Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport
Serie: Progetti di legge   Numero: 453
Data: 30/06/2021

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 406

 

 

 

 

 

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Dipartimento ambiente

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Progetti di legge n. 453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Articolo 1 (Assunzione di personale Ministero della transizione ecologica) 7

Articolo 2, commi 1-3 (Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE) 15

Articolo 2, comma 4 (Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico) 18

Articolo 3, commi 1 e 2 (Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA) 19

Articolo 3, comma 3 (Modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri) 21

Articolo 4 (Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale) 28

Articolo 5 (Inviato speciale per il cambiamento climatico) 35

Articolo 6 (Consiglio di amministrazione ENEA) 37

Articolo 7, commi 1 e 2 (Regime transitorio in materia di VIA) 39

Articolo 7, comma 3 (Disposizione transitoria relativa alla Scuola nazionale dell'amministrazione) 41

Articolo 8 (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026) 42

Articolo 9 (Personale CONI) 49

Articolo 10 (Disposizioni finanziarie) 54

Articolo 11 (Entrata in vigore) 55

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Assunzione di personale Ministero della transizione ecologica)

 

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a consentire l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica (MITE).

Il comma 1 autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso dei requisiti ivi contemplati, da inquadrare in Area III.

Al comma 2 è prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Allo scopo di perseguire le predette finalità, al comma 3 si prevede un incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III.

Il comma 4 è finalizzato a posticipare di 4 anni l'obiettivo della riduzione progressiva delle convenzioni del MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, con azzeramento di tali convenzioni al 2030. Al comma 5 si prevede che le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura contemplata al comma 1.

Il comma 6 reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame autorizza il MITE ad assumere, nel biennio 2021-2022, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in Area III, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

Ø consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR;

Ø supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'art. 8, comma 2-bis, del Codice dell'Ambiente;

L'art. 8, co. 2-bis, del d. lgs. n. 152 del 2006 - inserito dall'art. 50, co. 1, lett. d), n. 1) del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazione dalla l. n. 120/2020) e successivamente modificato dall'art. 17, co. 1, lett. a), D.L. n. 77/2021  (c.d. decreto semplificazioni, attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge: A.C. 3146)  - prevede l'istituzione di una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del MITE, al fine di procedere ad un più celere svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima).

La Commissione tecnica è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui al comma 1 dell'art. 8 del Codice dell'Ambiente. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del MITE e restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. 

 

Ø  conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito Ue e con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

L'Accordo sottoscritto a Parigi il 12 dicembre 2015 definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali. L'accordo prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (INDC – Intended Nationally Determined Contribution) con l'obbligo di perseguire misure domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale, da comunicare ogni cinque anni, dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo. L'Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 e si applica dal 2021; esso si inquadra nella cornice più ampia definita dall' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (il programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e si integra con i traguardi dell'Agenda, a partire dall'obiettivo 13 "Lotta contro il cambiamento climatico". L'Italia ha ratificato l'accordo - che è entrato in vigore per l'Italia l'11 dicembre 2016 - con la legge n. 204/2016.

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "Quadro Clima-Energia 2030", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE. L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è l'obiettivo di riduzione dei gas serra del 40% a livello europeo rispetto all'anno 1990. Tale obiettivo è stato aggiornato alla fine dell'anno 2020, con l'impegno da parte dell'UE di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.  Tale target è stato recentemente aggiornato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 che ha approvato il nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione nazionale netta delle emissioni di  gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Tale obiettivo era stato proposto dalla Commissione europea nella Comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", nella quale  è delineato il Piano per l'obiettivo climatico 2030 dell'UE. Quest'ultimo mira a rivedere il Quadro Clima-Energia 2030 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 fissato dal Green Deal europeo, la nuova strategia di crescita presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2019.

Facendo seguito alle Conclusioni del Consiglio europeo del 11-12 dicembre 2020, l'Ue ha quindi comunicato il  proprio NDC che contiene l'obiettivo aggiornato e rafforzato di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (si veda il Comunicato del Consiglio del 18 dicembre 2020). Per approfondimenti su tale tematiche si veda il tema sui Cambiamenti climatici a cura della Camera.

 

Al comma 1 si prevede altresì che le predette assunzioni siano indirizzate a soggetti in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche ivi contemplate, quali: ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e scienze geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche ed informatica. Si prevede che le procedure concorsuali pubbliche sia svolte mediante modalità semplificate, secondo le procedure concorsuali semplificate di cui all'art. 10 del D.L. n. 44 del 2021, conv. in L. n. 76 del 2021.

L'art. 10 del d.l. n. 44/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 76/2021) ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Si prevedono, al comma 1, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, anche in deroga alla disciplina vigente in materia:

Ø  nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale (lettera a));

Ø  l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente (lettera b);

Ø  per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (lettera c);

Ø  i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo (lettera c-bis).

In base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l’utilizzo di sedi e, ove necessario, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti (comma 2).

Al comma 3 si prevede che nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale posta dal comma 1, ferma restando l’obbligatorietà delle altre modalità previste a regime dalle lettere b) e c) del medesimo comma 1, ossia l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Al comma 6 si prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi possano essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce, in una seduta plenaria preparatoria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell’amministrazione procedente, contestualmente alla graduatoria finale.

Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia al commento sull'articolo 10 contenuto nel dossier relativo all'A.C. 3113.

 

Sempre al comma 1 si prescrive infine che i bandi per le procedure concorsuali definiscano i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale, che può concorrere in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c-bis) del D.L. n. 44 del 2021, conv. in L. n. 76 del 2021 (su cui si veda supra il precedente commento).

 

Il comma 2 contempla una riserva pari al 50 per cento dei posti a favore di candidati - in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di concorso di cui al comma 1 - che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per i predetti candidati riservatari, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

Nella relazione illustrativa al decreto-legge si precisa che tale previsione si pone in linea con le previsioni costituzionali in materia di concorso pubblico per l’assunzione delle pubbliche amministrazioni, come ribadito da ultimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 164 del 2020 (considerato in diritto n. 19).

Nella parte motiva della predetta pronuncia, la Consulta ha dichiarato la non irragionevolezza dell'art. 1, comma 93, lettera e), della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui esonera dalla prova preliminare il personale interno dell'Agenzie fiscali in possesso di un'anzianità minima di servizio ivi contemplata prevedendo altresì una riserva di posti fino al cinquanta per cento nei confronti del personale assunto mediante pubblico concorso, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Ad avviso della Corte costituzionale, posto che nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni la preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza allo scopo di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che faccia emergere le effettive capacità dei candidati, «non può dirsi irragionevole l’esonero previsto dalla disposizione censurata per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” effettive capacità [...] In altri termini, il riconoscimento dell’esperienza all’interno dell’amministrazione che bandisce il concorso 'sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore' (sentenza n. 234 del 1994) e non collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari dell’esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali.».

 

 

Il comma 3 dispone, per le finalità di cui ai commi precedenti, l'incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III.

Nella relazione tecnica si precisa che la dotazione organica del MITE prima dell'intervento previsto nel comma in esame era pari a 336 unità, mentre il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2020 è pari a 273 unità, con una conseguente differenza di posti disponibili di 63 unità. Per tale ragione si ravvisa la necessità di un incremento della dotazione organica pari a 155 unità (che si aggiungono ai 63 posti attualmente disponibili) allo scopo di arrivare all'obiettivo di assumere 218 unità di personale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. 

 

 

Il comma 4 interviene sul comma 317 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 (l. n. 145/2018) apportando le seguenti modifiche:

Ø  alla lettera a), intervenendo sul quarto periodo, è prorogata di 4 anni (passando dal periodo ricompreso nel quadriennio 2022-2026 al quadriennio 2026-2030) la scadenza dell'obiettivo volto alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale. In particolare si prevede la proroga della riduzione delle predette convenzioni:

-        nella misura fino al 10 per cento, dall'anno 2022 all'anno 2026;

-        nella misura fino al 20 per cento, dall'anno 2023 all'anno 2027;

-        nella misura fino al 50 per cento, dall'anno 2024 all'anno 2028;

-        nella misura fino al 70 per cento, dall'anno 2025 all'anno 2029;

-        nella misura del 100 per cento, dall'anno 2026 all'anno 2030.

Il quarto periodo del comma 317 dell'art. 1 della l. n. 145/2018 è stato già oggetto di due interventi di proroga. La previsione iniziale contemplava un piano di progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale a partire dall'anno 2020 (con iniziale riduzione nella misura fino al 10 per cento) per concludersi nell'anno 2024 (nella misura del 100 per cento), con obiettivi intermedi annuali ricompresi in questo range temporale (riduzione fino al 20 per cento nell'anno 2021; riduzione fino al 50 per cento nell'anno 2022; riduzione fino al 70 per cento nell'anno 2023).

Con l'art. 24, co. 2, lett. a-bis, D.L. n. 162/2019 (conv. in L. n. 8/2020) vi è stata una prima proroga annuale per ciascuna delle suddette scadenze, con conseguente posticipazione dell'obiettivo di riduzione al periodo quadriennale 2021- 2025. Successivamente, con l'art. 15, comma 1, lett. a), D.L. n. 183/2020 (conv. in L. n. 21/2021) si è disposta un'ulteriore proroga annuale per ciascuna scadenza, che ha comportato lo slittamento dell'obiettivo di riduzione progressiva delle predette convenzioni al periodo quadriennale - oggetto di ulteriore proroga con il comma in esame - 2022-2026. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

 

Ø  alla lettera b) si prevede la soppressione del quinto e del sesto periodo del predetto comma 317 dell'art. 1, l. n. 145/2018.

Con il quinto periodo veniva disposto, per gli anni dal 2019 al 2026, il versamento all'entrata del bilancio statale e l'acquisizione all'erario delle risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE sulla base del quarto periodo.

Con il sesto periodo si prevedeva - con riferimento all'esercizio finanziario 2027 e con decreto del MITE di concerto col MEF - l'individuazione e la quantificazione delle risorse derivanti dall'estinzione delle convenzioni di cui al quarto periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.  

Nella relazione illustrativa si evidenzia che, con il predetto intervento, i risparmi derivanti dalla riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale (che vengono declinate, nella medesima relazione, come convenzioni tra il MITE e la Sogesid S.p.A.) rimarranno nel bilancio del predetto Ministero.

Si segnala che nella Relazione 'Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SOGESID S.p.A.', per l'anno 2018, presentata al Parlamento nel 2020 (Doc. XV, n. 250), la Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti, abbia segnalato, sia con riferimento alla spesa di personale che ai costi per collaborazioni esterne, l’esigenza di un contenimento della spesa, in coerenza sia con il generale indirizzo dell’ordinamento con riferimento alle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate e sia "in relazione alla progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti l’attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale con il Mattm (..)", rilevando come la Società Sogesid "preso atto della riduzione normativamente disciplinata delle convenzioni di assistenza tecnico-specialistica al Mattm (a partire dal 2020 fino al totale azzeramento entro il 2024), ha programmato le linee operative della nuova mission aziendale per il triennio 2019-2021, proponendosi di estendere e rafforzare il ruolo di articolazione tecnico specialistica in materia ambientale a favore di altre amministrazioni centrali (oltre al Mattm ed al Mit),amministrazioni locali (Regioni e Comuni) e di altri soggetti operanti sul territorio (enti parco, autorità di bacino, autorità di sistema portuale, ecc.), come evidenziato dal Piano Triennale delle Attività 2019-2021". La successiva Relazione per l'anno 2019, presentata al Parlamento nel 2021 (Doc. XV, n. 416), rileva in materia come "preso atto della riduzione normativamente prevista delle convenzioni di assistenza tecnico-specialistica al MITE  (a partire dal 2021 fino al totale azzeramento entro il 2025), l’obiettivo della Società sarebbe di assumere un ruolo di riferimento nell’ambito dell’attuazione delle strategie nazionali per lo sviluppo socio-economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente in materia di dissesto idrogeologico, bonifiche dei siti inquinati, rifiuti, invasi, infrastrutture idriche e marittime (porti), tutela delle acque dall’inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione del capitale naturale, assistenza tecnica e cooperazione internazionale, estendendo le  categorie di committenza a tutte le Amministrazioni centrali, ai Commissari di governo per le emergenze ambientali, alle Regioni ed agli Enti locali. A tal fine il Piano triennale delle attività 2019-2021, aggiornato nel 2020 evidenzia quale elemento “qualificante” della Società la capacità di coprire trasversalmente le competenze ambientali per i fabbisogni e le istanze della “committenza pubblica” complessivamente intesa con un approccio circolare, assicurando assistenza sull’intera filiera del processo ".

 

Il comma 5 prevede che - una volta completate le procedure di assunzione contemplate al comma 1 - le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. di cui all'art. 1, co. 503 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto sulla base delle procedure di cui al comma 1.

Si ricorda che l'art. 1, co. 503 della L. finanziaria 2007 prevede la trasformazione della Sogesid S.p.a. in società strumentale alle esigenze e finalità del MITE, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della Sogesid Spa.

 

 

Il comma 6 reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

I predetti oneri sono quantificati in:

§  8.901.122 euro per l'anno 2022

§  e in 10.681.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Nella relazione tecnica si precisa che gli oneri a regime (dall’anno 2023) connessi al reclutamento delle 218 unità di personale non dirigenziale sono pari ad euro 10.681.346, in considerazione del fatto che per ciascuna unità di personale la retribuzione contrattuale lorda è stata quantificata in 48.997 euro.

Viceversa, per la prima annualità (anno 2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell’onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022). 

Ad essi si provvede:

Ø  quanto a 1.755.726 euro, per l'anno 2022, e a 2.106.871 euro, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione, maturate e disponibili;

Ø  per la restante cifra, pari a 7.145.396 per l'anno 2022 e a 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MITE.

 


Articolo 2, commi 1-3
(Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE)

 

 

L'articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 3, in materia di Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE. Il comma 1 stabilisce che la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. Il comma 2 prevede che sono conseguentemente resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri. Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021 per il MITE il termine di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021 in materia di riordino di Ministeri, in base al quale i regolamenti di riorganizzazione del Ministero, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamenti governativi; si prevede poi la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2021, ai soli  fini  dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1 della disposizione.

 

 

L'articolo 2 dispone, al comma 1, che per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. semplificazioni, attualmente all'esame per la conversione in legge), la cui durata è limitata fino completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2016 2026, sia così articolata:

Ø  una struttura di coordinamento ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300

Ø  e due uffici di livello dirigenziale generale, a loro volta articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

 

L’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. semplificazioni, A.C. 3146) reca l'attuazione degli interventi del PNRR, dettando disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, e prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale  - esistente o di nuova istituzione -, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale, che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida da essa adottate.

Il comma 1 dell'articolo 8 citato in particolare prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Relazione illustrativa al decreto-legge afferma che la disposizione prevede una articolazione secondo un modello dipartimentale, con una struttura di coordinamento e due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

La Relazione tecnica reca la tabella del costo complessivo previsto, atteso che la norma implementa la Struttura di Missione di due ulteriori dirigenti di livello generale e di tre ulteriori dirigenti di livello non generale.

 

Si segnala che il comma 1 dell'articolo 8, sopra richiamato, prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021 - attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge -  sia adottato il relativo provvedimento di organizzazione interna (con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

 

In base al comma 2 della disposizione in esame, per l'attuazione del comma 1 sono resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di:

Ø  euro 222.210 per l'anno 2021

Ø   ed euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021 (rispetto al 30 giugno 2021 già previsto) per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22. Tale norma ha stabilito che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione di una serie di Ministeri, tra cui quello della transizione ecologica, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (anziché con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, ossia decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti  in materia).

Si prevede poi la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2021, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1 della disposizione in esame.

 

La Relazione illustrativa al decreto-legge afferma, con riguardo al comma 3, che in relazione a quanto previsto ai commi precedenti, esso stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 è possibile procedere mediante d.P.C.M. alla revisione del decreto di organizzazione relativo al Ministero della transizione ecologica, il cui termine di adozione viene prorogato al 31 luglio 2021 ai soli fini dell’adeguamento dell’organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1.

Si ricorda che il D.L. n. 22 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, all'articolo 10 ha recato procedure per la riorganizzazione dei Ministeri. Tale norma prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto n. 22 e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Come sopra accennato, tale procedura risulta in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L.400/1988 nonché dall’articolo 4 del D. Lgs. 300/1999 che prevede regolamenti governativi di delegificazione. La procedura semplificata di riorganizzazione, con d.P.C.m. anziché con il procedimento ordinario stabilito dall’articolo17, comma4-bis, della L.400/1988, è stata prevista per i dicasteri interessati dalle modifiche introdotte con il decreto-legge in esame ovvero dal medesimo istituiti, nonché per il Ministero del lavoro; si ricorda che per i d.P.C.m. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari, mentre, ancorché non richiamato esplicitamente, è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale relativa ai provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri (art.3,co.1,L.n.20/1994).  Per ulteriori approfondimenti, si veda il dossier. predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato sul D.L. 22 del 2021.


Articolo 2, comma 4
(Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

 

 

Il comma 4 dell'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine finale di durata della procedura semplificata per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

 

Tale termine è stato previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 22/2021 (L. 55/2021).

 

La disposizione sopra richiamata ha infatti previsto che, ai fini di quanto disposto dallo stesso D.L. 22/2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della sua legge di conversione (ovvero dal 30 aprile 2021) e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, fossero adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Essa ha altresì previsto la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere, sugli stessi decreti, il parere del Consiglio di Stato.

 

Tale procedura deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del d.lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.

 

Si veda per ulteriori approfondimenti il dossier n. 362/2 del 9 aprile 2021, predisposto in occasione dell'esame dell'A.S. 2172, e in particolare la scheda relativa all'articolo 10.

 

 


Articolo 3, commi 1 e 2
(Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA)

 

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dispongono che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demanda l’individuazione delle unità di personale e delle modalità dell’avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e tali soggetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il trattamento economico fondamentale del personale in questione rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio. Il comma 2 dispone la copertura finanziaria.

 

 

L'articolo 3, comma  1, dispone che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tale possibilità di avvalimento è prevista fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.

Per l’individuazione delle unità di personale e le modalità dell’avvalimento si prevede un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In ordine al trattamento economico, si stabilisce che il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio.

 

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei relativi oneri (sul piano della formulazione formale, si valuti di chiarire il riferimento agli oneri per l'attuazione del comma 1, anziché 'di cui al comma 1', atteso che tale comma non reca la quantificazione di oneri) indicati pari a:

Ø  315.900 euro per l’anno 2021

Ø  631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

La Relazione illustrativa al decreto-legge afferma che la possibilità di avvalimento viene prevista tenuto conto delle vaste competenze in materia di energia e ambiente attribuite ad opera del recente decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) e, in particolare, per provvedere tempestivamente all’assolvimento dei compiti e delle funzioni relative all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in particolare, si segnala che nell'ambito della Missione 2 del PNRR, la componente 1, riforma 1.1, relativa alla riforma della strategia in materia di economia circolare, trova in corrispondenza negli allegati un riferimento all'attività del MITE insieme a ENEA e ISPRA, mentre il supporto di ISPRA al MITE è menzionato anche nella riforma 1.2 sulla nuova strategia per la gestione rifiuti. Per ulteriori approfondimenti sui contenuti del PNRR in materia, si veda il relativo dossier a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato.

 

L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (ai sensi dell'art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è stato istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. L’Istituto è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora MITE. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.

 


Articolo 3, comma 3
(Modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri)

 

 

L’articolo 3, comma 3 interviene sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Inoltre, il Comandante del CUFAA viene posto in posizione soprannumeraria rispetto all’organico dei generali di corpo d’armata previsto dal Codice dell’ordinamento militare, garantendo la copertura dei relativi oneri con una riduzione di organico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

 

Più nel dettaglio, la norma interviene sul Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), per apportare le seguenti modificazioni:

 

a)  all’articolo 800, riguardante le consistenze organiche complessive dell’Arma dei Carabinieri, viene diminuita di 3 unità la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente (che passa da 4.207 a 4.204 unità). Tale riduzione viene apportata, con le successive lettere b) e c), anche nei quadri che definiscono le disposizioni transitorie relative agli organici degli ufficiali.

 

Si ricorda che, secondo le disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (recate dall’art. 2211-bis del Codice dell’ordinamento militare:

-      dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).

-      dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).

Il quadro I riguarda il ruolo normale, il quadro II il ruolo forestale e il quadro III il ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

 

b) alla tabella IV, quadro I, specchio B, che definisce le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, viene diminuito di 3 unità il numero dei tenenti colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri (da 1.131 a 1.128 unità);

 

c) alla tabella IV, quadro I, specchio C, che definisce le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, viene diminuito di 3 unità il numero dei tenenti colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri (da 1.108 a 1.105 unità);

 

d) all’articolo 174-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

Testo originario

Testo come modificato dalla norma in esame

Art. 174-bis

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

Art. 174-bis

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

identico

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

 

 

 

 

 

 

 

Il Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti.

 

 

L'incarico di vice comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

 

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

 

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all’organico.

L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

 

2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

identico

2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi.

identico

 

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Il principale elemento di novità introdotto dalla norma è la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dal Ministro della transizione ecologica, fatte salve:

§  la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari;

§  la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

§  la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

 

La norma precisa inoltre che il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Con il nuovo comma 2-quater, si dispone che il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del CUFAA nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

La relazione illustrativa sottolinea la necessità della disposizione alla luce dell’attività svolta dai militari del Comando, afferente principalmente alle competenze del Ministero della transizione ecologica. Peraltro, nella relazione si evidenzia che l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha già previsto il trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale; tuttavia, la predetta previsione non ha avuto effettiva attuazione.

L’articolo così modificato si pone in linea con l’articolo 174 del Codice dell’ordinamento militare, che descrive l’organizzazione mobile e speciale dell’Arma. Inoltre, il decreto-legge n. 22/2021 ha disposto il cambio di denominazione di alcuni ministeri, prevedendo il riassetto delle competenze del neo istituito Ministero della transizione ecologica. Parallelamente, l’Arma dei carabinieri ha avviato una conseguente rivisitazione organizzativa di alcuni Comandi di specialità, tra cui il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA).

 

Con il decreto legislativo 177 del 2016 è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.

Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare del Paese e  comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale (cfr. art. 174 –bis del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

 Secondo il testo originario dell’articolo 174–bis del Codice dell’ordinamento militare, su cui interviene la norma in esame, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.

Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (ora MITE), del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero.

Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Dal CUFAA dipendono:

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

https://www.camera.it/temiap/leg18/25/CUFAA.PNG

 

Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5. E’ chiamato a contrastare i fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche. Anche la vigilanza sul “ciclo dei rifiuti” rientra tra le funzioni di questo reparto.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare opera su tutto il territorio nazionale attraverso un Reparto Operativo (con alle dipendenze una Sezione Operativa Centrale ed una Sezione Analisi e Banche Dati), con sede a Roma, e 5 Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC), con sedi a Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina. Il Reparto speciale è prioritariamente impegnato nella prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari. Nello svolgimento dei compiti, i militari del Comando effettuano accessi e ispezioni amministrative, avvalendosi delle facoltà fissate dalle norme vigenti. Al Comando sono affidati, altresì, i controlli straordinari tesi a verificare la corretta destinazione e uso dei fondi erogati dalla Unione Europea nell’ambito della politica agricola comune (PAC).

 

 

Il secondo elemento di novità introdotto dalla norma è il collocamento in soprannumero rispetto all’organico dei generali di corpo d’armata previsto dal Codice dell’ordinamento militare del comandante del CUFAA.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’esigenza nasce dalla necessità imperativa di coprire le 13 posizioni di impiego da generale di corpo d’armata nell’Arma per le quali oggi sono previsti in organico solo 12 generali di corpo d’armata (compreso il Comandante Generale).

L’incarico di Comandante del CUFAA, istituito nel 2017 all’indomani dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, comporta l’assorbimento di un’unità della dotazione organica del grado di generale di corpo d’armata, non compensata da incrementi organici in tale grado. In tale quadro – secondo la relazione – dal momento che l’Arma ha una forza organica pari a 119.788 unità, la posizione aggiuntiva appare congrua rispetto ai volumi organici dei generali/dirigenti generali delle altre Forze di polizia.

 

La riduzione di organico di 3 unità del ruolo ufficiali dell’Arma dei carabinieri, nel grado di Tenente Colonnello apportata con le lettere a), b) e c) della norma in esame garantisce la copertura dei relativi oneri.

 

La relazione tecnica precisa che la carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è sul piano ordinamentale attribuita a un generale di corpo d’armata e il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l’anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l’anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di Tenente Colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di Tenente Colonnello di 3 unità, si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall’istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d’armata.

 

Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa fa riferimento ad una riduzione organica “di una unità del ruolo Ispettori e di tre unità del ruolo Sovrintendenti prevista dal comma 3, lett. a)”, che non sembra trovare riscontro nel testo della norma in esame né nel conteggio degli oneri effettuato dalla relazione tecnica.


Articolo 4
(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

 

 

L’articolo 4 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell’art. 10 del D.L. 91/2014) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5). Viene inoltre modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (comma 6) nonché prevista l’istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda (commi 7 e 8).

 

 

Delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1).

Il comma 1 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell’art. 10 del D.L. 91/2014) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore, da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico.

Si ricorda che, in base all’art. 10 del D.L. 91/2014, i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

In particolare il comma 2-ter di tale articolo, oggetto di novella da parte del comma in esame, dispone che per l'espletamento delle attività previste dall’art. 10, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione.

 

Una prima modifica è volta a stabilire che il soggetto attuatore delegato opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario.

Viene inoltre eliminata la parte della disposizione del testo previgente secondo cui il soggetto attuatore opera senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Tale soppressione è collegata alla riscrittura del terzo periodo del testo previgente del comma 2-ter (ove era contenuta la clausola di invarianza finanziaria volta ad impedire che dal comma medesimo derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) mediante la quale viene previsto e disciplinato il compenso spettante al soggetto attuatore.

Tale compenso, in base alla novella in esame, è:

- determinato nella misura e con le modalità di cui all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011;

In base a tale comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare 50 mila euro annui) e da una parte variabile (strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che non può superare 50 mila euro annui).

- è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Nella riscrittura in questione viene inoltre precisato che il soggetto attuatore può essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione.

Viene inoltre introdotta una disposizione volta a disciplinare il caso in cui il soggetto attuatore sia dipendente di una pubblica amministrazione.

In tal caso è previsto che lo stesso è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l’ordinamento di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

 

Reclutamento di personale, presso i Commissari per il dissesto idrogeologico, per la realizzazione degli interventi (commi 2-5)

In base al comma 2, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità.

Lo stesso comma precisa che resta fermo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 80/2021 (in corso di conversione), che disciplina le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che il richiamato art. 1 del D.L. 80/2021 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i suddetti progetti.

 

Il comma 3, ai fini dell’attuazione del comma 2, dispone che il MITE è autorizzato per l’anno 2021 al reclutamento di un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell’Area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all’Allegato I. Si dispone che il reclutamento avvenga secondo le modalità semplificate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026,

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

 

Con riferimento alla possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti per il reclutamento di personale a tempo determinato, si valuti l’opportunità di specificare se trovino o meno applicazione le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti (di cui all’art. 34, co. 6, del D.Lgs. 165/2001), nonché all’espletamento della apposita procedura di mobilità del personale (di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001).

 

Il comma 4 dispone che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito – fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l’anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all’Allegato II – da soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche (come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal MiTE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l’art. 17, comma 14, della L. 127/1997, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

 

In relazione al contenuto dei commi 2, 3 e 4, la relazione illustrativa evidenzia che “una delle principali carenze della governance in materia di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico deriva dal fatto che i Commissari straordinari previsti a legislazione vigente non sono stati dotati di risorse umane aventi expertise nello specifico settore e impiegati a tempo pieno, cosicché, di fatto, i Commissari hanno utilizzato gli uffici regionali in aggiunta alle attività ordinarie loro devolute. La definizione di una struttura di supporto per ciascun Commissario costituisce un elemento qualificante del provvedimento, nel solco di analoghi uffici istituiti presso altri Commissari in materia ambientale, quali il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, dotato di una struttura di supporto formata da un numero massimo di 12 componenti provenienti da pubbliche amministrazioni, ovvero il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura dotato di una segreteria fino a 6 membri” e che “presso ogni Commissario è istituito un contingente di personale non dirigenziale, nel numero massimo complessivo di 200 unità, ripartite come da tabelle 1 e 2 allegate al decreto”.

 

Il comma 5 disciplina la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l’anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l’anno 2021, 9.239.750 euro per l’anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno  degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190/2014.

 

 

Disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (comma 6)

Il comma 6 interviene sulla disciplina dei Commissari per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) di Crotone e di Brescia Caffaro, recata dai commi 1 e 2 dell’art. 4-ter del D.L. 145/2013.

Rispetto al testo previgente di tali commi, che stabilisce che i Commissari in questione sono nominati ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008, la novella in esame precisa che il rinvio alla disciplina del citato art. 20 non opera in relazione ai primi tre periodi del comma 5 del medesimo articolo ove si prevede l’obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione.

La relazione illustrativa motiva la modifica in esame sottolineando che la previsione del citato obbligo “pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la realizzazione delle opere ricomprese nel Quadro strategico nazionale di cui al citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, non risulta necessaria nella materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo al SIN di Cogoleto (ove i compiti di Commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova) e a quello di Taranto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 171 del 2012, non è stato previsto un analogo istituto giuridico”.

 

In relazione al SIN di Crotone, nell’atto di sindacato ispettivo n. 3-02372, pubblicato in data 24 marzo 2021, viene ricordato che “il sito di interesse nazionale (SIN) ‘Crotone, Cassano e Cerchiara’ è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale già dal 2002 e riperimetrato nel 2017” e che “in data 28 giugno 2018 l'incarico del commissario straordinario per il SIN di Crotone è scaduto e da allora, nonostante varie sollecitazioni pervenute anche da parte della Regione Calabria, il Ministero competente non ha provveduto alla nomina di un nuovo commissario”.

Ulteriori elementi sono stati forniti, in risposta all’interrogazione 4-01395, nella seduta del 1°  agosto 2019.

In relazione al SIN di Brescia-Caffaro, nel sito web del relativo Commissario è disponibile il testo del decreto del 28 marzo 2019 con cui è stato prorogato per due anni l’incarico commissariale.

 

Istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda (commi 7 e 8)

Il comma 7, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, dispone che il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.

In base al comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma 2 dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina. Il successivo comma 3 prevede, tra l’altro, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni che vengono richiamati dalla norma.

 

Il comma in esame dispone inoltre che il Commissario straordinario, avvalendosi senza nuovi o maggiori oneri delle strutture del MITE, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica.

Tale piano deve indicare, ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, i codici unici di progetto (CUP) delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma.

L’art. 11 richiamato dispone, in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

 

In base al comma 7, inoltre, il monitoraggio degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante.

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all’art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32/2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento.

Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

Si ricorda nuovamente che, in base a tale comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare 50 mila euro annui) e da una parte variabile (strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che non può superare 50 mila euro annui).

 

Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l’apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di 6 unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni.

La citata struttura di supporto cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

 

Il comma 8 disciplina la copertura degli oneri recati dal comma 7, pari a euro 97.994 per l’anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l’anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l’accantonamento relativo al Ministero dell’Interno e quanto a euro 293.982 per l’anno 2022 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

 


Articolo 5
(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

 

 

L’articolo 5 prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina. L’Inviato ha il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico.

 

L’articolo 5, al comma 1, istituisce la figura dell’inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, per rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici, il cui mandato ha durata non superiore a quello dei ministri che l’hanno nominato, salvo conferma da parte dei nuovi ministri, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 2 stabilisce che i suddetti Ministeri assicurino il supporto tecnico e amministrativo all’Inviato speciale nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che, per quanto attiene alle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che possono fornire tale supporto, presso la Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, è attivo un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali che già segue eventi e negoziati internazionali in materia, così come anche nell’ambito delle strutture del Ministero della transizione ecologica è prevista una struttura dedicata alle attività internazionali.

Il comma 3 disciplina il trattamento economico dell’Inviato speciale.

In particolare all’Inviato – che può essere anche estraneo alla Pubblica amministrazione, è riconosciuto un compenso determinato in base all’ articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In base a tale disposizione il compenso è composto da una parte fissa non superiore a 50 mila euro annui e da una parte variabile, sempre non superiore a 50 mila euro annui, correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico).

Lo stesso comma precisa altresì che se l’inviato è dipendente di una Pubblica amministrazione (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche), esso è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l’ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Quando questo viene collocato fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Al comma 4 vengono esplicitati i nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla creazione della figura dell’inviato: si tratta di 250.000 euro per l’anno 2021, 350.000 euro per l’anno 2022 e 250.000 euro per l’anno 2023.

Come riportato nella relazione tecnica tali oneri sono ascrivibili alle seguenti voci:

-          quanto a 138.380 euro (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico equiparato a quello dei commissari straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, articolato in 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro massimi di trattamento accessorio commisurato ai risultati e 38.380 euro di oneri riflessi a carico dell’Amministrazione;

-          quanto a 111.620 euro per l’anno 2021, 211.620 per l’anno 2022 e 111.620 per l’anno 2023 per gli oneri delle eventuali missioni. Tale stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Articolo 6
(Consiglio di amministrazione ENEA)

 

 

L'articolo 6, comma 1, eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

 

A tal fine novella l’articolo 37, comma 6, della L. n. 99/2009.

 

L'articolo 37 è stato sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L. n. 221/2015. Il comma 6 di detto articolo ha previsto che il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

Il comma 1 dell'articolo 37 ha istituito l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico mentre per il comma 2 essa è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. Sono organi dell'ENEA: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

 

Il comma 2 provvede alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per il 2021 e a euro 64.000 a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

 

La delibera n. 10/2020 della Corte dei conti (Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA”, per l’esercizio 2018), informa che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto in data 23 marzo 2016, ha proceduto alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione. I nuovi organi si sono effettivamente insediati il successivo 21 aprile 2016, cessando da tale data il lungo periodo di commissariamento iniziato nel 2009 (pagina 4).

A seguito dell’approvazione dello statuto dell’Agenzia è stato avviato ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, l’iter per la determinazione dei compensi che si è concluso con l’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 6 dicembre 2017, con il quale è stato fissato il compenso annuo lordo, “comprensivo di ogni altro beneficio e indennità”, spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori di nuova nomina dell’Agenzia e determinati nei seguenti valori: Presidente dell’Agenzia: euro 160.000; Componenti del Consiglio di amministrazione: euro 32.000; Presidente del Collegio dei revisori: euro 25.500; Componenti effettivi del Collegio dei revisori: euro 21.000 (pagina 5).

 

 


Articolo 7, commi 1 e 2
(Regime transitorio in materia di VIA)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 è finalizzato a differire l’efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal D.L. 77/2021), stabilendone l’applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch’essa operata dal D.L. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il successivo comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla disciplina del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che le disposizioni relative alla Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC – recate dall’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), come riscritto dall’art. 17 del D.L. 77/2021 (c.d. semplificazioni 2, attualmente all’esame della Camera) – si applicano alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame della Camera, A.C. 3146) ha riscritto il comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell'ambiente al fine di ampliare l’ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Conseguentemente la Commissione ha assunto la nuova denominazione di “Commissione Tecnica PNRR-PNIEC”.

La relazione illustrativa motiva l’introduzione della disposizione in esame alla luce del fatto che “non è prevista una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC”.

Per una trattazione approfondita della nuova disciplina della Commissione citata si rinvia al commento dell’art. 17 contenuto nel dossier relativo all’A.C. 3146.

 

 

Lo stesso comma dispone altresì che l’art. 31, comma 6, del D.L. 77/2021, che trasferisce alla competenza statale la VIA relativa ai progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Si fa notare che l’art. 31, comma 6, ha inserito i progetti relativi agli impianti in questione nell’ultimo punto del paragrafo 2) dell’allegato II alla parte seconda del Codice dell’ambiente e quindi, in tal modo, li ha devoluti alla competenza statale, dato che tale allegato elenca i progetti assoggettati a VIA statale.

 

 

Il comma 2 reca alcune modifiche al testo dell’articolo 8 del Codice dell’ambiente.

La lettera a) riscrive il secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice – che disciplina il collocamento in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – precisando che il collocamento in questione avviene, d’ufficio, alla data di adozione del decreto di nomina, anziché entro quindici giorni dalla richiesta come prevede l’art. 17, comma 14, della legge 127/1997 che veniva richiamato nel testo previgente del comma 2-bis in questione (richiamo che viene soppresso dalla novella in esame).

Si ricorda che il quarto periodo del comma 2-bis dispone che i componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

 

La lettera b) reca una modifica di coordinamento formale al comma 5 dell’art. 8 del Codice.

Nel testo previgente, infatti, si dispone che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.

Tale comma 3 però risulta abrogato (dall'art. 228, comma 1, lett. b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), per cui la modifica in esame è volta a riferire la disposizione testé citata non più al comma 3 bensì al comma 2-bis e quindi al personale della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Si ricorda che il comma 3, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica PNIEC (ora PNRR-PNIEC in virtù del disposto dell’art. 17 del D.L. 77/2021), aveva previsto che la stessa Commissione si avvalesse di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e formato da trenta unità di personale pubblico. Tale Comitato però non è mai stato istituito, poiché l’art. 228, comma 1, lett. b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, “al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione”, ha abrogato il comma 3 in questione.

 


Articolo 7, comma 3
(Disposizione transitoria relativa alla Scuola nazionale dell'amministrazione)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 7 dispone che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permanga in carica fino alla nomina del Segretario generale.

Questo, al solo fine del disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione della medesima Scuola.

 

L'articolo 7, comma 3 novella l'articolo 5 del decreto-legge n. 80 del 2021, onde introdurvi una disposizione transitoria.

Il decreto-legge n. 80 citato (per maggiori approfondimenti, si rinvia al correlativo dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato) ha rideterminato, con quell'articolo, alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione - per annoverarvi profili attinenti alla formazione del personale operante negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché del personale delle pubbliche amministrazioni preposto all'attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ha introdotto inoltre, nell'organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, la figura del Segretario generale, determinandone le attribuzioni. Al contempo ha soppresso la figura del dirigente amministrativo (prevista dal previgente articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2009), le cui funzioni risultano appunto 'assorbite' dalla nuova figura del Segretario generale.

La novella ora prevista viene a prevedere, in via transitoria, che fino alla nomina del (neo-istituito) Segretario generale, il dirigente amministrativo in carica permanga nelle sue funzioni, limitatamente al disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione della Scuola.

 

 

 


Articolo 8
(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

 

 

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021.

Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione.

Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

 

Il comma 1, lettera a), n. 1 interviene sulla disciplina inerente allo scopo statutario di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, modificano il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 2020 (come convertito dalla legge n. 121 del 2020). Quest'ultimo identificava (nel testo finora vigente) lo scopo statutario della Società nella realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere da realizzare in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, individuate con decreto ministeriale.

Con la novella in esame, lo scopo della Società viene esteso:

§  alla progettazione delle opere individuate da decreti ministeriali (oltre alla "realizzazione" delle medesime opere già prevista prima della novella),

§  alla progettazione e realizzazione delle opere (anche connesse e di contesto[2] e relative agli impianti sportivi olimpici) finanziate interamente, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

 

Riguardo alle opere individuate da decreti ministeriali, l’art. 1, co. 18 e 20-23, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto un finanziamento complessivo di € 1 mld per il periodo 2020-2026 – di cui € 50 mln per il 2020, € 180 mln per il 2021, € 190 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed € 10 mln per il 2026, a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito nello stato di previsione del MEF dal co. 14 – riservato alla realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Ai medesimi fini, ha autorizzato, per il completamento del polo metropolitano M1–M5 di Cinisello–Monza Bettola, la spesa di € 8 mln per il 2020 ed € 7 mln per il 2021.

Le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Dispone, inoltre, che i decreti sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con i medesimi decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2020 (recante "Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026").

 

La lettera a), n. 2 interviene sui poteri del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi in vista delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026.

Nel testo finora vigente, l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16, prevede che, ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4, co. 3, del D.L. 32/2019 (come convertito dalla L. 55/2019). Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore, tra parte fissa e variabile, a € 100.000 (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011- L. 111/2011), i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Con la novella in esame, si stabilisce che i Commissari operino con i poteri e le funzioni "di cui all'articolo 4" del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 (non solo quindi avvalendosi "dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3", come previsto dal testo finora vigente).

Si segnala che il Commissario non risulta nominato al momento della redazione della presente scheda.

 

L’art. 4, commi 1-5, del decreto-legge n. 32 del 2019 (“sblocca cantieri”) ha introdotto e disciplinato una procedura per l'individuazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari nonché per la nomina dei Commissari straordinari onde garantirne la celere realizzazione.

In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che l'individuazione degli interventi infrastrutturali avvenga con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) e che, per tali interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. Tali decreti sono emanati entro il 31 dicembre 2020. Si consente altresì l'emanazione di ulteriori d.P.C.m., con le stesse modalità testé richiamate ed entro il 30 giugno 2021, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

I poteri e le attribuzioni dei Commissari sono disciplinati dai successivi commi 2-5.

Il comma 2, in particolare, consente ai Commissari di derogare, per l'approvazione dei progetti, a norme di natura amministrativa, fatte salve quelle inerenti alle discipline di natura ambientale e di tutela dei beni culturali.

Il comma 3 disciplina la possibilità, per i commissari, di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, precisando che l'attività dei Commissari non può pregiudicare, comunque, il rispetto dei seguenti principi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

§  i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni fissati dall’art. 30;

§  i criteri di sostenibilità energetica e ambientale contemplati dall’art. 34;

§  le disposizioni sui conflitti di interesse recate dall’art. 42.

Viene inoltre mantenuto fermo, quale limite da non oltrepassare nell’operare in deroga alla normativa sui contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre, in relazione ai vincoli derivanti dal diritto europeo, il comma 3 in questione stabilisce il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, nonché di quelli derivanti dalle direttive europee in materia di appalti (vale a dire le direttive nn. 2014/24/UE e 2014/25/UE) e le norme in materia di subappalto.

Si prevede, infine, che, per l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante con i poteri derogatori testé menzionati, i Commissari straordinari provvedono anche a mezzo di ordinanze.

Il comma 3-bis dell'art. 4 in parola autorizza i Commissari all'apertura delle contabilità speciale, prevede le relative disposizioni contabili, recando altresì le disposizioni volte a regolare il controllo dei provvedimenti e dell’attività dei commissari.

Il comma 4 impone ai Commissari la trasmissione al CIPE dei progetti approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento, nonché del quadro economico degli interventi. La trasmissione di tali informazioni deve avvenire per il tramite del Ministero competente e rilevata attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229 del 2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

Il comma 5 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 demanda ad uno più d.P.C.m. la definizione dei termini, delle modalità, delle tempistiche, dell'eventuale supporto tecnico, delle attività connesse alla realizzazione dell'opera e del compenso per i commissari straordinari, e precisa che i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Tali decreti (che sono gli stessi decreti di nomina dei Commissari) devono indicare la quota percentuale del quadro economico degli interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i commissari. Si prevede che i commissari possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni. Si precisa che tale avvalimento è possibile per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera. Si stabilisce, inoltre, che i commissari possono avvalersi anche di società controllate da “amministrazioni pubbliche” (come definite dall’art. 1, comma 2, della legge 196/2009), nonché dell’Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 (vale a dire dell'Unità istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde provvedere a misure di carattere straordinario ed urgente, a seguito della frana nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché all'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle unità “stralcio” ed “operativa”, istituite dal D.L. 195/2009 per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania). Gli oneri per l’avvalimento sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell’ambito della percentuale definita come sopra. Il medesimo comma 5 consente ai Commissari straordinari di provvedere alla nomina di un sub-commissario e che ne disciplina il relativo compenso, prevedendo che lo stesso non può superare la misura prevista dall’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 (v. supra) ed è posto a carico del quadro economico dell’intervento da realizzare, nell’ambito della quota percentuale di cui sopra.

 

La lettera b) modifica il comma 2-bis, dell'art. 3 del decreto-legge n. 16.

Tale comma 2-bis, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere, prevede (nel testo finora vigente) che all’organo di amministrazione della Società sono attribuiti i medesimi poteri e le medesime facoltà attribuiti dall’art. 61, co. 5 e 8, D.L. 50/2017 (L. 96/2017) al Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina 2020-2021.

Con la modifica in esame, si prevede che alla Società siano attribuiti, in aggiunta, i poteri e le facoltà di cui ai commi 4 e 7 del medesimo articolo 61 del D.L. 50/2017.

 

L’art. 61, co. 4, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), stabilisce che il Commissario approvi il piano degli interventi con proprio decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Esso sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento. Può inoltre costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. Ai sensi del co. 7, gli interventi previsti nel piano di cui al comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi. Si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357). Questi commi riguardano le misure da adottare in caso di valutazione di incidenza su un sito avente esito negativo. 

Il co. 5 dell'art. 61 in questione ha conferito al Commissario l'esercizio di poteri sostitutivi per risolvere situazioni ostative alla realizzazione degli interventi contenuti nel piano delle opere da realizzare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, nonché nei limiti delle risorse stanziate. Tali poteri possono essere esercitati, "anche" attraverso l'emanazione di ordinanza urgente e contingibile, analiticamente motivata, immediatamente efficace, nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente fissati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Veneto.

Il successivo co. 8 ha disposto che il commissario può:

-   affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 37-39 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);

-   fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate, previste dagli artt. 59 e seguenti del Codice;

-   fare ricorso alle forme di partenariato pubblico privato previste dagli articoli 180 e seguenti del Codice;

-   individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità;

-   affidare (nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre € 200.000 annui complessivi) specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista per l'affidamento di appalti di servizi recata dal Codice.

 

La lettera c) modifica il comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge n. 16.

Il comma 9 autorizza la Società a stipulare contratti di lavoro autonomo e subordinato, specificando, in forza del richiamo all’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018), che ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni 2020 e 2021 continua ad applicarsi la disciplina dettata dal d.lgs. 81/2015, precedente alle modifiche apportate dal citato art. 1 del D.L. 87/2018, con riferimento, tra l’altro, ai limiti di durata e ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe del contratto medesimo (v. infra).

Con la modifica in esame, si stabilisce, inoltre, che possano trovare applicazione le disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con tale richiamo si fa riferimento, in primo luogo, alle norme (di cui al suddetto articolo 23-bis) che prevedono per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento previdenziale[3].

Il testo finora vigente del comma 9 qui novellato richiamava invece il solo comma 7 del suddetto articolo 23-bis. Tale norma - il richiamo della quale resta compreso nella novella in oggetto - consente l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. Tale istituto dell'assegnazione temporanea, essendo subordinato alla sussistenza di un interesse specifico dell'amministrazione di appartenenza, può trovare applicazione solo in casi circoscritti rispetto all'aspettativa non retribuita summenzionata.

 

Più in particolare, il comma 7 prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

 

Si ricorda, infine, che l’art. 1 del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) – come modificato dall’art. 1, co. 403, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) –, nel disporre che le modifiche introdotte dal medesimo decreto (con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto e al termine di decadenza per l'impugnazione dello stesso) si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (12 agosto 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018, al co. 3 ha escluso dall'ambito di applicazione delle suddette modifiche i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti, fra i quali università private e istituti pubblici di ricerca.

Da ciò deriva che ai suddetti soggetti continua ad applicarsi la disciplina previgente dettata dal d.lgs. 81/2015, secondo cui il contratto a tempo determinato può avere una durata massima pari a 36 mesi, non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità) e può essere prorogato per un massimo di 5 volte, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di durata summenzionati.

 

 

La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa

 

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020, autorizza la costituzione della “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, con sede in Roma, il cui oggetto sociale consiste nello svolgimento delle attività indicate nel co. 2.

La società è partecipata secondo le seguenti quote:

35% ciascuno dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10% ciascuna dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;

5% ciascuna dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

La società pubblica è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto sulla stessa, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

La società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'art. 192, co. 1, del medesimo Codice.

L'atto costitutivo e lo statuto della Società devono essere predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è volto a razionalizzare il fenomeno della partecipazione pubblica, con l’obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Per la realizzazione delle opere, il comma 2 dell'art. 3 dispone che la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto interministeriale relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

Il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2026 e che i rapporti attivi e passivi in essere alla medesima data sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

Per approfondimenti, cfr. la scheda su art. 3 nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sull'A.S. 1777, di conversione del decreto-legge n. 16.

 


Articolo 9
(Personale CONI)

 

 

L’articolo 9 novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.5 del 2021[4], demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.

 

 

Al fine di dar conto delle due novelle introdotte con l'articolo in esame, appare opportuno svolgere un sintetico richiamo ai contenuti dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.5/2021 (per un'illustrazione approfondita dello stesso si rinvia al Dossier dei Servizi studi di Senato e Camera n. 355 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - D.L. 5/2021 - A.S. n.2934" del 12 marzo 2021).

Ai sensi dell'articolo 1 del DL n.5/2021, il CONI vanta una propria dotazione organica - con cui espleta i compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali - nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. La dotazione di risorse umane, unitamente a quelle finanziarie (disciplinate all'articolo 2), assicura l'operatività, l'autonomia e l'indipendenza richieste dalla Carta olimpica (in particolare al capitolo 4, paragrafi 27 e 28).

L'articolo 1, comma 2, prevede che il personale di Sport e salute Spa già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002[5] e che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.5/2021 (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, fatta salva la possibilità di optare per restare alle dipendenze di Sport e Salute.

Quanto all'articolo 1, comma 3, del D.L. n.5/2021 oggetto di novella ai sensi del presente articolo, esso stabilisce che una volta conclusa la richiamata procedura di trasferimento del personale verso il CONI, il completamento della pianta organica del medesimo CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nonché - a seguito della novella introdotta al comma 1, lettera a), dell'articolo in esame - "ai sensi del comma 4" (comma a sua volta novellato dal presente articolo, v. infra). In sede di reclutamento, è prevista una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa che - pur non essendo stato già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, al 30 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI.

La seconda delle due novelle recate nell'articolo in esame (al comma 1, lettera b)) consiste, come anticipato, nella riformulazione del comma 4.

Esso prevede ora, al primo periodo, che il CONI, con proprio atto, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l’articolazione della propria dotazione organica (che come detto è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale).

Il novellato comma 4, al secondo periodo, dispone in ordine all'inquadramento del richiamato personale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento alla data di entrata in vigore del D.L. n.5/2021. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità.

Nel testo previgente, detto personale avrebbe dovuto essere inquadrato nei ruoli del CONI sulla base di una tabella di corrispondenza da approvare con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o dell'Autorità di governo competente in materia di sport - adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.5/2021.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il reclutamento (terzo periodo), essi sono stabiliti "con il medesimo atto", s'intende di cui al primo periodo, con cui il CONI provvede a determinare l'articolazione della propria dotazione organica.

Nel testo originario, le modalità di reclutamento del personale (di cui al comma 3)  per  le  rispettive  singole  qualifiche professionali, incluso il contingente di personale  dirigenziale, erano demandate al medesimo  citato provvedimento (DPCM o atto dell'Autorità di governo competente in materia di sport) chiamato ad approvare la richiamata  tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. per l'inquadramento nei ruoli del CONI.

Ai sensi del novellato comma 4, periodi terzo e quarto, del D.L. n.5/2021, il reclutamento del personale - per il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è prevista una riserva del 50 per cento dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A (che non aveva altrimenti titolo a transitare nei ruoli del CONI) - è svolto mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale:

a) da concludersi entro il 31 dicembre 2021;

c) da svolgersi nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

d) da effettuarsi nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La richiamata disposizione del d.lgs. n.165/2001 stabilisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

- decentramento delle procedure di reclutamento;

- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca, nel qual caso le procedure individuano le aree dei settori scientifico-disciplinari pertinenti alla tipologia del profilo o al livello di inquadramento;

e) in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero.

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento (articolo 30, comma 1, d.lgs. n.165/2021). Ai sensi dell' articolo 30, comma 2-bis, richiamato dalla novella in commento, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, sono tenute ad attivare procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

f) le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n.44 del 2021[6].

Il richiamato D.L. n.44/2021 ha dettato modalità semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali previste nell'ambito dei concorsi pubblici. Fra queste, per quanto di interesse in questa sede, si segnalano le seguenti:

§  nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

§  l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

§  per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

§  i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;

§  in ragione del numero di partecipanti è possibile l'utilizzo di sedi decentrate; che - limitatamente al perdurare dello stato di emergenza;

§  a determinate condizioni è ammissibile la non contestualità delle prove;

§  la possibilità che le commissioni esaminatrici dei concorsi siano suddivise in sottocommissioni, con integrazione dei componenti;

§  Fino al permanere dello stato di emergenza per l'emergenza sanitaria da Covid-2019 deliberato, le pubbliche amministrazioni possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale per il reclutamento di personale non dirigenziale;

g) le medesime procedure concorsuali possono "consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione" e "nell’espletamento di almeno una prova".

La disciplina di cui al novellato comma 4, quarto periodo, parrebbe non in linea con l'articolo 10 del D.L. n.44/2021, pur essendo dalla stessa richiamata (si veda la precedente lettera), sotto un duplice profilo: le modalità semplificate per lo svolgimento delle prove possono prevedere, ai sensi di quest'ultima disciplina,  l'espletamento "di una sola prova scritta e di una prova orale" (o eventualmente di una sola prova scritta finché perdura l'emergenza sanitaria in corso), mentre la novella in commento consentirebbe al CONI di svolgere la procedura concorsuale con   l'espletamento di "almeno una prova"; inoltre, il citato articolo 10  circoscrive l'ambito di applicabilità della misura semplificata consistente nel consentire nei concorsi "l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale" (ovvero di una sola prova scritta finché perdura l'emergenza sanitaria) ai soli "concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale", mentre nel caso del reclutamento del personale CONI le modalità (come detto ancor più) semplificate parrebbero potersi estendere anche ai concorsi dirigenziali.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un duplice approfondimento: per un verso, se le specificità del CONI richiedano una deroga alla disciplina generale per il reclutamento del personale (incluso quello dirigenziale), come risultante dalle misure di semplificazione di cui all'articolo 10 del D.L. n.44/2021; per l'altro, qualora si ritenesse sussistente questa esigenza, si valuti di precisare, per ragioni di mero coordinamento normativo, che il richiamo alla facoltà di svolgere procedure concorsuali con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 è operato fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo.

Il novellato comma 4, quinto periodo, conferma quanto previsto nel testo previgente circa l'applicazione al personale del contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

 


Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L'articolo 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni del presente decreto.

 

 

 


Articolo 11
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 24 giugno 2021.

 

 

 

 



[1]     Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

[2]     Il co. 21 definisce opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel medesimo dossier, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi. Il co. 22 definisce opere connesse quelle la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. Il co. 23 definisce opere di contesto quelle la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026.

[3]     Le norme in oggetto di cui all'articolo 23-bis specificano anche che il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e che resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.

[4]     Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano”.

[5]     Si tratta di una data di poco anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. 8 luglio 2002 con cui si è, fra l'altro, disposto il trasferimento del personale CONI a CONI-Servizi SpA. Si tratta del medesimo personale che, a seguito della successiva trasformazione di CONI-Servizi in Sport e salute SpA (disposta con la legge n.145 del 2018, l. di bilancio per il 2019) è successivamente transitato in Sport e salute SpA.

[6]     Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.