Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Consultazioni elettorali 2021 e covid
Riferimenti: AC N.3269/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 473
Data: 06/09/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali

DL 117

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

 

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Dossier n. 427

 

 

 

 

 

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Dipartimento Istituzioni

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Progetti di legge n. 473

 

 

 

 

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D21117

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Operazioni di voto)...................................................................... 3

§  Articolo 2 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)............ 6

§  Articolo 3 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)..... 11

§  Articolo 4 (Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)     13

§  Articolo 5 (Sottoscrizioni  delle  liste  dei  candidati  per  le  elezioni  dei Comites  per l’anno 2021)............................................................................................................. 15

§  Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)............................................................ 17

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Operazioni di voto)

 

 

L’articolo 1, composto di un unico comma, prevede - limitatamente alle consultazioni elettorali dell’anno 2021 - che l’elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell’urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell’urna[1].

La disposizione è giustificata, nel testo, dall’esigenza di evitare il contagio da COVID-19. Analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 (art. 1) limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.

 

La disposizione mantiene però ferme “per le elezioni suppletive di Camera e Senato” (allo stato sono previste elezioni suppletive per collegi uninominali per la Camera, nei collegi 12 Toscana e 1-11 Lazio):

·        le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito “tagliando antifrode” (articolo 31, comma 6, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957;

·        le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio; la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell’identità dell’elettore, il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode [e dell’appendice della scheda seguendo la linea tratteggiata][2] (articolo 58, quarto comma, del medesimo Testo unico, per la parte non incompatibile con la disposizione in esame, relativa alle sole consultazioni dell’anno 2021[3]);

 

Si ricorda che le disposizioni richiamate si applicano anche alle elezioni suppletive del Senato in quanto l’articolo 27 del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993) prevede che “per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del” DPR n. 361 del 1957.

 

Restano altresì ferme:

·        le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest’ultimo ne verifichi l’autenticità [e distacchi l’appendice seguendo la linea tratteggiata][4] (articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570 del 1960).

 

In merito alle modalità applicative della disposizione - e del decreto-legge nel suo complesso - è intervenuta la circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell’interno (Direzione centrale dei servizi elettorali), la quale precisa che “nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati rimane fermo l’obbligo dell’elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna. In quest’ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata”. Nei medesimi termini si esprime anche l’analisi di impatto della regolamentazione.

 

Com'è noto nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (ai sensi del decreto Ministro interno del 3 agosto 2021) si svolgeranno:

·        le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1;

·        le elezioni regionali nella regione Calabria;

·        le elezioni amministrative in 1.160 comuni delle regioni a statuto ordinario e in alcuni comuni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021

 

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna si svolgerà nei giorni del 10 e 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 24 e 25 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si svolgerà il 10 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si svolgerà nei giorni del 19 e 20 settembre 2021.

 

Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al provvedimento, le consultazioni amministrative coinvolgono 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale.

Il totale complessivo degli elettori chiamati alle votazioni è pari ad oltre 15 milioni di elettori.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

 

 


 

Articolo 2
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

 

 

L’articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

 

In particolare, come per le elezioni dell’anno 2020 (art. 2, decreto-legge n. 103 del 2020), il comma 1 stabilisce (lettera a)) che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (art. 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 componenti (5 scrutatori e il presidente).

La relazione tecnica al provvedimento evidenzia che in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, nei comuni chiamati al voto nell’anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto.

 

In proposito, si ricorda che la disciplina generale sull’istituzione delle sezioni ospedaliere (art. 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative) stabilisce che i componenti della sezione provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede.

Qualora vi siano elettori ricoverati che non possono accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976). I compiti di tali seggi speciali, infatti, si esauriscono con la raccolta dei voti dei degenti, la loro raccolta in appositi plichi, separati in caso di più elezioni, e la loro consegna alle sezioni elettorali).

Tali seggi speciali, come ricordato anche nella circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell’interno, ai sensi del citato art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976, sono istituiti di norma anche per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, limitatamente alla raccolta del voto dei degenti.

 

La successiva lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Come evidenziato infatti nella citata circolare del Ministero dell’interno, per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell’articolo 3 (cfr. infra), mediante l’attivazione dei seggi speciali previsti dall’articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976 (si v. supra).

 

Nella citata circolare del Ministero dell’interno n. 50 del 2021 si ricorda inoltre che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

• una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;

• un’ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;

• un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;

• un bollo della sezione per certificare, nell’apposito spazio della tessera elettorale personale dell’elettore, l’avvenuta espressione del voto;

• altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l’elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

 

Circa il dettato letterale della lettera b) del comma 1, parrebbe suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976, relativo ai seggi speciali), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare (ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge) e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

 

La lettera c) prevede infine che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati siano impartite dall’autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

 

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (sembra farsi riferimento all’eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

-         personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,

-         soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

 

Le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) sono state istituite dall’articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 2020 (poi confluito nel decreto-legge n. 18 del 2020, cd. “DL Cura Italia”, articolo 4-bis) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le regioni sono tenute ad istituire un’unità ogni 50.000 abitanti.

L’articolo 33 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede che per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'articolo 34 del Codice.

 

Rispetto a quanto previsto per le consultazioni elettorali del 2020, la disposizione in esame prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

 

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti “ulteriori” seggi composti anch’essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell’interessato).

Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, richiamato dalla disposizione in esame, non si riesca a costituire il seggio con le modalità ordinarie, ovvero se a tale personale si faccia direttamente ricorso, una volta riscontrata a necessità di costituire tali ulteriori seggi.

 

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 (di cui all’articolo 3) nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

Il decreto, in particolare, per il 2021 consente in tali comuni l’istituzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n. 136 del 176, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all’inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio (comma 4). Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

 

Le richiamate modalità di nomina del comma 2 prevedono che i componenti dei seggi siano nominati dal sindaco tra il personale delle USCAR ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, in via residuale, tra delegati del sindaco.

 

Nel caso sia accertata l’impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati (comma 5).

 

Il comma 6 dispone che - limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 - i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all’articolo in commento devono essere muniti delle "certificazioni verdi COVID-19" previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (c.d. green pass).

 

Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell’articolo in esame dell’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021.

 

La relazione tecnica ricorda che l’onorario fisso forfettario è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti. Per quanto riguarda i seggi speciali, l’onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90 e 61 euro.

 

Il comma 8 autorizza infine la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell’ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 post-letto che ospitano reparti Covid-19.


 

Articolo 3
(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

 

 

L’articolo 3 disciplina l’esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020 (articolo 3). Reca inoltre una clausola generale – al comma 6 – che dispone l’applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali per “i fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia   dell’uniformità   del   procedimento    elettorale”.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto “presso il comune di residenza”.

 

A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l’indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall’autorità medica designata dall’azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

 

L’ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede quindi ad iscrivere, in base al comma 3, l’elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l’elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, ovvero al seggio speciale nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19.

 

In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.

 

La circolare n. 50 del 2021 precisa che in considerazione dei principi dettati dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. l - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 - l'elettore può esprimere il voto per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui si trova la sezione elettorale ospedaliera ovvero operi il seggio speciale cui è assegnato.

 

In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

 

Il comma 6 dispone l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell’anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell’uniformità del procedimento elettorale.

 


 

Articolo 4
(Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

 

 

L’articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Si dispone che le operazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ed al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19; delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello  svolgimento  delle   elezioni   dei   consigli metropolitani,  dei  presidenti  delle  province   e   dei   consigli provinciali.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è dunque istituito  un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.

 

Si ricorda che, analogamente, per le consultazioni elettorali dell'anno 2020 l'articolo 34-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. l 04 - in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 - ha stanziato specifiche risorse per assicurare la necessaria sanificazione dei locali adibiti.

 

Si prevede inoltre, al comma 2, che le operazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Al relativo onere, quantificato in 1.305.700 euro, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

 

Per le consultazioni elettorali dell'anno 2020, in attuazione del decreto legge n. 26 del 2020 (art. 1-ter), il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute hanno sottoscritto il protocollo del 7 agosto 2020 che ha previsto misure per l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale, nonché specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi per i quali si prevedeva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto.

Come ricordato nella relazione illustrativa, con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 14 agosto 2020 sono state, inoltre, fornite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto "domiciliare". Per l'anno 2020 i suddetti dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario dell'emergenza Covid-19. Analogamente, per l'anno 2021 è stato quantificato e già comunicato al Commissario straordinario il fabbisogno complessivo di tali dispositivi - comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti - per un complessivo onere di euro 1.305.700.

 

Il comma 3, infine, prevede che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

 

E’ attualmente stabilito (ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come ulteriormente modificato dall'articolo l, comma 2-bis del decreto-legge n. 25 del 2021) che le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021 si svolgano entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni. Come ricordato nella relazione illustrativa, “poiché tali consultazioni si svolgeranno sessanta giorni dopo lo svolgimento del turno amministrativo dell'anno 2021 che si terrà nella finestra elettorale compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021 si prevede che l'ente interessato (che sarà comunque impegnato in elezioni di minor impatto in quanto trattasi di organi di secondo grado) terrà comunque conto delle modalità operative adottate dal Governo per l'occasione delle consultazioni elettorali 2021”.

 


 

Articolo 5
(Sottoscrizioni  delle  liste  dei  candidati  per  le  elezioni  dei Comites  per l’anno 2021)

 

L’articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) prevedendo l’applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

 

I Comitati degli italiani all'estero (Comites), istituiti nel 1985 e riorganizzati con la legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono organismi elettivi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero istituiti in ciascuna circoscrizione consolare avente almeno 3.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Le elezioni si tengono ogni cinque anni.

 

Come ricordato nella relazione illustrativa, il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, nel rinviare le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Comites ha stabilito che le stesse abbiano luogo tra il l5 aprile e il 31 dicembre 2021 (articolo 14, comma 3); “nel contesto dell'attuale situazione pandemica, che in alcune aree del mondo in cui risiedono numerose comunità di cittadini italiani si presenta ancora critica, vi sono rilevanti difficoltà di spostamento nell'ambito di circoscrizioni consolari anche molto ampie. In ogni caso, è indispensabile rispettare le disposizioni emanate dalle competenti autorità locali volte a evitare assembramenti”.

In base all'art. 15, comma 3, della legge n. 286 del 2003, le liste devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a l00 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani maggiore di a 50.000.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata dall'ufficio consolare in base all'articolo 14, commi l e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395.

Ogni lista è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, istituito all'interno degli uffici consolari, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione.

Viene dunque evidenziato che tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (articolo 2) per le prossime elezioni amministrative, si ritiene di disporre la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all'estero.

 

Il comma 1, lettera a), limitatamente alle prossime elezioni per il rinnovo dei Comites, dispone che il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia pari a 50 (rispetto ai l 00 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50.000 e a l00 (rispetto ai 200 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.

La lettera b) stabilisce che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati non è richiesta, purché le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.


 

Articolo 6
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 6 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle previsioni degli articoli 2 e 4 del decreto-legge in esame, pari complessivamente a 12.306.716 euro per l'anno 2021.

Per la relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. 

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Per quanto riguarda gli oneri di cui agli articoli 2 e 4 si ricorda che:

-         l’articolo 2, comma 7, autorizza la spesa di 749.069 euro per il 2021 per il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi di tale articolo dell’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento;

-         l’articolo 2, comma 8, autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell’ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 post-letto che ospitano reparti Covid-19;

-         l’articolo 4, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 11.438.910 euro per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

     La relazione tecnica specifica le quantificazioni di tali oneri riguardanti, in primo luogo, i costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali.

 



[1]     Articolo 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera (DPR n. 361 del 1957) e articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (DPR n. 350 del 1970).

[2]     Il riferimento all'appendice posto tra parentesi quadre (nonché i restanti riferimenti all'appendice presenti nel Testo unico n. 361) devono intendersi non più vigenti. Infatti l'appendice - abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 per le "schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto (art. 5 della legge n. 136 del 1976: "Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura").

[3] Tale disposizione reca altresì la previsione, alla quale si deroga per le consultazioni 2021, che dispone la consegna della scheda al presidente di seggio.

[4]     In relazione al fatto che l'appendice non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto, cfr. la precedente nota 2. Con espresso riguardo ai riferimenti all'appendice presenti nell'art. 49 del DPR n. 570 del 1960, le Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione predisposte dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, ed. 2019, annotano: "Le parole riportate nel presente articolo tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate, perché l’appendice sulle schede di votazione è stata abrogata (...)" (p. 142).