Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma
Riferimenti: SCH.DEC N.83/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 83
Data: 27/05/2019
Organi della Camera: IV Difesa


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Contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma

27 maggio 2019
Atti del Governo


Indice

Premessa|Contenuto|Presupposti normativi|


Premessa

In data 30 aprile il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale n. 83 con il quale viene ripartito lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019, in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La richiesta è stata quindi assegnata alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 29 maggio 2019.
 
Contributi in favore delle associazioni combattentistiche
Nel 1998, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, con l' approvazione della legge 11 giugno 1998, n. 205, "Norme per la concessione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche", sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 8 miliardi nel 1998 e 4 miliardi annui negl i anni 1999 e 2000. Il relativo riparto è stato effettuato con decreto del Ministro della difesa emanato con le modalità di cui all' articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995. Successivamente, il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all'articolo 7-vicies, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 € per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. In relazione alle medesime associazioni, successivamente è intervenuta la legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha anch'essa provveduto alla concessione di contributi statali in loro favore. In particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle sopra richiamate che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa. Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha autorizzato, all'articolo 14, comma 7-bis, un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006. Successivamente, il Governo, in data 24 maggio, nel trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto n. 482, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal medesimo Ministero non prevedeva più alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo, allegata allo schema di decreto in esame, precisava che l'assenza di contributi in favore delle associazioni combattentistiche era determinata dal fatto che il contributo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2009, 2010 e 2011, disposto in loro favore dall' articolo 14 comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (il cui contenuto è successivamente confluito nell'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare) non era stato prorogato per il successivo triennio e non risultava quindi allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei richiamati sodalizi. Su tale capitolo restava, pertanto, il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore di "enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d'arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici -fasce C, D ed E). La Commissione difesa della Camera, nel pronunciarsi sul richiamato schema di decreto ministeriale (seduta del 4 luglio 2012) rilevava che "la mancata assegnazionedi contributi alle associazioni combattentistiche" determinava "una sperequazione da sanare in tempi rapidi" e prendeva atto "positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325)", integrava "il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011". Con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011. Successivamente, il comma 25 dell'articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013 ha autorizzato il Ministero della difesa ad erogare, relativamente al 2013, contributi in favore delle associazioni combattentistiche pari a 674.000 euro vincolandoli alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. Nel corso della conversione in legge del richiamato decreto legge n. 114 del 2013 è stato previsto un ulteriore stanziamento pari a euro 300.000 in favore delle medesime associazioni combattentistiche di cui al precedente comma 25, soggetto ai richiamati vincoli di rendicontazione e di pubblicazione.
Si ricorda, inoltre, che per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, l'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 271 della legge n. 147 del 2013 ha autorizzatato la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con l'articolo 1, comma 596, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la richiamata autorizzazione di spesa è stata nuovamente confermata per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Per quanto riguarda gli l'esercizi finanziario 2017 e 2018, le relative leggi di bilancio hanno rispettivamente previsto uno stanziamento complessivo da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa di euro 1.708.127 e 1.693.610
Infine la legge di bilancio per l'anno 2019  (legge n. 145 del 2018) ha previsto uno stanziamento complessivo pari a 1.702.918 da ripartire con lo schema di decreto in esame (cfr. capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa). 

Contenuto

Lo schema di decreto all'esame della Commissione difesa individua complessivamente in euro 1.702.918 (1.693.610 nel 2018) l'importo complessivo dei contributi, per l'esercizio finanziario 2019, da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa.
 
  Al riguardo la relazione illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare specifica sia i criteri adottati nella definizione dei singoli contributi da riconoscere alle diverse organizzazioni, sia i criteri per la valutazione dei progetti reputati meritevoli del contributo.
Per quanto concerne il primo di questi due profili il Governo precisa che "nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio, in analogia a quanto attuato l'anno precedente ed a seguito dell'istituzione di apposita commissione interna al Gabinetto, è stata adottata una metodologia uguale sia per le Associazioni combattentistiche e partigiane, sia per le Associazioni d'arma, di categoria e di specialità, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero di iscritti a ciascun sodalizio, raggruppando le Associazioni in fasce per numero di soci effettivi".
Per quanto concerne, poi, l'individuazione dei progetti da finanziare  il Governo segnala che " laddove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del 20% sull'importo previsto in base al numero degli iscritti. Nel caso i medesimi Sodalizi siano incorsi in una situazione di recidività, è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20% rispetto allo stanziamento del 2018 che risulta già decurtato del 20%."
In allegato allo schema di parere in esame è riportato l'elenco complessivo dei progetti approvati e respinti negli anni 2017, 2018 e 2019. 

In relazione all'atto del governo 30, concernente il riparto per il 2018 la IV Commissione Difesa della Camera in sede di esame dello schema di decreto ministeriale ha espresso, nella suduta del 10 luglio 2018,  parere favorevole invitando il Governo a valutare gli opportuni interventi "per favorire forme d'integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe" .Nelle premesse del parere si sottolineava l'utilità di trasmettere al Parlamento i "rendiconti dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per cui si chiedono i contributi, del numero dei soci effettivi iscritti nell'anno in corso, nonché dell'elenco dei progetti presentati dalle associazioni beneficiarie dal Ministero della difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento".

A sua volta la Commissione difesa del Senato,in relazione al richiamato atto n. 30, ha espresso parere favorevole ribadendo in una osservazione"la necessità di poter disporre, unitamente al testo dello schema di decreto, di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la congruità delle somme assegnate alle singole associazioni. In particolare, per ciascuna associazione, sarebbe opportuno poter disporre dei seguenti elementi: - il rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi (come peraltro prescritto dalla legge n. 549 del 1995); - il numero di associati effettivi nell'anno in corso; - i progetti presentati al Ministero della Difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento.- l'ultimo bilancio approvato"

In relazione alla richiesta di  fornire alle Commissioni  "l'ultimo bilancio approvato"  il Governo, nella relazione allegata all'atto n. 83 in esame fa presente di non poter fornire "l'ultimo bilancio approvato in quanto non è nelle disponibilità del Dicastero nella considerazione che le Associazioni sono enti di diritto privato e sono soggette pertanto unicamente all'obbligo di rendicontazione esclusivamente per la parte riferita al contributo ricevuto dal Ministero della Difesa".

Nello specifico, lo schema di decreto in esame provvede quindi a ripartire :
a)  1.000.000 euro,(importo uguale a quello stanziato negli anni 2017 e 2018)  tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane;
b)  702.918   euro, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (a fronte di  693.610 euro stanziati nel 2018) tra le Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità.

Al riguardo si osserva che:
  • ricevono contributi tra circa i 100.000 e i 50.000 euro 10 tra enti ed associazioni;
  • l'andamento del contributo totale risulta crescente fino al 2014, per poi riprendere la crrescita nel 2016,  come si evince da grafico sottostante:
[Fonte: Servizio Studi, Dipartimento difesa,elaborazione dati contenuti negli schemi di decreto di riparto riferiti agli anni: 2012-2019]

La seguente tabella offre una comparazione dei contributi assegnati ai singoli enti negli anni  2013 - 2019.

 

 



Presupposti normativi

La legge n. 549 del 1995 (articolo 1, commi 40-44) ha realizzato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato per le loro particolari finalità.  Anteriormente alla legge citata, al finanziamento dei predetti enti si è infatti provveduto con interventi legislativi specifici riguardanti le varie categorie di organismi vigilati da ciascuna amministrazione centrale.
Nello specifico, l'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente "con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio".
Ai sensi del comma 42 gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
A sua volta, il comma 43 della legge 549 del 1995 prevede che la dotazione dei capitoli allocati nei vari stati di previsione dei ministeri interessati venga quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (ora legge di bilancio).

Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero della Difesa,i soggetti originariamente beneficiari, indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 549/1995 erano i seguenti:
  1. Associazioni combattentistiche riconosciute giuridicamente e vigilate dal ministero, beneficiarie di contributi fissati per legge;
  2. Enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze Armate, nonché associazioni di militari in congedo e di arma, beneficiari di contributi secondo i principi della legge n. 612/1956;
  3. Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO) e l'Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN).
Al riguardo, la legge 6 novembre 2002, n. 267, recante disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale ( IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ( INSEAN), aveva istituito uno specifico finanziamento per questi due organismi, che sono stati pertanto successivamente esclusi dall'elenco di quelli che beneficiano della ripartizione annua dei contributi ad enti e associazioni vigilate dal Ministero della difesa. E' stato contemporaneamente ridimensionato lo stanziamento complessivo destinato a tali enti.
Successivamente, l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge  n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di   stabilizzazione finanziaria e di   competitività economica, ha previsto la   soppressione dell'INSEAN. Le funzioni svolte da tale istituto e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche.
Per quanto concerne l'IHO, l'articolo 565 del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che il contributo da riconoscere a tale organismo venga quantificato annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità (ora legge di bilancio).
Al riguardo, si segnala che la legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto  uno stanziamento annuo, per il triennio 2018 -2020 in favore dell' Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO), pari a 80.591euro nel 2018 e 81.894 euro per gli anni 2019-2020.

Si ricorda, infine, che la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), all'articolo 32, comma 2, ha previsto che i contributi disposti in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati dalla tabella 1 allegata alla medesima legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e che il relativo riparto sia annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.