Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Manovra di Bilancio 2020-2022 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
Serie: Documentazione di Finanza Pubblica   Numero:
Data: 29/01/2020
Organi della Camera: V Bilancio

marzo 2018

Legge n. 160 del 2019 e 
DL n.124/2019 (legge n. 157 del 2019)
gennaio 2020Manovra di Bilancio 2020-2022

Effetti sui saldi 
e conto risorse e impieghi


 


DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA N. 10

 

 

 

 

 

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INDICE

Premessa. 3

1. La Manovra 2020-2022: composizione ed impatto sui saldi di finanza pubblica. 5

1.1 Mezzi di finanziamento. 11

1.2 Interventi 14

2. Impatto sul saldo netto da finanziare della manovra di bilancio 2020-2022. 17

3. Riprogrammazioni e variazioni quantitative (sez. II legge di bilancio n. 160 del 2019) 18


Premessa

Il presente dossier fornisce un’illustrazione della manovra di bilancio riferita al triennio 2020-2022.

 

A tal fine, sono considerati gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure contenute nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si ricorda in proposito che la legge n. 163 del 2016 ha apportato modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), prevedendo una nuova articolazione della manovra di finanza pubblica presentata dal Governo in Parlamento.

Sono stati infatti ricondotti ad un unico atto legislativo, denominato “disegno di legge di bilancio” i contenuti prima afferenti a due distinti provvedimenti: il disegno di  legge di bilancio recante le previsioni di entrata e spesa sulla base della legislazione vigente e il disegno di legge di stabilità, contenente le misure di modifica delle norme vigenti al fine di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti di programmazione (DEF e NADEF).

Nell’attuale versione, il disegno di legge di bilancio si articola pertanto in due sezioni: nella sezione I sono riportate le disposizioni che determinano variazioni quantitative in materia di entrata e di spesa, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; nella sezione II sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa definite sulla base della legislazione vigente, con distinta evidenziazione delle variazioni apportate a tali previsioni dalle disposizioni della sezione I.

La sezione II del disegno di legge di bilancio include peraltro anche variazioni quantitative rispetto alle previsioni formulate sulla base della legislazione vigente, non collegabili alle disposizioni della sezione I: si tratta di rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese, in precedenza ascrivibili alle tabelle C, D, E allegate alla legge di stabilità, nonché di rimodulazione di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti, disposte ora direttamente con la sezione II del disegno di legge di bilancio (ai sensi dell’art. 23, co. 3 della legge n. 196 del 2009).

 

Le misure recate dalla legge di bilancio sono suscettibili di incidere sulle previsioni di entrata e di spesa riferite al triennio successivo alla presentazione e all’approvazione da parte delle Camere del relativo disegno di legge (nel caso in esame il triennio 2020-2022).

Negli ultimi anni, soprattutto al fine di introdurre variazioni che interessino, con norme di immediata applicazione, anche l’esercizio in corso al momento della presentazione della manovra in Parlamento (nel caso in esame l’esercizio 2019), contestualmente al disegno di legge di bilancio è presentato alle Camere il disegno di legge di conversione di un decreto legge, generalmente denominato “decreto legge fiscale”.

Si tratta di un provvedimento non ascrivibile alla categoria dei “disegni di legge collegati” alla manovra, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/2009. Tuttavia le risorse reperite attraverso tale provvedimento sono destinate ad appositi Fondi utilizzati poi, quali fonti di copertura, nell’ambito del quadro finanziario della legge di bilancio.

Nella manovra di bilancio in esame la confluenza delle risorse dall’uno all’altro provvedimento è stata garantita mediante l’incremento da parte del decreto legge fiscale (decreto legge n. 157 del 2019) e la successiva riduzione da parte della legge di bilancio (legge n. 160 del 2019) dei seguenti Fondi:

·        il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (per le risorse di parte corrente);

·        il Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali[1] (per le risorse di parte capitale).

Tale passaggio contabile comporta che le risorse reperite mediante il cosiddetto “decreto legge fiscale”, per lo più maggiori entrate, siano riclassificate come riduzioni di fondi e, quindi, come minori spese, nell’ambito delle coperture fornite alla legge di bilancio.

 

Per evitare questo effetto di riclassificazione contabile, l’analisi contenuta nel capitolo 1 del presente dossier offre una rappresentazione unitaria della manovra al netto dei movimenti sui due menzionati Fondi.

In particolare, viene esaminato l’impatto netto della manovra sul saldo di indebitamento netto e la composizione della stessa sia in termini di rapporto tra interventi (impieghi) e mezzi di finanziamento (coperture) sia in termini di manovra sulle entrate e sulle spese. Sono quindi esaminati i principali interventi onerosi realizzati con la manovra e le più rilevanti fonti di copertura utilizzate al fine di contenere l’effetto complessivo sul deficit entro limiti compatibili con gli obiettivi stabiliti dai documenti programmatici (DEF e NADEF 2019)

 

L’analisi è completata con una disamina, contenuta nel capitolo 2, dell’impatto sul bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) della manovra finanziaria 2020-2022.

 

Infine, il capitolo 3 esamina specificamente, con riferimento ai tre diversi saldi di finanza pubblica, le variazioni quantitative delle spese realizzate con la sezione II della legge di bilancio 2020. Si tratta, in particolare, degli effetti imputati ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni di stanziamenti di bilancio che costituiscono la parte della manovra inclusa nella sezione II del disegno di legge di bilancio (ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b)[2] e che sostanzialmente inglobano le tabelle C, D ed E della previgente legge di stabilità.

 

1. La Manovra 2020-2022: composizione ed impatto sui saldi di finanza pubblica

Si esaminano di seguito gli effetti sui saldi di finanza pubblica della manovra 2020, comprensiva della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e del c.d. “decreto legge fiscale” (decreto legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019).

A tal fine, si utilizzano i prospetti riepilogativi relativi ai testi dei due provvedimenti definitivamente approvati dalle Camere[3]. Sulla base di tali documenti, gli effetti complessivi della manovra risultano così determinati:

 

Tabella 1. Effetti complessivi sui saldi della manovra (DL fiscale – testo convertito e Legge di bilancio 160/2019)

(milioni di euro – segno “-“= peggioramento del saldo)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

DL fiscale-

testo convertito

(saldo)

3,5

4,2

3,3

35,7

25,5

29,0

23,7

13,5

17,0

Legge di bilancio 2020

(saldo)

-20.134,7

-15.304,2

-14.307,2

-17.131,9

-12.608,5

-11.453,8

-16.246,1

-12.457,6

-10.357,5

Saldo manovra

-20.131,2

-15.299,9

-14.303,9

-17.096,2

-12.583,1

-11.424,8

-16.222,4

-12.444,1

-10.340,5

 

In termini di indebitamento netto, il saldo della manovra indica quindi un maggior deficit per circa 16,2 miliardi nel 2020, 12,4 miliardi nel 2021 e 10,3 miliardi nel 2022.

Si segnala in proposito che il prospetto riepilogativo pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze considera tuttora gli effetti iniziali del decreto legge fiscale in quanto le variazioni intervenute in sede di conversione saranno riversate in bilancio nel corso del 2020. Pertanto il saldo della manovra indicato in tale documento differisce da quello riportato nel presente dossier per circa 7,5 milioni nel 2020, 10 milioni nel 2021 e 13,7 milioni nel 2022 [4].

 

Con esclusivo riferimento al saldo di indebitamento netto, nelle tavole che seguono sono riportati gli effetti della manovra suddivisi, rispettivamente, tra: interventi e mezzi di finanziamento (Tabella 2) e tra entrate e spese (Tabella 3).

Al fine di escludere duplicazioni contabili, in entrambi i casi, gli importi sono considerati al netto delle variazioni (di carattere compensativo) dovuti al passaggio di risorse tra i due provvedimenti: si tratta, in particolare, degli incrementi di spesa, disposti  dall’ art. 59, commi 1 e 2, del decreto fiscale e delle riduzioni di spesa di pari importo  previste dall’art.1, comma 860, della legge di bilancio 2020 a valere sul Fondo riduzione pressione fiscale (parte corrente) e Fondo attualizzazione contributi pluriennali (conto capitale).

Per completezza dell’analisi, in calce alle due tabelle sono comunque riportati, per memoria, i movimenti riferiti ai due predetti Fondi.

 


Tabella 2. Composizione della manovra al netto del trasferimento di risorse dal decreto legge alla legge di bilancio: interventi e mezzi di finanziamento (indebitamento netto)

(milioni di euro – segno “-“= peggioramento del saldo)


Tabella 3. Composizione della manovra al netto del trasferimento di risorse dal decreto legge fiscale alla legge di bilancio 2020: entrate e spese (indebitamento netto)

(milioni di euro – segno “-“= peggioramento del saldo)


Per quanto attiene al rapporto tra interventi (impieghi) e mezzi di finanziamento (risorse), la composizione della manovra risulta definita nei termini indicati dalla tabella che segue (Tabella 4 - relativa ai tre saldi) e dalla relativa rappresentazione grafica (Figura 1- relativa al solo saldo di indebitamento netto).

Sono riportati tra gli interventi tutti gli effetti peggiorativi dei saldi (riduzioni di entrate ed incrementi di spese) indicati nei prospetti riepilogativi aggiornati, riferiti al “decreto fiscale” e alla “legge di bilancio 2020”. Corrispondentemente, l’ammontare dei mezzi di finanziamento è calcolato sommando tutti gli effetti migliorativi (risparmi di spesa ed incrementi di entrate), riportati nei medesimi documenti.

Coerentemente con tale metodologia, gli importi riferiti all’impatto di ciascuna misura sono considerati “al lordo” di eventuali corrispondenti effetti di segno opposto, ove esistenti, attribuibili alla medesima misura. Eventuali differenze rispetto ad analoghi dati forniti in altri documenti ufficiali potrebbero derivare dal ricorso, per talune voci, ad una diversa metodologia di computo, ferma restando la coerenza dei valori riferiti al saldo complessivo della manovra.

 

Tabella 4. Composizione della manovra al netto delle variazioni sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo attualizzazione contributi pluriennali

(milioni di euro – segno “-“= peggioramento del saldo)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Totale mezzi di finanziamento

16.569,0

23.664,9

19.232,4

16.374,3

23.291,2

19.682,5

16.723,3

22.598,9

19.153,6

Totale interventi

36.700,3

38.964,8

33.536,3

33.470,5

35.874,2

31.107,3

32.945,7

35.043,0

29.494,1

Saldo manovra

-20.131,2

-15.299,9

-14.303,9

-17.096,2

-12.583,1

-11.424,8

-16.222,4

-12.444,1

-10.340,5

 

Figura 1 – Interventi e mezzi di finanziamento al netto delle variazioni sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo attualizzazione contributi pluriennali (Indebitamento netto)     

                                                                                                                                           (milioni di euro)

La prevalenza degli interventi rispetto ai mezzi di finanziamento indica il carattere espansivo della manovra con riferimento a ciascun esercizio considerato.

 

Sempre al netto delle variazioni sui due Fondi sopra menzionati, la manovra sulle entrate comporta una riduzione netta del gettito complessivo per circa 16 miliardi nel 2020 e 3 miliardi nel 2021 ed un incremento netto per 2,9 miliardi nel 2022 in massima parte imputabili alle variazioni delle entrate tributarie.

La manovra sulle spese comporta invece incrementi netti in ciascun anno, per circa:

- 0,2 miliardi nel 2020, risultanti da un incremento di 1,3 miliardi della parte corrente e da una riduzione di 1,1 miliardi di parte capitale;

- 9,4 miliardi nel 2021, dovuti ad incrementi sia di parte corrente (7,2 miliardi) sia di parte capitale (2,2 miliardi);

- 13,2 miliardi nel 2022, di cui 8,2 miliardi riguardano la parte corrente e circa 5 miliardi la parte capitale.

 

Con esclusivo riferimento alla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), la composizione della manovra può essere illustrata nei termini che seguono.

 

Tabella 5. Composizione effetti legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019)

(milioni di euro – segno “-“= peggioramento del saldo)

 

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

Totale mezzi di finanziamento

16.497,0

22.363,3

18.910,3

Totale interventi

32.743,1

34.820,9

29.267,8

Saldo legge di bilancio

-16.246,1

-12.457,6

-10.357,5

 

Le misure contenute nella legge comportano quindi interventi (impieghi) per circa 32,7 mld nel 2020, 34,8 mld nel 2021 e 29,3 mld nel 2022.

I mezzi di finanziamento (risorse) ammontano invece a 16,5 mld nel 2020, 22,4 mld nel 2021 e 18,9 mld nel 2022.

Gli importi sopra riportati includono, tra i mezzi di copertura, le risorse provenienti dal DL fiscale, già riversate dallo stesso decreto legge sul Fondo riduzione pressione fiscale (parte corrente) e sul Fondo attualizzazione contributi pluriennali (conto capitale) e utilizzate nella legge di bilancio mediante riduzione dei medesimi fondi.

Per tali ragioni, le risorse del decreto fiscale, consistenti in “maggiori entrate”, nel quadro finanziario  della legge di bilancio figurano come “minori spese”.

Anche per effetto di tale riclassificazione contabile nel passaggio di risorse tra i due provvedimenti, con riferimento alla sola legge di bilancio, la manovra sulle entrate comporta riduzioni nette per circa 21,4 mld nel 2020, 7,4 mld nel 2021 e 1,3 mld nel 2022.

Le spese registrano invece una riduzione netta nel primo esercizio (circa 5,2 mld) e incrementi netti sia nel 2021 (per circa 5 mld) che nel 2022 (circa 9,1 mld).

Per un’indicazione della composizione della manovra con riguardo specificamente alla legge di bilancio 2020, si vedano anche le infografiche pubblicate al seguente indirizzo:https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/legge-di-bilancio-per-il-2020.html (Sezione: I numeri della manovra – Effetti sul deficit)

 

1.1 Mezzi di finanziamento[5]

I mezzi di finanziamento (risorse) reperiti complessivamente dalla legge di bilancio 2020 e dal "decreto fiscale" per il triennio 2020-2022, si compongono di maggiori entrate per circa 11,5 miliardi di euro nell'anno 2020, 16,8 miliardi nel 2021 e 15,3 miliardi nel 2022, a cui si aggiungono minori spese per circa 5,2 miliardi di euro nell'anno 2020, 5,8 miliardi nel 2021 e 3,9 miliardi nel 2022. Oltre che su queste, la decisione di bilancio può contare su ulteriori risorse derivanti da un maggior indebitamento netto pari a 16,2 miliardi di euro nell'anno 2020, 12,4 miliardi nel 2021 e 10,3 miliardi nel 2022.

 

Per quanto riguarda le entrate tributarie, gli effetti di maggior gettito sono imputabili in massima parte all’articolato (sez. I) della legge di bilancio

Tra tali entrate di segnalano, in particolare, quelle relative alla modifica delle clausole sulle accise per un importo pari a 821 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 miliardi per il 2022; le misure riguardanti l'ACE e l'abolizione della mini-Ires per un importo pari a 390 milioni di euro nel 2021 e 833 milioni nel 2022; l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) per 141 milioni di euro nel 2020, 521 nel 2021 e 462 nel 2022; la modifica delle accise sui tabacchi e l'imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo per un importo complessivo pari a 119 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di riferimento; l'imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) per 59 milioni di euro nel 2020 e 351 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022; il riconoscimento della spettanza delle detrazioni IRPEF solo in caso di pagamento con strumenti tracciabili per 868 milioni nel 2021 e 496 milioni nel 2022; l'abrogazione della flat tax per 155 milioni di euro nel 2020, 2,5 miliardi nel 2021 e 1,5 miliardi nel 2022; l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti con redditi di lavoro dipendente eccedenti 30.000 euro per 861 milioni di euro nel 2021 e 492 milioni nel 2022; la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per 823 milioni di euro nel 2020 e 453 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022; l'ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 di alcune deduzioni, per un importo pari a 1,3 miliardi nel 2020; l'incremento del PREU per un importo pari a 309 milioni di euro nel 2020 e 297 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022; l'incremento del prelievo sulle vincite per 296 milioni nel 2020 e 317 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022; le misure di contrasto alle frodi collegate all'accollo dei debiti d'imposta altrui per 288 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio; il divieto di compensazione dei crediti per i soggetti destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio; la riduzione delle compensazioni indebite IRES (498 milioni di euro nel 2020 e 523 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022) e IRPEF (265 milioni nel 2020 e 277 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

 

Ad incremento delle entrate tributarie figura anche il maggior gettito indicato nel prospetto riepilogativo come effetto della manovra riferita alla sez. II della legge di bilancio, pari a 841 milioni a decorrere dal 2020.

Si tratta degli effetti dovuti a variazioni in aumento di unità di voto all’interno dello stato di previsione dell’entrata, intervenute nel corso dell’esame parlamentare Sulla base della documentazione tecnica presentata a corredo della relativa proposta emendativa[6], l’incremento è ascrivibile ad una stima di aumento strutturale delle entrate tributarie della p.a. rispetto alle previsioni della Nota di aggiornamento al DEF (Nadef 2019) per “841 milioni di euro per il 2020 e per gli anni successivi” che derivano dal saldo tra il risultato positivo dell’autoliquidazione e l’esito del monitoraggio su altre voci di entrata.

Si segnala che, in termini di saldo netto da finanziare, l’incremento delle entrate collegato alle variazioni apportate alla sez. II è indicato in 1.936 milioni di euro annui (cfr. tabella 6 riportata al successivo capitolo 3).

 

Tra le maggiori entrate extratributarie, si segnalano quelle relative al rinnovo delle concessioni di giochi per circa 144 milioni di euro nel 2022; il gettito derivante dall'eliminazione delle esenzioni riguardanti la coltivazione di idrocarburi, per circa 40 milioni di euro in ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, nonché l'importo di circa 66 milioni nell'anno 2020 derivante dalla proroga tecnica per lo svolgimento delle gare per le scommesse.

 

Le minori spese sono dovute a riduzioni sia di natura corrente sia in conto capitale.

Tra le minori spese di natura corrente, gli importi principali sono riferibili alla riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche (c.d. "quota 100"), in particolare pari a 300 milioni di euro nel 2020, 900 milioni nel 2021 e 500 milioni nel 2022 ? si prevede in particolare un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del MEF al fine di assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Ulteriori riduzioni di spesa derivano dall'esclusione dal beneficio dell'accisa agevolata sul gasolio commerciale dei veicoli appartenenti ad alcune categorie, in particolare stimate in 80 milioni di euro nell'anno 2020 e 117 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022. Rilevanti minori spese di natura corrente derivano infine dai definanziamenti operati nella Sezione II (cfr. infra) della legge, per importi pari a circa 1,04 miliardi di euro nel 2020, 931 milioni nel 2021 e 899 milioni nel 2022. Si segnala infine la riduzione dello stanziamento relativo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale per un importo pari a 5.338 milioni di euro nell'anno 2020, 4.382 milioni nel 2021 e 4.181 milioni nel 2022, nonché la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) per 213 milioni nel 2020.

Per l'anno 2019, quindi al di fuori del periodo di programmazione della manovra, il decreto-legge fiscale ha operato una riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative al "reddito e pensioni di cittadinanza" e alla "quota 100" pari a 200 milioni di euro per ciascuna delle misure, nonché una riduzione della spesa corrente dei Ministeri pari a 1,5 miliardi di euro.

 

Per quanto concerne le minori spese in conto capitale, misure di rilievo sono relative alla riduzione del finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale per 40 milioni di euro nell'anno 2020; all'acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ad alimentare il fondo per il finanziamento del Green new deal per un importo pari a 150 milioni di euro in ciascuno degli anni del periodo di riferimento; alla soppressione per il 2020 del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per un importo di 974 milioni di euro; alla eliminazione del beneficio sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria euro 3 ed euro 4, per 117 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022; alla riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, per un importo pari a 26 milioni di euro nell'anno 2020, 25 milioni nel 2021 e 21 milioni nel 2022; alla riduzione del fondo contributi pluriennali per 203 milioni di euro nel 2020; alla riduzione del fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale per 15 milioni di euro nell'anno 2020, 114 milioni nel 2021 e 91 milioni nel 2022. Nell'ambito del decreto-legge fiscale, si segnalano le minori spese in conto capitale derivanti dalla revisione dell'agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante, per circa 41 milioni di euro nell'anno 2020 e 81,1 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022; limitatamente all'anno 2019, la riduzione della spesa dei ministeri per circa 456 milioni di euro. Le più rilevanti riduzioni di spesa in conto capitale derivano tuttavia dalle riprogrammazioni e dai definanziamenti disposti dalla Sezione II della legge di bilancio. In particolare, si propongono riprogrammazioni per 950 milioni di euro nell'anno 2020, 350 milioni nel 2021 e 200 milioni nel 2022, nonché definanziamenti per 1,8 miliardi di euro nel 2020, 799 milioni nel 2021 e 872 milioni nel 2022.

 

1.2 Interventi [7]

Le risorse di cui al paragrafo precedente sono utilizzate per finanziare interventi (impieghi) composti da minori entrate pari a circa 27,5 miliardi di euro nell'anno 2020, 19,8 miliardi nel 2021 e 12,4 miliardi nel 2022. A queste si aggiungono interventi che comportano maggiori spese per 5,4 miliardi di euro nell'anno 2020, 15,2 miliardi nel 2021 e 17,1 miliardi nel 2022.

 

Per quanto riguarda le minori entrate tributarie, gli effetti di minor gettito sono imputabili in massima parte alle disposizioni riguardanti la disattivazione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA, a cui si ascrivono effetti pari a 22,7 miliardi di euro nell'anno 2020, 9,5 miliardi nel 2021 e 2,9 miliardi nel 2022. Molto più contenuta la riduzione di gettito derivante dalla sterilizzazione delle clausole in materia di accise, ammontante a 400 milioni di euro nel 2020. Peraltro, si segnala che alla modifica della clausola sulle accise sono ascritti effetti di maggior gettito pari a 821 milioni di euro nel 2021 e 1,3 miliardi nel 2022. La relazione tecnica attribuisce effetti in termini di minori entrate tributarie anche alla istituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione pari a 3 miliardi di euro nel 2020 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ulteriori rilevanti effetti in termini di minori entrate tributarie sono da ascrivere alla riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato, per un importo pari a 202 milioni di euro nel 2020, 223 milioni nel 2021 e 212 milioni nel 2022; alla proroga per il 2020 della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia e per interventi di riqualificazione energetica. Dalla prima disposizione deriva un minor gettito IRPEF pari a circa 57 milioni nel 2020, 605 milioni nel 2021 e 378 milioni nel 2022, mentre per effetto della seconda disposizione si stima un minor gettito pari a 45,7 milioni nel 2020, 487,6 milioni nel 2021 e 81,6 milioni nel 2022. Dall'intervento relativo all'ACE con abolizione della mini-IRAP derivano minori entrate IRES pari a 222 milioni di euro nell'ano 2020, nonché minori entrate IRAP pari a circa 197 milioni di euro in ciascuno degli anni del triennio. Di rilievo anche l'effetto della detrazione al 90% per interventi edilizi, ivi inclusi quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, da cui deriva un minor gettito per entrate tributarie pari a 32 milioni nel 2020, 346 milioni nel 2021 e 216 milioni nel 2022. L'abrogazione della "flat tax" produrrà invece effetti stimati in termini di minor gettito da imposte sostitutive per 1,9 miliardi nel 2021 e 1,1 miliardi nel 2022.

Quanto alle minori entrate extratributarie, l'effetto è interamente dovuto alla abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (c.d. superticket) e pari a 185 milioni nel 2020 e 554 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tra le minori entrate contributive, si segnala la riduzione di gettito pari a 500 milioni di euro nel 2022 relativamente alla revisione delle tariffe INAIL.

 

Per quanto riguarda invece le maggiori spese, si segnalano tra quelle di natura corrente, il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con importi pari a 325 milioni di euro nel 2020 e 1,6 miliardi in ciascuno degli anni 2021 e 2022; il pagamento dello straordinario delle Forze di polizia, per un importo pari a 48 milioni di euro in ciascuno degli anni del periodo di riferimento; il rifinanziamento dell'operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi" per 147,5 milioni di euro nel 2020; l'incremento del fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" per 65 milioni di euro nel 2020, 120 milioni nel 2021 e 165 milioni nel 2022; l'incremento del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri per 80 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022; l'incremento del fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni del triennio; l'incremento del fondo unico nazionale per la retribuzione dei dirigenti scolastici per 30 milioni di euro in ciascuno degli anni del triennio; l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per 31 milioni di euro nel 2020; le misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (3 miliardi in ciascuno degli anni 2021 e 2022); il finanziamento del fondo per la disabilità e la non autosufficienza, per 29 milioni di euro nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 300 milioni nel 2022; il finanziamento del fondo per l'assegno universale e i servizi alla famiglia per circa 1 miliardo nel 2021 e 1,2 miliardi nel 2022; la proroga dell'assegno di natalità erogato in base all'ISEE per 348 milioni nel 2020 e 410 milioni nel 2021; la proroga per il congedo di paternità da 5 a 7 giorni, con effetti di maggiore spesa corrente pari a 74,2 milioni di euro nel 2020; gli interventi in materia di bonus per asili nido per 190 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 211 milioni nel 2022; la carta elettronica per la cultura a favore dei diciottenni, per 110 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2021; la proroga dell'APE sociale, con un importo pari a 108 milioni nel 2020, 218,7 milioni nel 2021 e 184,6 milioni nel 2022; l'estensione dell'opzione donna con un importo di 66,7 milioni nel 2020, 187,2 milioni nel 2021 e 291,3 milioni nel 2022; il ristoro del gettito non più acquisibile ai comuni a seguito della introduzione della TASI per 110 milioni in ciascuno degli anni del triennio di riferimento; l'incremento del fondo di solidarietà comunale per 100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 300 milioni nel 2022; il minore concorso alla finanza pubblica della Regione Sardegna per 153 milioni di euro in ciascuno degli anni del triennio; il trasferimento alla Regione Sardegna di 7 milioni di euro nel 2020 e 116 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022; il contributo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Sicilia. Si segnalano infine rifinanziamenti di spesa corrente operati nell'ambito della Sezione II della legge di bilancio per circa 315 milioni nel 2020, 1,3 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022. Nell'ambito delle misure del decreto-legge fiscale, si segnala l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale per circa 5,3 miliardi di euro nel 2020, 4,4 miliardi nel 2021 e 4,2 miliardi nel 2022. Tali risorse, come discusso nell'introduzione, sono poi state impiegate a copertura degli interventi operati nel quadro finanziario della legge di bilancio.

 

Per quanto riguarda infine le maggiori spese in conto capitale, si richiamano le disposizioni riguardanti gli stanziamenti del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali (circa 80 milioni nel 2020, 338 milioni nel 2021 e 517 milioni nel 2022); i contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale (235 milioni nel 2020, 400 milioni nel 2021 e 500 milioni nel 2022); il credito d’imposta per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (ex super ammortamento) per circa 512 milioni di euro nel 2021 e 641 milioni nel 2022; il credito d’imposta per investimenti in beni materiali tecnologici compresi nell’Allegato A della legge 232/2016 (ex iperammortamento) per circa 408 milioni nel 2021 e 510 milioni nel 2022; il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali compresi nell’Allegato B della legge 232/2016 (agevolazioni software) per circa 145 milioni di euro nel 2021 e 181 milioni nel 2022; il credito d'imposta per investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (c.d. Impresa 4.0) per circa 227 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022; il credito d'imposta per le spese di formazione  del personale dipendente nel settore delle tecnologie del Piano nazionale industria 4.1 per 150 milioni di euro nel 2021; il rifinanziamento delle misure c.d. "nuova Sabatini" a sostegno delle PMI (105 milioni nel 2020 e 97 milioni per ciascuno degli anni successivi); il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (674 milioni nel 2020). I rifinanziamenti delle spese in conto capitale disposti dalla manovra nell'ambito della Sezione II della legge  di bilancio ammontano a 350 milioni di euro nel 2020, 865 milioni nel 2021 e 780 milioni nel 2022.

2. Impatto sul saldo netto da finanziare della manovra di bilancio 2020-2022

Nel presente paragrafo si dà conto dell’impatto complessivo sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) della manovra 2020-2022, costituita dalla legge di bilancio in senso stretto e dal decreto-legge n. 124 del 2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. “decreto legge fiscale”).

A tal fine sono utilizzate le informazioni contenute nelle relazioni tecniche e nei prospetti riepilogativi degli effetti riferiti ai citati provvedimenti.

Si ricorda che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte all'interno del bilancio dello Stato, ossia la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Premesso quanto sopra, dalla tabella che segue si evince che l'effetto complessivo sul SNF è sostanzialmente ascrivibile alla legge di bilancio, atteso che risulta marginale l'impatto in termini di competenza finanziaria delle misure contenute nel decreto-legge fiscale.

 

Tabella 6. Effetti sul saldo netto da finanziare (D.L. fiscale come convertito in legge e Legge di bilancio 160/2019)

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

2020

2021

2022

D.L. fiscale (D.L. 124/2019, convertito dalla L. 19 dicembre n. 157/2019)

3,5

4,2

3,3

Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

-20.134,7

-15.304,2

-14.307,2

Di cui:        Totale generale articolato

-23.237,0

-15.793,2

-13.072,7

                   Manovra sezione II spesa

-1.166,4

1.447,0

3.170,5

                   Manovra sezione II entrate

1.936,0

1.936,0

1.936,0

Effetto complessivo

-20.131,2

-15.299,9

-14.303,9

Fonte: Elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo allegati alla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e al decreto-legge n. 124/2019.

 

In particolare, valutando l'impatto della legge di bilancio sul SNF in modo più dettagliato, si sottolinea che l'articolato determina un peggioramento del saldo pari a circa 23,2 miliardi per il 2020 (di cui 20 miliardi per minori entrate), circa 15,8 miliardi per il 2021 (di cui 12,6 miliardi circa per maggiori spese) e circa 13 miliardi per il 2022 (di cui 16,4 miliardi circa per maggiori spese). Tali importi sono solo marginalmente compensati dagli effetti migliorativi del SNF ascrivibili alla sezione II per il triennio considerato, esercizi nei quali il complesso dei rifinanziamenti, delle riprogrammazioni e dei definanziamenti diminuisce gli effetti sul SNF dell'articolato in misura pari a circa 1,16 miliardi nel 2020. Viceversa, per il 2021-2022 il contributo della sezione II risulta essere peggiorativo del SNF per un importo pari a circa 1,4 miliardi di euro per il 2021 e 3,1 miliardi per il 2022.

3. Riprogrammazioni e variazioni quantitative (sez. II legge di bilancio n. 160 del 2019)

Il presente paragrafo rappresenta in modo sintetico gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica delle riprogrammazioni e delle variazioni quantitative (rifinanziamenti e definanziamenti), limitatamente al bilancio 2020-2022, sebbene definite anche per un periodo ultra-triennale, con riferimento alle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste sulla scorta della legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3, lett. b), dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016.

Tali variazioni erano in precedenza contenute nelle tabelle C, D ed E della legge di stabilità, investendo profili sostanziali, preclusi, prima della riforma introdotta con la legge n. 163 del 2016, alla legge di bilancio stessa, stante la sua natura di “legge formale”.

 

Questa parte della manovra non necessita di innovazioni legislative e attiene a:

·        rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio;

·        risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

La tabella, che segue evidenzia, in particolare, l'entità finanziaria delle misure di rifinanziamento, riprogrammazione e definanziamento di spese contenute nella sezione II della legge di bilancio n. 160 del 2019.

 

Tabella 7. Effetti dei rifinanziamenti, delle riprogrammazioni e dei definanziamenti (sez. II legge n. 160 del 2019)

(milioni di euro)

MANOVRA SEZIONE II

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

TOT. RIFINAZIAMENTI

2.029,7

4.159,8

4.226,8

621,1

1.741,1

1.763,1

621,1

1.741,1

1.763,1

Spesa parte corrente

1.485,2

2.445,3

2.557,3

315,2

1.270,3

1.377,3

315,2

1.270,3

1.377,3

Spesa conto capitale

544,5

1.714,5

1.669,5

349,5

864,5

779,5

349,5

864,5

779,5

Entrate tributarie/correnti

0,0

0,0

0,0

43,7

393,7

393,7

43,7

393,7

393,7

TOT. RIPROGRAMMAZIONI

­-285,2

­-976,6

694,1

-­750,0

­-350,0

­-200,0

-­950,0

-­350,0

­-200,0

Spesa parte corrente

Spesa conto capitale

­-285,2

-­976,6

694,1

-­750,0

­-350,0

-­200,0

-­950,0

-­350,0

­-200,0

TOT. DEFINAZIAMENTI

­-2.910,9

­-1.736,3

-­1.750,4

­-2.776,2

-­1.680,5

­-1.715,4

-­2.761,2

­-1.680,5

­-1.715,4

Spesa parte corrente

­-1.152,7

­-931,2

­-898,5

­-1.039,7

­-931,2

­-898,5

­-1.039,7

­-931,2

­-898,5

Spesa conto capitale

­-1.758,2

-­805,0

­-852,0

-­1.827,6

­-799,3

-­872,0

­-1.812,6

-­799,3

­-872,0

Entrate tributarie/correnti

­-91,1

­-50,0

-­55,0

­-91,1

-­50,0

­-55,0

 

In termini di saldo netto da finanziare la sezione II della legge di bilancio effettua rifinanziamenti per circa 2,0 miliardi di euro nel 2020, 4,16 miliardi nel 2021 e circa 4,22 miliardi nel 2022, con gli importi più rilevanti destinati alla proroga delle Missioni di pace (850 milioni nel 2021 e 2022). Per quanto riguarda i fondi inerenti al welfare si evidenziano i 45 milioni di euro Fondo delega disabilità - Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili (destinato a crescere negli anni successivi) e i 300 milioni di euro annui  (per tutto il triennio e gli anni successivi) per il Fondo occupazione. Per quanto concerne la spesa corrente significativi, anche se non estesi all'intero arco temporale di riferimento, risultano anche il Fondo attuazione Direttive UE ed il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Per i rifinanziamenti di spese in conto capitale si segnalano quelli per il Fondo Sviluppo e Coesione (per 800 milioni di euro annui nel biennio 2021-2022) e per il Fondo per l’edilizia universitaria (75 milioni di euro annui per il 2021-2022).

Le riprogrammazioni, tutte riferibili alla parte in conto capitale, determinano un miglioramento del SNF per il 2020 e il 2021, rispettivamente di circa 285,2 e 976,6 milioni di euro, mentre per il 2022 si registra un peggioramento del suo valore per circa 694 milioni di euro. Tale esito scaturisce in gran parte dalla cospicua riduzione dei trasferimenti alle FFSS per il 2020, nonché dalla consistente riduzione del fondo per l’ Edilizia Sanitaria nel 2020 e 2021 il cui incremento sarà previsto solo dopo il 2022.

I definanziamenti hanno interessato sia la parte in conto corrente che quella in conto capitale, principalmente attraverso misure di razionalizzazione della spesa sia per la parte in conto corrente che per la sola parte in conto capitale per tutto il triennio considerato.

Il totale dei definanziamenti è pari a circa -2,9 miliardi di euro per il 2020, ad -1,73 miliardi per il 2021 e -1,75 miliardi per il 2022

 



[1] Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

[2] Gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio non considerano invece quali componenti della manovra, perché ritenute incluse nelle previsioni a legislazione vigente, le rimodulazioni di cui all’art. 23, co. 3, lett. a) nonché le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti (art. 23, co. 3-bis).

[3] Per quanto riguarda la legge di bilancio 2020, il prospetto è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/

[4] Ulteriori differenze possono essere dovute ad arrotondamenti.

[5] Come già evidenziato all’inizio del presente capitolo, sia i mezzi di finanziamento che gli interventi sono considerati “al lordo” di eventuali corrispondenti effetti di segno opposto, ove esistenti, imputabili alla medesima misura.

[6] Cfr. RT allegata all’emendamento 17.1000 presentato al Senato.

[7] Cfr. Nota 5.