Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni - bis) |
Riferimenti: | AC N.3132/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 446/1 |
Data: | 11/07/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio, Assemblea |
Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali
(cd. Decreto Sostegni - bis)
Sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio
D.L. 73/2021 – A.C. 3132-A
Luglio 2021
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 393/1
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 446/1
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.
Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il primo firmatario, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File: D21073a.docx |
73/2021 Sostegni-bis
ASSEGNAZIONI
Art. Co. |
Argomento |
Emend. |
|
Ddl di conversione |
|
Art. 1, co. 1-bis |
Abrogazione e Salvezza effetti DL 89/2021 |
68.032 Gov |
Art. 1, co. 1-bis |
Abrogazione e Salvezza effetti DL 99/2021 |
1.181 Gov lett l) |
|
Decreto-legge |
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Titolo I - Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi |
|
1, co. 1-30 |
Contributo a fondo perduto |
1.181 Gov lett a) |
1, co. 25-bis |
Elevazione delle soglie di fatturato per contributo a fondo perduto |
1.19 NF e id |
1, co. 30-bis-30-quater |
Elevazione delle soglie di fatturato per contributo a fondo perduto |
1.47 NF e id |
1-bis |
Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19 |
1.025 |
1-ter |
Contributi settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA |
1.82 NF e id |
1-quater |
Incremento Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore |
1.31 NF e id |
1-quinquies |
Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza |
1.014 NF e id |
1-sexies |
Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione |
4.065 NF e id. |
1-septies |
Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici |
1.023 NF e id |
2 |
Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse |
2.2 NF e id |
2, co. 1-4 |
Integraione della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse |
2.20 NF e id. |
2, co. 4-bis-4-quater |
Sostegno a fiere e congressi |
2.20 NF e id. |
2-bis |
Incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura |
2.04 NF |
3 |
Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana |
|
3, co. 2-bis-2-quater |
Fondo impianti risalita |
3.22 NF e id |
3-bis |
Incremento Fondo ristoro città portuali |
3.08 NF |
3-ter |
Valorizzazione turistica del paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 |
3.0.1 NF |
4, co. 1-4 |
Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda |
|
4, co. 2-bis-2-quater |
Credito d’imposta imprese esercenti attività di commercio al dettaglio degli immobili a uso non abitativo |
4.9 NF e id |
4-bis |
Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali |
4.09 e id |
4-ter |
Esenzione dal versamento IMU in favore dei proprietari locatori |
4.040 NF e id |
5 |
Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche |
|
5-bis |
Misure per il settore elettrico (ex art. 3 DL 99) |
1.181 Gov lett b) |
6 |
Agevolazioni Tari |
|
6-bis |
Rideterminazione soglia minima canoni demaniali marittimi |
6.05 NF e id |
6-ter |
Misure sostegno installazione di tecnologie per il potenziamento selezione e avvio al ciclo dell’alluminio piccolo e leggero |
6.021 NF |
7, co. 1-6 |
Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi |
7.69 NF 7.19 NF e id. |
7, co. 6-bis |
Incremento Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte |
7.93 NF e id |
7, co .6-ter-quinquies |
Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi |
7.19 NF e id. |
7-bis |
Misure a sostegno delle attività ricettive extralberghiere |
7.051 NF e id
|
7-ter |
Aree naturali protette |
7.06 NF |
8 |
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica |
|
8, co. 1 e 3 |
Misure urgenti per il settore tessile e della moda |
|
8, co. 2-3 |
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica |
|
8, co. 2-bis-2-septies |
Fondo industria conciaria e sostegno alla ceramica artistica di qualità |
8.1 NFe |
8-bis |
Assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali |
8.019 |
9 |
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’ommessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (ex art. 2, co 1, DL 99) |
1.181 Gov lett c) 0.1.181.85 NF e id. |
9, co. 1-bis-1-novies |
Misure in materia di agevolazioni fiscali per comuni colpiti da sisma e contributo INGV |
9.59 NF e id |
9, co. 4-bis |
Recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici |
9.60 NF |
9-bis |
Differimento della TARI (ex art. 2, co. 4, DL 99) |
1.181 Gov lett d) |
9-ter |
Proroga versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) |
9.030 NF |
10 |
Misure di sostegno al settore sportivo |
|
10, co. 1-2 |
Credito d’imposta |
|
10, co. 3-4 |
Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche |
10.34 NF e id |
10, co. 5-7 e 14 |
Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche |
10.34 NF e id |
10, co. 8-14 |
Istituto per il Credito Sportivo |
10.34 NF e id |
10, co. 13-bis - 13-ter |
Risorse destinate alla società Sport e Salute Spa |
10.31 NF |
10, co. 13-quater – 13-quinquies |
Modifiche ai decreti attuativi della legge in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive |
10.19NF |
10-bis |
Sostegno per il settore sportivo |
10.34 NF e id |
10-ter |
Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche |
10.023 NF |
11 |
Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione |
|
11-bis |
Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS (ex art. 1, DL 99) |
1.181 Gov lett e) |
11-bis, co. 1-5, 7 e 9 |
Sospensione Cashback |
1.181 Gov lett e) |
11-bis, co. 6 e 8 |
Assunzioni Dipartimento della funzione pubblica. Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali |
1.181 Gov lett e) |
11-bis, co. 10-12 |
Credito di imposta POS |
1.181 Gov lett e) 0.1.181.92 NF |
11-bis, co. 13-18 |
Assunzioni presso la RGS |
0.1.181.91 NF e id. |
Art. 11-ter |
Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini (ex art. 5, DL 99) |
1.181 Gov lett e) |
Art. 11-quater |
Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. (ex art. 6, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett e) 0.1.181.99 NF |
11-quinquies |
Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni |
65.18 NF e id |
11-sexies |
Modifiche al comma 200 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione - Fondo di sostegno ai comuni marginali |
11.055 NF |
11-septies |
Misure per il sostegno al settore pirotecnico |
11.039 NF |
11-octies |
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie) |
11.068 e id. |
|
Titolo II |
|
12 |
Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento |
|
12-bis |
Ulteriore proroga sottoscrizione raccolta patrimonio FIA italiani riservati |
12.08 |
13 |
Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese |
|
13 co. 7-bis |
Sospensione termini di scadenza titoli di credito |
13.72 |
13-bis |
Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese |
13.01 NF e id |
14 |
Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative. Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni |
|
14, co. 4-bis |
Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni |
14.2 |
14-bis |
Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l’anno 2021 |
14.022 NF |
15 |
Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese |
|
16 |
Proroga moratoria per le PMI |
|
16, co. 3-bis |
Modifica al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica |
16.30 NF |
17 |
Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato. |
|
17, co 2-bis |
Investimenti in titoli governativi area euro |
17.4 e id. |
18 |
Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali |
|
18-bis |
Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’IVA per la cessione di animali vivi per attività venatoria |
18.07 NF |
19 |
Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021 |
|
19-bis |
Proroga degli incentivi per le società benefit |
19.02 NF |
20, co. 1-3 |
Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi |
|
21 |
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali |
|
22 |
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 |
|
23 |
Capitalizzazione società controllate dallo Stato (trasporto aereo) |
|
23-bis |
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in materia di morte del socio delle banche popolari |
23.04 |
23-bis |
Modifiche al testo unico bancario in materia di partecipazione azionaria a banche popolari |
23.03 |
24 |
Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri |
|
24, co. 1 |
Sostegno alle grandi imprese |
|
24, co. 2-3 |
Sostegno trasporto aereo |
|
25 |
Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali |
|
25-bis |
Misure di sostegno del settore aeroportuale |
0.1.181.62 NF |
|
Titolo III |
|
26 |
Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse |
26.8 NF e id
|
26, co. 4-5 |
Modifiche alla procedura di monitoraggio delle attività assistenziali per l’emergenza COVID-19 |
26.25 NF e id. |
26, co. 3-bis |
Prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio |
26.28 NF |
26, co. 6-bis-6-ter |
Rifinanziamento sistema termale nazionale |
26.8 NF e id |
27 |
Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID |
|
28 |
Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima |
|
29 |
Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. |
29.5 NF |
30 |
Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico |
|
30, co. 1-bis-1-quater |
Dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare |
30.7 NF e id |
30, co. 7-bis – 7-ter |
Personale difesa |
30.1 NF 7.101 |
30, co. 7-quater- 7-quinquies |
Trattamento accessorio forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco |
30.1 NF 7.101 |
30, co. 7-sexies e 7-septies |
Trattamento accessorio personale MEF e copertura oneri |
30.1 NF 7.101 |
30-bis |
Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa - AID |
30.01 NF |
31 |
Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci |
|
31, co. 1-5 e 9 |
Credito d’imposta ricerca e sviluppo per farmaci innovativi |
31.7 NF |
31, co. 6-8 |
Fondazione Enea Biomedical Tech |
31.7 NF |
31-bis |
Credito d'imposta per la ricerca biomedica |
31.010 NF e id. |
31-ter |
Riduzione aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi europei |
31.05 NF |
31-quater |
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all’esportazione |
31.7 NF |
32 |
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione |
32.19 |
32-bis |
Autorizzazione alla vendita dei dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di genenri di monopolio |
32.06 NF |
33 |
Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi |
|
33, co. 6-bis-6-quater |
Fondo per il sostegno psicologico delle fasce deboli della popolazione |
33.1 NF |
33-bis |
Contributo in favore dell’Ospedale Gaslini e degli atri IRCSS pediatrici |
33.02 NF |
34 |
Altre disposizioni urgenti in materia di salute |
|
34, co 1-3 e 10 |
Risorse Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica |
34.47 |
34, co. 4-6 e 10 |
Sorveglianza del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue |
|
34, co 7 |
Somministrazione del vaccino contro il COVID-19 da parte di strutture private |
|
34, co. 8-9 |
Trattamento previdenziale personale |
|
34, co co. 9-bis |
Certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri dell’Unione europea |
34.48 |
34, co co. 9-ter |
Collocazione nel ruolo sociosanitario dei profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario |
34.13 |
34, co co. 9-bis – 9-ter |
Tamponi gratuiti lavoratori fragili |
34.31 NF e id |
34, co co. 10-bis-10-quinquies |
Monitoraggio dei consumi farmaceutici |
34.16 e id. |
34, co co. 10-sexies-10-octies |
Screening polmonare |
34.8 NF e id |
34-bis |
Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-Cov-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini |
34.06 NF |
35 |
Disposizioni finanziarie in materia sanitaria |
|
35, co. 2-bis-2-quinquies |
Cure palliative |
35.015 NF e id |
35-bis |
Disposizione in materia di proroga contratti AIFA |
35.24 NF |
35-ter |
Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi |
35.01 NF e id |
|
Titolo IV |
|
36 |
Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza |
|
37 |
Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità |
|
37-bis |
Incremento del Fondo per le non autosufficienze |
37.010 NF e id |
37-ter |
Misure in favore dei lavoratori socialmente utili |
37.07 NF e id. |
38 |
Disposizioni in materia di NASPI |
|
38, co. 2-bis, 2-ter |
Disposizioni in materia di Naspi e di trattamento di mobilità in deroga |
38.6 NF |
39 |
Disposizioni in materia di contratto di espansione |
|
40 |
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale |
|
40, co. 1-2 |
Disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. |
|
40, co. 1-bis |
Disposizioni in materia di prestazioni integrative nel settore del trasporto aereo |
40.5 NF |
40, co. 3-6 |
Esonero contributo addizionale per cigo e cigs |
|
40, co. 4-5 |
Disposizioni in materia di licenziamenti |
|
40-bis |
Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (ex art. 4, co 8-9, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett f) |
40-bis, co. 1 e 4 |
Trattamenti di integrazione salariale in deroga in determinati settori (ex art. 4, co 8, n 1 e 9, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett f) |
40-bis, co. 2-4 |
Divieto licenziamenti (ex art. 4, co 8, n. 2-3, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett f) |
40-ter |
Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l’anno 2020 |
40.015 NF |
40-quater |
Disposizioni per il settore marittimo |
40.020 NF |
41 |
Contratto di rioccupazione |
|
41-bis |
Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato |
41.05 e id. 7.101 (ult. parte) |
42 |
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (ex art. 4, co 10, DL 99) |
1.181 Gov lett g) |
42, co. 8-bis |
Esclusione di taluni contributi o indennità dalla base imponibile |
42.10 e id. |
43 |
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo |
43.9 NF |
43-bis |
Contributi per i servizi della ristorazione collettiva |
43.014 NF e id |
43-ter |
Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell’offerta turistica |
43.06 NF |
44 |
Indennità per i collaboratori sportivi |
|
45 |
Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione |
|
46 |
Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato |
|
46, co 1 |
Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego |
46.3 NF e id. |
46, co 2-4 |
Nuova Governance di Anpal: modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 |
|
46, co 5 |
Contributo Istituti di patronato |
|
47 |
Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali |
|
47-bis |
Differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti, e disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa |
47.010 NF |
48 |
Piano nazionale per le Scuole dei mestieri |
|
48-bis |
Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti |
48.03 NF |
49 |
Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri |
|
49, co. 2-bis-2-ter |
Proroga dell’indennità assimilabile all’integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona |
49.1 |
50 |
Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di assistenti sanitari |
50.2 e id. |
50-bis |
Misure in materia di tutela del lavoro (ex art. 4, commi 1-7 e 11-14, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett h) |
50-bis, co. 1 |
CIGS settore trasporto aereo (ex art. 4, comma 1, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett h) |
50-bis, co. 2, 3, 6, 7, 10 e 11 |
Trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (ex art. 4, co 2, 3, 6, 7, 13 e 14, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett h) |
50-bis, co. 4-5 |
Divieto licenziamenti (ex art. 4, co 4-5, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett h) |
50-bis, co. 8-9 |
Fondo per rafforzamento competenze per soggetti in CIG (ex art. 4, co 11-12, DL 99/2021) |
1.181 Gov lett h) |
50-ter |
Assunzioni di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell’istruzione nelle regioni dell’obiettivo europeo “Convergenza” |
50.051 NF |
50-quater |
Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria |
50.056 NF |
|
Titolo V |
|
51 |
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale |
|
51-bis |
Proroga dei termini per il ricorso alla Convenzione ConsipAutobus 3 del 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa |
51.07 NF |
52, co. 1, 2 e 4 |
Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali |
52.40 NF e id |
52, co 1-bis-1-quater |
Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni |
52.40 NF e id |
52, co. 3 e 4 |
Incremento delle risorse finalizzate a favorire le fusioni di comuni |
52.40 NF e id |
52-bis |
Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario |
52.03 NF e id. |
53 |
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche |
53.17 e id. |
54 |
Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano |
|
54-bis |
Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario |
54.05 NF |
54-ter |
Riorganizzazione del sistema camerale della regione siciliana |
11.26 NF. |
55 |
Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno |
|
56, co 1 |
Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 assegnati agli enti locali per finalità connesse all'emergenza epidemiologica |
|
56, co 2 |
Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità per Regioni e Province autonome |
|
56-bis |
Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche |
56.018 |
56-ter |
Misure in materia di equilibrio economico delle ziende speciali degli enti locali |
56.07 |
56-quater |
Misure a favore di enti locali per assistenza a minori in comunità |
56.012 NF |
57 |
Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 |
|
57-bis |
Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di DURC |
57.04 NF |
|
Titolo VI |
|
58 |
Misure urgenti per la scuola |
58.55 NF |
58, co. 1 |
Ordinanze scuola a.s. 2021/2022 |
|
58, co. 2, lett. a) |
Dirigenti tecnici Ministero istruzione |
|
58, co. 2, lett. b) |
Disapplicazione chiamata veloce a.s. 2021/2022 |
|
58, co. 2, lett. c) |
Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali |
|
58, co. 2, lett. d) ed h) |
Consiglio superiore della pubblica istruzione |
|
58, co. 2, lett. e) |
Interventi per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore |
|
58, co. 2, lett. f) |
Mobilità docenti |
|
58, co. 2, lett. g) |
Collaboratori scolastici |
|
58, co. 2, lett. i) |
Scuola europea di Brindisi |
58.25 |
58, co. 3-6 |
Risorse per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 |
58.28 e id 58.19 |
58-bis |
Misure per l’edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017 |
58.05 |
59 |
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente |
59.9 NF e id. 59.91 NF 59.58 NF |
60 |
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca |
|
60-bis |
Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di formazione |
60.01 |
60-ter |
Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno |
60.0.10 NF |
61 |
Fondo ricerca per la scienza |
|
62 |
Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino |
62.03 NF |
62-bis |
Fondazione Centro italiano di ricerca per l’automotive |
62.03 NF |
63 |
Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa |
|
63-bis |
Disposizioni inmateria di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica |
63.07 NF |
64 |
Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile |
64.11 e id. 64.25 NF |
|
Titolo VII |
|
65 |
Misure urgenti per la cultura |
|
65, co. 1 e 10 |
Fondo emergenze cinema |
|
65, co. 2 e 10 |
Fondo emergenze imprese culturali |
|
65, co. 3 e 10 |
Fondo musei statali |
|
65, co. 4 |
Compenso per copia privata |
65.18 NF e id |
65, co. 5 |
Contributi automatici cinema |
65.18 NF e id |
65, co. 6 e 7 |
Tasse per occupazione di suolo pubblico e canone patrimoniale di concessione (circhi e spettacolo viaggiante) |
65.14 NF |
65, co. 8 |
Interventi per fondazioni lirico-sinfoniche |
|
65, co. 9 e 10 |
Carta Cultura 18enni |
|
65-bis |
Fondo per il restauro e gli interventi conservativi sugli di interesse storico e artistico |
65.014 NF e id. |
66 |
Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura |
66.10 66.1 NF |
67 |
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari |
|
67, co 9-bis-9-quater |
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali |
67.11 NF e id |
67, co. 9-quinques |
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari |
67.50 NF |
67, co 11-bis |
Contributi per l’editoria |
67.31 NF |
67, co. 13-bis |
Proroga dei poteri di istruttoria dell’AGCOM la sussistenza di posizioni comunque lesive del pluralismo nei mercati delle comunicazioni elettroniche |
67.65 |
67-bis |
Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale |
67.03 NF e id Em Canone pubblicità |
|
Titolo VIIIAgricoltura e trasporti |
|
68 |
Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico |
|
68, co 2-bis-quater |
Settore zootecnico |
68.73 NF |
68, co 15-bis e ter |
Filiere e distretti agricoltura biologica |
68.58 NF |
68, co 15-quater-15- sexies |
Settore agrumicolo |
68.68 NF e id. |
68, co 15-septies-15-octies |
Promozione del lavoro agricolo |
68.59 NF |
68-bis |
Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura |
68.021 NF |
68-ter |
Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) |
68.032 Gov |
68-quater |
Misure a sostegno del settore della birra artigianale |
68.022 NF |
69, co. 1-5 |
Indennità una tantum in favore degli operai agricoli a tempo determinato |
|
69, co 6-7 |
Indennità per i lavoratori della pesca |
|
70 |
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo |
|
71 |
Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche |
71.9 NF e id |
71, co. 3-bis |
Destinazione di economie di spesa della Regione Toscana agli interventi compensativi del FSN |
71.3 |
72 |
Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a. |
|
73 |
Disposizioni urgenti in materia di trasporto |
|
73, co. 6-bis-6-quater |
Disposizioni urgenti in materia di trasporto marittimo e portuale |
73.11 NF e id |
73-bis |
Contributo per gli autotrasportatori destinatari dei ristori derivanti dal crollo del Ponte Morandi |
73.035 NF |
73-ter |
Disposizioni urgenti per il settore ferroviario |
68.032 0.68.032.8 NF |
73-quater |
Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera |
73.016 NF e id |
73-quinquies |
Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (ecobonus) |
73.039 NF e id |
|
Titolo IX |
|
74 |
Proroga del contingente “Strade sicure” e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, del Corpo della Polizia Penitenziaria |
|
74, co. 1-2 |
Personale Forze Armate |
|
74, co 2-bis- quater |
Risorse per il comparto sicurezza |
74.5 NF |
74, co. 3, 4 e 9 |
Indennità personale delle Forze di polizia, polizie locali |
|
74, co. 5, 7-8 |
Amministrazione civile dell'Interno; Prefetture |
|
74, co. 6 |
Lavoro straordinario Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
|
74, co. 9 |
Lavoro straordinario personale Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza |
|
74, co. 10 |
Capitanerie di porto |
|
74, co. 11 |
Lavoro straordinario Corpo di polizia penitenziaria |
|
74, co.11-bis – 11- quinquies |
Accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato (commi 11-bis – 11-quater). Modifiche in materia di durata del contratto di lavoro a tempo determinato (comma 11-quinquies) |
7.101 Relatori |
74, co. 12 |
Copertura finanziaria art. 74 |
|
74-bis |
Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
74.023 NF |
74-ter |
Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate |
74.023 NF |
75 |
Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 |
|
75-bis |
Misure per la sicurezza uffici e personale all’estero |
73.015 NF e id. |
76 |
Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa |
|
77 |
Disposizioni finanziarie |
|
77, co. 1 |
Acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Social |
|
77, co. 2 |
Fondo per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche |
|
77, co 2-bis-2-sexies |
Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto |
77.2 NF |
77, co. 3 |
Incremento Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
77, co. 4 |
Incremento Fondo unico per l’edilizia scolastica |
|
77, co. 5 |
Fondo IGRUE |
|
77, co. 6 |
Fondo art. 13-duodecies DL 137 del 2020 - ordinanze del Ministro della salute chiusura attività economiche |
|
77, co. 7 |
Incremento Fondo esigenze indifferibili |
|
77, co. 9 |
Risorse per eccezionali eventi meteorologici del 23 dicembre 2020 |
|
77, co. 9-bis |
Risparmi di spesa contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti titolari di partita IVA ex art. 1, co. 12. DL 41/2021 (ex art. 7, co. 1, DL 99) |
1.181 Gov lett i) |
77, co. 8 e co. 10-13 |
Interessi passivi sui titoli del debito pubblico e Copertura finanziaria |
1.181 Gov lett i) |
77-bis |
Clausola di salvaguardia |
77.02 e id. |
78 |
Entrata in vigore |
|
Articolo 1, comma 1-bis, del ddl di conversione – Abrogazione e salvezza effetti DDLL 89/2021 e 99/2021
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett l) |
Governo |
|
8.7 |
Introduce il comma 1-bis al ddl di conversione che reca l’abrogazione del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 recante Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese facendone salvi gli effetti. Le relative disposizioni sono inserite nell’ambito del decreto-legge in esame (sul relativo contenuto si veda infra le schede di settore). |
68.032 |
Governo |
|
8.7 |
Introduce il comma 1-bis al ddl di conversione che reca l’abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89 recante Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario facendone salvi gli effetti. Le relative disposizioni sono inserite nell’ambito del decreto-legge in esame (sul relativo contenuto si veda infra le schede di settore). |
Articolo 1, comma 4 e comma 25-bis - Contributo partite IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.19 NF 1.89 NF 1.59 NF |
Zardini Caretta Trano
|
PD FdI Misto –L’alternativa c’è |
9.7 |
Modifica il comma 4, riducendo da 8.000 a 7.547,9 milioni la quantificazione dell’onere derivante dall’attribuzione del contributo a fondo perduto ulteriore per tutte le partite Iva attive e introducendo un nuovo comma 29-bis. Tale comma destina, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25 (4.000 milioni di euro), un ulteriore importo di 452,1 milioni di euro per l’anno 2021 come contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.. |
Articolo 1, comma 30 - Risorse per un contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di reddito agrario. Abrogazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett a) |
Governo |
|
8.7 |
Abroga il comma 30 dell'articolo 1 Il comma 30 oggetto di abrogazione prevede che, previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo 1 nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. |
Articolo 1, commi 30-bis- 30-quater – Elevazione delle soglie di fatturato per contributo a fondo perduto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.47 NF 1.117 NF |
Del Barba Micheli |
IV Lega |
8.7 |
Aggiunge i commi 30-bis, 30-ter e 30-quater. Il comma 30-bis assegna, ai titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) superiori a 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (decreto-legge n. 41 del 2021 e provvedimento in esame): a) Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge Sostegni (articolo 1 del citato decreto-legge n. 41), calcolato applicando il venti per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019; in tale ipotesi è riconosciuto anche il contributo “ulteriore” di cui al provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-3) alle partite IVA attive al 26 maggio 2021; b) Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi (articolo 1, commi 5-13 del provvedimento in esame). Esso è determinato, ove i beneficiari abbiano diritto al contributo di cui alla lettera a), applicando il venti per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020. In tale ipotesi non è riconosciuto il contributo “ulteriore” per partite IVA attive al 26 maggio 2021 (articolo 1, commi 1-3 del provvedimento in esame); c) Il citato contributo a fondo perduto per partite Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (articolo 1, commi 5-13 del provvedimento in esame) calcolato, ove i beneficiari non abbiano diritto a quello di cui alla lettera a), applicando il trenta per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai contributi a fondo perduto contenute nel decreto Sostegni e nel provvedimento in esame (comma 30-ter). L’onere della disposizione (comma 3-quater) è valutato in 529 milioni di euro per il 2021, a valere sulla disposizione generale di copertura del provvedimento (articolo 77).
Conseguentemente Modifica il comma 4, riducendo da 8.000 a 7471 milioni la quantificazione dell’onere derivante dall’attribuzione del contributo a fondo perduto “ulteriore” per partite Iva attive al 26 maggio 2021 (di cui ai commi 1-3 dell’articolo 1). |
Articolo 1-bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.025 |
Lucaselli |
FdI |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 1-bis, che sopprime due disposizioni contenute nel D.L. n. 137/2020 e, in particolare: - l’art. 6-bis, comma 9, in base al quale una serie di contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale; - l’art. 10-bis, comma 2, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 - concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale - si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". |
Articolo 1-ter – Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.82 NF 1.122 NF 1.022 NF 6.038 NF 8.39 NF 8.41 NF 8.10 NF 8.17 NF 8.27 NF 43.20 NF |
Trancassini Pagano U. Frassini Alemanno Mazzetti Novelli Bonomo Occhionero Alemanno Amitrano |
FdI PD LEGA M5S FI F PDI IV M5S M5S |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 1-ter il quale, al comma 1, autorizza l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). A valere sullo stanziamento complessivo testé indicato è destinato: - un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore dell'HORECA; - un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'articolo in esame anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicato e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019. Il comma 3 dispone in relazione agli oneri relativi, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del decreto legge. Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo in esame all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE. |
Articolo 1-quater – Incremento Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.31 NF 1.52 NF 10.07 NF 12.014 NF |
Carnevali Comaroli Lepri Palmieri |
P LEGA PD FI |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 1-quater, che incrementa di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 2020. Per il 2021, una quota di 20 milioni a valere sul Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti (di cui al Titolo II, Capo III, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986), degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997) iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza (la norma è erroneamente indicata come D.P.R.), ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’art. 74, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986. Si rileva che non vengono chiarite le modalità di fruizione del contributo.
Agli oneri derivanti dalle norme descritte, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art. 77. |
Articolo 1-quinquies – Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.014 NF 25.034 NF 25.016 NF |
Del Barba Pella Paternoster |
IV FI LEGA |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 1-quinquies, che assicura alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) un sostegno economico utile a garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, che costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle IPAB negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza COVID-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle IPAB sula base dei costi sostenuti per: § la sanificazione dei locali; § l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori; § l’adeguamento strutturale dei locali. Il riparto del Fondo tra le regioni interessate è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle Ipab presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico. Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari a 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). |
Articolo 1-sexies – Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.065 NF 9.076 NF 9.077 NF 9.020 NF |
Cattaneo Meloni Meloni Gusmeroli |
FI FdI FdI LEGA |
8.7 |
Inserisce l’articolo 1-sexies, che rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di pace fiscale. In particolare, a specifiche condizioni, si considerano tempestivi i versamenti effettuati oltre termine relativi a: - rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019); - definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del 2019); - saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 184 e ss.gg. della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019). Si considera più precisamente tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a cinque giorni: - entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; - entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; - entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; - entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; - entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021. |
Articolo 1-septies – Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.023 21.03 NF 21.011 NF 21.07 NF 21.010 NF 21.02 NF 21.015 NF 21.016 NF |
Paternoster Pezzopane Trancassini Lucchini Sut Gagliardi Mazzetti Lupi |
LEGA PD FdI LEGA M5S CI FI MISTO |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 1-septies che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevede: · l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 1); · la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4); · l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5); · l’utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6); · l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici (commi 7 e 8); · l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (comma 8). Agli oneri recati dalla norma in esame si provvede ai sensi dell’art. 77 del presente decreto-legge |
Articolo 2, commi 1-4 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.2 NF 2.18 NF 2.6 NF 2.7 NF 2.22 NF 2.14 NF 2.26 NF 2.5 NF 2.19 NF 2.9 NF |
Muroni Carbonaro Colmeliere Orfini Fratoianni Zucconi Squeri Gagliardi Manzo Schullian |
MISTO M5S LEGA PD LEU FdI FI CI M5S MISTO |
8.7 |
Modifica il comma 1, il quale istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno alle attività economiche che abbiano subito un periodo di chiusura nel lasso temporale tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto. Con la modifica, l’emendamento riduce da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini della concessione dei benefici, estendendo in tal modo la platea dei potenziali destinatari della norma. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 – prima indicata in 100 milioni di euro per l'anno 2021 – viene integrata con ulteriori 40 milioni per il medesimo anno, disponendo che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 77 (comma 4).
|
Articolo 2, commi 4-bis - 4-quater –Sostegno a fiere e congressi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.20 NF 2.010 NF 7.49 NF 7.44 NF 7.17 NF 7.28 NF 8.020 NF 8.04 NF 8.025 NF 8.3 NF 8.016 NF 34.7 NF |
Bordonali Donno Paternoster Fiorini Marco Di Maio Dal Moro Frassini Lorenzin Porchietto Lupi Martinciglio Gagliardi |
LEGA M5S LEGA LEGA IV PD LEGA PD FI MISTO M5S CI |
8.7 |
Aggiuge i commi da 4-bis a 4-quater i quali: · incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza da COVID-19, istituito dall’art. 38, co. 3 del D.L. n. 41/2021. L’incremento è destinato anche al ristoro a favore degli erogatori dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante dall’attività di fiere e congressi (comma 4-bis); · dispongono che all’onere di cui al comma 5-bis si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7 (comma 4-ter) · subordinano l’efficacia del regime di aiuto di cui al comma 5-bis alla previa autorizzazione della Commissione UE (comma 4-quater). |
Articolo 2-bis – Incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.04 NF |
Silvestri Francesco |
M5S |
8.7 |
Inserisce l’articolo 2-bis volto ad incrementare di 10 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15 della legge n. 108 del 1996. Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) ha disciplinato, all’art. 15, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’Economia, e finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. L’ammontare del Fondo varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. Per quanto riguarda l’esercizio 2020, l’art. 26-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha destinato al Fondo 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura, che sono andati ad aggiungersi alle maggiori risorse previste per il fondo dall’art. 13-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell’usura. Da ultimo la legge di bilancio 2021 (legge. n. 178 del 2020, art. 1, comma 402) ha disposto l’incremento di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, delle risorse del Fondo. Agli oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014). |
Articolo 3, commi 2-bis – 2-quater – Impianti di risalita
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.22 NF 3.15 NF 3.3 NF 3.18 NF |
Lollobrigida Frassini Colletti Costa |
FdI LEGA MISTO MISTO |
8.7 |
Aggiuge i commi da 2-bis a 2-quater. Il comma 2-bis incrementa di 30 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, istituito dall'art. 2 del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021), con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 2-bis assegna le nuove risorse alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, cosi come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. La ripartizione delle risorse è effettuata con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si rammenta che l'articolo 3 del decreto legge incrementa tale fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con la previsione del relativo riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, affinché tale importo sia sciistici. Il comma 2-ter assegna per il 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, un contributo di 0,5 milioni di euro ai Comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021. Il comma 2-quater dispone in relazione agli oneri connessi, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, , come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7. |
Articolo 3-bis – Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.08 NF |
Siracusano |
FI |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 3-bis che modifica l’articolo 1, comma 734, della legge di bilancio 2021 al fine di incrementare da 5 a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo, istituito dalla citata disposizione, e diretto a compensare le città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19 (comma 1). Si prevede inoltre la copertura finanziaria dell’intervento, a valere sul Fondo esigenze indifferibili (comma 2). |
Articolo 3-ter – Valorizzazione turistica del paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.01 NF |
Comaroli |
LEGA |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 3-ter rubricato “Valorizzazione turistica del paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026”, il quale, al comma 1, autorizza la spesa di 35 milioni per l’anno 2021 al fine di incrementare l’attrattività turistica del paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, e d’intesa con i presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate, l’individuazione delle infrastrutture sportive da finanziare, con l’indicazione del Codice unico di progetto (ai sensi dell’art. 11, L. n. 3/2003) e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio è eseguito ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 (recante la disciplina in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche). Ai relativi oneri, pari a 35 milioni per il 2021, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dall’art. 77, comma 7. |
Articolo 4, commi 2-bis – 2-quater – Credito d’imposta per i canoni di locazione alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio degli immobili a uso non abitativo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.9 NF 4.77 NF 4.10 NF 4.80 NF 4.34 NF 4.73 NF 4.107 NF 4.58 NF 4.3 NF 4.79 NF 4.47 NF 4.93 NF 4.11 NF 4.33 NF 4.37 NF |
Morani Fassina De Luca Osnato Frassini Meloni Cattaneo Adelizzi Lupi Zucconi Del Barba Squeri Benamati Frassini Ribolla |
PD LEU PD FdI LEGA FdI FI M5S MISTO FdI IV FI PD LEGA LEGA |
8.7 |
Inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Il comma 2-bis estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno Per tali imprese il credito spetta rispettivamente, nelle misura del 40 per Quanto alla copertura finanziaria, il comma 2-ter rinvia all'articolo 77 del decreto-legge. Il comma 2-quater stabilisce che le disposizioni dell’articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID·19”. |
Articolo 4-bis –Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.075 4.09 4.059 |
Cattaneo Vallascas Osnato |
FI MISTO-L’A.C’E’ FdI |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 4-bis che sostituisce l'articolo 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, in materia di locazioni non abitative. L'articolo 6 novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, nella sua formulazione vigente, prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. L’emendamento 4.075 e identici aggiunge ulteriori elementi a questa disposizione, disponendo che ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il l° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo 1'8 marzo 2020. |
Articolo 4-ter – Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.040 NF 4.048 NF 4.028 NF 4.019 NF 6.010 NF 57.02 NF 77.03 NF 77.04 NF 77.06 NF |
D’Orso D’Orso Bianchi Braga Costanzo Gagliardi Topo Lucaselli Meloni |
M5S M5S LEGA PD MISTO CI PD FdI FdI |
8.7 |
Introduce l’articolo 4-ter, che esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione IMU per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021. Viene istituito presso il Ministero dell’interno un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021, a cui si provvede a valere sulle norme di copertura del provvedimento in parola. |
Articolo 5-bis - Misure per il settore elettrico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. b)
0.1.181.85 NF 0.1.181.89 NF 0.1.181.101 NF |
Governo
Lovecchio Fassina Cavadoli
|
M5S LEU LEGA |
8.7 |
La lettera b) dell’emendamento aggiunge l’articolo 5-bis, il cui contenuto riproduce, con talune modifiche apportate dal sub-emendamento l’articolo 3 del D.L. n. 99/2021, recante “misure per il settore elettrico”. L’articolo, al comma 1, conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l’importo complessivo di 1.200 milioni di euro nel 2021, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021. Nel comunicato stampa del 30 giugno 2021, ARERA evidenzia che: “anche per l’Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime - in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia - nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2 , avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza (il D.L. n. 99/2021) per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. L ’incremento definitivo in bolletta è pertanto del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela. In particolare, il comma 1 dell’articolo destina: · quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di C02, di competenza del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, pari a 609 milioni, al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura attraverso specifiche componenti tariffarie dell'energia (cd. oneri generali pagati in bolletta) (il sub. 0.1.181.85 riduce di 88 milioni l’importo originario) (lett. a); · 591 milioni da trasferite alla CSEA entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione (il sub. 0.1.181.85 incrementa di 88 milioni l’importo originario) (lett. b). I relativi oneri sono coperti, ai sensi del comma 2, quanto a · 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 (il sub. 0.1.181.85 incrementa di 48 milioni l’importo originario) (lett.a)); · quanto a 429 milioni di euro (il sub. 0.1.181.85 riduce di 88 milioni l’importo originario, pari da 517 milioni), mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del MITE e del MISE, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MITE, ai fini del trasferimento alla CSEA (lett. b)); · quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione C02, destinata al MITE, giacenti sull’ apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato, da reimputare alla CSEA (lett.c); · quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo "Programma sperimentale buono mobilità", istituito nello stato di previsione del MITE, dall’art. 2, comma 1 del D.L. n. 111/2019 (L. n. 141/2019) (lett. c-bis), aggiunta dal sub. 0.1.181.85). Conseguentemente, modifica l’articolo 1, comma 4 riducendo di 48 milioni di euro - da 8.000 a 7.952 milioni per il 2021 - l’autorizzazione di spesa relativa al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo stesso (sub. 0.1.181.85). |
Articolo 6-bis – Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.05 NF 7.50 NF 43.33 NF 68.26 NF 68.46 NF 73.061 NF |
Gagliardi De Micheli Ripani De Giorgi Viviani Pastorino |
CI PD CI MISTO LEGA LEU |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 6-bis che modifica l’articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 con l’aggiunta di un periodo che dispone la rideterminazione, per l’anno 2021, del canone minimo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali marittime con finalità sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali per attività svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro per finalità di interesse pubblico individuate dagli enti locali competenti. Il livello minimo del canone è pari a 500 euro (rispetto ai 2.500 euro previsti dal medesimo comma 4, al quale sono apportate alcune modifiche formali, come corrispettivo minimo per le concessioni demaniali marittime per altre finalità). Si prevede inoltre la copertura finanziaria dell’intervento (12 milioni di euro, a valere sul Fondo esigenze indifferibili). |
Articolo 6-ter – Misure di sostegno per l’istallazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclio dell’alluminio piccolo e leggero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.021 NF
|
Deiana |
M5S |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 6-ter che reca misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero. Al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo viene prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del predetto fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica da emanarsi (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge. Si osserva che, a dispetto della rubrica ove si fa riferimento alle attività di selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero, la disposizione in esame sembra rivolta a tutti gli impianti di riciclo dei rifiuti. |
Articolo 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.93 NF 7.5 NF 7.92 NF 56.08 NF |
Pella Patelli Novelli Baldino |
FI LEGA FI M5S |
8.7 |
Aggiunge il comma 6-bis , il quale integra di 15 milioni per l’anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, istituito presso il MiTur per l’anno 2021 (con una dotazione di 50 milioni) dal comma 4 dell’articolo in esame. Agli oneri relativi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7. Dell’incremento, una quota pari a 5 milioni è destinata ai comuni facenti parte dell’Unesco Creative Cities Network. |
7.19 NF 73.55 NF 73.03 NF 73.023 NF 73.025 NF 73.047 NF 73.059 NF 73.060 NF 73.073 NF 73.075 NF
|
Legnaioli Lovecchio Gariglio Paita Paita Zucconi Bellachioma Foti Giacomoni Pella
|
LEGA M5S PD IV IV FDI LEGA FdI FI FI
|
8.7 |
Modifica il comma 1, incrementando di 10 milioni di euro, da 150 a 160 milioni per l’anno 2021, il rifinanziamento ivi previsto del Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture ricettive e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. Modifica il comma 6, al fine di disporre la copertura finanziaria del predetto incremento (pari a 10 milioni di euro per il 2021) a valere sul Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7. Aggiunge quattro nuovi commi, da 6-ter a 6-sexies. In particolare: · il comma 6-ter reca un ulteriore rifinanziamento di 10 milioni di euro per il 2021 del Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture ricettive e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, di cui all’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020. Entro tale limite di spesa, sono individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non siano risultati beneficiari dei contributi riconosciuti a tali categorie in sede di riparto del Fondo in esame, intervenuto con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440; · il comma 6-quater integra di 5 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, servizi interregionali di competenza statale nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020; · il comma 6-quinquies incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 la quota del Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (art. 26, co. 1, D.L. n. 41/2021), L’art. 26, comma 1del D.L. n. 41/2021 ha istituito, per l'anno 2021, è istituito nello stato di previsione del MEF il predetto Fondo, dotandolo inizialmente di 220 milioni, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici. Il terzo periodo del comma ha riservato una quota non inferiore a 20 milioni delle predette risorse alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. La dotazione del Fondo è incrementata anche dall’art. 8, comma 2 del L. n. 73/2021 in esame, di 120 milioni per l'anno 2021, di cui 20 milioni destinati ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; il comma 6-sexies dispone che alla copertura degli oneri di cui ai commi 6-ter , 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda a valere sul Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7. |
7.69 NF |
Meloni |
FdI |
8.7 |
Modifica il comma 4, incrementando, da 50 a 60 milioni per l’anno 2021, il Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte ivi previsto. Contestualmente, dispone che una quota del Fondo pari all’incremento disposto - 10 milioni di euro – sia destinata a favore della città di Roma Capitale. Modifica il comma 6, al fine di disporre che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7.. |
Articolo 7-bis – Misure a sostegno delle attività ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale a agenzie di animazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.051 NF 1.15 NF
|
Faro Trano
|
M5S MISTO
|
8.7 |
Aggiunge l’articolo 7-bis, che introduce delle modifiche al decreto legge n. 34 del 2020 stabilendo che il credito, relativo al periodo d’imposta per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd Tax credit vacanze) sia utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del dlgs 23 maggio 2011 n.79). Il comma 2 dell’articolo prevede altresì che possano avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator istituito nello stato di previsione del Ministero per il turismo anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici. La norma (comma 3) istituisce presso il Ministero per il turismo un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast. Quanto alla copertura finanziaria, il comma 4 rinvia all'articolo 77 del decreto-legge. |
Articolo 7-ter – Aree naturali protette
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.06 NF |
Rotta |
PD |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 7-ter che consente la realizzazione di interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. Gli Enti Parco si esprimono su tali interventi, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi medesimi, ferma restando l’acquisizione degli atti di assenso previsti dalle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). |
Articolo 8, commi 2-bis – 2-septies – Fondo industria conciaria e sostegno alla ceramica artistica di qualità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.1 NF |
Ciampi |
PD |
8.7 |
Aggiunge i commi da 2-bis a 2-septies. Il comma 2-bis istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario. Il comma 2-ter prevede che le risorse del Fondo siano destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo a favore del settore tessile, di cui all'art. 1, co. 157, legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020). Il comma 157 testé citato ha attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile. Il comma 158 ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative della misura. Il comma 2-quater demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il 2021. In base al comma 2-quinquies, la concessione delle risorse del Fondo ha luogo nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19", cd. “Temporary Framework”. Il comma 2-sexies dispone in relazione agli oneri relativi, ai quali si si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7. Il comma 2-septies novella l'articolo 52-ter, comma 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), il quale ha rifinanziato la legge a tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, per 2 milioni di euro per il 2021 (elevati a 4 milioni di euro per il 2021 dall'articolo, 26, comma 1-bis, del D.L. 41/2021) per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. Con la modifica, si consente l'utilizzo delle risorse testé indicate, oltre che nel 2021, anche negli anni 2022 e 2023. |
Articolo 8-bis – Assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.019 |
Donno |
M5S |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 8-bis che riconosce all’assicurato la possibilità di prorogare di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021 (rispetto al previgente periodo dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020). |
Articolo 9 - Proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett c)
0.1.181.85
|
Governo
Lovecchio |
M5S
|
8.7 |
Modifica il comma 1, posticipando dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. Modifica il comma 5, al fine di rideterminare l’onere derivante dallo slittamento dei termini di sospensione della riscossione coattiva. Il subemendamento 0.1.185.85 ridefinisce la copertura finanziaria (ai sensi dell’articolo 77) degli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 379,9 milioni per il 2021, 121,8 milioni per il 2022 e 20,1 per il 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 (rispetto ai previgenti 494,7 milioni di euro) per l’anno 2021. |
Articolo 9, commi 1-bis – 1-novies – Misure in materia di agevolazioni fiscali per comuni colpiti da sisma e contributo INGV
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.59 NF 9.063 NF 4.8 NF 20.06 NF 20.08 NF |
Trancassini Terzoni Pezzopane Patassini Albano |
FdI M5S PD LEGA FDI |
8.7 |
Introduce i commi da 1-bis a 1-octies all’articolo 9. Il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) previsto nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, riconosciuto nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. Il comma 1-ter provvede alla copertura finanziaria di tale misura. Il comma 1-quater fa salva l'autonomia scientifico deII'lNGV nelle attività svolte In coordinamento (e non più in regime di convenzione) con il Dipartimento della protezione civile mentre il comma 1-quinquies assegna all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un Il comma 1-septies stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020). Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione IMU hanno diritto al rimborso della prima rata relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Inoltre è stabilito un rimborso per i comuni interessati del minor gettito nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 1-octies) Il comma 1-novies provvede alla copertura finanziaria del comma 1-septies e octies. |
Articolo 9, comma 4-bis – Recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.60 NF |
Trancassini |
FdI |
8.7 |
Aggiunge il comma 4-bis che modifica la disciplina speciale (recata dall’art. 28-bis del D.L. 189/2016) per il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016. In particolare la modifica riguarda il comma 2 del citato art. 28-bis, che reca una disposizione transitoria che, fino al 31 dicembre 2020, consente di aumentare del 50%, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, il quantitativo di rifiuti in questione indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati a recupero. Nello specifico, la norma in esame è volta a: - rinnovare fino al 31 dicembre 2021 la vigenza di tale disposizione transitoria; - elevare dal 50% al 70% la quota suddetta; - aggiungere, quale condizione necessaria per il citato aumento della capacità autorizzata, la previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all’effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato. |
Articolo 9-bis - Proroga Tari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett d) |
Governo |
|
8.7 |
Aggiunge l’articolo 9-bis, che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. |
Articolo 9-ter – Proroga versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.030 NF |
Gusmeroli |
LEGA |
9.7 |
Aggiunge l’articolo 9-ter, che proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano causa di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR). |
Articolo 10 – Misure di sostegno al settore sportivo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.34 NF 10.20 NF 10.21 NF 10.32 NF 10.021 NF 10.01 NF 10.022 NF |
Pella Tuzi Valente Barelli Frassini Sodano Ehm |
FI M5S M5S FI LEGA MISTO MISTO |
8.7 |
Apporta una serie di modifiche all'articolo 10 e inserisce l'articolo 10-bis (vedi scheda successiva). In particolare, modifica il comma 3, incrementando (da € 56 mln) a € 86 mln il fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri), volto a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di € 100 mln e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, al contempo estendendo il contributo anche alle spese di sanificazione e prevenzione delle medesime società.
Modifica il comma 5, incrementando (da € 180 mln) a € 190 mln il rifinanziamento, per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’art. 3 del D.L. 137/2020-L. 176/2020). Conseguentemente, modifica il comma 14, recante le modalità di copertura degli oneri recati dall’art. 10. |
Articolo 10, commi 13-bis e 13-ter – Risorse destinate alla società Sport e salute Spa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.31 NF |
Pella |
FI |
8.7 |
Aggiunge i commi 13-bis e 13-ter. In particolare, il comma 13-bis incrementa le risorse destinate a Sport e salute Spa di € 4 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all’interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti ad essi connessi, in vista dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Il comma 13-ter dispone che ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 10, commi 13-quater e 13-quinquies – Modifiche ai decreti attuativi della legge in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.19 NF |
Spadafora |
M5S |
9.7 |
Aggiunge i commi 13-quater e 13-quinquies. In particolare, il comma 13-quater modifica i termini di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport, emanati in attuazione della L. 86/2019. Nello specifico: - con riferimento al d.lgs. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, stabilisce che le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50: pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), che continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2022. L’art. 30, co. 7, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) ha disposto che le disposizioni del d.lgs. 36/2021 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25-37 (lavoro sportivo), che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023; - con riferimento al D.Lgs. 37/2021, relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, e al d.lgs. 38/2021, in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, anticipa (dal 31 dicembre 2023) al 1° gennaio 2023 la data di applicazione di tutte le disposizioni ivi recate; - con riferimento al d.lgs. 39/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, anticipa (dal 31 dicembre 2023) al 31 agosto 2022 la data di applicazione di tutte le disposizioni ivi recate; - con riferimento al d.lgs. 40/2021, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, anticipa (dal 31 dicembre 2023) al 1° gennaio 2022 la data di applicazione di tutte le disposizioni ivi recate. Il comma 13-quinquies interviene sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal d.lgs. 39/2021, sostituendo l'elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche saranno tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro e prevedendo che il medesimo elenco può essere rideterminato, anche fissando ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport. |
Articolo 10-bis – Sostegno per il settore sportivo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.32 NF 10.20 NF 10.21 NF 10.34 NF 10.021 NF 10.01 NF 10.022 NF |
Barelli Tuzi Valente Pella Frassini Sodano Ehm |
FI M5S M5S FI LEGA MISTO MISTO |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 10-bis che riconosce: § un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di € 30 mln per il 2021, per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori. Il contributo è erogato per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 “fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020” per la gestione e la manutenzione degli stessi impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. La disciplina attuativa per fruire del contributo deve essere definita con DPCM, su proposta dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero – rectius: il Ministro - dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Al riguardo si segnala che lo stato di emergenza relativo all’epidemia da COVID-19 è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri e non con DPCM.
Si valuti l’opportunità di adeguare il testo, nonché di approfondire il riferimento allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che, come è noto, è terminato il 31 luglio 2020, ma è stato rinnovato – senza soluzione di continuità – con successive delibere dello stesso Consiglio dei Ministri.
§ un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di € 1 mln per il 2021, per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa dell’annullamento della presenza del pubblico. La disciplina applicativa deve essere definita con con DPCM, su proposta dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero – rectius: il Ministro - dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
§ -un incremento di € 6 mln per il 2021 delle risorse da erogare a Sport e salute spa, da destinare al bando Sport nei parchi.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 10-ter – Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.023 NF |
Fassina |
LEU |
8.7 |
Introduce l'articolo 10-ter, con il quale si novella il decreto legge n. 104/2020, al fine di concedere alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali che siano già scadute o in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro l’anno 2021, in analogia e ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 100 del decreto legge n. 104/2020, con il quale è stata concessa una proroga, in quel caso quindicennale, delle concessioni fluviali e lacuali alle Società sportive iscritte al registro del CONI. L'intervento ha la finalità di consentire alle associazioni sportive dilettantistiche, che sono soggetti che operano senza scopo di lucro e che sono iscritte in apposito registro del CONI, di disporre del tempo necessario per recuperare l’equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali, in vista delle procedure di affidamento che dovranno essere espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. |
Articolo 11-bis- Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS (ex art. 1, DL 99)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. e) |
Governo |
|
8.7 |
Introduce l'articolo 11-bis, il quale riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021. I commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. cashback) previsto per il primo e secondo semestre dell'anno 2021 e per il primo semestre dell'anno 2022. Il comma 1 sospende il rimborso cashback per il solo secondo semestre 2021. Il rimborso speciale (pari a 1.500 euro e destinato a chi ha realizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici) relativo a ciascuno dei periodi dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022, viene erogato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento (in luogo del termine, finora previsto, di 60 giorni dalla fine del semestre). La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che il medesimo rimborso speciale sia riconosciuto sulla base di una graduatoria, stilata successivamente al termine (secondo le disposizioni in esame) previsto per la decisione sui reclami da parte di Consap (commi 2 e 3, lettera a)). Il comma 3, lettera b), reca alcune novelle alla disciplina concernente la gestione dei reclami recata dal regolamento sul cashback (d.m. n. 156/2020). Il reclamo avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso, relativo al cashback sperimentale di Natale 2020, deve essere presentato, come già previsto a legislazione previgente, entro 120 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento (28 febbraio 2021). Il reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 deve essere presentato a partire dal quindicesimo giorno dal termine del periodo di riferimento ed entro il successivo 29 agosto (in luogo dei 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento). Consap decide entro trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo (in luogo del termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo). Viene quindi soppresso il limite di spesa già previsto per il rimborso per il secondo semestre 2021 (sospeso, come detto, dalle disposizioni in esame) e viene previsto un limite di spesa per il rimborso speciale (comma 3, lettera c)). Le somme dovute a seguito dell'accoglimento di reclami riferiti al cashback di Natale sono comunque erogate nel limite delle risorse disponibili nell'anno 2021 (comma 4). Si prevede, inoltre: che a seguito della sospensione siano modificate le convenzioni con Pago P.A. e Consap per la realizzazione del cashback (comma 5); che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici successivamente al 30 giugno 2021 (comma 9). Ai sensi del comma 7, le disposizioni del regolamento sul cashback incompatibili con il presente articolo sono abrogate. |
0.1.181.92 NF |
Fassina |
LEU |
8.7 |
Introduce una identica modifica al comma 10 e 11 volta a specificare che il credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, nonché l’ulteriore credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici spetterà per gli strumenti collegati nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. |
1.181, lett. e) |
Governo |
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8.7 |
I commi 6 e 8 riguardano l’istituzione per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali – da attuarsi con appositi provvedimenti normativi - con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro per il 2022, a cui si provvede con le risorse derivanti dalla sospensione del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback). |
1.181, lett. e) |
Governo |
|
8.7 |
I commi da 10 a 12 riguardano i crediti di imposta POS. In particolare, il comma 10 (modificando l'art. 22 del D.L n. 124/2019, coma conv. dalla L. n. 157/2019) prevede un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002. Il beneficio è destinato ad esercenti attività di impresa, arti o professioni che si siano dotati di strumenti di pagamento (POS) che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il comma 11 (introducendo il nuovo art. 22-bis nel citato D.L. n. 124/2019) prevede, per il medesimo periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002, un ulteriore credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario nelle seguenti misure: § 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; § 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; § 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure: § 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; § 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; § 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis. Quanto alla copertura finanziaria, il comma 12 rinvia all'articolo 77 del decreto-legge. |
Articolo 11-bis, commi 13 – 18 – Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
0.1.181.91 NF 0.1.181.87 NF |
Fassina Manzo |
LEU M5S |
8.7 |
Il subemendamento aggiunge sei ulteriori commi dopo il comma 12, all’articolo 11-bis introdotto dall’emendamento 1.181, lettera e) In particolare, si autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità del livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali presso il Dipartimento della RGS (comma 13). Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 12-bis, valutati in 388.412 euro per l’anno 2021 e 2.330.469 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (comma 14). Si incrementa di dieci unità la dotazione complessiva del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte non inferiore a otto unità è riservata all’Ufficio del coordinamento legislativo. Presso l’Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale assegnati alle dirette dipendente del Capo di Gabinetto. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.729 euro per l’anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 (comma 15). La dotazione finanziaria destinata all’indennità accessoria di diretta collaborazione è incrementata di 250.000 euro per l’anno 2021 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 (comma 16). La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 12-quater e 12-quinquies (797.279 euro per l’anno 2021 e 1.594.558 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027) è individuata nel Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale vigente, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021 (comma 17). Si specifica che le cessazioni, le conseguenti economie e le unità da assumere relative alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, previste dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019, siano asseverate dai relativi organi di controllo (comma 18). |
Articolo 11-ter - Semplificazione e rifinanziamento della “Nuova Sabatini”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. e) |
Governo |
|
8.7 |
Aggiunge l’articolo 11-ter, il cui contenuto riproduce l’articolo 5 del D.L. n. 99/2021, recante “Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini”. Il comma 1, al fine di accelerare l’erogazione da parte del MISE dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dalla cd. “Nuova Sabatini” (art. 2, comma 4, D.L. n. 69/2013) dispone che il Ministero, con riferimento alle domande di agevolazione presentate prima del 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, pari a 425 milioni di euro per l’anno 2021, ad erogare in un'unica soluzione le successive quote di contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Il comma 2 dispone che al rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa inerente i contributi statali riconosciuti dalla cd. “Nuova Sabatini” (di cui all’art. 2, comma 8 del D.L. n. 69/2013) - pari, come sopra detto, a 425 milioni di euro per l'anno 2021 – si provvede ai sensi dell'articolo 77. Si rammenta come l'impianto normativo originario della cd. “Nuova Sabatini” prevedesse la corresponsione del contributo statale in più quote determinate con il decreto ministeriale attuativo della misura (art. 2, co. 4 del D.L. n. 69/2013 e art. 10 del D.M. 27 novembre 2013, il quale aveva disposto che la corresponsione avvenisse in sei quote annuali: l0% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno, come evidenzia la relazione illustrativa al D.L. n. 99/2020). Una serie di interventi normativi successivi hanno previsto una semplificazione e accelerazione del processo di corresponsione dei contributi statali, in particolare: a) l'art. 20, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019) ha disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore 100 mila euro, il contributo venisse erogato in un'unica soluzione; b) successivamente, l'art. 39, co.1, del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020), ha ampliato il numero dei casi di corresponsione del contributo in un’unica quota, innalzando (dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L.76/2020) da 100.000 a 200.000 euro l'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa in un'unica soluzione; c) infine, con l'art. l, comma 95 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), è stata infine disposta l’erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande a decorrere dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'importo del relativo finanziamento deliberato. L’articolo qui in esame intende dunque consentire il pagamento in un’unica soluzione anche alle imprese beneficiarie cui non sono applicabili le norme di accelerazione dei pagamenti sopra indicate. |
Articolo 11-quater Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S. p. A.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. e) 0.181.99
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Governo Frassini |
Lega |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 11-quater, che, oltre a differire i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 (comma 1) a beneficio del gruppo Alitalia SAI, dispone la prosecuzione dell’attività delle medesime società nelle more del pronunciamento della Commissione europea sul piano industriale della nuova società ITA spa (comma 2) e contiene precise disposizioni in merito alle modalità del trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia SAI, come individuati nel citato piano industriale, a seguito della decisione della Commissione europea sullo stesso e in conformità ad essa (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 4) la modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria in coerenza con le previsioni della citata decisione della Commissione europea e le condizioni per l’autorizzazione dello stesso (comma 5). Il comma 6 prevede, in deroga alle disposizioni ordinarie, le modalità secondo le quali i commissari straordinari possano procedere al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. In relazione ad esso il subemendamento 0.181.99 ha previsto che il pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura potranno essere antergati ad ogni altro credito ivi compresi quelli dello Stato (è stato infatti soppresso il riferimento a questa eccezione). Il comma 7 dispone che possano sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti mentre il comma 8 individua i presupposti per far dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'impresa delle società del gruppo Alitalia SAI, precisando che l’amministrazione straordinaria continui ad operare con finalità liquidatorie. Il comma 9 infine istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di 100 milioni di euro diretto a garantire un indennizzo pari al valore del biglietto per i titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali. Si ricorda che l’articolo in commento riproduce le disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2021, abrogato ai sensi del comma 1-bis della legge di conversione e di cui sono fatti salvi gli effetti. |
Articolo 11-quinquies – Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Articolo 11-sexies – Modifiche al comma 200 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione (Fondo di sostegno ai comuni marginali)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.055 NF |
Gavino Manca |
PD |
8.7 |
Introduce l’articolo 11-sexies, volto a prevedere che le risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali, di cui al comma 200 della legge n. 178/2020, destinate a specifici territori per contrastare fenomeni di industrializzazione, siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti nei territori beneficiari, e non già agli enti comunali. |
Articolo 11-septies – Misure per il sostegno al settore pirotecnico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.039 NF |
Trancassini |
FI |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 11-septies che, al fine di stimolare la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di € 2 mln per il 2021. Le modalità attuative devono essere definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza COVID-19. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014) |
Articolo 11-octies – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.068 11.0100 |
Bellachioma Giacomoni |
LEGA FI |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 11-octies che reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica. In particolare, mantenendo ferma l'attuale disciplina per il credito immobiliare ai consumatori, la disciplina generale del rimborso anticipato relativo al credito ai consumatori viene invece modificata sostituendo l'articolo 125-sexies del TUB. La novella legislativa precisa con il nuovo comma 1 dell’articolo 125-sexies che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il nuovo comma 2 impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una esplicita previsione). Il nuovo comma 3 interviene nei rapporti fra il finanziatore, ovvero il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula contratti di credito, e l'intermediario del credito ovvero l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività propone contratti di credito ai consumatori ed eventualmente li conclude per conto del finanziatore. In particolare in relazione alla riduzione del costo totale del credito, viene disposto che, salvo diversa pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. I nuovi commi 4 e 5 confermano le disposizioni già previste dall'articolo 125-sexies del TUB con riferimento all'equo indennizzo per il finanziatore in caso di rimborso anticipato. Il comma 2 dell’articolo 11-bis stabilisce inoltre che l'articolo 125-sexies come sostituito dal presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. |
Articolo 12-bis – Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.08 |
Martinciglio |
M5S |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 12-bis che introduce un’ulteriore proroga (fino al 31 dicembre 2021 rispetto al previgente 31 dicembre 2020) del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati. |
Articolo 13, comma 7-bis – Sospensione termini di scadenza titoli di credito
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.72 |
Sani |
PD |
7.7 |
Aggiunge il comma 7-bis che sospende fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. La norma prevede, altresì che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel periodo suindicato sono cancellati d’ufficio e, comunque, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. |
Articolo 13-bis – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.01 NF 13.07 NF 13.025 NF 13.037 |
Napoli Miceli Trancassini Alessandro Pagano |
CI PD FdI LEGA |
8.7 |
Modifica il comma 1, lett. c), cpv. a-bis), il quale estende da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE), ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 e 1.bis.1 del D.L. n. 23/2020 “Liquidità”. L’emendamento precisa che sarà determinata in conformità al "Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" cd. Temporary Framework, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE anche la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni dovute per il rilascio e l’estensione della garanzia stessa). |
Articolo 14, comma 4-bis – Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.2 |
Fusacchia |
MISTO-FE-FDV |
7.7 |
Inserisce il comma 4-bis che stabilisce che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021). La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021). |
Articolo 14-bis – Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l’anno 2021
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.022 NF |
Bellachioma |
Lega |
9.7 |
Introduce l’articolo 14-bis che rimodula, diminuendola per il 2021, l’imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. La norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione pari a 1.937.500 euro per l’anno 2021. |
Articolo 16, comma 3-bis – Modifica al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.30 NF |
Ribolla |
LEGA |
8.7 |
Introduce il comma 3-bis, il quale aggiunge all’art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma 5-ter il quale proroga anche per l’anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis). La norma in esame autorizza pertanto l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Si ricorda che l’articolo 24 del Testo unico ha definito una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, è stato previsto che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare (con provvedimento motivato) una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute (direttamente o indirettamente) alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016) con obbligo di alienare quelle prive di determinati requisiti. In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute a liquidare le partecipazioni: § in società che non siano riconducibili a determinate attività di produzione di beni e servizi, strettamente riconducibili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico (attività e finalità elencate all’articolo 4); § nel caso in cui abbiano proceduto alla costituzione di società, o ne abbiano acquistato partecipazioni (nel caso di società già esistenti), sulla base di un atto non analiticamente motivato in ordine alla sussistenza delle ragioni di efficienza, efficacia ed economicità che ne giustificano la costituzione o l’acquisizione, ovvero nel caso di incompatibilità dell’atto con la normativa comunitaria e nazionale (articolo 5, commi 1 e 2); § nel caso di società: che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (sempre che non si tratti di società costituite per la gestione un servizio di interesse generale) (articolo 20, comma 2). Ai sensi del comma 4, le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa. Il comma 5 prevede, poi, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro (in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-quater del Codice civile per la determinazione del valore delle azioni e per i procedimenti di liquidazione). Il comma 5-bis, inserito dalla legge n. 145/2018 (art. 1, comma 723) ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. |
Articolo 17, comma 2-bis – Investimenti in titoli governativi area euro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.4 17.3 |
Pella Buratti |
PD FI |
7.7 |
Inserisce il comma 2-bis che modifica la disciplina vigente che regole l’investimento dei fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata (art.1, comma 1097, legge 27 dicembre 2006, n. 296). La norma stabilisce che i fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata sono investiti a cura di Poste Italiane spa in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 50 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano, nonché nel limite del 30 per cento di tale ultima quota in crediti d’imposta cedibili. |
Articolo 18-bis – Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’IVA per la cessione di animali vivi per attività venatoria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.07 NF |
Buratti |
PD |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 18-bis che, con una norma di interpretazione autentica, dispone che gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria siano assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrino nello speciale regime IVA per l’agricoltura. fino al 31 dicembre 2021. L’onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (comma 200 della legge di stabilità 2015), come rifinanziato dalla norma generale di copertura del provvedimento in esame. |
Articolo 19-bis – Proroga degli incentivi per le società benefit
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.02 NF |
Del Barba |
IV |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 19-bis, che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, introdotto dal decreto cd. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) e prorogato al 30 giugno 2021 dal decreto Proroga termini (decreto-legge n. 183 del 2020). Chiarisce inoltre che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit. Infine, fissa l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione in 10.000 euro per ciascun contribuente. |
Articolo 23-bis – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in materia di morte del socio delle banche popolari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.04 |
Fassina |
LEU |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 23-bis che reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a integrare la disciplina della partecipazione alle banche popolari. In particolare, il comma 1 inserisce nel TUB i nuovi articoli 32-bis, che prevede le regole applicabili in caso di morte del socio, e il 32-ter recante i criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso. In particolare, il nuovo articolo 32-bis del TUB stabilisce che, in caso di morte, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Agli stessi viene riconosciuta la facoltà di presentare domanda di ammissione o di accertamento dell'insussistenza dei requisiti. Fino al rigetto della domanda o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti è riconosciuta agli eredi la facoltà di esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, il comma 3 dell'articolo 32-bis del TUB riconosce il diritto al rimborso delle azioni, salvo il caso previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, per cui secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia tale diritto può essere limitato là dove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Il successivo articolo 32-ter prevede inoltre che, restando ferme le limitazioni appena esposte, in tutti i casi di rimborso delle azioni, per la determinazione del relativo valore, trovino applicazione i criteri previsti dall'articolo 2437-ter del Codice Civile: applicando i commi 2 e 4 là dove si tratti di azioni non quotate in mercati regolamentati, e il comma 3 nel caso in cu si tratti di azioni quotate. Il comma 2 dell'articolo 23-bis integra l'articolo 150-bis, comma 2, del TUB che disapplica alle banche popolari una serie di previsioni del Codice Civile, includendo nell'elenco le regole generali relative alla morte del socio e alla liquidazione della quota in virtù delle specifiche previsioni inserite nel TUB. Il comma 3 impone alle banche popolari di adeguare i propri statuti alle disposizioni in esame entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore, escludendo che tali modifiche facciano sorgere un diritto di recesso per il socio. |
Articolo 23-ter – Modifiche al testo unico bancario, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.03 |
Fassina |
LEU |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 23-ter che reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a modificare la disciplina della partecipazione alle banche popolari. In particolare, viene inserito nel TUB il nuovo articolo 150-quater che prevede, al comma 1, la possibilità per le banche popolari di emettere azioni nei casi e nei modi previsti dall'articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia (comma 2). Il comma 2 consente ai soci finanziatori di detenere azioni di finanziamento anche in deroga al limite dell'1 per cento, ovvero al limite più contenuto fissato dallo statuto a norma dell'articolo 30, comma 2 del TUB. Lo statuto deve stabilire i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci e i voti loro spettanti, anche in deroga al principio dettato dall'articolo 30, comma 1 del TUB per cui ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, e assicurare che in base alle loro caratteristiche i titoli siano computabili come capitale di qualità primaria ai fini dei requisiti prudenziali applicabili alla gestione delle banche. Lo statuto deve altresì determinare le maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni tenendo conto del numero di voti spettanti ai soci "cooperatori" e ai soci finanziatori. Il comma 4, infine, consente alle banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria di emettere azioni che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526. Vengono inoltre disapplicati una serie di vincoli relativi al ruolo dei soci finanziatori nell'assetto degli organi sociali, per cui: la maggioranza degli amministratori non deve essere necessariamente scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (disapplicando il 2542, terzo comma del Codice Civile); ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (disapplicando il 2542, quarto comma, secondo periodo); i possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, oltre un terzo dei componenti dell'organo di controllo (disapplicando il 2543, terzo comma); se la società ha adottato il sistema di amministrazione "dualistico", i possessori di strumenti finanziari possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione (disapplicando il 2544, secondo comma, primo periodo) mentre se la società ha adottato il sistema di amministrazione "monistico", agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque anche superiore ad un terzo, possono essere attribuite deleghe operative e gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo (disapplicando il 2544, terzo comma). |
Articolo 25-bis – Misure di sostegnoper il settore aeroportuale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
0.1.181.62 NF |
Gariglio |
PD |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 25-bis che sospende dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per gli aeroporti che hanno registrato nel 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore ad un milione, indicando a questi fini i termini di comunicazione da parte dei gestori dei suddetti aeroporti del numero di passeggeri registrato mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 1). Si prevede inoltre la copertura finanziaria dell’intervento (5,7 milioni di euro per il 2021, a valere sul Fondo esigenze indifferibili). |
Articolo 26, comma 3-bis – Prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.28 |
Paolo Russo |
FI |
7.7 |
Aggiunge il comma 3-bis che, al fine di garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, permette il ricorso a forme di collegamento in rete, anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Inoltre, al fine di garantire una più elevata risposta alla domanda di prestazione di cui supra, in particolare in favore di pazienti fragili, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell’assistito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 26, commi 4-5 – Modifiche alla procedura di monitoraggio delle attività assistenziali per l’emergenza COVID-19
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.25 NF 26.4 NF 26.29 NF 26.30 NF 26.11 NF |
Lollobrigida |
FdI |
8.7 |
Modifica i commi 4 e 5 finalizzati a ridefinire i termini della procedura per il monitoraggio delle attività assistenziali per fronteggiare l’emergenza COVID-19 da parte del Ministero della salute, come inizialmente previsti dal decreto-legge in esame, nonché a prevedere uno slittamento dei termini, già oggetto di proroga per l’anno 2021, in materia di rendicontazione per la certificazione da parte di Regioni e Province autonome dell’equilibrio dei bilanci riferiti alla gestione del Servizio sanitario regionale. Il comma 4 precisa che Regioni e Province autonome devono trasmettere al Ministero della salute, entro il 15 luglio 2021, una relazione dettagliata che attesti le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, già erogate nel 2020 in base ai decreti legge n. 18/2020 (DL. Cura-Italia), n. 34/2020 (DL. Rilancio) e 104/2020 (DL. Agosto). In tal modo la data del 15 luglio rappresenta il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le relazioni di dettaglio da parte delle Regioni per l’attività di monitoraggio del Ministero, determinando lo slittamento dell’effettuazione della stessa rispetto al termine inizialmente previsto del 15 giugno 2021, attualmente vigente. Viene ulteriormente specificato che la relazione da presentare deve fornire evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, previsto dal DL. Cura-Italia. Entro 15 giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute deve verificare la completezza delle informazioni e sulla base delle risultanze, le Regioni e le Province autonome possono rendere disponibili, per i rispettivi servizi sanitari, le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste per l’emergenza, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni di cui ai predetti decreti-legge in relazione a ciascuna linea di finanziamento, oltre che per la realizzazione di altri tipi di intervento riguardanti l’effettuazione dei tamponi alla popolazione, l’acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. In caso di relazione incompleta o non trasmessa nel termine previsto del 15 luglio 2021, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Al riguardo si segnala che i tempi per la conversione del decreto affinchè la disposizione in esame sia efficace, scadono il 24 luglio 2021, vale a dire oltre il termine previsto per la trasmissione delle relazioni (15 luglio). Pertanto si valuti l’opportunità di modificare la data indicata al fine di consentire l’invio delle relazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome entro un termine non ancora scaduto. Il novellato comma 4 precisa, infine, precisa che le Regioni e le Province autonome devono in ogni caso assicurare l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’anno 2021 nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 5 dispone una ulteriore proroga, prevista per l’anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021 (L. 76/2021), come segue: § è differito al 10 agosto il termine del 15 giugno relativo alla data limite prevista per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio finanziario precedente, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo; § è differito al 20 settembre, conseguentemente, il termine del 15 luglio entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica dei conti.
Rispetto alla disposizione iniziale vengono introdotte ulteriori differimenti di termini: § termine del 15 settembre 2021 (in luogo del 30 aprile) per l’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2020 delle Regioni con gestione sanitaria accentrata e delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCSS) anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; § termine del 15 ottobre 2021 (in luogo del 30 settembre) per l’approvazione del bilancio consolidato del Sistema sanitario regionale per il 2020. |
Articolo 26, commi 6-bis – 6-quinquies – Rifinanziamento sistema termale nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.8 NF 26.9 NF 26.23 NF 26.26 NF 7.062 NF 7.056 NF 7.070 NF 7.022 NF 7.039 NF 7.038 NF 7.033 NF 7.064 NF 7.02 NF 7.01 NF 43.5 NF 43.17 NF 43.22 NF 43.23 NF 43.37 NF |
Lorenzin Lucchini Baldini Zucconi Trano Baldini Squeri Moretto Pettazzi Vanessa Cattoi Zucconi Paolo Russo Gagliardi Sodano Gagliardi Zucconi Manzo Masi Squeri |
PD LEGA CI FdI MISTO CI FI IV LEGA LEGA FDI FI CI MISTO CI FdI M5S M5S FI |
8.7 |
Aggiunge i commi da 6-bis a 6-quinquies finalizzati a sancire il principio che anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, i commi 6-bis e 6-ter prevedono, per gli anni 2021 e 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni in ciascun anno, che siano garantiti per tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per determinate riabilitazioni riconosciute dall’INAIL ai propri assicurati in base ai livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che agli assistiti con postumi riconducibili all’infezione da SARS-COV 2. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard viene incrementato di detto importo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge. I commi 6-quater e 6-quinquies dispongono l’incremento del Fondo a sostegno del sistema termale nazionale previsto dalla normativa vigente di cui all’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto) con una integrazione di 10 milioni di euro per il 2021 a valere sul predetto Fondo per le esigenze indifferibili, come qui rifinanziato. Modifica pertanto il comma 3 dell’articolo 26 al fine di comprendere anche il nuovo comma 6-bis tra le finalità finanziate dalla specifica clausola di copertura ivi prevista. |
Articolo 29, comma 1 – Estensione di incentivi per incrementi di efficienza agli istituti di ricerca nel campo del sequenziamento di nuova generazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
29.5 NF |
Ianaro |
M5S |
8.7 |
Sostituisce il comma 1 al fine di aggiungere nei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate per prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio del SSN, anche gli istituti di ricerca con comprovata esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing – NGS). In tal modo anche per tali soggetti sarà possibile il riconoscimento da parte delle Regioni e delle Province autonome, come previsto dalla norma iniziale, di un incentivo per l’adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, nell’ambito di uno stanziamento complessivamente pari a 46 milioni di euro per il 2021 e 23 milioni per il 2022. |
Articolo 30, commi 1-bis – 1-quater – Dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.7 NF 30.4 NF 30.6 NF |
Giovanni Russo Ferrari Occhionero |
MISTO LEGA IV |
8.7 |
Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che autorizzano per l’anno 2021 la spesa di: § 10 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare (comma 1-bis); § 1,5 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 1-ter). Il comma 1-quater provvede alla copertura degli oneri complessivi, pari a 11,5 milioni di euro per l’anno 2021, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014). |
Articolo 30, commi 7-bis – 7-septies – Personale Difesa, Forze di polizia, Vigli del fuoco e MEF
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.1 NF 30.11 NF 30.12 NF |
Pagani Aresta Maria Tripodi |
PD M5S FI |
8.7 |
Aggiunge i commi da 7-bis a 7-septies, che prevedono: § l’autorizzazione all’arruolamento, a domanda, in relazione all’emergenza COVID-19, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma avente durata fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della Sanità militare. I posti sono autorizzati nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento autorizzate dal D.L. n. 137/2020 (articolo 19-undecies), pari a 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo; § l’autorizzazione di spesa di 77 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinarsi ai provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (Forze di polizia, Forze Armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in relazione alla specificità di tale personale e dai peculiari compiti da esso svolti, anche in relazione all’emergenza COVID-19 (comma 7-quater); § per le medesime finalità di cui al comma precedente, l’articolo 1, comma 996, della legge 178/2020, che istituiva un Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, per la retribuzione dei servizi esterni o delle attività operative fuori sede svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene sostituito in modo da destinare i medesimi 50 milioni di euro, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori. Sempre in relazione ai trattamenti economici accessori, si interviene sull’articolo 46 del decreto legislativo 95/2017, relativo al trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, estendendo fino al 2023 la deroga ai limiti di negoziazione economica previsti dal primo periodo del comma 5 del citato articolo (comma 7-quinquies); § l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del MEF per 30 milioni a decorrere dal 2021, in considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, nonché di monitoraggio dell’andamento della spesa pubblica, ivi inclusi i peculiari compiti connessi all’emergenza COVID-19 (comma 7-sexies); § la copertura degli oneri recati dai commi precedenti (comma 7-septies). |
Articolo 30-bis – Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa - AID
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.01 NF |
Ferrari |
Lega |
8.7 |
Inserisce l’articolo 30-bis, che integra il del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010) per introdurre misure di semplificazione finalizzate ad agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa. Più in particolare, all’articolo 44 del Codice dell’Ordinamento Militare, riguardante il Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale della Difesa, viene inserito il comma 13-bis che esenta l’Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’iscrizione al suddetto Registro, dall’obbligo di munirsi delle seguenti licenze: § licenza del Ministro dell’interno, per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, di cui all’articolo 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; § licenza del Ministro dell’interno per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego, di cui all’articolo 46 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; § licenza del Prefetto, per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, di cui all’articolo 47 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. La norma precisa che l’Agenzia Industrie Difesa assicura l’annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica. I citati articoli 35 e 55 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza prevedono l’obbligo per gli armaioli e per gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie di tenere il registro delle operazioni giornaliere, in cui devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, da tenersi in formato elettronico e conservato per 50 anni, da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. |
Articolo 31 - Modifiche in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci – Enea Tech e Biomedical
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
31.7 NF |
Adelizzi |
M5S |
9.7 |
Modifica l’articolo 31 in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci, come segue: - al comma 1 sostituisce la parola “innovativi” con “nuovi” con riferimento ai farmaci per i quali è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo alle condizioni disposte dall’articolo in esame; - al comma 6 modifica la denominazione contenuta nella norma da “Enea Biomedical Tech” in “Enea Tech e Biomedical”; - al comma 7, relativamente alle novelle sulla disciplina vigente del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’art. 42 del DL. 34/2020 prevede: § al comma 1, l’incremento da 200 a 250 milioni di euro della quota dei finanziamenti riservati, modificando i settori di destinazione dalla ricerca e riconversione industriale all’economia verde e circolare, all’information technology, all’agri-tech e deep tech; § l’inserimento del comma 1-bis, finalizzato ad assegnare ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro per la promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale; § al comma 2, per le finalità relative a detto Fondo per il trasferimento tecnologico, anche strumenti di partecipazione pubblico-privato ed ulteriori strumenti convenzionali; § al comma 5, la rettifica del nome della “Fondazione Enea Biomedical Tech” in “Enea Tech e Biomedical”, autorizzando il trasferimento della spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020 prevista per la costituzione della medesima Fondazione tramite apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico; § l’inserimento del comma 6-bis, che disciplina nello specifico gli organi della Fondazione “Enea Tech e Biomedical”; § il sostegno al settore dei treni storici riconoscendo alla Fondazione FS italiane un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro delle perdite subite a causa dell’emergenza epidemiologica. Si prevede l’aggiunta del comma 31-bis al DL. 34/2020 contenente una serie di novelle al D. Lgs n. 143/1998 in materia di finanziamento dei crediti all’esportazione relativamente alle modalità e ai tempi di concessione dei contributi (articolo 14, comma 3), ai destinatari dei contributi (articolo 15) e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo del Mediocredito centrale (articolo 17). L’emendamento introduce altresì l’articolo aggiuntivo 31 quater, in materia di finanziamento dei crediti all’esportazione (vedi successiva scheda). |
Articolo 31-bis – Credito d’imposta per la ricerca biomedica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
31.010 NF 31.012 NF 31.01 |
Paolo Russo D’Attis Magi |
FI FI MISTO |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 31-bis, che in via sperimentale per il 2021 concede un credito d’imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro. L’agevolazione spetta entro il limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e per essa non valgono i limiti di compensabilità previsti ordinariamente a legislazione vigente. Si demanda alla norma secondaria l’attuazione delle disposizioni in commento. L’onere dell’agevolazione, pari a 11 milioni per il 2021, è posto a valere sulle disposizioni generali di copertura del provvedimento. L’operatività del credito di imposta è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità europee, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Si segnala al riguardo l’opportunità di coordinare il riferimento alla disciplina UE sugli aiuti di Stato con quanto previsto dal il cd. Temporary Framework, ovvero il quadro temporaneo di aiuti di Stato durante l’emergenza pandemica. |
Articolo 31-ter – Riduzione aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi europei
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
31.05 NF |
Ianaro |
M5S |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 31-ter che assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 5% dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro. L’onere della disposizione è valutato in 24,3 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (comma 200 della legge di stabilità 2015). |
Articolo 31-quater - Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all’esportazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
31.7 NF |
Adelizzi Cosimo |
M5S |
9.7 |
Aggiunge l’articolo 31-quater, recante “Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all’esportazione”. L’articolo interviene sulla disciplina del “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi”, gestito da SIMEST S.p.A.. Il Fondo è stato istituito dall’art. 3 della legge n. 295/1973, il quale ha, a tal fine, modificato ed integrato l'art. 37 del decreto-legge n. 745/1970. Il Fondo –ai sensi di quanto dispone l’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 143/1998 - è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. L’articolo, in particolare: § sopprime la competenza del CIPESS (già CIPE) a determinare annualmente, entro il 30 giugno - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del Fondo. Al CIPESS è ora riconosciuta la competenza a determinare il piano strategico annuale, oltre che il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l’anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni (soggetto amministratore del Fondo). Il Piano strategico annuale è redatto considerando le aree geografiche e i macro settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili (comma 1, lett. c) che sostituisce l’art. 17 del decreto legislativo n. 143/1998); § la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del Fondo sono invece ora demandate al decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale che fissa le condizioni e le modalità della concessione dei contributi stessi. Viene espunta la previsione che demandava a tale decreto i tempi della concessione dei contributi (comma 1, lett. a), n. 1) e 2)) che novella l’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143); In proposito si rammenta che, con la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 269), è stato attribuito al gestore del Fondo, la competenza a: § modificare la metodologia di calcolo degli impegni (a valere sul Fondo), in relazione sia al portafoglio in essere, sia alle operazioni attese, prevedendo la copertura sia di scenari “di base”, pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, che “di stress”, connessi ad ulteriori variazioni dei predetti tassi; § conferire a soggetti terzi di provata esperienza e capacità operativa l’incarico di definire/verificare tale metodologia. Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2020, Vol. I. Tomo II, pag. 227 e ss. § precisa ed estende la platea dei destinatari dei contributi del Fondo, includendovi le società controllate e collegate estere degli operatori nazionali nella loro attività svolta con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana, che abbiano ricevuto finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere. Tra i finanziatori degli operatori nazionali o della controparte estera - i quali pure hanno accesso al Fondo - vengono poi inclusi gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane. Viene dunque soppresso il richiamo ai finanziamenti ottenuti da intermediari finanziari autorizzati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico. L’articolo mantiene fermi, tra i beneficiari delle agevolazioni del Fondo, gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali ((comma 1, lett. b), n. 1) e 2)) che novella l’articolo 15, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 143). |
Articolo 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.19 |
Faro |
M5S |
7.7 |
Modifica il comma 1, stabilendo che il credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati spetti anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast. |
Articolo 32-bis – Autorizzazione alla vendita dei dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di genenri di monopolio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.06 NF |
Molinari |
LEGA |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 32-bis che autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro DPI destinato alle medesime finalità protettive. La norma specifica che, al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sopra citati, le rivendite sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante. |
Articolo 33, commi 6-bis -6-quater – Fondo per il sostegno psicologico delle fasce deboli della popolazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.1 NF 33.18 NF 34.01 |
Lapia Azzolina Sodano |
MISTO M5S Misto |
8.7 |
Inserisce i commi da 6-bis a 6-quater che istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona facilitando l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare. La disciplina delle modalità di attuazione delle citate disposizioni è rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Agli oneri derivanti dalle norme descritte, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). |
Articolo 33-bis – Contributo in favore dell’Ospedale Gaslini e degli atri IRCSS pediatrici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.02 NF |
Pastorino |
LEU |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 33-bis, che attribuisce all’Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, quale riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19 e per l’incremento delle prestazioni ad alta complessitàin conseguenza della stessa nell’anno 2020. Il medesimo contributo è riconosciuto a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico.
L'Istituto Giannina Gaslini, solitamente chiamato Ospedale Gaslini, è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di tipo pediatrico, situato a Genova. Esso è un policlinico (20 padiglioni su 73 mila metri quadri di estensione) con una vocazione ospedaliera e scientifica di livello internazionale. Nell’offerta sanitaria integrata dell’ospedale genovese sono presenti molte specialità pediatriche e chirurgiche. Sono presenti anche i laboratori scientifici e le cattedre universitarie convenzionate - molte delle quali con specifiche scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento. L'ospedale conta circa 30 mila ricoveri annui e 550 mila prestazioni ambulatoriali annui, circa il 42% delle provenienze è extra regionali e circa 200 pazienti arrivano da oltre 70 Paesi del mondo.
Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione del riconoscimento in favore degli IRCSS pediatrici. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). |
Articolo 34 – Modifiche ai termini di rendicontazione ad opera del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.47 |
Ubaldo Pagano |
PD |
7.7 |
Modifica il comma 1, secondo periodo, prevedendo che la rendicontazione ad opera del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica deve avvenire con riferimento alla gestione successiva al 1° marzo 2021, in luogo della previsione che dettava l’inizio della rendicontazione a partire dal passaggio di consegne al nuovo Commissario. Conseguentemente viene modificato il comma 3, prevendo che il Commissario straordinario rendiconta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Camere circa l’effettivo utilizzo delle somme indicate al comma 1 dell’articolo in commento, decorsi 6 mesi dalla data del trasferimento delle medesime somme. Successivamente a tale termine, si prevede un periodo di rendicontazione a cadenza quadrimestrale. |
Articolo 34, comma 9-bis – Certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri dell’Unione europea
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.48 |
Galizia |
M5S |
7.7 |
Aggiunge il comma 9-bis che opera modifiche agli artt. 8-bis Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie e 9 Certificazioni verdi COVID-19 del decreto legge n. 52 del 2021. Più in particolare: § la lettera a) aggiunge all’art. 8-bis del decreto legge n. 52 del 2021 il comma 2-bis (l’emendamento in commento indica erroneamente l’art. 8, in luogo dell’art. 8-bis) con la finalità di esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti. La norma intende in tal modo sostenere il settore delle cerimonie duramente colpito nel periodo pandemico; § la lettera b) aggiunge all’art. 9 del decreto legge n. 52 del 2021 il comma 8-bis per garantire l’unità delle famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea. A tal fine, i minori in viaggio con il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Inoltre l’obbligo di sottoporsi a test per infezione da SARS-COV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni. Tali disposizioni sono peraltro in linea con la Proposta di Raccomandazione del Consiglio del 31 maggio 2021 che modifica la Raccomandazione (UE) 2020/1475 del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (si veda il punto 15). |
Articolo 34, comma 9-ter – Collocazione nel ruolo sociosanitario dei profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.13 |
Carnevali |
PD |
7.7 |
Aggiunge il comma 9-ter finalizzato a dare completa attuazione alla normativa vigente che istituisce l’area delle professioni sociosanitarie per far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo scopo si prevede di collocare il personale dipendente del SSN appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario, già collocato nei ruoli tecnici ex DPR n. 761 del 1979, nel ruolo sociosanitario, che viene istituito dal presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito si valuti l’opportunità di inserire il rinvio ad un atto di normazione secondaria per la definizione dello stato giuridico del personale transitato nel nuovo ruolo sociosanitario istituito dalla disposizione in esame. |
Articolo 34, commi 9-quater – 9-quinquies – Tamponi gratuiti lavoratori fragili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.31 NF 34.38 NF 34.3 NF |
Sportiello Villani Lupi |
M5S M5S MISTO |
8.7 |
Aggiunge i commi 9-quater e 9-quinquies finalizzati ad istituire un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 presso il Ministero della salute per garantire, entro tale limite di spesa, l’esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l’ottenimento della certificazione verde COVID prevista dalla normativa vigente o del certificato COVID digitale UE per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate. Allo scopo è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro della salute – MEF – Ministro per le disabilità (o autorità politica delegata), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, diretto a stabilire criteri e modalità di riparto di detto Fondo, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. I corrispondenti oneri sono coperti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge. |
Articolo 34, commi 10-bis – 10-quinquies – Monitoraggio dei consumi farmaceutici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.16 34.19 34.24 34.36 34.51
|
Lorenzin Boldi Del Barba Manzo Stumpo |
PD LEGA IV M5S LEU |
7.7 |
Aggiunge i commi da 10-bis a 10-quinquies finalizzati ad estendere, mediante il sistema Tessera sanitaria, l’attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti quelli comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), per l’efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici al fine di realizzare i programmi di sorveglianza epidemiologica. Nel predetto ambito è inclusa l’acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all’erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie. L’accesso ai dati deve essere garantito al Ministero della salute e al MEF, oltre che all’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), all’ISTAT, all’Istituto superiore di sanità (ISS) e all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). È prevista la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni interessate devono provvedere alla ricezione dei dati con oneri di acquisizione e trasmissione ad esclusivo carico delle associazioni di categoria. |
Articolo 34, commi 10-sexies – 10-octies – Screening polmonare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.8 NF 34.22 NF |
Benigni Pini |
MISTO PD |
8.7 |
Aggiunge i commi da 10-septies a 10-octies finalizzati al potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della RISP - Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Allo scopo è previsto un decreto del Ministro della salute per la definizione di criteri e modalità per l’attuazione di detta norma di spesa che individui anche i centri della Rete nel rispetto del principio di garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale. Per l’emanazione del decreto viene fissato un termine di 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. Detto onere di spesa è coperto a valere sul predetto Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge. |
Articolo 34-bis – Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-Cov-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.06 NF |
Carnevali |
PD |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 34-bis, che, al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del SARS-COV-2 e delle relative varianti genetiche, dispone che l’Istituto superiore di sanità (ISS) si avvalga della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico individuati da ciascuna regione e provincia autonoma tramite un laboratorio pubblico di riferimento regionale. Quest’ultimo, in collaborazione con l’ISS, ai fini dell’accreditamento, verifica il possesso, da parte della rete di laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento, dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto contatto con l’ISS. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica i laboratori di cui sopra sono obbligati a trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-COV-2 al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, trasmettono i dati relativi ai casi positivi all’ISS, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19, già istituita presso il medesimo Istituto.
Al fine di rafforzare il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, il Decreto Rilancio (art. 1, commi da 1-bis a 1-quater del decreto legge n. 34 del 2020) ha istituito le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Le regioni e le province autonome, responsabili della costituzione delle reti, sono tenute a individuare un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito, operando in collegamento con l’ISS, di indicare, ai fini dell'accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati (in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore) idonei a far parte delle predette reti. Il laboratorio di riferimento regionale, con compiti di coordinamento regionale, è identificato dalle regioni e dalle province autonome sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute. I laboratori di microbiologia così individuati sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'ISS, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza epidemiologica integrata del COVID-19 (qui i principali dati nazionali), ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo della Protezione civile.
L’articolo in commento inoltre, assegna all’ISS il compito di coordinare, in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio nazionale, e anche mediante bandi pubblici, le attività di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione da SARS-COV-2 e ai vaccini per la prevenzione dell’infezione medesima, nonché le attività di ricerca e formazione, inclusi gli studi sui meccanismi patogeni dell’infezione e sull’individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche (secondo periodo del comma 1). Per quanto riguarda lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti SARS-COV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico, nel rispetto delle modalità indicate dall’ISS e accedendo all’apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono in forma anonima i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni positivi per l’infezione SARS-COV-2 (comma 4). Il Ministero della salute ha predisposto una pagina informativa sulle varianti a cui si rinvia per un approfondimento.
Ai sensi del comma 5, ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, l’ISS si avvale dei dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini (dati acquisiti con le modalità di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 2 del 2021). L’ISS, le regioni e le province autonome provvedono a parte degli adempimenti con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l’implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti e di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l’avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull’infezione da SARS-COV-2 si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 34 a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1 del 2018, destinate agli interventi del Commissario straordinario. |
Articolo 35, commi 2-bis – 2-quinquies – Cure palliative
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.015 NF 35.023 NF 35.035 NF 35.037 NF 35.038 NF 35.039 NF 35.040 NF 35.041 NF 35.036 NF |
Stumpo Paolo Russo Baldini Trizzini Lupi Siani Boldi Sportiello Lapia |
LEU FI CI MISTO MISTO PD LEGA M5S MISTO |
8.7 |
Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quinquies finalizzati alla elaborazione di un programma attuativo triennale della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010), per garantire, entro il 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia (in particolare, articoli 23 relativo alle cure palliative domiciliari, 31 riguardante l’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita e 38 riferito al ricovero ordinario per acuti, del DPCM 12 gennaio 2017). Allo scopo il Ministero della salute, previa istruttoria dell’Agenas da concludersi entro il 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole Regioni e Province autonome, sulla base del quale sono fissati per ciascuna di esse i relativi obiettivi ai fini dell’elaborazione del predetto programma. Si stabilisce che l’attuazione di detto programma da parte di Regioni e Province autonome costituisca un adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN ai sensi della normativa vigente (articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010, come prorogata dal 2013 dall’art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012 di revisione della spesa). Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno produrre periodicamente una relazione al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA sullo stato di attuazione di detto programma triennale. Entro la prima metà del 2022, previa istruttoria dell’Agenas, con decreto interministeriale Salute- MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale e hospice, coerentemente con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale. I predetti adempimenti devono essere attuati da parte delle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede infine che, in caso di mancata attuazione del programma triennali nei predetti termini, si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge n. 131/2003 (cd. Legge La Loggia). |
Articolo 35-bis – Disposizione in materia di proroga contratti AIFA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.24 NF |
Lorenzin |
PD |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 35-bis, che modifica le norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA disposte dalla legge di bilancio 2021 (commi da 429 a 435 della legge n. 178 del 2021). A questo proposito si ricorda che il comma 430 della legge di bilancio 2021 ha disposto l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, di un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari. L’intervento legislativo in commento è attuato sostituendo i commi 431 e 432 della legge di bilancio 2021. Più in particolare, la norma in commento prevede la proroga e il rinnovo, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui supra, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (attualmente: 31 giugno 2021) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (attualmente: con scadenza entro il 31 maggio 2021) nel limite di 35 unità (attualmente: 30 unità) nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile scaduti il 30 giugno 2021 (attualmente: 31 dicembre 2020) nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui supra, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. La norma in commento sostituisce quindi il comma 432 attualmente vigente della legge di bilancio 2021 ponendo un divieto a regime a decorrere dal 1° gennaio 2022 (attualmente: dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo. |
Articolo 35-ter – Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.01 NF 35.02 NF 35.05 NF 35.010 NF 35.021 NF 35.014 NF |
Rostan Lorenzin Del Barba Ianaro Stumpo Bellachioma |
Misto PD IV M5S LEU LEGA |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 35-ter che modifica la disciplina, recata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, istitutiva del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (comma 400) e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi (comma 401). L’intervento legislativo è attuato modificando la legge di bilancio 2017.
Sul punto, si ricorda che la legge di bilancio 2017, ha istituito, dal 1 gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Entrambi i Fondi hanno una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazionedelle risorse stanziate. Le somme dei Fondi sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della legge di bilancio 2017 (come sostituito dalla norma in commento) istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018). L’introdotto comma 401-bis dispone poi circa il finanziamento del Fondo di cui supra. Precisamente: § 664 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; § 336 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate alla relaizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996. La norma in commento opera i necessari coordinamenti formali, fra i quali si ricordano: § la sostituzione del comma 401 della legge di bilancio 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2022; § l’inserimento del comma 401-bis (a proposito del quale andrebbe meglio chiarito che l’inserimento deve essere operato dal 1° gennaio 2022) nel corpo della legge di bilancio 2017; § l’abrogazione del comma 550 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). |
Articolo 37-bis – Incremento del Fondo per le non autosufficienze
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.010 NF 50.05 NF |
Turri Gagliardi |
LEGA CI |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 37-bis che, al fine di potenziare l’assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze allo scopo di finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata.
Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per la non autosufficienza (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La sezione II della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha previsto una dotazione del Fondo per il 2020 pari a 571 milioni di euro. Nel corso dell'esame referente, nel corpo della Sezione I della legge di bilancio, è stato inserito il comma 331 che ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, le cui risorse sono pertanto pari, per il 2020, a 621 milioni di euro. Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha incrementato il Fondo di 90 milioni di euro, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Pertanto le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 669 milioni di euro. Il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 ha poi ripartito le risorse aggiuntive del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020.
Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). |
Articolo 37-ter – Misure in favore dei lavoratori socialmente utili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.07 NF 37.021 NF 37.014 NF |
Viscomi Tucci Ferro |
PD M5S FdI |
8.7 |
Inserisce l’articolo 37-ter, che reca modifiche alla disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Si estende alle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche presso cui siano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili l'applicazione delle norme transitorie specifiche poste per le assunzioni dei soggetti in esame da parte delle pubbliche amministrazioni utilizzatrici. In base a queste ultime disposizioni (il cui presupposto è una situazione di utilizzo con qualsiasi tipo di rapporto contrattuale), i soggetti possono essere assunti (a tempo indeterminato) in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (per le altre pubbliche amministrazioni, le assunzioni in oggetto sono ammesse nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale) (comma 1). Si prevede, inoltre, che nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione (presso le suddette amministrazioni utilizzatrici o temporaneamente utilizzatrici) sia espressa dall'organo commissariale (comma 2). |
Articolo 38, commi 2-bis e 2-ter – Disposizioni in materia di Naspi e di trattamento di mobilità in deroga
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.6 NF |
Mura |
Misto |
8.7 |
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter che prevedono lo stanziamento di un importo, entro il limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2021, al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga, previste dalla L. n. 92/2012 nei casi di terza e quarta proroga. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 2-ter). Conseguentemente, viene modificata la rubrica dell’articolo con l’aggiunta del riferimento al trattamento di mobilità in deroga. |
Articolo 40, comma 1-bis – Disposizioni in materia di prestazioni integrative nel settore del trasporto aereo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.5 NF |
Pizzetti |
PD |
8.7 |
Introduce il comma 1–bis, con il quale si prevede il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza di dodici mesi, scaduti nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2021, per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. All’onere recato dalla disposizione, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77; Conseguentemente si dispone la riduzione della quantificazione degli oneri recata dalll’articolo 1, comma 4, relativa ai contributi a fondo perduto disposti dai commi da 1 a 3 del medesimo articolo. |
Articolo 40-bis – Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. f) |
Governo |
|
8.7 |
Inserisce l’articolo 40-bis che: al comma 1, prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria); per il periodo così ammesso è riconosciuta altresì l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Il riconoscimento del periodo in esame è possibile nel limite massimo di tredici settimane - fruibili entro il 31 dicembre 2021 - e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021. Per la copertura dell'onere finanziario corrispondente a quest'ultimo limite, il comma 4 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 77; ai commi 2 e 3, preclude, per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale riconosciuto dal comma 1 del medesimo articolo, fruito entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del medesimo trattamento di integrazione salariale. Alle preclusioni e sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni. |
Articolo 40-ter – Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l’anno 2020
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.015 NF |
Luciano Cantone |
M5S |
8.7 |
Inserisce l’articolo 41-ter, che – nel limite di spesa massimo di 12 mln di euro per il 2021 (a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 1, co. 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dal presente decreto) - riconosce anche ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra l’integrazione economica prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale dall’art. 5, co. 1, del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 (istitutivo del Fondo di solidarietà per tale settore) con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale Covid-19, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (commi 1 e 2). La definizione delle modalità per l’erogazione dei suddetti trattamenti integrativi arretrati è demandata ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla conversione del decreto legge in esame (comma 3). |
Articolo 40-quater – Disposizioni per il settore marittimo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.020 NF |
Scanu |
M5S |
8.7 |
Introduce l’articolo 40-quater, recante disposizioni per il settore marittimo, con il quale, in particolare, fino al 31 dicembre 2021, ai lavoratori operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020 (e già dipendenti da imprese autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall'Autorità di sistema portuale), è riconosciuta, a domanda e in alternativa alla NASPI, un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, La disposizione quantifica un onere pari a 4 milioni di euro per il 2021, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione previsto all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto) presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
Articolo 41-bis – Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.05 41.07 41.023 41.028 |
Viscomi Cestari Lucaselli Pella |
PD LEGA FdI FI |
7.07 |
Introduce l’articolo 41-bis, lettera a) che introduce una nuova condizione, costituita da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, in presenza della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi. Tale condizione si aggiunge a quelle (cd. causali) già previste dalla normativa vigente (di cui all’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 81/2015). |
7.101 |
Relatori |
|
9.7 |
Introduce nell’articolo 41-bis la lettera b), che interviene in materia di durata massima del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo che, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applica fino al 30 settembre 2022. Si segnala che l’emendamento inseriva tale disposizione come comma aggiuntico all’articolo 74, poi trasferita al presente articolo 41-bis in sede di coordinamento formale del testo. |
Articolo 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. g) |
Governo |
|
8.7 |
Modifica il comma 8 e riformula per intero i commi 9 e 10 dell'articolo 42 del presente decreto, al fine di trasporre le norme di cui all'articolo 4, comma 10, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99. Con la modifica al comma 8, si eleva da 750,4 milioni di euro a 848 milioni il limite di spesa per l'indennità in favore dei lavoratori di cui al medesimo articolo 42. Nel nuovo testo, il comma 9 incrementa da 897,6 milioni di euro a 1.065 milioni (sempre per il 2021) il limite di spesa relativo alla precedente ultima indennità in favore dei lavoratori oggetto del medesimo articolo 42 - nel testo originario di quest'ultimo, il limite veniva elevato (nel comma 10) a 918,6 milioni -. Per l'onere corrispondente sia a tale incremento del limite sia all'intero limite di spesa di cui al comma 8 (limite relativo, come detto, alla nuova indennità), il nuovo testo del comma 10 - oltre a rinviare, per una quota pari a 771,4 milioni, come nel testo originario dei commi 9 e 10, alle disposizioni di cui all'articolo 77 - riduce, in considerazione dell'andamento delle relative domande: nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa per l'istituto cosiddetto dell'APE sociale; nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa per i trattamenti pensionistici liquidabili secondo la disciplina relativa ai cosiddetti soggetti precoci; nella misura di 126,6 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa relativo alla concessione - in base ad alcune norme transitorie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed inerenti a specifiche fattispecie relative ai figli - di congedi con indennità o di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia |
Articolo 42, comma 8-bis – Esclusione di taluni contributi o indennità dalla base imponibile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.10 42.16 |
Emanuela Rossini Vanessa Cattoi |
MISTO-MIN.LING
LEGA |
7.07 |
Aggiunge il comma 8-bis all’articolo 42, che esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi i contributi o indennità di qualsiasi natura corrisposti in favore di lavoratori dalle regioni o dalle province autonome in base a disposizioni di legge del medesimo ente territoriale e relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; nel suddetto ambito, il beneficio dell'esenzione concerne esclusivamente le somme finanziate con oneri a carico del bilancio del medesimo ente e corrisposte in relazione alla cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa o del rapporto di lavoro. Il beneficio è riconosciuto anche qualora le somme suddette siano state attribuite in via integrativa rispetto a misure di sostegno stabilite dalla disciplina statale. |
Articolo 43 – Estensione della decontribuzione prevista dall’art. 43 al settore creativo, culturale e dello spettacolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.9 NF |
Orfini |
PD |
8.7 |
Modifica i commi 1 e 4, al fine di estendere l’esonero relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, prevista dall’articolo 43, al settore creativo, culturale e dello spettacolo, prevedendo ulteriori minori entrate contributive per l’anno 2021 e per l’anno 2023, con relativo adeguamento della copertura finanziaria a valere sull’articolo 77 del provvedimento |
Articolo 43-bis – Contributi per i servizi della ristorazione collettiva
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.014 NF 1.07 NF 8.06 NF 38.03 NF 30.06 NF |
Fornaro Del Barba Lupi Losacco Manzo |
LEU IV Misto PD M5S |
8.7 |
Introduce l’articolo 43-bis, rubricato “Contributi per la ristorazione collettiva”. Il comma 1 del nuovo articolo autorizza l'erogazione di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo in esame, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro. Il comma 3 rinvia all'articolo 77 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri. Il comma 4 subordina l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea delle disposizioni recate dall'articolo in esame, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE. Conseguentemente, modifica l’articolo 1, comma 4, riducendo di 100 milioni di euro - da 8.000 a 7.900 milioni di euro per il 2021 - l’autorizzazione di spesa per i contributi a fondo perduti ivi previsti. |
Articolo 43-ter – Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell’offerta turistica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.06 NF |
Zucconi |
FdI |
8.7 |
Aggiunge l'articolo 43-ter, rubricato “Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica”. Il comma 1 dell’articolo consente la stipula da parte delle regioni di una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al COVID-19, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive. La finalità è quella di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da COVID-19. Il comma 2 dispone che la copertura assicurativa abbia durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021. Il comma 3 prevede l'applicazione delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia - disciplinate dall'articolo 2 del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) - al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2. Il comma 4 istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità testé indicate. Il comma 5 prevede che il Ministro del turismo, con decreto adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, disciplini le modalità di applicazione dell'articolo qui in commento. Il comma 6 reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, , come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7. |
Articolo 46, comma 1 – Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.3 NF 46.8 NF |
Viscomi Invidia |
PD M5S |
8.7 |
Modifica il comma 1, autorizzando altresì una spesa, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati all’esercizio delle funzioni dei centri per l’impiego. Per la copertura del relativo onere, si dispone un’ulteriore riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 4/2019, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. |
Articolo 47-bis – Differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti, e disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.010 NF |
Fassina |
LEU |
8.7 |
Inserisce l’articolo 47-bis, che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d’ufficio dagli enti concedenti il predetto esonero a partire dal 1° marzo 2022 (comma 1). Prevede, infine, una disposizione interpretativa volta a chiarire la applicazione dei criteri di tassazione degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e di Poste Italiane (comma 2). |
Articolo 48-bis –Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
48.03 NF |
Lupi |
Misto |
8.7 |
Inserisce l’articolo 48-bis che introduce un credito d'Imposta in misura pari al 25 per cento per le Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico In cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di atto livello. Sono ammissibili al credito d'Imposta le spese sostenute, fino all'Importo massimo di 30.000 euro per ciascuna Impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per Il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Plano nazionale Industria 4.0. Il credito d'Imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive, né rileva ai fini del rapporto a l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ed è utilizzabile solo in compensazione. Il comma 5 dispone in ordine alla copertura del relativo onere, facendo rinvio all'articolo 77. |
Articolo 49, commi 2-bis e 2-ter - Proroga dell’indennità assimilabile all’integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.1
|
Foscolo |
LEGA |
7.7 |
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 49, che dispongono la proroga per l’anno 2021 della possibilità per la regione Liguria di erogare un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (comma 2-bis) e la relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo esigenze indifferibili (comma 2-ter). |
Articolo 50 - Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di assistenti sanitari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50.2 50.3 |
Boldi Carnevali |
LEGA PD |
7.7 |
Modifica il comma 1 con la finalità di prevedere che le regioni e le province autonome autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario oltre che di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (come già previsto) anche al reclutamento straordinario di assistenti sanitari. Tali assunzioni, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sono da destinare ai dipartimenti di prevenzione. Inoltre, il reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa posti, pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022, il cui riparto è operato nella tabella allegata al decreto in esame sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2021.
Si ricorda che la figura e il relativo profilo professionale dell’assistente sanitario sono stati individuati dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 69, ai sensi del quale l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. |
Articolo 50-bis – Misure in materia di tutela del lavoro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. h) |
Governo |
|
8.7 |
Inserisce l’articolo 50-bis che: al comma 1, prevede, in via eccezionale, fino al 31 dicembre 2021, una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020; ai commi 2, 3 e 6 riconosce la possibilità di un ulteriore periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili; l'ulteriore intervento in oggetto è ammesso per un massimo di diciassette settimane - ricadenti in ogni caso nell'ambito del periodo 1° luglio 2021-31 ottobre 2021 - nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per il 2021; al comma 7, per la copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite, rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 77; al comma 10, stabilisce i criteri di imputazione finanziaria e contabile della spesa relativa ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19; al comma 11, amplia le possibilità, per l'INPS, di adottare variazioni compensative tra gli specifici limiti di spesa, concernenti le varie tipologie di trattamento o assegno di integrazione salariale con causale COVID-19, fermo restando l'importo complessivo derivante dalla somma dei medesimi limiti; ai commi 4 e 5, preclude, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale riconosciuto dal comma 2 dell’articolo, fruito dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese, nello stesso periodo di tempo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del medesimo trattamento di integrazione salariale. Alle preclusioni e sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni; ai commi 8 e 9, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di determinati sussidi, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021. |
Articolo 50-ter – Assunzioni di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell’istruzione nelle regioni dell’obiettivo europeo “Convergenza”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50.051 NF |
Cannizzaro |
FI |
8.7 |
Introduce l’articolo 50-ter, che – al fine, tra l’altro, di promuovere la rinascita dell’occupazione nelle regioni comprese nell’obiettivo europeo “Convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) - autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire, nel limite di spesa di 20 mln di euro per il 2021 e di 40 mln per il 2022 (a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 1, co. 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dal presente decreto), procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, della durata di 18 mesi e in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente, a cui sono ammessi in via prioritaria i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i Ministeri della Cultura, della Giustizia e dell’Istruzione (commi 1 e 6). L’individuazione delle unità di personale da assegnare a ciascuno dei suddetti Ministeri, nonché della relativa area di inquadramento economico è demandata ad apposito decreto del Ministro per la PA (comma 2). Per l’ammissione alle suddette procedure – organizzate per figure professionali omogenee dal Dip.to della funzione pubblica per il tramite del Formez PA – si richiede il possesso del titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell’obbligo e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego (commi 3 e 4). Si dispone, infine, che le graduatorie approvate all’esito delle predette procedure preselettive sono utilizzabili, secondo l’ordine di merito, anche da altre amministrazioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato (comma 5). |
Articolo 50-quater – Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50.056 NF |
Cannizzaro |
FI |
8.7 |
Inserisce l’articolo 50-quater, che, attribuisce alla regione Calabria un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'integrazione dell'indennità corrisposta per lo svolgimento (nell'ambito delle politiche attive per il lavoro) di tirocini di inclusione sociale da parte di disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla medesima regione. Ai fini della copertura finanziaria del suddetto stanziamento, si dispone una riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, nella misura, rispettivamente, di 20 milioni e di 5 milioni (sempre per il 2021). |
Articolo 51-bis – Proroga dei termini per il ricorso alla Convenzione ConsipAutobus 3 del 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.07 NF |
Maraia |
M5S |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 51-bis, che dispone estende fino al 31 dicembre 2021 (il termine precedente era il 30 giugno 2021) la possibilità di avvalersi della convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, per l'acquisito di autobus tramite nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing (comma 1). Si estende a Consip spa, la deroga ai vincoli e ai limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, prevista per alcune società dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 1, comma 928, della legge n. 208 del 2015 aggiungendo a quest’ultima disposizione, che giustificava la deroga con le finalità di contrasto all’evasione e all'elusione fiscale ed al monitoraggio della spesa pubblica, anche la finalità di razionalizzazione degli acquisti pubblici e precisando che della deroga sopra descritta si tenga conto ai fini dell’emissione dei provvedimenti, a cura dell’amministrazione socia di Consip, per la fissazione degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (comma 2). Si dispone infine che Consip possa infine avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dello stato per le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement nonché con riferimento alle attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (comma 3). |
Articolo 52, comma 1 e commi 1-bis – 1-quater – Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.40 NF 52.1 NF 52.36 NF 52.37 NF 52.20 NF 52.35 NF 52.056 NF 52.3 NF |
Pella Ruffino Ripani Trancassini De Luca Pastorino Manzo Iezzi |
FI CI CI FdI PD LEU M5S Lega |
8.7 |
Modifica l'articolo 52 come segue: al comma 1 si incrementa di ulteriori 160 milioni di euro il Fondo, attualmente pari a 500 milioni, destinato alla riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione delle anticipazioni concesse dallo Stato per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nel Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020. Inserisce, dopo il comma 1: i) il comma 1-bis. Esso consente ai comuni di ripianare in dieci anni il maggior deficit derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso (al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020 e, s'intende, al netto di eventuali risorse ottenute in sede di riparto del citato Fondo di cui al comma 1). ii) il comma 1-ter. Esso detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL; iii) il comma 1-quater. Stabilisce che, a seguito dell'utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo ci sui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale) non possa essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. |
Articolo 52-bis – Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.03 NF 52.078 NF 52.0101 NF 52.096 NF 52.025 NF
52.070 NF 52.047 NF |
Ruffino Ripani Pella Trancassini Vanessa Cattoi Pastorino De Luca |
CI CI FI FI LEGA
LEU PD |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 52-bis, in tema di Fondo peri comuni in stato di dissesto finanziario (comma 1) e della procedura per l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 2). In particolare il comma 1 sostituisce il comma 843 della legge n. 178/2020, il quale ha incrementato di 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario destinandoli a determinati comuni, individuati dall’allegato B del D.M. 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa alla data del 15 giugno 2020. Con la modifica in commento è eliminato il riferimento al D.M. 19 ottobre 2020 ed è introdotto il riferimento alla data del 1° gennaio 2021 per individuare i comuni beneficiari i cui organi risultano sciolti per infiltrazioni mafiosa. Pertanto, a seguito della modifica, i comuni destinatari delle risorse (che devono essere ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) non sono solo quelli individuati dall’allegato B citato, ma anche quelli in stato di dissesto finanziario i cui organi risultano sciolti per infiltrazione mafiosa alla data del 1° gennaio 2021. Il comma 2 riguarda la procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevista dai commi 139-148 della legge n. 145/2018. La norma in esame dispone la non applicazione della disciplina per il caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili (prevista dal comma 141, secondo periodo) alla procedura di assegnazione del contributo in corso. Si prevede inoltre che la stessa procedura di verifica dei requisiti è sospesa fino alla definizione di Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Il comma 141, primo periodo, prevede che la determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente locale. Il comma 141, secondo periodo, dispone che ferme restando le succitate priorità, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. |
Articolo 53 - Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.17 53.15 53.2 53.6 53.12 53.16 |
Pella Ripani Ruffino Patassini Pastorino Trancassini |
FI CI CI LEGA LEU FI |
7.7 |
Aggiunge il comma 1-bis all’articolo 53, volto a velocizzare le procedure di spesa dei fondi (pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnati ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili. Si segnala che il riparto del suddetto fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti d5i solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, è stato adottato con il DM interno 24 giugno 2021. |
Articolo 54-bis – Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
54.05 NF |
Prestigiacomo |
FI |
8.7 |
Introduce l’articolo 54-bis che reca un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2021 in favore degli enti di area vasta in stato di dissesto finanziario. Le modalità di attuazione della norma, nonché i criteri di ripartizione del contributo, sono rinviati ad un decreto del Ministro dell’interno da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Alla copertura dell’onere, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame. |
Articolo 54-ter - Riorganizzazione del sistema camerale della regione siciliana
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.26 NF |
Prestigiacomo |
FI |
9.7 |
Aggiunge l’articolo 54-ter, il quale attribuisce alla Regione siciliana, in considerazione delle sue competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla riorganizzazione del proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso - nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, nonché del rispetto del numero massimo di camere di commercio previsto a livello complessivo dal D.Lgs. n. 219/2016 - e assicurare alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale. Si rammenta che l’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 219/2016, sopra citato, si prefigge di ricondurre – attraverso il processo di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ivi previsto, il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60. Nelle more dell’attuazione della disposizione, entro trenta giorni dalla conversione del decreto legge, sono istituite, anche tramite accorpamento e ridefinizione delle attuali circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel limite del numero massimo di camere di commercio di cui al citato D.Lgs. n. 219/2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio di Catania, e della camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Il Ministro dello sviluppo economico nomina con decreto, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, un commissario ad acta per ciascuna delle citate camere di commercio. Dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Articolo 56-bis – Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.018 |
Fassina |
LEU |
7.7 |
Aggiunge l'articolo 56-bis, che interviene in materia di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche. In relazione all'emergenza da COVID-19, l’articolo prevede che i comuni possano concludere, entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'Allegato A al DM del 25 novembre 2020. Il secondo periodo dell'articolo in esame prevede che entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza possano essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle citate Linee guida di cui all'Allegato A del citato DM 25 novembre 2020. |
Articolo 56-ter – Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.07 |
Vignaroli |
M5S |
7.7 |
Aggiunge l’articolo 56-ter, il quale dispone che le aziende speciali e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di riequilibrio aziendale che comprovi il riequilibrio economico delle attività svolte. |
Articolo 56-quater – Misure in favore degli enti locali per l’assistenza dei minori in comunità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.012 NF |
Fragomeli |
PD |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 56-quater per contribuire alle spese sostenute dai Comuni fino a 3mila abitanti per l’assistenza ai minori per i quali è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. A tal fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 1). Per il riparto del Fondo (correggere di cui al comma 6 con “di cui al comma 1”) tra i comuni beneficiari si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l’intervento socio-assistenziale in relazione all’età del minore e alla durata dello stesso. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo esigenze indifferibili. |
Articolo 57-bis – Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di DURC
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.04 NF |
Ubaldo Pagano |
PD |
8.7 |
Inserisce l’articolo 57-bis, che estende l’efficacia temporale di una delle misure transitorie di semplificazione procedimentale introdotte dal D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto-rilancio) in relazione all’emergenza Covid-19, consistente nell’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione relativi all’emergenza Covid, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (articolo 264, co. 1, lett. a)). In particolare, la disposizione consente l’applicazione della norma richiamata, che in base al D.L. n. 34 del 2020 risulta vigente fino al 31 dicembre 2020, sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID” approvato dalla Commissione europea. Tale quadro è stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e, successivamente, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. A tale riguardo, si ricorda tuttavia che il D.L. n. 76 del 2020 (art. 12, co. 1, lettera h), n. 2) ha introdotto nella legge generale sul procedimento amministrativo (nuovo comma 3-bis dell’articolo 18, L. n. 241 del 1990) una disposizione a regime di tenore analogo a quella transitoria, ai sensi della quale nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento. |
Articolo 58 – Misure urgenti per la scuola
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.25 |
Cavandoli |
LEGA |
7.7 |
Modifica il comma 2, inserendo, la lettera i-bis), la quale modifica l'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115. In particolare, introduce un comma aggiuntivo, il 3-bis, all’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, recante riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l’Europa di Parma. La disposizione riconosce alla Scuola, la facoltà di stabilire, a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori necessari al funzionamento delle sezioni linguistiche anglofona, francofona ed italiana, finalizzate al rilascio del titolo di “baccelliere europeo”. Tali rette sono da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non siano dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) né di società convenzionate con l’EFSA stessa. L’imposto dei contributi non può eccedere i 2.000 euro annui per alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle famiglie in base alle disposizioni vigenti. |
58.55 NF |
Di Giorgi |
PD |
9.7 |
Modifica i commi 2 e 5 e aggiunge i commi da 4-bis a 4-septies e i commi 5-ter e 5 quater. In particolare: 1)Sostituisce la lettera a) del comma 2, confermando innanzitutto l’abrogazione – già recata dal testo originario – dell’art. 3-bis del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che aveva previsto la riorganizzazione, all’interno del Ministero dell’istruzione (MI), della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, attraverso l’emanazione di un regolamento di delegificazione. Inoltre, la stessa lettera a): § opera direttamente tale riorganizzazione istituendo presso il MI, nell’ambito del ruolo dei dirigenti, la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (al posto di un ruolo apposito per i dirigenti tecnici del MI, con ripartizione dei posti tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria); § ridefinisce i requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, non più distinti a seconda del grado di istruzione, disponendo che possono partecipare: - i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali; - il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, confermato in ruolo, che sia in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni (a fronte di almeno 9 anni); § conferma che i concorsi per titoli ed esami sono indetti ogni 2 anni, precisando ora, però, che ciò avviene nel limite dei posti vacanti e disponibili; § prevede che i bandi di concorso disciplinano, fra l’altro, le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno 7/10 o equivalente; § dispone che il bando di concorso può prevedere una riserva fino al 10% dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno 3 anni; § dispone che le commissioni esaminatrici dei concorsi sono composte da: - 3 dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. Il presidente della commissione è nominato tra tali membri; - un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione; - un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione; § stabilisce che le prove concorsuali consistono in 2 prove scritte (a fronte di 3) e una prova orale. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli; § stabilisce che le graduatorie sono formate esclusivamente nel limite dei posti messi a concorso. A tali fini, novella gli articoli da 419 a 423 e abroga l’art. 424 del d.lgs. 297/1994. Con riguardo alla soppressione del co. 3 dell’art. 423 del d.lgs. 297/1994, che stabilisce i criteri di preferenza da applicare nei casi di parità di punteggio, si valuti l’opportunità di un approfondimento, in particolare, valutando se lo stesso co. 3 non debba, piuttosto, essere aggiornato, facendo riferimento ai criteri di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487/1994. Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l’opportunità, al co. 1 dell’art. 420 del d.lgs. 297/1994, di far riferimento al “ruolo dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive” (piuttosto che al “ruolo del personale ispettivo tecnico”). 2) inserisce i commi da 4-bis a 4-septies e i commi 5-ter e 5-quater. In particolare: § il comma 4-bis indica le possibili destinazioni del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’a.s. 2021/2022, istituito nello stato di previsione del MI dal comma 4 con una dotazione di € 350 mln nel 2021. Si tratta, fra le altre, di: acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; acquisto di servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la didattica a distanza e l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; interventi per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; adattamento degli spazi interni ed esterni; § i commi da 4-ter a 4-quinquies riguardano l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021, nei limiti delle risorse previste allo stesso fine per l’a.s. 2020/2021, non spese; § il comma 4-sexies prevede l’istituzione di tavoli di coordinamento presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale; § il comma 4-septies istituisce nello stato di previsione del MI un fondo, con uno stanziamento di € 6 mln (per il 2021), le cui risorse sono destinate alle scuole che necessitano di completare l’acquisizione degli arredi scolastici. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse attribuite al Commissario straordinario per l’emergenza da COVID-19; il comma 5-ter prevede la concessione in comodato d’uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a € 20 mln di dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, fra l’altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata. Il beneficio è concesso nel limite di spesa di € 20 mln per il 2021. 3) Modifica infine il comma 5 aumentando da 50 a 60 milioni di euro il contributo per l’anno 2021 alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, di cui di cui 10 milioni di euro a favore della scuola dell’infanzia. |
58.28 58.109 58.41 58.115 |
Colmellere Paolo Russo Lupi Aprea |
LEGA FI MISTO FI |
7.7 |
Modifica il comma 5 aggiungendo (alle scuole paritarie primarie e secondarie) anche le scuole dell’infanzia paritarie fra quelle cui è destinato un contributo complessivo di € 50 mln nel 2021, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Inoltre, con riferimento ai criteri di riparto, elimina un erroneo riferimento presente nel testo iniziale (che fa riferimento ai servizi educativi autorizzati, non rientranti fra i destinatari del contributo). |
58.19 |
Testamento |
MISTO-LA.C’’E |
7.7 |
Modifica il comma 5, disponendo che le risorse destinate alle scuole paritarie sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le stesse pubblichino nel proprio sito una serie di informazioni relative al personale, ai titolari degli incarichi di collaborazione e consulenza, all’organizzazione interna, al bilancio preventivo e al conto consuntivo, ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. Aggiunge, inoltre, il comma 5-bis, che dispone che la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione comporta la revoca dell’erogazione del contributo.
Si valuti l’opportunità di approfondire il coordinamento fra la previsione, recata dal comma 5, in base alla quale il rispetto degli obblighi di pubblicazione ivi previsti, nei termini indicati, rappresenta una condizione per l’erogazione delle risorse e la previsione, recata dal comma 5-bis, in base alla quale il mancato rispetto degli stessi obblighi comporta la revoca dell’erogazione del contributo. |
Articolo 58-bis – Misure per l’edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.05 |
Roberto Rossini |
M5S |
7.7 |
Introduce l’articolo 58-bis che destina al Fondo unico per l’edilizia scolastica (art. 11, co. 4-sexies, D.L. 179/2012-L. 221/2012), anziché al Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 41, co. 2, D.L. 50/2017-L. 96/2017) le risorse incrementali, pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinate all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. A tal fine, novella l’art. 32, co. 7-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 32, co. 7-bis, del D.L. 104/2020, le risorse devono essere ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del DM 427 del 21 maggio 2019 e dell' avviso pubblico prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019 |
Articolo 59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.91 NF |
Casa |
M5S |
9.7 |
Modifica il comma 4 prevedendo l’attribuzione, in via straordinaria, per l’a.s. 2021/2022, di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti comuni o di sostegno, a soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo. Per la copertura dei (soli) posti comuni è, inoltre, richiesto lo svolgimento di 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 10. |
59.58 NF |
Di Giorgi |
PD |
9.7 |
Aggiunge i commi 9-bis e 10-bis. Il comma 9-bis prevede una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5, che non rientrano tra quelli di cui al comma 4, ai fini di assunzioni a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022. I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. Le modalità della prova disciplinare e della prova conclusiva devono essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato. Nel corso dall’a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Il comma 10-bis dispone che i bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia almeno pari a 4 - una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10. |
59.9 NF 59.13 NF 59.38 NF 59.47 NF 59.72 NF 59.100 NF 59.110 NF 59.114 NF |
Longo Muroni Testamento Belotti Frassinetti Mollicone De Lorenzo Aprea |
Misto Misto Misto LEGA FdI FdI LEU FI-BP |
8.7 |
Modifica comma 13, sopprimendo la previsione in base alla quale nei concorsi ordinari, per posti comuni e di sostegno, per l’insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove. Conseguentemente, modificano, a fini di coordinamento normativo, il comma 18. |
Articolo 60-bis – Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di formazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.01 |
Fusacchia |
MISTO-FE-FDV |
7.7 |
Introduce l’articolo 60-bis che sostituisce il comma 536 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Il nuovo testo modifica alcune caratteristiche dell'agevolazione prevista dal vigente comma 536 per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo. In particolare, il contributo è ora diretto alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici o privati previsti a legislazione vigente). Inoltre, si precisa che il contributo, sotto forma di credito di imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Infine, si rinvia per le disposizioni attuative a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (in luogo di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico). Rimangono invece immutate le altre caratteristiche dell'agevolazione: riguarda il sostegno finanziario, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537. Il credito d'imposta è fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Le disposizioni attuative riguardano, oltre al presente comma, anche i commi da 537 a 539, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539. |
Articolo 60-ter – Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.0.10 NF |
Tartaglione |
FI |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 60-ter, il quale dispone che, al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l’attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, aventi un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000, è riconosciuto un contributo nel limite di spesa di € 2 mln per il 2021. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all’art. 1, co. 200, della L. 190/2014). |
Articolo 62 – Polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
62.03 NF |
Serritella |
M5S |
8.7 |
Modifica il comma 1, lett. a) al fine di limitare al solo anno 2021 il rifinanziamento permanente ivi disposto per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive" con sede a Torino. Modifica il comma 2, conseguentemente, limitando al solo anno 2021 la copertura dell’onere finanziario recato dal predetto rifinanziamento. |
Articolo 62-bis – Fondazione Centro italiano di ricerca per l’automotive
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
62.03 NF |
Serritella |
M5S |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 62-bis, che istituisce, con la natura giuridica di fondazione, il Centro Italiano di ricerca per I'Automotive sui temi tecnologici ed ambiti applicativi relativi alla manifattura partendo da automotive e aerospace con prevedibili evoluzioni verso Industry 4.0 e la sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca ed innovazione che utilizzi i metodi di intelligenza artificiale. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dall’art. 77, comma 7 del decreto legge, me, a decorrere dall’anno 2022, ai sensi dell’art. 77 |
Articolo 63-bis – Disposizioni inmateria di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.07 NF |
Paita |
IV |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 63-bis, che modica l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2008, al fine di prevedere, nell’ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire, concernenti la realizzazione di nuovi edifici residenziali che le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, quelle necessarie ad assicurare il collegamento in fibra ottica tra l’edificio e il nodo di connessione più vicino. |
Articolo 64 – Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.11 64.14 64.32 64.42 |
Fregolent Gribaudo Benvenuto Stumpo |
IV PD LEGA LEU |
7.7 |
L’emendamento abroga l'ultimo periodo del comma 3 ed inserisce un nuovo comma 3-bis In particolare, l'art. 64, comma 2 interviene sulla norma che individua le categorie con priorità nell’attribuzione dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'art. 1, co. 48, lett. c) della legge n. 147/2013). Si tratta di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché, secondo la il comma in esame, di giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Il comma 3 stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle suddette categorie aventi priorità e con ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80% ("limite di finanziabilità"). Tale disposizione si applica alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della presente disposizione) al 30 giugno 2022. Il nuovo comma 3-bis prevede che i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo in parola. Viene quindi abrogato l'ultimo periodo del comma 3 recante una disposizione di analogo contenuto. Il comma 4 incrementa la dotazione del Fondo di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l’anno 2022. Il comma 5 dispone in ordine alla copertura del relativo onere, facendo rinvio all'articolo 77. |
Articolo 64, commi da 12 a 14 - Fondo per le politiche giovanili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.25 NF |
Lorefice |
M5S |
8.7 |
Modifica i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 64, prevedendo un incremento di ulteriori 5 milioni del Fondo per le politiche giovanili Dispone in incremento di 35 milioni di euro (in luogo di 30 milioni previsti dal testo originario del decreto-legge) per l'anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili. Le risorse sono destinate alle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. All'ulteriore onere di 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili nel corso di gestione. |
Articolo 65 - Compenso per copia privata e disposizioni in materia di opere cinematografiche e audiovisive
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.18 NF 65.23 NF |
Lattanzio Toccafondi |
PD IV |
8.7 |
Modifica il comma 4, disponendo un obbligo di rendicontazione annuale delle somme corrisposte quale compenso per copia privata, sia da parte della SIAE al Ministero della cultura (MIC), sia da parte degli altri soggetti abilitati a ripartire il compenso, alla SIAE e al MIC. Modifica, inoltre, il comma 5, disponendo che con decreto del Ministro della cultura devono essere stabiliti: i limiti temporali oltre i quali le opere cinematografiche e audiovisive depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate, rispettivamente, opere fuori commercio, oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; i criteri per definire scambi delle opere di cui al punto precedente con Cineteche nazionali di altri paesi e per realizzare con esse raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica; le modalità di svolgimento, da parte della Cineteca nazionale, di proiezioni in sala delle opere depositate o di iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme e-learning, anche a pagamento; i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali iniziative. |
Articolo 65, commi 6, 7 e 10 - Circo equestre e spettacolo viaggiante
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.14 NF |
Fiano |
PD |
8.7 |
L’emendamento proroga dal 31 agosto al 31 dicembre 2021 taluni benefici in favore del circo equestre e dello spettacolo viaggiante, provvedendo alla copertura del relativo onere. L’articolo 65, comma 6, come modificato esonera - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 - i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni relativi all'utilizzazione del suolo pubblico. Il comma 7 prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. A seguito della proroga in questione, viene innalzata a 12,95 milioni la dotazione del medesimo fondo. Si provvede alla copertura di questo ulteriore onere (pari a 4,3 milioni di euro) mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili nel corso di gestione (comma 10). |
Articolo 65-bis – Fondo per il restauro e gli interventi conservativi sugli di interesse storico e artistico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.014 NF 65.015 NF 65.020 NF NF |
Faro Mollicone Racchella |
M5S FdI LEGA |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 65-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), con una dotazione di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000. Il credito di imposta spetta a condizione che l’immobile non venga utilizzato nell’esercizio di impresa. La disciplina applicativa deve essere definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 66 – Disposizioni urgenti in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
66.1 NF |
Di Giorgi |
PD |
8.7 pom |
Sostuisce i commi 4 e 5 e introduce i commi 5-bis e 5-ter. In dettaglio, al comma 4, si prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2022, l’'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Al comma 5, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con riferimento ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione aventi ad oggetto le questioni di cui al comma 5 dell’ articolo, il comma 5-ter dispone che essi sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. Al comma 5-bis, sono fatti salvi i versamenti dei premi e delle prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione |
66.10 |
Carbonaro |
M5S |
7.7 |
Modifica il comma 16 precisando che l’indennità di cui ai commi da 7 a 15 per i lavoratori autonomi dello spettacolo, dovuta per la disoccupazione involontaria, “non” concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
Articolo 67, commi 9-bis – 9-quater – Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.11 NF 67.20 NF 67.72 NF 67.28 NF 67.104 NF |
Trizzino Capitanio Mollicone Ubaldo Pagano Casciello |
Misto LEGA PdI PD FI |
8.7 |
Introduce i commi da 9-bis a 9-quater all'articolo 67, concernenti il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici. iscritte al registro degli operatori di comunicazione. per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Si prevede che il credito di imposta in questione sia riconosciuto, anche nel 2021, per le spese sostenute nel 2020. La quota di spesa ammessa al credito d’imposta è pari al 10 per cento, mentre il tetto di spesa è fissato a 30 milioni di euro per il 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 188 del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) come convertito dalla legge n. 77/2020. Tale articolo 188 ha previsto, in via straordinaria, per l’anno 2020, analogo credito d’imposta per le spese sostenute nel 2019 (comma 9-bis). Per tale finalità, il comma 9-ter prevede un corrispondente incremento del Fondo per il pluralismo dell'informazione (art. 1, L. 198/2016), nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF e sono successivamente trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ("Agenzia delle entrate - fondi di bilancio") per le necessarie regolazioni contabili. All'onere, dispone il comma 9-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione. |
Articolo 67, comma 9-quinquies – Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.50 NF |
Sensi |
PD |
9.7 |
Introduce il comma 9-quinquies che differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibro finanziario dell’INPGI, al fine di consentire i necessari approfondimenti, che saranno svolti da una commissione tecnica composta da rappresentanti del Ministero del lavoro, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del Ministero dell’economia e delle finanze, di INPS e di INPGI. Le attività della Commissione – che concluderà i propri lavori entro il 20 ottobre 2021 – sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica |
Articolo 67, comma 11-bis – Contributi per l’editoria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.31 NF |
Lattanzio |
PD |
8.7 |
Aggiunge il comma 11-bis, che differisce di ulteriori 12 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019. A tal fine, novella l’art. 1, co. 394, della L. 160/2019. Pertanto, a seguito dell’ulteriore differimento: § decorre dal 31 gennaio 2025 l’abrogazione delle disposizioni che prevedono la concessione di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale; decorre dall’annualità di contributo 2024 la riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2027, per le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017) e gli enti senza fini di lucro, ovvero le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017). |
Articolo 67, comma 13-bis – Proroga dei poteri di istruttoria dell’AGCOM la sussistenza di posizioni comunque lesive del pluralismo nei mercati delle comunicazioni elettroniche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.65 |
Ubaldo Pagano |
PD |
7.7 |
Aggiunge il comma 13-bis, che modica l’articolo 4-bis, del decreto-legge n. 120 del 2020 al fine di prorogare i poteri di istruttoria dell’AGCOM finalizzati a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo sulla base di criteri previamente individuati, nei confronti dei soggetti operanti contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un’influenza notevole ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. L’emendamento prevede che l’applicazione della disposizione non sia più prevista a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 2021 e per i sei mesi successivi a tale data ma fino all’entrata in vigore del decreto legislativo contenente il recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato e comunque non oltre il 31 ottobre 2021. La delega per il recepimento di tale direttiva è stata prevista all’articolo 3 della legge di delegazione europea 2019/2020. |
Articolo 67-bis – Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.03 NF 67.018 NF 57.019 NF |
Gagliardi Topo Osnato |
CI PD FdI |
8.7 |
Introduce l’articolo 67-bis, che attribuisce per l’anno 2021 un credito d’imposta - nel limite di 20 milioni di euro - per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di sei mesi. L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio. L’onere della disposizione è quantificato in 20 milioni di euro per l’anno 2021 ed è posto a carico del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (comma 200 della legge di stabilità 2015), come rifinanziato dalle disposizioni di copertura generale del provvedimento. |
Articolo 68, commi 2-bis-2-quater – Settore zootecnico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.73 NF |
Spena |
FI |
8.7 |
Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Il comma 2-bis dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 mln di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. L'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. La dotazione iniziale del Fondo era pari a 150 mln di euro per il 2021 ed è stata successivamente incrementata dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021). Il comma 2-ter stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19", e successive modifiche. Il comma 2-quater dispone in relazione agli oneri connessi, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esam |
Articolo 68, comma 15-bis – Filiere e distretti agricoltura biologica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.58 NF |
L’Abbate |
M5S |
8.7 |
Aggiunge i commi 15-bis e 15-ter. Il comma 15-bis dispone lo stanziamento di 15 mln di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica. Il comma 15-ter reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAF. L'articolo 1, comma 522, della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha istituito nello stato di previsione del MIPAAF il «Fondo per l'agricoltura biologica», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa. Tale comma ha altresì previsto che con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse testé indicate, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. |
Articolo 68, commi 15-quater-15-sexies – Settore agrumicolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.68 NF 68.8 NF 68.15 NF |
Fasano Cappellani Gagliardi |
FI PD CI |
8.7 |
Aggiunge i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, i quali estendono al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 mln di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa massima. A tal fine il comma 15-quater novella l'articolo 1, co. 131, della legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 15-sexies reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame. |
Articolo 68, commi 15-septies e 15-octies – Promozione del lavoro agricolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.59 NF |
Trancassini |
FdI |
8.7 |
Inserisce i commi 15-septies e 15-octies all’articolo 68, che prorogano fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, la possibilità (riconosciuta dall’art. 94 del D.L. 34/2020) per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e di DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici. La proroga disposta dal nuovo comma 15-bis riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente (comma 15-septies). Agli oneri derivanti dalla suddetta proroga – pari a 58,9 mln di euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell’art. 77 del provvedimento in esame (comma 15-octies).
Conseguentemente per il 2021 vengono ridotti di 58,9 mln di euro (da 8.000 mln di euro a 7.941,1 mln) gli oneri previsti dall’articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto per i professionisti in possesso di determinati requisiti |
Articolo 68-bis – Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.021 NF |
Alberto Manca |
M5S |
8.7 |
Aggiunge l'articolo 68-bis, il cui comma 1 incrementa di 0,5 mln di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: - ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, - aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, - contenere l'impatto ambientale - e mitigare i cambiamenti climatici. L'articolo 1, comma 520, della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) - come sostituito dall'art. 222, comma 6, D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - ha previsto la concessione alle imprese agricole e agroalimentari di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Esso ha inoltre demandato a un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la statuizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521. Il comma 521 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per il 2020, da intendere come limite massimo di spesa, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame. |
Articolo 68-ter – Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.032 NF |
Governo |
|
8.7 |
Inserisce l’articolo 68-ter, che dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022. Nello specifico, si stabilisce che il predetto importo pari a 92.717.455,29 euro - quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - è diretto, per il periodo transitorio 2021-2022, ad assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al FEASR, nonché a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
Si ricorda che l’articolo in esame riproduce le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge n. 89 del 2021, abrogato ai sensi del comma 1-bis della legge di conversione e di cui sono fatti salvi gli effetti. |
Articolo 68-quater – Misure a sostegno del settore della birra artigianale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.022 NF |
Gagnarli |
M5S |
8.7 |
Inserisce l’articolo 68-quater, che riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale in misura pari a 0,23 euro a litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all’Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente. Agli oneri derivanti da tale disposizione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere, della pesca e dell’acquacoltura”, il quale, istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 128 e 129 della legge n. 178 del 2020) con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, è stato, recentemente incrementato, per il 2021, dall’art. 39 del decreto-legge cd. Sostegni, di ulteriori 150 milioni di euro |
Articolo 71 – Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.9 NF 71.23 NF 71.6 NF 71.2 NF 71.19 NF 8.08 NF 68.019 NF 71.1 NF 71.15 NF 71.20 NF |
Gadda Sandra Savino Gagliardi Incerti Trancassini Rizzetto Parentela Incerti Viviani Torromino |
IV FI CI PD FdI FdI M5S PD LEGA FI |
8.7 |
Apporta alcune modifiche al comma 1 dell’art. 71 estendendo la portata normativa della stessa disposizione anche ai danni provocati alle aziende agricole dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 2021. Aggiunge il comma 1-bis con il quale si riconosce, entro determinati limiti, in favore delle imprese agricole site in Calabria che hanno subito danni a seguito delle avversità atmosferiche del 21 e 22 novembre 2020 (e che non beneficiavano di polizza assicurativa), l’accesso agli interventi compensativi del Fondo di Solidarietà nazionale (FSN). A tal scopo, aggiunge il comma 3-ter, con il quale si dispone che il suddetto Fondo sia incrementato di 1 milione di euro per il 2021. Apporta modifiche al comma 3, prevedendo, in particolare, l’incremento della dotazione finanziaria del FSN- interventi indennizzatori di 160 milioni di euro (di cui 5 milioni in favore degli imprenditori apistici) per gli interventi indicati al comma 1. Infine, modifica il comma 4, inerente la copertura finanziaria degli oneri pari a complessivi 161 milioni di euro. |
Articolo 71, comma 3-bis – Destinazione di economie di spesa della Regione Toscana agli interventi compensativi del FSN
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.3 |
Cenni |
PD |
7.7 |
Aggiunge il comma 3-bis che modifica la disciplina inerente le misure di sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario site in alcuni comuni della Provincia di Pisa che hanno subito danni a causa degli incendi verificatisi nel 2018, disponendo, che la Regione Toscana possa destinare eventuali economie di spesa agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). Si fa riferimento sia agli interventi compensativi previsti in caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura e finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali nei limiti previsti dalle norme europee, sia agli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (tra cui quelle irrigue e di bonifica) compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.. |
Articolo 73, commi 6-bis – 6-quater– Disposizioni urgenti in materia di trasporto marittimo e portuale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
73.11 NF 73.36 NF |
Gariglio Rixi |
PD LEGA |
8.7 |
Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter e 6-quater, che contengono disposizioni a sostegno del settore marittimo e portuale, in considerazione del protrarsi dell’emergenza Covid-19. In particolare il comma 6-bis fornisce un’interpretazione autentica della disposizione di cui all’articolo 199, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020 che dispone che le autorità di sistema portuale possano erogare un contributo a beneficio del soggetto fornitore di lavoro portuale per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, prevedendo che per “ciascun lavoratore” debba intendersi ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, stagionale o part time) o con contratto di somministrazione. il comma 6-ter, lettera a), aumenta da 2 a 4 milioni per l’anno 2021 il limite del contributo che le Adsp possono erogare al soggetto fornitore di lavoro portuale (si veda quanto previsto dal comma 6-bis in relazione al computo dei lavoratori). Il comma 6-quater prevede la copertura finanziaria dell’intervento, a valere sul Fondo esigenze indifferibili. |
Articolo 73-bis – Contributo per gli autotrasportatori destinatari dei ristori derivanti dal crollo del Ponte Morandi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
73.035 NF |
Rixi |
LEGA |
8.7 |
Aggiunge l’articolo 73-bis, che dispone che gli autotrasportatori destinatari dei contributi previsti dall’articolo 5 comma 3 del decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto Genova) hanno diritto ad un contribuito pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021. Tale contributo costituisce limite di spesa e non può superare l’importo delle imposte sui redditi relative ai ristori percepiti per le maggiori spese sostenute dagli stessi autotrasportatori in ragione del crollo del Ponte Morandi, derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali. Si rimette ad un decreto del MIMS, di concerto con il MEF, la definizione delle modalità attuative della disposizione. Si prevede inoltre la copertura finanziaria dell’intervento, a valere sul Fondo esigenze indifferibili e si subordina all’autorizzazione della Commissione europea l’efficacia dell’aiuto. Si ricorda che l’apertura al traffico del nuovo ponte sul viadotto Polcevera è avvenuta nell’agosto 2020. |
Articolo 73-ter Disposizioni urgenti per il settore ferroviario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.032
|
Governo |
|
8.7 |
Aggiunge l’articolo 73-ter, che dispone l’approvazione a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) dell’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. prevedendo che gli stanziamenti ivi previsti si considerino immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Si ricorda che l’articolo in commento riproduce le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge n. 89 del 2021, abrogato ai sensi del comma 1-bis della legge di conversione e di cui sono fatti salvi gli effetti. |
0.68.032.8 NF |
Melilli |
PD |
8.7 |
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 73-bis, che dispongono l’assegnazione di 40 milioni di euro a RFI per la progettazione anche esecutiva di interventi per il miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree dell’Appennino soggette a eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 anche attraverso la revisione o l’aggiornamento di progetti esistenti già esaminati dal CIPE o presenti nel contratto di programma RFI nonché alla redazione di studi di fattibilità finalizzati a migliorare il collegamento tra i capoluoghi di provincia dell’Italia centrale ricompresi nel cratere sismico e Roma (comma 2-bis). La copertura degli oneri dell’intervento è effettuata a valere sul ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021. La disposizione prevede che nel nuovo Contratto di programma tra RFI e MIMS saranno individuati gli specifici interventi come sopra descritti. |
Articolo 73-quater – Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
73.016 NF 73.031 NF 73.052 NF 73.065 NF 73.042 NF |
Lorenzin Rixi Manzo Rosso Silvestroni |
PD LEGA M5S FI FdI |
8.7 |
Introduce l’articolo 73-quater che dispone la non applicazione della tassa d’ancoraggio, di cui alla legge n. 82 del 1963, alle navi da crociera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge fino alla fine dell’anno 2021 (comma 1). Viene contestualmente istituito un Fondo, con una dotazione di 2,2 milioni di euro presso il MIMS diretto a compensare le Autorità di sistema portuale a compensazione dei mancati introiti della tassa suddetta e a copertura dei rimborsi della tassa eventualmente già corrisposta dagli obbligati (comma 2). Si rimette ad un decreto del MIMS, sentita la conferenza di coordinamento delle Adsp la definizione delle modalità di attribuzione delle somme citate alle Autorità di sistema portuale (comma 4) e si subordina all’autorizzazione della Commissione europea l’efficacia dell’aiuto finalizzato a compensare la riduzione del traffico turistico e la promozione la ripresa delle attività turistiche (comma 3). Si prevede inoltre la copertura finanziaria dell’intervento, a valere sul Fondo esigenze indifferibili (comma 5). |
Articolo 73-quinquies – Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (ecobonus)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
73.039 NF 73.064 NF |
Benamati Porchietto |
PD FI |
9.7 |
Introduce l’articolo 73-quinquies, che dispone: · la proroga fino al 31 dicembre 2021 del regime di favore previsto dalla legge di bilancio 2021 (comma 654) per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (cat. M1) con prezzo di listino inferiore a 40 mila euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e del regime di favore previsto per l’acquisto di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell'alimentazione dello stesso e dell'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV (comma 1). · Il rifinanziamento con 350 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 1041 della legge n.145 del 2018 originariamente destinato a finanziare l’acquisto di veicoli a basse emissioni e che viene così ripartito (comma 2): - 60 milioni di euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni fino a 60 g/km CO2 (lett. a); - 200 milioni di euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni da 61 a 135 g/km CO2 (lett. b); - 50 milioni di euro per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1) di cui 15 milioni di euro riservati all’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici (lett. c); - 40 milioni di euro per l’acquisto di autoveicoli usati (cat. M1) per il quale non siano stati già goduti i benefici previsti per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, con classe non inferiore ad euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25 mila euro, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza dell’agevolazione i 10 anni dall’immatricolazione di cui l’acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi (lett. d). In quest’ultimo caso il contributo è riconosciuto in misura decrescente al crescere delle emissioni (da 2000 euro a 750). Il contributo di cui alla lettera d) è riconosciuto solo se il cedente aderisce e fino all’esaurimento delle risorse. Il cedente riconosce il contributo all’acquirente sul prezzo e ne recupera l’importo mediante corrispondente credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa degli incentivi sono richiamate le disposizioni che disciplinano i vigenti regimi agevolati riguardanti l’acquisto di veicoli a basse emissioni ossia i commi 1032-1036 e 1038 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e le apposite disposizioni attuative (comma 3). Il comma 4 prevede che alla copertura dell’intervento si provveda ai sensi dell’articolo 77 del decreto-legge. |
Articolo 74, commi 2-bis – 2-quater – Risorse per il comparto sicurezza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.5 NF |
Pagani |
PD |
8.7 |
Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quater, che destinano risorse aggiuntive in favore del comparto sicurezza. In particolare il comma 2-bis autorizza l’incremento di 8.628.749 euro per l’anno 2021 delle risorse del Fondo, istituito dal 2018, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 45, comma 11 del decreto legislativo n. 95 del 2017 per fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi. L’incremento è destinato al pagamento dei compensi spettanti al personale nelle annualità indicate, secondo la ripartizione di cui al comma 2-ter che prevede: - 2.003.114 di euro per la Polizia di Stato, relativamente alle annualità 2018 e 2019; - 3,4 milioni di euro per l’Arma dei carabinieri, relativamente alla annualità 2020; - 3 milioni di euro per la Corpo della guardia di finanza relativamente alla annualità 2020; - 225.635 euro per il Corpo della polizia penitenziaria, relativamente alle annualità 2018 e 2019. In base al comma 2-quater, agli oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014). |
Articolo 74, commi 11-bis - 11-sexies - Accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato
Modifiche in materia di durata del contratto di lavoro a tempo determinato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.101 |
Relatori |
|
9.7 |
Inserisce i commi da 11-bis a 11-sexies prevedendo in primo luogo (comma 11-bis) che alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, nell’ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, si provvede in via straordinaria mediante integrale scorrimento dei concorsi interni per titoli ed esami per la copertura di posti per viceispettore indetti rispettivamente: § il 2 novembre 2017; § il 31 dicembre 2018. Si prevede che i soggetti immessi nel ruolo mediante il suddetto scorrimento accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione (comma 11-ter). È disposto che i posti della qualifica di vice ispettori coperti in base alla suddetta procedura tornano ad essere disponibili per i relativi concorsi pubblici di accesso alla qualifica, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, dal 31 dicembre 2023 (comma 11-quater). Il comma 11-quinquies reca la copertura degli oneri connessi alle assunzioni di cui sopra quantificati come segue: § 2.726.510 euro per il 2021 § 5.453.020 euro per il 2022 § 6.525.725 euro per il 2023 § 7.6900.430 euro per il 2024 § 7.611.390 euro per il 2025 § 7.639.595 euro per il 2026 § 7.658.950 euro per il 2027 § 7.660.820 euro per il 2028 § 8.220.260 euro per il 2029 § 8.803.860 euro per il 2030 § 8.828.020 euro a decorrere dal 2031 Alla copertura di tali oneri si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014).
Il comma 11-sexies (inserito nel testo-A all’articolo 41-bis, come lettera b)) interviene in materia di durata massima del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prevedendo che fino al 30 settembre 2022, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi. Tale disposizione integra, in via transitoria quanto previsto dal vigente comma 1-bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81 del 2015 che consente di apporre al contratto di lavoro subordinato un termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Tale comma, in sede di coordinamento formale, è stato inserito come lettera b) dell’articolo 41-bis, introdotto con l’emendamento 41.5 (vedi relativa scheda). |
Articolo 74-bis – Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.023 NF |
Corda |
M5S |
8.7 |
L’emendamento inserisce gli articoli 74-bis e 74-ter (per il 74-ter si veda la scheda successiva). L’articolo 74-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo destinato ad erogare un contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza COVID-19 che, durante lo stato d’emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Il contributo opera nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro della dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni, saranno individuati i soggetti che possono fruire del contributo e le misure applicative della disposizione. Agli oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014). |
Articolo 74-ter – Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze Armate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.023 NF |
Corda |
M5S |
8.07 |
Inserisce gli articoli 74-bis (per il quale si veda la scheda precedente) e 74-ter L’articolo 74-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero della Difesa un Fondo destinato ad erogare un contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze Armate impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza COVID-19 che, durante lo stato d’emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Il contributo opera nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni, saranno individuati i soggetti che possono fruire del contributo e le misure applicative della disposizione. Agli oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014). |
Articolo 75-bis – Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
75.015 NF 75.07 NF 75.019 NF 75.012 NF 75.01 NF 75.016 NF |
Delmastro Migliore Valentini Di Stasio Zoffili Palazzotto |
FdI IV FI M5S LEGA LEU |
8.7 |
Introduce l’articolo 75-bis, il quale incrementa di 1,4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 per l’indennità di servizio, prevista dall’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, impiego all’estero di personale dell’Arma dei carabinieri per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero (comma 1). Apporta, al comma 2, le seguenti modificazioni al richiamato D.P.R. n. 18/1967: a) all’art. 203, esclude, per gli esperti appartenenti alle carriere direttive del personale dello Stato o di enti pubblici, operanti presso l’amministrazione centrale o la rete diplomatico-consolare del MAECI, l’applicazione delle misure di assistenza sanitaria ai sensi del novellato art. 211 del D.P.R. Tale esclusione si aggiunge a quelle già vigenti, riguardanti la corresponsione dell’indennità di richiamo dall’estero (art. 176), il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei figli presso scuole straniere operanti in Italia (art. 179, secondo comma) e l’indennizzo per danni (art. 208); b) sempre all’art. 203, sopprime il quinto comma, che prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria (art. 211, oggetto di novella apportata dal presente emendamento) agli esperti non appartenenti ai ruoli del MAECI, ex art. 168 del D.P.R., al personale facente capo all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti statali (ENPAS), confluito nell’INPDAP nel 1994; c) novella integralmente l’art. 211, prevendo che l’assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto sia assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 (comma 1). In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, si autorizza il MAECI a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell’infermo e dell’eventuale accompagnatore (comma 2). Si dispone altresì che, per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, il MAECI possa stipulare polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell’infermo e dell’eventuale accompagnatore (comma 3). In favore del personale e dei familiari a carico, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non siano coperte dalle polizze assicurative stipulate, si prevede che possano essere applicate le misure di assistenza sanitaria in forma indiretta previste dalla normativa vigente (comma 4). Si autorizza infine che il MAECI a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all’estero, una o più polizze assicurative che coprano i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all’estero. Tali polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente (comma 5). Secondo quanto disposto dal comma 3, gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di tali disposizioni, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2021 ed a 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. |
Articolo 77, commi 2-bis – 2-sexies – Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.2 NF |
Ubaldo Pagano |
PD |
8.7 |
Aggiunge i commi- da 2-bis a 2-sexies, che prevedono misure economiche volte ad indennizzare i proprietari di immobili danneggiati dalle emissioni inquinanti provocate dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. Nello specifico, si istituisce e disciplina un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, al fine di riconoscere un indennizzo, nel limite di spesa massima autorizzata, per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all’inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA (comma 2-bis). Hanno diritto agli indennizzi previsti i proprietari di immobili dei quartieri della città di Taranto in favore dei quali sia stata emessa sentenza de?nitiva di risarcimento dei danni a carico di ILVA S.p.A. (comma 2-ter). L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa (comma 2-quater). Con l’emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo (comma 2-quinquies). Agli oneri previsti si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall’art. 77, comma 7 del presente decreto-legge (comma 2-sexies). |
Articolo 77, comma 9-bis - Risparmi di spesa contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti titolari di partita IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. i) |
Governo |
|
8.7 |
Aggiunge il comma 9-bis all’articolo 77, volto a quantificare gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dall’utilizzo della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che riconosce un contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, per un importo di circa 2.127 milioni di euro. Il comma riproduce il testo dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, abrogato dall’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente provvedimento. Come riportato nella Relazione Tecnica del D.L. n. 99/2021, tale importo è ulteriore ai 3.150 milioni di euro di risparmi già utilizzati dall’art. 1, comma 16, del provvedimento in esame a copertura degli oneri derivanti dal contributo a fondo perduto “perequativo”, per un complesso, dunque, di risparmi di spesa derivanti dal contributo di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, pari a circa 5.277 milioni di euro (rispetto allo stanziamento di oltre 11.150 milioni di euro inizialmente stimato). |
Articolo 77, comma 10 - Quantificazione e copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni del D.L. n. 73/2021 in esame
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.181, lett. i) |
Governo |
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8.7 |
Sostituisce il comma 10, riformulando la disposizione che reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni del provvedimento, a seguito dell’inserimento nel provvedimento in esame delle disposizioni del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” |
Articolo 77-bis – Clausola di salvaguardia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.02 77.05 |
Gebhard Vanessa Cattoi |
MISTO Minoranze linguist. LEGA |
7.7 |
Introduce l’articolo 77-bis che inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del decreto-legge in esame sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Le norme del decreto legge, infatti, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. |