Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: D.L. 172/2020 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19
Serie: Progetti di legge   Numero: 394/2
Data: 25/01/2021

 


 

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19

 

A.S. n. 2070 - D.L. n. 172/2020

 

25 gennaio 2021

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 345/2

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 394/2

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

Introduzione. 5

Articolo 1 (Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo) 12

Articolo 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione da Covid-19) 19

Articolo 1-ter (Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale) 20

Articolo 1-quater (Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza) 25

Articolo 1-quinquies (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali) 29

Articolo 1-sexies (Clausola di invarianza finanziaria) 37

Articolo 2 (Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione) 38

Articolo 2-bis (Credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo) 44

Articolo 3 (Entrata in vigore) 45

Articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione (Abrogazione dei decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021, salvi gli effetti) 46

Appendice: elenco dei decreti-legge emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 47

 


Introduzione

 

Il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 reca - nel suo testo originario - un duplice ordine di previsioni, concernenti: la limitazione degli spostamenti, nel periodo natalizio fino al giorno dell'Epifania; una contribuzione a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione.

Per il primo riguardo, il decreto-legge n. 172 è uno dei due decreti-legge della 'stretta' di Natale, allorché misure restrittive sono state introdotte per contenere un aggravamento della diffusione del Covid-19, paventato per un periodo di possibile incremento della circolazione delle persone durante le festività.

L'altro decreto-legge, cui quello in esame si riconnette, è il decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020.

L'intreccio di misure così dettate ha 'coperto' il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2020.   

Successivamente, il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021 ha previsto l'applicazione di misure restrittive della circolazione altresì per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2020.

Inoltre esso ha modificato la disciplina delle possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona 'gialla' - in cui trovano applicazione le misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19, valide sull'intero territorio nazionale - ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni.

Ed ha disposto su: la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza; la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali; ancora, la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione.

  

In sede di conversione del decreto-legge n. 172, la Camera dei deputati in prima lettura ha fatto confluire in esso le disposizioni degli altri due decreti-legge citati (n. 158 e n. 1), riunendo il 'trittico' in un unico testo.

Conseguentemente, dei due decreti-legge n. 158 e n. 1 viene prevista l'abrogazione - dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 172 - con la clausola di salvezza degli effetti già prodotti.

 

In tempo ancora successivo, è intervenuto il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021.

Esso ha disposto, tra le altre sue previsioni, l'applicazione di misure restrittive della circolazione per il periodo dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio (per il divieto di spostamento tra regioni) o al 15 marzo 2021 (per la limitazione degli spostamenti verso abitazioni private abitate).

Non si approfondisce qui il contenuto di tale decreto-legge n. 2, in quanto già trattato da apposito dossier dei Servizi Studi.

Così come si rinvia a quel medesimo dossier per una ricognizione su tutta la 'architettura' normativa entro cui si colloca e dispiega la risposta dell'ordinamento giuridico italiano all'emergenza dell'epidemia in atto.  

 

 

 

Si è ricordato come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020 rechi - a seguito della deliberazione della Camera dei deputati in prima lettura - l'abrogazione con salvezza degli effetti degli altri due decreti-legge: n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021.

Sul punto, invero, la medesima Camera dei deputati ha approvato, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Assemblea, un ordine del giorno (il 20 gennaio 2021).

Esso così recita:

"La Camera,

?               premesso che:

nel provvedimento in esame risultano «confluiti», attraverso l'approvazione di due emendamenti del Governo, sia il decreto-legge n.?158 del 2020 sia il decreto-legge n.?1 del 2021;

si tratta di un modo di procedere che è stato costantemente censurato nei suoi pareri dal Comitato per la legislazione;

la censura è stata ribadita nel parere reso sul provvedimento in esame nella seduta del 12 gennaio scorso; nel parere si rileva infatti che da un lato non si può che prendere atto dell'oggettiva gravità della contingenza in cui Governo e Legislatore si trovano a dover operare (l'attuale situazione implica infatti inevitabilmente l'aggiornamento, anche a breve distanza di tempo, delle misure di contenimento dell'epidemia alla luce dell'andamento dei dati sul contagio); dall'altro lato però si esorta a compiere maggiori sforzi per evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza all'esame del Parlamento, un intreccio che appare alterare il lineare svolgimento della procedura di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
??di contro, il parere registra la tendenza assai preoccupante al consolidamento del fenomeno; nella XVIII Legislatura sono infatti già decaduti o abrogati per confluire in altri 18 decreti-legge; di questi 13 nel solo 2020 a seguito dello scoppio dell'emergenza in corso; il consolidamento del fenomeno emerge anche se si compie un confronto tra più Legislature: nella prima metà della XVIII Legislatura (23 marzo 2018-23 settembre 2020) il fenomeno ha interessato 13 decreti legge, rispetto ai 6 della prima metà della XVII Legislatura (15 marzo 2013-15 settembre 2015) e agli 8 della prima metà della XVI Legislatura (29 aprile 2008-29 ottobre 2010);

il parere evidenzia al riguardo i diversi profili problematici che tale tendenza comporta;
??in primo luogo si richiama che la Corte costituzionale nella sentenza n.?58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n.?92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n.?83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n.?92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n.?83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»;
?inoltre, si ricorda che nel caso in esame, la circostanza che il decreto-legge n.?172 del 2020, nel quale confluiranno il decreto-legge n.?158 del 2020 e il decreto-legge n.?1 del 2021, sia il secondo in ordine temporale riduce di fatto la durata del suo iter di conversione rispetto ai 60 giorni previsti dall'articolo 77 della Costituzione; infatti esso dovrà in concreto essere convertito non entro il 16 febbraio 2021, termine formale per la conversione, ma entro il 31 gennaio 2021, termine per la conversione del decreto-legge n.?158, al fine di evitare che il decreto-legge n.?158 decada senza che entri in vigore la salvezza degli effetti contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n.?172; tale modo di procedere andrebbe valutato anche alla luce dell'ordinanza n.?60 del 2020 della Corte costituzionale, che ha invitato a perseguire l'obiettivo di un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze meritevoli di tutela nelle procedure parlamentari;

il Comitato osserva infine che la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce in molte occasioni all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; divenendo così una delle cause di quel monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni,

impegna il Governo

ad operare per evitare la «confluenza» tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

(9/2835-A/10CeccantiDoriTomasiCorneliPaolo RussoMorettoBruno BossioButti)

 

 

 

 

 

Legislatura XVIII:

decreti-legge abrogati con salvezza di effetti

(in ordine cronologico)

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96 [1] , a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute [2] .

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12 [3] , a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12 [4] , a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107 [5] , restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge [6] .

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27 [7] , a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27 (v. supra), a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27 (v. supra), a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70 [8] , a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77 [9] , a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126 [10] , a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n. 260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159 [11] , a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Questi ultimi tre decreti-legge (c.d. ristori bis, ter e quater) sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, della L. 18 dicembre 2020, n. 176 [12] a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1
(Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo)

 

 

L'articolo 1 del decreto-legge - il quale è stato modificato dalla Camera dei deputati - dispone sulle misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, recependo talune disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2020.

 

Il comma 1, primo periodo stabilisce che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sia vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; e che nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sia vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 158 del 2020.

 

Il comma 1, secondo periodo prevede che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste dall'articolo 3 del d.P.C.m. 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio  (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni).

Sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni, vale a dire con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti, fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Si tratta di disposizioni originarie dell'articolo 1, comma 1 decreto-legge n. 172.

 

Riguardo alla classificazione di rischio e scenario, si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, a seguito del peggioramento del tasso di contagiosità del virus Sars-CoV-2, ha previsto, a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, misure più restrittive su tutto il territorio nazionale rispetto al precedente DPCM del 24 ottobre 2020, sostituendo quest'ultimo e prevedendo un inasprimento delle misure di contenimento del contagio in alcune regioni caratterizzate, in base a specifici parametri, da uno scenario di elevata gravità (cd. aree arancioni, alle quali sono applicabili le misure di cui all'articolo 2 del citato DPCM del 3 novembre) o massima gravità (cd. aree rosse, alle quali sono applicabili le misure di cui all'articolo 3), in entrambi i casi con un livello di rischio maggiore rispetto alle restanti aree del territorio nazionale (cd. aree gialle, cui sono state applicate le misure dell'art. 1). A partire dal 4 dicembre, le misure di contenimento del contagio sono state ulteriormente irrigidite con il d.P.C.m 3 dicembre 2020, in sostituzione delle disposizioni del decreto del mese precedente, in vista delle festività di fine anno e per la prima metà del mese di gennaio 2021, anche in ragione di quanto previsto dal decreto-legge n.158 del 2020.

Una volta intervenuto il decreto-legge n. 2 del 14 dicembre 2021, le disposizioni attuative sono state dettate dal d.P.C.m. del 14 gennaio 2021.

Si ricorda che gli scenari vengono definiti sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase del periodo autunno-invernale" (riportato anche nell'Allegato n. 25 del citato d.P.C.m. del 14 gennaio 2021) condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto 30 aprile 2020 che ha adottato 21 criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.

In base a tali dati di monitoraggio sono individuate, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, quali Regioni rientrano nei diversi scenari di gravità dei contagi, alle quali si applicano le misure restrittive previste ai primi tre articoli del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura crescente in base del grado di gravità dello scenario, dall'articolo 1 all'articolo 3 (v. tabella sintetica di confronto sulle misure restrittive, con riferimento al periodo considerato dal provvedimento in esame; qui invece, per quanto previsto a seguito del decreto-legge n. 2 del 2021 e del d.P.C.m. del 14 gennaio 2021).

 

Il comma 1, terzo periodo prevede che durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private sia consentito una sola volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, verso una sola abitazione che si trovi nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione, ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale (secondo modifica introdotta dalla Camera dei deputati: era "potestà" genitoriale nella formulazione originaria), e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Ancora la Camera dei deputati ha introdotto la previsione secondo cui sia comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, "con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra Regione o Provincia autonoma".

 

Tale disciplina di limitazioni agli spostamenti verso le "abitazioni private" è stata - nella sequenza di decreti-legge intervenuti a dettar misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica - una previsione introdotta dal decreto-legge n. 172.

A seguire, il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021 ha esteso l'applicazione della limitazione al periodo dal 7 al 15 gennaio 2021 (e l'articolo 1-bis del presente disegno di legge di conversione trasfonde quelle disposizioni entro il corpo del decreto-legge n. 172).

Successivamente il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 ha protratto ulteriormente la misura limitativa per il periodo dal 16 gennaio al 15 marzo 2021, al contempo specificando che essa si riferisca ad abitazioni private "abitate" (e tacendo su quelle non abitate).

Quanto alle 'seconde case', il d.P.C.m. del 14 gennaio 2021 e la circolare del Ministero dell'interno del 18 gennaio 2021 non hanno recato una espressa previsione.

Peraltro non figura riprodotta nel d.P.C.m. del 14 gennaio 2021 la seguente disposizione, invece contenuta nel d.P.C.m. del 3 dicembre 2021: "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma". Sicché, si potrebbe argomentare, l'espunzione di quel divieto di spostamento importa la ri-espansione della libertà di spostamento.

Tale è l'interpretazione fatta propria nelle cd. faq (acronimo che sta per frequent asked questions) pubblicate in data 20 gennaio 2020 sul sito internet della Presidenza del Consiglio.

Si legge nella faq ora ricordata: "Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato".

Così come si legge, nella medesima faq, quel che si debba intendere, oltre che per domicilio e residenza (i quali trovano una definizione entro l'articolo 43 del codice civile), per "abitazione".

"La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il decreto-legge n. 2 del 2021 che il d.P.C.m. del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro" (v. supra). 

 

 

Il comma 2 dispone che durante il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 rimangano ferme le misure adottate con d.P.C.m. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n.19 del 2020.

 

Com'è ormai noto, l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 ha previsto l'adozione delle misure emergenziali di contenimento con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

I citati decreti possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato sono tenuti ad illustrarne il contenuto preventivamente alle Camere, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Le disposizioni del d.P.C.m. 3 dicembre 2020 - richiamate dalla disposizione del decreto-legge n. 172 sopra richiamata - sono entrate in vigore il 4 dicembre 2020 (in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 3 novembre 2020), fino al 15 gennaio 2021 (per il periodo successivo, è intervenuto il d.P.C.m. del 14 gennaio 2021).

 

 

Il comma 2-bis dispone che con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19 del 2020) possano prevedere specifiche misure restrittive - tra quelle enumerate nel 'catalogo' reso dall'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 19 - anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e scenario.

 

Riguardo alle sanzioni dispone il comma 3.

Prevede che la violazione delle disposizioni del decreto in esame, di quelle del decreto-legge n. 158 del 2020, e di quelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2021 sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020).

 

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.  Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo.

A sua volta, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020 prevede che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, "le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19". Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni". Il comma 2 reca inoltre disposizioni per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 dispone che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

L'articolo 650 del codice penale dispone che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

 

Infine il comma 3-bis modifica il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 19 del 2020, onde estendere a cinquanta giorni (anziché trenta) il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 disciplinate da quella fonte.

La novella riproduce il dettato dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2021.

Non occorre riepilogare come il decreto-legge n. 19 del 2020 abbia disciplinato - in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19 - in un atto di rango primario le misure che possano applicarsi - su tutto il territorio nazionale o su parte di esso - per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti.

Il decreto-legge n. 125 del 2020 ha poi prorogato il termine di efficacia delle disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020.

Al contempo la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 31 gennaio 2020 (ed una successiva analoga delibera l'ha posticipato al 30 aprile 2021: ma su questo cfr. il dossier dei Servizi Studi sul decreto-legge n. 2 del 2021).

Per quanto qui rileva, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020  ha consentito l'adozione di una o più delle misure emergenziali di contenimento (puntualmente enumerate dal successivo comma 2: anche per tale 'catalogo' delle misure, cfr. il dossier citato) per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore - era l'originaria previsione - a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (31 gennaio 2021, quanto all'ambito temporale cui si riferisce il decreto-legge n. 172 qui in esame; indi al 30 aprile 2021, si è ricordato) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

Tale durata di trenta giorni è stata estesa a cinquanta giorni, da disposizione del decreto-legge n. 158 del 2020 ora confluita entro il corpo del decreto-legge n. 172, a seguito dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di conversione di quest'ultimo.

 

Anche su tale profilo la Camera dei deputati ha approvato, nel corso dell'esame in Assemblea, un ordine del giorno, sollecitante una riflessione circa l'estensione a cinquanta giorni della durata del lasso temporale di applicazione delle misure restrittive adottabili secondo il decreto-legge n. 19.

Tale ordine del giorno così recita:

"La Camera,

???        premesso che:

l'articolo 1, comma 3-bis, del provvedimento in esame innalza da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n.?19 del 2020, possono essere adottati per introdurre misure limitative delle libertà personali nell'ambito del contrasto dell'epidemia da COVID-19 in corso;

si tratta di una disposizione originariamente contenuta nel decreto-legge n.?158 del 2020 ora confluito nel provvedimento in esame;

il parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n.?158 del 2020, richiama, al riguardo, il principio di temporaneità e proporzionalità che le misure di contrasto dell'epidemia devono avere; il parere raccomanda altresì di avviare «una riflessione sull'opportunità di fornire al Governo, ad esempio con un ordine del giorno da discutere in Assemblea in occasione dell'esame del provvedimento, un indirizzo chiaro e preventivo, in vista di ulteriori eventuali decisioni in materia, su quale termine massimo di durata delle misure di contrasto dell'epidemia adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere ritenuto compatibile» con tali principi;
??in via generale occorre infatti ricordare che nel nostro ordinamento costituzionale le misure volte ad affrontare situazioni di emergenza devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità, bilanciamento tra i diversi valori costituzionali meritevoli di tutela, giustiziabilità – con il rispetto del principio della riserva di giurisdizione – e temporaneità; esse devono poi altresì rispettare le riserve di legge individuate dalla Costituzione a tutela delle libertà fondamentali;

in tale contesto, appare comprensibile la ragione che ha indotto il Governo agli inizi di dicembre, quando veniva a scadenza il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a prevedere una disciplina che coprisse tutto il periodo delle festività natalizie e quindi necessariamente andasse oltre il termine di 30 giorni;

al tempo stesso un termine massimo di trenta giorni appare più consono con i principi di proporzionalità e di temporaneità, anche alla luce della decisione annunciata nelle sue comunicazioni del 13 gennaio 2021 dal Ministro della salute di prolungare lo stato d'emergenza epidemiologica di soli tre mesi, fino al 30 aprile 2021,

 

impegna il Governo

a valutare attentamente l'impatto della disposizione dell'articolo 1, comma 3-bis, anche al fine dell'assunzione in tempi rapidi di un'ulteriore iniziativa legislativa che riconduca a trenta giorni il termine massimo di durata dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di contrasto dell'epidemia da COVID-19 definito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.?19 del 2020".

 

(9/2835-A/10Dori, Ceccanti, TomasiCorneliPaolo Russo, Bruno BossioButti, Moretto)

 


Articolo 1-bis
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione da Covid-19)

 

 

L'articolo 1-bis riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2021 ("Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19").

È stato inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

 

Il comma 1 posticipa dal 7 al 15 gennaio 2021 il divieto - già vigente nel corso delle festività ai sensi dell'articolo 1 - degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti finalizzati al rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Il comma 2 dispone, invece, che nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale (ad eccezione delle cd. 'zone rosse', cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020) si applichino le misure previste per la cd. 'zona arancione', di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (cfr. supra art. 1). Restano comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il comma 3 prevede, inoltre, che, nelle cd. zone rosse, sino al 15 gennaio 2021, lo spostamento verso una sola abitazione privata sia consentito una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Il comma 4 contiene una norma di chiusura volta a prevedere che nell'intero periodo di cui al comma 1 - vale a dire dal 7 al 15 gennaio -  restano comunque ferme, per quanto non disposto dal presente decreto,  le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (cfr. supra).

 


­­­ Articolo 1-ter
(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)

 

 

L'articolo 1-ter riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2021.

Inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica la disciplina sulle possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona cosiddetta gialla - in cui trovano applicazione le misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide sull'intero territorio nazionale - ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1-ter inserisce un comma 16-quater nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. 74/2020). Si fa presente, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere, ha inserito i successivi commi 16-quinquies e 16-sexies nel medesimo articolo 1 del D.L. n. 19. I suddetti tre commi (16-quater, 16-quinquies e 16-sexies) costituiscono una ridefinizione - sostanzialmente complessiva, nonostante il carattere formalmente aggiuntivo delle novelle che inseriscono tali commi - dei criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. La classificazione determina, come detto, l'applicazione di un determinato complesso di misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica. Attualmente, per ognuna delle categorie in cui può essere classificata la regione, il complesso delle misure restrittive è stabilito dal d.P.C.m. 14 gennaio 2021 [13] , avente efficacia fino al 5 marzo 2021.

In base al complesso delle disposizioni di cui ai commi 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies, le regioni da inquadrare in un ambito di misure restrittive diverso [14] rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale - ovvero per le cosiddette regioni gialle - sono costituite da:

-         le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 2, 3 o 4 e che presentino un livello di rischio almeno moderato [15] , qualora nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tale disposizione è posta dal comma 16-quater in esame;

-         le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 1 e che presentino un livello di rischio alto, sempre che nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore al rapporto suddetto. Tale fattispecie viene introdotta dal comma 16-quinquies; il comma prevede altresì che per le regioni rientranti in tale ipotesi trovino applicazione le misure restrittive previste per le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 2 e aventi un livello rischio moderato;

-         le regioni che si collochino in uno scenario di tipo 1 e che presentino un livello di rischio basso, qualora nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Tale fattispecie (cosiddetta zona bianca) viene introdotta dal comma 16-sexies; il comma prevede che per le regioni rientranti in tale ipotesi cessi l'applicazione delle misure restrittive, ivi comprese quelle previste per le cosiddette regioni gialle, ferme restando l'applicazione, per lo svolgimento di specifiche attività, dei protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [16] e l'eventuale adozione, con i medesimi decreti, di specifiche misure restrittive, in relazione a determinate attività (particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico).

In tutti i casi, la procedura di individuazione della classificazione e i termini temporali di durata della stessa restano [17] quelli stabiliti dai commi 16-bis e 16-ter del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 19 [18] .

 

Si rammenta che l'articolo 1, comma 2, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) elenca una serie di misure restrittive e limitative delle libertà personali (cfr. supra art. 1), che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Si sottolinea che il DL. 19/2020, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati. In particolare, si prevede che su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate, con le tipologie di provvedimenti individuate dal decreto-legge in esame, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 30 aprile 2021.

 

Il comma 2 del presente articolo 1-ter ha previsto che, in sede di prima applicazione e fino al 15 gennaio 2021, nelle more dell'adozione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, con propria ordinanza, adottasse le misure previste per il contenimento della diffusione del COVID-19 dal d.P.C.m. del 3 dicembre 2020 in base ai seguenti scenari di rischio:

ü secondo quanto previsto all'art. 2 del d.P.C.m. 3 dicembre 2020, area c.d. 'zona arancione' (lett. a)), in caso di scenario di tipo 2 e livello di rischio almeno moderato, sempre che si manifestasse un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;

ü secondo quanto previsto all'art. 3 del d.P.C.m. 3 dicembre 2020, area c.d. 'zona rossa' (lett. b)), in caso di scenario di tipo 3 o 4 e livello di rischio almeno moderato, sempre che si manifestasse un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

Qui una tabella riassuntiva delle misure di cui ai citati articoli 2 e 3 del DPCM 3 dicembre 2020.

 

Le ordinanze del Ministero della salute previste in sede di prima applicazione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2021, con efficacia dal 10 al 15 gennaio 2021, per le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia, prevedendo per tutte le citate Regioni, l'applicazione dal 10 al 15 gennaio 2021, nelle more del nuovo d.P.C.m., delle misure di 'area arancione' (art. 2 del d.P.C.m. 3 dicembre 2020).

 

Si ricorda che, in base ai citati commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio [19] , il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico [20] , può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni da inquadrare in un ambito di misure restrittive diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale (ovvero per le cosiddette regioni gialle).

Tali ordinanze ministeriali sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose; in ogni caso, le ordinanze perdono efficacia allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla cui base sono adottate [21] , fatta salva la possibilità di reiterazione dei medesimi provvedimenti. Si rileva che, in sede interpretativa, si è assunto che l'efficacia delle ordinanze di rinnovo (di determinazione, cioè, dello stesso livello o scenario già stabilito da precedenti ordinanze) possa avere anche una durata inferiore a 15 giorni.

L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore (rispetto a quello che abbia determinato le misure restrittive) comporta in ogni caso una nuova classificazione, costituita da quella per la quale sia prevista la categoria di misure restrittive di grado immediatamente inferiore; la nuova classificazione - fatta salva la diversa valutazione da parte della Cabina di regia - è applicata per almeno 14 giorni.

Per tutti i casi di classificazione che comportino un grado di misure restrittive superiore rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale (ovvero per le cosiddette regioni gialle), con ordinanza del Ministro della salute, adottata d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia, in ogni momento può essere disposta, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dall’applicazione di tali misure restrittive specifiche.

Si ricorda inoltre che i diversi scenari di rischio [22] sono i seguenti: SCENARIO 2, inteso come situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25 (ovvero con stime dell'Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% - di Rt comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie; lo SCENARIO 3 riguarda una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi; SCENARIO 4, situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l'origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità. Esiste anche il caso dello SCENARIO 1, quale Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all'inizio dell'autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici.

 

 

 

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Articolo 1-quater
(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)

 

L'articolo 1-quater, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2021 e disciplina innanzitutto in via legislativa la graduale ripresa dell'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado nel periodo dal 7 al 16 gennaio 2021, superando quanto previsto in materia prima dal d.P.C.m. 3 dicembre 2020 e, poi, dall'Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020.

 L'art. 1, co. 10, lett. s), del d.P.C.m. 3 dicembre 2020 – le cui disposizioni, in generale, sono state applicate dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 – aveva stabilito, per quanto qui più interessa, che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovevano garantire, a decorrere dal 7 gennaio 2021, attraverso forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, l'attività didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca. Prima di tale data, l'attività didattica doveva essere svolta al 100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

In base alla stessa lett. s) citata, per tutto il periodo restava comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l'uso dei laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal DM 89/2020 (con il quale sono state adottate le Linee guida per la Didattica digitale integrata), e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134/2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

L'art. 3, co. 1, lett. f), dello stesso d.P.C.m., aveva stabilito altresì che nelle regioni che si collocavano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" (secondo quanto stabilito nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome l'8 ottobre 2020, di cui all'allegato 25), la didattica a distanza si estendeva anche agli studenti del secondo e terzo anno di istruzione secondaria di primo grado. Anche in tal caso si poteva svolgere attività in presenza nelle fattispecie sopra indicate.

 

Successivamente, l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, sostanzialmente modificando quanto previsto dall'art. 1, co. 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020, aveva ridotto al 50%, per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1-quater ha disposto che:

§  nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, l'attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado si svolgesse a distanza per il 100% della popolazione studentesca;

§  nei giorni dall'11 al 16 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicavano le misure di cui all'art. 3 del d.P.C.m. 3 dicembre 2020c.d. "rosse" –, l'attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado continuasse a svolgersi a distanza per il 100% della popolazione studentesca (alla data dell'11 gennaio 2021, nessuna regione risultava "rossa");

§  nei giorni dall'11 al 16 gennaio 2021, nelle altre regioni – c.d. "gialle" e "arancioni" – le scuole secondarie di secondo grado adottassero forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, garantendo l'attività didattica in presenza almeno al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività didattica si è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

 

Per il periodo di riferimento della disposizione in commento, con ordinanze del Ministro della salute dell'8 gennaio 2021, le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia sono state collocate in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto" (c.d. "arancioni") (ex art. 2 del citato d.P.C.m. 3 dicembre 2020).

In merito a tale previsione, con nota n. 13 del 6 gennaio 2021, il Ministero dell'istruzione ha fatto presente che "In una lettura sistematica delle disposizioni vigenti, la ripresa dell'attività in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca dovrà essere realizzata secondo le azioni delineate dai piani operativi derivanti dall'attività dei ‘tavoli prefettizi', di cui al DPCM 3 dicembre 2020, che hanno provveduto a coordinare le esigenze delle istituzioni scolastiche e dei servizi di trasporto sui territori di competenza, proprio in vista della ripresa della scuola in presenza. Resta inteso che sono da osservarsi le eventuali diverse determinazioni più restrittive deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali nell'esercizio delle rispettive competenze".

 

L'art. 1, co. 16, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) ha disposto, per quanto qui più interessa, che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM.

Rispetto a quanto previsto dal comma 1 del D.L., alla data dell'11 gennaio 2021 l'attività didattica è ripresa in presenza almeno al 50% solo in 3 regioni (Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta), nonché nelle due province autonome di Trento (dal 7 gennaio) e di Bolzano (dal 7 gennaio e fino al 75%). Nelle altre regioni sono state adottate ordinanze che hanno rinviato la data della ripresa dell'attività didattica in presenza.

 

In base al comma 2, per lo stesso periodo dal 7 al 16 gennaio 2021 è stato confermato, invece, quanto previsto dal medesimo d.P.C.m. 3 dicembre 2020 circa la possibilità di svolgere attività in presenza, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, qualora fosse necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzasse l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Si è confermato, altresì, quanto previsto dallo stesso d.P.C.m. 3 dicembre 2020 circa l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, che si è svolta integralmente in presenza.

 

Lo stesso art. 1, co. 10, lett. s), del d.P.C.m. 3 dicembre 2020 ha disposto che le attività didattiche continuano a svolgersi in presenza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo di istruzione, ma con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

 

Per completezza, si segnala che sono intervenuti provvedimenti successivi che incidono sugli argomenti in esame. Anzitutto, in linea generale, con il decreto-legge n. 2 del 2021 (attualmente in fase di conversione, A.S. 2066) viene esteso dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 il termine massimo per la reiterabilità (e modificabilità) delle misure emergenziali di attuazione ed è altresì prorogata la vigenza delle disposizioni del citato decreto-legge n. 33 del 2020 dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021. Inoltre, l'art. 2 del decreto- legge n. 1 del 2020, riprodotto dall'art. 1-ter del provvedimento in esame (su cui si rinvia alla relativa scheda di lettura), ha ridefinito i criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. Attualmente, per ognuna delle categorie in cui può essere classificata la regione, il complesso delle misure restrittive è stabilito dal d.P.C.m. 14 gennaio 2021, il quale reca disposizioni applicabili dalla data del 16 gennaio 2021 ed efficaci fino al 5 marzo 2021.

Per quanto di interesse, l'art. 1, co. 10, lett. s), del d.P.C.m. 14 gennaio 2021 stabilisce che per l'intero territorio nazionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, a decorrere dal 18 gennaio 2021, adottano una organizzazione dell'attività didattica tale da garantire attività in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Si conferma nuovamente la possibilità di svolgere attività in presenza, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Si ribadisce, altresì, che l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

L'art. 3, co. 1, lett. f), dello stesso d.P.C.m., stabilisce che nelle regioni con una incidenza di contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti collocate in uno "scenario almeno di tipo 3" e con un livello di rischio almeno moderato, la didattica a distanza al 100 per cento si estende anche agli studenti del secondo e terzo anno di istruzione secondaria di primo grado.

Il Ministro della salute è intervenuto con le seguenti nuove ordinanze con efficacia dal 17 al 31 gennaio 2021:

§  ordinanza del 16 gennaio 2021, che classifica come "arancioni" le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta;

§  ordinanza del 16 gennaio 2021, che classifica come "rossa" la Provincia autonoma di Bolzano cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 3 del d.P.C.m. 14 gennaio 2021;

§  ordinanza del 16 gennaio 2021, che classifica come "rossa" la Regione Lombardia, cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 3 del d.P.C.m. 14 gennaio 2021;

§  ordinanza del 16 gennaio 2021, che classifica come "rossa" la Regione Sicilia, cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 3 del d.P.C.m. 14 gennaio 2021.

 

 


Articolo 1-quinquies
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)

 

 

L'art. 1-quinquies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, dispone relativamente all'individuazione della persona competente ad esprimere o negare il consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali (RSA o comunque tali strutture siano denominate). Esso recepisce il contenuto dell'articolo 5 del D.L. n. 1/2021.

La legge 22 dicembre 2017, n. 219 ha disciplinato le modalità di espressione e di revoca del consenso informato, la legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, l'ambito e le condizioni, e ha regolamentato le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con le quali il dichiarante enuncia i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Il provvedimento è entrato in vigore il 31 gennaio 2018 e il successivo regolamento approvato con decreto 10 dicembre 2019, n. 168 ha disciplinato le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella Banca dati nazionale, già istituita dalla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) presso il Ministero della salute per la registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario. La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro, ove istituito. Le DAT possono inoltre essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Ssn abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella Banca dati.

 

Il comma 1 prevede che il consenso sia espresso a mezzo di:

 

tutore, curatore o amministratore di sostegno come individuati dalla legge n. 219 del 2017. In premessa, sinteticamente si ricorda che la legge n. 219 prevede che il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, mentre il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata o dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà della persona inabilitata, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere;

In particolare il tutore e il curatore sono i soggetti che rappresentano legalmente rispettivamente gli interessi degli interdetti (art. 414 c.c.) e degli inabilitati (art.415 c.c.). Per la disciplina positiva degli istituti della tutela e della curatela dei maggiorenni incapaci, l'articolo 404 c.c. opera un rinvio complessivo alle norme di cui al titolo X, libro I, c.c. sulla tutela dei minori e sulla curatela dei minori emancipati. Previsioni specifiche dedicate all'organizzazione della tutela degli interdetti e della curatela degli inabilitati concernono i criteri di scelta del tutore e del curatore (criteri che divergono parzialmente rispetto alle ipotesi degli organi minorili, disciplinate rispettivamente agli artt. 348 e 392), nonché la durata degli uffici medesimi. La nomina del tutore dell'interdetto o del curatore dell'inabilitato spetta esclusivamente al giudice tutelare, per competenza funzionale. Il giudice vi provvede con decreto, non appena abbia ricevuto notizia della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione

A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, che sono provvedimenti ablativi della capacità d'agire tendenzialmente permanenti, l'amministrazione di sostegno (art. 404 e ss. c.c.) ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La nomina dell'amministratore di sostegno avviene mediante pronunzia di decreto da parte del giudice tutelare del luogo dove la persona ha la residenza o il domicilio effettivo .La nomina si rende necessaria in presenza dei seguenti tre presupposti normativi espressi: la persona è affetta da un'infermità, ovvero da una menomazione fisica o psichica; si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;  infine, la disabilità della persona incide negativamente sulla gestione degli interessi personali o patrimoniali (c.d. nesso eziologico) A differenza dell'interdetto e dell'inabilitato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408, primo comma).

 

fiduciario, di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge n. 219 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato attraverso le disposizioni anticipate di trattamento - DAT (ai sensi del citato art. 4 e registrate nella banca dati DAT), ovvero della volontà che l'interessato avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

La legge n. 219 prevede che chi esprime le proprie volontà attraverso le DAT deve essere maggiorenne e capace d'intendere e volere. Ai sensi dell'art. 3 (Minori e incapaci), sono pertanto da escludere i minorenni, le persone interdette e coloro che si trovano in una situazione di incapacità naturale (Codice Civile art. 428). Ne consegue che, nel caso in cui la persona sia:

disabile solo fisicamente, le DAT possono essere espresse utilizzando videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare le proprie volontà;

inabilitata, si ritiene che possa perfezionare le DAT senza l'assistenza di un curatore, in quanto la legge prevede espressamente che l'inabilitato possa da solo esprimere validamente un consenso informato. Si ricorda che l'inabilità è una misura di protezione giuridica che presuppone una condizione d'infermità parziale (infermo di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo all'interdizione), o situazioni sociali tali da mettere a rischio gli interessi della persona (chi abusa di bevande alcoliche o di stupefacenti, il sordomuto e il cieco dalla nascita in particolari condizioni). L'inabilitato conserva la capacità d'agire in ordine al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e gli atti personali, mentre per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, il tribunale nomina un curatore il quale non si sostituisce all'inabilitato ma lo assiste, fornendo il proprio consenso.

Nel caso in cui sia presente un Amministratore di Sostegno (AdS), la possibilità di stesura delle DAT deve essere valutata alla luce del contenuto del decreto di nomina del Giudice Tutelare.

Le DAT sono disciplinate dal successivo art. 4 della legge 219, che le definisce come l'atto con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante le DAT può anche indicare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: l'accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle DAT oppure con atto successivo che viene allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto da comunicare al disponente; di converso il suo incarico può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia circa le convinzioni e le preferenze del disponente. In caso di necessità sarà il giudice tutelare a nominare un fiduciario o ad investire di tali compiti l'amministratore di sostegno ascoltando, nel relativo procedimento, il coniuge o la parte dell'unione civile, o, in mancanza, i figli, o, in mancanza di questi, gli ascendenti. In caso di contrasto tra il fiduciario e il medico, l'art. 3, comma 5, della legge prescrive che la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria (sul punto vedi anche infra a proposito del comma 4 dell'articolo in commento).

In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il comma 2 dispone che ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine dell'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata. In tali casi nel consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato. 

 

Come è noto, la capacità d'agire consiste nell'attitudine della persona a compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi ossia a manifestare le volontà dirette all'acquisto e all'esercizio dei diritti e all'assunzione degli obblighi. Si acquista con la maggiore età (art. 2 c.c.) e si conserva fino alla morte, a meno che non venga meno nei casi previsti dalla legge. L'incapacità legale di agire è la situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale. È prevista in generale per i minori di età, mentre per i maggiorenni deve essere disposta dall'autorità giudiziaria con una sentenza. Ciò può avvenire sia a fini di tutela di coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi (interdetti giudiziali, nonché minori emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno relativamente agli atti che non possono compiere senza la necessaria assistenza), sia a fini sanzionatori (interdetti legali). Per ciascuna incapacità di agire è preordinato un istituto di protezione del soggetto incapace, in modo che questi possa svolgere la sua vita giuridica in maniera anche indiretta, per mezzo di persone capaci preposte alla tutela dei suoi interessi.

L'incapacità naturale è lo stato di fatto della persona che non è in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. Essa non indica uno stato legale d'incapacità, né si traduce di per sé nella perdita o nella riduzione della capacità d'agire del soggetto: acquista giuridica rilevanza come difetto della volontà negoziale che rende annullabile l'atto. Quanto alle cause dell'incapacità, le ipotesi tradizionali sono quelle dell'infermità mentale, del delirio, dell'ubriachezza, ma altresì di qualsiasi evento, anche di natura non patologica, che produca incapacità a consentire o a giudicare L'art. 428 c.c. dispone in proposito che gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. In particolare, con riguardo all'infermità mentale, la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento (anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica) tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, impedendo od ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà (Cass. civ. Sez. III Ord., 12 giugno 2020,  n. 11272; Cass. civ. Sez. II Sent., 30 maggio 2017, n. 13659; Cass. civ. Sez. III, 08 febbraio 2012, n. 1770). E' necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio; ciò va provato in modo rigoroso e specifico (Cass. civ. Sez. II, 26 maggio 2000, n. 6999).

 

Ai sensi del successivo comma 3, il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso informato alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami con le modalità previste per la persona interdetta e per la persona inabilitata (ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 , della legge n. 219 del 2017), e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Si valuti l'opportunità di specificare i tempi ed i modi di tale comunicazione.

 

Si ricorda che l'art. 1 della legge n. 219 del 2017 promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico basata sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Allo stesso tempo, la disposizione chiarisce che in tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo. Conseguentemente, la legge n. 219 non richiede che vengano interpellati i familiari (almeno che non siano stati nominati rappresentanti legali o fiduciari) per l'espressione del consenso informato. La stessa legge n. 219 all'art. 7, comma 1, prevede che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

In ultimo, si ricorda che le unioni civili sono disciplinate dalla legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). La suddetta legge ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione specificando (art. 1) che due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

 

Come stabilito dal comma 4, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 (vedi supra) o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3 dell'articolo in esame (ovvero tutore, curatore o amministratore di sostegno e fiduciario; in caso di loro assenza, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della RSA - o comunque tali strutture siano denominate - assume la funzione di amministratore di sostegno) è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato o, in difetto, da quella delle persone titolate ad esprimerlo (vedi immediatamente supra). Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, comma 5, della n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 219, nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Si ricorda che l'art. 406 del cc che il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno di cui al successivo comma 407 può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 (quali il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore ovvero il pubblico ministero). Preme qui ricordare che ai sensi dell'art. 406 cc, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

 

Il comma 5 chiarisce che, qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa. Il successivo comma 6 stabilisce che il giudice tutelare, nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

 

Ai sensi del comma 7, entro le quarantotto ore successive, il decreto motivato del giudice tutelare è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante (individuato ai sensi del comma 2), a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al comma in esame priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente. Il comma 8 sottolinea che il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida. Viene tuttavia previsto che decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino (comma 9).

 

Infine il comma 10, in caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, dà facoltà al coniuge, alla persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado di ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 219 del 2017, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

 

Va infine ricordato che i commi 457 e ss. dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2020) prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 [23] e disciplinano la relativa attuazione. Quest'ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.  Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che l'Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 1-sexies
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

 

L'articolo 1-sexies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che per l'attuazione degli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  

 

 


Articolo 2
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione)

 

 

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame:

ü hanno la partita IVA attiva;

ü ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame.

L'allegato, di seguito riportato, si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione. 

 

 

 La finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in commento per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19». Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, tramite il cosiddetto Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19. Al riguardo, si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare.

Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede - dopo la modifica formale introdotta dalla Camera - a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del MEF di cui all'articolo all'art. 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

Nel testo originario del decreto-legge si faceva riferimento all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 149/2020, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 154/2020.

 

I due decreti-legge appena citati (n. 149 e 154 del 2020) non sono stati convertiti, ma il loro contenuto è stato inserito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto "ristori 1"). Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (nonché il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157), sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 176 del 2020, che ha però dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti. 

Il Fondo è stato istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del D.L. 149/2020 in favore delle categorie di beneficiari ivi contemplate. La dotazione iniziale del fondo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, è stata successivamente incrementato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 154/2020 di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella GU n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella GU n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella GU n. 290 del 21 novembre 2020.

 Ai fini dell'immediata attuazione ai contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 25 del D.L. 34/2020 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato.

Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Più in dettaglio, i commi 1, 2 e 3 introducono un contributo a fondo perduto e delimitano il perimetro dei beneficiari. 

In particolare, il comma 1 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - d.P.R. n. 917 del 1986).

Il contributo non spetta (comma 2):

ü ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 (60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate);

ü agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta)

ü ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del medesimo testo unico (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati);

ü ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti - titolari di partita IVA - e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS), 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

 

Il contributo spetta esclusivamente (comma 3):

ü  ai titolari di reddito agrario, definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegato, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (articolo 32 del TUIR)

ü  ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 qualificati come:

§  corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, comma 1, lettera a) del TUIR);

§  corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettera b) del TUIR);

§  compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).

 

Il comma 4 definisce la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

La condizione stabilita dal presente comma non deve invece essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché dai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

I commi 5 e 6 definiscono l'ammontare del contributo, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 5):

ü  20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;

ü  15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;

ü  10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

 

Il contributo è in ogni caso riconosciuto (comma 6) per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Ai sensi del comma 7, il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I commi 8, 9 e 10 indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi (comma 8).

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

Ai sensi del comma 9, l'istanza contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (articolo 10).

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio".

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Il comma 15 reca la quantificazione degli oneri, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, e indica la copertura finanziaria facendo rinvio all'articolo 265.

 

 

 


Articolo 2-bis
(Credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo)

 

L'articolo 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca una modifica all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede un credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo dell'ammontare mensile del canone di locazione (nonché di leasing o di concessione) a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento).

Il comma 3 del citato articolo 28 prevede che il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, quindi anche in deroga al limite dei 5 milioni di euro appena richiamato. 

Il comma 602 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) ha esteso il credito d'imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator, sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

L'articolo 2-bis ora in commento precisa che il credito in questione spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anno in cui non operavano le restrizioni dovute alla pandemia. In assenza di questo chiarimento, il comma 5 del citato art. 28 dispone che il credito d'imposta spetta a condizione che la diminuzione del fatturato del cinquanta per cento sia calcolato rispetto "allo stesso mese del periodo d'imposta precedente", che per i mesi da gennaio ad aprile 2021 sarebbe il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle note restrizioni.

 


Articolo 3
(Entrata in vigore)

 

L'articolo 3 prevede che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è quindi vigente dal 19 dicembre 2020.

 


Articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione dei decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021, salvi gli effetti)

 

 

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono, rispettivamente, l'abrogazione dei decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

I decreti-legge di cui qui si tratta sono:

ü decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, " Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

ü decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, " Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

 

Al contempo, le modifiche approvate dalla Camera recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei due decreti-legge di cui propone l'abrogazione.

In altri termini, tali decreti-legge risultano 'a perdere' ai fini della loro puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 172 del 2020.


 

Elenco dei decreti-legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

15 gennaio 2021, n. 3. Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. (GU n. 11 del 15-01-2021)

14 gennaio 2021, n. 2. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU n.10 del 14-01-2021)

5 gennaio 2021, n. 1. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.3 del 5-1-2021)

31 dicembre 2020, n. 183. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (GU n.323 del 31-12-2020) (per alcune disposizioni)

18 dicembre 2020, n. 172. Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.313 del 18-12-2020)

2 dicembre 2020, n. 158. Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (GU n.299 del 2-12-2020)

30 novembre 2020, n. 157. Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.297 del 30-11-2020)

23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.291 del 23-11-2020)

9 novembre 2020, n. 149. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.279 del 9-11-2020)

28 ottobre 2020, n. 137. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU n.269 del 28-10-2020)

20 ottobre 2020, n. 129. Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale (GU n.260 del 20-10-2020)

7 ottobre 2020, n. 125. Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU n. 248 7-10-2020).

11 settembre 2020, n. 117.  Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni (GU n. 227 del 12-9-2020).

8 settembre 2020, n. 111. Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 223 del 8-9-2020).

14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (GU n. 203 del 14-8-2020).

14 agosto 2020, n. 103. Modalità operative, precauzionali per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 (GU n. 203 del 14-8-2020).

30 luglio 2020, n. 83. Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (GU n. 190 del 30-7-2020).

16 luglio 2020, n. 76. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) (per alcune disposizioni).

16 giugno 2020, n. 52. Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro (GU n. 151 del 16-6-2020).

19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 128 del 19-5-2020) - Suppl. ordinario n. 21.

16 maggio 2020, n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 125 del 16-5-2020).

10 maggio 2020, n. 30. Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (GU n. 119 del 10-5-2020).

10 maggio 2020, n. 29. Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (GU n.119 del 10-5-2020).

30 aprile 2020, n. 28. Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (GU n. 111 del 30-4-2020).

20 aprile 2020, n. 26. Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (G.U. n. 103 del 20-4-2020).

8 aprile 2020, n. 23. Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU n. 94 del 8-4-2020).

8 aprile 2020, n. 22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (GU n. 93 del 8-4-2020).

25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 79 del 25-3-2020).

17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 70 del 17-3-2020).

9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (GU n. 62 del 9-3-2020).

8 marzo 2020, n. 11. Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (GU n.60 del 8-3-2020).

2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 53 del 2-3-2020).

23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 45 del 23-2-2020).

 

 

 

 



[1]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[2]     Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[3]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[4]     V. supra nota 3.

[5]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[6]     Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[7]     "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[8]      "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[9]      "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[10]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

[11]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[12]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[13]   Adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.

[14]   Come accennato, le misure restrittive e i relativi ambiti sono definiti, in linea di massima, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020.

[15]   Ai sensi del comma 16-bis del citato articolo 1 del D.L. n. 33, gli scenari e i livelli di rischio sono individuati in base al documento "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (documento riportato anche nell’allegato 25 del citato D.P.C.M. 14 gennaio 2021).              

[16]   Si ricorda che i protocolli per l'esercizio delle attività sono in genere individuati dai medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020, definiscono le misure restrittive (relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i relativi ambiti.

[17]   In base ai rinvii presenti nei commi 16-quater e 16-sexies.

[18]   Cfr. infra.

[19]   Si ricorda che il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 reca la disciplina dei criteri relativi alle attività di monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevede che, tramite una Cabina di regia (la quale assicuri il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, nonché dell’Istituto Superiore di Sanità), il Ministero della salute operi una classificazione settimanale del livello di rischio della trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle regioni e province autonome.

     Si ricorda altresì che, ai sensi del citato comma 16-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33, il Ministero della salute pubblica sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e comunica tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato.

[20]   Comitato istituito dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale articolo è stato oggetto di successive novelle (da parte di altre ordinanze).

[21]   Tali decreti sono i medesimi che, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020, definiscono, come detto, le misure restrittive (relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i relativi ambiti.

[22]   Come definiti dal suddetto documento "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale".

[23]   Il piano è stato adottato con il D.M. del 2 gennaio 2021, che ha recepito il precedente documento di programmazione del 12 dicembre 2020, documento presentato dal Governo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e di cui quest'ultima ha preso atto nella seduta del 17 dicembre 2020.