Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate
Riferimenti: SCH.DEC N.118/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 118
Data: 16/10/2019
Organi della Camera: IV Difesa

 

 

Servizio degli Affari internazionali

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Dossier n. 29

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 118

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

Sommario

La disposizione di delega. 3

Articolo 1 (Disposizioni comuni a più categorie) 7

Articolo 3 (Disposizioni transitorie in materia di ufficiali) 21

Articolo 4 (Disposizioni a regime in materia di marescialli) 23

Articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di marescialli) 27

Articolo 6 (Disposizioni a regime in materia di sergenti) 31

Articolo 7 (Disposizioni transitorie in materia di sergenti) 33

Articolo 8 (Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa) 37

Articolo 9 (Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa) 41

Articolo 10 (Disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare) 43

Articolo 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali) 47

Articolo 12 (Copertura finanziaria ) 49

Testo a fronte delle novelle. 53

 


 

 


 

La disposizione di delega

La delega trova fondamento nell’articolo 1 della legge m. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza). Tale disposizione ha infatti delegato il Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 35 del predetto decreto-legge n. 113. Il citato articolo 35 ha infatti istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge 113 un ulteriore stanziamento poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo rimodulato dall’art. 1 del decreto-legge 104/2019.

Ai fini dell’attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall’art. 8, comma 1, lettera a), n. 1) della legge n. 124 del 2015.

 

I principi e criteri direttivi dettati da tale disposizione dispongono, in particolare: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dettati dall’art. 19 della legge n. 183 del 2010.

 

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il 30 settembre 2019 e – in virtù della norma di scorrimento (v. infra) - il termine per l’esercizio della delega è prorogato al 29 dicembre 2019.

Il termine per l’espressione del parere da parte delle Competenti commissioni parlamentari è il 29 novembre 2019.

 

Per quanto riguarda la procedura di adozione, nella disposizione di delega viene richiamata la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 124 del 2015 (che ha delegato il Governo al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia). In base al suddetto comma 5:

-        i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

-        gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

È prevista inoltre una norma di “scorrimento” del termine di delega nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente: in questo caso la scadenza del termine di delega è prorogata di 90 giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

 

Ai fini dell’attuazione delle misure contemplate dal provvedimento in esame è previsto l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo di cui all’articolo 35 del medesimo decreto-legge 113/2018.

Da ultimo, come ricordato, l’articolo 3 del decreto legge 104/2019 recante disposizioni per la riorganizzazione dei Ministeri ha disposto (art. 1) la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate (v. scheda art. 12).

 

Nella relazione illustrativa si evidenzia che l’intervento normativo è volto ad incrementare la funzionalità complessiva dell’organizzazione delle Forze di polizia, nonché ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell’applicazione delle normative in materia.

In tal modo potranno essere superate talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

Si ricorda che la medesima disposizione di delega ha autorizzato l’adozione di decreti legislativi integrativi della normativa vigente in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia nonché correttivi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 95 del 2017, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dall’art. 1, comma 5, secondo periodo della legge 244 del 2012. Anche tale schema è stato trasmesso al Parlamento il 30 settembre 2019.

 

Con il decreto legislativo n. 94 del 2017, sono state adottate misure per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi della delega prevista dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012.

Il richiamato provvedimento di delega non ha previsto la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi; tale facoltà è stata, invece, prevista dalla legge n. 124/2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

Il decreto legislativo n. 94 del 2017 ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l’avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare.

In sintesi viene stabilito il principio generale in base al quale gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori.

La categoria dei sottufficiali è comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo.

Inoltre per i gradi apicali di entrambi i ruoli, è prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta.

 La categoria dei graduati, comprende il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.).

È evidenziato il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate.

Altre modifiche riguardano: l'esclusione, per il personale militare in servizio che partecipa a concorsi interni dalla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva;

la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria; il calcolo dei periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

 

Parallelamente al riordino delle carriere del personale delle Forze armate con il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stata data attuazione alla delega recata dall’art. 8 della legge n. 124/2015 (legge di riorganizzazione della p.a.) per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria).

Complessivamente, la riforma disposta con il D.Lgs. 95/2017 ha perseguito le seguenti finalità:

-       l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;

-       la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici;

-       l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;

-       l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità

-       l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

-       l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Sulla materia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95/2017 per le Forze di polizia (in attuazione del medesimo art. 8 della legge n. 124 del 2015).

 


 

 

Articolo 1
(Disposizioni comuni a più categorie)

 

L'articolo 1, comma 1, reca disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare, novellando il Codice dell'Ordinamento militare (COM).

La lettera a) modifica l'articolo 622 del COM in materia di perdita dello status di militare allo scopo di chiarire che perde tale status anche chi sia stato condannato in sede penale a una pena superiore a due anni in applicazione dell'art. 32-quinquies del codice penale anche se già in congedo.

Secondo la relazione illustrativa tale previsione si rende necessaria in quanto: si sono registrati casi di condanna a pene superiori a due anni da cui è scaturita l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art.32-quinques anche a personale già sprovvisto di rapporto di impiego; l'attuale formulazione della norma potrebbe essere fuorviante per il fatto che sembrerebbe inspiegabilmente rivolta esclusivamente a quei militari che siano in servizio permanente e non anche a quelli già in congedo, in ciò differenziandosi vistosamente dalle altre cause di perdita dello stato di militare.

Viene altresì prevista la possibilità, in caso di sospensione precauzionale, sia di retrodatare ai fini giuridici la causa di cessazione per perdita dello status di militare (ex art. 867, comma 5), sia di riqualificarla (art.923, comma 5).

 

La lettera b) integra l'articolo 627 al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse.

 

Le lettere da c) a h) intervengono sulla disciplina del reclutamento.

 

In dettaglio, la lettera c) modifica l'articolo 635 in materia di requisiti ulteriori per il reclutamento nelle FFA; tra le altre disposizioni introdotte, un comma aggiuntivo, 1-ter, stabilisce che i tatuaggi (e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura sanitaria) costituiscono causa di esclusione dai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare.

La lettera d) modifica l'art. 640 in materia di idoneità psico-fisica per il reclutamento inserendo due commi aggiuntivi al fine di evitare penalizzazioni delle aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate che si trovino in stato di temporaneo impedimento costituito dalla gravidanza.

La lettera e) rettifica la rubrica dell'articolo 645 in materia di riserva dei posti al fine di precisare l'ambito di applicazione della norma, specificando che la riserva di posti ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio si riferisce ai concorsi pubblici.

La lettera f) modifica l'articolo 668 in materia di commissioni dei concorsi riservati agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, allo scopo di ampliare il bacino del personale da impiegare quali presidenti di commissioni giudicatrici di concorsi, prevedendo di assegnare tale incarico ad ufficiali di grado non inferiore a Colonnello e gradi corrispondenti (anziché a generali di brigata e gradi corrispondenti).

La lettera g) integra l'articolo 673 in materia di concorsi per Ufficiali in ferma prefissata prevedendo che i bandi di concorso per il reclutamento possono definire la ripartizione dei posti a concorso anche in base ai corpi oltre che per armi, specialità o specializzazioni.

La lettera h) modifica l'articolo 705 in materia di reclutamento VSP nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare ,rimodulandone la rubrica e il testo al fine di introdurre quale requisito per il reclutamento di particolari categorie protette una percentuale minima (almeno pari all'80%) di inabilità della capacità lavorativa del congiunto divenuto permanentemente inabile al servizio militare per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa (a similitudine di quanto previsto dall'art.709 nell'Arma dei carabinieri). La modifica prevede, inoltre che l'arruolamento avvenga previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640 del Codice

 

La lettera i) integra il comma l, lettera b) dell'articolo 740 al fine di adeguare il titolo di studio richiesto agli allievi ufficiali in ferma prefissata prevedendo la laurea magistrale per la nomina a tenente o sottotenente di vascello.

 

La lettera l) modifica l'articolo 798-bis prevedendo, nei limiti delle dotazioni organiche complessive di EI, MM, AM, una diversa ripartizione delle dotazioni organiche del ruolo marescialli che, a seguito della novella, comprende anche i primi marescialli.

La modifica, secondo la relazione illustrativa, si rende necessaria allo scopo di razionalizzare le dotazioni e consentire una maggiore flessibilità applicativa.

 

La lettera m) integra l'articolo 843 prevedendo che il Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata individua e disciplina con propria determinazione anche le "qualificazioni" di sottufficiali, graduati e militari di truppa ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio. Tale integrazione si rende necessaria al fine di uniformare la norma illustrata all'articolo 811 del Codice che suddivide il personale della Marina militare in categorie e specialità o "qualificazioni".

La lettera n) sostituisce il comma 3 dell'articolo 858 prevedendo che la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in ciascuna delle situazioni che legittimano l'applicazione dell'istituto (detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale, sospensione disciplinare dall'impiego, aspettativa per motivi privati, ecc.) e comporta l'inserimento in ruolo con l'anzianità di grado così rideterminata. A parità di anzianità di grado, il militare è inserito in ruolo dopo i parigrado aventi la medesima anzianità assoluta

Tale intervento, secondo la relazione illustrativa, ha lo scopo di uniformare i criteri per il calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali stabiliti dall'art. 859 a quelli già previsti, in generale, dall'articolo 858 per il restante personale militare. Viene, inoltre, sanato l'attuale deficit normativa esistente per Generali di Corpo d'Armata, ai quali, non è attualmente applicabile il meccanismo di detrazione di anzianità previsto dall'articolo 859.

 

la lettera o) modifica l'articolo 862 al fine di estendere a tutto il personale militare le disposizioni relative alle dimissioni volontarie, finora contemplate solo per gli ufficiali. Il comma 4 stabilisce che il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purché non sia sospeso precauzionalmente dall’impiego.

 

 

La lettera p) inserisce un comma aggiuntivo nell'articolo 880 relativo al personale in congedo, prevedendo che l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.

 

La lettera q) introduce un articolo aggiuntivo nel titolo V sezione II relativa all'aspettativa, l'articolo 911-bis, prevedendo che il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto, e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

 

La lettera r) modifica l'articolo 914 in materia di sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale, al fine di introdurre una specifica ipotesi di sospensione da applicarsi anche durante l'espiazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, tenuto conto che - , a seguito di pronuncia della Consulta sull'art. 866 del COM (Corte Cost., Sent. n. 268 del 2016) -  tale pena accessoria non comporta più la perdita del grado senza giudizio disciplinare (come tuttora previsto in caso di interdizione perpetua o rimozione).

 

La lettera s) modifica l'articolo 919 (sospensione precauzionale facoltativa) al fine di coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 1393 del Codice che ha abolito la pregiudiziale penale in sede disciplinare.

 

La lettera t) modifica il comma 5 dell'articolo 923 (cause di cessazione del rapporto di impiego) al fine di chiarire che la riqualificazione del titolo di cessazione dal servizio si applica anche ai casi di perdita dello stato di militare (di cui all'articolo 622 del COM).

 

La lettera u) modifica l'articolo 930 in materia di transito nell'impiego civile, mediante l'inserimento di ulteriori disposizioni contenute in cinque commi aggiuntivi.

Il transito nell'impiego civile, dunque:

·       è consentito anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi (1-bis 1)

·       è sospeso qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall’impiego (1-ter)

·       è precluso o annullato nei casi di perdita del grado ovvero di perdita dello stato di militare (1-quater)

·       comporta l'inquadramento in base alla Tabella H (v. infra) di cui all'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni (1-quinquies).

·       richiede al maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, che faccia domanda di transito di manifestare espressamente il proprio consenso al! 'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla richiamata tabella (1-sexies).

 

 

La lettera v) modifica l'articolo 1000 (cessazione dall'appartenenza al complemento) stabilendo nuovi e più omogenei limiti di età al raggiungimento dei quali gli ufficiali della categoria di complemento sono collocati nella riserva di complemento; vengono innalzati a 55 anni per Esercito e Marina militare; non sono modificati per Aereonautica e Carabinieri.

 

La lettera z) introduce nel capo III avanzamento, sezione I aliquote, un articolo aggiuntivo 1051-bis (Promozioni in particolari situazioni), per prevedere che è promosso al grado superiore, a decorrere dal 1° luglio 2017, il militare inserito in aliquota avanzamento, purché idoneo, deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità. La norma prevede che la promozione ad anzianità sia conferita solo se la decorrenza è pari o anteriore alla data di congedo.

 

La lettera aa) sostituisce l 'articolo 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio), al fine di individuare in maniera più precisa la decorrenza della promozione a titolo onorifico per il personale che cessa dal servizio nel caso di raggiungimento del limite di età, collocamento in ausiliaria o riserva, infermità, rinuncia al transito nell'impiego civile o di decesso.

 

La lettera bb) modifica l'articolo 1275 in materia di avanzamento sottoufficiali della Marina, al fine di rettificare un mero errore semantico riferito alla parola "specializzazione", che viene sostituita con "specialità Ulteriori interventi sono volti al fine di adeguare le attribuzioni specifiche della categoria dei nocchieri di porto alle attuali competenze del Corpo delle Capitanerie di porto.

 

La lettera cc) novella l'articolo 1280 in tema di avanzamento marescialli della Marina, modificando il comma 4 recando l'innalzamento - talvolta anche in misura significativa - dei periodi minimi di imbarco - al fine di armonizzare il testo con le norme attinenti all'istituzione del nuovo grado di "luogotenente" e inserendo due commi aggiuntivi:

4-ter che prevede una diminuzione per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati

4-quater che introduce una clausola di salvaguardia prevedendo che l'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.

 

Le lettere da dd) a mm) recano novelle alla disciplina del procedimento disciplinare.

In particolare, la lettera dd) modifica l'articolo 1359 relativo alla sanzione disciplinare del richiamo.

La lettera ee) introduce il comma l-bis all'articolo 1373 (rinnovazione del procedimento disciplinare) precisa la modalità di calcolo dei termini di durata del procedimento disciplinare a seguito di annullamento, anche in via di autotutela, di alcuni atti.

La lettera ff) modifica il comma 5 dell'articolo 1377 (inchiesta formale).

la lettera gg) modifica l'articolo 1381 (commissione di disciplina ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti) al fine di adeguare il grado del presidente della Commissione di disciplina a quello del giudicando.

La lettera hh) modifica l'articolo 1389 relativamente alla procedura in tema di decisioni del Ministro in sede sanzionatoria di stato che viene modificata al fine di adeguare il termine di conclusione del procedimento da 60 a 90 giorni.

La lettera ii) modifica l'articolo 1392 (termini del procedimento disciplinare) operando un coordinamento con le disposizioni del successivo articolo 1393 del Codice novellate dalla la lettera ll) che modifica l'articolo 1393 sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, volte a introdurre la possibilità di riattivare il procedimento disciplinare già sospeso o rinviato, qualora l'Amministrazione prima del giudicato penale acquisisca elementi nuovi e sufficienti per concluderlo, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

 

La lettera mm) modifica l'articolo 1398 (procedimento disciplinare di corpo) in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 1393 del Codice. La modifica prevede l'inserimento del comma 1-ter a mente del quale il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma l, terzo periodo, è instaurato senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

 

La lettera nn) intervenendo in materia di tutela della maternità e della paternità, modifica l'articolo 1494 prevedendo, in analogia all'articolo 640, disposizioni a favore del personale femminile in stato di gravidanza delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza che intenda accedere ai concorsi interni per la promozione al grado superiore

 

La lettera oo) rimodula la rubrica ed il testo dell'articolo 2209-septies (disposizioni transitorie in materia ARQ) al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri che normalmente si applicano a generali e colonnelli, sono riferite al personale fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fugando eventuali dubbi interpretativi dovuti alla precedente formulazione che faceva riferimento al "personale non dirigente".

 

 

Art. 632 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

Tabella H (Articolo 45, comma 17 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni)

1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:

RUOLO

GRADI E QUALIFICHE

POSIZIONI CORRISPONDENTI NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE

a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;

 

 

 

b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;

 

 

 

c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;

 

 

 

d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;

 

 

 

e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;

 

 

 

f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;

Funzionari/Ufficiali in servizio permanente ed equiparati

Commissario Capo e qualifiche e gradi corrispondenti

Terza Area - F4

g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;

Commissario/Vice Commissario e qualifiche e gradi corrispondenti

Terza Area - F3

h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;

i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;

Ispettori ed equiparati

Sostituto Commissario e qualifiche e gradi corrispondenti

Terza Area - F3

l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;

Ispettore Superiore e qualifiche e gradi corrispondenti

m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;

Ispettore Capo e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F6

n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;

Ispettore e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F5

o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;

Vice Ispettore e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F4

p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;

Sovrintendenti ed equiparati

Sovrintendente Capo e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F5

q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;

Sovrintendente e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F4

r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;

Vice Sovrintendente e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F3

s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;

Assistenti e Agenti ed equiparati

Assistente Capo e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F3

t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;

Assistente e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F2

u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;

Agente Scelto e qualifiche e gradi corrispondenti

v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.

Agente e qualifiche e gradi corrispondenti

Seconda Area - F1

 


 

 

Articolo 2
(Disposizioni a regime in materia di ufficiali)

 

 

 

L'articolo 2, comma 1, reca disposizioni in materia di ufficiali, novellando il Codice dell'ordinamento militare (COM).

 

Si ricorda che sulla materia degli ufficiali era intervenuto il decreto legislativo n. 94 del 2017, di riordino dei ruoli delle Forze Armate,  che - in estrema sintesi - aveva previsto una serie di modifiche finalizzate all'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento del trattamento economico della c.d. "omogeneizzazione".

 

Più nel dettaglio:

-        è stato esteso l'esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;

-        è stata eleminata la distinzione tra ufficiali inferiori e superiori;

-        è stato innalzato a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali;

-        è stato elevato a 35 anni il limite di età ed è prescritto il possesso almeno della laurea (triennale). Con riguardo ai frequentatori delle Accademie militari è stato inoltre previsto che possono accedere anche i frequentatori dei corsi normali che siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea - disciplina di cui ora si propone la modifica (v. infra, lett.d) -; gli iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, coloro che abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, conseguano tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano;

-        gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di Addetti militari e l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri sono considerati in soprannurnero agli organici per massimo di 155 unità;

 

La lettera a) dell'articolo in esame modifica la rubrica dell'articolo 210 (attività libero-professionale del personale medico e paramedico) eliminando il riferimento al personale paramedico. Viene inserita altresì la previsione per cui nell'esercizio delle attività libero-professionali i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza l'Amministrazione di appartenenza, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni.

 

La lettera b) modifica l'art. 652 in materia di alimentazione straordinaria dei ruoli normali, al fine di specificare che gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali tratti con il grado di tenente mediante concorso per titoli ed esami tra i cittadini fino a 35 anni, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali - anziché diplomi di laurea - definite per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647. La modifica, inoltre, introduce un comma aggiuntivo prevedendo che in caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami tra i cittadini di età non superiore a 38 anni che risultino già in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.

 

La lettera c) integra l'articolo 653 prevedendo il possesso della laurea magistrale per gli ufficiali ausiliari che intendono partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento dei ruoli normali.

 

La lettera d) modifica l'articolo 655 (alimentazione dei ruoli speciali) uniformando il requisito del limite di età (non superiore a 30 anni) per l'accesso al concorso per ufficiali dei ruoli speciali da parte dei frequentatori dei corsi normali delle accademie militari. La modifica prevede, altresì, che l'accesso al concorso è subordinato al possesso dell'idoneità in attitudine militare.

 

La lettera e) modifica l'articolo 678 prevedendo per gli ufficiali ausiliari che partecipano ai concorsi per ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta un periodo minimo di almeno 18 mesi di servizio prestato senza demerito quale requisito per avere diritto alla riserva di posti.

 

La lettera f) integra l'articolo 723 estendendo al personale proveniente dai ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) l'applicazione della norma che prevede il rientro nella categoria di provenienza del personale vincitore di concorso che non supera il corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.

 

La lettera g) modifica l'articolo 724 (obblighi di servizio degli ufficiali in servizio permanente) prevedendo l'innalzamento da 11 a 15 anni degli obblighi di servizio per gli Ufficiali iscritti a corsi di laurea della durata di sei anni al fine di salvaguardare l'interesse pubblico connesso con gli investimenti nel settore formativo da parte delle FFAA.

 

La lettera h) modifica l'articolo 725 (corsi di applicazione degli ufficiali dell'Esercito) stabilendo che i sottotenenti dei ruoli normali frequentatori degli Istituti di formazione dell'Esercito che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

 

La lettera i) modifica l'articolo 801 modificando il comma 1, prevedendo che il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero (fino a un massimo di 155 unità) è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di Stato Maggiore della Difesa - anziché del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché sostituendo il comma 3.

 

La lettera l) modifica il comma l dell'articolo 831 (transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente) al fine di modificare i requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali. Un comma aggiuntivo consente, in presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, il transito, mediante concorso per titoli ed esami, nel menzionato ruolo normale degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale, anziché specialistica in ingegneria o architettura.

 

La lettera m) abroga l'articolo 859 (calcolo anzianità di grado) del Codice la cui disciplina è stata assorbita nella formulazione dell'articolo 858 (detrazioni di anzianità) introdotta dal decreto legislativo di riordino n. 94/2017 (detrazioni di anzianità).

 

La lettera n) modifica l'articolo 900, spostando dal 2019 al 2029 l'applicazione dell'istituto del collocamento nel servizio permanente a disposizione (SPAD) dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro.

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento consente la progressiva anemizzazione dell'istituto dello SPAD, fino a cessare completamente nel 2031, ultimo anno utile per il collocamento in SPAD dei tenenti colonnelli che raggiungeranno il limite di età il terzo anno successivo a quello di vigenza dell'istituto.

 

La lettera o) novella il comma 4 dell'articolo 909 al fine di specificare che la cessazione dal servizio permanente a domanda può essere chiesta dagli Ufficiali già collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) e non da quelli che devono essere ancora collocati.

 

La lettera p) introduce un articolo aggiuntivo in materia di ammissione al dottorato di ricerca, l'articolo 965-bis, prevedendo uno speciale obbligo di servizio nei confronti degli ufficiali che, per esigenze dell'amministrazione, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca. In tal caso, il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

 

La lettera q) modifica l'articolo 988-bis innalzando il limite di età a 60 anni per il richiamo in servizio dalla riserva di complemento al fine di incrementare le possibilità di richiamo.

 

La lettera r) rettifica l'articolo 1009 (Permanenza nella riserva) allo scopo di adeguare la formulazione alle novità introdotte dal Decreto di riordino, espungendo il riferimento al personale non direttivo e non dirigente che, alla luce delle categorie indicate al comma l (ufficiali generali, superiori ed inferiori), viene correttamente indicato come il "restante personale".

 

La lettera s) reca novella all'articolo 1037 relativamente alla composizione della Commissione Superiore d'Avanzamento (C.S.A.) dell'Esercito italiano, facendo seguito alle novità apportate all'organizzazione dell'Esercito dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

Si stabilisce una diversa composizione della C.S.A. che prevede la partecipazione, oltre che del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, di tutti i Generali di Corpo d'Armata, in servizio permanente effettivo, che dipendono direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e si trovano in posizione di comando, con l'esclusione dei comandi multinazionali in Italia e all'estero.

 

Le lettere da t) a z) intervengono sulla disciplina dell'avanzamento.

 

La lettera t) modifica l'articolo 1039 relativo alla composizione della Commissione Superiore d'Avanzamento (C.S.A.) dell'Aereonautica militare, specificando il requisito del comando di grande unità come riferito alla "grande unità aerea'.

 

La lettera u) inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 1064 (approvazione egli elenchi delle graduatorie degli ufficiali) prevedendo che il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.

 

La lettera v) modifica l'articolo 1071 (promozione annuale degli ufficiali) prevedendo che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del l° gennaio del!' anno cui si riferiscono i quadri stessi.

L'intervento mira a stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta allo scopo di evitare disparità tra ufficiali, semplificare e snellire le procedure.

La relazione chiarisce che tale disposizione trova applicazione soltanto con riferimento alle promozioni tabellari poiché quelle aggiuntive e di anticipo di quadro restano disciplinate dall'attuale regime.

 

La lettera z) modifica l'articolo 1088 (rinnovazione tardiva dei requisiti speciali per l'avanzamento) prevedendo che i motivi di servizio che hanno determinato la maturazione tardiva dei requisiti per la valutazione dell'ufficiale debbano essere comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza, Tale intervento elimina la necessità che vengano riconosciuti con una dete1minazione del Ministro al fine di snellire il procedimento amministrativo.

 

La lettera aa) inserisce modifica l'articolo 1094 (attribuzione dei gradi vertice) prevedendo che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza; le lettere da bb) a gg) modificano conseguentemente le tabelle del Codice dell'Ordinamento militare.

 

 

 


 


 

Articolo 3
(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)

 

L’articolo 3, comma 1, reca disposizioni transitorie in materia di ufficiali, novellando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (COM).

 

La lettera a) modifica il comma 1-quater dell'articolo 2196-bis (regime transitorio del reclutamento ufficiali dei ruoli speciali) prevedendo, nel caso del reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il possesso dei titoli entro la data di presentazione della domanda - anziché alla data di pubblicazione del bando - analogamente a quanto disposto in via generale per il reclutamento nelle Forze armate. Un comma aggiuntivo prevede fino al 2024 l'innalzamento fino a 55 anni del limite di età per l'accesso al ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, per le esigenze funzionali dell'Esercito italiano.

 

La lettera b) modifica l'articolo 2233-quater relativo al regime transitorio sulla formazione delle aliquote degli ufficiali; la novella recata al comma 2, secondo la relazione illustrativa, non reca alcuna innovazione ma ha funzione esplicativa al fine di assicurare l'applicazione uniforme tra le Forze Armate del regime transitorio sulla formazione delle aliquote degli ufficiali.

Il comma aggiuntivo 3-bis stabilisce che fino all’avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali, le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l’avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.

 

La lettera c) modifica l'articolo 2239 regime transitorio sulla formazione delle aliquote degli ufficiali dell'Aereonautica, inserendo un comma che prevede che, sino all'anno 2024, per l'avanzamento dei capitani del Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica e del Ruolo normale delle Armi dell'aeronautica militare è richiesto il conseguimento della laurea magistrale, anziché specialistica.

 

La lettera d) modifica l'articolo 2250-ter (regime transitorio sulla promozione tenenti colonnelli a disposizione) al fine di spostare fino al 2031 (anziché fino al 2021) la possibilità di conferire le promozioni annuali (ex art. 1099) secondo le modalità descritte dall'articolo.

La relazione illustrativa afferma che ciò consente di allineare, peraltro, la fine del periodo con quanto previsto per l'Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza.

 


 

Articolo 4
(Disposizioni a regime in materia di marescialli)

 

L’articolo 4, comma 1, reca disposizioni in materia di marescialli, recando novelle al Codice dell'Ordinamento militare (COM).

In estrema sintesi, si ricorda che in relazione alla categoria dei marescialli il decreto legislativo n. 94 del 2017, di riordino dei ruoli delle forze armate, ha istituito il grado di luogotenente, in luogo della precedente qualifica ed introdotto un nuovo sistema di avanzamento "a scelta, per terzi", per il grado di primo maresciallo e la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni); la correlazione tra funzioni e  compiti e ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali.

L'intervento del 2017, inoltre, è volto ad assicurare lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Nello specifico:

-   è stato inserito il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di "primo luogotenente"; "luogotenente carica speciale" per l'Arma dei carabinieri; "luogotenente cariche speciali" per il Corpo della Guardia di finanza, la "qualifica speciale" per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti;

-   sono individuate le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno al ruolo dei marescialli;

-   è stata prevista la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine del corso nella sede di servizio e di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall'interessato;

-   il periodo di permanenza minima ai fini dell'avanzamento al grado di luogotenente è stato fissato in un periodo minimo di otto anni.

 

La lettera a) dell'articolo in esame modifica l'art. 655-bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti) prevedendo che i primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami nel ruolo speciale limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite con decreto del Ministro della difesa.

 

La lettera b) modifica l'articolo 682 (alimentazione ruoli marescialli) prevedendo che ai concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli di cui all'articolo 679 possono partecipare i giovani che sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria. L'intervento prevede anche l'innalzamento del limite di età da 40 a 45 anni nelle ipotesi di concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo sergenti di cui all'articolo 679 comma l, lettera b). Si prevede, inoltre, che le norme per lo svolgimento dei concorsi sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

 

La lettera c) modifica l'articolo 760 (svolgimento dei concorsi e nomina nel grado) prevedendo, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma l del Codice.

 

La lettera d) modifica il comma 2 dell'articolo 816 prevedendo che i militari dell'Aeronautica militare all'interno di ciascun ruolo possono essere ripartiti anche in categorie oltre che specialità. Un comma aggiuntivo, inoltre, prevede per il personale del ruolo marescialli e sergenti dell'Aeronautica militare un sistema di avanzamento a scelta per categorie e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità.

 

La lettera e) modifica l'articolo 972 prevedendo l'individuazione mediante decreto del Ministro della difesa da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dei corsi di particolare livello tecnico cui possono partecipare i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

 

La lettera f) modifica il comma l dell'articolo 1273 (avanzamento a scelta) mediante il riferimento all'avanzamento a scelta del personale appartenente al ruolo dei marescialli anziché alla categoria dei sottufficiali.

Un'ulteriore modifica prevede che, nell'avanzamento a scelta, il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal l° luglio dell'anno di inserimento in aliquota (uniformando la decorrenza per i sergenti a quella già prevista per i marescialli) fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282.

 

La lettera g) modifica l'articolo 1278 (periodi minimi di permanenza nel grado) prevedendo una riduzione delle permanenze nei gradi (da 8 a 7 per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e da 7 a 6 per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti).

La relazione illustrativa afferma che la novella è volta a uno sviluppo più armonico e dinamico della progressione di carriera dei Marescialli, creando un incentivo al transito dai ruoli inferiori e un'ulteriore spinta a concorrere per l'accesso al ruolo superiore.

 

La lettera h) modifica l'articolo 1323 in materia di attribuzione della qualifica di primo luogotenente.

La modifica prevede che l'aliquota sia determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno e che la verifica dei requisiti sia effettuata dalla Direzione Generale per il personale militare. Viene inserito, altresì, un comma aggiuntivo 4-bis al fine di prevedere che i luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

 

La lettera i) abroga l'articolo 1325 (cause impeditive della predetta attribuzione) in quanto non più attuale per effetto degli interventi apportati con il Decreto di riordino.

 

La lettera l) modifica l 'articolo 1328 (grado di aiutante di battaglia) al fine di recepire l'introduzione del nuovo grado di luogotenente previsto dal Decreto di riordino, specificando che il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di luogotenente e corrispondenti (anziché di maresciallo e corrispondenti).

 

La lettera m) modifica l'articolo 1517 (uniforme e impiego del personale delle bande musicali) rivedendo il posizionamento delle classi di strumenti musicali nell'ambito dell'organizzazione delle bande musicali.

 

La lettera n) modifica l'articolo 1521 (progressione di carriera dei sottoufficiali) prevedendo una riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali del ruolo musicisti in coerenza con le riduzioni di permanenza previste per il personale dei ruoli Ispettori.

 

La lettera o) inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 1522 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti) al fine di armonizzarne le previsioni relative ai requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale al personale dei ruoli dei musicisti con la permanenza minima prevista nel grado di luogotenente per l'accesso alla predetta qualifica, prevedendo che i requisiti per l'attribuzione sono riferiti all'ultimo biennio.

 

 

 


 


 

Articolo 5
(Disposizioni transitorie in materia di marescialli)

 

L’articolo 5, comma 1, reca disposizioni transitorie in materia di marescialli, novellando il Codice dell'Ordinamento militare (COM).

Gli interventi normativi recati dall'articolo in commento - come chiarito dalla relazione illustrativa - sono volti a considerare la carriera dei marescialli nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica di luogotenente, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. "Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito la qualifica di primo luogotenente, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum".

 

In particolare, la lettera a) novella l'articolo 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli) armonizzando i contenuti alle modifiche dell'articolo 682 relative al reclutamento nel ruolo marescialli. A tal fine, la norma illustrata prevede fino al 2024 la ripartizione dei posti tra concorsi pubblici (fino al 70%) e concorsi interni (non meno di 30%) riservati al ruolo sergenti e al ruolo VSP  nonché la deroga ai requisiti per la partecipazione al concorso interno del personale volontario in servizio permanente che può accedere con sette anni di servizio, di cui tre in servizio permanente, a fronte dei dieci di servizio, di cui sette in servizio permanente, previsti dalla normativa a regime (art. 682, comma 5, lettera b). Un comma aggiuntivo prevede altresì l'innalzamento del limite di età a 50 anni, fino al 2022 compreso, per la partecipazione al concorso interno riservato a sergenti e volontari in servizio permanente. La modifica prevede, inoltre, l'abrogazione dei commi 2-bis e 2-ter che recavano altre modalità di reclutamento a partire dal 2017 e 2020.

 

La lettera b) modifica il comma 4, lettera c) dell'articolo 2197-ter sul concorso straordinario per marescialli, per prevedere che ai vincitori, se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, sia assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato.

 

La lettera c) introduce un articolo aggiuntivo alla sezione IV (personale militare), parte VI (avanzamento), l'articolo 2250-quinquies, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Aeronautica militare, prevedendo che le procedure di avanzamento a regime introdotte dall'articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2019, esclusi i marescialli di l° classe e i sergenti maggiori precedentemente giudicati idonei ma non promossi.

 

La lettera d) modifica la rubrica dell'articolo 2251-bis in materia di avanzamento al grado di primo maresciallo, eliminando il riferimento al 2021 per il termine del regime transitorio dell'articolo. Viene inoltre inserito il comma 7-bis all'articolo 2251-bis, che dettaglia le anzianità minime necessarie per l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2026. Infine il comma 7-ter disciplina le promozioni dell'anno 2020, prevedendo tre distinte aliquote di valutazione rispettivamente per i marescialli capi con anzianità 2012, 2013 e 2014.

 

La lettera e) novella l'articolo 2251-ter (disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente) modificando la rubrica (attribuzione del grado), modificando il comma 1, introducendo cinque commi aggiuntivi volti a stabilire una disciplina transitoria in deroga per gli anni 2020-2029 relativa alle aliquote di valutazione dei primi marescialli per la promozione a luogotenenti.

 

La lettera f) novella l'articolo 2251-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente), modificando i periodi minimi di permanenza nel grado di luogotenente di cui al comma 2 e introducendo 3 commi aggiuntivi volti a stabilire una disciplina transitoria in deroga per gli anni 2020-2026; prevedere norme di salvaguardia per i luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi precedenti.

 

La lettera g) modifica l'articolo 2251-quinquies (regime transitorio per la promozione del ruolo dei musicisti) rettificando il testo della norma al fine di correggere un vizio di formulazione che creava una sperequazione nell'attribuzione del grado di luogotenente al personale del ruolo musicisti, creando possibili scavalcamenti.

 

La lettera h) inserisce, dopo l'articolo 2251-quinquies, l'articolo 2251-sexies recante Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli per l'anno 2020, nonché l'articolo 2251-septies al fine di introdurre disposizioni transitorie e di coordinamento con le modifiche previste in tema di riduzione delle permanenze per il personale del ruolo musicisti.

 

 

 

 

 

 


 


 

Articolo 6
(Disposizioni a regime in materia di sergenti)

 

L’articolo 6, comma 1, reca disposizioni a regime in materia di sergenti, novellando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare.

 

La lettera a) novella l'articolo 690 modificando le modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti, mediante concorso interno e - si aggiunge ora -  successivo corso di aggiornamento e formazione professionale, rimodulando la ripartizione tra posti messi a concorso per soli titoli riservati a volontari in servizio permanente (VSP) con un'anzianità minima di 10 anni e posti messi a concorso per titoli ed esami agli altri VSP. Viene, inoltre, sostituito il comma 3 prevedendo che le modalità per lo svolgimento dei concorsi, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, mentre la lettera b) abroga l'articolo 691 (alimentazione dei ruoli dei sergenti) in ragione dei contenuti del novellato articolo 690.

 

La lettera c) modifica l'articolo 773 prevedendo una riduzione da tre a due mesi della durata del Corso di aggiornamento e formazione professionale per i volontari in servizio permanente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica.

 

Le lettere da d) a h) modificano la disciplina sul profilo di carriera dei sergenti; in particolare, la lettera d) sostituisce l'articolo 1284 prevedendo che l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avvenga per anzianità (anziché per i sergenti maggiore capo a scelta); la lettera e) modifica l'articolo 1285 innalzando da 4 a 5 anni il periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti;

La lettera f) modifica l'articolo 1286 riducendo i periodi di attribuzioni specifiche dei Sergenti dell'Esercito ai fini dell'avanzamento, in ragione della riduzione di permanenza nei gradi prevista dal Decreto di riordino.

La lettera g) modifica l'articolo 1287 (avanzamento sergenti Marina) riducendo i periodi minimi di imbarco per l'espletamento degli obblighi giuridici in armonia agli anni di permanenza nei gradi del ruolo sergenti previsti dal Decreto di riordino. La novella introduce, inoltre, al comma 4-bis, una clausola di salvaguardia nei casi in cui sia stato disposto lo spostamento di una specialità da una categoria ad un'altra con differenti periodi minimi di imbarco, prevedendo l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.

La lettera h) modifica l'articolo 1288 riducendo da 4 a 3 anni i periodi di attribuzione specifica per l'avanzamento dei Sergenti dell'Aeronautica in ragione della riduzione di permanenza nei gradi prevista dal Decreto di riordino.

 

La lettera i) modifica l'articolo 1323-bis relativo all'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo, prevedendo riferimenti procedurali e temporali chiari in merito alla formazione dell'aliquota e per le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di Sergente maggiore capo per l'accesso alla qualifica speciale. Viene inserito, inoltre, un comma 4-bis che prevede che i sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

 

 

 

 


 

 

Articolo 7
(Disposizioni transitorie in materia di sergenti)

 

L'articolo 7, comma 1, contiene disposizioni transitorie in merito personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

 

Al riguardo si ricorda che in relazione alla categoria dei sergenti il decreto legislativo n. 94 del 2017, di riordino dei ruoli delle forze armate, ha previsto disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento.

Più nel dettaglio:

è stato previsto un il limite minimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'esercito italiano, della marina militare e dell'aeronautica militare; per quelli con un’anzianità minima di dieci anni nel ruolo;

è stata prevista una riserva al massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili;

sono stati definiti profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con "qualifica speciale";

sono stati ridotti i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni.

 

Tra le disposizioni transitorie si segnala:

una disciplina transitoria volta a salvaguardare i concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017, già in atto all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame;

la graduale applicazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo;

i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità.

 

 

La disposizione in esame prevede l’inserimento negli articoli 2254 bis, 2254 ter e 2254 quater di nuovi commi riguardanti:

 

Ø  la disciplina del conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, relativamente all’avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo (commi 1 – 5 lettera a);

 

Nel dettaglio,  mediante l’inserimento, nell’articolo 2254-bis dei commi 1-bis e 1-ter, si prevede - per le promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell’avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo - che il primo terzo del personale iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta sia promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza e che il restante personale sia sottoposto a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo; inoltre, sono indicati, fino al 31 dicembre 2019, i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo (7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010, 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011; 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015).

A sua volta il nuovo comma 2-bis stabilisce i criteri di iscrizione in ruolo delle aliquote promosse nell'anno 2020, in cui confluisce il personale non ancora promosso con le precedenti valutazioni per terzi; il comma 2-tcr definisce per l'anno 202l l'adozione dell'avanzamento ad anzianità stabilendo l'anzianità dell'aliquota da valutare; il comma 2-quater stabilisce la composizione delle distinte aliquote da formare nell'anno 2022;

 

Ø  la disciplina, relativamente al periodo transitorio e in deroga all’articolo 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), del progressivo raggiungimento delle nuove e ridotte permanenze nel grado di sergente maggiore capo per l’accesso alla qualifica speciale,  prevedendo - per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2022 -  una riduzione dei requisiti di anzianità richiesti in relazione all’anzianità di grado di sergente maggiore capo (lettera b, commi 1-3);

 

Al riguardo si ricorda che Sergente maggiore capo Qualifica Speciale è la qualifica più alta del ruolo sergenti dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare italiana, ed è stata istituita con il decreto legislativo n.94 del 2017. I Sergenti maggiore capo Qualifica Speciale hanno rango preminente sui pari grado. La qualifica è equivalente al codice di grado NATO OR.

 

In base alla nuova disposizione i termini di permanenza nel grado soni fissati nel seguente modo: 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016; 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019; 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022)

 

Ø  l'abrogazione, in conseguenza della precedente novella, del comma 3 dell’articolo 2254- ter che attualmente regola l’attribuzione della qualifica speciale per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione; per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale appena richiamato; per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale da ultimo citato comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017 (lettera b, comma 4);

Ø  la novella all'articolo 2254-quater della decorrenza del parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma l-bis, del decreto legislativo n. 193 del 2003 per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità nel grado, precisando che l'emolumento in questione è attribuito, per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal l° gennaio 20l0 al 31 dicembre 20 l0, all'atto della promozione a sergente maggiore capo e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017 (lettera c) .


 

Articolo 8
(Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa)

 

L'articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.

 

In relazione al personale militare appartenente ai ruoli dei graduati e della truppa il decreto legislativo n. 94 del 2017 ha previsto disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare

Nello specifico le modifiche hanno riguardato:

l'attribuzione della nuova "qualifica speciale" per i caporalmaggiori capi scelti;

il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche,

fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate;

maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con "qualifica speciale";

riduzione dei periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia;

 

Tra le disposizioni transitorie si ricordano:

§  il regime transitorio, per il 2017, degli avanzamenti dei caporal maggiori capi al grado di caporal maggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado;

§  l'attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporal maggiori capi scelti che, alla data del 31 dicembre 2016, hanno già maturato una certa anzianità nel grado.

 

la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 novella il comma l-bis dell'articolo 704, concernente le “modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente”. Al riguardo, si prevede che vengano definite con decreto del Ministro della Difesa, anziché del Ministero come attualmente previsto, le modalità di riammissione, a domanda dell’interessato, alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.

 

Al riguardo si ricorda che la legge 23 agosto 2004, n. 226, nell’anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto le figure del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quelle del volontario in ferma annuale, che era preesistente, e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.  Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce pertanto la premessa e il presupposto indefettibile per transitare tramite concorso per titoli ed esami in servizio permanente.  Come precisato dal Capo di stato maggiore della difesa, Generale Vecciarelli, nel corso di una sua audizione lo scorso 17 aprile presso la Commissione Difesa della Camera “questo passaggio è molto selettivo, posto che in media solo un volontario in ferma prefissata su cinque reclutati ogni anno riesce ad accedere al rapporto a tempo indeterminato; questo in ragione del limitato numero di posti disponibili”.

 

Ø  la lettera b) novella l'articolo 782 in materia di speciali obblighi di servizio per i volontarispecificando, l'inizio della decorrenza e della scadenza dei vincoli di ferma e dei delle ferme;

Ø  la lettera c) abroga l'articolo 1049 concernente le Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente”. Come precisato nella relazione illustrativa allegata all’atto in esame, la soppressione si motiva in considerazione del fatto che trattasi di una norma superata dalle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 94 del 2017 all'articolo 1047 del Codice che disciplina le Commissioni di avanzamento permanenti;

Ø  la lettera d) novella l'articolo 1307-bis in materia di “avanzamento dei volontari in servizio permanente” stabilendo, ai fini del procedimento di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, disposizioni che, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione illustrativa, rendono più chiara la formazione dell'aliquota e le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da otto a sei anni del requisito di anzianità di grado. Viene inserito, inoltre, il comma 4-bis che disciplina le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale;

Ø  la lettera e) inserisce il comma 4-bis l'articolo 1308 recependo anche per i volontari in servizio permanente gli incarichi relativi alla categoria nocchieri di porto di attribuzioni specifiche. Si prevede, inoltre, l'inserimento del comma 4-ter che introduce una clausola di salvaguardia nei casi in cui sia stato disposto lo spostamento di una specialità da una categoria ad un'altra con differenti periodi minimi di imbarco prevedendo l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli;

Ø  la lettera f) reca una modifica di carattere formale all'articolo 1309 al fine di sostituire la locuzione “specializzazione” con la parola “specialità”, ritenuta più appropriata e “necessaria al fine di non ingenerare confusione con le differenti abilitazioni”. Viene, inoltre, novellato il comma 5 al fine di adeguare gli incarichi relativi alla categoria dei nocchieri di porto al fine di renderlo coerente con le attuali competenze acquisite dal Corpo;

Ø  la lettera g) integra il comma 2 dell’articolo 1524 prevedendo che il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni, analogamente al limite massimo stabilito per il reclutamento degli atleti.

 


 


 

Articolo 9
(Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa)

 

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati.

 

Nello specifico:

 

Ø   la lettera a) novella la rubrica dell'articolo 2204-bis (Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016) sostituendo il riferimento "all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente" con l’espressione "riammissione alle procedure di immissione" ritenuta più chiara;

Ø  la lettera b) abroga l'articolo 2205 in materia di “reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente” in quanto, come precisato nella relazione illustrativa, trattasi di norma non più attuale;

Ø  la lettera c) è volta a risolvere una questione applicativa insorta nella previgente formulazione dell’articolo 2255 – ter in materia di “assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore”. Tale disposizione, infatti, non includeva, di fatto, i sergenti maggiori con anzianità 2012 promossi sergenti maggiori capo nel periodo l° gennaio - l° aprile 2017 e come tali non ricompresi nel regime transitorio previsto dai commi l e 2 con conseguente permanenza nel grado 8 anni anziché 7 per l'attribuzione della qualifica speciale. Viene inoltre disciplinato, nel periodo transitorio, una forma compensativa che consente il bilanciamento delle permanenze in funzione del criterio di raggiungimento della qualifica speciale dopo una permanenza minima nel ruolo di almeno 15 anni (4+4+ 7). I nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 2255 – ter disciplinano, infine, le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale.

 


 


 

Articolo 10
(Disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale
a regime del personale militare)

 

L'articolo 10, composto da 3 commi, reca disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare.

Nello specifico, mentre il comma 1 reca una serie di novelle al Codice vertenti sulla richiamata materia, i successivi commi 2 e 3 apportano modifiche a testi normativi diversi dal Codice.

 

Nel dettaglio il comma l, composto dalle lettere a), b) e c) reca modificazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010.

 

La lettera a) inserisce il comma l-bis all'articolo 1792 che attualmente reca disposizioni in materia di “retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata”, introducendo una norma di favore in caso di decesso del personale in ferma senza aver fruito dei turni di riposo. Nel dettaglio l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è remunerata in favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di lo caporal maggiore e gradi corrispondenti.

 

La lettera b) novella a sua volta l'articolo 1808 in materia di indennità di lungo servizio all'estero, prevedendo la sospensione in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai enti, comandi od organismi terzi alla Difesa. In tali situazioni si provvede ad integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi od organismi fino a concorrenza di quanto effettivamente spettate al militare, fermo restando il rispetto del tetto annuale di spesa, di 81,6 M€, fissato dalla Commissione Permanente di Finanziamento in occasione della riunione del 14 dicembre 2007.

 

Si ricorda che la Commissione Permanente di Finanziamento (istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,) è composta -tra l'altro- da un magistrato della Corte dei conti e da rappresentanti della Ministero del!' economia e delle finanze e riceve periodicamente i consuntivi di spesa relativi alle competenze accessorie del personale in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare.

 

La relazione illustrativa allegata allo schema specifica che la disposizione è finalizzata ad armonizzarsi con la normativa EUROPEA in materia di "concorso alle spese per il personale da parte di organismi terzi alla Difesa che vengono impiegati senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione".

 

La lettera c) modifica il comma l dell'articolo 1809 in materia di “indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche”, al fine di rendere coerente sul piano formale la formulazione delle relative disposizioni con le modifiche del trattamento economico del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, intervenute dal 2010 a oggi (cui rinvia l'alinea del suddetto articolo 1809).

 

A sua volta il comma 2 reca modificazioni al citato d. lgs. n. 94 del 2017 di riordino dei ruoli delle Forze armate.

 

 In particolare:

 

Ø  la lettera a), inserisce il nuovo comma 8-bis all'articolo 10 del d.lgs. n. 94 del 2017 al fine di prevedere l’attribuzione di un assegno personale ai caporalmaggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo l° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente. Tale assegno è pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal l° ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente. La modifica prevede, inoltre, l'inserimento del nuovo comma 9-bis prevedendo che il compenso per lavoro straordinario per i capitani che alla data del l° gennaio 2018 non hanno maturato una anzianità di tredici anni dalla nomina ad ufficiale è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

 

Al riguardo si ricorda che il richiamato articolo 10 del decreto legislativo n. 94 del 2010 ha adeguato il sistema parametrale in seguito alle nuove progressioni di carriera previste dal medesimo decreto con particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica di primo luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente maggiore capo e caporal maggiore capo scelto.

In sintesi la disposizione in esame ha rivisto il sistema parametrale inserendo un parametro stipendiale per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo qualifica speciale, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale. È, stata, altresì, prevista la maturazione del parametro stipendiale correlato all’anzianità nel grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni) e la maturazione del parametro correlato all’anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto qualifica dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni). Infine è stata disposta la revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni grado/qualifica.  Nella tabella 41 sono stati a loro volta riportati i nuovi parametri e, per ogni grado/qualifica economica, l’incremento unitario a favore dell’amministrato e l’onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione derivante dall’incremento parametrale, tenendo conto delle permanenze per gli avanzamenti fissati anche nel periodo transitorio per l’attribuzione dei gradi, delle qualifiche e dei parametri stipendiali correlati alla permanenza nel grado. Nella stessa tabella sono stati riportati gli effetti che l’incremento parametrale ha sulla sugli emolumenti corrisposti al personale volontario in ferma prefissata, la cui paga è calcolata in misura percentuale rispetto a quella prevista per il primo caporal maggiore.

 

In relazione alla novella operata all’articolo 10 dalla disposizione in esame la relazione illustrativa precisa che la disposizione ha lo scopo di armonizzare il trattamento economico fondamentale del personale appartenente al ruolo dei graduati in servizio permanente che, nelle more di vedersi attribuita la qualifica speciale, è stato promosso al grado di sergente e quindi beneficiario di un assegno ad personam inferiore. L'assegno funzionale attribuito non è cumulabile con quello eventualmente percepito dal grado apicale dei graduati con 8 anni di anzianità di grado in ragione della normativa vigente ante riordino.

 

Ø  la lettera b) inserisce la lettera b-bis al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 94 del 2017, recante norme transitorie e finali, al fine di riconoscere un assegno lordo una tantum al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, abbia conseguito entro il 30 settembre 2017 il grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado.  Vengono, inoltre, inserite altre modifiche per completare l'estensione delle norme di concertazione al personale dirigente

 

Il citato comma 8 ha riconosciuto un assegno lordo una tantum, da corrispondere entro il 31 dicembre 2017, al personale militare in servizio alla data del 31 dicembre 2016, che consegue il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado.

 

In relazione alla nuova lettera b-bis del comma 8 dell’articolo 11 la relazione illustrativa specifica che la modifica è finalizzata al riconoscimento di un emolumento al personale del ruolo che comunque ha una notevole anzianità di servizio derivante dall'alimentazione proveniente dall'inferiore ruolo graduati.

 

 Il comma 3, prevede un incremento delle misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi l e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio.

Nel dettaglio tale aumento è pari a euro 270 a decorrere dal l o gennaio 2020 e a decorrere dal l o gennaio 2025 è incrementato di euro 30.

 

 

 

 

 


 

 

Articolo 11
(Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali)

 

L’articolo 11, composto da due commi, reca norme transitorie di coordinamento e finali. Nello specifico, il comma 1 reca una serie di novelle al Codice, il successivo comma 2 introduce una disposizione di carattere finanziario al fine di contenere eventuali maggiori oneri recati dal provvedimento in esame.

 

Nello specifico:

 

il comma 1 modifica l'articolo 2262-bis del Codice dell’ordinamento militare recante Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino.

 

In particolare:

 

la lettera a) novella il comma 3 dell'articolo prevedendo la corresponsione di un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità agli ufficiali in servizio alla data del l° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.

 

La relazione illustrativa precisa che la norma è finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra ufficiali fino al grado di capitano che matura il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di ufficiale/aspirante prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente.

 

La lettera b) modifica il comma 8 prevedendo che agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 39, e 1811-bis, comma 210, decorrono dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove più favorevole.

 

la lettera c) aggiunge i seguenti commi:

 

Ø  8-bis che attribuisce un assegno lordo una tantum di importo commisurato al grado a favore del personale che non beneficerà di alcuna riduzione di anzianità per il conseguimento del grado apicale prevista a regime dal presente atto normativa (caporal maggiori capo scelto qualifica speciale, sergenti maggiori capo qualifica speciale e primi luogotenenti con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 20 19);

Ø  8-ter che estende il citato beneficio economico al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020;

Ø  8-quater prevedendo la corresponsione di un assegno una tantum ai sergenti maggiore capo promossi ai sensi degli articoli 1273 e 1284 del COM, quale compensazione per il ritardo nella promozione a scelta per terzi.

 

Il comma 2 consente al Ministero dell'economia il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino e consente altresì che, in caso di scostamento rispetto alle risorse previste, una procedura mediante la quale il maggiore onere rilevato è portato in riduzione dagli stanziamenti degli stati di previsione della spesa (bilancio) dei dicasteri interessati, compresa la riduzione delle facoltà di assunzione delle amministrazioni interessate.

 

 


 

 

 

 

Articolo 12
(Copertura finanziaria )

L’articolo 12 provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento, quantificati pari a euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028.

 

Tale importo complessivo risulta dalla somma degli oneri finanziari riepilogati nella tabella 48 dell’Annesso I (Forze armate) e nella tabella 49 (Arma dei Carabinieri), incrementati, a decorrere dal 2020, degli oneri indiretti di cui al successivo comma 2, che ammontano ad euro 640.815 annui dal 2020.

 

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse dell’apposito Fondo, istituito dall’articolo 35, comma 1, del D.L. n. 113/2018, per l’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il comma precisa altresì che quota parte degli oneri dell’anno 2019 (4.722.126 euro) sono coperti a valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo medesimo (comma 1).

 

L’intervento di cui al presente schema di decreto, come precisato dalla Relazione tecnica, è correlato e contestuale a quello previsto per le Forze di polizia (A.G. 119), in virtù della disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa. A tal fine è stato istituito dall’articolo 35 del decreto-legge n. 113/2018 un apposito fondo (iscritto sul cap. 3029 del Ministero dell’economia e finanze), le cui risorse finanziarie sono state rideterminate e rimodulate, come riepilogato dalla tabella che segue, ad opera dell’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 104/2019 di riorganizzazione dei Ministeri, in corso di conversione, attualmente all’esame del Senato (A.S. n. 1493).

 

 

 

(milioni di euro)         

Anno

Importo previgente

Rimodulazione

Importo vigente

2019

       68,70 (*)

-8

60,70

2020

119,08

-7

112,08

2021

118,97

-6

112,97

2022

119,21

-7

112,21

2023

119,30

17

136,30

2024

119,28

11

130,28

2025

118,99

--

118,99

2026

119,19

--

119,19

2027

118,90

--

118,90

dal 2028

119,27

--

119,27

(*)  Di cui 49,70 in conto residui.

 

Per maggiori approfondimenti normativi e per la ricostruzione delle risorse del Fondo, si rinvia alla scheda dell’articolo 3, commi 1-5, del dossier redatto dai Servizi Studi della Camera dei Deputati e del Senato sul D.L. n. 104/2019, nonché al riepilogo riportato nella premessa della Relazione tecnica al presente atto.

 

La Relazione tecnica, sempre in premessa, riporta inoltre la ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, il cui totale coincide con le risorse del citato Fondo, come ridefinite a seguito della rimodulazione operata dall’art. 3 del D.L. n. 104/2019, come illustra la tabella che segue.

(milioni di euro)

Anno

Forze di polizia

Forze armate

Totale
FF.PP. e FF.AA.

2019

51,27

9,43

60,70

2020

74,04

38,04

112,08

2021

73,73

39,24

112,97

2022

72,80

39,41

112,21

2023

88,60

47,70

136,30

2024

84,25

46,04

130,28

2025

85,86

33,13

118,99

2026

87,12

32,07

119,19

2027

84,25

34,65

118,90

dal 2028

88,38

30,90

119,28

(*)  Di cui 49,70 in conto residui.

 

 

La tabella seguente riepiloga, infine, gli oneri recati dal provvedimento e le risorse poste a copertura, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del presente schema di decreto.

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ONERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forze armate

9,40

37,16

38,35

38,51

46,80

45,14

32,23

31,19

33,76

30,00

Carabinieri

0,03

0,24

0,25

0,25

0,26

0,26

0,25

0,25

0,25

0,26

Oneri indiretti

0

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

Totale (*)

9,43

38,04

39,24

39,41

47,70

46,04

33,13

32,07

34,65

30,90

COPERTURE

Co1 lett a)

4,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co1 lett b)

4,71

38,04

39,24

39,41

47,70

46,04

33,13

32,07

34,65

30,90

Totale (*)

9,43

38,04

39,24

39,41

47,70

46,04

33,13

32,07

34,65

30,90

(*) Eventuali differenze derivano dagli arrotondamenti

 

Il comma 2 precisa che gli oneri indicati al comma 1 sono comprensivi degli oneri indiretti sulla spesa di personale che discendono dal provvedimento di riordino dei ruoli, come definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196/2009, quantificati pari a 640.815 euro, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Ai fini della formulazione del comma 2, risulterebbe opportuno precisare che gli oneri indiretti ammontano a euro 640.815 “a decorrere dall’anno 2020”, in coerenza con la relazione tecnica.

 

Si ricorda che il citato articolo 17, comma 7, della legge di contabilità richiede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, che la relazione tecnica riporti un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

La relazione tecnica precisa nella premessa che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del provvedimento di riordino dei ruoli in esame sono complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui (di cui 0,64 milioni per le forze armate) a decorrere dall'anno 2020 che dovranno essere allocati sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,022% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa, in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2017, ammonta a circa 8,2 miliardi di euro a lordo degli oneri riflessi.

La relazione tecnica, nella tabella 50 a pag. 28 dell’Annesso I, riporta il prospetto di copertura.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

Testo a fronte delle novelle

 

Art. 1

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 622 Perdita dello stato di militare

Art. 1, comma 1, lett a

1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:

a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;

b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;

c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32-quinquies del codice penale.

1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:

a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;

b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;

c) per estinzione del rapporto di impiego in applicazione dell’articolo 32-quinquies del codice penale.

l-bis. Nei casi di cui al comma l, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.

Art. 627 Categorie di militari e carriere

Art. 1, comma 1, lett b

6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all’articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.

6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Gli appartenenti al ruolo sergenti svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all’articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.

 

Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento

Art. 1, comma 1, lett c

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano;

b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;

c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;

e) godere dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

 

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dall’articolo 711;

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano;

b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;

c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;

e) godere dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e di quelli disposti in applicazione dell’articolo 957, comma l, lettere b) ed e-bis);

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dall’articolo 711;

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

 

l-bis. In relazione al requisito di cui al comma l, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.

1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d’ufficio dall’amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.

2. identico

 

2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma l, lettera g-bis) non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530, comma l, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.

Art. 640 Accertamento dell’idoneità psicofisica

Art. 1, comma 1, lett d

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

1. identico

 

l-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell’ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

 

Art. 1, comma 1, lett e

Art. 645 Posti riservati a particolari categorie

Art. 645 Posti riservati a particolari categorie nei concorsi pubblici

1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1. identico

Art. 668 Commissioni di concorso

Art. 1, comma 1, lett f

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per l’Esercito italiano da:

1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

b) per la Marina militare da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

c) per l’Aeronautica militare da:

1) un ufficiale dell’Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

2) due ufficiali dell’Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per l’Esercito italiano da:

1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a colonnello - presidente;

2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

b) per la Marina militare da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

c) per l’Aeronautica militare da:

1) un ufficiale dell’Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a colonnello - presidente;

2) due ufficiali dell’Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.

Art. 673 Norme generali sui concorsi

Art. 1, comma 1, lett g

2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.

2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, corpi, specialità o specializzazioni.

 

Art. 1, comma 1, lett h

Art. 705 Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate

Art. 705. Particolari categorie protette per il reclutamento nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare

1. Nell’ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

 

a) nei limiti delle vacanze organiche;

b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;

c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 635, a eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.

1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenente a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all’ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma l:

a) nei limiti delle vacanze organiche;

b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;

c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.

Art. 740 Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado

Art. 1, comma 1, lett i

1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:

a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d’appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d’appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di laurea;

c) tenenti dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.

2. L’anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:

a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d’appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d’appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso è la laurea magistrale;

c) tenenti dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.

2. L’anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

Art. 798-bis Ripartizione delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 1, comma 1, lett l

1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

1) 9.000 dell’Esercito italiano;

2) 4.000 della Marina militare;

3) 5.300 dell’Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

1) 16.170 dell’Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;

2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;

3) 15.250 dell’Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;

c) volontari:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a) Esercito italiano: 89.400 unità;

b) Marina militare: 26.800 unità;

c) Aeronautica militare: 33.800 unità.

1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

1) 9.000 dell’Esercito italiano;

2) 4.000 della Marina militare;

3) 5.300 dell’Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

1) 16.170 dell’Esercito italiano, di cui 6.100 marescialli e 10.070 sergenti;

2) 9.250 della Marina militare, di cui 5.300 marescialli e 3.950 sergenti;

 

3) 15.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.100 marescialli e 8.150 sergenti;

c) volontari:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a) Esercito italiano: 89.400 unità;

b) Marina militare: 26.800 unità;

c) Aeronautica militare: 33.800 unità.

Art. 843 Particolari compiti del personale sottufficiali, graduati e militari di truppa

Art. 1, comma 1, lett m

1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.

1. Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, ai fini dell’impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata.

Art. 858 Detrazioni di anzianità

Art. 1, comma 1, lett n

1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:

a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;

b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;

c) sospensione disciplinare dall’impiego;

d) aspettativa per motivi privati.

2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:

a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;

b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;

c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.

3. La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 859.

 

 

 

 

3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.

3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell’anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La detrazione di anzianità per le cause di cui ai commi 1 e 2 e per altre cause stabilite dalla legge è pari al tempo trascorso nelle situazioni ivi previste e comporta l’inserimento in ruolo con l’anzianità di grado così rideterminata. A parità di anzianità di grado, il militare è inserito in ruolo dopo i parigrado aventi la medesima anzianità assoluta.

 

 

identico

Art. 862 Dimissioni volontarie

Art. 1, comma 1, lett o

1. L’ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.

2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l’ufficiale raggiunge l’età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.

3. L’ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.

4. L’ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.

 

5. L’accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.

1. Il militare ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.

2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando il militare raggiunge l’età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.

3. Il militare in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.

4. Il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purché non sia sospeso precauzionalmente dall’impiego.

 

identico

Art. 880 Categorie di personale in congedo

Art. 1, comma 1, lett p

1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:

a) ausiliaria;

b) complemento;

c) congedo illimitato;

d) riserva;

e) riserva di complemento;

f) congedo assoluto.

2. L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.

3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.

4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell’Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo.

5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.

6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

6-bis. L’inosservanza delle disposizioni concernenti l’uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.

 

Art. 1, comma 1, lett q

 

Art. 911-bis. Aspettativa per assenze indebitamente fruite

l. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini dell’anzianità di servizio.

Art. 914 Sospensione a seguito di condanna penale

Art. 1, comma 1, lett r

1. La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario.

1. La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, ovvero della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il periodo di espiazione della pena.

Art. 919 Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

Art. 1, comma 1, lett s

1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.

2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.

3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’articolo 917;

b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 1393.

1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.

2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.

3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:

a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’articolo 917;

b) sospende il procedimento disciplinare.

Art. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

Art. 1, comma 1, lett t

1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle funzioni del grado;

d) scarso rendimento;

e) domanda;

f) d’autorità;

g) applicazione delle norme sulla formazione;

h) transito nell’impiego civile;

i) perdita del grado;

l) per decadenza, ai sensi dell’articolo 898;

m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell’articolo 622;

m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell’impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 930.

2. La cessazione dal servizio permanente d’autorità e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.

3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione ministeriale.

5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all’atto della cessazione dal servizio.

Art. 930 Transito nell’impiego civile

Art. 1, comma 1, lett u

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall’entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

 

 

 

 

 

 

 

1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:

a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;

b) sospensione dall’impiego per qualsiasi causa.

1-quater. All’esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l’annullamento della procedura di transito.

 

 

 

 

 

1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell’adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

1-bis.1. La disposizione di cui al comma l si applica anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall’immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato. Tale personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall’impiego.

1-quater. Il transito è precluso o annullato nei seguenti casi:

a) perdita del grado ai sensi dell’articolo 865 all’esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell’articolo 862, comma 4;

b) perdita del grado ai sensi dell’articolo 866;

c) perdita dello lo stato di militare ai sensi dell’articolo 622.

1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all’articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all’articolo 632.

 

 

 

 

 

 

1-sexies. Il personale militare di cui al comma l, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, può presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al comma l.

Art. 1000 Cessazione dell’appartenenza al complemento

Art. 1, comma 1, lett v

1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) Esercito italiano:

1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;

2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;

b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;

c) Aeronautica militare:

1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;

 

d) Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1001, comma 2.

3. L’ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

5. L’ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) Esercito italiano: 55 anni;

 

 

 

 

 

b) Marina militare: 55 anni;

c) Aeronautica militare:

1) ruolo naviganti:

1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;

1.2) ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

Art. 1, comma 1, lett z

 

Art. 1051-bis. Promozioni in particolari situazioni

l. A decorrere dal luglio 2017, il militare deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo essere stato inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado rivestito ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l’avanzamento al grado superiore è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado superiore.

Art. 1084-bis Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio

Art. 1, comma 1, lett aa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell’ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l’infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.

2. La promozione di cui al comma 1 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all’articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.

1. A decorrere dal gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell’ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:

a) raggiungimento del limite di età;

b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;

c) infermità;

d) rinuncia al transito nell’impiego civile di cui all’articolo 923, comma l, lettera m-bis).

 

 

 

2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.

3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all’articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.

4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi l e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.

5. L’attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.

6. Nei casi previsti dai commi l e 2, ai militari cessati dal servizio dal gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.

Art. 1275 Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

Art. 1, comma 1, lett bb

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall’ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l’esonero dall’obbligo del periodo minimo d’imbarco per l’avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l’avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specialità dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.

 

 

 

6-bis. abrogato

Art. 1280 Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli della Marina militare

Art. 1, comma 1, lett cc

4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

 

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;

b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;

c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.

4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

4. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

c) nocchieri di porto: 6 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.

 

4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.

4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.

4-quater. L’eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un’altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l’applicazione, ai fini dell’avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.

5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

Art. 1359 Richiamo

Art. 1, comma 1, lett dd

1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:

a) lievi mancanze;

b) omissioni causate da negligenza.

2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v’è obbligo di rapporto.

3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.

4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.

 

 

 

identico

 

 

 

 

3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell’interessato.

 

 

identico

 

Art. 1373 Rinnovazione del procedimento disciplinare

Art. 1, comma 1, lett ee

1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza dell’annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.

1. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Il periodo di tempo trascorso tra la data del primo degli atti annullati e la data del provvedimento con cui è disposta la rinnovazione è scomputato ai fini del rispetto dei termini di cui all’articolo 1392, comma 3.

Art. 1377 Inchiesta formale

Art. 1, comma 1, lett ff

1. L’inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357.

2. Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:

a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;

b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.

3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.

4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all’esito dell’inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.

5. Per gli ufficiali l’accettazione delle dimissioni dal grado estingue l’azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale.

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L’accettazione delle dimissioni dal grado estingue l’azione disciplinare.

Art. 1381 Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti

Art. 1, comma 1, lett gg

1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente.

2. In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all’ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.

3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d’armata o corrispondente.

 

 

 

 

 

4. L’ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:

a) generale di corpo d’armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;

b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.

4. L’ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1389 Decisione del Ministro della difesa

Art. 1, comma 1, lett hh

1. Il Ministro della difesa:

a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;

b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell’articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.

1. Il Ministro della difesa:

a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;

b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell’articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 90 giorni.

Art. 1392 Termini del procedimento disciplinare di stato

Art. 1, comma 1, lett ii

1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell’articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.

 

 

 

 

 

 

3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

2-bis. Il procedimento disciplinare di stato ai sensi dell’articolo 1393, comma 1, terzo periodo, è promosso o riattivato entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione. I termini sono sospesi in caso di accertata incapacità psichica o fisica, tale da determinare la sospensione del procedimento per impossibilità temporanea dell’incolpato di esercitare in modo cosciente e volontario il diritto di difesa.

3-bis. Nei casi in cui il provvedimento che conclude il procedimento penale non consente una compiuta valutazione, i termini di cui ai commi l e 3 decorrono dalla data di acquisizione degli atti necessari all’istruttoria.

4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

Art. 1393 Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale

Art. 1, comma 1, lett ll

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

 

 

 

 

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

 

 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto in tutto o in parte fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, può essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, nei termini di cui all’articolo 1392, comma 2. L’autorità competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto contestato al militare, può sospendere il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare può essere promosso ovvero riattivato se l’amministrazione viene in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

1-bis. Se il procedimento disciplinare non è stato promosso e concluso ai sensi del comma l, lo stesso è instaurato ovvero riavviato all’esito del procedimento penale, nei termini di cui all’articolo 1392, commi 1 e 3.

2. Se il procedimento disciplinare, di cui al comma 1, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, ovvero con provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità o inoppugnabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare di cui al comma 1 si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.

Art. 1398 Procedimento disciplinare

Art. 1, comma 1, lett mm

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell’infrazione;

[...]

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all’esito della valutazione operata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell’inchiesta formale.

1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all’articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

 

 

 

 

 

 

2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all’interessato.

3. L’autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’articolo 1399.

4. La decisione dell’autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all’interessato anche se l’autorità stessa non ritiene di far luogo all’applicazione di alcuna sanzione.

5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.

6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

7. L’autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato e all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.

 

 

 

 

identico

 

 

1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all’articolo 1393, comma 1, periodi secondo e quarto, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

1-ter. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all’articolo 1393, comma l, terzo periodo, è instaurato senza ritardo dalla data in cui l’Amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

 

 

 

 

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Art. 1494 Disposizioni particolari

Art. 1, comma 1, lett nn

1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all’amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all’inizio del periodo di congedo per maternità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino all’inizio del periodo di congedo di maternità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell’istituto di formazione.

4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, se più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non può frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l’anzianità relativa al corso originario di appartenenza.

 

 

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5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l’accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d’ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell’originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell’ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

 

Art. 1, comma 1, lett oo

Art. 2209-septies Disposizioni transitorie intese ad estendere l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare

Art. 2209-septies Disposizioni transitorie intese ad estendere l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare

1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all’articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;

b) d’ufficio al 31 dicembre dell’anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all’articolo 2209-quater, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato.

 

3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) è escluso dalla disponibilità all’eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

b) percepisce il trattamento economico di cui all’articolo 1821;

c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l’eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.

1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all’articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;

b) d’ufficio al 31 dicembre dell’anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all’articolo 2209-quater, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato.

3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a) abrogato

 

b) percepisce il trattamento economico di cui all’articolo 1821;

c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l’eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente o della qualifica speciale con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.


 

Art. 2

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

 

Art. 2, comma 1, lett a

Art. 210 Attività libero professionale del personale medico e paramedico

Art. 210 Attività libero professionale del personale medico

1. In deroga all’articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.

1. In deroga all’articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.

1.1 Nell’esercizio delle attività libero professionali di cui al comma l, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l’Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l’Amministrazione di appartenenza, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni.

Art. 652 Alimentazione straordinaria dei ruoli normali

Art. 2, comma 1, lett b

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all’articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.

 

 

 

 

 

 

3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di una delle lauree magistrali definite per ciascun ruolo con i decreti di cui all’articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.

2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.

3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.

Art. 653 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali

Art. 2, comma 1, lett c

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all’articolo 652, sempre che gli stessi non superino:

a) il 40° anno d’età, se ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;

b) il 34° anno di età se ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di laurea magistrale, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di laurea magistrale possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all’articolo 652, sempre che gli stessi non superino:

a) il 40° anno d’età, se ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;

b) il 34° anno di età se ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali

Art. 2, comma 1, lett d

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di età e che all’atto dell’immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’articolo 679, comma 1, lettera b);

2) dagli ufficiali di complemento un titolo di studio non inferiore alla laurea che all’atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 35° anno di età;

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e che non ha superato il 35° anno di età;

4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;

 

4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;

 

5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all’atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 35° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all’atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero e che non hanno superato il 40° anno d’età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l’anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, e non hanno superato il 30° anno di età, purché in possesso dell’idoneità in attitudine militare e di un titolo di studio non inferiore alla laurea;

4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno, non hanno superato il 30° anno di età e sono idonei in attitudine militare;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

d) a domanda, mantenendo il grado, l’anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

Art. 678 Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

Art. 2, comma 1, lett e

1. L’assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell’articolo 990.

3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all’articolo 652.

5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.

[...]

7. Le disposizioni di cui all’articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.

8. La struttura ministeriale deputata all’inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.

9. Le riserve di posti di cui all’articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

1. L’assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

2. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell’articolo 990.

3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito per almeno 18 mesi nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all’articolo 652.

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

Art. 723 Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 2, comma 1, lett f

1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.

2. L’anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;

b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;

c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;

d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.

1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.

2. L’anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;

b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;

c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;

d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.

Art. 724 Obblighi di servizio degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 2, comma 1, lett g

1. Gli allievi delle accademie militari all’atto dell’ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.

2. All’atto dell’ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare.

4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall’inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all’atto dell’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l’obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell’Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell’apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall’inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.

6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.

7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.

8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono disciplinati dall’articolo 738.

1. Gli allievi delle accademie militari all’atto dell’ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.

2. All’atto dell’ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b) quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare.

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

Art. 725 Corso di applicazione

Art. 2, comma 1, lett h

1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell’anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l’anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell’anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta. Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

Art. 801 Ufficiali in soprannumero agli organici

Art. 2, comma 1, lett i

1. l contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici.

3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del comma 2 alla data del 30 giugno dello stesso anno.

 

4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero:

a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato;

d) gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare;

e) gli ufficiali dell’Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all’articolo 162 del regolamento;

f) gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all’estero.

5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell’organico dei rispettivi ruoli.

6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell’Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f).

1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa.

2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici.

3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.

4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero:

a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato;

d) gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare;

e) gli ufficiali dell’Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all’articolo 162 del regolamento;

f) gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all’estero.

5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell’organico dei rispettivi ruoli.

6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell’Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f).

Art. 831 Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali

Art. 2, comma 1, lett l

1. L’Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell’organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

a) un’età non superiore a 41 anni;

b) conseguito il diploma di laurea specialistica;

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l’anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell’Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l’anno di inserimento nell’aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

a) un’età non superiore a 41 anni;

b) conseguito il diploma di laurea specialistica;

c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;

d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l’anzianità di grado posseduta dopo l’ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all’esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione.

 

 

 

 

 

 

 

6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L’ordine di precedenza è determinato:

a) a parità di anzianità di grado, dall’età;

b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità;

c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo.

6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un’anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell’anzianità di grado.

1. L’Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell’organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

a) un’età non superiore a 41 anni;

b) conseguito la laurea magistrale;

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l’anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell’Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l’anno di inserimento nell’aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:

a) un’età non superiore a 50 anni;

b) conseguito il diploma di laurea specialistica;

 

c) abrogato

 

d) riportato negli ultimi cinque anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6. I capitani e i maggiori di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l’anzianità di grado posseduta dopo l’ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni all’esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione.

6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell’Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, è consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell’Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.

6-ter. Nei concorsi di cui ai commi 6-bis e 6-bis.1, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l’anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L’ordine di precedenza è determinato:

a) a parità di anzianità di grado, dall’età;

b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità;

c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo.

6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un’anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell’anzianità di grado.

Art. 859 Calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali

Art. 2, comma 1, lett m

1. La detrazione di anzianità per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall’ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all’anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell’articolo 858.

2. L’ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell’anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

 

 

 

 

 

 

 

abrogato

Art. 900 Collocamento nel servizio permanente a disposizione

Art. 2, comma 1, lett n

1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell’avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d’età per il collocamento in congedo.

2. L’ufficiale collocato «a disposizione» permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.

1. Fino all’anno 2029, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell’avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d’età per il collocamento in congedo.

2. L’ufficiale collocato «a disposizione» permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d’età stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.

Art. 909 Norme comuni alla riduzione dei quadri

Art. 2, comma 1, lett o

1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Segretario generale del Ministero della difesa;

d) il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all’occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l’avanzamento.

9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all’atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico.

 

Art. 2, comma 1, lett p

 

Art. 965-bis. Ammissione a dottorato di ricerca

l. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell’amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell’eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

Art. 988-bis Richiami in servizio dalla riserva di complemento

Art. 2, comma 1, lett q

1. L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore.

1. L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 60° anno di età.

Art. 1009 Permanenza nella riserva

Art. 2, comma 1, lett r

1. L’ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.

2. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

1. L’ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.

2. Il restante personale militare delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Art. 1037 Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano

Art. 2, comma 1, lett s

1. La commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano è composta:

a) dal Capo di stato maggiore dell’Esercito;

 

 

b) dai generali di corpo d’armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;

c) dai due generali di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d’armata;

d) dall’ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

e) dall’ufficiale più elevato in grado e più anziano dell’Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l’incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d’armata o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

1. La commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano è composta:

a) dal Capo di stato maggiore dell’Esercito;

a-bis) dal Sottocapo di stato maggiore dell’Esercito;

b) dai generali di corpo d’armata in servizio permanente che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell’Esercito, con l’esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all’estero e in Italia;

c) dai due generali di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d’armata di cui alle lettere a-bis) e b);

d) dall’ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

e) dall’ufficiale più elevato in grado e più anziano dell’Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l’incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d’armata o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1039 Commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare

Art. 2, comma 1, lett t

1. La commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare è composta:

a) dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica;

b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;

c) dall’ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell’Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

1. La commissione superiore di avanzamento dell’Aeronautica militare è composta:

a) dal Capo di stato maggiore dell’Aeronautica;

b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità aerea ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;

c) dall’ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell’Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1064 Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

Art. 2, comma 1, lett u

1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell’interesse dell’amministrazione.

2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all’avanzamento.

3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all’avanzamento.

1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell’interesse dell’amministrazione.

2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all’avanzamento.

3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all’avanzamento.

3-bis. Il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.

Art. 1071 Promozioni annuali degli ufficiali

Art. 2, comma 1, lett v

1. Nei gradi in cui l’avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.

1-bis. Nell’avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell’anno cui si riferiscono i quadri stessi.

3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.

4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l’applicazione dell’aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.

1. Nei gradi in cui l’avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.

1-bis. Nell’avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del gennaio dell’anno cui si riferiscono i quadri stessi.

3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.

4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l’applicazione dell’aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.

Art. 1088 Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

Art. 2, comma 1, lett z

1. All’ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette è stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando è valutato per l’avanzamento, le disposizioni dell’articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

2. Se l’avanzamento ha luogo a scelta, l’ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

1. All’ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette è stato ritardato per motivi di servizio comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando è valutato per l’avanzamento, le disposizioni dell’articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

2. Se l’avanzamento ha luogo a scelta, l’ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

Art. 1094 Attribuzione dei gradi di vertice

Art. 2, comma 1, lett aa

1. L’ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.

2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all’ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.

 

 

 

 

3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d’autorità fino al termine del mandato.

1. L’ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.

2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all’ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.

2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza.

3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d’autorità fino al termine del mandato.


 

Art. 3

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 2196-bis Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 3, comma 1, lett a

1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all’articolo 655, riservati al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:

a) limiti di età, comunque non superiori a 45 anni;

b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;

d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.

1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 655-bis, il concorso per l’accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio è svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalità definite dall’articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso.

1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l’assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non più di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati entro la data di presentazione della domanda, comporta l’assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non più di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.

1-quinquies. Fino all’anno 2024, il limite di età di cui al comma l, lettera a), può essere innalzato sino a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito Italiano.

Art. 2233-quater Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali

Art. 3, comma 1, lett b

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l’avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.

2. Per l’avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi corrispondenti:

a) agli ufficiali che, nell’anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;

 

 

b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica:

1) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l’incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l’avanzamento al grado di maggiore, o grado corrispondente, di cui hanno beneficiato;

2) agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di permanenza nel grado prevista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.

3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un’anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l’eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l’avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.

2. Per l’avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello, e gradi corrispondenti:

a) agli ufficiali che, nell’anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonché ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;

b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l’incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l’avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.

 

 

3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un’anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l’eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore.

3-bis. Fino all’avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l’avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.

Art. 2239 Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare

Art. 3, comma 1, lett c

1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice:

a) sino all’anno 2015, per l’avanzamento a colonnello del ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli aventi un’anzianità di grado pari o superiore a 6 anni;

b) sino all’anno 2015, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

[...]

3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli ufficiali in servizio permanente dell’Aeronautica militare, è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

3-bis. Fino all’adozione di una nuova disciplina ai sensi dell’articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell’avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

3-quater. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l’avanzamento al grado superiore.

Art. 2250-ter Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

Art. 3, comma 1, lett d

1. Le promozioni annuali previste dall’articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all’avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:

a) per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

b) per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

1. Le promozioni annuali previste dall’articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all’avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:

a) per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni successivi fino al 2031;

b) per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.


 

Art. 4

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 655-bis Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti

Art. 4, comma 1, lett a

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all’articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall’articolo 655.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all’articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall’articolo 655.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l’abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all’articolo 655, comma 3.

Art. 682 Alimentazione dei ruoli dei marescialli

Art. 4, comma 1, lett b

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all’articolo 760, comma 1.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall’articolo 760, commi 1 e 1-bis.

3. I posti di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4. Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

 

 

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

 

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1l, lettera b), possono partecipare:

a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:

1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:

 

 

1.1) non hanno superato il 48° anno di età;

1.2) hanno riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio;

1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso;

2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;

b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all’articolo 760, comma 1.

2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall’articolo 760, commi 1 e 1-bis.

3. I posti di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.

4. Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:

1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:

1.1) non hanno superato il 48° anno di età;

1.2) hanno riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio;

1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria;

2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 45° anno di età;

b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 760 Svolgimento dei corsi e nomina nel grado

Art. 4, comma 1, lett c

1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All’esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.

1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a tre mesi. All’esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.

Art. 816 Militari dell’Aeronautica militare

Art. 4, comma 1, lett d

1. Appartengono all’Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2. All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Aeronautica militare possono essere ripartiti in specialità.

1. Appartengono all’Aeronautica militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.

2. All’interno di ciascun ruolo i militari dell’Aeronautica militare possono essere ripartiti in categorie e specialità.

2-bis. Per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna categoria e specialità con l’attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità.

Art. 972 Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 4, comma 1, lett e

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all’estero, non inferiore a sei mesi.

1. La partecipazione dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all’estero, non inferiore a sei mesi.

Art. 1273 Avanzamento a scelta

Art. 4, comma 1, lett f

1. L’avanzamento a scelta dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’articolo 1059.

 

2. Fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 1282, nell’avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:

a) il primo terzo del personale appartenente:

1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell’anno di inserimento in aliquota;

2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall’articolo 1285;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);

2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all’articolo 1051, nell’avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

1. L’avanzamento a scelta del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all’articolo 1059.

2. Fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 1282, nell’avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:

a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal luglio dell’anno di inserimento in aliquota;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

Art. 1278 Periodi minimi di permanenza nel grado

Art. 4, comma 1, lett g

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:

a) 8 anni per l’avanzamento al grado di primo maresciallo;

b) 8 anni per l’avanzamento al grado di luogotenente.

[...]

3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:

a) 2 anni per l’avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;

b) 7 anni per l’avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:

a) 7 anni per l’avanzamento al grado di primo maresciallo;

b) 8 anni per l’avanzamento al grado di luogotenente.

[...]

3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:

a) 2 anni per l’avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;

b) 6 anni per l’avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.

Art. 1323 Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 4, comma 1, lett h

1. La qualifica di primo luogotenente è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all’articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) quattro anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;

 

 

d) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).

3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l’attribuzione della qualifica.

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

1. Per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un’aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) quattro anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell’aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;

d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell’aliquota sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).

3. abrogato

 

 

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

Art. 1325 Cause impeditive

Art. 4, comma 1, lett i

1. Per il personale di cui alla presente sezione sospeso precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l’attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

 

abrogato

Art. 1328 Aiutante di battaglia

Art. 4, comma 1, lett l

2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di primo maresciallo e corrispondenti.

2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di luogotenente e corrispondenti.

Art. 1517 Uniforme e impiego

Art. 4, comma 1, lett m

5. Sono considerati strumenti affini:

a) flauto, ottavino;

b) oboe, corno inglese;

c) l’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni;

d) fagotto, contrabasso ad ancia;

e) corno;

f) tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;

g) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso;

h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).

5. Sono considerati strumenti affini:

a) flauto, ottavino;

b) oboe, corno inglese;

c) l’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni;

d) fagotto, contrabasso ad ancia;

e) corno;

f) tromba in Sib, tromba in Fa, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;

g) tromba in Sib basso, trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso;

h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).

Art. 1521 Progressione di carriera dei sottufficiali

Art. 4, comma 1, lett n

1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.

2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:

a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo a gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni;

b) da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti:

1) 1^ parte B: due anni;

2) 2^ parte A: sei anni;

3) 2^ parte B: otto anni;

4) 3^ parte A: sei anni;

5) 3^ parte B: otto anni.

b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:

1) 1^ parte A: due anni;

2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.

1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.

2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:

a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo a gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sei anni;

b) da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti:

1) 1^ parte B: un anno;

2) 2^ parte A: cinque anni;

3) 2^ parte B: sette anni;

4) 3^ parte A: cinque anni;

5) 3^ parte B: sette anni.

b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:

1) 1^ parte A: due anni;

2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.

Art. 1522 Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti

Art. 4, comma 1, lett o

1. Le disposizioni sull’attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.

1. Le disposizioni sull’attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.

1-bis. I requisiti per l’attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma l, lettera c) e 1325-bis, comma l, lettera c), sono riferiti all’ultimo biennio.


 

Art. 5

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 2197 Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 5, comma 1, lett a

1. Al fine di favorire l’immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 679, in misura:

a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite della metà agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell’ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all’articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

 

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:

a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;

b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;

c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;

e) durata dei corsi per l’immissione in ruolo.

2-ter. A partire dall’anno 2020 e sino all’anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonché delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:

a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;

b) possesso o conseguimento, entro l’anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) età non superiore a 48 anni.

2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 679 comma 1, in misura:

 

a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;

b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall’articolo 682, comma 5, escluso il requisito di anzianità per i volontari in servizio permanente, fissato in sette anni di servizio comunque prestato, di cui almeno tre in servizio permanente.

1-bis. Fino al 2022 compreso, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 50 anni.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

 

abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abrogato

 

 

2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2197-ter Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli

Art. 5, comma 1, lett b

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.

4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:

a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze:

1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;

2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018;

b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo;

c) ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio; se impiegati in ambito internazionale, all’estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato.

 

Art. 5, comma 1, lett c

 

Art. 2250-quinquies. Disposizioni transitorie per l’avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti dell’Aeronautica militare

1. Le procedure di avanzamento di cui all’articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell’anno 2019, esclusi i marescialli di 1^ classe e i sergenti maggiori precedentemente giudicati idonei ma non promossi.

 

Art. 5, comma 1, lett d

Art. 2251-bis Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di primo maresciallo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all’anno 2021

Art. 2251-bis Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di primo maresciallo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all’anno 2021, l’avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

a) a scelta;

b) per concorso per titoli di servizio ed esami.

2. L’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

3. Per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a) otto anni, per l’avanzamento a scelta;

b) per l’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:

1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

2) sei anni, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

4. Le promozioni sono conferite:

a) per l’avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all’articolo 1273, comma 2;

b) per l’avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:

1) Esercito italiano: n. 56;

2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;

3) Aeronautica militare: n. 78.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell’articolo 2251, comma 8, lettera c).

7. Fino al conferimento delle promozioni relative all’anno 2026, non si applica l’articolo 1274, comma 1-bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2026, in deroga all’articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:

a) 8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;

d) 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate tre distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:

a) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2012;

b) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2013;

c) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2014.

 

Art. 5, comma 1, lett e

Art. 2251-ter Disposizioni transitorie per l’assunzione del grado di luogotenente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 2251-ter Disposizioni transitorie per l’attribuzione del grado di luogotenente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

 

2. I primi marescialli inseriti nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell’articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall’articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell’articolo 1282.

3. I primi marescialli, inseriti nell’aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 1051.

5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall’articolo 1278, comma 1, lettera b), è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.

1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d’onore e richiamati in servizio, in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

2. I primi marescialli inseriti nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell’articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall’articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell’articolo 1056, comma 2.

3. I primi marescialli, inseriti nell’aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.

3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all’articolo 1278, comma l, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente sono rispettivamente:

a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra ilgennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

e) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento dell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016, di cui all’articolo 2251;

f) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8, e all’articolo 2251-bis, comma 6;

g) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;

h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);

i) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);

l) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera c).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) con anzianità di grado tra il gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) con anzianità di grado tra il gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

e) con anzianità di grado tra ilgennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2020 al 2023, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma 3-bis.

3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2023, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2022 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2251, comma 8;

b) con anzianità di grado tra il gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2251-bis, comma 6.

3-sexies. Dal 2018 al 2022, in deroga all’articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d) ed e) sono valutati ai sensi dell’articolo 1056.

4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 1051.

5. Dal gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all’articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.

Art. 2251-quater Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 5, comma 1, lett f

1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell’articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051 è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell’art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;

b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell’articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1051 è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell’art. 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;

b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera a);

c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera b);

c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera c);

c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera d).

2-bis. Dal 2020 al 2026, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1323, comma 3, i luogotenenti da valutare per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2 fino all’anno 2024 e dall’articolo 1323, comma l, lettera a), a decorrere dall’anno 2025.

2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi l, 2 e 2-bis per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi l, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

Art. 2251-quinquies Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti

Art. 5, comma 1, lett g

1. I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.

2. I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall’articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 2017.

3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall’articolo 1522 sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall’articolo 1522, è computata la parte eccedente dell’anzianità maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianità uguale o superiore a quanto previsto dall’articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3.

5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all’articolo 1051.

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

Art. 5, comma 1, lett h

 

Art. 2251-sexies. Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell’anno 2020, in deroga all’articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l’avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:

a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell’anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) con anzianità di grado tra il gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a).

Art. 2251-septies. Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti

1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall’articolo 1521, comma 2, è incluso in una aliquota straordinaria al gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento.

2. Per il personale che alla data del gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell’avanzamento al grado superiore è computata la parte eccedente di anzianità maturata nei precedenti gradi.

3. Il personale che ha maturato l’anzianità prevista per l’avanzamento al grado superiore o per l’attribuzione della qualifica speciale è incluso in una aliquota straordinaria formata al gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.


 

Art. 6

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 690 Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti

Art. 6, comma 1, lett a

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:

 

a) nel limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;

 

b) nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare con un’anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

 

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

 

 

 

4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati:

a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;

b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale, riservati:

a) nel limite minimo del 40 per cento, e comunque non superiore all’85 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;

b) nel limite massimo del 60 per cento, e comunque non inferiore al 15 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare con un’anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

identico

Art. 691 Alimentazione dei ruoli dei sergenti

Art. 6, comma 1, lett b

1. Il personale del ruolo dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare è tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.

2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi.

abrogato

Art. 773 Corso di aggiornamento e formazione professionale

Art. 6, comma 1, lett c

1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.

1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a due mesi.

2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.

Art. 1284 Forme di avanzamento

Art. 6, comma 1, lett d

1. L’avanzamento avviene:

a) ad anzianità, per il grado di sergente maggiore e corrispondenti;

b) a scelta, per il grado di sergente maggiore capo e corrispondenti.

l. L’avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianità.

Art. 1285 Periodi di permanenza minima nel grado

Art. 6, comma 1, lett e

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 4 anni.

2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 5 anni.

1. Il periodo di permanenza minima nel grado per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 5 anni.

 

 

2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 5 anni.

Art. 1286 Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito italiano

Art. 6, comma 1, lett f

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.

 

 

 

 

 

 

2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento al grado di sergente maggiore sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.

1-bis. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono determinati in 2 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.

2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

Art. 1287 Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti della Marina militare

Art. 6, comma 1, lett g

1. Oltre a quanto disposto dall’articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

 

3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;

d) nocchieri di porto: 6 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.

 

 

 

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

1. Oltre a quanto disposto dall’articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.

2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 2 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;

d) nocchieri di porto: 4 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

4-bis. L’eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un’altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l’applicazione, ai fini dell’avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.

Art. 1288 Condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare

Art. 6, comma 1, lett h

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l’avanzamento dei sergenti dell’Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.

Art. 1323-bis Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 6, comma 1, lett i

1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all’articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:

a) otto anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;

 

d) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).

3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da valutare per l’attribuzione della qualifica.

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

1. Per l’attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un’aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:

a) sei anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell’aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;

d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell’aliquota sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).

3. abrogato

 

 

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma l, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.


 

Art. 7

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 2254-bis Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 7, comma 1, lett a

1. Fino al 31 dicembre 2016, per l’avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

a) sette anni, per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;

b) sette anni, per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:

a) con anzianità nel grado 2010;

b) con anzianità nel grado 2011;

c) con anzianità nel grado 2012;

d) con anzianità nel grado 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

 

 

a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti già iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:

1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2008;

2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2009;

b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera a);

c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera b);

d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera c);

e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera d).

4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:

a) con anzianità nel grado 2010;

b) con anzianità nel grado 2011;

c) con anzianità nel grado 2012.

5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a) 1° gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera a);

b) 2 gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera b);

c) 3 gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera c).

1. Fino al 31 dicembre 2016, per l’avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

a) sette anni, per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;

b) sette anni, per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell’avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono così determinate:

a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-ter;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:

l) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);

2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;

c) ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

1-ter. Fino al31 dicembre 2019 i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:

a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;

b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;

c) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

d) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra ilgennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.

2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo, al 31 dicembre 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:

a) con anzianità nel grado 2010;

b) con anzianità nel grado 2011;

c) con anzianità nel grado 2012;

d) con anzianità nel grado 2013.

2-bis. Al gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianità di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:

a) la prima metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione;

b) i sergenti maggiori con anzianità 2014;

c) la seconda metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione.

2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all’articolo 1284, al 31 dicembre 2021 è formata l’aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianità nel grado 2016.

2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all’articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:

a) con anzianità nel grado gennaio 2017;

b) con anzianità nel grado 2 gennaio 2017;

c) con anzianità nel grado 3 gennaio 2017.

3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti, in deroga al comma 1-bis, per l’anno 2017, hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti già iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:

1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2008;

2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2009;

b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera a);

c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera b);

d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera c);

e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l’aliquota di cui al comma 2, lettera d).

4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore al 31 dicembre 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:

a) con anzianità nel grado 2010;

b) con anzianità nel grado 2011;

c) con anzianità nel grado 2012.

5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a) 1° gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera a);

b) 2 gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera b);

c) 3 gennaio 2017, per l’aliquota di cui al comma 4, lettera c).

Art. 2254-ter Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 7, comma 1, lett b

1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1323-bis, con anzianità nel grado fino al 2014, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l’attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall’articolo 1323-bis, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a) tre anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017;

b) quattro anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

c) cinque anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;

d) sei anni per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni:

1) con anzianità di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020;

2) che hanno rivestito il grado nell’anno 2021 e quello di sergente fino all’anno 2010;

e) sette anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell’anno 2021 e sono stati nominati sergente nell’anno 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La qualifica speciale è attribuita:

a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2;

b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a);

c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b).

1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1323-bis, comma 1, lettere b), c) e d) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l’attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2022, in deroga all’articolo 1323-bis, comma l, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;

b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2254-bis, comma 2, lettere a) e b);

c) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2254-bis, comma 2, lettera c);

d) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 20 17 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2254-bis, comma 2, lettera d);

 

 

e) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;

f) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

g) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

h) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

i) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

l) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c).

2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi l e 2 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi l, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1323-bis, comma l, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

 

3. abrogato

 

Art. 2254-quater Disposizioni transitorie per l’attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 7, comma 1, lett c

1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità:

a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all’atto della promozione a sergente maggiore capo;

 

b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;

c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;

d) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.

1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità:

a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all’atto della promozione a sergente maggiore capo e comunque non anteriormente al ottobre 20 17;

 

 

 

identico

 


 

Art. 8

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 704 Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente

Art. 8, comma 1, lett a

1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.

1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.

2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

1-bis. Con decreto del Ministro della difesa sono altresì definite le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.

2. identico

Art. 782 Speciali obblighi di servizio per i volontari

Art. 8, comma 1, lett b

1. All’atto dell’ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.

1. I volontari ammessi a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, hanno l’obbligo di commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.

Art. 1049 Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente

Art. 8, comma 1, lett c

1. Ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, può essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall’articolo 1047.

2. La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni.

3. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull’attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione.

4. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

abrogato

Art. 1307-bis Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 8, comma 1, lett d

1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all’articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) otto anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;

 

d) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

 

 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).

3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare per l’attribuzione della qualifica.

 

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

1. Per l’attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un’aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:

a) sei anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all’articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell’aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;

d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell’aliquota sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).

 

3. abrogato

 

 

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

Art. 1308 Condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 8, comma 1, lett e

1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco.

2. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l’avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 3 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.

3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall’ordinamento di Forza armata.

4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.

4-ter. L’eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni che comporta il transito di una specialità ad un’altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l’applicazione, ai fini dell’avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.

Art. 1309 Ulteriori condizioni particolari per l’avanzamento dei volontari della Marina militare

Art. 8, comma 1, lett f

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall’ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all’estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l’avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l’esonero dall’obbligo del periodo minimo d’imbarco per l’avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specialità dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.

Art. 1524 Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli

Art. 8, comma 1, lett g

1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l’osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell’anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l’affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d’istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l’autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.


 

Art. 9

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

 

Art. 9, comma 1, lett a

Art. 2204-bis Riammissione in servizio dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente negli anni dal 2010 al 2016

Art. 2204-bis Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016

1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all’articolo 704, comma 1-bis, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2205 Reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente

Art. 9, comma 1, lett b

1. Ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente.

2. Nell’ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.

3. I volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali previste dall’articolo 2199 possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 3 mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all’espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell’ordine risultante dalla stessa.

5. Al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare i volontari in ferma breve che, alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda, hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

6. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma breve devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 635.

7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

 

abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2255-ter Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 9, comma 1, lett c

1. I caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051, sono inseriti in un’aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017.

2. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

1. I caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1051, sono inseriti in un’aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L’attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017.

2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all’articolo 1307-bis, comma l, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

a) 7 anni per i caporalmaggiori capi scelti con anzianità di grado tra ilgennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;

b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

d) 5 anni per i caporalmaggiori capi scelti con anzianità di grado tra il gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma l, lettere a) e b);

e) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma l, lettere c) e d).

2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi l e 2 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di l’innovazione dei giudizi di avanzamento.

2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.


 

Art. 10

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 1792 Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata

Art. 10, comma 1, lett a

1. Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l’indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell’ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell’importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

3. Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.

1.identico

 

 

 

 

 

1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma l, ferma restando la corresponsione dell’indennità di cui al medesimo comma 1, l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporalmaggiore e gradi corrispondenti.

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

Art. 1808 Indennità di lungo servizio all’estero

Art. 10, comma 1, lett b

1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno:

 

a) un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.

2. L’assegno di lungo servizio e l’indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

3. L’assegno di lungo servizio all’estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all’estero a quello di cessazione dalla destinazione.

4. Se la durata della destinazione all’estero è superiore a un anno, il militare può trasferire la famiglia all’estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente.

5. Per coloro che nella sede all’estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all’ottavo, se l’alloggio è arredato, al dodicesimo, se l’alloggio non è arredato. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa.

6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l’assegno di lungo servizio all’estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l’assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali, sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari di truppa.

7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all’estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza è frazionata in vari periodi, per una sola volta l’anno o, se la sede è situata fuori d’Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

8. L’assegno di lungo servizio all’estero non è dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo.

9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l’assegno di lungo servizio e l’indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all’ente ove devono compiere il loro servizio.

11. Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all’estero.

12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva l’assegno di lungo servizio all’estero e l’indennità speciale e ha diritto:

a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all’estero;

b) al trattamento di missioni all’estero spettante a coloro che, in qualità di addetti a enti o uffici all’estero, godano di particolari assegni o indennità.

1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno:

a) un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.

 

2. L’assegno di lungo servizio e l’indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

 

 

2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

Art. 1809 Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche

Art. 10, comma 1, lett c

1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

a) indennità di servizio all’estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario;

b) indennità di sistemazione;

c) indennità di richiamo dal servizio all’estero;

 

d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all’articolo 39;

e) contributo spese per abitazione;

f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;

g) provvidenze scolastiche;

h) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;

l) indennizzo per danni subìti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all’estero del personale;

m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei collaboratori familiari.

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. All’applicazione dei commi 1 e 2 provvede il Ministero della difesa, di concerto, se occorre, con il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Il personale accreditato per più Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, all’indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l’indennità di servizio all’estero.

5. Le indennità base di servizio all’estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennità e i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero.

6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l’addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza.

7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

8. Il Ministero della difesa può prendere in locazione locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell’Amministrazione degli affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alle condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo.

9. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.

10. Al personale in licenza ordinaria si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall’Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell’articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

11. Il limite massimo di assenza dal servizio all’estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di assenza per infermità, l’indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;

b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell’indennità personale è sospesa.

11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall’attuale ordinamento, comportano la decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero.

12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria, l’indennità personale è corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa, l’indennità personale è sospesa.

12-bis. Al personale militare e civile si applicano per l’assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero, di cui all’articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l’articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.

1. Al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

a) indennità di servizio all’estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario;

b) indennità di sistemazione;

c) maggiorazione di richiamo dal servizio all’estero;

d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all’articolo 39;

e) contributo spese per abitazione;

f) abrogata

 

g) provvidenze scolastiche;

h) contributo e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

i) abrogata

 

l) indennizzo per danni subìti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all’estero del personale;

m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei collaboratori familiari.

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244

Atto del Governo n. 118

Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

Art. 10, comma 2, lett a

8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche è determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate:

a) caporal maggior capo scelto e gradi corrispondenti con cinque anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 11,59; feriale notturno o festivo diurno euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;

b) sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con quattro anni di anzianità di grado: feriale diurno euro 12,59; feriale notturno o festivo diurno euro 14,23; notturno festivo euro 16,42;

c) primo luogotenente: feriale diurno euro 14,83; feriale notturno o festivo diurno euro 16,76; notturno festivo euro 19,35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all’inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56.

 

8.identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporalmaggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente.

 

 

 

9.identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-bis. Per il personale che, alla data del gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all’articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 11. Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 10, comma 2, lett b

8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 800,00;

b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado: euro 1000,00;

 

 

c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;

d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.

e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.

8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 800,00;

b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado: euro 1000,00;

b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro armi di anzianità nel grado: euro 200,00;

c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;

d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.

e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:

a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;

b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L’indennità di cui all’articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:

a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;

b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L’indennità di cui all’articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08.

14-bis. A decorrere dal gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.


 

Art. 11

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare

Atto del Governo n. 118

Art. 2262-bis Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino

Art. 11, comma 1, lett a

1. Al personale militare che a seguito dell’emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, è attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l’assegno ad personam di cui al presente comma non è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.

2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base, indennità dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa.

3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un’anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.

4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un’anzianità pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.

5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell’indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull’indennità di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l’assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un’anzianità pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l’indennità di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore.

8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell’articolo 1811, è effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo.

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove più favorevole.

8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

a) euro 250,00 ai caporalmaggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;

b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti con qualifica speciale e corrispondenti;

c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.

8-ter. L’assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell’anno 2020, negli importi di seguito specificati:

a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;

b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;

c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.

8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi degli articoli 1273 e 1284 vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente comma, è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 150,00.