da Covid-19 - fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021.
Dispone in particolare circa talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi - nonché la mancata partecipazione di candidati per motivi connessi alle limitazioni di movimento imposte dal contenimento dell'epidemia.
Prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 alcune assunzioni, puntualmente indicate.
Una disposizione infine concerne la mancata fruizione - per motivi indifferibili connessi alla situazione creatasi con l'epidemia da Covid-19 - della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie, da parte del personale di quelle amministrazioni.
L'articolo disciplina alcuni profili relativi allo svolgimento di procedure concorsuali - per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco - onde commisurarle alle peculiari condizioni dettate dall'emergenza da Covid-19.
Specifica il comma 1 che sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza (dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento.
È comunque posto un termine ultimo della novella disciplina qui tratteggiata: il 31 dicembre 2021.
Il comma 2 delinea un ambito di rideterminazione procedurale concorsuale, da effettuarsi con provvedimento omologo a quello di indizione del concorso, "anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti".
Tale ambito è dato dalla semplificazione delle modalità di svolgimento, altresì con possibilità di svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi, la disposizione menziona la loro "semplificazione", includendo la composizione della commissione esaminatrice.
Rimangono fermi il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti (intendendosi per prova scritta anche la prova con quesiti a risposta multipla).
Così come resta fermo il più generale riguardo delle modalità di accesso e delle aliquote percentuali (ove previste) di ripartizione dei posti a concorso.
Parrebbe suscettibile di approfondimento la 'latitudine' derogatoria del provvedimento omologo a quello di indizione del concorso, ove incidente su profili che fossero già disciplinati con disposizioni di atto primario.
Aggiunge il comma 3 che i medesimi provvedimenti siano efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni. Per i concorsi già banditi, è però necessaria la previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale per i concorsi.
Il comma 4 concerne i candidati che si trovino nell'impossibilità a partecipare a una fase delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni sopra dette, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.
Ebbene, su loro istanza questi candidati sono rinviati sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute entro l'originario concorso sono "prese in considerazione" secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui i candidati siano rinviati.
Se idonei, i candidati sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, qualora siano utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso.
Per quanto concerne la decorrenza giuridica ed economica, essa è, per i candidati rinviati ad altro successivo concorso, la medesima degli altri vincitori di quest'ultimo.
Il comma 5 prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni qui interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (peraltro, poiché quella sospensione era di sessanta giorni - cfr. l'art. 87, comma 5 del decreto-legge n. 18 citato - la deroga può ritenersi inutiliter data, considerata la decorrenza del presente decreto legge).
Lo svolgimento delle procedure concorsuali deve avvenire nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute (su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione).
Il comma 6 concerne il "personale delle amministrazioni" delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per uno specifico riguardo, la mancata fruizione della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie comunque spettanti, per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica.
In tal caso, si prevede la facoltà di fruire dei giorni di licenza, congedo o ferie residui, entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
Invero si direbbe disposizione non attinente alla materia concorsuale oggetto del presente articolo del decreto-legge.
Infine il comma 7 prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dalle seguenti disposizioni:
§ articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019: sono le assunzioni per turn over (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);
§ articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.112 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale), di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.320 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
§
articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020 (delle quali 25 unità destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare).
Articolo 260
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
materia di corsi di formazione)
L’articolo 260 autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Una specifica previsione riceve la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
L'articolo disciplina alcuni profili relativi allo svolgimento di corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco - onde commisurarli alle peculiari condizioni dettate dall'emergenza da Covid-19.
Specifica il comma 1 siffatte previsioni valgono per la durata dello stato di emergenza (dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Ad essere interessati - specifica il comma 2 - sono i corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento.
Per tali corsi, quelle amministrazioni possono disporre:
§ la rimodulazione del corso, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, senza inficiare la validità dei percorsi formativi, "anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti" (e in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei);
§ la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
Siffatte determinazioni sono da assumere con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti - e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario.
Come già rilevato a proposito del comma 2 dell'articolo 259, anche per quest'altro comma parrebbe suscettibile di approfondimento la portata derogatoria di tali determinazioni.
Il comma 3 prevede altresì la possibilità di una conclusione anticipata dei corsi di formazione (se a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati).
Essa interviene allorché lo svolgimento del corso fino ad allora effettuato abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi prescritti dai rispettivi ordinamenti. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Per il personale coinvolto nella anticipata conclusione del corso di formazione, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora essa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso di formazione.
La conclusione anticipata, è disposta con decreto del Ministro competente o con decreto dirigenziale generale.
Nell'ipotesi non già di conclusione anticipata bensì di sospensione dei corsi (prevista dal comma 2), il comma 4 prevede siano mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi.
I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuare a cura di ciascuna Amministrazione - ovvero gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza, se i discenti già appartengano ai ruoli dell'Amministrazione.
Per i frequentatori e gli allievi che indi concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
Per quanto concerne le assenze dai corsi di formazione - anche se antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, purché riconducibili a motivi comunque connessi alla vicenda epidemiologica in atto - il comma 5 dispone che esse non concorrano al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporti il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.
In caso di rinvio o sospensione dei corsi, non se ne tiene conto ai fini del transito interno tra ruoli, il quale dunque ha la giuridica decorrenza - fermi restando i requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, altri rispetto alla frequenza di un corso - che avrebbe avuto se la sospensione o il rinvio non vi fossero stati. Così prevede il comma 6.
Il comma 7 autorizza - per gli anni 2020, 2021 e 2022 - la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Siffatta diminuzione della durata dei corsi di formazione è disposta con decreto, rispettivamente, del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per gli allievi agenti della Polizia di Stato: rimane fermo il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova. Di contro può essere ridotto nella durata il secondo semestre finalizzato al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
La deroga così autorizzata investe, dell'articolo 6-bis del d.P.R. n. 335 del 1982 ("Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"), altresì il comma 4 (oltre al comma 1 là dove questo prevede l'articolazione in due semestri), il quale prevede che durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangano presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ed solo al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, prestino giuramento e siano assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
Per gli allievi agenti di Polizia, la riduzione della durata del corso di formazione è corredata dalla riduzione del numero massimo di assenze consentite, proporzionalmente alla misura della riduzione di durata.
Articolo 263
(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico
e di lavoro agile)
L’articolo 263 è finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali
In particolare, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che limitano la presenza del personale in servizio, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro: a tal fine, ne rivedono l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 1).
Le suddette amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità: in particolare, la presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (commi 2 e 4).Esse, inoltre, assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance (comma 3).
[1] La prima fase dell'emergenza Covid-19: le disposizioni di interesse del comparto della Difesa, a cura del Dipartimento difesa del Servizio Studi della Camera.
[2] Si tratta di una classificazione riguardante le strutture per il trattamento sanitario, in termini di capacità e competenze mediche che forniscono. La capacità di risposta sanitaria di tipo Role 1 è una responsabilità nazionale e si focalizza sulla prestazione di cure mediche di base, pronto soccorso specialistico, triage, rianimazione e stabilizzazione del paziente.
[3] Il limite di età di 12 anni per la fruizione del suddetto congedo speciale non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
[4] Per espressa previsione dell’art. 23, c. 9, del D.L. 18/2020, il suddetto bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
[5] Ai sensi del richiamato art. 54-bis, le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa) possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto di Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; attività degli assistenti di stadio. Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.
[6] Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dal 2017 e per un triennio, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Per ciascun anno del triennio 2019-2021 il suddetto importo è elevato a 1.500 euro. A decorrere dal 2020, il beneficio di 1.500 euro è incrementato: di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro; di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.
[7] L’INPS specifica che il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia ed è destinato a remunerare il lavoratore occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia. Resta quindi fermo il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo suddetto, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.
[8] In tali casi, ai fini dell’accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda all’INPS in via telematica, indicando la prestazione di cui vuole usufruire, il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che intende utilizzare. Qualora dal monitoraggio delle domande, affidato all’INPS, emerga il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa autorizzati per la suddetta finalità (vedi infra), l’Istituto stesso procede al rigetto delle domande presentate.
[9] Si ricorda che sul punto la circolare INPS 45/2020 ha specificato che i predetti 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020 potevano essere fruiti anche consecutivamente (anche frazionandoli in ore) nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista dalla L. 104/1992, e che possono essere fruiti-
[10] Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la norma richiama quanto già disposto dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel nostro Paese che comporta la necessità di intensificare le ispezioni al fine di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori. La Convenzione citata in norma per altro prevede in via generale la possibilità del Ministro del lavoro di “avvalersi del Comandante dei carabinieri per la tutela del lavoro e per il suo tramite delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti onde disporre a pieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria meglio si attagliano alle citate esperienze operative”.