Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: D.L. 9/2022 - Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
Serie: Progetti di legge   Numero: 541/2
Data: 31/03/2022
Organi della Camera: XII Affari sociali

XVIII Legislatura

 

Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

 

D.L. 9/2022 – A.C. 3547

 

31 MARZO 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 541/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D22009b

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA)................................................................... 3

§  Articolo 2, commi 1-2 e commi 3-10 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)............................................................................. 7

§  Articolo 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies (Messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili)................................. 12

§  Articolo 3 (Obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e relativa sanzione)........................................................................ 15

§  Articolo 4 (Clausola di salvaguardia)......................................................... 17

§  Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)............................................................ 18

§  Articolo 6 (Entrata in vigore)...................................................................... 19

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA)

 

 

L’articolo 1 prevede l’adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l’attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Ulteriori norme, anche di chiusura, relative agli interventi contro la PSA sono poste dal successivo articolo 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [1] ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della peste suina africana (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.

Il comma 1 dell’articolo 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale,  ivi comprese le aree protette [2] - specificazione aggiunta nel corso dell’esame al Senato -, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [3] , ogni regione o provincia autonoma adotta il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali [4] ; il piano include: la ricognizione (suddivisa per provincia) della consistenza della specie dei cinghiali – così specificato nel corso dell’esame al Senato - all’interno del territorio di competenza; l'indicazione dei metodi ecologici e delle relative modalità di attuazione – tale ultimo riferimento è stato inserito nel corso dell’esame al Senato -; l'indicazione delle aree di intervento diretto, nonché delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità:

-   al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute. Tale Piano, come ricorda la suddetta relazione illustrativa, riguarda gli anni 2021 e 2022 e concerne, oltre alla sorveglianza in oggetto, una sezione inerente all’eradicazione in Sardegna; la medesima relazione osserva che il Piano, riguardo al quale la Commissione europea ha comunicato il nulla osta nel mese di dicembre 2021, dovrà essere integrato con una sezione dedicata all’eradicazione nelle suddette Regioni Piemonte e Liguria;

-   al "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici" del Ministero della salute del 21 aprile 2021, nonché, secondo le indicazioni del 25 gennaio 2022 dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), pubblicate sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto – tale ultimo riferimento è stato aggiunto nel corso dell’esame al Senato -. E’ stato inoltre previsto – sulla base di una modifica approvata in Senato -, che i Piani debbano essere conformi anche ai seguenti regolamenti dell'Unione europea: il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 [5] ; il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 [6] ; il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019 [7] .

Il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione (o della provincia autonoma) sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla "Gestione del cinghiale e peste suina africana - Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.

Ai sensi del comma 4, il piano in esame è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell’ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell’ente territoriale.

Si valuti l’opportunità di chiarire se, in caso di mancato rispetto del termine per l’espressione del parere, l’ente territoriale possa o debba procedere egualmente all’adozione del piano, tenuto conto anche della disciplina sull’esercizio sostitutivo delle funzioni (in caso di inerzia del medesimo ente territoriale), di cui al successivo articolo 2.

Il comma 3-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato - introduce una procedura parzialmente diversa per le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (18 febbraio 2022), già dispongano di un piano che esse ritengano in linea con le norme del decreto medesimo; si prevede che tali enti territoriali inviino i piani già adottati all’ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina e che, sulla base delle osservazioni di questi ultimi, le medesime regioni o province autonome adattino i piani.

Il medesimo comma 4, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l’impatto economico che l’epidemia può arrecare all’intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di valutazione ambientale.

Il comma 5 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle polizie locali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All’interno delle aree protette [8] , i prelievi sono eseguiti dal personale del relativo ente di gestione e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri nonché dall’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Il comma 5-bis – inserito nel corso dell’esame al Senato - introduce il divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, nelle aree di circolazione attiva del virus in oggetto. I criteri di individuazione di tali aree sono poste dal suddetto "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici" del Ministero della salute del 21 aprile 2021.

Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio; le suddette attività – previsione aggiunta nel corso dell’esame al Senato - sono svolte secondo le disposizioni regionali in materia. Viene  altresì previsto che i cinghiali coinvolti in incidenti stradali debbano essere abbattuti e che, per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per quelli morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivino un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio – tali previsioni sono state aggiunte nel corso dell’esame al Senato -. Sempre in base al comma 6, i dati raccolti nell’ambito delle attività ispettive, i dati epidemiologici (riferimento, quest'ultimo, introdotto nel corso dell’esame al Senato) nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere Trichinella, confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) - ovvero, nei sistemi informativi del Ministero della salute -.

Il comma 7, in primo luogo, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli e prevede che i medesimi parametri siano articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. La suddetta relazione illustrativa indica tra gli oggetti o le misure di tali parametri le recinzioni (aventi la finalità di evitare contatti con animali selvatici e l’accesso all’allevamento da parte di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le zone filtro per la disinfezione degli operatori prima dell’ingresso, le piazzole per la disinfezione dei mezzi di trasporto, gli interventi di derattizzazione. Il comma 7, inoltre, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento dei suini allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. Viene poi previsto – secondo una modifica approvata al Senato - che con il decreto ministeriale summenzionato (di cui al comma 7) siano definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga suddetta e all'adeguamento delle strutture in oggetto alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

 


 

Articolo 2, commi 1-2 e commi 3-10
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)

 

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. I compiti del Commissario straordinario sono i seguenti: a) coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verificare la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente (comma 2). Nel caso di mancata adozione nel termine previsto dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, è previsto dapprima l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Successivamente, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva (comma 3). In tale ipotesi – secondo un’integrazione inserita al Senato - il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana – periodo aggiunto nel corso dell’esame al Senato -, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi istituita presso il Ministero della salute e integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del MITE. Il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei propri compiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali (comma 5). Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie funzioni e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, ha potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite (comma 6). La durata in carica del Commissario straordinario è fissata in dodici mesi, prorogabili per una sola volta, per ulteriori dodici mesi (comma 7). L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito (comma 8). Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario (comma 9). Le disposizioni contenute nell'articolo in esame non si applicano alla Regione Sardegna (comma 10).

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicato nella GU n. 51 del 2 marzo 2022, si è provveduto alla nomina del dott. Angelo Ferrari a Commissario straordinario alla peste suina africana.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione (si veda supra), al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rinvia) e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 2 specifica i compiti del Commissario straordinario:

a) coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;

b) verificare la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Il comma 3 disciplina la mancata adozione - stabilita dall'articolo 1, comma 1 - nel termine previsto dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, e per gli affari regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

In tale ipotesi, il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano (si veda supra).

 

Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute (DPR n. 44/2013), operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

 

L'articolo 10 del DPR n. 44/2013 disciplina funzioni e articolazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali. Esso è presieduto dal Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e si nei seguenti organi: a) Direzione strategica; b) Comitato tecnico-scientifico; c) Direzione operativa; d) Unità centrale di crisi.

In particolare, i commi dall'11 al 13 si riferiscono all'Unità centrale di crisi (U.C.C.). In base al comma 11, l'U.C.C. rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture territoriali. Essa è composta da: a) il capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente; b) il direttore della Direzione generale sanità animale e dei farmaci veterinari; c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante; e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata; f) il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia; g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome; h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia; i) l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato maggiore della Difesa; l) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno; n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute; o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

Il comma 12 consente che la composizione dell'unità di crisi possa essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.

Il comma 13 stabilisce che, in caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante: a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria; b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni; c) coordinamento delle unità di crisi territoriali; d) definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio; e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale; f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.

 

Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame: gli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché – secondo un’integrazione approvata nel corso dell’esame al Senato - un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria ed un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Inoltre, come previsto dalla disposizione testé richiamata, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il comma 6 prevede il potere del Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Si dispone quindi l'immediata comunicazione di tali provvedimenti alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico è data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici dell'incarico di Commissario straordinario.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisca periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 stabilisce la non applicazione alla Regione Sardegna delle disposizioni contenute nell'articolo in esame. Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [9] ricorda che in tale Regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della peste suina africana - percorso che, secondo la relazione illustrativa, "a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus" -.


 

Articolo 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies
(Messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili)

 

 

Nel corso dell’esame al Senato sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies. Il comma 2-bis prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 [10] . Il comma in esame richiama quindi espressamente alcune delle misure di controllo delle malattie in animali selvatici delle specie elencate, rinviando agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II.

Il comma 2-ter specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001). Il comma 2-quater prevede che le recinzioni e le strutture temporanee amovibili sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al DPR n. 327/2001, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato.

 

Il comma 2-bis prosegue consentendo al Commissario straordinario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera c) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), ovvero nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

A tal fine il comma in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.

 

Il comma 2-quinquies dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del D.L. n. 4/2022 (L. 25/2022), nei limiti dell'importo complessivo sopra richiamato.

 

La disposizione testé richiamata ha istituito nello stato di previsione del MIPAAF due fondi denominati, rispettivamente, Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (Fondo di parte capitale), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola (Fondo di parte corrente), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. La finalità è quella di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

 

Per ulteriori ragguagli, si veda la relativa scheda nel dossier n. 531/2 del 18 marzo 2022, predisposto in occasione dell'esame dell'AC 3522.


 

Articolo 3
(Obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti e relativa sanzione)

 

 

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo.

 

L'obbligo suddetto viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell’ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali (o delle province autonome) di cui al precedente articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato); la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio. Trovano applicazione le norme generali (in quanto compatibili) in materia di sanzioni amministrative, di cui alle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Si valuti l'opportunità di chiarire se tale obbligo abbia natura permanente, considerato che le fattispecie sottostanti concernono sia attività di natura temporanea - cioè, l'attuazione dei piani suddetti - sia attività permanenti e che, riguardo all'obbligo medesimo, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [11] fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani.

Riguardo alla previsione della sanzione in una misura fissa, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale [12] , con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa "soltanto a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo" di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni "rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell’interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (…), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all’illecito commesso". Si ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l’articolo 11 della citata L. n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Si consideri l'opportunità di valutare tali profili.

 


 

Articolo 4
(Clausola di salvaguardia)

 

L'articolo 4 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

 

L'articolo 4 stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale" [13] .


 

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 5, come modificato nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che dall'attuazione del presente decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per le disposizioni contenute nei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2.   

 

Le disposizioni in esame specificano che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione di quanto disposto dal decreto-legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Autorizzano, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti, al fine di assicurare l'immediata attuazione delle disposizioni recate dai citati commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2. Si prevede, se necessario, che il Ministero dell'economia e delle finanze disponga il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, regolarizzate con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Riguardo al contenuto dell'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, concernenti la messa in opera di recinzioni ed altre strutture temporanee o amovibili, si rinvia alla relativa scheda.

 


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 2533.

[2]     Riguardo alle aree protette, cfr. la L. 6 dicembre 1991, n. 394, "legge quadro sulle aree protette".

[3]     Quest’ultimo è entrato in vigore il 18 febbraio 2022.

[4]     Riguardo a quest’ultima specie, la norma in esame reca anche il termine scientifico Sus scrofa.

[5]     Regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

[6]     Regolamento che integra il suddetto regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.

[7]    Regolamento che integra il summenzionato regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

[8]     Riguardo a queste ultime, cfr. supra, anche in nota.

[9]      La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 2533.

[10]   Le seguenti zone sono soggette a restrizioni II in Italia:

      regione Piemonte:

      - nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

      regione Liguria:

      - nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

       nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

[11]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 2533.

[12]   Cfr., da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 10 giugno 2021-23 settembre 2021 (nonché le sentenze ivi citate).

[13]    Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.