Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri
Serie: Atti del Governo   Numero: 115
Data: 01/10/2019
Organi della Camera: IV Difesa


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Acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri

1 ottobre 2019
Atti del Governo


Indice

Premessa|Presupposti normativi|Contenuto|


Premessa

Lo scorso 13 agosto il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R(Ammodernamento e Rinnovamento) n. 03/2019 SMD (Stato maggiore difesa) 03/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 115).

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissione parlamentari è il 28 ottobre 2019. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio  è l'8 ottobre 2019.


Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte.

 I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP ) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento  definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 (Doc. CCXXXIV, n. 1).
Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentre, si rinvia al tema " Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".


Contenuto

L'atto del governo in esame (Atto 115concerne l'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.

 Secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame è volto a implementare il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuove capacità nell'impiego dei veicoli tattici leggeri medi multiruolo e nei veicoli tattici leggeri.

Il veicolo VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) è stato introdotto in servizio, in Italia, nel 2006. Negli anni successivi la dotazione è stata progressivamente incrementata con  versioni più evolute denominale VTLM-1 (360 unità a partire dal2 011) e VTLM-1A (419 unità a partire dal 2012). Il VTLM può essere caricato sia sull'elicottero CH-47 che sull'EH-101. La versione standard del VTLM pesa in ordine di marcia a pieno carico sette tonnellate e può ospitare quattro militari equipaggiati con un carico utile di circa tre tonnellate. Tali capacità di carico garantiscono inoltre la possibilità di accogliere i vari kit di protezione senza influire sostanzialmente sulle prestazioni. Il veicolo è progettato per operare fuori strada per 1'80% della percorrenza. La velocità massima raggiungibile è superiore ai 130 km/h. ma è anche prevista la possibilità di limitare la velocità di punta a 110 km/h per ridurre il rischio di incidenti stradali. Esiste anche la sua versione per ambulanza, denominata:  VBA-VTMM, in forza all'Esercito Italiano.

Nello specifico, come precisato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, il nuovo veicolo a trazione integrale quattro per quattro presenta ampia capacità di trasporto (10 posti), elevata mobilità e adattabilità nelle attività e nelle operazioni sul territorio nazionale, con particolare riferimento agli interventi per pubbliche calamità e operazioni umanitarie.

In considerazione dell'elevato contenuto tecnologico la richiamata scheda segnala l'esigenza di garantire sia un adeguato supporto logistico ai veicoli tattici in questione, sia appositi corsi per istruttore degli operatori e istruttore dei manutentori e riparatori.

In relazione a tali esigenze, con particolare riferimento al supporto logistico andrebbe chiarito se il relativo costo è ricompreso nelle spese complessive del programma.

Al riguardo, si segnala che il programma in esame è espressamente richiamato nella parte seconda del DPP 2019-2021 (cfr. precedente paragrafo "presupposti normativi) relativa ai programmi d'investimento della Difesa in avvio nel 2020-2021 dove viene precisato che il programma è volto ad implementare il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuove capacità con l'impiego di VTLM/VTL (veicolo tattico leggero medio multiruolo e veicolo tattico leggero).

Il costo complessivo del programma è stimato in 54 milioni di euro, dal 2020 al 2027, a valere sullo stato di previsione della Difesa, missione " Difesa e sicurezza del territorio", programma " Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" di cui all'art.1 co.1072 L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) . Inoltre è precisato che l'onere pari a 54 milioni euro riguarda la sola funzione sicurezza ed è inserita nel più ampio programma di "mobilità tattica terrestre per ordine e sicurezza pubblica, asseverato dal MEF per complessivi 250, 3 milioni di euro sempre a valere sulle risorse di cui all'art. 1 co. 1072 legge di bilancio 2018. Le risorse residuali pari a 196,3 milioni di euro devolute all'acquisizione di veicoli per ordine e sicurezza pubblica sono invece destinate alla Funzione Sicurezza del territorio e pertanto sottratte alla disciplina di cui all'art. 536 del codice dell'ordinamento militare.

L'onere verrà ripartito secondo il seguente cronoprogramma:

(milioni di euro)

Esercizio
Finanziario

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale

Oneri co. 1072

-
1
3
5
5
10
10
10
10
54
 

 

Si ricorda che il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un  Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo,  ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. 
La legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072 della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MiSE). 
La successiva legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018) ha a sua volta istituito il  Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese ( art. 1 c. 95, 96 e 98 della legge n. 145 del 2018.
La principale differenza tra il " Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese " e il " Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese " è la mancata previsione in quest'ultimo Fondo dell'indicazione di specifiche "categorie di spesa" giudicate di rilevanza strategica per il Paese. Si prevede, inoltre, la revoca delle risorse stanziate nel caso di un loro mancato utilizzo entro 18 mesi dalla effettiva assegnazione e il relativo reindirizzo a copertura di altre esigenze nell'ambito delle finalità previste dallo stesso comma.

Per un approfondimento si rinvia al seguente link: https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/BI0099.Pdf

Con riferimento all'esercizio della facoltà di recesso l'atto del Governo in esame richiama le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici") e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti. 

Al riguardo si ricorda che, in via generale,  ai sensi del richiamato articolo 109 del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso con preavviso di venti giorni e con pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale   redatto   in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti   impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

 

La scheda illustrativa indica che il settore industriale interessato  è in prevalenza quello automobilistico meccanico ed elettronico. Per quanto riguarda le aree geografiche interessate è presumibile che esse saranno la Lombardia, la Sardegna, l'Abruzzo, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Allo stato non sono quantificate le ricadute occupazionali del programma in esame sebbene si preveda "una forte ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interesati e un forte impatto sulle piccole e medie imprese"