Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | D.: 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi |
Riferimenti: | AC N.3431/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 529 |
Data: | 12/01/2022 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, V Bilancio |
Servizio Studi
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Dossier n. 492
Servizio Studi -
Dipartimento Istituzioni
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Dipartimento Bilancio
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Progetti di legge n. 529
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 406
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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
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D21228.docx
INDICE
§ Articolo 1, comma 4 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato)
§ Articolo 1, comma 10 (Facoltà assunzionali del MISE per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436)
§ Articolo 1, comma 11 (Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN))
§ Articolo 1, comma 18 (Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)
§ Articolo 1, commi 20 e 21 (Mandato dei gradi di vertice della Difesa)
§ Articolo 1, commi 22 e 23 (Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza)
§ Articolo 1, comma 24 (Proroga del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo)
§ Articolo 1, comma 25 (Proroga del mandato del Presidente del CNEL)
§ Articolo 2, comma 3 (Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)
§ Articolo 3, comma 3 (Aggiornamento canone locazioni passive PA)
§ Articolo 3, comma 4 (Liquidità delle imprese appaltatrici)
§ Articolo 3, comma 5 (Proroga di termini del riparto del Fondo di solidarietà comunale)
§ Articolo 4, commi 7 e 8 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
§ Articolo 5, comma 1 (Proroghe in materia di edilizia scolastica)
§ Articolo 5, comma 3 (Proroga in materia di reclutamento di personale docente di religione cattolica)
§ Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)
§ Articolo 9, comma 1 (Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)
§ Articolo 9, comma 2 (Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)
§ Articolo 9, comma 5 (Fondi di solidarietà bilaterale)
§ Articolo 9, comma 7 (Incarichi a medici specialisti e infermieri da parte dell’INAIL)
§ Articolo 9, comma 8 (Fondo nuove competenze)
§ Articolo 10, comma 1 (Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
§ Articolo 10, comma 2 (Proroga di termini in materia di trasporto ferroviario merci)
§ Articolo 11, commi 1 e 2 (Obbligo di etichettatura degli imballaggi)
§ Articolo 11, comma 3 (Fondo per la transizione energetica nel settore industriale)
§ Articolo 11, comma 4 (Interconnector)
§ Articolo 11, comma 5 (Sorveglianza radiometrica)
§ Articolo 12, comma 1 (Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti)
§ Articolo 12, comma 2 (Sostegno del sistema termale nazionale)
§ Articolo 13, commi 1 e 4 (Gestione commissariale di Roma Capitale)
§ Articolo 13, comma 3 (Proroga del Commissario per gli eventi sportivi di Cortina 2020-2021)
§ Articolo 14, comma 3 (Tassazione emolumenti Milano Cortina)
§ Articolo 14, comma 4 (Incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base)
§ Articolo 15 (Contrasto alla povertà educativa)
§ Articolo 18 (Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)
§ Articolo 20 (Modifiche al regime quadro della disciplina sugli aiuti di Stato)
§ Articolo 21 (Imprese di interesse strategico nazionale)
§ Articolo 23 (Dirigenti medici)
§ Articolo 24 (Disposizioni finanziarie)
Articolo 1, comma 1 e comma 3, lettera a)
(Proroga di termini per assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni)
Il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un’omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)[1].
Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).
Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità:
§ di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici[2], in relazione alle cessazioni dall’impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[3] nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013[4]; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018, 2019 e 2020. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l’articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l’articolo 20, comma 3, di quest’ultimo decreto legislativo ha abrogato l’articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l’articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);
§ di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga[5]. Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il comma 2 e il comma 3, lettera b), del presente articolo 1 (oltre che il successivo comma 4, avente un ambito più generale);
§ di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato[6], originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[7] - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)[8] - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015; all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2020.
Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b)
(Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
La disposizione reca una duplice proroga - al 31 dicembre 2022 - in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La proroga qui disposta - al 31 dicembre 2022 - concerne le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2021.
Più in dettaglio, il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.
In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, poi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 183 del 2020.
Il comma 3, lettera b) proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).
Il suddetto comma 464 ha disposto, a sua volta, l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).
La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.
Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 162 del 2019, indi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020.
Articolo 1, comma 4
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)
L’articolo 1, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l’apposito Fondo, di cui all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche e autorizzate con decreto ministeriale del 24 aprile 2018 (vedi infra).
Il termine, già oggetto di proroga da parte dell’art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017 (su cui interviene la disposizione in esame) è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 1, co. 4, del D.L. 183/2020.
Il richiamato Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016. Il Fondo – le cui risorse sono state ripartite con il DPCM 27 febbraio 2017 e rideterminate da provvedimenti successivi - presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365).
In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto ministeriale (cfr. il richiamato DM 24 aprile 2018), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.
Articolo 1, comma 5, lett. a)
(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali
di personale del Ministero dell’interno)
L’articolo 1, comma 5, lett. a), proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
A tal fine viene modificato il termine previsto dal comma 313 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale il Ministero dell’interno è stato autorizzato – per il triennio 2019-2021, termine ora prorogato al 31 dicembre 2022 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito dell’attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.
Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:
§ 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
§ 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;
§ 250 unità nell’Area III posizione economica F1;
§ 450 unità nell’Area II posizione economica F2.
In base alla disposizione originaria alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro a decorrere dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.
La relazione illustrativa sottolinea che finora è stata assunta una sola unità appartenente alla qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni centrali. Pertanto, la disposizione in esame, per garantire la possibilità di effettuare le suddette assunzioni, proroga le relative autorizzazioni ad assumere fino al 31 dicembre 2022, utilizzando le risorse finanziarie già stanziate, a regime, a decorrere dall'anno 2021.
Si ricorda che nell’ultimo decreto-legge proroga termini (D.L. n. 183 del 2020, articolo 1, comma 7) era stata disposta la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata.
La proroga è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto in esame (si v. infra), insieme con le ulteriori procedure concorsuali autorizzate per il triennio 2019-2021 per l’assunzione di personale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 13 del d.P.C.m. 20 agosto 2019 (pubblicato in G.U. n. 234 del 5 ottobre 2019) per il personale indicato alla Tabella 13 allegata.
Si ricorda infine che con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 885) è stata autorizzata la spesa di 850.000 euro per l’anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Articolo 1, comma 5, lett. b), e comma 6
(Proroga di termini in materia di autorizzazione ad assunzioni di personale dell’Avvocatura dello Stato)
L’articolo 1, comma 5, lett. b), estende al triennio 2022-2024 l’autorizzazione ad assumere personale destinato all’Avvocatura dello Stato, di livello dirigenziale e non, già prevista per il triennio 2019-2021 dall’art. 1, comma 318, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il comma 6 provvede alla quantificazione degli oneri e dispone in merito alla relativa copertura.
L’articolo 5, comma 1, lett. b), apporta due modifiche all’art. 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018.
In primo luogo è prorogata l’autorizzazione ivi contenuta, relativa all’assunzione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, di un contingente di personale a copertura dei seguenti profili:
§ 6 unità di livello dirigenziale non generale;
§ 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1;
§ 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2 (v. infra), in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche.
Tale autorizzazione era inizialmente limitata al triennio 2019-2021 e viene ora prorogata dalla disposizione in esame al triennio 2022-2024, al fine di portare a termine le procedure concorsuali, per titoli ed esami, propedeutiche alle suddette assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato.
Il citato art. 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018, prevede l’aumento della dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato, di cui al d.PC.M. 14 novembre 2005, di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. Per far fronte a tale aumento, viene conseguentemente autorizzata l’Avvocatura a procedere alle relative assunzioni nel triennio 2019-2021, attraverso l’espletamento di un’apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, nella quale può essere altresì prevista una riserva per il personale interno, limitatamente alle posizioni di livello dirigenziale, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Ulteriori aumenti delle dotazioni organiche dell’Avvocatura dello Stato sono state effettuate anche dall’art. 1, comma 171, della legge n. 160 del 2019 (25 unità di personale non dirigenziale di cui si autorizzava l’assunzione inizialmente nel triennio 2020-2022, ad oggi estesa al quadriennio 2020-2023) e, da ultimo, dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 (27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III).
Il secondo intervento è volto a modificare l’indicazione relativa alla posizione economica delle 50 unità di personale da inquadrare nell’Area II, sostituendo la posizione F1 con la posizione F2, coerentemente con il titolo di studio richiesto (diploma di scuola secondaria di secondo grado) per il tipo di incarico messo a concorso.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, si tratta della correzione di un refuso presente nella formulazione originaria del comma 318, che indicava erroneamente l’inquadramento nella posizione economica F1 dell’Area II, anziché nella posizione economica F2.
A differenza della prima modifica, che si limita a prorogare di un triennio l’autorizzazione all’assunzione di alcune unità di personale, senza aumentarne il numero e quindi i connessi oneri, la seconda modifica, incidendo sulla posizione economica degli assunti, comporta un aggravio di spesa, quantificato dal comma 6 in 102.017 euro a decorrere dall’anno 2022. La copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione di cui al comma 5, lett. b), è comunque assicurata dalle somme già previste a legislazione vigente per le facoltà assunzionali dell’Avvocatura di Stato, che risultano a tal fine disponibili.
Si ricorda che l’art. 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018, aveva inizialmente stanziato, a copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni ivi previste, 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato ai sensi dell’art. 1, comma 298, della medesima legge 145/2018.
Articolo 1, comma 7
(Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell’università e della ricerca)
L’articolo 1, comma 7, proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
La relazione illustrativa fa presente che, anche in ragione dell’evoluzione della situazione emergenziale, le procedure in parola stanno avendo tempi più lunghi per il loro svolgimento.
A tal fine, si novella ulteriormente l’art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il MI e il MUR, sopprimendo, conseguentemente, il MIUR.
Per quanto qui di interesse, l'art. 3, co. 3-ter, ha autorizzato sia il MI che il MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere - in virtù della novella apportata dall’art. 5, co. 2, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) - entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo era stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR. Tali facoltà assunzionali sono state riferite, rispettivamente, al MI e al MUR in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al co. 3-bis dello stesso art. 3, come riportate nella Tabella A del medesimo D.L., riportata di seguito:
Tabella A (art. 3, co. 3-bis, D.L. 1/2020)
Dirigenti di prima fascia |
Dirigenti di seconda fascia |
III area funzionale |
II area funzionale |
III area funzionale |
|
Ministero dell'istruzione |
25 |
381 |
2.307 |
2.909 |
322 |
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6 |
1 |
6 |
130 |
||
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva |
190 |
||||
Ministero dell'università e della ricerca |
6 |
35 |
195 |
244 |
28 |
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6 |
1 |
3 |
60 |
||
Totale |
31 |
416 |
2.502 |
3.153 |
350 |
Al riguardo, si ricorda che (anche) l’art. 1, co. 769, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (L. di bilancio 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali sopra citate relative al MI, riferendosi esplicitamente al termine previsto dall’art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), ma senza procedere a novella dello stesso.
Al fine di evitare la duplicazione di una stessa previsione, si valuti l’opportunità di abrogare l’art. 1, co. 769, della L. 234/2021.
Articolo 1, comma 8, lettera a), numero 1
(Concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione
penale minorile ed esterna)
L’articolo 1, comma 8, lettera a), numero 1, proroga al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021) il termine ultimo di applicazione di talune disposizioni inerenti alle modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
La lettera a), n. 1, modifica l'art. 259, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020). La disposizione di cui all'art. 259 è posta per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo, secondo la novella in esame, del 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021). Sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
A tali concorsi si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo 259 (v. infra).
Il contenuto dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020
L'articolo 259, comma 1, qui novellato, specifica, come già detto, che sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza (prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento.
Il comma 2 delinea un ambito di rideterminazione procedurale concorsuale, da effettuarsi con provvedimento omologo a quello di indizione del concorso, "anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti".
Tale ambito è dato dalla semplificazione delle modalità di svolgimento, con possibilità di utilizzare modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi, la disposizione menziona la loro "semplificazione", includendo la composizione della commissione esaminatrice.
Rimangono fermi il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti (intendendosi per prova scritta anche la prova con quesiti a risposta multipla).
Così come resta fermo - aggiunge il comma 2-bis - il più generale riguardo delle modalità di accesso e delle aliquote percentuali (ove previste) di ripartizione dei posti a concorso.
Aggiunge il comma 3 che i medesimi provvedimenti siano efficaci dalla data di pubblicazione nei siti istituzionali delle singole amministrazioni. Per i concorsi già banditi, è però necessaria la previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale per i concorsi.
Il comma 4 concerne i candidati che si trovino nell'impossibilità a partecipare a una fase delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni sopra dette, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.
Ebbene, su loro istanza questi candidati sono rinviati a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute entro l'originario concorso sono "prese in considerazione" secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui i candidati siano rinviati.
Se idonei, i candidati sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, qualora siano utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso.
Per quanto concerne la decorrenza giuridica ed economica, essa è, per i candidati rinviati ad altro successivo concorso, la medesima degli altri vincitori di quest'ultimo.
Il comma 5 prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni qui interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali deve avvenire nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto ministeriale. In attuazione dalla presente norma, il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020 reca le "Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19".
Si rammenta, per completezza di informazione, che il comma 6 dell'art. 259 concerne il personale delle amministrazioni di cui all'art. 19 della legge n. 183 del 2020. Tale articolo 19 reca disciplina inerente alle Forze armate, alla Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso stabilisce che la mancata fruizione della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie comunque spettanti, per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica. In tal caso, si prevede la facoltà di fruire dei giorni di licenza, congedo o ferie residui, entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. Tale disciplina, che si direbbe peraltro non attinente alla materia concorsuale oggetto dell'articolo 259, non si applicherebbe integralmente alle amministrazioni oggetto della novella.
Infine, il comma 7 dell'art. 259, reca disposizioni circa le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale comma 7 è novellato dal numero 2 del presente comma 8, lettera a). Cfr. la relativa scheda.
Si fa presente che l'articolo 37-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (come convertito dalla legge n. 126 del 2020), nell'apportare alcune modifiche alla legislazione vigente che non rilevano direttamente ai fini della presente scheda, mantiene fermo "quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".
Articolo 1, comma 8, lettera a), numero 2
(Assunzioni nelle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 1, comma 8, lettera a), numero 2, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, puntualmente indicate.
La lettera a), n. 2, modifica il comma 7 dell'art. 259 medesimo, in materia di assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale comma 7, come novellato, prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021, termine previsto dal testo previgente) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020 e, secondo la novella, per l'anno 2021, dalle seguenti disposizioni:
§ articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019 e, secondo la novella, nell'anno 2020: sono le assunzioni per turn over (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);
§ articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.112 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale), di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ articolo 1, comma 287, lettera d) della legge n. 205 del 2017, introdotta dalla novella in esame: ossia 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (sempre entro il citato più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale);
§ articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.320 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
§ articolo 1, comma 381, lettera c) della legge n. 145 del 2018, introdotta dalla novella in esame: ossia 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria (sempre entro il citato più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale);
§ articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 162 del 2019, introdotta dalla novella in esame: ossia 78 unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 28 nel Corpo della polizia penitenziaria;
§ articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020 (delle quali 25 unità destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare);
§ articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disposizione introdotta dalla novella in esame: ossia 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria (nell'ambito di un più ampio contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa stabilito dal comma 985 del medesimo art. 1 della legge n. 178 del 2020).
Articolo 1, comma 8, lettera b)
(Modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
La lettera b) del comma 8 proroga al 31 marzo 2022 le modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La proroga è disposta mediante novella al comma 1 dell'articolo 260 (recante "Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione") del decreto-legge n. 34 del 2020.
Quel medesimo articolo ha dettato (ai suoi commi da 2 a 6) le speciali modalità di svolgimento dei corsi di formazione, per Forze armate e di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel tempo della pandemia.
Ad essere interessati sono i corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento.
Per tali corsi, quelle amministrazioni possono disporre:
§ la rimodulazione del corso, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, senza inficiare la validità dei percorsi formativi, "anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti" (e in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei);
§ la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
Tali determinazioni sono da assumere con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti - e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario (così il comma 2 dell'articolo 260 del citato decreto-legge n. 34 del 2020).
Il comma 3 di quell'articolo 260 prevede altresì la possibilità di una conclusione anticipata dei corsi di formazione (se a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati).
Essa interviene allorché lo svolgimento del corso fino ad allora effettuato abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi prescritti dai rispettivi ordinamenti. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Per il personale coinvolto nella anticipata conclusione del corso di formazione, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora essa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso di formazione.
La conclusione anticipata, è disposta con decreto del Ministro competente o con decreto dirigenziale generale.
Nell'ipotesi non già di conclusione anticipata bensì di sospensione dei corsi, si prevede (dal comma 4 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34) siano mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi.
I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuare a cura di ciascuna Amministrazione - ovvero gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza, se i discenti già appartengano ai ruoli dell'Amministrazione.
Per i frequentatori e gli allievi che indi concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
Per quanto concerne le assenze dai corsi di formazione - anche se antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, purché riconducibili a motivi comunque connessi alla vicenda epidemiologica in atto - è disposto (dal comma 5 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34) che esse non concorrano al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporti il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.
In caso di rinvio o sospensione dei corsi, non se ne tiene conto ai fini del transito interno tra ruoli, il quale dunque ha la giuridica decorrenza - fermi restando i requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, altri rispetto alla frequenza di un corso - che avrebbe avuto se la sospensione o il rinvio non vi fossero stati (così prevede il comma 6 del più volte citato articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020).
Tutte queste modalità di svolgimento dei corsi di formazione sono dunque oggetto della proroga dettata dalla disposizione in esame.
Articolo 1, comma 9
(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)
Il comma 9 dell’articolo 1 proroga per l’anno 2022 la facoltà del Ministero dell’economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).
Il comma 9, in particolare, modifica il comma 884 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), il quale autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici[9] (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013) e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni Tributarie, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Originariamente l’autorizzazione a bandire le citate procedure concorsuali era prevista per l’anno 2021. La norma in esame sostituisce tale termine con l’anno 2022. La Relazione governativa riferisce chela proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure concorsuali.
Le assunzioni sono dirette a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria.
Le Ragionerie territoriali dello Stato unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.
Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.
Si segnalano di seguito i più recenti provvedimenti che hanno autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a procedere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere nuovi contingenti di personale, in particolare per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene alcune norme che autorizzano il MEF a potenziare le proprie strutture:
- l’articolo 2, comma 13-bis, autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200.000 euro a decorrere dal 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, in vista del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza Covid-19 realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato;
- gli articoli 247-249 prevedono misure per la accelerazione dei concorsi mediante il decentramento e la digitalizzazione delle procedure;
- l’articolo 262 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avviare le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo della terza area (F3), in relazione alle specifiche esigenze connesse alla Presidenza italiana del G20 e allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Le procedure di reclutamento (già autorizzate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2019) si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.
La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), ai commi 884 e 885, autorizza il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2) e alle Commissioni Tributarie (100 di Area III-F1).
Il comma 886 (come modificato dal D.L. n. 183 del 2020) autorizza il MEF a bandire per l’anno 2021 concorsi per assumere 30 unità di personale non dirigenziale di alta professionalità con contratto a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III-F3, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le procedure concorsuali, in deroga alla normativa vigente, si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale. Per l'accesso alle prove concorsuali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.
Il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 11-bis, comma 13) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure del decreto (c.d. Sostegni-bis), a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del D.L. n. 44 del 2021, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali.
Inoltre, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure dello stesso decreto, la dotazione complessiva del contingente degli uffici di diretta collaborazione del MEF è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata all'Ufficio del coordinamento legislativo. Per gli anni dal 2021 al 2027 presso l'Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto (articolo 11-bis, comma 15).
Il decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 7, comma 1, ha previsto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 500 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (G.U. n. 64 del 13 agosto 2021); i 500 professionisti reclutati dal bando sono, infatti, destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza. Il relativo bando di concorso pubblico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 13 agosto 2021.
L’articolo 7, comma 4, del DL n.80/2021, ha inoltre autorizzato la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’articolo 6 del D.L. n. 77/2021. Si prevede l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Il decreto-legge n. 152 del 2021, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, all’articolo 9, comma 10, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale da inquadrare nella terza area, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. La Ragioneria generale dello Stato è autorizzata inoltre ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica nonché di un contingente massimo di 10 esperti e di stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca entro il limite di spesa complessivo di 600.000 euro.
Si segnala, infine, che la legge europea 2019-2020 (A.C. 2670), approvata definitivamente dal Parlamento, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere, a tempo indeterminato, fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 44).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze (420 posti), del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. L’articolo 1 del bando prevede che dei 420 posti assegnati al MEF, 274 (Area II-F2) siano destinati agli uffici centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato nelle varie sedi.
Articolo 1, comma 10
(Facoltà assunzionali del MISE per l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436)
L’articolo 1, comma 10, rinvia dal 2021 al 2022 il termine massimo entro il quale il MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa). Già a legislazione vigente è previsto che le unità da assumere devono essere in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.
Come chiarito nella relazione illustrativa, poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tutt'ora in corso, si rende necessario prevedere la proroga del termine per l'anno 2022, allo scopo di assicurare l'espletamento delle procedure concorsuali.
A tal fine è novellato l'articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 15/2019 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).
La relazione illustrativa dell'AG n. 55 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario) ha specificato che la suddetta autorizzazione è finalizzata all'assunzione, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, di personale con competenze specifiche, soprattutto in tema di proprietà industriale, che consentano lo svolgimento dei nuovi compiti operativi derivanti dall'introduzione dei procedimenti amministrativi di nullità e decadenza del marchio a seguito del recepimento della Direttiva richiamata.
Il comma 2 dell'articolo 36 in esame autorizza l'effettuazione delle assunzioni in deroga agli obblighi per le amministrazioni:
- di attivare le procedure di mobilità volontaria prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti (provenienti da altre amministrazioni) in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (tale obbligo è previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001);
- di adottare le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento (autorizzato con apposito DPCM) sulla base del piano triennale dei fabbisogni (in base all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001);
- di avviare l'espletamento delle procedure concorsuali successivamente alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (in base all'articolo 4, comma 3, D.L. 101/2013 - L. 125/2013);
- di procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche che si svolge mediante concorsi pubblici unici (in base all'articolo 4, comma 3-quinquies, D.L. 101/2013).
Il comma 3 ha quantificato i relativi oneri in 0,3 milioni di euro per il 2019 e in 1,2 milioni di euro dal 2020, a cui si provvede:
- per il 2019 e 2020, mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 1, comma 851, della L. 296/2006 (ossia i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa);
- dal 2021 mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della L. 234/2012).
Il comma 4 ha introdotto l'obbligo per il MISE di comunicare ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.
Articolo 1, comma 11
(Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN))
L’articolo 1, comma 11, rimodula l'autorizzazione di spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, da parte del MISE, delle unità di personale previste dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Fermo restando l'ammontare dei relativi oneri, i singoli stanziamenti annui sono quindi riferiti al periodo 2022-2024 anziché al periodo 2021-2023.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 328, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).
Come precisa la relazione illustrativa, la proroga dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 si rende necessaria poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tutt'ora in corso.
Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 328, della legge di bilancio per il 2020 ha autorizzato il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato complessive 627 unità di personale per l'avvio di operatività del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN).
Per approfondimenti relativamente al CVCN, si veda il dossier n. 230/5 Volume II del 2 aprile 2020, pp. 535-536.
In particolare, la disposizione è finalizzata a rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.
A tal fine, il comma in esame ha autorizzato il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato
- 309 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1;
- 318 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle predette funzioni.
Le predette assunzioni sono in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (L. 133/2019).
Tale disposizione ha previsto che, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
Le assunzioni sono inoltre effettuate con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e in deroga:
- alla vigente disciplina relativa all’organizzazione e alla disciplina degli uffici delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001 nonché alle disposizioni in materia di mobilità del personale di cui all'articolo 34-bis dello stesso d.lgs.;
- alle disposizioni che prevedono che le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure concorsuali solo in seguito alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, a meno che non vi siano comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, co. 3, D.L. 101/2013 – L. 125/2013);
- ai limiti previsti dall'articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L.133/2008).
A tal fine, il comma 328 in esame ha autorizzato la spesa di 3.788.477 euro per il 2020, di 11.365.430 euro per il 2021, di 18.942.383 euro per il 2022 e di 22.730.859 euro a decorrere dal 2023.
Articolo 1, comma 12, lettera a)
(Differimento di termini connessi all'adozione
del Piano integrato di attività e organizzazione)
La lettera a) del comma 12 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni).
Insieme e correlativamente, sospende l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.
Il Piano integrato di attività e organizzazione è stato previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, il quale ne ha prescritto l'adozione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative).
Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
È pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli in un unico atto una pluralità di piani, previsti dalla normativa previgente.
Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale (e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale).
La disposizione istitutiva del Piano prevedeva un duplice termine, su cui interviene ora il differimento del termine.
Essa prevedeva che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore (avvenuta l'8 agosto 2021) del medesimo decreto-legge n. 80, fossero adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata:
§ un Piano tipo (dal Dipartimento della funzione pubblica), quale strumento di supporto alle amministrazioni. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate, per l'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (cfr. il comma 6 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80);
§ uno o più regolamenti governativi (aventi la forma giuridica di d.P.R.), onde individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (cfr. comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021).
Pertanto il termine previsto per il Piano tipo è posticipato al 30 aprile 2022. Ed il termine per i D.P.R. ricognitivi ed abrogativi diviene il 31 marzo 2022.
Tale duplice differimento costituisce una risposta ad una richiesta emersa presso la Conferenza unificata (il 2 dicembre 2021) in sede di intesa (sullo schema di provvedimento recante il Piano).
Inoltre, la novella prevede che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (anziché provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio).
Infine si viene a disporre la non applicazione - fino al 30 aprile 2022 - di un novero di disposizioni sanzionatorie.
Si tratta di sanzioni previste in caso di mancata adozione di alcuni piani, un tempo previsti ed ora 'assorbiti' dal Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale essi confluiscono.
Si tratta de:
§ il Piano della performance (previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"): in caso di sua mancata adozione, la sanzione (dettata dall'articolo 10, comma 5 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, nonché nel divieto per l'amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (e specifica previsione sanzionatoria è posta nel caso che la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione);
§ il Piano triennale dei fabbisogni di personale (previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"): per le amministrazioni pubbliche che non provvedano ai correlativi adempimenti, la sanzione (dettata dall'articolo 6, comma 6 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di assunzione di nuovo personale:
§ il Piano organizzativo del lavoro agile (previsto dal decreto legislativo n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). La disposizione del decreto-legge richiama l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 124, facendo riferimento - pare di intendere - alla previsione che in caso di mancata adozione di tale Piano, il lavoro agile si applichi almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
Articolo 1, comma 12, lettera b)
(Proroga di termini in materia di assunzioni del personale della Guardia di finanza per il monitoraggio del PNRR)
L'articolo 1, comma 12, lettera b), proroga all'anno 2022 il termine, attualmente fissato per l'anno 2021, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare, l'articolo 1, comma 12, lettera b) in esame modifica il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, prorogando all'anno 2022 il termine previsto per l'anno 2021 dall'articolo 7-bis, comma l, in materia di reclutamento di personale per il MEF.
Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa, tale proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure concorsuali, per le quali il Ministero può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
Si rammenta che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 autorizza il MEF, per l’anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto Funzioni centrali, di cui:
- 50 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)
- 30 unità al Dipartimento del tesoro
- 30 unità al Dipartimento delle finanze
- 35 unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
e un contingente di 75 unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della RGS.
La finalità delle assunzioni viene indicata nella necessità di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso.
Si rammenta che l’articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico. La disposizione reca, inoltre, una procedura semplificata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l’attuazione degli interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione tecnica, la disposizione in esame, limitandosi a prorogare il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, ferme restando le unità assumibili e le risorse già autorizzate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1, comma 13
(Proroga di termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)
L'articolo 1, comma 13, proroga di un mese (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022) il termine per l'adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).
In particolare, l'articolo 1, comma 13, in esame modifica il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, prorogando di un mese (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022) il termine previsto dall'articolo 7, comma 5, di adozione del regolamento di organizzazione del MEF con la modalità semplificata.
Si rammenta che in base al testo pre-vigente del citato articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77, il termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del MEF, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, era previsto per il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2021. Tale articolo 10 consente che i regolamenti di riorganizzazione di alcuni Ministeri (sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali) siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione. A questi Ministeri è stato aggiunto il MEF dal suddetto articolo 7, comma 5.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria in considerazione delle numerose disposizioni legislative intervenute anche successivamente alla legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2020 che hanno previsto l'istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale presso l'amministrazione, modificando la struttura organizzativa che l'emendando DPCM dovrà regolare.
Il riferimento è in particolare agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che hanno istituito due posizioni di dirigenti di I fascia con funzioni di consulenza studio e ricerca e n. 7 posizioni di I fascia presso le Ragionerie territoriali dello Stato, e all'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha istituito una Unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Nella relazione tecnica si precisa che la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri essendo di natura regolamentare.
Articolo 1, comma 14
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale
della carriera prefettizia)
L’articolo 1, comma 14 dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2022 alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno.
In particolare, la disposizione fa riferimento a due distinte autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento.
La prima è stata autorizzata per il triennio 2018-2020 ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata. La possibilità di espletare tali procedure era già stata prorogata fino 31 dicembre 2021 dall’articolo 1, comma 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
La tabella richiamata riguarda in particolare le procedure relative a:
§ 70 unità di consigliere
§ 10 unità dirigenziali di seconda fascia;
§ 200 unità dell’area funzionale III, posizione economica F1;
§ 150 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.
La seconda proroga riguarda le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 13 del d.P.C.m. 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, per il personale indicato alla Tabella 13 allegata.
La citata autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 209-2021 riguarda in particolare 800 posti di Area funzionale II posizione economica F2 e 130 posti di Prefetto.
In virtù della disposizione in esame tutte le procedure riferibili alle citate autorizzazioni possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda le assunzioni di personale dell’amministrazione civile dell’interno, si v. anche l’articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto in esame (si v. supra), che proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui completare l’assunzione di personale del Ministero già autorizzata da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Articolo 1, comma 15
(Proroga della validità della graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
L’articolo 1, comma 15 proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.
La relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame si rende necessaria “al fine di consentire, anche nella parte finale dell'anno 2022, di esercitare le facoltà assunzionali straordinarie di personale previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dovranno effettuarsi nel corso dell'anno 2022”.
Difatti e più in particolare, il richiamato decreto ministeriale n. 310, di cui si dà notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2009 (serie Concorsi ed esami), contiene la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dell’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si ricorda in proposito che il comma 287 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017) ha autorizzato l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Al contempo il comma 289 della medesima legge ha incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale.
Ai sensi del comma 295, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.
Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).
Articolo 1, comma 16
(Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a colloqui personali con detenuti)
L’articolo 1, comma 16, proroga al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
Nel dettaglio, la disposizione - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.
La proroga di tale disciplina è stata già disposta più volte: prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 fino al 31 gennaio 2017 (articolo 4-ter), poi dal decreto-legge 244 del 2016 fino al 31 gennaio 2018 (art. 5, comma 8), dalla L. 205 del 2017 fino al 31 gennaio 2019 (articolo 1, comma 1120, lett. c), dalla L. 145 del 2018 fino al 31 gennaio 2020 (articolo 1, comma 1131, lett. g), dal decreto-legge n. 162 del 2019 fino al 31 gennaio 2021 (articolo 3, comma 3), dal decreto-legge n. 183 del 2020 fino al 31 gennaio 2022 (articolo 1, comma 14).
L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione (art. 4, comma 2-ter, D.L. 144/2005).
Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 4, comma 2-quater, D.L. 144/2005).
Il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio, o l'Autorità delegata, ove istituita. A loro volta, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi dipendono. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza (art. 23, commi 6, 7 e 8 della L. 124/2007, richiamati dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).
In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui sopra non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi (art. 226, comma 5, del D.Lgs/271/1989, richiamato dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).
Articolo 1, comma 17
(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)
L’articolo 1, comma 17, proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:
§ il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
§ al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
§ le identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;
§ l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Una prima proroga, fino al 31 gennaio 2021, è stata disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge 205/2017. Successivamente, è intervenuta una ulteriore proroga, fino 31 gennaio 2022, ad opera del D.L. 183/2020 (art. 1, comma 14).
La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).
La legge, (art. 17 della L. 124/2007) esclude che possano essere autorizzate condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone (comma 2) e altre condotte particolarmente gravi (comma 3)
Inoltre, non possono essere autorizzate, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge 124/2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Solo per le condotte relative ai due reati da ultimo citati opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.
Il richiamato art. 30, comma 11, esclude che possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.
In base al decreto-legge 7/2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:
§ partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);
§ assistenza agli associati (art. 270-ter);
§ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
§ organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
§ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
§ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1; la L. 153/2016, che ha introdotto tale fattispecie penale, ha esteso anche a questo reato la scriminante di cui sopra);
§ istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);
§ partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);
§ istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).
La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.
La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito utilizzare le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS), previa comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.
Infine, viene prorogata la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.
Articolo 1, comma 18
(Proroga del mandato dei delegati nei
consigli di rappresentanza militare)
L’articolo 1, comma 18, proroga da luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari.
Si ricorda che la normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare, con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre livelli distinti degli organi di base (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR), ed un organo centrale (il COCER), a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).
La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, che ha recepito il contenuto della stessa legge n. 382 (artt.1465 e ss.).
La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite per formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. Nell’ambito delle attività istituzionale, il COCER incontra il Capo di Stato Maggiore della Forza Armata, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, organi parlamentari e componenti del Governo, per rappresentare le istanze del personale e perseguire le finalità che il Consiglio intende raggiungere.
La richiamata legge n. 382 del 1978, come confluita nel codice dell’ordinamento militare, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, di aderire ad altre associazioni sindacali (art. 1475 Codice dell’ordinamento militare). Agli organi della rappresentanza militare risulta pertanto precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.
Dall'attuazione delle disposizioni della legge n. 382 del 1978 è inoltre risultato un complesso quadro normativo, che si è stratificato nel corso degli anni. Con particolare riferimento al tema relativo alla composizione degli organismi della rappresentanza militare, l’articolo 8 del d.l. n. 216 del 2011 (proroga termini 2012), attraverso una novella ai commi 2 e 3 dell’articolo 1476 del d.lgs. n. 66 del 2010, ha previsto che nell’organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. Inoltre, attraverso una novella al comma 3 dell’articolo 1477 (Procedura di elezione) del codice dell’ordinamento militare è stato stabilito che i militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare durino in carica quattro anni e possano essere rieletti nel limite complessivo di due volte[10]. L’attuale mandato è il dodicesimo, iniziato a seguito delle votazioni svolte nel luglio 2018[11].
Il d.P.R. 26 settembre 2012, n. 191, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Difesa ha novellato gli articoli 933 e 934 del decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di:
· ridurre i componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) (da 63 delegati a 60)[12].
· ridurre i componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) (da 240 a 234)[13].
L’articolo 19 della legge 183 del 2010, recante la delega al Governo in materia di lavori usuranti, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della specificità del lavoro svolto dagli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. La citata disposizione stabilisce, infatti, che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. La medesima disposizione, affida, poi, al Consiglio centrale di rappresentanza militare (Cocer) il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte, in attuazione del principio di specificità, e concernenti il trattamento economico del personale militare.
La ragione della proroga disposta dal comma 18 in commento risiede nel fatto che sono in via di definitiva approvazione le norme sulle associazioni professionali tra militari di natura sindacale, che supererebbero l’attuale istituto della rappresentanza, e non è opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare (Consiglio centrale interforze, consigli centrali, intermedi e di base), che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari.
Il disegno di legge Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, è attualmente tornato all’esame della Camera (AC 875-B) dopo le modifiche approvate dal Senato (AS 1893) il 17 novembre 2021.
L'articolo 19 del suddetto ddl, recante abrogazioni e norme transitorie, prevede, al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare (articoli da 1476 a 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare) vengano abrogate al momento dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della P.A. (di cui all'art.16, comma 4) che determina permessi e distacchi da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività. Al comma 2 viene specificato che i delegati delle rappresentanze militari restino in carica "e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate),", fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), del ddl, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. n.195 del 1995[14]. A decorrere da questa data i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 reca attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Con l'articolo 2 del d.lgs. 195/1995 è stato sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica - previsti dall'articolo 1 - con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.
Il disegno di legge AC 875-B all’esame della Camera interviene a seguito di un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 120 del 2018, ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari. È stata infatti dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali".
Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcune vuoto normativo, "vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale". In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all'asserito contrato del richiamato art. 1475, 2° comma del Codice dell'ordinamento militare, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell'art. 5 terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea che riconosce il diritto di associazione sindacale.
Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 11 ("Libertà di riunione e di associazione") e 14 ("Divieto di discriminazione") della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia.
In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:
1. ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
2. ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.
3. ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, "divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse".
Resta fermo il divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero attualmente previsto dal comma 4 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare che peraltro non aveva formato oggetto di impugnazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Associazioni a carattere sindacale delle Forze armate. AA.C. 875 e 1060
Articolo 1, comma 19
(Procedura di conferimento del mandato dei direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)
L’articolo 1, comma 19, intervenendo sulla legge n. 124/2007 nella parte modificata dal DL n. 83/2020, stabilisce che l'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI) ha la durata massima di 8 anni e può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. La norma previgente dispone che l’incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni.
La disposizione novella la legge 124/2007, già oggetto di modifica, per quanto qui interessa, da parte dell’articolo 1, comma 6, lett. a) del D.L. 83/2020. Nella tabella che segue è messo a confronto il testo originario della disposizione, con quello modificato dal citato D.L. 83/2020 e, infine, con quello introdotto dal provvedimento in esame.
Testo originario |
Testo modificato dal D.L. 83/2020 |
Testo modificato dal D.L. 228/2021 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. |
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. |
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. |
Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è l’insieme degli organi e delle autorità che nel nostro Paese hanno il compito di assicurare le attività informative allo scopo di salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenienti sia dall’interno sia dall’esterno.
Disciplinato principalmente dalla L. 124/2007, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità eventualmente delegata dal Presidente del Consiglio, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), e dai servizi di informazione: Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), composto da cinque deputati e cinque senatori, è l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi (L. 124/2007, artt. 30-38).
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) presso la Presidenza del Consiglio ha come compito principale quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l’unitarietà dell’azione dei servizi di informazione per la sicurezza verificando altresì i risultati delle attività svolte da:
- l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) operante all’estero (L. 124/2007, art. 6);
- l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) che agisce sul territorio nazionale (art. 7).
In base alla legge n. 124 del 2017, il Presidente del Consiglio nomina e revoca sentito il CISR, il direttore generale del DIS, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato (art. 1, comma 1, lett. d), e art. 4, comma 5, L.124/2007).
Parimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE e il direttore dell’AISI, anch’essi scelti tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR (art. 1, comma 1, lett. e), art. 6, comma. 7 e art. 7, comma 7, L.124/2007).
Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Copasir circa le nomine del direttore generale del DIS e dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (art. 32, comma 2, L. 124/2007).
Secondo la disposizione previgente, gli incarichi dei direttori hanno comunque la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni (art. 4, comma 5; art. 6, comma 7 e art. 7, comma 7, L. 124/2007).
La disposizione in esame modifica a tal fine l’articolo 4, comma 5, l’articolo 6, comma 7, e l’articolo 7, comma 7, della legge n. 124 del 2007, relativi alle modalità di nomina, prevedendo che gli incarichi hanno la durata massima di otto anni e sono conferibili, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
Attualmente, il direttore del DIS è Elisabetta Belloni (nominata il 12 maggio 2021).
Il direttore dell’AISE è Giovanni Caravelli (nominato il 21 novembre 2018, incarico rinnovato il 16 maggio 2020).
Il direttore dell’AISI è Mario Parente (nominato il 29 aprile 2016 per due anni, confermato il 15 giugno 2018 per un ulteriore biennio, incarico rinnovato di un anno il 15 giugno 2020 e di un ulteriore anno il 12 maggio 2021).
Articolo 1, commi 20 e 21
(Mandato dei gradi di vertice della Difesa)
L’articolo 1, comma 20, estende, rispetto all'attuale rigido limite di un triennio, la durata del mandato dei vertici della Difesa (Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della Difesa) che al termine del triennio siano ancora in servizio permanente, fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un ulteriore anno. Il comma 21 dispone che tale modifica si applica anche ai mandati in corso alla entrata in vigore del decreto.
I commi in commento modificano l'articolo 1094 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e mirano a prevedere che le cariche di vertice della Difesa, il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni non prorogabili né rinnovabili, al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permangano in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. La disposizione non è pertanto applicabile a coloro che al compimento del triennio siano già cessati dal servizio e si trovino nella particolare posizione di richiamo "automatico" d'autorità prevista, per il completamento del mandato, dal comma 4 dello stesso articolo 1094. In sostanza l'incarico non può essere soggetto a rinnovo o ulteriore proroga e nel complesso non può superare il quadriennio.
Si riportano di seguito alcune norme che possono rendere il quadro d’insieme delle funzioni svolte dai gradi di vertice della Difesa.
Secondo l’articolo 26, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
· è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
· assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
· adotta le misure conseguenti all'adozione, da parte del Ministro della Difesa (su proposta dello stesso Capo di stato maggiore), di decreti di riorganizzazione di enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate.
Secondo il comma 2, egli dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
Secondo l’articolo 28 del Codice dell’ordinamento militare, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa.
Secondo l’articolo 41 del Codice dell’ordinamento militare, il Segretario generale della difesa:
· predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
· è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
· esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma.
Articolo 1, commi 22 e 23
(Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza)
I commi 22 e 23 dell’articolo 1 introducono la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato (triennio) fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno.
L’articolo 4 (quinto comma) della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia Ordinamento del corpo della Guardia di finanza, stabilisce che il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile.
Il comma 22, introducendo un nuovo periodo al sopra citato articolo 4, quinto comma, prevede che se non ha raggiunto il limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno (pertanto, con la modifica introdotta, l’incarico nel complesso non può superare il quadriennio).
Il comma 23 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 22 si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero dal 31 dicembre 2021.
Articolo 1, comma 24
(Proroga del mandato degli organi
dell’Istituto per il credito sportivo)
Il comma 24 dell’articolo 1 proroga il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 maggio 2022.
Come si evince dalla Relazione illustrativa, in base allo statuto dell’Istituto per il credito sportivo (articolo 14, comma 1 dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci, elencati dall’articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta.
Il primo mandato dell’attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021, poiché – come riferisce il Governo - i componenti sono entrati in carica il 1° marzo 2018.
Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; articoli 13, 16, 22), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati); la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978. Si ricorda che il Direttore Generale dell’Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione (articolo 15, comma 4, lettera i) dello Statuto).
La proroga si ritiene necessaria, a parere del Governo, sia per ragioni di operatività, sia in quanto la scadenza degli organi sembra mettere a rischio il processo di trasformazione in società per azioni, avviato dall’attuale dirigenza con tempi di attuazione stimati in nove-dodici mesi.
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.
Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI; b) dal fondo patrimoniale; c) dalle riserve.
Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2020, risulta un patrimonio netto di circa 920 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 10,9 milioni di euro.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza. In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato: a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva; b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.
Articolo 1, comma 25
(Proroga del mandato del Presidente del CNEL)
Il comma 25 dell’articolo 1 introduce una modifica all’ordinamento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), stabilendo che nell’ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente del CNEL non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato sino al termine della durata del Consiglio.
La modifica viene introdotta mediante novella all’articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ossia la legge che, in attuazione del dettato dell’articolo 99 della Costituzione (si v. box, infra), disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
In particolare, l’articolo 5 riguarda il mandato del Presidente del CNEL, che viene nominato, al di fuori dei componenti del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il mandato dura cinque anni, al termine dei quali il Presidente può essere confermato.
Il Presidente rappresenta il Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai Regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL.
Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della richiamata legge 30 dicembre 1986, n. 936, in caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.
L’attuale Presidente del CNEL è il professor Tiziano Treu, che è stato nominato con d.P.R. 16 maggio 2017.
La disposizione in esame aggiunge a tale disciplina la previsione in base alla quale, ove la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del primo è prorogato sino al termine della durata del Consiglio. La proroga, come la stessa disposizione esplicita, è volta al fine di assicurare il completamento del programma di attività nella consiliatura attraverso l’allineamento dei mandati di Presidente e Consiglio.
Occorre in proposito considerare che la procedura di nomina del Consiglio è particolarmente complessa e distinta rispetto a quella del Presidente. Ciò in ragione in primo luogo della stessa composizione del Consiglio, del quale fanno parte: a) dieci esperti; b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive e c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 936 del 1986, che disciplinano le procedure di nomina dei consiglieri:
§ gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;
§ i rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni sono nominati, su designazione delle organizzazioni di rappresentanza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
A tal fine, nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale scadenza con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.
Mentre, i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti e le relative designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Nei trenta giorni successivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.
Contro tale atto può essere presentato ricorso dalle organizzazioni entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo. L’eventuale ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Una volta nominati, l’articolo 7 della richiamata legge n. 936 del 1986 stabilisce che anche “i membri del Consiglio” durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La medesima norma dispone infine che in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.
Data la complessità della procedura può accadere che i decreti di nomina dei consiglieri possano avere date diverse e dunque differenti decorrenze del quinquiennio di permanenza in carica.
Con riferimento alla X consiliatura, tuttora in corso, si ricorda che i 64 membri del CNEL sono stati nominati con i seguenti decreti, pubblicati in G.U. 10 maggio 2018, n. 107 (al lordo delle sostituzioni successivamente intervenute):
§ DPR 21 luglio 2017, Nomina di otto esperti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
§ DPR 4 agosto 2017, Nomina di due esperti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
§ DPR 4 agosto 2017, Nomina di sei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
§ DPR 23 marzo 2018, Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
In tali casi, la disposizione in esame prevede a regime la proroga dell’incarico del Presidente “sino al termine della durata del Consiglio”, anche al fine di assicurare, come ripreso nella relazione illustrativa, il completamento del programma di attività nella medesima composizione collegiale.
Si ricorda che la legislazione vigente fa riferimento alla durata di cinque anni con riguardo al “mandato dei consiglieri”, stabilendo che essi durano in carica cinque anni. Si valuti in proposito l’opportunità di un approfondimento.
Ai sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento degli Organi, Organizzazione e Procedure del CNEL, del 17 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019, n. 188, il programma dell'attività è predisposto dal Presidente e costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell’azione istituzionale ed amministrativa.
L’articolo 99 della Costituzione qualifica il Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e gli conferisce il potere di iniziativa legislativa, unitamente alla facoltà di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
La previsione del CNEL nella Carta del 1948 ha risposto alla avvertita opportunità di consentire l’apporto di un organo con particolari requisiti di competenza alla formulazione delle politiche economiche e sociali.
Pertanto, in base al dettato costituzionale, è stata prevista una composizione del CNEL formata da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in modo da tener conto dell'importanza numerica e qualitativa di queste ultime.
Nell'attuale ordinamento, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la quale ha sostituito ed abrogato la precedente disciplina, posta dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33 ed è stata a sua volta più volte modificata con alcuni interventi legislativi.
Si ricorda che nelle ultime legislature, il Parlamento ha approvato alcuni interventi di contenimento della spesa che hanno riguardato specificamente anche gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 5 co. 2, del D.L. n. 98/2011), nonché il trattamento economico dei sui membri (art. 5, co. 3, del D.L. n. 78/2010). Successivamente, dapprima con l’art. 17 del D.L. n. 138/2011 e, poi, con l'articolo 23, co. 8-13, del D.L. n. 201/2011, n. 201, è intervenuta una riforma del CNEL che ne ha significativamente ridotto i componenti (passando da centoventuno a sessantaquattro). La legge n. 190 del 2014 ha previsto (articolo 1, comma 289) che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL (nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni) non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo: previsione, quest'ultima, peraltro abrogata dalla legge n. 205 del 2017 (articolo 1, comma 707), che ha demandato al regolamento interno del CNEL la determinazione delle indennità degli esperti e del rimborso spese per presidente, vicepresidenti e consiglieri (nel limite dei trasferimenti di bilancio annualmente assegnati al CNEL e con clausola di invarianza finanziaria rispetto all'intervento normativo del 2014).
Attualmente il CNEL è composto da 64 membri, i quali sono incompatibili con la carica di parlamentare, esponente del Governo, dei Consigli regionali; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; cosi come possono essere revocati su richiesta delle istituzioni od organizzazioni che li hanno designati. Più nel dettaglio si tratta di:
§ 10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
§ 48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali:
- 22 in rappresentanza del lavoro dipendente, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati,
- 9 in rappresentanza del lavoro autonomo,
- 17 in rappresentanza delle imprese;
§ 6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
In relazione al Cnel è opportuno ricordare che nell’attuale legislatura, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 1124), che abroga l'articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La Commissione ha approvato un emendamento volto ad abolire effettivamente il CNEL e non soltanto a abrogare l'articolo 99 della Costituzione. Tale organo dunque verrebbe così oltre che privato del suo fondamento costituzionale, come previsto del progetto di legge iniziale, ma anche soppresso dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale.
Giunto all’Assemblea del Senato nella seduta del 17 luglio 2019, l’esame del provvedimento non è ulteriormente proseguito.
Articolo 1, commi 26 e 27
(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili
o di pubblica utilità)
La lettera a) del comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina transitoria sulle assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità. La lettera b) dello stesso comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria. Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità.
Riguardo alla proroga di cui alla lettera a) del comma 26, si ricorda che la disciplina transitoria di cui ai commi da 446 a 449 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, concerne la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato - che possono essere anche a tempo parziale - di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità; tali assunzioni possono essere effettuate anche da parte di pubbliche amministrazioni diverse da quelle che abbiano utilizzato in precedenza i soggetti in esame; le assunzioni sono ammesse nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nonché delle risorse finanziarie richiamate dai suddetti commi; le assunzioni sono effettuate mediante selezioni riservate (con prova di idoneità) per i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.
La lettera b) dello stesso comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine[15] entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con le amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria. La proroga non concerne il termine dei suddetti contratti a tempo determinato (scaduti, in base alla normativa in esame, non oltre il 31 luglio 2021).
Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto[16] ricorda che, per i soggetti invece già impegnati in lavori socialmente utili, il contributo in oggetto, in favore delle suddette amministrazioni, è già previsto dalle disposizioni vigenti. Alla copertura dell’onere finanziario derivante dal comma 27 si provvede mediante riduzione, nella misura di 20.014.762 euro annui, a decorrere dal 2022, del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili[17].
Articolo 1, comma 28
(Proroga della durata di incarichi di collaborazione presso
il Ministero della cultura)
L’articolo 1, comma 28, dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del DL n.104 del 2020, fino al limite di durata massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata dei predetti contratti non potrà eccedere la data del 30 giugno 2022.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art.24, comma 1, del DL 104/2020 (come modificato da successivi interventi legislativi[18]), al Ministero della cultura (allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) è attribuita la facoltà di autorizzare - nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018 - incarichi di collaborazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per ciascun incarico è previsto un importo massimo di 40.000 euro, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021.
La finalità della richiamata norma è quella di "assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici".
Ai sensi del richiamato comma 1, ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento e ciascun ufficio è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.
Nella relazione illustrativa si fa presente che l'intervento normativo si rende necessario poiché l'espletamento delle procedure che hanno condotto alla stipula dei contratti di collaborazione si sono protratte a lungo e in molti casi i contratti stessi sono stati sottoscritti solo nel 2021. Senza la proroga in esame, il termine del 31 dicembre 2021 di durata dei medesimi avrebbe avuto un duplice effetto negativo: quello di disperdere professionalità da poco acquisite e formate; nonché quello di lasciare gli uffici periferici sforniti di personale, con ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.
Il comma 28 dispone altresì in ordine agli oneri finanziari connessi alla proroga dei richiamati contratti di collaborazione, quantificati nel limite massimo di euro 9.340.500 per il 2022.
Tale quantificazione - come precisa la relazione tecnica - è stata ottenuta tenendo conto degli incarichi che effettivamente saranno oggetto di proroga. Si tratta dei seguenti:
§ 445 per la Direzione generale (DG) Archeologia, belle arti e paesaggio (di cui 380 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici per i quali è previsto un compenso di 12.500 euro lordi per sei mesi) con un onere complessivo pari a 6.892.500 euro;
§ 153 per la DG Musei (relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, esperti in gare e appalti, per i quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi), con un onere pari a 2.448.000 euro.
Ai richiamati oneri, si provvede:
§ quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;
§ quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.
Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-ter della richiamata legge di contabilità e finanza pubblica prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato venga quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Con la legge di bilancio, annualmente, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Articolo 2, comma 1
(Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni)
L’articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.
La disciplina oggetto dell’intervento normativo è contenuta all’articolo 14, commi da 26 a 31, del D.L. 78 del 2010 (conv. L. 122 del 2010), che hanno individuato l’elenco delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un’attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-ter, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l’entrata in vigore. Tra queste, quella disposta dall’articolo 18-bis del decreto-legge 162/2019, oggetto di modifica da parte della disposizione in esame.
Il termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è stato previsto (dal D.L. 78/2010, art. 14, co. 31-ter, come modificato dal DL 95/2012 e dalla L. 147/2013) con la seguente scadenza temporale:
§ entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a);
§ entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b);
§ entro il 31 dicembre 2014 con riguardo al complesso delle funzioni (lettera b-bis).
Tali termini sono stati prorogati:
- al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis);
- al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4);
- al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6);
- al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 1120, lett. a);
- al 30 giugno 2019 dal D.L. 91/2018 (articolo 1, comma 2-bis);
- al 31 dicembre 2019 dal D.L. 135/2018 (art. 11-bis, comma 1);
- al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019 (art. 18-bis, comma 1);
- al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020 (art. 2, comma 3).
L’articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:
§ organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
§ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
§ catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
§ pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
§ attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
§ organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
§ progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
§ edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
§ polizia municipale e polizia amministrativa locale;
§ tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata, v. art. 14, co. 28, D.L. 78/2010);
§ servizi in materia statistica.
La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.
È, inoltre, funzione fondamentale dei comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).
Nell’articolo 18-bis del decreto-legge 162/2019, sul quale incide la disposizione in esame, si afferma che la proroga è disposta nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.
La Corte costituzionale, con la sentenza sopra citata, ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.
Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai comuni è delineato con un’eccessiva rigidità considerato, tra l’altro, che dovrebbe trovare applicazione anche in tutti quei casi in cui:
a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati;
b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri comuni non in situazione di prossimità;
c) la collocazione geografica dei confini dei comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.
La Corte ha evidenziato inoltre che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall’estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l’esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».
Successivamente alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, il 6 luglio 2020 è stato avviato un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno, anche in vista della elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, i lavori di elaborazione del disegno di legge delega sono in stato avanzato. Nello specifico, nel progetto di riforma è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.
La riforma degli enti locali è stata oggetto anche della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020 e 2021, che include tra i disegni di legge collegati al bilancio anche un disegno di legge di revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali. La necessità di riformare il testo unico degli enti locali era evidenziata anche nella NADEF 2019, che prevedeva "un'Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli comuni e sopprimendo gli enti inutili".
Articolo 2, comma 2
(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini
dei Paesi non appartenenti all’UE)
L’articolo 2, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013.
Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In base a tale ultima disposizione, che fa salve le norme speciali, devono essere utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quali, ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad u corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99) (Circolare Ministero dell’interno 24 gennaio 2012).
La modifica apportata dal DL 5/2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione, in materia di autocertificazione, di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.
Tale termine è stato prorogato più volte:
al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013;
al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014;
al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014;
al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015;
al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016;
al 31 dicembre 2018, dalla L. 205/2017;
al 31 dicembre 2019, dalla L. 145/2018;
al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019;
al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020.
Il comma 4-quinquies, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame, ribadendo quanto affermato in occasione della presentazione del disegno di legge di conversione del D.L. 162/2019 e del D.L. 183/2020 (recanti la medesima proroga rispettivamente per il 2020 e per il 2021), chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. In particolare: "Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi in formatici e delle relative banche dati. Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico- tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.”
Articolo 2, comma 3
(Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)
L’articolo 2, comma 3, abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2022, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito e Irlanda del Nord.
In dettaglio, il comma 3, deroga all'articolo 135, comma l, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, disponendo che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (v. il relativo dossier), possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
Il richiamato articolo 135, comma 1 del Codice della Strada, a cui qui si deroga, prevede viceversa che i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità. Decorso tale anno sarebbe pertanto necessario ottenere la patente di guida italiana.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto legge in commento, l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit) è stato "accompagnato" da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020, successivamente al quale ai cittadini del Regno Unito si applicano le disposizioni relative ai Paesi Extra UE.
Il MIMS ha reso un'interpretazione (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2021) secondo cui il sopracitato termine di un anno decorre dalla fine del periodo di transizione della "Brexit", cioè dal 31 dicembre 2020, con cessazione pertanto al 31 dicembre 2021, nelle more della conclusione di uno specifico accordo sul riconoscimento e la conversione delle patenti, che non è stato ancora perfezionato. In tal senso, con Circolare del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2021, era già stato specificato che i soggetti residenti in Italia potessero continuare ad utilizzare le patenti britanniche fino al 31 dicembre 2022
Articolo 2, commi 4 e 5
(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate,
deceduto per attività di servizio anti-Covid 19)
Si autorizza l'utilizzo nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso.
Il comma 4 autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti (in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sul nuovo esercizio di riferimento), i quali ammontano a 3 milioni, appunto per l'anno 2022.
A tal fine, esso dispone la corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente, iscritto (nella Tabella A del bilancio triennale 2021-2023) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, attingendo all'accantonamento relativo, per una metà (1,5 milioni), al Ministero dell'interno, per l'altra metà al Ministero della difesa.
Le risorse di cui si tratta sono state previste dagli articoli 74-bis - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e 74-ter - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021.
Le medesime disposizioni prevedevano che con decreto ministeriale (rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, in ambedue i casi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) fossero individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa (per ciascuno dei due Ministeri interessati, pari a 1,5 milioni, si è ricordato).
Per l'adozione di tali decreti ministeriali, era previsto un termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73.
Invero, al 31 dicembre 2021 non risulta perfezionato l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati.
Di qui la disposizione in esame, posticipatoria al 2022, onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo.
Articolo 2, comma 6
(Proroga di termini in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)
L’articolo 2, comma 6, proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l’ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
Tale disposizione richiede che per poter essere ammessi allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e alla qualifica di dirigente superiore occorre aver svolto più incarichi che possono essere stati ricoperti, in alternativa:
§ in più uffici con funzioni finali;
§ in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto;
§ in più uffici nell’ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;
§ in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.
A seguito delle modifiche introdotte con l’esercizio della delega sulla revisione dei ruoli (D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95), è stato eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera e si è disposto il rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza per individuare, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio richiesti in ciascuno dei settori di impiego.
Dapprima, lo stesso decreto di riordino dei ruoli aveva stabilito che l’applicazione della citata disposizione avvenisse a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. n. 95 del 2017).
Successivamente, la decorrenza è stata prorogata ancora, fissando il termine per l’applicazione della disposizione al 1° gennaio 2022, in virtù delle previsioni dell’articolo 36, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.
Da ultimo, con il decreto in esame si stabilisce che la citata disposizione sugli incarichi di servizio necessari per accedere allo scrutinio per la promozione alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La relazione che accompagna il provvedimento giustifica tale ulteriore proroga in quanto entro la data del 1° gennaio 2024 si presume di ultimare il processo di rideterminazione sia delle dotazioni organiche degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, che dei posti di funzione riservati ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate, da coordinare necessariamente con la progressione in carriera dei funzionari stessi.
Articolo 3, comma 1
(Proroga di termini in materia di svolgimento
delle assemblee di società ed enti)
L’articolo 3, comma 1, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
L'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 ha definito un insieme di norme relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. ed s.r.l. la cui applicabilità è stata successivamente estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legge n. 183 del 2020. Tale ultimo termine, recato dal comma 7 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021. Per effetto della disposizione in esame il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato, includendo le assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
Il comma 1 del citato articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed s.r.l. dev'essere necessariamente convocata a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, specificando che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Il comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
§ il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
§ l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
§ l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
I commi 4 e 5 dell'articolo 106 mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
L'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) dispone che, salvo diversa previsione statutaria, le società con azioni quotate in mercati regolamentati designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, è sempre revocabile (così come le istruzioni di voto) ed è conferita, senza spese per il socio, mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre con specifico riferimento alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. In forza della delega contenuta nei commi 2 e 5 dell'articolo 135-undecies del TUF la Consob ha disciplinato con regolamento alcuni elementi attuativi della disciplina appena descritta. In particolare, l'articolo 134 del regolamento Consob n. 11971/1999 ("regolamento emittenti") stabilisce le informazioni minime da indicare nel modulo e consente al rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del TUF, ove espressamente autorizzato dal delegante, di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
Per effetto del comma 4 dell'articolo 106, le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla rappresentanza in assemblea, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF che, invece, in ragione della specifica condizione del rappresentante designato dalla società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della più rigorosa disciplina prevista dall'articolo 135-undecies stesso. Per effetto del comma 5, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
La possibilità di designare un rappresentante che raccolga un numero indefinito di deleghe viene prevista in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ai sensi del quale lo statuto delle banche popolari determina il numero massimo (comunque non superiore a 20) di deleghe che possono essere conferite a un socio; all'articolo 135-duodecies del TUF, che esclude l'applicabilità alle società cooperative della disciplina sulle deleghe di voto; all’articolo 2539, primo comma, del codice civile, che, con riferimento alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono un limite al numero di deleghe che possono essere conferite a un medesimo soggetto.
Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016, l’applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 3, comma 2
(Proroga dei termini per l’istituzione dell’Ufficio centrale di bilancio per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti
del Ministero del turismo)
L’articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso. Nelle more, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura.
Nel dettaglio, viene modificato l'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 10 marzo 2021, n. 22 (l. n. 55 del 2021), relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo.
Il Ministero del Turismo è stato nuovamente istituito con il decreto-legge n. 22/2021[19], il quale ha trasferito al neo istituito Dicastero le funzioni già esercitate dal Ministero per i Beni e le attività culturali in materia di turismo (MiBACT). Il MIBACT ha assunto, conseguentemente, la denominazione di Ministero della Cultura (MIC).
Il decreto-legge ha previsto, l'adozione, con D.P.C.M., entro il 30 giugno 2021, del regolamento di riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dal riassetto (articolo 10) e la costituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito del MEF - Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo (articolo 7, comma 14).
Con D.P.C.M. n. 102 del 20 maggio 2021 è stato adottato il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”.
Al nuovo Ministero sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione Europea e internazionali in materia di turismo e rapporti con associazioni di categoria, imprese turistiche e associazioni dei consumatori.
Come anticipato, il citato articolo 7, comma 14, prevede che entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, venga istituito nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il decreto 30 settembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto all’individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
L’articolo 3, prevede, tra le altre disposizioni, l’istituzione dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Al suo interno operano:
1. l’Ufficio I, le cui funzioni sono così elencate:
Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex art. 34-quater della legge n. 196 del 2009, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009.
2. l’Ufficio II, le cui funzioni sono così elencate:
Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009.
Articolo 3, comma 3
(Aggiornamento canone locazioni passive PA)
Il comma 3, dell’articolo 3, proroga per l’anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2021, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
La norma in commento proroga, quindi, modificando la citata disposizione, il predetto blocco del canone anche per l’anno 2022.
Come sopra citato si ricorda che tale blocco è stato esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ad opera, rispettivamente, dei decreti legge nn. 192/2014, 210/2015, 244/2016, 205/2017, 145/2018, 162/2019 e 183/2020. In materia di patrimonio immobiliare pubblico si segnala altresì che, secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici pubblicato dal MEF (anno 2018), il patrimonio immobiliare pubblico censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali (circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni). Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2018 è stimato in 297 miliardi di euro. Si segnale inoltre che la legge di bilancio 2021, comma 153, prevede la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.
Articolo 3, comma 4
(Liquidità delle imprese appaltatrici)
L’articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.
L’articolo 3, comma 4, in novella all’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento).
La relazione illustrativa sottolinea che “la proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime”.
Si ricorda che l’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone che in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 (termine inizialmente fissato al 30 giugno 2021, poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 13, comma 1, del D.L. 183/2020 ed ora ulteriormente prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2022), l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce, in via generale, che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
Si ricorda altresì che l’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con novella all’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, ha previsto che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
Ai sensi del citato art. 35, comma 18, del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Si rammenta, inoltre, che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'art. 207, comma l, del D.L. 34/2020 in materia di anticipazione alle imprese appaltatrici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la possibilità di incrementare l'importo dell'anticipazione fino al 30 per cento opera nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Articolo 3, comma 5
(Proroga di termini del riparto del Fondo di solidarietà comunale)
Il comma 5 dell’articolo 3 estende al 2022 la disposizione che prevede l’assegnazione di un importo del Fondo di solidarietà comunale, nel limite massimo di 25 milioni di euro, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all’applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente.
È conseguentemente posposto al 2023, in luogo del 2022, l’anno a partire dal quale la predetta somma di 25 milioni annui sarà destinata ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.
La norma interviene sul comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplina la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, novellando a tal fine la lettera d-bis), che riguarda la ripartizione di un accantonamento dell’importo di 25 milioni di euro annui destinato a finalità correttive degli effetti della perequazione per gli anni dal 2018 al 2021. Dal 2022, la norma prevedeva che tali risorse fossero destinate ad incremento del contributo straordinario in favore dei comuni che danno luogo alla fusione.
In sostanza, con la disposizione del comma 5 in esame si stabilisce che il Fondo di solidarietà comunale (FSC) sia ripartito, anche per l'anno 2022, per un importo massimo di 25 milioni di euro, tra i comuni delle regioni, a statuto ordinario che, a seguito dell’applicazione dei meccanismi perequativi di riparto del Fondo, sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard dei comuni medesimi, nonché dell’applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016 - finalizzato a limitare variazioni delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro di +4%/-4% - continuino ad avere una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.
Di conseguenza, viene spostato al 2023, in luogo del 2022, l’anno a partire dal quale la predetta somma di 25 milioni annui sarà destinata ad incremento del contributo straordinario previsto in favore dei comuni che danno luogo alla fusione - attraverso la costituzione di un nuovo comune che succede ai comuni che si fondono (art. 15, co. 3, TUEL) - o alla fusione per incorporazione - attraverso l'incorporazione di un comune da parte di un altro comune (art. 1, comma 130, legge n. 56/2014) [20].
Si rammenta, al riguardo, che nell’ambito delle quote che compongono la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, alcune somme sono appositamente destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, a seguito dell’applicazione, a decorrere dal 2015, del percorso perequativo.
Ciò in quanto il progressivo rafforzamento della componente perequativa nel riparto del FSC ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà, che hanno di fatto richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare con l'applicazione dei criteri perequativi basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, soprattutto nei comuni di minori dimensioni.
Da qui, l'intervento del D.L. n. 124 del 2019, che ha rallentato il percorso della perequazione, la cui applicazione a regime è stata posticipata all'anno 2030 (in luogo dell'anno 2021 prima previsto), da raggiungere attraverso un meccanismo molto graduale, che prevede un incremento del 5 per cento annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa, a partire dalla percentuale del 45 per cento fissata per il 2019, fino a raggiungere il 100% della perequazione nel 2030.
Si rammenta che un primo correttivo c.d. statistico nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà è stato introdotto già nel 2016 - l'anno successivo all'avvio della perequazione - dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 113/2016.
Questo meccanismo correttivo è stato ridefinito e sistematizzato dall'art. 1, comma 450, della legge di bilancio per il 2017 e si attiva nel caso in cui i criteri perequativi di riparto di cui al comma 449 determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale (inizialmente fissata all'8% e poi ridotta, dal 2018, al +/- 4%), con l'obiettivo di attenuarne gli effetti, soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard. Tale meccanismo consiste in una redistribuzione delle risorse dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive superiore al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento verso i comuni che registrano una riduzione di risorse superiore al 4 per cento, mediante la costituzione di un accantonamento nell'ambito del Fondo medesimo, alimentato dai comuni che presentano la variazione positiva.
Con il D.L. n. 50/2017, il meccanismo per la mitigazione degli effetti della perequazione è stato stabilizzato all'interno del Fondo di solidarietà comunale (con l’inserimento della lettera d-bis) nel comma 449 della legge n. 232/2016), per gli anni dal 2018 al 2021 - ed ora esteso al 2022 dal comma in esame - con la previsione di un apposito accantonamento, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui (derivanti da fondi comunali non utilizzati e trasferiti al FSC), ripartito tra i comuni che presentano gli scostamenti negativi nella dotazione del Fondo rispetto alle risorse storiche anche dopo l'applicazione del correttivo del citato comma 450, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni.
Dal 2022 – ora dal 2023 - tali risorse saranno destinate ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione.
Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) reca di disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, fissandone la dotazione annuale e i criteri di ripartizione delle risorse, distinguendo tra la componente ristorativa e la componente tradizionale del Fondo, da distribuire sulla base di criteri di tipo compensativo, rispetto all'allocazione storica delle risorse, ovvero di tipo perequativo, a partire dal 2015, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Specifiche somme sono destinate a finalità correttive degli effetti della perequazione.
L'applicazione di criteri perequativi ai fini della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale ha preso avvio nel 2015, con la legge di stabilità 2014, con riferimento ad una quota parte del Fondo - fissata originariamente al 10 per cento, poi innalzata al 20 per cento - che viene appositamente accantonata per essere redistribuita sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014). A partire da tale anno, dunque, ai comuni delle regioni a statuto ordinario non è stata più assicurata l'invarianza delle risorse, avviandosi così, anche se con effetti inizialmente contenuti, il più volte teorizzato processo di allontanamento dalla spesa storica a favore dei fabbisogni standard.
Con il D.L. n. 78/2015 (art. 3, comma 3), il criterio perequativo ha assunto a riferimento la differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard: per i comuni con i fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali si determina un incremento della quota del fondo di solidarietà comunale ad essi spettante (ovvero, in caso di enti incapienti, una diminuzione delle somme da versare al fondo), mentre per i comuni con fabbisogni standard inferiori alle capacità fiscali è applicata una riduzione della quota del fondo (ovvero, in caso di incapienza, un incremento delle somme da versare).
Si ricorda che l'applicazione dei criteri perequativi riguarda i soli comuni delle regioni a statuto ordinario. Per i comuni delle regioni speciali (Regione Siciliana e Sardegna), nelle quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato, il riparto avviene sulla base del solo criterio della compensazione delle risorse storiche.
La percentuale di risorse da distribuire sulla base dei criteri perequativi – applicata nella misura del 20% nel 2015, 30% nel 2016, 40% nel 2017 e del 45% per l'anno 2018 - era prevista crescere progressivamente negli anni fino al raggiungimento del 100% della perequazione del Fondo a decorrere dall'anno 2021 (art. 1, co 884, della legge bilancio per il 2018). Tuttavia, il progressivo ampliamento della quota perequativa ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà, che ha richiesto l’introduzione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento. Nel 2019, per consentire una applicazione più sostenibile del processo di redistribuzione delle risorse del FSC secondo i criteri perequativi, è stata disposta, con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 921, legge n. 145/2018), una sospensione dell’incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione e con il successivo D.L. n. 124 del 2019 (art. 57, co. 1) è stato ridefinito un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con il raggiungimento del 100% della perequazione posticipato all'anno 2030 (in luogo dell'anno 2021 prima previsto). Si prevede un incremento del 5% annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa, a partire dalla quota del 45% fissata per il 2019, sino a raggiungere il valore del 100% nel 2030.
Contestualmente, è stata introdotta una progressione anche del c.d. target perequativo, che rappresenta la capacità fiscale perequabile, fino a quel momento limitato al 50% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, anche al termine della fase di transizione. Il "target perequativo", applicato per l'anno 2019 nella misura del 50% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, è previsto incrementare progressivamente del 5% annuo a decorrere dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dal 2029.
Nell’applicazione del meccanismo perequativo - che avrebbe dovuto garantire il graduale superamento della spesa storica in favore di una redistribuzione delle risorse ai comuni sulla base dei fabbisogni standard e capacità fiscali – va ricordato, hanno inciso, in maniera determinante, i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni, sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che ha, di fatto, annullato la originaria componente verticale, finanziata dallo Stato e destinata alla perequazione.
A partire dalla legge di bilancio per il 2020, il Fondo di solidarietà comunale è stato via via reintegrato delle risorse a suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica e rifinanziato con risorse aggiuntive che hanno ricostituito, nell’ambito della componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, una quota di risorse di carattere "verticale", che sono state destinate a specifiche esigenze di correzione della perequazione ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale.
Articolo 3, comma 6
(Lavoro straordinario personale MISE impiegato in attività
ad alto contenuto specialistico)
L’articolo 3, comma 6, autorizza, per il 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo.
Le attività di controllo sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico e consistono in circa 5.000 controlli per anno. I controlli sono funzionali alla salvaguardia della sicurezza in mare.
La relazione tecnica avverte che gli oneri per tali controlli (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del destinatario della prestazione tramite versamento all'entrata dello Stato.
Restano però a carico del MISE le competenze accessorie per il lavoro straordinario, nonché i relativi contributi previdenziali e gli oneri IRAP.
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, di attuazione della Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, ha individuato i requisiti di sicurezza che l’equipaggiamento marittimo, da installare od installato, a bordo del naviglio mercantile nazionale (per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera) deve possedere.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 3), il Ministero dello sviluppo economico è l’Amministrazione competente relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione.
Le convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima (vedi la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74 - resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313) impongono agli Stati di bandiera di assicurare che l'equipaggiamento installato a bordo delle navi sia conforme a determinati requisiti di sicurezza per quanto attiene a progettazione, costruzione ed efficienza e di rilasciare i relativi certificati. A tal fine l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e gli organismi internazionali ed europei di normalizzazione hanno elaborato norme dettagliate di efficienza e di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo. Per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente. È compresa un'ampia gamma di prodotti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali (definizione del Comitato economico e sociale europeo).
Per una ricostruzione della normativa in materia, si rinvia al dossier di documentazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'equipaggiamento marittimo (Atto del Governo 179).
L’articolo 5, comma 4 del decreto n. 239 del 2017 demanda l’accertamento della conformità dell’equipaggiamento marittimo ai contenuti della Direttiva 2014/90/UE, ove si tratti di equipaggiamenti radioelettrici, al competente Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico.
Tale attività è effettuata in tutte le occasioni in cui intervengono gli Ispettorati (collaudi ed ispezioni alle stazioni radioelettriche di bordo e controlli per il relativo mantenimento; ispezioni, che possono coincidere con i collaudi necessari al rilascio della pertinente certificazione nave, previste durante il cambio di bandiera per le navi che transitano nei registri nazionali.).
Alla copertura degli oneri, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (il decreto è stato emanato prima della fine dell’anno 2021), nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
L'attività in conto terzi che beneficiano del rifinanziamento in questione erano svolte dalla Direzione generale attività territoriali del MISE (Programma 15.9). A seguito del DPCM 29 luglio 2021, n. 149 (Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico), tale Direzione (composta da 15 uffici periferici, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico) è confluita nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (articolo 7). La relazione tecnica riporta che l’ammontare degli addetti a tali attività è pari a 277 unità.
Articolo 4, comma 1
(Possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al corso di formazione specialistica
in medicina generale)
Il comma 1 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria[21] che consente l’assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica.
Più in particolare, la disciplina transitoria in esame consente, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale (cosiddetti medici di base) e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, partecipino all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto (incarichi svolti, come noto, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale).
Per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell'attestato di idoneità al relativo esercizio - attestato che è conseguito dal medico di medicina generale al termine di un apposito corso, organizzato dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali -.
L'assegnazione degli incarichi ai medici ai sensi della deroga transitoria in esame è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto per il corso suddetto (fatte salve le fattispecie di sospensione e di differimento del termine stabilite dalla relativa disciplina[22]) determina la cancellazione dalla graduatoria regionale concernente gli incarichi in oggetto e la decadenza dall'incarico eventualmente già assegnato.
Si ricorda che la deroga in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
La disciplina transitoria in esame prevede altresì che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale, da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e che i medesimi enti territoriali, come già consentito dalle relative norme a regime, possano organizzare i corsi anche a tempo parziale; in ogni caso, l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non devono pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
La disciplina transitoria in esame prevede altresì che, in sede di accordo collettivo nazionale, siano individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali, ai fini dell'assegnazione degli incarichi convenzionali in base alla deroga suddetta, nonché le relative modalità di remunerazione.
Articolo 4, comma 2
(Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale)
Il comma 2 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria[23] che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.
Più in particolare, le norme transitorie in esame, in primo luogo, permettono che:
§ i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale instaurino un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte in base a tale rapporto si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di natura pratica del suddetto corso[24];
§ i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, assumano incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscrivano negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine summenzionato. Al riguardo, le norme generali vigenti[25] prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi suddetti, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale (e non anche incarichi provvisori autonomi) e svolgere - previa iscrizione nei relativi elenchi - il servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli stessi elenchi.
§ In relazione alla fattispecie suddetta di incarico provvisorio di medicina generale convenzionata, si prevede, per il caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, la sospensione della corresponsione della borsa di studio.
§ Per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte (durante la fase transitoria summenzionata) in base agli incarichi provvisori o di sostituzione ed ai servizi di guardia summenzionati si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di natura pratica del suddetto corso[26].
§ Per gli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività svolto (durante la fase transitoria summenzionata) in base ai medesimi incarichi e servizi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione. In merito, come norma di chiusura, si prevede che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti[27].
Con riferimento al periodo temporale summenzionato, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006, relativi, rispettivamente, alle modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica in medicina generale, si intendono integrate dalle norme suddette.
Inoltre, ai sensi della disciplina transitoria in esame, i medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche per tali attività, si pone il principio del riconoscimento ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione e si prevede, come norma di chiusura, che le università, ferma restando la durata
legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Articolo 4, comma 3
(Proroga dei termini di validità dell’iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL)
L’articolo 4, comma 3, proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario (v. infra gli aspetti di dettaglio). Le disposizioni di attuazioni sono in vigore dal 18 settembre 2016, ma la delega sopra indicata vige dal 28 agosto 2015.
Entrando più nel dettaglio, sull'attuazione della delega contenuta nel sopracitato D. Lgs. n. 171/2016, in primo luogo si ricorda che viene disciplinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
In proposito, il Presidente della regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.
Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore. Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.
Per quanto riguarda i criteri relativi alla nomina di direttore sanitario di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, il Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, art. 45, co. 1-quater), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992, ha disposo che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proroga citata viene disposta in quanto l'articolo l, comma 2, del citato decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, prevede che l’iscrizione nell’elenco, fermo restando l’aggiornamento biennale dello stesso, sia valida per quattro anni; pertanto per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, all'esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale 3 ottobre 2017, n. 75, la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso scadrà il 12 febbraio 2022. Pertanto, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale del predetto elenco, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica in atto, viene prorogata la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il30 giugno 2022.
In proposito va ricordato che sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 75 del 3 ottobre 2017 e sul sito web del Ministero della Salute è stato pubblicato l’Avviso pubblico che ha dato avvio alla selezione per la formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni. In data 12 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il primo elenco nazionale degli idonei al conferimento dell’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; come previsto dalla legge l’idoneità ha la durata di quattro anni, fatta salva la decadenza nei casi prescritti dal legislatore, ed è previsto un aggiornamento dell’elenco con cadenza biennale
Quanto agli aggiornamenti più recenti, con determina 30 marzo 2021 è stata disposta la pubblicazione dell’integrazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici Sperimentali. Ciò in quanto l’articolo 4, comma 8, del D.L. n. 183/2020[28] allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, ha previsto che l’elenco nazionale citato potesse essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
Con determina del 4 novembre 2021, infine, è stata disposta la pubblicazione dell’aggiornamento all’integrazione dell'Elenco nazionale sopracitato.
Articolo 4, commi 4 e 5
(Norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato
e di altri rapporti di lavoro dell’AIFA)
I commi 4 e 5 dell’articolo 4 modificano alcune norme[29] in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in considerazione, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[30], della circostanza che le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento.
Più in particolare, le novelle in esame prevedono, in primo luogo:
§ che l’AIFA possa provvedere anche nel 2022 (la norma previgente faceva riferimento soltanto al 2021) all’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, di 25 unità da inquadrare nell’Area terza[31] (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, di 5 unità da inquadrare nell’Area seconda[32] (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e di 10 dirigenti sanitari;
§ Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. I medesimi concorsi possono svolgersi in modalità telematica e decentrata[33] e i relativi bandi possono prevedere una valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.
§ che l'AlFA possa prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali suddette e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022 (31 dicembre 2021 nel testo previgente), i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente), nel limite di 30 unità (35 unità nel testo previgente), nonché i contratti di somministrazione di lavoro con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente), nel limite di 39 unità. In relazione alla novella in oggetto, viene quantificato un corrispondente onere finanziario per il 2022, pari a 1.449.765 euro, al quale si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA; ai fini della compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, si riduce, nella medesima misura di 1.449.765 euro per il 2022, la dotazione del fondo di parte corrente, istituito[34] nello stato di previsione del Ministero della salute per il 2022, concernente la reiscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti[35].
§ Con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate e ad una spesa corrispondente alle correlate assunzioni, resta fermo il divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale divieto riguardi anche i contratti di lavoro dipendente a termine.
Le novelle, inoltre, differiscono dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 la decorrenza del divieto a regime, per l’AIFA, di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo.
Articolo 4, comma 6
(Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati
per scopi scientifici)
Il comma 6 dell’articolo 4 dispone la (ulteriore) proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 della sospensione dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d’abuso).
Il comma 6 dell’articolo 4, mediante una modifica testuale all’articolo 42 del Decreto legislativo n. 26/2014[36], proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 la sospensione dell’applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all’autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco)[37] e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio"[38].
Il D.Lgs. 26/2014 ha recepito le norme della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in forza dell'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, successivamente trasfuse nell'articolo 13, comma 1, lett. c) ed f) della legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013)[39], che ha stabilito i criteri di delega da rispettare nella trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento (v. box).
La proroga si è resa necessaria poiché la scadenza del termine al 1° gennaio 2022 avrebbe implicato il venir meno della moratoria sul divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti, il quale era stato da ultimo prorogato (dal 1° gennaio 2021) dall’articolo 4, comma 5, del DL. 183/2020 (Proroga termini - L. 21/2021).
Con il decreto legislativo n. 26 del 2014 sono state recepite le norme della sopra richiamata direttiva 2010/63/UE, introducendo tuttavia una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione è stata inizialmente in parte differita di un triennio, al 1° gennaio 2017[40].
Successivi differimenti dei termini di decorrenza dei divieti previsti, mediante novella del comma 1 dell’articolo 42 del predetto D.Lgs. n. 26/2014, sono stati disposti con le seguenti norme contenute in decreti-legge di proroga termini:
§ articolo 7, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (L. n. 19/2017) che ha prorogato il termine di applicazione delle procedure dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020;
§ articolo 5, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (L. n. 8/2020) che ha prorogato il medesimo termine dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.
Conseguentemente, a decorrere dal l° giugno 2022, il Ministero della salute non potrà più autorizzare:
§ le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse (articolo 5, comma 2, lettera d));
§ i progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso che prevedono l'impiego di animali (articolo 5, comma 2, lettera e)).
Le sollecitazioni alle proroghe della sospensione dei richiamati divieti derivano in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori. Infatti, nel recepimento della direttiva comunitaria, il decreto legislativo ha previsto un monitoraggio da parte del Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare, per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi durante il periodo di sospensione del divieto e consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento all'esito del monitoraggio. Il Centro di referenza per i metodi alternativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e il Consiglio Superiore di sanità hanno evidenziato mediante proprie relazioni come, ad oggi, in questi campi di ricerca non siano riconosciuti metodi alternativi scientificamente validi all'utilizzo di animali.
In particolare, la piattaforma Research4Life che rappresenta i maggiori enti di ricerca nazionale (tra cui l'istituto Mario Negri, l’Istituto europeo oncologico e la Società italiana di neuroscienze) ha ribadito, a fine 2020 (qui il documento) la richiesta al Ministero della salute di intervenire per correggere, in sede di approvazione della legge di Bilancio 2021, alcune limitazioni alla sperimentazione animale che pongono in una condizione di svantaggio la ricerca italiana. Intervenire rimuovendo specifici limiti per i quali attualmente vi è una semplice moratoria nel settore delle sostanze di abuso, peraltro pienamente consentite negli altri Stati membri Ue ed extra Ue, eviterebbe di pregiudicare la possibilità per i ricercatori italiani di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali. L'ulteriore proroga consentirebbe pertanto ai soggetti interessati di sviluppare un approccio alternativo idoneo agli attuali livelli di sperimentazione, oltre a rispondere adeguatamente alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della richiamata direttiva 2010/63/UE.
Con riferimento alle norme finanziarie relative agli approcci alternativi il Ministro della salute ha inviato alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione sugli animali autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche rispetto alle possibilità di adozione dei suddetti approcci alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.
La Relazione è stata presentata il 28 luglio 2020 in ottemperanza all’obbligo previsto al comma 2-bis, del sopra richiamato articolo 42 del D.Lgs. 26/2014, come novellato dall’articolo 25, comma 2-bis del DL. 162/2019 (L. 8/2020) di proroga di alcuni termini legislativi, che ne ha previsto la presentazione entro il termine ordinatorio del 30 giugno 2020.
Sul tema oggetto della disposizione in commento la citata relazione interviene sottolineando che “attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido" e precisa nelle conclusioni che "qualora il divieto fosse mantenuto, oltre a dover rispondere all'Ue per l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione, assisteremo a una limitazione sul territorio italiano dello studio e della ricerca, riconosciuti in tutto il territorio UE".
La proroga è finanziariamente neutra in quanto gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali da laboratorio (direttiva 2010/63/UE) ha suscitato un amplissimo e acceso dibattito nell'opinione pubblica, all'interno della comunità scientifica e in seno alle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sul testo proposto dal Governo.
Il 4 dicembre 2013 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto del Governo n. 50). L'intervento regolatorio, come la stessa direttiva, ha inteso garantire un più alto livello di tutela grazie alla fissazione di requisiti e condizioni puntuali per lo svolgimento delle attività di allevamento, fornitura e utilizzazione degli animali, con l'ottica di ridurne progressivamente l'utilizzo fino ad arrivare alla completa sostituzione degli animali con pratiche e metodi alternativi[41]. Sono state registrate prese di posizione contrastanti, sia a livello politico che istituzionale, che hanno inizialmente rallentato il processo di recepimento della direttiva, fissato al 1° gennaio 2013, con il conseguente avvio di una procedura di infrazione (n. 2016/2013) da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia per recepimento in difformità della predetta direttiva e violazione del diritto dell'Unione, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse rispetto a quelle esistenti in altri Stati membri. L'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, infatti, non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva.
Il 24 gennaio 2014 il Comitato Nazionale di Bioetica ha fornito il proprio contributo al dibattito sulla sperimentazione animale. Il Comitato, raccomandando il recepimento della richiamata direttiva europea, ha sottolineato alcuni aspetti bioeticamente discutibili della normativa italiana proposta (divieto di xenotrapianti, sperimentazione di sostanze d'abuso, allevamento di cani, gatti e primati), auspicando la semplificazione dell'assetto regolatorio italiano e sollecitando la creatività dei ricercatori finalizzata anche ad attenuare l'impatto delle sperimentazioni sugli esseri senzienti. Tali osservazioni sono state in parte riprese dalle Commissioni competenti nei loro pareri[42].
In proposito, come sottolineato dal rappresentante del Governo nella seduta del 5 febbraio 2014 presso la Commissione XII della Camera, lo schema di decreto ha cercato di raggiungere il punto di equilibrio e di mediazione necessario fra posizioni tra loro molto distanti.
Si segnala che la procedura d'infrazione risulta ancora aperta ed è in fase di parere motivato, inviato dalla Commissione il 15/2/2017 con una nota che sottolinea l'invito all'Italia a conformare pienamente la sua legislazione per garantire "che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno". In sostanza, si è preso atto che l'Italia ha recepito la direttiva nel marzo 2014, ma si invita a risolvere le non conformità già rilevate.
Articolo 4, commi 7 e 8
(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
I commi 7 e 8 dell’articolo 4 recano alcuni differimenti di termini relativi a norme transitorie[43] sulla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022; nell’ambito di tale proroga, resta ferma (comma 8) la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico[44].
Più in particolare, la possibilità di proroga viene ammessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale[45]. Resta inoltre ferma la condizione già vigente, secondo cui il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).
Le disposizioni di proroga in esame prevedono altresì che, in base ad uno schema-tipo - predisposto dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano mensilmente gli esiti del monitoraggio degli incarichi in oggetto ai suddetti Ministeri.
Articolo 5, comma 1
(Proroghe in materia di edilizia scolastica)
L’articolo 5, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l’art. 1 del D.L. 221/2021 - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all’art. 232, co. 4 e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Si tratta di disposizioni volte, rispettivamente:
· ad autorizzare gli enti locali, per tutta la durata dell’emergenza, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
· ad accelerare l’esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche (evidentemente, relative, nella previsione originaria, all’a.s. 2019/2020).
Più nello specifico, l’art. 232, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
Come ricordato dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) (Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020), in materia di sospensione delle attività contrattuali rilevano le seguenti disposizioni: l’art. 107 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e gli articoli 10 (sospensione dei lavori) e 23 (sospensione dell’esecuzione) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).
In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto, i riferimenti normativi risultano essere l’art. 113-bis (termini di pagamento. clausole penali, recentemente sostituito dall’art. 5, comma 1, della L. 37/2019 – Legge europea 2018) del Codice medesimo e l’art. 14 (documenti contabili) del citato D.M. 49/2018.
Dal complesso delle richiamate disposizioni si evince che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice dei contratti pubblici (cioè circostanze speciali, ragioni di necessità o di pubblico interesse, o cause imprevedibili o di forza maggiore), il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori.
In sostanza, con l’attuale normativa vigente, non è prevista in corrispondenza della sospensione dei lavori l’emissione di un certificato di pagamento relativo allo stato avanzamento lavori, che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.
Su tale ultimo punto, il Codice dei contratti pubblici disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia all’art. 106 e, per quel che qui interessa, al comma 1, lett. c) di tale disposizione, che prevede la modifica del contratto da parte del RUP, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
§ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (…). Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
§ la modifica non altera la natura generale del contratto.
Pertanto, l’art. 232, comma 4, del D.L. 34/2020 – tenuto conto che non richiama espressamente l’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 – appare finalizzato a superare l’ostacolo al pagamento anticipato rappresentato dalla previsione di tale ultima disposizione, secondo cui per il pagamento anticipato del SAL occorre preliminarmente modificare – in modo consensuale – il contratto di appalto tramite un atto aggiuntivo, in cui indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto, svincolando, così, l’emissione del SAL dagli importi indicati nel contratto medesimo.
L’art. 232, comma 4, appare in linea con la richiesta formulata nella citata segnalazione ANAC n. 5/2020, ove si sottolinea che consentire “alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività”.
A sua volta, l’art. 232, co. 5, del medesimo D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche – che, per l’a.s. 2019/2020, era stata avviata, sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 5 marzo 2020 –, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale[46]. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei 3 giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare[47].
Successivamente, l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 4, e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) è stata prorogata:
· fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020) dal numero 34 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020);
· fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020) dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020);
· fino al 30 aprile 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021) dal numero 17 dell’allegato 1, in combinato disposto con l’art. 19, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021);
· fino al 31 luglio 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021) dal numero 26 dell’allegato 2, in combinato disposto con l’art. 11, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021);
· fino al 31 dicembre 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021-L. 126/2021) dal numero 9 dell’allegato A, in combinato disposto con l’articolo 6, del medesimo D.L. 105/2021 (L. 126/2021).
Articolo 5, comma 2
(Proroga relativa alle modalità di svolgimento dell’attività del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione
a livello di istituzione scolastica)
L’articolo 5, comma 2, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l’art. 1 del D.L. 221/2021 - l'efficacia delle disposizioni recate dall’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire l’operatività del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica.
In argomento, si ricorda, preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 15, co. 10, della L. 104/1992, al fine della definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni o studenti con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno o dello studente, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno o lo studente, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
In base al co. 11, all'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Al riguardo, l’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva previsto la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (ossia, fino al 31 luglio 2020).
Tale possibilità era poi stata prorogata:
· fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020), dal numero 21 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020);
· fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020) dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020);
· fino al 30 aprile 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021) dal numero 17 dell’allegato 1, in combinato disposto con l’art. 19, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021);
· fino al 31 luglio 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021) dal numero 12 dell’allegato 2, in combinato disposto con l’art. 11, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021);
· fino al 31 dicembre 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021-L. 126/2021) dal numero 9 dell’allegato A, in combinato disposto con l’articolo 6, del medesimo D.L. 105/2021 (L. 126/2021).
Articolo 5, comma 3
(Proroga in materia di reclutamento di personale docente
di religione cattolica)
L’articolo 5, comma 3, proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.
A tal fine, novella ulteriormente l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) che – come novellato dall’art. 5, co. 1, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) - aveva autorizzato il (ora) Ministero dell’istruzione[48] a bandire entro il 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica previsti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997[49].
Al riguardo, si ricorda che, con DPCM 20 luglio 2021, il Ministero dell’istruzione è stato autorizzato all'avvio di due procedure concorsuali per titoli ed esami - di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado - per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, di 5.116 posti per l'insegnamento della religione cattolica.
La relazione illustrativa fa presente che tale autorizzazione resta ferma.
Per completezza, si ricorda che il co. 2 dello stesso art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha previsto che una quota non superiore al 50% dei posti del concorso può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione[50].
Non è stato previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.
Infine, il co. 3 ha disposto che, nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004.
Si è disposta, così, di fatto, la riapertura delle graduatorie, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 (v. infra)[51].
Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – in virtù del vigente Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e della (precedente) intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, firmata il 14 settembre 1985 e resa esecutiva con DPR 751/1985 –, la L. 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, e alla scuola secondaria. Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente di ruolo e ha disposto che la consistenza della relativa dotazione organica, articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto (ora) del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione[52].
L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi, per titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti titoli di qualificazione professionale[53], nonché del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio[54].
L’art. 5 della stessa L. 186/2003 aveva anche stabilito che il primo concorso era riservato agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente servizio per almeno 4 anni nel corso degli ultimi 10 anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.
In attuazione, con bando emanato con D.D. 2 febbraio 2004[55], sono stati indetti due distinti concorsi riservati – l’uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007[56].
Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all’art. 9 del D.D. citato, le graduatorie erano valide per i medesimi a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
Successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure.
Articolo 6, commi 1 e 2
(Proroghe di termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
L’articolo 6, commi 1 e 2, riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l’attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
In particolare, il comma 2 proroga (dall’a.a. 2022/2023) all’a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
Conseguentemente, il comma 1 estende anche all’a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 508/1999, disponendo che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)[57], ha previsto, all’art. 2, l’intervento di regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni, fra i quali quello relativo alla disciplina del reclutamento del personale.
Quest’ultimo, è stato adottato con DPR 143/2019 e, in base all’art. 8, co. 3, le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall’a.a. 2020/2021.
Tale termine era poi stato differito:
· prima, all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il 31 dicembre 2020;
· successivamente, all’a.a. 2022/2023 dall'art. 6, co. 2, lett. a), del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) (nonché dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020-L. di bilancio 2021) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2021 il termine per la programmazione del reclutamento del personale.
Da ultimo, prima dell’intervento disposto dal D.L. in commento, l’art. 64-bis, co. 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che le disposizioni recate dall’art. 8, co. 5, del DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano (a differenza di tutte le altre disposizioni del medesimo regolamento) a decorrere dall’a.a. 2021/2022.
Sempre preliminarmente, con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999) ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (GNE), a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999[58].
Nel prosieguo, sono state costituite nuove graduatorie, divenute utili per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato nel caso di insegnamenti per i quali le GNE e le GET sono esaurite.
Da ultimo, l’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), nelle more della piena attuazione del DPR 143/2019, ha stabilito un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le graduatorie nazionali per titoli di cui:
· all’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (v. ante);
· all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004). In tali graduatorie sono stati inseriti, originariamente per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM[59]. Successivamente, l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha trasformato tali graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento e ha previsto che per l’a.a. 2013/2014 alle stesse si poteva ricorrere anche per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato. Tale possibilità è poi stata estesa agli a.a. successivi, fino – prima dell’intervento disposto dal D.L. in commento - all’a.a. 2021/2022;
· all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). In tali graduatorie sono stati inseriti, anche in tal caso, originariamente, per il conferimento di contratti a tempo determinato, i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge[60]. Successivamente, l’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha trasformato tali graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento e ha previsto che le stesse sono utili anche per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato. Ha, infine, disposto che il personale resta incluso nelle stesse graduatorie anche a seguito dell’emanazione del regolamento sul reclutamento;
· all’art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017. Si tratta di graduatorie nazionali ad esaurimento[61] in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.
Lo stesso art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 ha disposto che, in subordine, si fa ricorso alle “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1”.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), novellando l’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, in realtà, aveva consentito l’inclusione nelle graduatorie nazionali dallo stesso previste dei soggetti che avessero maturato il servizio di insegnamento triennale richiesto fino all’a.a. 2020/2021 incluso.
Con DM 645 del 31 maggio 2021 è stata, invece, poi, deliberata l’istituzione di apposite (nuove) graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle già vigenti graduatorie nazionali per titoli.
Per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato per il personale docente, l’art. 4, co. 12, della L. 124/1999 ha disposto l’applicazione alle Istituzioni AFAM delle disposizioni recate per la scuola dai co. 1-11 dello stesso art. 4. In particolare, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno accademico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo (co. 1).
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (co. 2). Nei casi diversi da quelli citati si provvede, invece, con supplenze brevi (co. 3).
In particolare, il comma 1 estende all’a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).
A tal fine, novella ulteriormente l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
Il comma 2 differisce (dall’a.a. 2022/2023) all’a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento adottato con DPR 143/2019, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
A tal fine, novella ulteriormente l’art. 3-quater, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
Al riguardo, la relazione illustrativa fa, anzitutto, presente che, in realtà, è in fase di approvazione un nuovo regolamento, “che sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019”.
Sottolinea, inoltre, che, stante l’incertezza del quadro normativo, le istituzioni non possono operare la programmazione del reclutamento.
Infine, evidenzia che “Il rinvio comprende inoltre le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all’entrata in vigore del regolamento stesso”.
Al riguardo si evidenzia, tuttavia, che il testo non novella l’art. 3-quater, co. 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che ha differito (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, co. 4, dello stesso DPR 143/2019.
Alla luce di quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, si valuti, dunque, l’opportunità di novellare anche l’art. 3-quater, co. 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
In base al DPR 143/2019, ogni Istituzione AFAM adotta la programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di aggiornamenti annuali.
La programmazione triennale deve conformarsi ai seguenti criteri:
· per ogni a.a., al reclutamento a tempo indeterminato è destinata una spesa complessiva pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, cui si aggiunge, “per l'anno accademico 2020/2021” un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta “nell'anno accademico 2016/2017” per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti. La spesa complessiva è calcolata parametrando al costo medio di un docente di prima fascia il costo medio delle altre qualifiche.
Si tratta, sostanzialmente, delle stesse previsioni recate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dall’art. 1, co. 654, della già citata L. 205/2017, rispetto alle quali, tuttavia, è stato introdotto, in particolare, il meccanismo dei c.d. "punti organico" già in uso per le università.
Nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per ogni a.a.:
· una quota pari al 35% è destinata alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento per soli titoli, secondo l'ordine:
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (GNE);
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004);
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017;
· una quota pari ad almeno il 10% è destinata alla chiamata dei docenti che risultano presenti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli banditi ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989 (L. 417/1989) (GET);
· una quota pari ad almeno il 10% e non superiore al 20% – come già previsto dall'art. 1, co. 654, della L. 205/2017 – è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, all'esito di procedure:
- per titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per esami e titoli;
- per esami e titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per soli titoli[62];
· “per l'anno accademico 2020/2021”, una quota pari ad almeno il 10% è destinata al reclutamento di personale tecnico-amministrativo che sia in possesso di una serie di requisiti.
Inoltre, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico-amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, e le cattedre di un settore artistico-disciplinare possono essere convertite in cattedre di altri settori artistico-disciplinari, nel limite annuo del 30%.
Le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse non possono superare il limite del 50% delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni.
Alle nuove procedure di reclutamento di docenti, per titoli ed esami, distinte per settore artistico-disciplinare, possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello. Le commissioni – di cui il regolamento disciplina la composizione – dispongono, per ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui tra 50 e 60 punti devono essere riservati ai titoli, fra quelli indicati dallo stesso regolamento. I candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli, sono ammessi ad una prova didattica a carattere teorico o pratico in base al tipo di insegnamento, alla cui valutazione sono riservati tra 40 e 50 punti.
La graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.
Il regolamento prevede, inoltre, che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici. A tal fine, si attinge, nell'ordine, alle graduatorie: GNE; GET; di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004; di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013; di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017.
Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, dalle singole Istituzioni, nel rispetto di alcuni principi generali, fra i quali l'articolazione della selezione per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell'insegnamento, esclusivamente per titoli. Il punteggio massimo è pari a 100, di cui, nel caso di selezione per titoli e prova didattica, almeno 40 punti devono essere riservati ai titoli e altrettanti alla prova didattica.
Per il personale tecnico-amministrativo, i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994). La tipologia di procedura selettiva appare rimessa, in base al testo, alle singole Istituzioni AFAM. Infatti, si dispone che i bandi di concorso, oltre a indicare i profili professionali e i titoli di studio richiesti, nonché le principali funzioni da svolgere, indicano anche i punteggi previsti, riservando, "in caso di selezioni per titoli ed esami", almeno i due terzi del punteggio alla valutazione delle prove.
Nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, le istituzioni possono stipulare contratti d'opera.
Per quanto concerne gli incarichi di insegnamento, la disciplina prevista dal DPR 143/2019 è stata superata con l’art. 1, co. 284 e 285, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). In particolare, l’art. 1, co. 284, citato ha disposto che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un a.a., rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa. L’art. 1, co. 285, come novellato dall’art. 1, co. 894, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), ha disposto che gli incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima Istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
In relazione alla nuova disciplina, così sinteticamente, riepilogata, lo stesso DPR 143/2019, all'art. 8, co. 4, ha disposto l’abrogazione:
· con riferimento al personale tecnico-amministrativo:
- dell'art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);
- dell'art. 1-quater, co. 1, quarto periodo, del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);
· con riferimento al personale docente:
- dell'art. 270 del d.lgs. 297/1994 e dell’art. 3 della L. 124/1999, fatte salve le GNE vigenti alla data della sua entrata in vigore;
- dell'art. 4 del D.L. 357/1989 (L. 417/1989), fatte salve le GET vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 6, comma 3
(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)
L’articolo 6, comma 3, differisce (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n.205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.
L'art. 1, comma 1145, della L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da CDP, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’art. 1, comma 1, del D.L. 67/1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’art. 54, comma 1 della L. 488/1999.
Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
Originariamente, l’erogazione delle somme era prevista entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR. Tale termine è stato già prorogato in due occasioni: inizialmente al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, comma 1, del D.L. 162/2019 (conv, con modif., dalla L. 8/2020) e, successivamente, dall'art.6, comma 7, del D.L. 183/2020 (conv., con modif., dalla L.183/2020).
Già in occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione (A.C. 2325) si faceva presente che per tre università (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del citato D.L. n.183/2020 (A.C. 2845) a sua volta ha precisato che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) rimanevano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Gli atenei, con nota congiunta, avevano informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, motivandoli, in tale occasione, con l'emergenza epidemiologica in corso.
In virtù della disposizione in commento, il termine per l'erogazione delle predette somme è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.
Anche nella presente occasione, come precisa la relazione illustrativa del decreto-legge in esame, per le Università di Cassino e di Napoli "Parthenope" restano ancora da erogare alcuni importi (pari complessivamente a 5.353.324.66 euro).
Tali Atenei hanno (nuovamente) rappresentato, con nota congiunta, che "in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti", e segnalato l'esigenza di un conseguente differimento del termine previsto dalla legge vigente.
Come precisato nella relazione tecnica, la disposizione in esame non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito nel settore pubblico.
Articolo 6, comma 4
(Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio
o per abilitazione professionale)
Il comma 4 dell’articolo 6 concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell’ambito di applicazione di alcune norme[63], relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale).
In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 marzo 2022:
§ il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206[64], volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale): dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;
§ il Ministro dell’istruzione, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
§ con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o - a seconda delle competenze suddette - del Ministro dell’istruzione, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale);
§ con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possano essere definite modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per: gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti[65] -; gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Articolo 7, commi 1-3
(Proroga della durata della segreteria tecnica di progettazione per la tutela del patrimonio culturale nei territori
colpiti dal sisma 2016)
L’articolo 7, commi da 1 a 3, proroga da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ex art.15-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1).
Corrispondentemente, l'articolo provvede a prorogare al 2023 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto, per gli anni dal 2017 al 2021, dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 (comma 2).
Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la quale è individuata la relativa copertura (comma 3).
Il comma 1 novella l'art.15-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il quale prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, l'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016 si avvalga di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura), per la durata di 5 anni a far data dal 2017, divenuti 7 anni a seguito dalla entrata in vigore della disposizione in esame.
Si ricorda che, ai sensi del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2016 (art. 1, comma 1), il medesimo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, avente sede a Rieti, è costituito fino al 30 settembre 2021, con la finalità di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016.
Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2016 è stato adottato in attuazione dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale prevede che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 225 del 1992, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
E' intervenuto, successivamente, il DPCM n. 169 del 2019 (regolamento di organizzazione del Ministero della cultura), il quale ha incluso l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 tra gli Uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (vale a dire autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile), fissandone la durata fino al 31 dicembre 2023 (art. 33, comma 2, n. 15).
Con la disposizione in esame, pertanto, la durata della segreteria tecnica di progettazione, di cui l'Ufficio del Soprintendente speciale si avvale, è stata uniformata alla durata dell'Ufficio medesimo.
Sulla base del citato art.15-bis, comma 6, lett. a), inoltre, la segreteria tecnica di progettazione è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione (ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento.
Ad integrazione di tale disposizione è intervenuto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il quale ha disposto l'incremento delle unità di personale di cui all'art.15-bis, comma 6, lett. a), fino a ulteriori 20 unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 "al 2021", divenuto "al 2023" a seguito della entrata in vigore della disposizione in esame (comma 2).
La Relazione illustrativa specifica che i componenti della segreteria tecnica, come detto composta da 40 unità di personale, hanno fornito e continuano a fornire all'Ufficio del Soprintendente speciale "supporto altamente specialistico (sopralluoghi, stime, ricerche, computi, predisposizione DIP) in attività fondamentali per la ricostruzione dei beni immobili e mobili presenti nei territori colpiti dagli eventi, nell'ambito delle più generali attività avviate dalla struttura dell'Ufficio del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 all'interno del cratere".
Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in commento e quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
In particolare, stabilisce che ad essi si provveda:
i) quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).
Tale autorizzazione di spesa - originariamente prevista in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e successivamente rideterminata da diversi provvedimenti - è disposta per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale;
ii) quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della medesima legge di stabilità per il 2016.
Questa seconda autorizzazione di spesa - originariamente prevista in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e successivamente rideterminata da diversi provvedimenti - è stata disposta per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché di altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale.
Articolo 7, comma 4
(Proroga delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
L’articolo 7, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.
Il comma in esame novella, a tal fine, l'art. 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90 del 2016, il quale - in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - ha disposto il mantenimento in essere, (a seguito di successive proroghe) fino al 31 dicembre 2022, delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e, con essi, il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.
Il termine di durata delle contabilità speciali in argomento è stato originariamente fissato al 31 dicembre 2019 dall'art. 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90 del 2016. Una prima proroga al 31 dicembre 2020 è intervenuta con l'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 169 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020. L'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha quindi prorogato il loro mantenimento in essere fino al 31 dicembre 2021. La disposizione in esame ha previsto una ulteriore proroga al 31 dicembre 2022.
Il medesimo art. 11-bis, comma 2, dispone che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (in ordine all'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016, si veda la scheda relativa all'art. 7, commi 1-3, del presente Dossier).
Il mantenimento in essere di talune contabilità speciali del Ministero della cultura, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a interventi connessi ad eventi sismici, è stato oggetto di chiarificazione da parte della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 novembre 2018. In particolare, al paragrafo 7 della circolare, si specifica che l’art. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dal DPCM dell'8 febbraio 2017 ("Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria"), al fine di tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Come precisato nella circolare, si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si ricorda, infine, che, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate dal sisma del 2016, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza medesima (art. 4, comma 2).
Con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, con riferimento alle attività del Ministero dei beni e delle attività culturali connesse all'evento sismico del 24 agosto 2016, i Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati autorizzati a utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate, sulle quali sono confluite anche le risorse destinate alle predette attività (con separata contabilizzazione e rendicontazione).
L’articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.
In particolare sono prorogati al 31 dicembre 2022:
§ la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1);
§ la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2);
§ la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3);
§ il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4).
In particolare, il comma 1 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
La disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.
L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018), dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019, dal decreto-legge n. 162 del 2019 (fino al 31 dicembre 2020), e, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020 (fino al 31 dicembre 2021).
Si ricorda, a tale riguardo, che è in corso di svolgimento il concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinate agli Uffici di esecuzione penale esterna.
Il concorso è stato bandito ai sensi dell’articolo 1, comma 419, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che ha concesso al Ministero della giustizia di derogare ai vigenti vincoli assunzionali, autorizzando, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di complessive 18 unità di personale. Le modalità e i criteri di svolgimento della suddetta procedura sono stati fissati con decreto del Ministro della giustizia del 25 maggio 2020, cui ha fatto seguito il decreto del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 28 agosto 2020, contenente il bando di concorso.
Come ricordato nella Relazione illustrativa, la proroga di un ulteriore anno si è resa dunque necessaria proprio in attesa della conclusione della suddetta procedura, il cui svolgimento è stato fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia da COVID-19, e della successiva formazione del personale da immettere nel ruolo dei dirigenti penitenziari.
Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
Il comma 2, in particolare, interviene sull’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
L’articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, modificando le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015) per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Con decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019, emanato ai sensi del medesimo comma 311, si è provveduto ad individuare i 7 istituti penali per i minorenni da classificare come uffici di livello dirigenziale non generale. Si tratta degli istituti di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (Napoli), Milano, Roma e Torino, scelti, secondo quanto riportato nelle premesse del medesimo decreto, in considerazione delle dimensioni e della complessità gestionale, della significativa presenza di detenuti minorenni per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata nonché dell’esigenza di elaborare adeguati percorsi trattamentali di riabilitazione e di reinserimento sociale dei giovani detenuti.
Il comma 311 ha quindi conseguentemente autorizzato il Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali nel triennio 2019-2021 e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale.
Nel 2020 è stato bandito il concorso per l'assunzione di cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, di cui modalità e criteri di svolgimento sono fissati dal decreto del Ministro della giustizia del 25 maggio 2020. Il bando è stato emanato con decreto del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 28 agosto 2020.
Come per la proroga di cui al comma 1, anche in questo caso la Relazione illustrativa sottolinea che si tratta di una proroga destinata a coprire temporaneamente le carenze dell’organico, in attesa dell’immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito nel 2020 e non ancora conclusosi a causa del rallentamento imposto dalla necessaria adozione delle misure di prevenzione contro il diffondersi della pandemia da COVID-19.
Il comma 3 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015).
In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2022) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[66].
La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).
Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.
La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2022, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.
Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.
In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale previsione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici.
L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), ha modificato la suddetta disposizione, prolungandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, e aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l’ulteriore proroga disposta dalla disposizione in esame si renderebbe necessaria, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l’introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con il comparto della giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale.
Articolo 9, comma 1
(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)
L’articolo 9, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.
Come chiarito con nota n. 12411 del 16 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decorso del termine, non pregiudica la possibilità di operare trasformazioni, ma le stesse fanno sorgere in capo alle società di mutuo soccorso i conseguenti obblighi devolutivi del patrimonio verso altre società di mutuo soccorso, verso i fondi mutualistici o verso l’erario pubblico, come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 (legge speciale in materia di SOMS).
La proroga si rende necessaria in quanto l'avvio della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) è stata fissata al 23 novembre 2021 (Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021). A partire da tale data, è iniziato il trasferimento nel RUNTS dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore (registri APS, ODV e Onlus); operazione che presumibilmente si concluderà nel terzo trimestre del 2022. La proroga intende pertanto assicurare alle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017) una congrua finestra temporale dentro la quale poter operare le proprie scelte organizzative.
Si ricorda che l’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 183 del 2020 aveva fissato al 31 dicembre 2021 (precedentemente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore - CTS, entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del medesimo Codice), il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.
Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017) dedica alle Società di mutuo soccorso gli articoli da 42 a 44, chiarendo all’art. 42 che alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, e prevedendo al successivo art. 43 che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.
La citata nota n. 12411 del 16 novembre 2020, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 CTS non dove intendersi come obbligatoria ma rappresenti una facoltà, che beneficia di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, sottolinea che le SOMS che non se ne avvalgono continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione di cui all’art. 43 del CTS.
Articolo 9, comma 2
(Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)
L’articolo 9, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni in materia di personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo
In dettaglio, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione di cui all’articolo 1, comma 445, lett. h), della l. 145/2018, che, al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2021, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Peraltro, tale disposizione è circoscritta dall’ambito di operatività dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si riferisce, in particolare, ai dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In queste ipotesi, si prevede la applicazione (sempre fino al 31/12/2021) della disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
Secondo la Relazione illustrativa del provvedimento, la proroga al 31/12/2021 della limitazione disposta dall’art. 1, comma 445, lett. h), risiede nella “assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell’Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi congrui una soluzione", attesa la sospensione o il rallentamento delle procedure concorsuali già autorizzate per implementare gli organici, sia ispettivi sia amministrativi, dell'Agenzia.
Articolo 9, commi 3 e 4
(Proroga di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria)
L’articolo 9, commi 3 e 4, prevede: la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017 (comma 3, lettera a)); l'introduzione di una deroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (comma 3, lettera b)); non si applichino, fino al 3I dicembre 2022, le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 3 (comma 4).
La disposizione riguarda le gestioni previdenziali esclusive e i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si applicano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, del medesimo art. 3[67], riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il comma 3, lett. a), in particolare, estende ai periodi di competenza fino al 2017 la sospensione dei termini di prescrizione, a tutto il 31/12/2022, degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, che considerava, in precedenza, i periodi fino al 31/12/2015.
La Relazione illustrativa precisa che dall'applicazione della previsione precedente, è derivato che la contribuzione riferita all'anno 2015 si prescriveva dal 1° gennaio 2023, mentre quella riferita all'anno 2016 e all'anno 2017 si prescriveva, rispettivamente, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022.
Pertanto, l’estensione alle annualità 2016 e 2017 si è resa necessaria al fine di superare il meccanismo scalare inverso introdotto dalla norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale (articolo 3, commi 9 e l0 della legge n. 335 del 1995).
Il comma 3, lett. b), invece, introduce il comma 10-ter all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il quale si dispone che, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10 del medesimo art. 3 della l. 335/1995 (per la cui descrizione cfr. supra, nota 1), sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[68], in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Secondo la Relazione illustrativa, ad oggi, la mancata effettuazione dei predetti adempimenti ha comportato, per le posizioni interessate, numerose criticità conseguenti all'assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in capo ai prestatori che lamentano tale situazione e spesso ricorrono alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la propria posizione previdenziale. La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di permettere il conseguente aggiornamento dell'estratto conto dei periodi assicurati.
In tal modo l 'Istituto previdenziale è legittimato a ricevere il versamento e ad utilizzarlo ai fini della posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa la possibilità per I'Inps, diversamente da quanto previsto dall'originaria formulazione, di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione di cui al già richiamato articolo 3, commi 9 e10.
Il comma 4, introduce fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n.388 del 2000, relativi a sanzioni e alla maturazione di interessi sul debito contributivo , nei confronti dei soggetti che non provvedano, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, in riferimento alle fattispecie contributive di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 (per la cui descrizione v. sopra).
Il comma 8, dell’art. 3, prevede, in particolare, che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il comma 9 dell’articolo 3, prevede che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Secondo la Relazione tecnica, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive oggetto delle norme avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 9, comma 5
(Fondi di solidarietà bilaterale)
L’articolo 9, comma 5, interviene sulle modalità con le quali gli accordi sindacali che regolano la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale stabiliscono la aliquota minima di contribuzione da parte dei datori di lavoro
In dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante la soppressione al secondo periodo del comma 2 delle parole "in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti". Detto comma riguarda i nuovi fondi di solidarietà bilaterali (cfr. la relativa scheda di approfondimento) costituiti per aziende precedentemente iscritte al Fondo di Integrazione Salariale[69], prevedendo un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il Fondo di Integrazione Salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario (di cui all'articolo 30, comma 1).
La relazione illustrativa motiva la disposizione evidenziando che la soppressione del suddetto inciso elimina una disposizione che obbligava gli accordi sindacali che andavano a definire la nascita dei nuovi fondi per aziende provenienti dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a determinare come aliquota minima di contribuzione al nuovo fondo quella stabilita per il FIS dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre a garantire l'assegno ordinario definito dall'articolo 30 del medesimo decreto.
La relazione illustrativa sottolinea, altresì, che i fondi di solidarietà bilaterali non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità (articolo 35, d.lgs. n. 148 del 2015), e che l'aliquota di contribuzione deve comunque rispondere a criteri di sostenibilità finanziaria, da valutare al momento della emanazione dei decreti specifici di ciascun nuovo Fondo. Va sottolineato come la soppressione di tale inciso comporta anche il venir meno dell'obbligo, da parte dei nuovi fondi nati da aziende provenienti dal FIS, di erogare l'assegno ordinario.
I fondi di solidarietà: quadro della normativa vigente
I fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi dell’articolo 3, commi 4-45, della L. 92/2012 (cd. Riforma del mercato del lavoro) per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria[70]. Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 26-40 del D.Lgs. 148/2015[71].
Fondi di solidarietà bilaterali
L’articolo 3, commi 4-13, della richiamata L. 92/2012 aveva disposto, entro il 2013, l’obbligo (per le aziende con più di 15 dipendenti) di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, attraverso la stipula, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria[72].
Tali fondi (che non hanno personalità giuridica) sono costituiti presso l’INPS (del quale costituiscono gestioni), con apposito decreto ministeriale, entro i successivi tre mesi.
L’articolo 1, comma 185, della L. 147/2013 ha soppresso il termine[73] connesso alle specifiche procedure di costituzione dei fondi.
Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS. I fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità, e gli interventi a loro carico sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il richiamato decreto determina anche le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente, se non espressamente previsto. Sono previste anche ulteriori finalità[74]. I fondi assicurano l’erogazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dalla legge. Oltre a ciò possono fornire ulteriori prestazioni[75]
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, con l’obiettivo di razionalizzare la disciplina dei fondi di solidarietà (apportando alcune modifiche alla normativa vigente) e fissare un termine certo per il loro avvio, è stata prevista (articolo 26, che comunque ricalca gli elementi essenziali stabiliti dalla normativa previgente) una disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione, per i fondi di solidarietà esistenti che adeguino i propri statuti alla nuova disciplina legislativa (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) e per il Fondo di solidarietà residuale (che dal 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale – FIS) per i settori che non abbiano provveduto all’istituzione di un fondo di solidarietà.
L’elemento di maggiore novità è costituito dall’estensione dell’obbligo di istituire un fondo di solidarietà fino alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti (in luogo dei 15 dipendenti previsti dalla normativa previgente). Inoltre, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo devono adeguarsi alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupino mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (di cui all’articolo 29) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
In attuazione dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 148/2015 – che prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali – il decreto interministeriale 104125 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, allo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del D. Lgs. n. 148 del 2015[76]
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
In riferimento ai settori richiamati in precedenza nei quali fossero stati operanti consolidati sistemi di bilateralità e in relazione alle peculiari esigenze dei medesimi settori (quali l’artigianato), l’articolo 3, comma 14 e ss., della L. 92/2012, ha stabilito l’adeguamento delle fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali (ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della L. 388/2000), alle finalità perseguite dai fondi di solidarietà, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove, a seguito della predetta trasformazione, venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale, rimangono fermi gli obblighi contributivi (previsti dal richiamato articolo 118) e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.
Per le finalità assicurate dal fondo, gli accordi e i contratti collettivi definiscono un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%, le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale, l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale nonché i criteri e requisiti per la gestione dei fondi. Anche tali fondi hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità (e gli interventi a loro carico sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite).
L’articolo 27 del D.Lgs. 148/2015, pur riproducendo sostanzialmente la normativa previgente, ha introdotto alcune novità, i cui elementi di maggiore novità sono:
l’innalzamento (dallo 0,20%) allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale, dell’aliquota di finanziamento a decorrere dal 2016 ;
per quanto concerne le prestazioni erogate, la previsione che i fondi debbano assicurare almeno un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (di cui al successivo articolo 30) o, in alternativa, l’assegno di solidarietà (di cui al successivo articolo 31), eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale
Con il D.M. 7 febbraio 2014, n. 79141 (in attuazione dell’articolo 3, comma 19, della L. 92/2012) è stato istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà residuale, con lo scopo di tutelare, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, anche in forma alternativa[77]. Qualora gli accordi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di solidarietà residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti, restano acquisiti al Fondo residuale.
Successivamente in materia è intervenuto l’articolo 28 del D.Lgs. 148/2015, che anche in questo caso ha riprodotto sostanzialmente la normativa vigente per quanto riguarda le finalità e l’ambito applicativo, la soglia dimensionale (minimo 15 dipendenti) e la gestione del fondo. L’unica novità di rilievo attiene all’ipotesi in cui si addivenga alla costituzione di un fondo relativamente a settori già coperti dal fondo residuale. In tali casi si prevede che i nuovi fondi debbano fissare un'aliquota di finanziamento (0,45% della retribuzione imponibile previdenziale) e garantire un livello di prestazioni (assegno ordinario o, in alternativa, assegno di solidarietà) analoghi a quelli stabiliti per i fondi di solidarietà alternativi . Infine, si stabilisce che i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Particolare rilievo assumono le disposizioni del successivo articolo 29, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale (F.I.S.), disciplinandone l’attività e il funzionamento. Più specificamente, con il D.M. 3 febbraio 2016, n. 94343 (entrato in vigore il 14 aprile 2016) il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.L.gs 148/2015 (assumendo la denominazione richiamata). Con la circolare INPS n. 22/2016 e con messaggio INPS n. 1986/2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito all’operatività del Fondo (in attesa del completamento dell’iter amministrativo relativo all’adozione del D.M. 94343) nonché le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo. Successivamente l’INPS, con i messaggi n. 306/ 2016 e n. 548/2016, ha fornito le prime indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo ed alcune precisazioni in riferimento al computo della media occupazionale. Da ultimo, con la circolare 176/2016 l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni richiamate.
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale (ai sensi dell’articolo 26) o secondo il modello alternativo (ai sensi dell’articolo 27).
Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, è previsto:
l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;
l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; in tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).
Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.
Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (che resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo).
I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti. È inoltre stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti, pari al 4% della retribuzione persa.
Al fine di assicurare l’equilibrio finanziario del fondo si prevede che alle prestazioni erogate dal fondo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo e che, in ogni caso, le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima. Inoltre, si prevede che l'INPS proceda all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi e che sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione il comitato amministratore del fondo possa proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione.
Disposizioni comuni
Per quanto attiene alle modalità di contribuzione, la determinazione delle aliquote di contribuzione ordinaria è demandata ai decreti istitutivi dei fondi (ripartita come accennato in precedenza, tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3) in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Nel caso in cui è prevista l’erogazione dell'assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, è dovuto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista da apposito decreto e comunque non inferiore all'1,5% (articolo 33 del D.Lgs. 148/2015). Un contributo straordinario (di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata) è invece dovuto da parte del datore di lavoro per la prestazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi[78].
Nei casi di erogazione dell'assegno straordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata (articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 148/2015). Ai contributi di finanziamento si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi (articolo 33, comma 4, del D.Lgs. 148/2015).
Per quanto attiene alla contabilità, i fondi hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente DEF.
Prestazioni
Attualmente, gli articoli 30-32 del D.Lgs 148/2015 disciplinano le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, ossia l’assegno ordinario, l’assegno di solidarietà e le prestazioni ulteriori.
L’articolo 30 disciplina l'assegno ordinario, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. La prestazione è di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e la CIGS e alla durata massima complessiva dei trattamenti (sotto tale ultimo profilo la disposizione ha innovato rispetto alla disciplina previgente, che limitava la durata dell’assegno ordinario a quella della CIGO). All'assegno ordinario sì applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie[79].
L’articolo 31 disciplina l'assegno di solidarietà, che a decorrere dal l° gennaio 2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70%. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà. All'assegno di solidarietà, che va a sostituire i contratti di solidarietà difensivi cd. di tipo B[80], si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
L'articolo 32 prevede che i fondi di solidarietà possano erogare prestazioni ulteriori, quali prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
L'articolo 34 stabilisce che nel caso di erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà i fondi di solidarietà provvedano a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, mentre il successivo articolo 35 reca disposizioni volte a garantire l'equilibrio finanziario dei Fondi. I fondi hanno obbligo pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 28 (fondo di integrazione salariale) hanno inoltre obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente DEF. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività attribuite, l'aliquota contributiva può essere modificata con specifico decreto direttoriale anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Attualmente, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali sono stati istituiti i seguenti fondi:
Fondo per il settore Assicurazioni, istituito con il decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459 );
Fondo per il gruppo Poste Italiane, istituito con il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642 (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012) Visto l’accordo del 30 aprile 2020 per apportare modifiche al suddetto decreto, è stato emanato il successivo DM 26 novembre 2020 (GU 281220-320);
Fondo per il settore del credito cooperativo, istituito con il decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761[81] (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012);
Fondo per il settore del credito, istituito con il decreto interministeriale del 28 luglio 2014, n. 83486[82] (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012);
Fondo per il gruppo Ferrovie dello Stato, istituito con il decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86984 (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012, adeguato alle disposizioni dell’articolo 26 del D.Lgs. 148/2015 dal D.M. 18 maggio 2017 n. 99296);
Fondo per il trasporto pubblico locale, istituito con il decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86985 (Fondo istituito ai sensi della L. 92/2012[83], ed adeguato ai sensi dell’articolo 26, commi 7-8, del D.Lgs. 148/2015 dal decreto interministeriale 17 ottobre 2016, n. 97510);
Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato, istituito con il decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86986, la cui disciplina è stata successivamente modificata dal decreto interministeriale 29 aprile 2016 (in attuazione dell’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 148/2015);
Fondo per il settore marittimo (SO-LIMARE), istituito con il decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401 (modificato dal D.M. 17 maggio 2017 n. 99295), la cui disciplina è stata successivamente modificata dal decreto interministeriale del 23 maggio 2016, n. 95933 (Fondo istituito ai sensi della L. 92/2012[84]);
Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito con il decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269 (Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1-ter del D.L. 249/2004 e adeguato alla normativa vigente)[85];
Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione, istituito con il decreto interministeriale 25 marzo 2016, n. 95274, la cui disciplina è stata successivamente modificata dal decreto interministeriale 17 aprile 2016, n. 89581 (in attuazione dell’articolo 27 del D.Lgs. 148/2015);
Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito con il decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 95440 (in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 148/2015);
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, istituito con il decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 95439 (in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 148/2015);
Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito con il decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077 (in attuazione dell’articolo 40 del D.Lgs. 148/2015 – poi altri DM 20 dicembre 2016, n. 98187 e 9 agosto 2019, n. 103593[86]);
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali (in attuazione del citato articolo 26 del D.lgs n. 148/2015[87].
Fondo TRIS per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico istituito con DM del 4 dicembre 2020 (in attuazione dell’art. 26, co. 2 e 9, del D.Lgs. 148/2015).
Sulla base di quanto indicato dal Governo nella risposta all’interrogazione 5-07761 Gnecchi in Commissione Lavoro il 13 aprile 2016, risulta che il numero complessivo dei lavoratori ammessi a fruire dell’assegno straordinario (per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all’esodo successivamente all’entrata in vigore della L. 92/2012) è pari complessivamente a 5.556 soggetti (di cui 3.882 uomini e 1.674 donne), così suddivisi: Fondo di solidarietà per il settore del credito (D.M. 83486/2014), 4.595 soggetti (di cui 3.280 uomini e 1.315 donne); Fondo di solidarietà per il settore Assicurazioni (D.M. 78459/2014), 703 soggetti (di cui 384 uomini e 319 donne); Fondo di solidarietà per il credito cooperativo (D.M. 82761/2014), 258 soggetti (di cui 218 uomini e 40 donne).
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 148/2015, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale[88] per il quale (salvo specifiche disposizioni) trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 148/2015. Al richiamato fondo si applica la disciplina di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgs. 148/2015, sull'equilibrio finanziario dei fondi. Il Fondo prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti. Sono soggetti (e possono aderire) alla disciplina del Fondo i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle norme sulle integrazioni salariali e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che occupino almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.
Articolo 9, comma 6
(Contributo del 5 per mille alle ONLUS a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore - RUNTS)
Il comma 6 dell’articolo 9 è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.
La disposizione proroga, altresì, i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, entro il 31 ottobre 2022.
In particolare, il primo periodo del comma 6 dell’articolo 9 in esame stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 – che individuano gli enti del terzo settore che possono essere beneficiari dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF - hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021.
In proposito, l’articolo 34 del Decreto del Ministero del lavoro del 15 settembre 2020, n. 106 - che ha previsto la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, al tenuta e la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore - ha definito l’individuazione con apposito provvedimento del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve comunicare al medesimo Registro unico i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997 (codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del rappresentante legale). Tale termine è il giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del sopra citato decreto da individuare con apposito provvedimento[89], e successivamente fissato al 23 novembre 2021 dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021.
Tali organizzazioni continuano, pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al D.Lgs. n. 111/2017, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
Come affermato nella Relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria in quanto, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al D.P.C.M. del 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, destinatari del contributo del cinque per mille sono gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, in sostituzione della categoria "enti del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (ONLUS), e delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori ONLUS”, prevista dalla normativa previgente, che risultano invece beneficiari del 5 per mille, in via transitoria, fino all'operatività del Registro.
Infatti, proprio in ragione della complessità dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha precisato l’applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno successivo a quello di operatività del Registro.
Fino a tale data, il contributo del 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all’articolo 2, comma 4-novies, del D.L. n. 40/2010, vale a dire: ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) e associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 (quali, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).
Con la proroga, pertanto, si intende evitare – si legge nella Relazione illustrativa – “che enti di notevole rilevanza sociale possano nel 2022 rimanere esclusi dal riparto del cinque per mille che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà no profit”.
Si rammenta che il citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (recante la Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. L’articolo 9 della legge recava i principi e i criteri direttivi al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, l’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), indicavano, tra i principi e criteri direttivi, il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche[90] in base alle scelte espresse dai contribuenti, in favore degli enti del terzo settore – vale a dire, il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi – nonché la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio e, inoltre, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti.
In attuazione delle citate disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF, ai sensi del D.Lgs. n. 111/2017.
Rispetto alla precedente disciplina dell’istituto, l’articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017 ed il relativo D.P.C.M. 23 luglio 2020 di attuazione hanno individuato quali soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, anziché riproporre l’elencazione delle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell’assistenza sociale, assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura, tutela dei diritti civili, ecc., come invece recato dalla normativa precedente (art. 2, co. 4-novies, D.L. n. 40/2010 e art. 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010).
La nuova formulazione risultava peraltro coerente con il nuovo assetto normativo delineato dalla legge n. 106/2016, di riforma del Terzo settore, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si ricorda, al riguardo, che il Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L’ente del Terzo settore è definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”. Entro il 31 ottobre 2020 tutti gli enti del Terzo settore devono modificare i propri statuti inserendovi l’indicazione di ente di Terzo settore o l’acronimo ETS.
Il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Con il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 sono state definite le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
Con la disposizione in esame si intende pertanto prolungare di un ulteriore anno l’applicabilità delle nuove disposizioni sul cinque per mille - cioè fino al secondo anno successivo a quello di operatività del Registro – con riferimento alle sole ONLUS iscritte all'anagrafe alla data del 22 novembre 2021, per le quali è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS.
Come sottolineato nella relazione illustrativa: “Per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso una procedura di "trasmigrazione" automatica ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS”. Tuttavia, per tali associazioni senza scopo di lucro, la possibilità di iscrizione al RUNTS è subordinata al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, che non potrà avvenire anteriormente al 2022, con efficacia al periodo di imposta successivo, vale a dire il 2023. Ciò determinerebbe per le ONLUS la necessità di rimanere iscritte alla relativa Anagrafe in attesa dell’iscrizione al RUNTS, perdendo a legislazione vigente, in assenza di proroga del regime transitorio, i requisiti per l’accesso al cinque per mille.
Riguardo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, si riporta la risposta scritta all’interrogazione al Parlamento europeo dell’8 giugno 2021 (P-003011/2021). L’atto ispettivo si è fatto promotore della richiesta di chiarimento, a seguito dell’emanazione del Decreto MLPS 15/9/2020 finalizzata a rendere operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), circa i tempi per il rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea dall’art. 101, comma 10, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per la piena applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice stesso. Con la risposta scritta della Commissione, nel confermare che il Codice italiano del terzo settore subordina l'entrata in vigore di alcune delle norme sostanziali riguardanti determinati enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore[91] (le ONLUS), la stessa ha fatto presente che non è stata in grado di commentare tale misura in quanto non investita ancora a quella data (giugno 2021) di alcuna notifica.
Il secondo periodo della disposizione proroga altresì i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 ottobre 2022, se le stesse non risultino già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021.
La proroga al 31 ottobre 2022 per l'accreditamento al cinque per mille si renderebbe necessaria – come riportato nella relazione illustrativa - in quanto, in considerazione delle tempistiche per la piena operatività del RUNTS, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale non ancora "accreditate" al cinque per mille nell'esercizio 2021, potrebbero non avere i tempi tecnici per richiedere l'accreditamento entro la data del 10 aprile 2022, secondo i termini fissati dall'art. 3 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.
Il citato art. 3 prevede che i predetti enti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille devono presentare istanza di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro il 10 aprile. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale.
devono dichiarare espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'ente interessato può accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, entro la data del 10 aprile, ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso. L'elenco degli enti che risultano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sul sito web entro il 20 aprile.
Per tali enti del Terzo settore, diversamente dalle ONLUS, è prevista la procedura automatica di trasmigrazione al Registro unico (RUNTS) dai registri degli uffici regionali, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. La procedura, iniziata a partire dal 23 novembre, dovrà concludersi, ai sensi degli articoli 31-33 del D.M. n. 106 del 2020 entro il 21 febbraio 2022.
Sulla base della normativa citata, le tempistiche per la piena operatività del RUNTS sono le seguenti:
§ a partire dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il procedimento di trasmigrazione delle ODV e APS al nuovo RUNTS, che si concluderà il 20 febbraio 2022 (art. 30, comma 1, D.M. 106 del 2020);
§ a partire dal 21 febbraio 2022 il competente ufficio del RUNTS dovrà verificare, entro i 180 giorni successivi (20 agosto 2022) la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente al RUNTS;
§ il termine di 180 giorni, inoltre, può essere sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti (per 60 giorni), con conseguente allungamento del procedimento di verifica.
L’istituto del 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l’anno 2006, dai commi 337-340 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.
L’istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, fino all’anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall’esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 154, legge n. 194/2014), che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.
La legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la disciplina, ai sensi dell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 e del relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010).
Nel 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore) è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all’introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate. Esso ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF.
La disciplina dà facoltà al contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.
I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille alle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 111/2017, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Tale definizione ha sostituito quella precedente, che faceva riferimento al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- dal 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011)[92];
- dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter, D.L. n. 148/2017)[93].
La normativa prevede obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, i quali hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice.
Le risorse per il 5 per mille
A differenza di quanto disposto per il primo anno di applicazione (2006, in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate “sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato”), negli anni successivi è stata introdotta una specifica autorizzazione legislativa di spesa, intesa quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/Ministero dell’economia e delle finanze).
L’articolo 1, comma 720 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un incremento delle risorse per il 5 per mille IRPEF, nell’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF a 510 milioni per l’anno 2020, in 520 milioni per l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Si segnala che la normativa vigente prevede che le somme iscritte sul capitolo, non impegnate alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell’esercizio successivo. La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell’esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell’arco di due anni, in considerazione sia dei tempi necessari per l’esame dei soggetti ammissibili al contributo sia anche i relativi ricorsi che questi possono presentare.
Per quel che concerne le risorse, si rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque per mille dell’IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.
Articolo 9, comma 7
(Incarichi a medici specialisti e infermieri da parte dell’INAIL)
Il comma 7 dell’articolo 9 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la disciplina transitoria[94] che consente il conferimento, da parte dell’INAIL, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell’ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri. Alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga in esame, quantificati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sul bilancio del medesimo INAIL nonché, per gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, mediante riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per il 2022, del fondo di parte corrente, istituito[95] nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2022, concernente la reiscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti[96].
Si ricorda che gli incarichi in esame sono previsti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed anche (in tale ambito) in considerazione del ruolo di "soggetto attuatore" svolto dall’INAIL[97].
I medesimi incarichi sono ammessi in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[98]; i limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni relativi a varie tipologie di contratti di lavoro, diverse da quello dipendente a tempo indeterminato.
Articolo 9, comma 8
(Fondo nuove competenze)
L’articolo 9, comma 8, riconosce anche per il 2022 la possibilità - finora disposta per gli anni 2020 e 2021 - per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Agli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro).
Come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la suddetta proroga al 31 dicembre del 2022 del termine per l'attuazione degli interventi finanziati dal richiamato Fondo nuove competenze – di cui all’art. 88 del D.L. 34/2020 – si è resa necessaria in seguito all’approvazione degli articoli 11-ter del D.L. 146/2021 e 10-bis del D.L. 152/2021, a cui sarà data attuazione nel 2022.
Si ricorda che tali disposizioni prevedono, rispettivamente:
§ che parte delle risorse del “Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU” possano essere destinate all’Anpal per il perseguimento delle predette finalità, finanziate attraverso il Fondo nuove competenze (art. 11-ter del D.L. 146/2021);
§ Si segnala che il richiamato art. 11-ter prevede anche la soppressione di talune disposizioni relative all’istituzione del Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) e all’assegno di ricollocazione, in quanto tali misure sono attuate nell'ambito della Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” (Missione 5, componente 1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si struttura in due linee di intervento:
- adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), realizzata con il Decreto ministeriale 5 novembre 2021;
- adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, realizzata con il Decreto ministeriale 14 dicembre 2021.
§ un incremento di l00 milioni di euro del più volte richiamato Fondo nuove competenze (art. 10-bis del D.L. 152/2021).
Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, il richiamato art. 88 del D.L. 34/2020 riconosce, per il 2020, ai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri (comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) sono a carico del predetto Fondo, a valere Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO[99]).
Previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si prevede che altri soggetti possano partecipare alla realizzazione dei suddetti interventi, destinando una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci al Fondo costituito presso l’ANPAL. Tali soggetti sono: i Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo, i Fondi paritetici interprofessionali[100], nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori[101].
La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, anche per il rispetto del relativo limite di spesa, è stata definita con il decreto ministeriale 9 ottobre 2020.
Articolo 10, comma 1
(Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
L’articolo 10, comma 1, proroga ulteriormente, al 31 marzo 2022, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.
In dettaglio, il comma 1 proroga al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, la disposizione dell’articolo 92, comma 4-septies, del DL n. 18 del 2020, che consente agli ispettori autorizzati, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore, secondo le procedure definite nello stesso decreto.
Tale decreto ministeriale, di recepimento della direttiva 2014/45/UE, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, prevede le modalità di effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli circolanti sulle strade pubbliche, stabilendo (art. 4) che i controlli tecnici periodici siano effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati, ovvero da ispettori autorizzati e prevedendo (articolo 13), disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori autorizzati ad effettuare le revisioni presso centri privati, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori abilitati (definite nell’Allegato IV), nonché al rilascio della relativa certificazione.
La disposizione del comma 1 è finalizzata, come evidenziato nella Relazione illustrativa, considerando il protrarsi della pandemia, a semplificare i procedimenti e a ridurre i tempi di attesa previsti per la revisione dei veicoli.
Da ultimo tale attività era stata consentita agli ispettori fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 11-sexies, comma 4, del D.L: n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In precedenza, l’art. 49, comma 5-septies del D.L. n. 76/2020 aveva aggiunto al decreto-legge 18/2020, il comma 4-septies dell’articolo 92, che aveva disposto che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti in materia di revisioni potessero essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 maggio 2017.
Si ricorda che agli ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento di tale attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità definite nell'articolo 19, commi l, 2, 3 e 4, della legge l° dicembre 1986, n. 870.
L’articolo 80 del Codice della Strada disciplina la revisione dei veicoli a motore, che ha la finalità di “accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti”. Le revisioni sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (Uffici della Motorizzazione civile) ovvero sono affidate (comma 8 e seguenti) a soggetti privati aventi specifici requisiti, sulla base di specifiche concessioni. In particolare le revisioni possono essere effettuate da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Le tariffe per la revisione dei veicoli a motore sono fissate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161. Ulteriori disposizioni sono previste nel decreto MIMS 3 agosto 2021, n. 129.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste. Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993.
Per quanto riguarda i termini per effettuare le revisioni in relazione allo stato di emergenza, il DL 18/2020 ha inizialmente previsto l’autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020. Successivamente, il comma 4 dell’art. 92 del D.L. 18/2020 (come modificato dal D.L.76/2020) ha autorizzato la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 dicembre 2020. Il regolamento (UE) n. 2021/267 ha quindi stabilito (articolo 5) che i controlli tecnici periodici di revisione che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 siano effettuati in una data successiva, ma comunque entro 10 mesi dalla scadenza iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi fino a tale data successiva; inoltre, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.
Articolo 10, comma 2
(Proroga di termini in materia di trasporto ferroviario merci)
L’articolo 10, comma 2, proroga al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario a titolo di ristoro dei danni economici subiti dalle imprese stesse a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma in questione, inoltre, proroga al 30 aprile 2022 il termine entro il quale le imprese beneficiarie debbono presentare la relativa rendicontazione. Da ultimo viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle imprese beneficiarie.
A tale riguardo è utile ricordare che l'articolo l, comma 671 della legge n. 178 del 2020 aveva autorizzato la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale.
Si tratta, ad esempio, delle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché degli spedizionieri e degli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano.
In base a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 671 le imprese interessate dovranno produrre un rendiconto degli effetti economici subiti nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
La norma in questione rinviava l'individuazione delle modalità di rendicontazione ad un apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 10, comma 2, proroga i relativi termini per l'adozione di ciascuno degli atti sopra richiamati così come indicato in premessa.
Articolo 10, comma 3
(Rendicontazione per le imprese di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci)
L’articolo 10, comma 3, differisce i termini per la rendicontazione degli effetti economici subiti dalle imprese ferroviarie passeggeri e merci per l’assegnazione delle risorse già autorizzate per compensare gli effetti della pandemia registrati dal l° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, nonché per l’emanazione del relativo decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.
In dettaglio, il comma 3 dispone che, ai fini dell'assegnazione delle risorse, già autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034, sono fissati i seguenti termini:
a) al 30 gennaio 2022: la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, quindi in regime di libero mercato, degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal l° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 (il termine era in precedenza fissato al 31 luglio 2021 dal comma 676, della legge n. 178 del 2020);
b) al 31 marzo 2022: l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie (il termine era in precedenza fissato al 31 ottobre 2021 dal comma 677, della legge n. 178 del 2020).
Si ricorda che il richiamato comma 675 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha autorizzato uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per sostenere le suddette imprese di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1°gennaio 2021 al 30 aprile 2021.
In materia era già intervenuto, per l’anno 2020, l’articolo 214 (commi 3, 4, 5 e 5-bis), del decreto-legge n. 34 del 2020, che aveva autorizzato la spesa di 70 mln e per il 2020 (e di 80 mln dal 2021 al 2034) per sostenere le imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato e compensare gli effetti economici subiti, direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19, registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e da rendicontare entro il 31 ottobre 2020 in base ad un apposito decreto ministeriale. Il successivo DL 52/2021, all'articolo 11-sexies, comma 2, ha quindi previsto che le eventuali risorse residue non assegnate sarebbero state destinate alle stesse imprese per gli effetti economici subiti, registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020, con rendicontazione entro il 15 maggio 2021. L’assegnazione delle risorse è stata subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e all’emanazione di un decreto interministeriale entro il 15 giugno 2021.
Articolo 11, commi 1 e 2
(Obbligo di etichettatura degli imballaggi)
L'articolo 11, comma 1, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.
Il comma 1 modifica il comma 6 dell’art. 15 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021. Il richiamato articolo 15, prevede infatti, al comma 6, la sospensione fino al 30 giugno 2022 (secondo la novella in esame; 31 dicembre 2021 nel testo previgente) dell’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente).
Tale comma 5 dell'art. 219, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
È altresì sospeso l'obbligo (previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5 dell'art. 219) posto in capo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.
Riguardo alla decorrenza della sospensione degli obblighi, si rammenta che l'art. 15 del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito, prevedeva la sospensione degli obblighi dei soli obblighi previsti dal primo periodo del comma 5 dell'art. 16, dal 31 dicembre 2020 (data della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto n. 183). Successivamente, sul termine di applicazione della sospensione di cui al comma 5, dell’art. 219 del codice è intervenuto il decreto-legge n. 41 del 2021, che, in sede di conversione in legge, ha disposto all’art. 39, la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione di tutto il medesimo comma 5, dell’art. 219, ivi compreso, quindi, il secondo periodo. La sospensione degli obblighi di cui al secondo periodo opera, quindi, dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 69 del 2021.
Riguardo ai destinatari di tali obblighi, la nota 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica[102] fa notare che il comma 5 dell'art. 219 (come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020) pone in capo ai produttori di imballaggi, come già detto, di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della codificazione alfa numerica prevista dalla decisione 97/129/CE della Commissione europea. Si rammenta che, in base all’art. 218, co. 1, lettera r), del codice dell'ambiente, i produttori sono definiti come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”. In merito, invece, all'obbligo di conformità dell’etichettatura alle norme tecniche UNI ivi richiamate, osserva la Nota del MiTE, "la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati". A tale riguardo, prosegue la Nota citata, le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi "sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging)". La Nota del Mite quindi afferma che le informazioni per una corretta etichettatura sono spesso condivise tra produttore e utilizzatore dell'imballaggio.
Ulteriore modifica al medesimo art. 15, comma 6, stabilisce che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 (1° gennaio 2022 nel testo previgente) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Si segnala che tale disposizione, inerente all'esaurimento dei prodotti privi dei requisiti di etichettatura, con riferimento alla data del 1° gennaio 2022 ora qui prorogata, è stata introdotta dall'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge. 21 maggio 2021, n. 69.
Il comma 2 integra il citato articolo 219 del Codice dell'ambiente introducendo un nuovo comma 5.1, il quale demanda la definizione di linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La relazione illustrativa asserisce che la presente proroga di termini in materia di applicazione della norma sull'etichettatura di imballaggi si rende necessaria in considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni di sui all'art. 219, comma 5. Viene quindi individuata nel decreto ministeriale "la sede idonea alla risoluzione delle suddette criticità".
Si tratta, con riferimento all'articolo 219 del codice ambiente, di una disposizione (già modificata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128) recentemente riscritta dall'art. 3, comma 3, lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell'ambito del recepimento del c.d. pacchetto sull'economia circolare. Il D.Lgs. n. 116/2020 ha infatti recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recando al suo articolo 3 modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, con specifico riferimento alla gestione degli imballaggi.
In sede di recepimento della direttiva europea nell'ambito del pacchetto economia circolare, è stato novellato l'articolo 219 del codice ambientale, modificandone il comma 5, al fine di stabilire che l'etichettatura di tutti gli imballaggi deve essere effettuata non più in base alle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale (come prevedeva il testo vigente prima del D. Lgs. 116/2020) bensì secondo le norme tecniche UNI applicabili. Per un'ampia disamina dei contenuti della normativa di recepimento della normativa europea in materia di imballaggi, si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea (Atto del Governo 169).
Si fa presente che, con riferimento alla disposizione in parola, qui oggetto di sospensione applicativa, alcune associazioni di categoria avevano rilevato dubbi interpretativi, soprattutto in ordine ai contenuti da riportare in etichetta. Al riguardo, CONAI aveva promosso una consultazione pubblica di linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, fino al 30 novembre 2020; si evidenziava al riguardo il profilo critico della definizione delle informazioni da riportare sugli imballaggi, rilevando il Conai come la individuazione delle norme UNI applicabili, a cui la norma rimanda, fosse urgente e necessario.
A tale riguardo si ricorda la già menzionata nota 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, la quale, come detto, chiarisce che l'obbligo del rispetto delle norme UNI ricada sui produttori e sugli utilizzatore. La Nota del Mite, inoltre, fornisce chiarimenti su varie tipologie di imballaggi che presentano specifiche criticità in tema di etichettatura, ossia: imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto; preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione; imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione; imballaggi destinati all’esportazione; ricorso al digitale (app, QR code, siti internet).
Si ricorda che le norme UNI sono stabilite dall'Ente Nazionale italiano di Unificazione che rappresenta il nostro paese a livello di normazione europea (CEN, comitato europea di standardizzazione) e a livello mondiale (ISO, organizzazione internazionale di standardizzazione).
Si segnala che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi - nell'ottica dell'economia circolare - di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore.
Si ricorda in particolare che la c.d. Direttiva “imballaggi” direttiva 94/62/CE, stabilisce all’art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero – incluso il riciclaggio – l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del/i materiale/i utilizzato/i; si prevede poi l'obbligo di marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta, la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura (par. 4, art. 8 Dir.).
La decisione 97/129 – che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE – istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione.
Si ricorda che la Direttiva (UE) 2018/852 modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, introducendo, tra l'altro alcuni obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi: entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; entro il 31 dicembre 2030 il 70% di tutti i rifiuti da imballaggio (con percentuali specifiche per i singoli materiali), consentendo la direttiva agli Stati membri di posticipare il raggiungimento di questi obiettivi fino a un massimo di 5 anni (poste alcune condizioni tra cui: assicurare almeno alcune percentuali minime di riciclaggio; che vengano esplicitate e sia avvisata la Commissione europea in ordine alla necessità di tale posticipo al massimo 24 mesi prima del termine prefissato).
Si fa presente, infine, che l'articolo 261 del codice dell'ambiente, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro. A decorrere dal 14 gennaio 2022, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 196 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente").
Al riguardo, si segnala che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori e, se del caso, degli utilizzatori obbligati. Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dall'art. 15, comma 6, del citato decreto-legge n. 183 del 2020, sospensione ora prorogata dalla norma in esame, non appare chiarito il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ai profili sanzionatori.
Si valuti di chiarire sul piano temporale gli effetti della disposizione, anche con riguardo ad eventuali effetti già prodotti, con riferimento ai profili sanzionatori previsti dal quadro normativo.
Articolo 11, comma 3
(Fondo per la transizione energetica nel settore industriale)
L’articolo 11, comma 3, fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.
Il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale è stato istituito dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (l. n. 128 del 2019), che ha novellato l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
Il Fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).
Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di attuazione della direttiva (UE) 2018/410 volta a sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, all’articolo 23 disciplina le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2 equivalente attraverso la vendita all'asta, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa.
In proposito, viene confermata l'attribuzione del 50% dei proventi complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e del restante 50% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
La metà spettante a MITE e MISE è a sua volta divisa in due percentuali: il 70% va al MITE e il 30% al MISE.
Il comma 8 dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste che supera il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 (misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Per una ricostruzione organica della normativa sui cambiamenti climatici vedi il relativo tema dell’attività parlamentare.
Il decreto MITE 12 novembre 2021 definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea.
Gli aiuti concedibili riguardano due diversi filoni normativi e due diversi periodi:
a) la comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) («Linee guida ETS del 2012») disciplina i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
b) la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) («Linee guida ETS del 2021»), disciplina i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.
Da rimarcare che le misure di aiuto alle imprese appena citate sono state notificate ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e – pur costituendo sovvenzione diretta – sono compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato (art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato) in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021.
Peraltro, il decreto prevede che al fine di garantire la trasparenza (degli aiuti di Stato), il soggetto gestore pubblichi il testo integrale del regime di aiuti approvato, cura la redazione di una relazione sulla misura di aiuto, con le modalità previste dalle Linee guida ETS del 2012 di cui ai punti da 48 a 50 e da 52 a 54, ai fini della trasmissione alla Commissione europea e conserva per dieci anni la documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti da mettere a disposizione su richiesta del Ministero e della Commissione per eventuali controlli.
La gestione del Fondo è affidata a Acquirente Unico S.p.a., società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica.
L'intensità massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020, non sarà superiore al 75%, come previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ETS del 2012.
L’ultimo rapporto pubblicato da GSE sulle aste di quote europee di emissioni è relativo al III trimestre 2021.
Articolo 11, comma 4
(Interconnector)
L’articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l’estero (cd. interconnector). Si tratta di condizioni più vantaggiose sui costi dell’energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall’articolo 32 della legge n. 99/2009).
Conseguentemente, la norma prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.
L’articolo 11, comma 4, opera sotto forma di novella dell’articolo 1, comma 832, della legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), la quale aveva già disposto una proroga del periodo di godimento del meccanismo di import virtuale.
Fin dal 2009, con l’articolo 32 della legge n. 99/2009, è stata introdotta la disciplina qui in commento, che consente alle imprese energivore - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW – di beneficiare di un meccanismo di agevolazione sui costi dell’energia elettrica, in funzione di perequazione, chiamato import virtuale. Per un esame approfondito della normativa si rinvia al box infra.
Ad oggi, secondo la relazione illustrativa della norma qui in commento, oltre ad aver permesso agli energivori di rimanere sul mercato e di avere parallelamente migliorato i cicli produttivi tanto da collegarli al vertice delle imprese europee, è stato già investito circa un miliardo di euro per la realizzazione dell'interconnector con il Montenegro (200 MW di capacità), operativo dal 28 dicembre 2019 e dell'interconnector con la Francia (350 MW) la cui entrata in esercizio è imminente e l'avvio della costruzione di un interconnector con l'Austria (150 MW).
Permanendo in capo agli Assegnatari l'obbligo di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità, nonché la necessità di mantenere la misura di politica industriale di cui al citato import virtuale, appare opportuna – evidenzia sempre la relazione illustrativa - la proroga dell'import virtuale e la sua estensione a tutte le frontiere europee.
Qualora la misura non dovesse essere prorogata, le industrie energivore sarebbero costrette – secondo la relazione - ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei, nei quali operano le aziende loro dirette concorrenti.
L'articolo 32 della legge n. 99/2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli interconnector, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati. Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati.
I soggetti privati ammessi a partecipare a tale attività sono, secondo la legge, solo i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile[103] fra loro, «che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW».
In questo contesto, in accordo a quanto previsto dalla legge, Terna, individuati i possibili interconnector da realizzare, ha organizzato una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti intenzionati a sostenere il finanziamento di tali opere, individuando un elenco di assegnatari, per ciascuna frontiera, qualificabili come finanziatori privati pro quota dell'interconnessione prevista.
Tali linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere, sono quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, sono titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi fino a 20 anni, così come previsto dall’articolo 32 dalla legge n. 99 del 2009, come modificata dalla legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), e beneficiano dello strumento di «importazione virtuale» di energia elettrica.
Di conseguenza, nell'ambito della regolamentazione, Terna gioca il ruolo di esecutore e realizzatore su mandato dei soggetti privati assegnatari, della capacità messa a gara ai sensi e per i fini indicati dalla legge.
Ciò premesso, per quanto riguarda le garanzie fornite dai soggetti finanziatori per la realizzazione delle infrastrutture individuate, la prima garanzia consiste nell'obbligo di finanziare l'opera assunta dagli assegnatari, già in sede di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 dell'articolo 32.
Proprio in virtù di tale obbligo, gli assegnatari sono stati ammessi ai benefici previsti dal meccanismo dell'import virtuale previsto dall'articolo 32 della legge 99 del 2009 e dalla delibera dell’AEEGSI ora ARERA n. 179 del 2009 (ss.mm.).
Deve inoltre considerarsi che il finanziamento dell'opera è ripartito tra un numero significativo di assegnatari, con conseguente estesa ripartizione del rischio.
La menzionata legge del 2009 riconosceva inizialmente ai soggetti promotori un periodo di venti anni di esclusiva (o esenzione) nell’utilizzo di queste reti. Inoltre, con conseguente delibera di Autorità (Del. n. 179/2009), si è previsto, fino alla messa in servizio dell‘interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, il pagamento di specifici corrispettivi di cui i clienti finali selezionati beneficiano per l’approvvigionamento dall’estero “in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento”, come si legge dal comma 6, articolo 32 della legge 99/09.
Nello specifico, con il citato articolo 32, si è dato mandato alla società Terna S.p.A.[104] di provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire -a seguito di mandati ad hoc da parte dei medesimi soggetti - uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003[105], nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri fino a 2000 MW (comma 1 e art. 2 del D.L. n. 3/2010 che ha incrementato tale capacità di 500 MW[106]).
Terna S.p.A. è a tal fine stata obbligata a comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il 15 ottobre 2009 (comma 2).
Lo stesso articolo 32 (comma 3) ha demandato a Terna Spa di organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli interconnector, specificando nel bando l’impegno dei medesimi soggetti privati a stipulare il successivo contratto di mandato per la costruzione e l’esercizio dell’interconnector, il cui perfezionamento è subordinato dalla norma al rilascio di apposita esenzione dall’accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile. La durata di tale esenzione – prima dell’intervento legislativo in esame – era fissata in venti anni, e, come già si è detto, è ora fino a venti anni.
L’articolo, nella sua formulazione precedente all’intervento legislativo operato con la legge di stabilità 2016 indicava, al comma 4, in 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell’esenzione il termine entro il quale ciascun interconnector che ottiene l’esenzione deve entrare in servizio – termine che, come si dirà oltre, la legge di stabilità ha portato a 48 mesi.
In difetto di ciò, viene (sempre dal comma 4) riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell’infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato stipulati.
L’articolo 32 ha stabilito che alle procedure per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli interconnector potessero partecipare esclusivamente clienti finali “energivori”, cioè clienti anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento (escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua) e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente è stato ammesso a partecipare alle procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.A. (comma 5).
Il medesimo articolo 32 ha disposto che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.
A tal fine, l'Autorità determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo di esenzione, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
Al fine di consentire il completamento dei lavori di realizzazione di interconnector, la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 831 a 836) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2021 (ora portata dalla norma qui in commento al 31 dicembre 2026) delle misure previste dalla legge n. 99/09 a favore dei soggetti che abbiano assunto l’impegno a finanziare le opere. La medesima legge ha poi previsto la possibilità di riconoscere un periodo di esenzione (esclusiva) anche inferiore ai venti anni (fino a venti anni), consentendo quindi di anticipare il termine a partire dal quale l’infrastruttura produrrà benefici diretti per tutti i clienti finali. Inoltre, per limitare ogni rischio di non solvibilità dei singoli progetti nella fase di costruzione e di esercizio, si istituisce presso Terna un fondo di garanzia alimentato dagli stessi soggetti che si sono visti aggiudicare la possibilità di realizzazione di un interconnector, con il versamento di 1 euro/MWh per anno. Con Decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 settembre 2021 sono state apportate "Modifiche fondo di garanzia".
Inoltre, ai sensi del comma 833 della legge di stabilità citata, i soggetti investitori che abbiano assunto l’impegno a finanziare le opere sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione (esclusiva), ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati)[107], a pena di decadenza dal diritto ai benefici di importazione virtuale, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
In sede attuativa, la Delibera ARG/elt 179/09 ha disposto che Terna predisponga e renda disponibile ai soggetti finanziatori degli interconnector selezionati, che intendano avvalersi delle misure di importazione virtuale di cui al comma 6 dell’articolo 32 della legge n. 99/2009 un “contratto Terna-finanziatori” che disciplini, tra l’altro, l’entità e la forma delle garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i soggetti selezionati sono tenuti a rendere disponibili a Terna.
Con la successiva deliberazione ARG/elt 117/11, l’Autorità ha approvato lo schema di contratto Terna-finanziatori, che ha regolato il servizio di importazione virtuale sino a tutto il 2015. All’indomani della legge di stabilità 2016 – che ha esteso la durata massima del servizio di importazione virtuale, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, al 31 dicembre 2021 e ha previsto la creazione, presso Terna, di un fondo di garanzia alimentato per mezzo di un nuovo corrispettivo pagato dai soggetti finanziatori degli interconnector, sino all’entrata in servizio di ciascuna interconnessione - con la deliberazione 666/2015/R/eel, l’Autorità ha richiesto, a Terna, di aggiornare il contratto Terna-finanziatori, con particolare riferimento alla nuova durata del servizio di importazione virtuale prevista dalla legge di stabilità 2016 e il versamento del corrispettivo. Con la successiva Deliberazione 21/2016/R/EEL del 21 gennaio 2016 sono state approvate le modifiche, apportate da Terna S.p.a., al contratto Terna-finanziatori, di cui alla comunicazione di terna medesima 15 gennaio 2016.
La deliberazione ARG/elt 179/09 prevede dunque che l’Autorità approvasse:
§ il “contratto Terna finanziatori” cioè i soggetti selezionati che intendono avvalersi del servizio di importazione virtuale;
§ il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (shipper) selezionati in esito alle aste per l’importazione virtuale (contratto Terna-shipper);
§ un regolamento annuale disciplinante le aste per l’importazione virtuale (di seguito: Regolamento importazione virtuale);
Per parte sua, Terna, in attuazione della legge n. 99/2009 ha:
· emesso l’avviso per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di “infrastrutture di interconnessione con l'estero“ nella forma di «interconnector», per 2000 MW per le frontiere Francia, Svizzera, Slovenia e Nord Africa. In tale avviso si legge che “resta fermo che la perdita di titolarità da parte del soggetto selezionato di tutti i punti di prelievo che hanno costituito requisito per la partecipazione alla aggiudicazione , comporta la decadenza da ogni diritto sia con riferimento al finanziamento degli interconnector, sia con riferimento alle misure di importazione virtuale. Resta inteso che qualora la perdita di titolarità sia limitata solo ad alcuni dei punti di prelievo i diritti di cui sopra vengono ridotti della stessa percentuale di riduzione della potenza disponibile.
· predisposto i Regolamenti per la disciplina delle aste di importazione virtuale per l’anno 2010 e 2011, nonché gli schemi di contratto di cui alla medesima delibera.
Terna, in attuazione di quanto poi previsto all’art.2 del decreto legge 3/2010, ha pubblicato:
- l’avviso, per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di “infrastrutture di interconnessione con l'estero” nella forma di «interconnector», per 500 MW incrementali sulla frontiera Austriaca;
In tale avviso, è previsto che, nel caso in cui, in seguito all’aggiudicazione:
- il soggetto selezionato non fornisca nei tempi indicati la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti e/o;
- qualora all’esito delle verifiche da parte di Terna, il soggetto selezionato risulti non legittimato in ordine all’assegnazione di cui al medesimo Avviso e/o;
- il soggetto selezionato perde i requisiti di partecipazione, ad esempio perda la titolarità di tutti i punti di prelievo che, ai sensi del paragrafo 1, hanno costituito requisito per la partecipazione alla procedura di cui al medesimo Avviso;
- il soggetto selezionato perde ogni diritto sia con riferimento al finanziamento degli interconnector, sia con riferimento alle misure di importazione virtuale definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con delibera 179/09 e lo stesso sarà tenuto a restituire a Terna, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di quest’ultima, ogni beneficio connesso all’aggiudicazione di cui abbia eventualmente goduto nel periodo in cui non era legittimato, ivi compreso quello derivante dall’aver usufruito del servizio di importazione virtuale.
- l’avviso per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento delle quote «interconnector» non finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 3/10, per 275 MW sulle frontiere Francia e Nord Africa unitamente alle quote «interconnector» che dovessero residuare a seguito dell’assegnazione dei 500 MW sulla frontiera con l’Austria.
Il comma 833 della legge di stabilità 2016, ha poi introdotto la previsione che i soggetti investitori che abbiano assunto l’impegno a finanziare le opere sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione (esclusiva), ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati) , a pena di decadenza dal diritto ai benefici di importazione virtuale, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
Articolo 11, comma 5
(Sorveglianza radiometrica)
Il comma 5 dell’articolo 11 proroga di ulteriori 60 giorni il termine ultimo di operatività della disciplina transitoria in materia di controlli radiometrici, applicabile nelle more della ridefinizione con specifico decreto, come previsto dalla normativa vigente, della nuova disciplina di tali controlli.
L’articolo 11, comma 5, dispone la proroga per ulteriori 60 giorni, a decorrere dal 31 dicembre 2021, del termine previsto per l’operatività della disciplina transitoria di cui all'articolo 72, comma 4, del D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, che deve essere applicata in attesa dell’adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 72, senza oneri per la finanza pubblica.
In proposito va ricordato che già l’articolo 9 del DL. 172/2021[108] ha prorogato al 31 dicembre 2021 l’applicazione della disciplina transitoria – di cui all’articolo 2 del D.Lgs n. 100/2011 - relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale, coordinato dal Ministro della transizione ecologica, previsto dall'articolo 72, comma 3 del D. Lgs. n. 101 del 2020[109], che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
L’articolo 9 in particolare, intervenendo sull’articolo 72, comma 4 del D.lgs n. 101/2020, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell’adozione del predetto decreto interministeriale, continua ad applicarsi la disciplina relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici.
La citata disciplina è prevista all’articolo 2 del D. Lgs. n. 100 del 2011, contestualmente applicandosi, in particolare, l’articolo 7 dell’Allegato XIX al predetto D. Lgs. n. 101/2020 (v. box) in materia di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta, oltre che sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi.
Il termine per l’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica di cui al citato decreto legislativo n. 100 del 2011, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale in esame, è stato già più volte prorogato.
Da ultimo, infatti, il termine dell’applicazione di detto regime transitorio è stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2021, ai sensi del comma 3, articolo 4 del DL. n. 130 del 27 settembre 2021 (DL. cd. contenimento rincari “bollette”), attualmente in corso di conversione.
Precedentemente, il termine, dapprima prorogato al 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 12, co. 5 del DL. 183/2020 (L. n. 21/2021) (cd. Proroghe termini legislativi), è stato successivamente fissato al 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 11-undecies, co. 2, del DL. 22 aprile n. 52/2021 (L. n. 87/2021) (cd. Riaperture).
Entrando nel merito della normativa di cui si proroga l’applicazione, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 ha in particolare disposto l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’allegato 1. Tale regime transitorio per la sorveglianza radiometrica si è concluso il 25 dicembre 2020 (120 giorni successivi alla sua entrata in vigore, 27 agosto 2020) e a partire dal giorno successivo ha trovato applicazione l'Allegato XIX al citato decreto legislativo n. 101/2020, che prevede, in particolare, l’attestazione di sorveglianza da parte di esperti di radioprotezione con le modalità indicate nel medesimo Allegato XIX nel quale sono elencati i prodotti oggetto della sorveglianza.
Tale Allegato perciò presuppone l’oneroso obbligo, che non risulta ancora regolato negli aspetti tecnici da parte dei soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica, della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L’obbligo include l’immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio. Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria al Ministero dello sviluppo economico, vi potrebbe essere un significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali che andrebbe a incidere sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati.
Il materiale che si suppone contaminato non potrebbe essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto, chiamato ad adottare i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell’ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche dovessero indicare la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare gli opportuni provvedimenti, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Più in dettaglio, l'articolo 72, comma 3, ha previsto che il decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, come prima accennato, deve regolare:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosità e diffusione, nonché prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati[110].
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.
Si segnala che lo schema di decreto del Ministero della transizione ecologica, di cui al sopra richiamato articolo 72, comma 3, “frutto di condivisione sul piano tecnico da parte di tutte le amministrazioni interessate all’esito di una istruttoria particolarmente complessa”, è stato trasmesso per l’acquisizione dei concerti e dei pareri previsti dalla norma attributiva del potere con nota dell’Ufficio Legislativo MiTE del 17 settembre 2021, prot. n. 19838.
Considerato il complesso iter di approvazione (acquisizione dei concerti e pareri; comunicazione dello schema alla Commissione europea; ulteriori adempimenti connessi alla natura regolamentare dell’atto – quali il parere del Consiglio di Stato, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il controllo preventivo della Corte dei conti) si è ritenuto necessario un ulteriore slittamento dei termini di emanazione.
Il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020[111] è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).
Tale disciplina di delega concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.
Il termine per il recepimento della direttiva, scaduto il 6 febbraio 2018, ha determinato l’avvio contro l'Italia della procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, ed infine, il 25 luglio 2019, a deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento della direttiva entro tale data (qui il comunicato).
Si ricorda che la suddetta direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate)[112], introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).
Articolo 12, comma 1
(Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti)
L’articolo 12, comma 1, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. Per effetto di tale previsione, la copertura decorre dunque dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 2022.
A tal fine viene novellato l'articolo 43-ter, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021).
Si ricorda al riguardo che il comma 1 di tale articolo consente alle regioni la stipula della polizza assicurativa al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma 3 prevede l'applicazione alla procedura per la stipulazione della polizza delle disposizioni finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici in relazione agli affidamenti sopra soglia, dettate dall'articolo 2 del D.L. 76/2020 (L. 120/2020).
Il comma 4 istituisce quindi, nello stato di previsione del MiTur, il «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con dotazione di 3 milioni di euro per il 2021, per le finalità testé indicate.
Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame.
Il comma 6 reca infine la copertura degli oneri.
Per approfondimenti relativi all'articolo 43-ter del D.L. n. 73/2021 si veda il dossier n. 393/2 Vol. II del 19 luglio 2021.
Articolo 12, comma 2
(Sostegno del sistema termale nazionale)
L’articolo 12, comma 2, fissa un termine (120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali) per il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente.
Normativa vigente sul cosiddetto “bonus terme”
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. Agosto, l. n. 126/2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali.
I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 luglio 2021 sono stati dettati i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali.
In particolare, il decreto prevede che il buono sia pari al 100% del prezzo di acquisto presso l’ente termale, fino a un massimo di 200 euro per ciascuna richiesta presentata.
Le richieste di acquisto dei buoni possono essere presentate solo nei confronti degli enti termali accreditati, ai sensi dell’articolo 9 del decreto citato.
La prenotazione ha un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l’utente è tenuto a fruire dei servizi termali prenotati. In caso si decorso di tale termine, la prenotazione decade e gli importi corrispondenti tornano nella disponibilità del Fondo.
Al termine del ciclo di cure da parte dell’utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente.
Il comma 2 dell’articolo 13, ora in esame fissa un termine finale per la domanda di rimborso, prevedendo che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, possa chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.
La disposizione legislativa va quindi a modificare il termine di 45 giorni previsto dal citato decreto ministeriale, peraltro non preso in considerazione dalla disposizione e dalla corrispondente relazione illustrativa.
Articolo 13, commi 1 e 4
(Gestione commissariale di Roma Capitale)
L’articolo 13, comma 1, proroga al 1° gennaio 2023 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale.
Il comma 4 disciplina la possibilità per Roma Capitale di riacquistare l’esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.
Quanto al comma 1, la disposizione in esame interviene a modificare l’originaria previsione di trentasei mesi (innalzato con la presente novella a quarantotto) dall’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), e cioè dal 1 gennaio 2019, del termine perentorio per presentare specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma, in data anteriore al 28 aprile 2008, al fine della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale.
A tal fine viene novellato il comma 927 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).
L’originaria previsione normativa, contenuta al citato comma 927 della legge n. 145 del 2018, si inseriva in un complesso di norme (commi da 922 a 930 e 932) finalizzato alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale del Comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, previsto allo scopo di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.
Tali disposizioni puntavano a chiarire l’attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri. In particolare, veniva fissato il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale poteva avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che avrebbe dovuto stabilire anche il termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, secondo le modalità previste dai commi 927-930 e 932 della legge di bilancio per il 2019. Tale D.P.C.M. determina, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale[113].
Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva, la normativa vigente prevede che il Commissario Straordinario proceda, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del Piano di Rientro[114] (o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate da idonea attestazione circa la sussistenza, certezza e liquidità del credito) all’estinzione delle posizioni debitorie, derivanti da obbligazioni contratte in data precedente al 28 aprile 2008.
Alla conclusione delle attività della Gestione Commissariale sono collegate (art. 1, comma 932-bis, della L. n. 145 del 2018, introdotto dal D.L. n. 34/2019) una serie di conseguenze, tra cui:
§ il trasferimento a Roma Capitale dei crediti di competenza della stessa Gestione Commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro;
§ il trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il DPCM, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento della gestione Commissariale;
§ il rientro nella competenza di Roma Capitale delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva.
Si rammenta, per la parte che qui interessa, che ai sensi della normativa vigente (commi 928-930 della legge n. 145/2018), le istanze in questione devono essere accompagnate da specifica attestazione da cui risulti che:
§ le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008,
§ le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale,
§ non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo,
§ il debito non è caduto in prescrizione.
Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio (riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del Testo Unico enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito (fuori bilancio) assunti in conformità a quanto previsto dall’articolo 78, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
Si ricorda che per la gestione commissariale del Comune di Roma è stata individuata una procedura peculiare rispetto a quella di carattere generale relativa al dissesto degli enti locali prevista dal Testo unico degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento all’attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Per quanto concerne la rilevazione della massa passiva, le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro sono individuate dall’articolo 3 del D.P.C.M. 4 luglio 2008. In particolare la procedura prevede l’acquisizione, da parte degli uffici competenti del Comune di Roma, dell’attestazione, a firma dei responsabili dei vari servizi (articolo 3, comma 1) e la successiva decisione dell’inserimento delle posizioni debitorie nel bilancio relativo al piano di rientro da parte del Commissario straordinario sulla base degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dall’attestazione di cui sopra (articolo 3, comma 3).
Per i c.d. “debiti fuori bilancio”, l’articolo 1, comma 26, del D.L. n. 138/2011 ha previsto una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel Piano di rientro, secondo cui, fermo restando il disposto degli articoli 194 e 254 del TUEL, è sufficiente una determinazione dirigenziale assunta con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale del Comune di Roma Capitale.
La gestione commissariale del Comune di Roma è stata istituita dall’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.
In forza di tale disposizione, nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate:
§ la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008[115];
§ la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale.
Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.
Il D.L. n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-bis) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha dunque predisposto il documento concernente l’accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010, che individuava un disavanzo pari a 16,7 miliardi.
L’articolo 1, comma 751, della legge n. 208/2015 ha previsto periodici aggiornamenti del Piano di rientro, che il Commissario straordinario deve proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Da ultimo, il Piano di rientro è stato aggiornato al 30 novembre 2021. Tale ultimo aggiornamento reca un debito commerciale di 2,77 miliardi di euro, un debito finanziario di 2,44 miliardi e una massa attiva di 5,13 miliardi.
Per quanto concerne il finanziamento della gestione commissariale, prima la norma istitutiva e poi, stabilmente, il D.L. n. 78/2010, hanno assegnato una dotazione di 500 milioni di euro annui.
Tale contributo trova copertura (articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2010) per 300 milioni di euro in un fondo annuale allocato su apposito capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del MEF; la quota restante di 200 milioni è reperita mediante l’istituzione di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e da un incremento dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,4 per cento.
La gestione commissariale è stata inoltre destinataria di ulteriori fondi, sulla base del combinato disposto dell’art. 14, comma 14-bis, del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 16, comma 12-octies, del D.L. n. 95/2012, pari a complessivi 1.088 milioni di euro per il periodo 2012-2042.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla gestione commissariale per il 2020 (Doc. CC n. 4) presentata al Parlamento a luglio 2021 dall’attuale Commissario straordinario dott. Alessandro Beltrami (nominato con D.P.C.M. 12 aprile 2018).
Quanto al comma 4 della disposizione in commento, tale norma consente a Roma Capitale la possibilità di riacquisire l’esclusiva titolarità di debiti e crediti vantati nei confronti della Regione Lazio, che sono stati inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.
Nella proposta di aggiornamento del Piano di Rientro del Debito Pregresso del Comune di Roma, presentata il 30 novembre 2021, nei confronti della regione Lazio risultano contabilizzati debiti per un importo complessivo di 46.093.728 euro e crediti per un importo complessivo di 94.201.711 euro.
Si rammenta, al riguardo, che in base alla normativa vigente, la possibilità per Roma Capitale di riacquisire la titolarità di debiti e crediti di competenza della gestione commissariale è collegata alla conclusione delle attività della Gestione Commissariale, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 932-bis, della legge n. 145 del 2018, introdotto dall’art. 38, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita).
La norma citata dispone, in particolare, che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale:
a) Roma Capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;
b) i crediti di competenza della Gestione commissariale, iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, siano trasferiti a Roma Capitale. Conseguentemente, dovrà essere iscritto in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti, mentre la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi di cui alla lettera a);
c) la titolarità del piano di estinzione dei debiti, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il D.P.C.M., sia trasferita a Roma Capitale unitamente alle risorse di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;
d) rientrano nella competenza di Roma capitale le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008, non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva.
La disposizione del comma 4 in esame consentirebbe, in sostanza, di anticipare le operazioni previste dalle lettere b) c) e d), del citato comma 932-bis, in riferimento alle posizioni attive e passive vantate nei confronti della Regione Lazio, non più rimandate al momento della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, ma eseguibili dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
Articolo 13, comma 2
(Disposizioni concernenti l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)
L’articolo 13, comma 2, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
La disposizione reca novelle all'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 27 del 2019 (convertito dalla legge n. 44 del 2019).
Tale articolo 12 disciplina le misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Per un inquadramento sulla bonifica dello stabilimento Stoppani, v. box in calce alla presente scheda.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente (ora MiTE, di seguito "Ministero") ed i poteri del Prefetto di Genova. Vi si prevede che il Ministero individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza n. 3554, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero, d’intesa con il Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, realizza le previste attività entro il 31 dicembre 2022 (nel testo previgente era previsto il termine del 31 dicembre 2021).
Il comma 5 dell'articolo 12, anch'esso novellato dalla disposizione in esame, ha previsto l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta delle risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza della medesima ordinanza. Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza, finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse applicabile per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti.
Il medesimo comma 5, nel testo previgente alla proroga in esame, prevedeva che gli atti adottati sulla base della ordinanza n. 3554 del 2006 continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2021 (termine che era stato così prorogato, dal 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021). Tale termine temporale è stato quindi ulteriormente prorogato dalla norma in esame sino al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che l'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999 consente al Ministero dell’ambiente (ora MiTE) di avvalersi altresì della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall’ordinamento statale.
In base al D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 ("Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300"), sono disciplinati, tra l’altro, le attribuzioni, i compiti e i poteri sostitutivi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. In particolare, i Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi.
Si ricorda, inoltre, che al Prefetto di Genova, l'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 27 del 2019, ha attribuito, in relazione all'emergenza nello stabilimento Stoppani, i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi da 4 a 4-quater, del D.L. n. 67/1997 (cd. sblocca cantieri, convertito dalla legge n. 135 del 1997), ossia:
§ l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione;
§ l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.
Il medesimo comma 1 dell'art. 12 attribuisce, altresì, al Prefetto di Genova le seguenti ulteriori facoltà:
§ procedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;
§ adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all’interno del perimetro del SIN stesso;
§ avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi;
§ avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un’indennità mensile omnicomprensiva non superiore 2.500 euro lordi, ad eccezione del trattamento di missione.
Oltre all'individuazione dei compiti del Ministero e dei poteri del Prefetto di Genova, l'articolo 12 dispone, tra l'altro, circa i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, l’assegnazione delle risorse e le deroghe normative.
Per un approfondimento sui contenuti dell'articolo 12 non trattati nella presente scheda, si rinvia, per brevità, al dossier di documentazione sull'A.S. n. 1249 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019) dei Servizi studi di Camera e Senato.
La bonifica del Cogoleto-Stoppani
La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA, che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.
Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.
Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone SpA - nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani SpA nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento.
Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.
Lo stato di emergenza e la gestione commissariale, che inizialmente dovevano terminare il 31 dicembre 2007, sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017)e , da ultimo, il citato articolo 12 del D.L. 27/2019 ha ridefinito la gestione degli interventi e indicato, al comma 1, il termine del 31 dicembre 2021 per gli stessi.
Per approfondire le vicende giudiziarie e ambientali del sito Cogoleto-Stoppani, si veda anche il relativo capitolo dedicato alla vicenda nell’ambito della Relazione territoriale sulla regione Liguria presentato nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Più di recente, il documento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (richiamato anche nella relazione illustrativa alla disposizione) indica il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione, indicando - con riferimento al Settore Bonifiche aree inquinate- per la regione Liguria, 14,8 milioni di euro per il SIN di Cogoleto Stoppani.
Articolo 13, comma 3
(Proroga del Commissario per gli eventi sportivi
di Cortina 2020-2021)
L’articolo 13, comma 3, modificando l'articolo 61, comma 9, del D.L. 50/2017, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo.
Il comma 3 dell’articolo 13, che modifica l'articolo 61, comma 9, del D.L. 50/2017, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per la gestione degli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo 2020-2021.
La scadenza di tale termine, prevista in origine alla consegna da parte del Commissario delle opere previste (vedi infra), è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 4, comma 12-quinquies, lett. b), del D.L. 32/2019.
Nel dettaglio, il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. 32/2019 ha modificato l'articolo 61 del D.L. 50/2017, che ha disciplinato la realizzazione degli interventi del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del marzo 2020 e del febbraio 2021; in particolare, mentre con la lettera a) del citato comma 12-quinquies è stato modificato il comma 6 dell’art. 61 del citato D.L. 50/2017, al fine di prorogare al 31 gennaio 2021 (il termine previgente era il 31 dicembre 2019) la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato dal Commissario, con la lettera b) è stato, invece, modificato il comma 9 dell’art. 61, prevedendo che il Commissario cessi dalle proprie funzioni il 31 dicembre 2021, invece che alla consegna delle opere previste.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame puntualizza che il comma 3 in esame è ?nalizzato a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell’importanza strategica che assume l’ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla ?ne del mese di dicembre 2021.
Si ricorda che il D.L. 50/2017 ha previsto e disciplinato, all’art. 61, la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, il comma 1 del citato art. 61 ha previsto, tra l’altro, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d’Ampezzo, di un Commissario con il compito di provvedere alla progettazione e alla realizzazione del Piano degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017, veniva nominato Commissario l’ing. Luigi Valerio Sant’Andrea, dimissionario il 31 luglio 2020. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2020, è stato nominato Commissario il dott. Valerio Toniolo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione trasmessa alla Camera dei deputati nel marzo 2021 sulle attività svolte dal Commissario.
Articolo 14, commi 1 e 2
(Disposizioni relative all’acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali)
L’articolo 14, commi 1 e 2, reca disposizioni relative all’acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali.
In particolare, il comma 1 istituisce una Commissione che, entro il 31 marzo 2022, deve individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione di tali servizi.
Tenuto conto di ciò, il comma 2 proroga (dal 31 dicembre 2021) al 30 giugno 2022 la durata dei contratti per l'acquisizione dei medesimi servizi stipulati con le agenzie di stampa.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2 della L. 237/1954 ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 1, della L. 198/2016, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni - sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1 – ossia, servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero - in concorso con il Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.
Successivamente, l’art. 55, co. 24, della L. 449/1997 ha previsto che l’art. 2 della L. 237/1954 va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale uso delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una più completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 2, della L. 198/2016, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni – sono autorizzati ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Ha, altresì, previsto che tali prestazioni rientrano nei servizi che possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. b), del d.lgs. 157/1995[116].
Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che l’acquisizione centralizzata, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato è stata effettuata, fino al 2016, prima a trattativa privata, poi a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.
A seguito della riforma del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), l’acquisto è, invece, stato effettuato, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione, attraverso procedure competitive aperte di rilevanza europea.
All’esito di tali gare, svoltesi nel 2017[117], sono stati stipulati 15 contratti di importo diverso, attualmente in essere, di cui 10 per i servizi destinati alle Amministrazioni dello Stato e 5 per i servizi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
Con Delibera n. 853 del 20 luglio 2016 l’ANAC – ricordato che l’art. 63, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 ha previsto che l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è utilizzabile “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” e che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto - ha fatto presente che:
-l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara non può operare quando sussista comunque anche un minimo spazio per poter utilmente esperire una procedura comparativa;
-data la necessità di un affidamento a più operatori economici, occorre valutare la possibilità di individuare lotti di gara distinti ed utilizzare lo strumento dell’accordo quadro con più operatori economici.
Più nello specifico, il comma 1 dispone che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione, al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche amministrazioni dello Stato. A tal fine, richiama esplicitamente l’art. 2 della L. 237/1954 e l’art. 55, co. 24, della L. 449/1997 (il quale ultimo, come visto, ha previsto che tali servizi possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara).
Si valuti l’opportunità di tener conto, nei richiami normativi, delle nuove previsioni recate dal Codice dei contratti pubblici, ricordate nel parere reso dall’ANAC.
La Commissione è composta da 3 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – di cui, 2 in rappresentanza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria -, 2 rappresentanti del MAECI, 2 rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa e delle associazioni di categoria, nonché altri soggetti.
Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 2, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 30 giugno 2022, la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020, data di entrata in vigore della L. 8/2021, di conversione del D.L. 162/2019.
A tal fine, novella ulteriormente l’art. 11, co. 2-ter, dello stesso D.L. 162/2019, sul quale era già intervenuto l’art. 194, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) disponendo la proroga dei contratti dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Lo stesso comma 2 dispone, infine, che all’attuazione di quanto previsto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 14, comma 3
(Tassazione emolumenti Milano Cortina)
Il comma 3 dell’articolo 14 modifica, riducendone la portata e l’operatività nel tempo, la temporanea e parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”.
In particolare, in luogo di disporne la detassazione al 40% per il periodo 2021-2023 e al 70% per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano detassati al 40% per il solo anno 2021.
Più in dettaglio, le norme in esame modificano l’articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2020, che ha concesso agevolazioni fiscali applicabili agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all’IPC.
Il comma 6 dell’articolo 5 in particolare stabilisce la temporanea, parziale detassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (ai sensi degli artt. 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui redditi - TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986) derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”.
Nella formulazione originaria della richiamata norma, detti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, per il 2020, per l’intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60% del loro ammontare (detassazione al 40%); per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30% del loro ammontare (detassazione al 70%).
La norma in esame, modificando il menzionato comma 6 e fermo restando il regime 2020 di integrale concorrenza alla formazione dell’imponibile, stabilisce quanto segue:
§ prevede che la detassazione al 40% dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026), operi solo fino al 31 dicembre 2021, in luogo di applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
§ elimina la detassazione al 70% dei predetti emolumenti prevista dal 2023 al 2026.
Agli oneri derivanti dalla norma in esame, valutati in 28 mila euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282). Per approfondimenti riguardanti gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma si rinvia al dossier del Servizio Bilancio sul provvedimento.
Articolo 14, comma 4
(Incremento del fondo per il potenziamento
dell'attività sportiva di base)
L’articolo 14, comma 4, dispone un incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 221).
Tale incremento è, nello specifico, pari a 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni per l'anno 2023, 4,514 milioni per l'anno 2024, 7,336 milioni per l'anno 2025, 5,616 milioni per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni per l'anno 2027.
Il fondo oggetto di rifinanziamento è stato istituito, ai sensi del citato art.1, comma 561, l. 178/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Tale disposizione prevedeva contestualmente al successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (presso cui opera il Dipartimento per lo sport). Quanto ai criteri di gestione delle suddette risorse, essi sono demandati ad un decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport.
Si rammenta che tale fondo è stato di recente oggetto di un intervento legislativo diretto ad incrementare le relative risorse.
L'articolo 6 del decreto-legge n.127 del 2021 (conv, con modif, dalla legge n.165 del 2021) stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza da COVID-19 (secondo quanto disposto dall'all’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma non utilizzate, sono riassegnate, per il 50%, al Fondo in esame[118]
Si segnala inoltre che l'articolo 46-bis del decreto-legge n.152 del 2021 (conv, con modif, dalla legge n.233 del 2021) ha destinato alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del medesimo fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base in commento.
Quanto agli oneri finanziari connessi, ad essi si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 3 in materia di imposizione fiscale dei redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Milano- Cortina 2026 (al riguardo si rinvia alla relativa scheda di lettura del presente Dossier).
Articolo 15
(Contrasto alla povertà educativa)
L’articolo 15 proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di risorse previste per 15 milioni di euro.
L’articolo 15 dispone una proroga in materia di risorse assegnate ai centri estivi diurni di cui all’articolo 105 comma l, lett. b), del D.L. n. 34 del 2020 (L. n. 77/2020), vale a dire volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa in relazione ad attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, novellando il comma 3-bis del medesimo articolo con la previsione che le stesse risorse possano essere spese, per la parte residua non attivata e non utilizzata, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021), nel limite di 15 milioni di euro (comma 1).
La proroga del termine appare necessaria per consentire la conclusione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'avviso pubblico "Educare in comune", pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in data l dicembre 2020, e attualmente in corso, che destina risorse tutti i comuni italiani, come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, in attuazione del sopra richiamato articolo 105. In particolare, la relazione illustrativa motiva la modifica del termine di utilizzo delle risorse per via degli adempimenti connessi al procedimento (verifica delle ammissibilità e valutazione dei progetti da parte della Commissione incaricata) particolarmente complessi a causa del numero elevato di proponenti delle proposte progettuali (circa 2000) rispetto alle tre aree di intervento previste dal bando.
Alla copertura dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamente netto, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo l, comma 200, legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Il sopra menzionato articolo 105 ha previsto per l’anno 2020, con la finalità di sostenere le famiglie, che una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 [119], pari a 150 milioni di euro, sia destinata ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa fra 0 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
Le misure sono state finalizzate a recuperare almeno in parte l’offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall’attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello stesso tempo essa è venuta incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati nella Fase 2, a riprendere lo svolgimento della propria attività.
Per l’anno il 2021, inoltre, l'articolo 63 del DL. 73/2021 (L. 106/2021) ha incrementato di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia per finanziare le iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, sulla base di piani di intervento che possono essere attuati nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con riparto stabilito dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, con il quale sono stati altresì stabilite le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento[120].
Articolo 16
(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,
amministrativa, contabile, tributaria e militare)
L’articolo 16 proroga al 31 dicembre 2022 l’efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili e penali, i colloqui e la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto e i procedimenti penali militari (commi 1 e 4). Una disposizione transitoria esclude l’applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° gennaio e il 30 gennaio 2022 (comma 2).
È invece prorogata al 31 marzo 2022 (termine dell’emergenza sanitaria) l’efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale tributaria (comma 3), amministrativa (comma 5) e contabile (commi 6 e 7) durante l’emergenza sanitaria.
Il comma 1, per quanto riguarda il processo civile, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle le seguenti disposizioni:
§ art. 221, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza;
§ art. 221, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. In particolare, la disposizione prorogata prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;
§ art. 221, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020 che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all’obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
§ art. 221, commi 6 e 7 del D.L. n. 34 del 2020, in base ai quali è possibile la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione). È inoltre possibile la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L'udienza è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;
§ art. 221, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale il consulente tecnico d’ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica;
Le disposizioni del D.L. 34/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, sono state prima prorogate dall’art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020 e, infine, fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 23 del D.L. n. 137/2020 (che l’ha contestualmente soppresso il n. 33-bis dell’allegato relativo alle proroghe Covid). In sede di conversione del D.L. 137/2020 il termine di vigenza è stato spostato alla fine dell’emergenza (30 aprile 2021); tale termine è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.
§ art. 23, comma 6 del D.L. n. 137 del 2020, in forza del quale le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti: rinuncino espressamente all’udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso; confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione;
§ art. 23, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Per quanto la formulazione della disposizione deroghi a una norma relativa alle udienze civili, si ritiene che essa sia riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali;
§ art. 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del D.L. n. 137 del 2020 che disciplina il c.d. giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas nel rispetto di specifiche scansioni temporali;
§ art. 23, comma 9 del D.L. n. 137 del 2020 che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
§ art. 23, comma 9-bis del D.L. n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.
Le disposizioni del D.L. 137/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 30 aprile 2021 sono state prorogate al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda il processo penale, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle seguenti disposizioni:
§ art. 23, comma 2 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto. In particolare, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L’individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
§ art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo). La richiesta di discussione orale deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, la trattazione avviene per tabulas (quinto periodo). Entro i 15 giorni che precedono l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata (secondo periodo); la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l’udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni (terzo periodo); la Corte può deliberare da remoto e non si applica l’art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo). Il dispositivo è comunicato alle parti;
§ art. 23, comma 9, del D.L. n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale;
§ art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale nel giudizio penale di appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale (commi 1, 3 e 4). La disposizione scandisce i termini per la formulazione delle richieste da parte del PM e per gli adempimenti della cancelleria e dei difensori (comma 2);
§ art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale il procedimento semplificato - giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti – si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011) e patrimoniali (art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011);
§ art. 24 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. È inoltre introdotta una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione.
Le disposizioni prorogate dal comma 1, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche - in quanto compatibili - ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Viene infatti prorogato dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, anche l’art. 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, che dispone in tal senso.
Sono inoltre prorogate, sempre ai sensi del comma 1, fino al 31 dicembre 2022 le seguenti disposizioni relative ai detenuti:
§ art. 221, comma 10[121] del D.L. n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate;
§ art. 23, comma 4 del D.L. n. 137 del 2020[122], ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile - mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all’art. 146-bis c.p.p.
Il comma 2 detta una disciplina transitoria volta ad escludere l’applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l’udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a:
§ trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali (art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del D.L. n. 137 del 2020) quanto civili (art. 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del D.L. n. 137 del 2020);
§ trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020);
§ trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020).
Processo tributario
Il comma 3 proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021[123] – la disciplina di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo del D.L. n. 137 del 2020, che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.
Procedimenti penali militari
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 la disciplina – prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica - di cui all’articolo 75, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021, in base alla quale è estesa ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili, l’efficacia di alcune disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell’ambito della giurisdizione penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell’attività giudiziaria.
Nello specifico le disposizioni relative alla giustizia penale ordinaria che si applicano in quanto compatibili ai procedimenti penali militari sono le seguenti:
a) art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 che intervengono rispettivamente sul giudizio penale di appello consentendo che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti e art. 24 del medesimo decreto legge che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (per la descrizione di entrambe le disposizioni, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2022 dal decreto legge in esame, vedi sopra, comma 1)
b) dall’articolo 37–bis del decreto-legge n. 76 del 2020 che è volto a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d’ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.
Processo amministrativo
Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021- di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 105 del 2021 concernente il processo amministrativo.
La disposizione oggetto di proroga consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19. In tali casi i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto applicando le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Processo contabile
Il comma 6 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021[124]- di cui all’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 concernente il processo contabile.
La disposizione oggetto di proroga prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa.
L’art. 26, comma 1, del D:L. 137 /2020 mantiene salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020: si tratta del novero di disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti) delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte
Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2021[125] al 31 marzo 2022, alcune disposizioni contenute nell’art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile.
Sono, in particolare, prorogate le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2), nonché:
- la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile (comma 5);
- l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo (comma 6);
- la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-bis).
Articolo 17
(Proroga in materia di esercizio dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica )
L’articolo 17 estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19.
Il decreto legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (vedi infra), sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e, per effetto della disposizione in esame, al 31 dicembre 2022.
Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato esteso temporaneamente, ovvero fino al 31 dicembre 2022, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452.
In particolare, è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea.
Con una ulteriore modifica è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.
Fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, viene inoltre inclusa (fino al 31 dicembre 2022) la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti.
Le disposizioni aventi vigenza temporanea si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 31 dicembre 2022 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
Viene infine previsto che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio possa avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
La disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica
Per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto legge n. 21 del 2012, come successivamente modificato nel tempo, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. Il decreto ha riformato tale assetto determinando l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il decreto n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (D.P.C.M.), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali.
Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.
Tali poteri riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari fra quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).
L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.
In risposta alla crisi causata dalla pandemia il decreto n. 23 del 2020 è intervenuto sulla disciplina dei poteri speciali ampliandone l'ambito di applicazione, originariamente fino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato in seguito prorogato al 30 giugno 2021 e, da ultimo, per effetto dell'articolo 4 del decreto legge n. 56 del 2021, al 31 dicembre 2021. In particolare, è stato previsto un obbligo di notifica per l'acquisto di partecipazioni e i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:
· agli attivi strategici, includendo (nelle more dell'individuazione mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020 - A.G. 178 - per cui vedi infra) tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;
· alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.
Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente a termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
La disciplina settoriale
Sicurezza e difesa
L'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012 fissa il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
I poteri speciali, con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, consentono al Governo di:
· esercitare il veto all'adozione di specifiche delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione;
· imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni. Le condizioni fanno riferimento alla sicurezza di approvvigionamenti e informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni;
· opporsi all'acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 21 del 2012).
L'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto da adottare o sull'operazione da compiere, in modo da consentire il tempestivo esercizio dei poteri del Governo.
Le norme disciplinano le modalità di esercizio dei poteri dello Stato e il relativo procedimento, nonché ipotesi specifiche. Si prevede che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni.
Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei predetti settori.
Con il D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori attivi strategici
L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare:
§ il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);
§ il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);
L'esercizio di tali poteri è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);
§ l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5);
§ l'opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto (articolo 2, comma 5).
Il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 prevede dunque che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli (individuati sempre con decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1) nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
L'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, che ha disciplinato, tra l'altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.
Il Regolamento ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa. Viene fatta salva la competenza esclusiva degli Stati per la sicurezza nazionale e il loro diritto di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza (articolo 1).
Viene creato un meccanismo di cooperazione attraverso il quale gli Stati membri e la Commissione dialogano per scambiarsi informazioni e affrontare questioni relative ad alcuni settori (articoli 6 e 7).
In particolare, gli Stati Membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati Membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso, con specifici obblighi informativi. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può infatti chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.
È possibile che gli Stati, a specifiche condizioni, formulino reciproche osservazioni. La Commissione può formulare pareri su investimenti diretti esteri ritenuti pregiudizievoli per progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Inoltre, la Commissione europea può emettere un parere destinato allo Stato che effettua il controllo se ritiene che un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, anche su richiesta di uno Stato membro.
In base alla norma europea (articolo 4), nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:
a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
e) libertà e pluralismo dei media.
I "prodotti a duplice uso" vengono definiti dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri. Il procedimento si avvia con la notifica (completa) della delibera, atto, operazione, o acquisto di partecipazione rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri. Nel caso in cui il procedimento venga intrapreso d'ufficio, il suo avvio coincide con la conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica. La comunicazione con cui il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri è effettuata entro quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento. Alla presidenza è consentito chiedere ulteriori informazioni all’acquirente o alla società, che le rendono entro dieci giorni, e a soggetti terzi, il cui riscontro deve essere effettuato entro venti giorni. In ogni caso, le richieste successive alla prima non hanno effetto sospensivo. La notifica è soggetta ad una valutazione di completezza e, pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Tutti i riferimenti alle azioni oggetto di acquisto sono stati integrati dal riferimento anche alle quote, in modo da rendere la disciplina neutrale rispetto alla forma di società propria dei soggetti che detengono gli attivi rilevanti.
La facoltà da parte del Governo di avviare d'ufficio, laddove le circostanze rilevanti non siano state notificate, il procedimento per l'esercizio dei poteri di veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché di imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni è stata prevista dal comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legge n. 23 del 2020.
Ai sensi del comma 5-bis all’articolo 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
§ qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
§ qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
§ qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, qualora vi siano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012.
I poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:
§ l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
§ l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;
§ per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.
Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica e il veto ovvero le prescrizioni o imposizioni imposte dal Governo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all'acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l'esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti amministrativi connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle.
Nelle more dell'adozione del decreto, con l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2019, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, alle lettere a) e b) del citato regolamento (Ue) n. 452 del 2019. Nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime le sole operazioni di acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo l, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 452 del 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.
L'articolo 15 del decreto legge n. 23 del 2020 è intervenuto sul regime transitorio prevedendone l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti i fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2019/452/UE. Come rappresentato dal Governo nella relazione illustrativa allo schema, tale disposizione è destinata a non avere più efficacia dal momento dell'entrata in vigore del decreto, ovvero a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. n. 179 del 2020, avvenuta il 30 dicembre del 2020. L’articolo 1 del citato D.P.C.M. richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, ovvero l'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati in precedenti provvedimenti, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo l, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni ai quali non si applica la disciplina. L’articolo 2 identifica le definizioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica", che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina. L’articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 ai sensi dell'articolo 2 comma l del decreto legge n. 21 del 2012. L’articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua. L'articolo 5 del D.P.C.M. n. 179 del 2020 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute. L’articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL). L'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario. L'articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie. L'articolo 10 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari. L'articolo 11 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. L'articolo 12 dello schema specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso". L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame.
5G
L'articolo 1 del decreto legge n. 22 del 2019 ha introdotto disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di quinta generazione ("5G"), a tal fine inserendo l'articolo 1-bis nel decreto legge n. 21 del 2012.
Tale norma qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.
Viene dunque stabilito l'assoggettamento a notifica (di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 21 del 2012) per i contratti o gli accordi, qualora siano conclusi con soggetti esterni all'Unione europea, che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; altresì soggette a notifica sono le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.
Tale previsione è finalizzata all'eventuale esercizio del potere di veto o all'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.
A tal fine, si specifica altresì che sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza sia delle reti sia dei dati che vi transitano.
Collaborazione tra autorità e coordinamento
con la disciplina europea
L'articolo 4-bis del decreto legge n. 105 del 2019 ha introdotto nel decreto legge n. 21 del 2012 l'articolo 2-bis, che impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Si tratta di: Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014; a tale Gruppo le altre autorità non possano opporre il segreto d'ufficio, esclusivamente per le finalità di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato ed è composto dai responsabili di specifici uffici dei ministeri o da altri designati dai rispettivi ministri interessati.
Il medesimo decreto legge n. 105 del 2019 ha altresì introdotto l'articolo 2-ter nel decreto legge n. 21 del 2012, col quale si coordina l'esercizio dei poteri speciali con i procedimenti disciplinati dalle norme europee (Regolamento 2019/452/UE) sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, disciplinando il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.
Ove uno Stato membro o la Commissione notifichi l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto, oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali in materia di sicurezza e difesa, nonché di asset strategici, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea.
I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso.
Articolo 18
(Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)
L’articolo 18 prevede che il decreto ministeriale che deve indicare i criteri per l'attuazione del monitoraggio delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali sia da adottare entro il 30 aprile 2022, e non entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, come originariamente previsto.
A tal fine, l’articolo in commento, composto di un solo comma, novella il comma 141 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).
Si ricorda che i commi 139-143 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 hanno introdotto il monitoraggio - tramite un apposito registro telematico nell'ambito del SIAN - delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali.
Nello specifico, il citato comma 139 prevede che, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sia tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel suddetto supporto telematico entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse (comma 140). Il comma 141, prima della novella in commento, prevedeva che le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, fossero stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (ossia dal 1° gennaio 2021).
Ora, la disposizione in commento, come anticipato, proroga al 30 aprile 2022 il termine per l’emanazione del predetto decreto ministeriale.
Si ricorda poi che, ai sensi del comma 142 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio 2021, chiunque, essendo obbligato, non istituisce il predetto registro di cui al comma 139, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Nel caso in cui le predette violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. All'attuazione dei commi da 139 a 142 il MIPAAF provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente (comma 143).
Articolo 19
(Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento dell’elezione suppletiva della Camera dei Deputati)
L’articolo 19, in considerazione del protrarsi della pandemia da Covid-19, consente, agli elettori positivi al COVID - ricoverati in strutture sanitarie o collocati in quarantena domiciliare- e a coloro che si trovano in isolamento fiduciario, di poter esercitare il loro diritto di elettorato attivo in occasione dell'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 1 di Roma fissata per il 16 gennaio 2022. Inoltre, si dispongono interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale e si prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
Il 16 gennaio 2022 si svolgeranno le elezioni suppletive in un seggio alla Camera (01 – Roma – Quartiere Trionfale della XV circoscrizione Lazio 1) in conseguenza dell’elezione dell’on. Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri su proposta del Ministri dell’interno nella seduta del 24 novembre 2021 (D.P.R. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 novembre 2021, n. 283. Il Presidente della Repubblica, con decreto del 25 novembre 2021, ha convocato, per il giorno di domenica 16 gennaio 2022, i comizi elettorali. I termini per la convocazione dei comizi elettorali sono decorsi dalla dichiarazione di vacanza del seggio da parte della Giunta delle elezioni della Camera che ha preso atto delle dimissioni del deputato (seduta del 4 novembre 2021).
In base alla legislazione vigente, quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter), che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (D.P.R. n. 361/1957).
Tale disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter, comma 2). Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3). Se il termine di 90 giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni. Qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4). Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, legge n. 145/2018).
Le disposizioni trovano applicazione fino al 30 gennaio 2022, ossia all’ultima domenica utile della finestra temporale prevista dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 533/1993.
In particolare, il comma 1 individua alcune delle norme dettate dal decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, per il turno elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, che trovano applicazione anche per lo svolgimento della elezione suppletiva del collegio di Roma 1, ossia l'articolo 2, commi l, 2, 3 6 e 7, primo periodo, l'articolo 3, commi l, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del citato decreto-legge n. 117 del 2021. Si tratta delle disposizioni suscettibili di trovare applicazione nella consultazione interessata, che riguarda esclusivamente l'elezione suppletiva nel collegio suindicato, compreso nel territorio di un solo comune. Non sono, pertanto, oggetto dell’articolo in esame le altre disposizioni del decreto-legge n. 117 del 2021, tra cui quelle concernenti le elezioni amministrative e regionali, o comunque applicabili nel territorio di più comuni.
Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di tali disposizioni, il comma 1 in esame autorizza la spesa di 10.566 euro.
Nel dettaglio le disposizioni che si applicano all’elezione suppletiva sono le seguenti.
Un primo gruppo di disposizioni riguarda la costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19. Si stabilisce che in tali strutture sanitarie, con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199, siano costituite le sezioni elettorali ospedaliere che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (art. 52 del DPR n. 361 del 1957) (art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 117/2021). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 componenti: 5 scrutatori e il presidente.
In proposito, si ricorda che la disciplina generale sull’istituzione delle sezioni ospedaliere (art. 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative) stabilisce che i componenti della sezione provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede.
Qualora vi siano elettori ricoverati che non possono accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976). I compiti di tali seggi speciali, infatti, si esauriscono con la raccolta dei voti dei degenti, la loro raccolta in appositi plichi, separati in caso di più elezioni, e la loro consegna alle sezioni elettorali).
Si prevede inoltre (art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 117/2021) che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 117/2021, mediante l’attivazione dei seggi speciali previsti dall’articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.
Agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati sono impartite dall’autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali (art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 117/2021).
In caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali, il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni o dei seggi speciali:
§ personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,
§ soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, si prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.
Le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) sono state istituite dall’articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 2020 (poi confluito nel decreto-legge n. 18 del 2020, cd. “DL Cura Italia”, articolo 4-bis) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le regioni sono tenute ad istituire un’unità ogni 50.000 abitanti.
L’articolo 33 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede che per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'articolo 34 del Codice.
Ove ulteriormente necessario, il sindaco può provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune (art. 2, comma 2, D.L. 117/2021).
Si prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possano essere istituiti “ulteriori” seggi composti anch’essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2: nomina del sindaco, previo consenso dell’interessato (art. 2, comma 3, D.L. 117/2021).
Si dispone che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti delle "certificazioni verdi COVID-19" previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021, c.d. green pass (art. 2, comma 6, D.L. 117/2021).
Ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite è riconosciuto l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento (art. 2, comma 7, D.L. 117/2021).
Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l’esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.
In primo luogo si precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto “presso il comune di residenza” (art. 3, comma 1, D.L. 117/2021).
A tal fine, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 6 e l’11 gennaio 2022) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l’indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall’autorità medica designata dall’azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (art. 3, comma 1, D.L. 117/2021).
L’ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede quindi ad iscrivere l’elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l’elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima (art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 117/2021).
Il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata (art. 3, comma 4, D.L. 117/2021).
Il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore (art. 3, comma 5, D.L. 117/2021).
Il comma 2 dell’articolo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.
Il comma 3 prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e i l 25 agosto 2021.
Il comma 4 detta disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi l e 2, pari complessivamente a euro 132.646 per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Articolo 20
(Modifiche al regime quadro
della disciplina sugli aiuti di Stato)
L’articolo 20 interviene sulla cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Com. C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.), cd. Temporary Framework.
L’articolo, in particolare è finalizzato ad adeguare la cornice alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 giugno 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).
L’articolo novella gli articoli da 54 a 56 e da 60 a 61 del decreto-legge n. 34/2020. Più nel dettaglio, modifica:
§ il comma 7-quater dell’articolo 54, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2022 al 31 giugno 2023 il termine entro il quale le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili (anticipi, garanzie, prestiti o altro) possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, nel rispetto delle condizioni descritte nella Sezione 3.1 del Quadro (comma 1, lett. a));
§ il comma 8 dell’articolo 55 e il comma 3 dell’articolo 56, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i regimi di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici, anche attraverso enti creditizi e finanziari, consentiti, rispettivamente, dalle sezioni 3.2, 3.3 e dalla sezione 3.4 del Quadro stesso (comma 1, lett. b) e c));
§ il comma 4 dell’articolo 60, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale possono essere concessi gli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.10 del Quadro temporaneo (comma 1, lett. d));
§ il comma 2 dell’articolo 60-bis, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la concedibilità degli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.12 del Quadro. Si specifica, conseguentemente, che gli aiuti coprono i costi fissi non coperti nel periodo compreso tra 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (anziché 31 dicembre 2021). Si specifica altresì che il calo di fatturato nel periodo considerato (di almeno il 30%) deve sempre essere rapportato al corrispondente periodo del 2019. Inoltre, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 6-bis nell’articolo 60, si prevede che le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni previste dallo stesso articolo 60 (comma 1, lett. e), nn. 1 e 2);
§ il comma 2 dell’articolo 61, al fine di estendere all’annualità 2022 il termine di concessione degli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali.
Il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) è stato adottato per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte. Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023). Si rinvia, più diffusamente, al tema dell’attività parlamentare.
In questa sede, si ricorda che il decreto-legge n. 34/2020 (cd. “Rilancio”) ha trasposto nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del Temporary Framework, con le deroghe temporanee alla disciplina “ordinaria” sugli aiuti di Stato. Tra le deroghe, la possibilità, anche per le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, di accedere ai regimi di aiuto adottati in via straordinaria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53)). Gli aiuti concessi soggiacciono comunque agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) [126]. I registri sono stati conseguentemente adeguati (articoli 63-64).
Lo stesso decreto-legge n. 34/2020, agli articoli 54-62, come da ultimo modificati ed integrati dal decreto-legge n. 41/2021, cd. “Sostegni”, ha, in particolare, definito la cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo. Tale disciplina è stata autorizzata dalla Commissione UE, come relative proroghe. Il decreto-legge Sostegni ha prorogato la cornice normativa al 31 dicembre 2021 in conformità a quanto previsto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo e, contestualmente, ha disposto un rinvio mobile alle eventuali ulteriori successive proroghe. Il decreto-legge ha infatti previsto che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis del decreto-legge n. 34/2020 siano concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del Quadro temporaneo[127]. Purtuttavia, all’interno dei singoli articoli citati, non è stato inserito un rinvio mobile alle proroghe del Quadro temporaneo. Di qui, la necessità dell’intervento puntuale di proroga qui in esame.
Gli articoli 54-60-bis del decreto-legge 34/2021 prevedono i seguenti regimi di aiuti:
- aiuti di importo limitato, concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
- garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
- prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);
- finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);
- investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
- investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
- sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);
- aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 60-bis, introdotto dalla legge di bilancio 2021 - L. n. 178/2020, art. 1, comma 627 - all’indomani della quarta modifica del Quadro temporaneo che ha consentito tali regimi di sostegno).
L’articolo 61 del decreto-legge n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60-bis, delle norme comuni, che ricalcano le previsioni del Quadro temporaneo, come successivamente modificato e integrato. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi gli aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019”[128]. In deroga, ai sensi del comma 1-bis, gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
L’articolo 62 del decreto-legge n. 34/2020 inoltre dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamente previsto dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 18/2020 (l. n. 27/2020).
Articolo 21
(Imprese di interesse strategico nazionale)
L’articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l’utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate.
Il comma 1 dell'articolo in esame riscrive, integrandolo, il decimo periodo dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015 che disciplina la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva e acquisite dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario.
In relazione all’amministrazione straordinaria, si ricorda, in estrema sintesi che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/2003 e, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano. Nella disciplina contenuta nel decreto-legge n. 347/2003 si sono innestate poi ulteriori disposizioni, tra cui il decreto-legge n. 1/2015 che ha disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA (di cui al decreto-legge n. 61/2013) alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria (ai sensi del decreto-legge n. n. 347/2003).
In particolare, l’art. 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 1/2015 dispone che, a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria.
Il testo previgente del decimo periodo del comma 1 prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni citate siano versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.
La riscrittura in esame conferma, nella sostanza, le destinazioni indicate dal testo previgente, ma introduce dei limiti di spesa specifici per ognuna delle destinazioni citate, oltre ad aggiornare i riferimenti.
Viene infatti previsto che:
§ all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (rispetto alla norma previgente il riferimento a tale piano viene aggiornato, richiamando gli estremi normativi dello stesso, vale a dire il D.P.C.M. 29 settembre 2017) è destinato un ammontare complessivo non eccedente 450 milioni di euro;
§ a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale (rispetto alla norma previgente viene specificato che gli interventi in questione sono relativi al sito siderurgico di Taranto e alla connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018) per un ammontare complessivo non eccedente 190 milioni di euro.
Il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018 conclude un iter procedurale volto all’annullamento in autotutela del decreto 5 giugno 2017 del Ministro dello sviluppo economico, l’atto che ha autorizzato l’aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l (società il cui capitale sociale era suddiviso al 51% da ArcelorMittal Italy Holding S.r.l., al 34% da ArcelorMittal S.A. e al 15% da Marcegaglia Carbon Steel S.p.A.).
L'offerta di Am Investco Italy S.r.l (di seguito AM) prevedeva la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale. La stipula del contratto di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva è intervenuta in data 28 giugno 2017.
L’ANAC – il cui parere era stato sollecitato dallo stesso Ministero dello sviluppo economico - aveva sollevato dubbi sulla legittimità dell’aggiudicazione intervenuta, posto che la proroga del termine (dal 2017 al 2023) per la realizzazione del piano ambientale, intervenuta con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, aveva modificato il quadro economico e fattuale tenuto in considerazione dalle imprese che avevano partecipato alla prima fase della procedura.
Il citato provvedimento n. 18559 del 7 settembre 2018 ha ritenuto di non doversi procedere ad annullamento dell’aggiudicazione in ragione degli ulteriori elementi di interesse pubblico intervenuti. In particolare, il provvedimento dà conto dell’accordo con cui AM (la società aggiudicataria) si era impegnata ad assumere una serie di iniziative tese al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, al mantenimento di più elevati livelli occupazionali e alla maggior tutela della salute dei lavoratori dell'Ilva e dei cittadini di Taranto e dei comuni limitrofi, oltreché dei profili ambientali.
Infatti, con accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, si prevedeva, oltre a misure economiche a favore dei dipendenti ancora in servizio e la reintroduzione della disciplina sulla reintegrazione nel posto di lavoro dei lavoratori assunti prima del 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act), l'assunzione immediata - da parte di AM - di 10.700 lavoratori (2.200 persone in più del numero offerto da AM all'epoca della presentazione della propria offerta vincolante e 700 persone in più di quanto contrattualmente previsto) e veniva fornita garanzia che, al termine dell'amministrazione straordinaria, tutti coloro che fossero risultati ancora alle dipendenze della medesima avrebbero ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato.
Sotto il profilo ambientale, con un atto aggiuntivo al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto il 28 giugno 2017 ad esito dell'aggiudicazione, AM aveva assunto impegni rafforzativi delle obbligazioni già contratte, prevalentemente tesi ad integrare e a migliorare i profili di tutela ambientale e della salute dei cittadini, ad esempio anticipando le scadenze fissate per l'ultimazione dei lavori, ponendo scadenze intermedie per la realizzazione di alcuni interventi e misure, impegnandosi a mantenere le emissioni di polveri entro i limiti consentiti anche a fronte di futuri, eventuali aumenti della produzione.
La relazione illustrativa sottolinea che gli accordi attualmente in vigore tra la società Ilva in amministrazione straordinaria (d’ora in poi A.S.) e l'aggiudicatario dei suddetti complessi aziendali “prevedono, in coerenza con il suddetto quadro normativo, che le somme del patrimonio in questione siano destinate per un ammontare pari a euro 352 milioni agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 a carico del gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto e per un ammontare pari a circa 190 milioni ad ulteriori interventi di bonifica del suolo e delle acque di falda del sito di Taranto, sempre a cura del gestore dello stabilimento”.
Sempre secondo la relazione illustrativa, alla luce dell'ultima relazione trimestrale disponibile della società Ilva in A.S. aggiornata al 31 marzo 2021 (v. pag. 14), il “patrimonio destinato – originariamente pari a euro 1.157 milioni – ammontava ancora a euro 878 milioni, al netto dei rimborsi corrisposti a tale data al gestore dello stabilimento a fronte dei suddetti interventi ambientali. Per converso, in base alla predetta relazione non risultavano esborsi per quanto attiene agli interventi che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pone a carico della società Ilva in A.S., né ulteriori progetti da parte della struttura commissariale dell'Ilva in A.S. Tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore (e stimando per gli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 direttamente a carico dell'Ilva in A.S. un fabbisogno di euro 100 milioni circa), residua quindi un'ingente disponibilità di risorse inutilizzate, quantificabile in euro 575 milioni, che possono essere utilmente impiegate per interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, nel quadro degli obiettivi nazionali ed eurounitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e in coerenza con i più generali obiettivi di risanamento e ammodernamento del sito di Taranto”.
La relazione illustrativa sottolinea inoltre che tale nuova destinazione, finalizzata al “finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dell'acciaio”, viene indicata “in coerenza con gli obiettivi del PNRR”.
Si ricorda in proposito la linea di investimento 3.2 della componente 2 della missione 2 del PNRR, che destina 2 miliardi di euro all’utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate. Nello stesso PNRR si legge, nella descrizione di tale investimento, che “l’acciaio è uno dei settori hard-to-abate dove l’idrogeno può assumere un ruolo rilevante in prospettiva di progressiva decarbonizzazione”.
Per i motivi indicati, rispetto al testo previgente viene prevista un’ulteriore destinazione, consistente in progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso, a cui sono destinate le risorse rimanenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.
Il comma 2 modifica il comma 6-undecies, primo periodo, dell’art. 1 del decreto-legge n. 191/2015, che disciplina la destinazione delle somme derivanti da obbligazioni emesse dall’organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. A differenza del testo previgente, che precisa che tali risorse sono destinate “al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte”, il nuovo testo previsto dal comma in esame precisa che le somme in questione sono destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015 (modificato dal comma 1 del presente articolo).
Il comma in esame sembra quindi coordinare le diverse disposizioni previgenti, tant’è che nella relazione illustrativa le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell’articolo in esame vengono indicate come “conseguenti” a quelle recate dal comma 1.
Anche il comma 3 dell’articolo in esame reca modifiche di coordinamento conseguenti alla riscrittura operata dal comma 1.
Analogamente a quanto previsto dal comma 2, il comma in esame è volto a modificare i richiami (presenti nell’art. 13 del decreto-legge n. 91/2017) alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle obbligazioni in questione al fine di far rifermento alle destinazioni previste dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015 (modificato dal comma 1 del presente articolo).
Il comma 4 dispone che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, sui c.d. aiuti di Stato.
Articolo 22
(Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie
della Repubblica di San Marino)
L’articolo 22[129] reca, in primo luogo, una proroga dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 di una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. In secondo luogo, l’articolo 22 in esame, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell’EMA).
L'esenzione transitoria - oggetto della suddetta proroga - concerne, come accennato, alcune delle norme che individuano i fini e gli ambiti per i quali è richiesto il certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); in particolare, le norme richiamate sono, in primo luogo, quelle stabilite dagli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni; la novella di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere, integra l’ambito delle norme richiamate, facendo riferimento al capoverso articolo 4-quinquies dell’articolo 1 del medesimo D.L. n. 1 ed all’articolo 1 del D.L. 30 settembre 2021, n. 229, attualmente in fase di conversione alle Camere.
In merito al suddetto rinvio alla circolare ministeriale, si ricorda che è stata adottata la circolare del Ministero della salute del 4 novembre 2021, prot. n. 50269, la quale prevede che i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possano "ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento" del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato; i prodotti complessivamente così somministrati costituiscono, ai sensi di tale circolare, una fattispecie di vaccinazione equivalente suddetta.
La norma di esenzione transitoria appare rivolta in particolare ai casi di somministrazione, da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale, al contrario degli altri vaccini contro il COVID-19 somministrati in tale Stato, non è stato autorizzato in Italia né è oggetto della circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957; si ricorda che quest'ultima concerne l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale (Piano relativo alla vaccinazione in oggetto); tale riconoscimento è operato ai fini della possibilità di generazione di certificati verdi COVID-19 o ai fini dell'equivalenza a questi ultimi di certificati emessi da autorità estere.
Articolo 23
(Dirigenti medici)
L’articolo 23 novella l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n, 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 19, comma 5-bis, del DL n. 76 del 2020 sul requisito dei quattro anni di anzianità e sulle modalità di svolgimento dell'attività, la novella in esame specifica che l'ammissione ai suddetti corsi da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza deve avvenire su domanda dell'interessato, fuori contingente.
La norma dispone, inoltre, che:
1. all'ammissione non consegue alcuna borsa di studio;
2. le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma l, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
3. l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza è certificata dalle stesse, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, i medici militari e dei comparti sicurezza e soccorso pubblico hanno fornito “un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle ASL e Residenze sanitarie assistenziali”. Al riguardo, la novella in questione è intesa a specificare meglio la ratio dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rappresentata dalla necessità di garantire un accesso agevolato alla formazione specifica della medicina generale per i medicini in questione.
A sua volta la relazione tecnica precisa che i medici individuati dalla norma, qualora ammessi alla partecipazione dello specifico corso, non percepiscono la borsa di studio, in quanto mantengono il trattamento economico già erogato dall'Amministrazione di appartenenza.
Il comma 5-bis, prevede la possibilità dello svolgimento di attività di medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato e degli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo, con almeno quattro anni di anzianità di servizio e previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.
Il comma demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti della suddetta possibilità; si prevede che in ogni caso l'attività in oggetto sia esercitata su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari e limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio.
Articolo 24
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 24 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
[1] Resta fermo il principio (posto dall’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.
[2] Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. infra.
[3] Ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e l’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni).
[4] Con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2012, si applica anche il limite del 20 per cento delle unità cessate (ai sensi del citato articolo 3, comma 102, della L. n. 244 del 2007).
[5] Cfr. l’articolo 66, comma 9-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).
[6] Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. infra, in nota, per i relativi riferimenti normativi.
[7] Cfr. l’articolo 66, commi 13 e 13-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).
[8] Cfr. il citato articolo 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).
[9] Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Tale norma è stata successivamente derogata da numerose disposizioni che hanno autorizzato singole amministrazioni a bandire concorsi.
[10] Analogamente è stato modificato l’art. 2257 (Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza).
[11] In precedenza, la legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016 (proroga di termini), aveva prorogato fino al 31 maggio 2018 il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze (COCER Interforze) della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali (COCER), intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. Contestualmente veniva prorogato fino al 15 luglio 2018 il termine per concludere i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza. Le precedenti elezioni si erano svolte nel 2012.
[12] La variazione riguarda, nella misura di 1 delegato, l'Esercito, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.
[13] La variazione riguarda l'Esercito (1 delegato), l'Aeronautica (2), l'Arma dei carabinieri (2) e la Guardia di finanza (1).
[14] I suddetti commi citati recitano:
“5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa”.
[15] Di cui alla lettera h) del citato articolo 1, comma 446, della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni.
[16] La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 3431.
[17] Fondo previsto dall’articolo 1, comma 199, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, ed istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[18] Nello specifico, si tratta dell'art. 6-bis, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 928, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[19] Decreto-legge n. 22/2021, convertito, con mod. in legge n. 55/2021, articolo 6, co. 2, lett. d) e articolo 7.
[20] Si ricorda che, per favorire la fusione dei comuni, l’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il D.L. n. 90/2014, il contributo straordinario in questione è stato esteso alle fusioni per incorporazione. A decorrere dal 2018 - a seguito di successivi interventi legislativi - il contributo spettante ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 - ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale - nel limite massimo di 2 milioni di contributo per ciascun beneficiario, stabilito dal comma 17, lettera b), legge n. 208/2015.
[21] Di cui all’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modificazioni.
[22] Cfr. l’articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
[23] Di cui all’articolo 2-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
[24] Riguardo a tale monte ore, cfr. l’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
[25] Cfr. l'articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
[26] Riguardo a tale monte ore, cfr. supra, in nota.
[27] Si ricorda che i corsi summenzionati di formazione specifica in medicina generale sono organizzati dalle regioni o province autonome e non rientrano, quindi, nell’ambito di scuole universitarie di specializzazione.
[28] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2021.
[29] Il complesso di tali norme è posto dai commi da 429 a 434 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni.
[30] La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 3431.
[31] Appartengono a quest’area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
[32] Appartengono a quest’area i lavoratori che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono (nel quadro di indirizzi definiti) funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.
[33] Riguardo a tali modalità, il comma 430 del citato articolo 1 della L. n. 178 rinvia all’articolo 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
[34] Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
[35] Si ricorda che i residui passivi consistono nelle somme già impegnate (sotto il profilo contabile) e non ancora spese (in termini di cassa) e che essi sono soggetti a perenzione qualora il pagamento non si verifichi.
[36] Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
[37] In base a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 26 del 2014.
[38] In base all'articolo 16, comma 1, lettera d) del citato D.Lgs. n. 26 del 2014.
[39] Rispettivamente: c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE; e f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
[40] In particolare, vengono introdotte, in difformità della normativa europea in materia, le seguenti disposizioni:
· divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
· divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
· divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.
[41] Sul punto, si ricorda che, a livello europeo, è stato creato il Laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi ai test sugli animali (European Union Reference Laboratory for alternatives to animal - EURL ECVAM), che ha contribuito a definire i principi di base della validazione e le procedure in grado di ridurre, rifinire e rimpiazzare l'uso di animali da laboratorio. La definizione di tali metodi è comunemente conosciuta come il Principio delle 3Rs, dall'inglese Replacement, nel caso l'animale venga completamente sostituito; Reduction, se si riesce ad attuare lo stesso esperimento con un numero inferiore di animali; Refinment, ovvero qualsiasi metodo o approccio che impedisce o riduce l'esistente o potenziale condizione di pena, dolore o qualsiasi condizione avversa all'animale.
[42] La Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. La Commissione Affari sociali della Camera ha invece approvato parere contrario. Con il parere approvato, la Commissione ha espresso anche la preoccupazione che l'introduzione di norme più restrittive rispetto a quelle della direttiva possa escludere l'Italia dal circuito dei grandi progetti di ricerca internazionale che prevedono l'uso di animali da laboratorio. Entrambe le Commissioni parlamentari hanno inoltre sottolineato l'inadeguatezza dei fondi previsti per lo sviluppo di metodi alternativi.
[43] Cfr. l’articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l’articolo 1, comma 423, e la relativa tabella 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e l’articolo 34, comma 9, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
[44] Riguardo ad un'ipotesi in cui il cumulo non è invece ammesso (in relazione alla tipologia specifica di trattamento pensionistico), cfr. il paragrafo 3 della circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021.
[45] Riguardo a tali limiti, cfr. l’articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, come novellato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
[46] Con specifico riferimento a pareri, visti e nulla osta relativi a interventi di edilizia scolastica, l’art. 1, co. 260, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto, a regime, che gli stessi sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
[47] In base all’art. 232, co. 6, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020), la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro 7 giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi si intende quale silenzio assenso.
Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
[48] L’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[49] In base all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal 1999 il Consiglio dei ministri determina per tutte le pubbliche amministrazioni, entro il primo semestre di ogni anno, il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. E’ conseguentemente emanato un DPCM.
[50] Il sistema nazionale di istruzione comprende, in base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali.
[51] In attuazione sono intervenuti il DM 93 dell'8 agosto 2020, che ha autorizzato 472 assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021, e il DM 252 del 6 agosto 2021, che ha autorizzato 673 assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022.
[52] Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria tengono conto della previsione di cui all’art. 1, co. 3, della L. 186/2003, in base alla quale in tali ordini di scuole l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.
[53] In base ai punti 4.2 e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della CEI, firmata il 28 giugno 2012, resa esecutiva con DPR 175/2012, a partire dall’a.s. 2017/2018, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito da:
a) insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria;
b) sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
c) insegnanti della sezione o della classe, purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla CEI.
Dallo stesso a.s. 2017/2018 sono, in ogni caso, da ritenere dotati della qualificazione necessaria gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di seguito indicati e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro l’a.s. 2016/2017:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
a1) coloro che siano in possesso di un diploma in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’a.a. 2013/2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
a2) coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea magistrale dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’a.a. 2013/2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;
b) nelle scuole dell’infanzia e primarie:
b1) coloro che siano in possesso di un diploma in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’a.a. 2013/2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;
b2) gli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un a.s. nel corso del quinquennio 2007-2012;
b3) coloro che abbiano frequentato nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e lo abbiano impartito continuativamente per almeno un a.s. nel corso del quinquennio 2007-2012.
Sono stati, infine, fatti salvi i diritti di coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall’intesa del 14 settembre 1985, come successivamente modificata, avessero prestato servizio, entro la data di entrata in vigore dell’intesa del 28 giugno 2012, nell’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un a.s. dall’a.s. 2007-2008.
[54] L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori del concorso è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
[56] L’indizione del concorso non ha riguardato i posti d’insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta, per i quali la normativa vigente prevede autonome procedure di reclutamento del personale docente.
[57] In base al FOCUS pubblicato dal MUR a dicembre 2021, nell’a.a. 2020/2021 il comparto AFAM è risultato costituito da una rete di 159 Istituzioni (86 statali e 73 non statali), così suddivise: 20 Accademie di Belle Arti statali (ABA); 18 Accademie legalmente riconosciute (ALR); 59 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti superiori di studi musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA); 1 Accademia nazionale di danza statale (AND); 1 Accademia nazionale di arte drammatica statale (ANAD); 37 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale. Il 54,1% delle Istituzioni appartiene all’Area musicale e coreutica, mentre il restante 45,9% all’Area Belle arti, Industrie artistiche e Teatro.
[58] I termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con DM 19 marzo 2001, come rettificato con DM 19 aprile 2001.
[59] La procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con DM 16 giugno 2005.
[60] Le modalità di inserimento in queste graduatorie sono state definite con DM 526 del 30 giugno 2014.
[61] Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con DM 597 del 14 agosto 2018.
[62] Al riguardo, l’art. 1, co. 893, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha disposto che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 a.a., sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. A sua volta, la relazione tecnica all’A.C. 2790 (da cui, la L. 178/2020) faceva presente che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, era stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili erano pari a € 7,6 mln.
In attuazione, è intervenuto il DM 565 del 29 aprile 2021.
[63] Cfr. l’articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e l’articolo 6, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni.
[64] Quest’ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.
[65] Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 129 e 138 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
[66] Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:
- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);
- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);
- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);
- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);
- al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020;
- al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 8, comma 3), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.
[67] In particolare, l’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati):
a) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
[68] In forza del quale, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
[69] Ai sensi dell’art. 29 del d. lgs 148/2015, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, garantisce l'assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione dell’assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. L'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.
[70] L'articolo 3, commi 42-43, della L. 92/2012 ha previsto inoltre l'adeguamento, mediante appositi decreti, della disciplina dei fondi di solidarietà ex art. 2, comma 28, della L. 662/1996, alle specifiche disposizioni contenute nella L. 92/2012, sulla base di accordi e contratti collettivi.
[71] Per i richiamati fondi, così come previsto dall’articolo 46, comma 5, del D.Lgs. 148/2015, i rinvii all’articolo 3, commi da 4 a 45 della L. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un fondo di solidarietà bilaterale, si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs 148/2015.
[72] Si ricorda che l'articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato 1997), e il relativo D.M. di attuazione 27 novembre 1997, n. 477, hanno posto una disciplina-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti - emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -, adottati a séguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei datori e dei dipendenti) maggiormente rappresentative.
[73] Posto al 31 ottobre 2013, il termine concerneva la scadenza entro la quale: si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, propedeutico al procedimento di costituzione sia dei fondi di solidarietà bilaterali presso l’I.N.P.S. sia dei fondi di solidarietà alternativi (cd. puri); si sarebbe dovuto istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali; avrebbe dovuto essere adeguata la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 alle norme della L. 92/2012.
[74] Quali assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito (riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni); contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale (cd. outplacement).
[75] Quali prestazioni integrative, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'UE.
[77] Con la circolare INPS n. 100/2014 sono state definite le modalità operative del Fondo.
[78] In attuazione a quanto evidenziato, il D.M. 79141/2014 ha disposto, con riferimento al fondo di solidarietà residuale, che per le prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, nonché un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
[79] Per le modalità di fruizione dell’assegno v. circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201.
[80] Introdotti dalla L. 236/93 (art. 5 commi 5, 7 e 8, e regolamentati anche dalla circolare del Ministero Lavoro n. 20 del 25 maggio 2004), i contratti di solidarietà difensivi sono i contratti che si possono applicare alle imprese che non rientrano nel regime di CIGS (ovvero imprese artigiane, imprese commerciali/terziario, aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia), che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale. Nel computo dei dipendenti, si calcolano anche gli apprendisti. Merita segnalare, inoltre, che con la nota n. 40/3763 del 18 febbraio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimento in merito al raccordo tra la disciplina dei contratti di solidarietà l’istituzione del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
[81] V. nota n. 13.
[82] Con il decreto interministeriale 23 settembre 2016, n. 97220, emanato in attuazione dell’articolo 26, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 148/2015, è stata riconosciuta la possibilità, per il biennio 2016-2017, di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni (in luogo di 5), sulla base di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 59/2016. In seguito alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 234, della L. 232/2016, i requisiti indicati con il D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, sono stati prorogati al biennio 2018-2019 e sono state estese al Fondo per il personale del credito cooperativo.
[83] Per le modalità applicative del fondo v. circolare INPS 30 settembre 2016, n. 186. L’ambito di applicazione del fondo è stato successivamente esteso dall’Accordo del 10 dicembre 2015, e dal successivo Accordo integrativo del 23 maggio 2016.
[84] Per le modalità applicative del fondo v. circolare INPS 11 febbraio 2016, n. 28.
[85] Per precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione riferimento, cfr. i messaggi INPS 1336/2021, 1761/2021. e 2707/2021
[86] Cfr. messaggio INPS 1360/2021.
[87] Il Fondo in questione è stato istituito con accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL; tale accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Cfr. al riguardo, la circolare INPS 86/2021.
[88] Secondo quanto indicato dal Governo nella risposta all’interrogazione 5-07761 Gnecchi in Commissione Lavoro il 13 aprile 2016, lo schema di decreto del richiamato Fondo è stato predisposto ed è alla firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[89] Più nello specifico, l’articolo 30 si occupa dell’avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS per quanto riguarda più specificamente le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS).
[90] La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2007, ha sottolineato che il 5 per mille “opera un meccanismo fiscale di de tax diretto a favorire, mediante una riduzione dell'imposta, il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal contribuente quale beneficiario del finanziamento. Tale riduzione del tributo erariale è coerente con l'intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca”.
[91] Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di notifica preventiva di progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato, la Commissione, nel caso in cui tali norme siano notificate per la prima volta, deve iniziare senza indugio la procedura per consentire allo Stato membro di dare esecuzione alle misure specifiche, a norma dell'articolo 107 del medesimo Trattato di funzionamento UE. Ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, spetta agli Stati membri notificare o informare la Commissione in merito a misure che comportano aiuti di Stato, a meno che non rientrino in esenzioni per categoria.
[92] In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto;
[93] Le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette sono disciplinate con il D.P.C.M. 22 marzo 2019.
[94] Di cui all’articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Tale articolo, per le modalità relative al conferimento degli incarichi, fa rinvio a quelle stabilite dall'articolo 2-bis del medesimo D.L. n. 18.
[95] Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
[96] Si ricorda che i residui passivi consistono nelle somme già impegnate (sotto il profilo contabile) e non ancora spese (in termini di cassa) e che essi sono soggetti a perenzione qualora il pagamento non si verifichi.
[97] Si ricorda che i "soggetti attuatori", in base all'articolo 1, comma 1, dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.
[98] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.
[99] Il PON SPAO, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020 e gestito da Anpal, ha il compito di supportare le riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, nonché di sostenere gli obiettivi di crescita dell'Italia.
[100] I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000, sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato (ferma restando la possibilità che gli stessi accordi costituiscano fondi anche per settori diversi). La finalità dei fondi è quella di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati. La loro attivazione è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione e sono vigilati dall’ANPAL. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo dello 0,30% all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro. I datori di lavoro che non aderiscono ai fondi hanno comunque l'obbligo di versare all'INPS il suddetto contributo integrativo.
[101] Il Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito, disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 276/2003, è un fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro devono versare un contributo, pari al 4% della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Tali risorse sono destinate ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale, volti a garantire da un lato l’integrazione del reddito al termine del contratto, dall’altro l’emersione del lavoro irregolare, nonché l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
[102] Avente ad oggetto "D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
[103] L’esigenza di ottimizzare la partecipazione delle aziende al progetto di realizzazione mediante la socializzazione dei costi e dei benefici tra tutte le aziende assegnatarie (anche su altre frontiere) ha portato alla costituzione (31/10/2014) del Consorzio Metal Interconnector (M.I.), che raccoglie aziende del siderurgiche, dei metalli non ferrosi e altre, rappresentando circa il 68% della potenza assegnata su tutte le frontiere.
Secondo quando sottoscritto il 16 dicembre del 2013 tra Terna e le associazioni di categoria che hanno aziende assegnatarie, i singoli consorzi di settore (Metal Interconnector; Energy for Growth – Chimica/Cemento – Paper Interconnector) sono confluiti in un consorzio principale (Interconnector Italia) che rappresenta l’unica controparte per Terna nella realizzazione dei progetti. Metal Interconnector costituita il 30.10.2014 ha come oggetto la partecipazione ed il finanziamento di enti, società, consorzi costituiti con il fine di procedere al finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l’estero. Interconnector Italia, società consortile per azioni, costituita il 05.05.2015 ha come oggetto la realizzazione ed il finanziamento della costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l’estero. Per lo statuto, si rinvia al sito di federacciai.
[104] Terna S.p.A. è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione. E’ responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio nazionale, nonché dell'attività di programmazione e sviluppo della Rete.
[105] Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, è definito «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.
[106] L’art. 2 del D.L. n. 3/2010 ha poi previsto un incremento della capacità di interconnessione, disponendo che Terna S.p.a. a ciò provvedesse, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, non deve comunque essere superiore a 500 MW.
[107] Si consideri che il citato D.M. 21 ottobre 2005 prevedeva la sola decadenza del provvedimento di esenzione qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenesse gli impegni:
· di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), relativamente al rispetto della data di avvio dei lavori e alla comunicazione degli eventuali motivati ritardi,
· ovvero di cui all'art. 2, comma 3, lettera g), relativamente ai tempi ed alle condizioni della realizzazione e alla preventiva autorizzazione di eventuali varianti o proroghe.
[108] Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, in corso di conversione.
[109] Il decreto cita tuttora il Ministero dello sviluppo economico, ma per effetto della nuova disciplina di riordino dei Ministeri recata dal DL. 1° marzo 2021, n. 22 (L. n. 55/2021), la competenza all’adozione del predetto decreto è passata al Ministro della transizione ecologica. La sua emanazione richiede il concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione).
[110] L'aggiornamento dell'elenco potrà essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
[111] Originariamente il termine per l’adozione è stato previsto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (27 agosto 2020, e pertanto entro il 26 dicembre 2020), previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE in materia di procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).
[112] La direttiva 2013/59/Euratom ha abrogato, in particolare, le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29 Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e ha disposto il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lett. a) della legge delega n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per l’attuazione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.
[113] Si ricorda che per la gestione commissariale del comune di Roma non è previsto normativamente un espresso termine di chiusura delle relative attività. L’articolo 14, comma 13-ter, del D.L. n. 78/2010 stabilisce infatti che la gestione commissariale ha termine qualora risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva, alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.
[114] Si ricorda che il comma 751 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha dettato una procedura che prevede la revisione semestrale del Piano di rientro (il 31 maggio ed il 31 dicembre), su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti.
[115] La Gestione commissariale non è titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi che restano in capo a Roma Capitale. Tale punto, peraltro, è stato specificamente ribadito dalla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 154/2013, ha affermato che “non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il Comune di Roma, nei cui confronti si sono formati i giudicati”.
[116] D.lgs. 157/1995, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
[117] Le specifiche sulle gare sono state fornite durante l’audizione del Sottosegretario per l’informazione e l’editoria del 27 luglio 2018 presso la VII Commissione della Camera.
[118] Tali somme, per l'altro 50%, sono invece riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano».
[119] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006. Esso è stato creato per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Recentemente, l'art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Le conseguenti modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio è avvenuto con l'adozione del DPCM 21 ottobre 2019.
[120] Si ricorda che con lo stesso articolo 63 è stata prorogata per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanziato il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, incrementandone l'ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così il contributo da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022.
[121] La disposizione, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, è stata prorogata dall’art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020. E’ poi intervenuto l’art. 23 del D.L. n. 137 del 2020 che ha prorogato la disposizione fino al 31 gennaio 2021 contestualmente sopprimendo il n. 33-bis dall’allegato delle proroghe Covid. Inoltre, in sede di conversione del D.L. n. 137 del 2020 il termine è stato prorogato fino alla fine dell’emergenza, ovvero fino al 30 aprile 2021; il termine del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.
[122] L’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 abroga la disciplina relativa alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti di cui all’art. 221, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020. Originariamente la nuova disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 gennaio 2021, termine prorogato alla fine dell’emergenza (30 aprile 2021) in sede di conversione del DL 137/2020. Il termine del 30 aprile 2021 è stato poi posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.
[123] Il termine originario del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021. Da ultimo il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’Allegato A, n. 19, del D.L. n. 105 del 2021.
[124] Il termine originario del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021. Da ultimo il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’Allegato A, n. 18, del D.L. n. 105 del 2021.
[125] Le disposizioni, che dovevano restare in vigore fino al 30 giugno 2020 sono state inizialmente prorogate fino al 31 agosto 2020 dal decreto-legge n. 28 del 2020 e poi prorogate fino al 30 aprile 2021 dall’articolo 26-ter del decreto-legge n. 104 del 2020. Il termine del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021 e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 e dall’allegato A, n. 4, del decreto-legge n. 105 del 2021
[126] Il D.L. n. 137/2020 (articolo 31-octies) ha peraltro poi stabilito che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
[127] cfr. art. 28, co. 1, lett. m) del D.L. n. 41 che ha novellato l’art. 61, co. 2 del D.L. n. 34/2020.
[128] La qualifica di impresa in difficoltà è valutata ai sensi:
§ dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);
§ dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);
§ dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).
Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà. È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
[129] L’articolo 22 in esame novella l'articolo 6 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni.