La prima fase dell'emergenza Covid-19: le disposizioni di interesse del comparto della Difesa 12 maggio 2020 |
PremessaNel corso della prima fase dell'emergenza Covid-19, conclusasi lo scorso tre maggio, sono stati adottati dal Governo, nel volgere di un breve lasso di tempo, diversi decreti legge che, nell'individuare una pluralità di interventi finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso, hanno previsto, tra l'altro, numerose disposizioni di interesse per il comparto della Difesa, volte, in particolare, a potenziare le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19. Come reso noto dal Governo in risposta a diversi atti di sindacato ispettivo (cfr.infra), le Forze armate sono state, infatti, chiamate a fornire, da subito, il Contributo delle Forze Armate proprio contributo in supporto alle Forze dell'ordine in attività di pubblica sicurezza. Militari dell'Esercito, già impiegati nell'operazione "Strade Sicure", sono stati in alcuni casi rimodulati nei dispositivi al fine di garantire il supporto richiesto, mentre in altri casi sono stati incrementati i dispsitivi già esistenti. Inoltre, personale sanitario militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri è stato inviato in supporto a medici ed infermieri civili nelle zone più colpite dell'emergenza sanitaria Covid-19. Ed ancora, le Forze armate hanno messo a disposizione strutture e propri mezzi per il trasporto sanitario, per il trasporto in biocontenimento di malati sul territorio nazionale e dall'estero e per e la distribuzione di dispositivi sanitari su tutto il territorio nazionale.
Il trasporto aereo in bio-contenimento è stata, nella "Fase 1" dell'emergenza, una delle capacità peculiari espresse dall'Aeronautica Militare, unica in Europa, insieme alla Royal Air Force del Regno Unito, a permettere il trasporto, anche dall'estero, di personale affetto da malattie particolarmente infettive in totale isolamento e sicurezza (per un approfondimento cfr. qui)
Apposite strutture della Difesa sono state, infine, autorizzate a produrre e distribuire disinfettanti e sostanze ad attività battericida e germicida.
Un' ampia gamma di attività in ambito sanitario, logistico e del controllo del territorio che, come precisato dal Governo in Commissione difesa alla Camera lo scorso trenta aprile, "proseguiranno anche con l'avvio della seconda fase, nella quale l'apporto della Difesa continuerà ad essere assicurato, anche attraverso ulteriori forme di partecipazione". Il sito del Ministero della Difesa presenta una sezione con gli aggiornamenti relativi ai contributi delle Forze armate per l'emergenza COVID-19. Nei successivi paragrafi di questo lavoro sono illustrate le disposizioni di interesse della Difesa contenute in gran parte dei provvedimenti legislativi adottati nella prima fase dell'emergenza Covid-19.
Al riguardo, si segnala fin da ora che alla luce della rapida evoluzione dell'emergenza sanitaria Covit -19 alcuni dei decreti legge adottati successivamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza (cfr.
infra,)
sono stati in tutto o in parte abrogati da successivi provvedimenti di urgenza che ne hanno salvaguardato gli effetti.
Le disposizioni di interesse della Commissione difesa, attualmente vigenti, sono, pertanto, contenute nei decreti legge nn. 18, 19 e 23. Nei primi due di questi decreti legge sono state fatte confluire le disposizioni dei decreti legge nn. 6 e 9 del 2020, oggetto di abrogazione da parte dei decreti legge nn. 19 e 18 del 2020.
Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019).
Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'
11 marzo l'ha definita una "situazione pandemica".
In conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la
Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo
Dichiarazione dello stato di emergenza in Italia
stato di emergenza nel nostro Paese, per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020).
Il Governo ha, quindi, varato nel corso della prima fase dell'emergenza Covid -19 una serie di decreti legge, alcuni dei quali volti a costituire la
"base" legislativa per l'emanazione dei diversi D.P.C.M. che hanno previsto e disciplinato le diverse misure di contenimento (decreti legge nn. 6 e 9 del 2020), altri finalizzati a
fronteggiare e a gestire le emergenze sanitarie, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive (decreti legge nn.
I decreti legge adottati nella fase 1
11, 14,18, 22 e 23).
Come si vedrà più diffusamente in seguito, per effetto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020, i decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono stati abrogati. Il contenuto dei richiamati decreti legge è rifluito, nel corso dell'esame al Senato, nel D.L.n. 18 del 2020. La disposizione ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti e confermato la validità degli gli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti legge non converti. A sua volta il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legge n. 19 del 2020 ha disposto l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto legge n. 6 del 2020 che ha costituito la base giuridica per l'adozione dei primi DPCM di contrasto dell'epidemia (gli effetti di tali DPCM come delle altre misure adottate sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 3). La disposizione di interesse della Commissione Difesa contenuta in tale decreto è confluita nel comma 9 dell'articolo 4 del medesimo D.L. 19 del 2020. Per un approfondimento di carattere generale sui provvedimenti adottati nel nostro Paese si rinvia al tema Misure sull'emergenza coronavirus (COVID-19) - Quadro generale Per la risposta sanitaria si rinvia ai temi web Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus e Misure di rafforzamento del personale sanitario nell'emergenza coronavirus; Per le misure fiscali e finanziarie si rinvia allo specifico tema web. Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti temi web: - il nuovo quadro UE sugli aiuti di Stato; - interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive; - politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus; |
Tavola di navigazione delle norme di interesse della Difesa
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Il decreto legge n. 6 del 2020Il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 (A.C. 2402, A.S.1741 ) ha definito la prima cornice giuridica per l'adozione delle misure di contrasto all'epidemia, cornice successivamente sostituita da quella offerta dal D.L. n. 19 del 2020. Approvato definitivamente, con modificazioni, il 4 marzo 2020 (legge n. 13 del 5 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020), il decreto in esame è stato successivamente abrogato, pressoché interamente, dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5, comma 1, lett. a). Peraltro, le disposizione di interesse della Difesa (cfr. infra) sono rifluite nel D.L. 19 del 2020 (art. 4, comma 9).
In particolare, il decreto-legge n. 6 del 2020 prevedeva la possibilità di adottare una serie di misure di contenimento nei territori nei quali si fossero manifestati casi di contagio (articolo 1), nonché ulteriori misure di contenimento in casi non riconducibili a quelli dell'articolo 1 (articolo 2). Era previsto, inoltre, che le misure di contenimento venissero adottate con DPCM, potendosi procedere, nelle more dell'adozione, anche con ordinanze del Ministero della salute (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978) e del sindaco (ai sensi dell'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).
Le misure di interesse della Commissione Difesa Il comma 5 dell'articolo 3, oggetto di abrogazione da parte del richiamato D.L .n. 19 del 2020, aveva previsto che il Supporto delle Forze armate in compiti di ordine pubblicoPrefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, potesse avvalersi delle Forze di polizia e, ove necessario, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento adottate per far fronte all'emergenza Covit-19. In attuazione di una specifica condizione formulata dalla Commissione difesa della Camera, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione affari sociali della Camera, la disposizione in esame è stata novellata al fine di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale Forze armate impiegato nelle richiamate misure di contenimento.
Il contenuto della disposizione in esame, come novellata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è rifluito nel
Si veda, ora, comma 9 dell'articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 (
vedi infra).
Risorse utili
Qui i dossier dell'esame in prima e in seconda lettura e le informative del Ministero della salute (alla Camera e al Senato). |
Il decreto legge n. 9 del 2020Con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (A.S. 1746) sono state adottate iniziali misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per effetto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020, il decreto legge in esame (n. 9 del 2020) e i successivi decreti n. 11, e n. 14 del 2020 sono stati abrogati. La richiamata disposizione ha confermato la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge non convertiti. L'abrogazione dei citati decreti legge è stata motivata dal venir meno delle esigenze di conversione, avendo il Governo inserito le relative previsioni nel medesimo decreto legge n. 18 del 2020.
Le misure di interesse della Commissione Difesa
Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione Difesa, originariamente contenute negli articoli 21 e 22, comma 1 dell'abrogato decreto legge n. 9 del 2020, deve farsi riferimento agli articolo 73-bis e 74, commi 01 del decreto legge n. 18 del 2020, che ne hanno riprodotto testualmente il contenuto (cfr. infra).
Nello specifico l'
Profilassi sanitaria militare. Si veda ora art. 73.bis del D.L.18 del 2020
articolo 21 recava specifiche disposizioni per
la profilassi del personale delle Forze armate. A sua volta l'articolo 22 recava, al primo periodo, l'autorizzazione di spesa, pari a 4.111.000 per l'anno 2020, per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dalle Forze armate e dalle Forze di polizia in ragione dei nuovi compiti connessi all'emergenza Covid 2019. L'autorizzazione di spesa era prevista per lo svolgimento di straordinari per un periodo di trenta giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego. Si disponeva, infine, al secondo periodo del comma 22 l'integrazione di
253 unità del contingente delle Forze armate (pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019) impegnato nel controllo del territorio in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia (secondo il dispositivo cd.
'Strade sicure', approntato dal decreto legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
Siffatta integrazione di unità era prevista per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo
Pagamento degli straordinari ed integrazione del dispositivo Strade sicure. Si veda ora co. 01 dell'art.74 del D.L. n.18 del 2020
impiego (per un approfondimento del dispositivo "Strade sicure" si rinvia al successivo paragrafo relativo al D.L. n. 18 del 2020).
Le richiamate disposizioni non sono state esaminate dalla Commissione difesa della Camera in quanto l' abrogazione del decreto legge n. 9 del 2020 è intervenuta nel corso dell'esame, in prima lettura al Senato, del relativo disegno di legge di conversione.
Risorse utili
Qui il Dossier di documentazione Studi. |
Il decreto legge n.18 del 2020ll decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (A.C. 2463), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", approvato definitivamente, con modificazioni, il 24 aprile 2020 (legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020) contiene numerose disposizioni di interesse per la Commissione Difesa, alcune delle quali già contenute in precedenti decreti legge oggetto di abrogazione da parte del provvedimento in esame.
Come in precedenza rilevato per effetto dell'
articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame (c.d. "Cura Italia"),
i decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono stati abrogati.
Con il
decreto n. 9 del 2020 sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il
decreto n. 11 del 2020 ha recato ulteriori misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Infine, sempre in relazione all'emergenza COVID-19, il
decreto n. 14 del 2020 ha disposto ulteriori interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Con specifico riguardo alle disposizioni di interesse della Difesa, sono confluite nel
decreto legge n. 18 del 2020 gli articoli 21 e 22 del
D.L n. 9 del 2020 (cfr.
infra).
Le misure di interesse della Commissione Difesa
Un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei Potenziamento dei servizi sanitari militariservizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9).
In particolare:
A questo proposito, si segnala, che il Governo, lo scorso 30 aprile, in risposta all'interrogazione 5-03874 Iovino, ha reso noto che lo Stabilimento è stato, altresì, incaricato dell'importazione e della produzione di un farmaco a base di idrossiclorochina da impiegare su pazienti affetti da COVID-19, per il quale è stato avviato l'iter relativo ad una fornitura iniziale di 350 kg di sostanza, in modo tale da poter rendere disponibile il farmaco con la massima rapidità.
Un secondo gruppo di disposizioni contenute nel decreto legge interessano specificatamente il Disposizioni concernenti il personale militarepersonale militare. In particolare:
Un terzo gruppo di disposizioni contenute nel decreto legge interessano specificatamente il Disposizioni concernenti il dispositivo Strade sicuredispositivo "Strade Sicure". Nel dettaglio:
Infine
Risorse utili
Il dossier relativo all'A.C. 2463 e il quadro di sintesi degli interventi sono disponibili ai seguenti link del sito della Camera dei deputati: Sul decreto sono disponibili i seguenti Temi dell'attività parlamentare: - Decreto-legge n.18/2020 (cd. Cura Italia) - Le misure in materia di Difesa previste dal DL 18 del 2020 ("Cura Italia") In particolare, sul tema della sanità militare, si rinvia ai seguenti approfondimenti:
Le misure concernenti la sanità militare previste dal DL 18 del 2020 ("Cura Italia")
Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione «Strade Sicure» (seduta del 19 dicembre 2019), in corso di esame presso la Commissione difesa ella Camera. Si veda altresì, il seguente tema: |
Il decreto legge n. 19 del 2020Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (A.C. 2447), è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati. Il decreto legge in esame sostituisce, abrogandola, la disciplina di carattere ordinamentale dettata dal D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13/2020 (vedi supra), il cui comma 5 dell'articolo 3 recava una specifica disposizione di interesse della Difesa, ora confluita nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge in esame.
Misure di interesse della Commissione Difesa In relazione alle disposizioni di più specifico interesse per la Commissione difesa, si segnala quella inerente alla Funzione consultiva del Ministro della difesa funzione consultiva del Ministro della difesa prevista dall' articolo 2 che disciplina le modalità di attuazione misure di contenimento previste dal decreto legge. Più in particolare, in analogia a quanto stabilito nel decreto legge n. 6 del 2020, si prevede che spetti al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire le misure in esame, attraverso uno o più decreti, adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Inoltre, a differenza di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n. 6 del 2020, tali decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate qualora riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Anche in tali casi è previsto che siano sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Al fine, poi, di rendere immediata la possibilità di verifica parlamentare, tali decreti sono comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione ed è previsto che, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, riferiscano ogni quindici giorni sulle misure adottate. A sua volta l'articolo 4, al comma 9, riproduce il contenuto dell'abrogato comma 5 dell'articolo 3 del D.L. n. 6 del 2020, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Nello specifico, la disposizione in esame, nel prevedere Concorso delle Forze armate in compiti di ordine pubblicola possibilità che i prefetti si avvalgano anche delle Forze armate per garantire l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge, informando preventivamente il Ministro dell'interno e sentiti i competenti comandi territoriali, attribuisce, al personale militare coinvolto nelle operazioni di controllo, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il richiamato personale, potrà, quindi, procedere al fermo e all'identificazione delle persone sottoposto a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale militare impiegato nel dispositivo «Strade sicure», da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020 ed il cui contingente è stato da ultimo integrato di 253 unità, per novanta giorni dal 17 marzo 2020, dall'articolo 74-ter del D.L n. 18 del 2020.
In relazione all'entità del personale militare effettivamente coinvolto nelle richiamate operazioni di contenimento e controllo, nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la Commissione difesa della Camera, del decreto legge in esame (n. 19 del 2020), il Governo ha fatto presente che, allo stato, del contingente di 7.050 unità di personale impiegato nel dispositivo Strade sicure, "incrementato delle 253 unità inserite nell'ambito del
decreto legge n. 18 del 2020", poco più di
6.000 militari sono impegnati per fronteggiare l'emergenza "Covid-19", "ulteriormente incrementabili qualora dovesse essere necessario" (cfr.
resoconto della seduta della Commissione Difesa della Camera del 7 aprile 2020).
Si segnala, inoltre, che il Governo, nella seduta della Commissione Difesa del 7 aprile, in risposta all'interrogazione
5-03804 Ferrari, ha fatto presente che le richieste da parte delle Prefetture e della Protezione Civile erano "continue, molto spesso avanzate con brevissimo preavviso".
Risorse utiliSul provvedimento è disponibile il dossier "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Sono inoltre pubblicati i seguenti Temi dell'attività parlamentare: |
Il decreto legge n. 23 del 2020Il decreto-legge 8 aprile n. 2 (cd. "decreto Credito", A.C. 2461, attualmente all'esame della Camera, interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall'emergenza COVID-19. Misure di intesesse della Commissione Difesa L'articolo 2 del decreto legge, formando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Nello specifico, si attribuisce alla SACE S.p.A. – fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione – la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia (comma 1, lettera a). In particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la Garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A.,garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso. Il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere il 29 per cento dell'intero portafoglio rischi (complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato).
Al riguardo, si ricorda che il decreto legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-
ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività
Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-
ter, come recentemente modificata dal decreto legge n. 124 del 2019 (esaminato, da ultimo, dalla Commissione Difesa della Camera il 20 novembre 2019), consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni,
attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati. Le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione,
fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente; sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti).
Un'ulteriore disposizione del decreto-legge attribuisce al Ministero della difesa il compito di Composizione del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazionedesignare un componente dell'istituendo Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, co-presieduto dal Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente per materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso comma 9-sexies). Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. Delibera, inoltre, su proposta di SACE S.p.A, il piano annuale di attività, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, co 1, lett. b), capov. co 9-sexies. Si segnala, infine, che l'articolo 36 Proroga sospensione termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militareproroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio (comma 1). Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020 (comma 2). Nel processo amministrativo, l'articolo 36 proroga fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi (comma 3) mentre per le funzioni e le attività della Corte dei conti è estesa la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio (comma 4).
Risorse utili
Sul D.L. 23/2020 è stato pubblicato il dossier Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali.
Si segnala inoltre il tema dell'attività parlamentare Accordi G2G |
Elementi forniti dal Governo in risposta ad atti di sindacato ispettivoIn risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera e svolti presso la Commissione Difesa, il Governo ha fornito dati in merito alle misure adottate dalla Difesa a tutela del personale civile e militare e alle attività di supporto svolte nella "Fase 1" dell'emergenza sanitaria Covit – 19. Da ultimo, nel corso della seduta della Commissione Difesa della Camera del 30 aprile sono state fornite alcune anticipazioni sul possibile contributo delle Forze armate nella "Fase 2" dell'emergenza Covit". Sul fronte della tutela del personale civile e militare della Difesa, in risposta all'interrogazione in Commissione Difesa 5-03802 Aresta, Misure a tutela del personale militare e civile il Governo ha reso noto che il Comando Operativo di Vertice Interforze ha redatto, su indicazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, una direttiva, coordinata con l'Ispettorato Generale della Sanità Militare e di concerto con il Ministero della salute, con la quale, oltre a sensibilizzare e informare tutto il personale sui rischi derivanti dall'emergenza, sono state adottate "precise disposizioni da far attuare lungo la catena di Comando". Nello specifico, sono state disposte la limitazione al massimo grado dei movimenti del personale militare e civile della Difesa, "una scrupolosa e rigorosa valutazione del rischio per i movimenti che possano esporre a contagio, nonché l'annullamento di occasioni aggregative quali, ad esempio, cerimonie, attività istruttive ed eventi sportivi". Per quanto concerne il personale militare delle Forze armate impiegato nelle misure di contenimento, il Governo ha chiarito che "è stata prevista la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e l'effettuazione delle visite mediche di idoneità sia a premessa dell'impiego, sia successivamente, con cadenza regolare". Con riferimento specifico Misure precauzionali per il personale impegnato nei teatri operativi e nel dispositivo Strade sicure ai militari impegnati in operazioni all'estero, è stata disposta la procedura di screening preliminarmente all'invio e al rientro dai Teatri operativi, che prevede, per ciascun militare ammesso, visite mediche ed effettuazione del tampone rino-faringeo. In entrambi i casi, e anche se negativi, i militari sono comunque sottoposti a un regime di quarantena della durata di 14 giorni – da effettuarsi all'arrivo in Teatro e al rientro in territorio nazionale – al termine del quale viene nuovamente eseguito il tampone rino-faringeo di conferma. Il Governo, ha altresì reso noto che "nell'impiego, i contatti con la popolazione locale e con le Forze Armate straniere sono limitati al minimo necessario a garantire l'assolvimento dei compiti, come avviene per chi opera in Italia e sempre con le previste cautele per la protezione individuale". In relazione al Sul riconoscimento di indennitàtrattamento economico del personale militare e sanitario della Difesa maggiormente impegnato nell'emergenza Covit - 19, il Governo ha fornito alcune indicazioni rispondendo alle interrogazioni 5-03803 Deidda e 5-03875 Dall'Osso il concernenti Il riconoscimento di una indennità per il lavoro straordinario del personale militare e sanitario militare impegnato nella crisi COVID-19. Per quanto riguarda, poi, il personale impiegato nell'operazione "Strade Sicure", il Governo in risposta alla richiamata interrogazione 5-03802 Aresta, ha chiarito che "sono state definite le misure di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e protezione, anche con specifico riferimento alla configurazione dell'equipaggiamento e alla valutazione dei rischi". In relazione, poi, alla Distribuzione territoriale del personale militare distribuzione territoriale del personale militare nella "Fase 1" dell'emergenza COVID-19, il Governo, nella seduta della Commissione Difesa del 30 aprile, in risposta all'interrogazione 5-03804 Ferrari, ha fatto presente che la Difesa stava gestendo "continue richieste di supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione". Alla data del 7 aprile "I concorsi operativi forniti dalle Forze Armate dall'inizio dell'emergenza, in termini di personale impiegato", ammontavano, a circa n. 24.500 unità, con riferimento a 17 regioni e 53 province. Il totale del personale militare operante sul territorio nazionale in attività concorsuali ammontava a 1.631 unità. Ulteriori elementi informativi hanno riguardato la messa a disposizione di:
Nelle zone particolarmente impegnate sul fronte emergenziale, il personale militare sanitario di supporto a strutture sanitarie civili è stato il seguente: Lodi n. 35 unità. Macerata n. 6 unità, Brescia n. 12 unità, Bergamo n. 51 unità, Padova n. 5 unità, Enna n. 18 unità, Piacenza n. 29 unità, Milano n. 7 unità, Roma n. 21 unità, Novara n. 8 unità. Cuneo n. 25 unità, Sassari n. 14 unità, Jesi n. 22 unità e ASL Piemonte n. 21. Team sanitari militari operanti in 3 ospedali da campo a Piacenza, Crema (Cremona) e Jesi (Ancona) hanno, inoltre, affiancato le strutture sanitarie del Policlinico militare del Celio e i Centri ospedalieri militari di Milano e Taranto. Per quanto riguarda, invece il Contributo della Difesa nella Fase 2contributo della Difesa nella "Fase 2", in risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-03874 Iovino, il Governo, nella seduta dello scorso 30 aprile, ha reso noto che lo scorso 29 aprile è stato inaugurato, a sole tre settimane dall'avvio dei lavori, il «COVID Hospital» presso il Policlinico Militare del Celio in Roma, con una capienza di 150 posti letto, 50 dei quali destinati alla terapia intensiva e subintensiva. Il Governo ha fatto presente che la richiamata struttura è "a disposizione del Paese" e si inserisce in una rete nazionale che comprende altre strutture attualmente in prima linea nella lotta al virus. Contestualmente all'attivazione di questa nuova realtà, ha reso noto il Governo, è in atto il ripiegamento di taluni assetti ospedalieri che, in ogni caso, "permarranno in stato di prontezza al fine di assicurare l'eventuale supporto ove necessario". Il Governo, ha inoltre, fatto presente che team specialistici delle Forze Armate sono impegnati in attività di sanificazione. Inoltre, è stata incrementata la produzione dei dispositivi di protezione individuale, "per la quale sono state riconvertite alcune strutture di proprietà del Dicastero – con l'obiettivo di arrivare a produrre, a partire dal prossimo mese di maggio, 6 milioni di mascherine con cadenza mensile – e di soluzione disinfettante e di gel igienizzante da parte dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze".
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