Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Schema di DPR relativo alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza sottufficiali della Guardia di Finanza
Riferimenti: SCH.DEC N.27/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 27
Data: 26/06/2018
Organi della Camera: IV Difesa


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Schema di DPR relativo alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza sottufficiali della Guardia di Finanza

26 giugno 2018
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|


Presupposti normativi

Il provvedimento sottoposto al parere parlamentare è volto a dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del D.L. 78/2010. Tale dsposizione, nell'ambito di una serie di misure volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi, ha stabilito un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

Ai sensi della richiamata disposizione tali enti ed organismi, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (31 maggio 2010) sono tenuti ad adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che:

  • gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 5;
  • gli organi di revisione siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 3.

La richiamata normativa ha, altresì, precisato che "in ogni caso"  le amministrazioni vigilanti devono provvedere all'adeguamento della relativa disciplina  con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare i suddetti adeguamenti, mediante i regolamenti di cui all'articolo  2, comma 634, della legge 244/2007 (regolamenti di delegificazione), che a sua volta richiama l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma in esame nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, p er le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Contenuto

Il presente schema di regolamento (AG 27) reca talune disposizioni concernenti  la composizione dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, conformemente a quanto previsto dal richiamato articolo 6, comma 5, del D.L. 78/2010 che, nell'ambito della riduzione dei costi degli organi collegiali, ha posto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (vedi supra).

 

Si ricorda che la Cassa ufficiali è un Ente avente personalità giuridica che ha lo scopo di erogare un'indennità supplementare (aggiuntiva a quella principale) e la possibilità di concedere prestiti. E' stata istituita dal R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Gli Organi attraverso i quali adempie alle proprie finalità sono il Consiglio di Amministrazione (attualmente composto da cinque ufficiali tutti in servizio permanente) e il Comitato dei Sindaci, che ha il compito di seguire l'andamento della Cassa, composto da due ufficiali del Corpo e da un funzionario civile dell'Amministrazione finanziaria. Entrambi gli organi collegiali sono nominati, su proposta del Comandante Generale, dal Ministro dell' Economia e delle Finanze, al quale la legge demanda la vigilanza sugli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il CDA della Cassa approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale annuale; delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprietà e alla vendita dei beni fruttiferi; esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
.Alla Cassa ufficiali sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente, all'atto della nomina.
La pianificazione delle attività gestionali della Cassa avviene per ogni esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il Consiglio di Amministrazione presenta all'approvazione del Comandante in Seconda, entro il 30 novembre, il bilancio di previsione dell'entrate e delle uscite per l'anno finanziario successivo. Entro il 31 maggio il Consiglio stesso presenta all'approvazione del Comandante in Seconda, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto il quale è costituito da una situazione patrimoniale e da un rendiconto economico.  
Funzioni analoghe a quelle della Cassa Ufficiali sono svolte dal Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Finanzie.
Gli Organi attraverso i quali adempie alle proprie finalità sono il Consiglio di Amministrazione (composto da due ufficiali, 2 ispettori/sovrintendenti e 3 appuntati/finanzieri) tutti in servizio permanente  e  il  Comitato  dei  Sindaci, che ha il compito di seguire  l' andamento  del  Fondo, composto da 2 ufficiali del Corpo   e  da   un  funzionario   civile   dell' Amministrazione finanziaria.
Entrambi  gli organi  collegiali  sono nominati, su proposta del Comandante Generale, dal Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,  al quale la legge demanda la vigilanza sugli  atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Lo schema di Regolamento si compone di due articoli.
 
L' articolo 1:
  • conferma che il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente quali membri effettivi, ed introduce la previsione di tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti (comma 1);
  • riduce il numero dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione del suddetto Fondo di previdenza da sette a cinque (dei quali un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo "Appuntati e finanzieri" in servizio permanente), e aggiunge tre membri supplenti (dei quali un ufficiale, un sottufficiale e un militare del ruolo "Appuntati e finanzieri" in servizio permanente) (comma 2).
Attualmente, la composizione dei suddetti CdA è disciplinata dall'articolo 5, secondo comma, della L. 1326/1961 (abrogato dal successivo articolo 2 dello schema di Regolamento in esame) in base al quale:
  - il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da 5 ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente;
  - il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza è composto da 7 membri di cui 2 ufficiali e 2 sottufficiali in servizio permanente, 3 militari di truppa in servizio continuativo della Guardia di finanza.
Inoltre, il medesimo articolo 5, ai commi terzo e quarto dispone che i due Comitati dei sindaci (della Cassa e del Fondo) sono composti da 3 membri e che la nomina dei membri di tutti i suddetti organi collegiali è fatta dal Ministro dell'economia e delle finanze.
 
L' articolo 2 detta disposizioni transitorie e finali. Nel dettaglio, si prevede:
  • che i componenti (effettivi e supplenti) dei suddetti Consigli di amministrazione siano nominati entro centottanta dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
  • la permanenza in carica, nelle more delle nomine, dei componenti degli attuali Consigli di amministrazione, costituiti in base alla disciplina che viene sostituita dallo schema di regolamento.
  • l'abrogazione del secondo comma del richiamato articolo 5 della L. 1326/1961 contenente la disciplina sulla composizione dei suddetti Consigli di amministrazione.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è corredato, oltre che della relazione illustrativa, della relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN) e da quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nonché della relazione tecnica.

La relazione illustrativa, nel dar conto delle ragioni del  provvedimento in esame volto a dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 "adeguando a tale disposizione la composizione del·Consigli di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza", precisa che al fine di assicurare ''continuità deliberativa in caso di impedimento di uno dei membri effettivi del nuovo collegio, s'introduce, inoltre, la nomina di tre membri supplenti, previsione che, per ragioni di coerenza, si propende ad estendere anche all'omologo organo della Cassa ufficiali.

Risulta inoltre allegato il parere favorevole, con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 marzo 2018.