Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 157/2020 -Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Ristori quater)
Serie: Progetti di legge   Numero: 386
Data: 02/12/2020
Organi della Camera: V Bilancio, VI Finanze

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Edizione provvisoria

 

D.L. 157/2020 - A.S. n. 2031

 

Dicembre 2020

 

 

 

 

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Dossier n. 334

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 386

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

Articolo 1 (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP). 7

Articolo 2 (Sospensione versamenti dicembre). 12

Articolo 3 (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap). 14

Articolo 4 (Proroga pagamento “rottamazione ter”). 15

Articolo 5 (Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico su apparecchi da intrattenimento) 17

Articolo 6 (Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche). 20

Articolo 7 (Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione) 22

Articolo 8 (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU). 28

Articolo 9 (Indennità per alcune categorie di lavoratori). 31

Articolo 10 (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche). 39

Articolo 11 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport) 42

Articolo 12, commi 1 e 7 Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente). 46

Articolo 12, commi 2 e 7 (Misure a sostegno degli operatori turistici). 49

Articolo 12, commi 3 e 7 (Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)  51

Articolo 12, commi 4 e 5 (Disposizioni inerenti a contributi nei settori della cultura e del turismo) 54

Articolo 12, commi 6 e 7 (Finanziamenti alle imprese esportatrici). 56

Articolo 13 (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19). 59

Articolo 14 (Posticipazione di elezioni suppletive per seggi di Camera e Senato). 61

Articolo 15 (Rappresentatività sindacale). 64

Articolo 16 (Rinvio del federalismo fiscale). 66

Articolo 17 (Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con Sogei). 70

Articolo 18, commi 1 e 2 (Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234). 75

Articolo 18, commi 3 e 4 (Risoluzione controversie internazionali). 78

Articolo 19 (Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)  82

Articolo 20, commi: 1 e 2; 4; 5 (Oneri per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per i  contratti a termine del Ministero dell'interno a fini di emersione del lavoro irregolare) 86

Articolo 20, comma 3 (Compensi accessori personale Forze Armate ). 90

Articolo 21 (Modifiche all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). 93

Articolo 22 (Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)  96

Articolo 23 (Fondo perequativo). 99

Articolo 24 (Norme sull'individuazione di regioni destinatarie di misure restrittive in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19). 101

Articolo 25 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). 103

Articolo 26 (Disposizioni finanziarie). 106

Articolo 27 (Entrata in vigore). 116

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP)

 

 

L’articolo 1 proroga il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti.

 

Nel dettaglio, il comma 1 proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Beneficiari di tale proroga sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che non beneficiano dei differimenti previsti dai commi successivi.

 

Il comma 2 conferma la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) già disposto dall’articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 2020.

 

Si rammenta che l’articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per  coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di c.d. trasparenza fiscale. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’articolo 6 del decreto-legge n. 149 del 2020, inoltre, estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa nella c.d. Area rossa, nonché esercenti l’attività di gestione di ristoranti in c.d. Area arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 

I commi 3 e 4 posticipano al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Beneficiari di tale proroga sono:

-         i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (comma 3);

-         i soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, esercitano attività d’impresa, arte o professione e che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 149 del 2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020 (comma 4).

 

Per l'individuazione delle Regioni alle quali si applicano le misure di contenimento previste dall'articolo 2 (scenario di elevata gravità e livello di rischio alto - c.d. Area arancione) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si vedano le ordinanze del Ministro della salute del 4, del 10 e del 13 novembre 2020.

 

Per l'individuazione delle Regioni alle quali si applicano le misure di contenimento previste dall'articolo 3 (scenario di massima gravità e livello di rischio alto - c.d. Area rossa) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, si vedano le ordinanze del Ministro della salute del 4 (rinnovata il 19) del 10 (rinnovata il 24) del 13 e del 20 novembre 2020.

 

Per l'illustrazione della situazione attuale in Italia, si veda la pagina internet dedicata del Ministero della salute.

 

In particolare, occorre considerare che con ordinanza firmata il 27 novembre (quindi successiva alla data del 26 novembre presa a riferimento dal comma in esame), il Ministro della salute ha disposto il passaggio nell’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. Il provvedimento entrerà in vigore il 29 novembre.

Con un'altra ordinanza, firmata anch’essa il 27 novembre, il Ministro della salute ha rinnovato le misure restrittive vigenti disposte con il provvedimento del 13 novembre scorso per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione, e per le Regioni Campania e Toscana, che restano in zona rossa.

 

Le ordinanze restano in vigore fino al 3 dicembre 2020.

 

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

·         Area gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto.

·         Area arancione: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria.

·         Area rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

 

Il DPCM del 3 novembre 2020

 

A seguito dell'aggravarsi della situazione emergenziale, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Dpcm del 3 novembre 2020 ha introdotto ancor più stringenti misure, rispetto ai precedenti provvedimenti, che trovano applicazione dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

 Sono soggette a ulteriori restrizioni le misure di contenimento del contagio da applicare sull'intero territorio nazionale (art. 1). Il Dpcm del 3 novembre introduce ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di "elevata" (art. 2) ovvero di "massima" gravità (art. 3) e da un livello di rischio alto.  Per l'individuazione di tali aree, costituisce termine di riferimento il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità), condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020, aggiunto come allegato 25 del Dpcm vigente. Il documento delinea 4 ipotetici scenari di trasmissione del virus sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale, proponendo una "scalabilità" delle misure sulla base dei differenti scenari.

La ascrivibilità di Regioni e Province autonome a uno dei detti scenari è effettuata tenendo conto del livello di rischio individuato sulla base del monitoraggio definito dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 (Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'Allegato 10 del Dpcm del 26 aprile 2020). Ai fini dell'applicazione delle misure stabilite dagli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre, il Ministro della salute, con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, nonché il Comitato tecnico-scientifico con specifico riferimento ai dati monitorati, individua le Regioni che si collocano in uno degli scenari 3 (elevata gravità) o 4 (massima gravità). Ai sensi dell'art. 2, nelle Regioni classificate nello "scenario 3", si applicano (in aggiunta alle misure valevoli sull'intero territorio nazionale, fatte salve analoghe più rigorose misure, e a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza del Ministro della salute nella GU) alcune misure - maggiormente restrittive - in tema di limitazioni di spostamenti esterni e interni rispetto al territorio regionale e sospensione delle attività di ristorazione.

Per quanto riguarda le Regioni classificate nello "scenario 4" - ferma l'applicazione delle altre misure del decreto ove non ne siano previste di più rigorose - l'art. 3 del Dpcm detta stringenti prescrizioni che coinvolgono spostamenti e attività di ristorazione (analogamente allo "scenario 3"), nonché attività ulteriori rispetto a quelle considerate nello "scenario 3" (commercio al dettaglio e servizi alla persona).  Sono, inoltre, rafforzate restrizioni previste, in forma più attenuata, per l'intero territorio nazionale (in ambito sportivo, didattico e formativo, nonché in relazione al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni).

Specifiche parti del territorio regionale, nella disciplina sia dello "scenario 3" che dello "scenario 4", in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, possono essere esonerate dall'applicazione delle (suddette) più restrittive misure, con la medesima ordinanza con cui le misure sono disposte, tuttavia previa acquisizione di una intesa (anziché del mero parere) con il Presidente della Regione interessata. Le ordinanze del Ministro della salute configuranti "scenari 3 e 4" sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data del 3 dicembre 2020 (termine di efficacia finale del decreto). Al Ministro della salute è demandato di verificare, con frequenza almeno settimanale, il permanere dei presupposti di tali provvedimenti e di provvedere al loro aggiornamento, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in uno scenario con livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione.

Nell'ambito delle misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 5), rilevanti elementi di novità riguardano il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.  Rispetto al precedente decreto, che introduceva un mero incentivo del lavoro agile, il Dpcm del 3 novembre dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino "le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato" (recependo una indicazione contenuta nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, art. 3, comma 3).   Come nel decreto precedente, si ripropone, quale soglia minima di ricorso al lavoro agile, la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 202013.  Inoltre, pur restando demandata a decreti del Ministro della pubblica amministrazione la definizione delle modalità di svolgimento, il Dpcm vigente disciplina nel dettaglio le attribuzioni dei dirigenti.

Infine, il Dpcm fa carico alle pubbliche amministrazioni di differenziare - oltre agli orari di ingresso del personale (come già previsto dal decreto precedente) - anche gli orari di uscita (fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali).

 

Per ulteriori dettagli, si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato "Le misure di contenimento del contagio nei Dpcm di attuazione con Testo a fronte tematico dei Dpcm dal 7 agosto al 3 novembre 2020" (pagine 20-27) del 9 novembre 2020.

 

Il comma 5 disciplina la ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4, i quali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Viene escluso il rimborso di quanto già versato.

 

Il comma 6 proroga al 30 aprile 2021 il termine del 30 novembre previsto dall’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

 

Si rammenta che l'articolo 42-bis, comma 5, citato prevede che, per quanto riguarda la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

Tale termine è quindi ora prorogato al 30 aprile 2021.

 

Il comma 7, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni di euro per l’anno 2020, e rinvia all'articolo 26 per la corrispondente copertura finanziaria.

 

Per un riepilogo costantemente aggiornato delle misure in materia fiscale e finanziaria introdotte finora per fronteggiare la crisi da COVID-19, si rinvia alla relativa pagina internet dei temi Camera.


Articolo 2
(Sospensione versamenti dicembre)

 

 

L’articolo 2 stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti anche per chi ha intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione con il versamento della prima rata entro la medesima data.

 

In particolare il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 (rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

§  ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

§  ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

§  ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Il comma 2 stabilisce inoltre che tali versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019.

 

Il comma 3 dispone altresì che la sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

§  ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

§  ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate alla data  del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. zone arancioni e rosse);

§  ai soggetti oggetto di misure restrittive che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al sopra citato decreto-legge (principalmente commercio al dettaglio e servizi alla persona), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate alla data del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. zone rosse).

 

Il comma 4 chiarisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La disposizione stabilisce che comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo valutati complessivamente in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020.

 


Articolo 3
(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
)

 

 

L’articolo 3 proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 i termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

 

L'unico comma dell'articolo in esame proroga al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998, in scadenza il 30 novembre 2020.

 

L’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, le società e le associazioni a esse equiparate, devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio postale, tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Entro il medesimo termine, i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'IRAP. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

 


Articolo 4
(Proroga pagamento “rottamazione ter”)

 

 

L’articolo 4 proroga dal 10 dicembre 2021 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

 

Il comma 1 in particolare fine modifica l’articolo 68, comma 3 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge Rilancio - n. 34 del 2020).

Con le modifiche in esame si differisce dal 10 dicembre 2020 al 21 marzo 2021 il termine per il versamento:

§  della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento disposta dal decreto-legge n. 119 del 2018, cd. rottamazione-ter (articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto citato), ivi comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del decreto-legge n. 119 del 2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo (articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018);

§  della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, disposta anch’essa dal decreto-legge n. 119 del 2018 (articolo 5, comma 1, lettera d));

§  della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di cd. rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019 (a seguito della successiva riapertura dei termini operata dall'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34);

§  delle rate, in scadenza nel 2020 e prorogate al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, disciplinata all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019).

 

Più in dettaglio, per effetto delle modifiche in esame il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020 delle predette definizioni agevolate (di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), non determina l’inefficacia delle stesse definizioni, ove il debitore effettui l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021.

A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni nel versamento (di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

Il predetto comma 14-bis stabilisce infatti che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

 

Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle norme in esame, rinviando alla norma di copertura del provvedimento (articolo 26, per cui si veda la relativa scheda di lettura).


Articolo 5
(Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico su apparecchi da intrattenimento)

 

 

L’articolo 5 stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.

 

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (v. box, infra).

 

Si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 (conv. dalla legge n. 40 del 2020) ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

§  la proroga al 18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre, in scadenza il 22 novembre 2020;

§  l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;

§  l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.

 

L'articolo in esame dispone quindi, al comma 1, che le somme relative al versamento del saldo PREU e del canone concessorio, riferito alla raccolta di gioco dei mesi del (quinto) bimestre settembre-ottobre, da versare entro il 18 dicembre 2020, per effetto delle disposizioni qui sopra sunteggiate, siano versate nella misura del 20 per cento.

Si dispone che la restante quota dell'ottanta per cento possa essere versata con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

Alla copertura degli oneri (valutati dal comma 2 in 559 milioni di euro per l’anno 2020) si provvede ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge.

 

Il PREU è stato istituito dall’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto legge n. 269 del 2003 (conv dalla legge n. 326 del 2003) per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS demandando all’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato il compito di fissare con propri provvedimenti le modalità attuative. In attuazione di tali disposizioni sono stati emananti decreti del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010.

 

Gli apparecchi da intrattenimento

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot),  sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto n. 773 del 1931) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, c.d. Video Lottery Terminal (VLT). Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1)   il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2)   la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3)   l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4)   le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5)   le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6)   le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

 

Per una panoramica della disciplina dei giochi legali in Italia si rinvia alla pagina web del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

 


Articolo 6
(Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche)

 

 

L’articolo 6 estende le misure relative al contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del provvedimento in esame.

 

Secondo il comma 1, le disposizioni in questione sono quelle dettate dall’articolo 1 del D.L. n. 137/2020.

Esse si applicano dunque anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai nuovi codici ATECO riportati nell’Allegato 1. Per gli operatori ivi elencati la misura del contributo è fissata nel 100 per cento.

 

L'art. 1 del D.L. n. 137/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avessero la partita IVA attiva e dichiarassero di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 allo stesso D.L. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il comma 3 ha previsto che il contributo a fondo perduto esso introdotto spettasse a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il comma 4 ha previsto che il predetto contributo spettasse anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che avessero attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 5 ha previsto che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) e che non hanno restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo fosse corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

Il comma 6 ha previsto che per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto di cui al suddetto articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Il comma 7 ha disposto che l'ammontare del contributo a fondo perduto fosse determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, come quota del contributo già erogato;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal suddetto articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (sui quali si veda il box sopra); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento, prevista dal comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al provvedimento in esame.

Il comma 8 ha previsto che, in ogni caso, l'importo del contributo non potesse essere superiore a euro 150.000.

Il comma 9 ha disposto che per i soggetti che avessero già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 e che avessero attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del contributo fosse determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al D.L. 137 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 10 ha rinviato alle disposizioni contenute nei commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, in quanto compatibili.

Il comma 11 ha demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e di ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo in esame. In attuazione di tale previsione, è stato emanato il Provvedimento del 20 novembre 2020.

Il comma 12 ha previsto che le disposizioni recate dall'articolo in esame si debbano applicare nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modificazioni. Per approfondimenti sul nuovo quadro degli aiuti di Stato (Temporary framework) si veda l’apposito tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 2 dell'articolo in commento rinvia all’articolo 26 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri, valutati in 446 milioni di euro per il 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per il 2021.


Articolo 7
(
Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione)

 

 

L’articolo 7 apporta modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo.

Con riferimento alle misure strutturali, tra l’altro, viene chiarito il regime della rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a cinquemila euro, oggetto di previa verifica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Inoltre si prevede, in linea generale, che il pagamento della prima rata delle somme rateizzate determini l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in luogo di disporre l’impossibilità di proseguire nelle stesse (commi 1 e 2).

Viene introdotta una semplificazione delle procedure e delle condizioni per l’accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro). Per queste istanze, ove accolte, la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque (commi 3 e 4).

Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 (comma 5).

Infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017; comma 6).

 

 

L’articolo 19 del decreto legislativo n, 603 del 1973, che contiene la disciplina generale della rateazione delle somme iscritte a ruolo, è stato oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo (tra cui, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo n. 159 del 2015, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 23 del 2014).

Il comma 1 dell’articolo 19 prevede che l'agente della riscossione debba concedere, su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l’agente della riscossione deve concedere la rateizzazione. Sono escluse dalla dilazione le somme dovute a titolo di diritti di notifica. Ove le somme siano di importo superiore a sessantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione dì obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento (comma 1-bis) della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Si può chiedere (comma 1-ter) che i predetti piani di rateazione siano costituiti da rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, è possibile iscrivere ipoteca (comma 1-quater) sugli immobili di debitore o il fermo amministrativo di beni mobili registrati ed eventuali coobbligati nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dal beneficio.

A seguito della presentazione della richiesta di dilazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determinava l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Tali effetti si producono a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Nella sua formulazione antecedente al provvedimento in esame, il comma 1-quater esclude dalla rateazione le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis.

L’articolo 48-bis richiamato prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Le predette rateazioni (comma 1-quinquies), se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, possono essere aumentate fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente alcune condizioni:

·         accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

·         solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Il comma 3 disciplina le conseguenze in caso di mancato pagamento, di cinque rate anche non consecutive: ciò comporta

-          la decadenza dal beneficio della rateazione;

-          la riscossione immediata dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, in un’unica soluzione e immediatamente;

-          il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Il comma 3-bis prevede che, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Inoltre, allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

Ai sensi del comma 4, le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

 

Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) viene integralmente sostituito il comma 1-quater dell’articolo 19.

Con una formulazione diversa, ma che sostanzialmente riproduce la disciplina vigente con maggiore precisione, si chiarisce che dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta, ovvero dell’eventuale decadenza dalla rateazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione. Le norme in esame confermano anche il divieto di avviamento di nuove procedure esecutive.

Rispetto alle norme vigenti si chiarisce che la richiesta di dilazione sospende i termini di prescrizione e decadenza.

 

La lettera b) del comma 1 introduce due nuovi commi all’articolo 19.

 

Il nuovo comma 1-quater.1 prevede la possibilità di concedere la dilazione delle somme oggetto di verifica da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 48-bis del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, ma solo dopo l’accoglimento della relativa richiesta di rateazione.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che, per effetto delle nuove norme, la preclusione alla rateizzazione opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell’istanza di dilazione.

 

Più in dettaglio, le norme in esame prescrivono che non può in nessun caso concessa la dilazione delle somme oggetto della predetta verifica, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione.

Come ricordato in precedenza, il comma 1-quater - nella formulazione antecedente alle norme in parola - pone, quale effetto della presentazione della richiesta di dilazione, il divieto di avvio di nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; inoltre, nel caso di accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Come anticipato, per le somme oggetto di verifica da parte della PA la dilazione non è concessa.

 

Viene chiarito inoltre in una nuova norma (nuovo comma 1-quater.2) che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (in luogo di determinare, come nella formulazione previgente del comma 1-quater, l’impossibilità di proseguire nelle stesse), alle medesime condizioni precedentemente vigenti: che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

Il comma 2 dispone che le modifiche illustrate si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

 

I commi 3 e 4 prevedono una semplificazione delle procedure e delle condizioni per l’accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021.

 

Il comma 3 dispone in dettaglio una temporanea deroga agli obblighi di documentazione della obiettiva difficoltà del contribuente, condizione per accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla disciplina generale, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della concessione del beneficio, solo per somme iscritte a ruolo di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro).

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile dunque presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centomila euro.

 

Con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi per le predette richieste semplificate (comma 4), la decadenza dal beneficio (con conseguente immediata esigibilità dell’intero importo e possibilità di dilazione a specifiche, più stringenti condizioni) si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque rate, come ordinariamente previsto dal menzionato articolo 19, comma 3 (cd. decadenza lunga).

 

Il comma 5 riapre i termini per la dilazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio.

Tali carichi possono essere nuovamente dilazionati ai sensi della disciplina generale sopra illustrata presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applica la decadenza lunga di cui al già illustrato comma 4.

 

Si ricorda in sintesi che l’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, come successivamente modificato nel corso del 2020 (da ultimo, per effetto dei decreti-legge n. 129 del 2020 e n. 125 del 2020, che ha abrogato il primo facendone tuttavia salvi gli effetti) ha sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all’inizio dell’emergenza sanitaria, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cd. decadenza lunga del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l’effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell’anno 2021.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre 2020 per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.  Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.  La sospensione si applica inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche sospese a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione con il versamento della prima rata entro la medesima data.

 

Infine, il comma 6 dell’articolo in esame (con un’integrazione all’illustrato articolo 68, comma 3-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, comma quest’ultimo introdotto dall’articolo 154 del cd. decreto Rilancio) consente di ripristinare la dilazione anche per debiti nei riguardi dei quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017), in deroga alle previsioni in essi contenute.

 

Il comma 3-bis ha rimosso la preclusione - prevista dall’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018 - alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione agli istituti di definizione agevolata, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto, determinandone l’inefficacia.

Più in dettaglio, si dispone che per i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate (cd. rottamazione ter, saldo e stralcio; si veda, per ulteriori informazioni, la scheda dell’articolo 4 del provvedimento in esame), possono essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (cd. rottamazione delle cartelle), ovvero la possibilità di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi, permettendo di estinguere con modalità agevolate anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cd. rottamazione bis).

L’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione ter) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito dell’Agenzia delle entrate e alla documentazione presente sul sito web della Camera dei deputati.

 

 

 


Articolo 8
(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

 

 

L’articolo 8 specifica che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione.

 

L’articolo 8 specifica che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU individuati ai sensi delle norme generali sull’imposta (ovvero dal comma 743 della legge di bilancio 2020) a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzioni.

 

Si ricorda che i commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

 

La modifica interviene per chiarire l’applicazione soggettiva delle predette esenzioni. Esse sono state disposte da un insieme di norme, succedutesi nel tempo, tutte accomunate dalla condizione secondo cui i proprietari delle strutture esenti fossero altresì i gestori delle attività esercitate.

Ai sensi del richiamato comma 743, soggetti passivi dell’imposta non sono soltanto i proprietari di immobili, ma più in generale i possessori, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

Di conseguenza, con le norme in esame viene chiarito che l’operatività delle esenzioni IMU disposte coi decreti emergenziali in favore di alcuni immobili produttivi è esteso a tutti i soggetti passivi dell’imposta che siano altresì gestori delle attività economiche interessate dall’agevolazione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili stessi.

 

La precisazione disposta dalle norme in esame riguarda le seguenti disposizioni:

§  l’articolo 177 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), che ha previsto l’abolizione della prima rata dell'IMU per l’anno 2020 per alcune tipologie di immobili produttivi e, in particolare, la richiamata lettera b) del comma 1, che riguarda gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

§  l’articolo 78, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto), il quale ha esentato la seconda rata IMU 2020 per alcune tipologie di immobili. In particolare, tra questi figurano: gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata, esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020 (comma 1, lettera b)); immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, rientranti nella categoria catastale D/3, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (comma 1, lettera d)); immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (comma 1, lettera e));

§  l’articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 (decreto Ristori), che abolisce il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento medesimo. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi;

§  l’articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreto Ristori bis), che estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

 


Articolo 9
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

 

I commi da 1 a 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 9 riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 10 differisce il termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una delle precedenti indennità onnicomprensive (concernenti le medesime categorie). Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda (comma 1), mentre gli altri interessati - ai sensi del comma 8 - devono presentare domanda all'INPS entro il 15 dicembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 9). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 9 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 8.

Il comma 7 reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'ambito di una preclusione per il riconoscimento di precedenti indennità temporanee in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo e rinvia per la relativa copertura al successivo articolo 26.

 

Si ricorda che le ultime due indennità temporanee in favore dei lavoratori in oggetto sono state previste dall'articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 15 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere[1]; anche la misura di ciascuna di tali due indennità è pari a 1.000 euro.

Come accennato, il comma 1 del presente articolo 9 prevede che ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva, di cui al suddetto articolo 15 del D.L. n. 137 del 2020, la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda[2]. Per gli altri soggetti - ivi compresi quelli che non rientrino nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove[3]) poste per la precedente indennità - la prestazione è erogata su domanda, da presentare all'INPS ai sensi del successivo comma 8, e sulla base dei requisiti di cui ai commi da 2 a 6.

Si valuti l’opportunità di chiarire se il riconoscimento, ai sensi del comma 1, della nuova indennità ai summenzionati soggetti già beneficiari sia escluso qualora sia nel frattempo insorta una delle cause ostative previste dalle norme in materia[4].

 

I soggetti individuati dal comma 2 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[5], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo - tale condizione non è prevista ai fini della penultima precedente indennità di 1.000 euro (di cui al comma 1 del citato articolo 9 del D.L. n. 104) -; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione[6] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti sono state già riconosciute (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) le due precedenti indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, al citato comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n. 104 e di cui al comma 2 del citato articolo 15 del D.L. n. 137, e un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020[7]; la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, tuttavia, non ha riguardato anche i suddetti lavoratori in regime di somministrazione; per la medesima indennità di marzo, peraltro, il comma 10 del citato articolo 15 del D.L. n. 137 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande[8].

Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo comma 5.

I soggetti individuati dal comma 3 - che corrispondono (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute le due precedenti indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e ai commi 3 e 4 del citato articolo 15 del D.L. n. 137 del 2020, nonché (in precedenza) un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[9] - sono:

-         i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020)[10] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-         i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[11], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020);

-         i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[12] e che non abbiano un contratto in essere alla suddetta data di entrata in vigore; a quest'ultimo riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020, con riferimento alla precedente indennità onnicomprensiva di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 137, oltre a specificare che la preclusione concerne i contratti di lavoro rientranti nella tipologia suddetta[13], fa riferimento non alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 137 (29 ottobre 2020), ma al giorno successivo. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile[14] nella cosiddetta Gestione separata INPS[15] e in ogni caso il soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data del 17 marzo 2020 alla medesima Gestione separata;

-         gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla suddetta Gestione separata INPS, alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[16] né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (comma 4). Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alla data di presentazione della domanda, considerato che la necessità di presentazione di una domanda è esclusa (in base ai commi 1 e 8) per i soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità di 1.000 euro, di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 137.

 

Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i lavoratori in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - e dalla circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020 - emanata con riferimento alla precedente indennità di 1.000 euro, di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 137 -, la compatibilità di un rapporto di lavoro intermittente è riconosciuta anche in favore dei soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive in esame diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti.

 

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute le due precedenti indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, al comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e di cui al comma 5 del citato articolo 15 del D.L. n. 137, nonché (in precedenza) un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[17] - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[18], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

-         titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-         titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-         assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020), di pensione[19] o di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente comma 2.

I soggetti individuati dal comma 6 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[20] che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020), dai quali derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l’unica prevista per la prima indennità temporanea per i lavoratori in oggetto, relativa al mese di marzo 2020 e pari a 600 euro[21]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (fattispecie già contemplata, come requisito alternativo a quello precedente, per il riconoscimento dell’indennità, pari a 600 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020[22], nonché per le precedenti due indennità onnicomprensive di 1.000 euro, di cui, rispettivamente, al comma 4 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e di cui al comma 6 del citato articolo 15 del D.L. n. 137[23]).

L'indennità di cui al presente comma 6 è esclusa nei casi di:

-         titolarità di un trattamento pensionistico (preclusione conforme a quella stabilita per le suddette indennità precedenti[24]). Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di chiarire - in conformità alla circolare dell'INPS n. 137 del 2020, relativa alla norma identica, concernente la precedente indennità di cui al citato comma 6 dell'articolo 15 del D.L. n. 137 - che la condizione di assenza di un trattamento pensionistico sia posta con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020)[25] e che la condizione concerne entrambe le fattispecie soggettive summenzionate (per le quali è riconosciuta l'indennità);

-         sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità[26]. Si valuti l'opportunità di chiarire se tale condizione sia posta con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020) nonché di esplicitare che la condizione concerne entrambe le fattispecie soggettive summenzionate (per le quali è riconosciuta l'indennità). Si ricorda che, per i lavoratori in esame, tale preclusione non è prevista per la precedente indennità onnicomprensiva di cui al citato comma 6 dell'articolo 15 del D.L. n. 137, mentre era posta dalle norme relative alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020[27] e all'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro di cui al comma 4 del citato articolo 9 del D.L. n. 104[28]. In merito alla preclusione concernente tali precedenti indennità una norma di interpretazione autentica è posta dal comma 7 del presente articolo 9.

Quest'ultimo comma limita la suddetta preclusione (per le indennità precedenti summenzionate, da quella relativa al mese di marzo 2020 fino a quella di cui all'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 104) ai casi di sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato[29]; la preclusione sembrerebbe in ogni caso concernere anche tutti i rapporti di lavoro intermittente, compresi quelli per i quali il comma 6 del presente articolo 9 stabilisce la cumulabilità con la nuova indennità ivi prevista. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.

Il comma 8, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti commi da 1 a 6 non sono cumulabili tra di esse. Si ricorda che il comma 1 del successivo articolo 11 esclude il cumulo delle indennità in esame con quella ivi prevista (relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo). Riguardo a ulteriori indicazioni relative alla cumulabilità o al divieto di cumulo delle indennità in esame con altre prestazioni, cfr. il paragrafo 8 della citata circolare INPS n. 137 del 2020 (con riferimento, tra l'altro, al divieto di cumulo con il Reddito di cittadinanza - fatta salva l'ipotesi di un temporaneo incremento della misura di quest'ultimo - ed alla cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[30]).

Il medesimo comma 8 prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti commi da 2 a 6 debba essere presentata all'INPS - in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso - entro il 15 dicembre 2020. Il successivo comma 10 differisce dal 13 novembre 2020 al suddetto termine del 15 dicembre 2020 il termine (avente esplicita natura perentoria) per la presentazione delle domande relative alle penultime precedenti indennità onnicomprensive, di cui al citato articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. n. 104 del 2020[31]. Riguardo al termine per la presentazione delle domande relativa all'indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15 del D.L. n. 137, la circolare INPS n. 137 del 2020 - ritenendo ("su conforme parere ministeriale") che il termine ivi previsto del 30 novembre 2020 non abbia natura decadenziale - ammette che la domanda sia presentata entro il 18 dicembre 2020. Si valuti l'opportunità di una più chiara definizione di tali profili, considerato che il comma 1 del presente articolo 9 esclude dalla necessità di domanda i soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del D.L. n. 137, per la quale, tuttavia, il termine per la domanda scade, come detto, in data successiva rispetto al termine del 15 dicembre 2020, posto dal comma 8 del presente articolo 9.

Il comma 9, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro (per il 2020). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Si prevede inoltre - mediante il richiamo dell'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni - che, qualora residuino risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse siano versate dall'INPS entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si consideri l'opportunità di una valutazione circa la compatibilità di tali termini temporali con il termine del 15 dicembre 2020 per la presentazione delle domande, posto dal precedente comma 8.

Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente articolo 9 e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui al successivo articolo 26. Si consideri di valutare l'esigenza di una revisione della formulazione del comma 11, che, per errore materiale, non è conforme alle quantificazioni operate dalla relazione tecnica[32] allegata al disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 157.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica del presente articolo, considerato che la medesima menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto.

 

 


Articolo 10
(
Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 10 incrementa il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di € 92 mln per il 2020.

 

La relazione tecnica fa presente che l’incremento previsto deriva dalla circostanza che, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi emanati dal Dipartimento per lo sport – complessivamente pari a 38.523 associazioni –  sono necessari € 171, 4 mln.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di riferire l’istituzione del Fondo unico citato all’articolo 29 del D.L. 149/2020.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI[33] [34], al fine di assicurare alle stesse adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell’incremento delle attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

In base alla stessa disposizione, le risorse dovevano essere ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

 

Successivamente, l’art. 3 del D.L. 137/2020, in corso di esame, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19[35], ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche con una dotazione di € 50 mln per il 2020[36].

Le relative risorse – che sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo sport – sono destinate all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche in questione.

I criteri di ripartizione sono stabiliti con provvedimento del Capo del medesimo Dipartimento, che dispone anche la loro erogazione.

 

Ancora dopo, l’art. 29 del D.L. 149/2020 ha disposto che le risorse di cui all’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dall’art. 3 del D.L. 137/2020.

Inoltre, ha previsto che lo stesso Fondo assume la denominazione di Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

Per effetto di quanto previsto dal D.L. 149/2020 e, dunque, della confluenza delle risorse previste dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), le modalità di riparto delle stesse si intenderebbero superate dalla previsione dell’art. 3 del D.L. 137/2020, che dispone che i criteri di ripartizione e l’erogazione delle stesse sono definite dall’autorità amministrativa.

Al riguardo, tuttavia, la relazione illustrativa all’A.S. 2013 - ossia, allo stesso D.L. 149/2020 - evidenzia che l’intervento normativo permette di procedere all’emanazione di un unico atto “dell’autorità governativa delegata in materia di sport” per delineare i criteri di ripartizione delle risorse.

Al riguardo, si rinvia all’osservazione contenuta nel dossier del Servizio Studi n. 378 del 12 novembre 2020.

 

Per completezza, si ricorda che alle associazioni e società sportive dilettantistiche sono state destinate, per il 2020, anche le risorse del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale istituito dall’art. 217 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), pari a € 40 mln.

In particolare, i criteri di gestione del Fondo sono stati definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, che ha previsto, per quanto qui più interessa, che le risorse del Fondo nell'anno 2020 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI, secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio per lo sport. In attuazione, sono intervenuti il decreto del Capo dell’Ufficio per lo sport 11 giugno 2020 (qui l’allegato 1) e, successivamente, per l’utilizzo di risorse residuate a conclusione della procedura avviata con lo stesso, il decreto del Capo per il Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 (qui l’allegato 1).

Qui la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per lo sport.


Articolo 11
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)

 

 

L’articolo 11 prevede in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un’indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 800 euro; l'indennità è riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa pari a 170 milioni di euro (per il 2020), il quale è integrato dalle eventuali risorse residue, relative agli stanziamenti già disposti per le precedenti indennità temporanee per le categorie in esame. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; in merito, il comma 5 individua alcune fattispecie in cui, ai fini in oggetto, il rapporto si considera in ogni caso cessato. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A[37].

Il presente articolo, inoltre, dispone, al comma 4, che le eventuali risorse residue, sia rispetto al suddetto stanziamento di 170 milioni sia rispetto ai summenzionati stanziamenti precedenti, siano ripartite entro il 31 dicembre 2020, in parti uguali, tra tutti gli aventi diritto all'indennità di dicembre in oggetto.

 

Si ricorda che un’indennità è stata riconosciuta per il mese di marzo 2020 - per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato[38] - e per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e novembre 2020 - per un ambito di categorie identico a quello di cui al presente articolo 11 -[39]. L'importo di ciascuna di tali precedenti indennità è di 600 euro, ad eccezione di quella relativa al mese di novembre, pari a 800 euro.

L'articolo 11 in esame reca, per la nuova indennità relativa al mese di dicembre 2020, una disciplina integrale, non facendo rinvio, per alcuni profili, ad un successivo decreto ministeriale; tale scelta è stata operata anche dalla disciplina[40] dell'indennità relativa al mese di novembre, al contrario delle norme legislative relative alle indennità ancora precedenti, norme che hanno previsto l'emanazione di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport[41].

Il nuovo beneficio per il mese di dicembre 2020 - pari, come detto, a 800 euro - è riconosciuto, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, per i titolari di rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP; gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP; le società e associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente - come specifica il comma 2 - a quelle iscritte nel relativo registro curato dal CONI - registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP -[42]. Si segnala, al riguardo, che la faq pubblicata sul sito della società Sport e salute S.p.A. e relativa all'indennità per il precedente mese di novembre richiede, ai fini in oggetto, che l’iscrizione nel registro sia avvenuta entro il 17 marzo 2020.

Il comma 3 prevede che per i soggetti già beneficiari di una delle indennità suddette (relative ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre 2020) l'indennità per il mese di dicembre sia erogata senza necessità di ulteriore domanda, a condizione che "permangano i requisiti"[43].

Riguardo a questi ultimi, il comma 5 dispone che, ai fini dell'indennità per il mese di dicembre 2020, si considerino in ogni caso cessati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati. Riguardo all'indennità in esame per il precedente mese di novembre 2020, l'articolo 28, comma 1, del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, attualmente in fase di conversione alle Camere, prevede analogamente che si considerino in ogni caso cessati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. Si valuti l'opportunità di chiarire le summenzionate fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo, considerato anche che non vengono posti riferimenti circa la data di inizio del rapporto; si ricorda che la faq pubblicata sul sito della società Sport e salute S.p.A., relativa all'indennità per il precedente mese di novembre, richiedeva che il rapporto di collaborazione sussistesse alla data del 29 ottobre 2020[44].

 

Riguardo ai casi suddetti in cui l'indennità è riconosciuta senza necessità di presentazione di una nuova domanda, si ricorda che la società Sport e salute S.p.A. richiede agli interessati lo svolgimento di una procedura guidata, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti.

 

Il comma 1 del presente articolo 11 conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti, costituiti da indennità simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali[45]; i redditi da lavoro (da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente o da lavoro autonomo) e i trattamenti suddetti sono individuati in termini sostanzialmente omologhi rispetto ai divieti di cumulo già posti per le indennità relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e novembre 2020. Si valuti l'opportunità di integrare i riferimenti normativi, posti ai fini dell'individuazione delle indennità incompatibili, con il richiamo del D.L. n. 137 del 2020, attualmente in fase di conversione alle Camere.

Il comma 1, inoltre, esplicita, così come le disposizioni relative alle precedenti indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020, che dal divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente deriva anche l'incompatibilità con le pensioni di ogni genere e con gli assegni ad esse equiparati[46], fatto salvo il cumulo[47] con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[48].

Fermo restando il suddetto automatismo per i soggetti già beneficiari di almeno una delle precedenti indennità, gli altri interessati devono presentare - ai sensi del comma 2 - alla società Sport e salute S.p.A. la domanda entro il 7 dicembre 2020, insieme con un'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; la richiesta deve essere presentata mediante la piattaforma informatica già costituita dalla suddetta società ai fini della presentazione delle domande per le precedenti indennità in oggetto. Le domande sono istruite da Sport e salute S.p.A. secondo l'ordine cronologico di presentazione; il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse; queste ultime, come detto, sono costituite dal limite di spesa di 170 milioni di euro (per il 2020), il quale è integrato dalle eventuali risorse residue, relative agli stanziamenti già disposti per le precedenti indennità temporanee per le categorie in esame (comma 4).

 

Si ricorda che un'analoga possibilità di integrazione con le eventuali risorse residue derivanti dagli stanziamenti precedenti è prevista anche dalla disciplina relativa all'indennità per il mese di novembre 2020 (cfr. l'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 149 del 2020, attualmente in fase di conversione alle Camere).

 

Ai fini dell'esame delle domande, la società Sport e salute S.p.A. acquisisce dal CONI il summenzionato registro sulla base di apposite intese (comma 2 citato).

Il comma 4, come detto, oltre a disporre l'incremento, nella suddetta misura di 170 milioni di euro, delle risorse statali da trasferire a Sport e salute S.p.A (per il 2020), dispone che le eventuali risorse residue, sia rispetto al medesimo stanziamento di 170 milioni sia rispetto ai summenzionati stanziamenti precedenti, siano ripartite entro il 31 dicembre 2020, in parti uguali, tra tutti gli aventi diritto all'indennità di dicembre in oggetto.

Il comma 7 rinvia per la copertura finanziaria del nuovo stanziamento di 170 milioni di euro (per il 2020) alle disposizioni di cui al successivo articolo 26.

Il comma 6 reca le clausole di monitoraggio e salvaguardia relative al suddetto limite di spesa e la clausola sui costi di funzionamento (clausole identiche a quelle stabilite per il beneficio in oggetto per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020). In base ad esse, la società Sport e salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti (rispetto al limite di spesa) la società Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento (relativi alla gestione del beneficio in esame) la società Sport e salute S.p.A. fa fronte mediante il complesso delle proprie disponibilità di bilancio.

 

 


Articolo 12, commi 1 e 7
Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente)

 

L’articolo 12, comma 1, assegna al Fondo di parte corrente – istituito dall’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, € 90 mln per il 2021.

Il comma 7 reca le disposizioni di copertura finanziaria, in particolare disponendo che agli oneri derivanti, fra l’altro, dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

 

La relazione tecnica fa presente che l’incremento è volto a consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.

 

L’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale[49] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln.

Successivamente, l’art. 183, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, co. 1, aveva incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[50]. A sua volta, il co. 3-bis ha previsto un possibile incremento delle risorse del “Fondo di cui al comma 1”, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del MIBACT.

Ancora dopo, l’art. 80, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, co. 1, aveva disposto che la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale è incrementata a € 150 mln.

Da ultimo, l’art. 5, co. 1, del D.L. 137/2020, in corso di esame, ha incrementato di ulteriori € 100 mln per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente, senza, però, novellare l’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

Si valuti l’opportunità di novellare complessivamente l’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), nel quale la dotazione del Fondo di parte corrente per il 2020 non è aggiornata con gli ultimi incrementi e nel quale è già presente una previsione relativa al 2021.

 

In attuazione, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati € 20 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019. Tali risorse sono poi state incrementate di € 6,8 mln, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020[51];

§  con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati € 5 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, allo spettacolo viaggiante. Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
Ulteriori € 5 mln sono stati destinati allo spettacolo viaggiante con
DM 480 del 26 ottobre 2010;

§  con DM 273 del 5 giugno 2020 sono stati destinati al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo € 100 mln per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori € 25 mln provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo con
DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato € 25 mln, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a Istituto Luce Cinecittà Srl;

§  con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati € 20 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche.
Ulteriori € 20 mln sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con
DM 315 del 10 luglio 2020. Lo stesso decreto ha inoltre destinato ulteriori € 2 mln, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva.
Altri € 20 mln sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, con
DM 450 del 7 ottobre 2020;

§  con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno dell’esercizio teatrale privato (e, al contempo, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).
Successivamente, con
DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l’accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal
DM 467 del 16 ottobre 2020 che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: € 5 mln ai teatri di rilevante interesse culturale, ai centri di produzione teatrale, ai teatri di tradizione e ai centri di produzione danza; € 4 mln al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che hanno inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; € 1 mln al sostegno di festival, cori e bande; € 1,1 mln al Fondo nazionale per la rievocazione storica;

§  con DM 380 del 5 agosto 2020 erano stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, per il sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica. In seguito, il DM 460 del 13 ottobre 2020 ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l’importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a € 5,3 mln;

§  con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo (organizzazione di concerti, attività di booking e intermediazione di concerti, attività di management e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. live club; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

§  con DM 487 del 29 ottobre 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, alle scuole di danza scuole private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;

§  con DM 515 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi;

§  con DM 516 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari;

§  con DM 529 del 20 novembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione, sono state destinate risorse del Fondo ai fornitori di beni o servizi per il settore dello spettacolo. In base al comunicato stampa, si tratta di € 5 mln, destinati al sostegno degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria e buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo.

Infine, sul sito del Mibact è stata data notizia del DM 503 del 9 novembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. Il titolo dello stesso DM, allo stato, non indica, tuttavia, a quali soggetti sono destinate le risorse.


Articolo 12, commi 2 e 7
(Misure a sostegno degli operatori turistici)

 

 

L'articolo 12, comma 2, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Estende la platea dei beneficiari degli aiuti a valere sul medesimo fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Il comma 7 dispone in ordine alla copertura del relativo onere. 

 

Le nuove imprese beneficiarie sono quelle autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ("Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale") e delle relative leggi regionali di attuazione, non soggette a obblighi di servizio pubblico. Esse esercitano, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 ("Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane"). A tal fine la disposizione in esame novella l'art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. dalla legge. 77 del 2020).

 

La disposizione, come detto, dispone un incremento del fondo pari a 10 milioni di euro per il 2020. Quanto alla copertura dell'onere, si rinvia all'articolo 26 del decreto-legge in esame.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori) ha già disposto un incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo in oggetto.

 

Si segnala che il comma 4 dell'articolo in esame precisa che i contributi a valere sul Fondo in oggetto non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e reca ulteriori disposizioni di natura fiscale. Il comma 5 del medesimo articolo dispone in ordine alla validità del DURC ai fini dell'ottenimento dei contributi. Cfr. la scheda relativa a tali commi.

 

L'art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) ha istituito un apposito fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020.

Successivamente, l'art. 77, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto) ha novellato il citato articolo 182, estendendo le finalità di sostegno del fondo alle guide e agli accompagnatori turistici e incrementando la dotazione dello stesso da 25 a 265 milioni di euro.

 

In attuazione dell'art. 182 citato, il D.M. 12 agosto 2020 ha fissato le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo, pari a 25 milioni di euro per il 2020, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Tale decreto individua i beneficiari tra i soggetti che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 (agenzie di viaggio) e 79.12 (tour operator). Il decreto reca inoltre le modalità di calcolo del contributo da erogare al beneficiario, le cause di revoca delle somme accordate, la disciplina dei controlli. Successivamente, a seguito dell'incremento delle risorse disposto dal D.L. n. 104, con D.M. 5 ottobre 2020, si è previsto che ulteriori 220 milioni di euro fossero destinati, per l'anno 2020, al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator, con le medesime modalità di cui al decreto 12 agosto 2020. Con ulteriore decreto datato 5 ottobre 2020, sono state dettate, inoltre, le modalità applicative per il riparto di una quota parte - pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020 - destinata a guide turistiche e accompagnatori turistici (codice ATECO 79.90.20).


Articolo 12, commi 3 e 7
(Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 12, comma 3, incrementa di ulteriori € 350 mln per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), e destina allo stesso Fondo € 50 mln per il 2021.

Il comma 7 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

 

In particolare, a seguito dell’incremento per il 2020 disposto con il comma 3 - che, in base al testo, è destinato al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi - le risorse complessivamente stanziate per tale anno sono pari a € 631,5 mln. Inoltre, come detto, al Fondo sono destinati € 50 mln per il 2021.

La relazione tecnica fa presente che le risorse sono volte a consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.

 

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti, fra l’altro, dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

 

L’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), istituendo nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[52] con una dotazione iniziale di € 171,5 mln per il 2020, lo ha destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché al ristoro delle perdite derivanti – inizialmente – dal (solo) annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Inoltre, ha previsto che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, devono essere stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo[53].

Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), novellando l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha incrementato di € 60 mln per il 2020 la dotazione iniziale del Fondo – portandola, dunque a € 231,5 mln –, e ha ampliato le possibilità di utilizzo dello stesso, stabilendo che le risorse possono essere destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Da ultimo, l’art. 5, co. 3, del D.L. 137/2020, in corso di esame, ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori € 50 mln per il 2020, portandola, dunque, a € 281,5 mln.

 

Si valuti l’opportunità di novellare complessivamente l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), nel quale la dotazione del Fondo non è aggiornata con gli ultimi incrementi.

 

In attuazione, sono finora intervenuti:

§  il DM 267 del 4 giugno 2020, cha ha destinato € 30 mln al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri. Le risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l’acquisto di libri;

§  il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 10 mln al c.d. “tax credit librerie”, ossia al credito di imposta, istituito dall’art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;

§  il DM 297 del 26 giugno 2020, che ha destinato € 50 mln ai musei civici, ai musei diocesani, agli altri musei e luoghi della cultura non statali dotati di personalità giuridica, agli altri musei e luoghi della cultura non statali di appartenenza pubblica dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale. Ulteriori risorse sono state destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con DM 448 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln) e DM 517 del 13 novembre 2020 (€ 17,6 mln);

§  il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato € 10 mln al sostegno dei piccoli editori. Il DM è poi stato modificato con DM 481 del 26 ottobre 2020;

§  il DM 371 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020);

§  il DM 372 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d’arte in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con DM 468 del 19 ottobre 2020 e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di ulteriori € 15 mln, con DM 485 del 29 ottobre 2020.

Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con DM 527 del 18 novembre 2020, che ha destinato € 10 mln, e con DM 521 del 16 novembre 2020, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al comunicato stampa, si tratta di € 14,4 mln;

§  il DM 394 del 10 agosto 2020, che ha destinato € 12 mln al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all’aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

§  il DM 461 del 14 ottobre 2020, che ha destinato € 5 mln al sostegno dei traduttori editoriali;

§  il DM 533 del 24 novembre 2020 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione - che ha destinato risorse per il sostegno dell’editoria specializzata nell’arte e nel turismo e per i fornitori di servizi. In base al comunicato stampa, si tratta di € 22 mln, dei quali € 12 mln destinati all’editoria specializzata nell’arte e nel turismo ed € 10 mln destinati al sostegno dei fornitori dei servizi di guida, audioguida e didattica negli istituti e nei luoghi della cultura.

 


Articolo 12, commi 4 e 5
(Disposizioni inerenti a contributi nei settori della cultura e del turismo)

 

 

L’articolo 12, comma 4, prevede che una serie di contributi, ivi elencati, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale.

Il comma 5 stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi, nei settori della cultura e del turismo.

 

Il comma 4 fa riferimento ai contributi percepiti ai sensi delle seguenti norme:

§  art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 ("cura Italia", conv. dalla legge n. 27 del 2020), relativa al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri; la lettera d) citata prevede benefici che consistono nell’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 (cfr. art. 12, comma 6, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 89 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (cfr. art. 12, comma 1, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", conv. dalla legge n. 77 del 2020), relativo ad aiuti per talune categorie di operatori del settore del turismo (cfr. art. 12, comma 2, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 183, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34, concernente il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (cfr. art. 12, comma 3, del presente decreto-legge e la relativa scheda);

§  art. 91, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 ("decreto agosto", conv. dalla legge n. 126 del 2020), il quale istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (di cui al D.L. n. 251 del 1981) per l’internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali (cfr. art. 12, comma 6, del presente decreto-legge e la relativa scheda).

 

Il medesimo comma 4 stabilisce che i contributi elencati:

§  non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,

§  non rilevano altresì ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (di cui al TUIR, art. 61, in materia di deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa, nonché art. 109, comma 5, in materia di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi),

§  non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta (si tratta della base imponibile IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cfr. art. 4).

 

Sempre con riferimento ai contributi sopra elencati, il comma 5, come già detto, stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi.

La disposizione specifica, altresì, che si debba fare riferimento ai contributi concessi "nei settori del turismo e della cultura".

Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di questi due settori.

 

Si ricorda che l'art. 1, co. 1175, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti. Il D.M. 30 gennaio 2015 reca la disciplina relativa al DURC.

 


Articolo 12, commi 6 e 7
(Finanziamenti alle imprese esportatrici)

 

 

L’articolo 12, comma 6, rifinanzia per 400 milioni di euro per l'anno 2020 il "fondo 394/81", istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Il Fondo è gestito da SIMEST.

Viene anche rifinanziato per 100 milioni il fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394.

Il comma 7 riguarda la copertura finanziaria dell’intero articolo, peraltro assicurata tramite rinvio all’articolo 26.

 

 

 

Il Fondo 394/81 è stato istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, come precisato dal D.L. n. 34/2019 (articolo 18-bis).

Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo ha carattere rotativo.

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a)        la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b)        studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c)        altri interventi prioritari.

 

Sulle risorse del Fondo opera una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI), pari al 70 per cento annuo.

 

L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) ha previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo[54].

La gestione degli interventi di agevolazione è disciplinata da una convenzione stipulate tra SIMEST e Ministero dello sviluppo economico[55].

 

Si ricorda che gli aiuti de minimis fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE. Gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume infatti che non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316.

 

Il comma 2 dell’articolo 48 del decreto legge n. 34 del 2020, peraltro, ha autorizzato l’Amministratore del Fondo Legge n. 394/1981 (il Comitato agevolazioni) ad elevare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, fino al doppio, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. b).

 

Secondo quanto riportato nella Relazione sul rendiconto generale dello stato 2019 della Corte dei conti, “nel 2019, i volumi della gestione del Fondo 394/81 sono stati pari a 868 operazioni accolte, per 290 milioni (inclusa la quota a valere sul Fondo crescita sostenibile); rispetto a 790 accoglimenti, per 248 milioni, nel 2018”.

Lo scorso 20 ottobre 2020 il Comitato Agevolazioni ha con propria delibera decretato la sospensione delle domande di finanziamento agevolato, in considerazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

 

Per una panoramica complessiva delle misure a favore della internazionalizzazione delle imprese, si veda anche la guida per il sostegno all’internazionalizzazione.

 

Il Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72 del decreto-legge n. 34 del 2020 è finalizzato alla realizzazione di diverse attività (campagna straordinaria di comunicazione, promozione del sistema Paese, cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da amministrazioni pubbliche), ma quella che viene rifinanziata dal comma in esame è esclusivamente quella volta alla erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai dal Fondo 394.

La relazione tecnica segnala che non sarà necessario alcun decreto di riparto, essendo sufficiente quanto previsto nella norma primaria.

I cofinanziamenti in commento in linea generale sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del medesimo Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c).

 

Il comma 7 rinvia all’articolo 26 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 12 nel suo complesso, quantificati in 860 milioni di euro per l’anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021.

La relazione tecnica precisa:

·        con riferimento al rifinanziamento del fondo 394/1981, che trattandosi di un fondo destinato ad erogare crediti, la norma non ha effetti sull’indebitamento netto, ma - per l’anno 2020 - sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno per 400 milioni;

·        con riferimento al rifinanziamento del fondo per la promozione integrata, che - trattandosi di una componente a fondo perduto - la norma ha effetto nell’esercizio 2020 per 100 milioni sull’indebitamento netto, sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

 


Articolo 13
(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

 

 

L’articolo 13 integra la norma già vigente che ha esteso la possibilità di applicazione degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dipendente avesse decorrenza successiva alla data del 13 luglio 2020, a condizione che essi fossero alle dipendenze del datore richiedente la prestazione già al 9 novembre 2020[56].

 

Tale estensione è stata già operata dall'articolo 12, commi 2 e 3, del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, attualmente in fase di conversione alle Camere[57]; quest'ultimo ha tuttavia posto l'estensione con riferimento esclusivo ai trattamenti in esame previsti dall'articolo 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere, relativi a interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il presente articolo 13 introduce il riferimento ai trattamenti di cui all'articolo 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, relativi a interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

L'estensione di cui al presente articolo 13 è operata nel rispetto di un limite di spesa pari a 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e gli assegni ordinari di integrazione salariale e in 10,2 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga. Per la copertura finanziaria dei conseguenti oneri - valutati pari a 35,1 milioni per l’anno 2021 e 0,6 milioni per l’anno 2022 - si provvede ai sensi del successivo articolo 26.

Si valuti l'opportunità di chiarire se l'estensione di cui al presente articolo 13 concerna anche i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), considerato che anch'essi sono oggetto del citato articolo 1 del D.L. n. 104 del 2020 e che non sono menzionati nei limiti di spesa di cui al presente articolo.

 

Riguardo ad un quadro normativo sugli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga e trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato), si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 12, commi da 1 a 8 e da 12 a 17, del citato D.L. n. 137 del 2020, nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera relativo al medesimo D.L. n. 137, D.L. attualmente, come detto, in fase di conversione alle Camere (dossier n. 307 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 374 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

 

 

 


Articolo 14
(Posticipazione di elezioni suppletive per seggi di Camera e Senato)

 

 

L’articolo 14 dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021.

 

Le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti dovrebbero essere "indette" - secondo la normativa vigente - entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

 

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine di indizione delle elezioni deve essere interpretato nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non semplicemente siano indette, entro il lasso temporale prestabilito (sent. 196/2013 in relazione all’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali, che sancisce l’indizione delle elezioni entro tre mesi).

 

Il presente articolo dispone, per le elezioni suppletive di seggi dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, lo svolgimento entro il 31 marzo 2021, per ogni vacanza di seggio dichiarata nel 2020 (per la quale, si intende, non si sia già svolta l'elezione suppletiva nell' 'election day' dello scorso 20-21 settembre 2020).

È posta clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che al momento di pubblicazione del presente dossier non vi sono seggi uninominali vacanti presso il Senato. Presso la Camera dei deputati, si è reso vacante il seggio della circoscrizione uninominale Toscana - Siena 12, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.

 

Si ricorda come, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 165 del 2017, sia vigente - sia per la Camera sia per il Senato - un sistema elettorale di tipo 'misto', parte maggioritario e parte proporzionale. Esso non è stato inciso dalla legge n. 51 del 2019, la quale ha introdotto alcune modifiche per assicurare l'applicabilità della legge elettorale indipendentemente da quale sia il numero dei parlamentari.

Ne segue che i 3/8 del totale dei seggi siano assegnati in collegi uninominali, con formula maggioritaria, dunque con proclamazione come eletto del candidato più votato. I restanti seggi sono attribuiti con sistema proporzionale, in collegi plurinominali.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito - sia alla Camera sia al Senato - nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (d.P.R. n. 361/1957, art. 84, comma 1). In caso di esaurimento della lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede secondo il medesimo ordine stabilito per le proclamazioni da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale (d.P.R. n. 361/1957, art. 84, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5).

Se rimanga vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, invece, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, sia alla Camera (d.P.R. n. 361/1957, art. 86, comma 3) sia al Senato (d.lgs. 533/1993, art. 19).

 

Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (d.lgs. n. 533/1993, art. 21-ter).

Essa si applica anche alle elezioni suppletive della Camera dei deputati, per il rinvio normativo recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera dei deputati (d.P.R. n. 361/1957).

Tale vigente disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (d.lgs. n. 533/1993, art. 21-ter, comma 2).

Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3).

Se il termine di 90 giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni. Qualora invece il termine di 90 giorni cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4).

Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, legge n. 145/2018).

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (d.lgs. 533/1993, art. 21-ter, commi 1 e 2).

 

Su tale 'scadenzario' è già intervenuto, a fini di posticipazione di elezioni suppletive, il decreto-legge n. 26 del 2020 - articolo 1, comma 1, lettera a). Esso ha ampliato la 'finestra' temporale entro cui procedere allo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato.

Ha statuito che per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine entro il quale indire le elezioni fosse determinato in 240 giorni dalla data della vacanza (dichiarata dalla Giunta delle elezioni). Secondo tale disposizione, il termine ultimo lì previsto è il 13 novembre, con ultima domenica utile l'8 novembre 2020.

Per effetto di tale previsione, si è svolta nella tornata elettorale del 20-21 settembre 2020 ('election day' per il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, ribadito dal medesimo decreto-legge n. 26 del 2020 all'articolo 1-bis, ed innanzi sancito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011) la elezione suppletiva per il seggio del collegio uninominale n. 03 della regione Sardegna per il Senato, dopo che il Presidente della Giunta delle elezioni del Senato ne aveva dichiarato la vacanza il 18 marzo 2020.

Nella medesima tornata elettorale, si ricorda, si sono altresì svolte le elezioni suppletive per il seggio del collegio uninominale n. 09 del Veneto per il Senato (vacanza - peraltro - dichiarata il 24 giugno 2020).

Ambedue le elezioni suppletive sono state indette con d.P.R. del 7 luglio 2020.

 

     Per altro tipo di consultazioni elettorali, un differimento è stato dettato dal decreto legge n. 148 del 2020, poi trasposto quale articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, del decreto-legge n. 125 del 2020.

     Vi si dispone il differimento delle consultazioni elettorali, per il corrente anno 2020, riguardanti i Comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa, le quali si terranno così entro il 31 marzo 2021, nonché delle consultazioni relative ai Consigli metropolitani, ai Presidenti di provincia e ai consigli provinciali.

 


Articolo 15
(Rappresentatività sindacale)

 

 

L’articolo 15 reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all’interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, in particolare ponendo al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e prorogando, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale.

 

 

In particolare, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione in commento, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, prevede (comma 1):

§  che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, al fine dell’accertamento della rappresentatività sindacale, siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2021. La norma precisa che tali dati – come previsto dalla normativa vigente recata dall’art. 43, c. 7, del D.Lgs. 165/2001 - sono trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni;

Il richiamato art. 43 del D.Lgs. 165/2001 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di trasmettere all’ARAN i dati relativi alle deleghe in modo che l’Agenzia possa procedere all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali necessari a tal fine. Per tali motivi, il termine per la rilevazione dei suddetti dati è generalmente posto dall’ARAN, attraverso apposite circolari, al termine del secondo anno antecedente quello di inizio di ciascun periodo contrattuale (ad esempio, per il periodo contrattuale 2019-2021, il termine era posto al 31 dicembre 2017)[58].

§  in deroga alla normativa vigente posta dall’art. 42, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 (vedi infra), la proroga degli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Il richiamato art. 42, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 affida ad appositi accordi o contratti collettivi nazionali la definizione della composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.

 

Viene, inoltre, attribuita agli accordi o contratti collettivi la possibilità di prevedere il ricorso a modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali (comma 2).

 

La Relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, n. 157 del 2020, precisa che l’intervento recato dal presente articolo 15 consente un risparmio di spesa per il 2020 correlato agli oneri che l’amministrazione deve sostenere per lo svolgimento delle attività connesse alle elezioni delle RSU. In particolare, il differimento delle predette elezioni, sempre secondo la medesima Relazione, consente di evitare il rischio che il suddetto onere possa essere sostenuto ripetutamente durante l’anno, in quanto il rischio epidemiologico potrebbe comprometterne il regolare svolgimento.

 

 

 

 

 


Articolo 16
(Rinvio del federalismo fiscale)

 

 

L'articolo 16 differisce di un ulteriore biennio, dal 2021 al 2023, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

 

Più in dettaglio, l'articolo, che si compone di un solo comma, interviene su alcune disposizioni del D.lgs. n. 68/2011 con cui il Governo ha dato attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009.

 

La finalità del decreto legislativo n. 68/2011 (federalismo regionale), si rammenta, è quella di assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi.

Il decreto individua le nuove fonti per il finanziamento delle funzioni di competenza regionale, peraltro accresciutesi in modo rilevante nell'ambito del processo di decentramento in atto sin dalla fine degli anni '90 e sugellato con la riforma costituzionale del 2001.

Il rafforzamento dell'autonomia tributaria viene prefigurato anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle decisioni di spesa e di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

L'autonomia è alimentata da tributi propri, nonché dal gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dei trasferimenti per finalità perequative.

 

Il comma 1 posticipa di (ulteriori) due anni la decorrenza dell'entrata a regime del sistema finanziario delle RSO delineato dal d.lgs. n.68/2011. Il nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi adottati negli anni scorsi (l'ultimo dei quali è l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n.124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili).

Si segnala peraltro che con la legge di bilancio per il 2019 (l.n. 145/2018,  art.1, commi 958 e 959) è stata disposta l'istituzione, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, finalizzato alla completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario contenuti nel citato decreto legislativo 68/2011.

Il tavolo è stato istituito con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 giugno 2019[59]. L'attività è rivolta a specifici ambiti, quali la definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato D.lgs. e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo), nonché la valutazione di eventuali adeguamenti della normativa vigente.

L'istituzione del tavolo, come si precisa nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2019, è motivata dalle complessità tecniche relative alla rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF, a invarianza di pressione fiscale complessiva, per assicurare la fiscalizzazione dei trasferimenti oggetto di soppressione e all'individuazione delle modalità di attribuzione di una quota del gettito dell'IVA riferito alle attività di recupero fiscale. L'esito dell'attività del tavolo, a tutt'oggi non conclusa, era mirata ad evitare ulteriori rinvii dell'attuazione delle citate disposizioni recate nel D.Lgs. 68/2011.

 

La Relazione tecnica al provvedimento si limita a segnare che l'ulteriore rinvio tiene conto della complessità della procedura per l’avvio del nuovo meccanismo di finanziamento.

L'ennesimo rinvio parrebbe collegato alla mancata conclusione dell'attività del tavolo e, verosimilmente, al mancato superamento di criticità riguardanti, fra l'altro, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei costi standard (negli ambiti diversi da quello sanitario), nonché dei criteri di attuazione della richiamata disposizione relativa al principio di territorialità dell'IVA.

 

Un'ipotesi di ulteriore rinvio, di durata annuale e non biennale come quello recato nel provvedimento in esame, era contenuto all'art.151 del disegno di legge di bilancio per il 2021 presentato dal Governo in parlamento (AC 2790). Tale disposizione, successivamente oggetto di stralcio ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio, risultava in linea con la richiesta di rinvio avanzata dalle regioni e dalle province autonome.

Nell'accordo in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni lo scorso 5 novembre, ai sensi del punto n. 6 del medesimo accordo, le parti hanno infatti concordato sul differimento all’anno 2022 dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Nell'allegato n.1 al predetto accordo, è stato inserito uno schema di testo normativo che è stato integralmente recepito nella disposizione recata nella disposizione originariamente inserita nel disegno di legge di bilancio.

 

Pur concordando, come detto, sull'opportunità del rinvio, le regioni hanno avuto comunque occasione di evidenziare la necessità di riprendere i lavori del tavolo tecnico per l’attuazione del D.Lgs. 68 del 2011. Tale richiesta è stata espressa dalla Conferenza Stato-Regioni in sede di audizione[60] sul disegno di legge AS 1925 di conversione del decreto-legge n.104 del 2020 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia").

 

La norma, nello specifico, interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del suddetto D.lgs. n.68/2011, relativi, rispettivamente, alle modalità di determinazione dell’addizionale regionale Irpef, alla compartecipazione IVA, alla soppressione dei trasferimenti statali e all’istituzione di un fondo perequativo.

 

L'impianto delineato dal D.lgs. n.68/2011, con riferimento alle fonti finanziarie delle RSO, è basato principalmente:

a)     su una rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef tale da garantire al complesso delle RSO un gettito corrispondente i) ai trasferimenti statali da sopprimere (in base all'art. 7 del D.lgs.); ii) all'applicazione dall'aliquota di base vigente al momento dell'entrata in vigore del medesimo D.lgs..

All'aliquota così definita andranno sommate le eventuali maggiorazioni che le regioni hanno eventualmente deliberato dal 2012 (rispetto all'aliquota di base, pari all'1,23 per cento, come definita dall'art. 6, comma 1, del D.lgs.).

La rideterminazione dell'addizionale è demandata ad un DPCM, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto "con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale", sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

É altresì previsto che detto decreto sia adotto entro sessanta giorni dall'emanazione del DPCM di individuazione dei trasferimenti da sopprimere.

Il termine per l'emanazione di quest'ultimo  DPCM è fissato per il 31 luglio 2020 (art.7, comma 2, del D.lgs. n.68/2011, già trascorso infruttuosamente). Il comma 1, lettera c), punto 2, in commento differisce di due anni tale termine e conseguentemente anche il termine per l'emanazione del DPCM per la rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef. Il comma 1, lettera a), differisce sino al 2023 la decorrenza della nuova addizionale regionale e della riduzione delle aliquote Irpef (ad invarianza di prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente).

b)     su una rideterminazione della compartecipazione regionale all’IVA (art.4 del d.lgs. n.68/2011) diretta a finanziare il sistema perequativo, che rappresenta uno dei pilastri dell'autonomia finanziaria delle RSO (v. infra).

L'aliquota di compartecipazione è stabilita con DPCM al livello minimo sufficiente a garantire il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai LEP in una sola regione.

Le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle RSO sono stabilite in conformità con il principio di territorialità.

Tale principio tiene conto del luogo in cui avviene la cessione, nel caso di beni di consumo, del luogo di ubicazione, nel caso di immobili, e del luogo del domicilio del fruitore, nel caso di prestazione di servizi.

A legislazione vigente, il termine di decorrenza del nuovo regime di compartecipazione è fissato al 2021. Ora esso è posticipato al 2023 (comma 1, lettera b)).   

c)     sui trasferimenti dall'istituendo fondo perequativo regionale (art.15 del d.lgs. 68/2011). Si tratta di un fondo diretto a garantire, in ogni regione:

i) il finanziamento integrale delle spese che riguardano specifici ambiti che incidono sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio. La perequazione è di tipo verticale ed è finanziata da una compartecipazione al gettito dell'IVA che viene determinata in modo da assicurare la copertura del finanziamento delle richiamate spese. Al termine di una fase transitoria (in cui si ha riguardo alla spesa storica), il finanziamento sarà calibrato sui costi standard;

ii) una riduzione delle differenze in termini di capacità fiscale fra le RSO attraverso la messa a disposizione delle regioni con minore capacità fiscale di ulteriori risorse da destinare alle spese diverse da quelle a cui lo Stato riconosce l'esigenza di assicurare un livello essenziale della prestazione. La perequazione è di tipo orizzontale, essendo alimentata con risorse provenienti dalle regioni con maggiore capacità fiscale.

La data di istituzione del fondo perequativo ai sensi dell'articolo in commento (comma 1, lettera d)) è posticipata dal 2021 al 2023.

d)     sulla contestuale soppressione (c.d. fiscalizzazione) di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e (ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento) in conto capitale alle RSO, aventi carattere di generalità e permanenza, destinati all'esercizio delle competenze regionali e di funzioni da parte di province e comuni.

Detta soppressione, che ai sensi della legislazione vigente è prevista a partire dal 2021, è ora posticipata al 2023 (comma 1, lettera c), punto n.1).

 

 


Articolo 17
(Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell’economia e delle finanze con Sogei)

 

 

L’articolo 17 stabilisce che tutti i dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze stipulino entro il 31 dicembre 2021 appositi accordi con Sogei per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi informatici dipartimentali. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti, per quanto riguarda i sistemi informativi relativi al sistema della finanza pubblica.

 

A tal fine viene novellato l’art. comma 3-bis del D.L. 95/2012, che ha disposto il trasferimento alla Sogei S.p.A. delle attività svolte in precedenza da Consip S.p.a. in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della P.A. Tale disposizione, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 297) prevedeva che entro il 30 giugno 2015 la Sogei S.p.A. stipulasse con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF un apposito accordo quadro non normativo, in cui fossero disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali avrebbero stipulato a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A.

Successivamente, la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 588) ha previsto che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF possa stipulare un apposito disciplinare con la Sogei per razionalizzare i propri Data Center secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.

 

La disposizione in esame stabilisce dunque un nuovo termine per la stipula degli accordi e prevede il rinnovo degli accordi in modo decentrato, consentendo anche agli altri dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di definire con la Sogei appositi atti negoziali che tengano conto delle rispettive esigenze di sviluppo e conduzione dei sistemi informatici dipartimentali.

 

Come si legge nella relazione illustrativa, ai sensi dell’attuale articolo 4, comma 3-bis, fino all’emanazione dell’accordo unico ivi previsto, rimarrebbero prorogate ex lege le due Convenzioni vigenti con Sogei (una che regola i rapporti con i Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale e dell’Amministrazione Generale, oltre che con la Corte dei conti, e l’altra che interessa il Dipartimento delle Finanze e le Agenzie fiscali), non più idonee a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione in termini di evoluzione tecnologica e non modificabili da parte dei Dipartimenti (ad eccezione della modifica dei massimali consentita dalla legge di bilancio 2020, art. 1, comma 286). L’unica soluzione compatibile con questo scenario risiede nella possibilità di superare lo schema dell’Accordo Quadro unitario e permettere a tutti i Dipartimenti di sottoscrivere propri rapporti contrattuali con Sogei per la gestione dell’informatica di propria competenza. A seguito dell’intervento normativo ciascun Dipartimento potrà mantenere una operatività strumentale al perseguimento di obiettivi differenti connessi con la specificità delle relative funzioni.

 

Nel dettaglio la disposizione in esame, modifica il primo periodo del comma 3-bis dell’art. 4 del D.L. 95/2012, eliminando le finalità per le quali sono state trasferite a Sogei le attività precedentemente svolte da Consip (ossia il conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione).

 

Il secondo periodo del comma 3-bis, come novellato, consente a tutti i dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre - come si è detto - alla Ragioneria, e con la parziale eccezione del Dipartimento delle finanze (vedi oltre il sesto periodo), di stipulare propri atti con la Sogei per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l’erogazione dei connessi servizi.

 

Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica (terzo periodo).

 

Il quarto periodo prevede che il Capo del Dipartimento amministrazione generale, a partire dal 1° gennaio 2020, con uno o più provvedimenti proceda, sentita la Sogei, a rideterminare gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 nelle more di adozione degli accordi da parte dei dipartimenti interessati. Ciò è necessario – come rileva la relazione illustrativa - al fine di garantire una corretta remunerazione per i servizi erogati da Sogei.

 

Il quinto periodo reca una disposizione transitoria, prevedendo che la Convenzione vigente che regola i rapporti, cessi di avere definitivamente efficacia al momento della entrata in vigore di tutti gli accordi o disciplinari.

 

Una disposizione ad hoc è prevista per il Dipartimento delle Finanze che adotta ai sensi del sesto periodo un accordo valido per il Sistema informativo della fiscalità, cui aderiscono le Agenzie Fiscali, in continuità con quanto avvenuto fino ad ora.

Il settimo periodo, prevede che il vigente accordo tra Sogei ed il Dipartimento delle finanze, riguardante anche le Agenzie fiscali, continui comunque ad essere efficace fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo.

 

La convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e Sogei il 3 settembre 2013, è stata oggetto di proroga da ultimo con l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 (comma con il quale il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. è stato prorogato fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo).

 

Il menzionato articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 ha previsto - al fine di garantire la continuità operativa e gestionale per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato - una proroga degli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

L’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2017 (Determinazione n. 83/2019), evidenzia che il rapporto tra Sogei S.p.A. e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.

Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.

Invero la Corte dei conti - nella citata determinazione n. 83 del 2019 di controllo sulla gestione finanziaria 2017 - annota al riguardo: "Nel corso del 2017 e del 2018 sono proseguite le attività propedeutiche alla definizione del suindicato Accordo Quadro fino ad ora senza significativi risultati. Deve ancora una volta sottolinearsi la criticità della gestione del nuovo Accordo quadro che non ha visto significativi progressi, tanto da porre la questione se il medesimo mantenga una effettiva rilevanza, per la stessa strategia del MEF nel campo dell’Information Technology, costituendo tale situazione di impasse un fattore negativo per la dinamica gestionale".

Per le acquisizioni dell’area “Economia”, invece, i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Questa “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi (era stato l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a porre le basi del trasferimento da Consip a Sogei, mediante scissione, delle attività informatiche riservate allo Stato e di quelle di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché della convenzione che regola il passaggio a Consip, in qualità di centrale di committenza, delle acquisizioni di beni e servizi per Sogei).

In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.

Come ricordato in avvio, è intervenuto poi l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017.

Nel corso del 2018 è stato svolto l’iter di rinegoziazione della Convenzione con Consip, il cui esito, a gennaio 2019, ha consentito - ancora secondo la Corte dei conti - "di definire una disciplina contrattuale tesa a una maggiore qualificazione del rapporto" tra i due soggetti (Sogei e Consip).

 

 


Articolo 18, commi 1 e 2
(Responsabilità per l’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234)

 

 

L'articolo 18 stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Tale responsabilità deriva dai seguenti inadempimenti da parte dei soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato:

§  mancata trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi;

§  mancata utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi;

§  mancata espressa indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione di aiuti di Stato dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell'avvenuta interrogazione dello stesso.

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 52 della L. 234/2012 ha previsto (co. 1) che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il MISE ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

Il co. 2 ha prevista che il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

In base al co. 3, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

Il co. 4 ha previsto che le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

Il co. 5 ha previsto che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

Il co. 6 ha demandato a un regolamento del Ministro dello sviluppo economico l'adozione della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi alle varie tipologie di aiuti elencate al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento avrebbe dovuto individuare altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (DM 115/2017).

Il co. 7 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché la mancata indicazione espressa, nei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti, dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e dell'avvenuta interrogazione dello stesso sono rilevati, anche d'ufficio, dai soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

 

In particolare, il comma 1, in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, dispone la deroga al principio della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti di Stato.

Tale responsabilità deriva dai seguenti inadempimenti da parte dei soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato:

§  mancata trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi;

§  mancata utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della L. 234/2012, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi;

§  mancata espressa indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione di aiuti di Stato dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell'avvenuta interrogazione dello stesso.

Il comma 2 prevede siano apportate, entro il 31 dicembre 2022, le necessarie modifiche al regolamento di cui al DM 115/2017, al fine di:

- definire modalità semplificate per l’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa;

- razionalizzare il relativo regime di responsabilità.


Articolo 18, commi 3 e 4
(Risoluzione controversie internazionali)

 

 

L'articolo 18, comma 3, prevede la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852. Prevede la medesima limitazione anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e relative disposizioni di attuazione.

Il comma 4 interviene sulla disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte o maggiori imposte dovute dal contribuente nell’ambito delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.

 

Il comma 3 interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria modificando il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010. Quest'ultimo reca disciplina inerente alla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica (di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994), limitando tale responsabilità alle ipotesi di dolo con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contenzioso mediante gli istituti ivi previsti. La disposizione in esame integra l'elenco di tali istituti con il riferimento: ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852, recepita con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49; alle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e agli atti adottati dall'Agenzia delle entrate in attuazione di tali procedure.

 

L'art. 29, comma 7, secondo periodo, di cui si propone novella, prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, è limitata alle ipotesi di dolo ai fini della definizione del "contesto" mediante gli istituti della transazione fiscale regolata dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), dell'adesione all'accertamento di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, della conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Successivamente, la legge n. 186/14 ("Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio") ha esteso l'applicabilità della sopra richiamata disposizione agli accordi in materia di ruling internazionale conclusi dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003, alle procedure previste in via generale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE ("relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate").

 

Si segnala l'impiego, nel richiamato secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 della parola "contesto" che parrebbe un refuso da sostituirsi con la parola "contenzioso".

 

Agli istituti sopra ricordati vengono quindi ad aggiungersi, secondo la novella proposta, gli istituti previsti dalla c.d.  direttiva DRM. In sintesi, si ricorda che tale direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. Direttiva DRM - Dispute Resolution Mechanism) è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni.

Nel merito, la direttiva ripropone la struttura generale della Convenzione 90/436/CEE, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate:

§  presentazione dell'istanza da parte del contribuente;

§  valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza;

§  raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione;

§  in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

Rispetto all'impianto della richiamata convenzione n. 90/436/UEE, con la direttiva vengono introdotti i seguenti elementi di novità:

§  ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (articolo 1 della Direttiva);

§  introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura. In particolare si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa l'instaurazione della procedura, la possibilità di adire una Commissione consultiva competente ad esprimersi sull'ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della Commissione consultiva, la possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici (articolo 5);

§  previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una Commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale.

 

Per approfondimenti sui contenuti della direttiva e sul suo recepimento, si veda il dossier dei Servizi studi di Camera e Senato "Risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea - Atto del Governo 143".

Riguardo alle procedure amichevoli internazionali, cfr. la pagina internet dedicata sul sito del Dipartimento delle finanze.

 

Il comma 4 modifica l'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Esso prevede che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applichino gli interessi al tasso del quattro per cento annuo. Il tasso è stato fissato con D.M. 21 maggio 2009 ed è applicato a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. Con la novella in esame si prevede che tali interessi siano applicati a decorrere dalla data degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, quando le imposte o le maggiori imposte siano dovute in esecuzione dei predetti accordi.

 

La maggior parte delle convezioni fiscali bilaterali ha assunto a modello la Convenzione tipo elaborata nel 1963, e più volte aggiornata, nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un commentario ne illustra i contenuti e funge da base per l'interpretazione degli articoli della convenzione tipo. Il modello non è vincolante, non costituisce una fonte del diritto internazionale e pone una serie di raccomandazioni dalle quali le singole convenzioni si possono discostare. L'art. 25 del Modello OCSE prevede il meccanismo della procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure o MAP), quale strumento di risoluzione delle controversie di tipo interpretativo o applicativo delle Convezioni. Esso consente alle competenti autorità dei due Stati contraenti di risolvere mediante "mutuo accordo" le controversie che possono derivare dall'applicazione della Convenzione.

 

Le convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni mirano ad evitare che il medesimo presupposto del tributo[61] sia soggetto a tassazione in diversi Stati. Gli stessi, infatti, nella loro autonoma potestà impositiva, possono rendere applicabile la propria normativa fiscale sulla base del criterio della residenza del soggetto percettore dei redditi, ovunque prodotti (c.d. principio della tassazione su base mondiale), oppure sulla base del criterio della localizzazione del reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto percettore (tassazione su base territoriale). Conseguentemente, quando i criteri che informano la normativa fiscale di due o più paesi si sovrappongono, con riguardo ad un medesimo presupposto impositivo, si verifica il fenomeno dell’assoggettamento del medesimo reddito a due imposizioni (nei paesi in cui il reddito è stato prodotto e nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto). Tali convenzioni sono dunque accordi internazionali tra due parti (convenzioni bilaterali), anche se non mancano esempi di accordi con più Stati (convenzioni multilaterali).

Per un elenco aggiornato degli accordi sulle doppie imposizioni ratificati dall'Italia si veda la pagina internet dedicata sul sito del MEF. Sul medesimo sito è anche disponibile l'elenco degli accordi amministrativi per lo scambio di informazioni o per l'effettuazione di verifiche fiscali simultanee, conclusi tra gli Stati al fine di dare piena attuazione agli accordi bilaterali.

Per approfondimenti, cfr. il dossier di inizio legislatura del Servizio del bilancio del Senato (Documento di base n. 57, pp. 93-97).


Articolo 19
(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
)

 

 

L’articolo 17 consente ai gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Il comma 2 chiarisce che l'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell’assemblea dei partecipanti del fondo. Durante il periodo di proroga la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. Il comma 3 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies del decreto legge m- 91 del 2014, con le quali è stata già regolata la facoltà di proroga del termine di durata di fondi immobiliari.

 

Il comma 1 consente, entro il 31 dicembre 2020, ai gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Con la direttiva 2011/61/UE (Alternative investment fund managers directive - AIFMD), attuata nell'ordinamento nazionale per effetto del decreto legislativo n. 44 del 2014, sono state disciplinate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Tali fondi di investimento alternativi (FIA) sono organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli, in conformità di una politica di investimento predefinita, a beneficio degli stessi. Vengono definiti "alternativi" in quanto sono oggetto della disciplina tutti i fondi che non sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (e successive modifiche e integrazioni) sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, in inglese undertakings for the collective investment in transferable securities - UCITS, acronimo con il quale viene identificata la relativa direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE, cosiddetta "UCITS V"). I fondi "UCITS" sono caratterizzati da una disciplina armonizzata e da una quota significativa di investimenti facilmente liquidabili e da un livello di trasparenza sui valori degli attivi rafforzato (valori mobiliari). I FIA sono invece caratterizzati da una maggiore flessibilità rispetto agli attivi "eleggibili" nell'ambito della politica di investimento. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Proprio in ragione della ridotta quota di valori mobiliari inclusi fra le attività, tali organismi assumono di norma la forma di fondi chiusi, caratterizzati da un numero fisso di quote di partecipazione e da diritti di rimborso dei partecipanti connessi a date predeterminate. Tali fondi sono pertanto contraddistinti da una scadenza di lungo periodo, in genere superiore ai 10 anni, e da un taglio minimo della quota generalmente superiore a quello degli altri fondi. Queste caratteristiche non impediscono lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato, tuttavia le oscillazioni del loro valore non incidono su quello del patrimonio del fondo stesso. Nell'ambito dei fondi chiusi, vengono definiti "fondi immobiliari" quelli che investono il patrimonio in misura non inferiore ai due terzi in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

 

La proroga straordinaria è possibile per i fondi immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, anche nel caso in cui:

(i)                non sia stata ancora esercitata la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ove previsto dal regolamento del fondo ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30 (cosiddetto “periodo di grazia”). In tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della proroga straordinaria e, solo in seguito, del periodo di grazia;

(ii)              il fondo si trovi nel periodo di grazia ovvero tale proroga sia stata già deliberata;

(iii)           il regolamento di gestione del fondo già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all’articolo 22, comma 5 -bis, del decreto legge n. 91 del 2014;

(iv)            la scadenza del fondo ricorra entro il 31 dicembre 2020.

 

L'adozione della proroga straordinaria vale come revoca del periodo di grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della prima. Una volta scaduto il termine della proroga straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi della durata residua del periodo di grazia alla data della revoca.

 

Il comma 2 chiarisce che l'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell’assemblea dei partecipanti del fondo. I gestori possono prevedere la riunione e il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, definiti dall’articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020. L’avviso di convocazione dell’assemblea è pubblicato con un preavviso minimo di sette giorni di calendario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione.

L'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate durante il periodo di emergenza connesso alla crisi sanitaria in atto. Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

§  il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

§  l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;

§  l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

 

Durante il periodo di proroga straordinaria e nel successivo (eventuale) periodo di grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto a quanto originariamente indicato nel relativo regolamento al momento dell’istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

 

Il comma 3 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies del decreto legge m- 91 del 2014.

Il citato comma 5-quater stabilisce che (anch'esso) che le società di gestione del risparmio esercitano il potere di proroga previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti. Il comma 5-quinquies stabilisce norme volte a favorire una maggiore partecipazione assembleare, consentendo alle società di gestione del risparmio:

a) di chiedere agli intermediari la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) di consentire ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza (per quanto tale aspetto appaia superato dal richiamo alle norme stabilite dal decreto legge n. 18 del 2020);

c) di consentire ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di proroga, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.

Il successivo comma 5-sexies stabilisce che, ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

Il comma 5-septies dispone che successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberino la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione, nonché il divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

Il comma 5-octies stabilisce che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni appena citate si intendono approvate in via generale (vedi infra, comma 4 della disposizione in esame).

Il comma 5-novies dispone che le società di gestione del risparmio comunichino tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte con riferimento alla proroga.

 

Infine, il comma 4 stabilisce che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate alle disposizioni in esame si intendono approvate in via generale ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia e, pertanto, non devono essere sottoposte all’approvazione specifica dell'Istituto di vigilanza. In applicazione delle richiamate disposizioni stabilite dal decreto legge n. 91 del 2014, inoltre, le società di gestione del risparmio dovranno comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte con riferimento alla proroga straordinaria.

 

 


Articolo 20, commi: 1 e 2; 4; 5
(Oneri per la
funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per i  contratti a termine del Ministero dell'interno a fini di emersione del lavoro irregolare)

 

 

L’articolo 20 reca, ai commi 1 e 2, autorizzazioni di spesa per: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia; per il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.

Il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa vigente per i contratti a termine del Ministero dell'interno volti alla regolarizzazione di rapporti di lavoro.

Segue disposizione circa la copertura finanziaria.

 

Il comma 1 autorizza la spesa (ulteriore rispetto a quelle fin qui disposte) di:

ü  48.522.984 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

ü  13.773.840 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

            Questo, per l'attività resa nel periodo ricompreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020.

            Analoga proiezione temporale ha la previsione del comma 2, la quale autorizza l'ulteriore spesa di 5.325.302 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il dispositivo di soccorso e le attività di soccorso e di scorta tecnica per bio-contenimento (dunque per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale e per il dispiegamento delle squadre specialistiche).

            Siffatte previsioni si prefiggono la copertura di oneri di spesa conseguenti a maggiori compiti del personale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

            La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del decreto-legge stima un impiego di: 16.000 unità della Polizia di Stato; 35.000 dell'Arma dei Carabinieri; 7.000 della Guardia di finanza - per un totale di 58.000 unità, cui si aggiungono oltre 12.000 appartenenti alle polizie locali.

            Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse previste sono volte alla retribuzione del lavoro straordinario reso necessario per richiamare dal turno libero il personale - nel numero giornaliero stimato, in media, di 600 unità - onde sostituire quello posti in isolamento per la vicenda Covid-19 - nonché per l'impiego di squadre specialistiche, incluse quelle per il contrasto del rischio biologico (complessivamente, 32 squadre).

 

Il comma 4 concerne diversa materia.

Esso rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell’interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale - tra cui quello a tempo determinato - nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n.50 del 2016).

L'autorizzazione di spesa complessiva massima prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 è pari a 30 milioni.

La sua modulazione, prevista dai commi 23 e 25 di quell'articolo 103 (come modificati dal decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-quater), era bipartita per il biennio 2020-2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021.

La modifica ora introdotta destina l'intero stanziamento di 30 milioni, al 2021.

La relazione tecnica ricorda che tali risorse coprono l'impiego complessivo - per un periodo di sei mesi - di 1.300 unità di personale (800 presso gli Sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, 500 presso le sedi territoriali delle questure).

 

Il comma 5 reca la disposizione di copertura finanziaria, rinviando all'articolo 26 (infra).

 

Per quanto concerne le disposizioni in materia di prestazioni straordinarie connesse all'emergenza da Covid-19, questo articolo si iscrive in una sequenza di previsioni.

Dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) autorizzavano la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa è stata pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).

Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.

Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 stimava l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiunte allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

Ed il suo comma 3 si rivolgeva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale autorizzava - con una proiezione temporale fino al 31 luglio 2020 - tra l'altro il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, per 693.120 euro.

Successivamente, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha autorizzato (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1° luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (altra previsione, recata dal comma 4, concerneva il Corpo della polizia penitenziaria).

Precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Infine l'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha destinato complessivi 67.761.547 euro alla prosecuzione - per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 - del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.

A tal fine ha autorizzato risorse per il pagamento della indennità di ordine pubblico (euro 44.177.280, si evinceva dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (euro 15.304.267) del personale delle Forze di polizia.

Così come ha autorizzato risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evinceva dalla relazione tecnica).       

La quantificazione degli oneri era calcolata (si leggeva nella relazione tecnica) sulla base delle unità di personale impiegate giornalmente durante il periodo di maggiore virulenza dell'epidemia nei mesi di marzo-aprile 2020 ossia: 58.000 unità per le Forze di polizia (16.000 unità per la Polizia di Stato; 35.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 7.000 unità per la Guardia di Finanza) e 12.000 unità delle polizie locali.

Ed ha autorizzato 734.208 euro per le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (la quantificazione dell'onere era calcolata - si leggeva nella relazione tecnica - sulla base dell'impiego di trentadue unità di personale, impiegate in squadre specialistiche per attività di soccorso pubblico o di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di elevato bio-contenimento).


Articolo 20, comma 3
(Compensi accessori personale Forze Armate )

 

 

Il comma 3 dell’articolo 20 autorizza la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle aggiuntive relative all’emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

 

La norma riguarda il personale militare:

§  impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull’intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.) in relazione all’emergenza COVID-19;

§  medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento “Drive Through” Difesa dell’Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

 

I compensi accessori di cui al comma 3 in esame riguardano il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e per il compenso forfetario di impiego.

Il compenso forfetario di impiego (CFI) è stato introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001[62] e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[63], poi esteso dal 2018 anche ai gradi dirigenziali dall’art. 1826?bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94[64].

Tale tipologia di compenso è nata – come spiega la relazione tecnica - per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

 

In relazione ai citati compensi accessori, il comma 3 in esame permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti:

- all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231,  in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario;

- all’articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.

 

Ai fini del calcolo degli oneri sono state prese in considerazione dalla relazione tecnica:

§  78 unità di personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, con 80 ore mensili di lavoro straordinario per 93 giorni (di cui 62 giorni nel 2020 e 31 giorni nel 2021);

§  922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento “Drive Through” Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, a cui viene attribuito il compenso forfetario di impiego (15 gg feriali e 5 gg festivi al mese).

 

La tabella seguente riassume la quantificazione degli oneri operata dalla relazione tecnica, che riporta tabelle di dettaglio per tipologia di personale e per anno.

 

 

2020

(dal 31 ott. al 31 dic. 2020)

2021

(dal 1° al 31 gennaio 2021)

Totale

(in euro)

Personale delle sale operative

(78 unità)

283.139

141.570

 

424.709

Personale medico, paramedico e di supporto sanitario

(922 unità)

4.055.184

2.027.592

6.082.776

Totale (in euro)

4.338.323

2.169.162

6.507.485

 

Si ricorda che l’articolo 74, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 ha autorizzato la spesa di 59.938.776 euro, per l’anno 2020, in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria). Di questa cifra, 34.380.936 euro sono per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale suddetto e 25.557.840 euro per altri oneri connessi all’impiego del personale.

Secondo la relazione tecnica al citato decreto-legge, all’interno dello stanziamento complessivo la somma di 1.757.336 euro è destinata al pagamento degli straordinari per il personale medico e paramedico (200 unità) e per il personale di sala operativa (130 unità) delle Forze armate, calcolando 80 ore di straordinario mensili per tre mesi.

Successivamente, l’articolo 20 del D.L. n. 34/2020 ha stanziato l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020, in relazione alle medesime unità, fino al 31 luglio 2020.

 


Articolo 21
(Modifiche all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

 

 

L’articolo 21 ridefinisce la dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attribuendogli risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021. Esso, inoltre, integra l’elenco dei codici ATECO che individuano le attività per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo.

 

Nello specifico, il comma 1 novella l’art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), che ha istituito il suddetto Fondo presso il MIPAAF. In particolare, la dotazione finanziaria dello stesso, che consisteva in 600 milioni di euro per il 2020, viene rideterminata in 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa. Si precisa, poi, che le risorse relative all’anno 2021 concorrono al finanziamento e all’integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l’anno 2020, nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 dell’art. 58 del suddetto decreto-legge n. 104 del 2020 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020 (che ha attuato il comma 6 del citato art. 58 del dl 104/2020, individuando Poste italiane spa quale concessionario in base ad una convenzione con il MIPAAF). Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto – prosegue la disposizione in commento - “il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro” (lettera a).

 

La relazione tecnica annessa al provvedimento in esame rileva che, con la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si riduce l’importo del suddetto Fondo a 250 milioni di euro nell’anno 2020, a fronte delle domande presentate entro il 15 dicembre 2020, e si incrementa la dotazione dello stesso Fondo per l’anno 2021, di 200 milioni di euro. Al contempo, si prevede che le risorse previste per il 2021 possano costituire fonte di finanziamento delle istanze già presentate nel 2020, oltre che per quelle connesse alla precisazione della platea di beneficiari.

 

Si ricorda che il comma 6 dell’art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto, in particolare, che, per l'attuazione  delle disposizioni di tale articolo, relativo al Fondo per la filiera della ristorazione,  il  MIPAAF possa  stipulare,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la diffusa e immediata operatività della misura  garantendo,  altresì, elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei servizi finanziari di pagamento.

 

Al riguardo, si osserva che il citato articolo 6 del decreto ministeriale 27 ottobre 2020 disciplina l’istruttoria delle domande e le modalità di trasferimento delle risorse al concessionario (Poste italiane spa). La qualifica di “soggetto gestore” - cui fa riferimento la disposizione in commento nel prevedere che gli siano trasferite risorse di 250 milioni di euro entro il 31 dicembre 2020 – non è citata nel decreto ministeriale 27 ottobre 2020, pur apparendo, dal contesto, coincidere con quella del concessionario. 

 

Il medesimo comma 1, alla lettera b), aggiunge all’elenco di attività già previste per le quali è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione quella individuata con codice ATECO 55.20.52, che è relativa alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole. Precisa, poi, che gli ittiturismi, ai soli fini della procedura connessa all’accesso a tale Fondo, indicano il codice ATECO 56.10.12 relativo alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (già presente nel testo previgente).

 

La relazione tecnica rileva che, con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si definisce il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo in relazione al settore agrituristico, anche laddove il richiedente sia registrato con codice ATECO solo di azienda agricola con annessa attività ricettiva (codice ATECO 55.20.52), nonché consentendo agli ittiturismi di presentare la medesima domanda, non essendo muniti di specifico codice, pur essendo assimilati ope legis agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione.

 

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 - che viene integrato dalla disposizione in commento - stabilisce che le risorse finanziarie disposte sul Fondo sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi), già in attività alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

 

Il comma 2 prevede che l’articolo 3 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020 - che specifica le risorse disponibili del Fondo, indicandole in 600 milioni di euro per il 2020 - sia conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).

 

Il comma 3, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Fondo previste al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, ai quali si provvede ai sensi dell’art. 26 del provvedimento in esame, che disciplina le disposizioni finanziarie dello stesso.


Articolo 22
(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

 

 

L’articolo 22 assegna alle Regioni ordinarie un contributo, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020 e stabilisce che i conseguenti risparmi sono destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19.

 

L'articolo si compone di un unico comma, suddiviso in cinque periodi. Il primo periodo dispone che tale contributo è ripartito fra le Regioni secondo quanto previsto nella tabella A contenuta nell'articolo stesso e che si riporta a seguire.

 

 

Riparto del contributo spettante alle Regioni a statuto ordinario destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 contenuto nell'art.22, comma 1, tabella A, del presente provvedimento.

 

Ai sensi della disposizione in esame, detto contributo non incide sugli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna Regione, che rimangono fermi.

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) dispone in ordine alla modalità con cui le regioni a statuto ordinario sono chiamate a concorrere alla finanza pubblica per il settore non sanitario.

Più in dettaglio, si prevede che il concorso, che per il 2020 è pari a 1.746,2 milioni di euro, sia realizzato attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo assegnato alle Regioni al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. L'importo del mancato trasferimento è esattamente pari a quello del contributo alla finanza pubblica (ai sensi del comma 835 della medesima legge di bilancio). L'intervento determina effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo, pari a 908,4 milioni, e per il restante importo, pari a 837,8 milioni, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, secondo gli importi indicati in una tabella (la n. 6) allegata alla medesima legge di bilancio.

 

Il secondo periodo dispone che il contributo in esame non concorre alla determinazione del saldo di bilancio di ciascuna regione (di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

 

In proposito, la relazione tecnica al presente provvedimento chiarisce che l'intervento non incide sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti e non altera la capacità di spesa degli stessi nel 2020 (che peraltro costituisce l'ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dal citato l’art. 1, comma 466, della legge n.232/ 2016).

 

Il terzo periodo stabilisce che le medesime risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell’assegnazione del contributo in commento, possono essere utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019. Si tratta dunque di un contributo a destinazione vincolata, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi. La Regione beneficiaria, qualora non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato.

Come precisato nella relazione tecnica, la ricomposizione della spesa che si determina con la misura in esame non ha effetti sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nel 2020 "in quanto la norma e il vincolo del pareggio congelano la capacità di spesa delle Regioni nel corso di tale esercizio, migliorando, di un importo pari a 250 milioni, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020".

 

Il quarto periodo autorizza variazioni di bilancio delle Regioni, relative all’utilizzo delle risorse trasferite ai sensi della norma in esame, tramite delibera di giunta, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede la competenza dell'organo assembleare.

 

Il quinto periodo quantifica gli oneri dell'articolo in esame, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per i quali si provvede ai sensi delle norme di copertura del provvedimento recate all'articolo 26 (per il commento del quale di rinvia alla relativa scheda di lettura).

La RT al riguardo chiarisce che il miglioramento del risultato di amministrazione determina un incremento della capacità di spesa delle Regioni che si prevede che si realizzi interamente nell’esercizio 2021, con effetti negativi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa.

 


Articolo 23
(Fondo perequativo)

 

 

L’articolo 23 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l'anno 2021, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compreso il presente decreto-legge. I benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato.

 

A valere sulle risorse del Fondo perequativo può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi. La disposizione demanda l'individuazione dei parametri da utilizzare per la concessione di tali benefici ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.

 

La disposizione prevede una dotazione 5.300 milioni di euro per l’anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive, previste per il 2021 a seguito delle proroghe o sospensioni di natura fiscale, relative alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente decreto-legge:

§  1 (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP)

§  2 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

§  4 (Proroga termini definizioni agevolate)

§  5 (Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

 

Alla copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'art. 26.

 

L'articolo in esame, inoltre, richiama esplicitamente i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 da considerare ai fini delle misure perequative:

§  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

§  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto liquidità"), convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,

§  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

§  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

§  decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 (recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"),

§  decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 ("Ristori"),

§  decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ("Ristori bis"),

§  decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 ("Ristori ter").


Articolo 24
(Norme sull'individuazione di regioni destinatarie di misure restrittive in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

 

L’articolo 24 integra la disciplina sull'individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La novella dispone che il successivo inquadramento della regione in un livello di rischio (o scenario) inferiore rispetto a quello della precedente classificazione comporti in ogni caso l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative al livello (o scenario) immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia per la classificazione del rischio ritenga congruo un periodo inferiore.

 

La novella in esame fa inoltre salvi gli atti già adottati in conformità alle disposizioni dalla stessa introdotta.

Il presente articolo 24 costituisce un'integrazione della disciplina in materia introdotta dall'articolo 30 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, attualmente in fase di conversione alle Camere (ciascuno di tali articoli inserisce un comma nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, e successive modificazioni).

Tale disciplina prevede che, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, possa individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tale regioni sono destinatarie di misure più restrittive - rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale - definite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'accertamento - in base al monitoraggio in oggetto - della permanenza della regione per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. La novella di cui al presente articolo 24 interviene su quest'ultimo punto, prevedendo che tale nuova classificazione sia costituita dal livello (o scenario) immediatamente inferiore e che essa sia applicata per almeno quattordici giorni (fatta salva la diversa valutazione summenzionata).

Si valuti l'opportunità di chiarire se la durata minima di quattordici giorni prevista dal presente articolo 24 (salva la diversa valutazione suddetta) operi esclusivamente nell'ambito dell'orizzonte temporale di applicazione del singolo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato che l'articolo 30 del D.L. n. 149 prevede che le ordinanze di inquadramento delle regioni nei livelli di rischio in esame vengano comunque meno alla scadenza del decreto presidenziale di riferimento.

 

Si ricorda che, in base al citato articolo 30 del D.L. n. 149, con ordinanza del Ministro della salute, adottata d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia, in ogni momento può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dall’applicazione delle misure restrittive in oggetto.

 

Riguardo alla complessiva disciplina posta dalla novella di cui all'articolo 30 del D.L. n. 149, si rinvia alla relativa scheda di lettura, nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera concernente il medesimo D.L. n. 149, D.L. attualmente, come detto, in fase di conversione alle Camere (dossier n. 315 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 378 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

 

 


Articolo 25
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

 

 

L’articolo 25 integra il quadro normativo delineato dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all’autostrada A22 Brennero-Modena – al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni.

 

 

 

In considerazione della scadenza delle concessioni relative ad alcune tratte autostradali, l'art. 13-bis del D.L. 148/2017 ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento di tali concessioni (relative alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia). Il comma 1 di tale articolo dispone, in particolare, che:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT);

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016[65], che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020.

Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017. Tale termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2018, è stato poi prorogato dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, dal comma 719 della legge di bilancio 2020, dall'art. 92, comma 4-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, infine, dall’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Si ricorda inoltre, come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente “Le concessioni autostradali” (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell'attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l'eventuale affidamento della concessione in modalità in house, è in contrasto con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell’accordo.

Ciò considerato, l’AGCM, nella segnalazione citata, auspica che l'assenza dei requisiti per un legittimo affidamento in house (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati[66]) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive”.

Per una trattazione più approfondita riguardo al riaffidamento della concessione dell’A22 si rinvia alla scheda di lettura dell’art. 130 del ddl di bilancio 2021 (contenuta nel volume II del dossier n. 382 del 20 novembre 2020), che reca modifiche all’art. 13-bis del D.L. 148/2017, riguardanti però aspetti diversi da quelli su cui interviene l’articolo in esame, nonché alla nota del MIT del 27 novembre 2020.

 

 

L’articolo in esame, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui al comma 1 dell’art. 13-bis in questione (vale a dire le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia) e al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari (come previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1), stabilisce che:

§  la società da essi a tal fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies c.c. ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data di entrata in vigore della presente disposizione) di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;

La norma in esame è quindi finalizzata a consentire il riscatto delle azioni possedute da soggetti privati al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo previsto dalla citata lettera b) del comma 1 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017.

Nel fare riferimento alle pubbliche amministrazioni, la norma in esame richiama la definizione recata dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

§  in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell’art. 2437-quater c.c.) per l’offerta di opzione e per l'esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni;

Il comma 2 dell’art. 2437-quater c.c. dispone che l’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni (termine che viene ridotto a 5 giorni dalla norma in esame per la fattispecie in esso prevista) dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Lo stesso comma dispone altresì che per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta (termine che viene ridotto a 10 giorni dalla norma in esame per la fattispecie in esso prevista).

Il successivo comma 5 dispone che in caso di mancato collocamento entro 180 giorni (che sono ridotti a 20 dalla norma in esame per la fattispecie in esso prevista) dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili.

Si fa notare che la disposizione in esame è identica a quella che compariva nel testo iniziale di un emendamento al disegno di legge di conversione del “decreto-legge agosto” (D.L. 104/2020), poi eliminata nella riformulazione finale, nonché a quella recata dal comma 2 dell’art. 130 del disegno di legge di bilancio 2021, stralciato ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Regolamento della Camera. Nella relazione illustrativa al testo iniziale del citato emendamento veniva sottolineato, in merito alla riduzione dei termini in esame, che tale riduzione viene operata “in considerazione della necessità di consentire anche sotto il profilo temporale il rispetto del nuovo termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione”.

§  relativamente all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997.

La relazione tecnica sottolinea che tale disposizione viene introdotta in coerenza con la natura di detto fondo (che è destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria). Nella relazione illustrativa al ddl di bilancio 2021 viene inoltre sottolineato che la disposizione in esame è altresì coerente con le previsioni del comma 2 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 (su cui interviene l’art. 130, comma 1, del ddl di bilancio 2021) che impone, successivamente all’affidamento della nuova concessione, alla concessionaria uscente, di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo medesimo.

Si ricorda che l’art. 55, comma 13, della L. 449/1997, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in esenzione di imposta, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova).

 


Articolo 26
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 26 provvede, in primo luogo, a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalle Camere. Incrementa inoltre, per l'anno 2020, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario e si sostituisce, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, in cui tali livelli sono riportati, con l'allegato 2 al presente decreto-legge (comma 1).

Si incrementa il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (comma 2).

Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 3).

L'articolo incrementa quindi il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso del MEF (comma 4).

Consente la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo di una serie di somme stanziate nell'ambito dei decreti legge nn. 34 e 104 del 2020 (comma 5).

Reca alcune disposizioni di natura contabile relativamente a somme impegnate e ad anticipazioni di tesoreria (commi 6, 7 e 8).

Dispone il trasferimento tempestivo, dal bilancio dello Stato all’INPS, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all’INPS (comma 10).

L'articolo provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria (comma 11).

 

 

Nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

 

Per un'illustrazione della richiesta dell'autorizzazione all'indebitamento da ultimo presentata dal Governo al Parlamento il 21 novembre 2020, e del relativo inquadramento normativo, si veda la relativa Documentazione di finanza pubblica n. 22 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato. Qui si ricorda soltanto che il Parlamento ha autorizzato il Governo (Risoluzione n. 6/00154 della Camera e Risoluzione n. 6/00152 del Senato) a un maggior indebitamento, per il solo anno 2020, pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 8 miliardi di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Il comma 1, infine, sostituisce l'importo per l'anno 2020 dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, con quello indicato nell'Allegato 2 annesso al presente decreto, riportato di seguito.

 

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2020 (legge n.160 del 2019)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2020

2021

2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-341.000

-89.950

-74.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

599.840

344.816

338.750


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2020

2021

2022

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-389.000

-142.950

-124.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

647.840

397.816

388.750

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Si ricorda che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1 della legge di bilancio 2020 determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.?

Il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

L’allegato 1 all’articolo 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) era già stato sostituito dall’articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, successivamente, dall'articolo 265, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, e, infine, dall'articolo 114, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, come illustrato nella tabella seguente (in neretto le cifre modificate da ciascun provvedimento).

Livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti dalla legge di bilancio 2020, dal decreto-legge n. 18, dal decreto-legge n. 34 e dal decreto-legge n. 104 del 2020

(milioni di euro)

 

 

2020

2021

2022

Legge di bilancio 2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-79.500

-56.500

-37.500

Cassa

-129.000

-109.500

-87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

314.340

311.366

301.350

Cassa

363.840

364.366

351.350

D.L. n. 18/2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-104.500

-56.500

-37.500

Cassa

-154.000

-109.500

-87.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

339.340

311.366

301.350

Cassa

388.840

364.366

351.350

D.L. n. 34/2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-259.830

-82.950

-72.400

Cassa

-309.330

-135.950

-122.400

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

494.670

337.816

336.250

Cassa

544.170

390.816

386.250

D.L. n. 104/2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare

Competenza

-336.000

-89.950

-74.900

Cassa

-384.000

-142.950

-124.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

Competenza

594.840

344.816

338.750

Cassa

642.840

397.816

388.750

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dall'articolo 1 della legge di bilancio coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 2 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella legge di bilancio per il 2020 il Fondo presenta una dotazione pari a circa 20,2 milioni di euro nel 2020, 66,2 milioni nel 2021, 121,9 milioni nel 2022. La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 5) di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni per l’anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La dotazione è stata nuovamente incrementata dal decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 114, comma 4) di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

La dotazione del fondo è stata da ultimo ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2022 dal decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. "ristori") (articolo 34, comma 3, lettera o)) e di ulteriori 600 mila euro dal comma 3, lettera g), dell'articolo in esame.

 

Il comma 3 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, determinati in:

-         8.999,46 milioni di euro per l’anno 2020

-         6.301,885 milioni di euro per l’anno 2021

-         0,6 milioni di euro per l’anno 2022

che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in

-         9.529,46 milioni di euro per l’anno 2020

e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in

-         7.211,585 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma prosegue con l'indicazione delle relative coperture finanziarie, a cui si provvede:

a)      quanto a 4.000 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Si tratta del Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Per un approfondimento sulla costituzione del fondo e il ritardo nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, si veda il volume II del Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativi al decreto legge n. 34 del 2020.

La dotazione del fondo è stata da ultimo ridotta di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. "ristori-bis") e di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 4, comma 3, lettera f), del decreto-legge n. 154 del 2020 (c.d. "ristori-ter").

 

b)     Quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

 

c)      quanto a 24.615.384 di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all’articolo 20, comma 4, lettera b).

 

Si rammenta che l'articolo 20, comma 4, del decreto-legge in esame rimodula l'autorizzazione di spesa vigente per i contratti a termine del Ministero dell'interno volti alla regolarizzazione di rapporti di lavoro. Si rinvia alla relativa scheda per ulteriori dettagli.

 

d)     quanto a 350 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all’articolo 21 comma 1, lettera a).

 

L’articolo 21 ridefinisce la dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attribuendogli risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021. Esso, inoltre, integra l’elenco dei codici ATECO che individuano le attività per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo. Si rinvia alla relativa scheda per ulteriori dettagli.

 

e)      Quanto a 6.554,5 milioni di euro per l’anno 2021, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 7.084,5 per l’anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 34,901 milioni di euro per l’anno 2020 e 7.195,552 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20;

f)      quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

g)     quanto a 600.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Si veda il comma 2 per una ricostruzione delle disponibilità del fondo.

 

h)     Quanto a 57 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all’articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);

i)       quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

 

j)       mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1.

 

Il comma 4 incrementa di 90 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di accelerare nel 2020 l’estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all’Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 5 dispone che al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10 -bis , 229, commi 2 -bis e 4 -bis , del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l’anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell’esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all’articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, è da intendersi riferita all’anno 2021.

 

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 34 del 2020, si rammenta che:

-          l’articolo 198 istituisce un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell’epidemia di COVID 19. Il comma 2 individua la copertura finanziaria;

-          l'articolo 199 prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri. In particolare, il comma 7 prevede, per tale finalità, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020. Le disposizioni dei commi da 10-bis a 10-quater, prevedendo l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato, nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi e, per le disponibilità residue del fondo nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne;

-          L'articolo 229, comma 2-bis, in materia di trasporto scolastico, prevede, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 4-bis, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di età.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 104 del 2020:

-          l'articolo 85, comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020; esso è destinato alle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 in materia di trasporti interregionali ovvero sulla base di autorizzazioni regionali per compensare i danni subiti da suddette imprese in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19;

-          l’articolo 88 estende a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista  per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 (comma 1), rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità attuative delle sopra citate disposizioni e fissando un limite di 28 milioni di euro per l’anno 2020 e 7 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 2). La norma prevede anche la copertura finanziaria dell’intervento (comma 3);

-          l’articolo 89 istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l’intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (comma 1). I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (comma 2). L’intervento è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 3) e se ne disciplina la copertura finanziaria (comma 4).

Infine, l'articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, eventuali risorse relative alle misure di cui al decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Per effetto del comma in esame, pertanto, tale disposizione è ora da intendersi riferita all'anno 2021.

 

Il comma 6 dispone che ai fini dell’articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda il comma 5), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell’articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni  destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all’impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall’articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda il comma 5), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 4-quater , comma  1, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell’articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.

 

Si rammenta che l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 dispone:

1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:

a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;

c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

 

Il comma 7 dispone che le somme destinate all’estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell’articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

 

Si rammenta che l'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, il comma 8 introduce una procedura (in deroga a quella prevista dal comma 12-bis dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate.

Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria ai fini della gestione, il comma ne prevede, ai fini del loro utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all’entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.

 

Il comma 8 stabilisce che le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 6. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

 

Il comma 10 dispone che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

 

Il comma 11, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Sul piano redazionale, si segnala l'inesatta numerazione dei commi dopo il comma 8.


Articolo 27
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 27 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 novembre 2020.

 

L'articolo prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione "contestualmente a tale pubblicazione".

Si consideri l'opportunità di una revisione della formulazione letterale del presente articolo.

 

 



[1]    Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. infra.

[2]     Riguardo al termine per la presentazione della domanda per l'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del D.L. n. 137, cfr. la scheda del comma 10 del presente articolo 9. Si ricorda che il suddetto articolo 15 prevede un analogo meccanismo di erogazione automatica, in favore dei soggetti beneficiari della precedente indennità, di cui al citato articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. n. 104.

[3]    Cfr., al riguardo, infra, sub i commi da 2 a 6.

[4]     Riguardo a tali norme, cfr. infra.

[5]     La circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

      La circolare opera anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori. Tale ricognizione è successivamente operata - con riferimento alle indennità di cui al citato articolo 15, comma 2, del D.L. n. 137 del 2020 - dalla circolare dell'INPS n. 137 del 26 novembre 2020.

[6]     Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[7]     Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[8]     Cfr. (nell'A.S. n. 1994) la parte della relazione tecnica concernente l'articolo 34 dello stesso D.L. n. 137.

[9]     Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[10]   La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[11]   Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[12]   In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[13]   Per le preclusioni derivanti da altre tipologie di lavoro, cfr. sub il successivo comma 4.

[14]   Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020), analogamente a quanto chiarito (con riferimento alla precedente indennità onnicomprensiva di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 137) dalla citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020.

[15]   Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[16]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[17]   Ai sensi del D.M. 13 luglio 2020.

[18]   La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 opera, ai fini delle indennità in esame, una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[19]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[20]   Fondo gestito dall’INPS.

[21]   Indennità di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020. Il periodo temporale al quale doveva essere commisurato il requisito contributivo era costituito dall'anno 2019. Riguardo al periodo temporale di riferimento per le indennità successive, cfr. infra.

[22]   Indennità di cui ai commi 10 e 11 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020. Anche in tal caso il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019.

[23]   Anche per l'indennità di cui al comma 4 dell'articolo 9 del D.L. n. 104 del 2020, il periodo temporale al quale dovevano essere commisurati i requisiti contributivi era costituito dall'anno 2019, mentre per l'indennità di cui al comma 6 del citato articolo 15 del D.L. n. 137 del 2020 il periodo temporale di riferimento era quello intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 137).

[24]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[25]   La citata circolare dell'INPS n. 137 del 2020 fa infatti riferimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 137 (29 ottobre 2020).

[26]   Riguardo all'istituto del lavoro intermittente, cfr. supra, sub il comma 3 del presente articolo 9.

[27]   Cfr. supra, nelle note per i riferimenti normativi. La condizione dell'assenza di un contratto di lavoro era posta con riferimento, per l'indennità di marzo, alla data del 17 marzo 2020 e, per l'indennità di aprile e maggio, alla data del 19 maggio 2020.

[28]   Cfr., riguardo a quest'ultima, la circolare dell'INPS n. 125 del 28 ottobre 2020, la quale esplicita che la condizione dell'assenza di un contratto di lavoro era posta con riferimento alla data del 15 agosto 2020.

[29]   Riguardo ai termini temporali di riferimento, cfr. supra, in nota.

[30]   L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[31]   Per il previgente termine del 13 novembre 2020 (avente anch'esso esplicita natura perentoria), cfr. il comma 9 del citato articolo 15 del D.L. n. 137.

[32]   Cfr. l'A.S. n. 2031.

[33]   Il registro per il riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito con deliberazione 1574 del 18 luglio 2017, sulla base dell’art. 5, co. 2, lett. c), del d.lgs. 242/1999 - ai sensi del quale il Consiglio nazionale del CONI delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina.

Qui le discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel registro.

Nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI vi è una Sezione CIP (Comitato italiano paralimpico), dedicata alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate ai seguenti organismi sportivi: federazioni e discipline sportive paralimpiche riconosciute dal CIP; federazione sportive nazionali paralimpiche e discipline sportive associate paralimpiche le cui attività siano state riconosciute dal CIP; enti di promozione sportiva paralimpica riconosciuti dal CIP.

Qui approfondimenti.

[34]   Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), come incrementato dall’art. 265, co. 5, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

[35]   Al riguardo, si veda quanto segnalato nel dossier del Servizio Studi n. 374 del 2 novembre 2020, con riferimento all’opportunità di chiarire – alla luce della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020, concetto ribadito anche dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa – se potranno beneficiare delle risorse anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno avute conseguenze da provvedimenti emanati precedentemente al DPCM 24 ottobre 2020. Si tratta di un aspetto sul quale ha richiamato l’attenzione anche la I Commissione del Senato nel parere reso il 4 novembre 2020.

[36]   Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 34 dello stesso D.L.

[37]   L'assetto attuale di Sport e salute S.p.A. è disciplinato dall'articolo 1, commi 629-633, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018). Tali disposizioni hanno mutato la denominazione della CONI Servizi S.p.A. in Sport e salute S.p.A. e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, hanno attribuito alla stessa società il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, sulla base degli indirizzi generali adottati dal CONI. I commi 630 e 632 disciplinano il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato e, conseguentemente, di attribuzione delle risorse destinate al CONI e a Sport e salute S.p.A.

      Le medesime disposizioni della legge di bilancio 2019 hanno, inoltre, ridisciplinato la governance della società in oggetto.

[38]  Nella disciplina relativa all’indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e al D.M. 6 aprile 2020 - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.

[39]   La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall’articolo 98, commi da 1 a 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.M. 29 maggio 2020. La disciplina relativa all'indennità per il mese di giugno 2020 è posta dall'articolo 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dal D.M. 28 settembre 2020 (quest'ultimo è stato emanato dopo che un precedente D.M. del 27 agosto 2020 non era stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti). La disciplina relativa all'indennità per il mese di novembre 2020 è posta dall'articolo 17 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e dall'articolo 28 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, decreti che sono attualmente in fase di conversione alle Camere.

[40]   Cfr., per i riferimenti normativi, supra, nelle note.

[41]   Riguardo ai decreti ministeriali emanati, cfr. supra, nelle note.

[42]   Riguardo all'ambito delle categorie interessate dalle precedenti indennità, cfr. supra.

[43]   Si ricorda che un analogo automatismo è stato previsto anche dalla disciplina relativa alle indennità precedenti.

[44]   Data di entrata in vigore del citato D.L. n. 137 del 2020.

      Si ricorda altresì che le norme relative alle indennità in esame per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 limitavano il beneficio ai rapporti di collaborazione già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Cfr., per i riferimenti normativi, supra, nelle note.

[45]  Si ricorda che il divieto di cumulo concerne anche l'indennità relativa ai lavoratori domestici; cfr., da ultimo, la faq pubblicata sul sito della società Sport e salute S.p.A. e relativa all'indennità per il precedente mese di novembre.

[46]   Si ricorda infatti che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

      La faq pubblicata sul sito della società Sport e salute S.p.A. e relativa all'indennità per il precedente mese di novembre consente il cumulo dell'indennità in esame con i trattamenti pensionistici di invalidità o in favore di superstiti.

[47]  Si ricorda che tale cumulo non è stato previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di marzo.

[48]   L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Riguardo ai trattamenti pensionistici di invalidità, cfr. pure supra, in nota.

[49]   La relazione tecnica all’A.S. 1766 (relativo al D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

[50]   Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si provvede per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

[51]   Al riguardo, con comunicato stampa dell’11 giugno 2020, il MIBACT aveva fatto presente che l’incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute.

[52]   Il Fondo è allocato sul cap. 2062.

[53]   Al riguardo, sia la Commissione Affari costituzionali della Camera, nel parere reso il 10 giugno 2020, sia la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso in pari data, avevano richiamato l’attenzione sulla mancata previsione di coinvolgimento, ai fini dell’emanazione dei decreti, della Conferenza unificata.

[54] Il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione della legge di bilancio 2018, è stato adottato il D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato.

[55]   A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la competenza primaria sul sostegno alle esportazioni è passata dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Nelle more della formalizzazione delle nuove convenzioni con il MAECI, è stata sottoscritta, da SIMEST e MAECI, una convenzione di proroga, fino al 30 giugno 2020, della convenzione del 28 marzo 2014.

[56]   Data di entrata in vigore del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, attualmente in fase di conversione alle Camere. Riguardo a tale D.L., cfr. infra.

[57]  La limitazione, nell'ambito della normativa previgente, ai lavoratori alle dipendenze del datore alla data del 13 luglio 2020 era specificata nella circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020, che recepiva sul punto un'espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (si ricorda che l'intera circolare citata è stata redatta "su conforme parere" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

[58]   Cfr, a mero titolo esemplificativo, la Circ. ARAN 2/2017.

[59]   Si veda il Comunicato 09/11/2019 del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Istituzione del tavolo tecnico per la definizione delle modalità applicative delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2019, n. 263.

[60]   La Conferenza delle regioni ha depositato un proprio documento presso l'Ufficio di Presidenza  integrato dai rappresentati dei gruppi della Commissione bilancio del Senato in occasione dell'audizione svoltasi il 31 agosto 2020.

[61]   L’atto o la circostanza di fatto al verificarsi dei quali il tributo è dovuto; esso viene indicato anche come «fatto imponibile», «oggetto dell’imposta» o «fatto generatore».

[62]   Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[63]   Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[64]   Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

[65]   A pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato viene ricordato che “nel gennaio 2016, il MIT e le amministrazioni dei territori attraversati dalla A22 avevano sottoscritto un protocollo d’intesa che consentiva l’affidamento in house della concessione a una società interamente partecipata dalle amministrazioni territoriali. Si dovevano, dunque, liquidare i soci privati che detengono circa il 14% della società Autostrada del Brennero S.p.A. L’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 non si è ancora concluso ed anche la data, oramai imminente, del 30 giugno trascorrerà senza che venga perfezionata la liquidazione dei soci privati dell’attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A.”.

[66]   V. pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato.