Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: D.L. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
Serie: Progetti di legge   Numero: 519/2
Data: 13/01/2022
Organi della Camera: XII Affari sociali

D.L. 172/2021 – A.C. 3442

 

 

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Dossier n. 483/2

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 519/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D21172

 


I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Articolo 1 (Disposizioni in materia di obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale e gli studenti universitari impegnati in tirocini inerenti a professioni sanitarie)  6

Articolo 2 (Estensione dell’obbligo vaccinale). 12

Articolo 2-bis  (Assenza dal lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19). 24

Articolo 3, articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e articoli 5 e 6 (Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19 e di misure nelle zone bianche, gialle ed arancioni)  25

Articolo 4, comma 1, lettera a)  (Soppressione del divieto di utilizzo degli spogliatoi)  38

Articolo 4, comma 1, lett. c) e comma 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto). 41

Articolo 4, comma 1, lettera c-bis)  (Accesso ai luoghi di lavoro da parte dei titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande). 44

Articolo 7 (Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). 45

Articolo 8 (Campagna promozionale). 47

Articolo 9 (Sorveglianza radiometrica EURATOM). 48

Articolo 9-bis  (Clausola di salvaguardia). 52

Articolo 10 (Entrata in vigore). 53

 


Schede di lettura

 

 


Articolo 1
(Disposizioni in materia di obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale e gli studenti universitari impegnati in tirocini inerenti a professioni sanitarie)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità.

Si prevede, inoltre, con una disposizione aggiunta nel corso dell’esame al Senato, l'estensione dell'obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. In primo luogo, con la novella di cui al comma 1, lettera a), si specifica che l'obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette (nonché per le altre interessate dall'obbligo ai sensi delle novelle di cui al successivo articolo 2[1]), riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista).

Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1). Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell'adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento sono ridefinite dalle novelle di cui comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, commi da 3 a 6 - le quali demandano il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, e confermano il principio della sospensione da ogni attività lavorativa. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, le novelle di cui al comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 10, e le novelle di cui alla successiva lettera c) rinviano alla disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, capoversi 2, 3 e 6, del presente D.L. n. 172 (si rinvia in merito alla relativa scheda). Il comma 1-bis del presente articolo 1, inserito nel corso dell’esame al Senato, specifica che gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in costanza della normativa previgente rispetto alle novelle di cui al comma 1 restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli ordini professionali ai sensi delle novelle medesime.

 

Nelle categorie interessate dall'obbligo di vaccinazione di cui al comma 1 del presente articolo 1 rientrano:

-         gli esercenti una professione sanitaria. Essi sono oggetto della lettera b) del comma 1 del presente articolo 1, la quale novella per intero l'articolo 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni.  Si ricorda che l’ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini[2]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi;

-         gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali (operatori a cui faceva riferimento la previgente formulazione del comma 1 del citato articolo 4 del D.L. n. 44). Per l'individuazione dei suddetti operatori di interesse sanitario, resta fermo il rinvio all’articolo 1, comma 2, della L. 1° febbraio 2006, n. 43; si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 2, attribuisce alla competenza delle regioni l’individuazione dei profili (e dei relativi requisiti di formazione) degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale. Per tali operatori si applicano, in base alla novella di cui al comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 10, le disposizioni di cui al all’articolo 2, comma 1, capoversi 2, 3 e 6, del presente D.L. n. 172 (si rinvia alla relativa scheda);

-         i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. Tali lavoratori sono oggetto della disciplina dell'articolo 4-bis del citato D.L. n. 44 del 2021, come parzialmente novellato dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo 1;

-         a decorrere dal 15 febbraio 2022, gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie - previsione aggiunta nel corso dell’esame al Senato -. Per questi ultimi soggetti, l'inadempimento determina l'impossibilità di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini suddetti. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare l'adempimento dell'obbligo in esame secondo modalità a campione, individuate dalle istituzioni di appartenenza.

Come accennato, i lavoratori in esame sono già assoggettati all'obbligo di vaccinazione (contro il COVID-19), ora ridisciplinato dal presente articolo 1, mentre il successivo articolo 2 estende l'obbligo ad altre categorie di lavoratori.

Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto (cfr. infra).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-sexies, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, in fase di conversione alle Camere, commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale in esame.

La novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 1 specifica che l'obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette (nonché per le altre interessate dall'obbligo ai sensi delle novelle di cui al successivo articolo 2[3]), riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021[4], la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista).

Fermo restando il suddetto termine dilatorio del 15 dicembre 2021, il termine per l'adempimento relativo alla dose di richiamo è individuato - in base alle modalità di verifica degli obblighi in esame (di cui al comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 3) che fanno riferimento[5] al possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità - mediante rinvio implicito ai termini temporali di scadenza del medesimo certificato; riguardo a questi ultimi termini, si rinvia alla scheda di lettura del successivo articolo 3 del presente decreto. Si ricorda altresì che le circolari del Ministero della salute (richiamate genericamente dal comma 1, lettera a), e dal comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1) individuano i termini dilatori oltre i quali si può procedere alla dose di richiamo, termine che è pari a 120 giorni dalla precedente vaccinazione[6] ovvero a 28 giorni per alcune categorie[7].

Per le categorie di cui al presente articolo 1, comma 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1).

Resta fermo che la vaccinazione è somministrata secondo le indicazioni fornite (in base alle corrispondenti indicazioni nazionali) dalle regioni e dalle province autonome.

L'esenzione (permanente o temporanea) dall'obbligo - prevista anche dalla norma previgente - riguarda i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica - attestata dal proprio medico di medicina generale o (come aggiunto nel corso dell’esame al Senato) dal medico vaccinatore - alla vaccinazione in oggetto; resta fermo che, per il periodo di esenzione, il datore di lavoro adibisce i relativi soggetti ad altre mansioni, anche diverse, senza riduzione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2. Le norme suddette sulle esenzioni e i soggetti esenti sono ora poste dal comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, commi 2 e 7, ai quali fanno rinvio, per le categorie soggette all'obbligo diverse dagli esercenti una professione sanitaria e dagli operatori di interesse sanitario, alcune novelle operate dal medesimo articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, capoversi 2 e 3. Resta altresì fermo che i soggetti esenti, nell'esercizio della libera professione sanitaria, adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 8); per l'adozione di tale decreto la novella pone il termine del 15 dicembre 2021. Riguardo alla categoria dei soggetti esenti, si rinvia alla scheda unica relativa ai successivi articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e articoli 5 e 6, la quale reca un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell'adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento sono ridefinite dalle novelle di cui comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, commi da 3 a 6, mentre il successivo comma 9 di tale capoverso reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, le novelle di cui al comma 10 del suddetto capoverso articolo 4 e le novelle di cui alla successiva lettera c) rinviano alla disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, capoversi 2, 3 e 6, del presente D.L. n. 172; si rinvia alla relativa scheda di lettura. Le novelle di cui alla suddetta lettera c) operano altresì alcuni interventi di coordinamento.

Per gli esercenti una professione sanitaria:

-         il comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 3, demanda ai relativi ordini professionali, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, il controllo del rispetto dell'obbligo di vaccinazione, mediante la verifica automatizzata della sussistenza di un certificato verde COVID-19 in corso di validità. Si ricorda che, nella normativa vigente di rango legislativo e nelle relative disposizioni attuative, il verificatore non è in grado di rilevare se la fattispecie di generazione del certificato verde consista nella vaccinazione. Si valuti l'opportunità di chiarire se la formulazione di cui al suddetto comma 3 preveda l'adozione di nuove disposizioni attuative che consentano di rilevare la suddetta fattispecie. Riguardo alla disciplina delle verifiche dei certificati verdi COVID-19, si rinvia alla scheda unica relativa ai successivi articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e articoli 5 e 6 (con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 6 nonché al quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19);

-         qualora risulti l'inadempimento (anche eventualmente con riferimento alla dose di richiamo), l'ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione - da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito suddetto - o comunque l’insussistenza (anche in relazione alle suddette esenzioni) dei presupposti per l’obbligo vaccinale (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 3); secondo una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, la comunicazione dell'interessato deve indicare anche l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo;

-         decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni, ovvero quello di tre giorni, l’ordine territoriale (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 4) dà comunicazione dell'inadempimento alla Federazione nazionale competente  e, secondo una modifica approvata al Senato,  all'interessato e, limitatamente alla professione di farmacista, all'azienda sanitaria locale competente per territorio - nonché, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, al datore di lavoro - ove noto, secondo una specificazione aggiunta nel corso dell’esame al Senato. L’atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, all’esito delle verifiche eseguite con riferimento ai suddetti termini temporali, è adottato da parte del medesimo ordine territoriale, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale; si ricorda che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 ha specificato[8] che tale annotazione nell'albo è eseguita senza ulteriori specificazioni (dalle quali sia possibile desumere la causa della sospensione). L'omissione della comunicazione summenzionata da parte degli ordini professionali rileva ai fini della disciplina sullo scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo (dei medesimi ordini), di cui all'articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Si ricorda che nella disciplina finora vigente, la sospensione (per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione) era adottata dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mentre la fase preliminare di verifica della sussistenza della vaccinazione era demandata alle regioni e alle province autonome;

-         la suddetta sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’ordine territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, dell'adempimento (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 5); la sospensione, in ogni caso, non è efficace oltre il termine del 15 giugno 2022. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; tale principio era già posto dalla norma previgente (cfr. il testo previgente del comma 4 del citato articolo 4-bis del D.L. n. 44 del 2021). Il datore di lavoro verifica il rispetto, da parte del dipendente, del regime di sospensione; in caso di omissione di verifica, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 2, comma 1, capoverso 6, del presente D.L. n. 172 (si rinvia alla relativa scheda). Sempre in tema di sanzioni, si segnala che, in base alle novelle di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 1, lettera c), e capoversi 2 e 6, lo svolgimento di attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie da parte dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale è soggetto alle sanzioni richiamate dal medesimo capoverso 6 (si rinvia alla relativa scheda);

-         si introduce il principio che, per i soggetti non ancora iscritti all'albo, l'adempimento in esame costituisce, fino al 15 giugno 2022, una condizione per l'iscrizione medesima (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 6). A quest'ultimo fine, secondo una specificazione aggiunta nel corso dell’esame al Senato, la verifica dell'adempimento è operata mediante la presentazione, da parte dell'interessato, del certificato relativo alla vaccinazione.

Si ricorda che il citato D.P.C.M. 17 dicembre 2021 ha definito le modalità di verifica del rispetto degli obblighi di vaccinazione in esame[9]. Riguardo agli studenti universitari impegnati nei tirocini specificati nel corso dell’esame al Senato cfr. supra.

Secondo il comma 1-bis del presente articolo 1, inserito nel corso dell’esame al Senato,   gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in costanza della normativa previgente rispetto alle novelle di cui al comma 1 restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli ordini professionali ai sensi delle novelle medesime.


 

Articolo 2
(Estensione dell’obbligo vaccinale)

 

 

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale (previsto dall’art. 1 del provvedimento), relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.

 

La disposizione introduce l’art. 4-ter nel dl 44/2021.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 2 del dl 1/2022, in fase di conversione alle Camere, modificando il suddetto art. 4-ter, estende l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a)). Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera b)). In caso di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 - dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (comma 1, lettera c)). Infine, viene modificata la rubrica dell’art.4 -ter del D.L. n. 44/2021, con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l’obbligo (comma 1, lettera d)).

 

Con tale disposizione si estende, a partire dal 15 dicembre del 2021, l’obbligo vaccinale sia del ciclo primario (o dell'eventuale dose unica prevista) che della somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso (ai sensi dell’art. 3-ter del dl 44/2021, introdotto dall’art. 1 del provvedimento in esame: cfr. la relativa scheda), alle seguenti categorie di personale (comma 1, cpv art. 4-ter, co.1):

 

La prima categoria alla quale viene esteso l’obbligo vaccinale è costituita dal personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (lett. a).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – introdotto dall’art. 1, co. 6, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021) – ha previsto, per quanto qui più interessa, che, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione[10], delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia[11], dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)[12], dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)[13] e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)[14], nonché il personale universitario e degli Istituti tecnici superiori (ITS)[15] e quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM[16]), deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, co. 2.

Tali previsioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio della medesima certificazione.

Il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro – disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni sopra citate – mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni. Con specifico riferimento alle sostituzioni, con nota 1534 del 15 ottobre 2021 il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha chiarito che le due circostanze – conseguimento della certificazione COVID-19 e termine del contratto di supplenza – concorrono (dunque, la sospensione continua, anche se nel frattempo è stato acquisito il certificato, fino al termine previsto per il contratto di supplenza).

 

Sempre in base all’art. 9-ter citato, la verifica del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all’esibizione della certificazione verde COVID-19 è affidata ai dirigenti scolastici – che possono delegare altro personale dell’istituzione scolastica – e ai responsabili delle altre istituzioni (in tali casi, non è stata prevista la possibilità di delega).

La medesima verifica è effettuata con le modalità indicate dal DPCM previsto dall’art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), ovvero – evidentemente, con riferimento solo alle istituzioni di competenza – con eventuali, ulteriori, modalità individuate con circolare del Ministro dell’istruzione[17].

L’accertamento della violazione dell’obbligo di controllo spetta ai direttori degli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti quanto ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle scuole paritarie, mentre spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti quanto ai responsabili delle altre istituzioni educative.

In tali casi, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000) (art. 4, co. 1 e 5, del D.L. 19/2020-L. 35/2020).

I proventi delle sanzioni sono devoluti ai sensi dell’art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020)[18].

La sanzione è irrogata dal Prefetto. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla L. 689/1981 (artt. 1-31).

 

Rispetto a quanto finora descritto, in base all’articolo in commento, come si vedrà meglio infra:

-         dal 15 dicembre 2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa in ambito educativo;

-         nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo invitano l’interessato a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione, o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. Nel caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa deve essere eseguita entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito e la documentazione deve essere trasmessa non oltre 3 giorni dalla somministrazione;

-         in caso di mancata presentazione dei documenti da produrre entro 5 giorni dall’invito, i medesimi dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno comunicazione scritta all’interessato. L’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione la retribuzione non è dovuta. La sospensione è efficace fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

-         i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni sostituiscono il personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto a seguito della vaccinazione del titolare;

-         lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del personale scolastico in violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (che è ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’obbligo di controllo).

 

Le ulteriori categorie alle quali si estende l’obbligo vaccinale sono:

·      il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché dei seguenti organismi[19]: Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); a decorrere dal 15 febbraio 2022, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82[20] (previsione aggiunta nel corso dell’esame al Senato) (lett. b));

·      il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, per il quale il predetto obbligo vaccinale non sia già disciplinato dagli articoli 4 e 4-bis del dl 52/2021 (come modificati dall’art. 1 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia) (lett. c)).

 

L’art. 8-ter individua tra le attività sanitarie e socio-sanitarie quelle che fanno capo a strutture: che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. Sono inoltre, inclusi gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.

·      il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (lett. d)).

 

Con riferimento alla somministrazione della dose di richiamo, la disposizione precisa che essa debba adempiersi entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (come modificato dall’art. 3 del provvedimento in esame: cfr. la relativa scheda di lettura) e cioè entro nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario.

 

La disposizione individua, come soggetti responsabili del rispetto dell’obbligo vaccinale, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati di cui sopra, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d). In base ad una modifica approvata in Senato, si specifica, con riferimento alle istituzioni scolastiche, che i direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al successivo comma 3 (v. infra). In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2 (che specifica quando è escluso l’obbligo vaccinale) e 7 (che prescrive quale comportamento debba tenere il datore di lavoro per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita) del dl 44/2021, come sostituito dall’art. 1 del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura, ancora, si rinvia per maggiori informazioni) (comma 1, cpv art. 4-ter, co. 2).

 

L'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, ultimo periodo dispone come detto sopra, che al personale interessato dall'estensione dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 devono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del DL. 44/2021 (L. 76/2021), riguardante l'esenzione vaccinale, le quali prevedono che in caso di accertato pericolo per la salute - e solo in questo caso - in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che devono essere attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è considerata obbligatoria e può essere - a seconda di tali condizioni cliniche - omessa o differita.

In proposito si ricorda che le circolari Min. Salute del 4 agosto 2021 (link) con effetti fino al 30 settembre 2021, poi prorogati al 30 novembre 2021 con Circolare Min. Salute del 25 settembre 2021 (link) e, da ultimo, la Circolare del 25 novembre 2021 (link) con effetti fino al 31 dicembre 2021, prevedono i casi clinici specifici di esenzione vaccinale per i soggetti che per condizione medica, sulla base di valutazioni cliniche documentate, non possono ricevere o completare la vaccinazione con le tipologie dei vaccini attualmente autorizzate in Italia.

In proposito si ricorda che il Comirnaty di Pfizer-BioNtech è stato il primo vaccino ad essere stato autorizzato in Unione Europea: il 21 dicembre 2020 dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e il 22 dicembre 2020 dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Vi sono poi lo Spikevax (Moderna), autorizzato il 6 gennaio dall'EMA e il 7 gennaio dall'AIFA;  il Vaxzevria di AstraZeneca, autorizzato dall'EMA il 29 gennaio e il 30 gennaio 2021 dall'AIFA; il Janssen (Johnson & Johnson),  il quarto vaccino introdotto in Italia e autorizzato dall'EMA l'11 marzo e il 12 marzo 2021 dall'AIFA. La possibilità del rilascio del certificato ai fini dell'esenzione in oggetto - anch'essa prorogata al 31 dicembre 2021 dalla sopra richiamata circolare del Ministero della salute del 25 novembre 2021 - è prevista anche per i soggetti a cui sia stato somministrato, nell'ambito della sperimentazione COVITAR, il vaccino ReiThera (in una o due dosi), con esenzione temporanea già autorizzata con Circolare del Ministero della salute del 5 agosto 2021, prot. n. 35444, nelle more della definizione delle indicazioni relative alla vaccinazione di tali soggetti con un prodotto ufficialmente autorizzato ai fini del contrasto al COVID-19.

Le persone che ottengono l'esenzione alla vaccinazione devono comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione (usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto). I certificati di esenzione riporteranno i dati principali riferiti alla persona interessata, ad esclusione di altri dati sensibili come ad esempio la motivazione clinica della esenzione.

La circolare distingue tra controindicazione (aumento del rischio di gravi reazioni avverse) e precauzione (oltre alle possibili reazioni avverse, eventuale compromissione della capacità del vaccino di indurre un'adeguata risposta immunitaria), per cui si ritiene necessario approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio della vaccinazione.

Nel sottolineare che la vaccinazione non è controindicata in caso di gravidanza o allattamento, si segnalano i casi di reazioni avverse che sono stati osservati, che consigliano l'utilizzo di un vaccino diverso. Si ribadisce infine che l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale e per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.

Tali certificazioni - in base alla circolare - possono essere rilasciate dai "medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali" o dal medico di medicina generale (o dal pediatra di libera scelta) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Nelle more dell'adozione del decreto sopracitato, le Regioni e PA attivano un sistema di monitoraggio delle esenzioni rilasciate comunicando, su richiesta, i dati in formato aggregato al Ministero della Salute.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse e devono contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); l'esplicita dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105"; la data di fine di validità della certificazione; i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Per il rispetto delle norme di tutela della riservatezza, si esclude che le medesime certificazioni indichino la motivazione clinica dell'esenzione e specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione o altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Anche per i soggetti che rientrino nella fattispecie di esenzione dall'obbligo vaccinale si applicano le norme di cui ai successivi commi 7 e 8 dell'articolo 4, del citato DL. 44/2021, in relazione, rispettivamente, alla possibilità di adibire, senza decurtazione della retribuzione, i soggetti interessati a mansioni anche diverse ed all'applicazione di misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza da adottare nell'esercizio dell'attività libero-professionale.

 

Le disposizioni suddette sono richiamate espressamente dall’art. 1 del provvedimento in esame, per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario (co.1, lett. b), cpv art. 4, co. 10) e per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti[21] e in quelle socio-assistenziali (co. 1, lett.c), art. 4-bis, n.3)

 

I soggetti di cui sopra verificano con immediatezza l’adempimento dell’obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie, a seguito delle quali (comma 1, cpv art. 4-ter, co. 3):

·      nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1;

·      in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;

·      in caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai casi in precedenza descritti, accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

 

Le informazioni necessarie per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale possono acquisirsi anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, in attuazione dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52[22] (al riguardo, cfr. la scheda relativa agli artt. da 3 a 6 del provvedimento in esame, con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 6).

A seguito delle suddette procedure di verifica, l’eventuale atto di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili:

·      determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

 

I termini di cui all’articolo 9, comma 3, richiamati dalla disposizione in esame, sembrano riferirsi alla validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (la cui validità inizia dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale), e rilasciata, altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 (la cui validità inizia dalla medesima somministrazione);

·      non comporta conseguenze disciplinari;

·      mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni suddette sono richiamate espressamente dall’art. 1 del provvedimento in esame, per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario (co.1, lett. b), cpv art. 4, co. 10) e per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti[23] e in quelle socio-assistenziali (co. 1, lett. c), art. 4-bis, n.3).

 

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo ed ATA (in base ad una previsione aggiunta nel corso dell’esame al Senato) sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

 

In particolare, secondo la relazione tecnica, la sostituzione del personale scolastico sospeso non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale

Il Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 1, cpv art. 4-ter, co. 4).

 

Si stabiliscono, infine, le sanzioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, sia per il personale direttamente coinvolto che per i responsabili delle attività di verifica e controllo (comma 1, cpv art. 4-ter, co. 5 e 6).

In particolare, per il personale obbligato, il comma 5, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, dispone che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la specifica sanzione amministrativa di cui al comma 6 (v. infra).

Le stesse sanzioni si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (relativi agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario) e 4-bis (relativi ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) (cfr., al riguardo, la scheda di lettura dell’art. 1).

 

Il comma 6 qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.

In particolare, la disposizione, richiamando l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020[24], prevede:

§  per la violazione dell’obbligo di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo in base al comma 2 (v. sopra), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;

§  per la violazione del divieto di svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, l’applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

 

Il comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da d.P.C.m., da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. Il comma 3 prevede, per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione amministrativa l’applicazione della legge n. 689 del 1981 (v. infra) e la competenza del Prefetto. Ai sensi del comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 2.000 euro). Infine, il comma 9 dell’art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 stabilisce che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Attraverso il richiamo dell’art. 2, co. 2-bis, del D.L. n. 33/2020, il comma 6 dispone in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

In particolare, in base alla disciplina richiamata:

-    se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato;

-    se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni;

 

Il comma 6, inoltre, ribadisce quanto già previsto dal richiamato comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, ovvero:

§  che la sanzione è irrogata dal prefetto;

§  che al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla L. 689/1981 (artt. 1-31).

 

Infine, come detto, il comma 6 sanziona anche il lavoratore soggetto all’obbligo vaccinale che, in violazione di tale obbligo svolga attività lavorativa (v. sopra comma 5). In tali casi, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 (pagamento di una somma da 400 a 1.00 euro) è determinata in una somma da 600 a 1.500 euro.

In base al comma 5, l’illecito amministrativo consiste nell’esecuzione della prestazione lavorativa o nell’esercizio della professione in assenza di vaccinazione e riguarda:

§  il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, il personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), il personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (v. sopra, comma 1);

§  il gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (v. sopra, art. 1, comma 1, lett. b).


 

Articolo 2-bis
(Assenza dal lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19)

 

 

L'articolo 2-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioni[25], il diritto all'assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio. L'articolo, inoltre, abroga la norma[26] che attualmente riconosce tale diritto con limitato riferimento "al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

 


 

Articolo 3, articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e articoli 5 e 6
(Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19 e di misure nelle zone bianche, gialle ed arancioni)

 

 

Gli articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e gli articoli 5 e 6 operano un complesso di modifiche alla disciplina dei certificati verdi COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi a nove mesi la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o dall'assunzione dell’eventuale dose unica prevista) ovvero dall'assunzione di una dose di richiamo. Si ricorda, tuttavia, che l'articolo 3 del successivo D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere, ha ulteriormente ridotto il termine di durata da nove a sei mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2022. L'articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 2, concerne la disciplina sull'accesso ad alcune strutture (alberghi ed altre strutture ricettive, piscine, centri natatori, palestre, strutture sportive per la pratica di sport di squadra e centri di benessere) con riferimento alle norme transitorie in materia di certificati verdi COVID-19. Il comma 1 dell’articolo 5, in primo luogo, riformula (lettera c)), con riferimento ad un complesso di ambiti ed attività per i quali sia richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19, una delle fattispecie di esenzione, sostituendo il rinvio mobile ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 con il riferimento ai minori di età inferiore a dodici anni. Il medesimo comma 1 dell’articolo 5 opera inoltre una revisione - con decorrenza, ai sensi del successivo comma 2, dal 29 novembre 2021 - delle misure restrittive nelle zone cosiddette gialle ed arancioni, ponendo il principio secondo cui, in tali zone, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, in via transitoria, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni, siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo - nonché ai minori di età inferiore a dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta -; la norma transitoria in esame si applica dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato D.L. n. 221 del 2021. Sono esclusi dall'ambito delle suddette norme (di cui agli articoli 5 e 6) limitative delle tipologie di certificati ammesse - con conferma delle disposizioni limitative già vigenti - le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale. Il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 concernono le modalità della verifica del possesso dei certificati verdi COVID-19, in relazione alle suddette norme (di cui ai medesimi articoli 5 e 6) limitative delle tipologie di certificati ammesse.

 

L'articolo 3 - che novella parzialmente l'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni - riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi a nove mesi la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o dall'assunzione dell’eventuale dose unica prevista[27] e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale assunzione di una dose di richiamo[28]. Si ricorda, tuttavia, che l'articolo 3 del successivo D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere, ha ulteriormente ridotto il termine di durata da nove a sei mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

Riguardo alla suddetta dose di richiamo, la decorrenza del relativo periodo di validità è prevista a prescindere dall'entità dell'intervallo rispetto al precedente ciclo vaccinale (ovvero rispetto all'eventuale dose unica precedente, per i casi in cui, in relazione alle caratteristiche del prodotto o ad altre ipotesi specifiche[29], fosse prevista una sola dose).

La riduzione del termine di durata (secondo le decorrenze suddette) concerne anche alcune ipotesi specifiche nell'ambito delle fattispecie di guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 - oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale -. In particolare, in tale ambito, il termine di durata in oggetto - termine pari, come detto, fino al 31 gennaio 2022, a nove mesi e, dal 1° febbraio 2022, a sei mesi - riguarda - con decorrenza dalla guarigione - i casi in cui l'accertamento - mediante test molecolare - della suddetta infezione (cioè, della positività al virus SARS-CoV-2) sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché in tutti i casi in cui il suddetto accertamento sia avvenuto dopo una vaccinazione completa, ovvero dopo l’assunzione della dose di richiamo, come specificato dalla novella di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo 3[30]. Negli altri casi, il periodo di validità del certificato verde COVID-19, generato a seguito della guarigione, è già previsto nella misura di sei mesi, con decorrenza dalla stessa guarigione[31].

Riguardo invece alle ipotesi in cui la vaccinazione riguardi un soggetto in precedenza guarito, si ricorda che, qualora la somministrazione di un’unica dose (al soggetto in precedenza guarito), in luogo di un ciclo vaccinale completo, avvenga nell’ambito temporale individuato dalle circolari del Ministero della salute, la certificazione verde COVID-19 ha la durata ordinaria (di nove mesi e, dal 1° febbraio 2022, di sei mesi) - mentre nei casi in cui la somministrazione avvenga successivamente al limite temporale individuato dalle circolari, come conferma la novella di cui al comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo 3, essendo comunque prevista la seconda dose ordinaria del prodotto, con una relativa data, la certificazione è valida solo fino a quest’ultima, in base al principio generale[32] -. Secondo il criterio enunciato dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, la dose unica in oggetto è somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla guarigione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione. La precedente circolare ministeriale del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, individuava un diverso ambito temporale, con la locuzione "preferibilmente entro i 6 mesi" dalla guarigione[33].

La lettera b) dell'articolo 4, comma 1 - la quale novella parzialmente l'articolo 9-bis del citato D.L. n. 52 del 2021 - opera - con decorrenza dal 6 dicembre 2021 (comma 2) - alcune modifiche nella disciplina sugli ambiti e i servizi per i quali, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19[34], l'accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità[35] (fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività). La novella di cui al numero 2) inserisce - con decorrenza dal 6 dicembre 2021 - in tali ambiti e servizi gli alberghi e le altre strutture ricettive, mentre la novella di cui al precedente numero 1) opera un conseguente intervento di coordinamento. Si rileva, tuttavia, che, a decorrere dal 10 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, attualmente in fase di conversione alle Camere, l'accesso a tali strutture è subordinato, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19[36], al possesso di un certificato verde "rafforzato"- generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione -. La novella di cui al numero 3) - che trova anch'essa applicazione con decorrenza dal 6 dicembre 2021 (comma 2) - concerne la disciplina sull’accesso alle piscine, ai centri natatori, alle palestre, alle strutture sportive per la pratica di sport di squadra ed ai centri di benessere (anche per il caso in cui i suddetti ambiti siano ubicati all'interno di strutture ricettive)[37]. La novella - confermando che l'accesso a tali strutture è subordinato al possesso del certificato verde COVID-19 - opera le seguenti modifiche, con decorrenza dal 6 dicembre 2021: si prevede che anche l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce sia consentito, purché il soggetto possieda il suddetto certificato verde; si esclude quest'ultima condizione per l'accesso alle strutture in esame da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Si rileva, tuttavia, che, a decorrere dal 10 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato D.L. n. 221 del 2021 e dell'articolo 1, comma 4, del citato D.L. n. 229 del  2021 - decreti entrambi in fase di conversione alle Camere - l'accesso a tali strutture (anche se all'aperto) è subordinato, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19[38], al possesso di un certificato verde "rafforzato"- generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione -. Riguardo all'uso degli spogliatoi, cfr. anche la scheda relativa al comma 1, lettera a), del presente articolo 4.

Il comma 1 dell’articolo 5 novella parzialmente il citato articolo 9-bis del D.L. n. 52 del 2021. Tale comma 1, in primo luogo, riformula (lettera c)), con riferimento ad un complesso di ambiti ed attività per i quali - ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 9-bis del D.L. n. 52 - sia richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19, una delle fattispecie di esenzione, sostituendo il rinvio mobile ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 con il riferimento ai minori di età inferiore a dodici anni. Si ricorda che un’omologa sostituzione è disposta, nell’ambito della disciplina dei trasporti, dalla novella di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), del presente decreto.

Il comma 1 dell'articolo 5 opera, in secondo luogo, una revisione delle misure restrittive - inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - nelle zone cosiddette gialle ed arancioni (mentre non viene modificato il quadro omologo relativo alle zone cosiddette rosse)[39]. Si pone il principio - operante, in base al successivo comma 2, dal 29 novembre 2021 - secondo cui, in tali zone, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19[40], sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo[41] - oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta[42] -. Si esclude, dunque, il ricorso ai certificati verdi generati in base ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido; tale ricorso resta invece ammesso per le attività - come le attività lavorative - per le quali non sono previste limitazioni specifiche. Sono esclusi dall'ambito delle nuove norme le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale[43].

Le nuove norme in esame determinano, a seconda dell'ambito di servizio o di attività o della fattispecie di spostamento, un effetto restrittivo ovvero estensivo rispetto al quadro previgente. Riguardo ad un quadro complessivo, che tiene conto anche di altre norme sopravvenute, si rinvia alla tabella allegata alle faq pubblicate su sito istituzionale governativo.

Si valuti l'opportunità di chiarire se le limitazioni delle tipologie ammesse di certificato verde COVID-19 riguardino anche i soggetti che svolgano attività lavorative nell'ambito dei settori e dei servizi oggetto del presente comma 1.

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di operare nel citato D.L. n. 52 del 2021 - in relazione alla novella al medesimo di cui al presente articolo 5, comma 1 - anche le novelle di coordinamento nelle norme che fanno attualmente riferimento, per i vari ambiti e settori, al possesso di qualsiasi tipologia di certificato verde COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, in via transitoria, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali nelle zone gialle (ovvero nelle zone gialle e/o bianche) siano previste limitazioni, siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo[44] - oltre che ai minori di età inferiore a dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta[45] -; restano ferme le sole condizioni e modalità vigenti per le zone bianche medesime; la norma transitoria in esame si applica dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato D.L. n. 221 del 2021. Sono esclusi esplicitamente dall'ambito della suddetta norma temporanea - con conferma delle disposizioni limitative già vigenti - le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale[46]. Riguardo ad un quadro complessivo degli effetti della norma transitoria in esame, quadro che tiene conto anche di altre norme sopravvenute, si rinvia alla tabella allegata alle faq pubblicate su sito istituzionale governativo.

Si valuti l'opportunità di chiarire se le limitazioni delle tipologie ammesse di certificato verde COVID-19 riguardino anche i soggetti che svolgano attività lavorative nell'ambito dei settori e dei servizi oggetto del presente comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 5 ha previsto altresì che fino al 5 dicembre 2021 fosse consentita la verifica della certificazione verde COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell’attuazione del successivo articolo 6, comma 2. Quest’ultimo prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si modifichino le attuali disposizioni attuative in materia di certificati verdi COVID-19[47]; la modifica è intesa a consentire la verifica in via digitale del possesso di un certificato rientrante esclusivamente nelle fattispecie di vaccinazione o di guarigione. In attuazione dell'articolo 6, comma 2, è stato emanato il D.P.C.M. 17 dicembre 2021[48]. L’articolo 6, comma 2, ha previsto altresì che, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (poi, come detto, emanato), fossero autorizzati gli interventi tecnici di adeguamento, intesi a consentire lo svolgimento delle nuove modalità di verifica definite dal medesimo decreto, svolgimento che ha quindi avuto luogo anche nelle more suddette.

 

Quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19

 

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 attestano[49] la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute[50]) o di un test antigenico rapido[51], con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2), e rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo[52]. Le norme europee adottate in materia[53] sono intese in via principale a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni.

La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità di nove mesi fino al 31 gennaio 2022 e di sei mesi a decorrere dal 1° febbraio 2022, in base alle novelle di cui all'articolo 3 del presente decreto e di cui all'articolo 3 del D.L. n. 221 del 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere (cfr. supra). Il termine in oggetto decorre dal completamento del ciclo vaccinale - oppure dall'eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto o per altre ipotesi specifiche[54], sia prevista una sola dose -[55]; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è rilasciata un'autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Per i vari casi relativi a soggetti ai quali siano state somministrate dosi di vaccino e che abbiano contratto un'infezione da COVID-19, si rinvia alla parte della presente scheda di lettura relativa all'articolo 3.

La certificazione verde relativa alla guarigione dal COVID-19 ha una validità di sei mesi, decorrenti dall’avvenuta guarigione[56].

La certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido (con esito negativo) ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore (dall’esecuzione del test).

Come accennato, i certificati verdi COVID-19, in base al principio posto dal comma 10-bis del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Tali fattispecie - aventi in genere come limite temporale, implicito od esplicito, la fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19[57] - sono elencate nel medesimo comma 10-bis nonché nell'integrazione al medesimo elenco operata (non in forma di novella) dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133; tuttavia, ulteriori fattispecie sono state successivamente previste dall'articolo 5 del citato D.L. n. 221 del 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere, e dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, attualmente in fase di conversione alle Camere, ed una norma di estensione transitoria è stata posta dall'articolo 6, comma 1, del presente D.L. n. 172, come successivamente novellato ed integrato (cfr., a quest'ultimo riguardo, supra la relativa scheda).

Molte norme hanno poi posto una distinzione, a determinati fini, tra i certificati verdi generati in base a vaccinazione o guarigione (certificati cosiddetti rafforzati) e gli altri certificati verdi.

Nell'ambito di molte fattispecie, il requisito del possesso di certificazione non si applica:

-         ai minori di età inferiore ai dodici anni. Si ricorda che le novelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), e all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente D.L. n. 172 hanno sostituito con tale riferimento il precedente rinvio mobile ai soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19;

-         ai soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto. L’individuazione dei relativi criteri attuativi è demandata (dalle varie norme di esenzione) ad una circolare del Ministero della salute, mentre l’individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all’esenzione) è demandata[58] ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; queste ultime disposizioni sono intese ad assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni; nelle more dell’emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. In merito a quest’ultima fase transitoria, la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, definisce le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle suddette certificazioni in formato cartaceo[59] - le quali, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 23 dicembre 2021, prot. n. 59069, sono valide - ai fini dell’esenzione in oggetto - fino al 31 gennaio 2022[60] -; la suddetta circolare del 4 agosto 2021 esclude, per la tutela della riservatezza, che le medesime certificazioni indichino la motivazione clinica dell’esenzione e specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione[61]. Si segnala che, in sede di risposta, pubblicata il 6 settembre 2021, ad alcuni quesiti in materia di certificati verdi COVID-19, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato l'esigenza di definizione di garanzie maggiori - sotto il profilo della protezione dei dati - in merito alla regolamentazione transitoria suddetta, relativa alla certificazione di esenzione in forma cartacea; tale certificazione - afferma il Garante - "nel rispetto del principio di minimizzazione[62] non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato".

Riguardo alle attività di verifica del possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità, si ricorda, in primo luogo, che in alcuni casi, rappresentati dall'accesso ai luoghi di lavoro nonché - con limitato riferimento agli studenti - alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università[63], le norme consentono che il controllo sia operato, da parte dei soggetti responsabili, a campione, anziché in maniera generale e sistematica.

In secondo luogo, si ricorda che le varie norme fanno in genere rinvio ai decreti emanati ai sensi del comma 10 dell’articolo 9 del citato D.L. n. 52, e successive modificazioni; per il settore lavorativo (pubblico e privato), tuttavia, come si dirà, l'articolo 9-quinquies, comma 5, e l'articolo 9-septies, comma 5, del citato D.L. n. 52 del 2021 consentono un'ulteriore possibile modalità, consistente nella consegna (su base volontaria) al datore di lavoro di una copia del certificato verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per l'intero periodo di validità dello stesso.

In base al citato comma 10 dell'articolo 9 del D.L. n. 52, per le modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19, è stato emanato il D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato, per l’ambito scolastico, dal successivo D.P.C.M. 10 settembre 2021[64], come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021[65] e come ulteriormente modificato, riguardo a vari profili (tra cui quelli concernenti le modalità di verifica), dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021[66]. Si ricorda che, in base al summenzionato D.P.C.M. del 17 giugno 2021[67], la verifica, in virtù del QR Code presente sul certificato, si limita ad accertare la sussistenza di una certificazione in corso di validità, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario, con esclusione dell’acquisizione - da parte del dispositivo di lettura del QR Code - degli altri dati personali contenuti nel certificato - ferma restando la rilevazione che il certificato sia stato generato in base ad una delle fattispecie valide per la specifica disciplina per la quale il certificato sia presentato (senza possibilità di rilevazione della singola fattispecie nell'ambito di quelle valide) -[68]; tale operazione è possibile anche in base alla presentazione di una versione cartacea del medesimo certificato recante il QR Code.

Nell'ambito della verifica mediante rapporto diretto tra verificatore ed interessato - nella quale la rilevazione suddetta del QR Code avviene mediante impiego, da parte del verificatore, dell'App VerificaC19 -, l’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità, ai fini della verifica di corrispondenza dei suddetti dati anagrafici[69]; in merito, la circolare del Ministero dell’interno del 10 agosto 2021, prot. n. 15350/117/2/1, afferma che la richiesta da parte del verificatore è fatta su base discrezionale e che comunque essa è necessaria quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione[70].

Come accennato, le novelle di cui al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 e di cui al D.P.C.M. 17 dicembre 2021 hanno introdotto la possibilità di altre modalità di verifica - in alternativa a quella suddetta -, aventi anch'esse come oggetto esclusivamente la rilevazione del QR Code.

Inoltre, l'articolo 9-quinquies, comma 5, e l'articolo 9-septies, comma 5, del citato D.L. n. 52 del 2021 prevedono che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia del certificato verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per l'intero periodo di validità dello stesso. Tale modalità è stata oggetto di rilievi critici da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in una segnalazione al Parlamento e al Governo dell'11 novembre 2021. Si ricorda altresì che il successivo D.P.C.M. 17 dicembre 2021 ha specificato[71] che, qualora il lavoratore si avvalga della suddetta possibilità, il datore è comunque tenuto ad effettuare verifiche - mediante una delle relative modalità previste - sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore (che sia effettivamente in servizio).

Si ricorda inoltre che, in base al comma 10 del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, sono valide - ai fini dell'impiego per i casi per i quali sia richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19 - anche le certificazioni - inerenti alle fattispecie che possono generare un certificato verde COVID-19 - rilasciate da parte dei soggetti competenti in relazione alla singola fattispecie sottostante, certificazioni che sono prive del suddetto QR Code[72]; al riguardo, la disposizione di rango secondario inserita dal citato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021[73], richiamando il suddetto articolo 9, comma 10, specifica che il ricorso a queste altre certificazioni (che possono essere in formato digitale o cartaceo) è ammesso nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC[74] (naturalmente anche il ricorso a tali certificazioni è da escludere qualora siano superati i termini temporali di validità previsti per la relativa fattispecie sottostante)[75].


 

Articolo 4, comma 1, lettera a)
(Soppressione del divieto di utilizzo degli spogliatoi)

 

 

L'articolo 4, comma 1, lettera a), sopprime il secondo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021, ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l'utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Al riguardo, tale interdizione era stata introdotta contestualmente alla previsione che ha consentito (a partire dal 26 aprile scorso) lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto delle richiamate linee guida.

Con specifico riferimento all'uso degli spogliatoi, erano già intervenute le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, nella versione aggiornata in data 4 ottobre 2021.

Esse[76] confermavano il divieto di utilizzo degli spogliatoi nell'ambito della pratica di attività sportiva all'aperto, con l'eccezione delle zone dove fosse comunque consentito svolgere le attività sportive all’interno di luoghi chiusi (in cui tale uso era consentito).

Le linee guida dettano specifiche prescrizioni per l'utilizzo degli spogliatoi negli altri casi, per la gestione degli spogliatoi nell'ambito della pratica di attività sportiva all’interno di luoghi chiusi, nonché nelle piscine pubbliche e private (ad esempio prevedendo taluni obblighi quali la previsione di un numero massimo di presenze consentite, l'affissione di un cartello con visibilità all'entrata della struttura contenente tali informazioni, assicurando presidi per il rispetto del distanziamento minimo, nonché la messa a disposizione dispenser di gel disinfettante).

 

Le predette Linee guida sono state aggiornate alle ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute, prima, in data 3 dicembre 2021 e, da ultimo, lo scorso 10 gennaio.

L'ultimo aggiornamento tiene peraltro conto - oltre che della disposizione recata nel provvedimento in esame - di norme introdotte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge. In particolare tiene conto dell'art. 8, comma 1, del DL n.221 del 2021 che, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, dispone un ampliamento degli ambiti e delle attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - oltre che a coloro che sono esenti da vaccinazione - includendo in essi: palestre, nonché piscine, centri natatori, sport di squadra (sia per le attività al chiuso, sia - ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), del DL n.229 del 2021 - anche per quelle all'aperto), nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

·           Si rammenta che la richiamata certificazione rafforzata è generata esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, e non a seguito di esito negativo ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido. Quanto a coloro che non sono tenuti ad effettuare il vaccino, e ai quali non è richiesta da certificazione verde, si tratta di coloro che hanno un'età inferiore a dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta, attestata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Ai sensi di tale disposizione l'accesso agli spogliatoi - oggetto della presente lettera a) del comma 1, nonché della lettera b), n.3, del medesimo comma (v.infra) - è riservato a coloro che sono in possesso di una certificazione verde COVID "rafforzata";

 

Si segnala, per completezza, che in materia di utilizzo di spogliatoi interviene anche il comma 1, lettera b), n.3, del presente articolo 4 (cfr. anche la scheda relativa agli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), 5 e 6, del presente Dossier). In proposito, essa novella la disposizione, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera d), del citato DL 52/2021 (come modificato dal DL 105/2021), che (a far data dal 6 agosto scorso sino al termine di cessazione dello stato di emergenza) aveva consentito l'accesso - subordinandolo al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità -  a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso. La novella recata alla citata lettere b) integra la citata norma nel senso di consentire, alle medesime condizioni, altresì l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

 

Inoltre, le predette Linee guida tengono conto anche dell’art. 5, comma 1, lettera b), del presente provvedimento (cfr. la relativa scheda del presente Dossier), che rende possibile, per i soggetti possessori della certificazione verde “rafforzata”, di svolgere in arancione servizi e attività, incluse quelle sportive, sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.


 


 

Articolo 4, comma 1, lett. c) e comma 2
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

 

 

In dettaglio, la lettera c) dell’art. 4, comma 1, modifica l’articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 (a sua volta introdotto dal decreto-legge n. 111 del 2021), che aveva disposto, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), che sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso e l’utilizzo di una serie di mezzi di trasporto, che sono elencati, in modo tassativo, nelle lettere da a) a e-bis).

 

Il richiamato comma 2 dell’art. 9-quater, come modificato dall’art. 3 del decreto-legge in commento, prevede le seguenti certificazioni:

a) avvenuta vaccinazione (al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo);

b) avvenuta guarigione da COVID-19;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo.

 

La lett. c) dell’articolo 4, comma 1, in commento, introduce le seguenti modifiche alla elencazione tassativa, contenuta nel richiamato articolo 9-quater, comma 1, dei mezzi di trasporto su cui è obbligatoria una delle certificazioni (green pass):

1)   alla lett. b), relativa alla certificazione su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, viene soppressa l’esclusione che era prevista per quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti: per questi pertanto sarà necessario il green pass;

2)   alla lett. c), relativa ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, l’obbligo di accesso e l’utilizzo esclusivamente con green pass viene esteso ai treni di tipo interregionale;

3)   alla lettera e), relativa agli autobus adibiti a servizi NCC, viene soppressa l’esclusione, prima prevista per quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, sui quali pertanto sarà necessario il green pass;

4)   alla lettera e-bis) si opera solo un adeguamento formale, relativo agli impianti sciistici, per i quali era già previsto l’obbligo di certificazione, che viene confermato, senza limitazioni alla vendita dei biglietti;

5)   si aggiunge la nuova lettera e-ter), con la quale si introduce l’obbligo di green pass per l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

 

Si segnala peraltro che le norme in commento sono state oggetto di due successive modifiche ad opera rispettivamente del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, entrambi attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge (rispettivamente AS 2448 e 2449).

In particolare l’art. 1, comma 2 del D.L. n. 229/2021 prevede l’accesso ai mezzi di trasporto, elencati nell’articolo 9-quater, solo con il c.d. green pass rafforzato e il D.L. n. 221/2021, oltre a prorogare l’obbligo del green pass per l’accesso agli stessi mezzi fino al 31 marzo 2022, vi ha introdotto altresì l’obbligo di mascherine FFP2.

Pertanto l’estensione del green pass ai mezzi di trasporto in questione, operata dal presente decreto legge n. 172 si riferisce al solo green pass rafforzato, in base a quanto disposto dai successivi decreti legge n. 221/2021 e n. 229/2021, che non consentono più l’accesso ai citati mezzi di trasporto con il solo green pass “base”.

 

 

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal 6 dicembre 2021.

 

Si ricorda anche che l’articolo 6 del decreto legge in commento (alla cui scheda si rinvia) dispone, in via transitoria dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, che nei territori in zona bianca lo svolgimento di attività e servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, siano consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè:

a) avvenuta vaccinazione (al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo);

b) avvenuta guarigione da COVID-19;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo.

Le predette attività sono consentite altresì ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

 

Si modificano infine i commi 2 e 3 dello stesso art. 9-quater, prevedendo:

-       al comma 2, che gli obblighi di certificazione verde previsti dal comma 1 non si applichino ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale: viene pertanto sostituito il previgente rinvio mobile ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 con il riferimento ai minori di età inferiore a dodici anni (la modifica è analoga a quella che viene apportata più in generale dall’art. 5, comma 1 del presente decreto, per identificare i soggetti esclusi dall’obbligo di green pass);

-       al comma 3, che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possano essere svolte secondo modalità a campione.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 9-quater prevede che i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, siano tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 siano effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Si tratta del il D.P.C.M. 17 giugno 2021 (poi modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021), il cui art. 13 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4 del medesimo d.P.C.M., che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Si ricorda che la violazione delle disposizioni dei commi da 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che prevede la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000 e che non si applichino le sanzioni contravvenzionali; se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo).

 

 


 

Articolo 4, comma 1, lettera c-bis)
(Accesso ai luoghi di lavoro da parte dei titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande)

 

 

La lettera c-bis) dell'articolo 4, comma 1 - lettera inserita nel corso dell’esame al Senato - specifica[77] che la disciplina che richiede, in via transitoria, il possesso di un certificato verde COVID-19 - di base o, a seconda dei casi, "rafforzato" - ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro si applica anche ai titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande.

Si ricorda che, nell'ambito della summenzionata normativa transitoria sull'accesso ai luoghi di lavoro: per i soggetti ultracinquantenni trova applicazione, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, la condizione del possesso del suddetto certificato "rafforzato"[78] - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione -, mentre per il periodo precedente è valido, ai fini in oggetto, anche un certificato verde generato in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido; per gli altri soggetti, anche nel periodo successivo al 14 febbraio 2022[79], continua valere una qualsiasi delle tre tipologie suddette di certificato verde.

Si ricorda altresì che, in base alle indicazioni contenute nelle faq pubblicate su sito istituzionale governativo, la disciplina transitoria in materia di certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro si applica, ai fini dell'accesso medesimo, anche al titolare dell'azienda (o di altra struttura), ivi compresi i lavoratori autonomi. Riguardo ad un quadro sulla suddetta disciplina transitoria, si rinvia al dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati[80] relativo al D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, con riferimento alla scheda di lettura dell'articolo 1 (comma 1, capoverso articolo 4-quinquies) di quest'ultimo decreto.


 

Articolo 7
(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

 

L'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi.

 

Il piano è adottato dal prefetto territorialmente competente entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (quindi entro il 2 dicembre 2021), sentito, entro tre giorni dalla medesima data, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli, specifica la disposizione, sono effettuati, in maniera costante, dalle forze di polizia e dal personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, anche a campione.

Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell’interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nel territorio di competenza (comma 1).

Tali attività sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

 

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è disciplinato dall'art. 20 della legge n. 121 del 1981 (ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

È presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato[81], nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

 

In base alla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65) al personale di polizia municipale è affidato lo svolgimento di quattro ordini di funzioni: di polizia locale (art. 1); di polizia giudiziaria (art. 5, lett. a); di polizia stradale (art. 5, lett. b); di pubblica sicurezza (art. 5, lett. c). L'articolo 5 specifica altresì (comma 2) che il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

 


 

Articolo 8
(Campagna promozionale)

 

 

L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.

 

La finalità dichiarata è quella di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale. Il Dipartimento provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

 

Riguardo alle campagna di sensibilizzazione promosse a livello nazionale, si veda, a titolo esemplificativo, la pagina dedicata alla campagna informativa sulla vaccinazione “Facciamolo per noi”, sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (14 novembre 2021).

 

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 127 del 2021, come convertito dalla legge n. 165 del 2021, prevede la possibilità di lanciare campagne di sensibilizzazione per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, su iniziativa dei datori di lavoro, pubblici e privati. Le pubbliche amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 9
(Sorveglianza radiometrica EURATOM)

 

 

L’articolo 9, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone, mediante novella, la modifica del termine per l’applicazione della disciplina transitoria relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, fissandolo al 31 marzo 2022. La proroga del termine è prevista nelle more dell’adozione di un decreto interministeriale, coordinato dal Ministro della transizione ecologica, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

 

L’articolo 9, modificato nel corso dell’esame al Senato, intervenendo sull’articolo 72, comma 4 del D.lgs n. 101/2020[82], stabilisce che, fino al 31 marzo 2022 (e non più fino al 31 dicembre 2021 come previsto dal testo originario della disposizione), nelle more dell’adozione del decreto interministeriale previsto al comma 3, continua ad applicarsi la disciplina (transitoria) relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici prevista a legislazione vigente.

Tale disciplina, più in dettaglio, è prevista all’articolo 2 del D. Lgs. n. 100 del 2011 che definisce i prodotti sui quali si deve applicare la stessa ed il relativo codice tecnico. Contestualmente, è prevista l’applicazione dell’articolo 7 dell’Allegato XIX al predetto D. Lgs. n. 101/2020 (v. box) in materia di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta, oltre che sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi.

 

Va tuttavia ricordato che l’articolo 11, comma 5, del DL. 228/2021[83] (cd. Proroga termini, tuttora in corso di conversione) ha disposto la proroga per ulteriori 60 giorni del termine suindicato previsto per l’operatività della richiamata disciplina transitoria.

 

Si sottolinea che il termine per l’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale in esame, è stato già più volte prorogato.

 

Da ultimo, infatti, il termine dell’applicazione di detto regime transitorio è stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2021, ai sensi del comma 3, articolo 4 del DL. n. 130 del 27 settembre 2021 (DL. cd. contenimento rincari “bollette”), attualmente in corso di conversione.

Precedentemente, il termine, dapprima prorogato al 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 12, co. 5 del DL. 183/2020 (L. n. 21/2021) (cd. Proroghe termini legislativi), è stato successivamente fissato al 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 11-undecies, co. 2, del DL. 22 aprile n. 52/2021 (L. n. 87/2021) (cd. Riaperture). 

Entrando nel merito della normativa di cui si proroga l’applicazione, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 ha in particolare disposto l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’allegato 1. Tale regime transitorio per la sorveglianza radiometrica si è concluso il 25 dicembre 2020 (120 giorni successivi alla sua entrata in vigore, 27 agosto 2020) e a partire dal giorno successivo ha trovato applicazione l'Allegato XIX al citato decreto legislativo n. 101/2020, che prevede, in particolare, l’attestazione di sorveglianza da parte di esperti di radioprotezione con le modalità indicate nel medesimo Allegato XIX nel quale sono elencati i prodotti oggetto della sorveglianza.

Tale Allegato perciò presuppone l’oneroso obbligo, che non risulta ancora regolato negli aspetti tecnici da parte dei soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica, della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L’obbligo include l’immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio. Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria al Ministero dello sviluppo economico, vi potrebbe essere un significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali che andrebbe a incidere sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati.

Il materiale che si suppone contaminato non potrebbe essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto, chiamato ad adottare i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell’ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche dovessero indicare la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare gli opportuni provvedimenti, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Più in dettaglio, l'articolo 72, comma 3, ha previsto che il decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, come prima accennato, deve regolare:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosità e diffusione, nonché prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati[84].

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

 

Si segnala che lo schema di decreto del Ministero della transizione ecologica, di cui al sopra richiamato articolo 72, comma 3, “frutto di condivisione sul piano tecnico da parte di tutte le amministrazioni interessate all’esito di una istruttoria particolarmente complessa”, è stato trasmesso per l’acquisizione dei concerti e dei pareri previsti dalla norma attributiva del potere con nota dell’Ufficio Legislativo MiTE del 17 settembre 2021, prot. n. 19838.

Considerato il complesso iter di approvazione (acquisizione dei concerti e pareri; comunicazione dello schema alla Commissione europea; ulteriori adempimenti connessi alla natura regolamentare dell’atto – quali il parere del Consiglio di Stato, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il controllo preventivo della Corte dei conti) è necessario un ulteriore slittamento dei termini di emanazione.

 

Il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020[85] è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).

Tale disciplina di delega concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.

Il termine per il recepimento della direttiva, scaduto il 6 febbraio 2018, ha determinato l’avvio contro l'Italia della procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, ed infine, il 25 luglio 2019, a deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento della direttiva entro tale data (qui il comunicato).

Si ricorda che la suddetta direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate)[86], introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).


 

Articolo 9-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

L’articolo 9-bis, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[87].

 


 

Articolo 10
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 novembre 2021.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     Cfr., in particolare, l'articolo 2, comma 1, capoverso 1, alinea, del presente decreto.

[2]     Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

[3]     Cfr., in particolare, l'articolo 2, comma 1, capoverso 1, alinea, del presente decreto.

[4]     Riguardo agli studenti universitari impegnati nei tirocini individuati dai suddetti emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2), cfr. supra.

[5]     In merito, cfr. infra.

[6]     Cfr. la circolare del Ministero della salute del 24 dicembre 2021, prot. n. 59207.

[7]     Cfr. la circolare del Ministero della salute del 14 settembre 2021, prot. n. 41416.

[8]     Cfr. l'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 17-quinquies, comma 5, del suddetto D.P.C.M.

 

[9]     Cfr., in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera l), del suddetto D.P.C.M.

 

[10]   In base all’art. 1, co. 62, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia indicati dallo stesso art. 1.

[11]   In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[12]   In base all’art. 2 del DPR 263/2012, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale.

[13]   I percorsi di istruzione e formazione professionale rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In materia, la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l’articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

[14]   Gli artt. 9 e 10 del DPCM 25 gennaio 2008 – con il quale è stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 - hanno stabilito, fra l’altro, che i percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore (referenziata al IV livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF) e sono progettati e gestiti da università, scuole secondarie di II grado, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza unificata.

[15]   In base allo stesso DPCM 25 gennaio 2008, gli ITS rappresentano una seconda componente del sistema IFTS. Anche gli ITS possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza. Essi sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale.

[16]   Benché il personale delle istituzioni AFAM non sia esplicitamente citato nei co. 1 e 1-bis dell’art. 9-ter, le previsioni si applicano anche allo stesso in base a quanto disposto dal co. 5-bis dello stesso art. 9-ter.

[17]   In base al DPCM 17 giugno 2021 – emanato ai sensi dell’art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l’utilizzo – anche senza necessità di connessione internet – dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche statali, da ultimo, il DPCM 10 settembre 2021, che ha parzialmente modificato il DPCM 17 giugno 2021, ha previsto che il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali un’apposita funzionalità che – mediante un’interazione tra il sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la piattaforma DGC – consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della suddetta piattaforma nazionale-DGC.

Lo stesso DPCM 10 settembre 2021 ha anche disposto che l’attività di verifica relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei dirigenti scolastici è svolta dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale competente, utilizzando il medesimo sistema.

[18]   In particolare, in base alla disciplina richiamata:

-     se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato;

-     se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.

[19]   Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

[20]   L’art. 12 prevede  un apposito regolamento che dispone la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. Il regolamento in questione è stato emanato con D.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 224.

[21]   E comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nelle quali vengono garantite, in regime di ricovero ospedaliero, una serie di prestazioni in favore delle persone non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero.

[22]   Tale disposizione prevede l’adozione del suddetto dpcm di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con il quale: a) sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo; b) sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

[23]   E comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nelle quali vengono garantite, in regime di ricovero ospedaliero, una serie di prestazioni in favore delle persone non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero.

[24]   Recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

[25]   La norma concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[26]   Di cui all'articolo 31, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[27]   La durata decorre dalla fattispecie sottostante in oggetto.

      Riguardo all'eventuale dose unica, essa è in relazione alle caratteristiche del prodotto ovvero ad alcune ipotesi specifiche di interrelazione con la guarigione dal medesimo COVID-19 (riguardo a queste ultime, cfr. infra, anche in nota).

      Riguardo alla disciplina generale delle varie fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 e alle norme sui relativi periodi di validità (ivi compresa la fattispecie generale relativa alla somministrazione di una prima dose del ciclo primario), si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19. 

[28]   Si ricorda che, in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, come novellato, dal 1° febbraio 2022 la durata dei certificati in oggetto, generati in base alla vaccinazione, è, ai fini degli spostamenti tra diversi Paesi europei, pari a nove mesi. Riguardo al suddetto regolamento europeo 2021/953, cfr. infra, anche in nota.

[29]   Cfr. supra, in nota.

[30]   L'individuazione di tali ipotesi - operata dal comma 4-bis del suddetto articolo 9 - si pone in conformità alla circolare del Ministero della salute del 9 settembre 2021, prot. n. 40711, la quale, in merito alle fattispecie di contrazione di un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi, ha distinto due ipotesi, a seconda che il test molecolare di accertamento della positività ricada nei quattordici giorni dalla somministrazione suddetta oppure successivamente. Nella prima ipotesi, la schedula vaccinale deve indicare una seconda dose, con somministrazione entro sei mesi (180 giorni) dalla data del suddetto test molecolare positivo ("trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose"). Nella seconda ipotesi, "la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose". La circolare specifica altresì che "l’eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l’infezione da SARS-CoV-2".

[31]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021.

[32]   Cfr. il comma 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 52, e successive modificazioni. Si ricorda che, in tali casi, il certificato è riconosciuto in via immediata, senza l'applicazione del termine dilatorio di quindici giorni, previsto in via generale per il certificato relativo alla prima dose. Riguardo a quest'ultimo, cfr. la successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19. 

[33]   Si ricorda che quest’ultima circolare - rispetto alla quale quella del 21 luglio si pone in via solo parzialmente modificativa - prevede che la vaccinazione debba essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione.

      Si ricorda altresì che la circolare del Ministero della salute del 24 dicembre 2021, prot. n. 59207, specifica che i "soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2" possono assumere una dose di richiamo dopo almeno 120 giorni dall'ultimo evento (il quale è costituito, a seconda dei casi, dall'ultima somministrazione o dalla guarigione).

[34]   Il termine del suddetto stato di emergenza è attualmente posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[35]   Per le fattispecie in oggetto alcune categorie sono esenti dalla condizione del possesso del suddetto certificato. In merito, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

[36]   Il termine del suddetto stato di emergenza è attualmente posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[37]   Per le fattispecie in esame, come detto, alcune categorie sono esenti dalla condizione del possesso del suddetto certificato. In merito, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

[38]   Il termine del suddetto stato di emergenza è attualmente posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[39]   Riguardo alla disciplina sulla relativa articolazione del territorio nazionale, cfr. i commi da 16-bis a 16-quater, 16-sexies e 16-septies dell'articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni.

[40]   Si ricorda che tali misure sono poste - ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 - dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, come integrate o modificate dallo stesso D.L. n. 105 o dai decreti-legge richiamati dal medesimo articolo 12, comma 1, del D.L. n. 105. Tale complesso di misure opera fino al termine dello stato di emergenza, termine attualmente posto al 31 marzo 2022 dal citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 221 del 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere.             

[41]   Riguardo alla disciplina generale delle varie fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 e alle norme sui relativi periodi di validità, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19. 

[42]   Riguardo a tali categorie di soggetti, cfr. la successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

[43]   Riguardo agli alberghi e ad altre strutture ricettive, cfr. la parte della presente scheda relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2). Riguardo a tali strutture, si ricorda che la novella di cui al presente articolo 5, comma 1, è stata a sua volta riformulata, per esigenze di coordinamento, dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del citato D.L. n. 229 del 2021.

[44]   Riguardo alla disciplina generale delle varie fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19 e alle norme sui relativi periodi di validità, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19. 

[45]   Riguardo a tali categorie di soggetti, cfr. la successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

[46]   Riguardo agli alberghi e ad altre strutture ricettive, cfr. la parte della presente scheda relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2). Riguardo a tali strutture, si ricorda che la norma di cui al presente articolo 6, comma 1, è stata novellata, per esigenze di coordinamento, dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del citato D.L. n. 229 del 2021.

[47]   Cfr., in merito, anche la successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

[48]   Si ricorda che tale decreto - così come i precedenti - è stato adottato (in conformità alla relativa norma procedurale) di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, il parere del Garante per la protezione dei dati personali è stato espresso il 13 dicembre 2021.

[49]   Ai sensi della disciplina generale in materia di cui al citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021.

[50]   Per i test molecolari su campione salivare, la lettera c) del comma 2 del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, fa infatti riferimento ai criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute. Attualmente occorre far riferimento alla circolare del Ministero della salute del 24 settembre 2021, prot. n. 43105.  

[51]   Per le nozioni, ai fini delle certificazioni verdi COVID-19 in esame, di test molecolare e di test antigenico rapido, cfr., rispettivamente, le lettere c) e d) del comma 1 del citato articolo 9 del D.L. n. 52.  

[52]   Secondo il principio posto dal comma 10-bis del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni. In merito a tale comma, cfr. infra.

[53]   In merito, si ricorda, in primo luogo, il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Ue). Inoltre, il regolamento (UE) 2021/954 ha esteso il quadro suddetto ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nello "spazio Schengen". Entrambi i regolamenti sono stati adottati il 14 giugno 2021.

      Il quadro del certificato digitale Ue comprende tre tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato del test (indicante il risultato e la data di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2). Tali certificati devono essere rilasciati, in formato digitale o cartaceo (o in entrambi i formati), e comprendere un codice a barre interoperabile, contenente le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del medesimo certificato. Le informazioni figuranti nei certificati devono essere presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. Il certificato viene rilasciato ai cittadini dell'Ue e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, ed è valido in tutti gli Stati membri; può inoltre applicarsi all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera. Il regolamento (UE) 2021/953 precisa, tuttavia, che il certificato non è una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (quarantena o esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di viaggiatori in possesso di un certificato, si prevede che lo Stato membro pubblichi tali misure almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore delle stesse e che informi la Commissione europea e gli altri Stati membri almeno 48 ore, se possibile, prima della suddetta entrata in vigore. I Paesi dell'Unione devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Ema (spetta ai Paesi dell'Unione decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri prodotti, utilizzati in base alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o rientranti in quelli elencati dall'Oms per uso di emergenza).

      La disciplina europea sul "certificato COVID digitale dell'Ue" trova applicazione per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022. I certificati che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima del 1º luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021.

[54]   Cfr. supra, anche in nota, nella parte della scheda relativa all'articolo 3 del presente decreto.

[55]   In caso di sopravvenuta positività al virus SARS-CoV-2, cessa la validità della certificazione in oggetto.

[56]   In caso di sopravvenuta nuova positività al virus SARS-CoV-2, cessa la validità della certificazione in oggetto.

      Il suddetto termine di validità è parzialmente analogo a quello di 180 giorni dal primo test molecolare positivo, termine previsto a livello europeo (per la medesima fattispecie di guarigione) dal citato regolamento (UE) 2021/953.

[57]   Termine attualmente posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[58]   Cfr. l'articolo 9-bis, comma 3, del citato D.L. n. 52 del 2021.

[59]   Tali certificazioni - in base alla circolare - possono essere rilasciate dai "medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali" o dal medico di medicina generale (o dal pediatra di libera scelta) dell’assistito.         

[60]  Tale validità, fino al medesimo termine del 31 gennaio 2022, è riconosciuta anche per i certificati di esclusione vaccinale emessi dai Servizi sanitari regionali prima della citata circolare del 4 agosto 2021 ("nel frattempo - prosegue la stessa circolare - le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare").

[61]  In base alla suddetta circolare del 4 agosto 2021, la documentazione clinica relativa alla certificazione deve essere archiviata, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità definite dalle singole regioni o province autonome.

      Riguardo alle donne in gravidanza, cfr. anche la circolare del Ministero della salute del 24 settembre 2021, prot. n. 43293.

      Si ricorda, inoltre, che la possibilità di rilascio di un certificato ai fini dell'esenzione in oggetto - con validità fino al 31 gennaio 2022 - è prevista anche per i soggetti a cui sia stato somministrato, nell’ambito della "sperimentazione COVITAR", il "vaccino ReiThera"; tale possibilità, in base alle circolari del Ministero della salute del 5 agosto 2021, prot. n. 35444, del 25 settembre 2021, prot. n. 43366, del 25 novembre 2021, prot. n. 53922, e del 23 dicembre 2021, prot. n. 59069, è stata prevista nelle more della definizione delle indicazioni relative alla vaccinazione di tali soggetti con un prodotto autorizzato (contro il COVID-19). Si ricorda, in ogni caso, che tali indicazioni sono state poi fornite con la circolare del Ministero della salute del 16 dicembre 2021, prot. n. 58028.

[62]   Principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

[63]   Riguardo al settore scolastico e universitario ed agli altri ambiti relativi ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, cfr. gli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del citato D.L. n. 52 del 2021 (in particolare, per la suddetta modalità a campione, cfr. il comma 4 dell'articolo 9-ter e il comma 3 dell'articolo 9-ter.2).

[64]   Quest’ultimo ha introdotto un sistema di controllo da remoto per le scuole statali del sistema nazionale di istruzione, controllo da svolgere prima dell’accesso del personale scolastico alla struttura e con limitato riferimento al personale che debba essere in servizio in quel determinato giorno. Per tale sistema di controllo sussistono le stesse limitazioni dei dati rilevabili previste dalla modalità generale di verifica in oggetto; riguardo a tali limitazioni, cfr. infra.

      Si ricorda che (come previsto dalla disciplina procedurale di cui al citato articolo 9, comma 10) anche il D.P.C.M. suddetto del 10 settembre 2021 è stato emanato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso il 31 agosto 2021); riguardo al precedente parere, espresso il 9 giugno 2021 dal medesimo Garante sul D.P.C.M. del 17 giugno 2021, cfr. infra, nelle note.

[65]   Anche il D.P.C.M. suddetto del 12 ottobre 2021 (come previsto dalla summenzionata disciplina procedurale) è stato emanato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso l'11 ottobre 2021).

[66]   Anche il D.P.C.M. suddetto del 17 dicembre 2021 (come previsto dalla summenzionata disciplina procedurale) è stato emanato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso il 13 dicembre 2021).

[67]   Cfr. ivi, in particolare, l'articolo 13, comma 1 - come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del citato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 - e l’allegato B, paragrafo 4 (nella versione dell'allegato B sostituita dal citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2021).

[68]   Si ricorda che il provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021 aveva ammesso che il futuro sistema di rilevazione tramite il QR Code consentisse l’accertamento della data di scadenza del certificato (senza rilevamento della fattispecie alla base del certificato). Tale possibilità, secondo il citato provvedimento di avvertimento (cfr. ivi al paragrafo 3), non avrebbe contrastato con il principio di minimizzazione dei dati personali - principio, come detto, posto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 -. Tuttavia, il citato D.P.C.M. 17 giugno 2021 non prevede tale possibilità - come rilevato anche nel parere sul relativo schema di decreto espresso dal medesimo Garante (parere espresso il 9 giugno 2021) -. Si ricorda, in ogni caso, che eventuali forme di controllo una tantum, basate sulla rilevazione della data di scadenza del certificato, precluderebbero la verifica puntuale (tramite il QR Code) che il soggetto non abbia nel frattempo contratto un’infezione (o una nuova infezione) da virus SARS-CoV-2; tale profilo è stato rilevato, in via generale, anche dagli atti summenzionati del Garante.

[69]   Cfr. l’articolo 13, comma 4, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 - nonché il suddetto allegato B, paragrafo 4, dello stesso D.P.C.M., nella versione dell'allegato B sostituita dal citato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 -. Il comma 5 dello stesso articolo 13, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del citato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, specifica che tale attività di verifica dell’identità "non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma", ad eccezione di quelli strettamente necessari per l'applicazione, in ambito lavorativo, delle conseguenze relative all'impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa per mancanza di possesso di un certificato verde COVID-19 - in assenza di esenzione per controindicazione alla vaccinazione -, nonché delle conseguenze relative all'eventuale violazione del divieto di accesso al luogo di lavoro in mancanza dei medesimi presupposti.

      In ogni caso, a prescindere dalla modalità di verifica impiegata, vige il divieto di conservare il QR code rilevato, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori - rispetto a quelle proprie della verifica e a quelle suddette relative all'ambito lavorativo - le informazioni rilevate dalla lettura del QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli (comma 13 dell'articolo 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 - comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 -).

[70]   La suddetta circolare del 10 agosto 2021 rileva che in ogni caso la verifica dell’identità del soggetto deve essere svolta con modalità che tutelino la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

      Si ricorda, in generale, che il citato D.P.C.M. 17 giugno 2021 è stato emanato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso, come detto, il 9 giugno 2021). Sul profilo della verifica dell’identità del soggetto, il medesimo Garante, nella risposta, formulata il 10 agosto 2021, ad un quesito, ha confermato la legittimità della disciplina in oggetto.

[71]   Cfr. ivi la novella operata dall'articolo 1, comma 1, lettera g).

[72]   Anche se la norma di cui al suddetto comma 10 fa riferimento alle sole certificazioni rilasciate a decorrere dalla data (23 aprile 2021) di entrata in vigore del citato D.L. n. 52, si devono ritenere comprese nella medesima norma anche le certificazioni di guarigione rilasciate in data anteriore, le quali sono valide (per una durata di sei mesi, decorrenti dalla data indicata nella certificazione) ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 dello stesso D.L. n. 52.  

[73]   La disposizione è stabilita dal comma 14 dell'articolo 13 del citato D.P.C.M. 17 giugno 2021, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del suddetto D.P.C.M. del 12 ottobre 2021

[74]   Riguardo a tale piattaforma, cfr. supra, in nota. 

[75]   Si ricorda che un'altra norma di chiusura, relativa al settore scolastico e universitario ed agli altri ambiti relativi ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, è posta dal comma 1-ter del citato articolo 9-ter del D.L. n. 52; tale norma è sostanzialmente assorbita dalle disposizioni suddette.

[76]   Si veda l'allegato n.4 alle medesime Linee Guida, alla pag.17.

[77]   La norma in esame novella il comma 1 dell'articolo 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

[78]   Ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-quinquies, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[79]   Per i soggetti che non abbiano compiuto cinquanta anni di età, il termine finale della normativa transitoria in esame sull'accesso ai luoghi di lavoro è per il momento fissato al 31 marzo 2022.

[80]   Dossier n. 491 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 528-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera dei deputati.

[81]   Si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, reca disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

[82]   Il decreto cita tuttora il Ministero dello sviluppo economico, ma per effetto della nuova disciplina di riordino dei Ministeri recata dal DL. 1° marzo 2021, n. 22 (L. n. 55/2021), la competenza all’adozione del predetto decreto è passata al Ministro della transizione ecologica. La sua emanazione richiede il concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione).

[83] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

 

[84]   L'aggiornamento dell'elenco potrà essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

[85]   Originariamente il termine per l’adozione è stato previsto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (27 agosto 2020, e pertanto entro il 26 dicembre 2020), previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE in materia di procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

[86]   La direttiva 2013/59/Euratom ha abrogato, in particolare, le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29 Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e ha disposto il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lett. a) della legge delega n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per l’attuazione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

[87]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.