Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: La prima fase dell'emergenza Covid-19: le disposizioni di interesse del comparto della Difesa
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 108
Data: 12/05/2020
Organi della Camera: IV Difesa


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La prima fase dell'emergenza Covid-19: le disposizioni di interesse del comparto della Difesa

12 maggio 2020
Schede di lettura


Indice

Premessa|Tavola di navigazione delle norme di interesse della Difesa|Il decreto legge n. 6 del 2020|Il decreto legge n. 9 del 2020|Il decreto legge n.18 del 2020|Il decreto legge n. 19 del 2020|Il decreto legge n. 23 del 2020|Elementi forniti dal Governo in risposta ad atti di sindacato ispettivo|Pubblicistica|


Premessa

Nel corso della prima fase dell'emergenza Covid-19, conclusasi lo scorso tre maggio, sono stati adottati dal Governo, nel volgere di un breve lasso di tempo, diversi decreti legge che, nell'individuare una  pluralità di interventi finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso, hanno previsto, tra l'altro, numerose disposizioni di interesse per il comparto della Difesa, volte, in particolare, a potenziare le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19.

Come reso noto dal Governo in risposta a diversi atti di sindacato ispettivo (cfr.infra), le Forze armate sono state, infatti, chiamate a fornire, da subito, il Contributo delle Forze Armate proprio contributo in supporto alle Forze dell'ordine in attività di pubblica sicurezza. Militari dell'Esercito, già impiegati nell'operazione "Strade Sicure", sono stati in alcuni casi rimodulati nei dispositivi al fine di garantire il supporto richiesto, mentre in altri casi sono stati incrementati i dispsitivi già esistenti.

Inoltre, personale sanitario militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri è stato inviato in supporto a medici ed infermieri civili nelle zone più colpite dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Ed ancora, le Forze armate hanno messo a disposizione strutture e propri mezzi per il trasporto sanitario, per il trasporto in biocontenimento di malati sul territorio nazionale e dall'estero e per e la distribuzione di dispositivi sanitari su tutto il territorio nazionale.

Il trasporto aereo in bio-contenimento è stata, nella "Fase 1" dell'emergenza, una delle  capacità peculiari espresse dall'Aeronautica Militare, unica in Europa, insieme alla Royal Air Force del Regno Unito, a permettere il trasporto, anche dall'estero, di personale affetto da malattie particolarmente infettive in totale isolamento e sicurezza (per un approfondimento cfr. qui) 

Apposite strutture della Difesa sono state, infine, autorizzate a produrre e distribuire disinfettanti e sostanze ad attività battericida e germicida. 

 

 Un' ampia gamma di attività in ambito sanitario, logistico e del controllo del territorio che, come precisato dal Governo in Commissione difesa alla Camera lo scorso trenta aprile, "proseguiranno anche con l'avvio della seconda fase, nella quale l'apporto della Difesa continuerà ad essere assicurato, anche attraverso ulteriori forme di partecipazione".

Il sito del Ministero della Difesa presenta una sezione con gli aggiornamenti relativi ai contributi delle Forze armate per l'emergenza COVID-19.

Nei successivi paragrafi di questo lavoro sono illustrate le disposizioni di interesse della Difesa contenute in gran parte dei provvedimenti legislativi adottati nella prima fase dell'emergenza Covid-19.

Al riguardo, si segnala fin da ora che alla luce della rapida evoluzione dell'emergenza sanitaria Covit -19 alcuni dei decreti legge adottati successivamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza (cfr. infra,) sono stati in tutto o in parte abrogati da successivi provvedimenti di urgenza che ne hanno salvaguardato gli effetti.
Le disposizioni di interesse della Commissione difesa, attualmente vigenti, sono, pertanto, contenute nei decreti legge nn. 18, 19 e 23. Nei primi due di questi decreti legge sono state fatte confluire le disposizioni dei decreti legge nn. 6  e 9 del 2020, oggetto di abrogazione da parte dei decreti legge nn. 19 e 18 del 2020.


Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019).

Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un' emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l' 11 marzo l'ha definita una "situazione pandemica".
In conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo Dichiarazione dello stato di emergenza in Italia stato di emergenza nel nostro Paese, per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020).
  Il Governo ha, quindi, varato nel corso della prima fase dell'emergenza Covid -19  una serie di decreti legge, alcuni dei quali volti a costituire la "base" legislativa per l'emanazione dei diversi D.P.C.M. che hanno previsto e disciplinato le diverse misure di contenimento (decreti legge nn. 6 e 9 del 2020), altri finalizzati a fronteggiare e a gestire le emergenze sanitarie, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive (decreti legge nn. I decreti legge adottati nella fase 1 11, 14,18, 22 e 23).

Come si vedrà più diffusamente in seguito, per effetto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020, i decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono stati abrogati. Il contenuto dei richiamati decreti legge è rifluito, nel corso dell'esame al Senato, nel D.L.n. 18 del 2020.  La disposizione ha fatto  salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti e confermato la validità degli gli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti legge non converti.

A sua volta il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legge n. 19 del 2020 ha disposto l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto legge n. 6 del 2020 che ha costituito la base giuridica per l'adozione dei primi  DPCM di contrasto dell'epidemia (gli effetti di tali DPCM come delle altre misure adottate sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 3).

La disposizione di interesse della Commissione Difesa contenuta in tale decreto è confluita nel comma 9 dell'articolo 4 del medesimo D.L. 19 del 2020.

Per un approfondimento di carattere generale sui  provvedimenti adottati nel nostro Paese si rinvia al tema Misure sull'emergenza coronavirus (COVID-19) - Quadro generale

Per la risposta sanitaria si rinvia ai temi web Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus e Misure di rafforzamento del personale sanitario nell'emergenza coronavirus;

Per le misure fiscali e finanziarie si rinvia allo specifico tema web.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti temi web:

- il nuovo quadro UE sugli aiuti di Stato;

- interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive;

- politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus;

- le misure per le PA;

- le misure in materia di immigrazione;


Tavola di navigazione delle norme di interesse della Difesa


Il decreto legge n. 6 del 2020

Il  D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020  (A.C. 2402, A.S.1741 ) ha definito la prima cornice giuridica per l'adozione delle misure di contrasto all'epidemia, cornice successivamente sostituita da quella offerta dal D.L. n. 19 del 2020.

 Approvato definitivamente, con modificazioni, il 4 marzo 2020 (legge n. 13 del 5 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020), il decreto in esame è stato successivamente abrogato, pressoché interamente, dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5, comma 1, lett. a). Peraltro, le disposizione di interesse della Difesa (cfr. infra) sono rifluite nel D.L. 19 del 2020 (art. 4, comma 9). 

In particolare, il decreto-legge n. 6 del 2020 prevedeva la possibilità di adottare una serie di misure di contenimento nei territori nei quali si fossero manifestati casi di contagio (articolo 1), nonché ulteriori misure di contenimento in casi non riconducibili a quelli dell'articolo 1 (articolo 2). Era previsto, inoltre, che le misure di contenimento venissero adottate con DPCM, potendosi procedere, nelle more dell'adozione, anche con ordinanze del Ministero della salute (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978) e del sindaco (ai sensi dell'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).

Le misure di interesse della Commissione Difesa

Il comma 5 dell'articolo 3, oggetto di abrogazione da parte del richiamato D.L .n. 19 del 2020, aveva previsto che il Supporto delle Forze armate in compiti di ordine pubblicoPrefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, potesse  avvalersi delle Forze di polizia e, ove necessario, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento adottate per far fronte all'emergenza Covit-19.

In attuazione di una specifica condizione formulata dalla Commissione difesa della Camera, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione affari sociali della Camera, la disposizione in esame è stata novellata  al fine di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale Forze armate impiegato nelle richiamate misure di contenimento.

 Il contenuto della disposizione in esame, come novellata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è rifluito nel   Si veda, ora, comma 9 dell'articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 ( vedi infra).

Il parere della Commissione Difesa

Nella seduta del 25 febbraio 2020, la Commissione Difesa della Camera ha espresso, relativamente ai profili di competenza della Commissione, parere favorevole sul provvedimento con le seguenti condizioni:

 

  1. con riferimento al personale impiegato nei compiti previsti dal provvedimento in esame siano messe in atto, in ogni circostanza, tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria;
  2. sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate impiegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. ;6 per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto.

Risorse utili

 

 Qui i dossier dell'esame in prima e in seconda lettura e le informative del Ministero della salute (alla Camera e al Senato). 


Il decreto legge n. 9 del 2020

Con il D.L. 2  marzo 2020, n. 9 (A.S. 1746) sono state adottate iniziali misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Per effetto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020, il decreto legge in esame (n. 9 del 2020) e i successivi decreti n. 11, e n. 14 del 2020 sono stati abrogati. La richiamata disposizione ha confermato la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge non convertiti.

L'abrogazione dei citati decreti legge è stata motivata dal venir meno delle esigenze di conversione, avendo il Governo inserito le relative previsioni nel medesimo decreto legge n. 18 del 2020.

 

Le misure di interesse della Commissione Difesa

Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione Difesa, originariamente contenute negli articoli 21 e 22, comma 1 dell'abrogato decreto legge n. 9 del 2020, deve farsi riferimento agli articolo 73-bis e 74, commi 01 del decreto legge n. 18 del 2020, che ne hanno riprodotto testualmente il contenuto (cfr. infra).

 

Nello specifico l' Profilassi sanitaria militare. Si veda ora art. 73.bis del D.L.18 del 2020 articolo 21 recava specifiche disposizioni per la profilassi del personale delle Forze armate. A sua volta l'articolo 22 recava, al primo periodo, l'autorizzazione di spesa, pari a 4.111.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dalle Forze armate e dalle Forze di polizia in ragione dei nuovi compiti connessi all'emergenza Covid 2019. L'autorizzazione di spesa era prevista per lo svolgimento di straordinari per un periodo di trenta giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego. Si disponeva, infine, al secondo periodo del comma 22 l'integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate (pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019) impegnato nel controllo del territorio in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia (secondo il dispositivo cd. 'Strade sicure', approntato dal decreto legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
Siffatta integrazione di unità era prevista per un periodo di trenta giorni  a decorrere dalla data di effettivo Pagamento degli straordinari ed integrazione del dispositivo Strade sicure. Si veda ora co. 01 dell'art.74 del D.L. n.18 del 2020 impiego (per un approfondimento del dispositivo "Strade sicure" si rinvia al successivo paragrafo relativo al D.L. n. 18 del 2020).
Le richiamate disposizioni non sono state esaminate dalla Commissione difesa della Camera in quanto l' abrogazione del decreto legge n. 9 del 2020 è intervenuta nel corso dell'esame, in prima lettura al Senato, del relativo disegno di legge di conversione.

Risorse utili

 

Qui il Dossier di documentazione Studi.


Il decreto legge n.18 del 2020

ll decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (A.C. 2463), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", approvato definitivamente, con modificazioni, il 24 aprile 2020 (legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020) contiene numerose disposizioni di  interesse per la Commissione Difesa, alcune delle quali già contenute in precedenti decreti legge oggetto di abrogazione da parte del provvedimento in esame.

Come in precedenza rilevato per effetto dell' articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame (c.d. "Cura Italia"), i decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono stati  abrogati.
Con il decreto n. 9 del 2020 sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto n. 11 del 2020 ha recato ulteriori misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Infine, sempre in relazione all'emergenza COVID-19, il decreto n. 14 del 2020 ha disposto ulteriori interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Con specifico riguardo alle disposizioni di interesse della Difesa, sono confluite nel decreto legge n. 18 del 2020 gli articoli 21 e 22 del D.L n. 9 del 2020 (cfr. infra).
 

Le misure di interesse della Commissione Difesa

 

Un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei Potenziamento dei servizi sanitari militariservizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9).

 

In particolare:

 

  • si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (art. 7);
  • si autorizza il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (art. 8);
  • si stanzia, per l'anno 2020, l'importo 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento (art. 9);
  • si  autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro (art. 9).

A questo proposito, si segnala, che il Governo, lo scorso 30 aprile, in risposta all'interrogazione 5-03874 Iovino, ha reso noto che lo Stabilimento è stato, altresì, incaricato dell'importazione e della produzione di un farmaco a base di idrossiclorochina da impiegare su pazienti affetti da COVID-19, per il quale è stato avviato l'iter relativo ad una fornitura iniziale di 350 kg di sostanza, in modo tale da poter rendere disponibile il farmaco con la massima rapidità.

Per La sanità militaresanità militare deve intendersi il complesso dell'organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.

La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.

Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l'efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.

La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l'assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.

Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il "servizio sanitario militare".

Rispetto al decentramento sanitario che ha caratterizzato il settore sin dalla fine degli anni '70, nel nostro ordinamento è stata fatta la scelta di mantenere la competenza statale sulla organizzazione sanitaria militare e sui servizi sanitari istituiti per le Forze armate, in ossequio al disposto dell'art. 117, comma 2, lettera d)  della Costituzione che attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di di difesa e Forze armate.

Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Nei paragrafi seguenti verranno esaminati tali dati nel dettaglio delle diverse Forze Armate. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla citata delibera della Corte dei conti

A sua volta lo Lo Stabilimento chimico farmaceutico di FirenzeStabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, il cui compito principale è quello di rifornire le Forze armate di medicinali e materiali sanitari, pone  in essere numerosi interventi che investono profili di collaborazione esterna con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e con il Ministero della salute. Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012 ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti ed altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze. Si ricorda, inoltre, che lo Stabilimento è autorizzato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. ;392, alla produzione di presidi medico-chirugici ovvero di disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide e battericida.

Un secondo gruppo di disposizioni contenute nel decreto legge interessano specificatamente il Disposizioni concernenti il personale militarepersonale militare.

In particolare:

  • si incrementano, di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare (articolo 24, comma 2-bis);

 

  • si applicano al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'esigenza epidemiologica da COVID -19, le disposizioni che riconoscono il Bonusbonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza di figli minori fino al 12° anno di età, nel limite complessivo di 1.000 euro (art. 25, co. 3);

 

  • Si prevede che, al fine di garantire Profilassi sanitariala profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale siano definite dai competenti servizi sanitari. Alo scopo di garantire procedure uniformi, dovranno essere stabilite apposite linee guida tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

  • In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzSanificazione di ambienti e acquisti di dispositivi di protezionei e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo d personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

  • si autorizza, in considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza COVID -19, la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle Pagamento straordinariprestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 74,  comma 01, primo periodo, che riproduce testualmente il contenuto dell'art. 22, comma 1, primo periodo del DL 9/2020, abrogato dal presente provvedimento).

  • si prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere Disposizione sul lavoro agiledispensato temporaneamente dalla presenza in servizio (art. 87, co. 6).

Un terzo gruppo  di disposizioni contenute nel decreto legge interessano specificatamente il Disposizioni concernenti il dispositivo Strade sicuredispositivo "Strade Sicure".

Nel dettaglio:

 

  • la disposizione di cui al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 74, riproduce il contenuto dell'abrogato articolo 22 comma 2 del decreto legge n. 9 del 2020. Si prevede, quindi, l'integrazione, per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego di 253 unità  del contingente delle Forze armate (pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019) impegnato nel controllo del territorio in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia (secondo il dispositivo cd. 'strade sicure', approntato dal decreto-legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

     Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, come convertito in legge. Il personale militare è, peranto, posto a disposizione dei prefetti. Il piano di impiego di tale personale è adottato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro della difesa), sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari). Nell'esecuzione dei servizi il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza.

     
  • A sua volta l'articolo 74-ter, nel confermare l'integrazione di Integrazione del contingente militare nel dispositivo 253 unità  di personale delle Forze armate nel dispositivo "Strade sicure", prevista, dal precedente comma 01 dell'articolo 74, ne dispone la poroga  per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020. A a tale scopo si autorizzata per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. Infine, si introduce una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono sono posticipate al 31 maggio 2020.

L'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato l'operazione "Strade sicure" fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, prevedendo l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Il personale fruisce di una indennità onnicomprensiva per ordine pubblico, oltre al compenso per lo straordinario (art. 7, comma 4 del DL 92/2008).

Ulteriori compiti sono stati successivamente assegnati al dispositivo "Strade sicure" dai decreti legge n. 6, 9 e 19 del 2020 , varati dal Governo a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid 19 nel nostro Paese.

In particolare, con i decreti legge nn. 6 e 19 è stata concessa ai Prefetti la facoltà di avvalersi anche delle Forze Armate per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Al citato personale militare è stata espressamente riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In relazione all'entità del personale militare effettivamente coinvolto nelle richiamate operazioni di contenimento e controllo, nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la Commissione difesa della Camera, del decreto legge (n. 19 del 2020), il Governo ha fatto presente che, allo stato, del contingente di 7.050 unità di  personale impiegato nel  dispositivo Strade sicure, "incrementato delle 253 unità inserite nell'ambito del decreto legge n. 18 del 2020", poco più di 6.000 militari sono impegnati per fronteggiare l'emergenza "Covid-19", "ulteriormente incrementabili qualora dovesse essere necessario" (cfr. resoconto della seduta della Commissione Difesa della Camera del 7 aprile 2020).

In via generale si ricorda che l'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, al fianco delle Forze dell'ordine, in funzione anti criminalità e terrorismo in numerose città italiane.Il contingente attualmente impiegato è di  oltre 7.050 militari che coprono  56 province. L'operazione è svolta in  massima parte dall'Esercito, con contributi di Marina Aeronautica e Carabinieri, questi ultimi soprattutto in funzione di comando e controllo nelle sale operative Per l'Esercito rappresenta, a tutt'oggi, l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali. Dall'inizio dell'operazione, il contingente ha contribuito all'arresto di oltre 15.500 persone, all'identificazione di quasi 2.930.000 individui e al sequestro di oltre 2,2 tonnellate di sostanze stupefacenti .L'operazione Strade Sicure trova il proprio fondamento nella Costituzione della Repubblica (Artt. 2 e 52) e nell'articolo 89 del Codice dell'Ordinamento Militare approvato con il Decreto legislativo 66 del 15 marzo 2010, ai sensi del quale compito prioritario delle Forze armate è  la difesa dello Stato.

Le Forze armate hanno, altresì, il compito di operare di:

  1. operare per la realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

  2. concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza;

  3. vigilare, in concorso e se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale.

L'operazione "Strade sicure" rientra, dunque, nell'alveo delle attività indicate al precedente punto 2, ovvero allo svolgimento concorsuale di specifici compiti in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Essa rappresenta, infatti, un'operazione di supporto alle autorità di pubblica sicurezza nel concorso alla sicurezza interna del territorio nazionale. Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale riferibili al personale militare impiegato nel dispositivo "Strade Sicure", nei loro confronti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1) il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2) il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza, in virtù dell'articolo 4 della legge n. 152 del 22 maggio 1975. Il personale militare può, quindi, procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il Piano è stato successivamente prorogato:

- fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

- fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");

- fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del D.L. 18 n. 7/2015;

- fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-bis del D.L. n. 78/2015 (c.d. "enti territoriali");

- fino al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, commi 251 e 252 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

- fino al 31 dicembre 2017 dall' articolo 1, comma 377 della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);

- fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma 688 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018);

- fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020).

Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2020 del piano d'impiego di un contingente di 7050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Infine
  • si estendono ai procedimenti penali pendenti presso la magistratura militare le disposizioni previste dall'articolo 83 in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali (art. 83, co. 21). Sospensione dei procedimenti pendenti presso la magistratura militareA tal proposito si veda anche l'articolo 36 del D.L. n. 23 del 2020  che proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cfr. infra).
 
Il parere della Commissione Difesa

Nella seduta del 15 aprile 2020, la Commissione Difesa della Camera ha espresso, relativamente ai profili di competenza della Commissione, parere favorevole sul provvedimento con le seguenti osservazioni:
   "si valuti l'opportunità, anche nell'adozione di successivi provvedimenti, che saranno emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, di:
    1) attivare le risorse di supporto psicologico per sostenere gli Operatori Sanitari militari che quotidianamente si confrontano con l'emergenza, garantendole anche nel periodo successivo alla crisi pandemica, così contribuendo a potenziare le abilità di adattamento e a promuovere l'empowerment personale;Pag. 119
    2) assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di infermità dipendente da causa di servizio anche nei casi in cui essa risulti derivante dall'impiego svolto nella gestione della crisi sanitaria conseguente al COVID-19;
    3) completare il processo di acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (dpi), oltre a quanto già sancito dall'articolo 74 del provvedimento in esame, a tutto il personale della Difesa, in ossequio alle disposizioni cristallizzate nel Libro I – Titolo V – Capo I del d.lgs. 15 marzo 2010 n. ;66, in questa parte emanate nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
    4) proseguire con l'approvvigionamento straordinario di prodotti da impiegare in trattamenti di sanificazione virucida per tutti i materiali, gli automezzi e i luoghi di lavoro che concorrono al contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19;
    5) prevedere l'incremento organico di unità CBRN di livello ordinativo reggimentale, da distribuire nei settori settentrionale e meridionale del territorio nazionale, anche al fine di procedere al rafforzamento delle capacità negli ambiti dello sviluppo tecnologico strategico, con riferimento ai settori di biologia, biotecnologie e medicina e contestualmente al potenziamento umano, e delle altre strutture del Comparto Difesa che si occupano della resilienza ad eventi assimilabili al biological warfare;
    6) proseguire nell'applicazione dei protocolli sanitari in coerenza con le indicazioni del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, nei confronti del personale della Difesa contagiato dall'infezione COVID-19, anche con attenzione allo stadio di «declino della malattia» e relativa «convalescenza», per consentire il rientro del personale medesimo senza rischi per lo stesso e l'ambiente ove opera;
    7) non disperdere la competenza e l'expertise maturata dal personale Sanitario arruolato per la gestione dell'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame e stabilendo che le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiscano titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della Difesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in ogni caso, previa Dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, con l'immissione nel bacino delle Forze di completamento volontarie per le esigenze operative dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
    8) incrementare le assunzioni del personale Sanitario militare, di cui al richiamato articolo 7, prevedendo nuovi reclutamenti in favore di tutte le Forze armate, oltre a quelle per l'Esercito italiano già previste;
    9) concorrere al supporto e al sostegno delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus SARS-CoV-2, prevedendo modalità di impiego del personale del Corpo Militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.);
    10) prevedere, laddove nelle attività di controllo delle misure di contenimento sociale siano impiegati allievi degli istituti di formazione militare, un riconoscimento compatibile con il particolare stato giuridico di tale personale;
    11) impiegare, nell'ambito del potenziamento dei servizi sanitari militari e in generale contrasto alla crisi sanitaria, anche le strutture in corso di dismissione ovvero – dove consentito – già dismesse nel Lazio e in altre regioni dell'Italia, che per le loro caratteristiche logistiche o infrastrutturali possono essere adeguate agli scopi;
    12) valutare l'opportunità di prevedere nei successivi provvedimenti, qualora verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di nuovo personale, di estendere la ferma del personale militare volontario sino alla conclusione dell'emergenza da COVID-19".

Al seguente link è possibile invece consultare il parere reso il 26 marzo 2020 dalla Commissione difesa del Senato sul medesimo provvedimento, nel testo originario trasmesso dal Governo.

Risorse utili

Il dossier relativo all'A.C. 2463 e il quadro di sintesi degli interventi sono disponibili ai seguenti link del sito della Camera dei deputati:

Sul decreto sono disponibili i seguenti Temi dell'attività parlamentare:

- Decreto-legge n.18/2020 (cd. Cura Italia)

- Le misure in materia di Difesa previste dal DL 18 del 2020 ("Cura Italia")

In particolare, sul tema della sanità militare, si rinvia ai seguenti approfondimenti:

La sanità militare

Le misure concernenti la sanità militare previste dal DL 18 del 2020 ("Cura Italia")

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione «Strade Sicure» (seduta del 19 dicembre 2019), in corso di esame presso la Commissione difesa ella Camera.

Si veda altresì, il seguente tema:

Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio


Il decreto legge n. 19 del 2020

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (A.C. 2447), è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

Il decreto legge in esame sostituisce, abrogandola, la disciplina di carattere ordinamentale dettata dal D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13/2020  (vedi supra), il cui comma 5 dell'articolo 3 recava una specifica disposizione di interesse della Difesa, ora confluita nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge in esame.

 

Misure di interesse della Commissione Difesa

In relazione alle disposizioni di più specifico interesse per la Commissione difesa, si segnala quella inerente alla Funzione consultiva del Ministro della difesa funzione consultiva del Ministro della difesa prevista   dall' articolo 2 che disciplina le modalità di attuazione misure di contenimento previste dal decreto legge.

Più in particolare, in analogia a quanto stabilito nel decreto legge n. 6 del 2020, si prevede che spetti  al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire  le misure in esame,  attraverso  uno o più decreti, adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

Inoltre, a differenza di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n. 6 del 2020, tali decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate qualora riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Anche in tali casi è previsto che siano sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Al fine, poi, di rendere immediata la possibilità di verifica parlamentare, tali decreti sono comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione ed è previsto che, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, riferiscano ogni quindici giorni sulle misure adottate.

A sua volta l'articolo 4, al comma 9, riproduce il contenuto dell'abrogato comma 5 dell'articolo 3 del D.L. n. 6 del 2020, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Nello specifico, la disposizione in esame, nel prevedere Concorso delle Forze armate in compiti di ordine pubblicola possibilità che i prefetti si avvalgano anche delle Forze armate per garantire l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge, informando preventivamente il Ministro dell'interno e sentiti i competenti comandi territoriali, attribuisce, al personale militare coinvolto nelle operazioni di controllo, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il richiamato personale, potrà, quindi, procedere al fermo e all'identificazione delle persone sottoposto a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale militare impiegato nel dispositivo «Strade sicure», da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020 ed il cui contingente è stato da ultimo integrato di 253 unità, per novanta giorni dal 17 marzo 2020, dall'articolo 74-ter del D.L n. 18 del 2020.

In relazione all'entità del personale militare effettivamente coinvolto nelle richiamate operazioni di contenimento e controllo, nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la Commissione difesa della Camera, del decreto legge in esame (n. 19 del 2020), il Governo ha fatto presente che, allo stato, del contingente di 7.050 unità di personale impiegato nel dispositivo Strade sicure, "incrementato delle 253 unità inserite nell'ambito del decreto legge n. 18 del 2020", poco più di 6.000 militari sono impegnati per fronteggiare l'emergenza "Covid-19", "ulteriormente incrementabili qualora dovesse essere necessario" (cfr. resoconto della seduta della Commissione Difesa della Camera del 7 aprile 2020).
Si segnala, inoltre, che il Governo, nella seduta della Commissione Difesa del 7 aprile, in risposta all'interrogazione 5-03804 Ferrari, ha fatto presente che le richieste da parte delle Prefetture e della Protezione Civile erano "continue, molto spesso avanzate con brevissimo preavviso".

Il parere della Commissione Difesa

 La Commissione Difesa della Camera, nella seduta del 7 aprile 2020, ricordato che in sede di espressione del parere sul decreto-legge n. 6 del 2020 (C. 2402 Governo) aveva formulato, tra l'altro un'osservazione finalizzata ad assicurare al personale militare impiegato nei compiti previsti dal provvedimento tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:    

a) all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge valuti la Commissione di merito di aggiungere il seguente periodo: «Nei riguardi del personale impiegato nei compiti di cui al presente comma trovano applicazione le misure individuali di prevenzione e protezione sanitaria rinvenibili nelle raccomandazioni pubblicate dall'Istituto superiore di sanità a far data dal 7 marzo 2020»;    

b) in relazione alla disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di specificare che il richiamato personale militare posto a disposizione dei prefetti per l'osservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge deve essere attinto prioritariamente dal contingente di personale delle Forze armate facente parte del dispositivo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019, che dovrà essere conseguentemente incrementato limitatamente al periodo dell'emergenza sanitaria in corso.

Risorse utili

Sul provvedimento è disponibile il dossier "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sono inoltre pubblicati i seguenti Temi dell'attività parlamentare:


Il decreto legge n. 23 del 2020

Il decreto-legge 8 aprile n. 2 (cd. "decreto Credito", A.C. 2461, attualmente all'esame della Camera, interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall'emergenza COVID-19.

Misure di intesesse della Commissione Difesa

L'articolo 2 del decreto legge, formando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa.

Nello specifico, si attribuisce alla SACE S.p.A. – fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione – la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia (comma 1, lettera a).

In particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la Garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A.,garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso. Il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere il 29 per cento dell'intero portafoglio rischi (complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato).

Al riguardo, si ricorda che il decreto legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537- ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537- ter, come recentemente modificata dal decreto legge n. 124 del 2019 (esaminato, da ultimo, dalla Commissione Difesa della Camera il 20 novembre 2019), consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati. Le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente; sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti).

Un'ulteriore disposizione del decreto-legge attribuisce al Ministero della difesa il compito di Composizione del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazionedesignare un componente dell'istituendo Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, co-presieduto dal Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente per materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso comma 9-sexies). Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte. Delibera, inoltre, su proposta di SACE S.p.A, il piano annuale di attività, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, co 1, lett. b), capov. co 9-sexies.

Si segnala, infine, che l'articolo 36 Proroga sospensione termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militareproroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio (comma 1). Dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020 (comma 2). Nel processo amministrativo, l'articolo 36 proroga fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi (comma 3) mentre per le funzioni e le attività della Corte dei conti è estesa la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio (comma 4).

Il parere della Commissione Difesa

Nella seduta del 6 maggio 2020 la Commissione Difesa della Camera ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, con la condizione di prevedere che le procedure già programmate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Ministero della difesa possano svolgersi nei termini ridotti per ragioni di urgenza previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Risorse utili

Sul D.L. 23/2020 è stato pubblicato il dossier Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali.

Si segnala inoltre il tema dell'attività parlamentare Accordi G2G


Elementi forniti dal Governo in risposta ad atti di sindacato ispettivo

In risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera e svolti presso la Commissione Difesa, il Governo ha fornito dati in merito  alle misure adottate dalla Difesa a tutela del personale civile e militare e alle attività di supporto svolte nella "Fase 1" dell'emergenza sanitaria Covit – 19.

Da ultimo, nel corso della seduta della Commissione Difesa della Camera del 30 aprile sono state fornite alcune anticipazioni sul possibile contributo delle Forze armate nella "Fase 2" dell'emergenza Covit".

Sul fronte della tutela del personale civile e militare della Difesa, in risposta all'interrogazione in Commissione Difesa  5-03802 Aresta, Misure a tutela del personale militare e civile il Governo ha reso noto che il  Comando Operativo di Vertice Interforze ha redatto, su indicazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, una direttiva, coordinata con l'Ispettorato Generale della Sanità Militare e di concerto con il Ministero della salute, con la  quale,  oltre a sensibilizzare e informare tutto il personale sui rischi derivanti dall'emergenza, sono state adottate "precise disposizioni da far attuare lungo la catena di Comando".

Nello specifico, sono state disposte la limitazione al massimo grado dei movimenti del personale militare e civile della Difesa, "una scrupolosa e rigorosa valutazione del rischio per i movimenti che possano esporre a contagio, nonché l'annullamento di occasioni aggregative quali, ad esempio, cerimonie, attività istruttive ed eventi sportivi".

Per quanto concerne il personale militare delle Forze armate impiegato nelle misure di contenimento, il Governo ha chiarito che "è stata prevista la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e l'effettuazione delle visite mediche di idoneità sia a premessa dell'impiego, sia successivamente, con cadenza regolare".

Con riferimento specifico Misure precauzionali per il personale impegnato nei teatri operativi e nel dispositivo Strade sicure ai militari impegnati in operazioni all'estero, è stata disposta la procedura di screening preliminarmente all'invio e al rientro dai Teatri operativi, che prevede, per ciascun militare ammesso, visite mediche ed effettuazione del tampone rino-faringeo. In entrambi i casi, e anche se negativi, i militari sono comunque sottoposti a un regime di quarantena della durata di 14 giorni – da effettuarsi all'arrivo in Teatro e al rientro in territorio nazionale – al termine del quale viene nuovamente eseguito il tampone rino-faringeo di conferma.

Il Governo, ha altresì reso noto che "nell'impiego, i contatti con la popolazione locale e con le Forze Armate straniere sono limitati al minimo necessario a garantire l'assolvimento dei compiti, come avviene per chi opera in Italia e sempre con le previste cautele per la protezione individuale".

In relazione al Sul riconoscimento di indennitàtrattamento economico del personale militare e sanitario della Difesa maggiormente impegnato nell'emergenza Covit - 19, il Governo ha fornito alcune indicazioni rispondendo alle interrogazioni 5-03803 Deidda e 5-03875 Dall'Osso il concernenti Il riconoscimento di una indennità per il lavoro straordinario del personale militare e sanitario militare impegnato nella crisi COVID-19.

Per quanto riguarda, poi, il personale impiegato nell'operazione "Strade Sicure", il Governo in risposta alla richiamata interrogazione 5-03802 Aresta, ha chiarito che "sono state definite le misure di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e protezione, anche con specifico riferimento alla configurazione dell'equipaggiamento e alla valutazione dei rischi".

In relazione, poi, alla Distribuzione territoriale del personale militare distribuzione territoriale del personale militare nella "Fase 1" dell'emergenza COVID-19, il Governo, nella seduta della Commissione Difesa del 30 aprile, in risposta all'interrogazione 5-03804 Ferrari, ha fatto presente che la Difesa stava gestendo "continue richieste di supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione".

Alla data del 7 aprile "I concorsi operativi forniti dalle Forze Armate dall'inizio dell'emergenza, in termini di personale impiegato", ammontavano, a circa n. 24.500 unità, con riferimento a 17 regioni e 53 province. Il totale del personale militare operante sul territorio nazionale in attività concorsuali ammontava a 1.631 unità.

Ulteriori elementi informativi hanno riguardato la messa a disposizione di:

  1. n. 2.378 mezzi (comprensivi di mezzi generici, ambulanze, bus) e n. 313 assetti (elicotteri, velivoli, autocarri) per trasporti in biocontenimento ed interregionali di materiale sanitario";

  2. 111 infrastrutture delle Forze armate in grado di garantire circa n. 6.000 posti letto e circa n. 3.000 camere;

  3. lo svolgimento di 50 missioni per il trasporto di materiale sanitario, in biocontenimento, di pazienti COVID e team sanitari.

 Nelle zone particolarmente impegnate sul fronte emergenziale, il personale militare sanitario di supporto a strutture sanitarie civili è stato il seguente: Lodi n. 35 unità. Macerata n. 6 unità, Brescia n. 12 unità, Bergamo n. 51 unità, Padova n. 5 unità, Enna n. 18 unità, Piacenza n. 29 unità, Milano n. 7 unità, Roma n. 21 unità, Novara n. 8 unità. Cuneo n. 25 unità, Sassari n. 14 unità, Jesi n. 22 unità e ASL Piemonte n. 21.

 Team sanitari militari operanti in 3 ospedali da campo a Piacenza, Crema (Cremona) e Jesi (Ancona) hanno, inoltre, affiancato le strutture sanitarie del Policlinico militare del Celio e i Centri ospedalieri militari di Milano e Taranto. 

Per quanto riguarda, invece il Contributo della Difesa nella Fase 2contributo della Difesa nella "Fase 2", in risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-03874 Iovino, il Governo, nella seduta dello scorso 30 aprile, ha reso noto che lo scorso 29 aprile è stato inaugurato, a sole tre settimane dall'avvio dei lavori, il «COVID Hospital» presso il Policlinico Militare del Celio in Roma, con una capienza di 150 posti letto, 50 dei quali destinati alla terapia intensiva e subintensiva.

Il Governo ha fatto presente che la richiamata struttura è "a disposizione del Paese" e si inserisce in una rete nazionale che comprende altre strutture attualmente in prima linea nella lotta al virus. Contestualmente all'attivazione di questa nuova realtà, ha reso noto il Governo, è in atto il ripiegamento di taluni assetti ospedalieri che, in ogni caso, "permarranno in stato di prontezza al fine di assicurare l'eventuale supporto ove necessario". Il Governo, ha inoltre, fatto presente che team specialistici delle Forze Armate sono impegnati in attività di sanificazione. Inoltre, è stata incrementata la produzione dei dispositivi di protezione individuale, "per la quale sono state riconvertite alcune strutture di proprietà del Dicastero – con l'obiettivo di arrivare a produrre, a partire dal prossimo mese di maggio, 6 milioni di mascherine con cadenza mensile – e di soluzione disinfettante e di gel igienizzante da parte dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze".

 


Pubblicistica

Nel seguito si riporta una selezione della pubblicistica di interesse e di risorse utili disponibili sul web: