Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: La legge di bilancio 2019 - Profili di interesse della IV Commissione Difesa
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/0/IV
Data: 09/11/2018
Organi della Camera: IV Difesa

LEGGE DI
BILANCIO 2019

Profili di interesse della IV Commissione Difesa
9 novembre 2018





marzo 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 1334

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 58/0/IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

DI0088.docx

 


 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

 

 

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della IV Commissione Difesa, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2019-2021 di competenza della IV Commissione Difesa.

 

 

 

 

 

 

 


I N D I C E

 

La prima Sezione. 3

1.La disciplina contabile della prima sezione. 3

2. Profili di stretta competenza della IV Commissione. 4

Schede di lettura Sezione I 5

Articolo 30 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia) 7

Articolo 36 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) 13

Articolo 59, commi 1 e 2 (Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa) 18

3. Profili di interesse della IV Commissione. 22

Articolo 34 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici) 22

Articolo 57, comma 12 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia) 27

Articolo 57, comma 15 (Riduzione del contributo alle Nazioni Unite) 29

La seconda Sezione. 33

1.La disciplina contabile della seconda sezione. 33

Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione IV.. 38

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa - Tabella n. 11. 38

 

 

 

 


La prima Sezione

1.La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.


 

2. Profili di stretta competenza della IV Commissione

Di seguito sono riportate, in primo luogo, le schede di lettura relative alle parti della Sezione I del DLB di stretta competenza della Commissione Difesa; seguono le schede di lettura relative a parti di interesse della Commissione. Per tutte le altre schede si rinvia al dossier generale n. 642/3, Tomi I e II.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede di lettura
Sezione
I

 


 

Articolo 30
(
Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia)

 

 

L’articolo 30 autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la disposizione autorizza l’assunzione di ulteriori 938 unità nella Polizia penitenziaria, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con la disposizione in esame, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la dotazione organica delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva.

 

Il comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organica.

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all’incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

 

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione straordinaria per anno di riferimento ai sensi del comma 1. Sono comprese le ulteriori 362 unità della Polizia penitenziaria da assumere dal marzo 2019 ai sensi del comma 2, coperte finanziariamente dal comma 5.

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

Polizia di Stato

389

389

389

389

387

1.943

Carabinieri

427

427

427

427

427

2.135

Guardia di finanza

227

227

227

227

225

1.333

Polizia penitenziaria

362

277

100

100

100

939

Totale per anno

1.405

1.320

1.143

1.143

1.139

6.150

 

Come si legge nella relazione tecnica, “rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria”.

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019). .

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008).

 

Si ricorda che è previsto un regime speciale in materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-bis). Il termine per procedere alle assunzioni è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2018 (D.L. 192/2014, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, comma 1148, lett. d), n. 2).

Il reclutamento è effettuato da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Inoltre, per le amministrazioni dello Stato con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001). Le assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo (art. 66, comma 10, D.L. 112/2008).

 

La disposizione in esame fa espressamente salva - al comma 1 - la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, “come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) agli articoli 703 e 2199”.

 

L’art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata cosi determinata:

§  Carabinieri: 70 per cento;

§  Guardia di Finanza: 70 per cento;

§  Polizia di Stato: 45 per cento;

§  Polizia penitenziaria: 60 per cento.

L’art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall’art. 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (comma 1). Una ulteriore deroga è stabilita dal comma 7-bis: fino al 31 dicembre 2018 i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

 

Appare opportuno chiarire se il richiamo all’art. 2199 del Codice disposto al comma 1 - “fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199” – sia superato da quanto disposto al comma 3 che prevede che alle predette assunzioni si provveda in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 2199, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

 

L’intervento previsto dall’articolo in esame – unitamente a quanto disposto dall’art. 31 per le assunzioni straordinarie nel Corpo dei vigili del fuoco - si pone in linea di continuità con quello analogo operato dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che ha previsto l’assunzione straordinaria, dal 1° ottobre di ciascun anno, di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, di cui 1.300 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’arco del quinquennio 2018-2022 (art. 1, comma 287); le assunzioni sono state finanziate con un fondo istituito dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 299) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come si legge nella relazione tecnica del presente provvedimento, le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentirebbero di ripianare, nell’arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva.

 

Come anticipato, il comma 2 autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario.

Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1° marzo 2019 (anziché dal 1° ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 1).

 

Si tratta, in primo luogo, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 1.

Inoltre, la disposizione autorizza l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 287, si veda sopra). Si tratta di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di 200 unità di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1° marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1° ottobre 2019 e il 1° ottobre 2022. Infine, 652 unità sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina del turn-over vista sopra (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-bis).

 

Il comma 2 in commento dispone inoltre una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi DPCM per le amministrazioni con organico superiore alle 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate.

 

Il comma 3 prevede che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del codice militare (v. supra).

 

Il comma 4 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate al comma 1. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 5.

 

La tabella 2, allegata al provvedimento in esame, riporta il riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri (valori in euro). Tra parentesi le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione.

 

Onere

Polizia di Stato
(1.943)

Carabinieri (2.135)

Guardia di finanza (1.133)

Polizia penit. (577)

TOTALE (5.788)

2019

1.530.715

2.247.087,50

1.161.105,00

0,00

4.938.907,50

2020

15.396.620

18.194.470,00

9.704.250,00

1.089.995,00

44.385.335,00

2021

31.843.540

36.461.530,00

19.546.970,00

11.839.140,00

99.691.180,00

2022

48.290.460

54.728.590,00

29.389.690,00

15.971.140,00

148.379.880,00

2023

64.729.510

72.995.650,00

39.222.180,00

20.103.140,00

197.050.480,00

2024

79.839.035

89.208.840,00

47.920.475,00

23.841.640,00

240.809.990,00

2025

83.433.740

92.301.387,50

49.535.480,00

23.941.360,00

249.211.967,50

2026

84.460.700

93.074.257,50

49.862.360,00

24.276.520,00

251.673.837,50

2027

85.487.660

93.847.127,50

50.189.240,00

24.420.520,00

253.944.547,50

2028

86.513.300

94.619.997,50

50.515.400,00

24.564.520,00

256.213.217,50

dal 2029

87.279.560

95.199.650,00

50.758.400,00

24.672.520,00

257.910.130,00

 

Il comma 5, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni del comma 2, recante le assunzioni nella Polizia penitenziaria, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro:

§  17.830.430 per l’anno 2019;

§  23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

§  22.434.840 per l’anno 2022;

§  14.957.840 per l’anno 2023;

§  15.392.240 per l’anno 2024

§  15.479.120 a decorrere dall’anno 2025.

 

Una copertura specifica è prevista dal comma 6 per le assunzioni ulteriori nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, di cui alle lettere b) e c). A tal fine il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro:

§  338.410 per l’anno 2019;

§  3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021

§  4.340.520 per l’anno 2022;

§  11.817.520 per l’anno 2023;

§  12.160.720 per l’anno 2024;

§  12.229.360 a decorrere dal 2025.

 

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

 

Il comma 7 dispone un ulteriore finanziamento per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’articolo in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali somme sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il D.P.C.M. di autorizzazione alle assunzioni, di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.

 

Infine, il comma 8 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 36
(
Riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

 

L’articolo 36 dispone l’incremento di euro 70.000.000, a decorrere dall’anno 2020, del fondo di cui all’articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018, finalizzato all’adozione dei provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

 

L’articolo 36  interviene, incrementandone la dotazione finanziaria di  70 milioni di euro dal 2020, sul Fondo appositamente istituito dall’articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 (c.d. “decreto sicurezza e immigrazione”) per l’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

 

Il richiamato articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 ha istituito un Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato all’adozione dei richiamati provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017 di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Nel Fondo sono allo stato  “cristallizzate” le residue risorse finanziarie già previste dall’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta incrementate di un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro annui disposto  dal richiamato articolo 5 del decreto legge n. 113 del 2018.

Relativamente alle richiamate residue finanziarie, nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo correttivo per le sole Forze di polizia (A.G. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018), presentato al Parlamento nel mese di luglio 2018, viene evidenziato come siano disponibili 30.120.313 euro per l' anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall' anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia.

Lo schema di decreto legislativo in questione (A.G. 35, ora decreto legislativo n. 126 del 2018) ha previsto, a sua volta, oneri finanziari così articolati (art. 22): 508.961 euro per l’anno 2018,  1.005.629 euro per l’anno 2019, 923.613 euro per l’anno 2020, 1.032.429 euro per l’anno 2021, 789.425 euro per l’anno 2022, 702.360 euro per l’anno 2023, 723.419 euro per l’anno 2024, 1.015.370 euro per l’anno 2025, 816.467 euro per l’anno 2026, 1.100.429 euro per l’anno 2027, 730.884 euro a decorrere dall’anno 2028.

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 113 del 2018 è stato approvato un emendamento  all’articolo 1 del disegno di legge di conversione che prevede  una disposizione di delega al Governo per l’adozione – entro il 30 settembre 2019 - di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui al presente articolo. 

 

Il decreto legislativo n. 94 del 2017, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate,  adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012, ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l’avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare. Viene stabilito il principio generale in base al quale gli ufficiali hanno una carriera a sviluppo dirigenziale e unitario e sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. La categoria dei sottufficiali è comprensiva dei ruoli marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo. Inoltre per i gradi apicali di entrambi i ruoli, è prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. La categoria dei graduati, comprende il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto), caratterizzati da una carriera a sviluppo meramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ricompresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in generale le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie/scuole militari, etc.). E', evidenziato il carattere di specialità dell'ordinamento del personale militare prevedendo, all'uopo, l'applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione solo se espressamente richiamate. Le corrispondenze con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile sono aggiornate alla luce dei nuovi gradi e qualifiche previsti nell'ordinamento militare.

Altre novità introdotte con il decreto legislativo in esame riguardano:

§  l'esclusione, per il personale militare in servizio che partecipa a concorsi interni dalla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva;

§  la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all'estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria;

§  il calcolo dei periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

In relazione al decreto legislativo in esame si segnala che la sopra richiamata legge delega (articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012) non ha tempo previsto la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi; tale facoltà è stata, invece, prevista dalla legge n. 124/2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

 

A sua volta, con il decreto legislativo  n. 95 del 2017 è stata data attuazione alla delega recata dall’art. 8 della legge n. 124/2015 (legge di riorganizzazione della p.a.) per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria).

Complessivamente la riforma disposta con il D.Lgs. 95/2017 ha perseguito le seguenti finalità:

§  l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;

§  la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici;

§  l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;

§  l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità

§  l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

§  l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

 

L’articolo 36, ricomprende, come si è detto, tra i soggetti destinatari dei futuri provvedimenti di riordino anche il personale del  Corpo delle Capitanerie di porto.

 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera, primo fra tutti il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

 Il Corpo si configura come una struttura altamente specialistica, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo, per l’espletamento di funzioni pubbliche statali che si svolgono negli spazi marittimi di interesse nazionale. Tali spazi comprendono 155.000 Kmq di acque marittime, interne e territoriali, che sono a tutti gli effetti parte del territorio dello Stato, nonché ulteriori 350.000 KMq di acque sulle quali l'Italia ha diritti esclusivi (sfruttamento delle risorse dei fondali) o doveri (soccorso in mare e protezione dell'ambiente marino): un complesso di aree marine di estensione quasi doppia rispetto all'intero territorio nazionale che ammonta a 301.000 KMq.

Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 uomini e donne, distribuiti in una struttura capillare costituita da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di porto, 51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi e 61 Delegazioni di Spiaggia, mediante la quale il Corpo continua ad esercitare le proprie molteplici attribuzioni, sul mare e lungo le coste del Paese.

Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi Dicasteri, tra i quali il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio? e del mare, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,  che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche. Le principali linee di attività sono:

§  ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l’organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;

§  sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

§  protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , utilizzando sinergicamente a tal fine anche risorse (centrali operative, mezzi aereonavali, sistemi di controllo del traffico navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia marittima;

§  controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali: a tal fine il comando generale è l’autorità responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull’intera filiera di pesca;

§  amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

§  polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

 

Ulteriori funzioni sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli interni (contrasto immigrazione clandestina), della giustizia, del lavoro (Uffici di collocamento della gente di mare) e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come denominatore comune il mare e la navigazione.

 

 


 

Articolo 59, commi 1 e 2
(Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa)

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 59 dispongono, rispettivamente, riduzioni delle spese militari - per 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 e per ulteriori 531 milioni di euro nel periodo 2019-2031 - e la riprogrammazione di talune spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e relative a programmi di investimento di interesse per la Difesa in corso di esecuzione.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone, da un lato, una riduzione delle spese militari pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2019; dall’altro lato una ulteriore riduzione di  531 milioni di euro nel periodo 2019-2031, relativamente alle spese di cui all’articolo 1, comma 140 lett. f) della legge n. 232 del 2016.

Ai sensi del medesimo comma 1, entro il 30 gennaio 2019, con apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere rideterminati i programmi di spesa oggetto delle riduzioni previste dal comma in esame.

 

Si ricorda che il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale.

Come emerso nel corso dell'esame parlamentare dello schema di D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del richiamato Fondo (a.g.421) la Difesa è risultata complessivamente destinataria di risorse pari a 9.988.550.001 mln, così ripartite:

 

2017

2018

2019

2020/2032

Totale

49.500.000

199.700.000

251.400.000

9.487.950.001

9.988.550.001

 

Secondo quanto riferito nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per l’anno 2019  le riduzioni di spesa previste dal comma 1 dell’articolo 59 in esame dovrebbero operare secondo la seguente scansione temporale:

 

2019

2020

2021

2022-2026

2027

2028

2029

2030

2031

totale

-25

-25

-31

/

-80

-90

-120

-120

-40

- 531

 

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), ha rifinanziato il citato fondo per un totale di 35,53 miliardi di euro, così ripartiti: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. È attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di D.P.C.M. di riparto delle richiamate somme (A.G. 51). Per maggiori approfondimenti si rinvia al:  Tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo al Fondo investimenti
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_fondo_per_il_finanziamento_degli_investimenti_e_lo  _sviluppo_infrastrutturale_del_paese.html.

 

In relazione alla formulazione del comma in esame si osserva che la medesima, nella prima tipologia di intervento riduttivo (60 milioni di euro a decorrere dal 2019), opera un generico riferimento  alle “spese militari” non individuando, quindi, gli specifici settori oggetto di revisione.

 

A sua volta il comma 2 dell’articolo 59 dispone la riprogrammazione di talune spese per investimenti iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e afferenti alle autorizzazioni di spesa relative ai seguenti programmi:

 

1.   programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, compreso il programma European fighter aircraft (EFA).

 

La legge n. 266 del 1997, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna, avviata in base al Memorandum of Understanding generale sottoscritto nel 1986. In servizio in Italia dal 2004, equipaggia nel nostro Paese il 4°, 36° e 37° Stormo dell’Aeronautica Militare. Oltre ai quattro paesi partner che ne hanno ordinati fino ad oggi 472 esemplari, i clienti internazionali comprendono Arabia Saudita (72 aerei), Austria (15), Oman (12), Kuwait (28) e Qatar (24), per un totale di 623 esemplari venduti.

 

2.   Programma di sviluppo di unità navali della classe FREMM di cui all’articolo articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), come rifinanziata dal sopra richiamato comma 140 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017).

 

Il comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha autorizzato contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.

Il Programma FREMM è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia. Esso trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate.

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

Secondo quanto riportato nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2018-2020, presentato alle Camere lo scorso 15 ottobre, “il profilo finanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze d’impegnabilità contrattuale”. Il fabbisogno complessivo del programma stimato nel DPP 2018-2020 è pari a 5.992,3 M€.

 

Nello specifico, la rimodulazione in senso “orizzontale”, ovvero tra esercizi finanziari diversi (dal triennio 2019/ 2021 al triennio 2025/2027), degli stanziamenti relativi ai richiamati programmi è complessivamente pari a 78 milioni di euro nel 2019 (- 38 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e – 40 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005),  per 95 milioni di euro nel 2020 (- 90 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e – 5 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005) e per 40 milioni di euro nel 2021 (- 40 milioni per i programmi di cui alla legge n. 266 del 1997 e – 5 milioni di euro per i programmi di cui alla legge n. 266 del 2005).

 


3. Profili di interesse della IV Commissione

 

Articolo 34
(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva
nazionale e per i miglioramenti economici)

 

 

L’articolo 34 determina gli oneri complessivi (pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021) a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):

§  l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

§  l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;

§  l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

In particolare, il comma 1 destina alla copertura dei suddetti oneri, per il triennio 2019-2021:

§  1.100 milioni di euro per il 2019;

§  1.425 milioni di euro per il 2020;

§  1.775 milioni di euro dal 2021.

 

Il comma 2 specifica che gli importi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2019-2021 sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lett.e) della legge n. 196 del 2009).

La Relazione tecnica specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per l’anno 2019, all’1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l’anno 2020 e all’1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

 

Il comma 3 dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, che i Comitati di settore[1], in sede di emanazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, provvedano alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali di cui al comma 1 (ossia il personale contrattualizzato e quello in regime di diritto pubblico). A tal fine, i suddetti Comitati si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Le previsioni di cui al comma 3 si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 4).

 

Il successivo comma 5 dispone, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l’erogazione di alcuni benefici economici in favore del personale contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali.

Più nel dettaglio, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 e in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, si procede all’erogazione:

§  dell’indennità di vacanza contrattuale, ossia di una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019;

§  dell’elemento perequativo una tantum, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Si segnala che le Tabelle 1 e 2 sub art. 34 della Relazione tecnica (sul personale pubblico contrattualizzato, rispettivamente, statale e non statale) evidenziano come tali oneri abbiano natura strutturale a decorrere dal 2021.

Sul punto, si ricorda che l’Accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 ha disposto, per i lavoratori pubblici dei vari comparti, un incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018. Poiché tale aumento avrebbe potuto causare la perdita del bonus di 80 euro (introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall’art. 1 del D.L. 66/2014 e reso strutturale dalla legge di stabilità 190/2014 entro il limite di reddito di 24.600 euro, per la soglia relativa al bonus integrale, e di 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto), nei CCNL sottoscritti per il triennio 2016-2018 dai diversi comparti è stato introdotto un elemento perequativo variabile, con scadenza al 31 dicembre 2018, al fine di sterilizzare l’aumento dello stipendio base.

 

In relazione al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse (di cui al comma 1),  il comma 6 dispone che 210 milioni di euro possano essere destinati  alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).

Qualora i predetti provvedimenti negoziali non si perfezionino alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione), il suddetto importo annuale è destinato, sulla base di apposito D.P.C.M., all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Infine, il comma 7 dispone che, nel 2019, sono versate all’entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario 140 milioni di euro, iscritti sul conto dei residui delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 679, della L. 205/2017).

 

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso dispose che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e 'congelò' (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal D.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.

Infine, l’art. 1, c. 679, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, le seguenti risorse:

§  300 milioni per il 2016;

§  900 milioni per il 2017;

§  2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

 


 

Articolo 57, comma 12
(
Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia)

 

 

L’articolo 57, comma 12, eleva da € 5 mln a € 8 mln il limite della riassegnazione in spesa (già previsto a legislazione vigente) delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte di alcune imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente.

 

La suddetta previsione - che novella l'art. 1, co. 30, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già modificato dall'art. 1, co. 695, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) - opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

Si tratta di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti a tasso zero - secondo un piano di ammortamento - da parte delle imprese che ne furono beneficiarie, una volta concluso l'iter delle erogazioni della legge n. 808/1985 (15 anni mediamente). Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l’incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720, 2017 pari a euro 79.126.700 e 2018, dati al 30/09/2018, pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare".

 

Si rammenta che, per le somme in restituzione, la citata legge di stabilità per il 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, ad eccezione del finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter). A questo proposito si osserva che la relazione tecnica allegata al richiamato disegno di legge di stabilità per l’anno 2014 poneva l’accento sul fatto che nel comparto aerospaziale, i programmi di ricerca e sviluppo “sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono anche il sostegno strutturale dello Stato”. A tale proposito, la RT precisava che la legge n. 808/1985, “ha consentito all’industria italiana del settore di recuperare competitività sul piano internazionale. Gli interventi della legge n. 808/1985 sono rappresentati da finanziamenti a tasso zero che, una volta concluso l’iter delle erogazioni (15 anni mediamente), vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie)”. La RT evidenziava, altresì, che la norma in esame era finalizzata a “rimettere in circolo” le risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge n. 808/1985 al fine di finanziare nuovi programmi”.

Da ultimo, si ricorda che la legge n. 808 del 1985, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, ha autorizzato gli interventi previsti dalla medesima legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Ai sensi dell’articolo 1 della richiamata legge vengono  considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana: 1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria; 2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese; 3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale;  4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE; 5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali. Possono accedere ai benefici della legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.

 


 

 

Articolo 57, comma 15
(Riduzione del contributo alle Nazioni Unite)

 

 

L’articolo 57, comma 15 prevede una riduzione del contributo italiano all’ONU, pari a 35.4 mln. di euro per il 2019 e a 32,4 mln. di euro a decorrere dal 2020. È altresì previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell’Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

 

La norma riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite di cui alla legge n. 848 del 1957[2] nella misura di 35,4 mln. di euro per il 2019 e di 32,4 mln. di euro a decorrere dal 2020 sullo stanziamento di cui al cap. 3393, “Contributi ad organismi internazionali”, dello stato di previsione del MAECI, che passa nel 2019 da 434 a 398,7 mln. e da 434 mln. a 401,7 mln. a partire dal 2020.

Si ricorda che su tale capitolo sono allocate le risorse per l’erogazione dei contributi alle Nazioni Unite (cfr. infra) e per altre organizzazioni internazionali  come l’OSCE ed il Consiglio d’Europa.

La norma dispone altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

 

L’attuale sistema di finanziamento delle Nazioni Unite si articola in un primo bilancio, a carattere ordinario, finalizzato a coprire le spese per il personale e il funzionamento dei principali organi dell’ONU. Esso è finanziato tramite contributi obbligatori che vengono stabiliti dall’Assemblea Generale: l’obbligo per ciascuno Stato membro di sostenere una quota percentuale delle spese dell’ONU, come individuata dall’Assemblea Generale, si fonda sulle disposizioni dell’articolo 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite.

La quota dovuta è stabilita ogni tre anni da un apposito organismo tecnico, il Committee on Contributions, sulla base di dati affidabili, verificabili e comparabili quali, ad esempio, le stime del reddito nazionale lordo, i tassi di cambio, il peso del debito.

La scala della ripartizione delle quote percentuali si distribuisce in una forbice che va dal minimo dello 0,001% al massimo del 22% del totale delle spese.

Per il triennio 2016-2018 la scale of assessment assegna all’Italia l’onere di contribuire nella misura del 3,7% alle spese delle Nazioni Unite.

Nel triennio precedente (2013-2015) il contributo italiano era stato del 4,4%.

Con riferimento al 2018, l’applicazione della quota del 3,7% al totale delle spese ONU, pari a 2,5 mln. di dollari, si è tradotta in un contributo di 91,1 mln. di dollari, pari a 80,2 mln. di euro, che alla data del 30 aprile 2018 risultava interamente versato.

Nel 2017 il contributo italiano, calcolato in applicazione della medesima quota del 3,7%, era stato di 94,5 mln. di dollari USA su un totale delle spese delle Nazioni Unite di 2,6 mld. di dollari USA.

Di seguito vengono riportati i principali 12 Stati membri contributori al bilancio ordinario 2018 dell’ONU ed il contributo da ciascuno di essi apportato; tra parentesi, la quota percentuale da ciascuno conferita al totale. 

 

(dollari USA)

 

 

Un secondo canale di finanziamento è rappresentato dai fondi che afferiscono al bilancio per le missioni di pace delle Nazioni Unite: le quote di contribuzione per ciascun membro sono stabilite con criteri simili a quelle del bilancio ordinario, anche se i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quanto versato per al bilancio ordinario

L’Italia si trova nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace avendo versato per queste operazioni 273,9 mln. di dollari per il 2016-2017, 255 mln. di dollari per il 2017-2018 e 250,7 mln. di dollari per il 2018-2019.

Il terzo e ultimo canale di finanziamento del sistema ONU è rappresentato dai fondi per i tribunali istituti dal Consiglio di Sicurezza, quali il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e un meccanismo residuale a supporto dei due tribunali citati.

Per il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia l’Italia ha versato 1,7 mln. di dollari nel 2016, 2,5 mln. nel 2017 e 362.000 dollari per il 2018. A questi si aggiungono i 9,4 mln. di dollari versati al meccanismo residuale tra il 2016 e il 2018  ed i 262,000 dollari versati nel 2016 per il Tribunale penale internazionale per il Ruanda.

 

Sul piano normativo, interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia - sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015).

 

In particolare, l’articolo 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto la riduzione dei contributi a organismi internazionali per 25,2 mln. di euro per l'anno 2015 e 8,4 mln. di euro a decorrere dal 2016: in questo caso la riduzione ha operato con un riferimento ad una pluralità di organismi internazionali elencati in uno specifico allegato alla legge di stabilità: tra questi figurava anche l’autorizzazione di spesa riguardante il contributo all’ONU, ridotto per il 2015 di 20 mln. di euro.

L’articolo 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016 ha operato un’ulteriore modesta riduzione per il 2016 (198 euro) e a decorrere dal 2017 (200.198 euro) che ha riguardato il contributo del nostro Paese a due organismi internazionali.

Da ultimo si segnala che l’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il cui disegno di legge di conversione è all’esame presso l’altro ramo del Parlamento (AS 886) ha previsto che gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 mln. di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per un eguale importo.

 

Con riferimento al primo periodo del comma in esame, andrebbero esplicitate quali tipologie di contributi siano oggetto di riduzione a partire dall’esercizio 2019, atteso che il cap. 3393 dello stato di previsione del MAECI appare generalmente destinato all’erogazione di contributi alle Nazioni Unite.

Occorrerebbe altresì evidenziare, con riferimento al secondo periodo, l’eventuale nesso di consequenzialità che lo collega al primo periodo della norma. In riferimento all’obbligo, posto in capo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di rinegoziare “i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte” si valuti inoltre  l’opportunità di chiarire a quale accordo internazionale la disposizione in esame intenda fare riferimento.

 

 

 


La seconda Sezione

1.La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

 

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334) è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità)  - integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

§  le previsioni a legislazione vigente, che includono l’aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;

§  le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;

§  gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le unità di voto sono individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, essa deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi - anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)    la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti (c.d. rimodulazione orizzontale): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b)    il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[3]. Queste variazioni costituiscono quella parte della manovra operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base alla nuova procedura (art. 22-bis, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un obiettivo di spesa, definito con il Documento di economia e finanza, e ripartito tra le singole amministrazioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Nel D.P.C.M. sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli interventi per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio e vengono successivamente monitorati nell’ambito di accordi tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio marzo.

Entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

4. Classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)   missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)   programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

5. La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

§  lo stato di previsione dell’entrata;

§  gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;

§  il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

 

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti Allegati:

§  Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);

§  Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

§  Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

§  Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

L’articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

 


 

Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione IV

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa - Tabella n. 11

Ministero della Difesa

(Tabella n. 11 - Articolo 101)

 

 

L’articolo 101 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della  Difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

 

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 2019: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2019; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il comma 6,  consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2019, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

 Il comma 7 rinvia agli  elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo.

Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Da ultimo, il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

A sua volta l’articolo 107 riporta disposizioni diverse tese a confermare alcune forme di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di bilancio.

Al riguardo  – oltre al comma 6, che prevede la possibilità di utilizzare come residui nell'esercizio successivo le risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2017 relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale dello Stato, tra cui quello delle Forze armate, nonché a quelli destinati alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale , rileva comma 25 che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a riassegnare al lo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l’anno 2018,  le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’arma dei carabinieri in posizione extraorganica presso le altre amministrazioni.

Da ultimo, il comma 27, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra i diversi ministeri interessati dall’attuazione delle  disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e, in misura minore, in altre forze di polizia e presso il Ministero dell’agricoltura.

Le spese del Ministero per gli anni 2019-2021

Il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 21.426,2 milioni di euro nel 2019, a 21.870,6 milioni di euro per il 2020 e 21.951,4  milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue.

 

  Spese finali del Ministero della difesa nel ddl di bilancio per il triennio 2019-2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2018

Previsioni

Ddl di bilancio 2019

Diff.
bil 2019/
BIL 2018

Ddl di bilancio 2020

Ddl di bilancio 2021

Spese correnti

18.484,6

19.401,3

917,7

19.263,6

19.262,9

Spese in c/capitale

2.484,3

2.024,9

-459,4

2.607,0

2.688,5

SPESE FINALI

20.968,9

21.426,2

458,3

21.870,6

21.951,4

Spese MINISTERO in % spese finali STATO

3,36%

3,32%

 

3,36%

3,39%

[Fonte: elaborazione dati ddl di bilancio 2019-2021- Tab 11] - eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 22.471,6 milioni di euro nel 2019, a 21.620,4 milioni di euro nel 2020 e a 21.580,1 milioni di euro nel 2021.

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero della difesa, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa in leggera crescita.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 458,3 milioni di euro.

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 917,7 milioni di euro ed una diminuzione delle spese di parte capitale pari a 459,4 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2019 in misura pari al 3,32 % della spesa finale del bilancio statale, in leggera diminuzione rispetto al 2018 (3,36%).

Si ricorda che le spese totali dello Stato ammontano a 645.839 milioni di euro per il 2019 e 649.956 milioni di euro per il 2020 e 647.046 per il 2021 (per un approfondimento cfr. sopra)

Le spese per l’anno 2019

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 11) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 21.689,8 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente una diminuzione delle spese finali di 254,6 milioni di euro, imputabili interamente alla spesa in conto capitale come evidenziato nella tabella che segue:

 

Spese finali del Ministero della difesa- anno 2019

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2018

2019

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

 

18.484,6

              19.825,3

        19.401,3

 

          19.401,3

 

    19.401,3

Spese in c/capitale

 

2.484,3

                2.513,5

          2.279,5

 -169,5

            2.109,9

          -85,0

      2.024,9

SPESE FINALI

     20.968,9

              22.338,9

        21.680,8

 -169,5

          21.511,2

           -85,0

    21.426,2

[Fonte: elaborazione dati ddl di bilancio 2019-2021- Tab 11]

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un decremento della spesa pari a 169,5 milioni di euro, interamente dal lato della spesa in conto capitale.

Le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto negativo di 85 milioni di euro imputabile alle spese in conto capitale

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 21.426,2 milioni per il 2019, come sopra ricordato.

 

 

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2019 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2019 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2018.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.


 

 

Spese finali per ciascuna missione/programma del Ministero della difesa- anno 2019

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA


 

Missione/Programma

2018

2019

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

1

Difesa e sicurezza del territorio (5)

 19.450,6

20.539,6

    20.015,0

 

-169,5

 

    19.845,5

         ca5,0

    19.760,5

1.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

       6.166,4

       6.440,3

      6.428,3

   

-10,0

 

      6.418,2

           -4,0

      6.414,2

1.2

Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

       4.988,8

       5.438,7

      5.300,0

 

 

      5.300,0

 

      5.300,0

1.3

Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

       2.017,2

       2.159,3

      2.112,2

 

 

      2.112,2

 

      2.112,2

1.4

Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

       2.580,6

       2.728,9

      2.716,1

 

 

      2.716,1

 

      2.716,1

1.5

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

       3.697,3

       3.772,2

      3.458,3

 

-159,5

 

      3.298,8

         -81,0

      3.217,8

2

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18)

          450,1

          464,0

         467,3

 

 

         467,2

 

         467,2

2.1

Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

          450,1

          464,0

         467,2

 

 

         467,2

 

         467,2

3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

       1.068,2

       1.335,3

      1.198,5

 

 

      1.198,5

 

      1.198,5

3.1

Indirizzo politico (32.2)

            48,0

            32,5

           62,2

 

 

           62,2

 

           62,2

3.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

          574,7

          863,3

         677,6

 

 

         667,6

 

         667,6

3.3

Interventi non direttamente connessi con l’operatività dello Strumento Militare (32.6)

          445,4

          439,4

         458,5

 

 

         458,5

 

         458,5

 

SPESE FINALI MINISTERO

     20.968,9

     22.338,9

    21.680,8

 

  -169,5

 

    21.511,2

          -85,0

    21.426,2

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

 

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 missioni, e 9 programmi.  La missione principale è “Difesa e sicurezza del territorio”(5), che rappresenta circa il 92% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 19.760,5 milioni di euro.

 

Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, è articolata nei

seguenti Programmi:

§  Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;

§  Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;

§  Programma 3: approntamento e impiego delle Forze navali;

§  Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;

§  Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari. Mentre il programma 5.6 ricomprende le attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (20.015 milioni), tale missione registra una diminuzione delle spese pari a 254,5 milioni di euro.

All’interno della Missione considerata i programmi ridotti sono “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari” (decremento di 240,5 milioni di euro, di cui 159,5 riferito alla sez.II e 81 milioni riferito alla sez. I) e “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” (decremento di 14 milioni di euro). Entrambi i programmi hanno riduzioni sia di sezione I che di sezione II.

Con riferimento al programma Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, il decremento di circa 81 milioni di euro, derivante dagli effetti della sezione I, è allocato interamente nel Cap 7120 riferito alle “spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”. Anche gli effetti derivanti dalla sez. II, dovuti ad interventi di rimodulazioni compensative pari a 159,5 mln di euro, sono allocati nel medesimo Capitolo 7120.

 

 Le altre due missioni sono “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”(18) con una spesa pari a circa 467,2 milioni di euro e “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”(32) con circa 1.198,5 milioni di euro.

 

Si ricorda che a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie tutte le risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi

Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

Infine il programma 32.6 tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV

Per quanto concerne gli  stanziamenti di interesse della Difesa presenti negli stati di previsione di altri ministeri si segnala, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), sul quale sono appostati per il 2019 fondi pari a 997,2 milioni di euro.

Con riferimento al Ministero dello sviluppo economico, le spese di conto capitale di questo Dicastero sono essenzialmente spese per investimenti, allocate in massima parte nel programma 11.5 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” della Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” e destinate alle imprese del settore aereonautico e allo sviluppo di programmi della difesa sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa.

Il citato Programma (11.5) reca a BLV 2019 spese complessive di 3.215,4 milioni di euro.

Il Programma in questione subisce una riduzione di 118 milioni di euro.

Come sottolineato nella scheda di lettura relativa ai primi due commi dell’articolo 59 del ddl di bilancio in esame, tale riduzione è ascrivibile, per 78 milioni di euro per il 2019, ad un intervento, contenuto in Sez. I, di riprogrammazione al 2025 di spese per investimenti (pari appunto a 78 milioni) concernenti i programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, compreso il programma European fighter aircraft (EFA) e lo sviluppo di unità navali della classe FREMM (di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 266/2005 e ss. mod.).

L’ulteriore riduzione del programma, per complessivi 40 milioni di euro per il 2019, è ascrivibile ad interventi di Sezione II, che consistono in rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. a) e art. 30, co. 2 della legge di contabilità nazionale. In particolare, la rimodulazione ha riguardato:

§  gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985, con una riduzione di 40 milioni di euro per l’anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 7423/pg.2);

§  gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, con un’anticipazione di relative risorse per 29,3 milioni all’anno 2021 ed una conseguente riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2022 e successivi (cap. 7485/pg.4);

§  gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE (cap. 7485/pg.9), in sede di riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016 e D.P.C.M. 21 luglio 2017) e anch’essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM. La rimodulazione ha comportato un anticipo al 2020 di 58 milioni di euro e al 2021 di 84,4 milioni, delle risorse già stanziate per gli anni 2022 e seguenti.

 

Per un approfondimento dei programmi di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 “FREMM” e all’articolo 4, comma 3 della legge n. 266 del 1997, compreso il programma European fighter aircraft e alla rimodulazione in senso “orizzontale” delle rispettive spese operata dalla sezione I del ddl di bilancio si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 1 e 2 dell’articolo 59.

 

Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti, come esposto nella tabella che segue per il triennio 2019-2021:

DIFESA

Mis/Pro

2019

2020

2021

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/ter

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7760/4)

9,4

-8,6

13,6

-8,6

8

-

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quater

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7763/5)

-

-1,5

2,5

1,5

1

-

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto B/ter

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/23)

4

-21

24

11

17

5

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto D/ter

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/25)

12

-13

24

-5

39

9

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto E/quater

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/26)

9

-21

15

5

17,5

2,5

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto F/ter

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/27)

21

-74

62

54

201

181

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quater

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/28)

13

-30

25

4

32

10

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pagg. 497-498)

Il Ministero ha inoltre esercitato la facoltà di reiscrizione nella competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per un totale di quasi 15 milioni di euro, come espone la tabella seguente. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale non permanenti (art. 30, co. 2, della legge di contabilità).

(importi in milioni di euro)

DIFESA

Mis/Pro

Somme non impegnate

Reiscrizioni

2019

2020

2021

1. Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.5 Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari (5.6)

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto D/ter

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/25)

0,2

0,2

 

 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto F/ter

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/27)

10,8

10,8

 

 

LB n. 232/2016 art 1 co 140 punto H/quater

RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 140 DELLA LEGGE n. 232/2016

(Cap-pg: 7120/28)

3,8

 

3,8

 

Fonte: ddl di bilancio 2019-2021 (A.C. 1334 – Tomo III, pag 504)

 


 

 

 



[1]     Vale a dire le istanze associative o rappresentative attraverso cui le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN (ex art. 41, c. 1, del D.Lgs. 165/2001).

[2]     Legge 17 agosto 1957, n. 848, “Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945”.

[3]     Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.