Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
Riferimenti: AC N.3243/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 450/1
Data: 02/08/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali, XI Lavoro

 

 

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Dossier n. 398/1

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 450/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D21080a.docx

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione  (Abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021, salvi gli effetti).......................................... 3

§  Articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche).................................. 11

§  Articolo 1, comma 3-bis ((Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)........................................................................................... 25

§  Articolo 1, comma 14-ter (Disposizioni in materia di procedure concorsuali della P.A.)................................................................................. 29

§  Articolo 1, commi da 15-bis a 15-quinquies (Personale Agenzia per la Coesione)...................................................................................................... 30

§  Articolo 1, comma 17-bis (Disposizioni in materia di procedure di reclutamento e di mobilità della P.A.)......................................................... 34

§  Articolo 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)................................................................................ 36

§  Articolo 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella p.a.)................................................... 41

§  Articolo 3, comma 1 (Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni)........... 45

§  Articolo 3, comma 2 (Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti)........................................... 49

§  Articolo 3, commi da 3 a 3-ter, comma 4 e commi 5 e 6 (Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza nonché di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia)............................................................................. 50

§  Articolo 3, commi 3-quater-3-sexies (Proroga di contratti di lavoro a termine di enti locali della Regione Sicilia)................................................. 61

§  Articolo 3, comma 4-bis (Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento)................................ 63

§  Articolo 3, commi da 7 a 7-ter (Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti).............................................................. 65

§  Articolo 3, comma 7-quater (Mobilità dei dirigenti tra autorità amministrative indipendenti ed altre amministrazioni, con transito di fascia)........................................................................................................... 69

§  Articolo 3, comma 7-quinquies (Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)............................................. 71

§  Articolo 3, commi da 8 a 10 (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca e di master universitario di secondo livello)................................... 73

§  Articolo 3, comma 10-bis (Riconoscimento di titoli conseguiti all’estero). 81

§  Articolo 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)............................................. 86

§  Articolo 3-ter (Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)..................................................................................................... 91

§  Articolo 3-quater (Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)....... 92

§  Articolo 4 (Formez PA)................................................................................ 95

§  Articolo 5 (Scuola nazionale dell'amministrazione).................................. 100

§  Articolo 6 (Piano integrato di attività e di organizzazione)...................... 118

§  Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali)................. 125

§  Articolo 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti).................................................................................................. 129

§  Articolo 7, comma 6-bis (Norme transitorie in materia di limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici delle pubbliche amministrazioni)......................................................................................... 135

§  Articolo 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze)............................................................................................ 136

§  Articolo 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza).................................................................... 140

§  Articolo 8-bis (Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso).... 146

§  Articolo 9 (Incarichi di collaborazione per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del PNRR).......................................................................... 148

§  Articolo 10 (Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del PNRR per la digitalizzazione; assunzioni presso l'Agenzia per l'Italia digitale)..................................................................... 151

§  Articolo 11 (Addetti all’ufficio per il processo)......................................... 158

§  Articolo 12 (Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo) 169

§  Articolo 13 (Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)........................ 171

§  Articolo 14 (Procedura straordinaria di reclutamento)............................ 177

§  Articolo 15 (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea).. 187

§  Articolo 16 (Attività di formazione)........................................................... 189

§  Articolo 17 (Monitoraggio dell’impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato) 190

§  Articolo 17-bis (Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura).................................................................... 196

§  Articolo 17-ter (Disposizioni in materia di magistratura onoraria)......... 203

§  Articolo 17-quater (Principio di parità di genere).................................... 206

§  Articolo 17-quinquies (Assunzione di personale Ministero della transizione ecologica)................................................................................ 208

§  Articolo 17-sexies, commi 1-3 (Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE)................................................................................ 217

§  Articolo 17-sexies, comma 4 (Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico)................................................................................... 220

§  Articolo 17-septies, commi 1 e 2 (Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA).............................. 221

§  Articolo 17-septies, comma 3 (Modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri)................................................................................................. 223

§  Articolo 17-octies (art. 4, D.L. 92/2021) (Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)......................................... 231

§  Articolo 17-nonies (Inviato speciale per il cambiamento climatico)......... 239

§  Articolo 17-decies (Consiglio di amministrazione ENEA)........................ 241

§  Articolo 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA).................... 243

§  Articolo 17-duodecies (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)............................................................................................. 247

§  Articolo 17-terdecies (Personale CONI)................................................... 257

§  Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)........................................................ 263

§  Articolo 18-bis (Clausola di salvaguardia)............................................... 264

§  Articolo 19 (Entrata in vigore).................................................................. 265

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021, salvi gli effetti)

 

Il disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021, con salvezza dei suoi effetti.

 

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021 (c.d. decreto MiTE e sport), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche approvate dal Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 80, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

In altri termini, tale decreto-legge risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 80 del 2021.

 

 

Legislatura XVIII - decreti-legge abrogati con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96[1], a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute[2].

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12[3], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107[4], restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge[5].

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[6], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[7], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[8], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70[9], a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77[10], a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126[11], a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159[12], a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 novembre 2020, n. 279.

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.

Si tratta dei cosiddetti "decreti ristori bis, ter e quater", abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176[13], a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158. "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.

D.L. 5 gennaio 2021, n. 1. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2021, n. 3.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 29 gennaio 2021, n. 6[14], a decorrere dal 31 gennaio 2021. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323.

D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".

Pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11.

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2021, n. 24.

Questi decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 26 febbraio 2021, n. 21[15], a decorrere dal 2 marzo 2021. A norma di citati 2 e 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge medesimi.

 

D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2021, n. 36.

D.L. 23 febbraio 2021, n. 15. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2021, n. 45.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 12 marzo 2021, n. 29[16], a decorrere dal 13 marzo 2021. A norma del citato art. 1, comma 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 30 aprile 2021, n. 56. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2021, n. 103.

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 18 maggio 2021, n. 117.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 17 giugno 2021, n. 87[17], a decorrere dal 22 giugno 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 22/06/2021, n. 89. "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario".

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2021, n. 147.

D.L. 30/06/2021, n. 99. "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 155, Ed. straordinaria.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 23 luglio 2021, n. 106[18]. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

 

Si rammenta che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. 'proroga termini') il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”.

 

In data 23 luglio 2021 è sopraggiunta lettera del Presidente della Repubblica indirizzata ai Presidenti Casellati, Fico e Draghi, nella quale si richiama, tra l'altro, l'attenzione sulla pratica dei decreti-legge 'a perdere'. Vi si legge:

“La moltiplicazione dei decreti-legge, adottati a distanza estremamente ravvicinata, ha determinato inoltre un consistente fenomeno di sovrapposizione e intreccio di fonti normative: attraverso i decreti-legge si è provveduto all’abrogazione o alla modifica di disposizioni contenute in altri provvedimenti d’urgenza in corso di conversione e, in più occasioni, si è assistito alla confluenza nelle leggi di conversione di altri decreti legge”.

“In merito alle caratteristiche che è andata assumendo la decretazione d’urgenza, ha avuto modo di esprimersi più volte in senso critico il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati che, in particolare, ha invitato il Legislatore ad evitare «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei» e il Governo «ad operare per evitare la confluenza tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»”.

La confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare. Anche per rimuovere la abituale prassi, ormai generalizzata, che consiste nella presentazione di maxi emendamenti sui quali porre la questione di fiducia, prassi sulla quale si è registrato un monito critico da parte della Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 32 del 2014.


 

Articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17
(Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

 

 

L’articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 – modificato al Senato - reca modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall’attuazione del PNRR.

Si dispone infine che le p.a. possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano.

 

La disposizione in commento specifica preliminarmente (comma 1) che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono porre a carico dello stesso esclusivamente le spese per assunzioni di personale, nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Tali spese – effettuate in deroga alla dotazione organica delle amministrazioni interessate e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010[19]) – sono oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento (di cui all’art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021[20]), di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di esito negativo le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.

Per il reclutamento con contratto a tempo determinato di personale, anche in possesso di un’alta specializzazione, e per il conferimento di incarichi di collaborazione (di cui ai commi 4 e 5 – vedi infra), ciascuna amministrazione, previa la predetta verifica, individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione dei progetti di propria competenza.

Alle attività previste dalla disposizione in commento provvede il Dipartimento della funzione pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16).

 

Ambito di applicazione

Quanto previsto dalla presente disposizione in merito al reclutamento di personale a tempo determinato si applica, con la predetta procedura, alle pubbliche amministrazioni che hanno la diretta titolarità di attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché, limitatamente agli incarichi di collaborazione di necessari all’assistenza tecnica, a quelle titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del D.L. 59/2021 (commi 1 e 17, primo periodo).

 

Oggetto, limiti di durata e recesso unilaterale

Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del PNRR, si riconosce alle predette amministrazioni la possibilità di ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall’articolo in commento – che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione relativo alla competenza concorrente tra Stato e regioni (come disposto dal comma 17, ultimo periodo) - nel rispetto dei seguenti limiti di durata, in deroga alla disciplina generale sulla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato (vedi infra).

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi di collaborazione – che devono indicare a pena di nullità il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa - possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale (comma 2, primo, secondo e terzo periodo).

Sul punto, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.

Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile (comma 2, ultimo periodo).

 

Assunzioni a tempo determinato

Per le predette finalità, e previa verifica delle relative spese da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della sola prova scritta. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età (ex art. 3, co. 7, della L. 127/1997). Come specificato al Senato, tali bandi di concorso sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento curato dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 3, co. 7, della L. 56/2019[21]) (comma 4). Analoga previsione, per la generalità dei bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico è dettata dal comma 17-bis – introdotto al Senato - del presente articolo 1, alla cui scheda di lettura si rimanda.

Come disposto dal Senato, le predette modalità di selezione possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[22], non interessate dall’attuazione del PNRR (comma 4-bis).

Si segnala che il successivo articolo 7, comma 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda), dispone che le suddette modalità saranno utilizzate per lo svolgimento del concorso che, sulla base del medesimo articolo 7, dovrà essere indetto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame per l’assunzione di un contingente di 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino a ulteriori 300 unità) non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR.

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

A regime, il richiamato art. 10 dispone che le pubbliche amministrazioni prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente - le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo:

-       nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

-       l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;

-       una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, al fine dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, per i concorsi relativi a profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica. Tali titoli devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite e, con i titoli di servizio e l'eventuale esperienza professionale, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

In base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate.

Fino al permanere dello stato di emergenza le pubbliche amministrazioni:

-       prevedono l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

-       possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli - in deroga alla suddetta disciplina a regime che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione – e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime che prevede l'obbligatorietà della prova orale.

 

Tali procedure concorsuali possono svolgersi anche attraverso concorsi pubblici unici, previsti, dal 1° gennaio 2014, per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 101/2013), anche avvalendosi dell'Associazione FormezPA e del portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali[23]. Nel bando è definito, altresì, il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura (comma 11).

 

Elenchi per l’iscrizione di professionisti e di personale altamente specializzato

Per le medesime finalità suesposte, il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il predetto portale del reclutamento, istituisce uno o più elenchi (come disposto dal Senato, in luogo dei due distinti elenchi attualmente previsti) ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a.     esperti e professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni che non possono far fronte con personale in servizio a specifiche esigenze, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità[24]. Come specificato al Senato, nei suddetti professionisti sono compresi quelli non organizzati in ordini o collegi (di cui all’art. 1 della L. 4/2013[25]), in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (ai sensi dell'art. 7 della medesima L. 4/2013), rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI (ai sensi dell'art. 9 della medesima L. 4/2013[26]) (comma 5, lett. a));

Si ricorda, infatti, che in base alla normativa vigente (artt. 5 e 22, commi 8 e 9, del D.Lgs. 75/2017) dal 1° luglio 2019 le amministrazioni pubbliche non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

b.     personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 5, lett. b)). La disposizione in commento specifica che per alta specializzazione si intende il possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di almeno un titolo, nell’ambito di settori scientifici o professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti, tra dottorato di ricerca, master di secondo livello (come precisato al Senato) o documentata esperienza professionale continuativa di lavoro subordinato di durata almeno triennale (come specificato al Senato, in luogo della durata almeno biennale attualmente prevista), maturata presso enti pubblici nazionali (come specificato al Senato) ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea (comma 10).

 

Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l’indicazione, da parte dell’iscritto, dell’ambito territoriale di disponibilità all’impiego.

Ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (come disposto dal Senato, in luogo del termine di sessanta giorni attualmente previsto), previa intesa con la Conferenza unificata – è demandata la definizione delle modalità per l’istituzione dell’elenco e della relativa gestione, per l’individuazione dei profili professionali, delle specializzazioni e del limite al cumulo degli incarichi, per l’aggiornamento dell’elenco, nonché delle modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica, le cui fasi sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione. Inoltre, come specificato al Senato, le suddette informazioni sono pubblicate sul portale del reclutamento (di cui all’art. 3, co. 7, della L. 56/2019 – vedi ante), con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione (comma 6).

Per l’iscrizione nell’elenco (di cui al comma 5, lettera a)) relativo a professionisti ed esperti a cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione, il predetto decreto ministeriale individua quali requisiti (comma 7):

§  l’iscrizione al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

§  non essere in quiescenza.

Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso l’ulteriore requisito attualmente previsto, ossia la permanenza per almeno cinque anni nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato.

Come specificato al Senato, tale decreto definisce altresì gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti non organizzati in ordini o collegi (di cui alla L. 4/2013) (comma 7-bis).

Il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Nel corso dell’esame al Senato è stato disposto che tale valorizzazione non sia finalizzata all’attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, come attualmente previsto (comma 8, primo periodo).

 

A.   Conferimento incarichi di collaborazione

Per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni invitano, sulla base delle professionalità che necessitano acquisire, almeno quattro professionisti o esperti (come disposto al Senato, in luogo dei tre attualmente previsti) tra quelli iscritti nel relativo elenco - e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere - e li sottopongono ad un colloquio selettivo. Nel corso dell’esame al Senato è stato disposto che tale invito non avvenga rispettando l’ordine di graduatoria, come attualmente previsto (comma 8, ultimo periodo)

 

B.    Assunzioni a tempo determinato di personale altamente specializzato

L’iscrizione nell’elenco relativo al personale in possesso di un’alta specializzazione - di cui al comma 5, lettera b) - avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte secondo le modalità semplificate introdotte dall’art. 10 del D.L. 44/2021 (vedi ante), con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, da cui le amministrazioni attingono per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 9).

Sul punto, si rileva che la giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso di ritenere le procedure a carattere cd. idoneativo diverse dalle procedure concorsuali, in quanto nelle prime, non essendo preordinate alla copertura di determinate vacanze, ci si limita a verificare, di regola in base ai titoli posseduti, se i candidati sono idonei a ricoprire un dato incarico e si predispone di conseguenza un elenco, entro il quale l’amministrazione interessata sceglie (cfr. tra le altre C.d.S. sez. III, 27 maggio 2019, n. 3438, sez. III 16 dicembre 2015 n. 5693, sez. V 31 agosto 2015 n. 4039 e Cass. civ. SSUU 19 luglio 2011 n. 15764).

Il personale così assunto è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell’Area III, posizione economica F3, del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (di cui al DPCM 26 giugno 2015) (comma 13).

 

Commissioni esaminatrici e parità di genere

Fermo restando l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare alle donne, esperte di provata competenza nelle materie di concorso e salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso[27], le commissioni esaminatrici delle procedure disciplinate dal presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere (comma 12).

Sul tema, si segnala anche quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, lettera g), del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) che dispone che il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione - che deve essere adottato dalle P.A. con più di cinquanta dipendenti – definisce, tra l’altro, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

 

Stabilizzazione del personale

Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal presente articolo (commi 4 e 5, lettera b)), le predette amministrazioni prevedono nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al quaranta per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. Come specificato al Senato, tali bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento curato dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 3, co. 7, della L. 56/2019 – vedi ante) (comma 3).

Analoga previsione è contenuta nell’art. 35, co. 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche nell’ambito delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico possono prevedere una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo con la norma di cui al citato articolo 35, comma 3-bis, nonché di chiarire se dall'ambito di applicazione del comma in esame resti escluso il reclutamento dei dirigenti. 

Come precisato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento, tale previsione è destinata ai soggetti che risultano vincitori delle procedure bandite ai sensi dei commi precedenti e, di conseguenza, potrà produrre i propri effetti non prima del 2024.

 

Assunzioni mediante graduatorie concorsuali vigenti

Le predette amministrazioni, per le finalità e nei limiti di cui al comma 1, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche relative a concorsi a tempo determinato (comma 14).

La disciplina relativa ai termini temporali di validità delle graduatorie, dettata dall’art. 1, co. 147-149, L. 160/2019 (che fa salvi gli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali), dispone:

-       che il termine di validità delle graduatorie approvate nel 2011 era posto al 30 marzo 2020;

-       che il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 era posto al 30 settembre 2020 (al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni);

-       che le graduatorie approvate nel 2018 e nel 2019 sono utilizzate entro tre anni dalla data di approvazione;

-       per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, la riduzione del medesimo termine mobile da tre a due anni (art. 35, co. 5-ter, D.Lgs. 165/2001).

Riguardo a tale ultima previsione, si ricorda che l’art. 91 del D.Lgs. 296/2000 (Testo unico per gli enti locali) dispone che per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sul punto, è intervenuta la Corte dei conti, Sez. del controllo per la regione Sardegna, che con deliberazione n. 85 del 2020 ha specificato che, essendo le due disposizioni richiamate una (art. 35, co. 5-ter, del TUPI) di carattere generale e l’altra (art. 91, co. 4, del TUEL) di carattere speciale, l’antinomia tra le due è risolta dal principio in base al quale la legge successiva generale non deroga quella precedente speciale. La modifica della norma di carattere generale, dunque, non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le amministrazioni statali l’efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall’approvazione della graduatoria), mentre per gli enti locali l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria)

Si ricorda, infine, che, a seguito all’abrogazione dell’art. 1, co. 361, della L. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata ripristinata la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei.

 

Condizioni per nuove assunzioni a tempo determinato

Nel corso dell’esame al Senato è stato disposto che, per tutte le assunzioni disciplinate dal presente articolo - e non solo per quelle a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti (di cui al comma 14) come attualmente previsto -, non trovano applicazione le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti (di cui all’art. 34, co. 6, del D.Lgs. 165/2001), nonché all’espletamento della apposita procedura di mobilità del personale (di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001) (comma 14-bis).

 

Attribuzione di incarichi dirigenziali

Il comma 15, come modificato nel corso dell’esame parlamentare, autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[28] che siano “impegnate nell’attuazione del Pnrr” a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.

 

In proposito si ricorda che l’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di dirigente e del 10 per cento della dotazione di quelli di seconda fascia (quest’ultima percentuale è stata così rideterminata dall’art. 1, co. 6, secondo periodo, del decreto-legge 162 del 2019). La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, di Segretario generale di Ministeri, di dirigente generale di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Nel testo originario del decreto-legge la deroga trova applicazione anche per le percentuali relative agli incarichi dirigenziali che, ai sensi dell’art. 19, co. 5-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, possono essere attribuiti a dipendenti delle amministrazioni pubbliche non appartenenti ai ruoli della dirigenza. Nel corso dell’esame parlamentare il riferimento a tali incarichi è stato eliminato in conseguenza delle modifiche introdotte dall’art. 3, co. 3-bis e 3-ter del decreto, in base alle quali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, cessano di avere efficacia (si v. infra).

 

L’articolo 19, co. 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nel testo ancora vigente, consente di conferire incarichi dirigenziali generali e non a dirigenti non appartenenti ai ruoli di dirigente di cui all'articolo 23 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero dipendenti di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al citato articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Tali limiti possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione, all’interno della stessa amministrazione, delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 dello stesso articolo 19.

 

In relazione al campo di applicazione soggettivo della norma, la deroga è ammessa unicamente per le amministrazioni pubbliche, che rientrano nel catalogo di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, che siano “impegnate nell’attuazione del Piano medesimo”. L’espressione compare per la prima volta nell’ambito dell’articolo 1 in commento, il quale, nei precedenti commi, fa riferimento alle amministrazioni pubbliche “titolari di interventi previsti nel PNRR”. In proposito andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni al fine di uniformare le espressioni utilizzate.

 

In alternativa a quanto previsto al primo periodo, il secondo periodo autorizza le stesse amministrazioni a conferire, sempre in deroga ai limiti percentuali previsti dal richiamato articolo 19, commi 5-bis e 6, gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

La disposizione richiamata, disciplinando la governance del PNRR; ha previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si consideri in proposito che l’alternativa proposta dal secondo periodo sembrerebbe poter essere utilizzata solo dalle amministrazioni centrale, mentre quella di cui al primo periodo riguarda il più ampio novero delle amministrazioni di cui all’art. 1, co.2, del D.lgs. 165 del 2001.

 

Si dispone, inoltre, che gli incarichi attribuiti in base alle disposizioni del comma 15, in ogni caso, sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

 

In ultimo, nel corso dell’esame al Senato è stata riconosciuta alle amministrazioni la possibilità di riservare una quota dei suddetti incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.


 

Articolo 1, comma 3-bis
((Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

Il comma 3-bis – introdotto al Senato – dell’articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per effettuare le assunzioni o per bandire le suddette procedure concorsuali riservate viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022; la medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di rapporto, ai fini dell'applicazione delle suddette norme transitorie.

 

La disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[29]) è attualmente dettata dall’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, e successive modificazioni. Tale articolo, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega 124/2015), ha previsto, in via transitoria, sia una specifica procedura di stabilizzazione sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2021 - termine oggetto di proroga al 31 dicembre 2022 da parte della disposizione in commento -, la facoltà per le amministrazioni (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione[30];

-       sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);

-       abbia maturato al 31 dicembre 2021[31] - termine anch'esso oggetto di proroga al 31 dicembre 2022 da parte della disposizione in commento -, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione[32], almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Si ricorda che il termine per le assunzioni in esame è posto già al 31 dicembre 2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (ai sensi del comma 11-bis del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75), mentre la suddetta proroga del termine per il conseguimento del requisito concerne anche tale personale.

Per quanto concerne il secondo profilo, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021 - termine oggetto di proroga al 31 dicembre 2022 da parte della disposizione in commento -, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-        sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[33] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;

-        abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[34]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2021[35] e viene prorogato al 31 dicembre 2022 dalla novella in esame.

Si ricorda che il termine per i suddetti bandi è posto già al 31 dicembre 2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (ai sensi del citato comma 11-bis dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75), mentre la suddetta proroga del termine per il conseguimento del requisito concerne anche tale personale.

La novella, infine, in relazione alle proroghe suddette, riconosce anche per il 2022, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione in esame, di cui al citato art. 20, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

 

Si ricorda che dall'applicazione delle norme oggetto delle presenti novelle sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[36]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[37].

Si ricorda altresì che:

-        alcuni criteri e modalità specifici per l’applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[38];

-        ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

-        le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.


 

Articolo 1, comma 14-ter
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali della P.A.)

 

 

L’articolo 1, comma 14-ter, introdotto dal Senato, dispone che le pubbliche amministrazioni non debbano esperire le procedure di mobilità volontaria prima delle procedure concorsuali e le relative assunzioni.

 

In dettaglio, la disposizione prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, anziché, come attualmente previsto dall’art. 3, comma 8, l. 56/2019 (modificato dalla disposizione in commento), per il triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il comma 2-bis dell’articolo 30, infatti, prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

 

 


 

Articolo 1, commi da 15-bis a 15-quinquies
(Personale Agenzia per la Coesione)

 

 

L’articolo 1, commi da 15-bis a 15-quinquies prevede una deroga ai limiti vigenti per l’attribuzione di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale (comma 15-bis); una modifica della procedura concorsuale per l’assunzione di personale da parte delle amministrazioni del Mezzogiorno prevista dall’articolo 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (commi 15-ter e 15-quater); la destinazione alle medesime assunzioni di parte del fondo previsto dall’articolo2, comma 5, della legge n. 56 del 2019 (comma 15-quinquies).

 

Il comma 15-bis stabilisce che, fino al 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della Agenzia per la coesione territoriale possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione è finalizzata a garantire all'Agenzia la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma Next Generation EU (si veda il Dossier europeo n. 106 del Servizio studi del Senato per una illustrazione) e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 (ruolo dei dirigenti) o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

 

Il comma 15-ter apporta una serie di modificazioni all'articolo 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020)

 

Si rammenta che i commi 179-184 della legge di bilancio 2021 autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell’ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione. In particolare, il comma 179 ? in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 ? autorizza, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche (come indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari (cioè tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle attività programmatorie e gestionali) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere personale non dirigenziale, in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, e di una spesa massima in ragione d’anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi.

 

Si tratta in particolare delle seguenti modificazioni:

a)     si prevede che il personale da assumere, in alternativa alle correlate professionalità, possa essere in possesso di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare;

b)    si prevede, in aggiunta alle disposizioni del vigente comma 179, l'obbligo per l'Agenzia per la coesione di assicurare al personale reclutato, nei limiti delle risorse disponibili di cui al medesimo comma 179, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere.

 

Il comma 15-quater apporta alcune modificazioni all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021.

 

Si rammenta che l’articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 44 del 2021 prevede una procedura semplificata per l’assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, autorizzate dalla normativa vigente (articolo 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 – si veda sopra), nel limite massimo di 2.800 unità, al fine di garantire la definizione e l’attuazione interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

La procedura concorsuale semplificata prevede:

-        una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi e il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale;

-        una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

Tale procedura avviene in deroga:

-        alla previsione che subordina l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (ex articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001);

-        al divieto di procedere a nuove assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità collettiva (ex articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

-        alla disciplina vigente dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994, dal D.P.R. n. 272 del 2004 e dalla legge n. 56 del 2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici.

 

Le modificazioni apportate dal comma 15-quater in commento prevedono:

-        che la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale concorra direttamente alla determinazione del punteggio finale, anziché, come previsto dalla formulazione vigente, ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale;

-        che, in aggiunta alle disposizioni vigenti, il bando possa prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

 

Il comma 15-quinquies apporta una serie di modificazioni all'articolo 2, comma 5, della legge n. 56 del 2019.

 

Si rammenta che l’articolo 2, comma 5, della legge 56 del 2019, come modificato dall’articolo 18, comma 1-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019,  istituisce un fondo destinato all’attuazione delle misure per il contrasto all’assenteismo (in particolare all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica in uso - per la finalità della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni - e alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione, riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso l'automazione e la digitalizzazione delle medesime procedure.

 

Le modificazioni in commento prevedono:

a)     che il fondo non sia più destinato all’attuazione delle misure di contrasto all’assenteismo;

b)    che il fondo sia destinato anche ad assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021 (si veda sopra).


 

Articolo 1, comma 17-bis
(Disposizioni in materia di procedure di reclutamento e di mobilità della P.A.)

 

 

L’articolo 1, comma 17-bis, introdotto dal Senato, dispone che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità.

 

In dettaglio, la disposizione prevede che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.

 

In base all’art. 3, co. 7, della L. 56/2019, il Dipartimento della funzione pubblica provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Ai sensi dell’articolo 1, comma 10-octies del dl 162/2019, a decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (il cui comma 2-bis dispone il previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria rispetto alle procedure concorsuali intese alla copertura di posti vacanti in organico) nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri[39].

 

Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si ricorda che i bandi di concorso per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR con le modalità semplificate, digitali e decentrate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del presente decreto (cfr. la relativa scheda), sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento

 

Sulle procedure di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, si rimanda anche alla schede di lettura relative ai commi da 7 a 7-ter e 7-quinquies dell’articolo 3 del presente decreto.


 

Articolo 1-bis
(Misure urgenti per l'attuazione del
PNRR da parte del Ministero della cultura)

 

 

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, reca plurime misure dirette al potenziamento del personale del Ministero della cultura e delle risorse strumentali di cui si avvale ai fini dell'attuazione del PNRR.

 

Il comma 1 autorizza il Ministero della cultura, per il triennio 2021-2023, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente pari a 270 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali.

Le suddette assunzioni: i) avvengono nei limiti della vigente dotazione organica e in deroga alle ordinarie procedure di mobilità; ii) sono finalizzate ad assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR; iii) devono essere effettuate mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021.

 

Il richiamato articolo 10 del DL n.44/2021 dispone a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – con esclusione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale[40].

 

I candidati devono risultare in possesso di uno dei seguenti titoli:

§  laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati - ai sensi della legge n. 341 del 1990, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" - in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

§  qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

 

Il comma 2 dispone che i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscano i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021 (nel quale si prevede che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale).

 

Il comma 3 conferisce facoltà al Ministero della cultura, nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento in questione, di autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con l'obiettivo di assicurare temporaneamente il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

Detti incarichi: i) devono avere la durata massima di 24 mesi e i relativi effetti giuridici ed economici sono comunque destinati a cessare entro la data del 31 dicembre 2023; ii) devono rispettare l'importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico; iii) possono essere conferiti entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Alla Direzione generale Archivi del Ministero della cultura è affidato l'incarico di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

 

Il richiamato art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità, tra i quali la determinazione preventiva della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

 

Il comma 4 dispone che gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 siano affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli imposti per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1.

 

Il comma 5 autorizza il Ministero della cultura - nell'ottica di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale - a scorrere le proprie vigenti graduatorie di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1. La disposizione prevede che si proceda assumendo, in ordine di graduatoria, i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

Lo scorrimento delle graduatorie di merito è autorizzato per coprire - per l'anno 2021 - le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III.

Lo scorrimento è altresì autorizzato nei limiti di una spesa (annua) massima pari a euro 1.501.455, nonché nel rispetto della vigente dotazione organica, delle facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 6 autorizza il Ministero della cultura ad avvalersi della società Ales Spa ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel PNRR fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026.

In relazione a tali finalità alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi - si osserva - con effetto retroattivo dal 10 giugno 2021), la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza.

 

Si ricorda che la società Ales Spa-Arte Lavoro e Servizi è una società in house del Ministero della cultura che ne detiene la totalità delle azioni.

L'art. 1, comma 322, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) ha disposto la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa» nella società Ales Spa, prevedendo l'articolazione della struttura organizzativa di questa ultima in due o più divisioni, una delle quali destinata a proseguire le funzioni della società ARCUS.

 

Il comma 7 dispone che la misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, relativa al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a personale esterno all'amministrazione, possa essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.

 

Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del DL n.104/2020 - nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 - per l'allora Ministero dei beni e le attività culturali (ora della cultura) la quota di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuita a personale non appartenente ai ruoli dell'amministrazione in rapporto alla dotazione organica della medesima seconda fascia (già incrementata al 10% rispetto all'8% prevista in via ordinaria ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001) può essere elevata al 15%.

Con la disposizione in commento tale percentuale può essere incrementata sino al 20%.

 

Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione della richiamata percentuale di incarichi dirigenziali conferibili a personale non appartenente ai ruoli dell'amministrazione rispetto alla dotazione organica di cui al citato articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020 (cfr. il precedente comma 7).

 

Per effetto del combinato disposto dei commi 7 e 8, l'applicazione della misura massima del 15 per cento, attualmente vigente, è prorogata per l'intero anno 2022 (comma 8), con possibilità di incrementarla fino a un terzo (comma 7).

 

Il comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto una autorizzazione di spesa in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali.

 

Il comma 10 incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 

Il comma 11 reca le disposizioni di copertura finanziaria, prevedendo che:

§  agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 (assunzioni a tempo indeterminato), 5 (scorrimento di graduatorie), 7 e 8 (relativi alla misura massima per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale), quantificati in euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provveda nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente;

§  agli oneri derivanti dai commi 3 (incarichi di collaborazione), 6 (avvalimento di Ales Spa) e 10 (incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica), quantificati in 7 milioni di euro per l'anno 2021, in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e in 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provveda: i) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 9 dell'articolo in esame; ii) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ex articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014; iii) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

 

 


 

Articolo 2
(Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella p.a.)

 

 

L’articolo 2, modificato dal Senato, consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dall’anno 2021, è prevista l’istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In dettaglio, al comma 1, la disposizione prevede che l’attivazione di tali progetti sia disposta con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997[41]. Lo strumento contrattuale individuato per la attivazione dei progetti è il contratto di apprendistato, attraverso le tipologie dell’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (cfr. infra, la ricostruzione normativa delle tipologie del contratto di apprendistato).

Si prevede, infatti, che la disposizione operi nelle more della attuazione della previsione di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45 del medesimo decreto legislativo (rispettivamente riferite all’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca), sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata (la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata con la Conferenza Stato-regioni per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane). Nonostante il Senato abbia soppresso il riferimento del testo originario agli artt. 44 e 45 (che disciplinano le due tipologie di contratto di apprendistato di cui sopra), la fattispecie, per effetto del richiamo all’articolo 47, comma 6, sembra pertanto doversi riferire alle due tipologie di contratto di apprendistato, con l’ulteriore specifica che il ricorso a tali contratti può realizzarsi anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro (inciso introdotto dal Senato).

 

Per la attivazione dei progetti di cui alla disposizione in esame, è istituito, a decorrere dall’anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l’anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022 che costituisce limite di spesa.

 La quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione è dunque pari a euro 700.000 per l’anno 2021 e euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282[42]. In vigore dal 8 ottobre 2016

 

 

L’Apprendistato

 

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (i limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato) per un periodo minimo di sei mesi (mentre la durata massima si differenzia a seconda della tipologia di apprendistato).

Attualmente ne sono previste tre tipologie:

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni, in tutte le attività (al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro);

apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;

apprendistato di alta formazione e ricerca, in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale o del diploma di maturità professionale, volto al conseguimento di titoli di studio specialistici.

Ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. 81/2015, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs  15 giugno 2015, n. 81 possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e a partire dal diciassettesimo anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale. Ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto legislativo, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

 

Dal 1° gennaio 2007 sono stati introdotti degli strumenti volti ad incentivare tale misura. In particolare, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti (generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è stata ridotta all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

La legge di bilancio per il 2018 ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di bilancio 2020, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019 e di 46,7 milioni limitatamente al 2020) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;

15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;

5 milioni di euro per l'estensione dei suddetti incentivi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo numero 150 del 2015 (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta della disapplicazione del contributo di licenziamento, della riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5% e dello sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro;

5 milioni di euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Sempre in tema di incentivi all'assunzione di apprendisti, la legge di bilancio per il 2018 ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati, una riduzione dei contributi previdenziali pari al 100 per cento della medesima base contributiva per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato.

Da ultimo, la legge di bilancio 2020 ha disposto uno sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nel 2020, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9[43].


 

Articolo 3, comma 1
(Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni)

 

 

Il comma 1 del presente articolo 3 modifica la disciplina[44] concernente l’inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all’interno dell’area e l’accesso ad aree superiori - tale disciplina non concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica[45] -; la novella introduce un’ulteriore area funzionale, destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, modifica la disciplina della progressione all’interno della stessa area e stabilisce (ponendo a regime ed ampliando una soluzione già prevista in via transitoria) una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa.

 

Come accennato, la novella di cui al presente comma 1, in primo luogo, introduce un’ulteriore area funzionale, destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l’istituzione della stessa. Per il restante personale oggetto della presente disciplina, resta fermo il principio dell’articolazione di esso in almeno tre aree funzionali.

La novella conferma che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo princìpi di selettività e attraverso l'attribuzione di fasce di merito e specifica, nella riformulazione operata dal Senato, che esse hanno luogo secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; i parametri della selettività vengono leggermente riformulati sotto il profilo letterale - la novella fa riferimento alle capacità culturali e professionali, all'esperienza maturata (locuzione inserita dal Senato), alla qualità dell’attività svolta ed ai risultati conseguiti[46] -, mentre vengono soppresse, fermi restando i princìpi summenzionati, le disposizioni specifiche secondo cui: la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica; la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.

Come accennato, la novella inoltre stabilisce (ponendo a regime ed ampliando una soluzione già prevista in via transitoria) una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa. La riformulazione operata dal Senato è intesa ad esplicitare che la nuova disciplina si applica anche alla progressione tra categorie, per il personale delle amministrazioni comprese nel comparto Funzioni locali; la specificazione è dovuta alla considerazione che il contratto relativo a quest'ultimo comparto[47] prevede un'articolazione del personale in categorie, anziché in aree; sotto il profilo formale, si valuti l'opportunità di adoperare, nella suddetta esplicitazione, il termine "categorie", anziché il termine "qualifiche", e di far riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni rientranti nel suddetto comparto, anziché ai soli enti locali.

La novella introduce il principio che la modalità di progressione tra aree (o categorie) mediante procedura comparativa si applichi per una quota - non superiore al cinquanta per cento - delle posizioni disponibili; la determinazione della percentuale - nell'ambito del summenzionato limite - è demandata, ai sensi del comma 2, lettera c), del successivo articolo 6, al Piano integrato di attività e organizzazione (per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni tenute all'adozione di tale Piano ai sensi del medesimo articolo 6). La disciplina a regime finora vigente prevede invece, in via generale, per l’accesso ad ognuna delle suddette aree il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti da destinare al personale interno all’amministrazione - in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno -, quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso[48]. Nella disciplina finora vigente vi è altresì una disposizione transitoria[49], secondo cui, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo (fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno); il numero di posti per queste ultime procedure non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni (consentite per la relativa area) e l'attivazione di tali procedure determina (in relazione al numero di posti individuati) la corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva (nei bandi concorsuali) destinata al personale interno.

La procedura comparativa - prevista dalla novella di cui al presente comma 1 - si basa sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti (il termine competenze è stato inserito dal Senato).

Una disposizione inserita nella novella dal Senato prevede che, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021[50] possano definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti - ad esclusione della suddetta nuova area destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione -, sulla base di requisiti inerenti all'esperienza e alla professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al requisito del titolo di studio per l'accesso all'area dall'esterno. Tale disposizione prospetta, quindi, la possibilità di una deroga - nell'ambito della procedura comparativa - a quest'ultimo requisito, confermando che, al di fuori di queste eventuali previsioni contrattuali, la procedura comparativa è subordinata al possesso dei titoli richiesti per l'accesso (alla medesima area o categoria) dall'esterno (tale profilo non era definito esplicitamente nel testo originario della novella, che si limitava a far riferimento - ai fini della valutazione comparativa - al possesso di titoli - professionali e di studio - ulteriori).

Si valuti l’opportunità di chiarire se la procedura comparativa riguardi esclusivamente i dipendenti inquadrati nell’area immediatamente sottostante.

Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra la novella in esame e la disposizione transitoria summenzionata, relativa al periodo 2020-2022.

Come accennato, per una quota, pari ad almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili, resta ferma il principio dell’accesso dall’esterno (tramite concorso pubblico). Si valuti l’opportunità di chiarire se sia ora esclusa, nel contesto della nuova disciplina, la possibilità di inserire nei bandi di concorso quote di riserva per il personale interno, nonché di chiarire il coordinamento con le previsioni specifiche di quote di riserva nei bandi di concorso per il personale con rapporti a termine[51].

Il presente comma 1 specifica infine che all'attuazione delle norme di cui al medesimo comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 3, comma 2
(Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti)

 

 

Il comma 2 reca una disposizione di natura programmatica, relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. Si prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti suddetti del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. Resta fermo, per gli interventi normativi e i contratti summenzionati, il principio di compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Si ricorda che, in base al vigente limite generale (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e fatte salve le norme specifiche, il suddetto ammontare annuo, per ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016[52].

 


 

Articolo 3, commi da 3 a 3-ter, comma 4 e commi 5 e 6
(Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza nonché di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia)

 

 

La novella di cui al capoverso 1-bis del comma 3 modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza - come dirigente di seconda fascia - nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo)[53] e negli enti pubblici non economici nazionali.

La novella di cui al capoverso 1-ter del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato.

I commi 3-bis e 3-ter - inseriti dal Senato - sopprimono i limiti percentuali previsti dal vigente articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cosiddetto TU pubblico impiego) - che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia (dell'amministrazione) - per il conferimento, da parte di una delle amministrazioni suddette, di incarichi a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti da organi costituzionali.

La novella di cui al comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso riservata al concorso pubblico nonché, secondo la riformulazione definita nel corso dell’esame al Senato, le forme alternative al suddetto concorso.

Il comma 5 riduce il periodo temporale di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia in oggetto.

Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione di apposite linee guida.


 

 

Si ricorda, in via generale, che nelle amministrazioni in oggetto -amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali - la dirigenza è articolata nelle qualifiche (in ordine crescente) di dirigenti di seconda e di prima fascia[54].

 

In base alla disciplina finora vigente, l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni suddette avviene[55], per una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, per concorso, per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni e, per una quota non inferiore al cinquanta per cento dei suddetti posti, per corso-concorso selettivo (con ammissione mediante esami) di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione[56]. Nell’ambito del concorso indetto dalle singole amministrazioni, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento (dei posti messi a concorso)[57].

Si ricorda altresì che ai concorsi in oggetto indetti dalle singole amministrazioni possono partecipare[58]: i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, aventi una determinata anzianità di servizio[59]; i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nell’ambito generale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[60], muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni, presso enti od organismi internazionali esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali (per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea).

 

La novella di cui al capoverso 1-bis del comma 3 dispone che i bandi dei concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle suddette amministrazioni (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali) prevedano anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali (con riferimento agli ambiti di competenza individuati dal bando), anche attraverso prove, scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. Tali verifiche sono previste – secondo la formulazione della disposizione - in via aggiuntiva rispetto all’accertamento della conoscenza delle materie disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Si ricorda che le prove per i concorsi per l’accesso alla dirigenza nelle amministrazioni in oggetto sono attualmente disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, il quale, per la definizione delle "materie" delle medesime prove, fa in larga misura rinvio al bando di concorso. Si valuti quindi l’opportunità di un chiarimento riguardo al richiamo normativo sopra menzionato.

Tenuto conto che la disposizione fa riferimento alle “procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza” si valuti l’opportunità di specificare se la novella in oggetto riguardi anche i corsi-concorsi per la dirigenza indetti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione.

 

La novella di cui al primo periodo del capoverso 1-ter del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, modalità che può riguardare una quota non superiore al trenta per cento dei posti oggetto di procedura (nell'ambito delle facoltà assunzionali) da parte della singola amministrazione.

Tale quota si commisura, quindi, sul totale dei posti residui rispetto alla quota - come detto, non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili[61] - ricoperta mediante corsi-concorsi per la dirigenza indetti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione.

Ciascuna amministrazione individua la quota - nell’ambito del suddetto limite del trenta per cento dei posti residui - da riservare alla nuova modalità, la quale è costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente (per l’accesso alla qualifica in oggetto) e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale sottostante.

La procedura di selezione - ai sensi del secondo periodo del suddetto capoverso 1-ter del comma 3 - tiene conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale - e in particolar modo, come specificato dal Senato, del possesso del dottorato di ricerca -, della tipologia degli incarichi rivestiti (con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire, mentre il riferimento al numero degli incarichi rivestiti è stato soppresso dal Senato) ed è volta ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

Ai fini in oggetto, i bandi (quarto periodo del suddetto capoverso 1-ter) prevedono prove scritte e orali - definite secondo metodologie e standard riconosciuti e con riferimento agli ambiti di competenza individuati dai medesimi bandi - che concernano in via esclusiva le attività dei dipendenti (“di esclusivo carattere esperienziale”) e siano intese alla valutazione comparativa.

La composizione della commissione esaminatrice (quinto periodo del capoverso 1-ter) deve comprendere - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza.

In considerazione della nuova modalità, riservata a dipendenti a tempo indeterminato presso la singola amministrazione, si valuti l’opportunità di chiarire se, per gli altri concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia indetti dalla singola amministrazione, resti ferma la norma (di rango regolamentare) secondo cui una percentuale dei posti (messi a concorso) debba essere riservata al personale dipendente dall'amministrazione medesima[62].

Il terzo periodo - inserito dal Senato - del suddetto capoverso 1-ter del comma 3 prevede che la nuova modalità (di cui ai precedenti periodi del capoverso 1-ter) si applichi anche ad un'ulteriore quota, non superiore al 15 per cento, sempre commisurata al suddetto totale dei posti residui rispetto a quelli destinati al corso-concorso, da riservare al personale, “in servizio a tempo indeterminato”, che abbia ricoperto o ricopra - ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni - incarichi di livello dirigenziale senza il possesso di qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale); in ogni caso, il terzo periodo in esame limita tale quota di riserva ai casi di sussistenza di un rapporto di servizio a tempo indeterminato. Si valuti l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento, come sembrerebbe dal riferimento al "personale di cui al periodo precedente", ai soli rapporti di servizio con l'amministrazione che procede alla selezione e se si faccia riferimento ai soli casi in cui l'incarico, conferito ai sensi del citato articolo 19, comma 6, sia stato ricoperto nell'ambito di quest'ultima amministrazione nonché di esplicitare che anche in questo caso resti fermo il possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente.

 

Si ricorda che gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 

Il sesto periodo - inserito dal Senato - del capoverso 1-ter esclude dall'ambito dello stesso capoverso gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa (tali soggetti sono individuati mediante il richiamo dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni).

 

I commi 3-bis e 3-ter - inseriti dal Senato - sopprimono i limiti percentuali vigenti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001 - che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia (dell'amministrazione) - per il conferimento - da parte di amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e di enti pubblici non economici nazionali - di incarichi a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni[63] ovvero dipendenti da organi costituzionali[64].

 

Si ricorda che, nella disciplina finora vigente, tali percentuali[65] sono pari al 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (del ruolo dell'amministrazione) e al 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (del medesimo ruolo) e che tali limiti possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate per il conferimento degli incarichi secondo la fattispecie di cui al suddetto articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

 

Alla soppressione dei limiti percentuali consegue che gli incarichi possono essere conferiti con la suddetta modalità nell’ambito delle quote residue rispetto a quelle riservate all’accesso (alla dirigenza di prima o di seconda fascia) secondo specifiche procedure. 

 

In relazione al disposto dei commi 3-bis e 3-ter, si valuti la necessità di sopprimere, per ragioni di coordinamento formale, il terzo periodo del comma 5-bis del suddetto articolo 19 del D.Lgs. n. 165, che dispone in ordine all’aumento dei limiti percentuali soppressi dal comma 3-bis.

 

La novella di cui al successivo comma 4 modifica la disciplina per l'accesso - tramite concorso pubblico - alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali) e - secondo la riformulazione operata nel corso dell’esame dal Senato - modifica la disciplina sulle forme alternative al concorso.

 

Si ricorda che, in via generale, l'accesso a tale qualifica nelle amministrazioni in oggetto avviene: per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendano disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico, per titoli ed esami[66]; per la restante quota - fatti salvi i casi di conferimento di incarichi ai sensi dei citati commi 5-bis e 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 -  mediante il transito dei dirigenti di seconda fascia della stessa amministrazione[67].

 

Una parte della novella concerne, come accennato, la quota di accesso mediante concorso. In base alla nuova disposizione, i relativi bandi (ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 28-bis del citato D.Lgs. n. 165) devono prevedere la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali - con riferimento agli ambiti di competenza individuati dal medesimo bando -, mediante prove scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La novella richiede inoltre che la composizione della commissione esaminatrice comprenda - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza.

Si ricorda che i concorsi in oggetto sono indetti dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola nazionale dell'amministrazione[68]. A tali concorsi possono partecipare i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali, e gli altri soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali individuati nei bandi medesimi. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo europeo o internazionale.

A quest'ultimo riguardo, la riformulazione del presente comma 4 operata nel corso dell’esame del Senato specifica (mediante una novella del comma 4 del suddetto articolo 28-bis del D.Lgs. n. 165) che il periodo di formazione è svolto secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e sopprime (mediante l'abrogazione del comma 5 dello stesso articolo 28-bis) le previsioni che richiedono che il periodo di formazione sia a tempo pieno, che abbia una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e che gli uffici summenzionati, presso i quali il periodo di formazione si debba svolgere, siano scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

La riformulazione definita nel corso dell’esame al Senato prevede altresì (nuovo testo del comma 1 del suddetto articolo 28-bis del D.Lgs. n. 165) che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni in oggetto indichino, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendano vacanti in ragione del collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso pubblico.

La novella di cui al medesimo comma 4, inoltre, in base alla riformulazione operata dal Senato, modifica (nuovo testo del comma 2 del suddetto articolo 28-bis del D.Lgs. n. 165) la disciplina sulle forme alternative al suddetto concorso (relativo all'accesso alla dirigenza della prima fascia).

La normativa vigente prevede che, nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso secondo la disciplina summenzionata, si possa provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. Tali contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

La novella, in via sostitutiva di tali disposizioni, prevede che, nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello (inerenti alle quote di conferimento senza concorso) non abbiano dato esito soddisfacente, l'incarico possa essere conferito attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) anche da membri esterni. Gli incarichi così conferiti non rientrano nel computo dei limiti percentuali di cui al citato comma 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165[69]. Tali incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati per un periodo non superiore a tre anni. Si specifica altresì che l'applicazione della normativa in esame non deve determinare posizioni sovrannumerarie.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la disciplina sostitutiva in oggetto riguardi la quota (di posti di dirigenti di prima fascia) che in via ordinaria sarebbe riservata al concorso pubblico ovvero la restante quota.

 

Il successivo comma 5 riduce il periodo temporale di applicazione di una norma transitoria - di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni -, la quale sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia in oggetto. In base alla novella di cui al comma 5, la sospensione opera fino al 31 ottobre 2021 (31 agosto 2021 nel testo originario del decreto, così modificato dal Senato) anziché fino al 31 dicembre 2021 - ferma restando la cessazione in data antecedente, nel caso di completamento dei processi di riorganizzazione previsti dal medesimo articolo 2 del D.L. n. 95 del 2012, e successive modificazioni -.

 

Si ricorda che il suddetto articolo 2 del D.L. n. 95 ha previsto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

 

Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, “d'intesa” con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida.

 

Si ricorda che con la sentenza n. 251 del 2016 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla delega per la riforma della dirigenza delineata dalla legge n. 124 del 2015 in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica, che prevedeva l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati dei dirigenti dello Stato, dei dirigenti regionali e dei dirigenti degli enti locali, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, nonché mediante la previsione di regole unitarie inerenti non solo al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti, ma anche alla formazione e al conferimento, alla durata e alla revoca degli incarichi.

In tale occasione la Corte ha evidenziato come tali disposizioni incidano su ambiti riconducibili alla competenza del legislatore statale in materia di «ordinamento civile», nella parte in cui attengono a profili inerenti al trattamento economico (fra le tante, sentenze n. 211 e n. 61 del 2014) o al regime di responsabilità (sentenza n. 345 del 2004), o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato, o a competenze statali concorrenti, come quella, relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria, costituita dalla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Le disposizioni sulla dirigenza regionale sono in parte altresì riconducibili alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi.

La Corte ha ritenuto tali aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica, così come di tutto il lavoro pubblico (fra le tante, sentenza n. 149 del 2012) evidenziando come il legislatore statale intervenga in questi casi solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione (sentenza n. 105 del 2013).

In tale occasione, alla luce del concorso di competenze, inestricabilmente connesse, la Corte ha evidenziato che l’intervento del legislatore statale, se necessario a garantire l’esigenza di unitarietà sottesa alla riforma, può essere legittimo a condizione che si muova nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 26 e n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008).

 

Si ricorda che le norme in materia di dirigenza di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001 costituiscono, ai sensi dell'articolo 27 dello stesso D.Lgs. n. 165, princìpi - a cui devono essere adeguati i relativi ordinamenti (tenendo conto delle proprie peculiarità) - per le regioni a statuto ordinario e per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali. La formulazione del comma 6, a differenza di quella del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 165, fa riferimento ai princìpi fondamentali ed alle materie di legislazione concorrente - di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - tra Stato e regioni[70].

La formulazione letterale del comma 6 sembrerebbe qualificare come princìpi fondamentali tutte le disposizioni dei commi 3 e 4; si consideri l'opportunità di valutare tale profilo, considerato anche che nell'ordinamento di diverse amministrazioni territoriali non vige una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza.


 

Articolo 3, commi 3-quater-3-sexies
(Proroga di contratti di lavoro a termine di enti locali della Regione Sicilia)

 

 

I commi 3-quater-3-sexies - inseriti dal Senato - consentono ad alcuni enti locali della Regione Sicilia la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di conversione del presente decreto.

La disposizione di proroga (di cui al comma 3-quater) è stabilita in deroga al principio - posto dall'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - secondo cui, ai fini del raggiungimento, da parte dell'ente locale in dissesto finanziario, di un bilancio stabilmente riequilibrato, la spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio precedente l'anno a cui l'ipotesi di bilancio riequilibrato si riferisca. La proroga e la deroga in esame vengono poste con riferimento agli enti locali della Regione Sicilia che abbiano dichiarato dissesto finanziario (ai sensi degli articoli 244 e seguenti del suddetto testo unico, e successive modificazioni) e a quelli che abbiano fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico.

Si ricorda, in ogni caso, che, per gli enti locali che ricadano in questa seconda fattispecie, secondo l'interpretazione seguita dalla delibera della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 17 febbraio 2015, n. 8/SEZAUT/2015/INPR, l'applicazione del suddetto articolo 243-bis, comma 8, lettera g), non determina il vincolo in oggetto sui contratti a termine.

Si ricorda altresì che le ipotesi di violazione di quest'ultimo vincolo comportano, ai sensi del comma 8 del suddetto articolo 259, la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale (in base al medesimo comma 8) può iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio riequilibrato un importo pari alla quantificazione del danno subito; l'ente può conservare tale importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

Per il monitoraggio delle finalità di superamento del precariato e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito (comma 3-quinquies) presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico, composto dai rappresentanti della Regione Sicilia, dell'ANCI[71] e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del medesimo tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

Il comma 3-sexies specifica che dall'attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e richiama le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10, del suddetto testo unico, secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti, negli enti locali dissestati, in aggiunta a quelli previsti dalla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.


 

Articolo 3, comma 4-bis
(Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento)

 

 

Il comma 4-bis - inserito dal Senato - demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità con le quali i bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dai loro enti strumentali devono assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove.

Il decreto ministeriale suddetto deve essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La mancata adozione delle misure in oggetto da parte del bando comporta la nullità del medesimo concorso.

Il comma in esame richiama le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 4, della L. 8 ottobre 2010, n. 170. Si ricorda che quest'ultima legge riconosce, all'articolo 1, comma 1, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento. La richiamata lettera b) dell'articolo 5, comma 2, prevede l'introduzione (in ambito scolastico) di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Il successivo comma 4 - anch'esso, come detto, richiamato dal comma 4-bis in commento - prevede che agli studenti con DSA siano garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Si consideri l'opportunità di valutare se il decreto ministeriale - a cui non viene attribuita, almeno esplicitamente, natura regolamentare - costituisca la tipologia di atto appropriata per la definizione di una disciplina sostanzialmente modificativa di norme sia legislative sia regolamentari, considerata anche l'esigenza del raggiungimento di un equilibrio nelle misure in oggetto, anche ai fini del rispetto del principio costituzionale di parità di trattamento.

Riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni interessate, si consideri l'opportunità di valutare la congruità dell'esclusione di alcune amministrazioni, quali gli enti locali diversi dai comuni o dai loro enti strumentali.

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di esplicitare che si fa riferimento ai concorsi pubblici per il reclutamento di personale.


 

Articolo 3, commi da 7 a 7-ter
(Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti)

 

 

Il comma 7 modifica la disciplina[72] sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti[73] (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La condizione dell'assenso viene soppressa per tutti i casi che non siano compresi nelle fattispecie individuate dalla novella di cui alla lettera b) del presente comma. Restano ferme le ulteriori esclusioni della condizione dell'assenso, già previste dalla disciplina[74]. Il comma 7-bis, inserito dal Senato, esclude dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria il personale degli enti locali[75] aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100, mentre per i casi in cui il numero dei suddetti dipendenti dell'ente locale sia compreso tra 101 e 500 la disciplina sulla mobilità volontaria opera in termini più restrittivi. Il comma 7-ter - anch'esso inserito dal Senato - prevede, con riferimento al personale degli enti locali, ulteriori norme restrittive in materia, tra le quali la conferma dell’esclusione dell'applicazione di tale istituto per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente.

 

Più in particolare, in base alla novella di cui al comma 7, la condizione dell'assenso permane qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

-        si tratti di posizioni motivatamente infungibili e - come aggiunto dal Senato - tale carattere e la motivazione medesima siano stati dichiarati dall'amministrazione di appartenenza;

-        il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni;

-        la mobilità determini, per l'amministrazione di appartenenza, una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente - nel testo originario del decreto, così riformulato dal Senato, la fattispecie era costituita dai soli casi in cui il superamento della suddetta quota di 20 punti percentuali sussistesse già al netto delle ipotesi di mobilità -. Ai sensi della novella di cui al comma 7-bis, la fattispecie è costituita dal superamento della quota di 5 punti percentuali per gli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 101 e 250 e dal superamento della quota di 10 punti percentuali per gli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 251 e 500. Anche in tali casi, nel computo della carenza sono ricompresi gli effetti delle ipotesi di mobilità; tuttavia, la base di calcolo - in base alla formulazione letterale - sembrerebbe costituita dalla dotazione organica complessiva dell'ente locale e non solo da quella concernente la qualifica corrispondente a quella del richiedente; si valuti l'opportunità di un chiarimento. Come detto, il personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100 viene invece escluso - ai sensi della stessa novella di cui al comma 7-bis - dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria. Si valuti l'opportunità di chiarire se anche per le altre soglie summenzionate si faccia riferimento esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato;

-        il richiedente sia dipendente di determinate amministrazioni. In particolare, la novella conferma la condizione dell'assenso per i dipendenti di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale e prevede che per il personale della scuola continuino a trovare applicazione le norme vigenti in materia. Si valuti l'opportunità di chiarire se con quest'ultimo richiamo si intenda mantenere, per il personale della scuola, la condizione dell'assenso, considerato che le norme speciali vigenti riguardano, in linea di massima, i profili della mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione scolastica e non quelli della mobilità verso altre amministrazioni.

Si ricorda, in ogni caso, che l'ipotesi di passaggio di un dipendente da un'amministrazione non sottoposta a limitazioni alle assunzioni (come, per esempio, l'amministrazione scolastica) ad un'amministrazione sottoposta invece a limitazioni costituisce una nuova assunzione[76], come tale subordinata alla relativa normativa ed alle eventuali relative procedure autorizzatorie.

La novella fa salva la possibilità, per l'amministrazione di appartenenza, di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto.

Si ricorda che, in base alle esclusioni già vigenti[77], che restano operanti nei termini specifici previsti per esse, in via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.

 

Riguardo, in generale, alla procedura di mobilità volontaria, cfr. la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (nonché, per quanto concerne la pubblicazione dei relativi bandi di mobilità, l'articolo 1, comma 10-octies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e il comma 17-bis - inserito dal Senato - dell’articolo 1 del presente decreto). Si ricorda che, in base al comma 2-bis del suddetto articolo 30, e fatte salve le norme speciali, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, intese alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria in oggetto, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestino servizio. Il trasferimento mediante mobilità volontaria è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento, a condizione che sia assicurata la neutralità finanziaria, può essere disposto anche qualora la vacanza di organico sia presente in area funzionale diversa da quella di provenienza (fermo restando che l'area funzionale di inquadramento nella nuova amministrazione corrisponde all'area funzionale di inquadramento nell'amministrazione di provenienza).

 

Come accennato, la novella di cui al comma 7-bis prevede, tra l'altro, l'esclusione del personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100 dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria. In relazione alla formulazione della novella, si valuti l'opportunità di chiarire se tale esclusione concerna anche il medesimo ente locale (rientrante nella soglia dimensionale suddetta), con riferimento alla possibilità di ricorso alla mobilità in ingresso.

Riguardo alle restanti norme poste dalla novella di cui al comma 7-bis, cfr. supra.

Il comma 7-ter prevede, con riferimento al personale degli enti locali, ulteriori norme restrittive in materia di mobilità volontaria.

In primo luogo, si conferma l'esclusione dell’applicazione di tale istituto per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente[78]. Si prevede, inoltre, che la cessione del dipendente possa essere differita, a discrezione dell'amministrazione di appartenenza, fino all'effettiva assunzione del personale, disposta a copertura dei posti vacanti in seguito alla mobilità medesima, o anche per un periodo ulteriore, non superiore a trenta giorni (successivi alla suddetta assunzione), qualora sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento. Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di formulare la disciplina di cui al comma 7-ter in forma di novella, inserendo la medesima normativa nell'ambito del citato articolo 30 del D.Lgs. n. 165.


 

Articolo 3, comma 7-quater
(Mobilità dei dirigenti tra autorità amministrative indipendenti ed altre amministrazioni, con transito di fascia)

 

 

Il comma 7-quater - inserito dal Senato - prevede che i dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di autorità amministrative indipendenti, che ricoprano incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali - o equivalenti[79] - in alcune amministrazioni, possano transitare (su domanda) nei ruoli di quest'ultima amministrazione come dirigente di prima fascia.

La possibilità è subordinata alla sussistenza di posti disponibili nella dotazione organica, relativa ai dirigenti di prima fascia, dell'amministrazione di destinazione nonché - in base al richiamo dell'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 - al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, presso l'amministrazione di destinazione, senza che il dirigente sia incorso nelle misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale. Si rileva, tuttavia, che la versione attuale della norma di rango legislativo corrispondente alla norma regolamentare suddetta - versione dell'articolo 23, comma 1, del citato D.Lgs. n. 165 riscritta successivamente al citato regolamento, concernente il transito alla prima fascia per i dirigenti di seconda fascia titolari di incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali (o equivalenti) - prevede, quale criterio di precedenza ai fini del transito, la data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, la maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale[80]. Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo agli effetti del mancato richiamo di tale disposizione.

La norma di cui al comma 7-quater in esame si applica - in base al richiamo dell'articolo 10, comma 11-ter, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 - ai dirigenti la cui amministrazione di provenienza sia un'autorità amministrativa indipendente. Si ricorda che il richiamato comma 11-ter non reca una nozione di autorità amministrative indipendenti e fa in ogni caso uno specifico riferimento alla Banca d'Italia, alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le amministrazioni di destinazione per le quali si può applicare il medesimo comma 7-quater sono invece costituite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri, dall'Avvocatura generale dello Stato, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti (amministrazioni indicate nella richiamata tabella A, allegata al citato D.P.R. n. 108 del 2004).  


 

Articolo 3, comma 7-quinquies
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 3, comma 7-quinquies, introdotto dal Senato, stabilisce che anche per le procedure di mobilità volontaria del personale la presentazione della domanda di partecipazione debba avvenire per via telematica.

 

In dettaglio, la disposizione introduce il comma 1-bis all’articolo 249 del dl 34/2020, che al comma 1 estende alle singole pubbliche amministrazioni di cui al all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.

 

Si tratta dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248 e di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 247.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 248, prevedono la possibilità, nelle procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, che la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)[81] possa modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

I commi 4 e 5 dell’articolo 247, dispongono che la domanda di partecipazione ai concorsi, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Il comma 7 dell’articolo 247 medesimo, prevede che la commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

 

 

In particolare, la disposizione introdotta dal Senato, prevede, appunto, che le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247, quindi esclusivamente in modalità telematica, si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

 

 


 

Articolo 3, commi da 8 a 10
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca e di master universitario di secondo livello)

 

L’articolo 3, commi da 8 a 10, interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, reca previsioni relative al master universitario di secondo livello.

In particolare:

·       amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitari, all’evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo;

·       modifica la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca, escludendo le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

·       circoscrive la possibilità di richiedere tra i requisiti per l’accesso alla pubblica amministrazione il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca solo per specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione. Al contempo, prevede, con riguardo agli stessi profili o livelli di inquadramento, la possibilità di richiedere fra i requisiti anche il possesso di un pertinente titolo di master universitario di secondo livello. Infine, individua il parametro per la valutazione della pertinenza di tali titoli;

·       elimina la previsione che stabiliva che il titolo di dottore di ricerca, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 2272 sottolineava, anzitutto, che le modifiche relative al dottorato di ricerca sono collegate a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che riconosce nei dottorati di ricerca una delle leve fondamentali per affrontare le sfide strategiche del paese, prevedendo espressamente, con l’investimento M4-C1-I.4.1, nell’ambito di un complessivo intervento di riforma e potenziamento dell’istituto, l’estensione del numero dei dottorati di ricerca e nuovi dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale.

In particolare, all’investimento M4-C1-I 4.1 il PNRR destina € 432 mln, attribuiti a fondo perduto, di cui € 144 mln per ciascun anno del triennio 2022-2024. L’obiettivo è quello di aumentare di 3.600 unità i dottorati attivando tre cicli a partire dal 2021, ciascuno dotato di 1.200 borse di studio.

Inoltre, allo scopo di aumentare l’efficacia delle azioni delle Amministrazioni pubbliche, si prevedono, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica, 3.000 nuovi dottorati innovativi, attivando tre cicli dal 2021, ciascuno dotato di 1.000 borse di studio.

Si prevede anche, in collaborazione con il Ministero della cultura, il finanziamento di cicli di dottorato destinati all’efficientamento della gestione e dello sviluppo del patrimonio culturale del Paese. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, sono previste 600 borse di dottorato.

 

Per completezza, si segnala che analoghe, ma non del tutto identiche, previsioni sono recate dall’art. 3 dell’A.S. 2285 (testo già approvato dalla Camera: v. infra).

 

Ampliamento delle finalità formative dei corsi di dottorato di ricerca universitari e modifica della platea dei soggetti che possono attivare i corsi

 

Preliminarmente, si ricorda che la disciplina relativa ai dottorati di ricerca universitari è recata dall’art. 4 della L. 210/1998 – come modificato dall’art. 19 della L. 240/2010 – e dal regolamento attuativo emanato con DM 45/2013.

In particolare, l’art. 4, co. 1, della L. 210/1998 dispone che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

Il co. 2 dispone, a sua volta, che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca[82], su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, nonché – possibilità ora soppressa – da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate (primo periodo). I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie (secondo periodo).

Lo stesso co. 2 aveva, altresì, affidato le modalità di individuazione delle sopra indicate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR (terzo periodo).

Al riguardo, l’art. 2, co. 3, del DM 45/2013 ha disposto che la qualificazione delle citate istituzioni doveva essere accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi, sulla base dei seguenti criteri:

a) espressa citazione nello statuto, fra i compiti istituzionali dell’ente, di formazione e ricerca;

b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali;

c) documentato svolgimento di attività di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno 5 anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intendeva attivare il corso di dottorato;

d) requisiti organizzativi e disponibilità di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo;

e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione.

 

Rispetto a quanto appena ricordato, il comma 9, lettera a), dispone che i corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

A tal fine, novella l’art. 4, co. 1, della L. 210/1998 che, come detto, riguarda l’ambito universitario.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2272 evidenziava che l’ampliamento delle finalità dei corsi di dottorato, per l’acquisizione di competenze da spendere anche in ambito extraaccademico, si rende necessario anche sulla base del parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 24 maggio 2018, in sede di esame dello schema di decreto di modifica del DM 45/2013. In tale occasione, infatti, a fronte della previsione di introduzione di una nuova tipologia di “dottorati per la PA”, l’alto Consesso segnalò l’assenza di una adeguata base legislativa.

 

Per completezza, si evidenzia che le disposizioni introdotte sono identiche a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, lett. a), del già citato A.S. 2285.

 

Il comma 9, lettera b), sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.

A tal fine, novella lo stesso art. 4, co. 2, primo e terzo periodo, della L. 210/1998.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2272 faceva presente che la modifica si rende necessaria perché la previsione di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca presso qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate non ha trovato, nella prassi, facile applicazione.

 

Per completezza, si evidenzia che le disposizioni introdotte sono identiche a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, lett. b), del già citato A.S. 2285.

 

A sua volta, il comma 10 dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti anche presso le istituzioni AFAM.

A tal fine, novella l’art. 2, co. 5, della L. 508/1999, ridenominando i “corsi di formazione alla ricerca” in campo artistico e musicale, ivi previsti, in “corsi di dottorato di ricercain campo artistico e musicale.

Si dà, così, seguito all’intenzione annunciata nell’atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2021 del Ministero dell’università e della ricerca.

 

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che il sistema dell’alta formazione artistica e musicale è costituito, in base all’art. 2 della L. 508/1999, da Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati.

Più nello specifico, si ricorda che, in base all’art. 3, co. 6, del regolamento attuativo emanato con DPR 212/2005, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

L’art. 5, co. 4, ha, a sua volta, stabilito che, fino all'adozione del regolamento che deve disciplinare i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi (ex art. 2, co. 7, lett. h), della L. 508/1999), i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)[83].

Infine, l’art. 7, co. 5, del medesimo regolamento ha disposto che per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il requisito per l’accesso a tali corsi è, dunque, analogo a quello previsto per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università (v. art. 6, co. 5, del regolamento emanato con DM 270/2004).

 

Per completezza, si evidenzia che analoghe, ma non identiche, previsioni sono recate dall’art. 3, co. 2, e dall’art. 8, co. 6, del già citato A.S. 2285.

In particolare, rispetto a quanto previsto dal testo in esame, l’A.S. 2285 specifica anche che: le istituzioni AFAM possono attivare i corsi di dottorato a decorrere dall’a.a. successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; entro 6 mesi dalla medesima data, il Ministro dell’università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi; entro 3 mesi dalla medesima data, il Governo adegua conseguentemente il regolamento emanato con DPR 212/2005.

 

Spendibilità del titolo di dottore di ricerca e del master universitario di secondo livello nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni

 

Il comma 8, modificato dal Senato, modifica l’art. 35 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la lett. e-ter) del co. 3 dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – come modificata, da ultimo, prima dell’intervento in esame, dall’art. 3-ter, co. 2, lett. a), del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – prevedeva, quale principio al quale le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi, la possibilità di richiedere, tra i requisiti indicati per specifici profili o livelli di inquadramento, il titolo di dottore di ricerca, al contempo disponendo che lo stesso deve essere prioritariamente valutato, ove pertinente, fra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

A sua volta, il co. 3-quater dello stesso art. 35 – introdotto dall’art. 3-ter, co. 2, lett. b), del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – aveva demandato ad un regolamento da emanare con DPCM, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988, la disciplina dei criteri di valutazione del dottorato di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.

Per completezza, si ricorda, peraltro, che, specificamente per i concorsi ordinari per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, l’art. 1, co. 18-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha previsto che, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca, è attribuito un punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivamente attribuibile ai titoli[84].

 

In particolare, il comma 8 sostituisce, anzitutto, la lett. e-ter) del co. 3 dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, disponendo, in primo luogo, che la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di richiedere tra i requisiti previsti per l’accesso il possesso di un titolo di dottore di ricerca riguarda (solo) specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione.

Al contempo, prevede che le pubbliche amministrazioni possono richiedere fra i requisiti previsti per l’accesso a specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione anche il possesso di un pertinente titolo conseguito all’esito di un corso di master universitario di secondo livello.

 

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 3, co. 9, del regolamento emanato con DM 270/2004, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Per completezza, si ricorda che, in base al combinato disposto dell’art. 2 della L. 508/1999, e dell’art. 3 del regolamento emanato con DPR 212/2005, anche le istituzioni AFAM possono attivare corsi di perfezionamento o master, a conclusione dei quali sono rilasciati i relativi diplomi.

Questi ultimi non sarebbero contemplati nella formulazione letterale della norma.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

 

Sempre il comma 8 dispone, altresì, che, nel caso di richiesta dei titoli di studio indicati, nelle procedure di selezione sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell’art. 17, co. 99, della L. 127/1999, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o al livello di inquadramento.

 

Si tratta delle 14 Aree individuate, da ultimo, dall’Allegato A del DM 4 ottobre 2000.

Al riguardo, si ricorda che il citato art. 17, co. 99, della L. 127/1999 ha disposto che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), si procede, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

Successivamente, l’art. 15 della L. 240/2010 ha disposto che con decreto del Ministro, sentito il CUN, devono essere definiti, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). I settori concorsuali sono raggruppati in macro-settori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici.

In attuazione, è intervenuto, da ultimo, il DM 30 ottobre 2015 n. 855 – come modificato dal DM 22 giugno 2016, n. 494 – che continua a far riferimento alle Aree individuate dal DM 4 ottobre 2000.

 

Infine, a seguito della novella, il comma 8 elimina la previsione che stabiliva che il titolo di dottore di ricerca, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Conseguentemente, abroga il co. 3-quater dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2272 sottolineava, al riguardo, che, individuando nelle c.d. “Aree CUN” gli ambiti disciplinari in relazione ai quali determinare la pertinenza del singolo titolo di dottore di ricerca ai fini della selezione dei candidati dei concorsi pubblici, non è più necessaria la procedura più complessa prevista dal co. 3-quater dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001.

 

Per completezza, si segnala che, rispetto a quanto previsto dal testo in esame, l’art. 3, co. 3, dell’A.S. 2285 dispone, invece, che le pubbliche amministrazioni possono richiedere fra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca pertinente con il posto messo a concorso. La pertinenza è valutata avendo a riferimento le citate 14 Aree in cui sono raggruppati i settori scientifico-disciplinari.

Inoltre, dispone che (evidentemente, in fase di valutazione dei titoli) al titolo di dottore di ricerca pertinente (rispetto al posto messo a concorso) è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

- al doppio di quello riconosciuto per il possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale (questi, non necessariamente pertinenti);

- al triplo di quello riconosciuto per il possesso di master universitari o di altri titoli post-lauream di durata annuale (anche questi, non necessariamente pertinenti).


 

Articolo 3, comma 10-bis
(Riconoscimento di titoli conseguiti all’estero)

 

L’articolo 3, comma 10-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la semplificazione dell’iter per ottenere il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero.

 

Più nello specifico, attribuisce al Ministero dell’istruzione (MI), che deve procedere di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), il compito di avviare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un processo di semplificazione dell’iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, “definendo un elenco di atenei internazionali”.

 

Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che la competenza e le procedure in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all’estero sono diversificate in base alle finalità dello stesso (spaziando, quanto alla competenza, da varie amministrazioni statali, oltre al MI e al MUR, fino alle università e alle regioni).

La disposizione in commento, invece, non esplicita per quali tipologie di riconoscimento si prevede la semplificazione dell’iter.

Si valuti, pertanto, l’opportunità di un chiarimento.

Si valuti, altresì, l’opportunità di esplicitare a che cosa sia finalizzata, nell’ambito del procedimento suddetto, la definizione di un elenco di atenei internazionali.

 

Al riguardo, infatti, si ricorda, in particolare, che la L. 148/2002, con la quale è stata ratificata la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ha disposto che:

-        la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle università ed agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia[85] (art. 2);

-        il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle sopra indicate, è operato dalle amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con regolamento di esecuzione (art. 5).

 

In attuazione delle disposizioni relative al riconoscimento dei titoli per fini non accademici, è intervenuto il DPR 189/2009 che, in particolare, ha disposto che:

- per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, si applicano le procedure previste dall'art. 38, co. 3, del d.lgs. 165/2001[86] – in base al quale, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 19, co. 6-bis, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020), all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede il Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il MI e il MUR – fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego (art. 2);

- sono di competenza del Ministero (allora, dell’istruzione, dell’università e della ricerca-MIUR) le valutazioni concernenti il riconoscimento:

a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;

b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum, ai fini previdenziali;

c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'art. 38 del già citato d.lgs. 165/2001, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente (art. 3[87]).

- la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del (allora) MIUR (art. 4, co. 2);

- la valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di quest'ultima amministrazione, che può richiedere il parere del (allora) MIUR relativamente all'idoneità del titolo di studio (art. 4, co. 3);

- la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, è di competenza di quest’ultima amministrazione, che può richiedere il parere del (allora) MIUR (art. 4, co. 4[88]).

Occorre, peraltro, ricordare, che:

- in base all’art. 74 del DPR 382/1980, il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca o di analoga qualificazione accademica conseguiti presso università non italiane è di competenza (ora) del MUR, su conforme parere del CUN. Il Ministro, con suo decreto, su conforme parere del CUN, può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati[89];

- per l’esercizio delle c.d. professioni regolamentate, la disciplina per il riconoscimento è dettata, per l’ambito dell’UE, dalle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che attribuiscono la relativa competenza al Ministero vigilante sulla professione;

- in base all’art. 12 della L. 29/2006, nei procedimenti nei quali è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'amministrazione interessata valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea previo parere favorevole del (allora) MIUR, tenuto conto dell'oggetto del procedimento[90].

 

Si veda, qui, una tabella riassuntiva predisposta dal CIMEA - Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche.

 

Si ricorda, infine, che per il riconoscimento a fini accademici dei titoli di studio conseguiti nei paesi non appartenenti all’Unione europea, si applica la disciplina recata dall’art. 48 del DPR 394/1999, recante il Regolamento attuativo del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al d.lgs. 286/1998.

In particolare, l’art. 48 citato dispone che la competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi, conseguiti in paesi esteri, è attribuita alle università ed agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, e le convenzioni internazionali[91].

Lo stesso DPR disciplina il riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni, assegnando la competenza, con gli artt. 49 e 50, ai Ministeri rispettivamente vigilanti sulle singole professioni.

 

Per quanto concerne il riferimento al MI, che deve procedere di concerto con il MUR, si ricorda che, a seguito dell’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca –, l’art. 50 del d.lgs. 300/1999 (come novellato dall’art. 2 del medesimo D.L. 1/2020-L. 12/2020) ha attribuito al MI i compiti in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale.

In particolare, l’art. 5 del regolamento di organizzazione del MI, emanato con DPCM 166/2020, ha attribuito il riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

A sua volta, l’art. 4 del regolamento di organizzazione del MUR, emanato con DPCM 164/2020 ha attribuito il riconoscimento delle abilitazioni conseguite all'estero alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio.

 

Di fatto, come evidenziato nella pagina dedicata del sito Ministero dell’istruzione-Ministero dell’università e della ricerca, il sistema di riconoscimento dei titoli di studio osserva procedure diversificate in base ai settori formativi di riferimento, correlati alla competenza attribuita ai diversi soggetti erogatori del servizio (Stato e regioni). In particolare:

· settore istruzione, di competenza statale (MI, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche), che rilascia, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, diplomi di istruzione secondaria di secondo grado. Il provvedimento di riconoscimento del titolo, ad eccezione dei titoli equivalenti finalizzati alla partecipazione a pubblici concorsi, attribuisce valore legale al titolo di studio valido su tutto il territorio nazionale;

· settore istruzione e formazione professionale, di competenza delle singole regioni, che si articola in:

- percorsi di istruzione e formazione professionale triennali che rilasciano qualifiche professionali e percorsi quadriennali che rilasciano diplomi professionali. Il provvedimento di riconoscimento del titolo è valido su tutto il territorio nazionale;

- percorsi di formazione professionale di durata variabile (semestrali, annuali, biennali, triennali) che rilasciano attestati e/o titoli attinenti alle figure professionali di riferimento definiti dalle singole regioni. Il provvedimento di riconoscimento del titolo è valido solo nell’ambito del territorio della regione che l’ha riconosciuto.

Inoltre, come evidenziato nella pagina dedicata del medesimo sito, il MI procede al riconoscimento dei titoli necessari per l’esercizio della professione docente. Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese (UE e non UE) che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.

Infine, come evidenziato nella pagina dedicata del medesimo sito, il MI non è competente sulla procedura di equivalenza dei titoli di studio accademici ai fini concorsuali, che è in capo al MUR.

Qui la pagina del sito del MUR dedicata al riconoscimento dei titoli a fini accademici.

 

Si valuti, pertanto, l’opportunità di approfondire la previsione relativa al concerto del MI con il MUR.

 


 

Articolo 3-bis
(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di
idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

 

 

L'articolo 3-bis, inserito in prima lettura, introduce una modalità di reclutamento del personale negli enti locali basato su elenchi di idonei, definiti in esito a selezioni svolte in forma aggregata, da cui attingere, previo interpello ed (eventuale) prova selettiva ai fini dell'assunzione, ferma restando la priorità da accordare allo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già svolti.

 

Ai sensi del comma 1, gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei per l'eventuale successiva "assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato".

Al riguardo la formulazione pare non tenere conto che l'accesso ai ruoli è riservato a coloro che sono assunti a tempo indeterminato. La norma parrebbe pertanto doversi intendere nel senso che l'elenco di idonei è diretto all'immissione nei ruoli dell'amministrazione del personale assunto a tempo indeterminato o, in alternativa, alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

La selezione, che può essere effettuata anche qualora non si registri uno specifico fabbisogno di personale, mira all'identificazione di un bacino di idonei per vari profili professionali e categorie, inclusa la dirigenza.

 

Si demanda ad appositi accordi la definizione dei rapporti tra gli enti locali e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei (comma 2).

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle richiamate selezioni, si stabilisce che possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati (comma 6).

La disposizione, nell'attuale formulazione, parrebbe consentire agli enti locali che non intendono procedere ai richiamati adempimenti tramite il coordinamento dei rispettivi uffici, di affidarsi a società esterne o, in alternativa, di esternalizzare detti adempimenti.

Al riguardo, parrebbe opportuno un chiarimento.

Quanto al regime di pubblicità, ai sensi del comma 9 (v. infra), "le procedure selettive bandite" sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente (si rinvia al commento al comma).

La disposizione reca un impianto solo per taluni aspetto sovrapponibile a quello recato all'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi: i) esperti e professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità e per specifiche esigenze alle quali le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio; ii) nonché personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Nel caso in esame si tratta infatti di elenchi di idonei non solo per l'attivazione di contratti a tempo determinato per specifiche esigenze alle quali le amministrazioni non sono in grado di far fronte, ma si estende all'assunzione di personale a tempo dirigenziale, incluso quello con qualifica dirigenziale, per il quale l'ordinamento prescrive una selezione più rigorosa.

 

Il combinato disposto dei commi 2, 6 e 9 conferisce ampia discrezionalità agli enti locali interessati in ordine alla modalità di svolgimento delle selezioni, inclusa la verifica delle competenze che devono essere possedute dai candidati.

Parrebbe pertanto che dette selezioni non possano essere assimilate a procedure concorsuali.

Tale circostanza andrebbe valutata alla luce dell'articolo 97, quarto comma della Costituzione, ai sensi del quale "[a]gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Con riferimento alla richiamata norma costituzionale, si segnala che la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

 

Quanto al comma 9, si valuti l'opportunità di esplicitare quali siano le norme recanti gli obblighi di pubblicità cui sono soggette tali selezioni, tanto più che essendo prevista la possibilità di fare ricorso a società esterne per il reclutamento, queste ultime non hanno accesso ai medesimi strumenti ufficiali di diffusione delle informazioni degli enti locali.

 

Per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, gli enti locali, ferma restando la priorità da accordare all'eventuale presenza di proprie graduatorie in corso di validità, procedono ad attingere ai richiamati elenchi di idonei. Gli enti, nello specifico, ai fini dell'assunzione, attivano un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 e comma 4, secondo periodo).

 

Nel momento in cui l'ente locale intenda avvalersi delle richiamate selezioni uniche, si possono dunque verificare due possibilità:

ü che non vi sia alcun soggetto interessato all'assunzione, nel qual caso l'ente non può evidentemente procedere alle assunzioni nell'ambito della procedura disciplinata dall'articolo in esame;

ü che vi sia più di un candidato interessato all'assunzione. In tal caso, il comma 4, primo periodo, dispone che l'ente procede a valutare le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) e stila una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Al comma 4, periodo terzo, si stabilisce che detta verifica consiste "in una prova selettiva scritta o orale". Tale previsione non è formulata in termini di facoltà, bensì parrebbe idonea a precludere agli enti locali l'eventuale scelta di effettuare entrambe le prove, secondo quanto invece previsto dalla disciplina dettata per i concorsi per il restante personale della pubblica amministrazione assunto a tempo indeterminato, non appartenente alla qualifica dirigenziale (per quello dirigenziale peraltro le prove sono ancor più rigorose).

Ai sensi del comma 9 le procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo in esame sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.

 

Il richiamato articolo 10 del DL n.44/2021 dispone a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – con esclusione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase in cui  perdura l'emergenza sanitaria da Covid-19 [92]. A regime si prevede, fra l'altro, nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, mentre nel periodo emergenziale, e sempre per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Al riguardo il comma 4 in esame, pur facendo rinvio, al primo periodo, ai fini della valutazione delle candidature, all'articolo 10 del DL 44/2021 (ai sensi del quale, come detto, è esclusa dalle procedure semplificate la dirigenza e, per il restante personale, si prevede a regime una prova scritta e una orale), al terzo periodo dispone in senso difforme dal medesimo articolo 10 (prevedendo una prova scritta o una prova orale). Parrebbe al riguardo opportuno un coordinamento dei richiamati periodi.

 

ü che vi sia un solo candidato. La norma non detta una disciplina esplicita per tale fattispecie e ciò potrebbe determinare, in sede interpretativa, il dubbio se, non essendoci altri candidati, l'ente possa comunque procedere ad assumere l'unico candidato, senza alcuna ulteriore verifica del possesso delle competenze richieste.

Un'eventuale interpretazione della norma in esame nel senso di ammettere tale possibilità - considerato che la selezione effettuata per l'individuazione degli elenchi di idonei non parrebbe presentare, nell'attuale formulazione del comma 1, le caratteristiche di un concorso pubblico -  andrebbe valutata anch'essa alla luce del richiamato articolo 97, quarto comma, della Costituzione che impone l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni tramite concorso.

 

Ai sensi del comma 5, gli elenchi di idonei sono soggetti ad aggiornamento continuo, con cadenza almeno annuale, affinché il numero di idonei a disposizione degli enti aderenti rimanga, nel tempo, adeguato alle esigenze assunzionali degli stessi. L'iscrizione negli elenchi degli idonei rimane ferma "sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato" e comunque per un massimo di tre anni. L'iscrizione non viene dunque meno nel caso in cui il candidato declini la propria disponibilità all'assunzione in riscontro ad uno o più interpelli attivati dagli enti locali.

Il riferimento al tempo indeterminato parrebbe presupporre che gli idonei che nel frattempo hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con uno degli enti locali aderenti all'accordo per l'istituzione degli elenchi degli idonei continuino a rimanere iscritti in tali elenchi.

Al riguardo, viene assicurata particolare tutela nei confronti degli idonei iscritti ai predetti elenchi rispetto al loro interesse ad essere assunti, in un secondo momento, a tempo indeterminato, che parrebbe prevalente rispetto all'interesse dell'ente locale con cui i medesimi idonei hanno in corso rapporti di lavoro a tempo determinato al mantenimento di un rapporto stabile, nei limiti della durata contrattuale.

 

Al comma 7 si precisa che gli enti locali hanno la facoltà di utilizzare gli elenchi di idonei al fine di assumere personale (a tempo indeterminato o a tempo determinato) per la copertura dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

In tema di mobilità si veda l'articolo 3, comma 7-bis - introdotto nel corso dell'esame in prima lettura - che novella l'articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001 nel senso di riservare agli enti locali interessati da procedure di mobilità in uscita una disciplina ad hoc e più restrittiva rispetto a quella prevista in via ordinaria, che limita i casi in cui è prevista la richiesta da parte dell'amministrazione cedente del nulla osta (cfr. scheda sull'art. 3, comma 7-bis, del presente Dossier).

 

Al comma 8 si stabilisce che, per le finalità dei cui al comma 7 (cioè la copertura dei posti resi vacanti a seguito della mobilità presso altre amministrazioni), gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), consistenti nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Rimane ferma in ogni caso la priorità che l'ente locale è tenuto ad accordare all'utilizzo delle proprie graduatorie (vigenti).

Tenuto conto che il comma 3 dell'articolo in esame delinea la procedura per attingere agli elenchi di idonei, prevedendo un previo interpello mirato alla verifica della disponibilità dei medesimi idonei all'assunzione, ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente, verosimilmente la deroga in commento è diretta a consentire all'ente locale di attivare tale procedura senza dover modificare i richiamati documenti programmatori qualora questi ultimi fossero stati approvati prima del verificarsi della mobilità in uscita di un contingente di personale, limitatamente a tale contingente.


 

Articolo 3-ter
(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

 

 

L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato in prima lettura, novella la disciplina relativa alla sanzione, consistente nel divieto di assunzione del personale, nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti (di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), facendo salva la possibilità di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio di alcune funzioni fondamentali (di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale).

 

L'articolo 9, comma 1-quinquies, oggetto di novella, dispone, più in dettaglio, che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

L'articolo aggiuntivo in esame allenta gli effetti della disciplina sanzionatoria, consentendo agli enti locali inadempienti di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato solo per esigenze strettamente connesse   all'attuazione del PNRR, nonché all'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

 


 

Articolo 3-quater
(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

 

L’articolo 3-quater estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

 

A tal fine viene modificato l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Tale disposizione ha introdotto una norma transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali.

 

Si ricorda che il TUEL prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune, possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000).

Il DPR 465/1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3)

La disciplina transitoria può essere attivata nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione (fino al 1° marzo 2023).

Le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per al massimo 12 mesi complessivamente (termine raddoppiato dalla disposizione in esame), da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.

I requisiti sono i seguenti:

-      cittadinanza italiana;

-      idoneità fisica all’impiego;

-      godimento dei diritti politici;

-      posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

-      diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.

Il funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo nazionale.

Possono usufruirne i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l'ufficio di segreteria (ai sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997) e purché sia vacante la sede di segreteria sia singola sia convenzionata.

Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (art. 10 del DPR 465/1997).

A sua volta il TUEL prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3)

Sempre il TUIL, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1).

Inoltre, la nomina può essere fatta nel caso la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, DPR 465/1997) sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

La procedura di assegnazione dell’incarico prevede quanto segue:

§  richiesta del sindaco;

§  autorizzazione del Ministero dell’interno;

§  assenso dell’ente locale di appartenenza;

§  consenso dell’interessato.

Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Le modalità applicative della disciplina introdotta dal D.L. 162/2019 sono state fornite dal Ministero dell’interno con la Circolare 9 aprile 2020.

Sempre il Ministero dell’interno, nel parere n. 6588 del 29 marzo 2021, ha escluso, stante il dettato normativo del D.L. 162/2019, la possibilità che l’incarico di vicesegretario possa avere una durata complessivamente superiore al periodo di un anno. Tale lettura è corroborata dalla ratio emergenziale della disposizione, introdotta al fine di sopperire, nel triennio 220-2022 e nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate, alla carenza di segretari comunali.

Si ricorda in proposito che con il decreto del 26 luglio 2021 è stato approvato l’elenco dei 291 candidati ammessi a partecipare al corso di formazione ai fini dell’iscrizione di n. 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Il corso di formazione inizierà prevedibilmente nel mese di settembre, avrà la durata di 8 mesi e sarà articolato in 6 mesi di didattica e 2 di tirocinio pratico presso uno o più comuni. Sarà avviata, prossimamente, anche la procedura per una sessione aggiuntiva dello stesso corso-concorso destinata a 223 partecipanti ad un ulteriore corso di formazione, che consentirà l’iscrizione di altri 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale.

 


 

Articolo 4
(Formez PA)

 

 

L’articolo 4, modificato dal Senato, modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA, al fine di consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (PNRR) e consentire il pieno e corretto utilizzo del Next Generation Eu.

 

La disposizione modifica il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che disciplina la riorganizzazione della Associazione FORMEZ PA, ente strumentale della cui attività possono avvalersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate.

 

Ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto legislativo, FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A- è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilità e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione.

 

In particolare, attraverso modifiche all’articolo 2 del d.lgs 6/2010, si prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di intervento del FORMEZ-PA:

·       disponendo che l’Associazione svolga anche la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. In tal senso, si sostituisce l’articolo 2, comma 1, alinea (che elenca le finalità dell’azione dell’Associazione nei settori della formazione e dei servizi e della assistenza tecnica), confermando peraltro la funzione generale, attualmente prevista, di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati (comma 1, lett.a);

·       prevedendo l’implementazione delle funzioni della Associazione, riferendole non soltanto al settore della formazione ma anche al settore del “reclutamento”. Sono, altresì, definite ulteriori finalità, oltre a quelle già previste (cfr. infra, la ricostruzione normativa): predisporre e organizzare le procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime; predisporre modelli per l’implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all’attuazione dei progetti del PNRR; assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello territoriale (in tal senso, si modifica l’articolo 2, comma 1, lett. a) del predetto decreto legislativo, aggiungendo i numeri 01, 02 e 5-bis) (comma 1, lett. b), c) e d));

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), nell’ambito del settore della formazione (e ora anche del settore del reclutamento, con le modifiche sopra esaminate), è possibile avvalersi del supporto di FORMEZ PA: 1) per predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso; 2) per sperimentare nuove modalità formative idonee a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche; 3) per rendere un supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative, nonché della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall'ente; 4) per favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 5) per assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico.

 

·       prevedendo l’ampliamento del raggio di azione della Associazione, riferendolo non soltanto al settore dei servizi e della assistenza tecnica ma anche al “supporto al PNRR”, attraverso la modifica della lett. b) dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo suddetto. (cfr. infra, la ricostruzione normativa) Nell’ambito del punto 3 della lettera b), in particolare, si precisa che l’assistenza tecnica, il supporto e i contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, sia resa anche “al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione”. Infine, al punto 5 della lett. b), sono aggiunte ulteriori finalità all’azione della Associazione, prevedendo: di sviluppare forme di coordinamento per l’individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali (punto 5 bis); sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l’individuazione di processi rapidi per l’utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali (punto 5 ter); elaborare modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa (punto 5 quater) (comma 1, lett. e), f) e g)).

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), nell’ambito del settore servizi e assistenza tecnica (e ora anche del settore del “supporto al PNRR”, con le modifiche sopra esaminate), è possibile avvalersi di FORMEZ PA: 1) per fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio; 2) per fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni; 3) per fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi; 4) per sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi; 5) per fornire assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei.

 

 

Con la sostituzione dell’articolo 3 del d.lgs 6/2010, per effetto del comma 1, lett. h) dell’articolo in esame, si interviene, invece, sulla struttura e sulle competenze degli organi di FORMEZ-PA.

In particolare, è soppresso il Comitato di indirizzo, fermi restando gli altri organi attualmente contemplati dall’articolo, vale a dire: il Presidente, il direttore generale, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori e l'assemblea (nuovo comma 1 dell’art. 3).

Il nuovo comma 2 dell’art. 3 aggiorna la nomenclatura dell’organo che procede alla nomina del Presidente: non più il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione bensì il Ministro per la pubblica amministrazione, fermo restando che il Presidente, ha la rappresentanza legale della Associazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Si procede a riscrivere anche la composizione del consiglio di amministrazione: oltre che dagli organi già previsti, il Presidente, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o un suo delegato (secondo la modifica apportata dal Senato), il Capo del dipartimento della funzione pubblica, nonché cinque membri (di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni), è prevista la presenza di tre membri (anziché due, per effetto della modifica introdotta dal Senato), designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni e UPI e ANCI (nuovo comma 3).

Il nuovo comma 4 (che sostituisce la disposizione relativa al Comitato di Indirizzo, soppresso dalla disposizione in esame), prevede che il direttore generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato (con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale). Si conferma, infine, quanto già previsto per la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti: nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione delegato (non più dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione), il collegio è composto da tre membri, di cui uno designato del Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente) (comma 5).

Resta fermo che i compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica. E’ soppressa, invece, la previsione secondo la quale “il costo complessivo degli organi nel triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non può superare l'ottanta per cento del costo complessivo sostenuto nel triennio precedente” (nuovo comma 6)

 

L’Art. 5, comma 1, del d.lgs 6/2010, in base al quale, per quanto non espressamente disposto dal decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria di Formez PA, è integrato con il comma 1-bis, in forza del quale lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361[93], che regola la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (comma 1, lett. i))

 

Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sopra esaminate, dalla data di entrata in vigore del decreto il direttore generale, come disciplinato nel testo antecedente l’entrata in vigore del decreto stesso, decade dall’incarico ed entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni (comma 2).

E’previsto, infine, che dalle disposizioni dell’articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che, in tal senso, il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 


 

Articolo 5
(Scuola nazionale dell'amministrazione)

 

 

L'articolo 5 (modificato dal Senato) ridisegna alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione - onde annoverarvi profili attinenti alla formazione del personale che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché del personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Introduce inoltre, nell'organizzazione della Scuola, la figura del Segretario generale, del quale determina le attribuzioni.

 

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione: SSPA) è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono contenute nel decreto legislativo n. 178 del 2009 (che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, come modificato dal n. 381 del 2003).

È questo l'atto che viene modificato dall'articolo in esame, con una serie di novelle.

 

In base alla normativa vigente (cfr. il citato decreto legislativo n. 178 del 2009) la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Tra i compiti primari della Scuola figurano: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Nella scorsa XVII legislatura sono stati posti alcuni interventi normativi incidenti sulla Scuola. Dapprima il d.P.R. n. 70 del 2013 istituiva il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (secondo la ridenominazione) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento realizzate dalle singole istituzioni formative lì considerate. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 disponeva la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con d.P.C.m. 24 dicembre 2014 tali risorse sono state individuate e trasferite alla Scuola.

 

Alcune delle modificazioni recate dall'articolo 5 in esame concernono i compiti e le attività della Scuola.

Si viene a prevedere che la Scuola promuova e sostenga, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento professionale del personale che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri con competenze di supporto e raccordo con l'amministrazione (per l'esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo, come prevede l'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - l'atto di rango primario recante norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Così la novella lettera f-bis) dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2009, disciplinante la riorganizzazione della Scuola.

E tra le attività della Scuola è ora prevista la ricerca e lo studio di specifiche tipologie di formazione, per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così la novella lettera e-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 178.

 

Altre modificazioni concernono gli organi della Scuola.

In particolare si viene a prevedere la figura del Segretario generale (così la novella lettera c-bis) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178).

È di contro soppressa la figura del dirigente amministrativo (prevista dal previgente articolo 8 del decreto legislativo n. 178).

Quest'ultimo era titolare prevalentemente di responsabilità amministrativo-contabili. La nuova figura del Segretario generale, di contro, assume la titolarità di un più articolato spettro di compiti, alcuni dei quali innanzi attribuiti al Presidente - come la proposta in Comitato di gestione dei bilanci preventivo e consuntivo, o l'attivazione del Comitato di gestione affinché questo sia sentito circa la definizione dell'organizzazione interna della Scuola. Inoltre il Segretario generale è membro del Comitato di gestione (laddove il dirigente amministrativo partecipava senza diritto di voto). Così l'articolo 6 del decreto-legislativo n. 178, come rivisitato dalle novelle.

Viene inciso altresì l'articolo 7 del decreto legislativo n. 178, relativo al Presidente della Scuola.

È soppressa la previsione che tra le categorie di scelta del Presidente rientri quella dei consiglieri parlamentari o di "soggetti equiparati" a quelli previsti.

Le competenze del Presidente sono ridefinite, con a fronte un più marcato ruolo (rispetto all'antecedente dirigente amministrativo) del Segretario generale. Il Presidente infatti elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, "d'intesa" con il Segretario generale, oltre che sentito il Comitato scientifico (mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con università ed istituti di alta formazione nazionali e internazionali). Quella medesima intesa è prevista per la nomina da parte del Presidente dei docenti della Scuola; per l'esercizio delle altre attribuzioni presidenziali; per la redazione (sentito il Comitato scientifico) del programma triennale ed annuale.

 

Il Segretario generale è invece "sentito" dal Presidente per la nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi.

Una enumerazione delle attribuzioni del Segretario generale - tra la quali viene a prevedersi la nomina dei dirigenti della Scuola - è poi resa dal novellato articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2009. E lì si viene a specificare che esso sia scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse.

Per la sua nomina (che permane - com'era per il precedente dirigente amministrativo - effettuata con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato) non è più sentito il Presidente (come invece prevedeva il testo previgente).

Immutata è la previsione che il Segretario generale duri in carica quattro anni, e possa essere confermato. Non è posto un limite ai rinnovi, laddove il Presidente, il quale dura del pari quattro anni, può essere confermato una volta sola (per quest'ultimo riguardo, la novella modifica il dettato della disposizione vigente, si direbbe però solo a fini stilistici senza mutarne il contenuto).

Ancora circa i compiti del Segretario generale: a sue delibere (non più del Presidente) spettano l'organizzazione interna e le disposizioni occorrenti per il funzionamento della Scuola. Così il novellato articolo 15 del decreto legislativo n. 178 del 2009 - del quale altresì la novella sopprime la previsione relativa alla determinazione di modalità di attribuzione degli incarichi, senza che altra nuova disposizione ne tratti (talché parrebbe da verificare se il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 178 rimanga privo di disciplina normativa).

Si viene a prevedere l'intesa del Segretario generale, per la proposta del Presidente al Comitato di gestione ai fini della delibera che disciplini i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali, in base alla normativa vigente, nonché le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi. Così il novellato articolo 18 del decreto legislativo n. 178.

La modifica infine dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 178 viene a disporre (mediante l'introduzione di un comma 1-bis) circa il trattamento

economico complessivo del Segretario generale.

Esso è articolato in una voce retributiva ed in un emolumento accessorio.

La voce retributiva è non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale (incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'emolumento accessorio è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) nel rispetto dei principi definiti, per i trattamenti accessori, dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165.

Disposizione finale prescrive che la Scuola adegui il regolamento di organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni del presente decreto-legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

È posta infine clausola di invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

 

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte alcune modifiche.

 

Una prima modifica dispone che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione in carica vi permanga fino alla nomina del Segretario generale.

Questo, al solo fine del disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione della medesima Scuola.

Siffatta integrazione è volta ad introdurre una disposizione transitoria, posta la soppressione della figura del dirigente amministrativo qui prevista, le cui funzioni risultano appunto 'assorbite' dalla nuova figura del Segretario generale ora istituita.

Dunque si aggiunge, in via transitoria, che fino alla nomina del (neo-istituito) Segretario generale, il dirigente amministrativo in carica permanga nelle sue funzioni, limitatamente al disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione della Scuola. La disposizione riproduce invariato il dettato dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 92 del 2021, trasponendolo entro il presente articolo 5 del decreto-legge n. 80 in esame - posto che con altra modifica introdotta dal Senato si è disposta l'abrogazione del medesimo decreto-legge n. 92 (con salvezza degli effetti), i cui contenuti normativi risultano traslati nel corpo del decreto-legge n. 80 in esame.

 

Altra modifica introdotta dal Senato dispone che i docenti della Scuola i quali esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, abbiano ridotto "corrispondentemente" il trattamento economico.

E prevede che nei confronti dei medesimi docenti, non si applichi la disposizione del regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola (ossia il d.P.C.m. n. 202 del 2015: cfr. ivi l'articolo 2, comma 4, secondo periodo) relativa all'applicazione ai professori della Scuola a tempo pieno (o indeterminato) della disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dalla normativa vigente (ossia l'articolo 6, relativo allo stato giuridico dei docenti di ruolo, della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento).

Quanto così previsto dalla modifica introdotta dal Senato è previsto valere fino al 31 dicembre 2026.

 


Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)

Testo previgente

Testo modificato

Art. 2

Natura e finalità

Art. 2

Natura e finalità

1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

1. Identico.

2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:

2. Identico:

a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica;

a) identica;

b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;

b) identica;

c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;

c) identica;

d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;

d) identica;

e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;

e) identica;

f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

f) identica;

 

f-bis) promuovere e sostenere, durante l’intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione e lo sviluppo l’aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Identico.

Art. 3

Compiti

Art. 3

Compiti

1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:

1. Identico:

a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;

a) identica;

b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15;

b) identica;

c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;

c) identica;

d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato;

d) identica;

e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri Paesi in un quadro di cooperazione internazionale;

e) identica;

 

e-bis) attività di ricerca e di studio per l’individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e l’attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;

f) identica;

g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private;

g) identica;

h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;

h) identica;

i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione[94] a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;

i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;

 

l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;

l) identica;

m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) identica;

n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

2. Identico.

3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalità.

3. Identico.

Art. 4

Organi

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Scuola:

[a) lettera già abrogata dall'art. 18, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70]

1. Sono organi della Scuola:

 

b) il Comitato di gestione;

b) identica;

c) il Presidente.

c) identica;

 

c-bis) il Segretario Generale.

Articolo 6

Il Comitato di gestione

Articolo 6

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

 

 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

 3. Identico.

Art. 7

Il Presidente

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente amministrativo, nonché le variazioni di bilancio; esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale della Scuola.

Per la nomina dei dirigenti cfr. art. 8, comma 2, lett. e) del testo modificato

3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d’intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.

4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

Art. 8

Dirigente amministrativo

Art. 8

Segretario Generale

1. Il Dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica.

V. infra, comma 2, alinea e lettere da a) a c)

2. Il Dirigente amministrativo è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.

1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell’organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

3. Il Dirigente amministrativo:

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

 

a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

 

b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

 

c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

a) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;

Per la nomina dei dirigenti cfr. art. 7, comma 3 del testo previgente

h) nomina i dirigenti della Scuola.

Art. 13

Personale non docente

Art. 13

Personale non docente

1. Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. Identico.

2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.

2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 14

Trattamento economico

Art. 14

Trattamento economico

1. Il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.

2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Identico.

Art. 15

Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

Art. 15

Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalità di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.

1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.

2. Le delibere di cui ai commi 1 e 1-bis sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.

3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale.

3. Identico.

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Identico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

Art. 18

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

Art. 18

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

1. Su proposta del Presidente, d’intesa con il Segretario Generale con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

2. Identico.

 


 

Articolo 6
(Piano integrato di attività e di organizzazione)

 

 

L'articolo 6 (modificato dal Senato) prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti.

Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.

Il Piano è pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

 

L'articolo 6 prescrive alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione (comma 1).

Il termine per l'adozione del Piano è il 31 gennaio di ogni anno - secondo modifica introdotta dal Senato: il testo originario prevedeva il termine del 31 dicembre 2021. Del pari, il Senato ha introdotto la previsione che la definizione del Piano avvenga assicurando una adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

Per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il cogente obbligo di adozione del Piano non è posto.

Peraltro il comma 6 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio definisca modalità semplificate, per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Il medesimo Dipartimento adotta un Piano tipo (previa intesa in sede di Conferenza unificata) quale strumento di supporto alle amministrazioni (il termine per l'adozione di tale Piano tipo è stato oggetto di modifica approvata dal Senato, che l'ha riferito al termine non già di adozione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 4, bensì ad un lasso temporale dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di cui al comma 5 infra).

Per pubbliche amministrazioni si intendono - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").

Sono espressamente escluse dal comma 1 le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

 

Il Piano integrato di attività e di organizzazione è previsto avere durata triennale, con aggiornamento annuale.

Le finalità (così prevede il comma 1) sono la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa; il miglioramento della qualità dei servizi prestati; la "costante e progressiva" semplificazione; la reingegnerizzazione dei "processi", anche in materia di diritto di accesso.

Permangono immutate le vigenti "discipline di settore". Pertanto il Piano non può incidere sulla configurazione di competenze e contenuti quale dettata dalla normativa che disciplini sul piano sostanziale i diversificati profili che lo vanno a comporre.

 

Compito del Piano è la definizione di più elementi, quali articolati dal comma 2.

Tali elementi sono così individuati:

 

a)    gli obiettivi programmatici e strategici della performance.

Si ricorda che il ciclo di gestione della performance è stato oggetto di una disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2009 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", il quale ha dato sviluppo e sistematizzazione a indicazioni in tema di valutazione dei rendimenti e risultati dell'attività delle amministrazioni pubbliche, tratteggiate nel decreto legislativo n. 286 del 1999). L'articolo 10 di quel decreto legislativo n. 150 del 2009 tratta di un "Piano della performance" (e, a consuntivo, di una "Relazione sulla performance") quale documento programmatico triennale (definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica), tale da individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Parrebbe di ritenere che il Piano della performance previsto dalla disciplina vigente risulti 'assorbito' dal Piano integrato di attività e organizzazione che si viene a prevedere.

Modifica introdotta dal Senato aggiunge che entro il Piano, per il riguardo degli obiettivi della performance, si debba stabilire il "necessario collegamento" della performance individuale con i risultati di quella organizzativa complessiva.

 

b)    la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Per il riguardo gestionale ed organizzativo, rileva altresì il ricorso al lavoro agile - disciplinato, si ricorda, dal Capo II della legge n. 81 del 2017, e ribadito innanzi alla situazione creatasi con l'epidemia da Covid-19 (per il lavoro pubblico, cfr. dapprima l'art. 18 del poi abrogato decreto-legge n. 9 del 2020; indi l'art. 87-bis inserito nel decreto-legge n. 18 del 2020, e l'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale ha previsto un Piano organizzativo del lavoro agile, quale sezione del Piano della performance; infine l'art. 11-bis trasposto nel decreto-legge n. 52 del 2021).

Quanto agli obiettivi formativi, essi sono da declinare secondo alcune finalità: completa alfabetizzazione digitale; sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali; accrescimento culturale e dei titoli di studio, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale.

Una modifica introdotta dal Senato aggiunge che gli obiettivi formativi debbano essere "finalizzati ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management".

 

c)     strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove "risorse" (si intende, risorse umane, di personale); valorizzazione delle risorse interne. È posta una clausola di compatibilità finanziaria, rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (beninteso nei limiti di legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata nonché dell'accrescimento culturale conseguito.

Su tale materia - tenuto altresì conto dell'evoluzione normativa che ha investito, per le pubbliche amministrazioni, la nozione di dotazione organica - è da considerare come esse siano tenute a redigere un Piano triennale dei fabbisogni di personale (oggetto degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come rivisitato dal decreto legislativo n. 75 del 2017). Invero, anche siffatto Piano si direbbe confluire nel nuovo previsto Piano integrato di attività e organizzazione.

Quanto alla progressione 'verticale' di carriera del personale, la sua disciplina è recata dall'art. 52, comma 1-bis del decreto-legislativo n. 165 del 2001 (comma lì introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009). Ad essa si è affiancata, in via derogatoria e temporalmente circoscritta (protratta al triennio 2020-2022 dall'art. 1, comma 1-ter del decreto-legge multi-proroghe n. 162 del 2019), la disciplina posta dall'art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Sulla materia interviene ora l'articolo 3, comma 1 del presente decreto-legge (v. scheda supra).    

 

d)    la strumentazione per giungere alla piena trasparenza - dei risultati, è stato aggiunto dal Senato - dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione - secondo quanto previsto, aggiunge altra modifica introdotta dal Senato, dalla normativa vigente in materia ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione.  

Su questa materia, la legge n. 190 del 2012 ha dettato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Vi figura la previsione (all'art. 1) di un Piano triennale di prevenzione della corruzione, che le pubbliche amministrazioni debbono adottare. Anche per questo riguardo, il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla disciplina vigente pare risultare 'assorbito' dal Piano integrato di attività e organizzazione che si viene a prevedere.

 

e)     l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati.

 

f)      modalità ed azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili.

 

g)    modalità ed azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

 

Spetta infine al Piano integrato di attività e organizzazione - aggiunge il comma 3 - di definire le modalità di monitoraggio degli "esiti", con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti.

Tra gli strumenti di rilevazione, è fatto richiamo a quelli relativi alla soddisfazione dell'utenza, previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Cfr. in particolare il suo art. 19-bis, relativo alla partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della perfomance organizzativa nonché alla rilevazione del loro grado di soddisfazione verso attività e servizi resi dalle amministrazioni.

Da rilevare nel monitoraggio risultano inoltre i procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2009 - il quale, si ricorda, ha dato attuazione all'art. 4 della legge n. 15 del 2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici.

Ebbene il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha previsto che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possano diffidare le amministrazioni pubbliche ed i concessionari di servizi pubblici all'effettuazione degli interventi utili, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici.

Ed ha previsto che qualora l'amministrazione o il concessionario non abbiano provveduto, o abbiano provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata, il diffidante possa agire in sede giurisdizionale.

 

Il comma 4 dispone circa la pubblicità del Piano integrato di attività e di organizzazione. 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano (e i relativi aggiornamenti) entro il 31 gennaio di ogni anno sul proprio sito istituzionale - secondo modifica introdotta dal Senato (analoga a modifica incidente sul comma 1, si è ricordato): il testo originario prevedeva il 31 dicembre.

E lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo portale.

 

Il comma 5 demanda ad uno o più regolamenti governativi (decreti del Presidente della Repubblica), previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione degli adempimenti assorbiti nel Piano, pertanto da ritenersi abrogati nella loro previsione originaria.

Il termine per l'adozione di tali atti è: entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge (secondo modifica introdotta dal Senato, rispetto all'originaria previsione di sessanta giorni).

 

La mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni, delle quali tratta il comma 7.

In particolare, trovano applicazione in tal caso le sanzioni previste (lì con riferimento al Piano della performance) dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Vale a dire è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti.

Né l'amministrazione può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Nei casi poi in cui la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo della singola amministrazione, l'erogazione dei trattamenti incentivanti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne abbia dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano.

Ancora il comma 7 tiene ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 90 del 2014 - il quale dispone l'applicazione - salvo che il fatto costituisca reato - di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

 

Chiude clausola di invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posta dal comma 8.

 

Una modifica introdotta dal Senato aggiunge la previsione che gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedano al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo circa la pianificazione integrata di attività e di organizzazione, nonché al monitoraggio delle perfomance organizzative, ance attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane.   

 


 

Articolo 6-bis
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

 

 

L'articolo 6-bis, inserito in prima lettura dal Senato, reca un'autorizzazione legislativa all'assunzione di segretari comunali e provinciali in numero pari  al 100 per cento delle unità di personale cessate dal servizio nel 2020.

 

 

L'articolo, che consta di un unico comma, nello specifico, è finalizzato a sopperire all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, anche alla luce della necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR.

La disposizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si precisa che ai sensi del primo periodo del comam 1, le "assunzioni di segretari comunali e provinciali" (al riguardo pare opportuno un coordinamento con la rubrica in cui si fa riferimento solo ai "segretari comunali") avvengono sulla base delle modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Ai sensi del citato articolo 66, comma 10, del DL 112/2008, le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

Si segnala peraltro che è stato recentemente adottato il DPCM 21 giugno 2021 di autorizzazione al Ministero dell’interno (in qualità di ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali -AGES) ad avviare procedure concorsuali per 174 segretari comunali, in attesa di registrazione presso la Corte dei conti.

Come si legge nelle premesse del medesimo DPCM, il Ministero dell'interno (con decreto prefettizio 19 dicembre 2020, n.15638) ha comunicato che la carenza di segretari comunali e provinciali è pari a 2.509 unità (derivanti dalla differenza fra le 5.020 sedi di segreteria e i 2.511 segretari in servizio).

 

L'articolo in esame dispone infine la soppressione del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ai sensi del quale le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente (mentre come detto ai sensi del primo periodo della disposizione in esame detta percentuale è pari al 100 per cento).

 

 

La figura del segretario comunale e provinciale

Al segretario comunale e provinciale sono affidati compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Ciascun comune e ciascuna provincia hanno infatti un segretario titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98).

Nello specifico, alla carriera di segretario comunale e provinciale si accede attraverso il superamento di un corso-concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che posseggono un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti/equiparate. Superato il concorso pubblico per esami si accede ad un corso selettivo di formazione, della durata di sei mesi, seguito da un periodo di tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni (l'articolo 16-ter del DL n.162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.8/2020 ha ridotto i termini previsti dal DPR 465/1997, precedentemente pari, rispettivamente, a 18 e a 6 mesi). Per l’intera durata, ai corsisti è corrisposta una borsa di studio.

Al termine del corso è prevista una verifica finale dell’apprendimento, in base alla quale viene predisposta la graduatoria dei partecipanti cui fa seguito l’iscrizione all’Albo Nazionale nella fascia iniziale della carriera, nei limiti dei posti messi a concorso.

La semplice iscrizione all’Albo non dà diritto ad alcuna retribuzione; il rapporto di lavoro, infatti, si instaura all’atto della prima nomina nell’ente locale e alla conseguente presa di servizio.

Quanto alle funzioni, il segretario coordina i dirigenti dell’ente locale e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni; ha funzioni consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta (di cui verbalizza le sedute); può rogare i contratti nei quali l'ente è parte.

Oltre a queste, al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni per statuto e regolamento oppure su impulso del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario, inoltre, svolge funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controllo interno dell'ente nonché di trasparenza (v. infra).

Il sindaco e il presidente della provincia nominano e revocano il segretario, il cui incarico ha la durata corrispondente dell'organo che lo ha nominato (TUEL art. 99). Il provvedimento di revoca deve essere motivato e deliberato dalla giunta. La revoca può avvenire solo per violazione dei doveri di ufficio (TUEL art. 100). Il provvedimento di revoca è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'ANAC rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012, art. 1, co. 82).

La gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta attualmente al Ministero dell'interno. Nel XVI legislatura, infatti, è stata operata una profonda riforma della disciplina dei segretari comunali e provinciali con l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, commi da 31-ter a 31-septies) e l'affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno.

È stata così ripristinata la disciplina in vigore prima del 1997, quando è stata istituita l'Agenzia che aveva sostituito il Ministero dell'interno quale datore di lavoro dei segretari (legge 127/1997, c.d. "Bassanini 2"). A quanto previsto dal decreto-legge n. 78 è stata data attuazione con il decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012, con il quale è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono state individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno, già in parte disciplinato dal citato decreto ministeriale del 23 maggio (art. 10, commi 7-8). Inoltre, al fine del contenimento della spesa pubblica, il medesimo provvedimento ha disposto la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (art. 10, commi 2-6).

Negli ultimi anni, inoltre, ai segretari sono state attribuite nuove funzioni in materia di anticorruzione e controllo interno. In particolare, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) ha individuato nel segretario comunale e provinciale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti locali, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, co. 7).

Attualmente, il segretario svolge altresì le funzioni in materia di trasparenza dell'amministrazione introdotte dal decreto legislativo 33/2013, adottato in attuazione della delega prevista dalla legge anticorruzione (art. 43).

Per quando riguarda la dotazione di personale, nell'ottica della spending review, sono stati introdotti negli ultimi anni limiti alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali (cfr. decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 14, comma 6), che l'articolo in esame sopprime.

 

 


 

Articolo 7
(Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie
di progetti)

 

 

I commi da 1 a 3 disciplinano l’assunzione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR; di queste, 80 sono destinate ad essere inquadrate presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte sono ripartite tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti. Il concorso pubblico per l’assunzione del contingente è indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre la ripartizione è effettuata con DPCM. Inoltre, con DPCM si provvede all’individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (art. 8, D.L. n. 77/2021). Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che tali amministrazioni possano prevedere per il personale così assunto una riserva di posti (fino al cinquanta per cento) nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, ove si tratti di concorsi pubblici per le qualifiche dell'Area III. 

Il comma 4 autorizza il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale. Si prevede l’istituzione di un Fondo nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di garantire anche alle restanti amministrazioni di potersi avvalere di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi di propria competenza, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR. Una modifica introdotta dal Senato aggiunge la previsione che siano conferiti con le medesime modalità di cui al comma 1, altresì gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (v. infra).

Il comma 5 stabilisce che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021 e di 35,2 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 (comma 6).

 

 

In particolare, il comma 1 dispone in ordine al reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali:

§  economico;

§  giuridico;

§  informatico;

§  statistico-matematico;

§  ingegneristico;

§  ingegneristico gestionale.

 

Il Dipartimento della funzione pubblica indice il relativo concorso pubblico - mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’articolo 1, comma 4, del provvedimento in commento (v. supra) - entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Del predetto contingente, 80 unità, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all’allegato IV al presente decreto, vengono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, mentre si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la ripartizione del restante personale tra le amministrazioni centrali - individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - deputate allo svolgimento delle predette attività.

Inoltre, si dispone che, sempre con d.P.C.m., adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR tenute a coordinare le relative attività di gestione, nonché a provvedere al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021 recante la governance del PNRR).

 

Il richiamato articolo 8 del D.L. n. 77 del 2021 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’art. 6 del medesimo decreto-legge presso la Ragioneria generale dello Stato, e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ai fini dell’avanzamento dei progetti, sulla base di apposite linee guida da essa adottate, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e dei target.

 

Il comma 2 reca disposizioni sulle graduatorie, che rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento, in presenza di motivate esigenze, fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

 

Il comma 3 stabilisce che per le assunzioni si possa ricorrere alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, prevista dall’articolo 35, comma 5, del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001). Inoltre, si prevede che le aassunzioni siano effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Tale disposizione prevede, salvo determinate eccezioni, che le PA a decorrere dal 2011 possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali assunzioni non sono comunque computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

 

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che le amministrazioni di cui al comma 1 possano prevedere una riserva di posti - nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato - in favore del personale assunto secondo le modalità lì previste.

La riserva è in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti ed è consentita nei soli concorsi pubblici per le qualifiche dell'Area III. 

 

Il comma 4 da facoltà al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

La norma stabilisce l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

Si rammenta che il citato articolo 6 del D.L. n. 77 del 2021 (recante la governance del PNRR) istituisce presso il MEF - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato "Servizio centrale per il PNRR" con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (comma 1). Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Tale Servizio centrale si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS, che concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

 

Il comma 4 dispone, altresì, l’istituzione di un Fondo nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare anche alle restanti amministrazioni deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, di cui al D.L. n. 77/2021che saranno individuate con apposito DPCM ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame - di potersi anch’esse avvalere di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi di propria competenza, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.

Il suddetto Fondo è istituto con una dotazione di 2.668.000 euro per l’anno 2021 e di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Anche per gli incarichi conferiti dalle amministrazioni di cui al comma 1, l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata massima di trentasei mesi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Il richiamato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti indicati dalla norma stessa[95].

Modifica introdotta dal Senato aggiunge - ancora entro il comma 4 - la previsione che siano conferiti con le medesime modalità configurate dal comma 1, altresì gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si tratta degli incarichi di cui è autorizzato ad avvalersi il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo e per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato - anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza Covid-19 realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato.

 

Il comma 5 prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1.

A tal fine è autorizzata la spesa di 865.000 euro per l’anno 2021.

 

Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 in esame è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021 e di 35,2 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 (comma 6).

Gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 sono illustrati nella tabella seguente, riportata nella Relazione tecnica:

 

 

(importi in euro)

2021
(4 mesi)

Per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026

Comma 1

420 funz. t.d. Area III F1

7.657.083

22.969.250

80 funz. T.d. Area III F1 RGS

1.242.917

3.728.750

Comma 4

Esperti RGS

167.000

500.000

Esperti

2.668.000

8.000.000

Comma 5

Formazione

865.000

-

 

 

12.600.000

35.198.000

 

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 


 

Articolo 7, comma 6-bis
(Norme transitorie in materia di limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici delle pubbliche amministrazioni)

 

 

Il comma 6-bis - inserito dal Senato - dell'articolo 7 estende ai dirigenti medici di ruolo presso i presìdi sanitari di tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[96]) una disciplina transitoria in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo.

In base a tale norma transitoria, è possibile, entro il 31 dicembre 2022, presentare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.

Si ricorda che, attualmente, la suddetta disciplina transitoria concerne - ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e successive modificazioni -  i dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e i dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute[97].

Si ricorda che nel testo vigente del suddetto articolo 5-bis, comma 2, sono state soppresse alcune norme originarie, limitative della possibilità in oggetto; in base a tali norme: l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi - predeterminati con apposito atto aziendale -, poteva autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio, richiesta nelle domande relative alla deroga in esame, solo fino all'assunzione di nuovi dirigenti specialisti; le relative procedure di reclutamento dovevano essere indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

 


 

Articolo 7-bis
(
Reclutamento di personale per il Ministero dell’eco­nomia e delle finanze)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto dal Senato, autorizza il MEF a bandire procedure concorsuali con modalità semplificate per le esigenze dei Dipartimenti della RGS, del tesoro, dell’amministrazione generale, personale e servizi, e delle finanze (comma 1); istituisce presso il Dipartimento delle finanze un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca (comma 2); istituisce presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca (comma 3); istituisce presso il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca (comma 4); stabilisce che la Sogei Spa provveda con piena efficacia alle proprie attività anche impiegando gli utili conseguiti, in deroga alla normativa vigente, ed emettendo obbligazioni, ovvero costituendo nuove società o acquisendo partecipazioni (comma 5); reca la quantificazione dei relativi oneri e indica la fonte di copertura finanziaria (comma 6).

 

In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), per l’anno 2021, a bandire apposite procedure con­corsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro su­bordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto Funzioni centrali, di cui:

-        50 unità da assegnare al Di­partimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)

-        30 unità al Dipartimento del tesoro

-        30 unità al Dipartimento delle finanze

-        35 unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi

e un contingente di 75 unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della RGS.

La finalità delle assunzioni viene indicata nella necessità di avviare tempestivamente le proce­dure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso.

 

Si rammenta che l’articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico. La disposizione reca, inoltre, una procedura semplificata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l’attuazione degli interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

 

Il comma 2 istituisce presso il Dipartimento delle finanze un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

La finalità viene indicata nella necessità di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipar­timento per l’attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane.

 

Il comma 3, istituisce presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello di­rigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il MEF è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti li­miti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, cioè la facoltà del Dipartimento di conferire tre incarichi.

Il comma specifica che tali posizioni di funzione dirigenziale sono istituite per le attività indicate all’articolo 8, comma 3 (cioè per assicurare il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l’attuazione del PNRR; verificare in itinere le eventuali proposte di modifica all’accordo di prestito di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 – si veda la relativa scheda per maggiori dettagli), in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3 (istituzione presso il Dipartimento del Tesoro di due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca).

 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti,

da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per  cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima  fascia  e  dell'8  per  cento  della  dotazione organica  di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia.

 

Il comma 4 istituisce una posi­zione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del MEF.

 

Il comma 5 stabilisce che, nell’ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla me­desima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), con l’utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l’eventuale emissione di specifiche obbligazioni.

 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2008, le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi  di  gestione  conseguiti  dalle  agenzie  fiscali,  ad esclusione dell'Agenzia del demanio,  tranne  quelli  destinati  alla incentivazione del personale, e dagli utili  conseguiti  a  decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59,  comma  5,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (società strumentali partecipate dal MEF o dalle agenzie fiscali), sono  utilizzate  per  il potenziamento delle strutture dell'amministrazione  finanziaria,  con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della  legislazione  e  alla  semplificazione  del  sistema  e  degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

 

Per le medesime finalità la Sogei Spa è autoriz­zata, previa delibera dell’assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all’acquisto di partecipazioni.

 

Il comma 6, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l’anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall’anno 2022, nonché alla copertura finanziaria, che viene individuata nella corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 


 

Articolo 8
(Reclutamento di personale per le attività di controllo,
audit, anticorruzione e trasparenza)

 

 

L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS (comma 1), attribuendo ai direttori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza (comma 2). L'articolo, inoltre, attribuisce al Dipartimento del Tesoro del MEF una serie di compiti di raccordo e verifica istituendo a tal fine presso il medesimo Dipartimento due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale (comma 3). Il comma 4 precisa le modalità di adozione dei regolamenti attuativi. Il comma 5, infine, reca l'autorizzazione di spesa, pari a euro 941.000 per l’anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022, e l'indicazione della copertura finanziaria.

 

Nel dettaglio, il comma 1, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) ai sensi dell’articolo 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) per l’attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS.

 

Si rammenta che il citato articolo 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. "Semplificazioni e transizione ecologica")      definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR attraverso: la creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit presso il Dipartimento della RGS - IGRUE (comma 1); la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021 (commi 2 e 3); l'autorizzazione del MEF - Dipartimento RGS a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale (comma 4); la previsione della ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione (comma 5); l'attribuzione alla Sogei S.p.A. del compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR, anche avvalendosi di Studiare Sviluppo s.r.l. (comma 6); l'individuazione della Corte dei Conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria (comma 7); l'attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo (comma 8). Per l'attuazione di tali disposizioni l'articolo, infine, autorizza la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022, rinviando all'articolo 16 per la copertura finanziaria (comma 9).

 

Il comma 2 attribuisce ai direttori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di assicurare, nell’ambito territoriale di competenza definito nella seguente tabella di cui all’Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

 

Tabella - Ambiti territoriali

AREA

RTS

AMBITO TERRITORIALE

Area Nord-Ovest

RTS Milano

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia

Area Nord-Est

RTS Venezia

Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA

Area Centro-Nord

RTS Bologna

Emilia Romagna, Toscana e Marche

Area Centro-Sardegna

RTS Roma

Lazio, Umbria, Sardegna

Area Sud-Ovest

RTS Napoli

Campania, Basilicata

Area Sud-Adriatica

RTS Bari

Puglia, Abruzzo, Molise

Area Sud-Sicilia

RTS Palermo

Sicilia, Calabria

 

Il comma 3 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento del Tesoro il compito di:

-        assicurare il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma;

-        curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l’attuazione del PNRR;

-        verificare in itinere le eventuali proposte di modifica all’accordo di prestito di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 14 del medesimo regolamento.

A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

 

Si rammenta che il Semestre europeo consiste in un insieme di documenti, adempimenti e procedure volti ad assicurare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio dei paesi membri della zona euro e dell'Unione europea. Tali attività ? ritenute necessarie a mantenere le condizioni di stabilità economica e finanziaria da cui dipende il funzionamento dell'area valutaria ? sono poste in essere dal Consiglio dell'Unione europea su impulso della Commissione. Tra i documenti fondamentali del Semestre europeo figura il Programma nazionale di riforma, con cui il Governo illustra le riforme che intende attuare[98].

 

Si ricorda altresì che la Banca europea per gli investimenti (BEI), costituita nel 1957 in attuazione degli articoli 129 e 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (Trattato di Roma) contribuisce alla promozione di investimenti, che non avrebbero altrimenti facile accesso al finanziamento (ad esempio nelle regioni meno sviluppate o per le piccole e medie imprese), per lo sviluppo equilibrato del mercato interno[99].

 

Si rammenta infine che il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[100]. L'articolo 14 riguarda i prestiti. Esso stabilisce che fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un prestito per l'attuazione del PNRR. Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un PNRR o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023. Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra: a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari; b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 18; c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) o lettera b). Il sostegno sotto forma di prestito per il PNRR dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11. L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato. Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei traguardi e degli obiettivi in linea con l'articolo 20, paragrafo 5, lettera h). La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 19. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione su proposta della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Se del caso, il PNRR è modificato di conseguenza.

L'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 riguarda invece l'accordo di prestito. In particolare prevede che prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:

a)     la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e

b)     le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:

a)     l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'articolo 13;

b)     la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;

c)     la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;

d)     il numero massimo di rate e il piano di rimborso;

e)     gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti in relazione a qualsiasi prestito connesso a un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo 4 venti giorni lavorativi prima della scadenza corrispondente.

 

Il comma 4 precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.

 

Si rammenta che in base all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  medesimo decreto (quindi entro il 30 luglio 2021), con le modalità del procedimento ordinario stabilite dall'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) - che prevede regolamenti governativi di delegificazione - si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di  cui  all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2021. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

Si rammenta altresì che l’articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione. A questi Ministeri si aggiunge ora il MEF.

 

Il comma 5 reca l'autorizzazione di spesa necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 941.000 per l’anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero.

 

La relazione tecnica che accompagna il decreto riporta la seguente tabella illustrativa degli oneri derivanti dall'articolo:

 

 

 

 

2021 (5 mesi)

A decorrere dal 2022

Comma 1

7 DG RTS

759.375

1.821.103

1 II fascia RTS Roma

60.542

145.299

Comma 3

2 II fascia CSR DT

121.083

290.598

 

 

941.000

2.257.000

 


 

Articolo 8-bis
(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

 

 

L’articolo 8-bis – introdotto al Senato – autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a bandire, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere 184 unità di personale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.965.291 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro a bandire, per l'anno 2021, apposite procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo “ispettivo” e “amministrativo” pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali".

Come detto, le assunzioni in questione sono disposte al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Si ricorda, in proposito, che l’adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso – prevista entro il quarto trimestre del 2022, ma la cui piena implementazione è prevista entro il primo trimestre del 2024. – rientra tra le riforme inserite nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso dovrà comprendere una serie di azioni, in parte già avviate, che riguarderanno, tra l’altro, l’affinamento delle tecniche di raccolta e di condivisione dei dati sul lavoro sommerso; l’introduzione di misure per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare; la definizione di una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni e il rafforzamento già programmato dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nel Piano, al riguardo, si prevede l’assunzione di circa 2.000 nuovi ispettori su un organico di circa 4.500. Tali azioni si affiancano a quelle previste nel Piano Triennale (2020-22) di contrasto al lavoro sommerso in agricoltura (Componente 2 della Missione 5). Un primo target è fissato nel numero di ispezioni, che si prevede di incrementare entro la fine del 2024 del 20 per cento rispetto alla media del triennio 2019-21. Il Piano prevedrà anche indicatori di output/outcome che permettano di misurare l’efficacia delle azioni in termini di emersione di lavoro sommerso.

Si ricorda, infine, che le Commissioni riunite XI e XIII della Camera dei deputati hanno svolto, nella corrente legislatura, una indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto caporalato in agricoltura, approvando il relativo documento conclusivo il 12 maggio 2021.

 

Le predette assunzioni, come accennato, avvengono in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità previste e devono essere espletate secondo le modalità semplificate di cui all’art.10 del D.L. n. 44/2021.

 

Si ricorda, in proposito, che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

 

Il comma 2 reca gli oneri derivanti dalla norma, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[101].


 

Articolo 9
(Incarichi di collaborazione per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del PNRR)

 

L'articolo 9, modificato in prima lettura, demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite di 320 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024 (nel testo originario del DL l'importo era di 165 milioni), da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR

 

Ai sensi del comma 1, dette risorse, pari a 38,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 67,9 milioni per il 2024, sono destinate al conferimento dei predetti incarichi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), per la gestione delle "procedure complesse", che non potranno superare il numero massimo complessivo pari a mille unità.

Nel testo licenziato dal Senato si precisa che sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, riguardanti il personale che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono reclutare per realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità (si veda in proposito la relativa schede del presente Dossier).

A beneficiare della disposizione sono le Regioni, le Province autonome (queste ultime sono state inserite in prima lettura) e gli "enti locali".

Il riferimento all'art.1, comma 5, lettera a) del presente decreto (si veda in proposito la relativa scheda del presente Dossier) implica che gli incarichi di collaborazione di cui gli enti territoriali potranno avvalersi ai sensi della disposizione in commento devono essere conferiti ai soggetti iscritti nell'istituendo elenco dei professionisti ed esperti, presso il Dipartimento della funzione pubblica. Gli incarichi sono attribuiti sulla base di contratti individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.lgs. n.165 del 2001.

Tale ultima disposizione fa riferimento ad esperti di particolare e comprovata specializzazione cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, nel rispetto di specifici presupposti di legittimità.

Si segnala che le relazioni illustrativa e tecnica non forniscono elementi informativi dai quali evincere la ragione per cui i finanziamenti siano previsti sino al 2024, e non per tutta la durata del PNRR, tenuto anche conto che l'art.1, comma 2, del provvedimento in esame dispone che i contratti di collaborazione (così come peraltro quelli di lavoro a tempo determinato) attivabili da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR "possono essere stipulati per un periodo anche superiore ai trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

Dai predetti documenti non sono altresì verificabili la congruità del numero massimi di incarichi conferibile (pari a mille) rispetto alle effettive esigenze degli enti territoriali interessati, né infine i contorni delle "procedure complesse", rispetto a quelle che non rivestono tale caratteristica e per le quali non sono attivabili le anzidette collaborazioni.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento in proposito.

Il riparto delle predette risorse finanziarie agli enti territoriali beneficiari è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avendo riguardo al relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Il d.P.C.m. è adottato: i) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; ii)  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale; iii) previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La disposizione non prevede alcun termine per l'adozione del d.P.C.m., neanche di tipo mobile (come potrebbe essere se fosse ad esempio ancorato alla data di approvazione del PNRR da parte dell'Unione europea, v. infra).

 

Il comma 2: i) specifica che il reclutamento dei soggetti cui conferire i predetti incarichi di collaborazione è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea; ii) individua la copertura finanziaria dell'articolo stabilendo che ai richiamati oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020), all'art.1,  comma 1037, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni per l'anno 2022 e di 44.573 milioni per l'anno 2023, costituisce un'anticipazione dello Stato rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea relativi al medesimo Programma Next generation Eu. Le risorse del fondo, ai sensi della disciplina recata nei successivi commi della legge di bilancio, sono successivamente versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale.

Le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del Fondo e per la loro rendicontazione sono demandate ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge[102].


 

Articolo 10
(Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del PNRR per la digitalizzazione; assunzioni presso l'Agenzia per l'Italia digitale)

 

 

L'articolo 10 (modificato dal Senato) prevede l'assunzione di un contingente fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, a termine (fino al 31 dicembre 2026), per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali.   

Autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato (con termine massimo, del pari, il 31 dicembre 2026).

Tali reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Il comma 1 prevede l'istituzione di un contingente fino a un massimo di 338 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio (nella sua struttura competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale).

Questo, fino al 31 dicembre 2026.

Al riguardo, potrebbe valutarsi l’opportunità di un coordinamento con il principio generale stabilito dall’articolo 31 della legge n. 400 del 1988, in base al quale “i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal  giuramento del Governo, cessano di avere effetto”, secondo il cd. 'Spoils System').

Questo contingente è allestito per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il contingente è composto da:

§  esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie. Invero non è richiamato dalla disposizione l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli esperti sono nominati per speciali esigenze, "secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio";

§  unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (prevede l'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, cui la disposizione rinvia).

La composizione del contingente - e la determinazione dei compensi - sono demandati a decreto del Presidente del Consiglio.

 

Sul reclutamento degli esperti sopra ricordati dispone il comma 2.

Il testo originario del decreto-legge prevedeva che essi fossero individuati "previa procedura selettiva con avviso pubblico".

Tale dicitura è stata espunta dal Senato.

Rimane pertanto che la individuazione degli esperti da reclutare avvenga previa valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed un colloquio almeno, effettuabile anche in modalità telematica.

Le valutazioni (secondo vocabolo introdotto dal Senato, in luogo dell'originario "procedure") selettive (o singole loro fasi) possono essere effettuata con modalità telematiche, "anche automatizzate".

Ancora modifica introdotta dal Senato novella, correlativamente, l'articolo 8, comma 9 del decreto-legge n. 22 del 2021, il quale ha previsto che presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale operi un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 - disposizione, quest'ultima, che disciplina l'avvalimento presso la Presidenza del Consiglio di personale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale.

La novella introdotta dal Senato espunge dalla disposizione del decreto-legge n. 22 del 2021 citata il richiamo a tale disposizione recata dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999 - atto, questo, che disciplina in via ordinamentale la Presidenza del Consiglio.

 

In particolare, prevede l'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999 (il richiamo al quale è stato soppresso dal Senato): "La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4 [che concerneva la prima applicazione, ndr.]; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente".

 

Per il complessivo contingente fino a 338 unità è posto (dal comma 1) un limite di spesa, pari a: 9,33 milioni per l'anno 2021; 28 milioni per ciascuno dagli anni dal 2022 al 2025; 18,66 milioni per l'anno 2026.

Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente - aggiunge il comma 3 - è autorizzata la spesa complessiva massima di 1 milione per l'anno 2021; 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; 2 milioni per l'anno 2026.

 

Si ricorda come delle sei missioni che compongono il Piano nazionale di ripresa e resilienza, una concerna: "digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo". È la missione n. 1 (senza considerare la 'trasversalità' propria della digitalizzazione, tale da riverberarsi su missioni altre).

Tra le linee di intervento componenti la missione n. 1, figura la "digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione" (altra componente - che qui di seguito non si considera - in cui la digitalizzazione assai rilevi è la competitività del sistema produttivo, nella quale rientrano, tra l'altro, le reti ultra-veloci).

A quel fine sono destinate, complessivamente, risorse per 9,75 miliardi di euro - dei quali 6,146 miliardi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Le riforme previste concernono: servizi digitali e cittadinanza digitale; servizi digitali e competenze digitali; Polis-case dei servizi digitali.

Sono individuati sette interventi: infrastrutture digitali; migrazione al cloud; dati e interoperabilità; servizi digitali e cittadinanza digitale; cybersecurity; digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali; competenze digitali di base.

A questi si affiancano altri interventi: processo di acquisto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); sostegno alla trasformazione della pubblica amministrazione locale; 'cloud first' e interoperabilità.

 

Inoltre il decreto-legge n. 59 del 2021 ha dettato un Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare - con risorse nazionali, per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le risorse lì previste, vi sono 1.750 milioni attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (tramite trasferimento di risorse dal Ministero dell'economia e delle finanze) per i seguenti programmi e interventi, per un arco temporale dal 2021 al 2026: servizi digitali e cittadinanza digitale: 350 milioni; servizi digitali e competenze digitali: 250 milioni; tecnologie satellitari ed economia spaziale: 800 milioni; ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 350 milioni.

Complessivamente, le risorse attribuite dal decreto-legge n. 59 del 2021 ascrivibili come complementari alla componente n. 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione) della missione n. 1 del PNRR ammontano a 1,4 miliardi.

Talché quella componente viene a fruire, complessivamente, di 11,15 miliardi.

 

Per quanto riguardo la cd. governance della complessiva attuazione del PNRR, si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato sul decreto-legge n. 77 del 2021, il quale determina l'apparato di organi e funzioni, mirati alla realizzazione del Piano. Esso ha istituito presso la Presidenza del Consiglio una sede di generale indirizzo, impulso, coordinamento della fase attuativa del Piano: una "Cabina di regia" (a composizione 'mobile', con i diversi Ministri interessati, a seconda delle materie trattate: art. 2), coadiuvata da una "Segreteria tecnica" (art. 4), la quale ultima è altresì operativa rispetto ad un "Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale" (art. 3) inteso quale sede consultiva di raccordo con parti sociali, enti territoriali, mondo produttivo e della ricerca, società civile. Ed ha posto presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) una sede di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione del Piano: un "Servizio centrale per il PNRR" (art. 6), che agisce quale punto di contatto nazionale rispetto alle istituzioni dell'Unione europea. Gli si affiancano sedi di valutazione dell'andamento della fase attuativa (art. 7). Spetta a ciascuna Amministrazione titolare di interventi previsti nel Piano la conduzione della fase attuativa, con alcune rimodulazioni organizzative mirate (art. 8 e art. 9).

 

Per quanto concerne la cd. transizione digitale, vale ricordare una evoluzione normativa la quale ha teso a convogliare e 'centralizzare' presso la Presidenza del Consiglio un novero di competenze (cfr. tra gli altri l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018).

Da ultimo l'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021 ha avuto specifico riguardo proprio alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, attribuendogli le funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo in diverse materie. Sono: innovazione tecnologica; attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultralarga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici. Ed ha previsto l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, individuato quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni.

Ancora l'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021 quale convertito in legge ha dettato (al comma 11-bis) norme relative al Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19, il quale è stato così novellato onde rendere il Gruppo permanente, con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica[103] le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge n. 22, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (uno dei 'pilastri del quale, secondo l'indicazione della Commissione europea, è appunto la trasformazione digitale).

 

Il comma 4 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale ad assumere a contratto determinato un contingente massimo di 67 unità di personale (dell'Area III, posizione economica F1).

L'assunzione autorizzata è per un periodo che può essere superiore a trentasei mesi (fatte salve le disposizioni speciali, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti, la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite dei trentasei mesi: cfr. l'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nel testo previgente rispetto alle novelle di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018, testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 87).

L'assunzione non può peraltro eccedere la durata di completamento del PNRR, e comunque il 31 dicembre 2026.

L'assunzione è in deroga alla dotazione organica ed ai limiti di spesa per l'avvalimento di personale a contratto determinato (quali posti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).

È fatto richiamo a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4 del presente decreto-legge, secondo cui le amministrazioni possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 44 del 2021 (relativa alla previsione, in sede di bando, di una fase di valutazione dei titoli, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali), prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.

Il limite di spesa autorizzato per l'assunzione di queste 67 unità di personale a contratto determinato da parte dell'AgID è di 1,24 milioni per l'anno 2021; 3,72 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è preposta, com'è noto, alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea.

Emana linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche; elabora il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche; monitora le attività svolte dalle amministrazioni; svolge alcune altre funzioni, enumerate dall'articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

 

Infine il comma 5 dispone che l'autorizzazione dei reclutamenti considerati - fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, fino a 67 unità presso l'Agenzia per l'Italia digitale - sia condizionata all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

Al contempo detta disposizione circa la copertura finanziaria delle disposizioni di questo articolo del decreto-legge.

Gli oneri complessivi, risultanti dalla sommatoria degli oneri sopra ricordati, sono pari a: 11,57 milioni per l'anno 2021; 34,72 milioni per gli anni dal 2022 al 2025; 24,39 milioni per l'anno 2026.

Vi si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 - il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma Next Generation EU, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (lì previsto con una dotazione di 32,76 miliardi per l'anno 2021, di 40,3 miliardi per l'anno 2022, di 44,57 milioni per l'anno 2023).


 

Articolo 11
(Addetti all’ufficio per il processo)

 

L’articolo 11, in relazione al quale nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state approvate alcune modifiche, è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell’ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine:

§  autorizza l’assunzione di addetti all’ufficio per il processo: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell’ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato (comma 1);

§  con riferimento alle procedure assunzionali nell’ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l’accesso, i profili professionali il trattamento economico (comma 2); individua altresì i profili professionali per le assunzioni da parte della Giustizia amministrativa (comma 3);

§  specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l’ufficio del processo: costituisca titolo per l’accesso al concorso in magistratura; equivalga ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali nonché sia titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria (comma 4);

§  prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito (comma 5).

 

 

L’articolo 11 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell’ufficio per il processo, sia nell’ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa.

 

Si ricorda che l’Ufficio per il Processo è stato istituito dal decreto legge 90/2014, che ha inserito l’articolo 16-opties nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In tale disposizione si prevede espressamente la creazione di strutture organizzative denominate “Ufficio per il Processo”, “al fine di garantire la ragionevole durata del processo”, nonché allo scopo di assicurare “un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Il terzo compito affidato dal legislatore all’Ufficio per il processo si ritrova nell’art. 7 del D.M. 1/10/2015, che affida a tale struttura organizzativa la realizzazione della Banca dati della giurisprudenza di merito.

L'ufficio per il processo è una struttura organizzativa attualmente composta:

•   da personale di cancelleria

•   dai giovani laureati o laureandi, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73 del D.L. 69/2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. 98/2011);

•   per le sole corti d'appello, anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, D.L. 69/2013); dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'art. 42-ter dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941). Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM.

Con il DM giustizia del 1° ottobre 2015 sono state dettate le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo; con la delibera del 24 luglio 2019 il CSM ha approvato la risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari. In precedenza, con la delibera del 18 luglio 2018, il CSM aveva reso obbligatoria l'istituzione degli UPP.

 

Le misure per la Giustizia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il PNRR individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia.

La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:

- portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014;

- rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;

- potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;

- garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;

- contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Per realizzare gli obiettivi prefissati, oltre a delineare un piano di riforme, il PNRR prevede anche un quadro di investimenti. In particolare, per finanziare un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale, il PNRR stanzia 2.342,1 milioni di euro.

L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Il Governo, nel PNRR, prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti).

Tali risorse sono destinate anche ad assumere con contratto triennale giovani laureati [p. 476], giovani diplomati specializzati e giovani diplomati che andranno a costituire lo staff amministrativo e tecnico a supporto degli uffici giudiziari (in merito v. infra, art. 13).

 

 

Nello specifico, il comma 1 autorizza il reclutamento degli addetti all’ufficio per il processo sia nell’ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa.

 

Per la giustizia ordinaria si prevede che:

 

§  le procedure di reclutamento siano avviate, su richiesta del Ministro della giustizia, dalla Commissione Interministeriale RIPAM che può avvalersi di Formez PA (v. sopra art. 4);

 

La commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) - istituita con DM del 25 luglio 1994 - è composta dai rappresentanti pro tempore del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e svolge i seguenti compiti: approvazione e indizione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.

 

§  tali procedure concernano un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, e che, nell’ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione siano destinati massimo 400 unità, da assegnarsi sulla base di uno specifico progetto organizzativo del Primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo "prioritario", come precisato dal Senato, di contenere la pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;

 

§  le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato siano articolate nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.

 

La disposizione dà diretta attuazione a quanto previsto nel PNRR che prevede di assumere con contratti a tempo determinato circa 16.500 laureati in legge, economia e commercio e scienze politiche, che formeranno lo staff dell'Ufficio del Processo, con il compito di collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza pertinente, di predisporre le bozze di provvedimenti, di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile e che una quota parte dei neo-assunti (400 addetti all'Ufficio del Processo) verrà specificatamente assegnata al progetto di innovazione organizzativa della Corte di Cassazione che prevede la revisione delle sezioni civili, in particolare la sezione tributaria e le sezioni dedicate all'immigrazione e al diritto di asilo.

 

Per la giustizia amministrativa, al fine di assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, l'articolo 11, come modificato dal Senato prevede che il Segretariato generale della giustizia amministrativa (nel testo originario "giustizia amministrativa") è autorizzato all’assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’ufficio per il processo; nell’ambito del suddetto contingente 250 unità complessive sono destinate ai ruoli di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario statistico; le restanti 76 unità sono destinate al ruolo di assistente informatico. Si prevede inoltre l’articolazione delle assunzioni in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi;

 

L’Ufficio per il processo nell’ambito della giustizia amministrativa è stato istituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, che ha inserito l’art. 53-ter nella legge n. 186 del 1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). In tale disposizione si specifica che a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio per il processo", la cui composizione è analoga a quella prevista per l’Ufficio del processo nella giustizia ordinaria (vedi sopra). I compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, sono demandati al regolamento di organizzazione.

Il PNRR [p. 499 e ss.] ha previsto l’impiego di 42,1 milioni di euro (Investimento M1-C1-I.3.2) per l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi di 250 funzionari e di 90 assistenti informatici. Le unità di personale saranno distribuite presso gli uffici giudiziari amministrativi che presentano il maggiore arretrato (Consiglio di Stato, TAR Lazio, TAR Lombardia, TAR Veneto, TAR Campania e TAR Sicilia).

 

La norma in esame contiene inoltre alcune disposizioni comuni alle assunzioni della giustizia ordinaria e della giustizia amministrativa prevedendo:

§  una deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001);

 

L'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) detta la disciplina del lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, stabilendo in primo luogo che l'attività lavorativa necessaria per svolgere l'attività amministrativa che rappresenta il c.d. «fabbisogno ordinario» deve essere assicurata da personale assunto «esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». La medesima disposizione attribuisce alle pp.aa. la facoltà di sottoscrivere «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché di avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa» soltanto se il ricorso a siffatte forme di impiego sia giustificato dal «carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» delle attività amministrative alle quali saranno addetti i neo-assunti.

§  che i contingenti di personale da assumere non siano computati ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della giustizia e del Segretariato generale della Giustizia amministrativa (il Senato ha specificato che con l’espressione “Giustizia amministrativa” deve intendersi “Segretariato generale della giustizia amministrativa”);

§  che l’autorizzazione alle predette assunzioni è subordinata all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea (approvazione intervenuta nelle more della conversione del decreto in commento).

 

Il comma 2 concerne il personale da assumere nell’amministrazione della giustizia ordinaria, per il quale si prevede:

§  il necessario possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati; la disposizione va letta in combinato con l’Allegato II, n. 1 (che specifica per gli addetti all’ufficio del processo i contenuti professionali comprensivi di requisiti per l’accesso), nel quale si prevede che per gli addetti all’ufficio per processo i requisiti per l’accesso sono: “Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all’articolo 1, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse”;

 

Con riguardo al diploma di laurea, si ricorda che l’art. 3 del DM n. 270 del 2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) prevede che le università rilasciano i seguenti titoli: laurea (L); laurea magistrale (L.M.). Inoltre l’art. 4 del medesimo regolamento, prevede che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. Si ricorda infine che i corsi di laurea in giurisprudenza appartengono alla classe delle lauree magistrali (LMG01) e non contemplano, a differenza dei corsi di laurea in economia e commercio e in scienze politiche, lauree triennali (di primo livello).

Si valuti l’opportunità di specificare, con riguardo ai titoli di studio, le classi di laurea o di laurea magistrale richiesti ed in particolare se il riferimento, nell’Allegato, alla laurea triennale sia da collegarsi al diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche.

 

§  la determinazione del profilo professionale, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, secondo quanto previsto dall’Allegato II, numero 1, al decreto legge in esame; la disposizione specifica che la declaratoria del profilo professionale è effettuata in deroga alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e alle mansioni - è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001) e dalla contrattazione collettiva (ex artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001);

 

L’Allegato II specifica, per ogni profilo professionale del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia, le specifiche e i contenuti professionali (comprensivi di requisiti per l’accesso) con rinvii alla categorizzazione dei codici professionali ISTAT.

Il numero 1 dell’Allegato II - in relazione al quale il Senato ha apportato alcune modifiche formali -è specificamente dedicato agli addetti all’ufficio per il processo e per tali profili professionali prevede le seguenti attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli; supporto del giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione; condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

 

§  l’equiparazione ai profili dell’area III, posizione economica F1, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile;

§  la possibilità per il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, di stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro.

 

Il comma 3 definisce i profili professionali per le assunzioni per la giustizia amministrativa, individuandoli, in base a quanto previsto dal comma 1, nei funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché negli assistenti informatici. Di tutti i profili vengono specificati, area e posizione economica. Analoga disposizione concernente il trattamento economico fondamentale e accessorio dei soggetti assunti dalla giustizia amministrativa è contenuta nell’ articolo 13 del decreto legge in esame (v. infra).

 

L’articolo 13, comma 3, ribadisce quanto già previsto dal comma 3 dell’articolo 11 e cioè che per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari amministrativi, informatici e statistici sono equiparati ai profili dell’Area III, posizione economica F1, mentre gli assistenti informatici, sono equiparati ai profili di Area II, posizione economica F2.

Inoltre è sempre l’articolo 13 del decreto legge in esame a specificare che per il personale assunto nell’ambito della giustizia amministrativa, la declaratoria dei profili professionali è effettuata ai sensi dell’Allegato III (Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa)

 

Profilo professionale ai sensi dell’Allegato III

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Inquadramento

Funzionario amministrativo

Nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applica con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali

Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste

dalla legge per lo svolgimento dei

compiti assegnati.

Area III, posizione economica F1

Funzionario informatico

Attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

Laurea, diploma di laurea o laurea

specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica

o equipollenti.

Area III, posizione economica F1

Funzionario

statistico

Attività di: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di

rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di

dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

Laurea, diploma di laurea o laurea

specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti

Area III, posizione economica F1

Assistente informatico

Svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite

Diploma di istituto secondario di

secondo grado di indirizzo

informatico.

Area II, posizione economica F2

 

 

L’articolo 13 specifica altresì che al personale assunto nell’ambito della giustizia amministrativa non spetta il compenso per lo smaltimento dell’arretrato di cui all’articolo 37, comma 13, del decreto legge, n. 98 del 2011.

Si valuti l’opportunità di collocare le disposizioni concernenti il personale da assumere da parte della giustizia amministrativa contenute nell’articolo 13, comma 3, tra quelle di cui all’articolo 11, comma 3.

 

Il comma 4 specifica che con riguardo agli assunti nell’ambito della giustizia ordinaria - e ai soli funzionari amministrativi per quanto attiene alla giustizia amministrativa - il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:

§  costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;

§  equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio;

§  equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame;

§  costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria.

 

La disciplina del servizio prestato con merito e debitamente attestato di cui alla disposizione in esame riproduce il contenuto di quella prevista dall’art. 73 del DL n. 69 del 2013, il quale, come sopra ricordato, ha disciplinato la possibilità per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, con particolari requisiti di merito, di svolgere un periodo di tirocinio di 18 mesi presso la maggioranza degli uffici giudiziari, nonché l'Avvocatura dello Stato, entrando a far parte della composizione dell’Ufficio per il processo. Infatti, analogamente a quanto previsto dalla disposizione in esame, l’art. 73, commi 11-bis e ss. prevede che l’esito positivo dello stage debitamente attestato: costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; sia valutato, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e, per il medesimo periodo, ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame. Si prevede inoltre che l’esito positivo dello stage costituisca titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

 

Il comma 5 prevede che l’amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell’attestazione di servizio prestata con merito. In alternativa all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, la disposizione in esame contempla la possibilità per il Ministero della giustizia di prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento.

Analogamente, per la giustizia amministrativa, si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

 

Il comma 6, che ribadiva quanto già precisato al comma 1, e cioè che l’assunzione del personale è autorizzata subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, è stato soppresso nel corso dell’esame del d.d.l. in Senato.

 

Il comma 7 infine, quantifica e copre gli oneri per l’attuazione del piano di assunzioni. Si tratta in particolare:

§  per la giustizia ordinaria, di 360,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 390,1 milioni euro per l’anno 2024, di 360,1 milioni di euro per l’anno 2025 e di 180,1 milioni di euro per l’anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’entrata del bilancio dello Stato, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;

§  per la giustizia amministrativa di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 8,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.


 

Articolo 12
(Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo)

 

 

L’articolo 12, al quale sono state apportate modifiche di carattere formale nel corso dell’esame in Senato, demanda al Ministro della giustizia, l’individuazione dei tribunali e delle corti di appello cui assegnare gli addetti all’ufficio per il processo; individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa. L’individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all’ufficio del processo è demandata ai singoli capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo.

 

Più in dettaglio, il comma 1 demanda ad uno più decreti del Ministro della giustizia, l’individuazione dei tribunali o delle corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo assegnare gli addetti, nonché il numero degli addetti da destinare ad ogni singolo ufficio.

Per la giustizia amministrativa, la norma individua direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per l’ufficio del processo.

 

Si tratta del Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale, nonché: del TAR Lazio, sede di Roma; TAR Lombardia, sede di Milano; TAR Veneto; TAR Campania, sede di Napoli e sezione staccata di Salerno; TAR Sicilia, sede di Palermo e sezione staccata di Catania.

 

La medesima disposizione prevede altresì l’assegnazione - al fine di coadiuvare l’ufficio per il processo con riferimento all’attuazione degli obiettivi di digitalizzazione e di monitoraggio dello smaltimento dell’arretrato del PNRR - di 7 funzionari informatici al Servizio per l’informatica e di 3 funzionari statistici al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

È inoltre specificato che la decorrenza della presa di servizio delle unità di personale nell’ambito della giustizia amministrativa è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.

 

Il comma 2, con riguardo alla disciplina delle modalità di impiego degli addetti all’ufficio del processo, rinvia al contenuto dell’allegato II, numero 1.

 

Come detto (vedi scheda relativa all’articolo 11), l’Allegato II, specifica, per ogni profilo professionale del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia, le specifiche e i contenuti professionali (comprensivi di requisiti per l’accesso) con rinvii alla categorizzazione dei codici professionali ISTAT. Il numero 1 dell’Allegato II è dedicato specificamente agli addetti all’ufficio del processo (vedi sopra) individuando le tipologie di attività specialistiche che gli addetti dovranno svolgere.

 

Il comma 3 prevede che, all’esito dell’assegnazione, il Capo dell’ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, predisponga un progetto organizzativo che individui dell’ufficio per il processo le specifiche modalità di utilizzo degli addetti selezionati al fine valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria.


 

Articolo 13
(Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)

 

 

L’articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, per assicurare la piena operatività dell’ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.

 

Si ricorda che tra gli obiettivi per la Giustizia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza vi è il rafforzamento della capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa.

A tal fine, nell’ambito del piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, risorse sono stanziate anche per assumere con contratto triennale 1.660 giovani laureati [p. 476], 750 giovani diplomati specializzati e 3.000 giovani diplomati che andranno a costituire lo staff amministrativo e tecnico a supporto degli uffici giudiziari.

 

 

Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia possa chiedere alla Commissione RIPAM di avviare – nel periodo 2021-2026 - le procedure per il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022.

La disposizione specifica:

§  che le assunzioni sono volte ad assicurare la piena operatività dell’ufficio del processo (v. sopra art. 11) ed a supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR;

§  che il reclutamento avverrà in deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001);

§  che il reclutamento sarà realizzato mediante concorsi per titoli e prova scritta;

§  che la Commissione RIPAM (v. sopra art. 11) potrà avvalersi di Formez PA (v. sopra art. 4 e infra art. 14) per il reclutamento dei profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria.

 

Le assunzioni riguarderanno più specificamente i seguenti profili professionali (comma 2), che riceveranno il seguente inquadramento (comma 3):

 

Unità di personale

Profilo professionale

Inquadramento

1.660

Tecnico IT senior

Tecnico di contabilità senior

Tecnico di edilizia senior

Tecnico statistico

Tecnico di amministrazione

Analista di organizzazione

Equiparazione ai profili dell’area III, posizione economica F1

750

Tecnico IT junior

Tecnico di contabilità junior

Tecnico di edilizia junior

Equiparazione ai profili dell’area II, posizione economica F2

3.000

Operatore di data entry

Equiparazione ai profili dell’area II, posizione economica F1

 

Per quanto attiene più specificamente l’inquadramento dei nuovi assunti, il comma 3 deroga:

§  ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010[104]);

§  alla dotazione organica del personale amministrativo e alle assunzioni già programmate;

§  alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e alle mansioni - è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex art. 2, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) e dalla contrattazione collettiva (ex artt. 40 e 45 del D.Lgs. 165/2001).

In merito, il comma 3 specifica che il Ministero della giustizia potrà inoltre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro.

 

Spetta all’Allegato II del decreto-legge (punti da 2 a 11), per ciascuno dei profili professionali per i quali il Ministero della giustizia potrà assumere personale a tempo determinato, delineare i contenuti professionali richiesti e i requisiti per l’accesso all’impiego.

 

In base all’Allegato, per tutti i 1.660 tecnici senior e analisti chiamati a svolgere attività amministrativa di attuazione del PNRR è richiesta la laurea triennale o magistrale (o il diploma di laurea del vecchio ordinamento), la conoscenza di una lingua straniera e quella dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse. Inoltre, per ciascun profilo professionale, l’Allegato specifica:

 

Profilo professionale

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Tecnico IT senior

Analisti di sistema; Analisti e progettisti di software.

Attività di progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge

Tecnico di contabilità senior

Specialisti in contabilità.

Attività di gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge

Tecnico di edilizia senior

Ingegneri edili e ambientali; architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

Attività di manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in ingegneria, architettura o equipollenti per legge;

 

Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling).

Tecnico statistico

Statistici

Attività di rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per legge

Tecnico di amministrazione

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione; Esperti legali in imprese o enti pubblici

Attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l’istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (come precisato con una modifica apportata dal Senato), laurea magistrale o diploma di laurea v.o. in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge

Analista di organizzazione

Specialisti dell’organizzazione del lavoro

 

Attività di studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell’efficiente utilizzo delle risorse, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge

 

La conoscenza di una lingua straniera e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse è richiesta anche per tutti i 750 tecnici junior, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno chiamati a svolgere l’attività amministrativa di attuazione del PNRR sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori; per questi profili, l’Allegato II specifica:

 

Profilo professionale

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Tecnico IT junior

Tecnici programmatori; tecnici gestori di reti e di sistemi telematici; tecnici gestori di basi di dati

Attività di progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Diploma di perito informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica

Tecnico di contabilità junior

Contabili e professioni assimilate

Attività di gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti

Tecnico di edilizia junior

Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate; tecnici della gestione di cantieri edili

Attività di manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

Diploma di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente

 

Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling).

 

Infine, dovranno essere diplomati, conoscere una lingua straniera e le applicazioni informatiche di office automation più diffuse, anche i 3.000 operatori di data entry, chiamati alle attività di digitalizzazione connesse all’attuazione del PNRR, secondo le seguenti indicazioni:

 

Profilo professionale

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Operatore di data entry

Impiegati addetti alle macchine d'ufficio

Attività di digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell’amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Diploma di istruzione secondaria di

secondo grado

 

Il comma 3, infine, richiamando i contenuti dell’Allegato III del decreto-legge, delinea anche le caratteristiche professionali e le attività che saranno chiamate a svolgere le unità di personale assunte dalla Giustizia amministrativa in base ai sensi dell’articolo 11, comma 3 (v. sopra). Si valuti l’opportunità di collocare tali disposizioni tra quelle di cui all’articolo 11, comma 3.

 

Il comma 4 riconosce a coloro che siano stati assunti e abbiano svolto le funzioni per i previsti 36 mesi, titoli di preferenza nelle procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato.

 

In merito, già nel PNRR il Governo afferma che, nel lungo periodo, al fine di non disperdere lo sforzo e i risultati conseguiti con il reclutamento temporaneo di personale, laddove sia possibile, intende stabilizzare la struttura organizzativa così costituita per mantenere inalterata la sua composizione e funzione e che a tal fine costruirà un sistema di incentivi e corsie preferenziali volto al reclutamento e alla stabilizzazione delle risorse assunte in via temporanea.

 

In particolare, nei concorsi banditi dal Ministero della giustizia:

§  è riconosciuto un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato;

§  è riconosciuta una riserva di posti in misura non superiore al 50% dei posti complessivi di cui al comma 1, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche dell’area professionale nella quale è stato prestato servizio (v. l’equiparazione di cui al comma 3).

 

Nei concorsi banditi da altre amministrazioni dello Stato, lo svolgimento del servizio per 36 mesi può costituire, a parità di titoli e di merito, titolo di preferenza.

 

Il comma 5 specifica che l’assunzione del personale di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

 

Il comma 6, infine, quantifica e copre gli oneri per l’attuazione del piano di assunzioni.

Si tratta di 207.829.968 euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamenti di pari importo, nel triennio, dai conti correnti di cui all’art. 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

 


 

Articolo 14
(Procedura straordinaria di reclutamento)

 

 

L'articolo 14, in relazione al quale nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state approvate alcune modifiche, disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

 

Nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, al fine di assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richieda alla Commissione interministeriale RIPAM (che può a sua volta avvalersi di Formez PA) di avviare le procedure di reclutamento per tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta.

 

In proposito, la relazione illustrativa dell’d.d.l. di conversione osserva come la struttura della selezione concorsuale sia "semplice e lineare, con il preciso intento di valorizzare al meglio l’apporto dei migliori giovani laureati e diplomati, anche privi di consistenti esperienze lavorative (Next Generation EU)", precisando che tale scelta risulti "altresì pienamente coerente con le Linee Guida dettate dalla Funzione Pubblica per i concorsi pubblici, secondo cui la scelta del modello concorsuale più idoneo deve, tenendo conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, ricadere sulle soluzioni più adatte in relazione al livello e all’ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare e contemporaneamente alla necessità di definire procedure efficaci e celeri (“è importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità”). Restando fermo il pieno rispetto delle regole di rango costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso al pubblico impiego, i requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità primaria di selezionare i candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a bando e al prevedibile numero di potenziali candidati (Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018)".

 

Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia, sono soltanto i seguenti:

 

§  votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso. I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

§  ulteriori titoli universitari o in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo) e all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione e analista di organizzazione);

§  eventuali abilitazioni professionali, per i soli profili di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo) e all’articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) (tecnici di contabilità senior e junior, tecnico di edilizia senior e junior e tecnico di amministrazione);

§  il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il solo profilo di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo);

 

L’art. 73, del d.l. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90 del 2014), prevede che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto  costituzionale, diritto  privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. La disposizione prevede inoltre la possibilità di svolgere lo stage presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa con effetti analoghi a quelli che si ottengono per gli stage negli uffici della giustizia ordinaria;

 

§  il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali research officers, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo – EASO, per i soli profili di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo) e di cui all’articolo 13 comma 2, lettera h) (tecnico di amministrazione). Nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica, con la quale si prevede che tra i titoli valutabili rientri il servizio prestato non solo presso le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, ma anche più in generale presso la Corte di cassazione e la la Procura generale presso la Corte di cassazione.

 

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un organismo decentrato dell’Unione europea (UE) istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Ufficio svolge un ruolo chiave nella concreta attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). L’EASO è stato istituito al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e di assistere gli Stati membri ad assolvere i propri obblighi europei e internazionali di fornire protezione alle persone in difficoltà. L’EASO agisce in qualità di centro specializzato in materia di asilo. Fornisce inoltre sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare. Con riguardo all'Italia sono stati sottoscritti una serie di Piani operativi, l'ultimo dei quali attualmente in vigore è stato siglato nel dicembre 2020. Il research officer (funzionario addetto alla ricerca), nello specifico, è una figura prevista dall'EASO come "agente contrattuale" grado FG IV.

Con il d.l. n. 13 del 2017 (conv. legge n. 46 del 2017) sono state istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Queste ultime - ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 13/2017 - sono chiamate a dirimere le controversie:

ü  in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 30/2007;

ü  aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Ue o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 20, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21, nonché per i procedimenti di convalida dei relativi provvedimenti del questore previsti dall'articolo 20-ter del Decreto legislativo n. 30/2007;

ü  in tema di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 25/2008, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo n. 142/2015, e dell'articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 286/1998, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013, e per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto Decreto legislativo n. 142/2015;

ü  relative al riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto legislativo n. 25/2008;

ü  in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare di cui all'articolo 30, comma 6, del Decreto legislativo n. 286/1998;

ü  aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento UE n. 604/2013.

Viene, altresì, previsto (articolo 3, comma 2 del D. L. n. 13/2017) che le Sezioni specializzate in oggetto siano competenti per le liti in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, nonché per i contenziosi e i procedimenti che presentino ragioni di connessione con i giudizi sopra citati (ossia ricompresi nei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto-legge).

 

Il comma 2 dell'articolo in esame autorizza altresì la Giustizia amministrativa a procedere mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta dei candidati (che potrà essere svolta anche da remoto) all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3. I titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

§  votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso. I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

§  per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c) (rispettivamente funzionari amministrativi, funzionari informatici e funzionari statistici), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso ovvero eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

§  per il profilo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) (funzionari amministrativi), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi del già citato articolo 73 del d.l. n. 69 del 2013.

 

Ai sensi del comma 3, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando deve indicare i posti per ogni singolo distretto di corte d’appello nonché di singolo circondario di tribunale, onde garantire - come precisa la relazione illustrativa - "la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate". La disposizione precisa che a tal fine gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto.

Anche il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa deve indicare i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

 

Corollario di tale previsione è quanto stabilito dal comma 4 il quale stabilisce che ogni candidato non potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell’ambito di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e, nell’ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario.  Similmente ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa potrà presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

 

Con specifico riguardo ai concorsi richiesti dal Ministero della giustizia il comma 12 prevede che sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando. La prova scritta potrà essere svolta mediante l’uso di tecnologie digitali. La disposizione precisa inoltre che il bando di concorso deve specificare anche:

§  i criteri di attribuzione dei punteggi,

§  le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario,

§  le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e

§  i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

È consentita la costituzione di sottocommissioni, ognuna delle quali può valutare non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l’omogeneità delle prove. L'indicazione delle materie oggetto della prova scritta e la definizione delle ulteriori misure organizzative sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

 

Il comma 5, richiamando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, rimarca - come sottolinea la relazione illustrativa - la necessità che gli addetti all’ufficio per il processo, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giurisdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche).

Per il resto, per i titoli di studi accademici richiesti per l’accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), dai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) e del 15 febbraio 2011 (Equipollenza del diploma di laurea in Giurisprudenza al diploma di laurea in Scienze Politiche)[105].

 

Il comma 6 disciplina la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia. Si tratta di una disciplina, che come rileva la relazione illustrativa, è parzialmente derogatoria della normativa regolamentare ordinaria. Le commissioni esaminatrici sono in questo caso composte:

§  da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all’Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente;

§  da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato (cioè i c.d. ricercatori di tipo B), tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487 del 1994). 

 

Con riguardo ai concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa si prevede che la procedura concorsuale sia decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. La commissione esaminatrice è in questo caso composta da:

§  un magistrato dell’ufficio giudiziario;

§  due dirigenti di seconda fascia dell’area amministrativa.

Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell’Ufficio o della consulenza del Servizio per l’informatica. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all’Area III. Anche in questo caso per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del d.p.R. n. 487 del 1994. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall’insediamento. Nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica con la quale è stato differito al 15 dicembre 2021 il termine ultimo entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

Sono previste poi specifiche norme per la selezione dei candidati dell’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, sede di Roma. In questo caso è prevista la nomina, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, di una sola commissione, chiamata a stilare una unica graduatoria per ogni profilo. Con una modifica introdotta dal Senato è stato previsto che la prova scritta possa essere svolta presso un'unica sede per tutte queste procedure concorsuali. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici (commi 7 e 8).

 

Il comma 9 individua i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

In particolare, ferme restando le categorie riservate e i titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 487 del 1994 (Categorie riservatarie e preferenze), costituiscono titoli di preferenza a parità di merito:

§  l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi del già richiamato articolo 73 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013);

§  l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo;

§  l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, Ai sensi del comma 10, al fine di "premiare al massimo il ricambio generazionale" (come precisa la relazione illustrativa), a parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all’articolo 5 (Categorie riservatarie e preferenze) del d.P.R. n. 487 del 1994, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

 

In proposito è opportuno ricordare che secondo il Consiglio di Stato (Sez. V Sentenza 26/06/2012, n. 3733) nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza di cui all'art. 5, c. 4, del D.P.R. n. 487/1994 (nella specie, figli a carico) devono essere valutati prima del criterio della minore età, ex art. 3, legge n. 127/1997. Quest'ultimo rappresenta un elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nel citato c. 4 dell'art. 5.

 

Nel corso dell'esame in Senato è stato aggiunto un ulteriore titolo preferenziale nelle procedure di reclutamento, rappresentato dall'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali.

 

Il comma 11 disciplina le modalità di formazione delle graduatorie all'esito della selezione per titoli.

Per ogni profilo, la commissione esaminatrice del concorso bandito dal Ministero della Giustizia è chiamata a formare una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Nel caso in cui una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l’amministrazione ha la facoltà di coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro distretto o in altro circondario ovvero, in alternativa, delle graduatorie degli idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l’accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario.

Con riguardo alla Giustizia amministrativa, invece, nel caso in cui una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l’ordine degli Uffici giudiziari come definito ai sensi dell’articolo 12, comma 1, primo periodo.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti nella disposizione due ulteriori commi (12-bis e 12-ter). Il nuovo comma 12-bis prevede una disciplina specifica per il reclutamento del personale con riguardo agli uffici giudiziari siti nella Regione Trentino Alto Adige. In particolare si prevede che, con riguardo ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 (il quale prevede la delega alla Regione Trentino Alto Adige, di una serie di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), nell'ambito dei concorsi di cui al comma l, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco (artt. 3 e 4, co. 3, n. 4, del d. P.R. n. 752 del 1976). Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma. Il nuovo comma 12-ter esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione in materia di mobilità volontaria.

 

Ai sensi del comma 13 indica l’autorizzazione di spesa necessaria per l’attuazione del presente articolo. Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea:

§  per l’amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l’anno 2021 e di euro 341.112 per l’anno 2023;

§  per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 488.800 per l’anno 2021 e di euro 320.800 per l’anno 2024.

 

A tale spese si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 


 

Articolo 15
(Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

 

 

L'articolo 15, in relazione al quale il Senato non ha introdotto modifiche, impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. La disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

 

Nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 15 prevede che il personale assunto di cui agli articoli 11 e 13 debba permanere nella sede di assegnazione per l’intera durata del contratto a tempo determinato.

 

Tale previsione, come precisa la relazione illustrativa, mira a "contenere, unitamente alla base distrettuale/circondariale della procedura assunzionale e alla consapevole scelta anche geografica operata dal dipendente al momento della proposizione della domanda, le continue richieste di mobilità per esigenze personali proprie o altrui che hanno falcidiato la gestione delle risorse umane nell’amministrazione giudiziaria".

 

Con specifico riguardo alla Giustizia ordinaria, tenuto conto anche della articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all’assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, può essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. La disposizione, inoltre, derogando a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che il personale non possa in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come prevista dalla contrattazione integrativa (comma 2).

 

Ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Sempre per le procedure di reclutamento della Giustizia ordinaria, è fatta tuttavia salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta dell’amministrazione della giustizia (comma 3).

 

La procedura di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti viene regolata dall’art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del d.lgs. n. 165 del 2001.

In tale ambito, la mobilità a compensazione viene regolata anche dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 27 marzo 2015 che ha disposto che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza e di destinazione" e che "la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati.

Si ricorda che l'articolo 3, commi 7 e 7-bis (quest'ultimo inserito dal Senato), del presente decreto-legge n. 80 prevede una limitazione dei casi in cui sia necessario, per la mobilità volontaria, il nulla osta dell'amministrazione di provenienza (ferme restando le disposizioni speciali, come quella di cui al presente articolo 15, comma 3).

 


 

Articolo 16
(Attività di formazione)

 

 

L'articolo 16, in relazione al quale non sono state approvate modifiche dal Senato, stabilisce, in tema di attività di formazione, che l’Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto.

 

Nel dettaglio il comma 1 impone al Ministero della giustizia di assicurare l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria. L'individuazione di specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica, è rimessa ad un successivo decreto del Direttore generale del personale e della formazione.

 

Analogo obbligo formativo è imposto con riguardo al personale destinato alla giustizia amministrativa. Il comma 2 prevede che Segretario generale della giustizia amministrativa definisca un programma di formazione per il personale di cui all’articolo 11, comma 3 (funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché assistenti informatici).

 

Il comma 3 autorizza, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l’amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l’anno 2021, di euro 2.000.000 per l’anno 2022, di euro 1.460.000 per l’anno 2023 e di euro 1.102.000 per l’anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l’anno 2022 e di euro 35.234 per l’anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 


 

Articolo 17
(Monitoraggio dell’impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato)

 

 

L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d’opera, della attuazione della misura nell’ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. Inoltre, a seguito dell’esame in Senato, la disposizione novella sia il codice del processo amministrativo sia le norme di attuazione del medesimo codice, in materia di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte da remoto. Detta previsione è tesa a evitare la formazione di nuovo arretrato.

 

 

Il comma 1 dispone che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria previste dal titolo II, capo II, del provvedimento in esame nell'ambito del PNRR.

 

In relazione alla giustizia amministrativa, il comma 2 prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, siano adottate le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato negli uffici della Giustizia amministrativa con l’indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.

 

Il comma 3 prevede che il personale addetto all'ufficio per il processo debba prestare attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato e, ove necessario, anche da remoto (sulla base di una modifica intervenuta in prima lettura che ha così riformulato l'originario "prevalentemente" da remoto), con la dotazione informatica fornita dall’amministrazione.

 

Occorre ricordare che attraverso gli investimenti previsti nel PNRR il Governo mira ad un incremento della produttività degli uffici giudiziari e stima, come specificato negli allegati, un abbattimento dell'arretrato della giustizia amministrativa del 70% in tutti i gradi di giudizio entro la metà del 2026.

 

Ai sensi del comma 4, le attività di segnalazione individuate nelle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

 

L'ufficio del Segretariato generale (artt. 7 e ss. del Regolamento di organizzazione, approvato con d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020) è composto dal Segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali. Il Segretario generale è altresì coadiuvato da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni e, per la gestione delle risorse umane, dal direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, nonché per la gestione delle risorse informatiche e statistiche, dal relativo direttore generale. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni nonché di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento tra gli Uffici del Segretariato generale e tra questi e le sedi periferiche; cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; è responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.

 

Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie (ulteriori rispetto alle udienze straordinarie già individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010) calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall’Ufficio per il processo, in numero necessario e sufficiente da assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. Al medesimo fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi.

A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, è stato altresì disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, adegui alle finalità del PNRR 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010).

 

Il richiamato articolo 16 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa previa delibera del Consiglio medesimo, l'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

 

Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sia su base volontaria e che tali udienze si svolgano in modalità da remoto.

Con riferimento alla disposizione che prevede lo svolgimento delle udienze in questione da remoto, si rileva che analoga disposizione viene inserita - dal successivo comma 7 (oggetto di richiamo nel comma in esame) - nel codice del processo amministrativo.

Il comma vieta altresì che siano assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo (giudizi di ottemperanza, rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione).

A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame in Senato, è stato, infine, disposto che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato (cfr. comma 7) costituisca criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.

 

Il comma 7, nella formulazione vigente, novella l’articolo 87 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 - in materia di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio - inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte da remoto. Detta previsione è tesa a evitare la formazione di nuovo arretrato.

 

Nel corso dell'esame in prima lettura, sempre nell'ottica di evitare la formazione di nuovo arretrato, sono state introdotte modificazioni sia al codice del processo amministrativo sia alle norme di attuazione del codice medesimo (rispettivamente, Allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010).

In particolare, al codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modificazioni (comma 7, lett. a)).

 

§  è inserito l'art. 72-bis, rubricato "Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione".

Vi si prevede che il presidente, qualora i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche su segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissi la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso.

Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

Salvo eccezionali motivi, è sancita l'impossibilità di chiedere il rinvio della trattazione della causa. Qualora, in ragione di eccezionali motivi, sia concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

Con riferimento alla decisione, il nuovo articolo prevede che, nel caso in cui sia possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottoponga la relativa questione alle parti presenti.

Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a 20 giorni per il deposito di memorie. Alla scadenza di tale termine, la causa è decisa, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio.

Qualora la causa non sia definibile in rito, il collegio fissa, con ordinanza, la data dell'udienza pubblica.

In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.

 

§  All'articolo 73 - avente ad oggetto l'udienza di discussione dei ricorsi - è inserito un nuovo comma (1-bis) che sancisce l'impossibilità di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo.

Il nuovo comma prevede altresì che il rinvio della trattazione della causa possa essere disposto solo per casi eccezionali, da riportare nel verbale di udienza, ovvero nel decreto presidenziale che dispone il rinvio qualora la disposizione di rinvio sia effettuata fuori udienza.

 

§  All'articolo 79, comma 2 - il quale opera un rinvio, per la disciplina di interruzione del processo, al codice di procedura civile - è aggiunta la disposizione sulla base della quale l'interruzione del processo deve essere immediatamente dichiarata dal Presidente con decreto comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.

 

§  All'articolo 80 - che disciplina la prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto - è aggiunto un nuovo comma (3-bis) nel quale si dispone che, in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio, il Presidente possa disporre istruttoria finalizza ad accertare la persistenza delle ragioni che hanno determinato la sospensione e l'interruzione. Decorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni, l'udienza è fissata d'ufficio.

 

§  All'articolo 82 - che disciplina la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali - è ridotto da 180 a 120 giorni il termine entro cui il ricorrente - nella ipotesi di ricorso ultraquinquennale - è tenuto a presentare nuova istanza di fissazione di udienza, pena la dichiarazione di perenzione del ricorso medesimo. Il nuovo termine di 120 giorni - al pari dei quello vigente di 180 giorni - decorre dalla data di ricezione dell'avviso con il quale la segreteria ha comunicato alle parti costituite il decorso di 5 anni dalla data di deposito del ricorso.

 

§  All'articolo 87 - in materia di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio - è aggiunto il comma 4-bis, sulla base del quale le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto.

Con riferimento a tali udienze, è esclusa l'applicazione delle disposizioni procedurali di cui ai periodi primo e secondo del comma 3 del medesimo art. 87 (relative, rispettivamente, al dimezzamento dei termini processuali e alla fissazione d'ufficio della camera di consiglio).

Si osserva, infatti, che la trattazione da remoto costituisce oggetto di un apposito articolo inserito nelle norme di attuazione del codice del processo amministrativo: cfr. infra.

La novella in commento, tuttavia, anche per le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato, lascia inalterata la previsione per la quale nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta (terzo periodo dell'art. 87, comma 3).

 

Per quanto concerne le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, il nuovo comma 7, lett. b):

 

§  mediante novella all'articolo 13, comma 1, estende la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico allo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze;

 

§  inserisce un nuovo articolo (13-quater) avente ad oggetto la trattazione da remoto.

Vi si prevede che - fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-bis (su cui cfr. supra) - in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunichi, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

È previsto, inoltre, che nel verbale dell'udienza venga dato atto delle modalità con cui viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

In ordine ai verbali e alle decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio, è disposto che i verbali siano considerati formati e le decisioni siano considerate assunte nel Comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. E' espressamente sancito che i luoghi dai quali si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendono personalmente e il personale addetto sono considerati udienza a tutti gli effetti di legge.

E' esclusa la corresponsione di trattamento di missione e di rimborso spese per i magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto.

In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa. Il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto;

 

§  all'articolo 14, istitutivo della Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono aggiunte talune disposizioni relative alle modalità di funzionamento della Commissione medesima.

In particolare, si prevede che: i verbali e i provvedimenti della Commissione siano sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario; le sedute della Commissione si svolgano con strumenti di collegamento da remoto; nel verbale della seduta si dia atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Articolo 17-bis
(Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

 

 

L’articolo 17-bis, introdotto dal Senato, reca misure per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura.

 

Nel dettaglio la disposizione apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.

 

In primo luogo, il comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 1 del decreto legislativo. Oltre a chiarire la natura giuridica della scuola, quale ente autonomo ("una struttura didattica autonoma" nella formulazione vigente) dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sono previste specifiche misure in ordine al personale amministrativo della Scuola. La Scuola si avvale infatti di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto (precisa il nuovo comma 5 dell'articolo 1) con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura attualmente in servizio (comma 6 dell'articolo 1) rimane assegnato alla Scuola. Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.


 

 


Normativa vigente

A.C. 3243

D.Lgs. 30/01/2006, n. 26

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

TITOLO I

Istituzione della Scuola superiore della magistratura.

Capo I - Finalità e funzioni

Art. 1

Scuola superiore della magistratura.

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

1. Identico.

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

 

5. Il personale dell’Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l’assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell’assegnazione. La revoca su iniziativa dell’Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

 

6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.





5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo.

7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo.

 

 

La lett. b) del comma 1 modifica l'articolo 5, che disciplina la composizione e le funzioni del Comitato direttivo, attribuendo a tale organo anche il compito di nominare il vicesegretario generale (si veda lettera f).

 

Gli organi della Scuola sono: il comitato direttivo; il presidente; il segretario generale. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.  Tale organo:

- adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni;

- cura la tenuta dell'albo dei docenti;

- adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica;

- approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura;

- nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività;

- nomina il segretario generale;

- vigila sul corretto andamento della Scuola;

- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

 

La lett. c interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 nella parte in cui disciplina la composizione del comitato direttivo. Come ricordato di tale organo fanno parte 12 componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal CSM, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.

La disposizione in esame inserisce nell'articolo 6 un ulteriore comma il quale prevede che nel caso di professori ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa, su richiesta dell'interessato, è concessa dal rettore. Il periodo di aspettativa è riconosciuto ai fini della progressione della carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.  Ai professori in aspettativa si applica quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 in materia di aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità legate all'assunzioni di incarichi politici-istituzionali.

 

L'art. 13, primo e terzo comma, D.P.R. n. 328 del 1980, con lo stabilire che i professori universitari a tempo pieno nel caso di assunzione di cariche presso enti pubblici, sono collocati di ufficio in aspettativa senza assegni, afferma il principio del divieto di cumulo fra attività universitaria e attività presso Enti pubblici.  La disposizione richiamata stabilisce inoltre che il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla disposizione (si tratta di incompatibilità legate all'assunzione di cariche politiche) deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio.

 

 

La lett. d) riscrive l'articolo 10 del decreto legislativo n. 26 del 2006, che disciplina il trattamento economico del comitato direttivo e del presidente della scuola.

 

L'articolo 10 nella sua formulazione vigente demanda la definizione della indennità di funzione del presidente e del gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo ad un decreto del ministro della giustizia (da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia).  La disposizione precisa che l'indennità di funzione del presidente non può comunque superare i 20.000 euro annui e il gettone di presenza i 600 euro. Il decreto nella quantificazione del trattamento economico deve tenere conto anche del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

In base al nuovo articolo 10 l'indennità di funzione viene corrisposta al Presidente anche in quiescenza. Al Presidente e ai componenti del comitato direttivo (anche in quiescenza) è inoltre riconosciuto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue.

La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza è sempre rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente   decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe   funzioni   pressa   la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

La lettera e) amplia le funzioni spettanti ai componenti del comitato direttivo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 26.

 

I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

- la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal CSM e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal CNF e dal Consiglio universitario nazionale;

- l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

- la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

- l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

- la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

- l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

-lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.

 

La disposizione in esame demanda ai componenti del Comitato direttivo anche l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno.

 

La lettera f) apporta una serie di modifiche all'articolo 17-ter del decreto legislativo il quale disciplina le funzioni e la durata dell'incarico di segretario generale.

Ai sensi del vigente comma 3 dell'articolo 17-ter al segretario generale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi. Di tale comma la disposizione propone l'abrogazione, con la contestuale introduzione di un ulteriore comma nell'articolo 17-ter il quale disciplina il trattamento economico spettante al segretario generale.

Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in base a tale disposizione il compenso non può essere "più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito") nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, (240.000 mila euro lordi).

 

La lett. g) introduce nel decreto legislativo una ulteriore Sezione, la Sezione IV-bis (artt. 17-quater e 17-quinquies). L'articolo 17-quater disciplina le funzioni del vice segretario generale. Al vice segretario generale spetta coadiuvare il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni; esercitare le competenze delegategli dal segretario generale ed infine sostituire il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

L'articolo 17-quinquies disciplina invece la durata in carica e il trattamento economico spettante al vice segretario generale.

Il vice segretario generale è nominato dal comitato direttivo, sentito il segretario generale. È scelto tra i magistrati ordinari, che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

Con riguardo al trattamento economico al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui.

 

Il comma 2 della diposizione prevede la clausola di invarianza finanziaria, precisando che agli adempimenti derivanti dalla attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.


 

Articolo 17-ter
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

 

 

L'articolo 17-ter, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, differisce al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell’indennità ai magistrati onorari in servizio, e al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace.

 

Più nel dettaglio l'articolo 17-ter apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

 

La legge n. 57 del 2016 - oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive (in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace nonché di formazione di tutti i magistrati onorari) - ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

Con il decreto legislativo n. 92 del 2016 il Governo ha attuato la più urgente delle deleghe conferite dalla legge n. 57 del 2016, consentendo il mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi fossero ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all'esito di una procedura di conferma straordinaria, disciplinata dallo stesso decreto.

Il decreto legislativo n. 116 del 2017, sempre in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria. In base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali (per assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana); non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace", magistrato addetto all'ufficio del giudice di pace. Il decreto legislativo ha previsto precise disposizioni relative alla durata dell'incarico, alle funzioni e ai compiti e all'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

 

E' opportuno ricordare che sono attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato una serie di disegni di legge di modifica del decreto legislativo del 2017 (S.1516, S.1555, S.1582, S.1714 e S.1438). Inoltre con D.M. 23 aprile 2021 è stata istituita una Commissione di studio per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria, presieduta dal dottor Claudio Castelli, la quale ha concluso i propri lavori con l'elaborazione di una relazione finale, lo scorso 21 luglio.

 

 

La lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 116, il quale nella sua formulazione vigente stabilisce che la disciplina relativa alla indennità spettante ai magistrati onorari in servizio "ante riforma" [106]continui ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi fino al 15 agosto 2021). La disposizione in esame prevede invece che tale disciplina continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.  

 

Quanto all'indennità, la riforma del 2017 individua la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi. Inoltre la riforma, pur confermando che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, realizza tuttavia una drastica riduzione delle indennità spettanti in base alla disciplina antecedente (quella che continua ad applicarsi ai magistrati in servizio al 15 agosto 2017).

 

E' importante sottolineare come sulla questione dell’inquadramento giuridico dell’attività del giudice di pace, e del corrispondente trattamento economico di indubbio rilievo sia stato il contributo della giurisprudenza sia europea (quale la Sentenza della Corte di Lussemburgo C-658/18) che nazionale, anche costituzionale (quale la Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021)[107].

 

Le lettere b) e c) modificano le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116.

La lettera b) interviene sul comma 1 dell'articolo 32, il quale prevede che la riforma (Capi da I a IX del decreto legislativo) si applichi ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo nel contempo che fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. La disposizione in commento differisce anche in questo caso l'applicazione della riforma al 31 dicembre 2021.

 

La lettera c) modifica invece il comma 5 dell'articolo 32 differendo al 31 ottobre 2025 l’applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace.

 

È opportuno ricordare che a norma dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 116, come sostituito dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, (conv. l. n. 8 del 2020) si prevede che la nuova disciplina relativa alle competenze del giudice di pace in materia civile di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 116 entri in vigore proprio il 31 ottobre 2025.

 

Da ultimo la lettera d) interviene sul comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 116 che prevede l'abrogazione a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della vigente disciplina relativa al trattamento economico dei giudici di pace e dei GOT e dei VPO (si veda nota n. 1). La disposizione in esame differisce anche in questo caso l'abrogazione prevedendo che essa decorra dal 1° gennaio 2022.

 

 

 


 

Articolo 17-quater
(Principio di parità di genere)

 

 

L’articolo 17-quater - introdotto al Senato – introduce il principio secondo cui tutte le forme di assunzioni disciplinate dal presente disegno di legge di conversione del decreto legge n. 80 del 2021, ad eccezione di quelle per concorso, sono orientate al raggiungimento di un'effettiva parità di genere.

 

In dettaglio, la disposizione in commento prevede che il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui al provvedimento in esame, ad eccezione di quelle per concorso, sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

La parità di genere nel PNRR

All'interno del PNRR la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale.

Per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, che la pandemia ha contribuito ad evidenziare, il Governo annuncia nel PNRR l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.

La strategia si propone di raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE-27.

 Concretamente, le misure previste dal Piano in favore della parità di genere sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Una delle azioni con cui il Governo intende perseguire tale finalità è rappresentata dall'inserimento nei progetti finanziati dal PNRR e dai Fondi REACT-EU e FCN di previsioni dirette a condizionarne l'esecuzione all'assunzione di giovani e donne, anche per il tramite di contratti di formazione/specializzazione che possono essere attivati prima dell'avvio dei medesimi progetti.

A tale previsione è stata data attuazione con l’art. 47 del D.L. 77/2021 che, allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede l’adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l’eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell’ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza (di cui ai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (di cui al D.L. 59/2021), finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali.

Il PNRR prevede, inoltre, nuovi meccanismi di reclutamento del personale nella PA e la revisione delle opportunità di carriera verticale e di promozione alle posizioni dirigenziali di alto livello, che secondo il Piano possono contribuire al riequilibrio di genere sia in ingresso che nelle posizioni apicali della pubblica amministrazione. Si prevede, inoltre, nell'ambito dei programmati investimenti nella formazione dei dipendenti pubblici, di inserire moduli obbligatori su "empowerment delle donne".

 


 

Articolo 17-quinquies
(
Assunzione di personale Ministero della transizione ecologica)

 

 

L’articolo 17-quinquies - introdotto dal Senato - contiene disposizioni volte a consentire l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica (MITE).

Il comma 1 autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso - in base a quanto previsto dal Senato - di laurea specialistica o magistrale, da inquadrare in Area III.

E' prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Allo scopo di perseguire le predette finalità, al comma 3 si prevede un incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III.

Si posticipa di 4 anni l'obiettivo della riduzione progressiva delle convenzioni del MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, con azzeramento di tali convenzioni al 2030. Al comma 5 si prevede che le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della società medesima assunto sulla base della procedura contemplata al comma 1.

Si reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

 

L'articolo in esame  riproduce le disposizioni dell'articolo 1 del d.l. n. 92 del 23 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del MITE e in materia di sport (il cui ddl di conversione - A.S. 2301 - è stato assegnato in sede referente alla 13? Commissione del Senato); rispetto a testo originario, sono state approvate modifiche dal Senato. Per i rilievi in ordine alla confluenza di un decreto-legge nella legge di conversione di altro decreto-legge, si veda da ultimo la lettera del Presidente della Repubblica, in materia di limiti nell'uso della decretazione d'urgenza.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame autorizza il MITE ad assumere, nel biennio 2021-2022, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in Area III, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

Ø consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR;

Ø supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'art. 8, comma 2-bis, del Codice dell'Ambiente;

L'art. 8, co. 2-bis, del d. lgs. n. 152 del 2006 - inserito dall'art. 50, co. 1, lett. d), n. 1) del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazione dalla l. n. 120/2020) e successivamente modificato dall'art. 17, co. 1, lett. a), D.L. n. 77/2021  (c.d. decreto semplificazioni, approvato definitivamente in legge il 28 luglio 2021: A.S. 2332) e dall'art. 7, co. 2, lett. a) d. l. n. 92 del 2021 (il cui contenuto è ora altresì trasfuso nel ddl in esame, come modificato dal Senato, su cui si v. infra, in questo dossier) - prevede l'istituzione di una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del MITE, al fine di procedere ad un più celere svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima).

La Commissione tecnica è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui al comma 1 dell'art. 8 del Codice dell'Ambiente. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del MITE e restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. 

 

Ø  conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito Ue e con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

L'Accordo sottoscritto a Parigi il 12 dicembre 2015 definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali. L'accordo prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (INDC – Intended Nationally Determined Contribution) con l'obbligo di perseguire misure domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale, da comunicare ogni cinque anni, dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo. L'Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 e si applica dal 2021; esso si inquadra nella cornice più ampia definita dall' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (il programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e si integra con i traguardi dell'Agenda, a partire dall'obiettivo 13 "Lotta contro il cambiamento climatico". L'Italia ha ratificato l'accordo - che è entrato in vigore per l'Italia l'11 dicembre 2016 - con la legge n. 204/2016.

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "Quadro Clima-Energia 2030", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE. L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è l'obiettivo di riduzione dei gas serra del 40% a livello europeo rispetto all'anno 1990. Tale obiettivo è stato aggiornato alla fine dell'anno 2020, con l'impegno da parte dell'UE di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.  Tale target è stato recentemente aggiornato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 che ha approvato il nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione nazionale netta delle emissioni di  gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Tale obiettivo era stato proposto dalla Commissione europea nella Comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", nella quale  è delineato il Piano per l'obiettivo climatico 2030 dell'UE. Quest'ultimo mira a rivedere il Quadro Clima-Energia 2030 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 fissato dal Green Deal europeo, la nuova strategia di crescita presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2019.

Facendo seguito alle Conclusioni del Consiglio europeo del 11-12 dicembre 2020, l'Ue ha quindi comunicato il  proprio NDC che contiene l'obiettivo aggiornato e rafforzato di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (si veda il Comunicato del Consiglio del 18 dicembre 2020). Per approfondimenti su tale tematiche si veda il tema sui Cambiamenti climatici a cura della Camera.

 

Al comma 1 si prevede altresì che le predette assunzioni siano indirizzate a soggetti in possesso - in base a quanto approvato con una modifica dal Senato - di laurea specialistica o magistrale.

La modifica introdotta dal Senato amplia l'ambito soggettivo di applicazione della previsione in esame rispetto all'art. 1 del d.l. n. 92 del 2021, che invece riservava - nel testo originario entrato in vigore - l'assunzione delle 218 unità di personale non dirigenziale ai soli soggetti in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche ivi espressamente contemplate (ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche ed informatica).

Si prevede che le procedure concorsuali pubbliche siano svolte mediante modalità semplificate, secondo le procedure concorsuali semplificate di cui all'art. 10 del D.L. n. 44 del 2021, conv. in L. n. 76 del 2021.

L'art. 10 del d.l. n. 44/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 76/2021) ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

Si prevedono, al comma 1, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, anche in deroga alla disciplina vigente in materia:

Ø  nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale (lettera a));

Ø  l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente (lettera b);

Ø  per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (lettera c);

Ø  i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo (lettera c-bis).

In base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l’utilizzo di sedi e, ove necessario, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 - prorogato al 31 dicembre 2021 in forza dell'art. 6, co. 1, del D.L. n. 105 del 2021, il cui ddl di conversione è in corso di esame in sede referente presso la Camera (A.C. 3223) -  la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti (comma 2).

Al comma 3 si prevede che nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale posta dal comma 1, ferma restando l’obbligatorietà delle altre modalità previste a regime dalle lettere b) e c) del medesimo comma 1, ossia l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Al comma 6 si prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi possano essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce, in una seduta plenaria preparatoria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell’amministrazione procedente, contestualmente alla graduatoria finale.

Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia al commento sull'articolo 10 contenuto nel dossier relativo all'A.C. 3113.

 

Sempre al comma 1 si prescrive infine che i bandi per le procedure concorsuali definiscano i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale, che può concorrere in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c-bis) del D.L. n. 44 del 2021, conv. in L. n. 76 del 2021 (su cui si veda supra il precedente commento).

 

Il comma 2 contempla una riserva pari al 50 per cento dei posti a favore di candidati - in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di concorso di cui al comma 1 - che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per i predetti candidati riservatari, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

Nella relazione illustrativa all'A.S. 2301 si precisava che tale previsione si pone in linea con le disposizioni costituzionali in materia di concorso pubblico per l’assunzione delle pubbliche amministrazioni, come ribadito da ultimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 164 del 2020 (considerato in diritto n. 19).

Nella parte motiva della predetta pronuncia, la Consulta ha dichiarato la non irragionevolezza dell'art. 1, comma 93, lettera e), della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui esonera dalla prova preliminare il personale interno dell'Agenzie fiscali in possesso di un'anzianità minima di servizio ivi contemplata prevedendo altresì una riserva di posti fino al cinquanta per cento nei confronti del personale assunto mediante pubblico concorso, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Ad avviso della Corte costituzionale, posto che nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni la preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza allo scopo di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che faccia emergere le effettive capacità dei candidati, «non può dirsi irragionevole l’esonero previsto dalla disposizione censurata per coloro che, attraverso il servizio già prestato nelle Agenzie fiscali, abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” effettive capacità [...] In altri termini, il riconoscimento dell’esperienza all’interno dell’amministrazione che bandisce il concorso 'sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore' (sentenza n. 234 del 1994) e non collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari dell’esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali.».

 

 

Il comma 3 dispone, per le finalità di cui ai commi precedenti, l'incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III.

Nella relazione tecnica all'A.S. 2301 si è precisato che la dotazione organica del MITE prima dell'intervento previsto nel comma in esame era pari a 336 unità, mentre il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2020 è pari a 273 unità, con una conseguente differenza di posti disponibili di 63 unità. Per tale ragione si ravvisa la necessità di un incremento della dotazione organica pari a 155 unità (che si aggiungono ai 63 posti attualmente disponibili) allo scopo di arrivare all'obiettivo di assumere 218 unità di personale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. 

 

Il comma 4 interviene sul comma 317 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 (l. n. 145/2018) apportando le seguenti modifiche:

Ø  alla lettera a), intervenendo sul quarto periodo, è prorogata di 4 anni (passando dal periodo ricompreso nel quadriennio 2022-2026 al quadriennio 2026-2030) la scadenza dell'obiettivo volto alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale. In particolare si prevede la proroga della riduzione delle predette convenzioni:

-        nella misura fino al 10 per cento, dall'anno 2022 all'anno 2026;

-        nella misura fino al 20 per cento, dall'anno 2023 all'anno 2027;

-        nella misura fino al 50 per cento, dall'anno 2024 all'anno 2028;

-        nella misura fino al 70 per cento, dall'anno 2025 all'anno 2029;

-        nella misura del 100 per cento, dall'anno 2026 all'anno 2030.

Il quarto periodo del comma 317 dell'art. 1 della l. n. 145/2018 è stato già oggetto di due interventi di proroga. La previsione iniziale contemplava un piano di progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale a partire dall'anno 2020 (con iniziale riduzione nella misura fino al 10 per cento) per concludersi nell'anno 2024 (nella misura del 100 per cento), con obiettivi intermedi annuali ricompresi in questo range temporale (riduzione fino al 20 per cento nell'anno 2021; riduzione fino al 50 per cento nell'anno 2022; riduzione fino al 70 per cento nell'anno 2023).

Con l'art. 24, co. 2, lett. a-bis, D.L. n. 162/2019 (conv. in L. n. 8/2020) vi è stata una prima proroga annuale per ciascuna delle suddette scadenze, con conseguente posticipazione dell'obiettivo di riduzione al periodo quadriennale 2021- 2025. Successivamente, con l'art. 15, comma 1, lett. a), D.L. n. 183/2020 (conv. in L. n. 21/2021) si è disposta un'ulteriore proroga annuale per ciascuna scadenza, che ha comportato lo slittamento dell'obiettivo di riduzione progressiva delle predette convenzioni al periodo quadriennale - oggetto di ulteriore proroga con il comma in esame - 2022-2026. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

 

Ø  alla lettera b) si prevede la soppressione del quinto e del sesto periodo del predetto comma 317 dell'art. 1, l. n. 145/2018.

Con il quinto periodo veniva disposto, per gli anni dal 2019 al 2026, il versamento all'entrata del bilancio statale e l'acquisizione all'erario delle risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE sulla base del quarto periodo.

Con il sesto periodo si prevedeva - con riferimento all'esercizio finanziario 2027 e con decreto del MITE di concerto col MEF - l'individuazione e la quantificazione delle risorse derivanti dall'estinzione delle convenzioni di cui al quarto periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.  

Nella relazione illustrativa all'A.S. 2301 si evidenziava che, con il predetto intervento, i risparmi derivanti dalla riduzione delle convenzioni stipulate dal MITE per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale (che vengono declinate, nella medesima relazione, come convenzioni tra il MITE e la Sogesid S.p.A.) rimarranno nel bilancio del predetto Ministero.

Si segnala che nella Relazione 'Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SOGESID S.p.A.', per l'anno 2018, presentata al Parlamento nel 2020 (Doc. XV, n. 250), la Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti, abbia segnalato, sia con riferimento alla spesa di personale che ai costi per collaborazioni esterne, l’esigenza di un contenimento della spesa, in coerenza sia con il generale indirizzo dell’ordinamento con riferimento alle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate e sia "in relazione alla progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti l’attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale con il Mattm (..)", rilevando come la Società Sogesid "preso atto della riduzione normativamente disciplinata delle convenzioni di assistenza tecnico-specialistica al Mattm (a partire dal 2020 fino al totale azzeramento entro il 2024), ha programmato le linee operative della nuova mission aziendale per il triennio 2019-2021, proponendosi di estendere e rafforzare il ruolo di articolazione tecnico specialistica in materia ambientale a favore di altre amministrazioni centrali (oltre al Mattm ed al Mit),amministrazioni locali (Regioni e Comuni) e di altri soggetti operanti sul territorio (enti parco, autorità di bacino, autorità di sistema portuale, ecc.), come evidenziato dal Piano Triennale delle Attività 2019-2021". La successiva Relazione per l'anno 2019, presentata al Parlamento nel 2021 (Doc. XV, n. 416), rileva in materia come "preso atto della riduzione normativamente prevista delle convenzioni di assistenza tecnico-specialistica al MITE  (a partire dal 2021 fino al totale azzeramento entro il 2025), l’obiettivo della Società sarebbe di assumere un ruolo di riferimento nell’ambito dell’attuazione delle strategie nazionali per lo sviluppo socio-economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente in materia di dissesto idrogeologico, bonifiche dei siti inquinati, rifiuti, invasi, infrastrutture idriche e marittime (porti), tutela delle acque dall’inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione del capitale naturale, assistenza tecnica e cooperazione internazionale, estendendo le  categorie di committenza a tutte le Amministrazioni centrali, ai Commissari di governo per le emergenze ambientali, alle Regioni ed agli Enti locali. A tal fine il Piano triennale delle attività 2019-2021, aggiornato nel 2020 evidenzia quale elemento “qualificante” della Società la capacità di coprire trasversalmente le competenze ambientali per i fabbisogni e le istanze della “committenza pubblica” complessivamente intesa con un approccio circolare, assicurando assistenza sull’intera filiera del processo ".

 

Il comma 5 prevede che - una volta completate le procedure di assunzione contemplate al comma 1 - le convenzioni stipulate tra il MITE e la Sogesid S.p.a. di cui all'art. 1, co. 503 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto sulla base delle procedure di cui al comma 1.

Si ricorda che l'art. 1, co. 503 della L. finanziaria 2007 prevede la trasformazione della Sogesid S.p.a. in società strumentale alle esigenze e finalità del MITE, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della Sogesid Spa.

 

 

Il comma 6 reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

I predetti oneri sono quantificati in:

§  8.901.122 euro per l'anno 2022

§  e in 10.681.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Nella relazione tecnica all'A.S. 2301 si è precisato che gli oneri a regime (dall’anno 2023) connessi al reclutamento delle 218 unità di personale non dirigenziale sono pari ad euro 10.681.346, in considerazione del fatto che per ciascuna unità di personale la retribuzione contrattuale lorda è stata quantificata in 48.997 euro.

Viceversa, per la prima annualità (anno 2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell’onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022). 

Ad essi si provvede:

Ø  quanto a 1.755.726 euro, per l'anno 2022, e a 2.106.871 euro, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione, maturate e disponibili;

Ø  per la restante cifra, pari a 7.145.396 per l'anno 2022 e a 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MITE.

 


 

Articolo 17-sexies, commi 1-3
(Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE)

 

 

L'articolo dispone, ai commi da 1 a 3, in materia di Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE. Il comma 1 stabilisce che la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. Il comma 2 prevede che sono conseguentemente resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri. Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021 per il MITE il termine di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021 in materia di riordino di Ministeri, in base al quale i regolamenti di riorganizzazione del Ministero, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché con regolamenti governativi; si prevede poi la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2021, ai soli  fini  dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1 della disposizione.

 

L'articolo in esame  riproduce le disposizioni dell'articolo 2, commi 1-3 del d.l. n. 92 del 23 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del MITE e in materia di sport (il cui ddl di conversione - A.S. 2301 - era stato assegnato in sede referente alla 13? Commissione del Senato).

L'articolo dispone, al comma 1, che per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. semplificazioni, attualmente all'esame per la conversione in legge), la cui durata è limitata fino completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2016 2026, sia così articolata:

Ø  una struttura di coordinamento ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300

Ø  e due uffici di livello dirigenziale generale, a loro volta articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

 

L’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto semplificazioni, ora approvato definitivamente in legge il 28 luglio 2021: per l'ultima lettura, si veda l'A.S. 2332) reca l'attuazione degli interventi del PNRR, dettando disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, e prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale  - esistente o di nuova istituzione -, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale, che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, sulla base di apposite linee guida da essa adottate.

Il comma 1 dell'articolo 8 citato in particolare prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che il comma 1 dell'articolo 8, sopra richiamato, prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021  sia adottato il relativo provvedimento di organizzazione interna (con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

 

In base al comma 2 della disposizione in esame, per l'attuazione del comma 1 sono resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di:

Ø  euro 222.210 per l'anno 2021

Ø   ed euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021 (rispetto al 30 giugno 2021 già previsto) per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22. Tale norma ha stabilito che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione di una serie di Ministeri, tra cui quello della transizione ecologica, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (anziché con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, ossia decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti  in materia).

Si prevede poi la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2021, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1 della disposizione in esame.

 

La Relazione illustrativa all'A.S. 2301affermava, con riguardo al comma 3, che in relazione a quanto previsto ai commi precedenti, esso stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 è possibile procedere mediante d.P.C.M. alla revisione del decreto di organizzazione relativo al Ministero della transizione ecologica, il cui termine di adozione viene prorogato al 31 luglio 2021 ai soli fini dell’adeguamento dell’organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1.

Si ricorda che il D.L. n. 22 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, all'articolo 10 ha recato procedure per la riorganizzazione dei Ministeri. Tale norma prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto n. 22 e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Come sopra accennato, tale procedura risulta in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L.400/1988 nonché dall’articolo 4 del D. Lgs. 300/1999 che prevede regolamenti governativi di delegificazione. La procedura semplificata di riorganizzazione, con d.P.C.m. anziché con il procedimento ordinario stabilito dall’articolo17, comma4-bis, della L.400/1988, è stata prevista per i dicasteri interessati dalle modifiche introdotte con il decreto-legge in esame ovvero dal medesimo istituiti, nonché per il Ministero del lavoro; si ricorda che per i d.P.C.m. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari, mentre, ancorché non richiamato esplicitamente, è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale relativa ai provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri (art.3,co.1,L.n.20/1994).  Per ulteriori approfondimenti, si veda il dossier. predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato sul D.L. 22 del 2021.

Articolo 17-sexies, comma 4
(Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

 

 

Il comma 4 dell'articolo 17-sexies, introdotto dal Senato, riproduce l'articolo 2, comma 4, del D.L. 92/2021. La disposizione proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine finale di durata della procedura semplificata per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

 

Tale termine è stato previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 22/2021 (L. 55/2021).

 

La disposizione sopra richiamata ha infatti previsto che, ai fini di quanto disposto dallo stesso D.L. 22/2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della sua legge di conversione (ovvero dal 30 aprile 2021) e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, fossero adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Essa ha altresì previsto la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere, sugli stessi decreti, il parere del Consiglio di Stato.

 

Tale procedura deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del d.lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.

 

Si veda per ulteriori approfondimenti il dossier n. 362/2 del 9 aprile 2021, predisposto in occasione dell'esame dell'A.S. 2172, e in particolare la scheda relativa all'articolo 10.

 

 


 

Articolo 17-septies, commi 1 e 2
(Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA)

 

 

 I commi 1 e 2 dell'articolo dispongono che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi di ENEA e di ISPRA per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Si demanda l’individuazione delle unità di personale e delle modalità dell’avvalimento ad un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e tali soggetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il trattamento economico fondamentale del personale in questione rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio.

 

 

L'articolo in esame riproduce le disposizioni dell'articolo 3, co. 1 e 2 del d.l. n. 92 del 23 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del MITE e in materia di sport, il cui disegno di legge di conversione - A.S. 2301 - era stato assegnato in sede referente alla 13? Commissione del Senato.

Il comma  1, dispone che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tale possibilità di avvalimento è prevista fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.

Per l’individuazione delle unità di personale e le modalità dell’avvalimento si prevede un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In ordine al trattamento economico, si stabilisce che il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio.

 

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei relativi oneri, indicati pari a:

Ø  315.900 euro per l’anno 2021

Ø  631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Relazione illustrativa al decreto-legge n. 92 afferma che la possibilità di avvalimento viene prevista tenuto conto delle vaste competenze in materia di energia e ambiente attribuite ad opera del recente decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) e, in particolare, per provvedere tempestivamente all’assolvimento dei compiti e delle funzioni relative all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in particolare, si segnala che nell'ambito della Missione 2 del PNRR, la componente 1, riforma 1.1, relativa alla riforma della strategia in materia di economia circolare, trova in corrispondenza negli allegati un riferimento all'attività del Mite insieme a ENEA e ISPRA, mentre il supporto di ISPRA al Mite è menzionato anche nella riforma 1.2 sulla nuova strategia per la gestione rifiuti. Per ulteriori approfondimenti sui contenuti del PNRR in materia, si veda il relativo dossier a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato.

L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (ai sensi dell'art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è stato istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. L’Istituto è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora MITE. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.

 


 

Articolo 17-septies, comma 3
(Modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri)

 

 

L’articolo 17-septies, comma 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riproduce le disposizioni recate dall’articolo 3, comma 3, del D.L. 92/2021. La norma interviene sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Inoltre, il Comandante del CUFAA viene posto in posizione soprannumeraria rispetto all’organico dei generali di corpo d’armata previsto dal Codice dell’ordinamento militare, garantendo la copertura dei relativi oneri con una riduzione di organico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

 

Più nel dettaglio, la norma interviene sul Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), per apportare le seguenti modificazioni:

 

a)  all’articolo 800, riguardante le consistenze organiche complessive dell’Arma dei Carabinieri, viene diminuita di 3 unità la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente (che passa da 4.207 a 4.204 unità). Tale riduzione viene apportata, con le successive lettere b) e c), anche nei quadri che definiscono le disposizioni transitorie relative agli organici degli ufficiali.

 

Si ricorda che, secondo le disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (recate dall’art. 2211-bis del Codice dell’ordinamento militare:

-        dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).

-        dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).

Il quadro I riguarda il ruolo normale, il quadro II il ruolo forestale e il quadro III il ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

 

b) alla tabella IV, quadro I, specchio B, che definisce le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, viene diminuito di 3 unità il numero dei tenenti colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri (da 1.131 a 1.128 unità);

 

c) alla tabella IV, quadro I, specchio C, che definisce le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, viene diminuito di 3 unità il numero dei tenenti colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri (da 1.108 a 1.105 unità);

 

d) all’articolo 174-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

Testo originario

Testo come modificato dalla norma in esame

Art. 174-bis

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

Art. 174-bis

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

identico

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

 

 

 

 

 

 

 

Il Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti.

 

 

L'incarico di vice comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

 

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

 

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all’organico.

L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

 

2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

identico

2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi.

identico

 

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Il principale elemento di novità introdotto dalla norma è la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dal Ministro della transizione ecologica, fatte salve:

§  la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari;

§  la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

§  la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

 

La norma precisa inoltre che il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Con il nuovo comma 2-quater, si dispone che il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del CUFAA nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

La relazione illustrativa al D.L. n. 92/2021 ha sottolineato la necessità della disposizione alla luce dell’attività svolta dai militari del Comando, afferente principalmente alle competenze del Ministero della transizione ecologica. Peraltro, nella relazione si evidenzia che l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha già previsto il trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale; tuttavia, la predetta previsione non ha avuto effettiva attuazione.

L’articolo così modificato si pone in linea con l’articolo 174 del Codice dell’ordinamento militare, che descrive l’organizzazione mobile e speciale dell’Arma. Inoltre, il decreto-legge n. 22/2021 ha disposto il cambio di denominazione di alcuni ministeri, prevedendo il riassetto delle competenze del neo istituito Ministero della transizione ecologica. Parallelamente, l’Arma dei carabinieri ha avviato una conseguente rivisitazione organizzativa di alcuni Comandi di specialità, tra cui il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA).

 

Con il decreto legislativo 177 del 2016 è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.

Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare del Paese e  comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale (cfr. art. 174 –bis del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

 Secondo il testo originario dell’articolo 174–bis del Codice dell’ordinamento militare, su cui interviene la norma in esame, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.

Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (ora MITE), del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero.

Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Dal CUFAA dipendono:

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;

-        il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

http://www.camera.it/temiap/leg18/25/CUFAA.PNG

 

Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5. E’ chiamato a contrastare i fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche. Anche la vigilanza sul “ciclo dei rifiuti” rientra tra le funzioni di questo reparto.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare opera su tutto il territorio nazionale attraverso un Reparto Operativo (con alle dipendenze una Sezione Operativa Centrale ed una Sezione Analisi e Banche Dati), con sede a Roma, e 5 Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC), con sedi a Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina. Il Reparto speciale è prioritariamente impegnato nella prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari. Nello svolgimento dei compiti, i militari del Comando effettuano accessi e ispezioni amministrative, avvalendosi delle facoltà fissate dalle norme vigenti. Al Comando sono affidati, altresì, i controlli straordinari tesi a verificare la corretta destinazione e uso dei fondi erogati dalla Unione Europea nell’ambito della politica agricola comune (PAC).

 

 

Il secondo elemento di novità introdotto dalla norma è il collocamento in soprannumero rispetto all’organico dei generali di corpo d’armata previsto dal Codice dell’ordinamento militare del comandante del CUFAA.

 

Secondo la relazione illustrativa al D.L. 92/2021, l’esigenza nasce dalla necessità imperativa di coprire le 13 posizioni di impiego da generale di corpo d’armata nell’Arma per le quali oggi sono previsti in organico solo 12 generali di corpo d’armata (compreso il Comandante Generale).

L’incarico di Comandante del CUFAA, istituito nel 2017 all’indomani dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, comporta l’assorbimento di un’unità della dotazione organica del grado di generale di corpo d’armata, non compensata da incrementi organici in tale grado. In tale quadro – secondo la relazione – dal momento che l’Arma ha una forza organica pari a 119.788 unità, la posizione aggiuntiva appare congrua rispetto ai volumi organici dei generali/dirigenti generali delle altre Forze di polizia.

 

La riduzione di organico di 3 unità del ruolo ufficiali dell’Arma dei carabinieri, nel grado di Tenente Colonnello apportata con le lettere a), b) e c) della norma in esame garantisce la copertura dei relativi oneri.

 

La relazione tecnica al D.L. 92/2021 precisa che la carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è sul piano ordinamentale attribuita a un generale di corpo d’armata e il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l’anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l’anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di Tenente Colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di Tenente Colonnello di 3 unità, si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall’istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d’armata.


 

Articolo 17-octies (art. 4, D.L. 92/2021)
(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

 

 

L’articolo 17-octies, introdotto al Senato, che riproduce quanto contenuto all’art. 4 del D.L. 92/2021, novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell’art. 10 del D.L. 91/2014), relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Viene inoltre previsto che, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (commi 2-5). Viene inoltre modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (comma 6) nonché prevista l’istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda (commi 7 e 8).

 

 

Delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1).

Il comma 1 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell’art. 10 del D.L. 91/2014) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore, da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico.

Si ricorda che, in base all’art. 10 del D.L. 91/2014, i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

In particolare il comma 2-ter di tale articolo, oggetto di novella da parte del comma in esame, dispone che per l'espletamento delle attività previste dall’art. 10, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione.

 

Una prima modifica è volta a stabilire che il soggetto attuatore delegato opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario.

Viene inoltre eliminata la parte della disposizione del testo previgente secondo cui il soggetto attuatore opera senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Tale soppressione è collegata alla riscrittura del terzo periodo del testo previgente del comma 2-ter (ove era contenuta la clausola di invarianza finanziaria volta ad impedire che dal comma medesimo derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) mediante la quale viene previsto e disciplinato il compenso spettante al soggetto attuatore.

Tale compenso, in base alla novella in esame, è:

- determinato nella misura e con le modalità di cui all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011;

In base a tale comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare 50 mila euro annui) e da una parte variabile (strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che non può superare 50 mila euro annui).

- è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Nella riscrittura in questione viene inoltre precisato che il soggetto attuatore può essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione.

Viene inoltre introdotta una disposizione volta a disciplinare il caso in cui il soggetto attuatore sia dipendente di una pubblica amministrazione.

In tal caso è previsto che lo stesso è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l’ordinamento di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

 

Reclutamento di personale, presso i Commissari per il dissesto idrogeologico, per la realizzazione degli interventi (commi 2-5)

In base al comma 2, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità.

Lo stesso comma precisa che resta fermo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. in esame, che disciplina le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 3, ai fini dell’attuazione del comma 2, dispone che il MiTE è autorizzato per l’anno 2021 al reclutamento di un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell’Area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all’Allegato IV-bis. Si dispone che il reclutamento avvenga secondo le modalità semplificate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026,

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

 

Con riferimento alla possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti per il reclutamento di personale a tempo determinato, si valuti l’opportunità di specificare se trovino o meno applicazione le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti (di cui all’art. 34, co. 6, del D.Lgs. 165/2001), nonché all’espletamento della apposita procedura di mobilità del personale (di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001).

 

Il comma 4 dispone che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito – fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l’anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all’Allegato IV-ter da soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche (come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal MiTE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l’art. 17, comma 14, della L. 127/1997, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

 

In relazione al contenuto dei commi 2, 3 e 4, la relazione illustrativa del D.L. 92/2021 evidenziava che “una delle principali carenze della governance in materia di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico deriva dal fatto che i Commissari straordinari previsti a legislazione vigente non sono stati dotati di risorse umane aventi expertise nello specifico settore e impiegati a tempo pieno, cosicché, di fatto, i Commissari hanno utilizzato gli uffici regionali in aggiunta alle attività ordinarie loro devolute. La definizione di una struttura di supporto per ciascun Commissario costituisce un elemento qualificante del provvedimento, nel solco di analoghi uffici istituiti presso altri Commissari in materia ambientale, quali il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, dotato di una struttura di supporto formata da un numero massimo di 12 componenti provenienti da pubbliche amministrazioni, ovvero il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura dotato di una segreteria fino a 6 membri” e che “presso ogni Commissario è istituito un contingente di personale non dirigenziale, nel numero massimo complessivo di 200 unità, ripartite come da tabelle 1 e 2 allegate al decreto”.

 

Il comma 5 disciplina la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l’anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l’anno 2021, 9.239.750 euro per l’anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno  degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190/2014.

 

 

Disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e Brescia-Caffaro (comma 6)

Il comma 6 interviene sulla disciplina dei Commissari per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) di Crotone e di Brescia Caffaro, recata dai commi 1 e 2 dell’art. 4-ter del D.L. 145/2013.

Rispetto al testo previgente di tali commi, che stabilisce che i Commissari in questione sono nominati ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008, la novella in esame precisa che il rinvio alla disciplina del citato art. 20 non opera in relazione ai primi tre periodi del comma 5 del medesimo articolo ove si prevede l’obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione.

La relazione illustrativa del D.L. 92/2021 motivava tale intervento, sottolineando che la previsione del citato obbligo “pur trovando fondamento nella peculiare figura del Commissario per la realizzazione delle opere ricomprese nel Quadro strategico nazionale di cui al citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, non risulta necessaria nella materia della bonifica dei SIN. Giova evidenziare, al riguardo, che in altri casi come in quello relativo al SIN di Cogoleto (ove i compiti di Commissario erano stati svolti, da ultimo, dal Prefetto di Genova) e a quello di Taranto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 171 del 2012, non è stato previsto un analogo istituto giuridico”.

 

In relazione al SIN di Crotone, nell’atto di sindacato ispettivo n. 3-02372, pubblicato in data 24 marzo 2021, viene ricordato che “il sito di interesse nazionale (SIN) ‘Crotone, Cassano e Cerchiara’ è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale già dal 2002 e riperimetrato nel 2017” e che “in data 28 giugno 2018 l'incarico del commissario straordinario per il SIN di Crotone è scaduto e da allora, nonostante varie sollecitazioni pervenute anche da parte della Regione Calabria, il Ministero competente non ha provveduto alla nomina di un nuovo commissario”.

Ulteriori elementi sono stati forniti, in risposta all’interrogazione 4-01395, nella seduta del 1°  agosto 2019.

In relazione al SIN di Brescia-Caffaro, nel sito web del relativo Commissario è disponibile il testo del decreto del 28 marzo 2019 con cui è stato prorogato per due anni l’incarico commissariale.

 

Istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda (commi 7 e 8)

Il comma 7, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, dispone che il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.

In base al comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma 2 dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina. Il successivo comma 3 prevede, tra l’altro, che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni che vengono richiamati dalla norma.

 

Il comma in esame dispone inoltre che il Commissario straordinario, avvalendosi senza nuovi o maggiori oneri delle strutture del MiTE, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica.

Tale piano deve indicare, ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, i codici unici di progetto (CUP) delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma.

L’art. 11 richiamato dispone, in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

 

In base al comma 7, inoltre, il monitoraggio degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante.

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all’art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32/2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento.

Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

Si ricorda nuovamente che, in base a tale comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare 50 mila euro annui) e da una parte variabile (strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che non può superare 50 mila euro annui).

 

Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l’apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di 6 unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni.

La citata struttura di supporto cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

 

Il comma 8 disciplina la copertura degli oneri recati dal comma 7, pari a euro 97.994 per l’anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l’anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l’accantonamento relativo al Ministero dell’Interno e quanto a euro 293.982 per l’anno 2022 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

 


 

Articolo 17-nonies
(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

 

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame referente al Senato, istituisce la figura dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, scelto anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, per assicurare una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali.

In particolare il comma 1 precisa, in relazione alla durata dell’incarico, che trova applicazione la norma all’articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede la decadenza automatica da tutti gli incarichi conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione dei ministri entro tranta giorni, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo titolare del Dicastero.

Il comma successivo dispone che il supporto tecnico e organizzativo all’inviato speciale sia assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della transizione ecologica nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il compenso dell’Inviato, disciplinato dalle disposizioni di cui al comma 3, è determinato nella misura e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La disposizione richiamata prevede che il compenso dei commissari o sub commissari governativi sia composto da una parte fissa e  da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto  dell'incarico  commissariale, non può superare 50 mila euro  annui.  

Per i dipendenti dei ruoli della Pubblica Amministrazione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è invece prevista la collocazione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l’ordinamento di appartenenza. In questo caso l’Inviato conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Il comma 3 precisa altresì che, all’atto del collocamento fuori ruolo, venga reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il comma 4, in materia di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente disposizione, autorizza la spesa di euro 250.000 per l’anno 2021, euro 350.000 per l’anno 2022 ed euro 250.000 per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

 


 

Articolo 17-decies
(Consiglio di amministrazione ENEA)

 

 

L'articolo 17-decies, introdotto dal Senato, riproduce l'articolo 6 del D.L. 92/2021. Il comma 1 eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

 

A tal fine novella l’articolo 37, comma 6, della L. n. 99/2009.

 

L'articolo 37 è stato sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L. n. 221/2015. Il comma 6 di detto articolo ha previsto che il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

Il comma 1 dell'articolo 37 ha istituito l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico mentre per il comma 2 essa è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. Sono organi dell'ENEA: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

 

Il comma 2 provvede alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per il 2021 e a euro 64.000 a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

 

La delibera n. 10/2020 della Corte dei conti (Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA”, per l’esercizio 2018), informa che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto in data 23 marzo 2016, ha proceduto alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione. I nuovi organi si sono effettivamente insediati il successivo 21 aprile 2016, cessando da tale data il lungo periodo di commissariamento iniziato nel 2009 (pagina 4).

A seguito dell’approvazione dello statuto dell’Agenzia è stato avviato ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, l’iter per la determinazione dei compensi che si è concluso con l’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 6 dicembre 2017, con il quale è stato fissato il compenso annuo lordo, “comprensivo di ogni altro beneficio e indennità”, spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori di nuova nomina dell’Agenzia e determinati nei seguenti valori: Presidente dell’Agenzia: euro 160.000; Componenti del Consiglio di amministrazione: euro 32.000; Presidente del Collegio dei revisori: euro 25.500; Componenti effettivi del Collegio dei revisori: euro 21.000 (pagina 5).

 

 

 


 

Articolo 17-undecies
(Regime transitorio in materia di VIA)

 

 

L’articolo 17-undecies, inserito nel corso dell’esame al Senato, riproduce, integrandole, le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.L. 92/2021.

Il comma 1 è finalizzato a differire l’efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal D.L. 77/2021), stabilendone l’applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch’essa operata dal D.L. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il successivo comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla nomina dei membri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al caso in cui gli stessi siano collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Viene altresì stabilito che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale volto a stabilire i compensi dei membri della Commissione PNRR-PNIEC, per i componenti di quest’ultima si applicano i compensi già previsti per i membri della Commissione VIA-VAS.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame (che riproduce fedelmente il disposto dell’art. 7, comma 1, del D.L. 92/2021) prevede che le disposizioni relative alla Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC – recate dall’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), come riscritto dall’art. 17 del D.L. 77/2021 (c.d. semplificazioni 2, attualmente all’esame della Camera) – si applicano alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021 (il cui disegno di legge di conversione è stato approvato in via definitiva dall’Assemblea del Senato nella seduta del 28 luglio 2021) ha riscritto il comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell'ambiente al fine di ampliare l’ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Conseguentemente la Commissione ha assunto la nuova denominazione di “Commissione Tecnica PNRR-PNIEC”.

La relazione illustrativa motiva l’introduzione della disposizione in esame alla luce del fatto che “non è prevista una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC”.

Per una trattazione approfondita della nuova disciplina della Commissione citata si rinvia al commento dell’art. 17 contenuto nel dossier relativo all’A.S. 2332.

 

 

Lo stesso comma dispone altresì che l’art. 31, comma 6, del D.L. 77/2021, che trasferisce alla competenza statale la VIA relativa ai progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Si fa notare che l’art. 31, comma 6, ha inserito i progetti relativi agli impianti in questione nell’ultimo punto del paragrafo 2) dell’allegato II alla parte seconda del Codice dell’ambiente e quindi, in tal modo, li ha devoluti alla competenza statale, dato che tale allegato elenca i progetti assoggettati a VIA statale.

 

 

Il comma 2 reca alcune modifiche al testo dell’articolo 8 del Codice dell’ambiente, che ripropongono quelle recate dal comma 2 dell’art. 7 del D.L. 92/2021, integrate da ulteriori modifiche.

La lettera a), numero 1), che reca disposizioni integrative rispetto a quelle del D.L. 92/2021, riscrive il primo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice – ove si disciplina la composizione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – al fine di precisare che:

- nel numero massimo di 40 membri della Commissione sono inclusi il Presidente e il Segretario;

- i membri possono essere scelti non solo tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'ENEA e dell'ISS, ma anche tra il personale di ruolo delle istituzioni universitarie.

 

La lettera a), numero 2), riscrive il secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice – che disciplina il collocamento in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – precisando che il collocamento in questione avviene, d’ufficio, alla data di adozione del decreto di nomina, anziché entro quindici giorni dalla richiesta come prevede l’art. 17, comma 14, della legge 127/1997 che veniva richiamato nel testo previgente del comma 2-bis in questione (richiamo che viene soppresso dalla novella in esame).

Si ricorda che il quarto periodo del comma 2-bis dispone che i componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

Oltre a tale disposizione, che ripropone fedelmente quella recata dal comma 2, lettera a), dell’art. 7 del D.L. 92/2021, la lettera in esame introduce un periodo aggiuntivo in base al quale, nel caso in cui al presidente della Commissione VIA-VAS sia attribuita anche la presidenza della Commissione PNRR-PNIEC, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del d.lgs. 303/1999, che disciplina il collocamento fuori ruolo per gli incarichi di segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il richiamato comma 5-bis dell’art. 9 del D.Lgs. 303/1999 dispone l'obbligatorietà del collocamento fuori ruolo per i suddetti incarichi, che viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti.  Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza e tali posizioni non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza.

In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, il conferimento al predetto personale di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse da parte delle competenti amministrazioni non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, né la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità. Tale personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

 

La lettera a), numero 3), introduce un nuovo periodo (sempre al comma 2-bis dell’art. 8 del Codice), in base al quale i Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati.

In tal caso, i Commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5 del medesimo articolo 8.

Tale comma dispone, tra l’altro, che i compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro ed esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale.

 

La lettera b) reca una modifica di coordinamento formale al comma 5 dell’art. 8 del Codice.

Nel testo previgente, infatti, si dispone che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.

Tale comma 3 però risulta abrogato (dall'art. 228, comma 1, lett. b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), per cui la modifica in esame è volta a riferire la disposizione testé citata non più al comma 3 bensì al comma 2-bis e quindi al personale della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Si ricorda che il comma 3, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica PNIEC (ora PNRR-PNIEC in virtù del disposto dell’art. 17 del D.L. 77/2021), aveva previsto che la stessa Commissione si avvalesse di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e formato da trenta unità di personale pubblico. Tale Comitato però non è mai stato istituito, poiché l’art. 228, comma 1, lett. b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, “al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione”, ha abrogato il comma 3 in questione.

 

Alla disposizione testé commentata, che riproduce fedelmente quella recata dal comma 2, lettera b), dell’art. 7 del D.L. 92/2021, la lettera in esame introduce un periodo aggiuntivo in base al quale, per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione VIA-VAS, nelle more dell'adozione del nuovo decreto previsto dal comma 5.

Si ricorda che il comma 5 prevede la definizione, con decreto annuale del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei costi di funzionamento della Commissione VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe versate, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, da parte dei soggetti che presentano le istanze di VIA e VAS.

 


 

Articolo 17-duodecies
(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

 

 

L'articolo 17-duodecies, introdotto dal Senato - che riprende le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2021 - modifica la disciplina relativa alla Società pubblica “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026.

La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021.

Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione.

Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

Sono state introdotte dal Senato disposizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2021. Esse prevedono che:

§  agli interventi in oggetto si applichino le disposizioni della direttiva 92/43/CEE concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

§  in caso di controversie, si applichi la specifica disciplina prevista dal Codice del processo amministrativo relativa alle infrastrutture strategiche.  

 

Il comma 1, lettera a), n. 1 interviene sulla disciplina inerente allo scopo statutario di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, modificando il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 (come convertito dalla legge n. 121 del 2020). Quest'ultimo identificava (nel testo previgente) lo scopo statutario della Società nella realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere da realizzare in vista delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi Milano Cortina 2026, individuate con decreto ministeriale.

Con la novella in esame, lo scopo della Società viene esteso:

§  alla progettazione delle opere individuate da decreti ministeriali (oltre alla "realizzazione" delle medesime opere, già prevista prima della novella),

§  alla progettazione e realizzazione delle opere (anche connesse e di contesto[108] e relative agli impianti sportivi olimpici) finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

 

Riguardo alle opere individuate da decreti ministeriali, l’art. 1, co. 18 e 20-23, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto un finanziamento complessivo di € 1 mld per il periodo 2020-2026 – di cui € 50 mln per il 2020, € 180 mln per il 2021, € 190 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed € 10 mln per il 2026, a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito nello stato di previsione del MEF dal co. 14 – riservato alla realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Ai medesimi fini, ha autorizzato, per il completamento del polo metropolitano M1–M5 di Cinisello–Monza Bettola, la spesa di € 8 mln per il 2020 ed € 7 mln per il 2021.

Le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Dispone, inoltre, che i decreti sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con i medesimi decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2020 (recante "Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026").

 

La lettera a), n. 2, interviene sui poteri del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi in vista delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026.

Nel testo finora vigente, l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16, prevede che, ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4, co. 3, del D.L. 32/2019 (come convertito dalla L. 55/2019). Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore, tra parte fissa e variabile, a € 100.000 (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011- L. 111/2011), i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Con la novella in esame, si stabilisce che i Commissari operino con i poteri e le funzioni "di cui all'articolo 4" del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 (non solo quindi avvalendosi "dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3", come previsto dal testo previgente).

 

Si segnala che il Commissario non risulta nominato al momento della redazione della presente scheda.

Peraltro, il parere (favorevole con osservazioni) reso in data 13 luglio 2021, dall'8a Commissione del Senato sull'A.G. n. 262 ("Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera") formula la seguente osservazione: "si ritiene urgente, attesi i risvolti economici e di immagine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, individuare un Commissario straordinario, dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di accelerare tutte le opere connesse e necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 2026, comprese le opere olimpiche di cui al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31".

 

L’art. 4, commi 1-5, del decreto-legge n. 32 del 2019 (“sblocca cantieri”) ha introdotto e disciplinato una procedura per l'individuazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari nonché per la nomina dei Commissari straordinari onde garantirne la celere realizzazione.

In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che l'individuazione degli interventi infrastrutturali avvenga con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) e che, per tali interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. Tali decreti sono emanati entro il 31 dicembre 2020. Si consente altresì l'emanazione di ulteriori d.P.C.m., con le stesse modalità testé richiamate ed entro il 30 giugno 2021, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

I poteri e le attribuzioni dei Commissari sono disciplinati dai successivi commi 2-5.

Il comma 2, in particolare, consente ai Commissari di derogare, per l'approvazione dei progetti, a norme di natura amministrativa, fatte salve quelle inerenti alle discipline di natura ambientale e di tutela dei beni culturali.

Il comma 3 disciplina la possibilità, per i commissari, di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, precisando che l'attività dei Commissari non può pregiudicare, comunque, il rispetto dei seguenti principi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

§  i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni fissati dall’art. 30;

§  i criteri di sostenibilità energetica e ambientale contemplati dall’art. 34;

§  le disposizioni sui conflitti di interesse recate dall’art. 42.

Viene inoltre mantenuto fermo, quale limite da non oltrepassare nell’operare in deroga alla normativa sui contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre, in relazione ai vincoli derivanti dal diritto europeo, il comma 3 in questione stabilisce il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, nonché di quelli derivanti dalle direttive europee in materia di appalti (vale a dire le direttive nn. 2014/24/UE e 2014/25/UE) e le norme in materia di subappalto.

Si prevede, infine, che, per l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante con i poteri derogatori testé menzionati, i Commissari straordinari provvedono anche a mezzo di ordinanze.

Il comma 3-bis dell'art. 4 in parola autorizza i Commissari all'apertura delle contabilità speciale, prevede le relative disposizioni contabili, recando altresì le disposizioni volte a regolare il controllo dei provvedimenti e dell’attività dei commissari.

Il comma 4 impone ai Commissari la trasmissione al CIPE dei progetti approvati, del cronoprogramma dei lavori e del relativo stato di avanzamento, nonché del quadro economico degli interventi. La trasmissione di tali informazioni deve avvenire per il tramite del Ministero competente e rilevata attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229 del 2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

Il comma 5 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 demanda ad uno più d.P.C.m. la definizione dei termini, delle modalità, delle tempistiche, dell'eventuale supporto tecnico, delle attività connesse alla realizzazione dell'opera e del compenso per i commissari straordinari, e precisa che i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Tali decreti (che sono gli stessi decreti di nomina dei Commissari) devono indicare la quota percentuale del quadro economico degli interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i commissari. Si prevede che i commissari possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni. Si precisa che tale avvalimento è possibile per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera. Si stabilisce, inoltre, che i commissari possono avvalersi anche di società controllate da “amministrazioni pubbliche” (come definite dall’art. 1, comma 2, della legge 196/2009), nonché dell’Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 (vale a dire dell'Unità istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde provvedere a misure di carattere straordinario ed urgente, a seguito della frana nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché all'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle unità “stralcio” ed “operativa”, istituite dal D.L. 195/2009 per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania). Gli oneri per l’avvalimento sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell’ambito della percentuale definita come sopra. Il medesimo comma 5 consente ai Commissari straordinari di provvedere alla nomina di un sub-commissario e che ne disciplina il relativo compenso, prevedendo che lo stesso non può superare la misura prevista dall’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 (v. supra) ed è posto a carico del quadro economico dell’intervento da realizzare, nell’ambito della quota percentuale di cui sopra.

 

La lettera b) modifica il comma 2-bis, dell'art. 3 del decreto-legge n. 16.

Tale comma 2-bis, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere, prevede (nel testo finora vigente) che all’organo di amministrazione della Società sono attribuiti i medesimi poteri e le medesime facoltà attribuiti dall’art. 61, co. 5 e 8, D.L. 50/2017 (L. 96/2017) al Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina 2020-2021.

Con la modifica in esame, si prevede che alla Società siano attribuiti, in aggiunta, i poteri e le facoltà di cui ai commi 4 e 7 del medesimo articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.

 

L’art. 61, co. 4, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), stabilisce che il Commissario approvi il piano degli interventi con proprio decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Esso sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento. Può inoltre costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. Ai sensi del co. 7, gli interventi previsti nel piano di cui al comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi. Si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357). Questi commi riguardano le misure da adottare in caso di valutazione di incidenza su un sito avente esito negativo. 

Per quanto concerne la citata direttiva, v. infra.

Il co. 5 dell'art. 61 medesimo conferisce al Commissario l'esercizio di poteri sostitutivi per risolvere situazioni ostative alla realizzazione degli interventi contenuti nel piano delle opere da realizzare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, nonché nei limiti delle risorse stanziate. Tali poteri possono essere esercitati, "anche" attraverso l'emanazione di ordinanza urgente e contingibile, analiticamente motivata, immediatamente efficace, nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente fissati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Veneto.

Il successivo co. 8 ha disposto che il commissario può:

-   affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 37-39 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);

-   fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate, previste dagli artt. 59 e seguenti del Codice;

-   fare ricorso alle forme di partenariato pubblico privato previste dagli articoli 180 e seguenti del Codice;

-   individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità;

-   affidare (nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre € 200.000 annui complessivi) specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista per l'affidamento di appalti di servizi recata dal Codice.

 

Per la lettera c), v. infra.

 

La lettera d) modifica il comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge n. 16.

Il comma 9 autorizza la Società a stipulare contratti di lavoro autonomo e subordinato, specificando, in forza del richiamo all’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018), che ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni 2020 e 2021 continua ad applicarsi la disciplina dettata dal d.lgs. 81/2015, precedente alle modifiche apportate dal citato art. 1 del D.L. 87/2018, con riferimento, tra l’altro, ai limiti di durata e ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe del contratto medesimo (v. infra).

Con la modifica in esame, si stabilisce, inoltre, che possano trovare applicazione le disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con tale richiamo si fa riferimento, in primo luogo, alle norme (di cui al suddetto articolo 23-bis) che prevedono per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento previdenziale[109].

Il testo finora vigente del comma 9 qui novellato richiamava invece il solo comma 7 del suddetto articolo 23-bis. Tale norma - il richiamo della quale resta compreso nella novella in oggetto - consente l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. Tale istituto dell'assegnazione temporanea, essendo subordinato alla sussistenza di un interesse specifico dell'amministrazione di appartenenza, può trovare applicazione solo in casi circoscritti rispetto all'aspettativa non retribuita summenzionata.

 

Più in particolare, il comma 7 prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

 

Si ricorda, infine, che l’art. 1 del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) – come modificato dall’art. 1, co. 403, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) –, nel disporre che le modifiche introdotte dal medesimo decreto (con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto e al termine di decadenza per l'impugnazione dello stesso) si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (12 agosto 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018, al co. 3 ha escluso dall'ambito di applicazione delle suddette modifiche i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti, fra i quali università private e istituti pubblici di ricerca.

Da ciò deriva che ai suddetti soggetti continua ad applicarsi la disciplina previgente dettata dal d.lgs. 81/2015, secondo cui il contratto a tempo determinato può avere una durata massima pari a 36 mesi, non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità) e può essere prorogato per un massimo di 5 volte, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di durata summenzionati.

 

Le lettere c) ed e) recano ulteriori novelle rispetto al testo dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 92 del 2021, aggiungendo due commi (2-ter e 12-ter) all'art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

 

Il comma aggiuntivo 2-ter dell’art. 3 del D.L. 16/2020, stabilisce che si applichi la disciplina inerente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di cui alla direttiva 92/43/CEE, quando gli interventi, ricadenti nei piani approvati ai sensi delle disposizioni in esame, incidano su zone di protezione speciale o su siti di importanza comunitaria.

La richiamata direttiva n. 92 ("direttiva habitat") mira a garantire la biodiversità dell'Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali e la flora e la fauna selvatiche. La direttiva istituisce, altresì, la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale, la quale comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell'UE nel quadro della presente direttiva. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della "direttiva uccelli" (Direttiva 2009/147/CE). Ai sensi dell'art. 4 della "direttiva habitat", l'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria (in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie) è fissato dalla Commissione europea.

La Commissione Europea ha approvato l’ultimo (quattordicesimo) elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia (alpina, continentale e mediterranea rispettivamente) con le decisioni 2021/165/UE, 2021/161/UE e 2021/159/UE. Per quanto concerne la zona alpina, si veda l'elenco annesso alla citata decisione di esecuzione (UE) 2021/165 della Commissione del 21 gennaio 2021.

La direttiva habitat è recepita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Inoltre, il d.m. 17 ottobre 2007 reca " Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".

 

Il nuovo comma 12-ter dell'art. 3 prevede che si applichi la disciplina processuale amministrativa per le controversie relative a infrastrutture strategiche (di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104 del 2010, recante il Codice del processo amministrativo) alle controversie concernenti:

§  l'approvazione dei piani,

§  le procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative,

§  le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani.

 

Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del Codice del processo amministrativo, il giudice, in sede cautelare, è chiamato a valutare, tra l'altro, le conseguenze derivante dall'impugnazione del provvedimento in relazione a tutti gli interessi coinvolti, l'interesse nazionale alla realizzazione dell'opera e il pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente nel caso di esecuzione del provvedimento. La norma si applica nei giudizi concernenti le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi e le relative attività di espropriazione, occupazione, asservimento.

 

 

La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa

 

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020, autorizza la costituzione della “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, con sede in Roma, il cui oggetto sociale consiste nello svolgimento delle attività indicate nel co. 2.

La società è partecipata secondo le seguenti quote:

35% ciascuno dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10% ciascuna dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;

5% ciascuna dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

La società pubblica è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto sulla stessa, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

La società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'art. 192, co. 1, del medesimo Codice.

L'atto costitutivo e lo statuto della Società devono essere predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è volto a razionalizzare il fenomeno della partecipazione pubblica, con l’obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Per la realizzazione delle opere, il comma 2 dell'art. 3 dispone che la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto interministeriale relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

Il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2026 e che i rapporti attivi e passivi in essere alla medesima data sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

Per approfondimenti, cfr. la scheda su art. 3 nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sull'A.S. 1777, di conversione del decreto-legge n. 16.

 

 


 

Articolo 17-terdecies
(Personale CONI)

 

 

L’articolo 17-decies - inserito dal senato nel corso dell'esame del presente decreto-legge in prima lettura - novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.5 del 2021[110], demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.

 

Si premette che L'articolo in esame  riproduce le disposizioni dell'articolo 9 del d.l. n. 92 del 23 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del MITE e in materia di sport, ed in corso di esame presso il Senato (A.S. 2301).

 

Al fine di dar conto delle novelle introdotte con l'articolo in esame all'articolo 1 del D.L. n.5/2021, appare opportuno svolgere un sintetico richiamo ai contenuti dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.5/2021 (per un'illustrazione approfondita dello stesso si rinvia al Dossier dei Servizi studi di Senato e Camera n. 355 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - D.L. 5/2021 - A.S. n.2934" del 12 marzo 2021).

Ai sensi dell'articolo 1 del DL n.5/2021, il CONI vanta una propria dotazione organica - con cui espleta i compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali - nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. La dotazione di risorse umane, unitamente a quelle finanziarie (disciplinate all'articolo 2), assicura l'operatività, l'autonomia e l'indipendenza richieste dalla Carta olimpica (in particolare al capitolo 4, paragrafi 27 e 28).

L'articolo 1, comma 2, prevede che il personale di Sport e salute Spa già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002[111] e che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.5/2021 (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, fatta salva la possibilità di optare per restare alle dipendenze di Sport e Salute.

Quanto all'articolo 1, comma 3, del D.L. n.5/2021 oggetto di novella ai sensi del presente articolo, esso stabilisce che una volta conclusa la richiamata procedura di trasferimento del personale verso il CONI, il completamento della pianta organica del medesimo CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nonché - a seguito della novella introdotta al comma 1, lettera a), dell'articolo in esame - "ai sensi del comma 4" (comma a sua volta novellato dal presente articolo, v. infra). In sede di reclutamento, è prevista una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa che - pur non essendo stato già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, al 30 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI.

La seconda delle novelle recate nell'articolo in esame (al comma 1, lettera b)) consiste, come anticipato, nella riformulazione del comma 4.

Esso prevede ora, al primo periodo, che il CONI, con proprio atto, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l’articolazione della propria dotazione organica (che come detto è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale).

Il novellato comma 4, al secondo periodo, dispone in ordine all'inquadramento del richiamato personale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento alla data di entrata in vigore del D.L. n.5/2021. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità.

Nel testo previgente, detto personale avrebbe dovuto essere inquadrato nei ruoli del CONI sulla base di una tabella di corrispondenza da approvare con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o dell'Autorità di governo competente in materia di sport - adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.5/2021.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il reclutamento (terzo periodo), essi sono stabiliti "con il medesimo atto", s'intende di cui al primo periodo, con cui il CONI provvede a determinare l'articolazione della propria dotazione organica.

Nel testo originario, le modalità di reclutamento del personale (di cui al comma 3)  per  le  rispettive  singole  qualifiche professionali, incluso il contingente di personale  dirigenziale, erano demandate al medesimo  citato provvedimento (DPCM o atto dell'Autorità di governo competente in materia di sport) chiamato ad approvare la richiamata  tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. per l'inquadramento nei ruoli del CONI.

Ai sensi del novellato comma 4, periodi terzo e quarto, del D.L. n.5/2021, il reclutamento del personale - per il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è prevista una riserva del 50 per cento dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A (che non aveva altrimenti titolo a transitare nei ruoli del CONI) - è svolto mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale:

a) da concludersi entro il 31 dicembre 2021;

c) da svolgersi nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

d) da effettuarsi nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La richiamata disposizione del d.lgs. n.165/2001 stabilisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

- decentramento delle procedure di reclutamento;

- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca, nel qual caso le procedure individuano le aree dei settori scientifico-disciplinari pertinenti alla tipologia del profilo o al livello di inquadramento;

e) in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero.

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento (articolo 30, comma 1, d.lgs. n.165/2021). Ai sensi dell' articolo 30, comma 2-bis, richiamato dalla novella in commento, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, sono tenute ad attivare procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

f) le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n.44 del 2021[112].

Il richiamato D.L. n.44/2021 ha dettato modalità semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali previste nell'ambito dei concorsi pubblici. Fra queste, per quanto di interesse in questa sede, si segnalano le seguenti:

§  nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

§  l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

§  per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

§  i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;

§  in ragione del numero di partecipanti è possibile l'utilizzo di sedi decentrate; che - limitatamente al perdurare dello stato di emergenza;

§  a determinate condizioni è ammissibile la non contestualità delle prove;

§  la possibilità che le commissioni esaminatrici dei concorsi siano suddivise in sottocommissioni, con integrazione dei componenti;

§  Fino al permanere dello stato di emergenza per l'emergenza sanitaria da Covid-2019 deliberato, le pubbliche amministrazioni possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale per il reclutamento di personale non dirigenziale;

g) le medesime procedure concorsuali possono "consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione" e "nell’espletamento di almeno una prova".

La disciplina di cui al novellato comma 4, quarto periodo, parrebbe non in linea con l'articolo 10 del D.L. n.44/2021, pur essendo dalla stessa richiamata (si veda la precedente lettera), sotto un duplice profilo: le modalità semplificate per lo svolgimento delle prove possono prevedere, ai sensi di quest'ultima disciplina,  l'espletamento "di una sola prova scritta e di una prova orale" (o eventualmente di una sola prova scritta finché perdura l'emergenza sanitaria in corso), mentre la novella in commento consentirebbe al CONI di svolgere la procedura concorsuale con   l'espletamento di "almeno una prova"; inoltre, il citato articolo 10  circoscrive l'ambito di applicabilità della misura semplificata consistente nel consentire nei concorsi "l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale" (ovvero di una sola prova scritta finché perdura l'emergenza sanitaria) ai soli "concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale", mentre nel caso del reclutamento del personale CONI le modalità (come detto ancor più) semplificate parrebbero potersi estendere anche ai concorsi dirigenziali.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un duplice approfondimento: per un verso, se le specificità del CONI richiedano una deroga alla disciplina generale per il reclutamento del personale (incluso quello dirigenziale), come risultante dalle misure di semplificazione di cui all'articolo 10 del D.L. n.44/2021; per l'altro, qualora si ritenesse sussistente questa esigenza, si valuti di precisare, per ragioni di mero coordinamento normativo, che il richiamo alla facoltà di svolgere procedure concorsuali con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 è operato fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo.

Il novellato comma 4, quinto periodo, conferma quanto previsto nel testo previgente circa l'applicazione al personale del contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

 


 

Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie.

 

Si prevede che ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 80 in conversione il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 


 

Articolo 18-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

L'articolo 18-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[113].


 

Articolo 19
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 10 giugno 2021.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[2]     Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[3]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[4]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[5]     Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[6]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[7]     V. nota 7.

[8]     V. nota 7.

[9]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[10]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[11]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

[12]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[13] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[14] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

[15] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»".

[16] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

[17] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[18] "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

[19]   Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[20]   In base al richiamato art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

[21]      Secondo il quale, il Dipartimento della funzione pubblica provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.

[22]      L’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

 

[23]  Di cui all’art. 3, co. 7, della L. 56/2019.

[24]   Tali presupposti sono i seguenti: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[25]    Ai sensi del quale, per professione non organizzata in ordini o collegi si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Tali soggetti possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica.

[26]   Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente; all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

 

[27]  Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

[28]   Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 si applicano anche al CONI.

[29]   Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.

[30]   Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[31]   Si ricorda che il termine è stato così prorogato dall'art. 1, co. 7-bis e 8, del D.L. 183/2020 (la proroga del termine al 31 dicembre 2021 era stata già disposta per gli enti pubblici di ricerca dall’art. 6, co. 1, del D.L. 126/2019).

[32]   Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

[33]   Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[34]   Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.

[35]   Si ricorda che il termine è stato così prorogato dall'art. 1, co. 7-bis e 8, del D.L. 183/2020 (la proroga del termine al 31 dicembre 2021 era stata già disposta per gli enti pubblici di ricerca dall’art. 6, co. 1, del D.L. 126/2019).

[36]   Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[37]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[38]   Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, nonché gli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.

[39] A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori.

 

[40] per approfondimenti si veda in proposito il Dossier dei Servizi studio di Senato e Camera "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" del 18 maggio 2021.

[41]   L’articolo 3 dispone che le intese si perfezionino con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provveda con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle predette disposizioni e i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni.

 

[42]   Il Fondo è costituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[43]   Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il suddetto livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

[44]   Disciplina di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[45]  Istituti di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508. Al fine di designare questi ultimi, sia la formulazione finora vigente del citato articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 sia la novella di cui al presente articolo 3, comma 1, adoperano i termini "accademie", "conservatori" e "istituti assimilati".

[46]   La formulazione finora vigente faceva riferimento alle qualità culturali e professionali, all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

[47]   Cfr. il contratto del 21 maggio 2018, relativo al triennio 2016-2018.

[48]   Anche ai fini dell’inclusione nell’eventuale quota di riserva, si prevedeva che costituisse titolo rilevante la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni.

[49]   Di cui all'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

[50]   Si ricorda che, per il suddetto periodo, i contratti collettivi per i vari comparti contrattuali del pubblico impiego ancora devono essere conclusi.

[51]   Cfr. l’articolo 35, commi 3-bis e 3-ter, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e talune disposizioni speciali e transitorie, relative anche a concorsi interamente riservati, nonché la norma di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e la novella operata dal comma 3-bis (inserito dal Senato) del medesimo articolo 1.

[52]   Il limite concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatte salve le norme speciali. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[53]   Per il reclutamento dei dirigenti scolastici vige la disciplina speciale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[54]   Cfr. l'articolo 23 e l'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[55]   Cfr. l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nonché l’articolo 3, comma 1, l’articolo 7 e l’articolo 10 del regolamento di cui al D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni, e l’articolo 7, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[56]   Nell’ambito dei limiti summenzionati, le percentuali sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 70 del 2013.

[57]   Ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 del D.P.R. n. 272 del 2004.

[58]   Ai sensi del comma 1 del citato articolo 7 del D.P.R. n. 70 del 2013. Per l’ambito dei soggetti che possono partecipare al summenzionato corso-concorso per dirigente presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, cfr. invece il comma 2 del medesimo articolo 7.

[59]   Tale anzianità di servizio è pari in generale a cinque anni, ovvero a: tre anni (svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea) per i soggetti in possesso del dottorato di ricerca oppure del diploma di specializzazione conseguito presso alcune scuole di specializzazione (attualmente individuate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80); quattro anni per i dipendenti statali reclutati a seguito di corso-concorso.

[60]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[61]   Tale quota minima, finora prevista da norme di rango regolamentare, viene ora quindi stabilita da una norma di rango legislativo. Cfr. anche supra, in nota.

[62]   Come detto, tale percentuale è pari al trenta per cento, ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 del D.P.R. n. 272 del 2004.

[63]   Di cui al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[64]   Si ricorda che in tali casi il conferimento dell'incarico avviene previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

[65]   Nel computo dei limiti percentuali in oggetto non rientrano gli incarichi (eventualmente conferiti ai soggetti in esame) di Segretario generale di Ministeri o di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente.

[66]   Ai sensi dell'articolo 28-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, oggetto di novella da parte del presente comma 4.

[67]   Il transito - ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni - concerne i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifichi la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

[68]   Cfr. il D.P.C.M. 26 ottobre 2010.

[69]   Riguardo a tali limiti, cfr. la parte della presente scheda relativa al comma 3, capoverso 1-ter.

[70]   Si ricorda che nella sfera di legislazione concorrente compete allo Stato esclusivamente la definizione dei princìpi fondamentali.

[71]   Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

[72]   Di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[73]   L'istituto concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatte salve le norme speciali di settore. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[74]   Riguardo a queste ultime, cfr. infra.

[75]   Per la nozione di enti locali, cfr. l'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[76]   In base all'articolo 1, comma 47, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'interpretazione di tale norma seguita dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Corte dei conti.

[77]   Cfr. il citato comma 1 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[78]   Cfr. l’articolo 3, comma 5-septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche qualora tali enti siano sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (il suddetto comma 5-septies è stato inserito nel citato articolo 3 dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[79]   Cfr., a quest'ultimo riguardo, l'articolo 19, comma 11, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[80]   Si ricorda che le norme in esame rientrano tra quelle (in materia di dirigenti) che per le amministrazioni diverse da quelle statali si applicano secondo i particolari criteri di cui all'articolo 27 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.

[81]   La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel   DM 16 maggio 2018):

-        approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

-        indizione dei bandi di concorsi;

-        nomina delle commissioni esaminatrici;

-        validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice;

-        assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate;

-        adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.

 

[82]   Le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate, da ultimo, dall’allora MIUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019.

[83]   Qui le linee guida redatte nel 2011 dal CNAM per l’attivazione dei corsi di formazione alla ricerca.

[84]   Su quest’ultimo profilo si ricorda che, in base all’art. 8, co. 2, del DPR 487/1994, recante il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nel caso di concorso per titoli ed esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

      Da ultimo, l’art. 10, co. 1, lett. c-bis), del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) ha confermato a livello legislativo che, nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego, i titoli (e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio), possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

[85]   Ai sensi dell’art. 3 della stessa L. 148/2002, le università si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione.

[86]   In base allo stesso art. 38, possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

[87]   Lo stesso art. 3 indica la documentazione che le amministrazioni interessate devono trasmettere al (allora) MIUR ai fini del suddetto riconoscimento.

[88]   In base al co. 1 dello stesso art. 4, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità indicate dai co. 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione al (allora) MIUR. Entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento.

[89]   L’equipollenza con il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane dei diplomi di perfezionamento scientifico, rilasciati dalla Società internazionale per lo studio del medioevo latino e dalla Fondazione Franceschini, è stata sancita con DM 3 aprile 2021.

[90]   Il parere deve essere reso entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

[91]   Qui la pagina del sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel quale è effettuata una ricognizione degli accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio.

[92] Per approfondimenti si veda il Dossier dei Servizi studio di Senato e Camera "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" del 18 maggio 2021.

[93]  In particolare, all’articolo 2, con riferimento alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sono fatti salvi i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo (come nel caso dei Formez PA), per i quali non si seguono le procedure ordinarie previste dall’articolo 1 del dpr, in base al quale l’acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. L’iscrizione al registro delle persone giuridiche è invece regolato dall’art. 4, che prevede debbano essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

 

 

[94]   L'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto-legge in esame, stabilisce che le parole «e l’innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.

[95]   I presupposti sono i seguenti: - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze dell'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; - non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; - devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[96]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[97]   Per quest'ultimo ambito, cfr. l'articolo 17, comma 1, della L. 11 gennaio 2018, n. 3, e successive modificazioni.

[98] Per un approfondimento sul Semestre europeo e sul coinvolgimento del Senato nelle sue procedure, si rinvia al Dossier n. 37/2 "Il Semestre europeo in Senato: procedure e prassi" del Servizio studi del Senato, gennaio 2020.

[99]   Per un'illustrazione dell'operatività della BEI anche in relazione al PNRR, si veda la Nota su atti dell'Unione europea n. 29 del Servizio studi del Senato.

[100] Per dettagli sul contenuto del regolamento, si rinvia alla Nota UE n. 67/1, pubblicata dal Servizio studi del Senato della Repubblica nel febbraio 2021.

[101] Il fondo in questione è stato istituito dall’articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014.

[102] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato n.323/6 "Legge di bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Volume IV, ed in particolare alle schede dell'art.1, commi 1037-1050.

[103]  Nel corso del 2019 vi è stata, da parte del Presidente del Consiglio, una delega di alcune funzioni alla figura di un Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (governo Conte II), ora (governo Draghi) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (cfr. d.P.C.m. del 13 febbraio 2021). Può ricordarsi come un Ministro per l'innovazione e le tecnologie fosse già nei Governi di primi anni Duemila (governi Berlusconi II e III), dal 2006 unitamente alla delega di ministro per la pubblica amministrazione (governi Prodi II e Berlusconi IV) fino al 2011.

[104] Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[105] Sul tema delle equipollenze si veda più ampiamente: https://miur.gov.it/web/guest/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio

[106] Per i giudici di pace si veda l'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari si veda invece l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

[107] Per una analisi di alcune delle più rilevanti sentenze europee e nazionali si veda la nota breve n. 246/1, nonché per la sentenza n. 41 del 2021 si veda Rassegna costituzionale n. 1.

[108] L'art. 1, comma 21, della legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020) definisce opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel medesimo dossier, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi. Il comma 22 definisce opere connesse quelle la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. Il comma 23 definisce opere di contesto quelle la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026.

[109] Le norme in oggetto di cui all'articolo 23-bis specificano anche che il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e che resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.

[110] Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano”.

[111] Si tratta di una data di poco anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. 8 luglio 2002 con cui si è, fra l'altro, disposto il trasferimento del personale CONI a CONI-Servizi SpA. Si tratta del medesimo personale che, a seguito della successiva trasformazione di CONI-Servizi in Sport e salute SpA (disposta con la legge n.145 del 2018, l. di bilancio per il 2019) è successivamente transitato in Sport e salute SpA.

[112] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

[113] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.