Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi |
Riferimenti: | AC N.3075/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 433 |
Data: | 05/05/2021 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali |
Servizio Studi
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Dossier n. 388
Servizio Studi
Dipartimento affari costituzionali
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Progetti di legge n. 433
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D21056.docx
INDICE
Schede di lettura
§ Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)......................... 5
§ Articolo 2 (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)........................................................................................................... 9
§ Articolo 3, commi 1 e 2 (Proroga dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione 2020 e del bilancio di previsione 2021 degli enti locali)............................................................................................................ 14
§ Articolo 3, commi 3 e 4 (Proroga di termini concernenti i rendiconti e i bilanci consolidati delle regioni)................................................................. 17
§ Articolo 3, commi 5 e 6 (Rinvio termini di adozione dei bilanci di esercizio 2020 degli enti del settore sanitario e del bilancio consolidato dell’anno 2020 del Servizio sanitario regionale)......................................................... 20
§ Articolo 3, comma 7 (Differimento dei termini per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio delle regioni)......................................................................................................... 22
§ Articolo 3, comma 8 (Proroga del termine di approvazione del bilancio di esercizio delle Camere di Commercio).................................................... 24
§ Articolo 3, comma 9 (Proroga di termini per la delibera del piano di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali)....................................... 26
§ Articolo 4 (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)................................................................................. 29
§ Articolo 5, comma 1 (Proroga di termini in materia di patenti di guida)... 35
§ Articolo 5, comma 2 (Proroga di termini per la rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie)............................................................................. 37
§ Articolo 5, comma 3 (Proroga di termini in materia di navi da crociera).. 38
§ Articolo 5, comma 4 (Proroga per le attività di revisione dei veicoli)........ 40
§ Articolo 6 (Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)............................................. 42
§ Articolo 7 (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti)....................................................................................... 43
§ Articolo 8 (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione).. 45
§ Articolo 9 (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)................. 47
§ Articolo 10 (Accelerazione di interventi per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19)............................................................................... 50
§ Articolo 11 (Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario).............................. 53
§ Articolo 12 (Entrata in vigore).................................................................... 56
Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)
L’articolo 1, comma 1, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19. Il comma 2 dell’articolo, riduce dal 60 al 15 % la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 % la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.
In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 263, commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), disponendo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021:
· che la organizzazione del lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi sia realizzata attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro. Ciò deve avvenire mediante revisione dell'articolazione giornaliera e settimanale dell’orario, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza (anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza), applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87 (cfr. infra su questa disposizione) e, comunque, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Con riferimento al lavoro agile, è, pertanto, soppresso il riferimento al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Le predette disposizioni sono in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (comma 1, lett. a), n. 1), che modifica il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 263).
L’articolo 263, comma 1, del dl 34/2020, in particolare, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, in via transitoria, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Tali misure semplificate consentono di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
L’articolo 87, comma 1 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, la modalità ordinaria di lavoro delle amministrazioni pubbliche sia il lavoro agile, per cui, alla lett. a) si prevede la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; peraltro, alla lettera b), la norma consente di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle predette amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
· che le disposizioni sopra riportate si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19 (comma 1, lett.a), n. 2), che aggiunge un periodo al comma 1 dell’articolo 263);
· che le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni oltre che in materia di tutela della salute anche in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità (comma 1, lett. b), che integra il comma 2 dell’art. 263).
Il comma 2 della disposizione in commento modifica anche l’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (come modificato dal suddetto articolo 263 del dl 34/2020), relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, per effetto delle modifiche proposte:
· le amministrazioni pubbliche, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali non soltanto per l'attuazione del telelavoro ma anche per l’attuazione del lavoro agile (comma 2, lett. a);
· le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), che individua, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, a fronte della precedente previsione che individuava una percentuale del 60% (comma 2, lett.b);
· in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, anziché al 30 %, come originariamente previsto (comma 2, lett. c).
L’articolo 14 modificato dalla disposizione in esame dispone che le pubbliche amministrazioni elaborano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile prevedendo che almeno il 60 per cento del personale possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha approvato, con decreto del 9 dicembre 2020 le Linee guida che indirizzano le pubbliche amministrazioni nella redazione del suddetto Piano.
Sul punto, in base al monitoraggio effettuato attraverso il Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica, sono 54 su 162, pari al 33,3%, le amministrazioni statali che alla scadenza del 31 gennaio 2021 fissata dal "Decreto Rilancio" hanno pubblicato i POLA, Piani organizzativi del lavoro agile.
Inoltre, come specificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la scadenza per la redazione del POLA è fissata al 31 gennaio per le amministrazioni diverse dagli enti locali, per i quali invece la tempistica di approvazione dei piani di programmazione è quella stabilita dall'art. 169 del Testo unico degli enti locali.
L’articolo 2 proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, mentre rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio (comma 1). Inoltre viene estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data (comma 2).
Per la proroga della validità dei documenti di identità, il comma 1 modifica l’articolo 104 del decreto-legge n. 18 del 2020 che aveva prorogato fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data della prima dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). La validità dei documenti era stata posticipata, dapprima, al 31 dicembre 2020 dall’art. 157, comma 7-ter, decreto-legge n. 34 del 2020 e, successivamente, al 30 aprile 2021 dall’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge n. 125 del 2020.
Come esplicitato nella relazione illustrativa, l’ulteriore proroga “appare necessaria in considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica ed al fine di non aggravare i comuni di ulteriori adempimenti ad essa connessi, nonché di evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, che non consentono di rispettare agevolmente un’adeguata distanza interpersonale”.
I documenti la cui validità è prorogata – indicati mediante rinvio alle definizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (art. 1, co. 1, lett. c), d) ed e) del D.P.R. 445/2000) – sono:
a) ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
b) la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
c) il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
Si ricorda, in particolare, che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, co. 2, D.P.R. 445 del 2000):
- il passaporto
- la patente di guida,
- la patente nautica,
- il libretto di pensione,
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d’armi,
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Con riferimento alla validità dei documenti, in particolare si ricorda che la carta di identità, ivi inclusa la carta d’identità elettronica (CIE), ha durata di dieci anni. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d’identità è di tre anni; mentre per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.
La proroga, tuttavia, è valida ai soli fini dell’identificazione personale e non ai fini dell’espatrio, ovvero non è valida per spostamenti dall’Italia verso l’estero. L’art. 104 del DL n. 18/2020 ha infatti espressamente previsto che “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
In proposito si ricorda che la carta d’identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (si cfr. area Schengen).
Il comma 2 proroga sino al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data (lett. a)). Si stabilisce al contempo che nelle more di tale scadenza, è possibile per gli interessati presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli e gli uffici competenti effettuano progressivamente la trattazione dei relativi procedimenti (lett. b)).
La proroga è disposta in considerazione delle difficoltà connesse alle restrizioni imposte dallo stato di emergenza connesso alla pandemia che, ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021.
I documenti la cui validità viene prolungata sono quelli indicati dall’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, che aveva disposto l’efficacia dei documenti in scadenza fino al 31 agosto 2020, termine successivamente prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 125 del 2020 e, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 2 del 2021.
Il contenuto dell'art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies,
del decreto-legge n. 18 del 2020
Il comma 2-quater stabilisce la proroga della validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi. La disposizione prevede inoltre che sono prorogati:
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.
Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.
- le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, co. 7, del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), ossia i permessi e le autorizzazioni che conferiscono il diritto a soggiornare, rilasciate dall'autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia;
- i titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 251 del 2007, ovverosia i documenti di viaggio che la questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla disposizione richiamata;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del TU immigrazione, ai sensi del quale lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis del TU immigrazione: si ricorda, in proposito, che l’ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un visto per ricongiungimento familiare, che deve essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia o al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo sportello unico per l’immigrazione. Il nulla osta è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del TU immigrazione, tra cui, a titolo esemplificativo, sono ricordati i nulla osta per ricerca, blue card, e trasferimenti infrasocietari.
Ai sensi del successivo comma 2-quinquies, le previsioni del comma 2-quater (ossia la proroga dell’efficacia o dei termini) si applicano, come esplicitato letteralmente, ad alcuni permessi di soggiorno che sono individuati tramite il richiamo a specifiche disposizioni di legge.
Sono richiamati in particolare:
- l’art. 22 TUI, che disciplina la procedura per il rilascio da parte dello sportello unico per l’immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato che autorizza il datore di lavoro che ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero. Tale nulla-osta, trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione (art. 22, comma 5, TUI). Il nulla-osta è condizione necessaria per chiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La durata massima del permesso in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è di un anno, mentre, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. All’interno di tale disposizione, il comma in esame menziona, in particolare, il comma 11 dell’art. 22, ai sensi del quale il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore;
- l’art. 24 TUI, che disciplina la procedura per il rilascio da parte dello sportello unico del nulla osta al lavoro stagionale, che permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il nulla osta autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi (co. 7). La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare la durata complessiva di nove mesi;
- l’art. 26 TUI, che disciplina la procedura per il rilascio del visto per lavoro autonomo: il visto può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Perché la rappresentanza diplomatica o consolare rilasci il visto, occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività. Il relativo permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può avere validità superiore ad un periodo di due anni (art. 5, co. 3-quater, TUI);
- l’art. 30 TUI, che disciplina il permesso di soggiorno per motivi familiari, che ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato;
- l’art. 39-bis TUI, che disciplina le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per studio, la cui durata varia in relazione alla durata del corso, tirocinio, scambio formativo o convenzione in base alla quale è stato richiesto;
- l’art. 39-bis.1 TUI che disciplina modalità e requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti, che ha una durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi.
L’ultimo periodo della disposizione prevede l’applicazione della proroga anche alle richieste di conversione. Poiché i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale sono prorogati esplicitamente ai sensi del comma 2-bis, la clausola sembrerebbe diretta a ricomprendere nella proroga anche le restanti tipologie di conversione di titolo di soggiorno previste dal TU immigrazione e da altre norme speciali.
L’articolo 3 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati.
In particolare, l’articolo reca, ai commi 1 e 2, la proroga al 31 maggio 2021 dei termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 degli enti locali.
Il comma 1 reca la proroga del termine per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali al 31 maggio 2021.
Tale termine, si rammenta, è ordinariamente fissato, dall’articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
Il comma 2 reca il differimento al 31 maggio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 degli enti locali.
Tale termine, si rammenta, è ordinariamente fissato dall’art. 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento ad un orizzonte temporale almeno triennale. La disposizione prevede peraltro che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Si ricorda che, il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 è già stato oggetto di differimento, dapprima al 31 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio), e successivamente al 31 marzo 2021 con il decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021[1].
Sul termine è da ultimo intervenuto il D.L. n. 41/2021 - attualmente all’esame del Senato per la sua conversione in legge - che prevede all’articolo 30, comma 4, un’ulteriore proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2021.
La disposizione in esame intende, dunque, spostare ulteriormente in avanti la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2021, rispetto a quanto disposto dal decreto-legge n. 41, in corso di conversione, fissando il termine al 31 maggio 2021.
In conseguenza del differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo, il comma 2 autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino fino alla data del 31 maggio 2021, secondo la disciplina di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Ai sensi dell'art.163 del TUEL si ricade nell'esercizio provvisorio se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (ai sensi dell'art. 222 del TUEL).
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese richiamate, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione: a) delle spese tassativamente regolate dalla legge; b) di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Si ricorda che il differimento del termine in esame comporta che anche il differimento dei termini di approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi locali sono rinviati al 31 maggio 2021. Fa eccezione il termine per i regolamenti e le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, che, solo per l’anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dal D.L. n. 41/2021 (art. 30, comma 5).
L’articolo 3, comma 3, stabilisce la proroga dei termini per l’approvazione da parte delle regioni e delle province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all’esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021.
Conseguentemente, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori entrate delle regioni a statuto ordinario, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rendiconto e bilancio consolidato 2020
In particolare, il comma 3, lettera a), proroga il termine per l’approvazione del rendiconto per esercizio 2020 da parte dei consigli regionali al 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della Giunta regionale entro il 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, la lettera b) del comma 3 in esame, stabilisce la proroga del termine per l’approvazione al 30 novembre 2021.
La norma in esame fa esplicito riferimento all’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 118 del 2011, che stabilisce i suddetti termini in via ordinaria:
§ per l’approvazione del rendiconto da parte dei consigli regionali, la lettera b) stabilisce il termine del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, con preventiva approvazione da parte della giunta regionale entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
§ per l’approvazione del bilancio consolidato la lettera c) fissa il termine entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; si ricorda che il bilancio consolidato, secondo quanto stabilito dall’articolo 11-bis del citato D.Lgs. 118 del 2011, è il bilancio che la regione redige con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica».
Si ricorda che il decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126 del 2014, disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare il Titolo I (articoli da 1 a 18-bis) contiene i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, mentre il Titolo III (articoli da 36 a 73, titolo interamente aggiunto dal D.Lgs. 126/2014) disciplina specificamente l’ordinamento finanziario e contabile delle regioni.
Sulla applicabilità delle suddette norme alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l’articolo 79 dello stesso decreto legislativo 118 specifica che decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo nei confronti delle autonomie speciali e degli enti locali dei ubicati nei rispettivi territori sono stabilite, in conformità ai rispettivi statuti e con le procedure ‘concordate’ previste per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti. Se da un lato non vi è dubbio che le autonomie speciali al pari degli altri enti territoriali, siano tenute ad osservare ed adeguarsi ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenuti nel decreto legislativo 118 del 2011, è anche necessario che le disposizioni in esso contenute vengano recepite nei rispettivi ordinamenti (in quanto non direttamente applicabili). Così è avvenuto anche se con modalità, tempistiche e non sempre in modo organico, per le autonomie speciali.
Con riguardo al bilancio consolidato, si rammenta infine che anche in riferimento all’esercizio 2019, l’approvazione del bilancio consolidato è stata prorogata dal 30 settembre al 30 novembre 2020 dall’articolo 110 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).
Verifica delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario
Il comma 4 dell’articolo 3 in esame, in conseguenza della proroga del termine per l’approvazione del rendiconto 2020 al 30 settembre 2021, stabilisce, altresì, la proroga al medesimo 30 settembre 2021 del termine fissato entro il 30 giugno 2021, dall’articolo 111, comma 2-septies del decreto legge n. 34 del 2020, per la verifica delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario conseguenti l’emergenza epidemiologica, ai fini delle eventuali compensazioni rispetto quanto ricevuto dal Fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome.
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del decreto legge 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, commi 823-826).
Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per le regioni a statuto ordinario in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.114 CSR) il citato art. 111 del decreto legge 34 del 2020, al comma 2-quinques, determina, nella tabella inserita nella norma, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione, per l'importo totale di 1.700 milioni di euro, suddiviso in una prima quota pari a complessivi 500 milioni di euro ed in una seconda quota pari a complessivi 1.200 milioni. Il comma 2-sexsies detta le norme per la contabilizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario.
Le risorse del fondo, stabilisce il comma 823 della legge di bilancio 2021, sono vincolate alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Per quanto concerne la verifica delle effettive minori entrate tributarie incassate dalle Regioni a statuto ordinario, entro il 30 giugno 2021 – ora prorogato dalla norma in esame al 30 settembre 2021, dovrà essere determinato l’importo dell’effettivo minore gettito, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori, registrato nell’esercizio 2020 (comma 2-septies del citato art. 111 del decreto legge 34 del 2020). Analogamente entro il 30 giugno 2022, si dovrà procedere alla verifica delle minori entrate per l’esercizio 2021 (comma 825 della legge 178 del 2020).
L’articolo 3, commi 5 e 6, rinvia al 30 giugno 2021 i termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti del settore sanitario.
In particolare, il comma 5 reca, per il 2021, il differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2020, previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 118/2011 per gli enti del settore sanitario.
Tali termini, si rammenta, sono fissati al 30 aprile dell'anno successivo dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 118/2011 (recante l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).
Il rinvio dei termini riguarda:
§ i bilanci di esercizio degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 118/2011: aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, la cui adozione spetta al direttore generale;
§ i bilanci di esercizio delle regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19 - qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario - la cui adozione spetta al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione.
Di conseguenza, il successivo comma 6 provvede altresì a modificare:
a) il termine entro cui la giunta regionale approva i bilanci d'esercizio dell’anno 2020 dei sopracitati enti, fissandolo al 31 luglio 2021, in luogo del 31 maggio previsto dalla normativa vigente, di cui all’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
b) il termine entro cui la giunta regionale approva il bilancio consolidato dell’anno 2020 del Servizio sanitario regionale, fissandolo al 30 settembre 2021, in luogo del 30 giugno previsto dal citato articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011.
Il comma 7 dell’articolo 3 reca il differimento dei termini per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per l’esercizio 2020 delle Regioni a statuto ordinario.
In particolare, il comma differisce dal 31 marzo al 31 maggio il termine per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del saldo riferito all’esercizio 2020 da parte delle Regioni a statuto ordinario, previsto dall’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Viene altresì differito dal 30 maggio al 30 giugno il termine per l’invio ritardato della certificazione medesima, purché attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo, che consente agli enti interessati una applicazione più limitata delle sanzioni.
Si rammenta che, dall'esercizio finanziario 2017, le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (legge 232 del 2016, art. 1. Commi 465-466). La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019, commi 541 e 542), ha anticipato al 2020, per le regioni a statuto ordinario, la facoltà di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio. La disciplina, riformata dalla successiva legge di bilancio 2019, prevede il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione, riconosciuto dalla Corte costituzionale, già dal 2019 per gli enti locali e le regioni a statuto speciale, mentre per le regioni a statuto ordinario l'avvio della nuova disciplina era stato fissato per il 2021. La nuova disciplina entrerà a regime comunque dal 2021 e per tale motivo i commi 543 e 544 della legge di bilancio 2020 stabiliscono una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio.
In via generale, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 470, della citata legge n. 232/2016, ai fini della verifica del rispetto del vincolo di pareggio di cui al comma 466, ciascun ente è tenuto ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it») una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
La mancata trasmissione della certificazione entro il suddetto termine perentorio costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal successivo comma 475.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente cioè al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Le istruzioni e le modalità del monitoraggio e della certificazione del pareggio di bilancio per il 2020 per le Regioni a statuto ordinario, sono contenute nel Decreto 11 dicembre 2020, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L’articolo 3, comma 8 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2020 da parte delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali.
Il termine ordinario di approvazione del bilancio di esercizio, qui derogato, è previsto dall’articolo 15 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016, art. 1, comma 1, lett. o).
In particolare, il citato articolo 15 dispone, al comma 1, che il Consiglio delle Camere di Commercio si riunisce in via ordinaria:
· entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
· entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica;
· entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico;
· entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico[2].
Il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, di cui al D.P.R. n. 254 del 2005, all’articolo 20, dispone conseguentemente che il bilancio d'esercizio con i relativi allegati è approvato dal Consiglio delle Camere di Commercio, su proposta della giunta, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
Nel corso delle crisi pandemica, l’articolo 107, comma 1, lett. a) del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”), aveva già prorogato, relativamente all'esercizio 2019, anche per le Camere di commercio, la data ultima di approvazione del bilancio al 30 giugno del 2020.
La relazione illustrativa afferma che le Camere di commercio, impegnate nella predisposizione dei bilanci di esercizio 2020, hanno segnalato ad Unioncamere che "la precarietà organizzativa derivante dalla gestione della pandemia da COVID-19" rende "particolarmente difficoltoso il rispetto del termine del 30 aprile per l'approvazione da parte dei consigli camerali del bilancio di esercizio". Unioncamere ha fatto sue le proposte camerali tese ad una dilazione del termine, richiamando l'eccezionalità del momento che si sta vivendo, ricordando peraltro quanto già verificatosi lo scorso anno per il bilancio di previsione degli enti locali, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche attraverso la dilazione degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa vigente.
La relazione evidenzia la necessità del differimento posto che il mancato rispetto del termine per l’approvazione dei bilanci fa discendere, ai sensi della disciplina vigente, gravi conseguenze sulla stabilità delle Camere di commercio, dalla nomina da parte della Regione di un commissario ad acta fino allo scioglimento del Consiglio camerale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lett. b) della L. n. 580/1993.
La violazione in parola peraltro comporterebbe – sempre secondo la relazione illustrativa - un aggravio di lavoro non indifferente a carico delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico e, a cascata, delle Camere di commercio interessate, sia ai fini dell'eventuale nomina dei Commissari Straordinari sia dell'eventuale ricostituzione dei nuovi Consigli camerali, delle Giunte camerali e della nomina dei nuovi Presidenti, in un momento assai delicato del quadro epidemiologico e in una situazione ancora non del tutto definita nel sistema camerale, interessato dal processo di riorganizzazione e di accorpamento.
Il comma 9 dell’articolo 3 dispone il rinvio di termini nell’ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario.
La norma, in primo luogo, rinvia al 30 giugno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
In particolare, il comma 5 dispone che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Per quanto riguarda le precedenti proroghe del termine in esame, si ricorda che l’articolo 107, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha rinviato al 30 giugno 2020 una serie di termini riguardanti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, tra i quali quello per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL. Successivamente l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha rinviato lo stesso termine al 30 settembre 2020; i comuni nei confronti dei quali i termini erano nel frattempo scaduti alla data del 30 giugno 2020 sono stati rimessi nei termini.
Con riferimento alle conseguenze del mancato rispetto del termine, si ricorda che il comma 7 dell’articolo 243-quater del TUEL prevede che la mancata presentazione del piano entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera con cui il consiglio dell’ente attiva la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto di cui all'articolo 243-bis, comma 5) comporta l'applicazione della procedura del c.d. dissesto guidato (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011), con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (la stessa conseguenza è prevista anche nei casi di: diniego dell'approvazione del piano; accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso). Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha sospeso i termini per l’attuazione del dissesto guidato nei casi indicati dal comma 7 dell’articolo 243-quater fino alla data del 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano presentato un piano di riequilibrio in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 o abbiano rimodulato o riformulato il Piano nel medesimo periodo.
Si evidenzia che nel corso della conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, attualmente all’esame al Senato, è stata introdotta una disposizione (art. 30, comma 11-bis) che, in ragione della emergenza Covid-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, rinvia al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale, qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi nei termini i comuni nei confronti dei quali i termini sono scaduti alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021) e (con una formulazione più ampia e di non facile lettura) i comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il piano.
Si segnala, infine, che la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 34 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del TUEL nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato (relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ).
Il comma 9, inoltre, rinvia al 30 giugno 2021 anche il termine entro il quale l’ente locale che ha deliberato il dissesto finanziario deve rispondere agli eventuali rilievi o richieste istruttorie formulate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito all’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Tale termine è ordinariamente stabilito in sessanta giorni dall’articolo 261, comma 1, del TUEL.
L’articolo 259, comma 1, del TUEL dispone che il consiglio dell'ente locale in stato di dissesto è tenuto a presentare al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione. Tale termine di tre mesi è stato rinviato al 30 settembre 2020 dall’articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
L’articolo 261 comma 1 del TUEL prevede, quindi, che l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale deve fornire risposta entro sessanta giorni.
Articolo 4
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica)
L’articolo 4 incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:
· agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;
· alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.
Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
Si ricorda preliminarmente che, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012 e con il decreto-legge n. 105 del 2019 – come successivamente modificati nel tempo - la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.
I provvedimenti richiamati hanno definito, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali.
Si tratta in particolare di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e negli ulteriori settori connessi ai fattori critici elencati dalla disciplina europea; specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e in ulteriori settori, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19. Per una disamina più approfondita della materia si rinvia al sito della documentazione parlamentare.
Le norme in esame, più in dettaglio, incidono sui termini contenuti nell’articolo 4-bis, commi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 105 del 2019.
Il richiamato comma 3-bis, al fine di contenerne gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estende temporaneamente l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e degli altri poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. La disposizione vigente (così prorogata dall’articolo 10-ter del decreto-legge n. 137 del 2020) fissa il termine di applicazione di tali disposizioni al 30 giugno 2021. Per effetto delle disposizioni in commento tale termine è esteso al 31 dicembre 2021.
L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 105 del 2019, disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, la normativa consente al Governo di esercitare:
§ il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3). L'esercizio del potere è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione (articolo 2, comma 4);
§ l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5);
§ l'opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto (articolo 2, comma 5).
Tali poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:
§ l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
§ l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;
§ per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.
Più in dettaglio la lettera a) dell’articolo in commento modifica anzitutto la lettera a) del comma 3-bis, stabilendo che fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 30 giugno) siano soggetti all'obbligo di notifica anche specifiche delibere, atti o operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, inclusi i settori finanziario, creditizio e assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter del decreto legge n. 21 del 2021 che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione. In attuazione del richiamato comma 1-ter è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 2020 (A.G. 178).
Tali delibere, atti od operazioni, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 2, sono notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi. Ai sensi del successivo comma 2-bis, è già prevista la notifica di qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detenga uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea.
La lettera b) del comma 3-bis, con le modifiche in esame, stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 siano soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e agli ulteriori beni e rapporti connessi ai fattori critici:
§ gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi delle norme sul controllo societario contenute nel codice civile (articolo 2359) e nel Testo Unico Finanziario, di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998;
§ gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, per un valore complessivo dell'investimento pari o superiore a un milione di euro. Sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento.
Il citato articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012 prevede che l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter del medesimo decreto, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del TUF, è notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente a ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. L'inosservanza degli obblighi di notifica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
La lettera c) del comma 3-bis, come modificata dalle norme in esame, stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.
Il comma 6 appena citato dispone che qualora l'acquisto di partecipazioni notificato ai sensi del comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.
La lettera b) dell’articolo in esame novella i termini di cui al comma 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 105 del 2019.
Per effetto delle modifiche in esame, le disposizioni temporanee sopra illustrate, la cui vigenza viene estesa fino al 31 dicembre 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.
I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2020) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
L'ultimo periodo del comma 3-quater precisa che, fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti connessi ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.
Articolo 5, comma 1
(Proroga di termini in materia di patenti di guida)
L’articolo 5, comma 1, modifica i termini entro i quali va effettuata la prova teorica dell’esame per il conseguimento della patente di guida, differendoli in base alla data di presentazione della domanda.
In dettaglio, il comma 1 novella l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, prevedendo che, in relazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate nel corso del 2020, la prova teorica (di cui al comma 1 dell'articolo 121 del Codice della strada) venga espletata entro il 31 dicembre 2021 e, per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la prova teorica sia espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
In base alla Relazione illustrativa “l’intervento si rende necessario in considerazione del fatto che, relativamente alle domande presentate, in particolare, nel primo semestre dell’anno 2020, l’efficacia della proroga del termine al 30 giugno 2021 prevista dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è risultata, di fatto, estremamente limitata in conseguenza delle misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19”.
Si ricorda che il richiamato articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, aveva ampliato da sei mesi ad un anno il termine temporale, decorrente dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente di guida. Inoltre il medesimo decreto-legge ha previsto la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2021, il personale della Motorizzazione civile collocato in quiescenza e che sia abilitato, per far fronte all'arretrato nell'espletamento delle prove pratiche per le abilitazioni alla guida svolte in conto privato.
Si ricorda che il richiamato art. 121 del Codice della strada, prevede che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegua superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (la c.d. prova pratica) che viene effettuata su un veicolo ed una prova di controllo delle cognizioni (la c.d. prova teorica). In base all’art. 116, co. 2 del Codice, per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. L’art. 122, relativo alle esercitazioni di guida, prevede che l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) venga rilasciata previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121. Entro il termine previsto per l’effettuazione della prova teorica non sono consentite più di due prove d’esame.
In materia di c.d. “foglio rosa” si ricorda che l’art. 3-bis, co. 1, lett. b) del D.L. n. 125/2020 ha previsto, con una disposizione generale applicabile anche a patenti di guida e fogli rosa, che le abilitazioni scadute tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (il 4 dicembre 2020) e che non fossero state rinnovate, si intendessero valide e conservassero la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Con riguardo alla durata delle abilitazioni temporanee alla guida (il "foglio rosa") la Circolare MIT protocollo 7203 del 01/03/2021 ha quindi precisato che le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, sempre che non siano già state rinnovate nella validità.
Con la stessa circolare sono state chiarite le varie proroghe dei termini di validità delle patenti e il coordinamento tra le norme nazionali ed UE, a seconda del loro termine originario di scadenza, nonché delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.
In materia di proroga dei documenti di identità, tra cui rientra la patente di guida, interviene anche l’art. 2, comma 1 del decreto legge in commento (si veda la scheda relativa) prevedendo una ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, dei documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020.
Articolo 5, comma 2
(Proroga di termini per la rendicontazione da parte
delle imprese ferroviarie)
L'articolo 5, comma 2, dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 124, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite.
A tale riguardo si ricorda che il suddetto articolo 124 aveva previsto un contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti, direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19. A tal fine era stata autorizzata una spesa complessiva pari a 1 miliardo e 190 milioni di euro (ripartiti negli anni dal 2020 al 2034). L'articolo in questione rinviava ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità con le quali le imprese ferroviarie avrebbero dovuto rendicontare gli effetti economici imputabili all’emergenza.
Il comma 5-bis dell'articolo 124, sul quale interviene ora il decreto-legge in esame, aveva altresì previsto che le eventuali risorse residue non assegnate sarebbero state destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19, registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese interessate provvedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.
Le risorse in questione verranno poi assegnate alle imprese beneficiarie con decreto interministeriale da adottare entro il 30 aprile 2021.
L'articolo 5, comma 2 proroga, quindi, dal 15 marzo 2021 al 15 maggio dello stesso anno il termine per la rendicontazione delle perdite subite, da parte delle imprese del settore interessate. Lo stesso comma proroga altresì dal 30 aprile 2021 al 15 giugno dello stesso anno il termine per l'adozione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
Articolo 5, comma 3
(Proroga di termini in materia di navi da crociera)
L’articolo 5, comma 3 proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre dello stesso anno la possibilità per le navi da crociera, iscritte al registro internazionale, di svolgere servizi di cabotaggio in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi.
Tale possibilità era stata originariamente introdotta dall'articolo 48, comma 6 del decreto-legge n. 76/2020 (cosiddetto decreto-legge semplificazioni) al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo.
Si ricorda che le eccezioni al divieto di svolgere servizi di cabotaggio marittimo riguardano le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di armamento delle citate navi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 457 del 1997. Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis della medesima legge e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato. In tal caso deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
L’articolo 224 del Codice della navigazione prevede che il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
I servizi di cabotaggio marittimo sono definiti, ai sensi del Regolamento n. 3577/92/CEE che ha liberalizzato i servizi di cabotaggio marittimo, come i servizi normalmente assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare: il "cabotaggio continentale", ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole; i "servizi di approvvigionamento off-shore" ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro e le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato membro; il "cabotaggio con le isole" ossia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro e porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro.
Da ultimo, si ricorda che, in base a quanto previsto dal suddetto articolo 48, comma 6 del decreto-legge semplificazioni, è necessaria la stipula di un accordo tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale per poter effettuare il relativo servizio di cabotaggio.
Articolo 5, comma 4
(Proroga per le attività di revisione dei veicoli)
L’articolo 5, comma 4, differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada.
In dettaglio, si differisce al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e che è stato introdotto dal decreto legge n. 76 del 2020: si tratta della possibilità, al fine di ridurne i tempi di espletamento, di affidare le attività in materia di revisioni agli ispettori di cui al decreto del MIT 19 maggio 2017 (Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n.139), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. La finalità, secondo la Relazione illustrativa, è quella di ridurre i tempi di attesa previsti per l’ottenimento dei documenti di circolazione, con benefici diretti ed immediati per l’utenza, nonché di migliorare l’operatività degli Uffici di Motorizzazione Civile.
Sotto il profilo della tecnica normativa, andrebbe valutata l’opportunità di novellare il testo dell’articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Si ricorda che il DL 18/2020 ha infatti inizialmente previsto l’autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione periodica dei veicoli, di cui all’articolo 80 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), entro il 31 luglio 2020. Successivamente, il comma 4 dell’art. 92 del D.L. 18/2020 (come modificato dal D.L.76/2020) ha autorizzato la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 dicembre 2020. L’art. 49, comma 5-septies dello stesso D.L. n. 76/2020 ha altresì aggiunto al citato decreto-legge 18/2020, il comma 4-septies dell’articolo 92, che ha disposto che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti in materia di revisioni potessero essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 maggio 2017: si tratta del decreto che, in recepimento della direttiva 2014/45/UE, ha definito le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli prevedendo all’articolo 13, disposizioni specifiche in merito all’attività svolta dagli ispettori, ai loro requisiti minimi di competenza e formazione, nonché al rilascio della relativa certificazione.
L’articolo 80 del Codice della Strada disciplina la revisione dei veicoli a motore, che ha la finalità di “accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti”. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova. A differenza dei casi di cui agli articoli 75 e 78, le revisioni, in determinati casi (veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata), possono essere svolti da soggetti diversi dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: infatti le revisioni possono anche essere effettuate, sulla base di specifiche concessioni, da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
In materia di revisioni dei veicoli il Regolamento UE 2020/698 aveva disposto una proroga di sette mesi dalla scadenza, delle revisioni dei veicoli scadute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Tale disciplina è coordinata con le disposizioni nazionali secondo quanto precisato dalla circolare del Ministero dell'interno-dipartimento della pubblica sicurezza del 22 ottobre 2020.
Si ricorda infine che chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695.
L’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità - prevista, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 - di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti[3] -; degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Si ricorda che per gli esami in oggetto le sessioni hanno cadenza annuale[4].
La proroga summenzionata viene disposta inserendo nell'articolo 6, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, - comma che ha disposto una proroga omologa per un complesso di altre professioni - il richiamo del comma 2-bis dell'articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.
Si ricorda che gli esami di abilitazione relativi ai suddetti esperti, medici e consulenti del lavoro sono stati svolti, per l’anno 2020, con modalità in deroga, in base, rispettivamente, al decreto direttoriale 29 ottobre 2020, prot. n. 66, al decreto direttoriale 26 ottobre 2020, prot. n. 64, e al decreto direttoriale 4 novembre 2020, prot. n. 67 (nonché in base ai decreti direttoriali richiamati da quest’ultimo); i suddetti tre decreti sono stati adottati ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 6 del D.L. n. 22 del 2020.
Articolo 7
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti)
L’articolo 7 estende all’anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.
Il comma 1, a tal fine, modificando il comma 15 dell’articolo 265 del D.L. n. 34/2020, estende all’anno 2021 la disapplicazione prevista per l’anno 2020 delle disposizioni introdotte a salvaguardia degli investimenti posti in essere dalle Amministrazioni centrali a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dal comma 95 della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018).
La disapplicazione riguarda, in particolare, la disposizione (comma 98 della citata legge n. 145/2018) che prevede, nell’ambito dei D.P.C.M. di riparto del Fondo investimenti Amministrazioni centrali - istituito con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 – la possibilità di disporre l’eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla Fondo.
Il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2019 (A.G. 81). Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportate con il D.M. economia 4 ottobre 2019. Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello Sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della Difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento
L'assegnazione delle risorse (900 milioni di euro) per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza è stata disposta con il diverso D.P.C.M. 11 giugno 2019 (A.G. 82).
Il comma 2 dispone analogamente la disapplicazione per il 2021 della norma che prevede l’eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020).
Tale Fondo, destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, ha una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Una quota parte delle risorse del Fondo sono state destinate a specifici interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 e della Ryder Cup 2022 ai fini della sostenibilità dei suddetti eventi sportivi sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.
Con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 il Fondo finalizzato al rilancio del investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (2020) è stato ripartito tra le amministrazioni centrali per l'importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034 secondo quanto riportato nell'Allegato 1 (A.G. n. 188).
La Relazione tecnica al D.L. n. 34/2020, che recava la disapplicazione per l’anno 2020, imputava la necessità della norma alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, nella considerazione che lo stato emergenziale in atto può influire sulla capacità delle amministrazioni interessate a porre in essere le necessarie operazioni volte all’impiego dei fondi già assegnati per gli anni 2019 e 2020 nei termini previsti dalla richiamata normativa.
La Relazione tecnica al provvedimento in esame, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, afferma che anche con riferimento all’annualità 2021 si rende necessario non applicare le procedure di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 e con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2020.
Articolo 8
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)
L’articolo 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell’art. 44, comma 7, del D.L. n. 34/2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.
Si ricorda che l’articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. Decreto crescita) ha disposto una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), da parte dell'Agenzia per la coesione, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, denominato «Piano sviluppo e coesione», in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Il Piano sviluppo e coesione di ciascuna Amministrazione deve essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.
In sede di prima approvazione, il comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall’Agenzia per la coesione territoriale, d’intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
L’articolo in esame - modificando il comma 7, lettera b), dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 - proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientranti, in sede di prima approvazione, nei “Piani sviluppo e coesione”, ai sensi dell’art. 44, comma 7, lett. b) del D.L. n. 34/2019, devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Si tratta di quegli interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, ma che sono stati valutati favorevolmente dal Dipartimento per le Politiche di coesione e dall’Agenzia per la Coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse del FSC, ai fini del loro inserimento nei “Piani Sviluppo e Coesione”, ai sensi del comma 1 del predetto art. 44 del D.L. n. 34/2019.
Si ricorda che il Piano sviluppo e coesione di ciascuna Amministrazione deve essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Il termine per l'adozione dei suddetti Piani è stata, da ultimo, fissata entro e non oltre il 31 luglio 2020 dall'art. 241 del D.L. n. 34/2020.
Si segnala che nella seduta del 29 aprile 2021 il CIPESS (nuova denominazione del CIPE), in attuazione di quanto previsto dall’art. 44 del D.L. n. 34 del 2019, ha approvato:
§ la delibera recante “Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e di coesione”,
§ le delibere di approvazione di 30 Piani di Sviluppo e Coesione riguardanti 19 regioni, 2 Province Autonome di Trento e di Bolzano e 9 amministrazioni centrali (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile; Ministero delle politiche agricole; Ministero della salute; Ministero della transizione ecologica; Ministero della cultura; Ministero dell’istruzione; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’università e della ricerca; Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport).
Articolo 9
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)
L’articolo 9 proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per l’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica disciplinato dal D.Lgs. n. 100 del 2011. L’applicazione di tale regime transitorio è stata disposta dal D.Lgs n. 101/2021, recante misure di contrasto del rischio di esposizione a eccessivi di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
L’articolo 9, più in dettaglio, modifica testualmente l’articolo 72, comma 4, del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101[5], disponendo che, nelle more dell’emanazione di un apposito decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico per la regolazione degli aspetti tecnici della sorveglianza radiometrica di cui al precedente comma 3[6], continua ad applicarsi la normativa previgente al decreto stesso dettata l'articolo 2 del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 100[7], fino al nuovo termine del 30 settembre 2021.
Si ricorda che il termine in oggetto, con originaria scadenza al 25 dicembre 2020, era già stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 183 del 2020 (cd. proroga termini L. n. 21/2021). Il D.Lgs. n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme ordinamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, per quanto concerne l'esposizione sia medica e professionale, per controlli di laboratorio, sia della popolazione in genere. L’obbligo è previsto dalla norma di delega contenuta agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).
Pertanto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 100 concernente il regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX di detto decreto, che disciplina le modalità di attestazione da parte di esperti di radioprotezione su tali prodotti. In particolare, l’articolo 7 dispone il mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici, al fine di assicurare l'accettazione, in regime di reciprocità, dell’attestazione di controlli radiometrici rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali con il quale l'Italia ha già stipulato specifici accordi.
L’Allegato XIX presuppone l’oneroso obbligo, che non risulta ancora regolato negli aspetti tecnici da parte dei soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica, della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L’obbligo include l’immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio. Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria al Ministero dello sviluppo economico, vi potrebbe essere un significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali che andrebbe a incidere sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati. Infatti, il materiale che si suppone contaminato non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto, che adotta i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell’ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare i provvedimenti opportuni, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
Si sottolinea che il predetto decreto interministeriale di regolazione degli aspetti tecnici risulta già trasmesso in bozza alle amministrazioni centrali di cui è richiesto il concerto, con nota dell'Ufficio legislativo del 29 ottobre 2020 (prot. n. 24869) e si attendono i tempi tecnici necessari all'elaborazione di eventuali osservazioni.
In ultimo, la relazione tecnica rappresenta che non appaiono profili di criticità, né dal profilo degli oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma di carattere ordinamentale, né rispetto l'ordinamento dell'Unione europea, considerato che l'articolo 93, par. l, della citata direttiva Euratom ha imposto l'obbligo per gli Stati membri di incoraggiare l'introduzione dei controlli radiometrici sui prodotti in metallo. Infatti non risultano rilievi da parte della Commissione europea a seguito della disamina del decreto di recepimento, contenente la norma già prorogata al 30 aprile scorso.
Articolo 10
(Accelerazione di interventi per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19)
L’articolo 10 dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall’art. 264, comma 1, lettera f), del D.L. 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021.
Nella relazione illustrativa si specifica che le disposizioni introdotte dall’art. 264, comma 1, lett. f), del D.L. 34/2020 – di cui l’articolo in esame prevede l’applicazione anche per il periodo dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 – sono state disposte in deroga alle procedure indicate dal D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), prevedendo, in particolare, semplificazioni dell’iter autorizzativo di procedimenti amministrativi, che coinvolgono più soggetti istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglass), necessari per assicurare il distanziamento sociale in luoghi all’aperto (spiagge libere, piscine, parchi).
La relazione illustrativa precisa che l’intervento in esame si rende necessario in quanto continuano a permanere le esigenze di natura sanitaria delle citate norme del D.L. 34/2020, alla luce dell’avvio ormai imminente della stagione balneare e della conseguente necessità di attrezzare spiagge e piscine in modo funzionale alle richiamate esigenze di sicurezza sanitaria.
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 264 del D.L. 34/2020 ha disposto l’efficacia, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 di una serie di misure volte a semplificare i procedimenti avviati in relazione all’emergenza COVID-19 a sostegno di cittadini e imprese.
In particolare, la lettera f), comma 1, dell’art. 264 del D.L. 34/2020 stabilisce, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
La lettera f) definisce, nello specifico, detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del TUE di cui al D.P.R 380/2001)[8].
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.
Per quanto sopra previsto, a tutti gli interventi edilizi, che qui sono definiti come opere contingenti e temporanee, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, si applica la CILA (art. 6-bis TUE), escludendo, in sostanza, l’applicazione delle procedure relative al permesso di costruire e alla SCIA (articoli 10 e 22 del TUE)[9].
La lettera f) specifica che per i detti interventi è obbligatorio, se ravvisata la necessità, ottenere i titoli abilitativi previsti per i beni culturali, di cui alla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[10]), rimanendo, comunque, nelle facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio degli altri prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso.
La lettera f) dispone, inoltre, la possibilità del mantenimento delle opere edilizie realizzate, che devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2020 al comune competente, che si pronuncia con un provvedimento di assenso espresso, da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. È previsto l’accertamento della suddetta conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e l’esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto.
Le autorizzazioni e gli atti di assenso prescritti sono acquisiti attraverso l’indizione di una conferenza di servizi semplificata (articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990). L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali.
Si segnala che il quinto periodo della lettera f) dell’art. 264 del D.L. 34/2020 prevede, come sopra descritto, anche la possibilità di richiedere il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all'amministrazione comunale, entro un termine che nella citata norma risultava fissato al 31 dicembre 2020, mentre la norma in esame nulla dispone al riguardo.
Tenuto conto che la norma in esame, nel prevedere, senza ulteriori specificazioni, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 264, comma 1, lettera f), del DL 34/2020, parrebbe riferita anche alla previsione di cui al quinto periodo, si valuti l’opportunità di prevedere un termine entro cui va presentata la domanda all’amministrazione comunale per il mantenimento delle opere edilizie realizzate.
L'articolo 11 proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (art. 28 del decreto-legge n. 137/2020), alla concessione di permessi premio (art. 29 del decreto-legge n. 137/2020) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (art. 30 del decreto-legge n. 137/2020).
In particolare, è prorogata fino al 31 luglio 2021 la disciplina che:
§ consente di concedere al condannato, ammesso al regime di semilibertà, licenze di durata superiore, nel complesso, ai 45 giorni all'anno ordinariamente previsti dall'art. 52 della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (art. 28, DL n. 137/2020). Una previsione analoga era contemplata dall'art. 124 del decreto-legge n. 18 del 2020, ed è stata in vigore nella prima fase dell'emergenza sanitaria, fino al 30 giugno 2020;
§ la disciplina che consente di concedere al condannato, cui siano già stati concessi permessi premio o che sia già stato assegnato al lavoro all'esterno o ammesso all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti dall'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario, purché la condanna non riguardi specifici gravi delitti (art. 29. DL n. 137/2020).
La disciplina non si applica ai condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (atti persecutori) c.p.; non si applica inoltre ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando in caso di cumulo sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p. tra i reati la cui pena è in esecuzione.
§ la disciplina che consente di eseguire presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L’applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi – è esclusa per:
- i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a 6 mesi;
- i condannati minorenni.
La procedura per l'applicazione della misura rimane in larga parte quella contemplata dall'art. 1 della legge n. 199 del 2010 (e dunque provvede il magistrato di sorveglianza, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi), con la significativa possibilità per la direzione dell'istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione.
Oltre ad applicarsi le preclusioni già previste per la concessione dei permessi premio (v. sopra), questa disciplina speciale non opera anche in relazione ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis OP), ai detenuti che nell'ultimo anno abbiano partecipato a disordini o a sommosse o siano incorsi in altre specifiche infrazioni disciplinari, ai detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Le disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D.L. n. 137 del 2020 dovevano restare originariamente in vigore fino al 31 dicembre 2020; sono state dapprima prorogate al 31 gennaio 2021 dalla legge di conversione del D.L. n. 137/2020, poi al 30 aprile 2021 dall’art. 22-ter del D.L. n. 183 del 2020 e vengono ora ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 2021.
Con questa proroga, la scadenza di tutte le disposizioni speciali dettate per fronteggiare l’emergenza nel settore della giustizia è ora individuata nella fine del mese di luglio; si ricorda, infatti, che l’art. 6 del decreto-legge n. 44 del 2021 (in corso di conversione in Senato) ha già prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria.
La Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge motiva la proroga delle norme speciali in ambito penitenziario con il permanere dell’esigenza di contenere il rischio della propagazione del virus in carcere, «rischio tuttora elevato, stante, da un lato, l'accertata maggiore trasmissibilità del contagio da COVID-19 negli ambienti chiusi ove permangono più persone e, dall'altro, la copertura vaccinale ancora assai parziale della popolazione detenuta». Con particolare riferimento alla campagna di vaccinazione in atto, la relazione afferma che presumibilmente per la fine di luglio essa avrà coperto l'intera popolazione carceraria.
Articolo 12
(Entrata in vigore)
L'articolo dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 aprile 2021.
[1] Il TUEL (all'art.151, comma 1, terzo periodo) consente il differimento dei termini con decreto del Ministro dell'interno, in presenza di motivate esigenze. In tal senso, si evidenzia che il decreto ministeriale del 13 gennaio era stato preceduto: i) da una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione province d’Italia (U.P.I.), motivata da esigenze connesse dall’emergenza epidemiologica che non consentivano di assicurare il rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legislazione vigente; ii) dal parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio scorso.
[2] Il Consiglio poi si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 15, le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e che le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti
[3] Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 78 e 88 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
[4] Cfr. l'allegato V, paragrafo 7, del citato D.Lgs. n. 230 del 1995, e successive modificazioni, e l'articolo 3, terzo comma, della L. 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni.
[5] Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[6] L'articolo 72, comma 3, aveva previsto l’adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/15/35/CE, di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l' ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) per la definizione delle modalità esecutive e dell’oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.
[7] Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
[8] Attualmente, il TUE prevede cinque regimi amministrativi degli interventi edilizi: l’attività edilizia libera, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire e la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
[9] In sintesi, la CILA, come la SCIA, è di fatto una comunicazione/segnalazione che il soggetto avente titolo (proprietario o altro soggetto) presenta all’amministrazione comunale, corredata da asseverazione di un tecnico; tuttavia, la CILA non è sottoposta a un controllo sistematico ex post, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, in quanto relativa a ristrutturazioni cd. “leggere”.
[10] L’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 subordina ad autorizzazione del Ministero per i beni culturali (ora Ministero della cultura), principalmente, i seguenti interventi: la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili; lo smembramento di collezioni, serie e raccolte e lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati. Fuori dei casi di cui sopra, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente (art. 21, comma 4). Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso ad una comunicazione di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto (art. 23).